D.L. n. 200/2025. Il Decreto Milleproroghe è stato convertito in legge

Mercoledì 25 febbraio, l’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione definitiva, nel testo licenziato dalla Camera, del ddl n. 1812 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, cd. Milleproroghe.

 

Aggiornamento del 28 febbraio 2026

Testo del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 200 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 302 del 31 dicembre 2025), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.». (In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2026)

 

Il decreto-legge convertito in legge si compone di 17 articoli.

 

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Larticolo 1 proroga termini in materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2026 il termine per lattività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard svolta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 2 proroga il termine di scadenza dellincarico del subcommissario per la realizzazione degli interventi nellisola della Maddalena. I commi 3 e 4 differiscono i termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e della durata dellincarico del Commissario straordinario. Il comma 5 reca la proroga di termini relativi alla gestione commissariale dellarea di Bagnoli-Coroglio e dispone in merito al personale della struttura di supporto. I commi 6 e 7 modificano i termini di due normative transitorie relative a versamenti contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni. Il comma 8 proroga allanno 2026 gli obblighi di trasmissione ai portali dedicati delle spese connesse a interventi edilizi agevolati. Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2026 la misura del contributo di autonoma sistemazione per levento sismico del 2024 ai Campi Flegrei. Il comma 10 proroga fino al 31 dicembre 2026 lapplicazione del regime abbreviato per la risoluzione delle controversie circa lammissione ai campionati sportivi professionistici. Il comma 11 chiarisce la natura permanente della misura ridotta del contributo per liscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi. I commi da 12 a 14 modificano la disciplina del Commissario straordinario per il risanamento della baraccopoli di Messina e del relativo sub-commissario. I commi 14-bis e 14-ter rifinanziano il contributo concesso alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale per la conversione in digitale degli archivi multimediali. Il comma 15 dispone la proroga degli incarichi individuali e dei contratti di lavoro a tempo determinato conferiti o autorizzati a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Marche negli anni 2022 e 2024 e provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri. Il comma 16 reca disposizioni volte al rientro nellordinario per lemergenza determinatasi nellasse autostradale Corridoio V dellautostrada A4. Il comma 16-bis differisce al 1° gennaio 2027 lapplicazione di alcune previsioni della legge n. 9 del 2026 sulla sicurezza delle attività subacquee. I commi da 17 a 19 prorogano il termine di durata della struttura di supporto per la realizzazione del piano di vulnerabilità delle zone interessate dal bradisismo, prevedendo le necessarie coperture finanziarie. Il comma 19-bis prevede che il rimborso a Poste Italiane S.p.a. per la spedizione di prodotti editoriali agevolata continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2031, entro il limite di 30 milioni di euro annui. Il comma 19-ter proroga dal 31 maggio 2026 al 31 maggio 2029 il termine entro il quale può essere presentata la dichiarazione di volontà, da parte del genitore cittadino per nascita, per lacquisto della cittadinanza in favore del figlio minore straniero o apolide, che era minorenne alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2025 (ossia il 24 maggio 2025). Il comma 19-quater estende al 2027 la possibilità di essere eletti presidenti della provincia anche se, al momento dellelezione, mancano meno di diciotto mesi al termine del mandato come sindaco. Il comma 19-quinquies differisce al 1° gennaio 2027 il termine di applicazione dellobbligo di assicurazione a carico dei soggetti incaricati della gestione di risorse pubbliche a copertura degli eventuali danni erariali. I commi da 19-sexies a 19-octies prorogano fino al 2026 il contratto in essere tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la società Centro di produzione Spa, titolare dellemittente “Radio Radicale”, con relativa autorizzazione di spesa.

Larticolo 2 interviene in materie di competenza del Ministero dellinterno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 1 proroga al 31 maggio 2026 la possibilità di modificare con DPCM il regolamento di organizzazione del Ministero dellinterno. Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2026 il divieto di comandi e distacchi del personale dellAmministrazione civile dellinterno, Area e Comparto Funzioni centrali. Il comma 2-bis prevede la proroga dei termini previsti per i contributi destinati ai comuni per ristrutturazioni edilizie. Il comma 2-ter dispone lerogazione per ulteriori due anni dei contributi straordinari previsti in favore delle fusioni di comuni che siano entrate in vigore dal 1° gennaio 2014. Il comma 3 consente, sino al 31 dicembre 2026, di prorogare i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato nel punto di crisi di Lampedusa. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2026 la facoltà di derogare alle disposizioni di legge – a eccezione di quelle penali, antimafia e dellUnione europea – per la realizzazione di nuovi punti di crisi e centri governativi di prima accoglienza dei migranti. Il comma 5 proroga fino al 31 dicembre 2026 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 6 proroga le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per le forze di polizia (comprensive anche dellArma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato). I commi 6-bis e 6-ter dispongono che, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possano essere svolte, fino al 31 dicembre 2026 e per un periodo non superiore a 12 mesi, da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni e in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso per segretario comunale. Il comma 6-quater proroga al 31 dicembre 2027 la sospensione dellinstallazione e dellutilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte di autorità pubbliche o di soggetti privati.

Larticolo 3, in materia di personale del comparto sicurezza, estende anche agli anni dal 2024 al 2026 la previsione transitoria relativa agli anni 2022 e 2023 di accertamento della rappresentatività delle federazioni sindacali della Polizia di Stato.

Larticolo 4, recante proroghe in materia economica e finanziaria, ai commi da 1 a 5 posticipa al 1° gennaio 2027 lentrata in vigore di una serie di testi unici in materia tributaria. Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2026 la disciplina transitoria che prevede la disapplicazione della riduzione dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza. Il comma 7 stabilisce la disapplicazione delle norme di contenimento della spesa per la società AMCO S.p.A. (Asset Management Company) fino al 30 settembre 2026. Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2026 il termine di presentazione della richiesta motivata per il trasferimento agli enti territoriali, a titolo gratuito, di determinati beni immobili in gestione allAgenzia del demanio. Il comma 9 è volto a consentire la proroga al 2027 della possibilità di rideterminare le promozioni al grado di colonnello del Corpo della guardia di finanza. Il comma 10 proroga di un anno lefficacia delle disposizioni che disciplinano importi e quantitativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione dei servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività (SPC), realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori. Il comma 10-bis proroga al 20 settembre 2026 il termine dellaccordo quadro in materia di cloud per le pubbliche amministrazioni centrali. Il comma 11 estende lapplicabilità delle norme sullo svolgimento con modalità telematiche delle assemblee ordinarie di società ed enti alle assemblee sociali tenute entro il 30 settembre 2026. Il comma 11-bis proroga al 31 dicembre 2028 la possibilità di utilizzare le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento di specifici corsi-concorsi da parte della Scuola nazionale della pubblica amministrazione (SNA) per il reclutamento di personale dirigenziale da assegnare Ministero delleconomia e delle finanze, allAgenzia delle entrate e allAgenzia delle dogane e dei monopoli. Il comma 11-ter fissa al 30 giugno 2026 il termine per lesercizio delle facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici relative ad annualità pregresse al 2025. Il comma 12 reca la proroga di un termine relativo alladeguamento del capitale sociale per i soggetti iscritti allalbo accertamento e riscossione delle entrate locali. Il comma 12-bis proroga al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale la Consob può adottare misure per contenere lincremento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della Commissione. Il comma 12-ter proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità, per i piccoli comuni collocati nella “zona rossa” degli eventi sismici del 2016, di assegnare ai sindaci e agli assessori unindennità di funzione corrispondente a quella prevista per i comuni con popolazione tra 10.001 e 30.000 abitanti, con oneri a carico dei bilanci comunali. Il comma 12-quater proroga dal 28 febbraio 2026 al 30 aprile 2026 due termini relativi ai debiti contratti dalle regioni verso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere anticipazioni di liquidità. Il comma 12-quinquies proroga i termini di adozione dei decreti ministeriali di riparto del Fondo per lattuazione di misure in favore degli enti locali. Il comma 12-sexies reca la proroga del termine per le delibere della TARI. Il comma 12-septies dispone limmediata efficacia delle delibere regolamentari che prevedono lesenzione dal pagamento dellimposta di soggiorno nei comuni coinvolti nello svolgimento dei Giochi olimpici di Cortina 2026, disposte per gli atleti, i loro familiari e le delegazioni olimpiche. Il comma 12-octies dispone una proroga in materia di modifiche alla disciplina della rettifica, ai fini IVA, della detrazione.

Larticolo 5 dispone proroghe in materie di salute. Nello specifico, il comma 1 amplia alcuni termini relativi alla valutazione multidimensionale unificata per lassistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria delle persone anziane non autosufficienti. Il comma 2 proroga di un anno lautorizzazione, per i veterinari incaricati, a svolgere le attività connesse agli obblighi di sorveglianza degli operatori e alle visite di sanità animale. Il comma 3 dispone una proroga in materia di raccolta di sangue ed emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia. Proroga altresì il termine per lapplicazione di una norma transitoria sulla responsabilità penale per i casi di omicidio colposo e lesioni colpose commessi nellesercizio di una professione sanitaria. Il comma 4 proroga il termine per lapplicazione di una disciplina transitoria per lammissione ai concorsi per dirigente chimico. Il comma 5 detta disposizioni in materia di dirigenza sanitaria. Il comma 6 estende alcuni termini riferiti ai requisiti per partecipare a concorsi per laccesso alla dirigenza medica nella disciplina Medicina demergenza-urgenza e al rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale emergenza-urgenza avente requisiti per il pensionamento anticipato. Il comma 7 proroga il termine finale di applicazione della normativa transitoria in materia di compatibilità con altre attività per il personale non dirigenziale di enti e aziende del Servizio sanitario nazionale. Il comma 8 consente che anche nellanno 2026 gli enti e le aziende del SSN conferiscano incarichi di lavoro autonomo a medici in formazione specialistica e incarichi a tempo determinato a professionisti sanitari e a operatori socio-sanitari. I commi 8-bis e 8-ter recano la dotazione per lanno 2026 del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dellalimentazione e provvedono in ordine alla copertura del conseguente onere finanziario. Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità per le aziende e gli enti del SSN di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione. Il comma 9-bis proroga al 31 dicembre 2028 la disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina. Il comma 10 abroga due divieti in materia di procedure sugli animali a fini scientifici. Il comma 10-bis dispone unulteriore proroga della normativa transitoria che consente il conferimento di incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza. Il comma 10-ter proroga il termine di una disciplina transitoria n materia di limiti massimi anagrafici per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari del SSN. Il comma 10-quater dispone la proroga al 31 dicembre 2026 del termine entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere un contributo per gli anni 2021 e 2022 alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio. Il comma 10-quinquies dispone lapplicazione a regime delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo del promemoria della ricetta elettronica presso le farmacie. I commi da 10-sexies a 10-octies prorogano lassistenza sanitaria prevista per le persone provenienti dallUcraina a causa della situazione bellica ivi presente, istituendo un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute. I commi 10-novies e 10-decies estendono il periodo di durata massima dellincarico del Commissario straordinario per il contenimento e il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), autorizzando anche per lanno 2027 la corresponsione del relativo compenso e indicando la copertura finanziaria dei conseguenti oneri.

Larticolo 6 reca proroghe in materia di istruzione e merito. Il comma 1 proroga per il triennio 2026-2028 lefficacia della disposizione che consente al Ministero dellistruzione e del merito di avvalersi del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione allinsegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti allestero. Il comma 1-bis proroga di un anno, dal 31 marzo 2026 al 31 marzo 2027, il termine di presentazione delle domande di iscrizione agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. Il comma 1-ter dispone una proroga di un anno in materia di attività di autoriparazione per imprese di meccanica e di elettrauto. I commi 2 e 3 prorogano al 31 dicembre 2026 il termine di conclusione dei contratti a tempo determinato dei dirigenti tecnici del Ministero dellistruzione e del merito, stipulati nelle more dellespletamento del concorso per lassunzione a tempo indeterminato di personale inquadrabile nel medesimo profilo. Il comma 4 proroga, per lanno scolastico 2026/27, la possibilità per lAmministrazione periferica del Ministero dellistruzione e del merito di avvalersi, in posizione di comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici. Il comma 5 dispone che le assunzioni dei docenti di religione cattolica già autorizzate possano essere effettuate anche nellanno scolastico 2026/2027. Il comma 6 estende anche allanno 2026 la non obbligatorietà del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle Fondazioni ITS Academy. Il comma 6-bis proroga al 31 dicembre 2026 il termine per ladozione del decreto ministeriale che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici. Il comma 6-ter estende lapplicazione della disciplina transitoria già prevista per lanno scolastico 2025/2026 in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, anche allanno scolastico 2026/2027.

Con riferimento a materie di competenza del Ministero delluniversità e della ricerca, larticolo 7, comma 1, proroga di sei mesi lesercizio delle funzioni del Consiglio nazionale universitario (CUN) nella sua attuale, nelle more del più ampio e complesso processo di revisione dellorgano. Il comma 2 proroga di due mesi la conclusione dei lavori riguardanti il sesto quadrimestre nellambito della tornata di abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2023- 2025 del personale docente delle università in attuazione del PNRR. Il comma 2-bis proroga fino al 31 luglio 2027 lattuale composizione del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il comma 2-ter proroga allanno accademico 2026/2027 lapplicazione delle linee guida per lofferta formativa a distanza, con riferimento alle verifiche di profitto e allesame finale degli studenti stabilmente impegnati allestero nellambito del Piano Mattei e di quelli coinvolti in temporanee situazioni emergenziali connesse a conflitti bellici. Il comma 2-quater proroga fino al 31 dicembre 2026 lattuale composizione del Consiglio nazionale per lalta formazione artistica e musicale (CNAM).

Larticolo 8 reca proroghe in materia di cultura. In particolare, il comma 1 posticipa di un anno il termine entro il quale le Direzioni regionali Musei possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2026 la gestione operativa della contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio. Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2026 il termine per ladeguamento alla normativa di prevenzione incendi degli istituti e luoghi della cultura. I commi 4 e 5 modificano la durata temporale degli incarichi conferiti agli esperti della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR, istituita presso il Ministero della cultura, stabilendo che i medesimi incarichi possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2026. Il comma 5-bis dispone che, limitatamente allanno 2026, nelle more della riforma del cinema e dellaudiovisivo, le risorse in favore dei crediti di imposta per la produzione cinematografica e audiovisiva possano essere incrementate rispetto a quelle inizialmente stanziate. I commi 5-ter e 5-quater rifinanziano, per una somma pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, lautorizzazione di spesa in favore della Fondazione Museo di fotografia contemporanea, contestualmente ridenominata “Fondazione Museo Nazionale di Fotografia”. Il comma 5-quinquies prevede la proroga dei termini di adozione di alcune disposizioni di semplificazione procedimentale per interventi edilizi di lieve entità.

Nellambito di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, larticolo 9, comma 1, proroga al 2026 la sospensione dellaumento biennale dellimporto delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della strada. Il comma 2 proroga i termini previsti per laccesso ai finanziamenti necessari per la messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po. Il comma 2-bis prevede la proroga dei termini dei lavori in materia edilizia, già prorogati in considerazione delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché degli incrementi eccezionali dei prezzi conseguenti alla crisi ucraina. Il comma 2-ter, oltre a confermare anche per lanno 2026 lapplicazione di specifiche modalità di ripartizione del c.d. Fondo TPL, differisce al 31 dicembre 2026 il termine per lemanazione del decreto interministeriale di definizione degli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio ai fini della ripartizione del medesimo Fondo con i nuovi criteri. Il comma 3 proroga al 31 marzo 2026 la modifica del regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volta a recepire gli incrementi della dotazione organica stabiliti dalla normativa vigente. Il comma 3-bis proroga ulteriormente – al 31 dicembre 2026 – il termine entro il quale è consentito agli ispettori autorizzati dal MIT di effettuare gli accertamenti relativi alla revisione dei veicoli a motore prevista dal codice della strada. Il comma 3-ter differisce di due anni, dunque al 31 ottobre 2027, il termine assegnato alle scuole nautiche e ai consorzi tra scuole nautiche per adeguare lo svolgimento delle rispettive attività al nuovo regolamento di disciplina. Il comma 3-quater proroga fino al 31 dicembre 2030 il termine entro il quale ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare un contributo, nella misura massima di 500 mila euro annui, in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operino al servizio dellarea portuale. Il comma 3-quinquies prevede la proroga dei termini relativi alle modalità di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche. Il comma 3- sexies proroga sino alla fine della stagione balneare 2026 la sospensione del requisito della maggiore età per lo svolgimento dellattività di assistente bagnante. Il comma 3-septies differisce lefficacia del decreto ministeriale sulle Linee guida e autorizzazioni per i trasporti eccezionali fino alla piena operatività dellintegrazione dellArchivio informatico nazionale delle opere pubbliche e allaggiornamento delle Linee guida stesse. I commi 3-octies e 3-novies intervengono sulla disciplina del “buono portuale“, con lobiettivo di prorogare al 2027 lorizzonte temporale delle misure e di rimodularne importi e finalità, indicando la copertura dei relativi oneri finanziari. Il comma 3-decies proroga fino al 2027 lautorizzazione di spesa connessa alle attività del Commissario straordinario relative alla realizzazione dellintervento “Linea 2 della metropolitana della città di Torino”. Il comma 3-undecies dispone che le misure in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi, già previste dal c.d. “decreto rilancio”, siano prorogate anche in relazione alle crisi internazionali dellanno 2026. Il comma 3-duodecies differisce, fino al 31 dicembre 2026, la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Larticolo 10, in relazione ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini allestero, proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2028, il termine per il rilascio o rinnovo di credenziali per lidentificazione e laccesso da parte dei connazionali ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta didentità elettronica o carta nazionale dei servizi. È altresì disposta la proroga, dal 31 marzo 2026 al 31 marzo 2029, del termine ultimo per lutilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute.

Larticolo 11, intervenendo in materia di competenza del Ministero della difesa, proroga al 31 dicembre 2026 il termine del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, di cui allarticolo 2229, comma 1, del Codice dellordinamento militare e apporta modifiche allarticolo 2230 del medesimo Codice, relativo alla definizione delle unità di personale da collocare in ausiliaria. Proroga, inoltre, la possibilità – introdotta durante lemergenza Covid-19 – di depositare in via informatica (mediante PEC) alcuni atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, facendo salvi i depositi effettuati secondo tali modalità dal 1° gennaio 2026 fino allentrata in vigore della legge di conversione del decreto.

In materia di giustizia, larticolo 12, comma 1, differisce fino al 31 dicembre 2026 lapplicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2026 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dellamministrazione della giustizia. Il comma 3 proroga fino al 31 gennaio 2027 la validità della graduatoria del concorso per lassunzione di funzionari giuridico-pedagogici bandito dal Dipartimento dellamministrazione penitenziaria con decreto direttoriale del 18 ottobre 2022. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2026 il termine a partire dal quale dovranno essere utilizzate le cd. infrastrutture digitali interdistrettuali per compiere le operazioni di intercettazione nei procedimenti penali. Il comma 5 consente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia di esercitare le facoltà assunzionali relative alle procedure di reclutamento ordinarie e straordinarie sino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente.

Larticolo 13 reca disposizioni di proroga in materia ambientale. In primo luogo, il comma 1 proroga i termini relativi alla stabilizzazione del personale per lattività dei commissari in materia di dissesto idrogeologico. Il comma 1-bis differisce al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale la regione o la provincia autonoma competente territorialmente può autorizzare il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data del 15 aprile 2023. Il comma 1-ter prevede labrogazione del Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue attualmente vigente, a decorrere dallentrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dellarticolo 99 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il comma 2 differisce al 1° gennaio 2026 il termine di decorrenza dellobbligo di integrazione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) per le forniture di energia superiori a 500 TEP annui. I commi da 3 a 5 modificano la disciplina del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dellarea di Taranto, prevedendo la proroga di un anno della durata dellincarico commissariale e della possibilità per il Commissario di nominare non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, nonché ulteriori obblighi informativi in capo al Commissario. Il comma 4-bis proroga al 31 dicembre 2027, subordinatamente al rispetto di una serie di condizioni, la durata dellaffidamento agli attuali gestori del servizio idrico integrato nellambito territoriale ottimale n. 3 “Marche Centro – Macerata”. I commi 5-bis e da 5-quinquies a 5-octies recano disposizioni modificative della disciplina in materia di tracciabilità dei rifiuti. I commi 5-ter e 5-quater estendono agli anni 2026 e 2027 lautorizzazione di spesa prevista per la corresponsione del compenso dellinviato speciale per il cambiamento climatico e per le spese di missione del medesimo soggetto. È altresì disciplinata la copertura finanziaria degli oneri conseguenti. Il comma 5-novies rinvia di un anno lefficacia di una norma transitoria in materia di recupero dei rifiuti prodotti nei cementifici.

In tema di lavoro, larticolo 14, comma 1, proroga al 31 dicembre 2026 il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI, parzialmente derogatoria di quella ordinaria. I commi da 1-bis a 1-quater prorogano gli esoneri contributivi riconosciuti dalla normativa vigente in favore dei datori di lavoro privati che assumono giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato (cd. Bonus giovani), lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (cd. Bonus ZES) o donne in condizioni di svantaggio (cd. Bonus donne). Il termine entro cui procedere alle assunzioni per fruire del beneficio è prorogato al 31 dicembre 2026 per il bonus donne e al 30 aprile 2026 per il bonus giovani e il bonus ZES. Per tali due ultimi esoneri vengono altresì modificate la misura dello sgravio e le condizioni per la sua fruizione. Il comma 1-quinquies proroga alcuni termini previsti dal decreto legislativo n. 62 del 2024, in materia di procedimenti di accertamento sanitari per linvalidità e linabilità. Il comma 1-sexies è volto a prorogare, per lanno 2026, il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.

 

Aggiornamento del 28 febbraio 2026

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge 27 febbraio 2026, n. 26, di conversione, con modificazioni, del Decreto‑legge 31 dicembre 2025, n. 200

Di seguito, le modifiche delle previsioni in materia di lavoro intervenute in sede di conversione:

Prorogato il cosiddetto Bonus Giovani Under 35 per le assunzioni (o le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato) che interverranno sino al 30 aprile 2026. Si tratta di un esonero per un massimo di 24 mesi dal versamento dei contributi in misura pari al 70% per le assunzioni e trasformazioni eseguite dal primo gennaio al 30 aprile 2026 e pari al 100% qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Il massimale dell’esonero è pari a 500 euro mensili per le assunzioni effettuate in tutto il territorio nazionale e a 650 euro mensili per quelle effettuate presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria

Prorogato il Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica per le assunzioni che interverranno sino al 30 aprile 2026, con le medesime differenziazioni previste per il Bonus Giovani

Prorogato il cosiddetto Bonus Donne per le assunzioni che interverranno sino al 31 dicembre 2026, anche nelle regioni Marche e Umbria, senza alcuna differenziazione in termini di tetto massimo dell’esonero, ma con il requisito dell’aumento occupazionale netto

Prorogata per l’anno 2026 anche la mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa.

 

Larticolo 15 reca proroghe in materia di agricoltura. In particolare, il comma 2 proroga il termine per ladempimento dellobbligo assicurativo per le imprese della pesca e dellacquacoltura. Il comma 2-bis fissa nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi. Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2027 il termine per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato. Il comma 3-bis estende fino al 31 dicembre 2026 la sospensione di disposizioni sullimmissione in natura di specie ittiche non autoctone. Il comma 3-ter proroga fino al 31 dicembre 2028 lobbligo di indicare un codice identificativo nelle fatture elettroniche concernenti prodotti di filiera. I commi 3-quater e 3-quinquies introducono proroghe in materia di controlli sulla regolarità contributiva e fiscale delle aziende del settore agricolo, della pesca e dellacquacoltura.

In materia di turismo, larticolo 16, comma 1, proroga al 31 dicembre 2026 la misura di semplificazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici presso strutture turistiche o termali. I commi 1-bis e 1-ter destinano un contributo di 130.000 euro per lanno 2026 al Comune di Pietrelcina (BN) per le attività di accoglienza dei pellegrini. Il comma 2 differisce al 31 marzo 2026 il termine di decorrenza dellobbligo di assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofali riferito ad alcune piccole e microimprese. Il comma 3 differisce di un anno alcuni termini per adempimenti catastali relativi a strutture ricettive allaperto. Il comma 3-bis proroga al 30 giugno 2026 la possibilità di effettuare interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale attraverso la concessione di contributi diretti per le imprese del turismo.

Larticolo 17, infine, dispone in ordine allentrata in vigore del decreto-legge.




Conversioni in legge del Decreto Milleproroghe. Il Governo ha posto la fiducia alla Camera

 

Aggiornamento – Lunedì 23 febbraio – ore 13.20

Approvato Decreto Milleproroghe

Nella seduta di lunedì 23 febbraio, con 154 voti favorevoli, la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.C. 2753-A). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

 

Aggiornamento – Lunedì 23 febbraio – ore 12.20

Decreto Milleproroghe, votata la fiducia

La Camera con 177 voti favorevoli e 93 contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.C. 2753-A).

 

 

Al termine della discussione generale del disegno di legge di conversione del decreto 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (C. 2753), il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani ha posto la questione di fiducia sullo stesso provvedimento.

La Camera è convocata lunedì 23 febbraio, alle ore 12.20, per le dichiarazioni di voto e per il voto di fiducia del disegno di legge per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.C. 2753-A).

 

 

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Conversione in legge del D.L. Milleproroghe. Dietrofront temporaneo sulla possibilità di rettifica della detrazione IVA (comma 3) per masse per cambio di regime fiscale

Nel testo che oggi approda all’esame dell’Aula della Camera previsto un dietrofront temporaneo sulla possibilità di rettifica della detrazione IVA per masse. Non si dovrà più procedere analiticamente per singoli beni o servizi ma si potranno considerare tutti i beni o servizi non ancora ceduti e utilizzati appartenenti a una singola categoria.

L’articolo 4, comma 12-octies del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi». A.C. 2753-A, inserito in sede referente alla Camera (A.C. 2753-A), stabilisce, se approvato in via definitiva, che l’abrogazione della disposizione sulla rettifica della detrazione IVA c.d. “per massedecorre dal 1° gennaio 2027 (e non dal 13 dicembre 2025), facendo salvi i comportamenti antecedenti all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge Milleproroghe 2026 e, fino alla loro conclusione le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027.

 

Si riporta il testo dell’12-octies dell’articolo 4 «La disposizione di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, relativa all’abrogazione di una norma in materia di rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Sono fatte salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027. Sono fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

 

Nell’ambito della delega di riforma fiscale in materia IVA, l’articolo 4, comma 12-octies, inserito in sede referente alla Camera, proroga dal 13 dicembre 2025 al 1° gennaio 2027 la decorrenza della disposizione di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 186 del 2025 concernente l’abrogazione di una norma in materia di rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)

Il citato articolo 9 dispone l’abrogazione della disposizione, di cui al comma 3 dell’articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente la disciplina della rettifica della detrazione IVA c.d. “per masse” legata ai mutamenti di regime (da normale a speciale o viceversa).

Si tratta della rettifica generalizzata della detrazione dell’imposta da eseguire in caso di cambio di regime IVA.

 

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Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2027, in caso mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività che comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, non si rende più necessario operare la rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati (rettifica della detrazione IVA c.d. “per massa”). In tali circostanze, si applicheranno le altre disposizioni in materia di rettifica della detrazione IVA in relazione alla variazione dell’utilizzo dei singoli beni e servizi (rettifica della detrazione IVA c.d. “analitica”).

La norma, di cui al comma 12-octies, fa espressamente salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso alla data del 1° gennaio 2027.

Considerato che l’articolo 9 de quo è entrato in vigore, di fatto, in data 13 dicembre 2025, sono espressamente fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe 2026.

La proroga della decorrenza di tale disposizione si è resa necessaria, in conseguenza dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2027, del decreto legislativo n. 10 del 2026 (c.d. “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto”) che abroga e sostituisce le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. In particolare, le disposizioni in materia di rettifica della detrazione sono riconducibili all’articolo 59 del citato decreto legislativo n. 10 del 2026 che ripropone il contenuto dell’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 senza la disposizione di cui al comma 3.

Pertanto, solo a decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, si rendono applicabili le altre disposizioni in materia di rettifiche della detrazione IVA, di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 10 del 2026.

Pertanto, si procederà analiticamente con la rettifica della detrazione (in aumento in diminuzione) per ciascun bene o servizio in funzione di:

  • un eventuale cambio di destinazione rispetto alla prima utilizzazione, per i beni non ammortizzabili;
  • in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione o nei 4 anni successivi (c.d. “periodo di sorveglianza”), per i beni ammortizzabili. La rettifica dovrà essere eseguita, in ciascun anno fino al compimento del periodo di sorveglianza, per la quota riferibile al medesimo anno (in quinti o in decimi).

 

 

Rettifica per mutamenti del regime fiscale delle operazioni attive, del regime di detrazione dell’imposta o dell’attività

 

L’articolo 19-bis.2 del D.P.R. n. 633 del 1972, reca delle disposizioni in materia di rettifica della detrazione IVA, con riguardo sia ai beni ammortizzabili, sia ai beni non ammortizzabili.

In linea generale, la disciplina della rettifica della detrazione trova fondamento nel c.d. “principio di inerenza” delle operazioni di acquisto IVA, in forza del quale il soggetto passivo detrae l’IVA collegata all’acquisto di beni e servizi utilizzati per la produzione di operazioni imponibili “a valle”.

Qualora tali beni e servizi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella prevista al momento dell’acquisto, il soggetto passivo è tenuto, ai sensi dell’articolo 19-bis.2 del D.P.R. n. 633 del 1972, ad eseguire la rettifica (in aumento o in diminuzione) della detrazione dell’imposta.

Il comma 3 del citato articolo prevede una disposizione ad hoc in materia di detrazione IVA c.d. “per masse”.

Più precisamente, ai sensi di tale disposizione, in presenza dei determinati mutamenti la rettifica della detrazione IVA deve essere eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati nel momento in cui si verifica il mutamento. Per i beni ammortizzabili, la rettifica va eseguita se non sono trascorsi 4 anni dall’acquisto o dalla loro entrata in funzione ovvero 9 anni dall’acquisto o dalla loro entrata in funzione relativamente agli immobili.

La norma fa riferimento ai seguenti mutamenti, di carattere generale, che comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata:

  • nel regime fiscale delle operazioni attive;
  • nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti; o
  • nell’attività svolta.

A tale riguardo, la relazione illustrativa al decreto legislativo decreto n. 186 del 2025 (articolo 9) che dispone l’abrogazione dell’articolo 19-bis.2, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, ora a decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2027, chiarisce che l’obiettivo della disposizione dell’abrogazione del comma 3 (ora posticipata al 2027) è la razionalizzazione del testo normativo, eliminando una previsione ridondante rispetto al contenuto complessivo dell’articolo, che già regola in modo compiuto il meccanismo della rettifica della detrazione per i beni e servizi utilizzati, in tutto o in parte, per operazioni che danno diritto a una detrazione diversa da quella inizialmente operata. Inoltre, la medesima relazione ha osservato che per i beni ammortizzabili, la norma abrogata si limitava a ribadire l’applicazione della regola generale sulla rettifica della detrazione in caso di variazione dell’utilizzo, già prevista dal comma 2. Infine, secondo la medesima relazione, l’abrogazione del comma 3 consente di semplificare il testo legislativo, senza incidere sulla disciplina sostanziale in materia, che continua a trovare applicazione sulla base dei principi generali già espressi nei commi precedenti dello stesso articolo.




Milleproroghe 2026. Il decreto-legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale | Le misure su imprese e fisco

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 31 dicembre 2025 e in vigore dal 31 dicembre 2025 (data di pubblicazione in G.U.) il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi».

Di seguito le principali misure su imprese e fisco.

 

Aggiornamento del 28 febbraio 2026

Testo del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 200 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 302 del 31 dicembre 2025), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.». (In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2026)

Il decreto-legge convertito in legge si compone di 17 articoli.

 

 

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Il rinvio della decorrenza al 2027 dei Testi unici tributari

 

L’articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, proroga al 1° gennaio 2027 la decorrenza di applicazione rispettivamente: del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (comma 1); del testo unico dei tributi erariali minori (comma 2); del testo unico della giustizia tributaria (comma 3); del testo unico in materia di versamenti e di riscossione (comma 4); del testo unico in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti (comma 5)

 

Proroga al 30 settembre 2026 il termine per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con le modalità speciali introdotte nel 2020

 

La disposizione di cui al comma 11 dell’articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, si occupa dello svolgimento delle assemblee di società ed enti. È prorogato fino al 30 settembre 2026 il termine per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con le modalità speciali introdotte nel 2020 (assemblee “a distanza, e per i casi previsti, ricorso al rappresentante designato).

A tal fine si ricorda che l’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto la possibilità per le società con azioni quotate di ricorrere in via esclusiva e in deroga alle disposizioni statutarie, all’istituto del rappresentante designato previsto dall’articolo 135-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o TUF) per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e che allo stesso possano essere conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF. L’applicazione di tali disposizioni è stata estesa anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. L’applicazione dell’articolo in parola, inizialmente prevista per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2021, è stata successivamente prorogata; da ultimo, con il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, il termine è stato differito al 31 dicembre 2025.

Si rileva, altresì, che la legge 5 marzo 2024, n. 21 (cosiddetta «legge capitali») ha espressamente statuito che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto possano svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, laddove previsto dallo statuto della società.

Ciò premesso, il comma 11 è volto a prorogare ulteriormente l’applicazione della disposizione normativa in questione fino al 30 settembre 2026, per le ragioni che seguono.

L’esperienza emergenziale degli ultimi anni e, a seguire, le novità introdotte dalla legge capitali sul ricorso esclusivo al rappresentante designato hanno dimostrato che l’accessibilità della riunione a distanza è un fattore propulsore della partecipazione assembleare.

Su tali basi, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento (atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 331, vedasi l’articolo 6, comma 1, lettera i)) introduce un nuovo articolo al TUF alla stregua del quale, in mancanza di opzione statutaria espressa, le modalità di svolgimento della riunione assembleare sono decise dall’organo amministrativo nel rispetto di taluni presidi di tutela. In particolare, il nuovo articolo oggetto del suddetto schema di decreto sancisce espressamente la possibilità per l’organo amministrativo di prevedere che l’assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che l’intervento e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite rappresentante designato dalla società ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, laddove tale possibilità non sia prevista nello statuto.

Il predetto schema di decreto legislativo è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 331).

Dunque, in attuazione della legge delega di cui alla citata legge capitali, è prevista l’introduzione di una normativa in materia finalizzata a favorire, in via definitiva, la funzionalità e la fluidità di svolgimento delle assemblee delle società quotate mediante ricorso, anche in via concorrente, a modalità alternative alla riunione in presenza, in una logica efficientista, di semplificazione organizzativa, di piena trasparenza informativa e parità di accesso alle informazioni, e di razionalizzazione della dialettica assembleare. Ciò in linea con le esigenze di contenimento della durata dei lavori, di incremento del livello qualitativo dell’illustrazione dell’organo amministrativo sulle questioni più rilevanti, nonché di snellimento degli interventi.

Pertanto, la presente disposizione trova la propria ratio nel principio di certezza del diritto, al fine di evitare un vuoto normativo tra la data del 31 dicembre 2025 e l’entrata in vigore del predetto decreto legislativo attualmente trasmesso al Consiglio dei ministri per il relativo iter parlamentare.

In tale ottica e per tutto quanto sopra considerato, si prevede l’ulteriore proroga del termine sino al 30 settembre 2026, al fine di assicurare continuità di disciplina. Pratica, la proroga evita un “vuoto” tra la scadenza del 31 dicembre 2025 e l’entrata in vigore della riforma collegata alla legge capitali e allo schema di D.Lgs. in itinere (Atto Governo n. 331).

 

Concessionari della riscossione dei tributi locali. Proroga dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026 del termine di adeguamento del capitale sociale

 

Il comma 12 dell’articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 è diretto a consentire ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2020 erano già iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 di adeguare il proprio capitale sociale in tempi più lunghi, vale a dire entro il 30 aprile 2026, rispetto a quelli che si iscrivono per la prima volta nell’albo stesso. Tale ulteriore proroga si fonda sulla circostanza che la legge di delega n. 111 del 2023 prevede all’articolo 14, comma 1, lettera f), la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali che deve riguardare, tra l’altro, anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l’attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.

Pertanto, la proroga dell’adeguamento appare necessaria proprio in virtù dei tempi richiesti per l’emanazione del decreto delegato concernente i tributi locali che attualmente rientra nella proroga del termine di attuazione della legge di delega n. 111 del 2023, prevista dalla legge n. 120 del 2025.

 

Estesa anche per l’annualità 2026 la sospensione dell’aggiornamento biennale degli importi delle sanzioni per le violazioni al Codice della strada

 

Il comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 proroga di un anno la sospensione dell’aggiornamento biennale disposto ai sensi dell’articolo 195 del codice della strada, nonché il termine previsto per l’adozione del decreto di aggiornamento, con conseguente differimento della decorrenza dell’efficacia delle sanzioni eventualmente aggiornate e coerente modifica del biennio di riferimento per la determinazione dell’incremento percentuale da applicare all’aggiornamento. Si ricorda che l’articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) aveva introdotto una misura volta a sospendere, per le annualità 2023 e 2024, l’aggiornamento biennale degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, come previsto dall’articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della stradaCdS).

In particolare, il citato articolo 195 del Codice della strada, al comma 3, dispone che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al codice della strada sia aggiornata con cadenza biennale in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

A tal fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia provvede, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, a fissare i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, sulla base dei criteri ivi previsti.

La sospensione disposta con il citato comma 497 si era resa necessaria in considerazione dell’eccezionale incremento dei prezzi nel periodo 2021-2022, posto che, a causa dell’inflazione registrata, la variazione dell’indice FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), pubblicato da ISTAT, nel periodo tra dicembre 2020 e novembre 2022, aveva subìto un aumento pari al +15,6 per cento.

Con la modifica apportata al comma 497 della legge n. 197 del 2022 dall’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, oltre ad essere stato sospeso il prescritto aggiornamento biennale delle sanzioni anche per l’annualità 2025, è stato previsto che il decreto di aggiornamento di cui all’articolo 195, comma 3, del codice della strada, potesse recuperare l’inflazione relativa al biennio 2024-2025. Ciò al fine di evitare il duplice effetto di incremento delle sanzioni derivanti, da un lato, dall’entrata in vigore della legge n. 177 del 2024 che ha inciso in modo significativo sull’apparato sanzionatorio del codice della strada e, dall’altro, la scadenza del termine di proroga fissato dal citato comma 497 che avrebbero comportato una eccessiva onerosità per i cittadini.

Orbene, la disposizione in esame proroga ulteriormente di un anno la sospensione dell’aggiornamento biennale disposto ai sensi del citato articolo 195, nonché il termine previsto per l’adozione del decreto di aggiornamento prevedendo che lo stesso recuperi l’inflazione relativa al biennio 2025-2026.

Tale proroga è intesa a mantenere la stabilità degli importi delle sanzioni pecuniarie, evitando che queste subiscano un incremento automatico derivante dall’applicazione degli indici di variazione dei prezzi al consumo registrati nel biennio 2024-2025.

In particolare, il comma 1, lettera a), apporta modifiche al primo periodo del comma 497 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 al fine di estende anche all’annualità 2026 la sospensione dell’aggiornamento biennale delle sanzioni per le violazioni al codice della strada.

Il comma 1, lettera b), apporta modifiche al secondo periodo del comma 497 al fine di prorogare di un anno il termine previsto per l’adozione del decreto di aggiornamento (numero 1), con conseguente differimento della decorrenza dell’efficacia delle sanzioni eventualmente aggiornate (numero 2) e coerente modifica del biennio di riferimento per la determinazione dell’incremento percentuale da applicare all’aggiornamento (numero 3).

In pratica:

  • sospensione estesa anche al 2026 (anni 2023, 2024, 2025 e 2026);
  • decreto di aggiornamento entro 1° dicembre 2026;
  • nuovi importi efficaci dal 1° gennaio 2027;
  • indice riferito al biennio 2025-2026.

 

Proroga al 31 dicembre 2026 delle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI)

 

Il comma 1 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, interviene in materia di proroga del Fondo di garanzia per le PMI.

Il predetto Fondo, di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), della Legge n. 662/1996, è uno strumento di sostegno pubblico finalizzato a garantire la liquidità delle PMI. Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (D.L. Anticipi), come da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, all’articolo 15-bis, comma 1, ha dettato la disciplina transitoria dell’operatività del Fondo, applicabile fino al 31 dicembre 2025. La norma proroga ulteriormente la predetta disciplina anche per l’anno 2026. L’accesso al fondo è previsto anche per gli ETS non iscritti al REA e per gli enti religiosi civilmente riconosciuti qualora la garanzia sia rilasciata interamente a valere su una sezione speciale istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Differimento di tre mesi del termine per l’adempimento di un obbligo relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura

 

Il comma 2 dell’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 proroga fino al 31 marzo 2026 il termine per l’assolvimento dell’obbligo assicurativo, per le imprese della pesca e dell’acquacoltura. Si fa presente che tale obbligo già non si applica alle imprese agricole per le quali resta fermo quanto stabilito relativamente ad AGRICAT. La proroga, pertanto, si rende necessaria per consentire alle imprese della pesca e dell’acquacoltura di beneficiare di un maggior periodo di tempo per adeguarsi agli obblighi previsti dalla norma originaria, riconoscendo le specificità del settore e le difficoltà operative che possono derivare da tempistiche più ristrette.

 

Aiuti di Stato. Proroga al 31 dicembre 2027 dei termini di notifica di taluni atti di recupero

 

Il comma 3 dell’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 modifica l’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, prorogando al 31 dicembre 2027 il termine, già prorogato di due anni dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 5 maggio 2024, n. 63, per la notifica degli atti di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 1, commi da 31 a 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali economico n. 115 del 2017. In particolare, la proroga di un ulteriore anno riguarda la notifica dei citati atti di recupero la cui scadenza, in base alla disposizione in esame, è prevista tra il 31 dicembre 2023 ed il 31 dicembre 2027.

 

Proroga del termine assegnato alle piccole e microimprese del settore turistico ricettivo e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per la stipula delle polizze assicurative per rischi catastrofali

 

Il comma 2 dell’articolo 16 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 proroga al 31 marzo 2026 il termine assegnato alle piccole e microimprese, con particolare riferimento a quelle del settore turistico ricettivo e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per la stipula delle polizze a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Viene, pertanto, accordato un periodo di tempo aggiuntivo di soli tre mesi, che mira a garantire alle imprese tenute all’assicurazione l’effettuazione di una scelta consapevole tra i prodotti assicurativi, facendo sì che in questo limitato frangente temporale siano conosciuti gli elementi necessari per individuare la soluzione assicurativa più idonea e sostenibile rispetto alle proprie esigenze.

 

Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto. Proroga dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026 del termine entro cui gli intestatari catastali devono presentare gli atti di aggiornamento

 

L’intervento normativo di cui al comma 3 dell’articolo 16 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 si inserisce nel perimetro applicativo tracciato dall’articolo 7-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, che ha sancito l’irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto. Nello specifico, si rappresenta che tale articolo 7-quinquies prevede che gli allestimenti mobili di pernottamento (ad esempio, case mobili, maxicaravan e similari) dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati in strutture ricettive all’aperto, siano esclusi dalla stima diretta della rendita catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in quanto non rilevanti ai fini della rappresentazione e del censimento catastale (comma 1). Il comma 2 incrementa – dalla medesima data del 1° gennaio 2025 – il valore delle aree attrezzate per i suddetti allestimenti e delle aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti, rispettivamente dell’85 per cento e del 55 per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari, ai fini della stima della rendita catastale delle strutture ricettive all’aperto. I commi da 3 a 6 dispongono circa la presentazione degli atti di aggiornamento da parte degli intestatari catastali, le sanzioni applicabili, l’attività di monitoraggio.

In particolare, il comma 3 del citato articolo 7-quinquies prevede che gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025, e comunque entro il 15 dicembre 2025 (ora al 15 dicembre 2026), presentino:

  • atti di aggiornamento geometrico, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 679 del 1969 (recante «Semplificazione delle procedure catastali»), per l’aggiornamento della mappa catastale;
  • atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’aggiornamento del catasto fabbricati, in coerenza con le disposizioni in esame.

L’odierno intervento normativo proroga dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026 il termine entro cui gli intestatari catastali di cui sopra devono presentare i suddetti atti di aggiornamento, con la precipua finalità di consentire agli intestatari catastali di avere più tempo a disposizione per procedere agli atti di aggiornamento della mappa catastale e del catasto dei fabbricati, secondo le indicazioni fornite, sotto il profilo catastale, dall’Agenzia delle entrate, e quindi di potere indicare in maniera puntuale, coerente ed uniforme i beni da ricomprendere e stimare a tali fini.

Si evidenzia che gli intestatari delle strutture ricettive, che non hanno ancora presentato gli atti di aggiornamento previsti dall’articolo 7-quinquies, dovrebbero aver pagato entro il 16 dicembre 2025 il saldo IMU dovuto per l’anno in corso sulla base della rendita in atti, non modificata. L’eventuale presentazione dei predetti atti di aggiornamento nel corso dell’anno 2026 (entro il 15 dicembre) potrebbe comportare la necessità di un eventuale conguaglio (positivo o negativo) per l’imposta dovuta per l’anno 2025 per effetto di quanto indicato (in deroga alla regola generale) dal comma 6 del medesimo articolo 7-quinquies secondo cui le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.

 

 

 

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