Dichiarazione IVA 2025. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2024 e benefici premiali soggetti ISA e CPB

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l’anno di imposta 2024, con le relative istruzioni, da presentare nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Si può inviare il modello entro il 28 febbraio 2025, qualora si intenda avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione IVA/2025 (Quadro VP) i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2024. A tal proposito le istruzioni 2025 ricordano che “il Quadro VP – liquidazioni periodiche IVA è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.

Si evidenzia che, in tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Il quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine. Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  • il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.

In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

Per quanto riguarda, invece, la compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1 si precisa che:

  • la casella del campo 4 deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell’IVA per l’intero gruppo di cui all’articolo 73;
  • il campo 5 deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno indicando la partita IVA del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo svolta”

La compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VP non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.

 

Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione IVA annuale tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, titolari di partita IVA (per gli esoneri vedi infra).

 

I termini di presentazione

 

In base all’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.

Il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, non prevede un termine di consegna della dichiarazione ai soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, di cui all’art. 3, comma 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, abilitati al servizio Entratel, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Per le sanzioni riguardanti gli adempimenti dichiarativi IVA, vedi: l’articolo 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e il Titolo II del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, Capo I dedicato ai «Delitti in materia di dichiarazione». In particolare, vedi i quattro delitti in materia di dichiarazione previsti dagli articoli da 2 a 5, che portano le rubriche seguenti: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); dichiarazione infedele (art. 4); omessa dichiarazione (art. 5). Per il Ravvedimento, vedi, l’art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

 

Versamenti e rateizzazione

 

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno (nella specie: termine prorogato al 17 marzo 2025, in quanto il 16 marzo 2025 cade di domenica) nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.

 Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 542 del 1999). Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001).

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

Riepilogando, il soggetto IVA può:

  • versare in un’unica soluzione entro il 17 marzo 2025 oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. Risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

Per le sanzioni civili tributarie riguardanti i ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione, vedi, l’art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per i reati riscossivi o legati alla indebita compensazione di crediti non spettanti, vedi, l’art. 10-ter (Omesso versamento di IVA) e l’articolo 10-quater (Indebita compensazione) del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

 

Contribuenti esonerati dalla dichiarazione IVA

 

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, i seguenti soggetti d’imposta:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’ 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
  • i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (vedi: circolare n. 32 del 5 dicembre 2023, par. 3. Modifiche al regime forfetario: superamento del limite di 100.000 euro – tale chiarimento è collegato alla “nuova” speciale causa di fuoriuscita “immediata” dal regime forfetario, consistente nel superamento della soglia di 100mila euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno);
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’ 34, comma 6;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. circolari 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986);

Con le circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986, è stato precisato che nel caso in cui l’imprenditore individuale conceda in affitto l’unica azienda di cui è titolare viene sospesa la partita IVA. Ciò è stato consentito al fine di evitare l’osservanza di tutti gli adempimenti previsti nel titolo II del DPR n. 633 del 1972 per il periodo di durata dell’affitto. Pertanto, ove nel periodo di affitto il titolare dell’azienda ponga in essere cessioni di beni facenti parte della azienda stessa, l’operazione deve essere assoggettata ad IVA e devono essere osservati i conseguenti adempimenti di fatturazione, registrazione, liquidazione e versamento dell’imposta e presentazione della relativa dichiarazione annuale.

  • i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter);
  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale di cui all’ art. 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Utilizzo del credito IVA 2024

 

Nel Rigo VX5 è indicata la parte di credito che si intende portare in detrazione dall’IVA dovuta nell’anno successivo (compensazione “verticale” nel 2025), ovvero che si intende compensare nel Modello F24 (compensazione “orizzontale” nel 2025 con tributi/contributi).

Nelle istruzioni al Rigo VX5 chiarito che va indicato “l’importo che si intende riportare in detrazione nell’anno successivo o che si intende compensare nel modello F24”. Nella medesime istruzioni chiarito che i sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, “l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 1, lett. a), n. 7, dell’art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, subordina l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile. Il limite è elevato a 50.000 euro per le start up innovative dall’art. 4, comma 11-novies, del decreto-legge n. 3 del 2015”. La compensazione “verticale” non è, invece, soggetta ad alcuna limitazione.

Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall’art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, vedi provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010.

Il credito indicato nel rigo VX5, per la parte eventualmente derivante dal rigo VL11, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 8, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322 del 1998).

Si ricorda che ai sensi dell’art. 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per le società e gli enti di comodo il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Si evidenzia, inoltre, che, come precisato con la circolare n. 25 del 4 maggio 2007, l’ultimo periodo del citato comma 4, dell’art. 30, della legge n. 724 del 1994, prevede la perdita definitiva del credito IVA annuale per i soggetti che riscontrano la presenza congiunta delle seguenti condizioni:

  • società di comodo, oltre che nel presente esercizio, anche nel 2022 e nel 2023;
  • società che nel triennio 2022-2024 non ha effettuato operazioni rilevanti ai fini dell’IVA non inferiori all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui all’art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994.

In caso di Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti, il credito d’imposta annuale maturato dallo stesso non può essere utilizzato in compensazione ai sensi del citato art. 17 con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti (art. 4, comma 4, del D.M. 6 aprile 2018).

 

Benefici premiali soggetti ISA – Esonero dal visto di conformità o dalla garanzia per il rimborso IVA (§ 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 aprile 2024, prot. n. 205127/2024)

 

Per quanto concerne il beneficio di cui alla lettera b) del comma 11 dell’ articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono state previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente (per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, vedi infra).

Nella prima ipotesi è statuito che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale (2025) per l’anno di imposta 2024, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

Nella seconda ipotesi è statuito che, all’attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2024, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5 calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

Si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro annui, considerato quanto disposto dall’articolo 38-bis, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

In questo caso l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di rimborso effettuate nell’anno è pari a 70.000 euro nella prima ipotesi e 50.000 euro nella seconda.

Sul punto, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 9 settembre 2019 (§ 7.4 — in “Finanza & Fisco” n. 25/2019, pag. 1297) ha chiarito che la “soglia complessiva dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, pari a 50.000 euro, si riferisce alle richieste di compensazione o di rimborso effettuate nell’anno, sebbene la disciplina di riferimento in tema di compensazione o rimborso dei crediti IVA, fissi i limiti per l’apposizione del visto di conformità ovvero la prestazione della garanzia con riferimento a ciascun periodo d’imposta. … a nulla rilevando che gli stessi si riferiscono a due periodi d’imposta diversi”.

 

Le principali modifiche ai modelli

 

Si illustrano di seguito le principali modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2025.

 

Frontespizio – Firma della dichiarazione – La casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”

 

Nella casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” riservata ai contribuenti esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017, chiarito che tale casella deve essere barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. n. 13 del 2024, ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017. A tal riguardo, si ricorda che l’articolo 19, comma 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, prevede tout court che per i periodi d’imposta oggetto di concordato preventivo, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, sono riconosciuti i benefici previsti al comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, «compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto». La logica dell’estensione dei benefici ai contribuenti ISA che accedono al CPB risiede nella circostanza che l’accesso al CPB e la definizione dei redditi concordati per il biennio avviene sulla base di un rapporto fiduciario che si fonda sul reciproco affidamento e trasparenza.

 

Quadro VM – Versamenti auto F24 elementi identificativi

 

Il quadro è stato rinominato in “Versamenti auto F24 elementi identificativi” per dare seguito a quanto previsto dall’ art. 1, comma 93, della legge n. 213 del 2023.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 93, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024 – in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2485), ha estenso alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell’Unione europea. In particolare, il citato comma 93 ha introdotto il comma 9-ter all’articolo 1 decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In tale nuovo comma si prevede che, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, di cui all’articolo 71 del D.P.R. n. 633 del 1972, si applicano gli obblighi di: trasmissione, a corredo della richiesta di immatricolazione, di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna; verifica da parte dell’Agenzia delle entrate della sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA mediante modello F24-elementi identificativi. Inoltre, per dare attuazione ai citati obblighi con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 luglio 2024, prot. n. 296689/2024, sono stati definiti i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter dell’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all’articolo 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con il citato provvedimento sono, inoltre, stabilite le modalità e i termini delle verifiche, propedeutiche all’immatricolazione, che gli uffici dell’Agenzia delle entrate devono effettuare nelle ipotesi in cui non sia previsto il versamento dell’IVA con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” in occasione dell’introduzione del territorio dello Stato di veicoli provenienti dai territori degli Stati di cui all’articolo 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Quadro VO – Comunicazione delle opzioni e revoche

 

Regime speciale IVA organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps)

 

Nella sezione 1 (opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto), è stato previsto il rigo VO18 riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno scelto di optare, nell’ anno oggetto della presente dichiarazione, per l’applicazione del regime previsto dall’art. 1, commi da 54 a 63, della legge n. 190 del 2014.

Si ricorda che il comma 15-quinquies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con mod. dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, prevede che «In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all’articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». Qualora al 1° gennaio 2024 le disposizioni del codice del Terzo settore (CTS) riguardanti il trattamento fiscale di organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS) non abbiano ancora trovato applicazione, a partire da tale data le OdV e le APS che nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 65.000 usufruiranno, ai soli fini dell’IVA, della disciplina prevista per i contribuenti del regime c.d. “forfetario” previsto dalla legge n. 190 del 2014. Tali enti, quindi:

  • emetteranno fattura senza addebitare l’IVA in via di rivalsa e non potranno detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto;
  • saranno esonerati dagli obblighi di versamento dell’IVA, di presentazione della dichiarazione IVA e delle relative comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
  • saranno tenuti ad integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Resta fermo, per gli stessi, l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, nonché di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Infine, il successivo comma 15-sexies, prevedendo che: «Le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies rilevano ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto», circoscrive all’IVA l’ambito applicativo delle disposizioni in argomento.

Si ricorda ancora, che ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA. Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine è prevista nel frontespizio del modello REDDITI 2025 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti. Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si rende necessario esclusivamente nell’ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come precisato dalla circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, qualora l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.

Il quadro deve essere compilato per comunicare, mediante la barratura della casella corrispondente, l’opzione o la revoca delle modalità di determinazione dell’imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio.

 

Regime agevolato per primo insediamento di imprese giovanili in agricoltura – Art. 4, comma 1, legge 15 marzo 2024, n. 36

 

Nella sezione 2 (opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi), è stato introdotto il rigo VO27, riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 36 del 2024. Nel dettaglio, la casella 1 del citato Rigo VO27, deve essere barrata dalle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato, nell’anno 2024, per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, comma 1, della Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo». L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi. Il regime agevolativo è riconosciuto nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

Prospetto riepilogativo IVA 26 PR/2025 – Quadro VW – Liquidazione dell’imposta annuale di gruppo

 

Nel rigo VW 26 è stato introdotto il campo 2, che deve essere compilato per indicare i crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative, non più rientranti nella disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994.

 

Vedi anche: Passaggio al regime forfetario. Gli adempimenti in dichiarazione IVA 2025 legati alla rettifica della detrazione

 




Transizione 5.0, imposta sostitutiva con riferimento alle società estere controllate (CFC) e tax credit per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore. Un Tris di risoluzioni per l’istituzione di codici tributo

Sono state pubblicate, nel sito internet dell’Agenzia delle entrate, le seguenti risoluzioni del 18 dicembre 2024:

 

  • la n. 63/E con cui l’Agenzia istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti che rientrano nel Piano Transizione 5.0 (articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024).
  • la n. 64/E con cui l’Agenzia istituisce i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva con riferimento al società estere controllate (CFC) (articolo 3 del decreto legislativo n. 209/2023);
  • la n. 65/E con cui l’Agenzia istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore (articolo 81 del decreto legislativo n. 117/2017)




Nuova stretta sulle compensazioni a decorrere dal 1° luglio 2024. Prime istruzioni

Con la circolare n. 16 del 28 giugno 2024, l’Agenzia delle entrate, ha fornito le prime istruzioni sulle novità in materia di compensazioni dei crediti introdotte prima dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi da 94 a 98, della L. 30 dicembre 2023, n. 213) e successivamente dell’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, che ha sostituito il comma 49-quinquies dell’articolo 37 del citato D.L. n. 223 del 2006.

Nel documento di prassi esaminato:

  • l’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (art. 1, comma 95, della legge di bilancio 2024), anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (art. 1, commi 94, lettera a), 97, lettera a), e 98, della legge di bilancio 2024);
  • l’esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2024, dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di importo complessivamente superiore a 100.000 euro (articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39).

 

Obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in caso di compensazione

 

Come evidenzia la circolare, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 95 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione, a decorrere dal 1° luglio 2024, devono essere eseguiti «esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate».

A partire dal 1° luglio 2024, l’obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero”. Peraltro, a giudizio dei tecnici di via Giorgione, tale obbligo si estende anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio “acconti IRES con saldi IRES a credito”), nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24.

In caso di delega con compensazione e saldo maggiore di zero, pertanto, laddove la stessa venga eseguita in data uguale o successiva al 1° luglio 2024, potranno essere utilizzati solo i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, non rilevando:

  • l’eventuale prenotazione effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati;
  • l’eventuale invio del modello F24 all’intermediario in data anteriore al 1° luglio 2024.

 

ATTENZIONE – Rientra, inoltre, nell’obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate la delega con compensazione e saldo maggiore di zero eseguita il 1° luglio 2024, per effetto del rinvio del termine di versamento del 30 giugno 2024 (che quest’anno scade la domenica) al primo giorno lavorativo successivo, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.

 

Tale obbligo sussiste inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2024, anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti indicati all’articolo 1, comma 94, lettera a), della legge di bilancio 2024, ossia i crediti maturati:

  • a titolo di contributi nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
  • a titolo di premi e accessori nei confronti dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

In sostanza, il citato l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate riguarda tutte le compensazioni, sia quelle orizzontali, sia quelle verticali, nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL.

 

Carichi affidati all’Agente della riscossione per importi superiori a 100mila euro. Esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione

 

Come anticipato, la legge di Bilancio 2024 prima e il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 poi, hanno modificato l’articolo 37 del D.L. n. 223 del 2006. In base alle citate disposizioni, dal 1° luglio 2024 entra in vigore il divieto di avvalersi dell’istituto della compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo superiori a 100.000 euro. Divieto che opera sia per i crediti di natura erariale sia agevolativa. A tal riguardo, nella circolare n. 16 del 28 giugno 2024 chiarito che i carichi affidati all’agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, non contribuiscono, al raggiungimento della predetta soglia di 100.000 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, ovvero quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione. Allo stesso modo, anche in caso di adesione alla c.d. “Rottamazione-quater”) per la quale sia in essere il pagamento rateale, l’importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia qualora siano state versate tutte le rate nei termini previsti dal piano di rateazione. La decadenza dalla definizione agevolata dovuta all’omesso, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni di una delle rate comporta, invece, che l’ammontare di tutto il carico residuo affidato all’agente della riscossione rilevi a tal fine.

Infine, nel documento di prassi, confermato che il divieto alla compensazione viene meno a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto:

  • della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;
  • della concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;
  • del pagamento delle somme dovute.

La nuova formulazione del comma 49-quinquies dell’articolo 37 del D.L. n. 223 del 2006, introdotta dall’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 39 del 2024,  inoltre, – facendo salve, al terzo periodo, «le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» – consente il pagamento, anche parziale, delle somme affidate per imposte erariali e relativi accessori mediante l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

La rimozione, o la riduzione fino a 100.000 euro di importo complessivo, dei carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi accessori, potrà, pertanto, essere conseguita dal contribuente anche per mezzo dell’utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali.

 

ATTENZIONE – Per gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione – emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge finanziaria 2005, oppure ai sensi dell’articolo 38-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – restano, tuttavia, ferme le specifiche disposizioni normativeche non consentono, ai fini della loro definizione, di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

I debiti riguardanti tali atti, pertanto, ai fini della rimozione dell’inibizione in esame, dovranno essere estinti o ridotti esclusivamente per mezzo del relativo pagamento senza compensazione.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16 del 28 giugno 2024, con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in caso di compensazione – Divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000 – Preclusione alla possibilità di portare in compensazione i crediti fiscali ex art. 37, comma 49-quinquies, D.L. n. 223/2006) – Debiti che concorrono al raggiungimento dei 100.000 euro – Crediti per i quali opera l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione – Coordinamento con il divieto alle compensazioni di cui all’articolo 31 del D.L. n. 78 del 2010 – Art. 1, commi da 94 a 98, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) – Art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, conv. con mod., dalla L. 23 maggio 2024, n. 67 – Modifiche alle procedure di compensazione di crediti di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 – Art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. 04/07/2006, n. 223, conv. con mod., dalla L. 04/08/2006, n. 248 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241




Ruoli “scaduti” oltre 100.000 euro. La preclusione della possibilità di portare in compensazione i crediti fiscali ex art. 37, comma 49-quinquies, D.L. n. 223/2006 non opera in presenza di carichi iscritti a ruolo per i quali è in corso una regolare rateazione

Il comma 2 dall’articolo 4 del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 ha recentemente modificato l’articolo 37, comma 49-quinquies del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Tali modifiche – in deroga all’articolo 8, comma 1, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) che stabilisce il principio generale per cui l’obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione – per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi  dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero (emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24 di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i seguenti crediti (indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del richiamato articolo 17) relativi:

  • ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
  • ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L’esclusione dalla compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La disposizioni fanno salvo quanto contenuto nel quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai sensi del quale è comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

Ove non si applichi l’esclusione dalla compensazione testé commentata, restano ferme le disposizioni dell’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che reca il divieto di autocompensazione ovvero vieta la compensazione dei crediti mediante F24, relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Resta ferma, l’applicazione dell’articolo 37, dei commi 49-ter e 49-quater della legge n. 223 del 2006, ai meri fini della verifica delle condizioni a cui opera il divieto di compensazione. Il comma 49-ter consente all’Agenzia delle entrate di sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. Ai sensi del successivo comma 49-quater, qualora in esito all’attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa e applica le sanzioni di legge al contribuente. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il comma 3 dell’articolo 4 del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 chiarisce la decorrenza delle disposizioni introdotte dal medesimo articolo 4, comma 2: si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

Ebbene, in procinto dell’entrata in vigore della sopra illustrata, ulteriore modifica alla disciplina delle compensazioni, l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 136 del 20 giugno 2024, ha evidenziato come gli interventi normativi richiamati danno conto della volontà del legislatore di non considerare rilevante, ai fini dell’eventuale impedimento alla compensazione, la presenza di debiti iscritti a ruolo per il pagamento dei quali sia in corso un piano di rateazione puntualmente onorato (i.e. per il quale non si siano verificate decadenze). In altri termini, alla luce di tale volontà del legislatore, che si pone in diretta continuità con le previsioni già contenute nel richiamato articolo 31 del D.L. n. 78 del 2010, fermi restando specifici limiti (ad esempio, quantitativi o temporali) previsti dalle norme istitutive dei crediti che si vogliono utilizzare o dalle stesse comunque derivanti, i tecnici di Via Giorgione, concordano sul fatto che, ad ora, il divieto di cui all’articolo 37, comma 49-­quinquies, del D.L. n. 223 del 2006 non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari.

Nella risposta, inoltre, confermato l’orientamento secondo cui il divieto generalizzato alla «facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», qualora l‘importo dei ruoli scaduti sia superiore a 100.000 ­euro con la sola eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione ­ si applica a tutti i crediti, inclusi quelli di natura agevolativa. Per completezza, infine, viene rammentato, che l’utilizzo di crediti d’imposta derivanti dai c.d. ”bonus edilizi”, a fronte di iscrizioni a ruolo superiori a 10.000 euro, sarà oggetto di specifica regolamentazione da parte dell’emanando decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 121, comma 3-­bis, del D.L. n. 34 del 2020.

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 136 del 20 giugno 2024, con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Esclusione del divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000 per i quali è in corso regolare rateazione – Preclusione alla possibilità di portare in compensazione i crediti fiscali ex art. 37, comma 49-quinquies, D.L. n. 223/200) – Inefficacia in presenza di carichi iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione – Articolo 37, comma 49-quinquies, del D.L. 04/07/2006, n. 223, conv. con mod., dalla L. 04/08/2006, n. 248 introdotto dall’art. 1, comma 94, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) e sostituito dall’articolo 4 del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 – Articolo 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241




Pronto il software di compilazione IVA 2024. Rilasciata la versione software: 1.0.0 del 01/02/2024

Rilasciato dall’Agenzia delle entrate il software IVA 2024 che consente la compilazione della dichiarazione modello IVA 2024 e della dichiarazione modello IVA Base 2024.

In base all’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2023 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024. Il citato D.P.R. 322 del 1998, non prevede un termine di consegna della dichiarazione ai soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, di cui all’art. 3, comma 3 del medesimo D.P.R. (di seguito, intermediari), abilitati al servizio Entratel, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 1, lett. a), n. 7, dell’art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, subordina l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione. In alternativa, all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

 

Link ai software IVA 2024

Dichiarazione IVA 2024: software di compilazione (versione 1.00)

Dichiarazione IVA 2024: software di controllo (versione 1.00)

Link esterni verso sito dell’Agenzia delle entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/iva-2024/software-di-compilazione-iva-2024




Piattaforma cessione crediti. On-line la Guida 2024 dell’Agenzia delle entrate

Lo scopo del nuovo vademecum è quello di illustrare il funzionamento la procedura.  Nella home page della stessa “Piattaforma” è disponibile anche un manuale per l’utente.

Nell’aggiornamento il punto sulle cessioni che possono essere comunicate tramite la piattaforma.

Dalla guida eliminati i crediti, che in base alle relative disposizioni, non possono più essere movimentati:

  • crediti relativi ai canoni dei contratti di locazione di botteghe, negozi e degli immobili ad uso non abitativo (articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 e articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020);
  • credito d’imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto dei DPI (articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020);
  • credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020);
  • crediti d’imposta riconosciuti in relazione all’acquisto di prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale, carburanti).

Diventano poi tre, dopo il primo trasferimento, le cessioni possibili nei confronti dei soggetti qualificati (banche, assicurazioni, eccetera).

 

 

 

Tra le funzioni della piattaforma spazio a quella riservata alla “Riduzione del credito”. 

In quest’area l’utente può comunicare all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 10 agosto 2023, che consentono di comunicare i crediti derivanti dai bonus edilizi non più utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all’articolo 121, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020.
La riduzione deve riferirsi all’intero importo di una o più rate annuali dei crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura relativi alle detrazioni per lavori edilizi. L’utente, inoltre, può interrogare le comunicazioni di riduzione già effettuate.

 

 

Per l’utilizzo della piattaforma, è disponibile il relativo manuale utente (Aggiornamento gennaio 2024).

Link alla guida all’utilizzo della “Piattaforma cessione crediti” (come funziona, quando si utilizza) – Aggiornamento gennaio 2024

 

Le versioni precedenti:

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento 12 aprile 2022

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento giugno 2022

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento ottobre 2023

Link alla guida all’utilizzo della “Piattaforma cessione crediti” (come funziona, quando si utilizza) – Aggiornamento novembre 2023

 




Visti di conformità e deleghe di pagamento. Primi chiarimenti sulle novità introdotte con il D.L. n. 124 del 2019 e codici tributo soggetti all’ulteriore stretta sulla compensazioni

Il Bonus 80 euro e rimborsi da 730 inclusi nell’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Elencati i codici tributo soggetti alla stretta sulla compensazione di crediti tributari

 

A seguito delle novità introdotte con l’articolo 3, commi da 1 a 3, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv. con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 in tema di utilizzo in compensazione di crediti tributari, individuati i codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita ora dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

L’elenco dei relativi codici tributo è riportato nell’allegato “Classificazione dei codici da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta” della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110 del 31 dicembre 2019. L’obbligo, però, non sussiste qualora, qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24. Va da sé che, qualora al netto delle compensazioni “interne”, residui un saldo positivo, ai fini dell’utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, restano ferme le regole generali.

In pratica, l’obbligo di presentare l’F24 tramite i canali telematici delle Entrate non sussiste qualora ci si trovi di fronte al caso d’una compensazione di tipo “verticale” o “interna”, quando cioè le somme a credito e a debito rientrano nella stessa tipologia d’imposta. Diverso invece è il caso della compensazione “orizzontale” o “esterna”, ossia tra tributi diversi. In questo caso prevale l’obbligatorietà nell’utilizzo dei canali telematici delle Entrate. 

Per esempio: nello stesso modello F24 è utilizzato in compensazione il credito identificato dal codice 2003 (saldo IRES) per l’importo di 6.000 euro e – aggiungendo 1.000 euro di fondi propri – viene effettuato il pagamento dell’acconto IRES di 7.000 euro per il periodo d’imposta successivo (codici tributo 2001 e 2002), l’operazione potrà essere eseguita anche attraverso i servizi telematici offerti da banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento.

Al riguardo, tuttavia, si rammenta che, per effetto di quanto previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute.

Peraltro, nella tabella allegata alla risoluzione sono stati indicati, nell’ultima colonna, i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta (indicati nella seconda colonna), senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5.000 euro superato il quale scatta l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

 

Bonus Renzi e rimborsi da 730 inclusi nell’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

 

Nella risoluzione evidenziato che con riferimento ai «crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta», l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.

 

Decorrenza

 

Le nuove norme, previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 3, del decreto-legge n. 124 del 2019, come ricorda l’Agenzia delle entrate con il citato documento di prassi, si applicano «ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019» (cfr. il successivo comma 3). Ne deriva, che le novelle in esame non si applicheranno ai crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP. In particolare, i crediti del periodo d’imposta 2018 potranno essere compensati, senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati”.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate – n. 110 del 31 dicembre 2019 – RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Visti di conformità e deleghe di pagamento – Modello F24 – Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito – Estensione ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive) – Modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione – Obbligo di presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate – Ampliamento del novero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate – Obbligo di adozione di tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA – Articolo 3, commi da 1 a 3, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv. con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 – Articolo 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Articolo 37, comma 49-bis, del D.L. 04/07/2006, n. 223, conv. con mod., dalla L. 04/08/2006, n. 248

 

I documenti di prassi richiamati dalla risoluzione 110/2019

I vincoli introdotti dalla stretta sulle compensazioni orizzontali dei crediti IVA 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 15 gennaio 2010: «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Compensazione dei crediti IVA per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, tributi e contributi – Compensazione orizzontale di crediti Iva residui maturati nel 2008 e di quelli trimestrali relativi al 2009 – Utilizzo senza i vincoli imposti dalla stretta sulle compensazioni ex DL 78/2009 – Compensazione orizzontale crediti IVA per importi superiori a 10.000 euro annui – Adempimenti connessi alla compensazione dei crediti»

Istruzioni sulle compensazioni IVA e compilazione del modello F24Compensazione IVA con IVA nel mod. F24 non soggetta a limitazioni: il credito deve essere precedente al debito che si intende compensare

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 3 giugno 2010 (§. 1.1): «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Compilazione del modello di pagamento F24 – Nuova disciplina sulla compensazione dei crediti IVA – Applicazione solo alla compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA – Fondamento – Compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione crediti IVA con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico – Esclusione dalla nuova disciplina – Precisazioni sulla nozione di compensazione IVA con IVA nel mod. F24 non soggetta a limitazioni – Compensazione utilizzabile solo per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito – Il credito deve essere precedente al debito che si intende compensare – Art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 10, del DL 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L 03/08/2009, n. 102»

(§. 1.2): «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24, per l’utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti – Precisazioni sull’utilizzo del Codice “62” denominato “soggetto diverso dal fruitore del credito” – Funzione – Istituito per individuare i casi in cui il credito utilizzato in compensazione non risulta dalla dichiarazione dell’utilizzatore ed identificare le fattispecie in cui il trasferimento di disponibilità del credito non trova un immediato riscontro nella dichiarazione del ricevente – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

(§. 1.3): «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24, per l’utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti – Consolidato – Utilizzo in compensazione per il versamento dell’IRES determinata nel modello CNM del credito d’imposta ceduto da una società aderente al consolidato – Precisazioni sull’utilizzo “61” denominato “soggetto aderente al consolidato” – Indicato anche nel caso in cui il credito attribuito alla fiscal unit provenga (esclusivamente o prevalentemente) dalla posizione fiscale individuale della società consolidante l’utilizzatrice finale – A ciascun codice identificativo deve necessariamente essere associato un codice fiscale – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

(§. 1.4): «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24, per l’utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti – Consolidato – Utilizzo in compensazione per il versamento dell’IRES determinata nel modello CNM del credito d’imposta ceduto da una società aderente al consolidato – Precisazioni sull’utilizzo “61” denominato “soggetto aderente al consolidato” – Crediti d’imposta di diversa natura (ad es. Iva e Irap) ceduti da uno o più soggetti aderenti al consolidato – Esposizione nella medesima delega di pagamento di diverse tipologie di credito ricevute, indicando il codice identificativo “61” ed il codice fiscale della società aderente al consolidato che ha ceduto il credito di ammontare maggiore – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

(§. 1.5): «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Attivazione dei codici identificativi 61 e 62, da indicare nel modello F24, per l’utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti – Decorrenza – Utilizzazione a partire dalla data di istituzione a prescindere dall’anno di riferimento dei crediti compensati – Sovrapposizione di codici identificativi – Criteri per l’esposizione dei codici in caso di utilizzo in compensazione di crediti Iva»

 




Ritenute in appalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. Nuovi obblighi a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020)

Chiarimenti in tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Riguardo, all’«elenco nominativo di tutti i lavoratori, … impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato», la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), va effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa). Questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 108 E del 23 dicembre 2019, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce le prime istruzioni in merito all’applicazione del comma 2 del nuovo articolo 17-bis D.Lgs. 241/97 che «al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese» prevede taluni obblighi di trasmissione previsti per le ditte appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici).

A tal fine, si ricorda che il comma 2 citato, prevede che l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici debbano trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

  • le deleghe di pagamento (di cui al comma 1 del nuovo articolo 17-bis);
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

 

Ambito di applicazione dei nuovi obblighi

 

L’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997 (inserito dai commi 1 e 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, nel testo introdotto in sede di conversione in legge come risultante dall’atto Senato 1638) , al comma 1, ha introdotto a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, «tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma» (1), l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute «trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione».

La norma, quindi, al comma 1 dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241 del 1997 pone a carico dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’onere del versamento delle ritenute operate «con distinte deleghe per ciascun committente» e, specularmente, al comma 2 obbliga il committente alla verifica del versamento.

 

Decorrenza degli obblighi

 

Con riferimento, alla decorrenza degli obblighi introdotti con l’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, viene stabilito, al comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019, che le stesse disposizioni «si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020». In proposito, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 108 E del 23 dicembre 2019, ha chiarito che la nuova previsione normativa trovi applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

 


Nota (1) – Il comma 5 dell’’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997 stabilisce alcune esclusioni dalla disciplina introdotta dall’articolo in esame, specificando i casi in cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie possono procedere autonomamente al versamento delle ritenute. In sostanza, gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime (lettera a));
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza (lettera b)).

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate – n.108 E del 23 dicembre 2019 – RISCOSSIONE – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro – Primi chiarimenti – Decorrenza degli obblighi – Art. 4, del D.L. 26/10/2019, n. 124, nel testo risultante dopo le modifiche della legge di conversione (in corso di pubblicazione nelle Gazzetta Ufficiale)




Crediti per imposte dirette (IRPEF, IRES e IRAP). Necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito per la compensazione di importi annui superiori a 5 mila euro. Sanzione di euro 1000 per ogni tentativo di compensazione di crediti non utilizzabili

L’articolo 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (di seguito riportato) rubricato: «Contrasto alle indebite compensazioni» modifica i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA e modelli IVA TR.

La novella modifica i requisiti necessari affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive. In particolare, introducono:

  • l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui;
  • l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.

Quest’ultimo requisito si applicherà anche alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).

Si ricorda che l’articolo 17 del D.Lgs. 241 del 1997 disciplina la compensazione dei crediti. Al fine di compensare i crediti con i propri debiti, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Tale requisito (la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, per importi annui del credito superiori a 5 mila euro) è proprio ciò che viene introdotto dalle disposizioni in commento per la compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette.

Nel dettaglio, i commi da 1 a 3 modificano i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA.

In particolare, il comma 1 sostituisce l’ultimo periodo dell’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, al fine di limitare la possibilità di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, già prevista per i crediti IVA, anche per i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive. Secondo quanto emerge dalla relazione tecnica, “aggiungendo il requisito della preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, è possibile rendere ancora più efficace e tempestiva l’attività di controllo, in quanto, già in fase di ricezione del modello F24, è possibile stabilire se il credito compensato sia vistato e non superi il credito dichiarato; di conseguenza, è possibile scartare all’origine i modelli F24 che contengano compensazioni di crediti non vistati oppure eccedenti l’importo dichiarato, riducendo l’onere per il bilancio dello Stato in termini di spesa”.

Il comma 2 estende a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione, e non solo ai soggetti titolari di partita IVA, l’obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche, tramite F24. A tal fine è modificato l’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, eliminando il riferimento ai soggetti titolari di partita IVA di cui al comma 49 del medesimo articolo (lettera a)). Per effetto della modifica, la norma si applica quindi a tutti coloro che intendono avvalersi della compensazione. Tale obbligo è esteso anche alle “compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro)”. (Così, relazione illustrativa).

Il comma 3 chiarisce che le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Quindi, per i cd. “solari” con riferimento ai crediti che saranno indicati nei modelli “Redditi”2020, relativi al 2019. Pertanto, nel migliore dei casi lo slittamento sarà di 4 mesi e 10 giorni.

Il comma 4 prevede che l’Agenzia delle entrate, l’INPS e l’INAIL possano definire procedure di cooperazione rafforzata, finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti tramite modello F24. Nell’ambito di tali procedure, gli istituti possono inviare all’Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate circa operazioni che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Le procedure illustrate e ogni altra disposizione di attuazione sono definite con provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle entrate e dai Presidenti dei suddetti Istituti.

I commi 5 e 6, introducono infine, a decorrere dalle deleghe di pagamento presentate dal mese di marzo 2020, una specifica disciplina sanzionatoria da applicare nei casi in cui venga individuato un tentativo di compensare crediti non utilizzabili.

A tal fine, il comma 5 introduce un nuovo comma, il 49-quater, al citato articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Ai sensi del nuovo comma, qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine di trenta giorni e applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotto dal successivo comma 6).

Si ricorda che l’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha introdotto il richiamato comma 49-ter nell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Il citato comma prevede che l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio. Se all’esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega di pagamento è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. Per l’attuazione delle disposizioni del comma 49-ter, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018, prot. n. 195385/2018 (in “Finanza & Fisco” n. 17/2018, pag. 1275), le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dal 29 ottobre 2018, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per bloccare le deleghe di pagamento.

Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Con provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le disposizioni attuative.

Come anticipato, il successivo comma 6 introduce un nuovo comma 2-ter all’articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ai sensi del quale, nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo, si applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. E’ esplicitamente esclusa l’applicazione della sanzione più grave, aumentata da un quarto al doppio, in caso di concorso di violazioni e continuazione prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Naturalmente, rimangono sempre dovute le sanzioni previste per gli omessi versamenti o per le violazioni in materia di compensazioni previste dall’articolo 13 del D.Lgs. 471/97.

Il comma 7 reca la norma di invarianza finanziaria, mentre il comma 8 prevede la decorrenza delle nuove procedure ex nuovo comma 49-quater e delle nuove sanzioni a partire dalle deleghe di pagamento presentate dal mese di marzo 2020.

 

Il testo dell’articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili»

 

Art. 3
Contrasto alle indebite compensazioni

 

1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.».

2. All’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

a) le parole «di cui al comma 49» e le parole «alle ritenute alla fonte,» sono soppresse;

b) dopo le parole «attività produttive» sono inserite le seguenti: «, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

4. L’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale previdenza sociale e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nell’ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono inviare all’Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Le procedure di cui al primo periodo e ogni altra disposizione di attuazione del presente comma sono definite con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate e dai presidenti dei suddetti Istituti.

5. All’articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006 , dopo il comma 49-ter è inserito il seguente: «49-quater. Qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo n. 471 del 1997, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate.».

6. All’articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (1), dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo di cui all’articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

7. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.

 

 


Nota (1)

 

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

 

Art. 15
Incompletezza dei documenti di versamento (1)

 

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

2. Il concessionario per la riscossione è tenuto a comunicare l’infrazione all’ufficio o all’ente impositore.

2-bis. Per l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

2-ter. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo di cui all’articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , si applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 . (Comma aggiunto dall’art. 3, comma 6, del DL 26/10/2019, n. 124. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, del DL n. 124/2019, tale aggiunta si applica alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020)

(1) Articolo così modificato dall’art. 15, comma 1, lett. q), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2015, pag. 1497).

 




Cessazione d’ufficio della partita IVA e cancellazione dal Vies: inibita la compensazione

 

L’articolo 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (di seguito riportato) modifica l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di compensazione dei crediti, inserendo tre nuovi commi (2-quater, 2-quinquies e 2-sexies) per inibire della facoltà di compensazione dei crediti di cui appaiono formalmente titolari i destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie. La disposizione, “intende contrastare l’abuso del meccanismo degli indebiti utilizzi di crediti da parte di soggetti titolari destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA, subordinando a specifiche verifiche l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta” (Così, sintesi delle misure di contrasto all’evasione e alle frodi a cura del Mef).

In particolare, l’articolo in esame dispone che, in deroga alla generale previsione ex articolo 8 dello Statuto dei diritti del contribuente secondo cui l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione,  per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita IVA è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del citato provvedimento, della compensazione dei crediti (comma 2-quater dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017, prot. n. 110418/2017 (in “Finanza & Fisco” n. 12/2017, pag. 946) ha dettato le regole per la chiusura delle partite IVA e per l’esclusione dalla banca dati VIES in caso di irregolarità o frodi. Il provvedimento stabilisce le caratteristiche delle attività di analisi del rischio e dei controlli periodici, formali e sostanziali, messi in atto dall’Agenzia per verificare l’esattezza e la completezza dei dati forniti dagli operatori per la loro identificazione ai fini IVA e per individuare le eventuali frodi. Nel dettaglio, previsto che entro sei mesi dall’attribuzione della partita IVA o dall’iscrizione al VIES (la banca dati europea dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie) l’Agenzia delle Entrate valuta l’eventuale presenza di elementi di rischio, come ad esempio omissioni o incongruenze nei versamenti e nelle dichiarazioni. Per gli operatori individuati sulla base dell’analisi del rischio scattano i controlli periodici che possono essere sia formali sia sostanziali, per riscontrare la veridicità dei dati dichiarati al momento dell’attribuzione della partita IVA o dell’iscrizione al VIES.  Se a seguito dei controlli un operatore economico risulta privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, l’Agenzia notifica al contribuente un provvedimento di cessazione della partita IVA, indebitamente richiesta o mantenuta. Di conseguenza, la stessa partita IVA sarà esclusa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES). Per gli operatori economici che, a seguito dei controlli, risultano aver effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA scatta il provvedimento di esclusione dal VIES. L’esclusione dalla banca dati europea si applica anche se l’operatore possiede i requisiti soggettivi e oggettivi. In ogni caso, il contribuente che ha subito un provvedimento di esclusione può richiedere, una volta rimosse le irregolarità, di essere nuovamente incluso nel VIES.

A tali contribuenti, come anticipato, è inibita la possibilità di utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 a prescindere dalla loro tipologia e dall’importo e anche qualora non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento. Il comma prosegue stabilendo inoltre che tale esclusione rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata. A questo proposito, nella relazione illustrativa ha evidenziato che “i predetti crediti possono pertanto essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso da parte del contribuente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, quali l’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e l’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella rispettiva dichiarazione successiva, con ciò consentendo un più efficace presidio da parte dell’Amministrazione finanziaria, motivato in ragione dei rilevanti profili di frode che hanno determinato l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

Il nuovo comma 2-quinquies dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 prevede che anche i soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (cancellazione dal Vies) non possono avvalersi, a partire dalla data di notifica, della compensazione dei crediti IVA. Detta inibizione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

Si ricorda che in base al citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017, prot. n. 110418/2017 (in “Finanza & Fisco” n. 12/2017, pag. 946) che fissa i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, nel caso in cui, dai controlli venga constatato che il soggetto, sebbene in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, abbia comunque consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA, l’ufficio, valutata la gravità del comportamento, può notificare un provvedimento di esclusione dell’operatore dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, rendendo invalida la partita IVA nel sistema elettronico di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010.

Il comma 2-sexies dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 dispone che nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

 

Il testo dell’articolo 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»

 

Art. 2
Cessazione partita IVA e inibizione compensazione

 

1. All’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

«2-quater. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1), è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1), è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.».

 


Nota (1)

 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto

 

Art. 35, comma 15-bis

Disposizione regolamentare concernente
le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività

 

15-bis. L’attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l’Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità operative per l’inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell’esclusione della stessa dalla banca dati medesima. (I periodi da «Gli Uffici, avvalendosi» fino a «dalla banca dati medesima.» sono stati aggiunti dall’art. 22, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175. Comma aggiunto dall’art. 37, comma 18, del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248. Tale disposizioni si applica alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 01.11.2006)

 




Debiti tributari accollati: preclusa la compensazione

L’articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (di seguito riportato) interviene sulla disciplina l’accollo del debito di imposta altrui, previsto dell’art. 8, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente). In particolare, le novella vieta expressis verbis il pagamento del debito accollato mediante compensazione. In pratica, chi si accolla un debito tributario altrui non può più pagarlo tramite la compensazione in F24. Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto a tutti gli effetti di legge e sono irrogate sanzioni differenziate per l’accollante e l’accollato. In deroga alla disciplina generale, gli atti di recupero in conseguenza della violazione del divieto di compensazione sono notificati entro l’ottavo anno successivo alla presentazione della delega di pagamento. La disposizione, “intende contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni effettuate mediante l’accollo del debito tributario da parte di soggetti che ne effettuano il pagamento tramite compensazione con crediti inesistenti precostituiti in capo a società cartiere”. (Così, sintesi delle misure di contrasto all’evasione e alle frodi a cura del Mef)

L’accollo d’imposta di cui all’art. 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212

L’accollo del debito tributario è un istituto, previsto dallo Statuto del Contribuente all’articolo 8 L. 212/2000, rubricato: «Tutela dell’integrità patrimoniale», che ammette l’estinzione delle obbligazioni tributarie «anche per compensazione» (comma 1) e «l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario» (comma 2). La disciplina dell’accollo del debito d’imposta rimanda, per le disposizioni attuative, ad un decreto del Ministro delle finanze, ad oggi mai emanato.

Rispetto l’accollo civilistico (cfr. l’articolo 1273 c.c.), le disposizioni sull’accollo tributario non consentono l’adesione del creditore, né la possibilità di opporre allo stesso le eccezioni fondate sull’accordo sotteso. Con la risoluzione 15 novembre 2017, n. 140/E (in “Finanza & Fisco” n. 37/2017, pag. 2677), l’Agenzia delle entrate ha affrontato il problema dell’accollo del debito di imposta di cui all’art. 8, della legge 212/2000, per il quale «… è ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario».

Fornendo un’interpretazione anticipatoria, l’Agenzia fiscale, nel citato documento di prassi, ha precisato che l’istituto dell’accollo, seppur praticabile in ambito tributario, non è esperibile attraverso l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. In base a tali presupposti l’Agenzia ha negato la possibilità di soddisfare il debito tributario mediante compensazione nel caso di accollo. Infine, nella risoluzione citata, l’Agenzia ha ritenuto opportuno distinguere, ai fini sanzionatori, la posizione dell’accollato da quella dell’accollante:

  • nei confronti dell’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario, l’omesso pagamento comporta il recupero dell’imposta non versata e degli interessi, nonché l’applicazione della sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato (articolo 13 comma 1 D.Lgs. n. 471 del 1997;
  • in capo all’accollante, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato, qualora questo sia effettivamente esistente (di cui all’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (recuperata l’imposta in capo all’accollato, il credito dell’accollante tornerà utilizzabile secondo le regole ordinarie) o la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti utilizzati, laddove inesistenti di cui all’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471 del 1997).

La nuova disciplina

Il comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 in esame, mantiene la possibilità di accollo ai sensi della citata norme dello Statuto del contribuente, disponendo che i relativi pagamenti seguano le modalità imposte da specifiche disposizioni di legge.

Il comma 2 esplicita il divieto di pagamento del debito accollato mediante compensazione.

Nel caso di violazione del divieto di compensazione dell’accollante (comma 3), i pagamenti effettuati in compensazione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge, generando così conseguenze sanzionatorie in capo ai soggetti coinvolti.

Il comma 4 dispone, in deroga alla disciplina generale, che i relativi atti di recupero delle sanzioni, dell’imposta non versata e dei relativi interessi potranno essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della presentazione della delega di pagamento. Si dispone che l’accollante sia coobbligato in solido con l’accollato per l’imposta e gli interessi.

Le sanzioni irrogate, in adesione alla “profetica” interpretazione dell’Agenzia delle entrate nella Risoluzione n. 140 del 2017 sono le seguenti:

a) all’accollante sono comminate le sanzioni pari al trenta per cento del credito, se il credito indebitamente compensato è esistente, o dal cento al duecento per cento dell’importo, ove il credito sia inesistente (articolo 13, commi 4 o 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471);

b) all’accollato è comminata la sanzione pari al trenta per cento del dovuto (articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), recuperando l’imposta dovuta e gli interessi, importi per i quali l’accollante è coobbligato in solido.

 

I commi 1, 4 e 5 dell’articolo 13, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

(Omissis)

4. Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.
5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Il comma 5 demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle ulteriori disposizioni attuative.

 

 

Il testo dell’articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili»

Art. 1
Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione

 

1. Chiunque, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (1), si accolli il debito d’imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.

2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante.

3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate:

a) all’accollante le sanzioni di cui all’articolo 13, commi 4 o 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

b) all’accollato la sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recuperando l’importo di cui al comma 3 e i relativi interessi. Per l’importo di cui al comma 3 e per gli interessi l’accollante è coobbligato in solido.

5. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le modalità tecniche necessarie per attuare il presente articolo.

 


Nota (1)

 

L. 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

 Art. 8
Tutela dell’integrità patrimoniale

 

  1. L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
  2. È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
  3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
  4. L’amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
  5. L’obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.
  6. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
  7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall’articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l’indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.
  8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l’estinzione dell’obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall’anno d’imposta 2002, l’applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto.

 

 




Decreto fiscale: nella bozza previsto lo “slittamento” delle compensazioni di crediti superiori a 5.000 euro per le imposte dirette (IRPEF, IRES e IRAP)

Il tanto temuto prestito forzoso a carico del settore privato dell’economia sta diventando realtà, infatti, nella bozza del Decreto fiscale si stanno materializzando le disposizioni per il differimento della compensabilità dei crediti Irpef, Ires e Irap fino a dopo la presentazione delle relative dichiarazioni per la parte eccedente i 5.000 euro, come già avviene per i crediti IVA. In pratica, il blocco delle compensazioni fino alla presentazione delle dichiarazioni. In questo modo i legittimi crediti di imposta dei contribuenti resteranno bloccati fino all’autunno dell’anno successivo la formazione.

Analisi normativa

I primi tre commi dell’art. 3, rubricato: «Contrasto alle indebite compensazioni» della proposta modifica normativa contenuta nella bozza del Decreto fiscale collegato alla Manovra 2010 modificano i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA e modelli IVA TR.

La proposta novella modifica i requisiti necessari affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive. In particolare, introducono:

  • obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui;
  • obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.

Quest’ultimo requisito si applicherà anche alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).

 

Il testo a fronte, ante e post modifiche, degli articoli novellati alla bozza di decreto

 

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Di seguito il testo dell’art. 3, della bozza del Decreto fiscale collegato alla Manovra 2010.

Art. 3
(Contrasto alle indebite compensazioni)

1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.».

2. All’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

a) le parole «di cui al comma 49,» e le parole «ritenute alla fonte,» sono soppresse;

b) dopo le parole «attività produttive» sono inserite le seguenti «, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

4. L’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale previdenza sociale e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nell’ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono inviare all’Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Le procedure di cui al primo periodo e ogni altra disposizione di attuazione del presente comma sono definite con provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle entrate e dai Presidenti dei suddetti Istituti.

5. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-ter è inserito il seguente: «49-quater. Qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate.».

6. All’articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: “2-ter. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo di cui all’articolo 49-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

7. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.

 

 

 




Ritenute soci attribuite dalla società: visto di conformità per il socio, anche se la società è esonerata da misure premiali Isa

Il contribuente è tenuto a richiedere il visto di cui all’articolo 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241 del 1997 relativamente al modello “REDDITI PF” se, scomputate le ritenute dall’imposta netta sul proprio reddito complessivo, emerge un credito IRPEF che lo stesso intende compensare “orizzontalmente” per un importo superiore a 5.000 euro. A nulla rilevando che l’unico dato significativo indicato nella propria dichiarazione dei redditi è quello relativo alla quota del credito trasferitogli dalla società partecipata, (o associazione o impresa) di cui all’articolo 5 del TUIR, che ha un livello di affidabilità fiscale, conseguente all’applicazione degli ISA, tale da beneficiare dell’esonero all’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. a), del decreto-legge n. 50 del 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 13/2019, pag. 598).

Questo è, in estrema sintesi, quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 411 dell’11 ottobre 2019, in risposta ad un socio di società “virtuosa”, esonerata dal visto in ragione del suo alto livello di affidabilità fiscale (punteggio ISA 8,56), che chiedeva lumi sulla necessità di apposizione il visto alla propria dichiarazione, in quanto l’unico dato nella stessa indicato consisteva nella quota di ritenute attribuitegli dalla società partecipata. Al riguardo, spiega, l’Agenzia, il visto di conformità non è apposto su singole voci della dichiarazione, ma sulla totalità dei dati esposti nel modello, dal quale emerge il credito che si intende utilizzare in compensazione orizzontale oltre la soglia fissata dalla norma. Per effetto del D.L. n. 50 del 2017, determinata in Euro 5.000.

Pertanto, se in seguito allo scomputo delle ritenute dalle imposte dovute dal singolo socio, associato o partecipante si determina un’eccedenza di IRPEF a credito, qualora la stessa sia utilizzata ex articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è necessario «richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997» E ciò a prescindere dal fatto che la società, l’associazione o l’impresa di cui all’articolo 5 del TUIR non sia tenuta all’apposizione del visto di conformità in relazione alla propria dichiarazione (perché beneficia, ad esempio, di una clausola normativa di esonero).

I visti per riattribuire alla società le ritenute

Peraltro, nel caso in cui il socio non benefici completamente delle ritenute, l’eccedenza non utilizzata può essere riattribuito alla società affinché la utilizzi in compensazione con i propri versamenti. In tal caso, al fine di chiarire il corretto comportamento da adottare, soccorrono le istruzioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 25 settembre 2014 (par. 6 in “Finanza & Fisco” n. 25/2014, pag. 1874). In particolare secondo il citato documento di prassi: “Un’ipotesi particolare di “cessione” del credito è quella disciplinata dall’articolo 22 del TUIR, secondo cui «Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti». Con la circolare n. 56/E del 23 dicembre 2009 (in “Finanza & Fisco” n. 45/2009, pag. 4047), è stato chiarito che la società che subisce in proprio le ritenute, dovendo poi trasferire le stesse ai soci in proporzione alla quote di partecipazione, possa avocare a sé le ritenute che residuano dopo il loro scomputo dall’Irpef dovuta dai soci medesimi. In tal caso, le ritenute si trasformano al momento della dichiarazione in un credito d’imposta compensabile dalla società ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Per le considerazioni sopra esposte in relazione alla cessione dei crediti, si è dell’avviso che i soci/associati/partecipanti non siano tenuti all’apposizione del visto di conformità in sede di riattribuzione delle ritenute per importi superiori a 15.000 euro (per effetto del D.L. n. 50 del 2017, leggasi 5.000 euro). Il visto dovrà, invece, essere apposto sulla dichiarazione della società o associazione (salvo esoneri per effetto di provvedimenti premiali), laddove la stessa utilizzi tale credito per un importo superiore a 15.000 (leggasi 5.000) euro. Parimenti, il socio o associato che utilizza in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 il credito derivante dalla propria dichiarazione per importo superiore a euro 15.000 (leggasi 5.000) euro è tenuto all’apposizione del visto di conformità”.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 411 dell’11 ottobre 2019, con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Modalità e ambito di applicazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità – Utilizzo in compensazione, ai sensi dell’art. 1, comma 574, della L. 27/12/2013, n. 147, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte – Apposizione del visto di conformità per l’utilizzo dei crediti superiori a 5.000 euro – Necessità – Trasferimento ai soci/associati/partecipanti dei crediti d’imposta delle società di persone/associazioni – Fattispecie – Cessione del credito disciplinato dall’articolo 22 del TUIR – Irrilevanza dell’esonero dall’obbligo del visto di conformità della società partecipata – Art. 5, del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 1, comma 574, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 3, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv. con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96




Compensazioni incerte. Criteri di rischio e procedure di sospensione dell’esecuzione dei pagamenti a mezzo F24

L’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta ha introdotto il comma 49-ter nell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Il citato comma prevede che l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio. Se all’esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. Ora, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018, prot. n. 195385/2018, le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dal 29 ottobre 2018, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per bloccare le deleghe di pagamento. I criteri di selezione dei modelli F24 da sottoporre alla verifica si riferiscono:

a) alla tipologia dei debiti pagati;

b) alla tipologia dei crediti compensati;

c) alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;

d) ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;

e) ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;

f) al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

 

Compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante i crediti relativi alle stesse imposte

 

Allo scopo di controllare tempestivamente l’utilizzo dei crediti in compensazione per i pagamenti, a decorrere dalla data del 29 ottobre 2018, i modelli F24 contenenti il pagamento di debiti iscritti a ruolo di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, saranno presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.

 

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018, prot. n. 195385/2018, recante: «Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dall’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», pubblicato il 28.08.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Disciplina normativa di riferimento:

  • decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 febbraio 2011, recante le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante i crediti relativi alle stesse imposte ai sensi dell’articolo 31, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
  • articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che prevede, per i soggetti titolari di partita IVA, l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti IVA, ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
  • articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante disposizioni concernenti le modalità di presentazione del modello F24, in caso di utilizzo di crediti in compensazione;
  • articolo 10, comma 1, lettera a), nn. 7 e 7-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che prevedono, per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell’imposta sul valore aggiunto per importi annui superiori a 5.000 euro (n. 7) oppure superiori a 50.000 euro (n. 7-bis, per le start-up innovative), l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o istanza da cui emerge il credito;
  • articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che prevede, in caso di utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui, l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emergono tali crediti;
  • articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, inserito dall’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante disposizioni in tema di sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.



Crediti di imposta non spettanti e/o inesistenti: tre diverse discipline sanzionatorie e niente cumulo materiale

In caso di utilizzo in compensazione di crediti IVA inesistenti, già recuperati in ambito accertativo e sanzionati per illegittima detrazione e infedele dichiarazione, ai sensi degli articoli 6, comma 6, e 5, comma 4, del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 471, esclusa la possibilità di sanzionare, “in aggiunta”, anche il successivo utilizzo in compensazione del credito inesistente.

È il chiarimento della risoluzione n. 36/E del 8 maggio 2018.

Nel documento evidenziato come “una diversa soluzione, avrebbe l’effetto di punire la medesima violazione:

  • una prima volta, sanzionando la contabilizzazione delle fatture inesistenti e la riduzione del debito d’imposta (o l’indicazione di un maggior credito) ex articoli 5, comma 4, e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (sanzioni tra loro cumulabili in progressione), oltre al recupero del minor credito spettante;
  • una seconda volta, contestando le indebite compensazioni effettuate negli anni successivi, applicando la sanzione di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997, e recuperando il credito utilizzato in compensazione.

Fermo restando, quindi, il recupero del minor credito nell’ambito della contestazione per infedele dichiarazione, le compensazioni eseguite negli anni successivi assumono legittimità e non possono essere più contestate, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, né recuperate”.

L’Agenzia chiarisce, inoltre, che la disciplina “speciale” si applica solo per sanzionare e recuperare il credito artatamente creato, “in tal caso, poiché l’inesistenza del credito non è riscontrabile partendo dal controllo delle dichiarazioni fiscali, le modalità di recupero dello stesso non possono che essere quelle previste dall’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e cioè la notifica di apposito atto di recupero”. Viceversa, non può essere irrogata al contribuente una sanzione particolarmente grave nel caso in cui la compensazione indebita, possa comunque essere riscontrata mediante controlli automatizzati.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 8 maggio 2018, con oggetto: SANZIONI TRIBUTARIE- RISCOSSIONE – Compensazione dei crediti d’imposta c.d. “orizzontale” o “esterna” (perché coinvolge crediti e debiti di natura diversa) – Utilizzo in compensazione di un credito inesistente, già recuperato in ambito accertativo e sanzionato quale infedele dichiarazione ed illegittima detrazione – Ulteriore applicazione delle sanzioni per l’utilizzo in compensazione di credito inesistenti – Esclusione – Ragioni – Definizione normativa di credito inesistente – Ambito applicativo dell’avviso di recupero dello previsto dall’articolo 1, comma 421, della L. 30/12/2004, n. 311 – Art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158

 

Documentazione sull’argomento:

Prassi

Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti: non applicabile la sanzione dal 100% al 200% se la violazione è rilevata in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 10 maggio 2011: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – SANZIONI TRIBUTARIE – Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici – Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione – Controllo automatico effettuato ai sensi degli artt. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972 – Sanzioni per violazioni rilevate in sede di controllo automatico – Compensazione dei crediti – Indebite compensazioni – Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti – Sanzioni applicabili in sede di liquidazione dei tributi – Applicazione della sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti, elevata al 200% se l’ammontare dei crediti inesistenti utilizzati è superiore a cinquantamila euro prevista dall’art. 27, comma 18, del DL 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L 28/01/2009, n. 2 – Esclusione – Applicazione della sanzione nella misura del 30% di ogni importo non versato prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 – Fondamento – Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni – Comunicazione di irregolarità – Comunicazione degli esiti del controllo prima della scadenza dei termini per avvalersi del ravvedimento – Rilevanza sulla possibilità di avvalersi del ravvedimento – Effetti – Preclusione all’utilizzo dell’istituto premiale solo per le sanzioni riscontrabili del controllo automatizzato – Possibilità di avvalersi del ravvedimento per sanare quelle violazioni non rilevabili in sede di controllo automatizzato – Fondamento – Art. 54-bis, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del DPR 29/09/1973, n. 600 – Art. 2, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 27, comma 18, del DL 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L 28/01/2009, n. 2»

Vedi anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 del 25 settembre 2017 (§ 5 – in “Finanza & Fisco” n. 20/2017, pag. 1603), con riferimento l’applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’eccedenza o del credito di imposta esistenti utilizzati in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti.

 

Commenti

 

Avvisi di recupero: concetto di inesistenza del credito e termini di notifica  di Isabella Buscema

 

Legislazione

 

Link al testo decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo, che ha introdotto, nell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, una definizione normativa di credito inesistente – da cui, a contrario, far derivare la definizione di credito non spettante – e uno specifico regime sanzionatorio nell’ambito della disposizione dedicata agli omessi versamenti

 

Giurisprudenza

 

Commissioni Tributarie Provinciali

 

Avviso di recupero del credito di imposta irregolarmente compensato

Compensazione priva del visto di conformità: non è di crediti inesistenti

Commissione Tributaria Provinciale di Pavia – Sezione III – Sentenza n. 172 del 27 giugno 2017: «RISCOSSIONE – Compensazioni – Mancata apposizione del visto di conformità – Avviso di recupero del credito di imposta irregolarmente compensato – Indebita compensazione – Crediti inesistenti – Crediti esistenti – Distinzione – Effetti sui termini di accertamento – Art. 1, comma 421, della L. 30/12/2004, n. 311 – Art. 27, comma 16, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102»

Il credito IVA utilizzato prima della presentazione della dichiarazione annuale per un importo superiore alla soglia non è inesistente

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli – Sezione XXV – Sentenza n. 12205 del 12 luglio 2017: «RISCOSSIONE – Compensazioni – Avviso di recupero del credito di imposta irregolarmente compensato – Compensazione orizzontale del credito IVA per importi superiori a Euro 10.000 (ridotto a Euro 5.000 dal 01/04/2012) – Superamento della soglia massima compensabili prima della presentazione della dichiarazione – Crediti inesistenti – Crediti esistenti non spettanti – Distinzione – Effetti sui termini di accertamento – Art. 1, comma 421, della L. 30/12/2004, n. 311 – Art. 27, comma 16, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102»

 




Compensazione debiti e crediti verso la PA: per il 2017 confermate le modalità di attuazione

Carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016: esteso al 2017 la facoltà di compensazione con i crediti nei confronti della P.A.
Carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016: esteso al 2017 la facoltà di compensazione con i crediti nei confronti della P.A.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2017, il decreto Mef che prevede, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016, l’applicazione anche per l’anno 2017 delle disposizioni contenute nel D.M. 24 settembre 2014, recante: «Compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione».
In particolare con il Decreto 9 agosto 2017, il Ministero dell’economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha disposto che le previsioni di cui al D.M. 24 settembre 2014 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), si applicano, con le medesime modalità, anche per l’anno 2017, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016. In merito si ricorda che con il citato D.M. 24 settembre 2014 è stata disciplinata la compensazione in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che risultino certificati secondo le modalità previste dal D.M. 22 maggio 2012 e dal D.M. 25 giugno 2012 e successive modificazioni ed integrazioni.
La compensazione può essere effettuata, in conformità a quanto stabilito dall’art. 28-quater del D.P.R. del 29709/1973, n. 602, a richiesta del creditore qualora la somma affidata per il recupero all’agente della riscossione sia inferiore o pari al credito vantato.
L’art. 28-quater precisa, al riguardo, che tale importo può essere utilizzato in compensazione con le somme iscritte a ruolo in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito riportata nella certificazione emessa dall’amministrazione certificante mediante l’apposita piattaforma elettronica.
Con il decreto in esame, il Mef ha inteso estendere ulteriormente il termine per l’utilizzo dell’istituto della compensazione per il pagamento dei crediti iscritti a ruolo o formati in avvisi di addebito a tutto il 31 dicembre 2016.

Link al testo del decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze 9 agosto 2017, recante: «Compensazione, nell’anno 2017, delle cartelle di pagamento in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 194 del 21 agosto 2017)

 




Compensazioni e visto per i crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR: il limite di 5.000 è annuo. L’importo nell’istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorre al limite

L’ art. 3, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti per importi superiori a 5.000 euro annui l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito. Nel dettaglio, il citato articolo 3 del D.L. 50/2017 dispone che il visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997, deve essere apposto «sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito» al fine di poter «utilizzare in compensazione» il credito IVA annuale o infrannuale per importi «superiori a 5.000 euro annui». Quindi, la norma, non impone il visto di conformità né l’istanza di rimborso del credito IVA infrannuale, né l’istanza di compensazione per importi pari o inferiori a 5.000 euro annui. Peraltro, in caso di istanza di rimborso, l’importo di riferimento entro cui non occorre l’apposizione del visto, contenuto nell’articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è pari a 30.000 euro. In altri termini, il visto di conformità è obbligatorio se l’istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale è di importo superiore a 5.000 euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione. Da qui, la precisazione dell’Agenzia delle entrate contenuta nella risoluzione n. 103 E del 28 luglio 2017, secondo cui “il limite di 5.000 euro “annui” per l’apposizione del visto di conformità va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti”. Tale soluzione, a giudizio delle Entrate, è conforme a quanto già detto con riguardo al calcolo del limite di riferimento per l’apposizione del visto nelle richieste di rimborso del credito IVA infrannuale (cfr. circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014, paragrafo 2.2.1), nonché con quanto detto, in precedenza, con la circolare n. 1/E del 15 gennaio 2010 in merito all’obbligo disposto dall’articolo 10 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Coerentemente, con la precisazione precedente, l’Agenzia sottolinea, come l’importo indicato sull’istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorra al limite dei 5.000 euro annui, anche se non utilizzato in compensazione.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 103 E del 28 luglio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – MODELLO IVA TR – Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale – Compensazioni dei crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR- Visti di conformità – Soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità per le compensazioni superiori al limite di 5.000 euro annui –  Risposte a quesiti – Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102 – Artt. 17 e 35, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 3, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2017, prot. n. 124040/2017




Stretta sulle compensazioni: aggiornato il modello IVA TR

Approvato il nuovo modello IVA TR, che i contribuenti titolari di partita IVA devono utilizzare per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. Il modello è stato, infatti, aggiornato per recepire le ultime novità introdotte dall’art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha previsto, per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti per importi superiori a 5mila euro annui, l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito.

Il nuovo modello dovrà essere utilizzato a partire dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2017 e dovrà essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Assieme al modello, il provvedimento prot. n. 124040/2017 dell’Agenzia di approva le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, che può avvenire in maniera diretta oppure tramite un intermediario abilitato.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2017, prot. n. 124040/2017, recante: «Approvazione del modello IVA TR per compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati»




Saldo IVA: per il differimento maggiorazioni solo per la parte di debito non compensato

Arrivano i chiarimenti delle Entrate sulle novità introdotte dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016 — in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1923) in materia di versamenti IVA. Con la risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017, infatti, l’Agenzia scioglie i dubbi degli operatori in merito ai soggetti che hanno la possibilità di far slittare il pagamento del saldo IVA al 30 giugno, alla rateazione del debito IVA in caso di versamento differito e alla compensazione con i crediti delle imposte dirette.

 

Differimento ad ampio raggio

 

Possono versare l’IVA oltre il 16 marzo anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare. Inoltre, è confermata la possibilità di compensare il debito IVA con i crediti delle imposte dirette che emergono dalla dichiarazione annuale dei redditi e di applicare la maggiorazione dello 0,40% soltanto alla parte del debito non compensata. Salva anche l’opportunità di versare il saldo IVA annuale fino al 30 luglio: in questo caso, fino al 30 giugno, occorre maggiorare la somma dovuta dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; su quest’ultimo importo, per il mese di luglio, bisogna calcolare gli ulteriori interessi dello 0,40%.

 

Via libera alla rateazione per chi paga in differita

 

Chi si avvale dello slittamento dei termini di versamento può iniziare la rateizzazione a decorrere dal 30 giugno. Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che è sempre possibile compensare, anche in caso di rateazione, e che, come previsto in linea generale, l’incremento dello 0,40% deve essere applicato soltanto all’importo effettivamente da versare al netto della compensazione. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2017)

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 73 E del 20 giugno 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Saldo IVA – Modalità e termini per i versamenti (anche a rate) – Compensazione e maggiorazione dello 0,40% dovuta per il differimento del termine di versamento – Risposte a quesiti – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. 14/10/1999, n. 542 – Art. 17, comma 1, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435 – Art. 7-quater, comma 20, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225




Soggetti titolari di partita IVA: individuati dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate

I codici tributo soggetti alla stretta sulla compensazione di crediti tributari

A seguito delle novità introdotte con il D.L. n. 50 del 2017 (pubblicato nella Gazz. Uff. n. 95 del 24 aprile 2017 S.O. n. 20/L e in corso di conversione) in tema di utilizzo in compensazione di crediti tributari, individuati dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita ora, per i soli soggetti titolari di partita IVA, dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

L’elenco dei relativi codici tributo è riportato nell’allegato 2 della risoluzione n. 68 del 9 giugno 2017. L’obbligo, però, non sussiste qualora, nella medesima delega di pagamento, i codici riportati nel terzo allegato alla risoluzione (allegato 3, colonna 2,) siano utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi identificati con i codici di cui alla colonna 4 del medesimo allegato 3 (in questo caso, infatti, la compensazione si considera di tipo “verticale” o “interno”). Va da sé che, qualora al netto delle compensazioni “interne” indicate nell’allegato 3, residui un saldo positivo, ai fini dell’utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, restano ferme le regole generali.

In pratica, come specifica la risoluzione, l’obbligo di presentare l’F24 tramite i canali telematici delle Entrate non sussiste qualora ci si trovi di fronte al caso d’una compensazione di tipo “verticale” o “interna”, quando cioè le somme a credito e a debito rientrano nella stessa tipologia d’imposta, per esempio Iva da Iva. Però, va da sé che, qualora in questo caso al netto delle compensazioni interne residui un saldo positivo, ai fini dell’utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia restano ferme le regole generali. Diverso invece è il caso della compensazione “orizzontale” o “esterna”, ossia tra tributi diversi. In questo caso prevale l’obbligatorietà nell’utilizzo dei canali telematici delle Entrate.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 68 del 9 giugno 2017 con oggetto: COMPENSAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA – Estensione dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per l’effettuazione delle compensazioni – Deleghe di pagamento modello F24 da inviare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e relativi codici tributo – Articolo 3 del D.L. 24/04/2017, n. 50

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57 del 4 maggio 2017 con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA – Visti di conformità e deleghe di pagamento – Estensione dell’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità e dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per l’effettuazione delle compensazioni – Articolo 3 del D.L. 24/04/2017, n. 50




La Camera approva la manovra di primavera. Ora il testo passa al Senato per l’approvazione definitiva

La Camera ha approvato il disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C. 4444-A).  Il provvedimento approvato con 218 voti favorevoli, 127 contrari e cinque astenuti, ora passa all’esame del Senato. Il decreto legge, in scadenza il 23 giugno, include importati novità. Le più significative riguardano: 
–  la voluntary disclosure;
 – il rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi;
 – l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA;
 – la stretta delle compensazioni;
 – il regime fiscale delle locazioni brevi;
 – la rideterminazione delle aliquote dell’Ace;
 – l’introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale;
 – la definizione agevolata delle liti fiscali;
 – la disciplina delle prestazioni occasionali;
 – il libretto di famiglia;
 – il contratto di prestazione occasionale.




Bonus 80 euro e rimborsi da 730. Escluso l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dall’Agenzia delle Entrate

Il bonus 80 euro ed i crediti rimborsati ai dipendenti per la liquidazione del 730 sono esclusi dall’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Questo è quanto affermato dal Direttore centrale Normativa, Annibale Dodero, intervenuto nel corso del forum in materia fiscale e di lavoro organizzato dai consulenti del lavoro. Di seguito le risposte dell’Entrate fornite nel corso dei lavori del 15° Forum lavoro e fiscale in merito alle novità introdotte con il D.L. n. 50 del 2017 che ha modificato l’articolo 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223 del 2006, prevedendo, per i soggetti titolari di partita IVA, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA (annuali o relativi a periodi inferiori), ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Le risposte dell’Agenzia delle entrate

1)  Come mai è stata modificata la normativa sulla compensazione?

La normativa sulla compensazione è stata modificata perché l’istituto della compensazione è importantissimo per le imprese italiane perché consente loro di avere liquidità rapidamente quando hanno diritto a un rimborso. Ma è un istituto che va attentamente presidiato per evitare che ci siano abusi. Sostanzialmente con la compensazione chi ha diritto ad un rimborso lo prende immediatamente senza dover attendere una attività amministrativa ma è giusto che vengono presi solo i rimborsi che effettivamente spettano. Quindi è stato rafforzato il presidio su questa operazione.

2)  Il visto per i crediti di imposte sui redditi può essere apposto entro il termine di presentazione della dichiarazione?

Si, c’è una differenza nell’apposizione dei visti. Se le imposte di cui parliamo vogliono essere compensate sono quelle IVA, la compensazione può avvenire solo dopo che è stata presentata la dichiarazione IVA. Invece, nel caso di altre imposte, non è necessaria questa presentazione anticipata. Il visto può essere apposto in sede di dichiarazione ma il credito è già utilizzabile a partire dall’inizio dell’anno.

3) I crediti rimborsati ai dipendenti per liquidazione 730 sono esclusi dal visto?

Sono esclusi dal visto nel caso in cui siano utilizzati per compensarli con delle ritenute. In questo caso con la compensazione interna non c’è il visto.

4)  Per quali crediti compensati occorre utilizzare i servizi dell’Agenzia delle Entrate?

Una puntuale indicazione di quelli che sono i crediti che devono passare per i servizi telematici verrà fornita nei prossimi giorni dall’Agenzia delle Entrate. Io ho parlato prima di rafforzamento del presidio che avviene perché vengono abbassati i limiti per apporre il visto di conformità e perché bisogna obbligatoriamente passare per i servizi telematici per fare le compensazioni di alcune ritenute ed imposte. Quali siano queste imposte verrà chiaramente detto dall’Amministrazione finanziaria. Sostanzialmente quel che cambia è che per queste imposte non posso più andare in banca per fare l’home banking. Se volete la ratio è che la banca, nel momento in cui viene portato un F24 per la compensazione, non può effettuare i controlli. Quei controlli che potrà effettuare l’amministrazione finanziaria andando a vedere se quel credito che si vuole a compensare è assistito da un visto di un professionista che lo garantisce e se siano stati superati o meno i limiti che è necessario rispettare nella compensazione.

5)  Il bonus 80 euro è escluso dall’utilizzo dei servizi telematici dall’Agenzia delle Entrate?

Si, è escluso perché nel caso del bonus Renzi non ci troviamo di fronte ad imposte ma a qualcosa che è stato già anticipato al contribuente da parte del sostituto d’imposta e che gli viene semplicemente restituito. Quindi non c’è l’obbligo di passare per i servizi telematici.

6) I crediti rimborsati ai dipendenti per liquidazione 730 sono esclusi dai servizi telematici dall’Agenzia delle Entrate?

Si, sono esclusi dall’invio attraverso i servizi telematici.

7)  Quali sono le conseguenze se non si utilizzano i servizi dell’Agenzia delle Entrate per gli F24 con compensazioni?

Se non si utilizzano i servizi telematici posso incorrere in blocco della compensazione o nel mancato riconoscimento della compensazione.




Stretta sull’utilizzo in compensazione di crediti tributari. In una risoluzione i chiarimenti sulla decorrenza delle nuove norme

Nuove regole per compensare i crediti relativi a IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte. Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57/E di oggi (del 4 maggio 2017) vengono, in particolare, forniti chiarimenti sulle novità introdotte dal D.L n. 50/2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 S.O. n. 20/L e in corso di conversione) in tema di visto di conformità, utilizzo in compensazione di crediti tributari, utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e sull’ambito temporale di applicazione della nuova disciplina.

Un nuovo limite per il visto

A seguito della pubblicazione del D.L n. 50/2017, per la compensazione di crediti superiori a 5mila euro è necessario far apporre il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi. In caso di inosservanza dell’obbligo, è previsto il recupero delle somme, con relativi interessi e sanzioni, mediante l’emissione di un atto di contestazione. Le somme dovute non possono essere corrisposte tramite compensazione.

Un nuovo modo di compensare

I titolari di partita IVA devono utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per compensare i crediti d’imposta (IVA, IIDD, IRAP, ritenute,…), qualunque sia l’importo compensato.

Decorrenza delle novità

Le nuove norme si applicano a tutti i comportamenti successivi alla loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. Per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile prive del visto di conformità restano, invece, applicabili le regole precedenti. Sono ammissibili, dunque, le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti per importi inferiori a 15mila euro emergenti da dichiarazioni senza visto già trasmesse. Sulle dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile o sulle dichiarazioni integrative presentate successivamente a tale data è necessario apporre il visto di conformità se si intende compensare crediti superiori a 5mila euro.

Visti i tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo sull’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per eseguire le compensazioni non avverrà prima del 1° giugno p.v. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 maggio 2017)

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57 del 4 maggio 2017 con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA – Visti di conformità e deleghe di pagamento – Estensione dell’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità e dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per l’effettuazione delle compensazioni – Articolo 3 del D.L. 24/04/2017, n. 50




In Gazzetta la Manovra correttiva 2017

Pubblicato nel Suppl. Ordinario n. 20 alla Gazzetta ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo».

Nota –  Pubblicata nel supplemento ordinario n. 31/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 144 del 23 giugno 2017, la legge n. 96 del 2017 di conversione del decreto-legge 50 del 2017.

Link al disegno di legge presentato il 24 aprile 2017 A.C. 4444

Di seguito le principali disposizioni fiscali:

Articolo 1 (Split Payment)

Estensione dello Split Payment:

  • ai soggetti esclusi e rientranti nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;
  • alle società controllate dalla Pubblica amministrazione centrale;
  • alle società controllate dalla Pubblica amministrazione locale;
  • alle società quotate secondo l’indice FTSE MIB;
  • agli acquisti di prestazioni di lavoro autonomo.

In estrema sintesi, l’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, estende l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (c.d. split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che pagano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. In particolare, l’estensione riguarda tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, e società controllate dalla Pubblica amministrazione locale, nonché tutte le società appartenenti a gruppi tenuti alla redazione del bilancio consolidato, per i quali la controllante sia soggetta al controllo della Pubblica amministrazione locale, diretto o indiretto, le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Inoltre, si ricomprendendo anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (essenzialmente liberi professionisti). Le modifiche sopra esposte si applicano dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.

Articolo 2 – Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA

Allineato il momento di registrazione delle fatture emesse con quello delle fatture ricevute, nell’ambito di un unico periodo di imposta.

Articolo 3 – Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni)

La novella introduce:

  • l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla dichiarazione IVA, IRES, IRAP e IRPEF se il credito che da essa emerge è compreso nella classe 5.000 -15.000;
  • l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia per le compensazioni di crediti IVA inferiori a 5.000 euro;
  • l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia per le compensazioni IRES, IRAP e crediti agevolativi indicati nel quadro RU della dichiarazione, effettuate dalle partite IVA.

In sostanza, vengono introdotte norme più stringenti volte a contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti di imposta. I commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, riducono l’importo del credito utilizzato in compensazione oltre il quale è necessaria l’apposizione del visto di conformità, ovvero della sottoscrizione alternativa, da 15.000 euro a 5.000 euro, in modo da agevolare l’effettuazione dei controlli avvalendosi dell’attività svolta dai soggetti abilitati all’apposizione dello stesso. Il comma 3 della disposizione elimina la soglia al di sopra della quale sussiste l’obbligo di utilizzare, per le operazioni di compensazione i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Articolo 4 – Regime fiscale delle locazioni brevi

L’ articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, stabilisce l’introduzione di una ritenuta del 21 per cento, operata come cedolare secca, sui canoni di locazioni brevi di immobili residenziali. Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, o di arte e professione, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. La ritenuta viene operata dai soggetti che esercitano la suddetta attività di intermediazione immobiliare

Articolo 7 – Rideterminazione della base Ace

L’ articolo 7 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con riferimentoalla base l’ACE prevede per tutti i contribuenti un periodo mobile di cinque anni come riferimento per la determinazione della variazione di patrimonio netto ai fini del calcolo del rendimento ACE

Articolo 10 – Reclamo e mediazione

L’articolo 10 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, prevede dell’innalzamento a 50.000 euro della soglia per l’assoggettamento degli atti impositivi al procedimento di mediazione di cui al 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 11 – (Definizione agevolata delle controversie tributarie)

L’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introduce una “innovativa” definizione delle liti pendenti che di fatto interessa l’eventuale quota dell’importo in contestazione non affidata all’agente della riscossione in applicazione delle disposizioni sulla riscossione. Questa circostanza riduce le liti interessate per lo più a quelle riguardanti gli avvisi di accertamento. La richiesta di definizione deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La norma prevede la possibilità di pagare in unica soluzione o in tre rate trimestrali, di cui due da corrispondere nel 2017 e una nel 2018.

Link al testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo». (Testo previgente alla conversione)

Link al testo della Legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo». (In vigore dal 24/06/2017) – (Link al sito web della Gazzetta Ufficiale)

Link al testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.» (Link al sito web della Gazzetta Ufficiale)




Omessa o tardiva presentazione del Modello F24 a zero: le sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso

Possibile il ravvedimento per chi dimentica di presentare  la delega di pagamento a “zero”

I contribuenti che compensano crediti e imposte e presentano in ritardo il modello F24 a saldo zero possono mettersi in regola e beneficiare delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997). Nella risoluzione n. 36/E di oggi, infatti, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono gli importi da pagare in caso di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero, a seconda del momento in cui il contribuente regolarizza la violazione.

Quando l’errore viene corretto entro 90 giorni

Nel documento di prassi, le Entrate ricordano che la sanzione prevista dalla legge per l’omessa presentazione del modello in cui si effettua la compensazione, dal primo gennaio del 2016 è in generale di 100 euro. La sanzione scende a 50 euro, però, se il ritardo non supera cinque giorni lavorativi.

Pertanto, poiché in caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dall’omissione la sanzione si riduce di 1/9, in questa ipotesi le somme da versare saranno:

– 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello di pagamento a saldo zero viene presentato con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi

– 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione

Se l’errore viene corretto dopo 90 giorni – Se il contribuente intende regolarizzare la propria posizione con il Fisco, ma sono già trascorsi 90 giorni dalla scadenza, invece, gli importi previsti dal nuovo ravvedimento sono i seguenti:

– 12,50 euro (1/8 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione

– 14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro due anni dall’omissione

– 16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l’F24 a saldo zero viene presentato superati i due anni dall’omissione

– 20 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale.  (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 marzo 2017)

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36 del 20 marzo 2017, con oggetto: SANZIONI TRIBUTARIE – RISCOSSIONE – Compensazione dei crediti d’imposta c.d. “orizzontale” o “esterna” (perché coinvolge crediti e debiti di natura diversa) – Sanzioni per l’omessa o tardiva presentazione del Modello F24 a zero – Regolarizzazione delle violazioni commesse mediante l’istituto del ravvedimento – Possibilità – Comma 2-bis, dell’art. 15, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 introdotto dall’art. 15, comma 1, lett. q), n. 2), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241