730/2026. La scadenza per l’invio è fissata al prossimo mercoledì 30 settembre 2026

Call center operativo anche sabato 19 e 26 settembre per rispondere ai dubbi dei cittadini

 

Conto alla rovescia per il 730 precompilato: la scadenza per l’invio è fissata al prossimo 30 settembre. Per supportare i contribuenti che non hanno ancora trasmesso la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate potenzia l’assistenza telefonica con due giornate extra. Il servizio, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, sarà infatti operativo anche sabato 19 e 26 settembre, dalle 9 alle 13 per sciogliere i dubbi dei cittadini in vista del click finale.

 

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Il calendario dell’assistenza straordinaria

 

Nelle due giornate di assistenza extra, dalle 9 alle 13, gli esperti dell’Agenzia saranno pronti a chiarire eventuali dubbi dei contribuenti e offriranno supporto per la consultazione e la compilazione della dichiarazione precompilata. A disposizione ci sono tre numeri: 800.90.96.96 da rete fissa; 06.97.61.76.89 da cellulare; 0039.06.45.47.04.68 dall’estero. Il servizio, dedicato all’utenza non professionale, è gestito dai consulenti fiscali specializzati che hanno aderito all’iniziativa e, al termine della chiamata, sarà possibile esprimere un giudizio anonimo sulla qualità dell’assistenza ricevuta.

 

Precompilata, info e scadenze

 

Tutte le informazioni utili sono raccolte all’interno del sito dedicato “Info e assistenza” e nella guida pubblicata nella sezione “L’Agenzia informa”.  Inoltre,  sul canale YouTube delle entrate e sugli altri social istituzionali è disponibile un video che illustra  le novità 2026 e ricorda le modalità per delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare nel proprio interesse. La scadenza per l’invio del 730 è fissata a mercoledì 30 settembre 2026, mentre per chi utilizza il modello “Redditi Pf” c’è tempo fino al 2 novembre 2026.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 settembre 2026)

 


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Dichiarazione precompilata 2026: pubblicata la Guida dell’Agenzia al modello “Redditi Persone fisiche”

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la Guida “La dichiarazione precompilata 2026 – Modello Redditi Persone fisiche”, relativo al periodo d’imposta 2025.

La Guida illustra le modalità di accesso, consultazione, modifica, integrazione e invio della dichiarazione, con un focus specifico sui contribuenti che non possono utilizzare il modello 730 e su alcune sezioni di particolare rilievo operativo: quadro LM, quadro RR, quadro RU, quadro RP e quadro RL.

Il nuovo vademecum si inserisce nel quadro della dichiarazione precompilata 2026, già disponibile nell’area riservata dell’Agenzia, e tiene conto dell’evoluzione del modello Redditi PF 2026, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72078/2026, successivamente aggiornato con le modifiche apportate dal comunicato di errata-corrige del 28 maggio 2026.

Redditi PF precompilato: disponibile anche per forfetari e contribuenti in regime di vantaggio

 

La Guida ricorda che l’Agenzia mette a disposizione il modello Redditi Persone fisiche precompilato anche per i titolari di partita IVA che aderiscono al regime di vantaggio o al regime forfetario.

Nel modello sono presenti, oltre ai dati già tradizionalmente utilizzati nella precompilata – familiari a carico, oneri detraibili e deducibili, indennità e dati delle certificazioni di lavoro autonomo – anche i dati reddituali desumibili dalle fatture elettroniche trasmesse tramite SdI e dai corrispettivi giornalieri inviati nell’anno.

Sul punto, la Guida segnala un aspetto da verificare con attenzione: poiché dalle fonti informative non emerge la data effettiva di incasso, nella precompilazione viene adottata la presunzione che il pagamento sia avvenuto alla data di emissione della fattura o del corrispettivo. Ne consegue che, per i contribuenti soggetti al principio di cassa, i dati proposti devono essere controllati e, se necessario, modificati prima dell’invio.

 

Redditi Web e Redditi Online: due di compilazione

 

Per la gestione del modello Redditi PF 2026 sono disponibili due strumenti.

Il modello RPF in modalità Web consente di compilare i principali quadri del modello Redditi PF direttamente tramite applicativo, senza scaricare software. Può essere utilizzato anche da imprenditori e professionisti in regime di vantaggio o forfetario, per la compilazione del quadro LM.

Il modello RPF in modalità Online, invece, è il software completo per la compilazione dei fascicoli 1, 2 e 3 del modello Redditi PF. Devono utilizzare questa modalità, tra gli altri, i contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e quelli che possiedono redditi da partecipazione.

 

Chi deve presentare Redditi PF 2026

 

La Guida riepiloga i casi in cui il contribuente non può utilizzare il modello 730, né precompilato né ordinario, ed è tenuto a presentare il modello Redditi Persone fisiche 2026.

Tra le principali ipotesi rientrano i contribuenti che nel 2025 hanno percepito redditi d’impresa, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi da partecipazione, redditi provenienti da trust, redditi “diversi” non dichiarabili nel quadro D del 730, oppure che nel 2025 e/o nel 2026 non sono residenti in Italia.

Devono inoltre utilizzare Redditi PF i contribuenti che sono tenuti a presentare anche dichiarazioni IVA, IRAP o modello 770, quelli che utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli gestibili nel 730, nonché i soggetti che devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato.

Per il periodo d’imposta 2025, la Guida richiama anche il caso dei soggetti che destinano a locazione breve più di quattro appartamenti, coerentemente con la disciplina applicabile all’anno dichiarato.

 

Disponibilità e invio: le date principali

 

Il modello Redditi PF precompilato 2026 è disponibile dal 20 maggio 2026 nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, insieme al relativo foglio riepilogativo.

L’invio può essere effettuato dal 27 maggio 2026 al 2 novembre 2026, termine risultante dallo slittamento del 31 ottobre, che cade di sabato, e del 1° novembre, giorno festivo.

L’accesso all’applicativo avviene tramite SPID, Carta d’identità elettronica, Carta nazionale dei servizi oppure, per i soggetti abilitati, credenziali Entratel/Fisconline. È possibile operare anche in qualità di tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale, genitore, persona di fiducia o erede, nei casi previsti.

 

Le operazioni prima dell’invio: controllo, modifica e integrazione

 

Prima della trasmissione, il contribuente deve verificare i quadri precompilati, controllare la correttezza dei dati inseriti dall’Agenzia e completare le parti mancanti.

La Guida segnala che l’applicativo consente di visualizzare l’elenco dei dati inseriti nella dichiarazione e di quelli che l’Agenzia non ha potuto utilizzare perché incompleti o incongruenti. È inoltre disponibile l’esito della liquidazione: credito, debito oppure saldo zero.

Per l’inserimento dei dati è prevista una funzione di ricerca dei campi dichiarativi, utile per individuare con maggiore facilità le sezioni del modello in cui riportare le informazioni da integrare.

 

Le principali novità e indicazioni operative per i quadri

Quadro LM – Regime di vantaggio e regime forfetario

 

Una parte più rilevante della Guida riguarda la precompilazione del quadro LM, riservato ai contribuenti in regime di vantaggio o in regime forfetario.

Per valorizzare il quadro LM, l’Agenzia considera la somma degli importi risultanti dalle fatture elettroniche e/o dai corrispettivi telematici relativi all’anno d’imposta oggetto di precompilazione.

L’Agenzia evidenzia però, che trattandosi di regimi fondati sul principio di cassa, il contribuente deve verificare se l’incasso sia effettivamente avvenuto nell’anno 2025. Se il pagamento non coincide con la data di emissione della fattura, occorre modificare i componenti positivi di reddito: vanno inclusi gli importi delle fatture emesse in anni precedenti ma incassate nel 2025, ed esclusi quelli delle fatture emesse nel 2025 ma non incassate al 31 dicembre.

Per i professionisti iscritti a una Cassa professionale, i contributi addebitati al committente in fattura sono esclusi dai componenti positivi precompilati. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, invece, i contributi addebitati al committente sono inclusi nei componenti positivi.

Particolare attenzione viene dedicata anche alle fatture elettroniche verso la Pubblica amministrazione rifiutate: tali fatture e le relative note di credito non sono considerate ai fini del calcolo del superamento della soglia per la permanenza nel regime e per il calcolo dei componenti positivi. In presenza di tali situazioni, il foglio informativo segnala al contribuente la necessità di verificare i dati.

Altro caso evidenziato è quello della sommatoria dei componenti positivi pari a zero o negativa, ad esempio per effetto di note di credito. Anche in questo caso il contribuente viene avvisato e deve controllare la correttezza del dato.

 

Codici ATECO

Per il quadro LM assumono rilievo anche i codici attività.

 

Per i contribuenti in regime di vantaggio, il codice ATECO del rigo LM1 è precompilato sulla base della dichiarazione dell’anno precedente, tenendo conto della nuova classificazione ATECO 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025.

Per i contribuenti forfetari, i codici attività dei righi da LM22 a LM27 sono desunti dalla dichiarazione dell’anno precedente oppure, in assenza, dai dati anagrafici presenti nelle banche dati dell’Agenzia. Il contribuente deve verificarne la correttezza. In presenza di più attività, se i ricavi o compensi riguardano gruppi merceologici diversi, occorre suddividerli su distinti righi.

 

Certificazioni Uniche di lavoro autonomo

 

La Guida ricorda che, a seguito delle semplificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 1/2024, è previsto l’esonero dall’invio della CU per i soggetti che corrispondono compensi a contribuenti in regime forfetario o di vantaggio. Tuttavia, l’obbligo permane in alcuni casi, tra cui i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale e alcune indennità, come quelle di maternità.

Per i medici di medicina generale, i medici di continuità assistenziale e i pediatri di libera scelta in regime forfetario, le somme certificate sono utilizzate per la precompilazione della sezione III del quadro LM.

Per le indennità certificate con specifici codici, ad esempio maternità, gli importi sono riportati nel quadro LM, con apposito messaggio informativo.

Specifiche indicazioni sono previste anche per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico e per i diritti d’autore o le opere dell’ingegno: se tali compensi sono correlati all’attività di lavoro autonomo svolta in regime forfetario, devono essere riportati nel quadro LM ed eliminati dal quadro RL.

 

Quadro RR – Contributi previdenziali

 

Il quadro RR è precompilato con i dati forniti dall’INPS, relativi ai contributi previdenziali dovuti da artigiani, commercianti e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.

La Guida segnala che, in presenza di interruzioni nel periodo di imposizione o di riduzione contributiva, il contribuente riceve un messaggio nel foglio informativo e nell’applicativo web, ed è chiamato a verificare i mesi corretti da indicare.

Particolare attenzione è richiesta ai contribuenti forfetari che beneficiano della riduzione contributiva.

Se il quadro RR risulta precompilato con il codice relativo alla riduzione spettante ai lavoratori in regime forfetario, il contribuente deve verificare se nel corso del 2025 ha superato il limite di 100.000 euro. In caso affermativo, deve integrare la dichiarazione indicando il codice previsto per l’avvenuto superamento del limite.

La Guida richiama inoltre il controllo sul reddito eccedente il minimale e sulla corretta attribuzione di eventuali crediti compensati con F24, soprattutto quando sono presenti collaboratori.

 

Quadro RU – Crediti d’imposta

 

Nel quadro RU vengono precompilati i dati relativi ad alcuni crediti d’imposta, tra cui:

  • credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nella ZES unica;
  • credito per investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS);
  • credito per investimenti nella ZES unica agricola, per imprese del settore agricolo, pesca e acquacoltura;
  • credito per spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola.

La Guida precisa che nel quadro RU sono riportati il codice del credito, il credito spettante nel periodo e l’eventuale credito utilizzato in compensazione con modello F24.

Il contribuente viene avvisato, tramite specifico messaggio nel foglio informativo, se risultano compensazioni da verificare. In caso di perdita totale o parziale del diritto al credito, ad esempio per revoca o decadenza, occorre intervenire sul rigo RU12 per evitare che il residuo venga riportato, in tutto o in parte, nella dichiarazione successiva.

 

Quadro RP – Oneri e spese

 

Per il quadro RP, la l’Agenzia delle entrate si concentra in particolare sui contributi previdenziali e assistenziali.

Quando il quadro LM risulta precompilato, tutti i contributi comunicati dai soggetti terzi sono riportati solo nel foglio informativo. Spetta quindi al contribuente distinguere i contributi relativi all’attività svolta in regime di vantaggio o forfetario, da indicare nel quadro LM, dall’eventuale quota eccedente o dagli altri contributi deducibili, da riportare nel rigo RP21.

Rientrano tra gli esempi indicati dalla Guida i contributi per il riscatto degli anni di laurea, quelli per la frequenza degli ITS Academy e quelli per la prosecuzione volontaria.

 

Quadro RL – Altri redditi

 

Nel quadro RL sono precompilati, tra gli altri, i dati delle CU di lavoro autonomo con causale relativa all’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, brevetti, processi, formule o informazioni.

La Guida evidenzia però che, se il contribuente è in regime forfetario e tali compensi sono correlati all’attività professionale svolta, i dati devono essere trasferiti nel quadro LM, eliminandoli dal quadro RL.

Sono inoltre precompilate nel quadro RL le indennità percepite dai giudici onorari di pace e dai viceprocuratori onorari, con indicazione delle relative ritenute d’acconto.

 

Presentazione, annullamento, correttiva e integrativa

 

Il modello Redditi PF precompilato può essere presentato direttamente dal contribuente oppure tramite Caf, professionista abilitato o altro soggetto incaricato della trasmissione telematica.

Dopo l’invio, è possibile visualizzare e stampare la dichiarazione trasmessa e le ricevute, incluse quelle relative agli eventuali versamenti F24 effettuati.

 

Le operazioni successive all’invio

 

L’annullamento della dichiarazione già inviata è possibile tramite applicativo web a partire dal 27 maggio 2026. Se è stato predisposto un modello F24, l’annullamento può essere effettuato fino al 26 giugno 2026; se non è stato predisposto un modello F24, fino al 15 ottobre 2026.

L’annullamento può essere effettuato solo se lo stato della ricevuta risulta “Elaborato” e comporta la cancellazione dei dati inseriti dal contribuente. Dopo l’annullamento, all’Agenzia non risulta presentata alcuna dichiarazione: è quindi necessario trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa.

Se il contribuente si accorge di errori o omissioni dopo il periodo utile per l’annullamento, può presentare un Redditi correttivo entro il 2 novembre 2026. Dopo tale data, sarà possibile presentare solo un Redditi integrativo.

 

Il calendario della precompilata Redditi PF 2026

 

Le principali scadenze:

  • 20 maggio 2026: accesso e modifica del modello Redditi PF precompilato;
  • 27 maggio 2026: invio del modello Redditi PF precompilato, invio del Redditi aggiuntivo del 730, invio del correttivo e possibilità di annullamento;
  • 26 giugno 2026: ultimo giorno per annullare il modello Redditi inviato con F24;
  • 30 giugno 2026: termine ordinario per il versamento di saldo e primo acconto;
  • 20 luglio 2026: termine, senza maggiorazione, per contribuenti ISA, soggetti con cause di esclusione ISA, regime di vantaggio e forfetari;
  • 30 luglio 2026: versamento con maggiorazione dello 0,40%;
  • 20 agosto 2026: versamento con maggiorazione dello 0,80% per contribuenti ISA, soggetti con cause di esclusione, regime di vantaggio e forfetari;
  • 15 ottobre 2026: ultimo giorno per annullare il modello Redditi inviato senza F24;
  • 2 novembre 2026: termine per l’invio del modello Redditi PF 2026, del Redditi correttivo del 730 e del Redditi aggiuntivo del 730;
  • 30 novembre 2026: termine per il versamento del secondo o unico acconto;
  • 1° febbraio 2027: ultimo giorno per presentare il modello Redditi precompilato “tardivo”, entro 90 giorni dalla scadenza.



Precompilata 2026, dal 23 maggio al via l’assistenza straordinaria. Call center attivo anche il sabato per rispondere alle domande dei cittadini

Parte l’assistenza straordinaria del call center dell’Agenzia delle Entrate. Dal 23 maggio al 20 giugno, per offrire supporto ai cittadini alle prese con la dichiarazione dei redditi, il servizio di assistenza telefonica con operatore, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, risponderà alle chiamate anche il sabato mattina.

In particolare, le date da segnare in calendario sono: 23 maggio, 6, 13 e 20 giugno.

 

Il calendario dell’assistenza straordinaria

 

Nelle quattro giornate di assistenza extra, dalle 9 alle 13, gli esperti dell’Agenzia offriranno supporto per la consultazione e la compilazione della dichiarazione precompilata e saranno pronti a chiarire eventuali dubbi dei contribuenti. A disposizione ci sono tre numeri: 800.90.96.96 da rete fissa; 06.97.61.76.89 da cellulare; 0039.06.45.47.04.68 dall’estero. Il servizio, dedicato all’utenza non professionale, è gestito dai consulenti fiscali specializzati che hanno aderito all’iniziativa e, al termine della chiamata, sarà possibile esprimere un giudizio anonimo sulla qualità dell’assistenza ricevuta.

 

Precompilata, info e scadenze

 

Tutte le informazioni utili sono raccolte all’interno del sito dedicato “Info e assistenza” e nella nuova guida nella sezione “L’Agenzia informa”. Oltre alla clip già online, che riepiloga le principali scadenze, sul canale YouTube delle Entrate e sugli altri social istituzionali è disponibile un video che illustra le novità 2026 e ricorda le modalità per delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare nel proprio interesse. La scadenza per l’invio del 730 è fissata al 30 settembre 2026.

Per chi utilizza “Redditi Pf” si parte nel pomeriggio di domani, 20 maggio, quando i modelli saranno disponibili per la consultazione e per integrazioni; potranno essere poi inviati dal 27 dello stesso mese e fino al 2 novembre 2026. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 maggio 2026)

 

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CU 2026, benefici fiscali e precompilata: l’Inps prova a fare ordine dopo le anomalie sulle certificazioni

Dopo le segnalazioni sulle Certificazioni Uniche 2026, l’Inps interviene con un chiarimento operativo rivolto ai titolari di prestazioni a sostegno del reddito. Il punto centrale riguarda il corretto trattamento, nella CU e nella dichiarazione precompilata, delle somme che non concorrono alla formazione del reddito e che rilevano ai fini delle nuove misure di riduzione del cuneo fiscale introdotte dalla legge di bilancio 2025.

La vicenda delle anomalie nelle Certificazioni Uniche 2026 si arricchisce di un ulteriore tassello operativo. Dopo l’intervento dell’Agenzia delle Entrate sulla gestione delle CU rettificative e sul recepimento dei nuovi flussi nella dichiarazione precompilata, anche l’INPS ha pubblicato un chiarimento dedicato ai benefici fiscali collegati ai redditi di lavoro dipendente e alle prestazioni a sostegno del reddito.

L’Istituto precisa che, a seguito di specifici approfondimenti normativi e amministrativi, sono state aggiornate alcune informazioni contenute nella Certificazione Unica 2026 – redditi 2025, con particolare riguardo alla sezione “somme che non concorrono alla formazione del reddito”. Tali informazioni, secondo quanto evidenziato dall’Inps (leggi comunicato di seguito integralmente pubblicato), risultano già recepite automaticamente nella dichiarazione precompilata, consentendo al contribuente, in assenza di ulteriori elementi da modificare, di accettare la dichiarazione così come proposta.

Il chiarimento assume rilievo soprattutto per i soggetti titolari di prestazioni a sostegno del reddito – quali, ad esempio, NASpI, cassa integrazione e assegni di integrazione salariale – per i quali la corretta esposizione dei dati in CU incide sulla possibilità di fruire, in sede dichiarativa, delle misure di riduzione del cuneo fiscale previste dalla legge di bilancio 2025: la somma aggiuntiva non imponibile e l’ulteriore detrazione.

L’Inps chiarisce, in particolare, che la CU 2026 è stata aggiornata per i soli titolari di prestazioni a sostegno del reddito, al fine di consentire il riconoscimento dei benefici fiscali in dichiarazione. Per le prestazioni interessate, l’Istituto invita comunque a scaricare nuovamente la Certificazione Unica dal proprio sito istituzionale, precisando che la CU corretta e aggiornata è quella richiesta e prelevata in modalità telematica a decorrere dal 31 marzo.

Sul piano soggettivo, il chiarimento distingue con nettezza la posizione dei pensionati da quella dei percettori di prestazioni sostitutive o integrative del reddito di lavoro dipendente. Le misure di riduzione del cuneo fiscale spettano infatti ai titolari di redditi di lavoro dipendente, di prestazioni a sostegno del reddito e di trattamenti di accompagnamento alla pensione o anticipo pensionistico; non spettano, invece, ai soggetti titolari esclusivamente di redditi da pensione o di redditi assimilati al lavoro dipendente.

La distinzione è decisiva. Il pensionato che nel 2025 abbia percepito solo redditi da pensione non può beneficiare delle nuove misure. Diverso è il caso del soggetto che, oltre alla pensione, abbia percepito anche una prestazione a sostegno del reddito: in tale ipotesi, la prestazione INPS può rilevare ai fini dei benefici, ma il contribuente dovrà verificare il proprio reddito di riferimento, indicato nella CU, per accertare la spettanza effettiva dell’agevolazione.

L’Istituto segnala inoltre che, nelle CU aggiornate, la sezione relativa alle somme che non concorrono alla formazione del reddito può recare, al punto 491, il codice “1”, nonché specifiche annotazioni che informano il contribuente della possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi per fruire dei benefici eventualmente non riconosciuti, o riconosciuti solo in misura ridotta, dal sostituto d’imposta. La nuova certificazione reca altresì l’indicazione che il modello annulla e sostituisce il precedente.

Sul piano pratico, il chiarimento INPS conferma che il contribuente titolare di una sola prestazione interessata, in presenza di dati correttamente aggiornati nella CU e già confluiti nella precompilata, può accettare il modello 730 o Redditi PF così come predisposto. Diversa è la situazione dei contribuenti che abbiano percepito più redditi di lavoro dipendente o più prestazioni erogate da sostituti diversi: in questi casi, la presentazione della dichiarazione diventa necessaria per verificare l’importo effettivamente spettante delle misure di riduzione del cuneo fiscale.

Particolare attenzione è richiesta anche per chi abbia ricevuto, contestualmente, prestazioni INPS e redditi di lavoro dipendente da altri datori di lavoro. In tale ipotesi, l’eventuale riconoscimento già operato da un datore di lavoro non esclude la necessità di un controllo complessivo in dichiarazione, al fine di evitare duplicazioni, riconoscimenti non spettanti o attribuzioni solo parziali dei benefici.

Quanto alla somma aggiuntiva non imponibile, l’Inps ricorda che il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo annuo fino a 20.000 euro ed è calcolato sul reddito da lavoro dipendente rapportato all’intero anno. L’importo varia in funzione delle fasce reddituali: 7,1 per cento per redditi fino a 8.500 euro, 5,3 per cento per redditi superiori a 8.500 euro e fino a 15.000 euro, e 4,8 per cento per redditi superiori a 15.000 euro e fino a 20.000 euro.

 

 

 

Per i redditi superiori, rileva invece l’ulteriore detrazione fiscale, spettante ai dipendenti con reddito complessivo annuo compreso tra 20.001 euro e 40.000 euro.

L’importo massimo è pari a 1.000 euro per redditi tra 20.001 e 32.000 euro, mentre decresce progressivamente per i redditi da 32.001 euro a 40.000 euro, fino ad azzerarsi oltre tale soglia.

 

 

In conclusione, l’intervento dell’INPS non elimina la necessità di un controllo puntuale delle CU e della precompilata, ma fornisce una prima griglia interpretativa per distinguere le posizioni già correttamente aggiornate da quelle che richiedono un intervento dichiarativo.

La questione resta particolarmente sensibile per i contribuenti con redditi misti, più sostituti d’imposta o prestazioni INPS percepite in corso d’anno, per i quali la corretta fruizione dei nuovi benefici fiscali dipende dal coordinamento tra CU rettificata, dati precaricati nella dichiarazione e verifica del reddito complessivo.

 

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  • tutta la documentazione pubblicata da Finanza & Fisco;
  • le principali sentenze della Corte di Cassazione e delle Corti di giustizia tributaria;
  • contributi dottrinali e interpretazioni ufficiali della prassi amministrativa.

Obiettivo: fornire un supporto operativo quotidiano capace di restituire, in pochi secondi:

  • chiarimenti su norme e prassi tributarie;
  • principi costituzionali e unionali applicabili;
  • riferimenti giurisprudenziali e dottrinali puntualmente documentati.

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L’impianto della precompilata 2026 conferma una traiettoria chiara: più dati, più integrazione, più digitalizzazione. In questo scenario, la combinazione tra strumenti istituzionali e soluzioni evolute – come 730Pro AI e ai.finanzaefisco.com – consente di trasformare un adempimento complesso in un processo governabile, verificabile e ottimizzato, con un impatto diretto su tempi, qualità e affidabilità del lavoro professionale.

 

I  chiarimenti Inps dedicati ai benefici fiscali collegati ai redditi di lavoro dipendente e alle prestazioni a sostegno del reddito

 

Aggiornate le informazioni contenute nella Certificazione Unica che riguardano le somme che non concorrono alla formazione del reddito.

Per consentire ai titolari di prestazioni a sostegno del reddito di fruire, con la dichiarazione dei redditi, delle misure di riduzione del cuneo fiscale previste dalla legge di bilancio 207/2024 (la cosiddetta somma aggiuntiva non imponibile o l’ulteriore detrazione), a seguito di specifici approfondimenti normativi e amministrativi, l’INPS ha aggiornato alcune informazioni contenute nella Certificazione Unica 2026 – redditi 2025.

Queste informazioni, già in linea dallo scorso 31 marzo, riguardano alcuni dati della sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito” e sono confluite automaticamente nella dichiarazione precompilata: il contribuente può, quindi, accettarla così com’è, senza dover perciò apportare alcuna modifica per ottenere i benefici fiscali previsti.

 

Nulla cambia, invece, per i pensionati.

FAQ – Misure riduzione del cuneo fiscale: somma aggiuntiva non imponibile (art. 1, comma 4, legge 207/2024) e ulteriore detrazione (art. 1, comma 6, legge 207/2024).

 

Perché e chi è interessato all’aggiornamento della Certificazione Unica 2026?

La Certificazione Unica 2026 è stata aggiornata per i soli titolari di prestazioni a sostegno del reddito (es. NASpI, CIGO, assegni di integrazione salariale) per consentire di poter beneficiare, in sede di dichiarazione dei redditi, delle misure di riduzione del cuneo fiscale previste dalla legge di bilancio 207/2024 quali la somma aggiuntiva non imponibile ovvero l’ulteriore detrazione.

 

Sono pensionato con solo redditi da pensione nel 2025, posso beneficiare delle misure di riduzione del cuneo fiscale?

No, le misure spettano solo ai titolari di reddito di lavoro dipendente, prestazioni a sostegno del reddito e di accompagno alla pensione/anticipo pensionistico.

 

Sono pensionato con redditi da pensione e titolare di una pensione integrativa/complementare nel 2025, posso beneficiare delle misure di riduzione del cuneo fiscale?

No, le misure non spettano ai titolari di soli redditi da pensione e di redditi assimilati al lavoro dipendente.

 

Sono pensionato con redditi da pensione e percettore di una prestazione a sostegno del reddito nel 2025, posso beneficiare delle misure di riduzione del cuneo fiscale?

Sì, in quanto si percepisce prestazione a sostegno del reddito e solo per queste somme. Nella CU 2026 aggiornata, al punto 719, è presente l’importo della prestazione erogata che dà diritto ai benefici in questione. Ai fini dell’individuazione del beneficio fiscale spettante, il contribuente deve verificare il “reddito di riferimento”, di cui al punto 449 della CU 2026, che è composto dalla somma dei redditi complessivamente percepiti nell’anno.

 

Come posso verificare che la mia CU 2026 sia quella corretta e aggiornata?

La CU 2026 corretta e aggiornata è quella richiesta e prelevata, in modalità telematica sul sito istituzionale dell’INPS e nelle altre modalità previste, già dallo scorso 31 marzo. Le CU 2026 aggiornate riportano, nell’apposita sezione, “Somma che non concorre alla formazione del reddito”, al punto 718 il codice “1” e nella sezione delle annotazioni espongono le seguenti avvertenze:

“Il contribuente può presentare la dichiarazione dei redditi per fruire dei benefici fiscali – tin (trattamento integrativo DL n. 3/2020), somma aggiuntiva che non concorre alla formazione del reddito e ulteriore detrazione – eventualmente non riconosciuti ovvero riconosciuti in misura ridotta dal sostituto d’imposta”.

“Il presente modello annulla e sostituisce il precedente”.

A tal fine, per le prestazioni in argomento, si consiglia in ogni caso di scaricare dal sito nuovamente la CU 2026.

 

Cosa devo fare per ottenere i benefici in questione?

In sede di dichiarazione dei redditi, il titolare potrà verificare l’importo effettivamente spettante per le misure in questione. Le informazioni presenti nella CU aggiornata sono già recepite automaticamente nella dichiarazione dei redditi precompilata (Modello 730 e Modello Redditi PF). Ciò consentirà al contribuente di poter accettare la dichiarazione dei redditi precompilata così come proposta, senza necessità di dovere apportare variazioni per i citati benefici fiscali.

 

Sono titolare di prestazioni in sostituzione del reddito di lavoro dipendente erogate dall’INPS e contemporaneamente di più contratti di lavoro dipendente. Ho ricevuto già i benefici in questione da un datore di lavoro, devo comunque presentare la dichiarazione dei redditi?

Sì. Nel caso il soggetto sia titolare di più redditi di lavoro dipendente oltre a quelli erogati dall’Istituto, è tenuto a presentare dichiarazione dei redditi, per verificare l’importo effettivamente spettante per le misure in questione.

 

Come viene calcolata la somma aggiuntiva che non concorre a formare il reddito?

La somma aggiuntiva che non concorre alla formazione del reddito imponibile spetta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo annuo fino a 20.000 euro.

L’importo del bonus è calcolato sul reddito da lavoro dipendente rapportato all’intero anno, secondo le seguenti percentuali:

  • reddito da lavoro fino a 8.500 euro, la percentuale è del 7,1% – importo massimo: 603,5 euro;
  • 8.500 euro < reddito da lavoro ≤ 15.000 euro la percentuale è del 5,3% – importo massimo: 795 euro;
  • 15.000 euro < reddito da lavoro ≤ 20.000 euro la percentuale è del 4,8% – importo massimo: 960 euro.

Per maggiori informazioni, si rinvia alle istruzioni dei modelli dichiarativi (modello 730 e modello Redditi PF).

 

Come viene calcolata l’ulteriore detrazione?

L’ulteriore detrazione fiscale spetta ai dipendenti con reddito complessivo annuo compreso tra 20.001 euro e 40.000 euro, in aggiunta alle detrazioni fiscali già previste. L’importo massimo è pari a 1.000 euro per i redditi tra 20.001 euro e 32.000 euro; tale importo è progressivamente decrescente per i redditi da 32.001 euro a 40.000 euro, fino ad azzerarsi al superamento della soglia di 40.000 euro.

 


 

Vedi anche:

 

730 precompilato, è adesso possibile visualizzare la dichiarazione. Dal pomeriggio del 14 maggio si parte con l’invio

 

Le dichiarazioni precompilate 2026 sono online. Sul sito delle Entrate sono infatti disponibili, in modalità consultazione, i modelli 730 già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia o inviati da enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. Le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso sono più di un miliardo e trecento milioni.

 

Guida alla consultazione

 

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione 730, basta accedere alla propria area riservata con SPID, CIE o CNS. È sempre possibile delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare online nel proprio interesse: per farlo, basta utilizzare l’apposita funzionalità disponibile nella propria area personale. In alternativa, si può inviare una pec o presentare la richiesta a un qualunque ufficio dell’Agenzia.

Tutte le informazioni utili sono raccolte all’interno del sito dedicato “Info e assistenza” e nella nuova guida nella sezione “L’Agenzia informa”. Pubblicato sul canale YouTube delle Entrate e sugli altri social istituzionali anche un breve video che riepiloga le principali scadenze della campagna dichiarativa 2026.

 

La tabella di marcia

 

A partire dal pomeriggio del 14 maggio sarà possibile trasmettere la dichiarazione 730 al Fisco, con o senza modifiche.

Anche quest’anno si può optare per la modalità semplificata, scelta nel 2025 da quasi il 60% dei contribuenti che hanno inviato il modello in autonomia. Calendario leggermente rimodulato per il modello Redditi Pf: si parte il 20 maggio, quando sarà possibile consultare, modificare e/o integrare le dichiarazioni, che potranno poi essere trasmesse dal 27 maggio. Le scadenze per l’invio sono fissate al 30 settembre per il 730 e al 2 novembre 2026 per il modello Redditi Pf. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 aprile 2026)

 




730/2026 precompilato: dal 30 aprile si può consultare online | Dal 14 maggio 2026 l’invio

Al via la stagione dichiarativa 2026: dal pomeriggio di giovedì 30 aprile, sul sito dell’Agenzia delle entrate, saranno disponibili in modalità consultazione le dichiarazioni 730 già predisposte con i dati in possesso del Fisco o inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche.

In totale, sono più di 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per le precompilate 2026. Per l’invio del 730 ed eventuali modifiche il semaforo verde è previsto per il prossimo 14 maggio, con deadline ultima al 30 settembre. Nel 2025 sono stati 5,4 milioni i 730 inviati direttamente dai contribuenti, di cui 3,2 milioni – quasi il 60% – con la modalità semplificata, che sarà disponibile anche quest’anno. Grazie a questa modalità, il cittadino non deve più orientarsi tra quadri, righi e codici, ma è accompagnato fino all’invio della dichiarazione con un’interfaccia intuitiva e parole semplici.

Tutte le regole sono definite da un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone.

 

Cosa c’è nei modelli

 

Sono in totale 1.310.002.501 le informazioni ricevute dal Fisco per la predisposizione delle dichiarazioni 2026. Anche quest’anno, il primato spetta alle spese sanitarie, con oltre 1 miliardo di documenti fiscali trasmessi. A seguire, i premi assicurativi (circa 96,5 milioni di dati) e le Certificazioni Uniche (più di 71 milioni). Rispetto allo scorso anno, crescono ampiamente i dati relativi alle spese per abbonamento al trasporto pubblico (circa 2,3 milioni, +700%): dal 2025, infatti, è obbligatorio l’invio dei dati da parte delle aziende di trasporto. In aumento anche i dati dei redditi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la vendita delle eccedenze da impianti fotovoltaici (+300%), e quelli relativi ai bonus asili (+98%). A partire dalle dichiarazioni di quest’anno, inoltre, troviamo i dati dei contributi per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica (bonus elettrodomestici), riconosciuti e comunicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

 

Le novità della Precompilata 2026

 

Al via nuove funzionalità, con l’obiettivo di offrire ai contribuenti un’esperienza sempre più agevole. Da quest’anno, la persona di fiducia ha la possibilità di ampliare il proprio raggio d’azione: ad esempio, può inviare la dichiarazione dei redditi anche se congiunta, o accedere al servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede. Tutto ciò a condizione che sia stata preventivamente abilitata ai servizi online dell’Agenzia (provvedimento del 22  settembre 2023), nel primo caso dal soggetto dichiarante e dal coniuge, nel secondo dall’erede. Un’altra novità riguarda i contribuenti con redditi superiori a 75mila euro, per i quali il calcolo delle detrazioni nella precompilata terrà conto automaticamente del cosiddetto “riordino delle detrazioni”, introdotto dalla legge di bilancio 2025, che prevede un limite al totale complessivo delle spese detraibili in funzione del reddito e del carico familiare.

 

Guida alla consultazione

 

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata tramite SPID, CIE o CNS. Il contribuente che possiede i requisiti per presentare il modello 730 potrà decidere se consultare la dichiarazione in modalità semplificata o ordinaria. Scegliendo la modalità semplificata, l’utente avrà a disposizione un’interfaccia intuitiva e facilmente navigabile, in cui sono presenti i dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”. Una volta confermate o aggiornate le informazioni fiscali, queste verranno automaticamente riportate all’interno del modello dichiarativo. È sempre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.

 

Redditi Pf: il calendario

 

Per il modello Redditi Pf, la tabella di marcia della dichiarazione precompilata segue una tempistica leggermente rimodulata a seguito delle novità apportate dal decreto “Correttivo-bis” (D.Lgs n. 81/2025, articolo 4). In particolare, la norma ha posticipato da quest’anno e a regime l’invio delle certificazioni uniche di lavoro autonomo (CUA) al 30 aprile e, di conseguenza – per consentire l’utilizzo dei dati di queste certificazioni – la messa a disposizione di Redditi Pf precompilato: i modelli saranno dunque disponibili in consultazione, con possibilità di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, dal 20 maggio; potranno essere poi inviati dal 27 dello stesso mese e fino al 2 novembre 2026 (il 31 ottobre è sabato). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 aprile 2026)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 aprile 2026, prot. n. 128479/2026, recante: «Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati», pubblicato il 28.04.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Il provvedimento regola l’accesso alla dichiarazione precompilata 2026, sia da parte del contribuente sia da parte dei soggetti autorizzati, individuando i destinatari della precompilata, i documenti accessibili, le date di messa a disposizione e le modalità di consultazione, modifica e invio. Per i contribuenti titolari dei requisiti per il modello 730 l’accesso ai documenti decorre dal 30 aprile 2026.  Il testo disciplina inoltre l’operatività di CAF, professionisti abilitati, altri incaricati della trasmissione telematica, sostituti d’imposta, eredi, rappresentanti e persone di fiducia, regola la gestione delle deleghe, lo scarico puntuale o massivo, i controlli dell’Agenzia e le misure di sicurezza sul trattamento dei dati. Nelle motivazioni vengono evidenziate le novità 2026, tra cui l’utilizzo, ai fini della precompilazione, dei dati relativi al bonus elettrodomestici comunicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dei contributi previdenziali di artigiani e commercianti comunicati da INPS, nonché il differimento al 20 maggio della messa a disposizione del modello Redditi PF precompilato.

 

 

 

 

 




Modello 730/2026: in avvio la campagna dichiarativa tra precompilata e controllo dei dati

La campagna dichiarativa relativa al modello 730/2026, riferita ai redditi prodotti nel periodo d’imposta 2025, si appresta ad entrare nella sua fase, confermandosi quale snodo centrale nell’attività professionale di CAF e intermediari abilitati.

A partire dal 30 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile il modello 730 precompilato nell’area riservata del contribuente, consentendo l’accesso alle informazioni già acquisite attraverso i flussi informativi dell’Anagrafe tributaria: certificazioni Uniche, spese sanitarie trasmesse al Sistema TS, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali e ulteriori oneri detraibili e deducibili. Tale fase assume una funzione essenzialmente ricognitiva, finalizzata a verificare la completezza e la correttezza dei dati precaricati.

La piena operatività si apre, tuttavia, dal 15 maggio 2026, data dalla quale il contribuente – direttamente o per il tramite dell’intermediario – può procedere all’accettazione, modifica o integrazione della dichiarazione, fino alla trasmissione telematica. È in questa fase che si concentra l’attività a maggiore contenuto professionale, in quanto l’intervento umano risulta determinante per la corretta qualificazione fiscale delle informazioni, la gestione delle casistiche non standardizzate e la prevenzione di possibili anomalie suscettibili di attivare controlli automatizzati.

Il termine ultimo per la presentazione del modello 730 è fissato al 30 settembre 2026; tuttavia, sotto il profilo organizzativo, la gestione efficiente della campagna dichiarativa impone una concentrazione delle attività nelle settimane immediatamente successive all’apertura della fase operativa. In particolare, assumono rilievo decisivo la verifica degli oneri detraibili e deducibili, il corretto riporto delle agevolazioni pluriennali – con specifico riguardo ai bonus edilizi – nonché la gestione dei crediti d’imposta e delle eccedenze.

In tale prospettiva, il modello 730 si configura sempre meno come uno strumento “semplificato” e sempre più come un sistema integrato di ricostruzione della posizione fiscale del contribuente, nel quale la precompilata rappresenta il punto di partenza, ma non il punto di arrivo.

Ne deriva l’esigenza di adottare un approccio metodologico strutturato, fondato su procedure di controllo, tracciabilità delle informazioni e utilizzo di strumenti evoluti di supporto all’attività professionale.

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Università non statali: confermate le soglie di detrazione per l’anno d’imposta 2025

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 72 del 27 marzo 2026) il Decreto del MUR 30 dicembre 2025, che individua gli importi massimi detraibili ai fini IRPEF per le spese universitarie sostenute presso atenei non statali.

Il provvedimento conferma i limiti già fissati dal DM 20 dicembre 2024, n. 1924, garantendo continuità applicativa per l’anno d’imposta 2025.

Gli importi possono essere detratti anche nel caso di iscrizione ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello. A questi, inoltre, bisogna aggiungere la tassa regionale per il diritto allo studio.

 

In sintesi:

Nessuna revisione degli importi: restano invariati i tetti di detraibilità

Confermata la struttura per:
 – area disciplinare (medica, sanitaria, scientifico-tecnologica, umanistico-sociale)
 – zona geografica (Nord, Centro, Sud e Isole)

Inclusi anche i corsi post-laurea (master, specializzazioni, dottorati)

Alcuni riferimenti operativi (anno d’imposta 2025)

Area sanitaria: fino a euro 4.100 (Nord)
Area medica: fino a euro 3.600 (Nord)
Area scientifico-tecnologica: fino a euro 3.700 (Nord)
Area umanistico-sociale: fino a euro 3.200 (Nord)
Post-laurea: fino a euro 4.100 (Nord)

Agli importi va aggiunta la tassa regionale per il diritto allo studio

Il decreto si inserisce nell’ambito dell’articolo 15, comma 1, lettera e), del TUIR, che limita la detrazione per le università non statali agli importi definiti annualmente dal MUR sulla base dei costi medi delle università statali.

 

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730/2026: approvati modelli, istruzioni e la circolare per la liquidazione ed il controllo | Brevi sulle principali novità

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 27 febbraio 2026, prot. n. 71552/2026, sono stati approvati il modello 730/2026 e i modelli dell’intera “filiera” dell’assistenza fiscale: 730-1, 730-2 (sostituto / CAF-professionista), 730-3, 730-4 e 730-4 integrativo, oltre alla bolla per la consegna del 730-1, con le relative istruzioni.

 

730/2026: dubbi su compilazione, oneri e spese?

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Con distinto un provvedimento della stessa data, inoltre, sono state approvate:

 

 

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Scadenze 730/2026: il calendario operativo

 

Contribuente

Entro 16 marzo 2026: riceve la Certificazione Unica “CU 2026” dal sostituto.

Dal 30 aprile 2026: accesso alla dichiarazione precompilata.

Entro 30 settembre 2026: termine di presentazione del 730 (telematico).

Da luglio a novembre 2026: rimborsi/trattenute in busta paga/pensione (con regole su rateazione e interessi).

 

Sostituto d’imposta 

Entro 16 marzo 2026: trasmissione “CU 2026” dipendenti e pensionati (redditi di lavoro dipendente e assimilati, ecc.) e consegna al contribuente.

Trasmissioni 730 e consegne copie/prospetti seguono finestre collegate alla data di presentazione del contribuente (con step: 15 giugno, 29 giugno, 23 luglio, 15 settembre, 30 settembre).

.

 

Modello 730/2026 – Riepilogo Scadenze

 

Adempimento Scadenza Nota operativa
Disponibilità 730 precompilato (area dedicata AE) 30 aprile 2026 Apertura consultazione/gestione della precompilata
Presentazione 730/2026 (precompilato e, in generale, campagna 730) 30 settembre 2026 Termine ordinario di invio
Presentazione 730 integrativo 26 ottobre 2026 Termine “spostato” perché il 25/10/2026 è domenica
Gestione operativa 730 rettificativo 10 novembre 2026 Disciplina dei casi entro/oltre la data, con effetti su “senza sostituto” e flusso 730-4
Alternativa al 730 / correttiva nei termini: Modello REDDITI PF 2026 2 novembre 2026 Termine “spostato” perché il 31/10/2026 cade di sabato

 

 

Novità e punti di “attenzione” 2026

 

“Criteri di accoglimento” e controlli: più regole in circolare, più rischio scarto

 

La Circolare dei controlli del 730/2026 , riporta anche le regole di accoglimento della dichiarazione, distinguendo controlli bloccanti e confermabili: la non conformità può determinare lo scarto del file/dichiarazione, secondo la casistica.

 

Tracciato telematico: conferma XML e limite “massivo”

 

È confermato il tracciato in XML; in più, viene ribadito un vincolo operativo: ogni file telematico non può contenere più di 2.500 dichiarazioni 730/2026, pena lo scarto dell’intero file.

 

Gestione del 730 “senza sostituto”: istruzioni e coerenze bloccanti

 

La Circolare dettaglia i requisiti del 730 presentato senza sostituto (frontespizio coerente, gestione dei righi del prospetto di liquidazione, canale di assistenza, ecc.) e richiama che la non coerenza dei dati può comportare scarto senza possibilità di conferma.

 

Ampliamento del modello 730: nuove tipologie reddituali

 

Viene richiamato il percorso di ampliamento del 730 (in attuazione del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1): nel perimetro operativo del modello risultano gestibili anche fattispecie “aggiuntive” (es. monitoraggio/IVIE-IVAFE, cripto-attività – Quadro W, tassazione separata e imposte sostitutive – Quadro M, plusvalenze finanziarie – Quadro T, ecc.), con regole di versamento/rimborso allineate alla logica del “senza sostituto” in caso di debiti/crediti da queste componenti.

 

Liquidazione 2026: focus su cuneo fiscale e riordino detrazioni

 

Nella Circolare trovano spazio specifiche sezioni di calcolo/controllo che impattano direttamente su liquidazione e annotazioni, tra cui:

 

  • riduzione del cuneo fiscale / trattamento integrativo (rigo C14), con indicazioni di verifica e calcolo;
  • riordino delle detrazioni (con automatismi e/o gestione da parte del contribuente), con impatti su righi e rideterminazioni;

 

Le principali novità del 730/2026 (redditi 2025)

 

Le istruzioni del modello 730/2026 riepilogano un pacchetto di novità che impattano sul calcolo IRPEF, detrazioni familiari e gestione di specifici regimi/agevolazioni.

In sintesi:

Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: dall’anno 2025, è confermato l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;

Modifica delle detrazioni per figli a carico: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. La de- trazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico: le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;

Modifica delle detrazioni spettanti per familiari a carico: dall’anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero;

Incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa soggette a imposta sostitutiva: per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi;

Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: i compensi corrisposti ai predetti addetti sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15.000 euro;

Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 458,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;

Trattamento Integrativo: dall’anno 2025, è confermata la previsione in base alla quale l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;

Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro di-pendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;

Ulteriore detrazione: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda;

Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione: per l’anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30 per cento del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell’anno. Possono acce- dere al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro nell’anno di imposta precedente;

Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati: per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui;

Rimodulazione delle detrazioni per oneri: dall’anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare;

Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica: dall’anno 2025, è innalzato a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall’imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici e antisismici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di riqualificazione edilizia, di risparmio energetico e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli inter- venti siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida: dall’anno 2025, l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a 1.100 euro;

Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 65%;

Credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo;

Credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di mon- tagna” o in un comune limitrofo;

Credito d’imposta per l’acquisto o la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.

Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro precedentemente pre- vista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la fa- coltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data;

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l’agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento;




Dichiarazione precompilata 2026 (p.i. 2025): aggiornate le specifiche per l’invio dei dati degli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali

Gli amministratori di condominio comunicano all’Anagrafe tributaria, entro il 16 marzo di ciascun anno, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

 

Modalità di trasmissione

 

La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998, articolo 3, commi 2-bis e 3).

L’obbligo di comunicazione permane anche nel caso in cui, in relazione alle spese sostenute nell’anno di riferimento, è stata esercitata l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto (vedi le modalità di compilazione della comunicazione nelle Specifiche tecniche).

 

 

Ciò premesso, con provvedimento del 10 febbraio 2026, prot. n. 50559/2026 l’Agenzia delle entrate ha aggiornato le specifiche tecniche riguardanti le comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Come spiega la parte motiva del provvedimento sono state implementate con ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte con la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (“Legge di bilancio 2025”). Questo perché la Legge di bilancio 2025 ha rimodulato i termini di fruizione e le percentuali di detrazione, prevedendo agevolazioni più vantaggiose per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei contribuenti, titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sulle stesse. Le percentuali di detrazioni individuate per l’anno 2025 sono state, peraltro, confermate anche per l’anno 2026 dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028».

In particolare, per le spese sostenute per gli anni d’imposta 2025 e 2026 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, compresi gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, la percentuale di detrazione è stabilita in misura fissa per tutti gli interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute (30 per cento per le spese sostenute nel 2027). La percentuale di detrazione è elevata al 50 per cento (36 per cento per le spese sostenute nel 2027), nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Il tracciato della comunicazione è stato, quindi, implementato al fine di consentire agli amministratori di condominio di indicare, in via sperimentale e facoltativa, l’informazione attinente al requisito dell’abitazione principale dell’unità immobiliare. Tale informazione è trasmessa all’Agenzia delle entrate solo qualora il condòmino l’abbia comunicata all’amministratore di condominio entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa. Per il primo anno di applicazione, ossia per il periodo d’imposta 2025, la trasmissione di questa informazione da parte dell’amministratore è comunque facoltativa.

 

 

 

È stato, inoltre, rimosso quanto riferito al “bonus verde”, in quanto la detrazione per il suddetto intervento non è stata prorogata ed è stato inserito l’intervento di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, per il quale non opera la riduzione dell’aliquota che rimane ferma al 50 per cento.

Con riferimento agli interventi “Superbonus”, la cui percentuale di detrazione decresce in funzione dell’anno di sostenimento della spesa, è stata indicata l’aliquota applicata alle spese sostenute nell’anno 2025, pari al 65 per cento in misura ordinaria e al 110 per cento al verificarsi di particolari condizioni.

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 febbraio 2026, prot. n. 50559/2026, recante: «Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Aggiornamento delle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017», pubblicato il 10.02.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244