Presentazione dei modelli di dichiarazione IVA 2026. Pronti i software di compilazione e controllo

Dal 1° febbraio sarà possibile trasmettere i file contenenti le dichiarazioni IVA 2026.

Rilasciata la Versione 1.0.0 del 29/01/2026 del software IVA 2026 che consente la compilazione della dichiarazione modello IVA 2026 e della dichiarazione modello IVA Base 2026 da presentare in via autonoma.

L’applicazione mediante una serie di domande determina quale sia il modello IVA più adatto alle esigenze dell’utente e predispone i relativi quadri per la compilazione.

Tale scelta può comunque essere variata in qualunque momento selezionando (o deselezionando) l’apposita casella presente nel Frontespizio.

A tal riguardo, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet”, all’interno della categoria Controlli dichiarazioni dei redditi e ISA 2026, la versione 1.0.0 del 29/01/2026 relativa al modulo Controlli Dichiarazioni IVA 2026 (codice fornitura: IVA26).

 

 

Vedi anche:

Società non operative e credito IVA nel Modello IVA 2026. Le novità alla luce di CGUE C-341/22 e recenti della Cassazione

Nel Modello IVA 2026 (periodo d’imposta 2025) l’intervento in materia di società di comodo/non operative riguarda un riassetto organico delle …

Dichiarazione IVA 2026. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2025 e benefici premiali soggetti ISA e CPB

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2026, prot. n. 51732/2026 sono stati approvati i modelli di dichiarazione …




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 29/30 del 2025

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Speciale Modulistica 2026

Modelli dichiarativi ai fini IVA

Modelli e istruzioni – Periodo d’imposta 2025

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

La dichiarazione annuale IVA 2026

Società non operative e credito IVA nel Modello IVA 2026. Le novità alla luce di CGUE C-341/22 e recenti della Cassazione
Nel Modello IVA 2026 (periodo d’imposta 2025) l’intervento in materia di società di comodo/non operative riguarda un riassetto organico delle …
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Dichiarazione IVA 2026. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2025 e benefici premiali soggetti ISA e CPB
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2026, prot. n. 51732/2026 sono stati approvati i modelli di dichiarazione …
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Istruzioni e modelli per la dichiarazione IVA relativa all’anno 2025

Il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2026, prot. n. 51732/2026: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2026 concernenti l’anno 2025, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2026 ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto»

 

 

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Società non operative e credito IVA nel Modello IVA 2026. Le novità alla luce di CGUE C-341/22 e recenti della Cassazione

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2026, prot. n. 51732/2026 sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA/2026 (con i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ) e il modello IVA BASE/2026 (frontespizio e quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT), con le relative istruzioni.

In base all’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la dichiarazione IVA relativa all’ anno d’imposta 2025 deve essere presentata dal 1° febbraio al 30 aprile 2026.

 

 

Nel quadro delle novità introdotte nel Modello IVA 2026 e nelle istruzioni, assumono rilievo le modifiche connesse alle società non operative, che si collocano in un contesto giurisprudenziale – unionale e nazionale – orientato a ridimensionare preclusioni automatiche del diritto alla detrazione fondate su parametri meramente quantitativi.

Tali modifiche sono evidentemente “orientate” dalla sentenza della Corte di Giustizia UE 7 marzo 2024, causa C-341/22, che ha affermato:

“1) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone.

2) L’articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle”. (Così, dispositivo della Sentenza del 7 marzo 2024 – Corte di Giustizia Ue – Sezione III – Sentenza del 7 marzo 2024, Causa C-341/22 – Presidente: K. Jürimäe, Relatore: N. Jääskinen)

A valle della citata pronuncia della Corte di Giustizia UE, la giurisprudenza nazionale – in primis la Corte di Cassazione – ha iniziato a recepirne in modo espresso i principi, delineando un orientamento volto a disapplicare le preclusioni IVA automatiche fondate esclusivamente sul mancato superamento delle soglie del “test di operatività”. In tale direzione si colloca la Sentenza Cass., Sez. V, n. 22249 del 6 agosto 2024, che pone l’art. 30 della legge n. 724/1994 – nella parte in cui esclude la detrazione dell’IVA assolta a monte per i soggetti ritenuti non operativi sulla base di soglie quantitative – in conflitto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della direttiva 2006/112/CE, con conseguente dovere di disapplicazione da parte del giudice nazionale.

In termini conformi, l’Ordinanza Cass., Sez. V, n. 24442 dell’11 settembre 2024 ribadisce che la qualità di soggetto passivo IVA e il correlato diritto alla detrazione non possono essere negati per il solo dato dimensionale dei ricavi e che eventuali limitazioni devono essere sostenute da un accertamento effettivo e non meramente presuntivo, in linea con i principi di neutralità e proporzionalità richiamati dalla Corte UE.

Da ultimo, l’Ordinanza Cass., Sez. V, n. 33725 del 23 dicembre 2025 precisa ulteriormente che la presunzione di cui all’art. 30, comma 4-bis, L. 724/1994, ove utilizzata ai fini IVA per negare la detrazione o per “ribaltare” automaticamente sul contribuente l’onere della prova, risulta incompatibile con il diritto unionale e deve pertanto essere disapplicata, richiamando, peraltro, espressamente anche la Sentenza n. 22249 del 06/08/2024 (vedi anche: Corte di Cassazione, Sez. V, Sentenza n. 4157 del 18/02/2025  – Presidente: Bruschetta Ernestino Luigi, Relatore: La Rocca Giovanni).

 

Società di comodo/non operative: le modifiche del Modello IVA 2026

 

Nel Modello IVA 2026 (periodo d’imposta 2025) l’intervento in materia di società di comodo/non operative riguarda un riassetto organico delle evidenze dichiarative: si passa da una gestione “stratificata” (codici, richiami operativi e attestazioni specifiche) ad un impianto più essenziale, centrato su segnalazioni tramite caselle e sulla soppressione di presidi dichiarativi dedicati. Tale scelta è coerente, come anticipato, con il contesto giurisprudenziale unionale e nazionale che, a partire dalla CGUE C-341/22, ha valorizzato i principi di neutralità e proporzionalità, contrastando preclusioni automatiche del diritto alla detrazione IVA fondate unicamente su soglie quantitative e “test di operatività”.

 

Quadro VA – rigo VA15 (società non operative)

 

Nelle istruzioni IVA 2026 è presente un intervento mirato in relazione al rigo VA15; ne viene modificata la funzione dichiarativa e la modalità di compilazione rispetto al modello 2025. In particolare, viene superata la logica “a codici” collegata alla durata della condizione di “società di comodo” e alle conseguenti limitazioni IVA, sostituendola con un’unica casella di segnalazione della non operatività.

 

VA15: da “codici (1-4)” a “casella” per società non operative

 

Rispetto alla versione 2025, nel quale il rigo VA15 richiedeva l’indicazione di un codice da 1 a 4 (funzionale a rappresentare la casistica/“durata” della condizione di società di comodo e i relativi effetti), le istruzioni 2026 precisano che il rigo è costituito da una casella. Nel dettaglio nelle nuove istruzioni, si legge: “Rigo VA15 la casella deve essere barrata dalle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per segnalare che il soggetto si trova in tale situazione. La compilazione del presente rigo è richiesta anche alle società che nel periodo d’imposta hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo”.

Pertanto, la barratura della casella è solo finalizzata a segnalare tale specifica situazione in dichiarazione, senza più la necessità di distinguere la durata della qualifica tramite codifica numerica.

Vedi: l’immagine sotto riprodotta (estratto “da BOZZA INTERNET”, pag. 23) nella quale le modifiche alle istruzioni e rigo VA15 risultano rese immediatamente leggibili grazie al doppio livello grafico tipico delle bozze “con revisioni”: testo in grassetto/sottolineato per le aggiunte e testo barrato per le soppressioni.

 

Descrizione:

In apertura del paragrafo relativo al rigo VA15 del 2026 compaiono le nuove istruzioni (messa in evidenza) che stabiliscono che:

la casella deve essere barrata … dalle società che risultino non operative … per segnalare che il soggetto si trova in tale situazione”.

Questa parte, sottolineata e in evidenza, segnala la nuova logica di compilazione del rigo: VA15 diventa un flag “binario” (sì/no) per indicare non operatività, senza ulteriori articolazioni.

Testo eliminato evidenziato (barrature): soppressione dei “codici 1-4”

Subito dopo, nella stessa pagina, risulta interamente barrata la porzione di istruzioni che nel modello precedente imponeva di indicare in VA15 il codice corrispondente alle seguenti situazioni:

“1” società di comodo per l’anno oggetto di dichiarazione;

“2” società di comodo per l’anno oggetto e per quello precedente;

“3” società di comodo per l’anno oggetto e per i due precedenti;

“4” società di comodo per l’anno oggetto e per i due precedenti, con ulteriori condizioni operative.

La barratura di questo blocco è la “evidenza grafica” del punto dell’importante modifica dichiarativa: non si deve più rappresentare la “durata” della qualifica mediante codifica (1-4), ma solo segnalare la non operatività tramite casella.

Effetto conseguente: vengono barrate anche le istruzioni “derivate” (collegate ai codici)

Nella stessa pagina risultano barrati anche i passaggi ulteriori che nel 2025 erano costruiti proprio sul presupposto dell’esistenza dei codici 1-4, ad esempio le regole operative che richiamavano gli effetti della codifica sull’eccedenza IVA e sulle modalità di utilizzo del credito.

 

In altri termini: l’immagine sopra riportata mostra che non è stata modificata solo la “forma” del rigo, ma è stato rimosso l’intero impianto istruttorio ancorato alla selezione del codice.

Il rigo VA15 è ora costituito da una casella: la sua barratura è riservata alle società che risultano non operative, con funzione esclusivamente segnaletica della situazione soggettiva.

 

Coordinamento con Quadro VX

 

La riscrittura del VA15 trova un ulteriore elemento di coerenza sistematica nella modifica del rigo VX4: nel modello IVA 2026 è stato eliminato il riquadro che conteneva l’attestazione delle società e degli enti operativi.

Sul piano pratico, ciò comporta che:

  • non è più richiesta, in VX4 (vedi infra), la dichiarazione/attestazione legata all’“operatività” del soggetto;
  • le istruzioni 2026 al VX5 non contengono più le avvertenze sul divieto di compensazione e perdita definitiva del credito per società di comodo.

 

Quadro VX (Modello IVA 2026): novità righi VX4 e VX5

 

Rigo VX4: eliminata l’“attestazione di operatività” (società/enti non operativi)

 

Il nuovo Quadro VX 2026

 

 

Rispetto al Modello IVA 2025, nel Modello IVA 2026 viene meno l’intero presidio dichiarativo collegato all’ “attestazione delle società e degli enti operativi”.

L “attestazione delle società e degli enti operativi” del Quadro VX 2025:

 

Risulta quindi evidente come nel modello 2025 era presente, nel quadro VX, un riquadro autonomo denominato “Attestazione delle società e degli enti operativi” dove il sottoscrittore attestava di non rientrare tra le società e gli enti non operativi (ex art. 30 legge n. 724/1994).

Nel modello 2026 tale riquadro non compare più e il rigo VX4 resta circoscritto alla sola “Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi” (requisiti patrimoniali e contributivi per l’esonero da garanzia).

Coerentemente, anche nelle istruzioni 2026 scompare la sezione dedicata all’“Attestazione delle società e degli enti operativi” (con riferimenti a dichiarazione sostitutiva, conservazione documenti e casella “Interpello”), presente invece nelle istruzioni 2025.

Impatto operativo (VX4): non è più richiesta (né materialmente possibile nel modello) la sottoscrizione in dichiarazione della parte in cui si attestava la “non operatività”.

 

Rigo VX5: riordino delle istruzioni e scomparsa del richiamo operativo alle limitazioni “società di comodo”

 

Riguardo al rigo VX5 (importo da riportare in detrazione o in compensazione), le istruzioni 2026 confermano la parte “generale” (soglia 5.000 euro, visto/sottoscrizione alternativa, limite 50.000 per start up innovative, utilizzo del credito da integrativa, divieto di compensazione del credito del Gruppo IVA con debiti dei partecipanti, ecc.).

Tuttavia, nelle istruzioni viene espunto “il promemoria secondo cui per le società/enti di comodo, il credito IVA annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24. Espunta altresì, l’ulteriore precisazione relativa alla perdita definitiva del credito IVA annuale al ricorrere di condizioni pluriennali con riferimento alle casistiche elencate (es. società di comodo anche in annualità precedenti; assenza di operazioni rilevanti inferiori a determinate soglie).

 

Vedi: l’immagine sotto riprodotta (estratto “da BOZZA INTERNET”, pag. 55) nel quale le modifiche al rigo VA15 risultano rese immediatamente leggibili grazie al doppio livello grafico: testo in grassetto/sottolineato per le aggiunte e testo barrato per le soppressioni.

 

 

 

1) Rigo VX4 – cosa mostrano le barrature

I blocco di testo “Attestazione delle società e degli enti operativi” risulta integralmente barrato. In altri termini, la soppressione completa della sezione istruttoria che nel 2025 presidiava (nel quadro VX) le conseguenze dichiarative per i soggetti “di comodo/non operativi”.

Il Testo barrato (quindi eliminato nelle istruzioni 2026), conteneva:

  • la regola “preclusiva” sul rimborso (in pratica, il passaggio in cui si affermava che le società e gli enti considerati “di comodo” non hanno diritto a richiedere il rimborso del credito IVA annuale);
  • l’obbligo di dichiarazione sostitutiva (in pratica, l’indicazione che, per chiedere il rimborso, tali soggetti dovevano produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, volta ad attestare l’assenza dei requisiti di “società/enti di comodo”).

2) Rigo VX5 – cosa mostrano le barrature

Nel rigo VX5, non è barrata la parte generale sulla gestione del credito (riporto/compensazione, soglia 5.000 euro, visto/sottoscrizione alternativa, ecc.).

La barratura si concentra, invece, su un blocco specifico, collocato nella parte finale delle istruzioni del rigo.

Resta ferma l’istruzione “ordinaria” del VX5:

  • indicazione dell’importo da riportare in detrazione/compensazione;
  • regole sulla compensazione oltre 5.000 euro e condizioni (visto o sottoscrizione alternativa);
  • richiamo all’utilizzabilità della quota derivante da integrativa (rigo VL11).

Risulta interamente barrato il richiamo dedicato alle società/enti di comodo, in pratica risultano eliminate le avvertenza su:

  • divieto di compensazione F24 (in pratica il periodo in cui si ricorda che, per le società e gli enti di comodo, il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24);
  • la perdita definitiva del credito IVA annuale (condizioni congiunte)
  • l’ulteriore precisazione secondo cui è prevista la perdita definitiva del credito IVA annuale in presenza congiunta di talune tale condizioni.

 

In definitiva, le istruzioni IVA 2026 “ripuliscono” il quadro VX dalle avvertenze specifiche sulle società di comodo/non operative: in VX4 risultano soppresse le istruzioni relative al riquadro di attestazione di operatività e alla correlata gestione della casella “Interpello”.

Nel rigo VX5 viene eliminato il passaggio che richiamava, per le società/enti di comodo, il divieto di utilizzo in compensazione F24 del credito annuale e la perdita definitiva dell’eccedenza in presenza di condizioni pluriennali.

 

Prospetto riepilogativo del gruppo – MOD. IVA 26PR/2026 liquidazione dell’IVA del gruppo: semplificazione per società non operative e soppressione del presidio VW21

 

Nel Prospetto IVA 26/PR prosegue il riordino delle istruzioni sulla gestione delle società non operative/di comodo già visto nei quadro VA e VX. Nel Quadro Vs, sezione 1, campo 4, viene abbandonata la precedente logica “a codici” e introdotta una semplice casella da barrare per segnalare che la società del perimetro di gruppo risulta non operativa; l’informazione diventa quindi un indicatore sintetico, coerente con l’impostazione del nuovo VA15. Parallelamente, nel quadro VW è eliminato il rigo VW21, che nel 2025 consentiva di “sterilizzare” in dichiarazione (ai fini della liquidazione IVA di gruppo) i crediti trasferiti da società risultate di comodo. La citata soppressione del rigo VW21 impone di rivedere le procedure di liquidazione IVA di gruppo, poiché viene meno il rigo “dedicato”alla sterilizzazione dei crediti trasferiti da soggetti di comodo.




Dichiarazione IVA 2026. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2025 e benefici premiali soggetti ISA e CPB

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2026, prot. n. 51732/2026 sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA/2026 (con i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ) e il modello IVA BASE/2026 (frontespizio e quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT), con le relative istruzioni.

Il modello IVA BASE/2026 è presentato come versione semplificata del modello IVA/2026 e può essere utilizzato in alternativa a quest’ultimo, nei limiti e con le condizioni indicate nelle istruzioni dedicate.

 

 

 

 

 

Termine di presentazione e “finestra” febbraio per il quadro VP

 

In base all’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la dichiarazione IVA relativa all’ anno d’imposta 2025 deve essere presentata dal 1° febbraio al 30 aprile 2026.

Le istruzioni chiariscono che il quadro VP, Liquidazioni periodiche IVA è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre (richiamo all’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010). In tale caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio e, conseguentemente, il quadro VP non può essere compilato se la dichiarazione è presentata successivamente.

Sempre secondo le istruzioni:

  • se la dichiarazione è presentata entro febbraio per inviare/integrare/correggere dati omessi, incompleti o errati si compila il quadro VP (senza compilare VH/VV in assenza di dati da gestire per trimestri precedenti al quarto);
  • se la dichiarazione è presentata oltre febbraio occorre compilare il quadro VH (o VV).

 

Le istruzioni del nuovo modello

4.2.17 – QUADRO VP – LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

 

Il quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. Si evidenzia che, in tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Il presente quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine.

Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  • il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.

In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

Per quanto riguarda, invece, la compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1 si precisa che:

  • la casella del campo 4 deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell’IVA per l’intero gruppo di cui all’articolo 73;
  • il campo 5 deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno indicando la partita IVA del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo svolta.

 

Modalità di presentazione (solo telematica) e tardività

 

La dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate: può essere trasmessa direttamente dal dichiarante, tramite intermediario, tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato) oppure tramite società appartenenti al gruppo (art. 3, comma 2-bis, D.P.R. n. 322/1998). La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia.

Quanto alla tardività, le istruzioni ricordano che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono valide (ferma l’applicazione delle sanzioni), mentre quelle presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, pur costituendo titolo per la riscossione dell’imposta dovuta.

 

Versamento del saldo IVA e rateizzazione

 

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo se l’importo supera euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). È possibile versare in unica soluzione oppure rateizzare ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997: le rate sono di pari importo, la prima scade al 16 marzo e le successive il giorno 16 di ciascun mese; l’ultima rata non può andare oltre il 16 dicembre. Sulle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile.

È inoltre previsto il differimento del saldo IVA alla scadenza del versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (termine fissato al 30 giugno), con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; la maggiorazione si applica sulla parte del debito non compensato.

Le istruzioni richiamano anche la possibilità di un ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) ulteriori interessi dello 0,40%.

 

Le istruzioni del nuovo modello

Versamenti e rateizzazione

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 542 del 1999). Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001).

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

Riepilogando, il soggetto IVA può:

  • versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

 

Soggetti obbligati ed esonerati dalla dichiarazione IVA

 

Sono obbligati, in linea generale, alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 633/72, titolari di partita IVA.

Le istruzioni indicano, “in particolare”, una serie di soggetti esonerati tra cui:

  • contribuenti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (art. 10) o che, avvalendosi della dispensa ex 36-bis, hanno effettuato soltanto operazioni esenti (con esclusioni dall’esonero in presenza, ad esempio, di operazioni imponibili, intracomunitarie, rettifiche ex art. 19-bis2 o acquisti con imposta dovuta dal cessionario);
  • contribuenti che per tutto l’anno si sono avvalsi del regime forfetario (legge n. 190/2014);
  • contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);
  • produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6);
  • esercenti attività di intrattenimento/spettacolo esonerati ex 74, sesto comma, che non hanno optato per l’IVA ordinaria;
  • imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività IVA;
  • ulteriori fattispecie elencate (ad es. art. 44, comma 3, D.L. n. 331/1993; opzione legge n. 398/1991; identificazione ex 74-quinquies; raccoglitori occasionali ex art. 34-ter; organizzazioni/APS in regimi indicati).

 

Le istruzioni del nuovo modello

 2.2. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E SOGGETTI ESONERATI

Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5, titolari di partita IVA. Per la presentazione della dichiarazione da parte di particolari categorie di dichiaranti (curatori, eredi del contribuente, società incorporanti, società beneficiarie in caso di scissione, ecc.) si vedano i successivi paragrafi 2.3 e 3.3.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti d’imposta:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami );
  • i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (vedi circolare n. 32 del 5 dicembre 2023);
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, 98;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari (vedi Appendice alla voce: “Attività di intrattenimento e di spettacolo”);
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. circolari 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986);
  • i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (vedi Appendice alla voce: “Attività di intrattenimento e di spettacolo”);
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter);
  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale di cui all’art. 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, 190.

 

Utilizzo del credito IVA 2025: rigo VX5, compensazione e vincoli

 

Il rigo VX5 accoglie l’importo del credito che si intende riportare in detrazione nell’anno successivo oppure compensare nel modello F24.

Le istruzioni richiamano che, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997, l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale oltre 5.000 euro può essere effettuato dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge; inoltre l’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del D.L. n. 78/2009 subordina la compensazione per importi superiori a 5.000 euro alla presenza del visto di conformità (o, in alternativa, alla sottoscrizione dell’organo di controllo contabile). Il limite è elevato a 50.000 euro per le start up innovative (art. 4, comma 11-novies, D.L. n. 3/2015).

Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall’art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, vedi provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010.

Il credito indicato nel citato rigo VX5, per la parte eventualmente derivante dal rigo VL11, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 8, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322 del 1998).

È inoltre precisato che, in caso di Gruppo IVA (artt. 70-bis e seguenti), il credito annuale maturato dal Gruppo non può essere utilizzato in compensazione (art. 17 D.Lgs. n. 241/1997) con debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti (art. 4, comma 4, D.M. 6 aprile 2018).

 

Benefici premiali ISA e CPB: esonero visto/garanzia e corretta indicazione in dichiarazione

 

Le istruzioni del frontespizio prevedono la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”: essa va barrata se il contribuente è esonerato dal visto ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50/2017.

In particolare, viene ricordato che tale norma prevede, per i soggetti che applicano gli ISA e conseguono i livelli di affidabilità individuati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 11 aprile 2025 benefici tra cui:

  • esonero dal visto per la compensazione di crediti IVA fino a 70.000 euro annui;
  • esonero dal visto (o dalla prestazione della garanzia) per i rimborsi IVA fino a 70.000 euro annui.

La stessa casella va barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) di cui al D.Lgs. n. 13/2024, se l’anno oggetto della dichiarazione corrisponde a una delle annualità di concordato, poiché ai medesimi sono riconosciuti i benefici dell’art. 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017.

 

Le istruzioni del nuovo modello

La casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformitàdeve essere barrata nel caso in cui il contribuente sia esonerato dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017. In particolare, l’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017 prevede, nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono livelli di affidabilità fiscale almeno pari a quelli individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 11 aprile 2025, una serie di benefici tra cui:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto (lett. a);
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui (lett. b).

La casella deve essere barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. n. 13 del 2024, ai quali sono riconosciuti già a partire dal primo dei due anni di decorrenza del concordato i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017. La casella va quindi barrata se l’anno oggetto della presente dichiarazione corrisponde a una delle annualità per cui si è aderito al concordato preventivo.

4.1.5 – VISTO DI CONFORMITÀ

 Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

AVVERTENZA: si ricorda che il visto di conformità, in base alla normativa e alla prassi vigente, non si considera validamente rilasciato nei seguenti casi:

 1) il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;

 2) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”);

 3) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non risulta “collegato” con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;

 4) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1), ma non risulta “collegato” con la società partecipata dal Consiglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;

 5) in caso di CAF, quando il soggetto che lo rilascia non corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione;

 6) in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione ma il CAF non risulta “collegato” con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio o l’associazione che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;

 7) in caso di associazione sindacale tra imprenditori, quando il soggetto che lo rilascia non risulta collegato con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.

In merito al punto 3) il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:

  1. l’associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998 (art. 1, comma 1, lett. a),del decreto 18 febbraio 1999);
  2. la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998 (art. 1, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
  3. la società tra professionisti (S.T.P.) disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, 183, di cui il professionista che appone il visto di conformità è uno dei soci.

In merito al punto 4), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con la società partecipata esclusivamente dai consigli nazionali, dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e dalle relative casse nazionali di previdenza e quelle partecipate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. b), del D.P.R. n. 322 del 1998 e dai rispettivi associati. Tale società può essere abilitata a svolgere la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni per conto dei soggetti nei confronti dei quali l’amministrazione finanziaria ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998, sempreché il rappresentante legale della predetta società ovvero il soggetto da questi delegato alla presentazione della richiesta di abilitazione al servizio telematico sia uno dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998 (art. 3 del decreto 18 febbraio 1999).

In merito al punto 6), il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:

  1. la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), b), c) del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, a), del decreto 18 febbraio 1999);
  2. la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
  3. il consorzio o la società consortile di cui, rispettivamente, agli artt. 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere lett. a), b), c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
  4. le associazioni di cui all’art. 36 del codice civile costituite tra associazioni sindacali tra imprenditori in cui almeno la metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lettera c) del menzionato articolo 32, comma 1, dello stesso decreto legislativo 241 del 1997 (art. 2, comma 1, lett. c), del decreto 18 febbraio 1999).

In merito al punto 7), (Risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017) il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando lo stesso è un dipendente della società inquadrabile tra le società di cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999, di seguito indicate:

  1. la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b), c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, 241 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
  2. la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2 , comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
  3. il consorzio o società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio 1999).

 

Sul versante rimborsi, nelle istruzioni del quadro VX è precisato che il campo 7 (Esonero garanzia) è riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia e che non deve essere compilato tra l’altro, dai contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a 000 euro annui, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. b), del decreto-legge n. 50 del 2017; dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. n. 13 del 2024, ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 2017.

Tale situazione va segnalata barrando la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità posta nel riquadroFirma della dichiarazione del frontespizio.

Si ricorda che il citato campo 7 del rigo VX4 è riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia.

La casella deve essere compilata indicando il codice:

“1” se la dichiarazione è dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni individuate dall’art. 38-bis, comma 3, lett. a), b) e c);

“2” se il rimborso è richiesto dai curatori fallimentari / curatori della liquidazione giudiziale e dai commissari liquidatori;

“3” se il rimborso è richiesto dalle società di gestione del risparmio indicate nell’art. 8, del decreto-legge n. 351 del 2001;

“4” se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dagli artt. 3 e seguenti del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128.

Si evidenzia che il campo non deve essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo. La presenza dei presupposti per l’esonero dalla prestazione della garanzia di cui ai punti 1) e 4) è segnalata dalla controllante nel prospetto IVA 26/PR mediante la compilazione del quadro VS, campo 8.

 

Novità 2026: principali modifiche ai modelli dichiarativi

 

Le istruzioni generali IVA/2026 evidenziano alcune modifiche di carattere generale, tra cui:

Quadro VA: inserimento del rigo VA15 (casella) riservato alle società non operative ai sensi dell’art. 30, legge n. 724/1994;

Quadro VE: nel rigo VE38 (sezione 4) aggiunti i campi 2 e 3 per indicare imponibile e imposta relativi a prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica, di cui all’art. 1, commi 59-63, legge n. 207/2024;

Quadro VJ: rinominato in “Imposta relativa a particolare tipologie di operazioni” e suddiviso in 2 sezioni; la sezione 2 è riservata agli acquisti di servizi da parte delle imprese della logistica sopra citate, da indicare nel rigo VJ30;

Quadro VX: nel rigo VX4 eliminato il riquadro che conteneva l’attestazione delle società e degli enti operativi;

Prospetto IVA 26/PR: nel quadro VS (sezione 1) il campo 4 diventa una casella riservata alle società non operative ex art. 30, legge n. 724/1994;

Quadro VW: eliminazione del rigo VW21 (in precedenza usato per estromettere dalla liquidazione IVA di gruppo i crediti trasferiti nel corso dell’anno da società risultate di comodo).

 

Modello IVA BASE/2026: quando è utilizzabile

 

Le istruzioni IVA BASE/2026 precisano che il modello può essere utilizzato dai soggetti IVA (persone fisiche e non) che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali IVA (senza applicare regimi speciali), hanno effettuato solo in via occasionale cessioni di beni usati/operazioni ex art. 34-bis, non hanno effettuato operazioni con l’estero non hanno operato con plafond e non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

Le stesse istruzioni elencano anche varie fattispecie che escludono l’uso dell’IVA BASE/2026 (ad esempio: non residenti con stabile organizzazione/rappresentanza/identificazione diretta; soggetti tenuti all’F24 auto elementi identificativi; curatori/commissari; società in liquidazione IVA di gruppo ex art. 73; ecc.).