Dichiarazione 2026, periodo d’imposta 2025. Online il vademecum dell’Agenzia sulle agevolazioni fiscali

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova edizione della guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”, il vademecum dedicato alla stagione dichiarativa 2026, relativa al periodo d’imposta 2025.

Il documento raccoglie, in un unico compendio suddiviso per fascicoli, le disposizioni normative e le indicazioni di prassi su ritenute, oneri detraibili e deducibili, crediti d’imposta, erogazioni liberali e detrazioni pluriennali per interventi edilizi. L’obiettivo è fornire uno strumento operativo uniforme per contribuenti, CAF, professionisti abilitati e uffici dell’Amministrazione finanziaria, anche ai fini dell’apposizione del visto di conformità e del controllo documentale.

La Guida, frutto del tavolo tecnico tra Agenzia delle Entrate e Consulta nazionale dei CAF, conferma l’impostazione già adottata nelle precedenti edizioni: ogni capitolo è dedicato a una specifica area agevolativa e contiene chiarimenti, esempi, riferimenti normativi e di prassi, nonché l’elenco della documentazione che il contribuente deve esibire e che CAF e professionisti devono verificare e conservare.

I fascicoli riguardano, tra l’altro, spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi di assicurazione, contributi previdenziali e assistenziali, altre detrazioni e deduzioni, crediti d’imposta, recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, bonus mobili ed elettrodomestici e Superbonus.

Rispetto alla guida 2025, una delle novità di maggiore impatto riguarda il nuovo art. 16-ter del TUIR, applicabile dall’anno d’imposta 2025. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese detraibili sono ammessi in detrazione entro un limite complessivo determinato in base al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico.

Il meccanismo prevede un importo base di 14.000 euro per i redditi superiori a 75.000 euro e fino a 100.000 euro, e di 8.000 euro per i redditi oltre 100.000 euro. Tale importo viene moltiplicato per un coefficiente collegato alla composizione familiare: 0,5 in assenza di figli a carico, 0,7 con un figlio, 0,85 con due figli e 1 con tre o più figli a carico o almeno un figlio con disabilità.

 

 

 

Dal computo del nuovo massimale restano escluse alcune spese, tra cui le spese sanitarie, le detrazioni forfetarie, gli investimenti in start-up e PMI innovative, gli oneri per mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi assicurativi relativi a contratti stipulati fino alla stessa data e le rate di spese detraibili sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Per i redditi oltre 120.000 euro continua inoltre a operare anche il meccanismo di riduzione progressiva delle detrazioni previsto dall’art. 15, comma 3-bis, del TUIR.

La Guida 2026 aggiorna anche la disciplina dei familiari rilevanti ai fini fiscali. A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’art. 12 del TUIR viene richiamato nella formulazione modificata dalla legge di bilancio 2025 e dal decreto legislativo n. 192 del 2025. Tra i soggetti considerati rientrano il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli conviventi del coniuge deceduto. La guida richiama inoltre la nuova regola secondo cui le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani, UE o SEE in relazione ai familiari residenti.

Il vademecum interviene anche sui nuovi controlli dei dati della Certificazione Unica. In particolare, viene inserito il riferimento ai compensi percepiti come addetto alle corse ippiche, da verificare con il punto 480 della CU 2026, e vengono aggiornate le verifiche sul rigo C14, con nuove colonne collegate a specifiche informazioni della CU, tra cui redditi di lavoro dipendente, redditi dei lavoratori sportivi del dilettantismo e somme che non concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Sul fronte delle spese di istruzione, la Guida registra l’aumento del limite di detraibilità per le spese di frequenza scolastica: per il 2025 la detrazione è calcolata su un importo massimo di 1.000 euro per alunno o studente, rispetto agli 800 euro previsti per il 2024. Resta ferma l’incumulabilità, riferita al singolo alunno, con la detrazione per erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.

Ampio spazio è dedicato ai bonus edilizi. Per il recupero del patrimonio edilizio, la guida 2026 recepisce la nuova articolazione delle aliquote: per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 la detrazione è pari al 36 per cento su un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, elevata al 50 per cento quando gli interventi sono realizzati dai titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La nuova disciplina è richiamata anche per gli interventi di riqualificazione energetica e per il Sisma bonus, con analogo rilievo della destinazione dell’immobile ad abitazione principale e della titolarità del diritto sull’unità immobiliare.

Un’altra novità riguarda l’esclusione, dal 2025, delle spese per la sostituzione o la nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. L’esclusione opera per le caldaie a condensazione e per i generatori d’aria calda a condensazione alimentati a combustibili fossili e si estende anche alle spese accessorie e funzionali all’intervento principale non agevolabile. Restano invece agevolabili, nei limiti chiariti dall’Agenzia, microcogeneratori, generatori a biomassa, pompe di calore ad assorbimento a gas e sistemi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.

Per il Superbonus, la guida conferma il quadro transitorio: la detrazione al 65 per cento per le spese sostenute nel 2025 spetta solo in presenza delle condizioni previste dalla disciplina vigente, tra cui la presentazione della CILA, la delibera assembleare nei condomìni o l’istanza per il titolo abilitativo nei casi di demolizione e ricostruzione entro i termini previsti. Anche per il Superbonus viene richiamata l’esclusione delle spese 2025 relative alle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, pur con la precisazione che, in presenza di CILA o titolo abilitativo presentati prima del 1° gennaio 2025, l’intervento può continuare a rilevare ai fini del miglioramento energetico richiesto.

Confermata anche la disciplina del bonus mobili ed elettrodomestici, prorogato dalla legge di bilancio 2026: per le spese documentate sostenute negli anni 2024, 2025 e 2026, il limite di spesa agevolabile resta pari a 5.000 euro. Per gli acquisti effettuati nel 2025, il beneficio spetta se collegato a lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1° gennaio 2024. La Guida segnala inoltre la non cumulabilità, per i medesimi costi, con il contributo elettrodomestici previsto dalla legge di bilancio 2025.

 

 

La guida recepisce le indicazioni fornite con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/Edel 27 aprile 2018, n. 7/Edel 31 maggio 2019, n. 13/Edell’8 luglio 2020, n. 19/Edel 25 giugno 2021, n. 7/Edel 7 luglio 2022, n. 24/E del 25 luglio 2022, n. 28/E, del 19 giugno e del 26 giugno 2023 (nn. 14/E, 15/E e 17/E), del 31 maggio 2024, n. 12/E e include le novità normative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2025.

 

 


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CU 2026, benefici fiscali e precompilata: l’Inps prova a fare ordine dopo le anomalie sulle certificazioni

Dopo le segnalazioni sulle Certificazioni Uniche 2026, l’Inps interviene con un chiarimento operativo rivolto ai titolari di prestazioni a sostegno del reddito. Il punto centrale riguarda il corretto trattamento, nella CU e nella dichiarazione precompilata, delle somme che non concorrono alla formazione del reddito e che rilevano ai fini delle nuove misure di riduzione del cuneo fiscale introdotte dalla legge di bilancio 2025.

La vicenda delle anomalie nelle Certificazioni Uniche 2026 si arricchisce di un ulteriore tassello operativo. Dopo l’intervento dell’Agenzia delle Entrate sulla gestione delle CU rettificative e sul recepimento dei nuovi flussi nella dichiarazione precompilata, anche l’INPS ha pubblicato un chiarimento dedicato ai benefici fiscali collegati ai redditi di lavoro dipendente e alle prestazioni a sostegno del reddito.

L’Istituto precisa che, a seguito di specifici approfondimenti normativi e amministrativi, sono state aggiornate alcune informazioni contenute nella Certificazione Unica 2026 – redditi 2025, con particolare riguardo alla sezione “somme che non concorrono alla formazione del reddito”. Tali informazioni, secondo quanto evidenziato dall’Inps (leggi comunicato di seguito integralmente pubblicato), risultano già recepite automaticamente nella dichiarazione precompilata, consentendo al contribuente, in assenza di ulteriori elementi da modificare, di accettare la dichiarazione così come proposta.

Il chiarimento assume rilievo soprattutto per i soggetti titolari di prestazioni a sostegno del reddito – quali, ad esempio, NASpI, cassa integrazione e assegni di integrazione salariale – per i quali la corretta esposizione dei dati in CU incide sulla possibilità di fruire, in sede dichiarativa, delle misure di riduzione del cuneo fiscale previste dalla legge di bilancio 2025: la somma aggiuntiva non imponibile e l’ulteriore detrazione.

L’Inps chiarisce, in particolare, che la CU 2026 è stata aggiornata per i soli titolari di prestazioni a sostegno del reddito, al fine di consentire il riconoscimento dei benefici fiscali in dichiarazione. Per le prestazioni interessate, l’Istituto invita comunque a scaricare nuovamente la Certificazione Unica dal proprio sito istituzionale, precisando che la CU corretta e aggiornata è quella richiesta e prelevata in modalità telematica a decorrere dal 31 marzo.

Sul piano soggettivo, il chiarimento distingue con nettezza la posizione dei pensionati da quella dei percettori di prestazioni sostitutive o integrative del reddito di lavoro dipendente. Le misure di riduzione del cuneo fiscale spettano infatti ai titolari di redditi di lavoro dipendente, di prestazioni a sostegno del reddito e di trattamenti di accompagnamento alla pensione o anticipo pensionistico; non spettano, invece, ai soggetti titolari esclusivamente di redditi da pensione o di redditi assimilati al lavoro dipendente.

La distinzione è decisiva. Il pensionato che nel 2025 abbia percepito solo redditi da pensione non può beneficiare delle nuove misure. Diverso è il caso del soggetto che, oltre alla pensione, abbia percepito anche una prestazione a sostegno del reddito: in tale ipotesi, la prestazione INPS può rilevare ai fini dei benefici, ma il contribuente dovrà verificare il proprio reddito di riferimento, indicato nella CU, per accertare la spettanza effettiva dell’agevolazione.

L’Istituto segnala inoltre che, nelle CU aggiornate, la sezione relativa alle somme che non concorrono alla formazione del reddito può recare, al punto 491, il codice “1”, nonché specifiche annotazioni che informano il contribuente della possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi per fruire dei benefici eventualmente non riconosciuti, o riconosciuti solo in misura ridotta, dal sostituto d’imposta. La nuova certificazione reca altresì l’indicazione che il modello annulla e sostituisce il precedente.

Sul piano pratico, il chiarimento INPS conferma che il contribuente titolare di una sola prestazione interessata, in presenza di dati correttamente aggiornati nella CU e già confluiti nella precompilata, può accettare il modello 730 o Redditi PF così come predisposto. Diversa è la situazione dei contribuenti che abbiano percepito più redditi di lavoro dipendente o più prestazioni erogate da sostituti diversi: in questi casi, la presentazione della dichiarazione diventa necessaria per verificare l’importo effettivamente spettante delle misure di riduzione del cuneo fiscale.

Particolare attenzione è richiesta anche per chi abbia ricevuto, contestualmente, prestazioni INPS e redditi di lavoro dipendente da altri datori di lavoro. In tale ipotesi, l’eventuale riconoscimento già operato da un datore di lavoro non esclude la necessità di un controllo complessivo in dichiarazione, al fine di evitare duplicazioni, riconoscimenti non spettanti o attribuzioni solo parziali dei benefici.

Quanto alla somma aggiuntiva non imponibile, l’Inps ricorda che il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo annuo fino a 20.000 euro ed è calcolato sul reddito da lavoro dipendente rapportato all’intero anno. L’importo varia in funzione delle fasce reddituali: 7,1 per cento per redditi fino a 8.500 euro, 5,3 per cento per redditi superiori a 8.500 euro e fino a 15.000 euro, e 4,8 per cento per redditi superiori a 15.000 euro e fino a 20.000 euro.

 

 

 

Per i redditi superiori, rileva invece l’ulteriore detrazione fiscale, spettante ai dipendenti con reddito complessivo annuo compreso tra 20.001 euro e 40.000 euro.

L’importo massimo è pari a 1.000 euro per redditi tra 20.001 e 32.000 euro, mentre decresce progressivamente per i redditi da 32.001 euro a 40.000 euro, fino ad azzerarsi oltre tale soglia.

 

 

In conclusione, l’intervento dell’INPS non elimina la necessità di un controllo puntuale delle CU e della precompilata, ma fornisce una prima griglia interpretativa per distinguere le posizioni già correttamente aggiornate da quelle che richiedono un intervento dichiarativo.

La questione resta particolarmente sensibile per i contribuenti con redditi misti, più sostituti d’imposta o prestazioni INPS percepite in corso d’anno, per i quali la corretta fruizione dei nuovi benefici fiscali dipende dal coordinamento tra CU rettificata, dati precaricati nella dichiarazione e verifica del reddito complessivo.

 

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I  chiarimenti Inps dedicati ai benefici fiscali collegati ai redditi di lavoro dipendente e alle prestazioni a sostegno del reddito

 

Aggiornate le informazioni contenute nella Certificazione Unica che riguardano le somme che non concorrono alla formazione del reddito.

Per consentire ai titolari di prestazioni a sostegno del reddito di fruire, con la dichiarazione dei redditi, delle misure di riduzione del cuneo fiscale previste dalla legge di bilancio 207/2024 (la cosiddetta somma aggiuntiva non imponibile o l’ulteriore detrazione), a seguito di specifici approfondimenti normativi e amministrativi, l’INPS ha aggiornato alcune informazioni contenute nella Certificazione Unica 2026 – redditi 2025.

Queste informazioni, già in linea dallo scorso 31 marzo, riguardano alcuni dati della sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito” e sono confluite automaticamente nella dichiarazione precompilata: il contribuente può, quindi, accettarla così com’è, senza dover perciò apportare alcuna modifica per ottenere i benefici fiscali previsti.

 

Nulla cambia, invece, per i pensionati.

FAQ – Misure riduzione del cuneo fiscale: somma aggiuntiva non imponibile (art. 1, comma 4, legge 207/2024) e ulteriore detrazione (art. 1, comma 6, legge 207/2024).

 

Perché e chi è interessato all’aggiornamento della Certificazione Unica 2026?

La Certificazione Unica 2026 è stata aggiornata per i soli titolari di prestazioni a sostegno del reddito (es. NASpI, CIGO, assegni di integrazione salariale) per consentire di poter beneficiare, in sede di dichiarazione dei redditi, delle misure di riduzione del cuneo fiscale previste dalla legge di bilancio 207/2024 quali la somma aggiuntiva non imponibile ovvero l’ulteriore detrazione.

 

Sono pensionato con solo redditi da pensione nel 2025, posso beneficiare delle misure di riduzione del cuneo fiscale?

No, le misure spettano solo ai titolari di reddito di lavoro dipendente, prestazioni a sostegno del reddito e di accompagno alla pensione/anticipo pensionistico.

 

Sono pensionato con redditi da pensione e titolare di una pensione integrativa/complementare nel 2025, posso beneficiare delle misure di riduzione del cuneo fiscale?

No, le misure non spettano ai titolari di soli redditi da pensione e di redditi assimilati al lavoro dipendente.

 

Sono pensionato con redditi da pensione e percettore di una prestazione a sostegno del reddito nel 2025, posso beneficiare delle misure di riduzione del cuneo fiscale?

Sì, in quanto si percepisce prestazione a sostegno del reddito e solo per queste somme. Nella CU 2026 aggiornata, al punto 719, è presente l’importo della prestazione erogata che dà diritto ai benefici in questione. Ai fini dell’individuazione del beneficio fiscale spettante, il contribuente deve verificare il “reddito di riferimento”, di cui al punto 449 della CU 2026, che è composto dalla somma dei redditi complessivamente percepiti nell’anno.

 

Come posso verificare che la mia CU 2026 sia quella corretta e aggiornata?

La CU 2026 corretta e aggiornata è quella richiesta e prelevata, in modalità telematica sul sito istituzionale dell’INPS e nelle altre modalità previste, già dallo scorso 31 marzo. Le CU 2026 aggiornate riportano, nell’apposita sezione, “Somma che non concorre alla formazione del reddito”, al punto 718 il codice “1” e nella sezione delle annotazioni espongono le seguenti avvertenze:

“Il contribuente può presentare la dichiarazione dei redditi per fruire dei benefici fiscali – tin (trattamento integrativo DL n. 3/2020), somma aggiuntiva che non concorre alla formazione del reddito e ulteriore detrazione – eventualmente non riconosciuti ovvero riconosciuti in misura ridotta dal sostituto d’imposta”.

Il presente modello annulla e sostituisce il precedente”.

A tal fine, per le prestazioni in argomento, si consiglia in ogni caso di scaricare dal sito nuovamente la CU 2026.

 

Cosa devo fare per ottenere i benefici in questione?

In sede di dichiarazione dei redditi, il titolare potrà verificare l’importo effettivamente spettante per le misure in questione. Le informazioni presenti nella CU aggiornata sono già recepite automaticamente nella dichiarazione dei redditi precompilata (Modello 730 e Modello Redditi PF). Ciò consentirà al contribuente di poter accettare la dichiarazione dei redditi precompilata così come proposta, senza necessità di dovere apportare variazioni per i citati benefici fiscali.

 

Sono titolare di prestazioni in sostituzione del reddito di lavoro dipendente erogate dall’INPS e contemporaneamente di più contratti di lavoro dipendente. Ho ricevuto già i benefici in questione da un datore di lavoro, devo comunque presentare la dichiarazione dei redditi?

Sì. Nel caso il soggetto sia titolare di più redditi di lavoro dipendente oltre a quelli erogati dall’Istituto, è tenuto a presentare dichiarazione dei redditi, per verificare l’importo effettivamente spettante per le misure in questione.

 

Come viene calcolata la somma aggiuntiva che non concorre a formare il reddito?

La somma aggiuntiva che non concorre alla formazione del reddito imponibile spetta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo annuo fino a 20.000 euro.

L’importo del bonus è calcolato sul reddito da lavoro dipendente rapportato all’intero anno, secondo le seguenti percentuali:

  • reddito da lavoro fino a 8.500 euro, la percentuale è del 7,1% – importo massimo: 603,5 euro;
  • 8.500 euro < reddito da lavoro ≤ 15.000 euro la percentuale è del 5,3% – importo massimo: 795 euro;
  • 15.000 euro < reddito da lavoro ≤ 20.000 euro la percentuale è del 4,8% – importo massimo: 960 euro.

Per maggiori informazioni, si rinvia alle istruzioni dei modelli dichiarativi (modello 730 e modello Redditi PF).

 

Come viene calcolata l’ulteriore detrazione?

L’ulteriore detrazione fiscale spetta ai dipendenti con reddito complessivo annuo compreso tra 20.001 euro e 40.000 euro, in aggiunta alle detrazioni fiscali già previste. L’importo massimo è pari a 1.000 euro per i redditi tra 20.001 euro e 32.000 euro; tale importo è progressivamente decrescente per i redditi da 32.001 euro a 40.000 euro, fino ad azzerarsi al superamento della soglia di 40.000 euro.

 


 

Vedi anche:

 

730 precompilato, è adesso possibile visualizzare la dichiarazione. Dal pomeriggio del 14 maggio si parte con l’invio

 

Le dichiarazioni precompilate 2026 sono online. Sul sito delle Entrate sono infatti disponibili, in modalità consultazione, i modelli 730 già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia o inviati da enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. Le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso sono più di un miliardo e trecento milioni.

 

Guida alla consultazione

 

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione 730, basta accedere alla propria area riservata con SPID, CIE o CNS. È sempre possibile delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare online nel proprio interesse: per farlo, basta utilizzare l’apposita funzionalità disponibile nella propria area personale. In alternativa, si può inviare una pec o presentare la richiesta a un qualunque ufficio dell’Agenzia.

Tutte le informazioni utili sono raccolte all’interno del sito dedicato “Info e assistenza” e nella nuova guida nella sezione “L’Agenzia informa”. Pubblicato sul canale YouTube delle Entrate e sugli altri social istituzionali anche un breve video che riepiloga le principali scadenze della campagna dichiarativa 2026.

 

La tabella di marcia

 

A partire dal pomeriggio del 14 maggio sarà possibile trasmettere la dichiarazione 730 al Fisco, con o senza modifiche.

Anche quest’anno si può optare per la modalità semplificata, scelta nel 2025 da quasi il 60% dei contribuenti che hanno inviato il modello in autonomia. Calendario leggermente rimodulato per il modello Redditi Pf: si parte il 20 maggio, quando sarà possibile consultare, modificare e/o integrare le dichiarazioni, che potranno poi essere trasmesse dal 27 maggio. Le scadenze per l’invio sono fissate al 30 settembre per il 730 e al 2 novembre 2026 per il modello Redditi Pf. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 aprile 2026)

 




730/2026 precompilato: al via la consultazione dal 30 aprile. Online il portale informativo dell’Agenzia delle Entrate dedicato e il calendario completo della campagna dichiarativa

Dal pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile 2026, è disponibile in modalità consultazione la dichiarazione 730/2026 precompilata sul sito della Agenzia delle Entrate. I contribuenti possono accedere ai modelli già predisposti sulla base dei dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria e delle informazioni trasmesse da soggetti terzi (datori di lavoro, enti previdenziali, banche, assicurazioni, farmacie, università).

A supporto della stagione dichiarativa è attivo il portale dedicato (Sito informativo Infoprecompilata dell’Agenzia delle Entrate) :

https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest

Si tratta di una piattaforma informativa di servizio, strutturata per accompagnare il contribuente lungo tutte le fasi della precompilata.

In particolare, il sito consente di:

  • consultare la guida operativa e istruzioni ufficiali per la compilazione del 730 e del modello Redditi PF;
  • verificare in modo puntuale date, scadenze e finestre operative (consultazione, invio, annullamento, correttivi);
  • accedere a schede tematiche sui principali oneri detraibili e deducibili (spese sanitarie, interessi mutui, istruzione, bonus edilizi);
  • comprendere il funzionamento della modalità semplificata, che consente di operare senza intervenire direttamente su quadri e righi;
  • consultare le FAQ ufficiali, con chiarimenti su casi ricorrenti e criticità applicative;
  • reperire indicazioni sui controlli, sugli effetti dell’accettazione senza modifiche e sulle responsabilità del contribuente;
  • ottenere supporto su accesso, deleghe e gestione tramite intermediari (CAF e professionisti abilitati).

La fase dispositiva prenderà avvio dal 14 maggio 2026, quando sarà possibile accettare, modificare e inviare la dichiarazione direttamente tramite l’applicazione web. Il termine ultimo per la trasmissione del 730 precompilato resta fissato al 30 settembre 2026.

 

Il calendario da ricordare: struttura operativa della precompilata 2026

Il calendario pubblicato sul portale non si limita a elencare le scadenze, ma delinea una sequenza logica di adempimenti che integra 730 e modello Redditi in un unico percorso dichiarativo.

 

Avvio e consultazione

 

30 aprile 2026: accesso in consultazione al 730 precompilato

14 maggio 2026: apertura invio (accettazione, modifica e trasmissione)

Fase cruciale di verifica preventiva dei dati e impostazione della dichiarazione

 

Gestione, invio e prime correzioni

 

19 maggio 2026: annullamento del 730 già inviato (una sola volta)

20 maggio 2026: accesso al modello Redditi PF precompilato

27 maggio 2026: piena operatività sul modello Redditi (invio, correttivi, modelli aggiuntivi, annullamento)

Fase di allineamento e correzione tempestiva, con interazione tra 730 e Redditi

 

Finestre di annullamento

 

22 giugno 2026: termine annullamento 730

26 giugno 2026: termine annullamento modello Redditi con F24

Ultimo presidio correttivo prima dei versamenti

 

Versamenti

 

30 giugno 2026: saldo e primo acconto (ultimo giorno per il versamento di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi)

30 luglio 2026: versamento con maggiorazione dello 0,40% (Ultimo giorno utile per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse, di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi)

 

Chiusura del 730 e correttivi “a favore”

 

30 settembre 2026: termine invio 730

12 ottobre 2026: comunicazione al sostituto per riduzione/azzeramento acconto IRPEF

26 ottobre 2026: 730 integrativo (tramite CAF/professionista)

 

Modello Redditi e fase finale

 

2 novembre 2026: termine modello Redditi PF (ordinario e correttivo del 730 – Dettaglio: ultimo giorno utile per la presentazione del modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730. Ultimo giorno utile per la presentazione di Redditi aggiuntivo del 730 -frontespizio e i quadri RM – Sezione IV, RS e RU))

10 novembre 2026: 730 correttivo tipo 2

30 novembre 2026: versamento secondo/unico acconto

 

Dichiarazione tardiva

1° febbraio 2027: invio modello Redditi PF tardivo (entro 90 giorni)

 

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Certificazioni Uniche 2026 e precompilata: l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sulla gestione delle anomalie segnalate

Con Comunicazione di servizio del 29 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulle anomalie riscontrate in alcune Certificazioni Uniche 2026, oggetto di una precedente segnalazione della CGIL al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nella lettera del 21 aprile 2026, la CGIL aveva rappresentato il rischio che una quota significativa di CU riportasse dati non corretti, con particolare riferimento alla mancata inclusione, tra i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR, di alcune indennità erogate. Secondo la segnalazione, tale errore avrebbe potuto incidere sul calcolo della somma aggiuntiva e dell’ulteriore detrazione prevista dalla legge di bilancio 2025, con possibili effetti penalizzanti per lavoratrici e lavoratori dipendenti.

L’Agenzia delle Entrate, nella comunicazione del 29 aprile, precisa che alcuni sostituti d’imposta – datori di lavoro o enti pensionistici – hanno rilevato anomalie nelle certificazioni predisposte e hanno già provveduto alla correzione e alla ritrasmissione delle CU. In conseguenza di tali flussi rettificativi, la dichiarazione precompilata 2026 è stata già aggiornata con i nuovi dati pervenuti.

Il chiarimento arriva alla vigilia dell’apertura della precompilata 2026, disponibile in consultazione dal pomeriggio del 30 aprile 2026 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con oltre 1,3 miliardi di dati già inseriti relativi a redditi e spese. L’invio del 730 e le eventuali modifiche saranno invece consentiti dal 14 maggio, con termine finale fissato al 30 settembre 2026.

Nel periodo antecedente al 14 maggio, la dichiarazione sarà quindi disponibile solo in visualizzazione. Qualora ulteriori sostituti d’imposta dovessero riscontrare errori nelle CU già trasmesse, dovranno procedere con l’invio all’Agenzia di una certificazione rettificativa. I contribuenti interessati saranno informati della presenza della CU rettificativa nel proprio cassetto fiscale mediante un avviso personalizzato, visibile anche nella pagina web della dichiarazione precompilata.

La comunicazione dell’Agenzia prende dunque atto della criticità segnalata e ne delimita l’impatto operativo: le CU già rettificate dai sostituti d’imposta sono state recepite nella precompilata, mentre eventuali ulteriori errori dovranno essere corretti tramite nuove certificazioni rettificative, con informativa personalizzata ai contribuenti interessati.

 

 

Comunicazione di servizio dell’Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2026

 

In riferimento ad alcuni articoli di stampa tratti da comunicazioni istituzionali di un Sindacato e di un centro di assistenza fiscale, si precisa quanto segue.

Dal pomeriggio di domani, 30 aprile 2026, sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate la dichiarazione precompilata 2026 per tutti i contribuenti italiani con oltre 1,3 miliardi di dati su redditi e spese già inseriti.

Alcuni sostituti di imposta (datori di lavoro o enti pensionistici) nelle scorse settimane hanno rilevato delle anomalie nelle certificazioni uniche da loro predisposte e hanno immediatamente provveduto alla correzione e alla ritrasmissione delle stesse. Pertanto, la dichiarazione precompilata 2026 è stata già aggiornata con i nuovi dati pervenuti.

Fino al 14 maggio la precompilata 2026 sarà disponibile solo per la visualizzazione e nel caso in cui qualche sostituto dovesse rendersi conto di aver commesso degli errori nelle CU emesse lo stesso sostituto di imposta dovrà trasmettere all’Agenzia una certificazione rettificativa.
I contribuenti interessati saranno informati della presenza della CU rettificativa nel cassetto fiscale con un avviso personalizzato visibile nella pagina web della dichiarazione precompilata.




Certificazione Unica 2026: conguaglio, rateazioni sui redditi da pensione e canali di rilascio. Gli adempimenti dei sostituto d’imposta

Con la circolare n. 40 del 3 aprile 2026, l’Inps offre una ricognizione degli adempimenti connessi alla Certificazione Unica 2026, qualificando l’attività dell’Istituto previdenziale nel perimetro tipico del sostituto d’imposta: determinazione del conguaglio fiscale di fine anno, rilascio della certificazione ai percettori e contestuale trasmissione all’Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione precompilata.

Sul piano sostanziale, la circolare assume particolare rilievo per i redditi da pensione, ove viene ribadito il meccanismo di conguaglio operato entro il mese di febbraio 2026, con successivo recupero delle eventuali eccedenze a debito sulle erogazioni dell’anno in corso.

In tale ambito, si segnala la disciplina di favore per i trattamenti pensionistici di importo non superiore a 18.000 euro, per i quali il debito d’imposta superiore a 100 euro può essere rateizzato fino a un massimo di undici mensilità, senza applicazione di interessi, secondo una logica di attenuazione dell’impatto finanziario sul percettore.

La certificazione è resa disponibile dal 12 marzo 2026 in modalità prevalentemente telematica, in linea con il processo di digitalizzazione degli adempimenti fiscali, ma con un articolato sistema di canali alternativi che garantisce l’accessibilità anche alle categorie meno digitalizzate.

La circolare dettaglia, infatti, un modello multilivello di erogazione del servizio: accesso diretto tramite area riservata MyINPS e app mobile, assistenza intermediata (CAF, patronati e professionisti abilitati) e canali fisici o “assistiti”, inclusi servizi dedicati all’utenza fragile e ai pensionati residenti all’estero.

 

Le indicazioni per scaricare il documento tramite i servizi digitali e gli altri canali

La certificazione può essere scaricata direttamente online tramite il portale MyINPS o l’app “INPS Mobile”. Chi non può utilizzare i servizi digitali in autonomia ha a disposizione diversi canali alternativi:

  • sportelli territoriali INPS;
  • richiesta via PEC o email ordinaria;
  • CAF, patronati e professionisti abilitati.

I pensionati residenti all’estero e i soggetti appartenenti alle categorie fragili possono invece richiederne l’invio cartaceo al proprio indirizzo di residenza tramite numero dedicato. L’Istituto ricorda che, in caso di errori nella certificazione, dal 16 marzo 2026 è possibile richiederne la rettifica rivolgendosi direttamente all’INPS.

 

Particolare attenzione è dedicata alla gestione delle rettifiche, che possono essere richieste dal contribuente in presenza di dati non corretti, con effetti anche sul conguaglio fiscale già determinato. Tale aspetto assume rilievo diretto nella fase dichiarativa, considerato che il contribuente è comunque tenuto a verificare e, se del caso, aggiornare i dati della precompilata sulla base dell’ultima CU disponibile.

 

Nel complesso, il documento si colloca come riferimento operativo per intermediari e professionisti, chiamati a presidiare non solo il reperimento della certificazione, ma anche la corretta lettura degli effetti del conguaglio – soprattutto in ambito pensionistico – e la gestione delle eventuali anomalie in vista degli adempimenti dichiarativi.




Inps rilascia la Certificazione Unica (CU) 2026, relativa ai redditi percepiti nel 2025. Si può accedere al documento tramite numerosi canali, sia tradizionali che digitali

L’Inps annuncia che è disponibile la Certificazione Unica (CU) 2026, relativa ai redditi percepiti nel 2025. Questo importante documento può essere facilmente accessibile attraverso numerosi canali, sia digitali che tradizionali, a conferma dell’impegno dell’INPS nel promuovere l’innovazione e la semplificazione dei servizi per i cittadini.

Il numero di CU elaborate all’apertura del servizio è stato pari a 26.723.939.

Come accedere alla Certificazione Unica 2026:

  • Online: visita il portale inps.it e accedi all’Area personale con le tue credenziali (SPID, CIE, CNS, PIN, eIDAS). Vai alla sezione “I tuoi servizi e strumenti”, quindi “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS”, e seleziona “Certificazione Unica 2026”.
  • Pensionati: i pensionati possono scaricare la CU anche tramite il servizio onlineCedolino pensione”.
  • App INPS Mobile: Disponibile per dispositivi Android e iOS, consente l’accesso alla CU utilizzando le credenziali personali.

 

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Richiesta alternativa della Certificazione Unica:

  • Patronati e CAF
  • PEC: invia una richiesta all’indirizzo “richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it” allegando una copia del tuo documento d’identità. La CU sarà inviata all’indirizzo e-mail utilizzato.
  • Numero Verde: Contatta il servizio dedicato al numero 800 434320.
  • Contact Center: Chiama il numero 803 164 o il 06 164164 per assistenza.

Per ulteriori informazioni, si può visitare il portale istituzionale www.inps.it  

Così, comunicato stampa Inps del 13 marzo 2026




Speciale Modulistica 2026. La Certificazione unica “CU 2026”

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Speciale Modulistica 2026

La Certificazione unica “CU 2026”
Modello e Istruzioni

 

 

A seguito dell’errata-corrige del 5 febbraio 2026 si pubblica la versione aggiornata della Certificazione Unica “CU 2026”, relativa ai redditi corrisposti nel periodo d’imposta 2025, completa delle istruzioni per la compilazione. La citata correzione si resa necessaria per eliminare alcuni disallineamenti testuali e refusi che, se mantenuti, avrebbero potuto generare incertezze applicative nella fase di elaborazione e trasmissione delle certificazioni.

In particolare, l’errata-corrige è intervenuta su alcune passaggi delle istruzioni relativi al regime agevolato dei lavoratori impatriati (art. 16, D.Lgs. 147/2015). La modifica, infatti, estende espressamente l’ambito soggettivo delle indicazioni già formulate per i rientri antecedenti al 30 aprile 2019 anche ai lavoratori rientrati dopo il 30 aprile 2019 che abbiano esercitato l’opzione di cui all’art. 16, comma 3-bis, D.Lgs. 147/2015, evitando letture riduttive che avrebbero potuto riflettersi sulla scelta dei codici e sulla corretta esposizione delle somme agevolate in certificazione.

Ad esempio, prima dell’errata-corrige, la descrizione dei codici 13 e 14, da inserire nel punto 462 (sezione “ALTRI DATI” – “REDDITI ESENTI”) e nel punto 553 (sezione “DATI RELATIVI AI CONGUAGLI” – “REDDITI ESENTI”) , richiamava in modo esplicito i soli impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019, che avevano esercitato l’opzione disciplinata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato dall’errata-corrige del 24 giugno 2021). Con l’aggiornamento del 5 febbraio 2026, le istruzioni chiariscono che gli stessi codici 13 e 14 vanno utilizzati anche per i lavoratori rientrati dopo il 30 aprile 2019 che hanno esercitato l’opzione ex art. 16, comma 3-bis, D.Lgs. n. 147/2015.

 

Certificazione Unica “CU 2026”.  Soggetti obbligati, utilizzo, termini e sanzioni

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2026, prot. n. 15707/2026, è stata approvata la Certificazione Unica “CU 2026”, relativa all’anno 2025, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

Per il periodo d’imposta 2025, i sostituti d’imposta utilizzano la Certificazione unica 2026 (CU) per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 16 marzo 2026. Entro quella stessa data deve essere effettuata, in via telematica, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario.

La trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari deve avvenire entro il 30 aprile 2026.

Invece, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 2 novembre 2026 (il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato).

 

Tabella di riepilogo scadenze – trasmissione telematica della Certificazione Unica – CU 2026 (periodo d’imposta 2025)

 

Tipologia di CU (trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate) Scadenza
CU dipendenti e pensionati (redditi di lavoro dipendente e assimilati, ecc.) 16 marzo 2026
CU “solo autonomi/provvigioni”: certificazioni contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo da arte/professione abituale e/o provvigioni per prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione/agenzia/mediazione/rappresentanza/procacciamento 30 aprile 2026
CU “solo redditi esenti/non precompilabili”: certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante precompilata (invio entro termine del Modello 770) 2 novembre 2026 (termine ordinario 31 ottobre 2026, ma cade di sabato)

Nota: la consegna della CU “sintetica” al percipiente avviene, in via generale, entro il 16 marzo 2026.

 

 

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Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:

  • Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
  • Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
  • Certificazione Unica 2026 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni.

 

Soggetti obbligati 

 

Sono tenuti all’invio del flusso telematico entro i termini sopra indicati coloro che nel 2025 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell’art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2025 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.

La CU 2026 deve essere inoltre presentata dai soggetti, comprese le Pubbliche amministrazioni che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta alle Gestioni dell’INPS, ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia oppure le Università per i dottorati di ricerca. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’INPS nella sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali.

Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto.

In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l’obbligo della denuncia nominativa di cui all’articolo 4, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 1989, come sostituiti dall’articolo 2-bis della legge n. 63 del 1993, nonché i dati assicurativi riferiti ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

Sono tenute alla compilazione della Certificazione Unica tutte le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione Dipendenti Pubblici. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.

 

Sostituti d’imposta esonerati dal rilascio della Certificazione unica dei redditi di lavoro autonomo (cd. CUA) nei confronti di forfetari 

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 «A decorrere dall’anno d’imposta 2024, i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies». (Comma inserito dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 08/01/2024, n. 1)

Tuttavia, va rilevato che l’obbligo di rilascio/trasmissione della CU permane per alcuni soggetti per i quali è tuttora precluso l’utilizzo della fatturazione elettronica.

È il caso, in particolare, dei medici convenzionati che applicano il regime forfetario.

Al riguardo, nelle istruzioni per la compilazione della “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” si legge: “per la compilazione del punto 6 è necessario utilizzare uno dei seguenti codici

(omissis)

24 – nel caso di somme erogate ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e pediatri di libera scelta in regime forfetario di cui all’articolo 1, comma 54, della L. 190/2014 non assoggettate a ritenuta d’acconto, per le quali non si applica quanto disposto dal comma 6-septies dell’articolo 4 del D.P.R 322 del 1998;
25 – nel caso di indennità non assoggettate a ritenuta d’acconto corrisposte ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, comma 54 della L. 190/2014 per le quali non si applica quanto disposto dal comma 6-septies dell’articolo 4 del D.P.R 322 del 1998;”

Anche in relazione al punto 4 chiarito che “Relativamente alle indennità non assoggettate a ritenuta d’acconto, corrisposte ai soggetti forfetari di cui all’articolo 1, della L. 190/2014, per le quali non si applica quanto disposto dal comma 6-septies dell’articolo 4 del D.P.R 322 del 1998, deve essere riportato nel presente punto l’intero importo corrisposto (ad es. indennità di maternità). Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7″.

 

 

La Certificazione Unica “CU 2026” andrà utilizzata per trasmettere all’Agenzia delle entrate, unitamente alle informazioni per il contribuente (cfr. istruzioni per la compilazione, Capitolo III) per attestare:

a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti nell’anno 2025 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e a imposta sostitutiva;

b) l’ammontare complessivo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, del TUIR;

c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2025, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nell’anno 2025 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nell’anno 2025 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’articolo 17, comma 1, del TUIR);

h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

i) le relative ritenute di acconto operate;

j) le detrazioni effettuate.

La Certificazione Unica “CU 2026” viene altresì utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2025 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.

La Certificazione Unica “CU 2026”, da rilasciare al contribuente unitamente alle informazioni contenute nel Capitolo IIIentro i termini previsti dall’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La certificazione può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta deve compilare la certificazione secondo le istruzioni di cui ai Capitoli IV, V, VI, VII e VIII.

Qualora il sostituto d’imposta abbia rilasciato al sostituito una certificazione relativa ai redditi sopra elencati nell’anno 2025 prima dell’approvazione della certificazione “CU 2026”, lo stesso deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2026 comprensiva dei dati già certificati, entro il termine previsto dall’articolo 4, comma 6-quater, del citato D.P.R. n. 322 del 1998.

La Certificazione Unica “CU 2026” può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all’anno 2026 fino all’approvazione di una nuova certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2025 e 2026 contenuti nella Certificazione Unica e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi.

Nel caso in cui la certificazione attesti soltanto redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero soltanto redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di locazioni brevi deve essere rilasciata esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.

 

Certificazioni relative ai contributi INPS

 

La Certificazione Unica “CU 2026” deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467, (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.

La Certificazione Unica “CU 2026” rilasciata dal datore di lavoro può essere presentata dall’interessato all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.

 

Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria

 

Qualora non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR, rilasciano alle parti, entro entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l’indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l’oggetto e la data dell’operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

 

Tipologie di invio

 

Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento (cfr. provvedimento CU 2026, par. 7.1-7.5).

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, non si applica se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alle scadenze sopra indicate.

Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro i termini sopra indicati, la medesima sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i cinque giorni successivi agli stessi termini.

Nel caso di scarto delle singole Certificazioni Uniche, inviate entro i termini sopra indicati, la medesima sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, entro i cinque giorni successivi agli stessi termini. Non devono, invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte.

Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi dell’articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322 del 1998 sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 1998.

 

Le sanzioni per l’omessa o tardiva trasmissione delle Certificazioni Uniche

 

È prevista un’apposita sanzione per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. Tuttavia nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta è inviata entro i cinque giorni successivi ai termini di scadenza per la trasmissione telematica di cui sopra. Va inoltre evidenziato, che con circolare n. 12 del 31 maggio 2024, l’Agenzia delle entrate, nel rispondere alle domande formulate dagli operatori sulla dichiarazione dei redditi 2024, ha ammesso il ravvedimento operoso per sanare il tardivo invio delle Certificazioni Uniche. In particolare nel citato documento di prassi si legge che “al fine di contemperare tale volontà con i principi generali dell’ordinamento tributario, tra i quali figura l’applicazione generale del ravvedimento operoso, in assenza di espressa previsione di segno contrario, devono ritenersi superate, sul punto, le indicazioni fornite con la richiamata circolare n. 6/E del 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 43/2014, pag. 3010). Ne consegue che è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti. Se il sostituto trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi”.

Naturalmente, la sanzione su cui applicare la mitigazione da ravvedimento è di 33,33 euro se la Certificazione è presentata entro 60 giorni dalla scadenza, ovvero di 100 euro se la Cu è trasmessa oltre i 60 giorni.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 4, comma 6-quinquies del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, per ogni Certificazione, omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (disciplinante l’istituto del cumulo giuridico), con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti (ed esempio: entro il 15 maggio 2026 per la scadenza del 16 marzo 2026), la sanzione è ridotta a un terzo (quindi 33,33 euro), con un massimo di euro 20.000.

Si ricorda che ai sensi del successivo comma 6-quinquies.1. «Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all’applicazione della sanzione di cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-quinquies».

 

 

Il Modello e le istruzioni della Certificazione Unica “CU 2026”

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2026, prot. n. 15707/2026, recante: «Approvazione della Certificazione Unica “CU 2026”, relativa all’anno 2025, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica», pubblicato il 15.01.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

 

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