Guida normativa al Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138 «Revisione del sistema degli incentivi alle imprese»

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 178 del 3 agosto 2026, il Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138 completa, sul versante della razionalizzazione dell’offerta agevolativa, il percorso di attuazione della legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante delega al Governo per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese.

Il decreto delegato in esame si affianca al Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante il Codice degli incentivi, che ha disciplinato l’assetto generale del ciclo di vita degli incentivi. Il D.Lgs. n. 138/2026 interviene invece sulla selezione e concentrazione degli strumenti agevolativi, con particolare riguardo agli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e, in misura più limitata, agli incentivi riconducibili ad altre amministrazioni centrali.

L’intervento muove da un’esigenza ormai strutturale: superare la frammentazione delle misure, ridurre sovrapposizioni e duplicazioni, concentrare le risorse su strumenti riconoscibili e idonei a sostenere investimenti, ricerca, innovazione, transizione verde e digitale, accesso al credito e continuità aziendale.

 

La relazione illustrativa dello schema di decreto evidenziava che, nell’ambito della ricognizione degli incentivi strutturali gestiti dalle amministrazioni centrali, erano stati censiti 142 interventi, di cui 43 di competenza del MIMIT.  Tra questi, 33 sono a titolarità della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del medesimo MIMIT. Il modello adottato mira, per questa area, a mantenere autonoma operatività agli strumenti già consolidati e a concentrare gli altri interventi nel Fondo per la crescita sostenibile, opportunamente ampliato nelle sue linee di intervento.

 

La mappa delle principali novità

 

Razionalizzazione dell’offerta degli incentivi

Il decreto delegato mira a concentrare l’intervento pubblico su un insieme più limitato e ordinato di strumenti agevolativi, selezionati in ragione della loro idoneità a coprire specifici ambiti e finalità di intervento.

Coordinamento con il Codice degli incentivi

Le disposizioni del D.Lgs. n. 138/2026 devono essere lette in raccordo con il D.Lgs. n. 184/2025, che disciplina il ciclo di vita dell’incentivo, le forme di agevolazione, i bandi, la programmazione, il monitoraggio e la trasparenza.

Centralità del Fondo per la crescita sostenibile

Il Fondo per la crescita sostenibile viene rafforzato e articolato in quattro sezioni: ricerca, sviluppo e innovazione; start up d’impresa; investimenti produttivi per la transizione verde e digitale; accesso al credito e al mercato dei capitali.

Conferma degli strumenti agevolativi consolidati

Restano autonomamente valorizzati il Fondo di garanzia per le PMI, il Fondo di sostegno al venture capital, la misura “Beni strumentali – Nuova Sabatini” e gli incentivi nel settore dell’aerospazio.

Discipline quadro e bandi tematici

Per le sezioni del Fondo per la crescita sostenibile, l’attuazione passa attraverso discipline quadro definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e successivi bandi tematici.

Collaborazioni, reti e sistema universitario

Nel testo definitivo è rafforzato il ruolo delle collaborazioni tra imprese, anche mediante contratto di rete o altre forme contrattuali, e viene introdotto il riferimento alla collaborazione con le istituzioni del sistema universitario nei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico.

Legge di bilancio come snodo finanziario

L’operatività finanziaria del Fondo per la crescita sostenibile è rimessa alla legge di bilancio successiva all’entrata in vigore del decreto, che definirà modalità operative e stanziamenti annuali delle sezioni del Fondo.

Clausola di salvaguardia per i procedimenti avviati

Per i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del decreto, relativi agli incentivi soppressi e alle disposizioni abrogate dall’articolo 11, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla definizione del procedimento, incluse le eventuali fasi di recupero.

 

Di seguito una breve Guida normativa al Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138, recante: «Revisione del sistema degli incentivi alle imprese».

 

Finalità e ambito di applicazione
Articolo 1

 

L’articolo 1 del Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138 definisce finalità e ambito di applicazione della revisione del sistema degli incentivi alle imprese.

Il decreto detta norme per la razionalizzazione dell’offerta degli incentivi adottati dalle amministrazioni responsabili centrali, concentrando l’intervento pubblico sugli strumenti che, alla luce della ricognizione e della sistematizzazione operate in base ai princìpi e criteri direttivi della legge n. 160 del 2023, risultano idonei a coprire particolari ambiti e finalità di intervento.

La razionalizzazione può avvenire anche attraverso abrogazioni o modifiche della disciplina legislativa di riferimento, volte ad attrarre incentivi esistenti in quelli selezionati, anche mediante ridefinizione delle relative linee di azione, ovvero mediante interventi di coordinamento normativo.

La revisione è articolata per ambiti di competenza di ciascuna amministrazione responsabile centrale e può essere progressivamente integrata ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 160 del 2023.

Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto gli incentivi in favore dei settori agricolo e forestale, nonché della pesca e dell’acquacoltura.

 

Definizioni
Articolo 2

 

L’articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell’applicazione del decreto legislativo in esame.

Sono definite, tra le altre, le nozioni di agevolazione, amministrazione responsabile, bando, ciclo di vita dell’incentivo, codice degli incentivi, disciplina quadro, grandi imprese, impresa, incentivi, lavoratore autonomo e PMI.

Particolare rilievo assume la definizione di «disciplina quadro», intesa come l’insieme delle disposizioni normative che definiscono la disciplina di riferimento per l’attuazione, mediante successivi bandi, di un incentivo. Essa riguarda, in particolare, obiettivi perseguiti, tipologia dei soggetti cui l’incentivo si rivolge, forma e misura delle agevolazioni, modalità di erogazione, rendicontazione, monitoraggio, controllo ed eventuale revoca.

La relazione tecnica attribuisce alla disciplina quadro una funzione centrale nel nuovo assetto: essa costituisce una cornice operativa sufficientemente ampia per consentire flessibilità nelle successive scelte attuative, ma al tempo stesso circoscritta per assicurare regole, strumenti e procedure uniformi.

La definizione di «impresa» include qualsiasi soggetto, incluso il lavoratore autonomo, che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla fonte di finanziamento. La previsione è coerente con l’impostazione del Codice degli incentivi e consente di includere, ove previsto dai bandi e dalle discipline agevolative, anche professionisti e lavoratori autonomi nel perimetro delle misure.

 

Riordino degli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy
Articolo 3

 

L’articolo 3 individua gli strumenti nei quali viene concentrata l’offerta degli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Gli strumenti selezionati sono:

  • Fondo per la crescita sostenibile;
  • Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
  • Fondo di sostegno al venture capital, anche denominato Fondo nazionale per l’innovazione;
  • Beni strumentali – Nuova Sabatini;
  • Incentivi nel settore dell’aerospazio.

La relazione illustrativa valorizza la scelta di mantenere autonoma dignità e operatività a strumenti agevolativi che, per storia applicativa, efficacia dimostrata e specializzazione, costituiscono già modelli agevolativi riconosciuti dagli operatori.

Accanto a tali strumenti, il Fondo per la crescita sostenibile (vedi infra) diventa il principale veicolo di concentrazione e razionalizzazione degli ulteriori incentivi di competenza del MIMIT.

 

Fondo per la crescita sostenibile
Articolo 4

 

L’articolo 4 ridisegna l’architettura del Fondo per la crescita sostenibile.

Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, al finanziamento di programmi e interventi con impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo.

Il Fondo è articolato in quattro sezioni:

  • ricerca, sviluppo e innovazione;
  • start up d’impresa;
  • investimenti produttivi per la transizione verde e digitale;
  • accesso al credito e al mercato dei capitali.

Il comma 2 stabilisce che il Fondo valorizza le sinergie con le iniziative e i programmi adottati dalle istituzioni europee.

Il comma 3 precisa che gli obiettivi e le priorità del Fondo, come articolati dagli articoli 5, 6, 7 e 8, possono essere periodicamente aggiornati, sulla base del monitoraggio dell’andamento degli incentivi adottati, attraverso revisione con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy della disciplina quadro di riferimento.

Per gli incentivi di cui agli articoli 5, comma 1, lettera a), 7, comma 1, lettera a), e 8, comma 1, lettera a), che non rientrano nella disciplina quadro, gli aggiornamenti o le revisioni avvengono mediante provvedimento di rango corrispondente alla disciplina di riferimento.

Il Fondo per la crescita sostenibile assume, quindi, una funzione di contenitore ordinante. Non sostituisce automaticamente tutte le misure previgenti, ma diventa il luogo normativo e finanziario nel quale sono ricondotte le principali linee di intervento MIMIT, secondo sezioni tematiche e discipline quadro.

 

Incentivi dell’FCS per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione
Articolo 5

 

L’articolo 5 disciplina la sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione.

Gli incentivi disposti a valere sul Fondo mirano alla promozione di iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche mediante:

  • consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
  • sostegno alla trasformazione tecnologica e digitale;
  • valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.

Per il perseguimento di tali finalità, il Fondo opera attraverso due canali principali.

Il primo è costituito dagli importanti progetti di comune interesse europeo, IPCEI, previsti dall’articolo 1, comma 203, della legge n. 145 del 2018 e dall’articolo 1, comma 232, della legge n. 160 del 2019 (lett. a), comma 1).

Il secondo è rappresentato dai bandi tematici, adottati nell’ambito di una disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e innovazione e ai princìpi del Codice degli incentivi (lett. b), comma 1).

I bandi possono riguardare:

  • progetti di maggiore dimensione o di rilevanza strategica, con procedure che valorizzano il confronto con i soggetti coinvolti;
  • sportelli tematici attuati sulla base di priorità o parametri individuati dal bando, in conformità con gli ulteriori criteri di valutazione previsti dal codice degli incentivi;
  • partecipazione delle imprese a progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico, anche nell’ambito di iniziative europee e in collaborazione con le istituzioni del sistema universitario;
  • valorizzazione e tutela della proprietà industriale e intellettuale.

Il comma 2, chiarisce che i bandi tematici di cui al comma 1, lettera b), favoriscono, ove compatibile con le finalità e le caratteristiche dell’incentivo, forme di collaborazione e aggregazione tra più imprese mediante contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione, anche tra imprese di diverse dimensioni.

Incentivi dell’FCS per le start up d’impresa
Articolo 6

 

L’articolo 6 disciplina la sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese e start up innovative.

Gli incentivi mirano a sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di nuove imprese e di start up innovative, ivi comprese le cooperative, nonché a favorire nuova imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e sinergie con il mercato del venture capital.

L’attuazione avviene mediante bandi tematici, adottati nell’ambito di un’apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato e ai princìpi del Codice degli incentivi.

La disposizione colloca la nascita e lo sviluppo di nuove imprese in una logica di sistema: start up innovative, cooperative, imprenditorialità giovanile e femminile e mercato del venture capital vengono ricondotti a una disciplina quadro unitaria, da attuare tramite bandi.

 

Incentivi dell’FCS per investimenti produttivi per la transizione verde e digitale
Articolo 7

 

L’articolo 7 disciplina la sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata agli investimenti produttivi per la transizione verde e digitale.

Gli incentivi sostengono interventi diretti:

  • al rafforzamento della struttura produttiva del Paese;
  • al riutilizzo degli impianti produttivi;
  • al rilancio di territori che versano in situazioni di crisi.

Per il perseguimento di tali finalità, il Fondo opera attraverso:

  • i contratti di sviluppo di cui all’articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008, per programmi di investimento produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni;
  • bandi tematici finalizzati a sostenere programmi qualificati di investimento, con particolare riferimento alla transizione digitale ed ecologica delle imprese e alla sostenibilità ambientale.

Nell’ambito dei bandi tematici è riconosciuta particolare attenzione ai programmi proposti da PMI, incluse le cooperative. Possono inoltre essere previste focalizzazioni dell’intervento per il rilancio di specifiche aree territoriali o di settori ritenuti strategici.

 

Incentivi dell’FCS per l’accesso al credito e al mercato dei capitali
Articolo 8

 

L’articolo 8 disciplina la sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata all’accesso al credito e al mercato dei capitali.

Gli incentivi mirano a sostenere la continuità e lo sviluppo dell’attività d’impresa, a ridurre gli impatti occupazionali connessi a situazioni di temporanea debolezza economico-finanziaria e ad attivare capitali privati e pubblici a sostegno dei piani di ristrutturazione delle imprese in temporanea situazione di difficoltà.

Il Fondo opera attraverso:

  • le misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa di cui all’articolo 43, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020;
  • bandi tematici finalizzati, in complementarità con tali misure, a dare continuità alle imprese in temporanea situazione di difficoltà e a salvaguardare l’occupazione, con particolare riferimento alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata e alle PMI.

 

La disposizione colloca nell’ambito del FCS anche misure rivolte a crisi temporanee, continuità aziendale e salvaguardia occupazionale. Il tema non è soltanto l’accesso alla finanza, ma la costruzione di strumenti capaci di accompagnare piani di ristrutturazione e percorsi di continuità dell’attività produttiva.

 

Disposizioni contabili e finanziarie per l’attuazione degli interventi del FCS
Articolo 9

 

L’articolo 9 disciplina il raccordo finanziario tra la nuova articolazione del Fondo per la crescita sostenibile e la legge di bilancio.

Con la legge di bilancio successivo all’entrata in vigore del decreto sono definite le modalità con le quali opera il Fondo per la crescita sostenibile come articolato ai sensi dell’articolo 4.

Con la medesima legge, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono definiti gli stanziamenti annuali di ciascuna sezione del Fondo, mediante utilizzo delle risorse relative alle autorizzazioni di spesa in materia di incentivi che con lo stesso provvedimento sono abrogate per confluire nel Fondo.

L’articolo 9 regola l’aspetto finanziario della riforma. Il decreto ridisegna l’architettura degli incentivi, ma l’effettiva operatività delle sezioni del Fondo dipenderà dalla legge di bilancio, che dovrà definire modalità e stanziamenti.

In sostanza, fino alla definizione degli stanziamenti, la riforma resta ordinamentale e organizzativa, ma non ancora pienamente misurabile sotto il profilo delle risorse effettivamente disponibili.

 

Abrogazioni e ulteriori modifiche
Articolo 10

 

L’articolo 10 reca le modifiche di coordinamento alla disciplina previgente, in particolare al D.L. n. 83 del 2012.

La disposizione interviene sull’articolo 23 del D.L. n. 83 del 2012, relativo al Fondo per la crescita sostenibile, sostituendo il secondo periodo del comma 2 e adeguando il Fondo alla nuova architettura delineata dal D.Lgs. n. 138/2026.

Sono inoltre abrogati i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater del citato articolo 23 e viene modificato il comma 4, prevedendo l’istituzione di un’apposita sezione del Fondo per ciascun ambito e il rinvio alle ulteriori disposizioni contabili definite dal decreto legislativo attuativo della legge n. 160 del 2023.

L’articolo 10 interviene anche sull’articolo 27 del D.L. n. 83 del 2012, relativo al riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. In particolare, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. per la definizione e l’attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, sulla base di apposita convenzione ai sensi dell’articolo 7 del Codice degli incentivi.

La norma modifica inoltre l’articolo 32, comma 11, del D.L. n. 34 del 2019, relativo alla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, riconducendo le risorse disponibili all’apertura di bandi adottati nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile.

Infine, l’articolo 10 interviene sull’articolo 42, comma 5, del D.L. n. 34 del 2020, relativo alla Fondazione Enea Tech e Biomedical, sopprimendo talune finalità e disposizioni collegate.

Abrogazioni degli incentivi di competenza di altre amministrazioni centrali
Articolo 11

 

L’articolo 11 riguarda gli incentivi riferibili ad amministrazioni centrali diverse dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Sono soppressi gli incentivi indicati nei commi 2, 3 e 4 e sono abrogate le relative disposizioni di riferimento ivi indicate.

Per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è soppresso il voucher per l’internazionalizzazione – TEM con competenza digitali, di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3623/1544 del 18 agosto 2020.

Per il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sono soppressi:

  • il credito di imposta in materiali di recupero di cui all’articolo 1, comma 73 e seguenti, della legge n. 145 del 2018;
  • il credito di imposta sui prodotti da riciclo e da riuso di cui all’articolo 26-ter, comma 1, del D.L. n. 34 del 2019.

Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono soppresse le misure a valere sul Fondo rotativo nazionale self-employment di cui all’articolo 45, comma 1, della legge n. 144 del 1999, con abrogazione delle relative disposizioni normative di riferimento ivi indicate.

La soppressione non incide automaticamente sui procedimenti già avviati, per i quali opera la clausola transitoria del successivo articolo 12.

 

Disposizioni transitorie e finali
Articolo 12

 

L’articolo 12 disciplina il regime transitorio.

Per i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del decreto, relativi agli incentivi soppressi e alle disposizioni abrogate ai sensi dell’articolo 11, resta ferma l’applicazione delle disposizioni abrogate e delle relative disposizioni attuative.

La salvaguardia opera ai fini della concessione e dell’erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla definizione dei procedimenti, comprese le eventuali fasi di recupero, totale o parziale, delle agevolazioni già erogate e indebitamente percepite.

Il comma 2 prevede poi che i decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy relativi alla disciplina quadro di cui agli articoli 5, comma 1, lettera b), 6, comma 1, 7, comma 1, lettera b), e 8, comma 1, lettera b), siano adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio di cui all’articolo 9.

L’articolo 12 tutela l’affidamento delle imprese nei procedimenti già avviati e, al tempo stesso, rinvia la piena attuazione del nuovo modello alle discipline quadro che dovranno essere adottate dopo la legge di bilancio.

 

Aggiornamenti
Articolo 13

 

L’articolo 13 contiene una clausola di aggiornamento normativo.

Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del D.Lgs. n. 138/2026 deve essere attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

La norma mira a evitare modifiche implicite o interventi disorganici sul nuovo assetto. Ogni successivo intervento dovrà incidere in modo espresso sulle disposizioni del decreto, rafforzando certezza, tracciabilità e leggibilità della disciplina.

 


 

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Credito d’imposta Transizione 4.0: prorogati al 15 settembre i termini per le comunicazioni di completamento degli investimenti

Con decreto del Mimit del 31 luglio 2026, adottato su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, è stata disposta la proroga al 15 settembre 2026 dei termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti in beni strumentali 4.0.

La proroga riguarda sia gli investimenti ultimati nel corso del 2025, sia quelli completati entro il 30 giugno 2026.

Le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse, ma non hanno ancora concluso la procedura, avranno tempo fino al 15 settembre 2026 per presentare la comunicazione di completamento. L’invio avviene tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni, disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE.

Una novità particolarmente rilevante riguarderà inoltre le imprese in lista d’attesa: grazie alle nuove risorse rese disponibili, sarà infatti possibile finanziare anche investimenti finora rimasti privi di copertura. Le imprese interessate riceveranno dal GSE la comunicazione sulla nuova disponibilità dei fondi e, anche per esse, si apriranno i termini per presentare, entro il 15 settembre, le comunicazioni di conferma e di completamento.

 

Per maggiori informazioni

 

Decreto direttoriale 31 luglio 2026 – Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali. Proroga dei termini

Il decreto 31 luglio 2026 proroga al 15 settembre 2026 i termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti in beni strumentali 4.0.

  • Decreto (Link al https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/allegati/DD-0058657-31-07-2026-nf.pdf)

 

Per maggiori informazioni vai sul portale Mimit (https://www.mimit.gov.it/) alla pagina Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali




Voucher Cloud Computing & Cybersecurity. Pronto l’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti agevolabili

Con decreto direttoriale Mimit 29 luglio 2026 è stato definito l’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security, in esito alla procedura definita dall’articolo 4 del decreto direttoriale 21 novembre 2025.

L’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security è consultabile al seguente link https://vcc-elencofornitori.npi.invitalia.it/ da coloro che intendono presentare istanza di agevolazione e che, a tal fine, effettuano l’accesso alla piattaforma tramite i sistemi di identificazione previsti.

 

Obiettivi e ambito di applicazione del Voucher Cloud & Cybersecurity

 

Il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025.

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi, operanti sull’intero territorio nazionale che dispongono, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps.

 

Servizi agevolabili 

 

Sono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud, che risultano presenti nel seguente elenco:

  • soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
  • soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
  • servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
  • servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
  • servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco.

I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:

  • acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
  • sottoscrizione di un abbonamento;
  • adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.

I piani di spesa riguardanti i predetti prodotti/servizi, il cui importo non deve risultare inferiore a 4 mila euro, devono:

  • avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
  • essere collegati, nei casi diversi da quello sopra indicato, ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi. Qualora la durata dell’abbonamento ecceda tale termine, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.

Non sono ritenute ammissibili le spese connesse all’acquisizione di prodotti/servizi aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari.

 

Le agevolazioni

 

Le agevolazioni sono concesse, ai sensi del regolamento de minimis, sotto forma di contributo a fondo perduto, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili. Le agevolazioni non potranno superare, in ogni caso, l’importo di 20 mila euro.

Le agevolazioni sono erogate in non più di due quote, di cui la prima all’avvenuto sostenimento di almeno il 50% del piano di spesa e la seconda ed ultima a seguito dell’avvenuta ultimazione del piano, fermo restando la possibilità di richiedere l’erogazione in una unica quota a seguito della realizzazione dell’intero piano di spesa.

 

Procedure di accesso alle agevolazioni

 

Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione da parte delle PMI e dei lavoratori autonomi saranno definiti con successivo provvedimento direttoriale, in esito alla formazione dell’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei prodotti e servizi agevolabili.

 

 

Vedi anche:

Link esterni al sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)

Normativa

 

Fonte: sito web Ministero delle Imprese e del Made in Italy – https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/sostegno-alla-domanda-di-servizi-di-cloud-computing-e-cyber-security

 

 

 

 




Alert – Transizione 4.0 – Comunicazione di completamento entro il 31 luglio 2026 (prorogata al 15 settembre 2025): senza l’invio non si perfeziona la procedura per la fruizione del credito

Aggiornamento del 31.07.2026

Vedi la proroga al 15 settembre 2025. Il posticipo riguarda sia gli investimenti ultimati nel corso del 2025, sia quelli completati entro il 30 giugno 2026

 

Ultimi giorni per le imprese che hanno ultimato entro il 30 giugno 2026 gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 rientranti nella procedura di prenotazione delle risorse prevista per il 2025. La comunicazione deve essere trasmessa attraverso la piattaforma del GSE.

Scadenza è di estrema importanza per le imprese che intendono utilizzare il credito d’imposta Transizione 4.0 relativo agli investimenti in beni strumentali materiali nuovi riconducibili all’Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Per gli investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026, la comunicazione di completamento deve essere trasmessa al GSE entro venerdì 31 luglio 2026.

Il termine riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 e quelli effettuati entro il 30 giugno 2026, a condizione che, entro il 31 dicembre 2025, il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse stato pagato un acconto almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il termine del 31 luglio 2026, già previsto dal decreto direttoriale 15 maggio 2025, è stato confermato dal decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 28 gennaio 2026.

La comunicazione di completamento costituisce il passaggio conclusivo della procedura prevista per la prenotazione e la successiva utilizzazione del credito.

Le imprese che hanno già trasmesso la comunicazione preventiva e la comunicazione preventiva con acconto devono quindi completare l’iter entro il 31 luglio, indicando i dati definitivi dell’investimento realizzato e del credito maturato.

Non è sufficiente avere effettuato l’investimento, versato l’acconto e assolto i precedenti adempimenti: il decreto stabilisce espressamente che il mancato invio delle comunicazioni nei termini e secondo le modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.

Allo stato della disciplina ufficiale non risulta prevista una procedura di regolarizzazione della comunicazione trasmessa oltre il termine.

 

Come effettuare l’invio

 

La comunicazione deve essere presentata mediante i servizi informatici messi a disposizione dal GSE, nella sezione dedicata a Transizione 4.0, selezionando la tipologia «Completamento».

 

Quando sarà possibile compensare il credito

 

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente e l’importo del relativo credito, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.

Il credito può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all’Agenzia. (Il credito deve risultare visibile nel cassetto fiscale).




Iperammortamento 2026, dal 21 luglio al via le comunicazioni di conferma sulla piattaforma GSE

Con il decreto direttoriale 20 luglio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha individuato i termini di apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni di conferma dell’investimento nell’ambito del Nuovo Piano Transizione 5.0.

Il decreto si inserisce nella disciplina attuativa della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, introdotta dall’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con riferimento agli investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, agli Allegati IV e V e agli investimenti per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Il decreto dà attuazione alla fase successiva alla comunicazione preventiva già disciplinata dal decreto direttoriale 11 giugno 2026. In particolare, consente alle imprese di trasmettere la comunicazione relativa agli ordini accettati dal venditore con pagamento, a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

La comunicazione di conferma deve indicare la data e l’importo del pagamento relativo all’ultima quota di acconto necessaria al raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di ciascun bene, nonché i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. Il decreto approva inoltre i modelli di comunicazione e le istruzioni operative disponibili sul sito del GSE.

Le comunicazioni possono essere presentate dalle ore 12.00 del 21 luglio 2026, esclusivamente tramite il sistema telematico disponibile nell’Area Clienti del sito del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione resi disponibili sulla piattaforma.

Resta invece rinviata a un successivo provvedimento direttoriale l’individuazione dei termini di apertura della piattaforma per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti, che rappresenteranno la fase conclusiva del procedimento di accesso al beneficio.

In pratica, il decreto direttoriale segna quindi il passaggio dalla prenotazione alla conferma dell’avvio dell’investimento. Per le imprese diventa centrale verificare la coerenza tra comunicazione preventiva, ordini, acconti versati, fatture e beni agevolabili, poiché la comunicazione di conferma costituisce uno snodo essenziale nel percorso di accesso all’iperammortamento 2026.

 


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Superbonus 2026, pronto il modello per comunicare sconto in fattura e prima cessione del credito nei casi residuali ancora ammessi

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 luglio 2026, prot. n. 211701, è stata approvata la versione aggiornata del modello per comunicare l’esercizio delle opzioni relative al Superbonus per le spese sostenute nel 2026. Il modello riguarda lo sconto in fattura e la prima cessione del credito, nei soli casi ancora ammessi dalla disciplina vigente, ossia quelli previsti  dall’articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 .

Si ricorda che il comma 8-ter.1 allarticolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, dispone che, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell’anno 2026, nella misura del 110%, esclusivamente nei casi disciplinati dall’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2023, per i quali è esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020

 

La nuova modulistica, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, deve essere utilizzata a decorrere dal 23 luglio 2026. Le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2026 dovranno invece essere trasmesse entro il 16 marzo 2027. Si tratta, quindi, della finestra operativa per le residue ipotesi di opzione ancora praticabili in materia di Superbonus, in particolare con riferimento agli interventi agevolati nei territori colpiti da eventi sismici e alle fattispecie che rientrano nelle deroghe al blocco delle cessioni.

Il provvedimento interviene in continuità con il precedente Provvedimento del 7 agosto 2025, prot. n. 321370, le cui disposizioni restano applicabili, in quanto compatibili, per quanto non espressamente regolato dal nuovo Provvedimento. L’ Atto del 2025 aveva già definito la disciplina generale per le comunicazioni relative alle spese 2025, compresi visto di conformità, asseverazioni, modalità di invio, ricevute, annullamento e sostituzione delle comunicazioni, utilizzo dei crediti e successive cessioni.

Sul piano procedurale, il modello conferma l’impianto precedente: la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica; per gli interventi su singole unità immobiliari l’invio è effettuato dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mentre per gli interventi sulle parti comuni degli edifici può intervenire anche l’amministratore di condominio o il condòmino incaricato, con validazione del visto e delle asseverazioni. Restano indispensabili il visto di conformità e le asseverazioni tecniche, energetiche o sismiche, la cui indicazione errata o incongruente può determinare lo scarto della comunicazione.

Particolare attenzione va posta ai controlli automatici: il provvedimento prevede infatti che l’Agenzia delle entrate, anche sulla base dei dati trasmessi dagli uffici competenti per territorio, verifichi il contenuto delle comunicazioni, con possibile scarto in presenza di anomalie o incoerenze. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di trasmissione comporta l’inefficacia dell’opzione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

In Conclusione, il nuovo provvedimento aggiorna il modello al perimetro del Superbonus 2026, conferma la scadenza del 16 marzo 2027 e rinvia, per gli aspetti generali ancora compatibili, alle regole già fissate dal provvedimento del 7 agosto 2025.




Credito d’imposta riconosciuto alle imprese per taluni investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione: ridenominato il codice tributo senza effetti sostanziali. Confermate le modalità di utilizzo in compensazione già definite con la risoluzione n. 14/E del 2026

La risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 interviene in via meramente ricognitiva e di coordinamento sul piano operativo del credito d’imposta per investimenti introdotto dall’articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, come modificato dal decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42. La risoluzione si inserisce nel solco applicativo già delineato dalla precedente risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026, senza incidere sui presupposti sostanziali dell’agevolazione né sulle modalità di fruizione.

Il documento si concentra esclusivamente sulla ridenominazione del codice tributo “7079”, già istituito per consentire l’utilizzo in compensazione del credito tramite modello F24. La modifica riguarda la descrizione del codice, ora ricondotta direttamente al riferimento normativo dell’articolo 8 del decreto-legge n. 38 del 2026, con finalità di maggiore coerenza sistematica e chiarezza operativa.

Restano integralmente confermate le indicazioni fornite con la risoluzione n. 14/E, sia con riferimento alle modalità di compilazione del modello F24 sia con riguardo alle condizioni di utilizzo del credito, che può essere fruito esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro i limiti e secondo le verifiche automatizzate previste dal sistema dell’Agenzia delle entrate.

In tale contesto, la funzione della ridenominazione si esaurisce in un intervento di natura formale, volto ad allineare la descrizione del codice tributo al dato normativo vigente, senza alterare il perimetro applicativo dell’agevolazione né incidere sui controlli in fase di utilizzo del credito.

 

Punto centrale della risposta:

“Con la presente risoluzione il codice tributo ‘7079’ è ridenominato come segue: ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38’.”

 

Sul piano operativo, il coordinamento tra le due risoluzioni consente di ricostruire in modo unitario il regime del credito d’imposta: la risoluzione n. 14/E definisce il codice tributo e le modalità di utilizzo, mentre la risoluzione n. 16/E ne perfeziona la denominazione, assicurando coerenza tra prassi amministrativa e dato legislativo.

 

Punto centrale della risposta:

“Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 14/E del 2026.”

 

Ne deriva, in termini applicativi, un assetto stabile e pienamente operativo del credito d’imposta per investimenti 2026, nel quale la fase attuativa – basata sull’utilizzo in compensazione – è presidiata da controlli automatizzati che verificano la spettanza e i limiti del beneficio sulla base dei dati trasmessi dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).




Zes, dai Commercialisti una guida alle novità 2026

Consiglio e Fondazione nazionali della categoria pubblicano un set di strumenti allineato alle nuove regole in relazione a massimali, categorie di investimento e requisiti di tracciabilità e attestazione

Le Zone Economiche Speciali. Quadro di sintesi degli adempimenti per investimenti 2026 e delle opportunità future è il titolo del documento pubblicato oggi dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti. (Link esterno: https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2026/04/2026_04_24_le-zone-economiche-speciali.pdf)

Il documento, realizzato nell’ambito dell’attività dell’area “Finanza agevolata”, alla quale è delegato il vicepresidente nazionale della categoria Antonio Repaci, è un aggiornamento di pubblicazioni sul tema del 2024. Consiglio Nazionale e Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti avevano allora redatto due documenti, il primo recante un quadro di sintesi degli adempimenti connessi agli investimenti; il secondo concepito come strumento operativo di supporto ai revisori incaricati di attestare l’ammissibilità degli investimenti.

Con l’introduzione della disciplina ZES 2026, il legislatore ha ora aggiornato il quadro normativo, introducendo novità sostanziali rispetto alla versione 2025 e alle disposizioni originarie del 2024. Tra i requisiti fondamentali per l’accesso alle agevolazioni, resta centrale la corretta certificazione delle spese sostenute, che garantisce che gli investimenti rispettino i criteri previsti, risultino ammissibili e siano conformi alla normativa vigente.

L’evoluzione normativa intervenuta ha reso necessario un aggiornamento organico delle pubblicazioni del 2024, al fine di fornire ai professionisti un set di strumenti pienamente allineato alle nuove regole in relazione ai massimali, alle categorie di investimento e ai requisiti di tracciabilità e attestazione.

Il documento aggiornato raccoglie entrambi i lavori, descrivendo gli adempimenti relativi agli investimenti 2026 e tutte le fasi essenziali dell’incarico della certificazione delle spese sostenute.

L’aggiornamento rappresenta, dunque, una revisione evolutiva del lavoro iniziato nel 2024, conservandone l’impianto operativo, ma ne amplia la capacità di orientare i professionisti chiamati a operare nell’ambito della disciplina ZES 2026

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 24 aprile 2026)

 

Vedi anche:

 

Presentazione Comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES Unica 2025 (Mod. ZAG26)

Da oggi (15/04/2026) è possibile inviare i file contenenti le richieste di attribuzione del credito d’imposta aggiuntivo di cui all’articolo Art. 1, commi da 448 a 452, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, a favore delle imprese che hanno validamente presentato dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa di cui all’art. 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli investimenti nella ZES unica 2025, e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle entrate.

A tal proposito sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile l’applicazione che consente la compilazione del file telematico.

Inoltre nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico“, sono disponibili le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, che gestiscono la predisposizione di tale documento per la trasmissione telematica.

 

31-03-2026

Presentazione Comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica 2026 (ZES26)

Credito d’imposta ZES unica 2026-2028: nuove comunicazioni, scadenze e utilizzo del beneficio

 

31-03-2026

Presentazione Comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica Agricoltura 2026 (ZEP26)

31-03-2026

Presentazione Comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) 2026 (ZLP26)




Zes unica: approvato il modello di comunicazione relativo al credito d’imposta aggiuntivo previsto dalla Legge di bilancio 2026

Ai sensi dell’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge n. 207 del 2024, ai fini della fruizione del credito ZES unica 2025, gli operatori economici hanno trasmesso all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti realizzati nella ZES unica.

Sulla base del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 570046 del 12 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge n. 207 del 2024, è stata determinata la percentuale del credito d’imposta ZES unica effettivamente fruibile per l’anno 2025, nella misura del 60,3811 per cento.

L’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che hanno validamente presentato all’Agenzia delle entrate la predetta Comunicazione integrativa.

Il contributo aggiuntivo è pari al 14,6189 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la Comunicazione integrativa e spetta, nell’anno 2026, a condizione che l’impresa non abbia ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più dei medesimi investimenti, del credito d’imposta di cui all’articolo 38 del citato D.L. n. 19 del 2024 (“Transizione 5.0“).

 

Limite complessivo: credito ZES unica 2025 + credito aggiuntivo 2026 non possono superare l’importo richiesto con la Comunicazione integrativa.

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 449, secondo periodo, della Legge di bilancio 2026, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2026, prot. n. 56564/2026, è stato approvato l’allegato modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica”, nella quale le imprese beneficiarie dichiarano, ai sensi del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito di imposta di cui al citato articolo 38 del D.L. n. 19 del 2024 e sono definite le modalità di trasmissione telematica.

Si ricorda che le imprese beneficiarie decadono dal credito d’imposta riconosciuto ai sensi del citato comma 448 qualora, con riferimento al credito ZES unica 2025 sia accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la Comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 1, comma 449, primo periodo, della Legge di bilancio 2026, contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. In base all’articolo 1, comma 452, della Legge di bilancio 2026, per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 448 a 451 del medesimo articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto- legge e del decreto del Ministro degli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 18/2024, pag. 855), anche ai fini delle attività di controllo.

 

 

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Termini e modalità di presentazione

 

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, in via telematica direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

  • inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, tenendo presente che l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
  • annullare la comunicazione precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione. In tal caso va tenuto presente che l’annullamento riguarda esclusivamente le comunicazioni relative al credito d’imposta aggiuntivo per investimenti nella ZES unica e non la comunicazione integrativa trasmessa per il credito d’imposta ZES unica 2025.

In caso di presentazione tramite gli incaricati di cui sopra, questi ultimi sono tenuti a consegnare al beneficiario una copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta dell’Agenzia delle entrate che attesta l’avvenuta presentazione. La comunicazione si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia riceve i dati.

Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del 15 maggio 2026, e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l’intero file trasmesso (ad esempio, in caso di “Codice di autenticazione non riconosciuto”, “Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “File non elaborabile”).

 

Utilizzo del credito d’imposta

 

Il credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 448, della legge è utilizzabile a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta aggiuntivo.

 

Se la somma (credito aggiuntivo + ZES 2024/2025 spettanti) supera 150.000 euro, la compensazione è possibile solo dopo gli esiti delle verifiche antimafia.

Qualora l’ammontare complessivo del credito derivante dalla somma del credito d’imposta aggiuntivo e del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica 2024 e 2025, di cui all’articolo 16 del citato D.L. n. 124 del 2023, effettivamente spettante allo stesso beneficiario, sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, se non viene resa alcuna delle dichiarazioni di cui alla lettera h) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio della Comunicazione, il beneficiario deve compilare il Quadro C del predetto modello. L’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito di imposta qualora non sussistano motivi ostativi. In ogni caso, il credito d’imposta di cui sopra non può essere utilizzato prima del rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito ZES unica 2025.

Con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Al credito d’imposta non si applica il limite di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2026, prot. n. 56564/2026, recante: «Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica», pubblicato il 16.02.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Credito d’imposta ZES unica 2026-2028: nuove comunicazioni, scadenze e utilizzo del beneficio

L’articolo 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha modificato i commi 1, 4, primo periodo, e 6, primo periodo, dell’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, prevedendo un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

Ai sensi del successivo comma 439, primo periodo, dell’articolo 1, della citata Legge n. 199/2025 gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 124/2023 comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese sostenute e quelle che prevedono di sostenere negli anni 2026, 2027 e 2028. Il medesimo articolo 1 prevede, al comma 439, secondo periodo, che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la Comunicazione di cui al primo periodo del predetto comma inviano per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 all’Agenzia delle entrate una Comunicazione integrativa attestante l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Ciò premesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 440, della Legge n. 199/2025, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2026, prot. n. 3882/2026, sono stati approvati i modelli denominati “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica” eComunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica”, con le relative istruzioni.

I predetti modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati per le comunicazioni relative al credito d’imposta ZES unica per ciascuno dei tre anni 2026, 2027 e 2028.

Si ricorda che l’art. 1, commi 438-443, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), ha esteso il contributo sotto forma di credito d’imposta istituito dall’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124, a favore delle imprese che effettuano dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (“ZES unica”), che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Come anticipato il comma 438, ha esteso il credito d’imposta per investimenti realizzati nella ZES unica dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 nel limite di spesa di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028. Il contributo sotto forma di credito d’imposta incentiva l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

 

Procedura di accesso al credito d’imposta per il 2026

 

Per l’anno 2026, ai fini della fruizione del credito d’imposta, la Legge di bilancio per il 2026, all’art. 1, comma 439, ha previsto che «gli operatori economici comunicano all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026».

A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato tale comunicazione «inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 … all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione» preventiva.

La comunicazione integrativa, a pena del rigetto/scarto della comunicazione stessa, indica inoltre, l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 3882 del 30 gennaio 2026 sono stati approvati i modelli di comunicazione e di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, e definite le relative modalità di trasmissione telematica.

 

Soggetti beneficiari

 

Il decreto attuativo del 17 maggio 2024 recante le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica, stabilisce che possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Sono escluse dall’applicazione del beneficio anche le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento nonché le imprese in difficoltà, come definite all’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 della Commissione europea.

 

Investimenti ammissibili

 

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651 del 2014, realizzati, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 4, del decreto-legge Sud, «dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028», relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che verranno impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Nel caso di beni immobili strumentali, sono agevolabili gli investimenti anche se riguardano beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.

Sono esclusi dall’agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato (vedi anche: Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 183 dell’8 luglio 2025).

Inoltre, sono escluse le acquisizioni effettuate tra soggetti tra i quali sussistano i rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del Codice civile.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Sono agevolabili esclusivamente gli investimenti che rispettano il principio di incentivazione di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651 del 2014. La violazione del principio comporta decadenza dall’agevolazione, anche in presenza di investimenti materialmente ammissibili.

Ne consegue che non sono agevolabili investimenti integralmente realizzati prima della presentazione della Comunicazione; l’agevolazione non può riguardare investimenti “a posteriori”, già decisi e irreversibili.

 

Il credito è differenziato per regioni, dimensioni dell’impresa ed entità dell’investimento.

 

In particolare, il credito di imposta è determinato secondo la tabella che segue:

Regioni Piccole Imprese Medie Imprese Grandi Imprese
Progetti di investimento (1) Grandi progetti di investimento (2) Progetti di investimento (1) Grandi progetti di investimento (2)
Campania 60% 40% 50% 40% 40%
Puglia 60% 40% 50% 40% 40%
Basilicata 50% 30% 40% 30% 30%
Calabria 60% 40% 50% 40% 40%
Sicilia 60% 40% 50% 40% 40%
Sardegna 50% 30% 40% 30% 30%
Molise 50% 30% 40% 30% 30%
Puglia (3) 70% 50% 60% 50% 50%
Sardegna (3) 60% 40% 50% 40% 40%
Abruzzo (4) 35% 15% 25% 15% 15%
Marche (4) 35% 15% 25% 15% 15%
Umbria (4) 35% 15% 25% 15% 15%

 

1) Progetti con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro;
2) Progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro (come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale);
3) Per i territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta
4) Investimenti realizzati nei territori situati nelle “Zone c non predefinite” ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE

 

Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651 del 2014.

 

Modalità di fruizione

 

Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento GBER”), ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE.

In particolare, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

È cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo, pena la decadenza dai benefici goduti.

In base all’art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto iscritto nella sezione A del registro dei revisori dei conti di cui all’art. 8 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39.

 

 

Certificazione del prospetto ZES

 

Si ricorda che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha sviluppato uno strumento operativo utile ai revisori coinvolti nella certificazione degli investimenti, supportandoli nelle attività relative all’incarico in conformità con l’articolo 3 del Decreto del 17 maggio 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR.

Il documento contempla le fasi essenziali, che vanno dalla lettera di incarico, alla check list con i principali controlli consigliati, alla lettera di attestazione e alla relazione di certificazione del revisore.

Link esterno al sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Credito d’imposta ZES unica 2026-2028: nuove comunicazioni, scadenze e utilizzo del beneficio

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2026, prot. n. 3882/2026, sono stati approvati i nuovi modelli di comunicazione necessari per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica relativi agli anni 2026, 2027 e 2028.

La richiesta dell’agevolazione si articola, anche per il nuovo triennio, in due distinti adempimenti comunicativi, entrambi a pena di decadenza.

La Comunicazione: finestre temporali annuali

Il primo adempimento consiste nella Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta con la quale l’impresa indica:

  • le spese ammissibili già sostenute dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
  • le spese che prevede di sostenere entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Le finestre di trasmissione sono fissate, per ciascun periodo d’imposta, come segue:

dal 31 marzo – 30 maggio 2026 per gli investimenti 2026;
dal 31 marzo – 30 maggio 2027 per gli investimenti 2027;
dal 31 marzo – 30 maggio 2028 per gli investimenti 2028.

La Comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite intermediario abilitato, utilizzando il software reso disponibile dall’Agenzia delle entrate. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce integralmente le precedenti riferite allo stesso anno.

 

La Comunicazione integrativa: adempimento essenziale a pena di decadenza

 

Il secondo passaggio, imprescindibile ai fini dell’agevolazione, è rappresentato dalla Comunicazione integrativa con la quale l’impresa attesta l’avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Le relative scadenze sono concentrate nel mese di gennaio dell’anno successivo:

dal 3 – 17 gennaio 2027 per gli investimenti 2026;
dal 3 – 17 gennaio 2028 per gli investimenti 2027;
dal 3 – 17 gennaio 2029 per gli investimenti 2028.

La Comunicazione integrativa non può indicare importi superiori a quelli già dichiarati nella Comunicazione preventiva e deve essere corredata dalla certificazione del revisore attestante l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alle scritture contabili, secondo quanto previsto dal decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024).

 

Utilizzo del credito: compensazione e controlli

 

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

La fruizione è subordinata:

  • al rilascio della seconda ricevuta dell’Agenzia delle entrate, che comunica il riconoscimento del credito;
  • all’eventuale verifica antimafia obbligatoria per crediti superiori a 150.000 euro (anche per cumulo con annualità precedenti);
  • alla verifica documentale, nei casi di investimenti non supportati da fattura elettronica o realizzati tramite leasing (cfr. punto 5.3. del Provvedimento del 30 gennaio 2026, prot. n. 3882/2026).

Il modello F24 deve essere trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia pena il rifiuto dell’operazione.

 

Indicazioni operative per i professionisti

Particolare attenzione va posta alla coerenza tra Comunicazione e Comunicazione integrativa, nonché alla tempestiva acquisizione della certificazione contabile, elemento ormai strutturale dell’agevolazione ZES unica.

 

 

 




Transizione 4.0: comunicazioni di completamento rinviate al 31 marzo 2026. Le tre FAQ dell’Agenzia delle entrate per evitare lo scarto dell’F24

Con Decreto direttoriale 28 gennaio 2026Transizione 4.0. Proroga termini modelli di completamento” pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it) è stata disposta la proroga al 31 marzo 2026 dei termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 ultimati al 31 dicembre 2025 (codice tributo 7077 istituito con risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025), tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE.

Come specificato nel comunicato del MIMIT, pubblicato a corredo del citato decreto “le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse e che non hanno ancora completato la procedura hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare la comunicazione di completamento. Le imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse devono presentare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e conseguentemente la comunicazione di completamento entro il 31 marzo 2026”.

Sul tema, si segnala, che in data 29 gennaio 2026 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato tre FAQ concernenti la corretta compilazione del modello F24 ai fini della fruizione in compensazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (Transizione 4.0).

Con le citate FAQ l’Agenzia ha fornito chiarimenti operativi in merito a: (i) l’individuazione dell’“anno di riferimento” da esporre nel modello F24; (ii) la corretta scelta del codice tributo; (iii) le ricadute degli errori di compilazione, che possono determinare lo scarto della delega F24.

Di seguito, una sintesi “risposta per risposta” delle FAQ del 29 gennaio 2026:

 

Investimenti avviati nel 2025 e completati nel 2026 (anno di completamento: 2026)

 

Quesito: investimento “prenotato” entro il 31 dicembre 2025 (ordine accettato e acconti ≥ 20%), completamento nel 2026: quando si può utilizzare la prima quota? Quale anno e quale codice tributo indicare in F24 (anche per le quote successive)?

Risposta in sintesi: se entro il 31 dicembre 2025 risultano: (a) acconti almeno pari al 20% del costo e (b) ordine accettato dal venditore, e l’investimento è completato entro il 30 giugno 2026, la fruizione avviene in tre quote annuali:

1ª quota: dal 2026
2ª quota: dal 2027
3ª quota: dal 2028

(ferma la possibilità di utilizzare la quota anche in anni successivi a quello “di partenza”).

Nel modello F24 va indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE: nel caso di specie, 2026 (e 2026 resta anche per le quote fruite negli anni successivi).  Il codice tributo indicato è il 7077.

Avvertenza: se acconti < 20% e/o ordine non accettato entro il 31 dicembre 2025, oppure completamento oltre il 30/06/2026, non è possibile fruire del credito.

 

Investimenti completati nel 2025 (anno di completamento: 2025) – anno di riferimento e codici 6936/7077

 

Quesito: investimento Transizione 4.0 completato nel 2025 e comunicato al MIMIT/GSE con fruizione in tre quote; come va compilato l’F24 per le quote 2026 e 2027? E se la quota non è utilizzata nell’anno “naturale”, è recuperabile?

Risposta in sintesi: il credito è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali; in sede di compilazione F24, l’anno di riferimento coincide con l’anno di completamento dell’investimento risultante dalla comunicazione MIMIT/GSE.

Caso A (prenotazione “regolare” entro 31 dicembre 2024): investimento iniziato nel 2024 e completato nel 2025, con acconti ≥ 20% e ordine accettato entro il 31 dicembre 2024:

  • codice tributo: 6936
  • anno di riferimento: 2025 (da ripetere anche per le quote 2026 e 2027)
  • fruizione: 2025/2026/2027.

Caso B: acconti inferiori al 20% e/o ordine non accettato entro il 31 dicembre 2024:

  • codice tributo: 7077
  • anno di riferimento: 2025 (anche per le quote fruite negli anni successivi)
  • fruizione: 2025/2026/2027.

Caso C (investimenti iniziati e completati nel 2025):

  • codice tributo: 7077
  • anno di riferimento: 2025
  • fruizione: 2025/2026/2027.

In ogni caso, la quota annuale non fruita nell’anno “ordinario” può essere utilizzata anche in annualità successive.

 

Investimenti completati nel 2024 (anno di completamento: 2024) – scarto F24 per anno errato

 

Quesito: comunicazione al MIMIT/GSE con data di completamento 2024 e fruizione 2024-2026; la prima quota (2024) è stata compensata correttamente con 6936 e anno 2024, ma la seconda quota è stata presentata con anno 2025 ed è stata scartata: come correggere? È ancora possibile utilizzare la quota?

Risposta in sintesi: l’anno di riferimento da indicare in F24 deve essere sempre l’anno di completamento dell’investimento riportato nella comunicazione MIMIT/GSE.

Pertanto, se il completamento è 2024, anche per la seconda quota (utilizzabile dal 2025) e per la terza quota (utilizzabile dal 2026) occorre indicare:

  • codice tributo: 6936
  • anno di riferimento: 2024.

Resta ferma la possibilità di fruire delle quote anche in anni successivi a quelli di ordinaria utilizzabilità.

 

Link al testo Integrale delle risposte alle domande più frequenti (FAQ) – Credito d’imposta “Transizione 4.0” (aggiornamento al 29 gennaio 2026)

 

Transizione 4.0 – Proroga termini al 31 marzo 2026

Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) del 28 gennaio 2026 – Transizione 4.0. Proroga termini modelli di completamento

Transizione 4.0: pubblicato il Decreto del MIMIT con le nuove regole per il 2025. Il decreto disciplina il meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento

Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) del 15 maggio 2025 – Credito d’imposta beni strumentali materiali 4.0. Nuovo modello di comunicazione per la prenotazione delle risorse

Testo consolidato, aggiornamento 16 giugno 2025

 

 

Vedi anche: Avviso MIMIT del 27 novembre 2025

“Pubblicata la guida che riporta le modalità con cui compilare la Dichiarazione relativa al divieto di cumulo dei crediti di imposta previsti nel piano Transizione 4.0 e nel piano Transizione 5.0 trasmessa dal GSE mediante PEC ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175.”

Link alla Guida alla compilazione




Legge Bilancio 2026: tutte le misure fiscali in versione ufficiale tra rimodulazioni, rottamazioni, proroghe e crediti d’imposta

Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2025, la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028».

 

 

Legge di Bilancio 2026 “ufficiale si compone di un unico articolo di 973 commi che recano la prima sezione e di successivi articoli dal 2 al 21 recanti la seconda sezione.

Di seguito, si elencano i principali interventi in materia fiscale e agevolazioni a imprese.

  • la revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, volta a ridurre dal 35 al 33 per cento la seconda aliquota dell’IRPEF, prevedendo un meccanismo diretto a sterilizzare il beneficio fiscale per i percettori di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro (commi 3 e 4);
  • la revisione dell’imposta sostitutiva al 5 per cento per i lavoratori dipendenti privati, sugli incrementi retributivi corrisposti in attuazione dei contratti collettivi degli anni 2024, 2025 e 2026, la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle forme di partecipazione agli utili d’impresa ad 1 punto percentuale e l’innalzamento del limite annuo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto a 5.000 euro, l’introduzione per l’anno 2026 di un’imposta sostitutiva con aliquota al 15 per cento per le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanali e indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro (commi 7-12);
  • l’estensione all’anno 2026 una norma transitoria, già posta per l’anno 2025, che prevede, per i dividendi corrisposti (nel relativo anno) ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50 per cento, ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l’inclusione integrale nell’imponibile (comma 13);
  • incremento da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei “buoni pasto” elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti (comma 14);
  • l’estensione a tutto il 2026 del regime di agevolazione IRPEF 2025 dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola già previsto, con alcune limitazioni, per gli anni 2024 e 2025 (comma 15);
  • la modifica della disciplina sulle locazioni brevi che nel confermare l’applicazione dell’aliquota ridotta al 21 per cento al primo immobile posseduto e quella del 26 per cento al secondo immobile, rende obbligatoria la qualificazione come attività d’impresa dal terzo immobile locato e non più, come nel precedente regime, dal quinto (comma 17);
  • il sostegno ai dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale, riconoscendo il trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno (commi 18-21);
  • la proroga per tutto l’anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto fino all’anno 2025 dalla legge di bilancio 2025, con riferimento agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (ecobonus) agli interventi di ristrutturazione edilizia, e a quelli in materia antisismica (sismabonus). Viene inoltre prorogato per l’anno 2026, alle medesime condizioni dell’anno 2025, il cosiddetto bonus mobili (comma 22);
  • incremento da 200.000 a 300.000 euro dell’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore della norma in esame. La norma eleva inoltre da 25.000 euro a 50.000 euro l’importo ridotto dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati dai familiari per i quali il soggetto principale ha fatto richiesta (commi 25-26);
  • l’estensione per l’anno 2026 della modifica introdotta dalla legge di bilancio 2025 che ha elevato da 30 mila euro a 35 mila euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario (comma 27);
  • esclusione dall’incremento al 33 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui proventi derivanti dalla detenzione di criptoattività, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. Per tali prodotti l’aliquota dell’imposta resta al 26 per cento (comma 28);.
  • il raddoppio delle aliquote dell’imposta sulle transazioni finanziarie, cosiddetta Tobin tax.  Si aumenta l’aliquota della cosiddetta Tobin Tax sia con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi (dallo 0,2 allo 0,4 per cento) sia con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari (dallo 0,02 allo 0,04 per cento) – (commi 29-31);
  • la riproposizione del regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni ai soci. Per le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2026 versano in due rate un’imposta sostitutiva pari all’8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni. Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili (commi 35 -40);
  • la riproposizione, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026 (comma 41);
  • la modifica alla tassazione delle plusvalenze nell’ambito della disciplina del reddito di impresa. Prevista la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:
    • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni;
    • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

    Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in  cui sono realizzate (commi 42-43);

  • la riproposizione dell’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta, previo pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 10 per cento. Prevista la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (commi 44 e 45);
  • la revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso. Previsto che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi infra-UE o SEE (con cui l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni) percepiti da banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione italiane non concorrono a formare la base imponibile IRAP nella misura del 95 per cento del loro ammontare, a condizione che:
    (a) si detenga una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili;
    (b) la società che distribuisce utili rivesta una delle forme previste nell’allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE;
    (c) la società che distribuisce utili risieda, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell’Unione europea;
    (d) la società che distribuisce è soggetta, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;
    (e) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno;
    (f) deve trattarsi di dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi a titoli e strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l’indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito.
    Per i precedenti periodi di imposta, si riconosce la possibilità di presentare istanza di rimborso dell’IRAP riferita all’eccedenza rispetto al 5 per cento dei dividendi – perciò l’IRAP pagata sul 45 per cento di tali dividendi – che hanno concorso a formare il rispettivo valore della produzione netta, purché alla data del 1° gennaio 2026 sia ancora in corso il termine decadenziale di 48 mesi (commi 46-50);
  • gli interventi sul regime dei dividendi, con particolare riguardo all’accesso al “regime di esclusione”. Limitato l’accesso al c.d. “regime di esclusione” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in “regime di esenzione o PEX” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES). Inoltre, anche per l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1,20 per cento) sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all’imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all’accordo SEE – ivi residenti – è necessario che le relative partecipazioni siano detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Le nuove disposizioni trovano applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026 (commi 51-55);
  • le modifiche al regime della deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese. Disposto per gli intermediari finanziari una deroga al regime di deducibilità integrale – nell’esercizio di rilevazione contabile – delle svalutazioni e perdite attese su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986 e, come risulta dalla modifica dell’articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 446 del 1997 (“decreto IRAP”). Nello specifico, si stabilisce che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successi 3 (periodi d’imposta 2026-2029, per gli intermediari finanziari con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), per i crediti verso la clientela del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dal modello di rilevazione delle perdite attese di cui all’IFRS 9 (c.d. “Expected loss model o ECL”) sono deducibili, ai fini IRES e IRAP, in quote costanti, nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei 4 successivi (commi 56-58);
  • modifiche dell’imposizione fiscale sulle assicurazioni (Imposta sui premi assicurativi) dei rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione (commi 59-64);
  • modifiche in tema di valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Si consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione in bilancio, con l’obbligo, in tal caso, di destinare una riserva indisponibile di utili. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, l’IVASS è demandato alla definizione, con proprio regolamento, delle modalità attuative e applicative di tale facoltà (commi  65-67);
  • l’introduzione di alcune modifiche relative alla disciplina del contributo straordinario sui margini di interesse (extraprofitti) delle banche (commi 68-73);
  • l’aumento di 2 punti percentuali dell’aliquota IRAP per banche e assicurazioni (commi 74 e 75)
  • la sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA (commi 76-81);
  • le misure di definizione agevolata (cd. Rottamazione-quinquies) dei carichi affidati all’agente della riscossione. Si consente ai contribuenti di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. I commi 83 e 84 disciplinano le modalità di pagamento delle somme di cui al comma 82, consentendo il pagamento in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali di pari importo. I commi da 85 a 88 specificano la procedura per l’adesione alla definizione agevolata. I commi 89 e 90 recano alcune precisazioni riguardanti la determinazione delle somme da versare e gli importi eventualmente già versati. Il comma 91 elenca gli effetti derivanti dalla presentazione della dichiarazione relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto. Il comma 92 prevede che, entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunichi ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, quello delle singole rate e la data di scadenza di ciascuna di esse. Il comma 93 dettaglia le modalità con cui il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato. Il comma 94 definisce gli effetti della definizione agevolata sulle dilazioni operanti da una data antecedente rispetto alla domanda e sulle procedure esecutive precedentemente avviate. Il comma 95 disciplina il caso di inadempienza nel pagamento delle rate. Il comma 96 riguarda i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano in procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori nell’ambito di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, di ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari e di concordato minore. Il comma 97 limita l’applicazione della definizione agevolata ai soli interessi nel caso delle violazioni del codice della strada. Il comma 98 prevede l’applicazione della disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata. Il comma 99 consente di estinguere anche i debiti relativi a precedenti definizioni agevolate per i quali si è determinata l’inefficacia della relativa definizione. Il comma 100 esclude invece dalla facoltà di estinzione i debiti inclusi nella c.d. “rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data. Il comma 101, infine, disciplina gli effetti della definizione agevolata per i bilanci dell’agente della riscossione e degli enti creditori. (commi  82-101);

 

Cosa prevede la nuova Definizione agevolata delle cartelle
(“Rottamazione-quinquies”)

 

I contribuenti che sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio.

 

Ambito di applicazione

 

La “Rottamazione-quinquies” riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

  • imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972;
  • contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Sono ammessi alla nuova “Rottamazione” anche coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”.

Attenzione: la norma, invece, esclude dalla nuova “Rottamazione” i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”, sono ricompresi in piani di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

 

Come e quando presentare la domanda

 

I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

  • la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
  • dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026 (comma 84).

 

Decadenza e perdita dei benefici

 

La “Rottamazione-quinquies” risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, in caso di omesso ovvero insufficiente versamento dell’unica rata scelta per effettuare il pagamento (da pagare entro il 31 luglio 2026).

Inoltre, nel caso di pagamento rateale, la decadenza dalla “Rottamazione-quinquies” interverrà in caso di omesso ovvero insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.

 

 

  • le misure per la definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali. Introdotte una serie di norme dirette ad attribuire alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali (comma 102). Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente (comma 103), nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata (comma 104). I commi 105, 106 e 107 fissano le condizioni che le regioni e gli enti locali devono rispettare nell’introdurre misure di definizione agevolata. Il comma 108 disciplina l’efficacia dei regolamenti degli enti locali relativi alla definizione agevolata. Il comma 109 estende la facoltà di regioni ed enti locali di adottare forme di definizione agevolata anche alle entrate di natura patrimoniale. Il comma 110 abroga l’articolo 13 della legge finanziaria 2003 limitatamente alla facoltà prevista per 18 le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi (commi da 102-110);
  • le misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto. Si inseriscono nuove procedure per contrastare l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento di IVA e per estendere la ritenuta d’acconto ai contribuenti esercenti attività di impresa. In base a una nuova liquidazione automatizzata, le dichiarazioni IVA presentate senza i quadri necessari a liquidare le imposte dovute sono equiparate a omesse dichiarazioni. L’ambito di applicazione della ritenuta a titolo d’acconto viene estesa ai contribuenti esercenti attività di impresa, con una ritenuta pari allo 0,5 per cento per l’anno 2028 e dell’uno per cento a decorrere dall’anno 2029 (commi 111-115);
  • le misure di contrasto alle indebite compensazioni. Si interviene sulla soglia prevista per poter accedere alle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per importi superiori a 50.000 euro, la previgente soglia era di 100.000 euro, (comma 116);
  • l’estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Si interviene sulla disciplina della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, permettendo all’Agente della riscossione di avvalersi dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo, in modo da migliorare l’efficacia dei pignoramenti presso terzi (commi 117 -118);
  • l’aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell’importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato e la modifica delle aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante (commi 119-124 e 129);
  • il differimento al 1° gennaio 2027 dell’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax (minori entrate per 385 milioni nel 2026, (comma 125);
  • l’introduzione di un contributo, pari a 2 euro, a carico delle spedizioni di valore inferiore a 150 euro in arrivo dai Paesi terzi. Istituito un contributo – pari a 2 euro – per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro. Il tributo è riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci (commi 126-128);
  • allineamento delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante. Si parifica le aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri. Di conseguenza, soppresso il meccanismo di avvicinamento graduale istituito con l’articolo 3 del decreto legislativo n. 43 del 2025. Esclusi, inoltre, i carburanti utilizzati a scopi agricoli e industriali dall’aumento dell’accisa e mantiene il regime favorevole – con accisa ridotta – per i biocarburanti (comma 129);
  • limiti alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Introdotte delle innovazioni con riguardo ai limiti di deducibilità delle svalutazioni dei titoli obbligazionari. Nello specifico, per i soggetti OIC, le svalutazioni delle obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili nei limiti della media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre, per i titoli negoziati in mercati regolamentati ovvero applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano (c.d. “MOT”) dell’ultimo semestre, per gli altri titoli non quotati. Con riferimento ai titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, invece, si introduce un criterio analogo a quello previsto per i titoli del circolante, ovverosia che le svalutazioni di tali titoli sono deducibili nei limiti dell’andamento del MOT registrato negli ultimi 6 mesi. Tale disposizione trova applicazione anche per i soggetti IAS/IFRS con riferimento ai titoli obbligazionari che non sono detenuti per scopi di negoziazione; in tal caso si precisa che le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico (comma 130);
  • modificate le regole di determinazione del reddito d’impresa. Introdotte, in via sperimentale per il 2026 – istituendo un monitoraggio mediante indicazione in un apposito campo della dichiarazione dei redditi –  le seguenti disposizioni: il regime fiscale della rivendita delle azioni proprie (comma 131, lettera a)); la deduzione di oneri connessi a piani di stock option (comma 131, lettera b)); e la deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita (comma 131, lettera c)). Ai sensi del comma 132, le operazioni di cui al comma 131, lettere da a) a c), dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (comma 131-132);
  • limiti alla deducibilità degli interessi passivi. La disposizione introduce una deduzione forfetaria “a scalare” dal 96 per cento al 99 per cento degli interessi passivi per gli intermediari finanziari, con alcune eccezioni, per i periodi d’imposta dal 2026 al 2029. Dal periodo d’imposta 2030 tali soggetti riprendono a dedurre integralmente gli interessi passivi. Il comma 134 conferma le regole di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti partecipanti al consolidato. Il comma 135, stabilisce che per le banche e gli altri enti e società finanziari, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 132. Il comma 136 dispone sugli acconti in modo da generare per ciascun periodo d’imposta effetti solo sui versamenti a saldo (commi 133-136);
  • modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario. Si esclude, a determinate condizioni, l’applicazione di un’aliquota d’imposta addizionale del 10 per cento sugli emolumenti variabili eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione dei manager del settore finanziario (comma 137);
  • modifiche al calcolo della base imponibile IVA per obbligazioni permutative e dazioni di pagamento. Novellato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per far sì che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia calcolata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore (commi 138-139);
  • estensione dell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale. Modificato il D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 per includere alcuni soggetti attualmente esentati (agenzie di viaggio e turismo; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni rese direttamente) nell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. Il comma 142 chiarisce che la normativa in via di approvazione sarà applicata a partire dalle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026  (commi 140-142);
  • l’innalzamento dell’aliquota d’imposta concernente la rivalutazione di terreni e partecipazioni dal 18 al 21 per cento (comma 144);
  • esenzione dall’imposta di bollo su alcuni contratti di credito. Introdotta l’esenzione dall’imposta di bollo sui contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro 3 mesi dall’utilizzo delle somme. Le nuove disposizioni  si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026 (commi 145-146);
  • la detassazione del trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche (commi 237-239);
  • la rimodulazione del sistema di finanziamento dell’AGCOM attraverso un contributo annuale di natura tributaria (commi 273-275);
  • la maggiorazione dell’ammortamento ai fini IRES e IRPEF per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Riproposta la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento, ai fini IRES ed IRPEF, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Gli elenchi dei beni materiali e immateriali agevolabili  sono aggiornati ed inseriti, rispettivamente, agli Allegati IV e V della legge in esame. La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti è pari a: (i) 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; (ii) 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; (iii) 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. Sono altresì definite le imprese escluse dalla percezione del beneficio e la modalità di accesso allo stesso e viene precisato che il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni salvo che in specifiche ipotesi (in particolare, sono esclusi gli investimenti che beneficiano del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali nuovi secondo il modello industria 4.0). Si riconosce la fruizione del beneficio sulle quote residue, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo, a titolo oneroso, del bene oggetto di agevolazione o la destinazione dello stesso a strutture produttive ubicate all’estero. A tal fine, è necessario che l’impresa provveda alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori (commi 427-436);
  • l’estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028 e l’introduzione di un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un’integrazione pari al 14,6189% dell’importo già richiesto a condizione che l’impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0I commi 438-447, estendono agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028. Il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d’imposta è fissato nel limite di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028 (comma 438). Il comma 439 pone in capo agli operatori economici interessati specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili. Con ulteriore comunicazione integrativa all’Agenzia delle entrate, corredata dalla documentazione indicata dalla disposizione in esame, i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Il comma 440 demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione. Il comma 441 reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa. Il comma 442 specifica ulteriori contenuti del suddetto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Il comma 443 specifica la disciplina applicabile per tutto quanto non previsto dalle disposizioni in esame.
    Il comma 444 estende per gli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) nel limite di spesa di 100 milioni di euro all’anno. Il comma 445 disciplina i relativi obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’ammontare delle spese ammissibili che gli operatori economici prevedono di affrontare. Con ulteriore comunicazione integrativa all’Agenzia delle entrate i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Il comma 446 demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione. Il comma 447 reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa. I commi da 448 a 452, introducono un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un’integrazione pari al 14,6189% dell’importo già richiesto con dichiarazione integrativa inviata tra il 18 novembre e 2 dicembre 2025, a condizione che l’impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0 per almeno uno degli investimenti indicati. Il contributo aggiuntivo è richiesto con comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate ed è utilizzabile solo in compensazione nell’anno 2026. Inoltre, la somma tra credito “principale” e integrativo non può superare l’importo originariamente richiesto e sono previste regole sulla rideterminazione e decadenza proporzionale in caso di perdita dei requisiti o di dichiarazioni non veritiere (commi 438-452);
  • l’istituzione nel Lazio di Zone franche doganali intercluse all’interno di aree portuali, retroportuali, piattaforme logistiche e agglomerati industriali (comma 453);
  • il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura per investimenti in beni strumentali. Si prevede che alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028 sia concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nei limiti di spesa precisati al comma 457. (commi 454-459)
  • la rimodulazione del credito d’imposta riconosciuto alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura operanti nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica). I commi 460 e 461 intervengono in materia di credito d’imposta “ZES unica per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura” rideterminando, rispettivamente nelle percentuali del 58,7839 per cento e del 58,6102 per cento le percentuali del 15,2538% e del 18,4805 per cento che erano state individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il 12 dicembre del 2025. Tali percentuali si riferiscono agli investimenti effettuati nel primo caso dalle micro imprese e dalle piccole medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e, nel secondo caso, dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Sulla base dei dati forniti nella relazione tecnica gli oneri finanziari derivanti dalla rideterminazione in questione risultano pari a 133,289 milioni di euro per l’anno 2025. Il comma 462 prevede l’estensione del contributo sotto forma di credito d’imposta alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali site nella ZES Unica, di cui al comma 1 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 all’anno 2026, finanziandolo. Prevede inoltre che siano agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2026, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.Il comma 463 prevede che per l’anno 2026 gli operatori economici comunichino all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre del 2026. Altresì, gli stessi dovranno comunicare, dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026, a pena di decadenza dall’agevolazione. Tali comunicazioni avverranno attraverso un modello di comunicazione approvato dal direttore dell’agenzia delle entrate (commi 460-466);
  • il sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese (cd. nuova Sabatini), per ulteriori 200 milioni nel 2026 e 450 milioni nel 2027 (comma 468);
  • la possibilità di aumentare l’imposta di soggiorno, per i comuni presso i quali può essere istituita, anche nell’anno 2026 (comma 683-684);
  • misure fiscali di agevolazione sulle utenze, sulle rate dei mutui e sui finanziamenti nelle zone interessate da eventi sismici 2016 e 2017 (commi 574-579);
  • proroga delle esenzioni relative a fabbricati interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale (comma 580);
  • proroga termini in materia di Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia (comma 591);
  • esenzione IMU per eventi sismici del 2022 e 2023 nelle regioni Marche e Umbria (comma 595);
  • proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale e comunale dell’IRPEF (commi 649-650);
  • proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva (comma 677);
  • previsione che le PA verifichino la regolarità fiscale degli esercenti di arti e professioni per l’attività professionale svolta presso le medesime, prima dell’erogazione delle somme previste. Si specifica che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di un importo fino a cinquemila euro agli esercenti di arti e professioni per l’attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verificano se i medesimi beneficiari siano inadempienti all’obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare. In caso affermativo, il relativo pagamento da parte delle citate amministrazioni andrà in favore:

a) dell’agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente;

b) del beneficiario, nel caso in cui parte delle somme superino l’ammontare del debito.

La disposizione in commento, aggiungendo il comma 1-ter all’articolo 48-bis del D.P.R. 602 del 1972, si applica a decorrere dal 15 giugno 2026 (comma 725);

  • l’introduzione di un acconto sul contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti, pari all’85% dell’importo versato nell’anno precedente, da versare entro il 16 novembre, che costituirà un credito che potrà essere scomputato dai pagamenti dovuti, allo stesso titolo, a partire dal febbraio dell’anno successivo (comma 772);
  • disposizioni di interpretazione autentica in relazione all’esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche (commi 853-856).
  • modifiche dell’aliquota dell’accisa sulla birra. In particolare, ridetermina nelle seguenti misure l’accisa:
    • per gli anni 2026 e 2027: 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato;
    • per gli anni 2028 e successivi: 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato.

Con riferimento al 2026 e 2027 l’aliquota risulta così diminuita rispetto alla misura di euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato attualmente in vigore (comma 859);

  • proroga il credito di imposta previsto dalla legge di bilancio 2020 per le attività di design e ideazione estetica per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Il credito d’imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2026. Il comma 926 reca la copertura degli oneri mediante riduzione del fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della microelettronica (commi 925-926)
  • modifiche al regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee. Il comma 932, introduce la regione di raccolta tra gli elementi che il documento emesso dal soggetto acquirente di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali, nelle ipotesi nelle quali non trovi applicazione la ritenuta a titolo d’imposta prevista dalla legislazione vigente, deve necessariamente contenere. Si stabilisce che per le operazioni di acquisto di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali effettuate senza l’applicazione della ritenuta il soggetto acquirente emette un documento d’acquisto dal quale deve risultare anche la regione di raccolta dei prodotti in oggetto (comma 932);
  • interventi sulla disciplina del c.d. tax free shopping, ossia lo sgravio dell’IVA sulle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare per i soggetti domiciliati e residenti al di fuori dello spazio UE. I commi 934-936, demandano a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle entrate, la definizione di modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita dal territorio doganale, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario. Altresì, estendono da quattro a sei mesi il termine per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana (commi 934-936);
  • introduzione di benefici finanziari sotto forma di credito d’imposta per le cd. imprese energivore (commi 962-965).

 

Scarica il testo:
è disponibile il testo integrale della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 301 del 30 dicembre 2025, Suppl. ord. n. 42).

Link al testo della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028». Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2025.

 

 

 




Bonus elettrodomestici, pubblicato il decreto: domande al via dal 18 novembre alle 7:00

Online il Decreto direttoriale del 12 novembre 2025 che apre ufficialmente la fase per le istanze dei consumatori relative al contributo “Bonus elettrodomestici”.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 7:00 di martedì 18 novembre 2025.

I consumatori potranno presentare l’istanza di concessione del contributo elettrodomestici ed accedere alla Piattaforma informatica mediante l’app IO oppure tramite l’interfaccia applicativa resa disponibile attraverso il link: https://bonuselettrodomestici.it/utente.

 

Attenzione: il contributo non può essere cumulato con altre agevolazioni, nonché con altri benefici, anche di tipo fiscale, riferiti agli stessi costi ammissibili. L’agevolazione sarà fruibile da ciascun nucleo familiare «rispettando l’ordine temporale di presentazione delle istanze e il suo riconoscimento è subordinato all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie» (“Click day” di fatto).

 

 

Cos’è

 

Un voucher pensato per incentivare la sostituzione di un elettrodomestico con un modello ad alta efficienza energetica, favorendo sostenibilità e transizione energetica. Il contributo copre fino al 30% del prezzo di acquisto con tetti massimi di:

  • 100 euro per nucleo familiare;
  • 200 euro per nuclei con ISEE < 25.000 euro annui.

È previsto un solo bonus per famiglia anagrafica.

 

Requisiti principali

 

Un solo elettrodomestico agevolabile per famiglia anagrafica (beneficiario maggiorenne), tramite voucher da spendere presso il venditore.

Ammessi solo prodotti ad elevata efficienza di cui all’art. 3 del DM 3 settembre 2025 (es. lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni, piani cottura), distinti per categoria.

Obbligo di consegna al venditore di un elettrodomestico usato della stessa tipologia e di classe energetica inferiore, che sarà avviato a corretto smaltimento/riciclo.

 

Come presentare domanda (dal 18/11, ore 7:00)

 

  • Accedere con SPID/CIE all’app IO oppure al sito https://bonuselettrodomestici.it
  • Seguire la procedura guidata per la richiesta del voucher e scegliere il venditore aderente.
  • Utilizzare il voucher in fase di acquisto presso il punto vendita/portale aderente.

 

Contesto

 

La fase per i produttori e i venditori si è aperta a ottobre; con il decreto odierno arriva il via libera ai consumatori per la presentazione delle istanze.

 

Per maggiori informazioni (link al sito internet istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – MIMIT)

 

Link al testo del Decreto direttoriale 12 novembre 2025Contributo elettrodomestici. Termini di apertura
Il decreto direttoriale 12 novembre 2025 indica i termini di apertura dei termini per le istanze, da parte degli utenti finali, relative al contributo (“bonus”) elettrodomestici.

Link al testo del Decreto direttoriale 22 ottobre 2025Bonus elettrodomestici. Modalità di richiesta, concessione ed erogazione – Allegato 1 – Linee guida – Allegato 2 – Informativa privacy

Contributo (“bonus“) elettrodomestici

FAQ – Risposte alle domande frequenti sul Bonus Elettrodomestici

 




Aiuti “de minimis” alle imprese. L’Inps aggiornati i moduli | Le indicazioni sui Regolamenti UE e sui nuovi massimali di aiuto alle imprese

Con il messaggio 6 novembre 2025, n. 3339, l’Inps fornisce le indicazioni sulle regole e i moduli aggiornati per gli aiuti di Stato di piccola entità (il regime “de minimis“), a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti comunitari che innalzano i massimali di aiuto concedibili.

 

Di seguito i massimali:

 

Norma de minimis: dispensa dalla notifica degli aiuti di Stato di modesto importo (dal 2024)

Regolamento (UE) 2023/2831 (settore generale): 300.000 euro (dal 1° gennaio 2024);

Il massimale di aiuto previsto è di 300.000 euro nell’arco di tre anni per impresa (o per impresa unica), in luogo dei 200.000 consentiti ai sensi della disciplina previgente. Il massimale si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’UE.

Quanto all’ambito di applicazione, il nuovo regolamento opera in tutti i settori, tranne specifiche eccezioni, tra le quali il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.

Il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura è incluso nell’ambito di applicazione del regolamento, a meno che l’importo degli aiuti in questione sia fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati, o a meno che – in caso di trasformazione dei prodotti agricoli – l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. (Cfr. art. 1 del nuovo Regolamento).

 

Aiuti de minimis per servizi di interesse economico generale (dal 2024)

Regolamento (UE) 2023/2832 (SIEG): 750.000 euro (dal 1° gennaio 2024);

 

Regolamento per settore della pesca e acquacoltura

Regolamento (UE) 717/2014 (pesca e acquacoltura): 40.000 euro (dal 25 ottobre 2023); (link Consolidated text)

 

Aiuti de minimis all’agricoltura

Regolamento (UE) 1408/2013 (settore agricolo): 50.000 euro (dal 16 dicembre 2024).

 

Per quanto riguarda gli aiuti concessi nel settore del trasporto merci su strada, è stato abrogato il massimale di 100.000 euro e si applica ora il massimale generale di 300.000 euro.

L’aiuto massimo è calcolato su un periodo di tre anni per la singola “impresa unica“.

 

Gli aiuti possono essere richiesti attraverso:

  • moduli telematici: per le agevolazioni gestite online, i moduli sul Portale delle Agevolazioni sono già stati aggiornati automaticamente;
  • moduli cartacei: per le agevolazioni che non hanno un modulo online (es. alcuni incentivi per chi assume percettori NASpI), bisogna usare il nuovo modulo di dichiarazione.

Il modulo di dichiarazione sugli aiuti “de minimis” è disponibile sul portale (modulo SC105).

 

 

Si ricorda che il Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, successivamente abrogato e rifuso nel Regolamento (UE) n. 2015/1588, ha consentito alla Commissione di adottare i regolamenti “de minimis, con i quali la Commissione decide che taluni aiuti ivi indicati non soddisfano tutti i criteri di cui all’art. 107, par. 1, TFUE e li dispensa quindi dalla procedura di notifica ex ante, a condizione che tali aiuti, in un determinato arco di tempo, non superino un importo prestabilito per singola impresa.

I regolamenti “de minimis” vigenti sono il:

  • Regolamento 2831/2023/UE del 13 dicembre 2023, della Commissione, applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione primaria di prodotti agricoli della pesca e dell’acquacoltura, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030 (sono consentiti ulteriori sei mesi di ultrattività). Il nuovo regolamento si applica, comunque, anche agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2024) purché soddisfino tutte le condizioni ivi previste;
  • Regolamento(UE) 1408/2013, della Commissione, per le imprese del settore agricolo, modificato dal Regolamento (UE) 2023/2391 del 4 ottobre 2023;
  • Regolamento (UE) 717/2014, della Commissione, per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, modificato dal Regolamento (UE) 2023/2391 del 4 ottobre 2023;
  • Regolamento (UE) 2832/2023 del 13 dicembre 2023, della Commissione, per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) in qualsiasi settore, con talune eccezioni (tra le quali quello della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura)

 

Link al testo del Messaggio Inps del 6 novembre 2025, n. 3339, con oggetto: AIUTI DI STATO – Di piccola entità (il regime “de minimis”) – Nuovi Regolamenti (UE) “de minimis” che innalzano i massimali di aiuto concedibili – Aggiornamento dichiarazione “de minimis” per la richiesta di incentivi subordinati a tale regime – Modifiche in materia di massimale concedibile e triennio di riferimento




Bonus elettrodomestici, aperti i termini per la registrazione. Dal 23 (produttori) e dal 27 ottobre (venditori)

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto che rende operativo il contributo economico (“bonus”) per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

Sono ammessi esclusivamente elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, conformi alle classi previste dal decreto interministeriale del 3 settembre 2025.

Per accedere al contributo è infatti necessario consegnare al venditore un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore a quello agevolato che sarà correttamente smaltito in un’ottica di riciclo dei materiali.

Il bonus copre fino al 30% del costo di acquisto, con un massimale di:

  • 100 euro per famiglia anagrafica;
  • 200 euro per famiglia anagrafica con ISEE inferiore a 25 mila euro annui.

 

 

 

La misura è articolata in due fasi:

  • la prima riguarderà i produttori e i venditori, che potranno registrarsi sulla piattaforma dedicata a partire dal 23 (produttori) e dal 27 ottobre (venditori).
  • la seconda sarà rivolta agli utenti finali che potranno presentare domanda di adesione tramite l’app IO o il sito web dedicato. I tempi di apertura di questa seconda fase saranno comunicati prossimamente.

 

Per maggiori informazioni (link al sito internet istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – MIMIT)

Link al testo del Decreto direttoriale 22 ottobre 2025Bonus elettrodomestici. Modalità di richiesta, concessione ed erogazione – Allegato 1 – Linee guida – Allegato 2 – Informativa privacy

Contributo (“bonus“) elettrodomestici

FAQ – Risposte alle domande frequenti sul Bonus Elettrodomestici

 




Autoimpiego Centro-Nord e Resto al Sud 2.0. Al via le richieste | Aperta la piattaforma per richiedere gli incentivi

A partire da oggi (15 ottobre 2025) è possibile presentare, accedendo alla pagina dedicata del sito di Invitalia, la richiesta di agevolazioni per l’avvio di nuove imprese, nuovi studi professionali o società tra professionisti, come indicato dagli articoli 17 e 18 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024 n. 95) e dal relativo decreto attuativo (D.M. Lavoro e Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione e il Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 luglio 2025, pubblicato sulla G.U del 21 agosto 2025 n. 193).

Gli incentivi sono disponibili per giovani tra i 18 e i 35 anni di età che siano:

  • inoccupati, inattivi o disoccupati;
  • disoccupati destinatari delle misure del programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori)
  • lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale (working poor)

Le iniziative economiche devono essere finalizzate ad avviare attività:

  1. di lavoro autonomo;
  2. di ditta individuale;
  3. di impresa in forma societaria
  4. libero-professionali, anche nella forma delle società tra professionisti.

Per il finanziamento di tali iniziative sono state stanziate risorse per 800 milioni di euro, di cui 700 milioni a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e 100 milioni di euro sul PNRR, nell’ambito del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità di Lavoratori). Gli interventi sono gestiti su due direttrici che determinano anche l’intensità del contributo, denominate Autoimpiego Centro-Nord (art. 17 D.L. Coesione) e “Resto al Sud 2.0” (art.18 D.L. Coesione).

 

L’incentivo Autoimpiego Centro-Nord promuove la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, libero-professionali e di lavoro autonomo in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche.

Lo sportello per la compilazione e presentazione delle domande sarà aperto dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2025. Nei giorni precedenti l’apertura dello sportello è fortemente consigliato procedere con la registrazione dell’iniziativa richiedente le agevolazioni e indicare un eventuale delegato, accedendo alla sezione “Anagrafica e deleghe”.

Resto al Sud 2.0 promuove la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, libero-professionali e di lavoro autonomo nei territori del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Lo sportello per la compilazione e presentazione delle domande sarà aperto dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2025. Nei giorni precedenti l’apertura dello sportello è fortemente consigliato procedere con la registrazione dell’iniziativa richiedente le agevolazioni e indicare un eventuale delegato, accedendo alla sezione Anagrafica e deleghe”.

 

Previa valutazione del piano di impresa presentato, si prevede l’accesso a due forme di finanziamento:

  • Voucher a fondo perduto di 30mila euro nelle regioni del Centro Nord, che aumentano a 40mila euro nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno. È anche prevista una maggiorazione di 10mila euro per le iniziative a maggior contenuto di innovazione/sostenibilità ambientale;

oppure

  • Contributo calcolato percentualmente in relazione all’investimento previsto: il 65% per investimenti fino a 120mila euro, aumentati al 75% in area ZES; il 60% per investimenti tra 120mila e 200mila euro, aumentati al 70% in caso di richieste relative alle regioni del Mezzogiorno.

Accanto al sostegno economico sono previste azioni formative tese a rendere più efficace ed efficiente l’accesso alle misure di agevolazione gestite da Invitalia mirando anche ad un’azione di promozione della cultura d’impresa, coordinate dall’Ente Nazionale Microcredito. Inoltre, tutte le iniziative economiche ammesse alle agevolazioni sono destinatarie obbligatoriamente di servizi di Tutoraggio. Tali servizi sono finalizzati ad assicurare alle imprese un accompagnamento qualificato volto a garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e la piena riuscita dei progetti finanziati.

Queste agevolazioni sono inserite in un più ampio intervento dedicato alla promozione dell’autoimpiego all’interno del decreto Coesione: un pacchetto di misure che includono anche il sostegno all’autoimpiego in settori strategici per la transizione digitale e tecnologica, come meglio definiti dall’articolo 21 del decreto Coesione e dal relativo decreto attuativo (D.M. 3 aprile 2025).

Per maggiori informazioni sulla misura, vai alla pagina dedicata sul sito del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro.

 

Vedi anche:

 

Incentivi all’autoimpiego.  Il decreto attuativo per un importo di 800 milioni di euro

 

Il decreto, in attuazione degli articoli 17 e 19 del decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 4 luglio 2024 (decreto Coesione), promuove l’inclusione attiva e l’inserimento al lavoro, mediante specifiche azioni a sostegno dell’avvio di iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali dei giovani under 35, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • essere in una condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione;
  • essere inoccupati, inattivi o disoccupati;
  • essere disoccupati destinatari delle misure del programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori).

Le iniziative economiche devono essere finalizzate all’avvio delle seguenti attività:

  • di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA;
  • di impresa individuale regolarmente iscritta al Registro delle imprese;
  • di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al Registro delle imprese, nelle seguenti forme giuridiche: società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società a responsabilità limitata; società cooperativa; libero-professionali anche nella forma di società tra professionisti.

Sono previsti, inoltre, finanziamenti per servizi di formazione e accompagnamento alla progettazione preliminare, tutoraggio per l’incremento delle competenze per la realizzazione delle iniziative finanziate.

Le risorse finanziarie stanziate ammontano a 800 milioni di euro, di cui 700 milioni di euro provengono dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), mentre 100 milioni di euro sono risorse del PNRR, nell’ambito del programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – parte della Missione 5 del Piano).

In base al decreto Coesione sono previsti due interventi:

Autoimpiego Centro Nord Italia;
Resto al Sud 2.0.

Link al testo del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 luglio 2025, recante: «Criteri e modalità attuative degli esoneri introdotte dagli articoli 17 e 18 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Autoimpiego e Resto al SUD)». Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 193 del 21 agosto 2025 n. 193

 

Incentivi per startup green e digital.  Il decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2025 il decreto che attua gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (art. 21 del Decreto Legge Coesione, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 2024 n. 95)

Al suo interno si definiscono i criteri di qualificazione necessari alla richiesta del beneficio da parte dell’impresa che opera nei settori strategici individuati e le modalità di accesso. Più nel dettaglio, per ottenere il beneficio sono rilevanti i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale delle risorse investite dall’impresa, la media della domanda di lavoro e i valori medi di competitività delle imprese per ogni singolo dipendente rispetto a ricavi totali, salario medio, investimento totale e in tecnologie digitali e green.

Il decreto riconosce 2 tipologie di contributi. Il primo specifico sull’attività imprenditoriale dedicato alle persone disoccupate con meno di 35 anni, che tra il primo luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 avviino un’impresa in Italia nei settori individuati come strategici dal decreto attuativo. Per loro è previsto un contributo di 500 euro mensili, liquidati annualmente in forma anticipata dall’Inps, per massimo 3 anni e comunque non oltre la fine del 2028.

Il secondo è dedicato alle assunzioni di under 35, con contratti a tempo indeterminato, in queste nuove realtà: fino a 800 euro mensili per ciascun dipendente a titolo di esonero contributivo totale per i contratti siglati tra il primo luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, sempre per 3 anni e al massimo fino al 31 dicembre 2028. Restano a carico del datore di lavoro premi e contributi dovuti all’Inail. L’incentivo è riservato alle piccole imprese e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato. L’esonero inoltre non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento ma compatibile, senza riduzioni, con la maxi-deduzione per nuove assunzioni introdotta dalla riforma dell’Irpef (art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023) e prorogata fino al 2027. Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica all’Inps che ne verificherà l’ammissibilità e in caso di esito positivo quantificherà gli importi fruibili per ogni anno dal datore di lavoro.

Link al testo del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 3 aprile 2025, recante: «Criteri e modalità attuative dell’esonero introdotte dell’art. 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Settori strategici)». Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 111 del 15 maggio 2025




Trasferimento agli eredi delle detrazioni per interventi di recupero edilizio: requisito della detenzione materiale e diretta anche se acquisita dopo l’apertura della successione

Con il Principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, in caso di successione, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (e, in quanto compatibili, anche il Bonus verde, l’Ecobonus e il Superbonus) si trasferisce all’erede che, anche in un momento successivo all’apertura della successione, acquisisca e mantenga la detenzione materiale e diretta dell’immobile per l’intero periodo d’imposta. Non è quindi necessario detenere l’immobile già nell’anno del decesso per subentrare nel diritto; tuttavia, la quota relativa all’anno del decesso non è detraibile se, alla data di apertura della successione, nessun erede detiene direttamente il bene. Le rate residue potranno essere fruite solo nei successivi periodi d’imposta in cui la detenzione sia ininterrotta dal 1° gennaio al 31 dicembre; se cambia nel tempo il numero degli eredi che detengono direttamente l’immobile, il diritto alla detrazione si ripartisce conseguentemente tra loro anno per anno.

Più nel dettaglio, poiché il diritto alla detrazione spetta al solo erede (o ai soli eredi) che mantenga(no) ininterrottamente la detenzione materiale e diretta del bene per l’intero periodo d’imposta – se il numero di eredi che detengono materialmente e direttamente l’immobile varia da un anno all’altro, anche il diritto alla detrazione deve essere ripartito in maniera consequenziale tra loro in ciascun anno.

Le considerazioni sopra esposte trovano applicazione anche con riferimento:

  • alla detrazione del 36% delle spese sostenute dal 2018 al 2024 per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. Bonus verde) di cui all’articolo 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 15, secondo periodo, della medesima L. n. 205 del 2017;
  • all’agevolazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) di cui all’articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), considerato che l’articolo 9, comma 1, secondo periodo, del decreto interministeriale 6 agosto 2020 (Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici) reca una disposizione del tutto analoga a quella di cui all’articolo 16-bis, comma 8, secondo periodo, del TUIR;
  • alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi di efficienza energetica, antisismici e di installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. Superbonus) di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio) poiché, come già indicato nella circolare n. 17/E/2023, i chiarimenti di prassi resi in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici devono intendersi riferiti, in quanto compatibili, anche al Superbonus.

 

Link al principio di principio di diritto dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 2 ottobre 2025, con oggetto: Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio – Trasferimento mortis causa dell’immobile all’erede che non ne ha la detenzione materiale e diretta al momento di apertura della successione – Articolo 16-bis, comma 8, secondo periodo, del D.P.R. n. 917 del 1986.




In Gazzetta il Decreto MASE per l’incentivazione d’interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025, il decreto Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) 7 agosto 2025 che disciplina l’ «Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.»

Il nuovo decreto aggiorna e potenzia il meccanismo di incentivazione, amplia la platea dei beneficiari, aggiorna le tipologie di interventi agevolabili e le spese ammissibili, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e dei prezzi di mercato.

Sono potenziati anche gli interventi ammissibili in ambito terziario.

Tra le principali novità introdotte vi è l’estensione dei beneficiari, con gli enti del Terzo Settore equiparati alle amministrazioni pubbliche. Sono aggiornati inoltre i massimali di spesa, specifici e assoluti, per adeguarli ai nuovi costi di mercato.

Il perimetro degli edifici coinvolti per gli interventi di efficienza energetica, finora riservati alla PA, è ampliato anche agli edifici non residenziali privati.

In aggiunta agli interventi già previsti, quali l’isolamento termico, l’installazione di pompe di calore o di collettori solari, sono incentivabili nuove tipologie di intervento quali ad esempio gli impianti solari fotovoltaici con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, purché installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore elettriche.

Viene introdotta la possibilità, per soggetti pubblici e privati, di accedere agli incentivi anche attraverso Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) o configurazioni di autoconsumo collettivo.

Si evidenzia che il decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 26 settembre 2025, quindi il 25 dicembre 2025. Da lì il MASE ha 60 giorni per approvare le regole applicative e entro altri 60 giorni il GSE deve aggiornare la Piattaforma; inoltre entro 60 giorni dall’entrata in vigore ARERA aggiorna il contratto-tipo. (cfr. artt. 20, 29 e 31 DM.)

Link al testo del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) 7 agosto 2025, recante: «Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025

 




Contributo elettrodomestici: pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo. Ultimo step, l’adozione dei decreti direttoriali Mimit con cui saranno definiti i tempi di attivazione del voucher

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025 il decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dl 3 settembre 2025, con cui sono stati definiti criteri e modalità per la concessione del contributo elettrodomestici per 50 milioni di euro per l’anno 2025.

L’agevolazione consiste in un voucher, cui consegue uno sconto in fattura da parte del venditore al momento dell’acquisto dell’elettrodomestico, e riguarda sette categorie di prodotti (lavatrici; forni; cappe da cucina; lavastoviglie; asciugabiancheria; frigoriferi e congelatori; piani cottura).

Il contributo è riconosciuto in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico e, comunque, per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico. È elevato a 200 euro se il consumatore ha un ISEE inferiore a 25.000 euro.

Il contributo non può essere cumulato con altre agevolazioni, nonché con altri benefici, anche di tipo fiscale, riferiti agli stessi costi ammissibili. L’agevolazione sarà fruibile da ciascun nucleo familiare «rispettando l’ordine temporale di presentazione delle istanze e il suo riconoscimento è subordinato all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie» (“Click day” di fatto).

Condizione essenziale per l’erogazione del contributo è la consegna al venditore di un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore a quello agevolato. Il venditore deve, poi, provvedere al suo corretto smaltimento finalizzato al riciclo.

I prodotti incentivabili devono essere stati prodotti in uno stabilimento collocato nell’UE e devono possedere determinati standard di efficienza energetica, distinti per categorie di prodotto.

Con uno o più decreti direttoriali Mimit saranno indicate le tempistiche di attivazione dell’iniziativa, la durata della stessa, il funzionamento della piattaforma informatica, le attività di trattamento  dei dati personali, i criteri di verifica e controllo eseguiti da parte dei soggetti gestori, nonché saranno adottate linee guida esplicative inerenti la validità temporanea del voucher ed il suo utilizzo e le modalità di adesione all’iniziativa da parte di produttori e venditori, comprese le casistiche di vendita online e di reso dell’elettrodomestico.

Link al testo del decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy 3 settembre 2025, recante: «Disposizioni in materia di contributo per l’acquisto di grandi elettrodomestici». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025




Zone montane: focus sulle agevolazioni fiscali (L. 131/2025)

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025 la Legge 12 settembre 2025, n. 131, recante: «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.».

Di seguito, una sintesi delle misure agevolative tributarie introdotte dalla L. 12 settembre 2025, n. 131, in vigore dal 20 settembre 2025

 

Cornice generale: finalità, classificazione comuni e delega

 

Finalità della Legge

 

Con l’articolo 1 individua le finalità che si intendono perseguire con l’intervento normativo. In particolare, si chiarisce che la Legge n. 131/2025 è volta a valorizzare e tutelare le specificità delle zone montane, al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche di tali zone, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, favorendone il ripopolamento e garantendo a coloro che vi risiedono l’effettivo e pieno esercizio dei diritti civili e sociali e l’agevole accesso ai servizi pubblici essenziali. Specificato, inoltre, che la legge mira alla tutela e alla promozione non solo delle zone montane, ma anche delle loro popolazioni, e che la crescita delle zone montane è rilevante anche ai fini della tutela delle risorse forestali, delle attività sportive e del contrasto della crisi climatica e demografica. Il comma 2, dispone che lo Stato, le regioni e gli enti locali devono intervenire per tutelare e valorizzare, oltre al patrimonio culturale, anche il patrimonio ambientale montano; infine, il comma 4, dispone che all’attuazione della legge debba provvedersi nel rispetto delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia in materia di montagna e di sviluppo sostenibile.

 

Criteri di classificazione dei comuni montani

 

L’articolo 2, commi da 1 a 3, disciplina la classificazione dei comuni montani, definendo il perimetro applicativo della legge e consentendo l’individuazione dei comuni destinatari delle misure di sostegno ivi previste. Ai sensi del comma 1, i criteri per la classificazione dei comuni montani sono definiti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge in esame, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza Unificata, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Ai fini della predisposizione della predetta proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti. Si tratta di rappresentanti delle diverse componenti della Conferenza unificata, che svolgono la loro attività a titolo del tutto gratuito. Il medesimo decreto definisce, contestualmente, l’elenco dei comuni montani che, ove necessario, viene aggiornato con DPCM in base ai dati forniti dall’ISTAT entro il 30 settembre di ciascun anno, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Nell’ambito dell’elenco dei comuni montani così definito, il comma 2 permette l’individuazione dei comuni destinatari delle particolari disposizioni di incentivazione di cui ai successivi capi III, IV e V, attraverso un secondo DPCM, adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del primo DPCM di definizione dell’elenco dei comuni montani, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, previa intesa con la Conferenza Unificata. La classificazione è effettuata sulla base dell’adeguata ponderazione, tenendo conto delle specificità e finalità delle suddette misure, dei parametri geomorfologici richiamati in precedenza in combinazione con parametri socioeconomici. Tra questi ultimi, a titolo esemplificativo, potrebbero essere ricompresi quelli del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento stradali o ferroviari con i centri urbani, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, nonché parametri reddituali. È prevista, inoltre, una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra comuni montani e comuni non montani.

La classificazione non si applica per PAC e per l’IMU terreni montani (restano le discipline settoriali)

Il comma 3, infine, precisa che la classificazione dei comuni montani prevista ai sensi e per effetti della legge non si applica ai fini delle misure adottate nell’ambito della Politica Agricola Comune dell’Unione europea (PAC) né ai fini della individuazione dei comuni montani ai quali è riconosciuta l’esenzione dall’IMU ai sensi dell’articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le quali continua a trovare applicazione la specifica disciplina di settore, in considerazione delle specifiche esigenze a essa sottese. Si precisa che la composizione dell’elenco dei comuni montani di cui al comma 2 e, dunque, il numero di comuni ricompresi nel medesimo, non ha alcun impatto sulla quantificazione degli oneri. Tutte le misure onerose previste dalla legge, infatti, sono riconosciute entro i limiti di un tetto massimo; non dipendono dunque da quanto ampio sarà l’elenco dei comuni classificati come montani, e sono comunque riconosciute nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all’articolo 4. Con ciò si intende, quindi, che le misure previste in un dato ammontare saranno corrispondentemente ridotte qualora, in relazione al numero di richiedenti, il fondo risultasse incapiente.

Il comma 4 prevede una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi, per il riordino, l’integrazione e il coordinamento della normativa vigente in materia di agevolazioni, anche di natura fiscale, in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione prevista dai commi da 1 a 3.

Il comma 5 stabilisce che lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega debba essere adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell’ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa nonché del Ministro del turismo, sentita la Conferenza Unificata. Lo schema del decreto legislativo dovrà essere trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che dovranno pronunciarsi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo potrà essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

Con riferimento alla delega di cui al comma 4, si rileva che a seguito dell’introduzione dei nuovi criteri di classificazione dei comuni montani, basati sull’altimetria e sulla pendenza, la platea dei comuni attualmente destinatari delle agevolazioni potrebbe ridursi. Si ricorda che attualmente l’elenco dei comuni montani è di 4.423 comuni, sulla base della classificazione trasmessa all’Istat dall’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) che contiene comuni totalmente e parzialmente montani. L’applicazione dei nuovi criteri di classificazione è stata sostanzialmente anticipata, in via sperimentale, già dall’ultimo decreto di riparto del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (D. M. 4 agosto 2023). Da tale applicazione ne è derivato un elenco di 1.778 comuni montani. Inoltre, si segnala che la formulazione del comma 6, vincolando l’effettivo esercizio della delega, è sufficiente a escludere che la rimodulazione delle agevolazioni, comunque denominate, previste in favore dei comuni montani, diverse dalle misure agevolative di cui alla legge in esame

 

Gli incentivi di natura fiscale

 

Soluzioni abitative per personale sanitario. Credito d’imposta annuale con plafond complessivo di 20 mln/anno dal 2025

 

L’articolo 6 riguarda la sanità di montagna. Il comma 2, a decorrere dal 2025, al fine di contenere l’impegno finanziario connesso al trasferimento in un territorio di montagna, riconosce annualmente un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell’immobile e l’ammontare di euro 2.500  a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna ovvero ai c.d. medici di base, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari e ad ogni altro esercente una professione sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel comune montano presso cui prestano servizio o in un comune limitrofo. Il beneficio è concesso, ai sensi del comma 3, anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune montano o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di euro 2.500. In base al comma 4, nei casi in cui le suddette agevolazioni siano richieste nel territorio di un comune montano di cui all’articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, in cui insista una minoranza linguistica storica, i cui appartenenti siano almeno il 15% dei residenti nel comune medesimo, il credito d’imposta sarà pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione dell’immobile o dell’ammontare annuale del finanziamento e l’ammontare di euro 3.500.

I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili in dichiarazione dei redditi, e sono riconosciuti entro il tetto massimo di 20 milioni di euro annui. I suddetti crediti di imposta non sono cumulabili con il credito d’imposta per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna, previsto dall’articolo 27, comma 1, della legge esame. La definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti di imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito sono demandate, dal comma 7, ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

 

Soluzioni abitative per personale scolastico per le scuole di montagna. Credito d’imposta annuale con plafond complessivo di 20 mln/anno dal 2025

 

L’articolo 7 riguarda le scuole di montagna.

Il comma 1 reca la definizione di scuole di montagna rilevanti ai fini della legge in esame. I commi da 5 a 7 prevedono:

  • a decorrere dal 2025, al fine di contenere l’impegno finanziario connesso al trasferimento in un territorio di montagna, il riconoscimento annuale di un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell’immobile e l’ammontare di euro 2.500 a favore di coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in un comune montano o ad esso limitrofo (comma 5);
  • il riconoscimento del medesimo credito d’imposta, sempre a decorrere dal 2025, anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in un comune montano o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario e spetta annualmente in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di euro 500 (comma 6);
  • l’applicazione di criteri diversi per il calcolo del credito d’imposta in esame, aumentandone i parametri a favore dei comuni montani con popolazione non superiore a 000 abitanti, in cui insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti. In questi casi, infatti, il credito d’imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di euro 3.500 (comma 7).

In base al comma 8, il credito d’imposta previsto dai commi 5, 6 e 7 è riconosciuto nelle anzidette forme entro il tetto massimo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 ed è utilizzabile in dichiarazione dei redditi. Il credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna, previsto dall’articolo 27, comma 1, della legge esame.

In base al comma 9, la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito di imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito sono demandate ad un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

 

Agricoltori e silvicoltori di montagna. Credito d’imposta per investimenti (servizi ecosistemici/ambientali e manutenzione del territorio). Plafond euro 4 mln/anno.

 

L’articolo 19 prevede incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna, tra i quali sono ricomprese anche le cooperative agricole e forestali nonché, tra i consorzi forestali, anche quelli partecipati dai comuni. La disposizione riconosce ai citati soggetti, che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni montani e che effettuano investimenti volti all’ottenimento di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l’ambiente e il clima, anche attraverso interventi di manutenzione del territorio, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigente, un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nei limiti dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed a partire dall’anno successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti (comma 1). Il comma 2 prevede che il suddetto credito d’imposta sia riconosciuto in misura pari al 20% degli investimenti effettuati, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all’articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge n. 482 del 1999, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti.

Il comma 3 demanda l’individuazione dell’elenco dei predetti servizi ecosistemici e ambientali benefici per l’ambiente e il clima, a un decreto MASAF, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della di legge in esame.

Ai fini dell’individuazione, per gli imprenditori forestali, di tali servizi benefici per l’ambiente e il clima, il comma 4 rinvia inoltre ai piani di indirizzo e di gestione o agli strumenti equivalenti di cui all’articolo 6, comma 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), sulla base di quanto previsto dal decreto di attuazione del 28 ottobre 2021, emanato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della cultura e della transizione ecologica.

Il comma 5 demanda ad un decreto interministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione del credito di imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché delle disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Il comma 6 specifica che il MASAF è tenuto a provvedere agli adempimenti di registrazione del credito d’imposta in esame, previsti dall’articolo 52 della legge n. 234 del 2012, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 7 consente ai comuni montani e alle loro forme associative, ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici), l’affidamento diretto dei lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea indicate dall’ articolo 14 del medesimo codice dei contratti pubblici, a coltivatori diretti, singoli o associati, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

Il comma 8 vieta il subaffitto o la subconcessione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici ed oggetto di affitto o di concessione a privati, a salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei predetti terreni. La violazione del divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto di affitto o di concessione. Tali disposizioni si applicano ai rapporti instaurati o rinnovati dopo l’entrata in vigore della di legge in esame.

Infine, il comma 9 prevede l’istituzione, con decreto MASAF, di un tavolo tecnico per l’attuazione della disciplina in esame, composto da rappresentanti del citato ministero, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e del Ministero del turismo. Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare esperti con comprovata esperienza in materia di scienze forestali, agrarie e ambientali, politiche agricole e sviluppo delle zone montane, gestione ambientale e conservazione, tecnologie agrarie e innovazione. Per la partecipazione al tavolo non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni sono tenute a provvedere ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Credito d’imposta per le nuove attività di giovani (micro/piccole imprese) nei comuni montani

 

L’articolo 25, comma 1, riconosce un contributo sotto forma di credito d’imposta ai titolari di piccole e microimprese che intraprendono nuove attività dopo l’entrata in vigore della legge, nei comuni montani (di cui all’articolo 2, comma 2) e che non abbiano compiuto 41 anni di età alla data di avvio dell’attività, ovvero alle società e alle cooperative i cui soci che, per più del 50%, non abbiano compiuto il 41° anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50% da persone fisiche che non abbiano compiuto il 41° anno di età. La misura, in particolare, riconosce, per il periodo d’imposta nel quale l’attività è intrapresa e nei successivi due periodi, un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla differenza tra l’imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito d’impresa determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell’importo di 100.000 euro, e l’imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l’aliquota del 15 per cento. Il credito d’imposta è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Precisato che per poter beneficiare del credito d’imposta occorre che la nuova attività di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell’anno solare di riferimento.

In base al comma 2 il meccanismo di calcolo del credito d’imposta è diverso nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all’articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una minoranza linguistica storica i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti.

Il comma 3 precisa che l’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni individuati dalla normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato mentre per la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d’imposta, anche con riferimento all’accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonché per le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito, il comma 4 rinvia a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo.

Acquisto/ristrutturazione abitazione principale in montagna Credito d’imposta pari agli interessi passivi su mutui/finanziamenti per acquisto o ristrutturazione dell’abitazione principale (anche rurale) situata in comune montano

L’articolo 27 prevede che alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario per l’acquisto o la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo, situata in uno dei comuni montani, spetta, per il periodo d’imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d’imposta successivi, un credito d’imposta commisurato all’ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso. Il credito d’imposta è riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno in cui è acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.




Le istruzioni dell’Agenzia sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in tema di Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus e Superbonus

Bonus ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus elevati al 50% per le spese sostenute nel 2025 per gli interventi sulla prima casa. Lo sconto fiscale resta più elevato di quello ordinario (36%) anche se l’immobile viene adibito ad “abitazione principaleal termine dei lavori e vale anche per le pertinenze. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 19 giugno 2025, con cui l’Agenzia fa il punto sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di bonus edilizi.

Spazio anche a chiarimenti sugli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, in tema di Superbonus per condomìni e Onlus e sulla ripartizione della detrazione in dieci quote annuali. Confermato inoltre per il 2025 il bonus mobili con un limite di spesa di 5mila euro.

 

Detrazioni maggiorate per gli interventi sull’abitazione principale

 

Come stabilito dalla legge di Bilancio 2025, le detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Ecobonus e Sismabonus sono prorogate fino al 2027, con aliquote maggiorate per i proprietari (o titolari di diritti reali di godimento) nel caso in cui l’immobile sia adibito ad abitazione principale. In particolare, per la “prima casa” lo sconto fiscale sale al 50% (al posto del 36%) per le spese sostenute quest’anno e al 36% (anziché 30%) per quelle affrontate negli anni 2026 e 2027. La detrazione resta quella più elevata anche se l’immobile è adibito a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parente entro il terzo grado e affini entro il secondo). Per usufruire dell’agevolazione maggiorata, che spetta anche per gli interventi realizzati sulle pertinenze, come garage e cantine, è necessario che l’immobile venga adibito a prima casa entro la fine dei lavori.

 

Incentivi rinnovati per soluzioni di riscaldamento eco-friendly

 

Nel 2025, continueranno a essere incentivati nell’ambito dell’Ecobonus e del bonus ristrutturazioni gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale maggiormente in linea con le esigenze di tutela dell’ambiente. I benefici fiscali si applicano infatti ai microcogeneratori (anche se alimentati da combustibili fossili), ai generatori a biomassa, alle pompe di calore ad assorbimento a gas e ai sistemi ibridi che integrano pompa di calore e caldaia a condensazione.

Dal 2025, invece, non saranno più previsti incentivi per la sostituzione di impianti di riscaldamento invernale con caldaie a condensazione e con i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili, in linea con la Direttiva UE 2024/1275. In questo caso, restano comunque detraibili le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, anche se gli interventi saranno completati dopo il 1° gennaio 2025.

 

Superbonus, ok all’opzione tramite integrativa entro il 31 ottobre

 

La circolare fornisce alcuni chiarimenti sulla detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025 prevista a favore dei condomìni, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle Organizzazioni di volontariato (OdV) e delle Associazioni di promozione sociale (Aps). Lo sconto fiscale è infatti riconosciuto a patto che, entro il 15 ottobre 2024, risulti presentata la Cila, sia adottata la delibera assembleare per gli interventi effettuati dai condomini, sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Infine, la circolare ricorda che i contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2023 per interventi agevolati potranno scegliere di ripartire la detrazione in 10 quote annuali di pari importo e precisa che la scelta potrà essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre 2025. In caso di maggior debito d’imposta, il versamento potrà essere effettuato senza sanzioni né interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte relative al 2024. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 giugno 2025)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 19 giugno 2025, con oggetto: SUPERBONUSBONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS – Novità 2025 – Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici – Articolo 16-bis, comma 3-ter, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 TUIR – Articoli 14 (interventi di efficienza energetica) e 16, commi 1 (recupero del patrimonio edilizio), 1-septies.1 (Sismabonus) e comma 2 (bonus mobili) del DL 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L 03/08/2013, n. 90 – Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili – Maggiorazioni per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale – Superbonus – Articolo 119, comma 8-bis.2 del DL 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L 17/07/2020, n. 77 – L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025)




Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2025. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi  

Con un comunicato stampa di oggi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito riportato) ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2024.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2025 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 13 giugno 2025)

 

Mef, agevolazioni fiscali per autotrasportatori. Definiti importi per deduzione forfetaria 2025

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali nel 2025 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2024 nella misura di 48,00 euro.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. (Così, comunicato stampa Mef n. 63 del 13 giugno 2025)




Approvata la comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone Logistiche Semplificate. Domande fino al 30 gennaio 2025

Le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, interessate al tax credit hanno tempo fino al 30 gennaio 2025 per inviare la comunicazione all’Agenzia, utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024, prot. n. 445771/2024.

Si ricorda che in base all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 agosto 2024, per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.

L’articolo 7, comma 14, del citato decreto prevede che, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024, prot. n. 445771/2024 è stata, come anticipato, approvata la “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS)”, con le relative istruzioni, e sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.

La Comunicazione è inviata dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, come stabilito dall’articolo 5, comma 1, del decreto, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Al fine di effettuare controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti previsti dal decreto per la fruizione del credito, ossia che l’investimento sia stato realizzato e sia stata rilasciata l’apposita certificazione, nella Comunicazione viene richiesta l’indicazione dei dati delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.

Il credito d’imposta, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto- legge n. 60 del 2024.

Gli investimenti agevolati possono essere destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle Zls, istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge di Bilancio 2018, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva di cui all’art. 2, comma 1. del decreto

Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo. Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.

 

Zone logistiche semplificate: il decreto attuativo

 

Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 agosto 2024 (in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024) approvata la disciplina di dettaglio per la concessione del credito di imposta, previsto dall’articolo 13, comma 3 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 per gli investimenti in beni strumentali destinati ad imprese ubicate nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), autorizzando una spesa nel limite di 80mln di euro per il 2024.

Le ZLS sono state istituite dall’articolo 1, comma 61 della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio per l’anno 2018) al fine di favorire nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate.

Possono accedere al beneficio tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle zone logistiche semplificate.

Sono agevolabili gli investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni o all’acquisizione, realizzazione o all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato che, a sua volta, deve essere compreso tra 200 mila e 100 mln di euro.

Sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non sussistono rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.

Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’importo di aiuto più elevato consentito dalla disciplina europea.

 

Link al testo del Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 agosto 2024, recante: «Modalità di accesso al credito d’imposta ZLS». In Gazzetta Ufficiale n.226 del 26 settembre 2024

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024, prot. n. 445771/2024, recante: «Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, con le relative istruzioni, e definizione del contenuto e delle modalità di trasmissione», pubblicato il 12.12.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al Software di compilazione Credito d’imposta per gli investimenti realizzati nel 2024 nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)

(Link al sito dell’Agenzia delle entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/credito-imposta-per-gli-investimenti-nelle-zone-logistiche-semplificate-zls-/software-di-compilazione-credito-imposta-per-gli-investimenti-nelle-zone-logistiche-semplificate-zls-imprese)




La circolare n. 25877 del 16 agosto 2024 Mimit-GSE sul piano Transizione 5.0

Con circolare n. 25877 del 16 agosto 2024 Mimit-GSE sul piano Transizione 5.0, fornite le linee guida per le imprese che desiderano accedere all’incentivo dedicato alla doppia transizione digitale e green. Il documento “operativo” si propone di fornire chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa, e si suddivide in 9 capitoli, affrontando in dettaglio le seguenti tematiche:

  • determinazione dei risparmi energetici nelle fasi ex ante ed ex post, con focus particolare sui concetti di “struttura produttiva”, “processo produttivo”, “processo interessato” dall’investimento e “scenario controfattuale”;
  • presentazione di esempi numerici specifici per il calcolo della riduzione dei consumi energetici conseguibile nelle possibili casistiche;
  • requisiti necessari per gli impianti finalizzati all’autoproduzione destinata all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alla metodologia di determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva utile ai fini del dimensionamento delle diverse tipologie dii impianti di produzione a fonte rinnovabile;
  • indicazioni utili ai fini del rispetto del principio “Non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
  • procedure di invio e gestione della comunicazione di prenotazione del beneficio;
  • procedura per la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione;
  • procedura per la comunicazione del completamento del progetto di innovazione;
  • modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e dei controlli;
  • esempi di calcolo del credito d’imposta spettante relativo a un progetto di innovazione in relazione al processo interessato dall’investimento o alla struttura produttiva.

Con successiva circolare saranno forniti chiarimenti in relazione a taluni profili applicativi concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”.

 

Link al testo della circolare Operativa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal GSE 16 agosto 2024, n. 25877, con oggetto: TRANSIZIONE 5.0 – Chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa

 

Vedi anche: il decreto interministeriale (cd. “DM Transizione 5.0”) adottato il 24 luglio 2024 che reca le modalità attuative del Piano Transizione 5.0. In particolare, il provvedimento disciplina le disposizioni relative all’ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, le previsioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione e alla relativa fruizione, i connessi oneri documentali, le attività di vigilanza e controllo, le cause di decadenza e recupero dell’agevolazione.




Investimenti “Transizione 5.0”. In Gazzetta il D.M. attuativo e online D.D. che dispone l’apertura dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta

Aggiornamento del 07/08/2024, ore 15:00

 

Transizione 5.0, operativo il portale

 

È operativo dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024, in Area Clienti GSE, il portale per presentare le richieste di accesso alla misura Transizione 5.0.

La misura concede un beneficio sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati. Le risorse finanziarie ammontano complessivamente a 6,3 miliardi di euro.

Possono accedere al credito i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 che prevedono una riduzione dei consumi energetici nel rispetto dei requisiti indicati nel decreto ministeriale.

La procedura per la richiesta del credito d’imposta prevede tre distinte fasi:

  1. Comunicazione preventiva
  2. Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini
  3. Comunicazione di completamento

Sarà possibile inizialmente inviare la comunicazione preventiva per prenotare il credito d’imposta e quella relativa all’effettuazione degli ordini. Il GSE comunicherà tramite apposita news, a seguito della pubblicazione del relativo decreto direttoriale, quando sarà disponibile la funzionalità del portale per l’invio della comunicazione di completamento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la “Guida all’utilizzo del portale Transizione 5.0“.

 

Pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024 il Decreto 24 luglio 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attuativo dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.

Alla pubblicazione del decreto interministeriale del 24 luglio 2024, che individua le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d’imposta, ha fatto seguito, la pubblicazione online del decreto direttoriale 6 agosto 2024 che ha disposto l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Tali comunicazioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

 

1) Accedere alla home page di Area Clienti GSE
tramite SPID
3) Nella scheda Transizione 5.0 cliccare su
ACCEDI AL PORTALE
4) Selezionare l’Operatore tra quelli associati
all’utentePER ACCEDERE AL PORTALE TRANSIZIONE 5.0
BISOGNA PRIMA COLLEGARSI AD AREA CLIENTI
Se l’Operatore è già registrato all’Area Clienti
ma non è ancora associato alla tua utenza,
ti verrà richiesto un Codice PIN.
Se non ricordi il PIN, consulta la FAQ dedicata

 

I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione, di cui all’articolo 12, comma 6, del citato decreto 24 luglio 2024, saranno individuati con successivo provvedimento del MIMIT.

 

Link al testo del Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto 24 luglio 2024, recante: «Attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.». Pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024.

Link al testo del Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy 6 agosto 2024 che dispone l’apertura dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

 

Vedi Anche:

Credito d’imposta “Transizione 5.0”: profili contabili e fiscali
di Marco Orlandi

La circolare n. 25877 del 16 agosto 2024 Mimit-GSE sul piano Transizione 5.0
Con circolare n. 25877 del 16 agosto 2024 Mimit-GSE sul piano Transizione 5.0, fornite le linee guida per le imprese …

Scopri di più sul Piano Transizione 5.0 (link sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy).

 

 

 

 




Decreto Agricoltura convertito in legge. Sintesi dei contenuti

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024, la legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale». Il decreto-legge è entrato in vigore dal giorno 16 maggio 2024. Ai sensi dell’articolo 1 della legge di conversione, quest’ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto-legge in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dunque dal giorno 14 luglio 2024.

 

Di seguito la sintesi del contenuto:

  • l’articolo 1, finalizzato a fronteggiare la crisi economica in cui versano le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, con particolare riguardo al settore cerealicolo, vitivinicolo, florovivaistico, della pesca e dell’acquacoltura, prevede:
    • una moratoria su mutui e finanziamenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura;
    • l’ampliamento della platea delle imprese, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, includendovi anche le aziende e le imprese agro-silvo-pastorali, cui l’ISMEA concede la propria garanzia per finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine;
    • l’incremento della dotazione del Fondo per la sovranità alimentare (1 milione di euro per l’anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026) nonché l’estensione degli obiettivi perseguiti dallo stesso Fondo, includendovi il rafforzamento del sistema nazionale della pesca e dell’acquacoltura e tra gli interventi, la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio erogati;
    • uno stanziamento di 5 milioni per la ristrutturazione delle imprese agricole del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino;
    • la destinazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di grano duro e dell’intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell’acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu;
    • la concessione di contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione;
    • la proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis;

 

Il comma 6 dell’articolo 1 sostituisce, riproducendone parzialmente il contenuto, il comma 6 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, che ha prorogato di un anno i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi.

La finalità dell’intervento, che deroga al divieto di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta stabilito dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), è quella di a garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all’adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall’articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

Con la novella in esame, modificata dal Senato, viene, in primo luogo, posticipato di un anno (rispetto alla norma in vigore) il termine originariamente previsto, per cui i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all’articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004), e di cui all’articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) sono prorogati di due anni (uno in più di quanto già previsto a  legislazione vigente) senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attività di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge.

Inoltre, vengono inclusi nell’ambito applicativo della norma i termini per la notifica degli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti di cui all’articolo 38-bis del decreto del D.P.R. n. 600 del 1973, e degli avvisi di accertamento di cui all’articolo 43 del medesimo D.P.R. n. 600 del 1973, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025.

 

    • la riformulazione della disciplina specifica per il credito di imposta per investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica, applicabile al settore della produzione primaria di prodotti agricoli oltre che a quello della pesca e dell’acquacoltura;

 

L’articolo 1, comma 7, introduce il nuovo articolo 16-bis all’interno del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, con il quale si prevede, per l’anno 2024, un credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, già disciplinato dall’articolo 16 del medesimo decreto. La nuova norma presenta delle analogie, ma anche alcune peculiarità rispetto al predetto articolo. Per tale ragione, la disposizione in esame provvede, altresì, a espungere l’articolo 16, comma 1, ultimo periodo, il quale disciplinava la medesima agevolazione fiscale per il settore della pesca e dell’acquacoltura.

 

    • la proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 del termine entro il quale può essere svolta, previa autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico, l’attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati per il sostegno di produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali;
    • il differimento dei termini di presentazione di alcune dichiarazioni necessarie per avvalersi dell’agevolazione fiscale relativa alle aliquote ridotte di accisa relative ad alcuni i prodotti energetici;

 

Il comma 9-ter dell’articolo 1, differisce per le aziende agricole i termini di presentazione di alcune dichiarazioni necessarie per avvalersi di aliquote ridotte di accisa relative ad alcuni i prodotti energetici.

La norma prevede uno slittamento dei termini previsti per presentare la documentazione necessaria per avvalersi dell’agevolazione fiscale relativa alle aliquote ridotte di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (per gasolio nella misura del 22 per cento dell’aliquota normale, esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente, per la benzine nella  misura del 49 per cento dell’aliquota normale) nonché di quella prevista dall’articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche accisa nella misura del 10 per cento dell’aliquota normale). Tali agevolazioni si applicano, previa denaturazione alla benzina ed agli oli da gas utilizzati per lo svolgimento delle attività indicate nel medesimo punto della citata tabella A, con l’impiego delle macchine adibite a lavori agricoli e sono riconosciute:

  • agli esercenti le attività svolte in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e nell’anagrafe delle aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica  1° dicembre 1999, n. 503;
  • alle cooperative, parimenti iscritte nel registro delle imprese, costituite tra i soggetti sopra citati, per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all’esercizio delle singole imprese;
  • alle aziende agricole delle istituzioni pubbliche;
  • ai consorzi di bonifica e di irrigazione;
  • alle imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese.

Nello specifico si prevede che, al fine di garantire ai sopra citati soggetti (indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454) l’accesso a tutte le funzionalità del sistema “Carta dell’uso dei suoli” i termini di cui al comma 3 dell’articolo 2 e al comma 6 dell’articolo del medesimo decreto sono stabiliti, limitatamente all’anno 2024, al 31 agosto.

 

    • l’abrogazione dell’articolo 11-bis del decreto-legge n. 17 del 2022 che prevede la predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici;
  • l’articolo 1-bis prevede un trasferimento di 4 milioni di euro all’ANCI a titolo di rimborso ai Comuni delle spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari del sostegno agli indigenti tramite la cosiddetta «Carta dedicata a te» per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti e di abbonamenti ai mezzi pubblici;
  • l’articolo 1ter prevede un sistema di ristori per il settore agricolo per i danni provocati da frane nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
  • l’articolo 2 prevede per i periodi di contribuzione previdenziale compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, una riduzione – pari al 68 per cento – dei premi e contributi a carico delle imprese agricole operanti in alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché talune modifiche alla normativa relativa agli elenchi nominativi, curati dall’INPS, delle giornate lavorative degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni;
  • l’articolo 2-bis reca norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche. Il comma 5 della stessa disposizione interviene in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese operanti in aree di crisi industriale della regione Basilicata;
  • l’articolo 2-ter, al fine di rafforzare l’attività di controllo in materia di prevenzione e di contrasto al caporalato, prevede che anche il personale ispettivo del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro in forza presso l’INL abbia accesso a tutte le informazioni ed alle banche dati trattate dall’INPS e autorizza l’Inps e l’Inail, per l’anno 2024, ad assumere, nuove unità di personale;
  • l’articolo 2-quater prevede l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura, al fine di contrastare il fenomeno del caporalato e di monitorare e vigilare sul fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori agricoli;
  • l’articolo 2-quinquies istituisce, presso l’INPS, una banca dati degli appalti in agricoltura allo scopo di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo;
  • l‘articolo 3 introduce:
    • sostegni alle imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa della “moria del kiwi” nel 2023;
    • l’incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di 44 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 4 milioni di euro per gli interventi di sostegno ai produttori di kiwi e 40 milioni di euro per i danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole;
    • la riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di un milione di euro per incrementare la dotazione per il 2024 del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite;
    • l’incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché della dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di 600.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024;
    • la rideterminazione della dotazione del Fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall’epidemia dell’insetto Ips typographus;
    • l’autorizzazione della spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2024 per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture, al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa;
    • la previsione della possibilità per le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio del 2023 e fino al mese di maggio del 2024, di accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale nel limite di spesa di 15 milioni di euro.
  • l’articolo 3-bis prevede la realizzazione del collegamento, mediante misure di digitalizzazione, tra i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli – disciplinati dalla normativa dell’Unione europea – e lo schedario viticolo;
  • l’articolo 4, esso introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, recante disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. In particolare, nel citato decreto sono inserite alcune definizioni – «costo di produzione» e «costo medio di produzione» – si specifica che, nell’ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione di prodotti agricoli, i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione e sono apportate modifiche al sistema sanzionatorio;
  • l’articolo 4-bis, ridefinisce gli obblighi di comunicazione cui sono soggette le aziende, che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri, al fine di un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali;
  • l’articolo 4-ter, intende rafforzare le sanzioni, in particolare per le imprese di medie e grandi dimensioni, applicabili alle violazioni di specifiche norme in materia alimentare, relative alla rintracciabilità degli alimenti, alla commercializzazione dell’olio d’oliva, alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine, nonché all’apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze allergizzanti o intolleranti;
  • l’articolo 5, esso limita l’installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra e in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree, quali:
    • i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell’area occupata;
    • le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, ivi incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
    • i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
    • i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli di pertinenza di aeroporti delle isole minori;
    • le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
    • le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Tale limitazione, non si applica ai progetti per i quali sia stata già avviata almeno una delle procedure amministrative, incluse quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno di tali titoli.Viene, poi, disciplinata la durata dei contratti di concessione del diritto di superficie per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Trattamento fiscale produzione di energia da impianti fotovoltaici con moduli a terra

 I commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 5,  prevedono che il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica di impianti fotovoltaici con moduli a terra entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, per la parte eccedente il limite di “agrarietà” previsto dalla legislazione vigente, determina il reddito di impresa nei modi ordinari.

Il comma 2-ter, prevede, attraverso l’aggiunta del comma 423-bis all’articolo 1 della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005), che le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dal comma 423, primo periodo, determinano il reddito d’impresa nei modi ordinari. In base alla legislazione vigente, invece, il contribuente può scegliere l’opzione, per la parte eccedente il limite di agrarietà (sino a 260.000 kWh anno), di determinare il reddito applicando ai corrispettivi un coefficiente di redditività del 25% .

Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra prevedono pannelli fotovoltaici fissati al suolo tramite strutture in alluminio o in acciaio direzionate verso il sole. A seconda degli spazi disponibili e delle necessità, le strutture portanti degli impianti fotovoltaici a terra possono essere dotate di un unico palo o di due. Il funzionamento è simile a quello degli impianti tradizionali montati sui tetti. Anche in questo caso, infatti, le componenti principali sono costituite da pannelli fotovoltaici composti principalmente da celle in silicio monocristallino o policristallino che assorbono la luce solare e, grazie all’effetto fotovoltaico, ne trasformano l’energia in corrente continua. Nel caso del fotovoltaico a terra, i pannelli possono essere orientati e posizionati al meglio per catturare la maggiore quantità possibile di energia solare, non dovendo dipendere dalla conformazione del tetto; l’inverter, una componente che ha il ruolo di convertire la corrente continua proveniente dai pannelli in corrente alternata, utilizzabile sotto forma di elettricità negli edifici e vendibile se immessa nella rete elettrica; un eventuale sistema di accumulo composto da batterie che consentono di immagazzinare l’energia e utilizzarla in un secondo momento.

La normativa riguardante gli impianti fotovoltaici a terra, diversamente da quanto previsto per gli impianti su tetto, non contempla procedure di semplificazione per quanto concerne l’installazione.

Ai sensi del comma 423 della legge finanziaria 2006, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

Il comma 2-quater precisa che le disposizioni del comma 2-ter si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.

 

  • l’articolo 5-bis contiene misure finalizzate garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole;
  • l’articolo 6, comma 1 rifinanzia di 5 milioni di euro per l’anno 2024 e 15 milioni di euro per l’anno 2025 il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza. Il comma 2-bis della stessa disposizione consente, sino al 31 dicembre 2028, la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l’ausilio dei metodi selettivi, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo. Il comma 3 definisce i poteri del Commissario straordinario per il contrasto alla peste suina. La norma prevede anche il concorso del personale delle Forze armate all’attuazione delle misure per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA. Il comma 3-bis interviene sulla disciplina degli strumenti per l’esercizio dell’attività venatoria, stabilendo che per l’attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa) è consentito l’impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna con l’esclusione di quelli che costituiscono materiale di armamento;
  • l’articolo 7 prevede la nomina, fino al 31 dicembre 2026, di un Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti volti a contenere e a contrastare il fenomeno della diffusione della specie invasiva del granchio blu;
  • l’articolo 8 prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l’eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, specificandone la durata dell’incarico e i compiti assegnati e stabilendo la nomina di un subcommissario. Segnala che la Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso cui opera il Commissario straordinario nazionale, è chiamata ad assicurare il necessario supporto allo svolgimento delle funzioni del Commissario e può essere potenziata con l’assegnazione di un contingente massimo di quindici unità di personale, dipendente di pubbliche amministrazioni;
  • l’articolo 9, esso istituisce la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare nell’ambito dell’Arma dei Carabinieri e pone, inoltre, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma alle dipendenze funzionali del Ministro dell’agricoltura, della sovranità e delle foreste, in luogo del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;
  • l’articolo 9-bis prevede la riduzione della forbice edittale per le sanzioni applicabili ai casi di violazione degli obblighi di registrazione relativi al monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell’acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell’Unione europea e da Paesi terzi. Si prevede, inoltre, nel caso di un piccolo produttore che non adempie ai propri obblighi di registrazione, che le sanzioni siano applicabili a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell’anno 2024;
  • l’articolo 9-ter reca modifiche in materia di controlli sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche. In particolare, si interviene sulle norme che disciplinano i piani di controllo sulle denominazioni protette, stabilendo l’applicabilità di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza degli obblighi di pagamento relativi allo svolgimento delle attività della struttura di controllo. Inoltre, nell’ambito delle produzioni biologiche, si introduce un meccanismo di controllo sul contributo annuale per la sicurezza alimentare;
  • l‘articolo 9-quater reca disposizioni volte ad operare l’incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura (SIN S.p.A.), nell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). La finalità di tale modifica dell’assetto istituzionale è da rinvenire nella razionalizzazione del sistema di controllo. Nelle more dell’operazione, la norma in esame disciplina i trattamenti economici dei dipendenti di SIN, oltre a consentire una riorganizzazione interna ad AGEA;
  • l’articolo 10 definisce il novero dei soggetti cui è affidata la vigilanza dell’applicazione della legge sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio, stabilendo nuovi requisiti affinché taluni soggetti possano essere affidatari della vigilanza. Estende, poi, dal 1° ottobre al 31 gennaio, il periodo temporale in cui è ammessa l’attività venatoria al cinghiale (Sus Scrofa);
  • l’articolo 10-bis prevede una riserva del 30 per cento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito delle assunzioni al ruolo iniziale dei vigili del fuoco per l’anno 2024;
  • l’articolo 11 proroga la durata dell’incarico del Commissario straordinario per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto del Commissario stesso. Inoltre, l’articolo reca la previsione di misure specifiche finalizzate alla definizione di un piano degli interventi urgenti;
  • l’articolo 12 prevede l’istituzione del Dipartimento per le politiche del mare e la soppressione della Struttura di missione competente nella medesima materia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • l’articolo 12-bis introduce alcune esclusioni dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori, pubblici o privati, e collocati in quiescenza;
  • l’articolo 13, comma 1, si prevede che l’amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A. può incrementare le risorse da trasferire all’amministrazione straordinaria della società Acciaierie d’Italia S.p.A., fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva versate in apposito patrimonio destinato. Il comma 2 interviene sulla norma che autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a concedere, nel limite massimo di 320 milioni di euro per il 2024, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni a favore delle società in amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti della società Ilva S.p.A. Il comma dispone che il MEF, al fine di attuare tale previsione, possa avvalersi di primarie istituzioni finanziarie senza applicazione delle disposizioni vigenti in materia di limiti di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza. Il comma 2-bis, interviene sulla destinazione delle somme che sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all’esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo Ilva per fatti anteriori al suo commissariamento, specificando che possono essere destinate anche all’attuazione degli interventi volti a garantire la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti. Il comma 2-ter, interviene sulla destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva s.a., precisando che queste siano versate in un patrimonio destinato alle bonifiche ambientali e, solo ove queste siano completate e residuino disponibilità, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell’acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto.
  • l’articolo 14 modifica, con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, la disciplina del rapporto di sicurezza, già previsto in via obbligatoria per il gestore di uno stabilimento in cui siano presenti sostanze pericolose in misura superiore a determinate soglie;
  • l’articolo 15 contiene, nell’ambito della disciplina del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali dell’ex Gruppo Ilva, norme volte a disciplinare le ipotesi di cosiddetto «affitto ponte» nelle more della procedura di vendita dei compendi aziendali, prevedendo, da un lato, la possibilità di prorogare anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali e, dall’altro, un regime ulteriormente derogatorio, nell’ambito della procedura speciale di accesso diretto all’amministrazione straordinaria, per l’individuazione dell’affittuario;
  • L’articolo 15-bis si propone di tutelare gli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico mantenendo fermi nei loro confronti, nei casi di nullità o di annullamento della vendita per vizi della procedura di amministrazione straordinaria o di vendita, gli effetti della vendita stessa e prevedendo un risarcimento al danneggiato solo in forma equivalente;
  • L’articolo 15-ter contiene la clausola di salvaguardia mentre l’articolo 16 dispone in ordine all’entrata in vigore del provvedimento.

Link al testo del decreto-legge 15 maggio 12024, n. 63, conv., con mod., dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante: «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale».




Le ultime risposte pubblicate dall’Agenzia delle entrate in tema di Bonus edilizi

Superbonus. Ulteriori chiarimenti su come individuare il momento di sostenimento della spesa in caso di sconto in fattura

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 146 del 9 luglio 2024: SUPERBONUSBONUS EDILIZI – Sconto in fattura – Errata fatturazione – Misura agevolativa applicabile – Articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020

Superbonus con fattura scartata. L’Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti sulla corretta individuazione della data rilevante ai fini dell’applicazione dello sconto in fattura

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 140 del 24 giugno 2024: AGEVOLAZIONI – BONUS EDILIZI – Sconto in fattura – Applicazione in ipotesi di fatture elettroniche scartate dal SdI – Articolo 121 del decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34

Condizioni per utilizzare il Superbonus per enti gli ecclesiastici

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 138 del 20 giugno 2024: SUPERBONUS – BONUS EDILIZI – Soggetti destinatari dell’agevolazione – Enti ecclesiastici iscritti al RUNTS – Articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio)

Detrazioni e deduzioni per cassa. Per l’anno di imputazione conta quello dell’ordine di bonifico

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 137 del 20 giugno 2024: SUPERBONUSBONUS EDILIZI – Chiarimenti sulla corretta imputazione delle spese al periodo d’imposta nel caso di sostenimento di spese, mediante bonifico bancario, per interventi di riqualificazione energetica – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio)

Superbonus e fattura elettronica “rifiutata” e rinviata. La data da considerare ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa con “sconto in fattura

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 103 del 13 maggio 2024: SUPERBONUS BONUS EDILIZI – Sconto integrale in fattura – Data di emissione del documento in ipotesi di scarto e nuovo invio al Sistema di Interscambio – Articolo 21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633




Approvate le “Linee guida” del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica

Dall’8 luglio i certificatori potranno presentare la documentazione

Modelli di certificazione

I modelli che il certificatore dovrà compilare per la corretta applicazione del credito d’imposta sono stati pubblicati con il decreto 5 giugno 2024 (allegato 1).

Accedendo come certificatori alla piattaforma dedicata è quindi ora possibile scaricare e consultare i sopraccitati modelli riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività e ai diversi settori e comparti economici.

 

Con il decreto direttoriale Mimit del 4 luglio 2024 sono state approvate le Linee guida per la corretta applicazione del credito d’imposta.

A partire dalle ore 14.00 dell’8 luglio 2024 i certificatori potranno quindi inviare alla piattaforma dedicata le certificazioni richieste dalle imprese e ad esse rilasciate.

Il credito d’imposta ha l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica.

Le Linee guida hanno l’obiettivo di fornire indicazioni di carattere generale e trasversale in merito ai criteri che devono essere seguiti dai valutatori ai sensi dell’art. 23, comma 5 del D.L. n. 73/2022, convertito, con modifiche, dalla L. n. 122/2022, per la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design ed ideazione estetica ammissibili al beneficio di cui all’art. 1, commi 198–208 della L. 160/2019, per i periodi di imposta dal 2020 in poi, o nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, convertito in L. n. 9/2014, per i periodi di imposta dal 2015 al 2019, in riferimento a progetti condotti da un soggetto che intenda usufruire (o abbia già usufruito) di tale beneficio, in assenza di constatazione di violazioni circa l’utilizzo del credito d’imposta. 

Linee guida sono state redatte sulla base (oltre che della normativa suindicata) del decreto emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico in data 26 maggio 2020) e del decreto emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, in data 27 maggio 2015 nonché tenendo conto della normativa di fonte comunitaria, dei principi generali e dei criteri contenuti nel c.d. Manuale di Frascati * e nel c.d. Manuale di Oslo * e della prassi interpretativa. Le Linee guida verranno successivamente integrate per esaminare casi concreti, determinate tipologie di attività o fattispecie particolari e periodicamente aggiornate per tener conto di modifiche normative, interventi giurisprudenziali o orientamenti di prassi.

* Link esterni verso:
OECD (2015), Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation  OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264239012-en.
Link – OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.

 

Link al testo del Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) 4 luglio 2024, recante: «Approvazione della le “Linee Guida” per la corretta applicazione del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (art. 23, comma 5, del D.L. n. 73/2022 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2022 e art. 3, comma 5 del D.P.C.M. 15 settembre 2023)» – Nell’Allegato 1, le Linee Guida integrative per la corretta applicazione del credito d’imposta – Data Versione – Luglio 2024 v. 1.0

Link al Decreto Mimit del 5 giugno 2024 – Credito d’imposta R&S. Modelli di certificazione
Il decreto approva i modelli che il certificatore dovrà compilare per la corretta applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design ed ideazione estetica.

Vedi anche:

Servizio on-line di consultazione e presentazione delle candidature all’albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2023. (Link al sito: https://certificatoricreditors.mimit.gov.it/)




Cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus. Le istruzioni sulla nuova disciplina delle plusvalenze | Fuori dal perimetro di applicazione la vendita dell’immobile adibito ad abitazione principale

L’articolo 1, comma 64, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2470), ha aggiunto tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus; plusvalenza configurabile come reddito diverso solo se non realizzata nell’esercizio di arti e professioni e di imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice.

 

Possono essere titolari del predetto reddito diverso:

  • le persone fisiche residenti, purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni;
  • le società semplici e i soggetti a esse equiparati ai sensi dell’articolo 5 del TUIR;
  • gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio d’impresa commerciale;
  • le persone fisiche, le società e gli enti di ogni tipo, non residenti, senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio ai sensi dell’articolo 23 del TUIR;
  • le persone fisiche, le società e gli enti di ogni tipo, non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, se il reddito è prodotto nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 23 del TUIR al di fuori dalla stabile organizzazione.

 

 

Quindi, con le novelle introdotte dalla legge di bilancio 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2470), il legislatore si è limitato a individuare una nuova fattispecie di reddito diverso, senza modificare l’ambito soggettivo dell’articolo 67 del TUIR.

Il successivo comma 65 del citato articolo 1 ha previsto che alle plusvalenze suddette si può applicare l’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 26 per cento.

Il comma 66 dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

In estrema sintesi, le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2024 hanno novellato:

  • l’articolo 67 del TUIR al fine di prevede una nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare che riguarda la cessione “infradecennale” d’immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus, indipendentemente dal soggetto che ha eseguito gli interventi (cedente o altri aventi diritto), dalla percentuale di detrazione spettante e dalla modalità di fruizione di quest’ultima;
  • l’articolo 68 del TUIR, per definire le modalità di calcolo della predetta plusvalenza per il cedente, prevedendo l’irrilevanza (totale o parziale) delle spese relative agli interventi agevolati solo qualora si sia fruito del Superbonus nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta.

Più nel dettaglio, il comma 64, modifica l’articolo 67, comma 1, del TUIR mediante l’aggiunta della lettera b-bis), la quale ora include tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati dal c.d. Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, conv., con mod., dalla legge n. 77 del 2020, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo; la plusvalenza disciplinata dalla nuova lettera b-bis), del TUIR riguarda la prima cessione d’immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus, a prescindere dal soggetto che ha eseguito gli interventi (cedente o altri aventi diritto), dalla percentuale di detrazione spettante, dalla modalità di fruizione di quest’ultima e dalla tipologia d’intervento effettuato.

Sono, quindi,  imponibili le plusvalenze risultanti dalla cessione d’immobili oggetto d’interventi agevolati, ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, che si siano conclusi da non più di dieci anni, indipendentemente dalla data di acquisto (o di costruzione) del bene. Diversamente, nell’ipotesi in cui tra la conclusione dei suddetti interventi e la cessione dell’immobile trascorrano più di dieci anni, la plusvalenza non rientrerà nell’ambito di applicazione della lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR e, quindi, non risulterà imponibile ai sensi della nuova disciplina.

Di conseguenza, viene disposto che, quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, secondo cui costituiscono plusvalenze imponibili quelle derivanti dalle cessioni di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, si applica solo alle ipotesi diverse da quelle riconducibili alla lettera b-bis) del menzionato articolo 67.

Modificato inoltre, l’articolo 68, comma 1, del TUIR prevedendo che la plusvalenza di cui sopra è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo e, in presenza di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

Si prevede, tuttavia, che, per gli immobili in esame, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura praticato dal fornitore, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegat

Il comma 65 prevede che alle plusvalenze introdotte dal comma 64 può applicarsi l’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 26 per cento, come previsto dall’articolo 1, comma 496, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005) Il comma 66 stabilisce che le disposizioni (commi 64 e 65) sopra illustrate si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Ciò premesso, con circolare n. 13 del 13 giugno 2024, l’Agenzia delle entrate ha dettato le prime istruzioni agli uffici sulle novità in materia di plusvalenze introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2024.

Queste le più rilevanti:

  • niente imposte sulla plusvalenza generata dalla cessione di un immobile oggetto di interventi agevolati con Superbonus se lo stesso immobile è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo che intercorre tra l’acquisto e la vendita.

 Il documento di prassi ricorda che sono fuori dall’ambito di applicazione della norma le plusvalenze relative agli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o a quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione, se al momento della cessione sono stati acquistati (o costruiti) da meno di dieci anni.

  •  a partire dal 1° gennaio 2024 entra in vigore una nuova ipotesi di plusvalenza che si realizza a seguito della cessione a titolo oneroso di immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus che, all’atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 13 giugno 2024, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (articolo 1, commi da 64 a 67, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024) – Modifiche agli articoli 67 e 68 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – Unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio, al fine di adeguare la rendita catastale delle unità immobiliari ai miglioramenti conseguiti per effetto degli interventi ammessi al Superbonus – Misure in materia di variazione dello stato dei beni (articolo 1, commi 86 e 87, della legge Bilancio 2024)

 




Agevolazioni fiscali per autotrasportatori. Definiti gli importi delle deduzioni forfetarie per il periodo d’imposta 2023 | Indicazioni per compilare i nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2024 PF e SP

Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate per compilazione della dichiarazione dei redditi

Con un comunicato stampa di oggi (di seguito riportato), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2023.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2024 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 giugno 2024)

 

 

Mef, agevolazioni fiscali per autotrasportatori. Definiti importi per deduzione forfetaria 2024 (p.i. 2023)

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2024 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2023 nella misura di 48,00 euro.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. (Così, comunicato Stampa Mef del 10 giugno 2024)