Zes unica: approvato il modello di comunicazione relativo al credito d’imposta aggiuntivo previsto dalla Legge di bilancio 2026

Ai sensi dell’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge n. 207 del 2024, ai fini della fruizione del credito ZES unica 2025, gli operatori economici hanno trasmesso all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti realizzati nella ZES unica.

Sulla base del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 570046 del 12 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge n. 207 del 2024, è stata determinata la percentuale del credito d’imposta ZES unica effettivamente fruibile per l’anno 2025, nella misura del 60,3811 per cento.

L’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che hanno validamente presentato all’Agenzia delle entrate la predetta Comunicazione integrativa.

Il contributo aggiuntivo è pari al 14,6189 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la Comunicazione integrativa e spetta, nell’anno 2026, a condizione che l’impresa non abbia ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più dei medesimi investimenti, del credito d’imposta di cui all’articolo 38 del citato D.L. n. 19 del 2024 (“Transizione 5.0“).

 

Limite complessivo: credito ZES unica 2025 + credito aggiuntivo 2026 non possono superare l’importo richiesto con la Comunicazione integrativa.

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 449, secondo periodo, della Legge di bilancio 2026, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2026, prot. n. 56564/2026, è stato approvato l’allegato modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica”, nella quale le imprese beneficiarie dichiarano, ai sensi del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito di imposta di cui al citato articolo 38 del D.L. n. 19 del 2024 e sono definite le modalità di trasmissione telematica.

Si ricorda che le imprese beneficiarie decadono dal credito d’imposta riconosciuto ai sensi del citato comma 448 qualora, con riferimento al credito ZES unica 2025 sia accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la Comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 1, comma 449, primo periodo, della Legge di bilancio 2026, contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. In base all’articolo 1, comma 452, della Legge di bilancio 2026, per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 448 a 451 del medesimo articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto- legge e del decreto del Ministro degli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 18/2024, pag. 855), anche ai fini delle attività di controllo.

 

 

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Termini e modalità di presentazione

 

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, in via telematica direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

  • inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, tenendo presente che l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
  • annullare la comunicazione precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione. In tal caso va tenuto presente che l’annullamento riguarda esclusivamente le comunicazioni relative al credito d’imposta aggiuntivo per investimenti nella ZES unica e non la comunicazione integrativa trasmessa per il credito d’imposta ZES unica 2025.

In caso di presentazione tramite gli incaricati di cui sopra, questi ultimi sono tenuti a consegnare al beneficiario una copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta dell’Agenzia delle entrate che attesta l’avvenuta presentazione. La comunicazione si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia riceve i dati.

Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del 15 maggio 2026, e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l’intero file trasmesso (ad esempio, in caso di “Codice di autenticazione non riconosciuto”, “Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “File non elaborabile”).

 

Utilizzo del credito d’imposta

 

Il credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 448, della legge è utilizzabile a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta aggiuntivo.

 

Se la somma (credito aggiuntivo + ZES 2024/2025 spettanti) supera 150.000 euro, la compensazione è possibile solo dopo gli esiti delle verifiche antimafia.

Qualora l’ammontare complessivo del credito derivante dalla somma del credito d’imposta aggiuntivo e del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica 2024 e 2025, di cui all’articolo 16 del citato D.L. n. 124 del 2023, effettivamente spettante allo stesso beneficiario, sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, se non viene resa alcuna delle dichiarazioni di cui alla lettera h) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio della Comunicazione, il beneficiario deve compilare il Quadro C del predetto modello. L’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito di imposta qualora non sussistano motivi ostativi. In ogni caso, il credito d’imposta di cui sopra non può essere utilizzato prima del rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito ZES unica 2025.

Con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Al credito d’imposta non si applica il limite di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2026, prot. n. 56564/2026, recante: «Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica», pubblicato il 16.02.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e Bonus mobili: aggiornate le Guide dell’Agenzia delle entrate con le novità 2026

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato l’aggiornamento della Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” (edizione febbraio 2026), che fa seguito alla recente pubblicazione della Guida “Bonus mobili ed elettrodomestici” (edizione gennaio 2026).

Il pregevole intervento editoriale dell’Agenzia fornisce chiarimenti sulle ultime novità normative e, in particolare, la proroga al 2026 disposta dalla legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) delle detrazioni “rafforzate” già previste fino al 2025 dalla legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025).

 

Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (febbraio 2026): cosa chiarisce e cosa cambia nel 2026

 

La Guida riepiloga, con taglio operativo, l’intero perimetro delle misure agevolative sotto forma di detrazione “edilizie.”

Aliquote e limiti: conferma della “doppia aliquota” anche per il 2026.

Per le spese 2025-2026:

  • 50 per cento (limite 96.000 euro) se l’intervento riguarda l’abitazione principale ed è sostenuto dal proprietario o da chi è titolare di un diritto reale di godimento;
  • 36 per cento (limite 96.000 euro) negli altri casi in cui la detrazione è ammessa.

La Guida dettaglia anche le modifiche alla disciplina in arrivo (salvo ulteriori proroghe): nel 2027 le aliquote scendono al 36%/30% (sempre con limite 96.000 euro), mentre dal 2028 al 2033 la detrazione è al 30% con limite 48.000 euro (e dal 2034 al 36% con limite 48.000 euro).

 

Quando spetta davvero l’aliquota più alta (50% nel 2025-2026)

 

Per ottenere le percentuali maggiorate, la Guida ribadisce due condizioni chiave:

  • titolarità (proprietà/diritto reale) già al momento di avvio lavori (o della spesa, se precedente);
  • immobile adibito ad abitazione principale (dimora abituale del titolare o dei suoi familiari, secondo i criteri indicati).

 

Stop alle caldaie a combustibili fossili (dal 2025)

 

La Guida recepisce l’esclusione dalla detrazione, dal 1° gennaio 2025, degli interventi di sostituzione o nuova installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

 

Il “plafond” per redditi elevati: l’effetto dell’art. 16-ter TUIR

 

Nella Guida viene evidenziata la disciplina che ha introdotto un tetto massimo di oneri detraibili per contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, calcolato su importi base e coefficienti legati ai figli a carico.

 

Guida ai “Bonus mobili ed elettrodomestici” (gennaio 2026): proroga al 2026 e le regole “per non sbagliare”

 

La Guida conferma che la detrazione è pari al 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La legge n. 199/2025 (lett. b), n. 3 del comma 22, art. 1,) ha prorogato l’agevolazione alle spese sostenute anche nel 2026.

 

Importo massimo: 5.000 euro anche per il 2026

 

Il 50 per cento si calcola su un tetto che, per gli anni 2024, 2025 e 2026, è pari a 5.000 euro (complessivi per mobili + grandi elettrodomestici), con ripartizione in 10 quote annuali.

Attenzione all’effetto “scomputo” se i lavori sono iniziati l’anno prima e si è già fruito della detrazione su acquisti dell’anno precedente: il limite va considerato al netto delle spese già agevolate.

 

Pagamenti e documenti: regole operative

 

Pagamenti ammessi: bonifico o carta di debito/credito; esclusi contanti, assegni e altri mezzi. Se si paga con bonifico non è necessario usare quello “speciale” per ristrutturazioni (soggetto a ritenuta). Sono ammesse anche spese di trasporto e montaggio e l’acquisto con finanziamento, a condizioni puntuali.

Documentazione: ricevute del bonifico o transazioni con carta, addebito su conto, fatture con natura/qualità/quantità, e documenti sulla classe energetica quando richiesti.

 

Casi esclusi e “attenzione caldaie”

 

La Guida ribadisce che:

  • gli interventi agevolati con Ecobonus non consentono il bonus mobili;
  • la realizzazione/acquisto di box pertinenziali non dà diritto al bonus mobili.

Inoltre, nella Guida chiarito che “non sono più detraibili, ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, le spese per gli interventi di sostituzione (o di nuova installazione) degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili e, dunque, da tale data non è possibile fruire del bonus per l’acquisto di mobili collegati ai predetti interventi”.




Detrazione IVA: il Tribunale Ue “riapre” la questione della retro-imputazione e mette in crisi la prassi italiana post D.L. n. 50/2017

Con sentenza T-689/24 dell’11 febbraio 2026, il Tribunale UE ha stabilito l’articolo 167, l’articolo 168, lettera a), e l’articolo 178, lettera a), della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (Direttiva IVA), nonché i principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale da cui risulti che il soggetto passivo non può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di detto periodo tale soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione in parola.

Con la sentenza il Tribunale dell’Unione europea interviene su un nodo centrale della detrazione IVA: il rapporto tra condizioni sostanziali del diritto e requisito formale della fattura, quando questa viene ricevuta nel periodo d’imposta successivo, ma prima della presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di effettuazione/esigibilità.

L’effetto, per l’ordinamento IVA “nostrano” è di rilievo: la decisione contrasta la prassi consolidata dopo il D.L. n. 50/2017.

 

 

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La sentenza – Causa T-689/24:

  • ribadisce che lo Stato membro non può introdurre, in via generale, una condizione ulteriore che finisca per ostacolare sistematicamente la detrazione, senza considerare le circostanze del caso;
  • individua un punto fermo temporale: se la fattura è ricevuta prima della presentazione della dichiarazione del periodo in cui il diritto è sorto, non è legittimo impedirne l’esercizio in quel periodo;
  • mette sotto pressione, sul piano applicativo, la lettura domestica che tende a concentrare il diritto nell’anno di ricezione/registrazione (circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018), almeno nelle ipotesi a “cavallo d’anno”.

 

Il principio decisivo: divieto di negare la detrazione se la fattura è disponibile entro la dichiarazione.

 

Link al testo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea – Causa T-689/24 – dell’11 febbraio 2026 – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva 2006/112/CE – Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune dell’IVA – Diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte – Articolo 167, articolo 168, lettera a), e articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE – Emissione della fattura che indica l’IVA nel periodo d’imposta successivo a quello in cui è esercitato il diritto a detrazione – Neutralità fiscale e proporzionalità – Art. 19, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Questione rilevante: detrazione dell’IVA in caso di fatture ricevute nell’anno successivo




Le risposte agli interpelli dell’ 11 febbraio 2026 (17:00)

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sei risposte, dalla n. 31 alla n. 36/2026, con chiarimenti di taglio operativo su agevolazioni, IRAP, imposte dirette/indirette e adempimenti.

 

Risposta n. 31 dell’11/02/2026

Sconto in fattura nel sismabonus acquisti: detrazione commisurata alla spesa “per cassa”; se lo sconto non corrisponde a pagamenti effettivi, il credito non si perfeziona

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 31 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Sismabonus acquisti – Articolo 16, Commi 1-septies e 1-septies.1, del Decreto-legge n. 63 del 2013 – Detrazione – Spese effettivamente sostenute – Spettanza della detrazione – Acquirenti di unità immobiliari – Anno di sostenimento della spesa – Opzione sconto in fattura – Importo non corrispondente alle spese effettivamente sostenute – Mancato perfezionamento dell’opzione – Insussistenza del credito d’imposta.

L’Agenzia delle entrate ribadisce che, anche in presenza di sconto in fattura, il presupposto sostanziale resta il sostenimento effettivo della spesa, con imputazione temporale legata al pagamento (criterio “per cassa”).

Nel caso esaminato, le fatture esponevano uno “sconto” pari alla detrazione massima, ma senza che risultasse versato il residuo corrispettivo oltre lo sconto fino a concorrenza dell’importo fatturato: ciò determina mancato perfezionamento dell’opzione e conseguente insussistenza del credito d’imposta in capo al fornitore.

Viene confermata la necessità di coerenza tra corrispettivo, sconto effettivo e flussi finanziari: lo scollamento tra fattura e pagamenti rende non sostenuta (in tutto o in parte) la spesa agevolata.

 

Risposta n. 32 dell’11/02/2026

Credito d’imposta ZES Unica e leasing “in costruendo”: individuazione del momento di effettuazione dell’investimento e coordinamento con consegna/collaudo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 32 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica – Articolo 16 del Decreto-legge n. 124 del 2023 – Investimento – Realizzazione di un bene immobile – Contratto di Leasing in costruendo – Rilevanza – Momento di effettuazione degli investimenti – Consegna del bene.

La risposta affronta la corretta individuazione del momento di effettuazione dell’investimento ai fini del credito ZES Unica in presenza di leasing in costruendo, con attenzione al rischio di anticipazioni meramente contrattuali non correlate a un’effettiva disponibilità del bene nel territorio agevolato.

L’impostazione valorizza la disponibilità sostanziale del bene (e, ove rilevante, accettazione/collaudo) quale snodo per la corretta imputazione temporale dell’investimento, con ricadute sulla spettanza del credito nel periodo di riferimento. Viene data rilevanza alla tracciabilità documentale (contratto, SAL, verbali, consegna, fatture/quietanze) per presidiare prova dell’investimento e corretto timing.

 

Risposta n. 33 dell’11/02/2026

Plusvalenza su cessione di partecipazioni e base imponibile IRAP: la rilevanza dipende dalla riclassificazione “bancaria” e da valutazioni di fatto sulla corretta voce di bilancio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 33 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: IRAP – Fondazioni bancarie – Società bancaria conferitaria – Cessione di partecipazioni – Plusvalenza – Articoli 13 e 25, Comma 3-bis, del Decreto legislativo n. 153 del 1999 – IRES – Imponibilità – IRAP – Base imponibile – Non rilevanza – Condizioni.

L’istanza è incentrata sulla tesi di esclusione (totale o parziale) della plusvalenza dalla base IRAP, assumendo che la stessa sia imputabile a voci contabili non incluse nel margine di intermediazione rilevante per gli intermediari.

L’Agenzia delimita l’ambito dell’interpello: la corretta riclassificazione e l’attribuzione della plusvalenza alla voce appropriata implica valutazioni di fatto (contabili e documentali) non definibili in astratto nella sede interpretativa.

Ne discende che la rilevanza IRAP non può essere affermata o esclusa automaticamente: dipende dalla qualificazione contabile effettiva e dalla verifica delle condizioni di iscrizione secondo i criteri applicabili. Nel caso di specie, la riclassificazione della plusvalenza in parola potrà essere effettuata nella Voce 210 laddove sussistano, in concreto, le condizioni previste per la sua iscrizione secondo le indicazioni della Circolare n. 262/2005. Va da sé che, considerata la natura delle condizioni ivi richieste, la riclassificazione in concreto di detta plusvalenza nella Voce 210 implica delle valutazioni di fatto (e non la soluzione di aspetti di natura interpretativa) che esulano dall’ambito dell’istituto dell’interpello. Sarà, pertanto, onere della Società valutare la sussistenza delle relative condizioni per procedere alla riclassificazione nella Voce 210 della Plusvalenza realizzata a seguito della cessazione delle Azioni al fine di verificare la rilevanza ai fini IRAP della stessa.

 

Risposta n. 34 dell’11/02/2026

Cedolare secca “C/1” (regime transitorio 2019): impossibile rinnovare l’opzione in sede di ulteriore proroga nel 2025 per contratto originario 2013

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 34 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Applicazione del regime della Cedolare secca per i contratti di locazione di immobili commerciali categoria C/1, introdotto in via transitoria dall’Articolo 1, Comma 59, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, in sede di ulteriore proroga.

Il regime opzionale di cedolare secca per locazioni commerciali C/1 è stato introdotto in via transitoria con perimetro circoscritto (norma del 2018 con operatività collegata ai contratti 2019).

L’Agenzia valorizza l’esaurimento temporale della disciplina e la lettura letterale del perimetro applicativo: l’opzione, pur esercitata in sede di proroga nel 2019 su contratto antecedente, non può essere validamente reiterata in occasione di ulteriore proroga nel 2025.

Conclusione: per contratto stipulato nel 2013, in assenza delle condizioni della norma transitoria, l’istante non può optare per la cedolare secca in sede di proroga 2025. Conseguentemente, considerato l’esaurimento degli effetti temporali dell’articolo 1, comma 59 della legge n. 145 del 2018 e tenuto conto della formulazione letterale della norma, l’opzione per il regime facoltativo, già fruito in sede di proroga, nel 2019, di un contratto stipulato antecedentemente, non possa essere validamente esercitata in occasione di ulteriore proroga contrattuale nell’anno 2025, non essendo più vigente il regime opzionale in esame.

 

Risposta n. 35 dell’11/02/2026

 IVA 4% per veicoli adattati: dopo le modifiche 2022, la patente speciale con adattamenti può sostituire la certificazione, se completa e coerente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 35 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – Acquisto di autoveicoli adattati per la guida da parte di persone con disabilità – Spettanza dell’agevolazione.

L’istanza riguarda un soggetto con patente speciale recante codici di adattamento, privo di certificazione ex legge n. 104/1992, che chiede se possa applicare l’IVA agevolata al 4% per l’acquisto del veicolo adattato.

L’Agenzia richiama disciplina e prassi aggiornate: per i soggetti con ridotte/impedite capacità motorie permanenti abilitati alla guida, è sufficiente produrre copia della patente con l’indicazione degli adattamenti prescritti (anche di serie), oltre alla dichiarazione sostitutiva sul mancato utilizzo dell’agevolazione nel quadriennio.

Nel caso rappresentato, la patente speciale con adattamenti costituisce documentazione idonea per l’applicazione dell’aliquota IVA al 4% sull’acquisto del veicolo adattato.

 

Risposta n. 36 dell’11/02/2026

Compensazioni “orizzontali” oltre soglia e CPB: chiarimenti su visto di conformità e utilizzo in F24 dei crediti in presenza di adesione al concordato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 36 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Concordato preventivo biennale – Compensazione – Credito imposte dirette – Visto di conformità – Soglie soggetto ISA.

La risposta si concentra sulle condizioni di utilizzo in compensazione dei crediti (profili di soglia e presidi come visto/controlli) con riferimento a contribuente che aderisce al concordato preventivo biennale.

L’adesione al CPB non opera come “sanatoria” dei vincoli procedurali: restano centrali i presupposti oggettivi del credito e le regole formali di spendibilità (tra cui il visto di conformità oltre soglia).

In chiave operativa, la risposta guida al corretto coordinamento tra formazione del credito, adempimenti di controllo preventivo e modalità di utilizzo in F24.




Dichiarazione precompilata 2026 (p.i. 2025): aggiornate le specifiche per l’invio dei dati degli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali

Gli amministratori di condominio comunicano all’Anagrafe tributaria, entro il 16 marzo di ciascun anno, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

 

Modalità di trasmissione

 

La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998, articolo 3, commi 2-bis e 3).

L’obbligo di comunicazione permane anche nel caso in cui, in relazione alle spese sostenute nell’anno di riferimento, è stata esercitata l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto (vedi le modalità di compilazione della comunicazione nelle Specifiche tecniche).

 

 

Ciò premesso, con provvedimento del 10 febbraio 2026, prot. n. 50559/2026 l’Agenzia delle entrate ha aggiornato le specifiche tecniche riguardanti le comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Come spiega la parte motiva del provvedimento sono state implementate con ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte con la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (“Legge di bilancio 2025”). Questo perché la Legge di bilancio 2025 ha rimodulato i termini di fruizione e le percentuali di detrazione, prevedendo agevolazioni più vantaggiose per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei contribuenti, titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sulle stesse. Le percentuali di detrazioni individuate per l’anno 2025 sono state, peraltro, confermate anche per l’anno 2026 dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028».

In particolare, per le spese sostenute per gli anni d’imposta 2025 e 2026 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, compresi gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, la percentuale di detrazione è stabilita in misura fissa per tutti gli interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute (30 per cento per le spese sostenute nel 2027). La percentuale di detrazione è elevata al 50 per cento (36 per cento per le spese sostenute nel 2027), nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Il tracciato della comunicazione è stato, quindi, implementato al fine di consentire agli amministratori di condominio di indicare, in via sperimentale e facoltativa, l’informazione attinente al requisito dell’abitazione principale dell’unità immobiliare. Tale informazione è trasmessa all’Agenzia delle entrate solo qualora il condòmino l’abbia comunicata all’amministratore di condominio entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa. Per il primo anno di applicazione, ossia per il periodo d’imposta 2025, la trasmissione di questa informazione da parte dell’amministratore è comunque facoltativa.

 

 

 

È stato, inoltre, rimosso quanto riferito al “bonus verde”, in quanto la detrazione per il suddetto intervento non è stata prorogata ed è stato inserito l’intervento di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, per il quale non opera la riduzione dell’aliquota che rimane ferma al 50 per cento.

Con riferimento agli interventi “Superbonus”, la cui percentuale di detrazione decresce in funzione dell’anno di sostenimento della spesa, è stata indicata l’aliquota applicata alle spese sostenute nell’anno 2025, pari al 65 per cento in misura ordinaria e al 110 per cento al verificarsi di particolari condizioni.

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 febbraio 2026, prot. n. 50559/2026, recante: «Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Aggiornamento delle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017», pubblicato il 10.02.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Le risposte agli interpelli del 10 febbraio 2026 (17:08)

Le risposte ad interpello pubblicate il 10 febbraio 2026 affrontano cinque temi di forte impatto operativo, tra regimi agevolati, affrancamenti e bonus edilizi.

 

Risposta n. 26 del 10/02/2026

Regime forfetario: i compensi “non spettanti” incassati nel 2024 rilevano per soglia e imponibile; rimborso dell’imposta sostitutiva solo via istanza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 26 del 10 febbraio 2026 – Oggetto: Regime forfetario – art. 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190 del 2014 – Compensi erroneamente percepiti – Determinazione del reddito imponibile – Rilevanza – Fuoriuscita dal regime forfetario* – Restituzione dei compensi – Imposta sostitutiva versata – rimborso.

Nel forfetario, ai fini del limite di 85.000 euro e della base imponibile, rilevano i compensi percepiti nel periodo d’imposta, anche se successivamente restituiti perché non spettanti. Il superamento della soglia nel 2024 determina l’uscita dal regime dal 2025 (art. 1, comma 71, L. n. 190/2014).  Il recupero dell’imposta sostitutiva versata sulle somme poi restituite passa tramite istanza di rimborso.

*Aggiornamento del 6 marzo 2026

Rettificata la Risposta n. 26/2026; le somme percepite per errore amministrativo e integralmente restituite non rilevano per la soglia di 85.000 euro, né fanno uscire dal regime. Recupero dell’imposta sostitutiva via dichiarazione integrativa o istanza di rimborso (cfr. Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 68 del 6 marzo 2026).

 

Risposta n. 27 del 10/02/2026

Affrancamento riserve in sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 192/2024: effetti dal periodo 2024; versamento integrabile e ravvedibile; antiabuso assorbito

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 27 del 10 febbraio 2026 – Oggetto: Riserve in sospensione d’imposta – Affrancamento straordinario ex art. 14 del decreto legislativo n. 192 del 2024 – Effetti – Decorrenza – opzione per la trasparenza fiscale ex art. 116 del Tuir.

L’affrancamento, se correttamente esercitato, esplica effetti con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (quindi “a fine 2024”).  L’eventuale omesso/insufficiente versamento dell’imposta sostitutiva non impedisce il perfezionamento dell’opzione: è possibile integrare e ricorrere al ravvedimento se applicabile.  La richiesta di interpello antiabuso è ritenuta assorbita in ragione della decorrenza della trasparenza ex art. 116 TUIR dal 1° gennaio 2025.

 

Risposta n. 28 del 10/02/2026

Oro da investimento e intermediari: obbligo di comunicazioni all’Anagrafe rapporti ex art. 7 DPR 605/1973; adempimenti UIF non sostitutivi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 28 del 10 febbraio 2026 – Oggetto: Adempimenti intermediari finanziari – Articolo 7, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 – Operazioni finanziarie su oro come disciplinate dalle legge n. 7 del 2000.

L’Agenzia conclude per la sussistenza degli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria (rapporti/operazioni finanziarie) in capo all’operatore che effettua vendite di oro da investimento in via professionale.  Le comunicazioni periodiche all’UIF previste dalla L. n. 7/2000 sono adempimenti distinti e non sostitutivi di quelli ex art. 7, comma 6, DPR n. 605/1973.

 

Risposta n. 29 del 10/02/2026

Investimenti in start-up/PMI innovative: credito d’imposta da incapienza (l. 162/2024) applicabile anche ai forfetari e utilizzabile in compensazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 29 del 10 febbraio 2026 – Oggetto: Investimenti in start-up e PMI innovative – Deetrazione – Incapienza – credito d’imposta – Articolo 2 della legge n. 162 del 2024 – Soggetto in regime forfetario – Articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 – Applicabilità.

 

La disciplina introdotta dall’art. 2 L. n. 162/2024 consente di trasformare la detrazione “non fruita” per incapienza IRPEF in credito d’imposta.  In assenza di limitazioni soggettive, la soluzione è ritenuta applicabile anche al contribuente in regime forfetario.  Il credito è utilizzabile anche tramite compensazione (richiamo alla disciplina generale della compensazione).

 

Risposta n. 30 del 10/02/2026

Sismabonus acquisti 2025: niente sconto/cessione; aliquota 50% subordinata a effettiva destinazione ad abitazione principale; no duplicazioni per unitarietà dell’intervento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 30 del 10 febbraio 2026 – Oggetto: Sismabonus acquisti – fruizione da parte di acquirenti che stipuleranno gli atti di compravendita nel 2025 – fruizione in misura maggiorata del 50% – condizioni – articolo 16, comma 1-septies.1, del decreto-legge n. 63 del 2013 – preclusione per lo sconto in fattura e la cessione del credito – articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020 – unitarietà dell’intervento di riduzione del rischio sismico.

Per i rogiti nel 2025 è preclusa l’opzione per sconto in fattura/cessione del credito (art. 121, D.L. n. 34/2020) in quanto riferibile alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 per i bonus diversi dal Superbonus.

La fruizione dell’aliquota 50% (art. 16, comma 1-septies.1, D.L. n. 63/2013) è subordinata alle condizioni richieste, inclusa l’effettiva destinazione ad abitazione principale entro i termini indicati dalla prassi/risposta (non basta la sola dichiarazione resa in atto). Esclusa anche la possibilità di “spostare” il beneficio sull’impresa per le unità invendute tramite sismabonus ordinario, valorizzando l’unitarietà dell’intervento e l’esigenza di evitare duplicazioni.




Via libera alla ricongiunzione Gestione Separata-Casse professionali. L’Inps si adegua all’orientamento giurisprudenziale consolidato

Con la circolare n. 15 del 9 febbraio 2026, l’Inps chiarisce l’applicazione della ricongiunzione tra la Gestione Separata (art. 2, comma 26, L. 335/1995) e le Casse professionali private (D.Lgs. n. 509/1994 e  n. 103/1996), recependo l’orientamento giurisprudenziale consolidato e superando il precedente indirizzo amministrativo.

 

Il quadro giurisprudenziale recepito

 

La circolare si colloca nel solco della Cassazione, Sez. lavoro, sent. n. 26039/2019, che ha riconosciuto il diritto del libero professionista iscritto a Cassa (nel caso deciso, CNPADC) a ricongiungere presso la Cassa professionale i contributi versati nella Gestione Separata INPS, ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. 45/1990 (ricongiunzione “in uscita” dalla Gestione Separata verso la Cassa).

Si ricorda che la Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con sentenza del 15/10/2019, n. 26039, ha riconosciuto il diritto di un libero professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, alla ricongiunzione presso la Cassa professionale dei contributi versati alla Gestione separata dell’lnps.

La questione controversa riguardava all’esistenza del diritto, in capo al libero professionista, alla ricongiunzione della contribuzione versata nella Gestione Separata alla Cassa professionale di iscrizione (gestione accentrante), ai sensi dell’art.1, comma 2, della legge n.45/1990 (quindi, ricongiunzione in uscita da Gestione Separata lnps e in entrata verso la cassa professionale).

Nella sentenza i  Giudici di legittimità hanno evidenziato che il tenore letterale del secondo comma dell’art.1 della legge n.45/1990 prevede espressamente la facoltà di ricongiungere i contribuiti AGO nella gestione in cui l’interessato risulti iscritto in qualità di libero professionista, senza ulteriori limitazioni e indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate o maturate nelle rispettive gestioni.

In particolare nella citata sentenza si legge “il motivo deve ritenersi infondato alla luce della pronunzia della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, nella parte in cui non prevedono, in favore dell’assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto) il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l’assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell’utilizzo della contribuzione”.

 

Cosa dispone la circolare

 

Ricongiunzione in uscita da Gestione Separata verso la Cassa di iscrizione: l’Inps riconduce l’operazione nell’alveo della L. 45/1990, adeguandosi all’indirizzo dei Giudici di legittimità

Ricongiunzione in entrata verso Gestione Separata: la circolare ribadisce che la Gestione Separata è integralmente contributiva e che i periodi trasferiti sono valutati con sistema contributivo.

Onere di ricongiunzione: viene richiamato il criterio del calcolo a percentuale (non la riserva matematica), con base di riferimento collegata ai redditi degli ultimi 12 mesi e con applicazione dei limiti di minimale/massimale dell’anno della domanda.

 

Domande e ricorsi pendenti

 

Le disposizioni fornite dalla circolare si applicano alle domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi inoltrati a decorrere dalla data (9 febbraio 2026) di pubblicazione della medesima e anche a tutte le domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi inoltrati prima della citata data di pubblicazione, che a tale data risultino giacenti e non ancora definiti. 

 

Aggiornamenti

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota pubblicata il 9 febbraio 2026 nel portale www.lavoro.gov.it 

 

Ricongiungimenti dei contributi, firmata la circolare INPS

Per i professionisti è ora possibile ricongiungere i contributi versati alla gestione separata Inps e le casse professionali. Chi presenterà domanda di ricongiunzione a partire dal 9 febbraio 2026, data di pubblicazione della circolare Inps n. 15/2026 potrà costruire la propria pensione utilizzando la ricongiunzione in entrata verso la gestione separata dell’Inps o in uscita, trasferendo i contributi versati in Inps verso la propria cassa professionale di iscrizione.

“Lo Stato accompagna i professionisti, soprattutto i più giovani, nella costruzione di una pensione coerente con la loro storia lavorativa, senza penalizzazioni dovute alla frammentazione dei percorsi – afferma il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone -: la ricongiunzione consente di valorizzare ogni esperienza contributiva e di trasformarla in un diritto previdenziale pieno. Continuiamo a lavorare per un sistema previdenziale più moderno, più equo e capace di riconoscere la ricchezza e la complessità del lavoro contemporaneo”.

Dovrà essere rispettato il principio della natura contributiva della gestione separata e quindi non saranno ammesse le domande per una ricongiunzione “in entrata” verso la gestione separata di Inps di chi possiede periodi contributivi precedenti al primo aprile 1996 (data di istituzione dell’obbligo contributivo per tale gestione).

In più non sono ammesse ricongiunzioni parziali e la domanda dovrà riguardare tutti i contributi maturati presso le altre casse previdenziali.

La ricongiunzione, come chiarisce la circolare Inps è onerosa e ha efficacia retroattiva. Sarà l’interessato alla ricongiunzione a corrispondere l’onere, calcolato applicando l’aliquota IVS vigente (fissata al 33% per il 2025 per i collaboratori esclusivi) sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi. Le nuove disposizioni sono immediatamente operative e si applicano alle nuove domande presentate dalla data di pubblicazione della circolare e ai ricorsi e alle domande pendenti non ancora definiti alla medesima data.

 

 

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni – Direzione Centrale Entrate – n. 15 del 9 febbraio 2026, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Ricongiunzione – Ricostituzione e riscatto di posizioni assicurative – Riconoscimento del diritto – Ricongiunzione in uscita dalla Gestione Separata verso la Cassa professionale – Ricongiunzione in entrata verso la Gestione Separata da una Cassa professionale (o altra gestione) – Ricongiunzione tra la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 – Artt. 1 e 2 della L. 5/03/1990, n. 45

 




Professionisti: la partecipazione a una rete-contratto tra non fa perdere, di per sé, il regime forfetario

Con la Risposta ad interpello n. 24 del 9 febbraio 2026, l’Agenzia delle entrate è tornata a pronunciarsi sull’ambito applicativo del regime forfetario (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014), fornendo un importante chiarimento in merito alla partecipazione di un professionista forfetario a un contratto di rete di cui all’art. 12, comma 3, della legge n. 81/2017.

Il quesito assume rilievo pratico perché affronta una delle principali cause ostative al regime agevolato, vale a dire quella prevista dall’art. 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190/2014, che preclude l’accesso (o la permanenza) nel forfetario ai soggetti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari, ovvero controllano S.r.l. o associazioni in partecipazione che svolgono attività riconducibili a quella esercitata dal contribuente.

 

Il caso esaminato

 

L’istanza riguarda una professionista in regime forfetario che intende aderire, a una “rete pura tra professionisti da costituirsi nella forma della rete contratto”, con dei colleghi.

Tale rete è finalizzata alla realizzazione di un programma comune, con possibilità di ricorrere alla codatorialità di personale dipendente, i cui costi sarebbero ripartiti pro-quota tra i professionisti, senza alcuna remunerazione aggiuntiva per il soggetto incaricato degli adempimenti amministrativi.

L’istante chiede se tale partecipazione possa integrare la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57.

 

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

 

Nel parere, l’Agenzia richiama anzitutto la ratio della causa ostativa, chiarita dalla circolare n. 9/E del 2019: evitare l‘assoggettamento a diversi regimi di tassazione dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo conseguiti; tuttavia, l’effetto segregativo è ora più accentuato, al fine di evitare il frazionamento delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte.

Successivamente, l’Amministrazione analizza la natura giuridica e fiscale del contratto di rete, richiamando i propri precedenti di prassi (circolari n. 4/E del 2011 e n. 20/E del 2013), secondo cui:

  • la rete-contratto non è un soggetto autonomo ai fini tributari;
  • non determina l’estinzione né la modifica della soggettività dei partecipanti;
  • costi e ricavi derivanti dall’attuazione del programma di rete restano imputati direttamente ai singoli aderenti, ciascuno secondo le regole fiscali proprie.

Tali principi, osserva l’Agenzia delle entrate, sono applicabili mutatis mutandis anche alle reti­contratto costituite tra esercenti arti e professioni.

 

L’esclusione della causa ostativa

 

Sulla base di tali premesse, l’Agenzia conclude che la partecipazione a una rete-contratto tra professionisti non integra, di per sé, la causa ostativa prevista dall’art. 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190/2014.

La rete, infatti:

  • non ”esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”;
  • non realizza un effetto di frazionamento dell’attività professionale;
  • non determina la produzione di redditi imputabili a un soggetto diverso dal professionista.

Ne consegue che il professionista può aderire alla rete e permanere nel regime forfetario, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla legge e che non ricorrano ulteriori cause ostative.

 

Il limite: il rischio di una società di fatto

 

L’Agenzia, tuttavia, puntualizza che qualora l’attività svolta tramite la rete­contratto risulti qualificabile come esercizio di una società di fatto (che svolge un’attività commerciale direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dall’esercente attività d’impresa, arte o professione) si integrerebbe la causa ostativa in commento, poiché tale tipologia di società è equiparata alle società in nome collettivo [cfr. citata lettera b)].

 

Considerazioni conclusive

 

La Risposta n. 24/2026 rappresenta un chiarimento favorevole per i professionisti in regime forfetario che intendono collaborare in forma strutturata, confermando che:

  • la rete-contratto è compatibile con il regime forfetario;
  • la verifica va condotta sul piano sostanziale, evitando che la rete si trasformi in un centro autonomo di imputazione dell’attività economica.

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 24 del 9 febbraio 2026, con oggetto: REGIME FORFETARIO – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Causa ostativa ex art. 1, comma 57, lett. b), della L. n. 190 del 2014 – Contratto di rete – Reti­contratto costituite tra esercenti arti e professioni (nella specie medici) – Art. 12, comma 3, della L. 22/05/2017, n. 81 – Non applicabilità – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190




Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2026

La circolare Inps n. 14 del 9 febbraio 2026 riepiloga la contribuzione dovuta per l’anno 2026 dagli iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Il quadro normativo risulta in larga parte in continuità con il 2025, con alcune precisazioni di rilievo su aliquote, minimali e massimali di reddito, agevolazioni contributive e riflessi del concordato preventivo biennale.

 

Aliquote contributive IVS

 

Dal 2025 l’aliquota contributiva IVS è fissata nella misura unica del 24% per tutti i titolari, coadiuvanti e coadiutori iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, indipendentemente dall’età anagrafica.

Per gli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali continua ad applicarsi l’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,48%, destinata al finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Ne consegue che, per il 2026, le aliquote complessive risultano pari a:

  • 24% per gli artigiani;
  • 24,48% per i commercianti.

Resta inoltre dovuto, per entrambe le gestioni, il contributo per le prestazioni di maternità nella misura fissa di 0,62 euro mensili.

 

Riduzione contributiva del 50% per over 65 pensionati

 

Confermata anche per il 2026 l’agevolazione prevista dall’articolo 59, comma 15, della legge n. 449/1997, che riconosce una riduzione del 50% dei contributi IVS in favore degli artigiani e degli esercenti attività commerciali:

  • con età superiore a 65 anni;
  • già pensionati presso le gestioni dell’INPS;

Si richiamano, a tale proposito, i chiarimenti e le indicazioni fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998, nonché nel messaggio n. 20028 del 5 dicembre 2012.

 

Riduzione contributiva per nuove iscrizioni nel 2025

 

La legge di Bilancio 2025 ha introdotto una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori che:

  • si sono iscritti per la prima volta nel corso del 2025 a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani o dei commercianti;
  • percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario.

Si tratta di una misura a carattere temporaneo, riservata esclusivamente alle nuove iscrizioni effettuate nel 2025 e non estendibile ai soggetti che avviano l’attività dal 2026.

 

Minimale di reddito e contribuzione fissa

 

Per effetto della rivalutazione ISTAT (+1,4%), il reddito minimale annuo rilevante ai fini contributivi per il 2026 è pari a 18.808,00 euro.

Sulla base di tale minimale, la contribuzione annua dovuta risulta pari a:

  • artigiani: 4.521,36 euro (di cui 4.513,92 IVS + 7,44 maternità);
  • commercianti: 4.611,64 euro (di cui 4.604,20 IVS e indennizzo + 7,44 maternità).

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo è dovuto in misura proporzionale ai mesi di iscrizione.

 

Contribuzione sul reddito eccedente il minimale

 

I contributi IVS sono dovuti sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2026 per la quota eccedente il minimale, applicando:

  • l’aliquota del 24% (24,48% per i commercianti) fino a 56.224,00 euro;
  • l’aliquota maggiorata di un punto percentuale sulla quota di reddito eccedente tale soglia.

La contribuzione calcolata sul reddito eccedente assume la natura di acconto, da conguagliare in sede di determinazione del saldo.

 

Massimali di reddito imponibile

 

Per il 2026 il massimale di reddito imponibile IVS è fissato:

  • a 93.707,00 euro per i soggetti con anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996;
  • a 122.295,00 euro per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Tali limiti hanno valenza individuale e devono essere riferiti a ciascun soggetto operante nell’impresa.

 

Contribuzione a saldo e scadenze

 

Qualora la contribuzione versata a titolo di minimale e acconto risulti inferiore a quanto dovuto sulla base dei redditi effettivamente prodotti nel 2026, è dovuto un contributo a saldo, da versare entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi.

È ammesso il differimento di 30 giorni con applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.

 

Concordato preventivo biennale e contributi

 

Il decreto legislativo n. 13/2024 ha introdotto il concordato preventivo biennale. L’adesione a tale istituto non fa venir meno gli obblighi contributivi.

Il reddito concordato assume rilevanza anche ai fini previdenziali; resta tuttavia ferma la facoltà del contribuente di determinare e versare i contributi sul reddito effettivo, qualora superiore a quello concordato, secondo le regole previste dal decreto.

 

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 14 del 9 febbraio 2026: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2026 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»




Bonus ZES unica Mezzogiorno (esonero contributivo): le istruzioni Inps

Con la circolare Inps del 3 febbraio 2026, n. 10, l’istituto previdenziale ha illustrato la misura del bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e fornito le istruzioni per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.

Nello specifico, l’esonero contributivo spetta in favore dei datori di lavoro privati che hanno assunto, presso una sede o un’unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, personale nelle medesime regioni.

Per il legittimo riconoscimento del beneficio, la prestazione lavorativa deve essere effettivamente esercitata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

Precisato che, secondo il decreto Coesione, l’esonero contributivo spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell’assunzione, hanno compiuto 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi.

Infine, l’esonero contributivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Link al testo della Circolare INPS n. 10 del 3 febbraio 2026, oggetto: CONTRIBUTI – Esoneri contributivi – Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno – Bonus ZES Unica – Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che hanno compiuto trentacinque anni di età, a favore dei datori di lavoro privati operanti in una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, che occupano fino a 10 dipendenti per un periodo massimo di 24 mesi – Indicazioni operative e istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti – Articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, conv., con mod., dalla legge 4 luglio 2024, n. 95

 




Estensione della ZES unica a Marche e Umbria. In Gazzetta la Legge 18 novembre 2025, n. 171

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.269 del 19 novembre 2025, la Legge 18 novembre 2025, n. 171, recante: «Disposizioni per il rilancio dell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria», che estende a tali regioni il perimetro della ZES unica.

I progetti di investimento localizzati in Umbria e Marche potranno, quindi, beneficiare della semplificazione amministrativa costituita dall’autorizzazione unica, accedendo allo Sportello Unico Digitale SUD ZES.

La nuova legge, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle regioni in transizione, dispongono l’estensione della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, istituita dall’articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023, ai territori delle regioni Marche ed Umbria (comma 1, dell’art. 1).

Si rammenta che, in base all’Allegato II della Decisione di esecuzione 2021/1130 del 5 luglio 2021 (con la quale sono state individuate le aree ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali 2021-2027) le regioni in transizione dell’Italia, individuate dalla normativa europea come ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107 del TFUE, sono: Abruzzo, Umbria e Marche.

In proposito, la relazione illustrativa riferisce che l’inserimento delle regioni Marche e Umbria nell’area della ZES unica è volto ad equiparare la posizione delle due regioni all’Abruzzo, unica tra le regioni in transizione ad essere stata inclusa nella ZES unica dal decreto-legge n. 124 del 2023, garantendo dunque anche alle imprese e ai lavoratori localizzati nei territori delle regioni Marche e Umbria – caratterizzati da fragilità strutturali e dinamiche economiche sfavorevoli – la possibilità di fruire delle semplificazioni amministrative e degli strumenti incentivanti per lo sviluppo economico e occupazionale previsti dalla ZES.

 

Link al testo della Legge 18 novembre 2025, n. 171, recante: «Disposizioni per il rilancio dell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria». In vigore dal 20 novembre 2025, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2025

 

Link alla Decisione di esecuzione (Ue) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio 2021 che definisce l’elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027 – [notificata con il numero C(2021) 4894] – In Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – L 244/10 del 09.07.2021

 Con la Decisione di esecuzione 2021/1130 del 5 luglio 2021, sono state, infine, individuate le aree ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali.

 

Aggiornamenti – 5 febbraio 2026

 

Zes Unica: incentivi alle assunzioni e accesso al credito, opportunità concrete per le Marche

 

Comunicati stampa – Regione Marche

 

“Il Governo ha dato il via libera a due importanti misure nell’ambito della Zes Unica, per sostenere investimenti, occupazione e competitività dei territori.

La prima riguarda il Bonus Zes Unica per le assunzioni, che prevede un esonero contributivo fino a 650 euro al mese per i datori di lavoro che assumono lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi. La seconda misura è la firma del Protocollo d’intesa tra la Struttura di missione Zes e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), pensato per facilitare l’accesso al credito per le imprese che investono nella Zes. Il protocollo introduce un tavolo permanente di confronto tra istituzioni e banche e mira a rendere più efficiente l’uso degli strumenti di incentivazione pubblica”.

A comunicarlo è l’assessore alla Zes della Regione Marche, Giacomo Bugaro, che sottolinea come “si tratti di strumenti concreti e immediatamente operativi, capaci di incidere in modo diretto sul tessuto produttivo e occupazionale dei territori coinvolti”.

 “Per le Marche – spiega Bugaro – queste misure rappresentano un’opportunità unica sul fronte del lavoro sia su quello degli investimenti. Il bonus assunzioni consente, a tutte le imprese marchigiane che intendano beneficiarne, di ridurre il costo del lavoro e di valorizzare competenze, favorendo l’inclusione lavorativa di persone rimaste a lungo fuori dal mercato”.

Dal lato finanziario, l’assessore evidenzia come il Protocollo Zes–ABI possa incidere positivamente sulla capacità delle imprese marchigiane di programmare e realizzare nuovi investimenti. “L’accesso al credito – aggiunge – resta un fattore decisivo per la crescita delle aziende. Il dialogo tra Struttura di missione Zes, banche e territori permette di rendere più efficaci gli strumenti pubblici già disponibili e di costruire percorsi finanziari più adeguati alle esigenze delle imprese”.

 “Il nostro impegno – conclude Bugaro – è accompagnare le aziende nell’utilizzo di queste misure, rafforzando la collaborazione con il Governo e con il sistema produttivo. La Zes Unica è una leva strategica per sostenere l’occupazione, attrarre nuovi investimenti e rafforzare la competitività del territorio”.

 

Aggiornamenti – 3 febbraio 2026

 

Con la circolare Inps n. 10 del 3 febbraio 2026 illustrato l’esonero contributivo introdotto dall’articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

Relativamente alla ZES unica, si ricorda che da ultimo, l’articolo 1, comma 1, della legge 18 novembre 2025, n. 171, ha disposto che «[…] a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ricomprende anche l’intero territorio delle regioni Marche e Umbria».

Al riguardo, precisato che la citata legge n. 171/2025 è entrata in vigore il 20 novembre 2025. Conseguentemente, solo a decorrere da tale data è possibile fruire del beneficio in trattazione per le assunzioni effettuate nelle regioni Marche e Umbria.




Global Minimum Tax: approvato il modello della dichiarazione annuale “unificata” (imposta minima integrativa, suppletiva e nazionale)

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 6 febbraio 2026, prot. n. 46523/2026, è stato approvato il modello di dichiarazione annuale relativa all’“imposizione integrativa” dovuta a titolo di imposta minima integrativa, imposta minima suppletiva e imposta minima nazionale (art. 53 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209), con istruzioni e regole di trasmissione telematica.

Il provvedimento si inserisce nell’architettura italiana di recepimento del Secondo Pilastro OCSE e della direttiva (UE) 2022/2523 del 15 dicembre 2022, richiamate espressamente nella parte motiva del provvedimento.

Un solo adempimento dichiarativo per tre imposte “GMT”

Il modello approvato riguarda la dichiarazione annuale dell’imposizione integrativa istituita dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. n.  209/2023, che si articola in:
a) imposta minima integrativa (in capo a controllanti localizzate in Italia, per le entità del gruppo soggette a bassa imposizione);
b) imposta minima suppletiva (in capo a imprese italiane del gruppo multinazionale, quando l’imposta minima integrativa equivalente non sia stata applicata all’estero in tutto o in parte);
c) imposta minima nazionale (relativa alle imprese/entità localizzate in Italia soggette a bassa imposizione).

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2026, prot. n. 46523/2026, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione annuale relativa all’imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale, di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209», pubblicato il 06.02.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Vedi anche:

Il Decreto, firmato dal Vice Ministro dell’economia e delle finanze, che definisce gli elementi e le modalità di presentazione del modello dichiarativo e del versamento della relativa imposta dovuta e la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di inadempimento.

 

Lavori preparatori e schemi di decreti delegati

Schema “preliminare” di decreto legislativo per la riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari

Mef. Fino al 1° ottobre 2023 la consultazione pubblica su “Global minimum tax”

 




Inps: da marzo 2026 taglio della seconda aliquota IRPEF (da 35 a 33%) e aumento maggiorazioni sociali (con conguaglio a credito per agli importi spettanti a gennaio e febbraio 2026)

L’Inps, con comunicato stampa del 6 febbraio 2026 (di seguito riportato), informa di aver avviato le attività per applicare da marzo 2026 le misure previste dalla Legge di Bilancio 2026.

 

Riduzione IRPEF: seconda aliquota al 33% (dal 35%)

 

Da marzo 2026 l’Inps applicherà la riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, con impatto sui titolari di pensioni.

 

Maggiorazioni sociali: incremento strutturale

 

Sempre da marzo 2026 è previsto un incremento strutturale delle maggiorazioni sociali, riconosciute a:

  • pensionati di età pari o superiore a 70 anni;
  • invalidi civili totali maggiorenni.

Nel medesimo mese di marzo 2026 l’Istituto previdenziale procederà anche al pagamento dei conguagli a credito relativi agli importi spettanti per gennaio e febbraio 2026, sia per la riduzione IRPEF sul secondo scaglione sia per l’incremento della maggiorazione sociale.

 

In sintesi:

Aliquota Irpef: del 33% (in luogo del 35%) sulla quota imponibile 28.000-50.000 euro.

Beneficio massimo teorico: fino a 440 euro annui (22.000 × 2%).

Redditi complessivi > 200.000 euro: prevista una riduzione di 440 euro di alcune detrazioni per oneri (meccanismo di compensazione del beneficio).

Pensioni Inps: adeguamento operativo da marzo 2026 + arretrati (conguagli a credito) di gennaio-febbraio nel rateo di marzo.

 

 

Comunicato stampa Inps del 6 febbraio 2026

 

A seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 pubblicata il 30 dicembre scorso, l’Inps ha prontamente avviato le attività necessarie per assicurare, già a partire dal mese di marzo prossimo, l’applicazione delle seguenti nuove misure:

  • la riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro per i titolari di pensioni e di prestazioni di accompagnamento alla pensione (art. 1, comma 3);
  • l’incremento strutturale delle maggiorazioni sociali, riconosciute ai pensionati di età pari o superiore a 70 anni ed agli invalidi civili totali maggiorenni.

Nello stesso mese di marzo, sia per la riduzione IRPEF sul secondo scaglione di reddito che per l’incremento mensile della maggiorazione sociale, verranno pagati anche i conguagli a credito relativi agli importi spettanti a gennaio e febbraio 2026.




Ravvedimento speciale CPB: l’Agenzia delle entrate chiarisce scadenze e interessi sui versamenti rateali

Con una Faq pubblicata il 5 febbraio 2026 (di seguito riportata), l’Agenzia delle entrate interviene a chiarire in modo puntuale la disciplina dei versamenti rateali dell’imposta sostitutiva dovuta dai soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale, fornendo indicazioni operative su scadenze, decorrenza degli interessi e saggio applicabile.

I chiarimenti riguardano entrambi i regimi di ravvedimento speciale collegati al CPB: quello introdotto dall’articolo 2-quater, comma 8, del D.L. n. 113/2024, relativo alle annualità 2018-2022 e quello previsto dall’articolo 12-ter, comma 1, del D.L. n. 84/2025, riferito agli anni 2019-2023.

 

Scadenze delle rate: riferimento al termine “legale”

 

Sul piano delle scadenze, l’Agenzia precisa che, nel nuovo ravvedimento 2019-2023, il pagamento può avvenire in un’unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026, oppure mediante rateazione fino a un massimo di dieci rate mensili di pari importo.

Se la prima rata viene versata anticipatamente (ad esempio il 20 gennaio 2026), ciò non incide sulla scansione del piano: le rate successive scadono il giorno 15 di ciascun mese, a partire dal 15 aprile 2026, poiché il 15 marzo 2026 resta il termine finale fissato dal legislatore per il primo versamento

Un’impostazione analoga viene confermata anche per il ravvedimento 2018-2022, per il quale era ammessa una rateazione più ampia (fino a 24 rate) con decorrenza dal 31 marzo 2025. In questo caso, l’Agenzia ribadisce che versamenti anticipati rispetto alla scadenza “ufficiale” della prima rata non compromettono la regolarità del piano, purché venga poi rispettata la cadenza mensile delle rate successive

 

Interessi: decorrenza e saggio applicabile

 

Rilevante il chiarimento in materia di interessi legali. Per il ravvedimento 2019-2023, gli interessi non maturano dalla data di effettivo pagamento della prima rata, ma decorrono dal 15 marzo 2026, applicandosi esclusivamente alle rate successive alla prima.

Quanto al saggio di interesse, l’Agenzia conferma che dal 1° gennaio 2026 il tasso legale è pari all’1,6% e che tale misura va applicata a tutte le rate in scadenza nel corso del 2026, anche con riferimento al ravvedimento 2018-2022.

 

Coordinamento con prassi e provvedimenti

 

Le indicazioni contenute nella Faq si inseriscono nel quadro già tracciato dai provvedimenti attuativi e dalla Risoluzione n. 72/E del 18 dicembre 2025, che ha istituito i codici tributo e disciplinato le modalità di compilazione del modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva e degli interessi in caso di rateazione.

 

 

Ravvedimento Cpb. Risposte alle domande più frequenti – Faq del 5 febbraio 2026

Domande:

Con riferimento alla disciplina della rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per l’adesione al regime del ravvedimento speciale, per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, di cui agli articoli 2-quater, comma 8, del decreto-legge n. 113 del 2024 (ravvedimento speciale per anni 2018/2022) e 12-ter, comma 1, del decreto-legge n. 84 del 2025 (ravvedimento speciale per gli anni 2019/2023), è stato chiesto:

1) se il contribuente versa, a titolo esemplificativo, la prima rata il 20 gennaio 2026, quale siano le scadenze delle successive 9 rate;

2) quale sia il saggio legale di interesse da applicare alle rate relative al ravvedimento per gli anni 2018/2022 che scadono nel corso del 2026;

3) in caso di versamento della prima rata il 20 gennaio 2026 (esempio di cui al punto 1), da quando decorrono gli interessi legali.

 

Risposte:

L’articolo 2-quater del decreto legge n. 113 del 2024 ha previsto per i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024 (ovvero entro il 12 dicembre 2024 a seguito della proroga dell’originaria scadenza disposta dall’articolo 7-bis del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155), al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, la possibilità di optare per il regime di ravvedimento speciale, versando, per le annualità dal 2018 al 2022, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive. L’articolo 12-ter del decreto-legge n. 84 del 2025 ha previsto un analogo regime per le annualità dal 2019 al 2023.

Tanto premesso, in relazione al quesito 1), si evidenzia che l’articolo 12-ter, comma 11, del decreto-legge n. 84 del 2025 stabilisce che «Il versamento dell’imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un’unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026».

Pertanto, nel caso in cui il contribuente, ad esempio, abbia versato la prima rata il 20 gennaio 2026, tenuto conto che il termine ultimo per il versamento della stessa è stato fissato dal legislatore al 15 marzo 2026, data a partire dalla quale iniziano, peraltro. a maturare gli interessi da corrispondere sulle rate successive, si ritiene che il termine di scadenza delle rate mensili successive alla prima sia da individuarsi nel giorno 15 dei nove mesi successivi a marzo 2026. In altre parole, la seconda rata scade il 15 aprile 2026, la terza il 15 maggio 2026 e così via. In relazione alla disciplina introdotta per gli anni 2018/2022 dall’articolo 2-quater, comma 8, del decreto-legge n. 113 del 2024, tenuto conto che il versamento dell’imposta sostitutiva poteva essere effettuato mediante pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025, si ritiene che le rate mensili successive alla prima siano scadute il 30 aprile 2025, il 31 maggio 2025 e così via.

Sempre in relazione alla rateizzazione per gli anni 2018/2022, appare opportuno precisare che il versamento della prima rata a gennaio 2025 e della seconda a febbraio 2025 -e quindi in data anteriore al termine ultimo fissato per il versamento della prima rata (31 marzo 2025) – debbano essere considerati regolari, a condizione che per le rate successive al 31 marzo il contribuente abbia rispettato la cadenza mensile (terza rata entro il 31 maggio 2025, quarta rata entro il 30 giugno 2025, etc.). Ugualmente, nell’ipotesi in cui il contribuente avesse volontariamente versato tre rate entro marzo 2025, i versamenti delle successive rate sono considerati regolari se effettuati rispettando la cadenza mensile (quarta rata entro il 30 giugno 2025, quinta entro il 31 luglio 2025, etc.).

Con riferimento al quesito 2), si evidenzia che dal 1° gennaio 2026 il saggio di interesse legale è stato fissato nella misura del 1,6%. Pertanto, tenuto conto che, in relazione al ravvedimento speciale per gli anni 2018/2022, l’articolo 2-quater, comma 8, del decreto legge n. 113 del 2024 stabilisce che «Il versamento dell’imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025», si ritiene che il saggio di interesse legale nella misura del 1,6% dovrà essere applicato a tutte le rate con scadenza nel 2026.

Per quanto riguarda il quesito 3), nel fare riferimento all’esempio del quesito 1), tenuto conto che la disciplina in esame prevede la possibilità di versare la prima rata fino al 15 marzo 2026, si ritiene che gli interessi legali, nella misura dell’1,6%, saranno dovuti sulle rate successive alla prima, a decorrere dal 15 marzo 2026.

 

Ravvedimento “speciale” legato all’adesione dei soggetti ISA al concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026. Modalità e termini di comunicazione dell’adesione

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025: «Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale»

Nuovo ravvedimento ex art. 12-ter del D.L. n. 84/2025 per i contribuenti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale 2025-2026. Approvati i nuovi codici tributo

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 72 E del 18 dicembre 2025, con oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – RAVVEDIMENTO SPECIALE – Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del D.L. 17/06/2025, n. 84 – Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 – Versamento, mediante modello F24 – Art. 12-ter del DL 17/06/2025, n. 84, conv., con mod., dalla L 30/07/2025, n. 108 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate – del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025 – Artt. da 6 a 37 del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, come modificati dal CAPO II del D.Lgs. 12/06/2025, n. 81




L’adempimento collaborativo “apre” alle piccole e medie imprese | Parte il nuovo regime opzionale: ecco come aderire

Al via la possibilità di aderire alla cooperative compliance per le imprese che adottano un sistema di controllo del rischio fiscale anche se hanno un fatturato inferiore a 500 milioni di euro per il 2026 e per il 2027.

Con un Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2026, prot. n. 42022/2026 firmato dal direttore, Vincenzo Carbone, vengono infatti fissate le linee guida per i contribuenti interessati e viene approvato il relativo modello di adesione. L’esercizio dell’opzione (art. 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015) consente di ottenere benefici ed effetti “premiali” grazie alla cooperazione rafforzata con l’Amministrazione finanziaria.

 

Cos’è il regime opzionale (cd. TCF opzionale)

 

L’istituto, previsto dal nuovo articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015 e attuato secondo le modalità definite dal decreto del viceministro dell’Economia e delle Finanze del 9 luglio 2025, è rivolto ai contribuenti che, pur non possedendo i requisiti dimensionali per aderire all’adempimento collaborativo, adottano un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

 

L’adesione comporta alcuni benefici: in particolare, non si applicano le sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie relative a rischi di natura fiscale comunicati all’Agenzia con istanza di interpello, a patto che il contribuente abbia adottato un comportamento coerente con quello rappresentato nell’interpello stesso e che non abbia realizzato violazioni tributarie caratterizzate da condotte fraudolente.

 

Come presentare la domanda

 

Il modello per esercitare l’opzione, approvato con il provvedimento di oggi insieme alle istruzioni e disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia, deve essere firmato e inviato via Pec alla Direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale (dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it), che è competente in via esclusiva per la ricezione delle comunicazioni di adesione.

Alla domanda va allegata la documentazione prevista (art. 2, comma 3 del decreto del 9 luglio 2025), tra cui la Mappa dei rischi e dei controlli fiscali.

 

L’istruttoria

 

Ricevute l’istanza e la documentazione a corredo, l’unità competente alla gestione del regime di adempimento collaborativo, in seno alla stessa Direzione centrale, avvia le attività istruttorie e, entro 120 giorni dalla data di ricezione del modello, ne comunica l’esito al contribuente. Gli uffici territoriali competenti per il controllo, invece, si occuperanno di verificare la corretta applicazione delle risposte rese.

 

La validità temporale dell’opzione

 

La scelta ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile. Alla scadenza, si rinnova automaticamente per altri due periodi, salvo revoca espressa da comunicare con lo stesso modello previsto per l’opzione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2026)

 

Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale TCF opzionale. Il Modello per l’opzione e ulteriori modalità applicative

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2026, prot. n. 42022/2026, recante: «Disposizioni per l’attuazione del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale disciplinato dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. Approvazione del “Modello di adesione al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale”», pubblicato il 03.02.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Le disposizioni applicative in materia di regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale (TCF opzionale)

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 luglio 2025, recante: «Modalità applicative delle disposizioni di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante la disciplina del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2025. Decreto coordinato con la Relazione illustrativa

 




Co.Co.Co., lavoratori autonomi e lavoratori nel settore dello sport: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2026 per gli iscritti alla Gestione separata

Con la circolare Inps del 3 febbraio 2026, n. 8, l’Istituto previdenziale comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2026 dagli iscritti alla Gestione Separata.

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da:

  • parasubordinati e committenti (collaboratori e figure assimilate, magistrati onorari a esaurimento, lavoratori nel settore dello sport dilettantistico);
  • liberi professionisti (compresi i professionisti del settore sportivo dilettantistico).

La circolare, inoltre, specifica le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.

 

Parasubordinati: quali aliquote si applicano nel 2026

 

Per i collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, l’aliquota IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) per il 2026 è 33%, a cui si sommano le aliquote “aggiuntive” per le tutele minori: 0,50% (maternità, malattia, degenza e ANF), 0,22% (maternità ex D.M. 12/07/2007) e, per i soggetti interessati, 1,31% per la DIS-COLL.

 

In concreto, per la generalità delle co.co.co. e delle figure assimilate:

 

  • 33,72% (33%+0,50% + 0,22%) quando non si applica la DIS-COLL;
  • 35,03% (33% + 0,50%+0,22%+1,31%) quando è dovuta anche la DIS-COLL.

 

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota è 24%, ferma restando l’eventuale presenza delle aliquote aggiuntive ove previste per la specifica fattispecie.

 

 

Sport dilettantistico: franchigia 5.000 euro e “sconto” del 50% dell’imponibile fino al 2027

 

Per i lavoratori sportivi nel dilettantismo in Gestione Separata, la circolare ribadisce due aspetti di estrema rilevanza.

 

Franchigia: l’obbligo contributivo scatta solo sulla quota eccedente 5.000 euro annui, secondo il regime di cassa (e, se ci sono più committenti, considerando la somma dei compensi percepiti).

Riduzione imponibile: fino al 31 dicembre 2027, i contributi si calcolano sul 50% dell’imponibile.

 

Quanto alle aliquote:

 

  • per co.co.co./figure assimilate sportive senza altra copertura: 25% IVS (sull’imponibile “ridotto” al 50% fino al 2027)+2,03% per prestazioni non pensionistiche (0,50%+0,22%+1,31%), calcolate sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro;
  • per sportivi pensionati o con altra previdenza: 24% IVS, con la medesima regola del 50% dell’imponibile IVS fino al 2027.

 

Liberi professionisti senza cassa (con Partita IVA): aliquota 26,07% e contributo ISCRO

 

Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata non pensionati e non assicurati ad altre gestioni, la circolare indica: 

  • 25% IVS;
  • 0,72% aggiuntivo per maternità/malattia/degenza/ANF;
  • 0,35% per il finanziamento dell’ISCRO.

 

Il totale, quindi, è 26,07%.

 

Per i professionisti pensionati o con altra previdenza obbligatoria, resta ferma l’aliquota 24%.

 

Professionisti sportivi del dilettantismo

 

Per le prestazioni autonome nell’area dilettantistica: IVS 25% (ma calcolata sul 50% dei compensi eccedenti 5.000 euro fino al 2027) e contribuzione aggiuntiva 1,07% (0,50%+0,22%+0,35 ISCRO) calcolata sul totale dei compensi al netto della franchigia. Totale: 26,07%, con basi di calcolo differenziate tra IVS e contribuzione aggiuntiva.

Nel caso di soggetto coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di pensione diretta, l’aliquota è pari al 24% ai soli fini IVS e, fino al 31 dicembre 2027, calcolato sul 50%dei compensi percepiti.

 

Ripartizione dell’onere contributivo e versamenti

 

Parasubordinati

 

La ripartizione è confermata: 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente. Tuttavia, l’obbligo di versamento è in capo al committente, che versa entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso (modello F24 telematico; F24 EP per le PA).

 

 

Professionisti

 

Per i professionisti, l’onere è interamente a carico loro: il versamento avviene con F24 alle scadenze fiscali previste per il 2026 (saldo 2025 e acconti 2026) e l’acconto 2026 va determinato applicando le aliquote 2026.

 

 

Cassa “allargata”: compensi pagati entro il 12 gennaio 2026

 

La circolare richiama un passaggio che, operativamente, evita errori in Uniemens/F24: i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2026 si considerano percepiti nel periodo d’imposta precedente (principio di cassa allargata). Quindi, se riferiti a prestazioni svolte entro il 31 dicembre 2025, si applicano le aliquote 2025.

 

 

Massimale

 

Per il 2026 il massimale di reddito/compenso è pari a 122.295,00 euro: le aliquote si applicano fino a concorrenza di tale importo.

 

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 8 del 3 febbraio 2026, oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2026 per gli iscritti alla Gestione separata – Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – Collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate del lavoro sportivo – Professionisti del settore sportivo dilettantistico – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2026 – Art. 2, comma 26, della L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234 – D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 29/08/2023, n. 120

 




Revisione legale. I Commercialisti aggiornano la metodologia

Nel documento del Consiglio nazionale, corredato da un Audit Tool in Excel per la gestione degli incarichi, focus sull’approccio per i collegi sindacali nelle imprese di minori dimensioni

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti ha reso disponibile la seconda edizione del Manuale “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” corredato da un Audit Tool in Excel per la gestione degli incarichi di revisione legale, entrambi elaborati nell’ambito dell’Area di delega “Sistemi di controllo e revisione legale (financial e non financial)” coordinata dai Consiglieri Nazionali Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini.

Il Manuale fornisce orientamenti, indicazioni metodologiche e procedure operative non vincolanti per favorire un’applicazione coerente dei principi di revisione nel contesto di una revisione dei bilanci di un’impresa di minori dimensioni svolta dal collegio sindacale o dal sindaco unico.

L’Audit Tool contiene esemplificazioni di modelli e carte di lavoro, tra loro interfacciate e collegate ai capitoli del Manuale, utili alla documentazione e archiviazione del lavoro di revisione svolto. Il Manuale e l’Audit Tool completano il set documentale, del quale fa parte anche il Toolkit per la gestione della qualità già pubblicato a dicembre (si veda l’Informativa n. 188/2025), che il Consiglio Nazionale mette a disposizione degli iscritti che ricoprono il doppio ruolo di sindaco-revisore di un’impresa meno complessa.

Il set di strumenti operativi è disponibile nell’area riservata del sito del Consiglio Nazionale.

“Questo volume – afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio – muove dall’assunto che la revisione legale venga svolta in conformità ad un unico set di principi di revisione internazionali ISA Italia confezionati per essere applicati, seppur in maniera scalabile e proporzionata, sia in contesti aziendali di medie e grandi dimensioni, società quotate e altri enti di interesse pubblico, sia in contesti di dimensioni e complessità minore. L’auspicio del Consiglio Nazionale è che presto si possa migrare verso un principio di revisione “ad hoc” per i bilanci delle imprese meno complesse che consenta di ottenere lo stesso livello qualitativo di una revisione dei bilanci più complessi ma con regole e linee guida più chiare, comprensibili e concise”.

 

“Il documento – spiegano Ancarani e Masini – fornisce un approccio metodologico comune orientato a perseguire la qualità nello svolgimento degli incarichi di revisione legale. Al tempo stesso, al fine di perseguire l’obiettivo complessivo della qualità, il Consiglio Nazionale ha realizzato un Toolkit per la gestione interna della qualità per il sindaco-revisore che fornisce un supporto operativo alla configurazione, all’implementazione e alla messa in atto di un sistema di gestione della qualità conforme ai principi di gestione della qualità in vigore dal 1° gennaio 2025. Auspichiamo che il presente documento, unitamente al Tool Excel ed al Toolkit per la gestione della qualità, opportunatamente declinati alle singole fattispecie, possano continuare a rappresentare una solida metodologia generalmente condivisa da tutti i colleghi”.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 3 febbraio 2026)




Credito d’imposta ZES unica 2026-2028: nuove comunicazioni, scadenze e utilizzo del beneficio

L’articolo 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha modificato i commi 1, 4, primo periodo, e 6, primo periodo, dell’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, prevedendo un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

Ai sensi del successivo comma 439, primo periodo, dell’articolo 1, della citata Legge n. 199/2025 gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 124/2023 comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese sostenute e quelle che prevedono di sostenere negli anni 2026, 2027 e 2028. Il medesimo articolo 1 prevede, al comma 439, secondo periodo, che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la Comunicazione di cui al primo periodo del predetto comma inviano per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 all’Agenzia delle entrate una Comunicazione integrativa attestante l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Ciò premesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 440, della Legge n. 199/2025, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2026, prot. n. 3882/2026, sono stati approvati i modelli denominati “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica” e “Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica”, con le relative istruzioni.

I predetti modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati per le comunicazioni relative al credito d’imposta ZES unica per ciascuno dei tre anni 2026, 2027 e 2028.

Si ricorda che l’art. 1, commi 438-443, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), ha esteso il contributo sotto forma di credito d’imposta istituito dall’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124, a favore delle imprese che effettuano dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (“ZES unica”), che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Come anticipato il comma 438, ha esteso il credito d’imposta per investimenti realizzati nella ZES unica dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 nel limite di spesa di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028. Il contributo sotto forma di credito d’imposta incentiva l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

 

Procedura di accesso al credito d’imposta per il 2026

 

Per l’anno 2026, ai fini della fruizione del credito d’imposta, la Legge di bilancio per il 2026, all’art. 1, comma 439, ha previsto che «gli operatori economici comunicano all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026».

A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato tale comunicazione «inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 … all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione» preventiva.

La comunicazione integrativa, a pena del rigetto/scarto della comunicazione stessa, indica inoltre, l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 3882 del 30 gennaio 2026 sono stati approvati i modelli di comunicazione e di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, e definite le relative modalità di trasmissione telematica.

 

Soggetti beneficiari

 

Il decreto attuativo del 17 maggio 2024 recante le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica, stabilisce che possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Sono escluse dall’applicazione del beneficio anche le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento nonché le imprese in difficoltà, come definite all’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 della Commissione europea.

 

Investimenti ammissibili

 

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651 del 2014, realizzati, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 4, del decreto-legge Sud, «dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028», relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che verranno impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Nel caso di beni immobili strumentali, sono agevolabili gli investimenti anche se riguardano beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.

Sono esclusi dall’agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato (vedi anche: Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 183 dell’8 luglio 2025).

Inoltre, sono escluse le acquisizioni effettuate tra soggetti tra i quali sussistano i rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del Codice civile.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Sono agevolabili esclusivamente gli investimenti che rispettano il principio di incentivazione di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651 del 2014. La violazione del principio comporta decadenza dall’agevolazione, anche in presenza di investimenti materialmente ammissibili.

Ne consegue che non sono agevolabili investimenti integralmente realizzati prima della presentazione della Comunicazione; l’agevolazione non può riguardare investimenti “a posteriori”, già decisi e irreversibili.

 

Il credito è differenziato per regioni, dimensioni dell’impresa ed entità dell’investimento.

 

In particolare, il credito di imposta è determinato secondo la tabella che segue:

Regioni Piccole Imprese Medie Imprese Grandi Imprese
Progetti di investimento (1) Grandi progetti di investimento (2) Progetti di investimento (1) Grandi progetti di investimento (2)
Campania 60% 40% 50% 40% 40%
Puglia 60% 40% 50% 40% 40%
Basilicata 50% 30% 40% 30% 30%
Calabria 60% 40% 50% 40% 40%
Sicilia 60% 40% 50% 40% 40%
Sardegna 50% 30% 40% 30% 30%
Molise 50% 30% 40% 30% 30%
Puglia (3) 70% 50% 60% 50% 50%
Sardegna (3) 60% 40% 50% 40% 40%
Abruzzo (4) 35% 15% 25% 15% 15%
Marche (4) 35% 15% 25% 15% 15%
Umbria (4) 35% 15% 25% 15% 15%

 

1) Progetti con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro;
2) Progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro (come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale);
3) Per i territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta
4) Investimenti realizzati nei territori situati nelle “Zone c non predefinite” ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE

 

Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651 del 2014.

 

Modalità di fruizione

 

Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento GBER”), ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE.

In particolare, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

È cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo, pena la decadenza dai benefici goduti.

In base all’art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto iscritto nella sezione A del registro dei revisori dei conti di cui all’art. 8 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39.

 

 

Certificazione del prospetto ZES

 

Si ricorda che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha sviluppato uno strumento operativo utile ai revisori coinvolti nella certificazione degli investimenti, supportandoli nelle attività relative all’incarico in conformità con l’articolo 3 del Decreto del 17 maggio 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR.

Il documento contempla le fasi essenziali, che vanno dalla lettera di incarico, alla check list con i principali controlli consigliati, alla lettera di attestazione e alla relazione di certificazione del revisore.

Link esterno al sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Credito d’imposta ZES unica 2026-2028: nuove comunicazioni, scadenze e utilizzo del beneficio

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2026, prot. n. 3882/2026, sono stati approvati i nuovi modelli di comunicazione necessari per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica relativi agli anni 2026, 2027 e 2028.

La richiesta dell’agevolazione si articola, anche per il nuovo triennio, in due distinti adempimenti comunicativi, entrambi a pena di decadenza.

La Comunicazione: finestre temporali annuali

Il primo adempimento consiste nella Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta con la quale l’impresa indica:

  • le spese ammissibili già sostenute dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
  • le spese che prevede di sostenere entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Le finestre di trasmissione sono fissate, per ciascun periodo d’imposta, come segue:

dal 31 marzo – 30 maggio 2026 per gli investimenti 2026;
dal 31 marzo – 30 maggio 2027 per gli investimenti 2027;
dal 31 marzo – 30 maggio 2028 per gli investimenti 2028.

La Comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite intermediario abilitato, utilizzando il software reso disponibile dall’Agenzia delle entrate. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce integralmente le precedenti riferite allo stesso anno.

 

La Comunicazione integrativa: adempimento essenziale a pena di decadenza

 

Il secondo passaggio, imprescindibile ai fini dell’agevolazione, è rappresentato dalla Comunicazione integrativa con la quale l’impresa attesta l’avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Le relative scadenze sono concentrate nel mese di gennaio dell’anno successivo:

dal 3 – 17 gennaio 2027 per gli investimenti 2026;
dal 3 – 17 gennaio 2028 per gli investimenti 2027;
dal 3 – 17 gennaio 2029 per gli investimenti 2028.

La Comunicazione integrativa non può indicare importi superiori a quelli già dichiarati nella Comunicazione preventiva e deve essere corredata dalla certificazione del revisore attestante l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alle scritture contabili, secondo quanto previsto dal decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024).

 

Utilizzo del credito: compensazione e controlli

 

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

La fruizione è subordinata:

  • al rilascio della seconda ricevuta dell’Agenzia delle entrate, che comunica il riconoscimento del credito;
  • all’eventuale verifica antimafia obbligatoria per crediti superiori a 150.000 euro (anche per cumulo con annualità precedenti);
  • alla verifica documentale, nei casi di investimenti non supportati da fattura elettronica o realizzati tramite leasing (cfr. punto 5.3. del Provvedimento del 30 gennaio 2026, prot. n. 3882/2026).

Il modello F24 deve essere trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia pena il rifiuto dell’operazione.

 

Indicazioni operative per i professionisti

Particolare attenzione va posta alla coerenza tra Comunicazione e Comunicazione integrativa, nonché alla tempestiva acquisizione della certificazione contabile, elemento ormai strutturale dell’agevolazione ZES unica.

 

 

 




Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Gennaio 2026

Le risposte ad interpello qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel mese di gennaio 2026, riguardano, in particolare, il trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, l’imposta di registro, l’IVA, le imposte sulle successioni e donazioni, nonché alcuni profili di fiscalità delle operazioni straordinarie, dei trust, dei fondi pensione e delle agevolazioni fiscali.

Tra i chiarimenti di maggiore interessesi segnalano quelli relativi alla tassazione delle somme corrisposte a seguito di cessazione del rapporto di lavoro in ambito convenzionale, all’accesso al nuovo regime impatriati per lavoratori rientrati in Italia anche in presenza di attività svolta in smart working per datore estero, alla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali esteri in caso di retribuzioni convenzionali, nonché al trattamento delle azioni gratuite, dei premi in denaro e delle auto aziendali concesse in uso promiscuo.

La raccolta comprende inoltre risposte in materia di IVA e imposte indirette, con chiarimenti sulla qualificazione delle prestazioni rese da una fonderia artistica, sull’attività dei gruppi di acquisto solidale, sull’imposta di registro applicabile agli accordi perfezionati per corrispondenza e sulle agevolazioni IVA per l’acquisto di veicoli da parte di persone con disabilità.

Rilevanti anche gli interventi in tema di operazioni straordinarie e passaggi generazionali, tra cui il regime del realizzo controllato per l’apporto di partecipazioni, la continuità dell’agevolazione nell’ambito di scissioni e conferimenti successivi alla donazione di partecipazioni, nonché gli effetti fiscali della trasformazione o riorganizzazione di attività professionali in società tra professionisti.

Completano la raccolta i chiarimenti sul trattamento fiscale delle somme percepite da artisti per diritti d’autore, sulle misure coercitive indirette ex articolo 614-bis c.p.c., sulla tassazione dei trust esteri, sull’esenzione dall’imposta sulle successioni per enti pubblici esteri in presenza del requisito di reciprocità, sugli investimenti qualificati di Casse di previdenza e fondi pensione e sull’esclusione da imposizione dei redditi dei lavoratori marittimi imbarcati su navi estere.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di gennaio  2026.

 


Le risposte esaminate in questa rassegna sono già disponibili negli archivi vettoriali del nostro Agente AI sul Fisco, su ai.finanzaefisco.com.

La piattaforma è costantemente aggiornata con nuovi documenti di prassi, pronunce giurisprudenziali e provvedimenti legislativi, per trasformare l’aggiornamento normativo in uno strumento di lavoro concreto, rapido e affidabile per professionisti della consulenza fiscale e operatori del settore.

 

Offerta Benvenuto 2026

 


 

Risposta n. 1 del 12/01/2026

Indennità da conciliazione per licenziamento di dirigente residente in Finlandia: imponibile in Italia la quota riferita all’attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 1 del 12 gennaio 2026 – Oggetto: CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI – Remunerazione corrisposta a seguito della cessazione di un rapporto di impiego – Trattamento fiscale applicabile alle somme riconosciute in sede di conciliazione a seguito del licenziamento – Individuazione del Paese avente la potestà impositiva – Articolo 15 della legge 25 gennaio 1983, n. 38 (Convenzione tra l’Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni)

 

Risposta n. 2 del 12/01/2026

Nuovo regime impatriati: beneficio ammesso dal 2026 per il lavoratore rientrato in Italia che opera in smart working per un datore estero, se ricorrono tutti i requisiti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 2 del 12 gennaio 2026 – Oggetto: Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Fruizione del beneficio da parte di un contribuente rientrato dall’estero, che svolge la propria attività lavorativa a tempo indeterminato, con sede di lavoro in Italia –  Possibilità di svolgere attività lavorativa in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, diverso rispetto a quello per il quale era stato impiegato all’estero – Articolo 5, Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

 

Risposta n. 3 del 13/01/2026

Studio professionale e indennizzo al socio uscente: l’accordo perfezionato per corrispondenza è registrabile in caso d’uso, con imposta proporzionale del 3 per cento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 3 del 13 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Trattamento, ai fini dell’imposta di registro, di un accordo perfezionato per corrispondenza con cui uno Studio professionale riconosce ad un socio uscente un indennizzo per l’attività svolta – Articolo 1, lettera a), della Tariffa, Parte II, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)

 

Risposta n. 4 del 14/01/2026

Fonderia artistica: la realizzazione dell’opera su commissione resta prestazione di servizi soggetta a IVA ordinaria, non cessione di oggetti d’arte al 5 per cento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 4 del 14 gennaio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Prestazione di servizi svolta da una fonderia – Aliquota IVA applicabile – Tabella A, Parte II-bis, 1-novies), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Risposta n. 5 del 15/01/2026

Retribuzioni convenzionali per lavoro all’estero: deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati nello Stato estero

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 5 del 15 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali in caso di determinazione del reddito di lavoro dipendente in base alle retribuzioni convenzionali – Articoli 51, comma 8-bis e 10, comma 1, lettera e) del  DPR 22/12/1986, n. 917 ( TUIR).

 

Risposta n. 6 del 16/01/2026

Bonus edilizi acquistati da associazione professionale: dal 2024 il differenziale tra valore nominale e costo rileva ai fini IRPEF e IRAP; esclusi i crediti acquistati prima della riforma

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 6 del 16 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Determinazione della base imponibile – Associazioni professionali – Regime fiscale del differenziale da cessione di bonus edilizi, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo e ai fini IRAP – Articolo 54 del DPR 22/12/1986, n. 917 ( TUIR) – Articolo 8 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

 

Risposta n. 7 del 16/01/2026

Somma integrativa per lavoratori dipendenti: i giorni di lavoro rilevanti sono solo quelli retribuiti; nessun beneficio se nell’anno mancano giorni lavorati e sono erogati importi non riferiti al 2025

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 7 del 16 gennaio 2026 – Oggetto: Somma riconosciuta ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) – Corretta individuazione dei giorni di lavoro dipendente ai fini della determinazione dell’importo spettante.

 

Risposta n. 8 del 16/01/2026

Piani di incentivazione transnazionali: azioni gratuite e premi in denaro sono tassati in Italia per intero se percepiti da residenti, mentre per i non residenti rileva solo la quota riferibile al lavoro svolto nel territorio dello Stato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 8 del 16 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di lavoro dipendente – Azioni gratuite e premi in denaro percepiti in Italia ma maturati, in tutto o in parte, in relazione ad attività lavorative svolte dal beneficiario all’estero, in uno o più Stati, mentre era ivi residente – Articolo 51 del TUIR e articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

 

Risposta n. 9 del 20/01/2026

Apporto di partecipazione totalitaria a patrimonio netto: realizzo controllato ammesso anche senza aumento di capitale se il socio unico trasforma il controllo diretto in controllo indiretto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 9 del 20 gennaio 2026 – Oggetto: Regime del realizzo controllato di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR – Regime fiscale dell’apporto a patrimonio netto di una partecipazione di controllo, senza incremento del capitale sociale della beneficiaria – Articolo 177, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917.

 

Risposta n. 10 del 20/01/2026

Lavoratori marittimi su navi estere: esclusione da imposizione negata se nel periodo d’imposta il contratto di imbarco non supera 183 giorni nell’arco di dodici mesi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 10 del 20 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Tassazione dei redditi percepiti da lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera – Articolo 5, comma 5, della Legge 16 marzo 2001, n. 88.

 

Risposta n. 11 del 20/01/2026

Donazione di partecipazioni e passaggio generazionale: scissione proporzionale e conferimento in holding non determinano decadenza automatica dall’esenzione se il controllo resta mantenuto per cinque anni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 11 del 20 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Decadenza dall’agevolazione dell’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’articolo 3, comma 4-ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990 – Scissione parziale proporzionale di società, le cui quote sono state ricevute in donazione con applicazione dell’agevolazione in oggetto, e successivo conferimento della totalità delle quote della società scissa in favore della neocostituita società beneficiaria.

 

Risposta n. 12 del 20/01/2026

Nuovo regime impatriati e lavoratore frontaliero: accesso possibile anche se l’attività precedente era svolta in Italia per lo stesso datore, con verifica del requisito estero rafforzato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 12 del 20 gennaio 2026 – Oggetto: Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Fruizione del beneficio da parte di un contribuente rientrato dall’estero, dove aveva lavorato come “frontaliere” – Articolo 5, decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

 

Risposta n. 13 del 20/01/2026

Diritti d’autore musicali: non imponibile la provvista se mera anticipazione di liquidità; imponibili per cassa i proventi futuri anche se incassati tramite società mandataria

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 13 del 20 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di lavoro autonomo – Regime fiscale delle somme ricevute da un artista a titolo di provvista e di redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere musicali – Articolo 53, comma 2, lett. b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

 

Risposta n. 14 del 21/01/2026

Auto aziendali in uso promiscuo: la trattenuta pari al fringe benefit può azzerare il valore convenzionale, ma gli ulteriori oneri restano a carico del netto del dipendente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 14 del 21 gennaio 2026 – Oggetto: OGGETTO: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – Articolo 51, comma 4, lettera a), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

 

Risposta n. 15 del 22/01/2026

Misure coercitive indirette ex articolo 614-bis c.p.c.: somme non tassabili se non sostituiscono redditi e non compensano mancati guadagni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 15 del 22 gennaio 2026 – Oggetto: Condanna pronunciata dal giudice a eseguire la prestazione indicata nella sentenza di cui risulta ritardata l’esecuzione  – Somme versate a titolo di misura coercitiva indiretta articolo 614-bis del Codice di procedura civile – Regime fiscale.

 

Risposta n. 16 del 22/01/2026

Successione a favore di ente pubblico svizzero: esclusa l’esenzione dall’imposta sulle successioni se non è dimostrata la reciprocità fiscale con il Canton Ticino

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 16 del 22 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Inapplicabilità dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) al trasferimento “mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino per mancanza del requisito della condizione di reciprocità.

 

Risposta n. 17 del 23/01/2026

Trust svizzero e cessione infraquinquennale di quote: applicabile la disposizione antielusiva sulle liberalità, con tassazione della plusvalenza maturata fino all’attribuzione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 17 del 23 gennaio 2026 – Oggetto: TRUST – Qualificazione ai fini fiscali italiani di trust svizzero e applicazione della disposizione di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

 

Risposta n. 18 del 26/01/2026

Investimenti qualificati di Casse e Fondi pensione: regime agevolato ammesso anche tramite fondo di fondi se la politica d’investimento garantisce la prevalenza richiesta

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 18 del 26 gennaio 2026 – Oggetto: Investimento tramite “fondo di fondi” – Investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione – Articolo 1, commi da 88 a 96, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

 

Risposta n. 19 del 27/01/2026

Agevolazioni disabili per l’acquisto di veicoli: il decreto di omologa o la sentenza non bastano per l’IVA al 4 per cento se non attestano i requisiti fiscali richiesti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 19 del 27 gennaio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI DISABILI – Agevolazione IVA con aliquota al 4% per l’acquisto dei veicoli riservata alle persone con disabilità – Valenza del decreto di omologa o della sentenza emessi dal Tribunale ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali 

 

Risposta n. 20 del 27/01/2026

Gruppi di acquisto solidale e IVA: la distribuzione ai soci dei beni acquistati collettivamente resta fuori campo se ricorrono i requisiti di non commercialità

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 20 del 27 gennaio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Trattamento IVA applicabile all’attività di distribuzione dei beni, acquistati collettivamente, dai Gruppi di acquisto solidali (GAS) nei confronti esclusivamente dei soci.

 

Risposta n. 21 del 28/01/2026

Scissione di associazione professionale in STP: i compensi fatturati prima dell’operazione e incassati dalla società concorrono al reddito d’impresa senza ritenuta d’acconto; scomputo ammesso se la ritenuta è comunque subita

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 21 del 28 gennaio 2026 – Oggetto: OPERAZIONI STRAORDINARIE E ATTIVITÀ PROFESSIONALI – Scissione totale di un’associazione professionale con costituzione di una STP – Ritenuta d’acconto sui compensi relativi alle prestazioni rese e fatturate dall’associazione professionale, ma incassati dalla STP – Articolo 177-bis DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Articolo 25 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600.
Vedi anche:
Scissione di associazione professionale e incasso dei crediti in STP: niente ritenuta d’acconto sui compensi “pregressi” | Obblighi informativi verso i sostituti e gestione delle ritenute indebitamente operate

 

 

 




ALERT – Invio dati Spese Sanitarie 2025 (Sistema TS) | Scadenza 2 febbraio 2026. Fino al prossimo 9 febbraio 2026 sarà possibile correggere i dati relativi al 2025 già trasmessi

Entro: lunedì 2 febbraio 2026.

Va completata la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) dei dati delle spese sanitarie 2025 ai fini della dichiarazione precompilata. (Calendario invio spese sanitarie 2025)

Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2025 di modifica al DM 19/10/2020 (G.U. n. 261 del 10 novembre 2025), stabilisce che dal 1° gennaio 2025 la trasmissione dei dati delle spese sanitarie è effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento delle spese.

Per i dati 2025, il termine slitta a lunedì 2 febbraio 2026 poiché il 31 gennaio 2026 cade di sabato.

Si ricorda che fino al prossimo 9 febbraio 2026 sarà possibile correggere i dati già trasmessi relativi al 2025, evitando così le sanzioni per le comunicazioni errate previste dall’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che si riporta: «5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000».

Cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22E del 23 maggio 2022, che ha fornito chiarimenti sul regime sanzionatorio «in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati» al Sistema Tessera Sanitaria (art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs, 21 novembre 2014, n. 175). La sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Detta sanzione resta, invece, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997. (Va tuttavia va tenuto conto che le scadenze 2020/2023 indicate nella Risoluzione n. 22/E del 2022 non sono più applicabili nel nuovo obbligo annuale).

 

 

Attenzione alle spese veterinarie

Le spese veterinarie seguono una scadenza distinta: 16 marzo 2026.




In Gazzetta il nuovo Testo Unico IVA in vigore dal 2027

Le disposizioni del nuovo testo unico dell’IVA si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2027.

È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 4/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 24 del 30 gennaio 2026, il decreto legislativo del 19 gennaio 2026, n. 10, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto».

 

 

Il decreto delegato entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (pubblicazione 30 gennaio 2026: 31 gennaio 2026). Mentre, il Testo unico IVA si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2027 (Art. 171 TU IVA). In coerenza con l’applicazione del nuovo TU, anche le abrogazioni ex art. 170 opereranno dalla medesima data del 1° gennaio 2027. Inoltre, nel citato articolo 170 Testo unico IVA previsto che «Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo».

Il testo unico, di carattere compilativo, è stato redatto in base alle disposizioni previste dall’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale), il quale, a seguito di modifica di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge n. 120 del 2025, dispone che il Governo è delegato ad adottare, entro 31 dicembre 2026, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all’articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

  1. puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
  2. coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell’articolo 1 della medesima legge delega;
  3. abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

La materia dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è disciplinata da diverse norme a partire dalle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) e al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (armonizzazione delle disposizioni in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE) si sono aggiunte nel tempo norme introdotte in testi legislativi eterogenei (nel Testo Unico sono stati inseriti anche regolamenti governativi emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Si ricorda, infine, che l’imposta sul valore aggiunto è una imposta armonizzata a livello europeo (articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – TFUE), disciplinata dalla cosiddetta direttiva Iva (direttiva 2006/112/CE), che ha istituito il Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Ciò significa che i lineamenti fondamentali della disciplina e i livelli minimi di aliquote sono stabiliti dal legislatore europeo, lasciando agli Stati membri il compito di innalzare o mantenere le aliquote e dettare la disciplina di dettaglio, anche in materia di fatturazione e documentazione necessaria al corretto adempimento dell’obbligo tributario, coerentemente agli indirizzi forniti in sede UE.

Il nuovo Testo Unico dell’IVA: definisce ambito e territorialità, identifica i soggetti passivi, disciplina le operazioni imponibili (incluse quelle intra-UE e importazioni), stabilisce luogo, fatto generatore/esigibilità, base imponibile e aliquote (con tabelle), poi tratta esenzioni/non imponibilità e la rivalsa/detrazione.

Stabilisce gli obblighi (fatture/registri/adempimenti) e le modalità di riscossione/rimborsi, Infine disciplina il gruppo IVA, i regimi speciali e le franchigie.

L’Allegato Testo unico IVA è composto da 18 Titoli suddivisi in 171 articoli e da 4 tabelle allegate (Tabella A, Tabella B, Tabella C, Tabella D.)

Di seguito il sommario per Titoli e Capi.

 

TITOLO I – Oggetto e ambito di applicazione

Capo I – Disposizioni generali

 

TITOLO II – Ambito territoriale di applicazione

Capo I – Definizioni

 

TITOLO III – Soggetti passivi

Capo I – Esercizio di imprese, arti e professioni

 

TITOLO IV – Operazioni imponibili

Capo I – Cessione di beni

Capo II – Acquisti intraunionali di beni

Capo III – Prestazioni di servizi

Capo IV – Importazioni

Capo V – Buono corrispettivo

 

TITOLO V – Luogo delle operazioni imponibili

Capo I – Cessioni di beni

Capo II – Operazioni intraunionali

Capo III – Prestazioni di servizi

 

TITOLO VI – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta

Capo I – Cessioni di beni e prestazioni di servizi

Capo II – Cessioni e acquisti intraunionali

 

TITOLO VII – Base imponibile

Capo I – Disposizioni generali

Capo II – Acquisti intraunionali di beni

Capo III – Importazioni

 

TITOLO VIII – Aliquote

Capo I – Aliquote dell’imposta

 

TITOLO IX – Esenzioni e non imponibilità

Capo I – Operazioni esenti

Capo II – Operazioni non imponibili connesse alle operazioni intraunionali

Capo III – Operazioni non imponibili connesse alle importazioni

Capo IV – Operazioni non imponibili connesse all’esportazione

Capo V – Operazioni non imponibili assimilate

Capo VI – Depositi IVA

 

TITOLO X – Rivalsa e detrazione

Capo I – Rivalsa

Capo II – Detrazione

 

TITOLO XI – Volume d’affari ed esercizio di più attività

Capo I – Volume d’affari

 

TITOLO XII – Obblighi dei soggetti passivi

Capo I – Debitori dell’imposta

Capo II – Debitore dell’imposta per le operazioni intraunionali

Capo III – Debitore dell’imposta per le importazioni

Capo IV – Inizio, variazione e cessazione attività

Capo V – Fatturazione e registrazione delle operazioni

Capo VI – Fatturazione e registrazione delle operazioni intraunionali

Capo VII – Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento

 

TITOLO XIII – Riscossione

Capo I – Liquidazione e versamenti

 

TITOLO XIV – Rimborsi

Capo I – Disposizioni varie

 

TITOLO XV – Gruppo IVA

Capo I – Disposizioni generali

 

TITOLO XVI – Regimi speciali

Capo I – Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa

Capo II – Regime speciale per i produttori agricoli e ittici

Capo III – Disposizioni relative a determinati settori

Capo IV – Agenzie di viaggio e turismo

Capo V – Attività spettacolistiche

Capo VI – Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione

Capo VII – Regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS)

Capo VIII – Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi

Capo IX – Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti

Capo X – Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione

 

 

TITOLO XVII – Regimi di franchigia

Capo I – Regime nazionale di franchigia

Capo II – Regime transfrontaliero di franchigia

 

TITOLO XVIII – Disposizioni di coordinamento finale

Capo I – Disposizioni varie

 

Al Testo Unico sono annesse quattro Tabelle allegate che ripropongono, con i dovuti aggiornamenti, le tabelle A, B e C allegate al D.P.R. n. 633 del 1972, nonché la tabella di cui all’articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che individua gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione il cui commercio è soggetto al cd. regime del margine.

 

Si tratta, in particolare, della:

Tabella A:

Parte I: “Prodotti agricoli e ittici”;

Parte II: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento”;

Parte III: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento”;

Parte IV: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento”;

Tabella B: “Prodotti soggetti a specifiche discipline”;

Tabella C: “Spettacoli e altre attività”;

Tabella D: “Oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione”.




Transizione 4.0: comunicazioni di completamento rinviate al 31 marzo 2026. Le tre FAQ dell’Agenzia delle entrate per evitare lo scarto dell’F24

Con Decreto direttoriale 28 gennaio 2026 “Transizione 4.0. Proroga termini modelli di completamento” pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it) è stata disposta la proroga al 31 marzo 2026 dei termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 ultimati al 31 dicembre 2025 (codice tributo 7077 istituito con risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025), tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE.

Come specificato nel comunicato del MIMIT, pubblicato a corredo del citato decreto “le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse e che non hanno ancora completato la procedura hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare la comunicazione di completamento. Le imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse devono presentare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e conseguentemente la comunicazione di completamento entro il 31 marzo 2026”.

Sul tema, si segnala, che in data 29 gennaio 2026 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato tre FAQ concernenti la corretta compilazione del modello F24 ai fini della fruizione in compensazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (Transizione 4.0).

Con le citate FAQ l’Agenzia ha fornito chiarimenti operativi in merito a: (i) l’individuazione dell’“anno di riferimento” da esporre nel modello F24; (ii) la corretta scelta del codice tributo; (iii) le ricadute degli errori di compilazione, che possono determinare lo scarto della delega F24.

Di seguito, una sintesi “risposta per risposta” delle FAQ del 29 gennaio 2026:

 

Investimenti avviati nel 2025 e completati nel 2026 (anno di completamento: 2026)

 

Quesito: investimento “prenotato” entro il 31 dicembre 2025 (ordine accettato e acconti ≥ 20%), completamento nel 2026: quando si può utilizzare la prima quota? Quale anno e quale codice tributo indicare in F24 (anche per le quote successive)?

Risposta in sintesi: se entro il 31 dicembre 2025 risultano: (a) acconti almeno pari al 20% del costo e (b) ordine accettato dal venditore, e l’investimento è completato entro il 30 giugno 2026, la fruizione avviene in tre quote annuali:

1ª quota: dal 2026
2ª quota: dal 2027
3ª quota: dal 2028

(ferma la possibilità di utilizzare la quota anche in anni successivi a quello “di partenza”).

Nel modello F24 va indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE: nel caso di specie, 2026 (e 2026 resta anche per le quote fruite negli anni successivi).  Il codice tributo indicato è il 7077.

Avvertenza: se acconti < 20% e/o ordine non accettato entro il 31 dicembre 2025, oppure completamento oltre il 30/06/2026, non è possibile fruire del credito.

 

Investimenti completati nel 2025 (anno di completamento: 2025) – anno di riferimento e codici 6936/7077

 

Quesito: investimento Transizione 4.0 completato nel 2025 e comunicato al MIMIT/GSE con fruizione in tre quote; come va compilato l’F24 per le quote 2026 e 2027? E se la quota non è utilizzata nell’anno “naturale”, è recuperabile?

Risposta in sintesi: il credito è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali; in sede di compilazione F24, l’anno di riferimento coincide con l’anno di completamento dell’investimento risultante dalla comunicazione MIMIT/GSE.

Caso A (prenotazione “regolare” entro 31 dicembre 2024): investimento iniziato nel 2024 e completato nel 2025, con acconti ≥ 20% e ordine accettato entro il 31 dicembre 2024:

  • codice tributo: 6936
  • anno di riferimento: 2025 (da ripetere anche per le quote 2026 e 2027)
  • fruizione: 2025/2026/2027.

Caso B: acconti inferiori al 20% e/o ordine non accettato entro il 31 dicembre 2024:

  • codice tributo: 7077
  • anno di riferimento: 2025 (anche per le quote fruite negli anni successivi)
  • fruizione: 2025/2026/2027.

Caso C (investimenti iniziati e completati nel 2025):

  • codice tributo: 7077
  • anno di riferimento: 2025
  • fruizione: 2025/2026/2027.

In ogni caso, la quota annuale non fruita nell’anno “ordinario” può essere utilizzata anche in annualità successive.

 

Investimenti completati nel 2024 (anno di completamento: 2024) – scarto F24 per anno errato

 

Quesito: comunicazione al MIMIT/GSE con data di completamento 2024 e fruizione 2024-2026; la prima quota (2024) è stata compensata correttamente con 6936 e anno 2024, ma la seconda quota è stata presentata con anno 2025 ed è stata scartata: come correggere? È ancora possibile utilizzare la quota?

Risposta in sintesi: l’anno di riferimento da indicare in F24 deve essere sempre l’anno di completamento dell’investimento riportato nella comunicazione MIMIT/GSE.

Pertanto, se il completamento è 2024, anche per la seconda quota (utilizzabile dal 2025) e per la terza quota (utilizzabile dal 2026) occorre indicare:

  • codice tributo: 6936
  • anno di riferimento: 2024.

Resta ferma la possibilità di fruire delle quote anche in anni successivi a quelli di ordinaria utilizzabilità.

 

Link al testo Integrale delle risposte alle domande più frequenti (FAQ) – Credito d’imposta “Transizione 4.0” (aggiornamento al 29 gennaio 2026)

 

Transizione 4.0 – Proroga termini al 31 marzo 2026

Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) del 28 gennaio 2026 – Transizione 4.0. Proroga termini modelli di completamento

Transizione 4.0: pubblicato il Decreto del MIMIT con le nuove regole per il 2025. Il decreto disciplina il meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento

Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) del 15 maggio 2025 – Credito d’imposta beni strumentali materiali 4.0. Nuovo modello di comunicazione per la prenotazione delle risorse

Testo consolidato, aggiornamento 16 giugno 2025

 

 

Vedi anche: Avviso MIMIT del 27 novembre 2025

“Pubblicata la guida che riporta le modalità con cui compilare la Dichiarazione relativa al divieto di cumulo dei crediti di imposta previsti nel piano Transizione 4.0 e nel piano Transizione 5.0 trasmessa dal GSE mediante PEC ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175.”

Link alla Guida alla compilazione




Presentazione dei modelli di dichiarazione IVA 2026. Pronti i software di compilazione e controllo

Dal 1° febbraio sarà possibile trasmettere i file contenenti le dichiarazioni IVA 2026.

Rilasciata la Versione 1.0.0 del 29/01/2026 del software IVA 2026 che consente la compilazione della dichiarazione modello IVA 2026 e della dichiarazione modello IVA Base 2026 da presentare in via autonoma.

L’applicazione mediante una serie di domande determina quale sia il modello IVA più adatto alle esigenze dell’utente e predispone i relativi quadri per la compilazione.

Tale scelta può comunque essere variata in qualunque momento selezionando (o deselezionando) l’apposita casella presente nel Frontespizio.

A tal riguardo, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet”, all’interno della categoria Controlli dichiarazioni dei redditi e ISA 2026, la versione 1.0.0 del 29/01/2026 relativa al modulo Controlli Dichiarazioni IVA 2026 (codice fornitura: IVA26).

 

 

Vedi anche:

Società non operative e credito IVA nel Modello IVA 2026. Le novità alla luce di CGUE C-341/22 e recenti della Cassazione

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Nuovo decreto legge sul Pnrr: controlli, trasparenza e assetti attuativi della Misura rafforzata Transizione 4.0

Il Consiglio dei ministri di giovedì 29 gennaio 2026, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

Il provvedimento favorisce l’attuazione dei progetti del PNRR e opera una generale revisione di oltre 400 adempimenti amministrativi a carico di cittadini, famiglie e imprese, puntando con decisione sulla digitalizzazione, sulla contrazione dei termini procedurali e sull’interoperabilità delle banche dati pubbliche. Si rafforza il principio cardine che il cittadino o l’impresa non debbano fornire alla pubblica amministrazione dati di cui questa è già in possesso e lo scambio telematico tra banche dati diventa l’unico canale di acquisizione documentale. Inoltre, per le opere strategiche, restano confermati i termini ridotti per i pareri ambientali (VIA) e paesaggistici. In caso di inerzia delle amministrazioni, il decreto prevede il potenziamento dei poteri sostitutivi per sbloccare i cantieri entro scadenze perentorie.

 

Semplificazioni per cittadini e famiglie

 

Il decreto legge interviene per facilitare l’accesso ai servizi essenziali, con un’attenzione particolare alle fasce più vulnerabili.

Carta d’identità a validità illimitata per gli ultrasettantenni: per i cittadini che hanno compiuto il settantesimo anno di età, dal momento del rilascio o del rinnovo, la carta d’identità avrà validità illimitata.

Tessera elettorale digitale: attraverso il rafforzamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), sarà attivato un servizio per la consultazione dei propri dati elettorali e per la richiesta di certificati di iscrizione alle liste elettorali in modalità telematica, riducendo la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici comunali.

Certificati anagrafici e di stato civile: viene estesa la gratuità e la modalità di rilascio immediato tramite ANPR anche per i certificati storici e per quelli destinati ad usi per i quali in precedenza era necessaria la marca da bollo, laddove la digitalizzazione del processo permetta l’esenzione.

Accessibilità ai dati per i familiari (Deleghe Digitali): viene semplificato il sistema delle deleghe per l’accesso ai servizi online (come INPS o ANPR). Sarà possibile per un cittadino delegare un familiare o un convivente alla gestione dei propri servizi digitali direttamente tramite l’app IO o i portali istituzionali, riducendo la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici per autenticare deleghe cartacee.

Passaporto e servizi consolari: per i cittadini residenti all’estero o che necessitano di servizi consolari, il decreto prevede l’interoperabilità tra l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e i sistemi di rilascio dei documenti d’identità, eliminando i tempi di attesa per lo scambio di nulla osta cartacei tra uffici diversi.

Disabilità e fragilità: si accelera l’attuazione della riforma sulla disabilità attraverso l’attivazione della Piattaforma Unica gestita dall’INPS. Per la definizione del “Progetto di vita” individuale, vengono introdotti meccanismi di sussidiarietà che impediscono i blocchi amministrativi, garantendo al cittadino una risposta certa in tempi brevi.

Tutela della salute: per i pazienti affetti da patologie croniche o rare, viene esteso il limite massimo di confezioni prescrivibili con una singola ricetta medica, passando dalle attuali 3 fino a un massimo di 6 confezioni per ricetta. Inoltre, le ricetta medica per la prescrizione delle terapie avrà una validità temporale estesa fino a 12 mesi, consentendo al paziente di ritirare i farmaci in farmacia in modo frazionato in base alle proprie necessità, senza dover tornare dal medico per ogni rinnovo. La semplificazione passa per l’alimentazione automatica del Fascicolo Sanitario Elettronico, che elimina l’onere per il paziente di dover produrre e consegnare certificazioni cartacee per accedere a benefici e assistenza domiciliare.

ISEE precompilato e automatico: viene potenziata la modalità di rilascio dell’ISEE attraverso l’integrazione e l’interoperabilità delle banche dati tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate. L’obiettivo è minimizzare le discordanze e accelerare il rilascio del documento, rendendo la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) precompilata lo strumento principale e più semplice da utilizzare.

Ricevute da conservare ai fini fiscali: si abolisce l’obbligo di conservazione cartacea delle ricevute per i pagamenti effettuati verso la Pubblica Amministrazione attraverso canali elettronici (come il sistema pagoPA). L’amministrazione è tenuta a verificare l’avvenuto pagamento consultando i propri flussi informatici o quelli della piattaforma nazionale, senza poter richiedere al cittadino l’esibizione della ricevuta, anche a fini fiscali e di detrazione.

Diritto allo studio: vengono snellite le procedure per l’erogazione delle borse di studio universitarie e si rende operativo il sistema delle lauree abilitanti, riducendo i passaggi burocratici tra il completamento degli studi e l’accesso alle professioni.

Patenti di guida e circolazione stradale: si rende più efficiente e sicuro il processo di rilascio delle patenti. Si autorizza l’uso di tecnologie per il rilevamento e l’inibizione di segnali radio (jammer) durante le prove teoriche per il conseguimento della patente di guida e delle abilitazioni professionali, al fine di garantire l’integrità dei test su tutto il territorio nazionale. Inoltre, si punta a una gestione più snella delle pratiche relative alla motorizzazione civile, riducendo i tempi di attesa per i cittadini attraverso l’integrazione delle banche dati tra le forze dell’ordine e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Housing universitario: si semplificano le procedure per il cambio di destinazione d’uso degli immobili destinati a residenze per studenti, con l’obiettivo di incrementare rapidamente l’offerta abitativa.

 

Semplificazioni per le imprese e il sistema produttivo

 

Le misure puntano a liberare risorse e tempo per le aziende, riducendo gli adempimenti formali.

Supporto alle microimprese: il decreto dedica una sezione specifica alla riduzione degli oneri amministrativi per le piccole realtà aziendali, semplificando gli obblighi di comunicazione e pubblicità relativi agli aiuti di Stato, laddove le informazioni siano già presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).

Transizione digitale ed ecologica: per i crediti d’imposta legati a “Transizione 4.0“, si semplifica l’iter di certificazione degli investimenti attraverso una maggiore integrazione tra le banche dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Agenzia delle entrate.

 

Convenzioni MIMIT–GSE–Agenzia delle entrate per controlli più strutturati

La bozza del decreto legge, quindi da confermare, prevede l’autorizzazione al MIMIT a stipulare apposite convenzioni con GSE S.p.A. e con l’Agenzia delle entrate per “il potenziamento delle attività di controllo”, incluse modalità di scambio dati/informazioni/documentazione, definizione di tempi coerenti con le scadenze PNRR e perimetro delle attività demandate ai soggetti coinvolti. La bozza prevede anche che ciò avvenga “anche in deroga” all’art. 68 del D.P.R. 600/1973, segnalando la volontà di rendere più fluida (e giuridicamente presidiata) la cooperazione informativa fra amministrazioni.

 

Infrastrutture e TLC: si potenzia il ricorso alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per l’installazione di reti a banda ultra-larga, facilitando il lavoro degli operatori e accelerando la copertura digitale del Paese.




Ammortizzatori sociali e ricongiunzione contributiva per liberi professionisti: l’Inps registra l’inflazione

Con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026 (link), l’Inps ha definito gli importi massimi in vigore dal 1° gennaio per i principali strumenti di sostegno al reddito, adeguandoli alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

L’intervento non introduce nuove prestazioni, ma aggiorna i massimali economici di cassa integrazione, indennità di disoccupazione e altri strumenti di tutela, con effetti concreti sugli importi percepiti da lavoratori e beneficiari.

Per i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA), così come per l’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, viene confermato il massimale unico, indipendente dalla retribuzione, che per il 2026 è fissato a 1.423,69 euro lordi mensili (1.340,56 euro netti). Per il settore edile e lapideo, in caso di intemperie stagionali, il limite è incrementato del 20%.

Aggiornati anche i valori dei Fondi di solidarietà del credito, del credito cooperativo e della riscossione tributi erariali, con nuovi tetti differenziati per fascia retributiva.

Per quanto riguarda le indennità di disoccupazione, la circolare stabilisce che:

  • la NASpI e la DIS-COLL avranno nel 2026 una retribuzione di riferimento pari a 456,72 euro, con un importo massimo mensile di 1.584,70 euro;
  • l’indennità di disoccupazione agricola resta ancorata ai massimali definiti per il 2025, in applicazione del principio di competenza.

Sono stati quindi ridefiniti gli importi per le prestazioni più recenti o specifiche. Nel dettaglio: l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS) avrà un limite giornaliero di 57,32 euro, mentre per l’ISCRO vengono fissati il reddito di riferimento e gli importi minimo e massimo mensile per il 2026 (tra i 255,53 euro e gli 817,69 euro), a tutela dei lavoratori autonomi.

Infine, l’assegno per le attività socialmente utili viene aggiornato a 707,19 euro mensili.

 

Novità anche per i liberi professionisti

 

Nella giornata di ieri, infatti, è stata pubblicata la circolare n. 5/2026 (link), con la quale l’INPS ha aggiornato i criteri per il pagamento rateale degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi.

La legge consente di versare l’importo dovuto anche a rate, applicando un interesse legato all’andamento dell’inflazione. Per le domande presentate quest’anno, il tasso di interesse utilizzato per il calcolo delle rate sarà pari all’1,4% annuo, corrispondente alla variazione media dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registrata nel 2025.

In base a questo nuovo tasso, l’Istituto ha quindi predisposto nuove tabelle di calcolo, che sostituiscono quelle utilizzate nel 2025. Tali tabelle permettono di:

  • determinare l’importo della rata mensile, per piani di pagamento che possono arrivare fino a 120 mesi;
  • calcolare il debito residuo nel caso in cui il pagamento delle rate venga interrotto prima della conclusione del piano.

La circolare richiamata fornisce, infine, le istruzioni operative per l’utilizzo corretto delle tabelle aggiornate, che diventano il riferimento per tutti i piani di rateizzazione relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel 2026. (Così, comunicato stampa Inps del 28 gennaio 2026)

 

Liberi professionisti. L’Inps ha aggiornato i criteri per il pagamento rateale degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni – n. 5 del 28 gennaio 2026, con oggetto: RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PREVIDENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI – Legge 5 marzo 1990, n. 45, art. 2, comma 3: rateizzazione dell’onere di ricongiunzione con applicazione di interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) – Domande presentate nel 2026: determinazione dei piani di ammortamento sulla base del tasso FOI accertato per il 2025 (+1,4%) e conseguente aggiornamento dei coefficienti di calcolo, in sostituzione delle tabelle allegate alla circolare INPS n. 24 del 28 gennaio 2025 – Nuove tabelle 2026: (i) Tabella I/2026 per l’ammontare della rata mensile costante posticipata (ammortamento al tasso annuo composto 1,4%) per piani da 2 a 120 mensilità; (ii) Tabella II/2026 dei coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione della rateazione prima dell’estinzione (tasso annuo 1,4%) – Istruzioni operative (Allegato 1): criteri di calcolo della rata (debito × coefficiente Tab. I/2026) e del debito residuo (rata × coefficiente Tab. II/2026 in funzione delle rate residue, determinate come differenza tra rate concesse e rate già corrisposte) – Ambito di applicazione: piani di rateizzazione relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel 2026.




Transizione 5.0, dal 30 gennaio 2026 abilitate le comunicazioni di conferma e completamento per le domande tecnicamente ammissibili

A partire dalle ore 12.00 del 30 gennaio 2026, le imprese che in data successiva al 6 novembre 2025 hanno presentato istanze risultate rispondenti tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto “Transizione 5.0”, di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.56, potranno inviare le successive comunicazioni sulla Piattaforma informatica del GSE.

L’eventuale avanzamento delle suddette istanze non implica, a oggi, il conseguente riconoscimento del credito di imposta utilizzabile in compensazione.

Si ricorda, infine, che, secondo quanto disposto dall’art.12, comma 6, del decreto interministeriale 24 luglio 2024, l’impresa è tenuta ad inserire sulla piattaforma informatica l’apposita comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, entro il 28 febbraio 2026. (Così, comunicato pubblicato il 28 gennaio 2026 su sito di web GSE: https://www.gse.it/servizi-per-te/news)

 


Si ricorda che il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, conv. con mod., dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4, recante: «Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili» ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che «L’articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l’impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l’accesso al credito d’imposta ivi disciplinato e domanda per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno presentato domanda per l’accesso a entrambi i crediti d’imposta di cui al primo periodo, devono optare, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche per uno dei due crediti d’imposta. Qualora l’impresa opti per il credito d’imposta di cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d’imposta. Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l’impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento dell’investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d’imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate».




Scissione di associazione professionale e incasso dei crediti in STP: niente ritenuta d’acconto sui compensi “pregressi” | Obblighi informativi verso i sostituti e gestione delle ritenute indebitamente operate

Con risposta ad interpello n. 21 del 28 gennaio 2026 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, nell’ipotesi di una “scissione totale asimmetrica trasformativa” di un’associazione professionale, i crediti relativi a prestazioni professionali rese e fatturate dall’associazione, ma trasferiti e incassati dalla neocostituita STP, non scontano la ritenuta d’acconto quando il soggetto percettore, per effetto della riorganizzazione, assume la veste di società di capitali e produce reddito d’impresa.

 

La fattispecie: crediti “pregressi” dell’associazione incassati dalla STP

 

Il caso prende le mosse da una associazione professionale (avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro) oggetto di scissione, con confluenza di parte dell’attività e di un ammontare di crediti nella STP, i cui soci sono esclusivamente i professionisti già soci dell’associazione appartenenti all’area “commercialisti e consulenti del lavoro”. La STP prosegue l’attività professionale ricevuta per effetto della scissione e incassa i crediti trasferiti.

L’istante ha chiesto se, al momento del pagamento alla STP, i clienti sostituti d’imposta dovessero operare la ritenuta del 20 per cento ex art. 25 D.P.R. n. 600/1973 e se la STP potesse scomputare tali ritenute dall’IRES.

 

Il perno interpretativo: art. 177-bis (comma 4) TUIR e passaggio da “cassa” a “competenza“

 

L’Agenzia inquadra l’operazione nel perimetro dell’art. 177-bis TUIR, che disciplina le operazioni straordinarie connesse alle attività professionali e, soprattutto, detta le regole per evitare salti o duplicazioni d’imposta nel passaggio da un periodo in cui il reddito è determinato “per cassa” (lavoro autonomo) a uno “per competenza” (impresa). In tale logica, i componenti non ancora tassati in capo al soggetto “professionale” concorrono al reddito del soggetto “impresa” al momento della manifestazione finanziaria: tipicamente, il credito non incassato al momento della trasformazione/riorganizzazione rileva quando viene incassato dalla STP.

Questo passaggio è centrale: Il comma 4 dell’art. 177-bis “sposta” la tassazione dei crediti non ancora incassati, ma non “cristallizza” la natura del reddito come lavoro autonomo; al contrario, li fa concorrere al reddito d’impresa della STP al momento dell’incasso.

 

Ritenuta d’acconto: conta il percettore al pagamento, non l’origine del credito. Niente ritenuta su crediti professionali dell’associazione incassati dalla STP post-scissione

 

Richiamando il primo comma dell’art. 25 D.P.R. n. 600/1973, i tecnici di Via Giorgione ribadiscono che la ritenuta si applica ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo «all’atto del pagamento», mentre non deve essere operata per prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese.

Nel caso di specie, i compensi – pur derivando da prestazioni rese e fatturate dall’associazione (con evidenza della ritenuta in fattura) – vengono percepiti dopo la scissione da un soggetto che ha mutato veste giuridica in società di capitali, e quindi non produce più redditi di lavoro autonomo ma redditi d’impresa. Ne consegue che quei pagamenti non vanno assoggettati a ritenuta d’acconto ex art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973.

 

Adempimenti conseguenti: comunicazione della STP e pagamento “lordo”. Se la ritenuta viene comunque applicata: scomputo dall’IRES

 

Nella risposta, per consentire ai clienti/sostituti d’imposta di adempiere correttamente, l’Agenzia precisa “considerati gli obblighi del sostituto d’imposta …, è necessario che la STP rilasci ai clienti/sostituti d’imposta un’apposita dichiarazione per informarli dell’operazione di scissione e della circostanza che il soggetto percettore, a seguito di detta operazione, non rientra tra i soggetti nei cui confronti si applica la ritenuta d’acconto. I clienti dovranno, quindi, corrispondere alla STP i compensi fatturati dall’Associazione per l’intero importo, al lordo della ritenuta d’acconto di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973. Qualora i clienti/sostituti d’imposta, anche a seguito della comunicazione, provvedano al pagamento dei compensi alla STP, al netto della ritenuta d’acconto di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, la STP potrà scomputare le ritenute subite dall’imposta dovuta a titolo di IRES”.

 

Conclusioni

 

La risposta n. 21/2026 afferma un principio di coerenza sistematica: il nuovo art. 177-bis TUIR evita disallineamenti impositivi nel passaggio tra regimi, ma la disciplina delle ritenute resta ancorata al momento del pagamento e alla natura del reddito del percettore (impresa/IRES), con conseguente irrilevanza della qualificazione “professionale” della prestazione originaria ai fini dell’art. 25 D.P.R. n. 600/1973.

 

La Risposta a interpello n. 21 del 28 gennaio 2026, qui analizzata, è già stata acquisita e utilizzata per l’addestramento/aggiornamento dell’agente AI disponibile su ai.finanzaefisco.com, così da rendere immediatamente fruibili i relativi chiarimenti nell’AI fiscale aggiornata in tempo reale.

 

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 21 del 28 gennaio 2026, con oggetto: OPERAZIONI STRAORDINARIE – Operazioni straordinarie e trasformazioni concernenti società costituite per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (società tra professionisti-STP) – Scissione di associazione professionale con trasferimento crediti a STP (società di capitali) – Ritenute su compensi professionali fatturati dall’associazione e incassati dalla STP post-scissione – Coordinamento tra art. 177-bis TUIR, comma 4 (continuità e neutralità nel passaggio lavoro autonomo/impresa) e art. 25 D.P.R. n. 600/1973 (ritenuta sui redditi di lavoro autonomo) – Adempimenti conseguenti: comunicazione della STP e pagamento “lordo” di ritenute – Scomputo dall’IRES delle ritenute indebitamente operate – Art. 177-bis del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 25 del DPR. 29/09/1973, n. 600 – Art. 10 della L. 12/11/2011, n. 183




Società non operative e credito IVA nel Modello IVA 2026. Le novità alla luce di CGUE C-341/22 e recenti della Cassazione

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2026, prot. n. 51732/2026 sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA/2026 (con i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ) e il modello IVA BASE/2026 (frontespizio e quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT), con le relative istruzioni.

In base all’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la dichiarazione IVA relativa all’ anno d’imposta 2025 deve essere presentata dal 1° febbraio al 30 aprile 2026.

 

 

Nel quadro delle novità introdotte nel Modello IVA 2026 e nelle istruzioni, assumono rilievo le modifiche connesse alle società non operative, che si collocano in un contesto giurisprudenziale – unionale e nazionale – orientato a ridimensionare preclusioni automatiche del diritto alla detrazione fondate su parametri meramente quantitativi.

Tali modifiche sono evidentemente “orientate” dalla sentenza della Corte di Giustizia UE 7 marzo 2024, causa C-341/22, che ha affermato:

“1) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone.

2) L’articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle”. (Così, dispositivo della Sentenza del 7 marzo 2024 – Corte di Giustizia Ue – Sezione III – Sentenza del 7 marzo 2024, Causa C-341/22 – Presidente: K. Jürimäe, Relatore: N. Jääskinen)

A valle della citata pronuncia della Corte di Giustizia UE, la giurisprudenza nazionale – in primis la Corte di Cassazione – ha iniziato a recepirne in modo espresso i principi, delineando un orientamento volto a disapplicare le preclusioni IVA automatiche fondate esclusivamente sul mancato superamento delle soglie del “test di operatività”. In tale direzione si colloca la Sentenza Cass., Sez. V, n. 22249 del 6 agosto 2024, che pone l’art. 30 della legge n. 724/1994 – nella parte in cui esclude la detrazione dell’IVA assolta a monte per i soggetti ritenuti non operativi sulla base di soglie quantitative – in conflitto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della direttiva 2006/112/CE, con conseguente dovere di disapplicazione da parte del giudice nazionale.

In termini conformi, l’Ordinanza Cass., Sez. V, n. 24442 dell’11 settembre 2024 ribadisce che la qualità di soggetto passivo IVA e il correlato diritto alla detrazione non possono essere negati per il solo dato dimensionale dei ricavi e che eventuali limitazioni devono essere sostenute da un accertamento effettivo e non meramente presuntivo, in linea con i principi di neutralità e proporzionalità richiamati dalla Corte UE.

Da ultimo, l’Ordinanza Cass., Sez. V, n. 33725 del 23 dicembre 2025 precisa ulteriormente che la presunzione di cui all’art. 30, comma 4-bis, L. 724/1994, ove utilizzata ai fini IVA per negare la detrazione o per “ribaltare” automaticamente sul contribuente l’onere della prova, risulta incompatibile con il diritto unionale e deve pertanto essere disapplicata, richiamando, peraltro, espressamente anche la Sentenza n. 22249 del 06/08/2024 (vedi anche: Corte di Cassazione, Sez. V, Sentenza n. 4157 del 18/02/2025  – Presidente: Bruschetta Ernestino Luigi, Relatore: La Rocca Giovanni).

 

Società di comodo/non operative: le modifiche del Modello IVA 2026

 

Nel Modello IVA 2026 (periodo d’imposta 2025) l’intervento in materia di società di comodo/non operative riguarda un riassetto organico delle evidenze dichiarative: si passa da una gestione “stratificata” (codici, richiami operativi e attestazioni specifiche) ad un impianto più essenziale, centrato su segnalazioni tramite caselle e sulla soppressione di presidi dichiarativi dedicati. Tale scelta è coerente, come anticipato, con il contesto giurisprudenziale unionale e nazionale che, a partire dalla CGUE C-341/22, ha valorizzato i principi di neutralità e proporzionalità, contrastando preclusioni automatiche del diritto alla detrazione IVA fondate unicamente su soglie quantitative e “test di operatività”.

 

Quadro VA – rigo VA15 (società non operative)

 

Nelle istruzioni IVA 2026 è presente un intervento mirato in relazione al rigo VA15; ne viene modificata la funzione dichiarativa e la modalità di compilazione rispetto al modello 2025. In particolare, viene superata la logica “a codici” collegata alla durata della condizione di “società di comodo” e alle conseguenti limitazioni IVA, sostituendola con un’unica casella di segnalazione della non operatività.

 

VA15: da “codici (1-4)” a “casella” per società non operative

 

Rispetto alla versione 2025, nel quale il rigo VA15 richiedeva l’indicazione di un codice da 1 a 4 (funzionale a rappresentare la casistica/“durata” della condizione di società di comodo e i relativi effetti), le istruzioni 2026 precisano che il rigo è costituito da una casella. Nel dettaglio nelle nuove istruzioni, si legge: “Rigo VA15 la casella deve essere barrata dalle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per segnalare che il soggetto si trova in tale situazione. La compilazione del presente rigo è richiesta anche alle società che nel periodo d’imposta hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo”.

Pertanto, la barratura della casella è solo finalizzata a segnalare tale specifica situazione in dichiarazione, senza più la necessità di distinguere la durata della qualifica tramite codifica numerica.

Vedi: l’immagine sotto riprodotta (estratto “da BOZZA INTERNET”, pag. 23) nella quale le modifiche alle istruzioni e rigo VA15 risultano rese immediatamente leggibili grazie al doppio livello grafico tipico delle bozze “con revisioni”: testo in grassetto/sottolineato per le aggiunte e testo barrato per le soppressioni.

 

Descrizione:

In apertura del paragrafo relativo al rigo VA15 del 2026 compaiono le nuove istruzioni (messa in evidenza) che stabiliscono che:

“la casella deve essere barrata … dalle società che risultino non operative … per segnalare che il soggetto si trova in tale situazione”.

Questa parte, sottolineata e in evidenza, segnala la nuova logica di compilazione del rigo: VA15 diventa un flag “binario” (sì/no) per indicare non operatività, senza ulteriori articolazioni.

Testo eliminato evidenziato (barrature): soppressione dei “codici 1-4”

Subito dopo, nella stessa pagina, risulta interamente barrata la porzione di istruzioni che nel modello precedente imponeva di indicare in VA15 il codice corrispondente alle seguenti situazioni:

“1” società di comodo per l’anno oggetto di dichiarazione;

“2” società di comodo per l’anno oggetto e per quello precedente;

“3” società di comodo per l’anno oggetto e per i due precedenti;

“4” società di comodo per l’anno oggetto e per i due precedenti, con ulteriori condizioni operative.

La barratura di questo blocco è la “evidenza grafica” del punto dell’importante modifica dichiarativa: non si deve più rappresentare la “durata” della qualifica mediante codifica (1-4), ma solo segnalare la non operatività tramite casella.

Effetto conseguente: vengono barrate anche le istruzioni “derivate” (collegate ai codici)

Nella stessa pagina risultano barrati anche i passaggi ulteriori che nel 2025 erano costruiti proprio sul presupposto dell’esistenza dei codici 1-4, ad esempio le regole operative che richiamavano gli effetti della codifica sull’eccedenza IVA e sulle modalità di utilizzo del credito.

 

In altri termini: l’immagine sopra riportata mostra che non è stata modificata solo la “forma” del rigo, ma è stato rimosso l’intero impianto istruttorio ancorato alla selezione del codice.

Il rigo VA15 è ora costituito da una casella: la sua barratura è riservata alle società che risultano non operative, con funzione esclusivamente segnaletica della situazione soggettiva.

 

Coordinamento con Quadro VX

 

La riscrittura del VA15 trova un ulteriore elemento di coerenza sistematica nella modifica del rigo VX4: nel modello IVA 2026 è stato eliminato il riquadro che conteneva l’attestazione delle società e degli enti operativi.

Sul piano pratico, ciò comporta che:

  • non è più richiesta, in VX4 (vedi infra), la dichiarazione/attestazione legata all’“operatività” del soggetto;
  • le istruzioni 2026 al VX5 non contengono più le avvertenze sul divieto di compensazione e perdita definitiva del credito per società di comodo.

 

Quadro VX (Modello IVA 2026): novità righi VX4 e VX5

 

Rigo VX4: eliminata l’“attestazione di operatività” (società/enti non operativi)

 

Il nuovo Quadro VX 2026

 

 

Rispetto al Modello IVA 2025, nel Modello IVA 2026 viene meno l’intero presidio dichiarativo collegato all’ “attestazione delle società e degli enti operativi”.

L “attestazione delle società e degli enti operativi” del Quadro VX 2025:

 

Risulta quindi evidente come nel modello 2025 era presente, nel quadro VX, un riquadro autonomo denominato “Attestazione delle società e degli enti operativi” dove il sottoscrittore attestava di non rientrare tra le società e gli enti non operativi (ex art. 30 legge n. 724/1994).

Nel modello 2026 tale riquadro non compare più e il rigo VX4 resta circoscritto alla sola “Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi” (requisiti patrimoniali e contributivi per l’esonero da garanzia).

Coerentemente, anche nelle istruzioni 2026 scompare la sezione dedicata all’“Attestazione delle società e degli enti operativi” (con riferimenti a dichiarazione sostitutiva, conservazione documenti e casella “Interpello”), presente invece nelle istruzioni 2025.

Impatto operativo (VX4): non è più richiesta (né materialmente possibile nel modello) la sottoscrizione in dichiarazione della parte in cui si attestava la “non operatività”.

 

Rigo VX5: riordino delle istruzioni e scomparsa del richiamo operativo alle limitazioni “società di comodo”

 

Riguardo al rigo VX5 (importo da riportare in detrazione o in compensazione), le istruzioni 2026 confermano la parte “generale” (soglia 5.000 euro, visto/sottoscrizione alternativa, limite 50.000 per start up innovative, utilizzo del credito da integrativa, divieto di compensazione del credito del Gruppo IVA con debiti dei partecipanti, ecc.).

Tuttavia, nelle istruzioni viene espunto “il promemoria” secondo cui per le società/enti di comodo, il credito IVA annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24. Espunta altresì, l’ulteriore precisazione relativa alla perdita definitiva del credito IVA annuale al ricorrere di condizioni pluriennali con riferimento alle casistiche elencate (es. società di comodo anche in annualità precedenti; assenza di operazioni rilevanti inferiori a determinate soglie).

 

Vedi: l’immagine sotto riprodotta (estratto “da BOZZA INTERNET”, pag. 55) nel quale le modifiche al rigo VA15 risultano rese immediatamente leggibili grazie al doppio livello grafico: testo in grassetto/sottolineato per le aggiunte e testo barrato per le soppressioni.

 

 

 

1) Rigo VX4 – cosa mostrano le barrature

I blocco di testo “Attestazione delle società e degli enti operativi” risulta integralmente barrato. In altri termini, la soppressione completa della sezione istruttoria che nel 2025 presidiava (nel quadro VX) le conseguenze dichiarative per i soggetti “di comodo/non operativi”.

Il Testo barrato (quindi eliminato nelle istruzioni 2026), conteneva:

  • la regola “preclusiva” sul rimborso (in pratica, il passaggio in cui si affermava che le società e gli enti considerati “di comodo” non hanno diritto a richiedere il rimborso del credito IVA annuale);
  • l’obbligo di dichiarazione sostitutiva (in pratica, l’indicazione che, per chiedere il rimborso, tali soggetti dovevano produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, volta ad attestare l’assenza dei requisiti di “società/enti di comodo”).

2) Rigo VX5 – cosa mostrano le barrature

Nel rigo VX5, non è barrata la parte generale sulla gestione del credito (riporto/compensazione, soglia 5.000 euro, visto/sottoscrizione alternativa, ecc.).

La barratura si concentra, invece, su un blocco specifico, collocato nella parte finale delle istruzioni del rigo.

Resta ferma l’istruzione “ordinaria” del VX5:

  • indicazione dell’importo da riportare in detrazione/compensazione;
  • regole sulla compensazione oltre 5.000 euro e condizioni (visto o sottoscrizione alternativa);
  • richiamo all’utilizzabilità della quota derivante da integrativa (rigo VL11).

Risulta interamente barrato il richiamo dedicato alle società/enti di comodo, in pratica risultano eliminate le avvertenza su:

  • divieto di compensazione F24 (in pratica il periodo in cui si ricorda che, per le società e gli enti di comodo, il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24);
  • la perdita definitiva del credito IVA annuale (condizioni congiunte)
  • l’ulteriore precisazione secondo cui è prevista la perdita definitiva del credito IVA annuale in presenza congiunta di talune tale condizioni.

 

In definitiva, le istruzioni IVA 2026 “ripuliscono” il quadro VX dalle avvertenze specifiche sulle società di comodo/non operative: in VX4 risultano soppresse le istruzioni relative al riquadro di attestazione di operatività e alla correlata gestione della casella “Interpello”.

Nel rigo VX5 viene eliminato il passaggio che richiamava, per le società/enti di comodo, il divieto di utilizzo in compensazione F24 del credito annuale e la perdita definitiva dell’eccedenza in presenza di condizioni pluriennali.

 

Prospetto riepilogativo del gruppo – MOD. IVA 26PR/2026 liquidazione dell’IVA del gruppo: semplificazione per società non operative e soppressione del presidio VW21

 

Nel Prospetto IVA 26/PR prosegue il riordino delle istruzioni sulla gestione delle società non operative/di comodo già visto nei quadro VA e VX. Nel Quadro Vs, sezione 1, campo 4, viene abbandonata la precedente logica “a codici” e introdotta una semplice casella da barrare per segnalare che la società del perimetro di gruppo risulta non operativa; l’informazione diventa quindi un indicatore sintetico, coerente con l’impostazione del nuovo VA15. Parallelamente, nel quadro VW è eliminato il rigo VW21, che nel 2025 consentiva di “sterilizzare” in dichiarazione (ai fini della liquidazione IVA di gruppo) i crediti trasferiti da società risultate di comodo. La citata soppressione del rigo VW21 impone di rivedere le procedure di liquidazione IVA di gruppo, poiché viene meno il rigo “dedicato”alla sterilizzazione dei crediti trasferiti da soggetti di comodo.




Cassa Dottori Commercialisti. Online il nuovo tutorial sul Servizio Portale Pagamento Contributi

È disponibile un nuovo tutorial operativo dedicato al Servizio Portale Pagamento Contributi, con focus sulle somme iscritte a ruolo: la guida illustra tutti i passaggi per pagare direttamente alla Cassa gli importi iscritti a ruolo, anche dopo la notifica della cartella da parte dell’Agenzia della Entrate-Riscossione, senza aggravio di accessori.

Il contenuto è pubblicato nella sezione “Comunicazione » Avvisi » Nuovo tutorial per il Servizio PPC – portale pagamento contributi – somme a ruolo“ del sito della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti.




Transizione 5.0: l’Agenzia delle entrate chiarisce come utilizzare il credito residuo al 31 dicembre 2025

Con la Risoluzione n. 1/E, del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle entrate detta istruzioni sulle modalità di fruizione in compensazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” (art. 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, conv., con mod. dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,) che risulta “residuo” al 31 dicembre 2025.

Il chiarimento si innesta sulla regola prevista dal comma 13 dell’art. 38, D.L. n. 19/2024 secondo cui il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione da parte del GSE all’Agenzia delle entrate dell’elenco previsto dalla norma, e con modello F24 trasmesso solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia, a pena di rifiuto.

Il “residuo” “alla predetta data (al 31 dicembre 2025) è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo”.

Il documento di prassi precisa che il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

In altri termini, dal 1° gennaio 2026 la fruizione del “residuo” non avviene più come massa unica: si “trasforma” in 5 quote annuali.

 

Compilazione dell’F24: codice tributo e “anno di riferimento”

 

Sul piano operativo, l’Agenzia chiarisce che “l’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072” istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 e, quale anno di riferimento, l’anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale”.

Pertanto, l’“anno di riferimento” non è una scelta discrezionale, ma va allineato a quanto l’Agenzia espone nel Cassetto per ciascuna annualità.

 

Controlli automatizzati e scarto dell’F24 se si supera la quota

 

La Risoluzione annuncia, inoltre, un presidio “bloccante”: “in fase di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate”.

 

Effetti sul plafond 2024–2025: riduzione e azzeramento del residuo

 

Infine, l’Agenzia chiarisce un effetto contabile/gestionale del frazionamento: “a seguito della suddivisione in cinque quote, il plafond relativo agli anni 2024 e 2025 è ridotto dell’importo ripartito e il credito residuo è pari a zero”.

Il messaggio è chiaro: il “residuo al 31/12/2025” viene traslato interamente nel quinquennio 2026–2030, lasciando azzerata la parte residua riferibile al periodo 2024–2025.

 

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 12 gennaio 2026, con oggetto: TRANSIZIONE 5.0 – Indicazioni ai fini della fruizione del credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 (ripartizione in cinque quote annuali 2026-2030) – Codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 38 del DL n. 19/2024 – Codice tributo 7072 e indicazione dell’anno di riferimento in F24 – Art. 38 del DL 02/03/2024, n. 19, conv., con mod., dalla L 29/04/2024, n. 56