Supervisione del personale dei servizi sociali: l’esenzione IVA ex articolo 14, comma 10, legge n. 537/1993 non spetta in via automatica; occorre che l’attività affidata a terzi sia concretamente qualificata e accreditata come corso di formazione destinato al personale dell’ente pubblico, con riconoscimento dei crediti formativi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 157 del 17 giugno 2025 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Esenzione IVA per corsi di formazione e aggiornamento professionale del personale di enti pubblici – Articolo 14, comma 10, della L. 24/12/1993, n. 537 – Versamenti eseguiti da enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale – Corrispettivi versati da ente pubblico per l’affidamento del servizio di supervisione del personale dei servizi sociali – Esclusione in assenza di accreditamento del corso e di riconoscimento dei crediti formativi.

L’interpello riguarda un ente pubblico che, nell’ambito di progetti PNRR destinati al rafforzamento dei servizi sociali e alla prevenzione del burn out degli operatori, intende affidare a un soggetto terzo il servizio di supervisione professionale degli assistenti sociali e di altre figure impiegate nei servizi territoriali. Il quesito è se i corrispettivi dovuti all’appaltatore possano beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 14, comma 10, della legge n. 537/1993, norma che considera esenti i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce in modo puntuale la propria prassi e ribadisce due principi. Da un lato, l’esenzione non richiede che il soggetto incaricato dell’esecuzione del corso abbia un particolare riconoscimento formale, purché il corso sia reso a favore del personale dell’ente pubblico e sia organizzato e gestito da un soggetto terzo nella sua interezza. Dall’altro lato, però, la disposizione agevolativa non si estende a qualsiasi prestazione di supporto o di consulenza collegata all’attività del personale pubblico: occorre che l’oggetto del contratto sia effettivamente riconducibile all’esecuzione di un corso di formazione.

Nel caso in esame, pur riconoscendo che la supervisione professionale può assumere, sul piano sostanziale, una valenza formativa e che la relativa documentazione la descrive come uno strumento complesso di formazione continua, l’Agenzia evidenzia che, sulla base dei documenti prodotti, non emerge che l’attività affidata alla società appaltatrice sia stata accreditata come corso di formazione né che, alla data rilevante, fosse previsto il riconoscimento di crediti formativi per il personale partecipante. Proprio tale mancanza documentale impedisce di ricondurre con certezza l’attività oggetto di affidamento nell’alveo dei corsi esenti ai sensi dell’articolo 14, comma 10 della legge n. 537/1993.

La conclusione è quindi negativa: i corrispettivi versati dall’ente pubblico al soggetto terzo per il servizio di supervisione, così come descritto nell’istanza e nel contratto allegato, non possono beneficiare dell’esenzione IVA. La risposta assume rilievo pratico anche come precedente interpretativo per tutte le ipotesi in cui un ente pubblico affidi attività “ibride” di accompagnamento, supervisione o supporto professionale: l’esenzione richiede non solo una finalità formativa in senso ampio, ma una chiara qualificazione contrattuale e documentale dell’attività come vero e proprio corso destinato al personale dell’ente, con i relativi requisiti di accreditamento e tracciabilità formativa.




Transizione 4.0. Online il nuovo modello di comunicazione per investimenti in beni strumentali | Le comunicazioni necessarie per accedere ai bonus

Dalle ore 14:00, del 17 giugno 2025 disponibile il nuovo modello di comunicazione dei dati per il credito d’imposta per “Investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese”, secondo quanto previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16 giugno 2025 nell’ambito della misura “Transizione 4.0“. Le comunicazioni possono essere presentate a decorrere dalle ore 14:00 del giorno 17 giugno 2025, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID, utilizzando il modello editabile ivi disponibile.

Si ricorda che il citato Decreto Direttoriale Mimit dispone in merito all’apertura della piattaforma informatica, attraverso la quale le imprese possono presentare, secondo quanto disposto dal decreto direttoriale 15 maggio 2025, il modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro.

Il Decreto Direttoriale apporta alcune modifiche al decreto direttoriale del 15 maggio 2025, dettagliando le modalità di compilazione dei modelli di comunicazione per l’acquisizione di beni tramite leasing finanziario e precisando i termini procedurali per l’adeguamento alle nuove disposizioni.

In particolare, le imprese che hanno già presentato comunicazioni con il precedente modello del decreto del 24 aprile 2024 avranno 30 giorni dalla data di apertura della piattaforma (cioè entro 17 luglio 2025) per conformarsi alle nuove modalità, preservando la priorità nell’ordine cronologico di prenotazione delle risorse.

Pertanto se non si trasmette il nuovo modello entro il 17 luglio 2025:

  • si perde la priorità;
  • si dovrà ripresentare la comunicazione da capo, secondo le nuove regole, con conseguente rischio di esclusione in caso di esaurimento del plafond da 2,2 miliardi di euro.

 

Le comunicazioni necessarie per accedere al credito d’imposta

 

Come anticipato con la pubblicazione online del decreto direttoriale di apertura della piattaforma informatica 4.0, le imprese possono presentare, secondo quanto disposto dal decreto direttoriale 15 maggio 2025, il modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento, nel limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro.

Le predette comunicazioni possono essere presentate a decorrere dalle ore 14:00 del giorno martedì 17 giugno 2025, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE (Piattaforma GSE), accessibile tramite SPID, utilizzando il modello editabile ivi disponibile.

 

Processo di prenotazione

 

1. Comunicazione preventiva (art. 2, comma 2): le imprese devono trasmettere una comunicazione preventiva entro il 31 gennaio 2026, indicando gli investimenti previsti e il relativo credito d’imposta. L’ordine cronologico di invio determina la priorità nella prenotazione delle risorse (invio consigliato subito dopo apertura piattaforma).

2. Conferma dell’acconto (art. 2, comma 3): entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, l’impresa deve inviare una seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento. In caso di indisponibilità di risorse, i 30 giorni decorrono dalla data della comunicazione del GSE di cui all’art. 2, comma 9, del decreto. Fermo restando l’obbligo di invio della comunicazione di cui al comma 3 dell’art. 2, per i beni oggetto di leasing finanziario il pagamento di quote per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di cui al periodo precedente si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto con il fornitore dalla società di leasing con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.

3. Comunicazione di completamento (art. 2, comma 4): al termine degli investimenti, l’impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026.

In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l’ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.

 

Chi ha già comunicato

 

Per le imprese che hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva e sia di completamento, tramite il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, il decreto (art. 2, comma 6) prevede un percorso specifico:

Mantenimento dell’ordine cronologico: ai fini della prenotazione delle risorse, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che entro 30 giorni a partire dal 17 giugno 2025 (cioè entro 17 luglio 2025) le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva;

Comunicazioni successive: le imprese devono adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.

Conseguenze del mancato adeguamento: le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo le disposizioni previste dal decreto del 24 aprile 2024.

 

Monitoraggio e fruizione

 

Il Mimit invia, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese relativo al mese precedente, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. Il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all’Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 8).

 

Investimenti esclusi dalla prenotazione

 

Per gli investimenti completati nel 2024 e per gli investimenti completati nel 2025 e per i quali al 31 dicembre 2024 risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024. In particolare, il modello va inviato:

  • sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024;
  • esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.

 

Piattaforma GSE

 

Nella piattaforma, previa registrazione all’Area Clienti, l’utente potrà accedere all’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari” e, selezionando la tipologia di investimento, compilare il modulo per la compensazione dei crediti d’imposta.

 

Link sito internet del GSE (Piattaforma GSE)

 

Fonte: sito internet istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) -https://www.mimit.gov.it/




Le Disposizioni urgenti in materia fiscale (c.d. Decreto Fiscale) pubblicate in Gazzetta | Pubblicata la Relazione illustrativa

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, il Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale». Il Provvedimento urgente è entrato in vigore il 18/06/2025

 

Relazione illustrativa sulla conversione in legge del D.L. 17 giugno 2025, n. 84 – Aggiornamento 19.06.2025

Si pubblicano le Relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge n. 2460 di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale».

Il documenti chiarificatori, depositati presso la Camera dei Deputati il 17 giugno 2025, illustrano nel dettaglio le motivazioni e gli effetti delle numerose misure fiscali contenute nel decreto, tra cui:

  • modifiche alla disciplina del trattamento fiscale delle spese di trasferta per lavoratori dipendenti e autonomi;

  • interventi in materia di tracciabilità dei pagamenti per la deducibilità di specifiche spese;

  • ridefinizione della tassazione delle plusvalenze per i professionisti;

  • nuove regole sul riporto delle perdite fiscali;

  • disposizioni in tema di IMU, biodiesel, split payment e regime fiscale del Terzo Settore.

La Relazione illustrativa chiarisce, inoltre, il coordinamento delle nuove norme con la recente riforma fiscale attuata con i decreti legislativi n. 192 e n. 209 del 2024.

 

Si riporta l’articolo 13 del Decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025 che per il 2025, che differisce i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 al 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA (compresi i soggetti che partecipano i predetti soggetti ISA “trasparenti), forfetari e in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

 

La disposizione che riscrive il calendario dei versamenti del primo acconto 2025 e del saldo 2024

 

Art. 13
Differimento per l’anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

 

1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione. Per il 2025 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 21 luglio 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

 

L’articolo 13 del Decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025 interessa i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i quali sono tenuti a effettuare, entro il 30 giugno 2025, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto. In favore di detti soggetti viene previsto (comma 1) il differimento del citato termine al 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione.
I contribuenti interessati dal differimento potranno avvalersi della possibilità di applicare l’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435; pertanto, i versamenti in argomento potranno essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del nuovo termine, fissato al 21 luglio 2025, applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Con riferimento al versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale, resta comunque ferma l’applicazione degli interessi dovuti qualora il versamento fosse stato effettuato entro il 30 giugno 2025.
Si precisa, per completezza, che il differimento dei termini di versamento riguarda anche l’imposta sostitutiva del maggior reddito concordato prevista dagli articoli 20-bis e 31-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.
Il comma 2 specifica che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

 

Link al testo del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale». Il Provvedimento urgente è entrato in vigore il 18/06/2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025

 




La raccolta delle guide alle agevolazioni della dichiarazione 2025 per le persone fisiche. Tutte le istruzioni dell’Agenzia delle entrate in un unico documento

Pronti i vademecum dell’Agenzia per orientare i cittadini sui bonus fiscali previsti per la stagione dichiarativa 2025. Dalle spese sanitarie al mutuo prima casa, passando per i bonus per interventi edilizi, le guide forniscono informazioni complete e aggiornate su detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta.

 

Le guide tematiche

 

Per rendere più semplice la consultazione, ad ogni tema della raccolta Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 è dedicato un vademecum: spese sanitarie, interessi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi di assicurazione, ecc. Chiudono la raccolta le guide sui bonus casa: ristrutturazioni, riqualificazione energetica, bonus mobili ed elettrodomestici e Superbonus.

 

Informazioni complete e aggiornate

 

Le guide, aggiornate con le ultime novità normative e i documenti di prassi dell’Agenzia, forniscono chiarimenti anche alla luce delle risposte fornite ai quesiti di cittadini e addetti ai lavori. Previsto anche un focus sui documenti che i contribuenti devono presentare a Caf e professionisti abilitati e sulle regole che questi ultimi devono osservare nella conservazione della documentazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 giugno 2025)

 

Dalle spese sanitarie agli interessi sul mutuo prima casa, passando per contributi previdenziali, premi assicurativi e bonus edilizi.  Tutte le istruzioni dell’Agenzia delle entrate in un unico documento (573 pagine).

Per agevolare la consultazione, raggruppate in un unico documento le guide alle agevolazioni delle dichiarazione 2025, modello 730 e Redditi Pf.

Si tratta di 13 guide realizzate dall’Agenzia delle entrate riguardanti:

  1. Aspetti generali
  2. Spese sanitarie
  3. Interessi passivi mutui
  4. Spese istruzione
  5. Erogazioni liberali
  6. Premi assicurazione
  7. Contributi previdenziali e assistenziali
  8. Altre detrazioni e deduzioni
  9. Crediti d’imposta
  10. Recupero patrimonio edilizio
  11. Riqualificazione energetica
  12. Bonus mobili ed elettrodomestici
  13. Superbonus

 

 

Le guide recepiscono le indicazioni fornite con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/Edel 27 aprile 2018, n. 7/Edel 31 maggio 2019, n. 13/Edell’8 luglio 2020, n. 19/Edel 25 giugno 2021, n. 7/Edel 7 luglio 2022, n. 24/E del 25 luglio 2022, n. 28/E, del 19 giugno e del 26 giugno 2023 (nn. 14/E, 15/E e 17/E), del 31 maggio 2024, n. 12/E e include le novità normative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2024.

 

 

 




Faq CPB: chiarimenti su acconti e cambio codice ATECO

VIII aggiornamento delle FAQ sul Concordato Preventivo Biennale – 28 maggio 2025

In data 28 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’ottavo aggiornamento delle FAQ relative al Concordato Preventivo Biennale (CPB), disciplinato dal Titolo II del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Con questo aggiornamento, l’Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti applicativi riguardanti due aspetti di particolare rilievo per i contribuenti e gli operatori:

  • il calcolo degli acconti per l’anno 2025 da parte dei soggetti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025, con particolare attenzione alla rilevanza del reddito concordato e alla non inclusione della parte assoggettata a imposta sostitutiva nel calcolo secondo il metodo storico;
  • la rilevanza del cambio di codice attività nel 2025, conseguente all’aggiornamento della classificazione ATECO 2025, ai fini della verifica della continuità dell’adesione al CPB. In particolare, si chiarisce che tale variazione, se non legata a un cambiamento sostanziale dell’attività e pur comportando l’applicazione di un diverso ISA, non comporta di per sé la cessazione del concordato, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 13 del 2024.

 

Di seguito il testo.

 

Calcolo degli acconti e imposta sostitutiva (Rif. Artt. 20 e 20-bis del Decreto CPB)

Faq del 28 maggio 2025

 Si chiede se, per coloro che hanno aderito al CPB per gli anni 2024 e 2025, il calcolo dell’acconto per il 2025 con metodo storico possa essere effettuato sulla base dell’imposta dovuta per il 2024, determinata in considerazione del reddito CPB del 2024.

L’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dispone che «l’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati».
In forza del dato letterale della norma si ritiene, quindi, che l’acconto, per il periodo d’imposta 2025 (laddove si faccia ricorso al metodo storico), debba essere determinato in base alle modalità ordinarie, vale a dire facendo riferimento all’imposta dovuta ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP per il periodo d’imposta precedente (2024). Si ritiene, inoltre, che ai fini della determinazione dell’acconto non sia da considerare la parte di reddito CPB 2024 assoggettata ad imposta sostitutiva.

 

Condizioni di accesso e cause di esclusione (Rif. Artt. 10 E 11 del Decreto CPB)

Faq del 28 maggio 2025

Si chiede di sapere se, per un contribuente che ha aderito al concordato per i periodi d’imposta 2024 e 2025, il cambio del codice attività nel corso del 2025 rispetto agli anni precedenti, a causa delle modifiche operate in seguito all’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, determini l’ipotesi di cessazione prevista all’art. 21, comma 1, lett. a) del decreto CPB.

L’ipotesi prospettata nel quesito appare non rilevante ai fini della cessazione dall’applicazione del CPB. Al riguardo, infatti, occorre ricordare che l’art. 21, comma 1, lett. a) del decreto CPB, nel disporre che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica la modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, precisa anche che «la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

Fermo restando che il cambio del codice attività non è di per sé idoneo a configurare la cessazione dal CPB qualora il contribuente continui ad applicare il medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, si precisa che, con riguardo al caso specifico prospettato, il cambio del codice attività nel corso del 2024 in seguito all’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, ancorché ne derivi l’applicazione di un diverso ISA, non comporta la cessazione dal CPB, in quanto tale variazione non è conseguente a una modifica sostanziale dell’attività esercitata.




Riammissione alla Rottamazione-quater. In arrivo le lettere di risposta con gli importi dovuti

In arrivo le lettere di risposta a chi ha chiesto la riammissione alla Rottamazione-quater entro lo scorso 30 aprile. Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando a tutti gli interessati la comunicazione delle somme dovute con il dettaglio degli importi da corrispondere e le indicazioni per procedere al pagamento agevolato. L’invio delle comunicazioni, in riscontro alle circa 247 mila domande presentate, sarà completato entro il 30 giugno, come previsto dalla Legge di conversione del decreto Milleproroghe.

 

Cosa contiene la comunicazione

 

Le comunicazioni delle somme dovute arriveranno mediante lettera raccomandata al domicilio indicato nella domanda oppure tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione contiene un prospetto di sintesi con carichi/cartelle/avvisi inseriti nella domanda di riammissione, importi da pagare ai fini della rottamazione e scadenze di versamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione.

I contribuenti hanno infatti potuto optare per il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un numero massimo di 10 rate di pari importo (31 luglio e 30 novembre 2025, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027). La comunicazione contiene inoltre i moduli precompilati per il pagamento delle rate e le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione sul conto corrente.

Una copia della comunicazione ricevuta sarà disponibile anche nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

 

Cosa prevede la riammissione alla Rottamazione-quater

 

La Legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024) ha stabilito che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla Rottamazione-quater, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 risultavano “decaduti” a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto, potevano presentare entro il 30 aprile 2025 domanda di riammissione ai benefici previsti. La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta Rottamazione-quater, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e consente di versare solo gli importi dovuti a titolo di capitale e di rimborso spese per i diritti di notifica e le eventuali procedure esecutive. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi contributivi) non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 16 giugno 2025)




Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2025. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi  

Con un comunicato stampa di oggi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito riportato) ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2024.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2025 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 13 giugno 2025)

 

Mef, agevolazioni fiscali per autotrasportatori. Definiti importi per deduzione forfetaria 2025

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali nel 2025 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2024 nella misura di 48,00 euro.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. (Così, comunicato stampa Mef n. 63 del 13 giugno 2025)




Oic: in consultazione il “pacchetto” annuale di modifiche ai principi contabili principi contabili nazionali

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha messo in consultazione il “pacchetto” annuale di modifiche ai principi contabili nazionali* approvati dal consiglio di amministrazione dell’Organismo Italiano di Contabilità. Le proposte di cambiamento, che tengono conto dei suggerimenti venuti dagli stakeholder, fanno parte dell’attività ordinaria di manutenzione degli standard contabili rinnovati periodicamente in relazione a problemi applicativi riscontrati nella prassi, per i quali non è possibile trovare una soluzione meramente interpretativa.

La consultazione si concluderà a fine luglio. L’obiettivo è di rendere disponibile agli operatori la versione finale degli emendamenti entro la fine dell’anno.

In dettaglio gli emendamenti proposti * riguardano i seguenti principi contabili:

  • emendamenti all’ OIC 13 Rimanenze, all’OIC 16 Immobilizzazioni Materiali e all’OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali in tema di contabilizzazione degli acquisti con opzione di rivendita. Si propone di specificare che il bene acquistato è iscritto in bilancio solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione di rivendita non venga esercitata, questo vale sia quando l’opzione è in capo all’acquirente, sia quando è in capo al Negli altri casi, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore;
  • emendamenti all’OIC 21 Partecipazioni in tema di contabilizzazione degli oneri accessori all’acquisto di una Si propone di modificare il paragrafo 6 dell’OIC 21 per precisare che la capitalizzazione degli oneri accessori non è opzionale;
  • emendamenti all’OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali in tema di ammortamenti di immobilizzazioni immateriali parametrati ai ricavi. Si propone di modificare al paragrafo 63 dell’OIC 24 per precisare che il ricorso ai ricavi, come criterio di stima della quota di ammortamento delle immobilizzazioni che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile, è possibile solo se: si utilizza il metodo di ammortamento a quote decrescenti e i ricavi rappresentano una approssimazione dello sfruttamento dell’attività immateriale stessa e ciò sia dimostrabile;
  • emendamenti all’OIC 25 Imposte sul reddito in tema di contabilizzazione dell’imposta sostitutiva da corrispondere per l’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta. Si propone di specificare che l’imposta sostitutiva è rilevata in contropartita della riserva di patrimonio netto da affrancare;
  • emendamenti all’OIC 16 Immobilizzazioni Materiali e all’OIC 31 Fondi rischi ed oneri in tema di attualizzazione dei fondi Si propone di classificare gli effetti che derivano dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso, se rilevanti, in una voce ad hoc della classe C di conto economico. (Così, comunicato stampa dell’Organismo Italiano di Contabilità dell’6 giugno 2025)

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)  invita ad inviare eventuali osservazioni preferibilmente entro il giorno 31 luglio 2025 all’indirizzo e-mail  staffoic@fondazioneoic.eu

*Link esterni verso il sito della Fondazione OIC – https://www.fondazioneoic.eu/)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 15 del 2025

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Speciale Modulistica 2025
Dichiarazione IRAP 2025, periodo di imposta 2024

Modelli e Istruzioni

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

 

Dichiarazione IRAP 2025: novità, termini e sanzioni | La prassi amministrativa (circolari, risoluzioni e risposte alle istanze di interpello) sull’IRAP

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 marzo 2025, prot. n. 127533/2025, approvato il nuovo modello di dichiarazione …

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Istruzioni e quadri IRAP

Società di persone – Società di capitali – Enti non commerciali – Amministrazioni ed enti pubblici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2025, prot. n. 127533/2025: «Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2025”, con le relative istruzioni, che deve essere presentata nell’anno 2025 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Irap 2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)».

I quadri e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 29.05.2025.

 

 

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Decreto Fiscale. Il Consiglio dei ministri approva nuove «Disposizioni urgenti in materia fiscale». Differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari

Il Consiglio dei ministri di giovedì 12 giugno 2025, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale.

Il testo prevede, tra l’altro, una serie di misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, tra le quali la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all’estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili. Al pari delle imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia.

Sempre nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, si chiariscono due importanti aspetti legati alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2024:

  • le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP, costituiscono redditi diversi;
  • gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e non reddito di lavoro autonomo.

Inoltre, per la determinazione del reddito d’impresa vi sono delle importanti semplificazioni in merito:

  • al calcolo della determinazione del riporto delle perdite;
  • alla determinazione della maggiore deduzione del costo del lavoro (chi più assume meno paga) eliminando il riferimento alle società collegate;
  • al calcolo del regime per le società estere controllate (CFC) sia nell’ambito del calcolo dell’imposta minima nazionale del Pillar 2, sia nell’ambito del regime opzionale per il calcolo della CFC introdotto dalla riforma fiscale.

In ambito IVA, si prevede:

  • a seguito della scadenza dell’autorizzazione UE, dal 1° luglio 2025 non sono più soggette allo split payment le operazioni effettuate con le società quotate FTSE-MIB;
  • per quanto riguarda lo split payment nell’ambito della logistica, si estende l’ambito applicativo anche al settore del trasporto.

Per il 2025, vengono differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 al 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari.

Infine, per dare seguito alla comfort letter notificata dalla Direzione generale della Concorrenza (COMP) della Commissione europea in cui si è affermato che le misure fiscali del Terzo Settore e per le imprese sociali non sono selettive (ai fini degli aiuti di Stato), si rimuove il riferimento all’autorizzazione da parte della Commissione. Tale regime fiscale troverà applicazione dal 1° gennaio 2026.

Inoltre, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, le Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere” (decreto legislativo). Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.




L’OIC pubblica la versione definitiva dell’OIC 30 “I bilanci intermedi”

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato la versione definitiva dell’OIC 30 “I bilanci intermedi, (Link esterno verso il sito della Fondazione OIC – https://www.fondazioneoic.eu/) il principio contabile da utilizzare per la redazione delle semestrali. Il nuovo standard, sottoposto nei mesi scorsi a pubblica consultazione, dovrà essere applicato a partire dal 2026. Ma potrà essere adottato facoltativamente già dalle semestrali che chiudono al 30 giugno 2025.

Seguendo l’impostazione contabile della precedente versione dell’OIC 30 (Link esterno verso il sito della Fondazione OIC – https://www.fondazioneoic.eu/) il principio si basa sull’assunto che i bilanci intermedi sono redatti utilizzando gli stessi criteri di redazione del bilancio annuale. Pertanto, conformemente alle regole ordinarie del bilancio di esercizio, l’eventuale svalutazione dell’avviamento effettuata in un bilancio intermedio non può essere ripristinata in un bilancio successivo.

Il nuovo OIC 30, coerentemente con la prassi internazionale, conferma che le imposte sul risultato del periodo intermedio vanno determinate applicando all’utile semestrale prima delle imposte l’aliquota fiscale annua effettiva stimata. Questa soluzione ha – tra l’altro – il vantaggio di favorire una maggiore comparabilità tra gli operatori quotati nell’Euronext Growth Milan, i quali attualmente possono redigere la relazione semestrale sia con gli IFRS che con gli OIC.

Infine, per rendere più chiaro il funzionamento di tale modalità di calcolo, l’OIC ha riformulato ed integrato gli esempi riportati in appendice al principio.

(Così, comunicato stampa dell’Organismo Italiano di Contabilità dell’ 11 giugno 2025)




Dichiarazione IRAP 2025: novità, termini e sanzioni | La prassi amministrativa (circolari, risoluzioni e risposte alle istanze di interpello) sull’IRAP

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2025, prot. n. 127533/2025 approvato il nuovo modello di dichiarazione “IRAP 2025” con le relative istruzioni, che deve essere presentata nell’anno 2025 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il nuovo modello IRAP è composto dal frontespizio e dai quadri IP (Società di persone), IC (Società di capitali) IE (Enti non commerciali), IK (Amministrazioni ed Enti Pubblici), IR (Ripartizione della base imponibile e dell’imposta e dati concernenti il versamento), IS (Prospetti vari).

Il Modello IRAP 2025 deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2024, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Presupposto l’imposta regionale, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.

Nelle Istruzioni (pag. 3) precisato che i contribuenti per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2024 non devono utilizzare il modello 2025 ma quello approvato l’anno precedente (anche in caso di scioglimento di società di persone senza formale procedura di liquidazione).

Le società di persone con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare devono attrarre il risultato dell’esercizio nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude (ad esempio: esercizio sociale 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024 da dichiarare nel modello IRAP 2025 relativo al periodo d’imposta 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024. (Si veda la risoluzione n. 92 del 20 settembre 2011 in “Finanza & Fisco” n. 31/2011, pag. 2676).

Qualora il modello IRAP 2024 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nel modello approvato nel 2025, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

Va precisato che i soggetti che indicano nella Modello IRAP 2025  aiuti di Stato e/o aiuti “de minimis”, fruibili ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di cui al D.M. Mise 31 maggio 2017, n. 115, devono compilare la sezione XVII del quadro IS per l’esposizione dei dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), previsto dall’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

 

Soggetti obbligati alla presentazione del Modello IRAP:

  • le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (articolo 5 del Tuir), comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES) cioè le società per azioni e società in accomandita per azioni, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione; i trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per l’attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir);
  • gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’IRAP mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso;
  • le Amministrazioni pubbliche.

Non sono soggetti passivi dell’imposta le persone fisiche nonché i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del TUIR, i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

I soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP ai sensi dell’art. 1, comma 70, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP ad eccezione di quelli che determinano il diritto camerale annuale in base al “fatturato”. Tali soggetti dovranno compilare ordinariamente il modello IRAP, al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili all’applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati.

I soggetti non residenti sono tenuti alla dichiarazione IRAP se esercitano in Italia attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo di almeno tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa, oppure nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.

Il modello IRAP va presentato anche dai soggetti in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento o liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, l’obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l’imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP in relazione ai singoli periodi d’imposta, compresi nell’ambito della procedura, autonomamente considerati.

 

Termini di presentazione

 

In base al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 settembre 2008, la dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

In particolare:

  • le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, presentano la dichiarazione entro 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, fermi restando i termini previsti dall’articolo 5-bis del D.P.R. n. 322 del 1998 (vedi infra) e successive modificazioni nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale;
  • i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del TUIR, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3, presentano la dichiarazione, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.

Ad esempio, una società di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a), del Tuir, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dovrà presentare la dichiarazione per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro il 31 ottobre 2025. Una società invece con periodo d’imposta 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025, dovrà presentare la dichiarazione IRAP 2025 entro il 30 aprile 2026.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, § 4.5 – in “Finanza & Fisco” n. 4/2002, pag. 441). Ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

In caso di trasformazione, fusione o scissione totale

 

Si ricorda che l’articolo 5-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, dispone che:

«1. In caso di trasformazione di una società non soggetta all’imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d’imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data, in via telematica.

2. In caso di fusione di più società deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data, in via telematica.

3. In caso di scissione totale la società designata a norma del comma 14 dell’articolo 123-bis (ora 173) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della società scissa, con le modalità e i termini di cui al comma 1 decorrenti dalla data in cui è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi.

4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle società.».

 

Ne deriva che il termine ultimo per l’invio da parte dei “soggetti solari” è il 29 gennaio 2026 (Giovedì), ovvero 90 giorni dal termine originario del 31 ottobre 2025

Pertanto, nel caso in cui si optasse per l’invio delle dichiarazioni IRAP 2025 avvalendosi degli ulteriori 90 giorni (c.d. dichiarazione tardiva), sarebbe consigliabile, al fine di evitare il cd. “rigenerazione dei termini per effetto del disposto dell’art. 1, comma 640, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, l’invio della dichiarazione entro il 31 dicembre 2025, così da non far scattare l’estensione del termine di accertamento.

 

Sanzioni per la dichiarazione tardiva entro 90 giorni

 

La tardiva presentazione della dichiarazione IRAP entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario è soggetta alla sanzione di 250 euro, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, prevista nei casi di omessa dichiarazione in assenza di debito d’imposta. La sanzione per mezzo dell’istituto del ravvedimento può essere ridotta a 1/10 (dunque, pari a 25 euro), da versare con F24, utilizzando il codice tributo “8911”. (cfr. par. 2.2.3. Dichiarazione tardiva della circolare dell’Agenzia delle entrate 42 del 12 ottobre 2016 in “Finanza & Fisco” n. 19/2016, pag. 1514) . Nel campo anno di riferimento del F24 va riportato l’anno in cui la violazione è stata commessa (e non l’anno di riferimento del periodo d’imposta).

 

Le sanzioni in caso di dichiarazione omessa

 

A carico del contribuente ex articolo 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

La mancata presentazione della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione comporta l’applicazione della sanzioni prevista per dall’articolo 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, di cui si riporta il testo:

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Capo I
Sanzioni in materia di imposte dirette

Art. 1
Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive
Testo post modifiche apportate dall’art. 2, comma 1, lett. a), nn. da 1) a 6), del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87

 

1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa del centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

1-bis. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.

2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa del settanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro 150. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

2-bis. Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute imposte si applica la misura minima di cui al comma 2, primo periodo.

3. La sanzione di cui al comma 2 è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell’imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma 3, l’infedeltà è conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente. Se non vi è alcun danno per l’Erario, la sanzione è pari a euro 250.

5. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2.

6-bis. In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018 n. 142 da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica se, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all’Amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa, indicata in un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze idonea a consentire il riscontro dell’applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui al primo periodo ne dà apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 2.

7. Nelle ipotesi di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi 1 e 2.

 

Per il “Testo a fronte” delle modifiche apportate dall’articolo 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, clicca qui:

 

Responsabilità dell’intermediario abilitato ex articolo 7-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Art. 68. Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173)

 

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164 (con riferimento alla quale deve ritenersi consentito il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (cfr. par, 4.1. della circolare 27 settembre 2007, n. 52/E, in “Finanza & Fisco” n. 34/2007, pag. 2794).

È prevista altresì la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

Si ricorda a tal proposito che l’omessa o ritardata trasmissione di più dichiarazioni fiscali da parte degli intermediari o di chi presta assistenza fiscale consente all’ufficio di sanzionare le relative condotte riconoscendo tuttavia l’applicazione del cumulo giuridico. (Così, Cass. Sez. V – T, Ordinanza n. 24649 del 19 ottobre 2017; Conf. Cass. 11741/2015 in “Finanza & Fisco” n. 11/2015, pag. 731 e 11742/2015, 12682/2015 in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati, 13238/2015, 2597/2016). Vedi anche, l’articolata ordinanza della Sez. V, n. 14246 del 25 maggio 2021 – Presidente: De masi Oronzo, Relatore: Pepe Stefano – nella quale si è affermato che il “trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 12 è quello del cumulo giuridico, risulta, quindi, applicabile anche quando la condotta si concretizza in più azioni od omissioni che comportano più violazioni della stessa disposizione (concorso materiale). In tale ultimo caso è, tuttavia, necessario che la violazione si connetta ad obblighi di carattere formale, non incidenti, come tali, sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione, anche periodica, del tributo. Pertanto, mentre ai fini dell’applicazione del cumulo giuridico, nei casi di concorso formale (caratterizzati da una sola azione), è irrilevante la natura formale o sostanziale della violazione, per l’applicazione del cumulo giuridico nelle ipotesi di concorso materiale (caratterizzati da più azioni) essa è esclusa quando le violazioni abbiano natura sostanziale, dando esse luogo all’eventuale applicazione del comma 2, dell’art. 12 cit, o di sanzioni distinte per ciascuna di esse (cumulo materiale). Alla luce del riportato quadro normativo occorre valutare se la condotta del commercialista che ritarda l’invio telematico di più files contenti diverse dichiarazioni a lui consegnate da più contribuenti è applicabile l’art. 12 cit. che prevede il trattamento del cumulo giuridico sia per il concorso formale che per il concorso materiale. Nel caso di specie si è in presenza di una ipotesi di violazione formale, in quanto il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni da parte dell’intermediario non ha inciso in alcun modo sulla posizione fiscale dei contribuenti, i quali hanno comunque provveduto a pagare l’imposta scaturente dalla dichiarazione, avendo la CTR accertato che ‘le dichiarazioni tardive sono state inviate effettivamente oltre i 30 giorni rispetto alla consegna del contribuente, ma comunque entro i termini di scadenza previsti per l’invio della dichiarazione, per cui nessun danno vi è stato né per il contribuente’, né per il Fisco”.

Dopo questi brevi cenni su termini e sanzioni, si segnala l’introduzione della sezione XXII relativa al Concordato preventivo biennale (CPB) all’interno del quadro IS nel modello di dichiarazione IRAP/2025.

 

Sezione XXII
Concordato preventivo biennale

La compilazione della sezione è riservata ai contribuenti che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale (CPB) di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Con l’adesione al regime di CPB il contribuente si è impegnato a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni Irap relative ai periodi d’imposta 2024 e 2025 oggetto di concordato.

I contribuenti che compilano questa sezione devono compilare anche il quadro di determinazione del valore della produzione (IP, IC, IE) secondo le regole ordinarie, seguendo le relative istruzioni. Per quanto riguarda l’IRAP l’oggetto del concordato è il valore della produzione netta individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10, senza considerare le componenti già individuate dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d’impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

L’articolo 17 del decreto CPB prevede che il saldo netto tra le componenti citate determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato, ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.

Il valore della produzione netta va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 (cfr. la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 (§2.2.1 – in “Finanza & Fisco” n. 28/2024, pag. 1493).

Nel rigo IS250 va indicato:

  • in colonna 1, il valore della produzione netta derivante dall’adesione al concordato di cui al rigo P08 del modello CPB relativo al periodo d’imposta precedente al biennio;
  • nelle colonne 2 e 3, le variazioni positive (col.2) e negative (col. 3, senza essere precedute dal segno “-“) del valore della produzione netta concordato di cui agli artt. 15 o 16 del decreto CPB, ove rilevanti ai fini IRAP;
  • in colonna 4, il valore della produzione netta rettificato, pari alla somma algebrica di colonna 1, colonna 2 e colonna 3; tale importo, in ogni caso, non può essere inferiore a 2.000 euro.

Il valore della produzione netta rettificato indicato in colonna 4 va riportato:

Quadro IP società di persone

  • per i soggetti che compilano il quadro IP nel rigo IP74;

 

 

Si ricorda che nel rigo IP74 va indicato il valore della produzione netta corrispondente alla differenza tra l’importo di rigo IP66 e la somma degli importi dei righi da IP67 a IP73; nel caso in cui il risultato è negativo il presente rigo non va compilato. In caso di adesione al concordato preventivo biennale va indicato il valore della produzione netta di colonna 4 del rigo IS250.

 

Quadro IC società di capitali

  • per i soggetti che compilano il quadro IC nel rigo IC76;

 

 

Si ricorda che nel rigo IC76 va indicato il valore della produzione netta corrispondente alla differenza tra l’importo di rigo IC64 e la somma degli importi dei righi da IC65 a IC75; nel caso in cui il risultato è negativo il presente rigo non va compilato. In caso di adesione al concordato preventivo biennale va indicato il valore della produzione netta di colonna 4 del rigo IS250.

Quadro IE enti non commerciali

  • per i soggetti che compilano il quadro IE nel rigo IE61.

 

Nel rigo IE61 va indicato la differenza tra l’importo di rigo IE53 e la somma degli importi dei righi da IE54 a IE60, nel caso in cui il risultato è negativo il presente rigo non va compilato. In caso di adesione al concordato preventivo biennale va indicato il valore della produzione netta di colonna 4 del rigo IS250.

 

La Prassi amministrativa (circolari, risoluzioni e risposte alle istanze di interpello) sull’IRAP

 

Circolari

 

Nuova IRPEF e abolizione dell’IRAP per le persone fisiche

Nuova curva IRPEF e esclusione dall’Irap delle persone fisiche: primi chiarimenti sulla revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni e sul perimetro “no Irap” per i professionisti e imprese individuali

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 18 febbraio 2022: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Modifiche alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – Aliquote e scaglioni – Detrazioni di imposta – Trattamento integrativo – Addizionali all’IRPEF – Obblighi dei sostituti – Istituzione dell’assegno unico e universale – Modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia – Esclusione dall’ambito soggettivo IRAP per professionisti e imprenditori individuali – Artt. 11, 12 e 13, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 1 e 2, del D.L. 05/02/2020, n. 3, conv., con mod., dalla L. 02/04/2020, n. 21 – Art. 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 1, commi da 2 a 8, della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) – Art. 1, del D.Lgs. 29/12/2021, n. 230»

La circolare “Omnibus” sulla legge di Bilancio 2019

Abrogazione deduzioni e credito d’imposta IRAP

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 10 aprile 2019: «NOVITÀ FISCALI 2019 – MANOVRA FINANZIARIA PER IL 2019 – Legge di Bilancio 2019 – Primi chiarimenti – Estensione del regime forfetario – Imposta sostitutiva per imprenditori individuali e lavoratori autonomi – Riporto delle perdite per i soggetti IRPEF – Proroghe delle detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia e del risparmio energetico – Iper ammortamento e Cloud computing – Credito d’imposta ricerca e sviluppo (R&S) – Definizione agevolata dei debiti tributari per contribuenti in difficoltà economica – L. 30/12/2018, n. 145 – D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136»

Nuovo regime di determinazione del reddito per le “imprese minori” – Disciplina IRPEF ed IRAP

Imprese in contabilità semplificata. I chiarimenti per il passaggio dal principio di competenza a quello di cassa

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 13 aprile 2017: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – Imprese in contabilità semplificata – Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata – Nuovo regime di determinazione del reddito per le “imprese minori” – Disciplina IRPEF ed IRAP – Articolo 1, commi da 17 a 23, della L. 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) – Art. 66 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 18, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

Novità fiscali 2016 – Legge di stabilità 2016

I chiarimenti sulle novità fiscali della Legge di stabilità 2016

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 18 maggio 2016: «LEGGE DI STABILITÀ 2016 – L. 28/12/2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) – Primi chiarimenti»

Modifiche alla disciplina dell’IRAP – Legge di Stabilità 2015

Deduzione del costo del lavoro dall’imponibile IRAP e credito d’imposta per contribuenti senza dipendenti: le risposte ai quesiti sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 E del 9 giugno 2015: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Determinazione del valore della produzione netta – Modifiche alla disciplina ad opera dell’unico articolo 1 della L 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 – Deduzione del costo del lavoro dall’imponibile IRAP (Commi 20, 24 e 25) – Credito d’imposta per contribuenti IRAP senza lavoratori dipendenti (Comma 21) – Aliquote IRAP (Commi 22 e 23) – Risposte ai quesiti su deduzioni per le public utilities, per il personale somministrato o con contratto a termine, credito d’imposta per chi non ha dipendenti e rilevanza delle quote di Tfr maturate nella determinazione delle spese deducibili per il personale dipendente – Art. 11, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

Perdite e svalutazioni su crediti. La nuova disciplina ai fini IRES e IRAP introdotta dall’articolo 1, commi 158 -161, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e ulteriori chiarimenti sulla deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo

Perdite e svalutazioni dei crediti: i chiarimenti delle Entrate sulla nuova disciplina per banche, altri enti finanziari, e imprese di assicurazione e ulteriori chiarimenti sulle modalità operative a regime per la deducibilità delle perdite sui crediti di modesta entità

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 4 giugno 2014: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Settore bancario, finanziario ed assicurativo – Rettifiche di valore – Perdite e svalutazioni dei crediti – Modifiche alla disciplina – Decorrenza e disciplina transitoria – Art. 1, commi da 158 a 161, della 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) – Perdite su crediti di modesto importo – Soggetti che operano svalutazioni per masse – Ulteriori chiarimenti – Modalità di operatività a regime della deducibilità delle perdite sui crediti di modesta entità – Art. 33, comma 5, del DL 22/06/2012, n. 83, conv., con mod., dalla L 07/08/2012, n. 134 – Artt. 101, comma 5 e 106 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Artt. 6 e 7 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

Deducibilità analitica dalle imposte sui redditi dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa alle spese per il personale dipendente

Deduzione ai fini Irpef e Ires dell’Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni: determinazione in Unico 2013 e modalità di rimborso delle imposte per i periodi di imposta precedenti al 2012

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 3 aprile 2013: «IMPOSTE SUI REDDITI – Oneri fiscali – Irap determinata ai sensi degli artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni – Deduzione dall’IRPEF/IRES dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato – Rimborso delle maggiori imposte sui redditi (IRPEF e IRES) versate per effetto della mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato – Modalità – Art. 2, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2012 – Art. 99, del DPR 22/12/1986, n. 917»

Determinazione della base imponibile IRAP – Ulteriori chiarimenti

Determinazione della base imponibile IRAP delle società di capitali: possibile la deduzione dell’accantonamento per il ripristino dei beni di azienda condotta in affitto e doppia penalizzazione per la capitalizzazione degli oneri finanziari e delle spese per il personale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 20 giugno 2012: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Determinazione della base imponibile IRAP – Determinazione del valore della produzione per le società di capitali – Determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (IAS adopter) – Ulteriori chiarimenti – Art. 1, commi 50 e 51, della L 24/12/2007, n. 244 – Artt. 5 e 11 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

IRAP – Autonoma organizzazione – Tassazione dei professionisti e dell’attività ausiliarie del commercio

Autonoma organizzazione. Ulteriori istruzioni operative per la gestione del contenzioso pendente

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 28 maggio 2010: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Agenti di commercio – Promotori finanziari – Agenti di assicurazione – Mediatori – Presupposto dell’imposta – Condizioni per l’assoggettamento – Tassazione dei lavoratori autonomi (medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N.) – Condizioni per l’assoggettamento – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività potenziandone le possibilità – Elementi che individuano l’autonoma organizzazione – Utilizzazione di beni e servizi di terzi – Compilazione del quadro IQ e omissione parziale o totale del versamento della relativa imposta – Applicazione della procedura ex art. 36-bis del DPR n. 600/73 – Dichiarazione IRAP – Natura – Dichiarazione di scienza e non un atto negoziale – Conseguenze – Emenda da parte del contribuente in sede di opposizione alla cartella – Ammissibilità – Fondamento – Termine»

Modifiche alla determinazione della base imponibile IRAP – Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) – Risposte a quesiti

I nuovi criteri di determinazione del valore della produzione ai fini IRAP per le società di capitali, imprese assicurative, istituti di credito ed enti finanziari

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 26 maggio 2009: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Modifiche alla determinazione della base imponibile IRAP – Determinazione del valore della produzione per le società di capitali, imprese assicurative, istituti di credito ed enti finanziari – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 1, commi 50 e 51, della L 24/12/2007, n. 244»

IRAP – Determinazione della base imponibile delle snc, sas e imprese individuali

Società di persone e imprenditori individuali: le nuove modalità di determinazione della base imponibile IRAP

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 60 E del 28 ottobre 2008: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Società di persone e gli imprenditori individuali – Determinazione del valore della produzione netta – Nuove modalità di determinazione della base imponibile – Art. 5-bis, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 1, commi 50, lett. b) e 51, della L 24/12/2007, n. 244» (Le nuove modalità di determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive per le società personali e gli imprenditori individuali – Articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)»

Deduzioni dalla base imponibile IRAP – Riduzione del cuneo fiscale

Riduzione del cuneo fiscale: le modalità di utilizzo delle nuove deduzioni IRAP anche ai fini del ricalcolo dell’acconto IRAP di novembre con il metodo storico

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 61 E del 19 novembre 2007: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Art. 11, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Agevolazioni fiscali – Deduzione dalla base imponibile per l’incremento della base occupazionale – Introdotta dai commi 347 e 348 dell’art. 1 della L 30/12/2004, n. 311 e modificata dall’art. 11-ter, del DL 14/03/2005, n. 35, conv., con mod., dalla L 14/05/2005, n. 80 – Nuove deduzione volta a ridurre la base imponibile in presenza di personale dipendente impiegato a tempo indeterminato – Introdotta dal comma 266 dell’art. 1 della L 27/12/2006, n. 296 e modificata dall’art. 15-bis, DL 02/07/2007, n. 81, conv., con mod., dalla L 03/08/2007, n. 127»

Modifiche all’articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997- Deduzione per l’incremento occupazionale

La nuova deduzione IRAP per l’incremento occupazionale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 13 febbraio 2006: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Art. 11, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Agevolazioni fiscali – Deduzione dalla base imponibile per l’incremento della base occupazionale – Introdotta dai commi 347 e 348 dell’art. 1 della L 30/12/2004, n. 311 e modificata dall’art. 11-ter, del DL 14/03/2005, n. 35, conv., con mod., dalla L 14/05/2005, n. 80»

Modifiche alla disciplina dell’IRAP

IRAP: i chiarimenti sulle ultime modifiche alla disciplina

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 5 aprile 2005: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 5, della L 27/12/2002, n. 289 – Art. 3, comma 1, del DL 30/09/2003, n. 269, conv., con mod., dalla L 24/11/2003, n. 326 – Art. 1, commi 347 e 348, della L 30/12/2004, n. 311 – Modifiche alla disciplina»

Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n.506 – Modifiche dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Correttivo alla disciplina IRAP: i punti salienti delle istruzioni delle Finanze
di Antonio Iorio e Alberto Santi

Correttivo alla disciplina IRAP: i chiarimenti sulle modifiche alla disciplina apportate dal D.Lgs. 506/99

Circolare del Ministero delle Finanze n. 148 E del 26 luglio 2000: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – D.Lgs. 23/12/1999, n. 506 – Modifiche alla disciplina»

Modifiche normative e ulteriori chiarimenti applicativi concernenti la disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive

Gli ultimi chiarimenti per l’applicazione dell’IRAP

Circolare del Ministero delle Finanze n. 263 E del 12 novembre 1998: «IRAP – Versamento dell’acconto – Modifiche normative e ulteriori chiarimenti applicativi concernenti la disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, come modificato dal D.Lgs. 10/04/1998, n. 137»

Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive

IRAP: le istruzioni per la prima applicazione dell’imposta

Circolare del Ministero delle Finanze n. 141 E del 4 giugno 1998: «IRAP – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, recante «Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali», come modificato dal decreto legislativo 10/04/1998, n. 137»

Vedi anche il documento interpretativo del principio contabile n. 12, concernente “Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese industriali, mercantili e di servizi” approvato dalla Commissione per la statuizione dei principi contabili

Il principio contabile doc. n. 12 ed il doc. interpretativo I1 sono stati pubblicati in “Finanza & Fisco “Suppl. al n. 15/98).

Per il testo del principio contabile OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio” emanato nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017, il 4 maggio 2022 e il 9 giugno 2022, vedi pagina del sito della Fondazione Organismo Italiano Contabilità (Oic): https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2022-05-OIC-12-Composizione-e-schemi-del-bilancio1.pdf

Per il testo del Documento interpretativo 1 del Principio contabile 12 – Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi aggiornato al 13 luglio 2005, vedi pagina del sito Fondazione Organismo Italiano Contabilità (Oic): https://www.fondazioneoic.eu/?p=818

 

Risoluzioni

 

Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP – Deduzione costo del personale dipendente a tempo indeterminato

Semplificazione della deduzione dal valore della produzione dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato. La risoluzione che modifica le istruzioni IRAP 2022

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 40 E del 15 luglio 2022: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Base imponibile dell’IRAP – Razionalizzazione del quadro delle norme che governano la deduzione dei costi generati dalle diverse forme contrattuali del rapporto di lavoro – Semplificazione delle modalità di deduzione dal valore della produzione, ai fini dell’IRAP, dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato – Modifica delle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022 – Deroga – Per il primo anno (p.i. 2021) è possibile effettuare la compilazione secondo le regole indicate nelle istruzioni già pubblicate – Ragioni – Le novelle non modificano il quantum complessivo delle deduzioni – Art. 11, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 10, del D.L. 21/06/2022, n. 73 in corso di conversione in legge»

Adempimenti dichiarativi delle società di persone aventi esercizio non coincidente con l’anno solare (cd. a cavallo)

Obblighi dichiarativi delle società di persone con esercizio non coincidente con l’anno solare: il risultato dell’esercizio viene attratto nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 92 E del 20 settembre 2011: «DICHIARAZIONI FISCALI – SOCIETÀ – Di persone – Redditi prodotti in forma associata – Periodo di imposta – Determinazione del reddito d’impresa – UNICO SP – Obblighi dichiarativi ai fini IRPEF, IRAP e IVA – Adempimenti dichiarativi degli imprenditori individuali e delle società di persone aventi esercizio non coincidente con l’anno solare (cd. a cavallo) – Imputazione in capo ai soci dei redditi di partecipazione – Nei periodi di imposta dei partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata, a prescindere dall’effettiva percezione degli utili – Art. 5, 7, 56 e 83 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 2, del DPR 22/07/1998, n. 322»

Quesiti posti in merito alle modalità di determinazione del valore della produzione e di compilazione della dichiarazione IRAP 2017 da parte dei soggetti che svolgono attività agricole

IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo: le risposte ai quesiti sull’esenzione e restanti obblighi dichiarativi

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93 E del 18 luglio 2017: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Soggetti passivi – Esenzioni in agricoltura e pesca – Riposte ai quesiti posti in merito alle modalità di determinazione del valore della produzione e di compilazione della dichiarazione IRAP 2017 da parte dei soggetti che svolgono attività agricole – Art. 1, comma 70, della L. 28/12/2015, n. 208 – Art. 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

Ambito applicazione dell’istituto dell’interpello di cui all’articolo 11 della legge n. 212 del 2000

L’interpello non può essere utilizzato per dimostrare la sussistenza o meno dell’autonoma organizzazione ai fini Irap

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 82 E del 28 settembre 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Attività di medico in regime di convenzione. – Verifica della sussistenza di un’autonoma organizzazione ai fini dell’IRAP nell’ambito dell’istituto dell’interpello»

Nella risoluzione n. 82/2016 chiarito che per la verifica della sussistenza di un’autonoma organizzazione ai fini dell’IRAP, non può ritenersi idonea la mera valutazione della documentazione prodotta in sede di interpello, essendo, invece, necessario appurare le concrete modalità di esercizio dell’attività svolta attraverso un esame fattuale, non esperibile nell’ambito dell’istituto dell’interpello.

Adempimenti dichiarativi delle società di persone aventi esercizio non coincidente con l’anno solare (cd. a cavallo)

Obblighi dichiarativi delle società di persone con esercizio non coincidente con l’anno solare: il risultato dell’esercizio viene attratto nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 92 E del 20 settembre 2011: «DICHIARAZIONI FISCALI – SOCIETÀ – Di persone – Redditi prodotti in forma associata – Periodo di imposta – Determinazione del reddito d’impresa – UNICO SP – Obblighi dichiarativi ai fini IRPEF, IRAP e IVA – Adempimenti dichiarativi degli imprenditori individuali e delle società di persone aventi esercizio non coincidente con l’anno solare (cd. a cavallo) – Imputazione in capo ai soci dei redditi di partecipazione – Nei periodi di imposta dei partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata, a prescindere dall’effettiva percezione degli utili – Art. 5, 7, 56 e 83 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 2, del DPR 22/07/1998, n. 322»

 

Risposte alle istanze di interpello

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 63 del 4 marzo 2025
Errori contabili – Errata classificazione – Correzione – Rilevanza IRES e IRAP – Art. 83, comma 1, del TUIR – Art. 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 73 del 2022

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 35 del 17 febbraio 2025
Contributi in conto impianti – Detassazione Covid ex art. 10-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 – Non applicabilità

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 206 del 18 ottobre 2024
IRES – IRAP – Fusione transfrontaliera – Articolo 10-ter, legge 23 marzo 1983 n. 77 – Entry tax

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 186 del 26 settembre 2024
IRAP –
Rideterminazione della base imponibile a seguito di sentenza – Rimborso – Applicabilità dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

La risposta n. 186 del 26 settembre 2024 resa in sede di interpello affronta un tema relativo alle modalità di recupero dellimposta versata in presenza di un evento sopravvenuto – nella specie, una sentenza – che incide retroattivamente sulla base imponibile.

Il documento chiarisce come la rideterminazione della base imponibile IRAP non si traduca automaticamente in un meccanismo di compensazione “diretta” in sede di versamento, ma debba essere ricondotta al sistema generale dei rimborsi, secondo le regole proprie del tributo.

In tale contesto, lAgenzia distingue con nettezza tra ipotesi di versamenti non dovuti ab origine e ipotesi – come quella esaminata – in cui lindebito emerge solo successivamente, evidenziando come tale distinzione sia determinante ai fini dellindividuazione della disciplina applicabile.

Punto centrale della risposta

“Nessuna deroga è stata, quindi, apportata agli ordinari criteri di rimborso dei tributi propri che i sostituti dimposta, al pari di qualsiasi altro soggetto, abbiano versato.”

“Norma di riferimento, è dunque, per i rimborsi, larticolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 […] nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dellobbligo di versamento.”

“[…] nel caso di specie il versamento dellimposta era in origine dovuto (nell’an e nel quantum), difettando i presupposti per lapplicazione delle norme richiamate.”

“Rispetto a questa lacuna, soccorre tuttavia il c.d. “rimborso anomalo” previsto dallarticolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 […] secondo cui “[…] La domanda di restituzione […] non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.”“

“[…] da tale data […] decorre il termine biennale per la presentazione della richiesta di rimborso ex articolo 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 […]”

Conclusioni

La risposta chiarisce, con portata generale, che la rideterminazione della base imponibile IRAP derivante da eventi sopravvenuti non consente forme di recupero automatico dellimposta, ma deve essere gestita nellambito del sistema dei rimborsi.

In particolare, viene tracciata una linea di demarcazione netta:

  • quando lindebito è originario, trova applicazione la disciplina ordinaria di cui all 38 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602;
  • quando, invece, il diritto alla restituzione sorge successivamente – come nel caso di una sentenza – opera il meccanismo residuale di cui all 21, comma 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.

Sul piano operativo, assume rilievo decisivo lindividuazione del momento in cui si realizza il presupposto per la restituzione, che coincide con la definitività della sentenza e dal quale decorre il termine biennale per la presentazione dellistanza di rimborso.

La risposta ribadisce che la base imponibile IRAP può essere rideterminata ex post, ma il recupero dellimposta segue rigorosamente le regole del sistema dei rimborsi, senza possibilità di scorciatoie compensative.

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 172 del 20 agosto 2024
Deducibilità ai fini IRES e IRAP degli interessi passivi versati sulla base di atti di conciliazione e di accertamento con adesione

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 171 del 20 agosto 2024
Conferimenti in natura – Determinazione base imponibile IVA e plus/minusvalenza ai fini IRES e IRAP – Articolo 13 D.P.R. n. 633/1972 – Articoli 9, 86 e 101 del TUIR – Articolo 5 del D.Lgs. n. 446/1997

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 25 dell’11 febbraio 2025
IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Cessioni a titolo di sconto o di abbuono di prodotti escluse dalla base imponibile IVA – Cessioni di beni a titolo di sconto al raggiungimento di obiettivi di fatturato – Applicazione dell’art. 15, n. 2 del D.P.R. n. 633/72 – Condizioni – Che le cessioni siano poste in essere in conformità alle originarie condizioni contrattuali e non riflettano beni soggetti ad una aliquota più elevata – IMPOSTE SUI REDDITI – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Deducibilità dei costi correlati – Inerenza e esclusione dalle spese di rappresentanza – Accantonamenti non deducibili – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Determinazione della base imponibile IRAP – Il principio di inerenza rileva in sede civilistica e si presume rispettato se i costi sono deducibili ai fini IRES, nei limiti indicati dalla prassi (cfr. Circ. nn. 36/E e 39/E del 2009) Art. 15, n. 2, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 5, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 73 del 21 marzo 2024
ERRORI CONTABILI – Correzione – OIC adopter – rilevanza fiscale – derivazione art. 83 del Tuir – Componente negativo – Limiti alla deducibilità – IRES – Rilevanza ai fini IRAP – Effetti ai fini ACE

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 36 dell’8 febbraio 2024
Imputazione temporale delle somme incassate a seguito del recesso anticipato da un Commodity Swap, contabilizzato in conformità all’OIC 32, nell’ambito di una “operazione programmata altamente probabile”. Derivati di copertura CFH – Articolo 112, commi 5 e 6, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – Art. 7 del D.M. 8 giugno 2011 – Art. 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 27 del 31 gennaio 2024
IRAP – Concordato preventivo – Marchio – Cessione – Plusvalenza -Rilevanza.

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 25 del 29 gennaio 2024
Piani di stock optionFirst time adoption dei principi contabili internazionali – Rilevanza ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP).

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 487 del 29 dicembre 2023
Competenza delle somme corrisposte in forza di un accordo transattivo – Rilevanza ai fini IRAP – Fattispecie

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 368 del 4 luglio 2023
Scissione parziale – Ripartizione credito IRAP – Art. 173, comma 4, del TUIR. 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 338 del 5 giugno 2023
IRAP – Base imponibile – associazioni professionali – Incarichi di sindaco e amministratore svolti dagli associati – Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articoli 2 e 3

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 318 dell’8 maggio 2023
Finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi significativamente diversi da quelli di mercato – Effetti sull’IRAP e per le holding di partecipazione non finanziaria in conseguenza della contabilizzazione con il criterio del costo ammortizzato delle operazioni di finanziamento – Articolo 5, comma 4-bis, del decreto Ministeriale dell’8 giugno 2011

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 301 del 21 aprile 2023
Servizi sostitutivi di mensa aziendale – Trattamento ai fini IVA, IRPEF, IRES e IRAP – Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 430 del 2022 – Ulteriori chiarimenti

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 264 del 21 marzo 2023
Imputazione temporale ai fini della determinazione della base imponibile IRES ed IRAP della sopravvenienza attiva derivante da una sentenza – Assoggettamento ad imposizione nell’esercizio di rilevazione contabile

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 242 del 6 marzo 2023
Stabile organizzazione – Corretta individuazione dell’attività svolta in Italia, servizi di investimento, ente creditizio – Iscrizione all’albo tenuto da Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUB – Disciplina fiscale ai fini IRES e IRAP

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 104 del 19 gennaio 2023
Soggetto Ias Adopter – Sopravvenienze attive da ristrutturazione del debito – Trattamento IRAP

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 46 del 17 gennaio 2023
Art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 – Determinazione della base imponibile IRAP – Finanziamenti a tasso zero

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 43 del 17 gennaio 2023
Riorganizzazione gruppo di imprese di assicurazione, operazioni di recesso e di conferimento con trasferimento di lavoratori dipendenti – Disciplina IRES ed IRAP

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 412 del 4 agosto 2022
Contributi a carico del lavoratore in assenza di rivalsa eccedenti il massimale ai sensi dell’art. 2 c. 18 L. 335/1995, oggetto di recupero a mezzo diffide notificate dall’INPS per annualità precedenti. Deducibilità dal reddito imponibile IRES e dal valore produzione netta imponibile IRAP

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 395 del 29 luglio 2022
Analisi antiabuso, ai fini IRES e IRAP, di un’operazione di acquisizione di partecipazioni infra-gruppo con indebitamento infra-gruppo. Deducibilità degli interessi passivi derivanti dal finanziamento contratto

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 249 del 10 maggio 2022
Strumenti finanziari derivati (OIC 32) – Trattamento IRAP dei profitti e delle perdite da valutazione e realizzo dei contratti di acquisto e vendita a termine “physically-settled” rientranti nel portafoglio di trading – Articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 139 del 21 marzo 2022
Trattamento fiscale ai fini IRES e IRAP di un provento ricevuto a titolo di provvista di pagamento

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 138 del 21 marzo 2022
Concordato preventivo in continuità aziendale – Patrimonio destinato – Vincolo destinazione – Imposizione – Soggettività passiva IRES/IRAP – IAS/IFRS – Stabili organizzazioni all’esterno in branch exemption – Differenze su cambi – Attività “separata” ai fini IVA

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 132 del 21 marzo 2022
Trattamento fiscale ai fini IRES e IRAP di un importo ricevuto ed erogato a titolo di indennizzo e provvista di pagamento

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 116 del 15 marzo 2022
Strumenti finanziari derivati – Trattamento ai fini IRES ed IRAP di opzioni put e call non di copertura – articolo 112, commi 2 e 3-bis, del TUIR; articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 110 del 14 marzo 2022
Rettifica del prezzo di acquisto di una partecipazione – Trattamento fiscale ai fini dell’IRES e dell’IRAP – Articolo 83, comma 1, e articolo 88, comma 3, del TUIR e articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 882 del 30 dicembre 2021
Costo relativo alla chiusura anticipata di un punto vendita di una società estera controllata – Inerenza – IRES e IRAP

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 716 del 15 ottobre 2021
Rinuncia a crediti relativi a canoni scaduti per contratto di affitto d’azienda, maturata nel contesto delle restrizioni anti-Covid-19 – Qualificazione come “diminuzione di ricavi” ai fini IRES e IRAP

 Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 543 del 11 agosto 2021
Articolo 24 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Acconto IRAP 2020

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 538 del 6 agosto 2021
Corretto trattamento fiscale applicabile ai fini IRES ed IRAP alle componenti patrimoniali ed economiche emerse in sede di acquisto di alcuni rami d’azienda realizzato da un soggetto IAS adopter

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 425 del 22 giugno 2021
Società neocostituita con esercizio sociale “a cavallo” – Esenzione dai versamenti IRAP ex articolo 24 del D.L. n. 34 del 2020

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 132 del 2 marzo 2021
Legge n. 130 del 1999 – Società di cartolarizzazione dei proventi da gestione immobiliare – IVA – IRES –IRAP – Imposte ipotecaria e catastale

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 634 del 31 dicembre 2020
Rilevanza ai fini IRAP della riclassificazione degli strumenti finanziari prevista dall’IFRS 9 – Articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 622 del 24 dicembre 2020
Trasformazione regressiva – Versamenti IRAP

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 504 del 28 ottobre 2020
Amministrazioni dello Stato – Obbligo di presentazione del modello 770 e IRAP

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 60 del 19 febbraio 2020
Articolo 5 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – Rilevanza IRAP svalutazione compendio immobiliare

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 331 del 7 agosto 2019
Cessione di beni oggetto di truffa -Rettifiche IVA – Trattamento IRES e IRAP dei relativi componenti negativi

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 188 del 12 giugno 2019
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 3, terzo comma, ultimo periodo – Trattamento, ai fini Iva, IRES e IRAP del ribaltamento ai consociati dei costi sostenuti e dei ricavi conseguiti da un Consorzio per l’esecuzione di Lavori e Servizi – Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 56 del 15 febbraio 2019
Trattamento fiscale ai fini Ires, IRAP, imposte di registro e ipo-catastali delle società costituite ai sensi dell’articolo7.1, comma 4, Legge 30 aprile 1999, n. 130

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 53 del 13 febbraio 2019
Interpello antiabuso (IRES e IRAP) – Scissione parziale proporzionale di due società a favore di beneficiaria neocostituita con assegnazione di partecipazioni – Interpello ordinario – Presupposti per la continuazione del consolidato facente capo ad una delle società scisse

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 39 del 12 febbraio 2019
Credito d’imposta IRAP per i soggetti che esercitano contemporaneamente attività agricola ed attività di agriturismo e che si avvalgono di lavoratori dipendenti – art. 1, comma 21 legge 23 dicembre 2014, n. 190

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 151 del 28 dicembre 2018
IRAP – Trattamento fiscale dei compensi erogati al personale in comando

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 106 del 13 dicembre 2018
Definizione di intermediari finanziari ai fini IRES e IRAP e dell’aliquota addizionale di cui all’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 23 del 4 ottobre 2018
IRAP – Attività di sgombero neve connesse all’agricoltura ed attività di agriturismo. Presupposto d’imposta, ex art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; deduzione ex art. 11, comma 4-bis del D.Lgs. n. 446 del 1997

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 17 del 28 settembre 2018
IRAP Enti pubblici – Articolo 3, comma 1, lettera e-bis), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 14 del 2025

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Speciale Modulistica 2025
Redditi PF 2025 – Dichiarazione delle persone Fisiche

Modelli e Istruzioni

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

Modello “Redditi PF” 2025 (periodo d’imposta 2024) per le persone fisiche. Le principali novità

Dopo gli aggiornamenti comunicati il 27 maggio 2025, del 15 maggio 2025 e del 28 aprile 2025 pubblichiamo il modello Redditi Persone fisiche 2025 (fascicoli 1, 2 e 3) relativo all’anno d’imposta 2024, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare in via telematica 31 ottobre 2025.

In sintesi, le principali novità contenute nel modello REDDITI-PF 2025, periodo d’imposta 2024 …

Continua a leggere →

 

Il modello “Redditi 2025-PF” fascicoli 3 con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2025 per il periodo d’imposta 2024

 

Fascicolo 3 (aggiornato al 15 maggio 2025)
Riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili

 

Vedi anche le utili indicazioni contenute nelle specifiche tecniche relative al Modello Redditi PF 2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

 

I fascicoli 1 e 2 del modello “Redditi 2025-PF” sono stati pubblicati nel numero 12/13 del 2025.

 

Clicca qui, per prelevare il modello “Redditi 2025-PF” intero con le relative istruzioni

 

I modelli e le istruzioni sono stati approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, prot. n. 131076/2025.

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 15 maggio 2025 e sono stati aggiornati con le modifiche introdotte dai Comunicati (errata-corrige) del 15 maggio 2025 e del 27 maggio 2025.

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 12/13 del 2025

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Speciale Modulistica 2025
Redditi PF 2025 – Dichiarazione delle persone Fisiche

Modelli e Istruzioni

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

Modello “Redditi PF” 2025 (periodo d’imposta 2024) per le persone fisiche. Le principali novità

Dopo gli aggiornamenti comunicati il 27 maggio 2025, del 15 maggio 2025 e del 28 aprile 2025 pubblichiamo il modello Redditi Persone fisiche 2025 (fascicoli 1, 2 e 3) relativo all’anno d’imposta 2024, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare in via telematica 31 ottobre 2025.

In sintesi, le principali novità contenute nel modello REDDITI-PF 2025, periodo d’imposta 2024 …

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Il modello “Redditi 2025-PF” fascicoli 1 e 2 con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2025 per il periodo d’imposta 2024

 

Fascicolo 1 (aggiornato al 15 maggio 2025)
Modello base

Fascicolo 2 (aggiornato al 27 maggio 2025)
Riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili

 

Vedi anche le utili indicazioni contenute nelle specifiche tecniche relative al Modello Redditi PF 2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

 

Il Fascicolo 3 (aggiornato al 15 maggio 2025), “riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili” sarà pubblicato nel prossimo numero (n. 14 del 2025).

 

Clicca qui, per prelevare il modello “Redditi 2025-PF” intero con le relative istruzioni

 

I modelli e le istruzioni sono stati approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, prot. n. 131076/2025.

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 15 maggio 2025 e sono stati aggiornati con le modifiche introdotte dai Comunicati (errata-corrige) del 15 maggio 2025 e del 27 maggio 2025.

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Modello “Redditi PF” 2025 (periodo d’imposta 2024) per le persone fisiche. Le principali novità

Dopo gli aggiornamenti comunicati il 27 maggio 2025, del 15 maggio 2025 e del 28 aprile 2025 pubblichiamo il modello (aggiornato) Redditi Persone fisiche 2025 (fascicoli 1, 2 e 3) relativo all’anno d’imposta 2024, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare in via telematica 31 ottobre 2025. (Cfr. articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

A tal riguardo, si precisa che, per effetto dell’inserimento, del nuovo comma 1-bis, all’interno dell’articolo 1, D.Lgs. 471/1997 «se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al triplo (pari al 75% delle imposte dovute). Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.». In altri termini, per quest’ultima ipotesi, se non sono dovute le imposte, la sanzione è compresa da 250 euro e 1.000 euro. In caso di soggetti tenuti alle scritture contabili, la sanzione può essere aumentata fino al doppio.

Per le persone decedute nel 2024 o entro il mese di febbraio 2025 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari.

Per le persone decedute successivamente, la dichiarazione deve essere presentata entro i termini indicati nella tabella di seguito riportata, distinti in relazione alla modalità (cartacea o telematica) di presentazione della dichiarazione (art. 65, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973).

 

Termini di presentazione

 

È utile sapere che se nel 2024 la persona deceduta aveva presentato il Modello 730 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d’imposta, l’erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto.

 

Termini di versamento

 

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2025 (cfr. art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435). Per le persone decedute nel 2024 o entro il 28 febbraio 2025 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 31 dicembre 2025.

 I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2024 e prima rata di acconto per il 2025) entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza (entro i 30 luglio 2025) devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa.

Se, invece, l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.

Dopo queste brevi note sui termini di presentazione e versamento, vediamo ora quali sono le novità del modello Redditi Persone fisiche 2025 per l’anno d’imposta 2024, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, prot. n. 131076/2025.

Nel nuovo modello trovano spazio diverse novità.

Di seguito le quelle più rilevanti.

 

Redditi persone fisiche 2025- Fascicolo 1

 

Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025

 

Inserito nuovo campo nel Frontespizio per consentire la correzione di errori della dichiarazione 730/2025 (anno di imposta 2024), commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.

 

 

La nuova casella “Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025 deve essere compilata per correggere errori della dichiarazione 730/2025 (anno di imposta 2024), commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, nella quale siano compilati il rigo C16 del quadro C e i quadri W, M e T. In tali ipotesi è necessario presentare un modello Redditi Persone Fisiche 2025 utilizzando le seguenti modalità di compilazione.

Nel frontespizio del modello Redditi Persone Fisiche 2025, si dovrà barrare la casella “Correttivo nei termini” (in caso di presentazione entro il termine di scadenza) oppure indicare il codice 1 nella casella “Dichiarazione integrativa” (in caso di presentazione oltre il termine di scadenza) e inserire uno dei seguenti valori nella nuova casella:

  • codice “1”, se la rettifica riguarda errori che non hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
  • codice “2”, se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
  • codice “3”, se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sia errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele.

Si conferma che, in caso di errata apposizione del “visto di conformità” nel modello 730, il CAF/professionista dovrà utilizzare il codice tributo “8925 per il versamento della somma dovuta.

 

Comunicazione CPB – Comunicazione di adesione (separata o in dichiarazione dei redditi)

 

Comunicazione di adesione

La Comunicazione di adesione al Concordato preventivo biennale (“CPB”) per il periodo 2025 – 2026 può essere inviata, trasmettendo il modello CPB, con due distinte modalità:

a) in fase di invio della dichiarazione dei redditi e del modello ISA;

b) in via autonoma avvalendosi del solo Frontespizio del modello Redditi (in tal caso, la dichiarazione dei redditi e il modello ISA su cui si basa la proposta di CPB saranno trasmessi con separato invio).

Solo nel caso di trasmissione in via autonoma deve essere compilata la casella “Comunicazione CPB”, indicando il codice “1 – Adesione.

In tal caso, nel Frontespizio dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione CPB e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. L’eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti.

 

Comunicazione di revoca

La revoca del CPB può essere effettuata esclusivamente in via autonoma, utilizzando la casella “Comunicazione CPB” con codice “2 – Revoca.

In tal caso, nel Frontespizio dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione CPB e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. L’eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti.

 

Casella “Comunicazione CPB”,

 

Modalità di trasmissione

La comunicazione di adesione al CPB o di revoca dello stesso va trasmessa per via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, entro il termine previsto per l’adesione al CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026. Eventuali comunicazioni trasmesse successivamente a tale termine non avranno alcun effetto.

 

Si richiama a tal riguardo quanto previsto nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 aprile 2025, prot.n. 195422/2025, recante: «Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 nonché delle modifiche alle specifiche tecniche degli indici sintetici di affidabilità fiscale e dei modelli REDDITI 2025.».

Casella Comunicazione CPB impostata con il valore “1

In particolare, il punto 3.2 del suddetto provvedimento prevede che:

«Ai medesimi fini indicati al punto precedente, il predetto modello CPB 2025/2026 può, altresì, essere trasmesso autonomamente per via telematica congiuntamente al frontespizio dei modelli REDDITI 2025. In tal caso nel frontespizio dei modelli REDDITI 2025 deve essere indicato il codice 1 “Adesione” nella casella “Comunicazione CPB”. L’invio del solo frontespizio del modello REDDITI 2025 con il modello CPB 2025/2026 ha natura non dichiarativa, ma esclusivamente di comunicazione dell’adesione alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026.».

 

Casella Comunicazione CPB impostata con il valore “2

In particolare, il punto 4.2 del suddetto provvedimento prevede che:

«La revoca di cui al precedente punto 4.1 può essere effettuata esclusivamente con modalità autonoma per via telematica congiuntamente al frontespizio dei modelli REDDITI 2025. In tal caso nel frontespizio dei modelli REDDITI 2025 deve essere indicato il codice 2 “Revoca” nella casella “Comunicazione CPB” e i righi da P01 a P10 del modello CPB 2025/2026 non devono essere compilati. L’invio effettuato con queste modalità ha natura non dichiarativa, ma esclusivamente di comunicazione della revoca dell’adesione alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026.».

La compilazione della casella Comunicazione CPB con il valore 1 o il valore 2 deve essere conforme ai criteri di seguito riportati. La non conformità a tali criteri comporta lo scarto del documento relativo al modello CPB 2025/2026 senza possibilità di conferma.

Se la casella Comunicazione CPB assume il valore “1” o il valore “2”, al frontespizio del modello RPF 2025 deve risultare allegato il Modello CPB 2025/2026.

Inoltre, se la casella “Comunicazione CPB” risulta compilata (campo 11 del record B con valore 1 o 2), nel documento non deve risultare presente alcun quadro relativo ai tre fascicoli del modello RPF 2025 (Familiari a carico, Terreni, Fabbricati, Scelte 8, 5 e 2 per mille, RP, ecc) ma deve risultare compilato il solo frontespizio del modello RPF 2025. Nel frontespizio non possono risultare compilati alcune sezioni o alcuni singoli campi descritti e individuati nei seguenti estratti del frontespizio, salvo alcune eccezioni.

 

Vedi anche: Concordato preventivo biennale. Doppio binario per l’adesione: invio “autonomo” o insieme alla dichiarazione | On-line il software “Il tuo ISA 2025 CPB” per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (ISA)

 

Aliquote IRPEF

 

Per il periodo d’imposta 2024 sono rimodulate le aliquote per scaglioni di reddito che sono fissate in tre.

 

Aliquote IRPEF 2024

 

Nuovo regime di determinazione del totale reddito dominicale e agrario (RIGO RA23) di coltivatori diretti e I.A.P.

 

Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono, ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo. Al riguardo si ricorda che l’art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, nell’aggiungere un ultimo periodo al comma 44 dell’articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha previsto che: «Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui al predetto articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

a) fino a 10.000 euro, 0 (zero) per cento;

b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;

c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.»

In sostanza, con un nuovo periodo si disciplina il regime di agevolazione IRPEF per gli anni 2024-2025 per i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) che:

  • rispettano le definizioni previste all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
  • sono iscritti nella previdenza agricola;
  • sono diversi dalle società che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il nuovo regime prevede che: fino a 10.000 euro i redditi citati sono totalmente esenti ai fini dell’imposta, mentre per la parte eccedente i 10.000 euro, ma non superiore a 15.000 euro, essi concorrano alla partecipazione al reddito complessivo per il 50 per cento.

Per la parte eccedente i 15.000 euro, i redditi concorrono infine integralmente alla formazione del reddito complessivo.

La descritta agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartengano al medesimo nucleo familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all’esercizio dell’impresa familiare (articolo 1, comma 705 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di bilancio per il 2019). Al riguardo, si veda la circolare del 10 aprile 2019, n. 8/E, paragrafo 1.6 (in “Finanza & Fisco” n. 7/2019, pag. 332). Possono beneficiare dell’agevolazione in esame anche le società semplici che attribuiscono per trasparenza redditi fondiari ai soci persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (in tal senso, cfr. circolare 7 aprile 2017, n. 8/E, paragrafo 9 – in “Finanza & Fisco” n. 43-44/2016, pag. 2922).

Si ricorda che l’agevolazione ai fini IRPEF per l’anno 2023 – già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 dall’articolo 1, comma 44, primo periodo, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) – per i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola è stata da ultimo disposta dal comma 80, art. 1 della legge di bilancio 2023 (Legge n. 197 del 2022), comportava l’esclusione dalla base imponibile dei citati redditi dominicali e agrari.

 

Locazioni Brevi

 

I redditi derivanti dai contratti di locazione breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26 per cento nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che a decorrere dall’anno d’imposta 2011, per le abitazioni concesse in locazione è stato introdotto un regime di tassazione definito “cedolare secca” sugli affitti (art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede l’applicazione di un’imposta che sostituisce, oltre che l’Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L’opzione per l’applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l’imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote IRPEF. La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un’aliquota del 21% o del 26%.

È prevista anche un’aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (cfr. risoluzione 20 aprile 2018 n. 31 e circolare n. 15 del 19 giugno 2023, pag. 70)

Il comma 63, dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di bilancio 2024 in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2465) ha disposto che «Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 26 per cento in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. L’aliquota di cui al primo periodo è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi».

Inoltre, si ricorda quanto previsto dall’articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta; ne consegue che, in caso di destinazione alla locazione breve di cinque o più appartamenti, l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale condizione che preclude l’applicazione del regime fiscale delle locazioni brevi.

Pertanto, a partire dall’anno d’imposta 2024 (RPF/2025), è prevista per la cedolare secca anche l’aliquota del 26 per cento. Si rimanda per ogni ulteriore chiarimento alle indicazione riportate nella circolare 10 del 10 maggio 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 14/2024, pag. 796).

 

Codice Identificativo Nazionale (CIN)

 

Inserita nuova Sezione nel Quadro RB per l’indicazione del CIN rilasciato dal Ministero del Turismo per l’identificazione dell’immobile locato per le finalità previste dalla normativa di settore.

 

Lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera

 

Dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 10.000 euro.

 

Imposta sostitutiva frontalieri su retribuzione svizzera

 

I lavoratori dipendenti residenti nei Comuni ubicati entro i 20 chilometri dal confine svizzero, nel rispetto di determinate condizioni, possono optare, in luogo della tassazione ordinaria, per un’imposta sostitutiva.

 

Detrazione per lavoro dipendente

 

Per l’anno 2024, la detrazione per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è innalzata ad euro 1.955, se il reddito complessivo non supera euro 15.000.

Si riporta di seguito, uno schema per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente.

 

Schema per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente

 

Si ricorda che il comma 6-bis dell’articolo 13 del TUIR, per la determinazione dell’ammontare delle detrazioni ivi disciplinate, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del medesimo TUIR.

Al riguardo si osserva che, come evidenziato con la circolare 19 giugno 2023, n. 14 nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), ivi incluse le predette detrazioni, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160) e della quota di agevolazione ACE di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico

 

Ridefinito l’ambito fiscale del lavoro sportivo che, dal 1° luglio 2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo.

 

Rideterminazione della detrazione applicabile al Comparto sicurezza

 

Per l’anno d’imposta 2024 la detrazione spettante al personale impiegato nel comparto sicurezza e difesa è aumentata a 610,50 euro per i lavoratori che nell’anno 2023 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro.

 

Bonus tredicesima

 

Per l’anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000 che rispettino determinate condizioni, è riconosciuta un’indennità di importo pari ad euro 100, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo;

Si evidenzia che con tre risposte l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può beneficiare del bonus anche dichiarazione dei Redditi (modello 730 o modello Redditi PF).

Di seguito le Faq del 18 aprile 2025 – Bonus tredicesima

“È possibile richiedere il Bonus “tredicesima”, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, nella dichiarazione dei redditi?

Il contribuente che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, non abbia richiesto il Bonus al proprio datore di lavoro, può beneficiare del Bonus nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello REDDITI PF). Il Bonus può essere fruito nella dichiarazione anche da parte dei lavoratori dipendenti che non hanno un sostituto d’imposta (ad esempio dai collaboratori familiari). Per la compilazione della dichiarazione dei redditi (rigo C14 del modello 730/2025 o rigo RC14 del modello REDDITI 2025 PF) i contribuenti possono utilizzare le informazioni contenute nei punti 721 e 726 della CU oppure, se tali punti non sono compilati, le informazioni contenute nelle annotazioni della CU, nonché le altre informazioni relative al rapporto di lavoro.

Ho ricevuto dal datore di lavoro il Bonus “tredicesima”, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, devo compilare l’apposita sezione contenuta nella dichiarazione dei redditi?

Il contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi (perché obbligato o perché intende fruire di detrazioni e/o crediti), se ha ricevuto il Bonus deve compilare il rigo C14 del modello 730/2025 o il rigo RC14 del modello REDDITI 2025 PF utilizzando le specifiche informazioni contenute nella CU 2025.

Se il contribuente deve restituire il Bonus ricevuto, in quanto non spettante, deve inoltre barrare la colonna 7Restituzione Bonus per assenza requisiti” del rigo C14 del modello 730 o del rigo RC14 del modello REDDITI PF.

Quali informazioni trovo nella dichiarazione dei redditi precompilata in presenza del Bonus “tredicesima”, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113?

In caso di erogazione del Bonus da parte del datore di lavoro, la dichiarazione precompilata riporta nel rigo C14 del modello 730/2025 o nel rigo RC14 del modello REDDITI 2025 PF i dati presenti nell’apposita sezione della CU 2025. Qualora, invece, il datore di lavoro non abbia erogato il Bonus e abbia compilato il campo 721 riferito al reddito e il campo 726 riferito ai giorni, il contribuente trova solo uno specifico avviso nel foglio informativo della dichiarazione precompilata che lo avvisa di verificare i requisiti qualora voglia richiedere in dichiarazione il Bonus“.

 

Lavoratori impatriati

 

Ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.

Si ricorda che l’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, disciplina il «Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati», che si applica ai contribuenti che trasferiscono, dal periodo d’imposta 2024, la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR.

Il comma 1 del citato articolo 5 dispone che «i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo;

b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di:

1) sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

2) sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

c) l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;

d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.».

In base al successivo comma 2, ai fini del comma 1, lettera b), «si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile ovvero che, ai sensi della stessa norma, sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto».

A tal riguardo nella risposta ad interpello n. 41 del 20 febbraio 2025, l’Agenzia delle entrate, ha precisato che “la sussistenza di tale condizione deve essere valutata nel periodo d’imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia.

In altri termini, il periodo minimo di pregressa permanenza all’estero viene innalzato da tre periodi d’imposta a:

1) sei periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del trasferimento all’estero, non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto per il quale ha lavorato all’estero oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

2) sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto per il quale ha lavorato all’estero oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.

Ad esempio, il lavoratore impiegato all’estero presso la Società Alfa che, al trasferimento in Italia, continua a lavorare per tale Società (o per una società del medesimo gruppo) potrà applicare il nuovo regime, nel rispetto di ogni altra condizione, se è stato residente all’estero per un periodo minimo di sei anni.

Inoltre, se il lavoratore già lavorava per la Società Alfa (o per una società del medesimo gruppo) prima del trasferimento all’estero potrà applicare il nuovo regime, nel rispetto di ogni altra condizione, se è stato residente all’estero per un periodo minimo di sette anni”.

Al riguardo,  l’Agenzia delle entrate, nella risposta citata, chiarisce come “ai fini della determinazione del periodo minimo di residenza all’estero, occorra valutare se, al rientro in Italia, il contribuente continuerà a lavorare per lo stesso datore di lavoro (medesima società o altra società riconducibile al medesimo gruppo come definito ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), del codice civile) per il quale ha lavorato all’estero durante il periodo d’imposta precedente il trasferimento della residenza in Italia o, comunque, fino alla data in cui avviene tale trasferimento.

Pertanto, ad esempio, per il contribuente che rientra in Italia nel 2024 per svolgere l’attività lavorativa in favore dello stesso datore di lavoro per il quale ha lavorato all’estero fino al 2020, avendo successivamente interrotto il rapporto di lavoro con tale soggetto, il periodo minimo di permanenza all’estero è di tre anni.

Ciò in quanto non c’è coincidenza tra il datore di lavoro (medesima società o altra società riconducibile al medesimo gruppo come definito ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), del codice civile) per il quale il lavoratore è stato impiegato all’estero nel periodo d’imposta precedente il rientro in Italia e quello presso il quale lavorerà dopo il trasferimento in Italia.

Qualora, inoltre, vi sia coincidenza tra il datore di lavoro (medesima società/ gruppo) per il quale il lavoratore è stato impiegato all’estero prima del rientro in Italia e quello presso il quale lavorerà dopo il trasferimento in Italia, al fine di stabilire il periodo minimo di pregressa permanenza all’estero che, da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l’attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all’estero, occorre verificare se continuerà a lavorare per lo stesso datore di lavoro per il quale ha lavorato all’estero e se questo coincida con il datore di lavoro presso il quale ha lavorato durante il periodo d’imposta precedente il trasferimento all’estero o, comunque, fino alla data in cui avviene tale trasferimento.

In altri termini, ad esempio, per il contribuente che rientra in Italia nel 2024 per svolgere l’attività lavorativa in favore dello stesso datore di lavoro per il quale ha lavorato all’estero, il periodo minimo di permanenza all’estero è di sei anni se non c’è coincidenza tra il datore di lavoro per il quale il lavoratore è stato impiegato all’estero nel periodo d’imposta precedente o, comunque, fino alla data del rientro in Italia e quello presso il quale lavorerà dopo il trasferimento in Italia”

I redditi indicati nel sopra riportato comma 1 dell’articolo 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, concorrono, invece, alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del loro ammontare qualora:

a) il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;

b) in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime. In tale caso, l’ulteriore beneficio è fruito a partire dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell’agevolazione.

Si fa presente che la maggiore agevolazione da ultimo descritta si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

Le agevolazioni si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d’imposta successivi.

Come previsto nel citato articolo 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, i regimi agevolativi descritti richiedono che i lavoratori:

  • si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo di quattro anni;
  • non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento;
  • prestino l’attività lavorativa per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
  • siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il nuovo regime degli impatriati, abroga, a far data dal 29 dicembre 2023, la disciplina dei lavoratori impatriati come previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dell’articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Tuttavia, tali ultime disposizioni continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, abbiano stipulato il relativo contratto entro la medesima data.

Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell’anno 2024 il beneficio fiscale di cui al citato articolo 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 si applica per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente sia divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi di lavoro dipendente e assimilato a quello di lavoro dipendente, negli ulteriori tre periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento del loro ammontare (cfr. comma 10, dell’ art. 5 del D.Lgs. 209/2023).

 

Trattamento Integrativo

 

Per l’anno 2024, l’importo riconosciuto in favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro è calcolato qualora l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno;

Si ricorda che il Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, all’art. 1 comma 3 ha previsto che «Per l’anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno».

Ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento del trattamento integrativo e per la sua determinazione si rimanda alle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche relative (par da 27.2 a 27.4.4) al Modello Redditi PF 2025 disponibili nel sito internet: www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

 

Rimodulazione delle detrazioni per oneri

 

Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024;

A tal proposito si ricorda che il Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, all’art. 2, comma 2, ha previsto che «1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024 in relazione ai seguenti oneri, determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è diminuito di un importo pari a euro 260:

a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal citato testo unico delle imposte sui redditi o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del predetto testo unico;

b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;

c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi.».

In sostanza, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024 è diminuito di un importo pari ad euro 260. In particolare, tale riduzione riguarda gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento (ad esclusione delle spese sanitarie), le erogazioni liberali in favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Si rimanda alle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche relative (par. 21.1) al Modello PF 2025/2024, disponibili nel sito internet: www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), relativamente alle modalità di calcolo della detrazione (vedi anche, circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2 del 6 febbraio 2024, par. 1.4 in “Finanza & Fisco” n. 3/2024, pag. 204).

 

Detrazione bonus mobili

 

Per l’anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro. Tale limite va riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio. Questo vale anche quando con la cessione dell’immobile sono state trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio. Il contribuente potrà continuare a usufruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l’abitazione oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del bonus.

Il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

 

Detrazione Superbonus

 

Per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo.

 

Detrazione Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche

 

Per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel Sismabonus o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo.

 

Opzione Superbonus 2023

 

Per le spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La casella “Opzione 2023è stata prevista nel modello RPF 2025 al fine di recepire quanto previsto dall’ art. 1, comma 56, lett. b), L. 30 dicembre 2024, n. 207 (in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2408) che ha modificato l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungendo il comma 8-sexies, secondo il quale: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024».

 

IVIE – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero

 

Ad opera dell’articolo 1, comma 91,  lettera a), della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024 in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2482), l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero è fissata all’1,06 per cento (era pari allo 0,76 per cento fino al 2023). Più nel dettaglio, dal 2024 l’aliquota è pari, ordinariamente, allo 1,06 per cento del valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni). Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro. In questo caso, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW. L’imposta non si applica per gli immobili adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze) e per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che tali immobili in Italia non risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L’aliquota scende allo 0,4 per cento, invece, per gli immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall’imposta (fino a concorrenza del suo ammontare) 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale. Nel caso di immobile adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascun soggetto in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Cfr. comma 15-bis dell’art.19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv., con mod., dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

Dall’IVIE è possibile dedurre, fino a concorrenza del suo ammontare, l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile. Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è possibile sottrarre anche l’eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili, non utilizzata come credito IRPEF ai sensi dell’articolo 165 TUIR. (Cfr. comma 16 dell’art.19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv., con mod., dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

 

IVAFE – Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero

 

L’articolo 1, comma 91, lettera b), della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, (Legge di bilancio 2024 in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2482) ha elevato al 4 per mille annuo l’aliquota dell’imposta sul valore delle attività finanziarie (IVAFE) di cui all’articolo 19, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dovuta in relazione ai prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Con la modifica in argomento, al citato articolo 19 è aggiunto il comma 20-bis, ai sensi del quale «l’imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999».

Si tratta degli Stati e dei territori individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 maggio 1999 e successive modifiche, emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del TUIR. Si evidenzia, in proposito, che, per effetto delle modifiche apportate allo stesso dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 luglio 2023 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), a partire dal 1° gennaio 2024, la Svizzera è eliminata dall’elenco degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Giova ricordare che sono soggetti passivi dell’IVAFE le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia. Si tratta dei medesimi soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, mediante la compilazione del quadro RW del modello di dichiarazione dei redditi. A decorrere dal 2024 l’aliquota da applicare sul valore dei prodotti finanziari per calcolare l’IVAFE dovuta è, pertanto, stabilita nella misura del 4 per mille annuo, solo se tali prodotti sono detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato; in caso contrario, continua ad applicarsi la misura ordinaria del 2 per mille annuo. (Cfr. comma 20, dell’art.19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv., con mod., dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

 

Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri

 

Dall’anno 2024 è consentito ai lavoratori residenti in determinati comuni italiani, situati a 20 km dal confine svizzero, in possesso di specifici requisiti, di optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi. A tal proposito, l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, prevede che i lavoratori dipendenti, residenti nei comuni (di cui all’allegato 1), nonché nei comuni delle Province di Brescia e Sondrio (di cui all’allegato 2 del medesimo decreto), possono optare, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25 per cento delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi, alle condizioni indicate nel medesimo articolo 6.

Il comma 3 del medesimo articolo 6 prevede che l’opzione di cui al comma 1 è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e che il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Il successivo comma 4 dispone che per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.  Invece, fino al periodo d’imposta 2023, si applicava la Convenzione ratificata con legge n. 943/1978 (articolo 15 – paragrafo 4), secondo cui i redditi di lavoro dipendente svolto nei Cantoni frontalieri dai residenti nei Comuni italiani di frontiera andavano tassati esclusivamente in Svizzera, a fronte di una compensazione finanziaria a favore degli stessi Comuni italiani.

Su ricorda che con la risoluzione n. 27 del 10 aprile 2025, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “1863” per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri. Il pagamento degli importi deve essere effettuato utilizzando il modello di versamento F24. In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versatie quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

 

Credito di imposta per investimenti in start-up e Pmi innovative

 

Qualora la detrazione spettante per investimenti in start-up e Pmi innovative, sia di ammontare superiore all’imposta lorda, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’eccedenza. L’art. 2 della Legge 28 ottobre 2024, n. 162 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2024, pag. 1914), ha previsto per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024, relativi ai commi 7 e 8 dell’art. 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta così determinato è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi. Tale disposizione (comma 2) si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. In pratica, per gli investimenti effettuati dal periodo di imposta 2024, l’eccedenza non detraibile potrà essere trasformata in credito d’imposta. Con l’entrata in vigore della nuova legge, viene superato il limite di detraibilità in caso di incapienza da parte delle persone fisiche relativamente alla detrazione IRPEF del 50% per investimenti in start-up e Pmi innovative: infatti, qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’eccedenza.

 

Redditi persone fisiche 2025- Fascicolo 3

  

Lavoratori autonomi Impatriati

 

Nel quadro RE, sono stati previsti appositi codici da indicare nella casella “impatriati, per consentire di applicare l’agevolazione prevista per i soggetti esercenti arti e professioni che trasferiscono la propria residenza nel territorio dello Stato a decorrere dal 2024, per i quali i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono, entro il limite annuo di 600.000 euro, alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare, ovvero limitatamente al 40 per cento, in presenza di figli minori. (Art. 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 in “Finanza & Fisco” n. 7/2024, pag. 382).

Per fruire dell’agevolazione è necessario che il lavoratore rispetti le condizioni specificate ai commi 1, 2 e 3 del predetto articolo 5:

  • si impegni a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo di cinque anni;
  • non sia stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento;
  • presti l’attività lavorativa per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
  • sia in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

I predetti redditi concorrono, invece, alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del loro ammontare qualora il lavoratore sia in possesso degli ulteriori requisiti specificati al comma 4, del citato articolo 5:

  • il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
  • in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime.

In tale caso, l’ulteriore beneficio è fruito a partire dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell’agevolazione.

La maggiore agevolazione si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

Le predette agevolazioni (di cui al citato art. 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209) si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d’imposta successivi. Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

La previgente disciplina dei lavoratori impatriati di cui all’ art.16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dell’art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, è abrogata a far data dal 29 dicembre 2023, tuttavia continua ad applicarsi nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che abbiano stipulato il relativo contratto entro la medesima data.

Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell’anno 2024 le disposizioni del citato art. 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 si applicano per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi di cui al comma 1 del medesimo art. 5 , negli ulteriori tre periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.

 

Maggiorazione costo del personale

 

Sono state aggiornate le variazioni in diminuzione del quadro RF e le componenti negative dei quadri RE e RG per accogliere la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216). Si ricorda che con la circolare n. 1 del 20 gennaio 2025 (in “Finanza & Fisco” n. 37/2024, pag. 2255), l’Agenzia delle entrate ha ricordato i presupposti soggettivi dell’incentivo, le regole per determinare l’incremento occupazionale e l’ammontare della maggiore deduzione spettante e illustra anche alcuni casi particolari.

 

Reddito di attività trasferite nel territorio dello stato (Reshoring)

 

Nei quadri RF e RG, ai righi RF50 e RG23, è stata prevista la non concorrenza alla formazione del reddito del 50 per cento dei redditi derivanti da attività di impresa trasferite nel territorio dello Stato da un Paese estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo (art. 6 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209).

Le disposizioni (in tema di Reshoring) di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 209/2023 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 209/2023, ossia dal periodo di imposta che inizia successivamente al 29 dicembre 2023. Tuttavia, in considerazione del fatto che l’efficacia delle stesse è subordinata, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del TFUE, all’autorizzazione della Commissione europea, sarà effettivamente possibile avvalersi dell’agevolazione soltanto dopo il rilascio della stessa.

 

Redditi derivanti dalla produzione di vegetali

 

Nel quadro RD (sezioni II e II-A) è stata prevista la modifica dell’art. 56-bis del TUIR riguardante la tassazione forfetaria dei redditi derivanti dalle attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e b-bis) e i redditi derivanti dalla produzione e cessioni di beni di cui all’art. 32, comma 2, lettera b-ter) (sezione III) oltre il limite ivi indicato (art. 1, comma 1, lett. e) e f) del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2108).

 

Codice identificativo nazionale (CIN)

 

È stato previsto un nuovo prospetto del quadro RS nel quale i contribuenti che compilano il presente fascicolo indicano il codice identificativo nazionale assegnato alle strutture ricettive (art. 1, comma 78, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, cd. Legge di Bilancio 2025 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2426).

 

Prospetto di riconciliazione dati di bilancio e fiscali

 

Nel Quadro RS è stata inserita una nuova sezione per accogliere le novità previste per le operazioni di cui all’art. 177-bis del TUIR (Operazioni straordinarie e attività professionali) che possono verificarsi in capo alle persone fisiche (art. 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2108). Per i primi casi di applicazione del regime di neutralità fiscale delle aggregazioni professionali (riguardanti tutte le società esercenti attività regolamentate dagli ordini professionali, comprese le società odontoiatriche), vedi la risposta ad interpello del 4 giugno 2025, n. 148/2025 dell’Agenzia delle entrate.

 

Affrancamento straordinario delle riserve

 

E’ stata prevista la nuova sezione VII del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, secondo il quale «I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento». Peraltro, il medesimo comma 1 dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 192 del 2024 dispone, inoltre, che «L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi». A tal riguardo, con la risoluzione n. 35 del 4 giugno 2025 sono stati che istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive derivante dall’affrancamento straordinario delle riserve. (Per un approfondimento si rinvia a: M. ORLANDI, Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta con imposta sostitutiva del 10% in “Finanza & Fisco” n. 2/2025, pag. 101).

 

Regime agevolato primo insediamento imprese giovanili in agricoltura

 

Nel quadro RQ è stata prevista la sezione XXV dedicata ai giovani agricoltori che hanno intrapreso un’attività d’impresa nel settore agricolo ed esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP applicata alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta (art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36). L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi e va comunicata tramite il quadro VO della dichiarazione annuale IVA.

Per l’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36, vedi la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 31 del 28 aprile 2025

 

Soggetti controllati non residenti (CFC)

 

Nel quadro RM e nel quadro FC è stata prevista la gestione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio in caso di opzione esercitabile dal soggetto controllante con riferimento ai soggetti controllati non residenti applicabile in alternativa a quanto previsto al comma 4, lettera a), dell’art. 167 del TUIR (art. 167, comma 4-ter, del TUIR).

 

Concordato preventivo biennale

 

È stato previsto il nuovo quadro CP e sono stati aggiornati i quadri RE, RF, RG, LM ed RS per accogliere le novità della disciplina del concordato preventivo biennale (decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2025

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Gli approfondimenti

 

Il riporto delle perdite fiscali nella scissione societaria
di Marco Orlandi

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Esclusioni dal computo della base imponibile IVA

 

Cessioni di beni a titolo di sconto escluse dalla base imponibile IVA e obiettivi specifici di fatturato: ribadita la centralità del collegamento contrattuale originario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 25 dell’11 febbraio 2025: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Cessioni a titolo di sconto o di abbuono di prodotti escluse dalla base imponibile IVA – Cessioni di beni a titolo di sconto al raggiungimento di obiettivi di fatturato – Applicazione dell’art. 15, n. 2 del D.P.R. n. 633/72 – Condizioni – Che le cessioni siano poste in essere in conformità alle originarie condizioni contrattuali e non riflettano beni soggetti ad una aliquota più elevata – IMPOSTE SUI REDDITI – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Deducibilità dei costi correlati – Inerenza e esclusione dalle spese di rappresentanza – Accantonamenti non deducibili – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Determinazione della base imponibile IRAP – Il principio di inerenza rileva in sede civilistica e si presume rispettato se i costi sono deducibili ai fini IRES, nei limiti indicati dalla prassi (cfr. Circ. nn. 36/E e 39/E del 2009) – Art. 15, n. 2, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 5, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Concetto di «bene ammortizzabile» nel contesto giuridico dell’IVA

 

Ristrutturazione o manutenzione su beni di proprietà di terzi: l’IVA è rimborsabile (oltre che detraibile), a condizione che vi sia strumentalità rispetto all’attività d’impresa o professionale svolta dal soggetto che effettua la spesa

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 26 marzo 2025: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Determinazione dell’imposta – Operazioni concernenti beni non di proprietà del soggetto passivo – Rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile – Realizzazione di opere su beni di terzi – Lavori di ristrutturazione di fabbricati ed impianti – Acquisto o importazione di beni ammortizzabili – Concetto di «bene ammortizzabile» nel contesto giuridico dell’IVA – Presupposti per il riconoscimento del diritto alla detrazione e del diritto al rimborso IVA – Principio di equivalenza e di effettività – Alternatività tra il diritto alla detrazione e il diritto al rimborso IVA – Affermazione – Ammissibilità del rimborso del credito IVA ai sensi dell’art. 30, comma secondo, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 in relazione a lavori di ristrutturazione di fabbricati e impianti esistenti di terzi – Condizioni – Strumentalità degli immobili all’attività d’impresa o professionale – Nozione – Artt. 19, 19-bis e 30, terzo comma (ora secondo a seguito dell’abrogazione del primo comma), lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 183, Direttiva 2006/112/CEE, c.d. direttiva IVA rifusa – Rettifica di precedenti istruzioni (Risoluzione 27/12/2005, n. 179)»

 

Imposta sulle successioni e donazioni

 

Razionalizzazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. Le novità in vigore dal 1° gennaio 2025

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 16 aprile 2025: «IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI -Modifiche alle disposizioni concernenti ex art. 1 del D.Lgs. 18/09/2024, n. 139 – Art. 7 della L 04/07/2024, n. 104 -Art. 4 del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87 – Principali novità – Introduzione del principio di autoliquidazione – Modalità di determinazione dell’imposta, delle aliquote e delle franchigie – Modifiche relative alle sanzioni – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 (c.d. TUS)»

 

IRPEF e tassazione dei redditi di lavoro dipendente

 

Aliquote, trattamento integrativo, agevolazioni e fringe benefit per i lavoratori dipendenti. Le istruzioni dell’Agenzia delle entrate su Legge di Bilancio 2025 e D.Lgs. IRPEF

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 16 maggio 2025: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Novità fiscali contenute nella L 30/12/2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) e modifiche introdotte dal D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito – Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato – Trattamento integrativo – Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF – Altre misure concernenti la tassazione dei redditi di lavoro dipendente – Criteri di determinazione del valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti – Premi di produttività – Misure fiscali per il welfare aziendale – Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere – Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande – Modifiche agli artt. 10, 11, 12, 13 e 51 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)»

 

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Riordino delle detrazioni. L’Agenzia delle entrate fa il punto sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Tetto più alto per spese scolastiche e per cani guida

L’Agenzia delle entrate ha diffuso la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 29 maggio 2025 che contiene chiarimenti sulle novità fiscali in materia di detrazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. In particolare, come previsto nel nuovo articolo 16-ter del Testo unico delle imposte sui redditi, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro l’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione si riduce progressivamente, con un sistema di maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità. Il documento contiene inoltre indicazioni sul nuovo tetto di spesa, innalzato a mille euro, su cui applicare lo sconto fiscale per le spese scolastiche e sulla detrazione forfetaria per il mantenimento dei cani guida.

 

Riordino delle detrazioni

 

Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro la fruizione delle detrazioni dipende da un meccanismo di calcolo fondato su due parametri: reddito complessivo del contribuente e numero di figli fiscalmente a carico. La norma prevede quindi una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata. Con riferimento a questa platea di soggetti, la circolare precisa che il reddito è calcolato al netto di quello dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Ai fini del calcolo del massimale, inoltre, sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up e nelle piccole e medie imprese innovative, gli oneri sostenuti, per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, per mutui, per premi di assicurazione sulla vita o infortuni e per il rischio di eventi calamitosi, le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR o di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024, e gli oneri che danno diritto a detrazioni forfetarie.

 

Le altre novità

 

Le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente. Fino al 2024 il tetto di spesa su cui applicare la detrazione era pari a 800 euro. Sale, inoltre, da 1.000 a 1.100 euro l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 29 maggio 2025)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 29 maggio 2025, con oggetto: IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Novità in tema di detrazioni – Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) – Novità in tema di detrazioni – Detrazioni dall’imposta sul reddito – Riordino delle detrazioni – Limiti per la fruizione parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare – Art. 1, comma 10, L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Art. 12 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 16-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica – Art. 1, comma 13, L. 30/12/2024, n. 207 – Art. 15 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Agevolazioni fiscali per non vedenti per il mantenimento dei cani guida – Art. 1, comma 229, L. 30/12/2024, n. 207

 

 




I Commercialisti chiedono la proroga dei termini per (nuovo) blocco dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate

Il Consiglio nazionale della categoria:

“Dalle 9:30 di oggi (28 maggio 2025) gli intermediari telematici non riescono ad accedere alle funzionalità del sito”

“Prorogare i termini dei numerosi adempimenti in scadenza alla fine del mese corrente a causa del nuovo blocco informatico dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, verificatosi a partire dalle ore 9:30 circa di oggi”.

È la richiesta avanzata dal Presidente del Consiglio nazionale dei Commercialisti, Elbano de Nuccio in una lettera inviata al Direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone.

“Dopo il blocco dell’operatività dei servizi telematici dell’Agenzia dello scorso 16 maggio – afferma de Nuccio – siamo costretti a richiamare di nuovo l’attenzione del Direttore Carbone per chiedere un maggior termine per l’effettuazione degli adempimenti da parte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono alla luce di quanto disposto dall’articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770. Il blocco sta causando notevoli disagi agli utenti. In particolare, molti dei nostri iscritti ci segnalano che l’inacessibilità ai servizi telematici dell’Agenzia compromette l’invio della comunicazione per la prenotazione del credito d’imposta ZES Unica e del credito d’imposta ZES agricoltura per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 in scadenza il prossimo 30 maggio”.

Salvatore Regalbuto, Tesoriere nazionale con delega alla fiscalità, spiega che,

“oltre alle comunicazioni ZES, numerosi sono gli adempimenti in scadenza per la fine del corrente mese, tra cui l’invio delle liquidazioni IVA periodiche del primo trimestre 2025. Per tali ragioni, il maggior termine dovrebbe riguardare, in ogni caso, anche gli adempimenti in scadenza entro la fine del corrente mese di maggio, ancorché l’operatività dei servizi telematici dovesse essere ripristinata prima. Ciò al fine di garantire, comunque, ai contribuenti e ai professionisti che li assistono un congruo termine per l’effettuazione dei predetti adempimenti

(Così, comunicato Stampa Cndcec del 28 maggio 2025)

 




Digitale: prorogata al 30 giugno la scadenza del bando Pid-Next, ora aperto anche alle ditte individuali

Più di 1.200 le imprese che hanno già aderito

È stata prorogata alle 16:00 del 30 giugno la scadenza dei termini per la presentazione delle candidature al bando PID-NEXT, l’iniziativa nazionale diretta ad accompagnare le micro, piccole e medie imprese nei percorsi di transizione digitale. Il progetto è promosso da Unioncamere con il supporto di Dintec e finanziato con risorse PNRR e sostenuto da fondi dell’Unione Europea – NextGenerationEU,

La proroga si rende necessaria alla luce dell’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, ora estesa – a seguito del Decreto Ministeriale 19 marzo 2025 – anche alle ditte individuali, comprese quelle artigiane e agricole. Un’importante novità che consente a una fascia ancora più ampia del tessuto imprenditoriale italiano di accedere ai servizi messi a disposizione dalla rete dei PID – Punto Impresa Digitale – delle Camere di commercio d’Italia.

Ad oggi, sono oltre 1200 le imprese che hanno già aderito al bando PID-NEXT e che stanno avviando percorsi di assessment digitale e accompagnamento personalizzato, in collaborazione con esperti del Polo d’Innovazione del Sistema camerale.

Il progetto offre servizi ad alto valore aggiunto:

  • una diagnosi digitale personalizzata presso l’impresa;
  • orientamento verso soluzioni tecnologiche avanzate;
  • supporto nella ricerca di finanziamenti per progetti di innovazione e digitalizzazione.

Le imprese, quindi, hanno ancora tempo per cogliere questa opportunità per rafforzare la propria competitività in chiave digitale.
(Così, comunicato stampa Unioncamere del 27 maggio 2025)

Tutte le informazioni e il bando sono disponibili alla pagina:

https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/pid-next




Approvato (in esame preliminare) il Testo unico sui tributi indiretti

Il Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2025 ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo che introduce il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.

ll provvedimento, che raccoglie in modo organico le norme vigenti, prevedendo l’abrogazione dei numerosi provvedimenti che oggi le contengono, si inserisce nel percorso di razionalizzazione e semplificazione del sistema fiscale e tributario italiano, in l’attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111.

Le disposizioni oggetto del nuovo Testo unico riguardano:

  • imposta di registro;
  • imposta ipotecaria e catastale;
  • imposta sulle successioni e donazioni;
  • imposta di bollo;
  • imposta di bollo per attività finanziarie oggetto di emersione;
  • imposta sul valore delle attività finanziarie estere;
  • imposte sostitutive e agevolazioni attinenti all’imposta di registro e agli altri tributi indiretti diversi dall’IVA

Restiamo in attesa della trasmissione del testo presso la Commissioni parlamentari.




5 per mille 2024. Pubblicati gli elenchi di ammessi ed esclusi

Pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2024: si tratta di oltre 91mila soggetti ammessi al contributo che, in base alle preferenze espresse dai cittadini nelle dichiarazioni dello scorso anno, riceveranno quasi 523 milioni di euro. Tra i destinatari, Enti del Terzo Settore e Onlus, della Ricerca sanitaria e scientifica, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, Enti gestori delle aree protette e quasi 8mila Comuni.

 

Gli enti beneficiari nel dettaglio

 

L’elenco degli ammessi comprende in totale 91.012 enti, suddivisi per categoria: in cima alla classifica Enti del Terzo Settore e Onlus (68.452), seguono le Associazioni sportive dilettantistiche (13.825), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (467), quelli che operano nel settore della sanità (107), gli enti dei beni culturali e paesaggistici (228) e gli Enti gestori delle aree protette (24). Nell’elenco sono presenti anche 7.909 Comuni.

 

La distribuzione degli importi

 

In base alle scelte espresse dai cittadini, il 5 per mille 2024 distribuirà poco meno di 523 milioni di euro: alla categoria degli Enti del Terzo Settore e Onlus andranno oltre 330 milioni di euro, alla ricerca sanitaria oltre 86 milioni di euro, mentre a quella scientifica saranno destinati nel complesso poco più di 69 milioni di euro. Seguono le Associazioni sportive dilettantistiche (oltre 18 milioni), i Comuni (oltre 15 milioni di euro), gli Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici (quasi 3 milioni) e gli Enti gestori delle aree protette (oltre 667mila euro).

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 26 maggio 2025)

 

Elenco complessivo dei beneficiari e l’elenco degli ammessi ed esclusi per categoria, con i dati sulle preferenze espresse dai contribuenti in dichiarazione.




Riapertura procedura di riversamento spontaneo dei credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Domande entro il 3 giugno 2025 | Rilasciato il software dedicato alla predisposizione e all’invio telematico dello stesso modello

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 maggio 2025, prot. n. 224105/2025, (pubblicato il 19.05.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) approvato il nuovo modello di istanza, da presentare entro il 3 giugno 2025. L’approvazione del nuovo modello segue la riapertura della procedura di riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto- legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 (vedi infra).

Oggetto del riversamento spontaneo ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 sono gli importi relativi al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, indebitamente fruito a causa:

  • di attività non classificabili come ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini della disciplina agevolativa;
  • di attività non ammissibili al credito d’imposta ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, come correttamente applicabile in base alla norma di interpretazione autentica di cui articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • di spese, pur afferenti ad attività ammissibili, determinate in violazione principi di pertinenza e congruità;
  • dell’erronea determinazione della media storica di riferimento.

La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare l’importo del credito indebitamente utilizzato, maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato in compensazione fino al 22 Ottobre 2021. In altri termini, la regolarizzazione riguarda i crediti maturati negli esercizi 2015-2019 e utilizzati in compensazione a mezzo F24 fino al 22 Ottobre 2021.

La procedura di regolarizzazione non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ossia fino al 22 ottobre 2021. Inoltre, l’accesso alla procedura de qua è precluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta. È fatto salvo l’esercizio dei poteri degli uffici, di cui agli articoli 31 e ss. del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il contribuente che intende avvalersi della procedura di regolarizzazione deve presentare entro il 3 giugno 2025 il modello di domanda approvato con il provvedimento in esame, secondo le modalità qui riportate. Nel modello il contribuente indica, altresì, gli estremi degli eventuali contenziosi pendenti alla data di presentazione dello stesso ai quali ha rinunciato. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Inoltre, nel modello, il contribuente rinuncia ad impugnare gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data di presentazione dello stesso sia ancora pendente il termine di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546.

La procedura si perfeziona con il versamento, in unica soluzione o dell’ultima rata, del credito indebitamente utilizzato. Il pagamento della prima rata o dell’unica soluzione deve avvenire entro il 3 giugno 2025.

In caso di opzione per la rateazione, è previsto il versamento di tre rate di pari importo con scadenza al 3 giugno 2025, al 16 dicembre 2025 e al 16 dicembre 2026. Il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di sanzioni e interessi.

Il riversamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Nel caso in cui l’atto o il provvedimento impositivo, per i quali è stata validamente presentata l’istanza di riversamento spontaneo, è divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanza, il riversamento del credito deve essere effettuato per l’intero importo del credito utilizzato.

Le istanze presentate con il modello in vigore antecedentemente alle modifiche di cui al decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono ritenute valide.

I soggetti che avevano già aderito alla procedura di riversamento conclusasi il 31 ottobre 2024, senza procedere al versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 16 dicembre 2024, potranno effettuare il riversamento in base all’opzione effettuata nell’istanza e nelle scadenze fissate dal decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n.69.

 

Link al testo del provvedimento dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 224105/2025 del 19 maggio 2025, recante: «Riapertura dei termini della procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69», pubblicato il 19.05.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al softwareRiversamentoCreditoImposta 2025 che consente la compilazione e la stampa dell’Istanza per la regolarizzazione, senza sanzioni ed interessi, degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

 

I codici tributo per il riversamento spontaneo

 

Si ricorda che con Risoluzione n. 34 del 5 luglio 2022 l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

 

I codici tributo istituiti sono i seguenti:

  • “8170” denominato Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;
  • “8171” denominato Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”;
  • “8172” denominato Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;
  • “8173” denominato Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.

 

Si precisa che, in caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati unitamente all’importo dovuto con la seconda e la terza rata.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
    • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la risoluzione 34/E del 2022 (8170, 8171, 8172 oppure 8173);
    • nel campo “anno di riferimento”, il periodo di maturazione del credito cui si riferisce il riversamento, nel formato “AAAA”;
    • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del riversamento spontaneo, eventualmente comprensivo degli interessi in base al codice tributo.

 

 

Riversamento spontaneo dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo. Il Decreto PA 2025 riapre i termini fino al 3 giugno 2025

 

L’articolo 19, commi da 5 a 9 del Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 ha prorogato dal 31 ottobre 2024 al 3 giugno 2025 il termine di adesione alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo indebitamente fruiti, con conseguente modifica dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di tale adesione.

In particolare il citato articolo 19, comma 5, dispone la riapertura del termine per l’adesione alla procedura di riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati, di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. In particolare, il nuovo termine è fissato al 3 giugno 2025 (in luogo del previgente 31 ottobre 2024).

Vengono, altresì, stabilite le modalità di versamento delle somme dovute in caso di adesione alla procedura:

  • in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2025;
  • ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 3 giugno 2025 e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.

La norma in esame prevede, inoltre, l’applicazione, a decorrere dal 4 giugno 2025 (in precedenza 17 dicembre 2024), sulle rate successive alla prima, degli interessi, calcolati al tasso legale, di cui all’articolo 5, comma 11, del menzionato decreto e fa salve le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell’articolo medesimo (come modificato dal comma 7).

Il comma 6 stabilisce che, qualora alla data di presentazione dell’istanza di riversamento, l’atto o il provvedimento impositivo, riferito a crediti oggetto dell’istanza medesima validamente presentata, sia divenuto definitivo, il riversamento deve essere effettuato per l’intero importo del credito utilizzato entro il termine del 3 giugno 2025.

Il comma 7, lettere a) e b), introduce modifiche all’articolo 5, comma 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Nello specifico, la lettera a) prevede che, laddove la procedura di riversamento concerna crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali, alla data di presentazione dell’istanza di riversamento, penda un contenzioso, l’adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso stesso, da eseguire entro il termine del 3 giugno 2025, con conseguente compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Peraltro, con riguardo agli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine di presentazione del ricorso di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992, viene disposto che la dichiarazione di adesione equivale a rinuncia al ricorso medesimo. La lettera b) stabilisce che, in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000, con riferimento ai crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017, il termine di decadenza per l’emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di due anni (e non più di un anno). Il comma 8 modifica, a fini di coordinamento normativo, l’articolo 1, comma 458, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), sostituendo il temine del 31 ottobre 2024 con quello del 3 giugno 2025.

Sul punto, si ricorda che il comma 458 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2480), riconosce un contributo in conto capitale per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, del quale hanno fruito senza averne titolo. Le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione sono stabilite, ai sensi del comma 459, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

 

Le misure previste dal c.d. “Decreto PA 2025” pubblicate in Gazzetta

Link al testo del Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni». Testo coordinato pubblicato nel Suppl. Ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 109 del 13 maggio 2025




In Gazzetta Decreto MEF che approva la metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026

È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2025, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 aprile 2025, recante: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026».

Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, definisce i criteri tecnici e le modalità di applicazione del concordato Preventivo Biennale (CPB) nei confronti dei contribuenti soggetti all’applicazione degli ISA.

Nella allegata metodologia, vengono descritti i diversi passaggi che conducono alla definizione della proposta di CPB sia con riferimento alla base imponibile ai fini delle imposte dirette e sia alla base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per i contribuenti titolari di reddito di impresa o derivante dall’esercizio di arti e professioni soggetti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Ai fini della determinazione della base imponibile oggetto di concordato, l’Agenzia delle entrate formula al contribuente una proposta di concordato, in coerenza con i dati dichiarati dallo stesso e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base della metodologia approvata dal D.M. in esame che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nelle note tecniche e metodologiche di cui all’allegato 1 del DM per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, hanno applicato gli ISA.

La proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia approvata dal decreto in esame, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL.

Ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l’elaborazione della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all’allegato 1. I dati che l’Agenzia fornisce ai contribuenti per l’elaborazione della proposta di concordato sono individuati ed elaborati come indicato nel medesimo allegato 1 (cfr. articolo 2, rubricato: Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale).

 

Redditi oggetto di concordato

 

Per i citati contribuenti, i redditi oggetto di concordato riguardano:

a) il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR (articolo 15 del D.Lgs. CPB in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati);

b) il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, quello di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, quello di cui all’articolo 66 TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR (articolo 16 del D.Lgs. CPB in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati);

c) il valore della produzione netta ai fini IRAP è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive (articolo 17 del D.Lgs. CPB in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

 

Effetti dell’adesione al concordato

 

Se il contribuente accetta la proposta dell’Agenzia, si impegna a dichiarare gli importi concordati per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e 2026 del concordato stesso (cfr. articolo 3, rubricato: Oggetto e ambito temporale). In pratica, la metodologia produce un dato tendenzialmentedefinitivo” per le due annualità fiscali, da accettare integralmente al momento dell’adesione. A tal riguardo si ricorda all’articolo 19 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, (cd. D.Lgs. CPB in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) vengono individuati i termini dell’accordo tra le parti, con cui si definisce preventivamente il quantum della pretesa tributaria attraverso l’accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato. Nel citato articolo è infatti esplicitato che «Fermo restando quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 e al successivo comma 2, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori». In conseguenza dell’accettazione della proposta di concordato e del corretto adempimento degli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, quindi, gli eventuali maggiori o minori redditi (anche in ipotesi di perdita) o valori della produzione conseguiti nei periodi d’imposta oggetto di concordato non potranno influire sul quantum della pretesa tributaria preventivamente stabilito. Il medesimo articolo 19 del cd. Decreto CPB stabilisce, infine, che resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato e anche che in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza

È il caso di precisare che, ai fini della verifica del citato scostamento del 30 per cento, i redditi e i valori della produzione da porre a confronto con quelli concordati, sono il reddito e il valore della produzione netta effettivi quantificati secondo quanto previsto negli articoli 15 e 16 del decreto CPB;

 

Cessazione degli effetti del concordato

 

Al riguardo si evidenzia che l’articolo 4 del decreto in esame, rubricato: Cessazione degli effetti del concordato, stabilisce che «1. In base a quanto previsto all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo, fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22 del medesimo decreto legislativo, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dal richiamato articolo 19, comma 2, del decreto legislativo, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle circostanze eccezionali individuate all’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024.».

Con riferimento a tale richiamata disposizione, va ricordato che l’articolo 4 del decreto del Mef del 14 giugno 2024, cd “Decreto CPB ISA(in “Finanza & Fisco” n. 21/2024, pag. 928) individua le seguenti fattispecie quali sintomatiche della sussistenza di circostanze eccezionali:

a) eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

b) altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:

  1. danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
  2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
  3. l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
  4. la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;

c) liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

d) cessione in affitto dell’unica azienda;

e) sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

f) sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

 

Adeguamento della proposta per il 2025

 

Ciò detto va, inoltre, tenuto presente che per il periodo in corso al 31 dicembre 2025, il decreto all’articolo 5, rubricato: Adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, stabilisce che «1. L’Agenzia tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.

2. A tal fine, i redditi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e il valore della produzione netta di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono ridotti:

a) in misura pari al 10 per cento, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni;

b) in misura pari al 20 per cento, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a sessanta giorni e fino a centoventi giorni;

c) in misura pari al 30 per cento, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a centoventi giorni.

3. Gli eventi straordinari di cui al comma 1 sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024, verificatesi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.».

 

Graduazione della proposta per l’anno 2025

 

Infine, l’art. 7, rubricato: Misure per graduare la proposta di concordato, interviene sulla “proposta” relativa al 2025, al fine di garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla piena affidabilità al termine del biennio oggetto di concordato. Nel dettaglio disposto che la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 relativa ai redditi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), tiene conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia di cui all’allegato 1. Ai medesimi fini, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 relativa al valore della produzione netta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), tiene conto di quanto dichiarato per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e dell’importo individuato con la metodologia.

 

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 aprile 2025, recante: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026»




Sito dell’Agenzia delle entrate. Accertato l’irregolare funzionamento del 16 maggio 2025 | Prorogati i termini fino al 30 maggio 2025

Pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle entrate prot. n. 225451/2025 del 20 maggio 2025 (il 20.05.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) di irregolare funzionamento che, in base all’articolo 1 del decreto-legge n. 498/1961, accerta l’impossibilità dei contribuenti di accedere alla propria area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate e, di conseguenza, di utilizzare i servizi ad essa connessi dalle ore 10.04 alle ore 19.30 del 16 maggio 2025

La “proroga prevista dal citato art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 consente, nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, che i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, siano prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento.

 




L’atto di indirizzo del 27 febbraio 2025 sull’abuso del diritto e la «partecipazione» del contribuente quale condizione di legittimità del procedimento ex art. 10-bis nello Statuto

Con latto di indirizzo prot. n. 7 del 27 febbraio 2025, il Vice Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi del nuovo art. 10-septies, comma 3, dello Statuto del contribuente, interviene sull’interpretazione dell’art. 10-bis, chiarendo presupposti, limiti e metodo applicativo dell’abuso del diritto.

L’atto di indirizzo rientra fra quelli “interpretativi ed applicativi” di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 165/2001, cui le future circolari dell’Amministrazione finanziaria dovranno attenersi.

Ne discende che:

  • l’atto vincola gli Uffici sul piano interno;
  • costituisce parametro di legittimità della prassi amministrativa;
  • diventa, in concreto, uno strumento difensivo spendibile in giudizio per contribuente e difensori, come indice qualificato dell’interpretazione “ufficiale” dell’art. 10-bis.

 

A distanza di dieci anni dall’introduzione della disciplina generale dell’abuso del diritto nel corpo dello Statuto, per effetto del D.Lgs. 128/2015, il Mef prende atto delle criticità applicative emerse nella prassi e nella giurisprudenza e mira a riequilibrare il rapporto tra clausola antiabuso e libertà di pianificazione fiscale.

 

Dall’art. 37-bis all’art. 10-bis: superamento dell’“abuso immanente”

 

L’atto di indirizzo richiama il passaggio dal vecchio art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 – norma casistica e limitata alle imposte sui redditi – alla clausola generale dell’art. 10-bis, applicabile a tutti i tributi, diretti e indiretti, armonizzati e non.

 

La Relazione illustrativa al D.Lgs. 128/2015, richiamata espressamente nel documento, sottolinea che la collocazione dell’art. 10-bis nello Statuto conferisce alla disciplina “a la forza di principio preordinato alle regole previste nelle discipline dei singoli tributi, come è stato più volte riconosciuto dalla Corte di Cassazione relativamente alle altre disposizioni contenute nello statuto”.

Ciò risponde anche all’esigenza – ben descritta in quella stessa relazione – di superare la stagione del “principio antiabuso immanente”, costruito giurisprudenzialmente, con esiti di forte incertezza per operatori e Amministrazione.

 

L’atto di indirizzo si muove in linea di continuità con quella scelta legislativa:

 

  • tipizza i presupposti dell’abuso;
  • ribadisce la residualità della clausola antiabuso rispetto a evasione, simulazione e frode;
  • richiama la necessità di un’analisi oggettiva delle operazioni, lontana dalla ricerca di presunti “motivi soggettivi” del contribuente.

 

I tre presupposti dell’abuso del diritto: il percorso logico imposto agli Uffici

 

Il cuore dell’atto è la ricostruzione, passo per passo, della fattispecie dell’abuso del diritto ex art. 10-bis, comma 1:

 

«Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti».

 

Ne discendono tre requisiti coessenziali, che l’Ufficio deve dimostrare congiuntamente:

  1. Vantaggio fiscale “indebito”;
  2. Assenza di “sostanza economica” dell’operazione o della sequenza di operazioni;
  3. Essenzialità del vantaggio fiscale indebito.

 

L’atto insiste su un ordine logico preciso:

 

Prima tappa: il vantaggio fiscale indebito

 

L’analisi antiabuso deve dare “priorità alla ricerca del vantaggio fiscale indebito”, perché è questo il vero discrimine tra abuso del diritto e legittimo risparmio d’imposta. Se il vantaggio risulta conforme alla ratio delle norme applicate e ai principi dell’ordinamento tributario, l’indagine antiabuso si arresta: l’abuso non è configurabile ab origine.

L’atto chiarisce anche la nozione ampia di “vantaggio fiscale”: non solo riduzioni di imposta o rimborsi (come nel vecchio art. 37-bis), ma anche “crediti d’imposta, le maggiori perdite fiscalmente rilevanti, l’applicazione di regimi d’imposizione sostitutiva, le deduzioni o detrazioni d’imposta”

 

Nei casi complessi, il vantaggio indebito va valutato in relazione al risultato complessivo della sequenza negoziale, non dei singoli atti isolati.

In questa prospettiva, possono assumere rilievo principi come:

  • continuità dei valori fiscalmente riconosciuti;
  • divieto di doppia deduzione;
  • divieto di salti d’imposta non voluti dal legislatore.

 

Seconda tappa: l’assenza di sostanza economica

 

Il comma 2, lett. a), definisce «prive di sostanza economica» le operazioni inidonee a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali, e individua come indici:

 

  • la non coerenza tra qualificazione delle singole operazioni e fondamento giuridico del loro insieme;
  • la non conformità dell’uso degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato.

 

L’atto interpreta tali indici alla luce della giurisprudenza unionale e della Raccomandazione 2012/772/UE: è abusiva la costruzione di puro artificio, priva di effettiva funzione economico-giuridica, che spesso si concreta in:

  • operazioni circolari, che riportano il soggetto al medesimo assetto patrimoniale;
  • uso “distorto” di strumenti giuridici, non fisiologico rispetto allo scopo tipico.

Il giudizio è oggettivo: occorre guardare agli esiti effettivi dell’operazione e non all’intento psicologico del contribuente, difficile da accertare e fonte di incertezza.

Terza tappa: l’essenzialità del vantaggio fiscale

 

L’atto sottolinea la relazione “speculare” fra assenza di sostanza economica ed essenzialità: “il vantaggio fiscale indebito può dirsi essenziale – dunque non necessariamente esclusivo, ma comunque più che prevalente – proprio quando, a ben guardare, l’operazione risulta priva di sostanza economica, in quanto inidonea a produrre significativi effetti extrafiscali.”.

 

Su questo piano si innesta il riferimento alle valide ragioni extrafiscali non marginali di cui al comma 3 dell’art. 10-bis: non sono abusive le operazioni giustificate da ragioni extrafiscali, anche organizzative o gestionali, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale.

 

La Relazione illustrativa al D.Lgs. 128/2015 – e l’atto la richiama espressamente – chiarisce che la “non marginalità” ricorre solo quando l’operazione non sarebbe stata posta in essere in assenza di tali ragioni.

In particolare, l’atto ricorda quanto sottolineato dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo n. 128 del 2015, laddove si afferma che “per cogliere la non marginalità delle ragioni extrafiscali occorra guardare all’intrinseca valenza di tali ragioni rispetto al compimento dell’operazione di cui si sindaca l’abusività. In questo senso, le valide ragioni economiche extrafiscali non marginali sussistono solo se l’operazione non sarebbe stata posta in essere in loro assenza. Occorre, appunto, dimostrare che l’operazione non sarebbe stata compiuta in assenza di tali ragioni”.

 

Onere della prova e ruolo del contribuente

 

Un profilo di immediato impatto processuale è la ripartizione dell’onere probatorio.

All’Amministrazione spetta dimostrare:

  • la natura indebita del vantaggio fiscale;
  • l’assenza di sostanza economica, sulla base degli indici normativi o della circolarità delle operazioni.

 

Al contribuente compete:

  • descrivere, in sede di interpello o nella risposta ai chiarimenti;
  • oppure provare in giudizio, l’esistenza di valide ragioni extrafiscali non marginali.

 

Sul piano difensivo, questo consente di:

  • eccepire l’insufficienza dell’accertamento laddove la motivazione si limiti a richiamare generici “schemi artificiosi” o a valorizzare soltanto la convenienza fiscale dell’operazione;
  • valorizzare d’altra parte, sin dalla fase precontenziosa, la documentazione delle ragioni economiche e organizzative delle scelte negoziali.

 

Clausola residuale: niente abuso dove c’è evasione, simulazione o frode

 

L’atto di indirizzo ribadisce con forza l’assoluta residualità della clausola antiabuso:

  • l’abuso è configurabile “solo quando la fattispecie non abbia comportato evasione” (violazione di specifiche disposizioni tributarie);
  • il comma 12 dell’art. 10-bis prevede espressamente che l’abuso può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possano essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche norme.

 

Ne sono quindi esclusi:

  • tutte le ipotesi di aperta violazione di legge (evasione);
  • le fattispecie di simulazione (manipolazione della realtà, soggettiva od oggettiva);
  • le frodi con occultamento del presupposto tramite artifizi e raggiri.

 

L’abuso, per contro, si concretizza nell’uso distorto di strumenti giuridici reali, tradendone la naturale funzione, ma nel pieno rispetto formale delle norme.

Per il contenzioso, questo implica un primo filtro logico: se la pretesa è fondata su violazioni puntuali (omessa fatturazione, inesistenza soggettiva, fatture per operazioni inesistenti, ecc.), l’art. 10-bis non è il paradigma corretto, e l’invocazione dell’abuso può essere contestata come uso improprio della clausola residuale.

 

Libertà di pianificazione fiscale “protetta” e allineamento con la giurisprudenza

 

L’atto di indirizzo fa leva sul comma 4 dell’art. 10-bis, secondo cui resta ferma la libertà del contribuente di scegliere tra regimi opzionali diversi e tra operazioni con diverso carico fiscale.

Il documento chiarisce che il risparmio d’imposta è sempre legittimo quando deriva:

  • dall’opzione per un regime fiscale previsto dall’ordinamento ma meno oneroso;
  • dalla scelta tra operazioni entrambe legittime ma con differente carico fiscale;
  • non è sufficiente, per configurare l’abuso, che l’operazione prescelta sia quella meno onerosa.

 

Alla luce dell’atto di indirizzo:

  • la libertà di pianificazione fiscale è un punto di partenza vincolante anche per gli Uffici;
  • il giudice tributario è chiamato a un controllo più rigoroso sulla dimostrazione dell’indebito, non potendo “punire” la sola scelta del regime più favorevole.

 

Profili procedimentali, art. 10-bis e art. 7-bis: l’angolo visuale del contenzioso

 

L’atto di indirizzo si concentra soprattutto sugli aspetti sostanziali, ma va letto in combinazione con la disciplina procedimentale dei commi 6-9 dell’art. 10-bis, come ricostruita nella Relazione illustrativa al D.Lgs. 128/2015.

 

Da tale combinazione emergono alcuni punti fermi:

  • l’abuso del diritto deve essere accertato con “apposito atto”, contenente i motivi specifici per cui l’Ufficio ritiene configurabile la condotta abusiva;
  • tale atto è preceduto, a pena di nullità, dalla richiesta di chiarimenti al contribuente, notificata ai sensi dell’art. 60 D.P.R. 600/1973, con termine minimo di 60 giorni per replicare;
  • la motivazione deve essere analitica, in relazione:
    • alla condotta abusiva;
    • alle norme o ai principi elusi;
    • ai vantaggi fiscali realizzati;
    • ai chiarimenti forniti dal contribuente;
    • l’“apposito atto” non può contenere altri addebiti, che vanno contestati separatamente;
    • il procedimento delineato dai commi 6-9 costituisce l’unica modalità di accertamento dell’abuso, e l’accertamento è nullo in assenza di specifica motivazione.

 

Qui entra in gioco l’art. 7-bis (Annullabilità degli atti dell’amministrazione finanziaria), che qualifica gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario come annullabili per violazione di legge, incluse le norme:

  • sulla competenza;
  • sul procedimento;
  • sulla partecipazione del contribuente;
  • sulla validità degli atti.

 

Sul piano operativo, questo combinato disposto consente in contenzioso di formulare eccezioni preliminari di annullabilità dell’accertamento per abuso del diritto quando:

  • manchi la richiesta preventiva di chiarimenti;
  • manchi la partecipazione del contribuente;
  • non sia stato rispettato il termine di 60 giorni;
  • le contestazioni antiabuso siano inserite in un atto “misto” con altri addebiti;
  • la motivazione non distingua in modo analitico i profili di abuso;
  • sostenere che la violazione del procedimento tipico ex art. 10-bis integri una violazione di legge ai sensi dell’art. 7-bis, con conseguente annullabilità dell’atto in sede giurisdizionale.

In questo quadro, la partecipazione del contribuente assurge a snodo centrale del sistema: da un lato, rende più accurata l’istruttoria amministrativa e riduce il rischio di accertamenti “di principio” sull’abuso; dall’altro, offre in giudizio un ulteriore terreno di censura, potendosi far valere l’inosservanza o la mera apparenza del contraddittorio come violazione di legge ex art. 7-bis, con conseguente annullabilità dell’atto.

In pratica, l’accertamento anti-abuso non è legittimo se non è stato realmente “discusso” con il contribuente.

 

Effetti sulle strategie difensive

 

Sul fronte difensivo, il documento offre diversi spunti operativi:

in sede di pianificazione:

  • opportunità di documentare ex ante le ragioni extrafiscali (organizzative, gestionali, finanziarie) delle operazioni potenzialmente sensibili;
  •  utilizzo dell’interpello anti-abuso come strumento di “copertura” preventiva, nei tempi e modi descritti nella Relazione al D.Lgs. n. 128/2015;

in sede precontenziosa:

  • risposte ai chiarimenti costruite già secondo la logica del comma 3 (ragioni extrafiscali non marginali), con evidenze documentali;

in sede contenziosa:

  • eccezioni di annullabilità ex art. 7-bis per violazione del procedimento anti-abuso;
  • eccezioni di annullabilità ex art. 7-bis per violazione dell’obbligo di partecipazione del contribuente
  • contestazione dell’asserito “vantaggio indebito” quando l’operazione risulti coerente con la ratio legis o con principi ordinamentali;
  • valorizzazione della libertà di scelta tra regimi diversi e tra operazioni a diverso carico fiscale, richiamando testualmente il comma 4 dell’art. 10-bis come interpretato dall’atto.

 

 Un atto “di sistema” per l’abuso del diritto

 

L’atto di indirizzo del 27 febbraio 2025 non introduce nuova normativa, ma:

  • allinea prassi amministrativa, relazione al D.Lgs. n. 128/2015 e principi di giurisprudenza (nazionale ed europea) in materia di abuso;
  • fornisce a contribuenti una base argomentativa solida per distinguere l’abuso dal legittimo tax planning.

 

Per chi si occupa di contenzioso tributario, il documento di indirizzo diventa quindi una lettura obbligata:

  • per verificare la correttezza degli accertamenti fondati su abuso del diritto;
  • per strutturare eccezioni processuali (anche ex art. 7-bis);
  • per rafforzare, in positivo, la difesa di scelte negoziali complesse ma sorrette da autentiche ragioni extrafiscali.



Nuova codifica ATECO: le istruzioni INPS per le matricole attive e sospese

Con riferimento alla nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, con messaggio n. 1471 del 13 maggio 2025, l’Inps importanti chiarimenti in tema di attribuzione dei nuovi codice ATECO:

  • alle matricole aziendali già iscritte alla data del 1° aprile 2025;
  • alle matricole sospese, in fase di eventuale riattivazione.

 

  1. Matricole attive o riattivate

 

L’Inps comunica che, a partire dal 13 maggio 2025 dalla data di pubblicazione del citato messaggio, attribuirà progressivamente il codice ATECO 2025 a tutte le posizioni contributive effettivamente attive o riattivate.

La conversione si basa su una tabella di raccordo elaborata sulla scorta dell’analogo documento predisposto dall’ISTAT, con alcuni adeguamenti determinati dalla diversa funzione che il codice assolve in ambito INPS.

Le matricole coinvolte riceveranno un provvedimento via PEC con l’indicazione del nuovo codice ATECO 2025 e del relativo Codice Statistico Contributivo (CSC) assegnati.

È stato attivato nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, sotto la voce “Posizione Aziendale”, un apposito servizio denominato “Attribuzione codice ATECO 2025, oggetto di monitoraggio da parte dell’Istituto previdenziale, per garantire una costante e tempestiva gestione delle richieste. Inoltre, per agevolare la lavorazione, le richieste, debitamente circostanziate e motivate, devono essere corredate di ogni documentazione utile all’analisi e definizione dell’istanza (ad esempio, visura camerale aggiornata, statuto, ecc.).

Attenzione:

Nell’ipotesi in cui l’attività economica individuata e descritta dal nuovo codice ATECO 2025 non corrispondesse all’attività prevalente (…) il datore di lavoro (…) deve inoltrare (…) una comunicazione in ordine all’attività esercitata.

L’Inps invierà agli intermediari abilitati, con cadenza periodica, l’elenco delle matricole oggetto di conversione, con ATECO e CSC assegnati.

La prima comunicazione include anche:

    • matricole aggiornate per variazione contributiva dopo il 1° aprile 2025 e il giorno 12 aprile 2025;
    • matricole iscritte il 1° e 2 aprile 2025 con codice ATECO 2007 poi convertito;
    • matricole riattivate post 1° aprile 2025, per le quali l’inserimento del codice ATECO 2025 è stato effettuato centralmente.

 

  1. Matricole sospese

 

Per le matricole nello stato di “Sospesa”, il codice ATECO 2025 sarà attribuito al momento della riattivazione, con due modalità operative:

  • per le richieste di riattivazione pervenute attraverso il sito istituzionale, dopo avere verificato e accolto la richiesta, l’operatore di Sede deve accedere alla sezione “Dati contributivi” della procedura “Iscrizione e Variazione Azienda” e, per permettere alla procedura di attribuire il nuovo codice ATECO 2025 dal 1° aprile 2025, deve effettuare la registrazione dei dati, anche senza apportare variazioni;
  • per le riattivazioni effettuate direttamente in procedura “Iscrizione e Variazione Azienda, al momento della registrazione della ripresa di attività, l’operatore di Sede viene indirizzato automaticamente alla sezione “Dati contributivi” per verificare e aggiornare le caratteristiche contributive e, in ogni caso, per registrare il codice ATECO 2025.

In entrambi i casi, è prevista una comunicazione PEC al datore di lavoro/intermediario, mediante modello che sarà fornito alle Strutture territoriali Inps.

 

Link al testo del Messaggio Inps n. 1471 del 13 maggio 2025, con oggetto: LAVORO – Classificazione dei datori di lavoro – Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 – Integrazione istruzioni impartite dalla Circolare n. 71 del 31 marzo 2025 – Attribuzione del nuovo codice ATECO alle matricole già iscritte alla data del 1° aprile 2025 – Attribuzione del codice ATECO 2025 alle matricole sospese – Articolo 49 della L. 9 marzo 1989, n. 88

 

Le Nuova classificazione ATECO 2025. I documenti Istat (struttura, codici e titoli, note esplicative e tabelle di corrispondenza)

 




Blocco delle funzionalità dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. In arrivo la proroga degli adempimenti

Sogei S.p.A. – società di Information Technology del Ministero dell’Economia e delle Finanze – incaricata della realizzazione, sviluppo, manutenzione e conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalità per l’Amministrazione finanziaria e, quindi, anche del sito web e dei servizi informatici dell’Agenzia delle Entrate, ha comunicato che a partire dalla mattina del 16 maggio 2025 si stanno verificando dei malfunzionamenti all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Alla luce di tale situazione, l’Agenzia comunica che provvederà a emanare un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici non appena Sogei avrà provveduto alla risoluzione dei malfunzionamenti in area riservata.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 16 maggio 2025)

 

Vedi anche:

AGENZIA DELLE ENTRATE CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI IN EVIDENZA

Commercialisti: sito Agenzia Entrate in blocco, serve proroga dei termini

Mag 16, 2025  Redazione Fiscale

l Consiglio nazionale dei Commercialisti: “Dalle 10:30 circa di questa mattina gli intermediari telematici non riescono ad accedere alle funzionalità …

2024 AGENZIA DELLE ENTRATE IN EVIDENZA

Irregolare funzionamento del servizio di acquisizione attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate delle deleghe di pagamento F24. Pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento e proroga dei termini

Ott 31, 2024  Redazione Fiscale

Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate prot. n. 402623/2024 del 31 ottobre 2024, emanato ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 21 …




Precompilata 2025: via libera all’invio

Semaforo verde per la precompilata 2025: è ora aperto il canale per l’invio della dichiarazione 730 o Redditi. I modelli, disponibili “in sola lettura” dallo scorso 30 aprile, adesso possono essere eventualmente integrati, modificati o restituiti così come predisposti dal Fisco. Nelle prime due settimane (30 aprile-14 maggio) sono oltre 4 milioni e 200mila gli accessi registrati all’applicativo, il 25% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: moltissimi cittadini, dunque, hanno utilizzato la prima finestra temporale per consultare le informazioni precaricate e tenersi pronti allo start di oggi. Per permettere a tutti di sapere quali sono i passi principali per poter visualizzare e modificare la propria precompilata, un breve video pubblicato oggi sul canale YouTube dell’Agenzia fornisce un rapido promemoria con tutte le informazioni fondamentali, dalla A di accesso alla I di invio. Coloro che non hanno dimestichezza con l’applicativo possono delegare un familiare o una persona di fiducia. In totale, sono circa 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso. La scadenza per l’invio sulla piattaforma, gestita dal partner tecnologico Sogei, è fissata al 30 settembre per il modello 730 e al 31 ottobre 2025 per Redditi Persone fisiche.

 

Via libera all’invio

 

Da oggi i contribuenti possono accedere all’applicativo, fare eventuali integrazioni/modifiche o accettare il modello senza variazioni e procedere quindi al click finale. Per chi può presentare il 730, è sempre attiva la modalità di compilazione semplificata, un’interfaccia semplice che guida l’utente alla visualizzazione e alle eventuali modifiche: non è più il cittadino a dover conoscere quadri, righi e codici, ma il sistema a inserire “al posto giusto” eventuali nuove informazioni. Da quest’anno è più ampia la platea dei potenziali utilizzatori del modello 730: le persone fisiche non titolari di partita Iva, infatti, possono utilizzare la dichiarazione semplificata anche per i redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria, che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi.

 

Come fare per… in un video dell’Agenzia

 

Oltre alla guida dedicata e al sito “Info e assistenza”, che raccoglie tutti i contenuti utili, è da oggi online sul canale YouTube “Entrate in video” e sugli altri social istituzionali un breve video che riepiloga i passi principali fino all’invio. Anche quest’anno, è possibile delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare online nel proprio interesse: per farlo, basta utilizzare l’apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata. In alternativa, si può inviare una pec o ancora presentare la richiesta a un qualunque ufficio dell’Agenzia.

 

Gli accessi nelle prime due settimane

 

Dallo scorso 30 aprile, quando i modelli sono stati resi disponibili in consultazione, a ieri, 14 maggio, sono 4.220.223 gli accessi registrati all’applicativo della precompilata 2025, circa il 25% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (3.377.768). Moltissimi cittadini, dunque, hanno approfittato del primo periodo per consultare i dati e verificare se completi e corretti. Nel 2024, grazie anche alla nuova modalità di compilazione semplificata, i 730 inviati in autonomia sono stati 5 milioni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 maggio 2025)

 

💡 NOVITÀ per gli abbonati a Finanza & Fisco: è disponibile 730Pro AI, l’assistente virtuale progettato per supportare CAF, Commercialisti, Consulenti nella gestione del modello 730, sia nella versione ordinaria che precompilata. Uno strumento evoluto per lavorare con più efficienza e precisione.

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 9/10 del 2025

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

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Speciale Modulistica 2025

Modello “Redditi-Sp 2025
per le società di persone ed equiparate

 

 

Modelli e Istruzioni

Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, prot. n. 131066/2025: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2025-SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2025-SP”.»

Il modello e le istruzioni sono stati approvati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025, prot. n. 131066/2025. Il modello e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 02.05.2025 e tengono conto delle modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 29 aprile 2025.

 

Modelli “Redditi 2025” delle Società e degli Enti
Redditi Sc Redditi Sp Redditi Enc

 

Istruzioni generali comuni ai modelli 2025 degli enti e delle società

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 7/8 del 2025

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Speciale Modulistica 2025

Dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
da presentare nell’anno 2025 

 

I modelli 730/2025 concernenti l’anno 2024, con le relative istruzioni

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

La nuova modulistica 2025 per la dichiarazione mod. 730

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 marzo 2025, prot. n. 114763/2025: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2025 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale» 

 

 

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 30.04.2025 e tengono conto delle modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 29 aprile 2025.

Dichiarazioni precompilate 730 e Redditi PF 2025. Le regole per l’accesso e l’elenco degli oneri (detraibili e deducibili), trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l’elaborazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 aprile 2025, prot. n. 193922/2025, recante: «Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati»

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2025 (aggiornata il 24 aprile 2025) contenente le “Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF” (Doc. prelevato il giorno 05/05/2024) – Allegato C al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 marzo 2025, prot. n. 120707/2025, (aggiornamento al 24 aprile 2025)

 

Vedi anche:La raccolta delle guide alle agevolazioni della dichiarazione 2024 per le persone fisiche. Tutte le istruzioni dell’Agenzia delle entrate in un unico documento” – Dalle spese sanitarie agli interessi sul mutuo prima casa, passando per contributi previdenziali, premi assicurativi e bonus edilizi.

 

Tutte le istruzioni dell’Agenzia delle entrate in un unico documento (548 pagine) (Valide per la quasi generalità dei casi per il periodo di d’imposta 2024).

 

Tutte le guide pubblicate dall’Agenzia delle entrate

 

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 4 aprile 2017 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 27 aprile 2018 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 13 E del 31 maggio 2019 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 19 E dell’8 luglio 2020 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 E del 25 giugno 2021 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità – Raccolta dei principali documenti di prassi

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 24 E del 7 luglio 2022 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità – Raccolta dei principali documenti di prassi – Parte prima – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 25 luglio 2022, con oggetto: Detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus – Obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria – Raccolta dei principali documenti di prassi utili per la compilazione della Dichiarazione 730 o Redditi 2022 – Parte seconda

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 15 del 19 giugno 2023, con oggetto: Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte seconda. La circolare rappresenta il seguito della circolare n. 14/E del 2023 e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le deduzioni, le erogazioni liberali, le altre detrazioni e i crediti d’imposta contenuti nel Quadro E – “Oneri e spese” – sezione II, sezione III C, sezione V e sezione VI, nel Quadro F – “Acconti, ritenute, eccedenze ed altri e nel Quadro G – “Crediti d’imposta” del modello di dichiarazione dei redditi 730/2023, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

 

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