Persone fisiche imprenditori individuali o lavoratori autonomi con ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro. Rinvio del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi | Per i contributi il termine resta fermo al 2 dicembre 2024

Nel quadro dei lavori per la conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, per i titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre.

La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.

(Così, comunicato Stampa Mef n. 136 del 27 novembre 2024)

 

Aggiornamento del 29/11/2024

L’articolo 7-quater, introdotto durante l’esame in sede referente, nella conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155  (A.S. 1274-A) prevede, al comma 1, che per il solo periodo d’imposta 2024, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro possano effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi entro il 16 gennaio dell’anno successivo (2025).

In alternativa, possono effettuare il versamento in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997 (4% annuo ai sensi del decreto del 21/05/2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Sono esclusi dal beneficio i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Si specifica inoltre che per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di 170.000 euro si intende riferito al volume d’affari.

 

Possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, le persone fisiche che contestualmente:

 – siano titolari di partita IVA;

– abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2023, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2024); va da sé che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2023, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Nell’ambito applicativo del rinvio in esame rientrano, quindi, in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.

Beneficia del differimento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria. (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31 E del 9 novembre 2023)

Considerata la ratio della norma agevolativa, volta a differire, per i lavoratori autonomi e i titolari di reddito d’impresa, i versamenti delle imposte sui redditi con scadenza nel mese di novembre 2024, rientrano nella misura in oggetto, infine, anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2024.

 

 

 

 

 




Rottamazione-quater, il 30 novembre (con tolleranza fino a lunedì 9 dicembre 2024) scade il termine per la sesta rata

Si avvicina una nuova scadenza per i pagamenti della Rottamazione-quater. Il prossimo 30 novembre è il termine previsto dalla legge per la sesta rata della Definizione agevolata delle cartelle. Il versamento, che riguarda i contribuenti in regola con le rate precedenti, deve essere effettuato utilizzando i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute, anche disponibili in copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

La Rottamazione-quater dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, consente ai contribuenti di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali possono essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

Si ricorda che per ciascuna rata la legge concede 5 giorni di tolleranza rispetto al termine di pagamento previsto. Pertanto, per la scadenza del 30 novembre, anche in considerazione dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 dicembre 2024. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata del piano, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

 

I canali di pagamento

 

È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento(PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure con l’App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

 

Servizi Online

 

I contribuenti che hanno necessità di recuperare la Comunicazione delle somme dovute e i moduli di pagamento possono sempre scaricarne una copia direttamente nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di pin e password, allegando un documento di riconoscimento.

Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile anche ContiTu, il servizio che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute.

 

Cosa prevede la definizione agevolata

 

La Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. In fase di adesione alla Rottamazione-quater, i contribuenti hanno potuto scegliere di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 18 rate in cinque anni. Successivamente, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato agli interessati la Comunicazione delle somme dovute, cioè la lettera di risposta con l’esito della richiesta, l’elenco dei debiti “rottamati”, l’importo dovuto e i moduli di pagamento. Dopo la rata del 30 novembre 2024, le prossime scadenze sono previste il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno, secondo il proprio piano di pagamenti. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 27 novembre 2024)




Settore Moda, al via la misura di sostegno al reddito per i datori di lavoro appartenenti ai settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario

A partire dal 3 dicembre, le aziende operanti nei settori della moda (che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente e che non avrebbero potuto ricorrere agli ordinari strumenti di integrazione salariale per esaurimento dei periodi autorizzabili) possono richiedere la nuova misura di sostegno al reddito introdotta dall’articolo 2 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 per fronteggiare e superare la situazione di crisi che sta attraversando il comparto della moda.

La misura consente ai datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti, appartenenti ai settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC) e conciario, di accedere a un trattamento di sostegno al reddito, comprensivo di contribuzione figurativa, per un periodo massimo di 9 settimane tra il 29 ottobre e il 31 dicembre 2024.

Le domande devono essere trasmesse all’Inps entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; per presentare la domanda, è necessario accedere alla pagina di Accesso ai servizi per aziende e consulenti.

La circolare Inps 26 novembre 2024, n. 99 illustra, nel dettaglio, i requisiti necessari ad accedere alla nuova misura di sostegno al reddito.

La circolare descrive le modalità di presentazione della domanda e le caratteristiche del trattamento di sostegno al reddito. Specifica, inoltre:

  • la misura del trattamento di sostegno al reddito;
  • le modalità di pagamento;
  • l’accreditamento della contribuzione figurativa;
  • le istruzioni per la compilazione del flusso UNIEMENS;
  • le indicazioni in caso di pagamento diretto.

Alla domanda deve essere altresì allegata la relazione tecnica, redatta secondo il format reso disponibile nell’Allegato n. 2 della circolare, che illustri le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostri la capacità dell’impresa di continuare a operare sul mercato al termine del periodo di sostegno al reddito richiesto.

Link al sito Inps “Circolari, Messaggi e Normativa” :

 




Passaggio al regime forfettario “start-up” dal semplificato. Escluso per il tempo residuo al compimento del quinquennio

L’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per i contribuenti in regime forfetario, prevede che «al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi» l’aliquota dell’imposta sostitutiva sia pari al 5%, in luogo dell’aliquota del 15%. Con la risposta ad interpello n 226 del 22 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate rispetto ai casi di applicabilità di tale aliquota “ultraridotta”, nel confermare quanto già affermato dalla DRE Lombardia con la risposta all’interpello n. 904-1040/2022, ritiene che l’aliquota ridotta al 5% nei primi cinque anni si possa applicare solo in presenza fin dall’origine dei requisiti per l’accesso all’agevolazione. Più nel dettaglio, a giudizio dei tecnici di Via Giorgione, l’aliquota “start-up“ non trova applicazione in caso di adesione al regime forfetario “in corsa”. Questo perché, in base alla formulazione del comma 65 citato, la previsione di tale aliquota (agevolata) è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario (e la relativa imposta sostitutiva). Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività ­ anche per effetto della presenza di una causa di esclusione ­ in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell’ambito del quinquennio preso in considerazione del comma 65) “entrano” nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività non possono beneficiare dell’aliquota agevolata. Pertanto, la Contribuente non potrà fruire, nell’ambito del regime forfetario, dell’aliquota agevolata del cinque per cento prevista dal comma 65 citato sia per il periodo d’imposta (n+1), sia per quelli successivi che residuano al completamento del quinquennio dall’inizio dell’attività.

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 226 del 22 novembre 2024, con oggetto: REGIME FORFETARIO – Cambio di regime – Passaggio dal regime ordinario/semplificato al regime forfetario – Aliquota agevolata del 5% – Applicabilità dell’aliquota super agevolata per gli anni residui del primo quinquennio – Passaggio al regime forfettario adottando l’aliquota del 5% (forfettario start-up) per il tempo residuale al compimento del quinquennio – Non applicabilità – Ragioni – Per l’applicazione del regime agevolato per le start-up si devono possedere i requisiti fin dall’origine, ossia all’atto dell’apertura della partita IVA, a nulla rilevando l’ottenimento degli stessi nell’arco del tempo residuale al compimento del quinquennio – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di Stabilità per il 2015)

 

 




Imprese che assumono beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e titolari del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Al via gli incentivi

L’Inps annuncia importanti novità per le imprese che intendono assumere beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e titolari del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). A partire da oggi, le aziende potranno usufruire di un incentivo legato alle assunzioni, valido sia per contratti a tempo determinato che indeterminato, inclusi i casi di trasformazione contrattuale.

Con il messaggio 3888/2024 l’INPS specifica che, al ricevimento della richiesta, l’Istituto previdenziale procederà a una serie di verifiche per garantire il diritto dell’azienda all’agevolazione. Una volta completati i controlli, le imprese riceveranno una comunicazione con gli estremi dell’importo massimo spettante, calcolato anche in base al grado di part-time.

Si ricorda che il datore di lavoro, in caso di assunzione di un soggetto percettore di ADI o SFL, può fruire di uno sgravio contributivo per un massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, nel limite massimo di 8mila euro su base annua. L’importo del beneficio si dimezza in caso di assunzione a tempo determinato.

Nel rinviare alla circolare n. 111 del 29 dicembre 2023 per la disciplina di dettaglio della misura agevolativa,  il citato messaggio  comunica che, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line denominato “Esonero SFL-ADI”, per la richiesta del beneficio in trattazione.

Per quanto riguarda il conguaglio degli arretrati, le aziende dovranno utilizzare esclusivamente i flussi UNIEMENS relativi al mese di dicembre 2024 e ai mesi di gennaio e febbraio del 2025.

Link al testo del messaggio INPS n. 3888/2024.




Da oggi è possibile inviare la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica settore agricolo, pesca e acquacoltura

Da oggi (20/11/2024) è possibile inviare i file contenenti le richieste di attribuzione del credito d’imposta di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, per gli per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle Entrate.

A tal proposito sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile l’applicazione che consente la compilazione del file telematico.

Inoltre nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico”, sono disponibili le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, che gestiscono la predisposizione di tale documento per la trasmissione telematica.

Link alla sezione del sito dell’Agenzia delle entrate dove è possibile prelevare il software ZES_AGRICOLTURA che consente la compilazione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.

Vedi anche:

Tax credit Zes unica. Approvato il modello per comunicare gli investimenti effettuati nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura | Domande a partire dal 20 novembre

 




Commercialisti. Il Consiglio nazionale ha approvato il nuovo ordinamento professionale

Comunicato stampa del CNDCEC del 19 novembre 2024

 

Il Consiglio nazionale dei Commercialisti ha approvato oggi, all’unanimità dei presenti (assenti il vicepresidente Michele de Tavonatti e la consigliera Gabriella Viggiano), il nuovo ordinamento professionale della categoria. Il testo sarà sottoposto già nei prossimi giorni all’attenzione delle forze politiche. Si tratta di una riforma che interviene in maniera significativa su numerosi aspetti della professione. Modifiche sono state apportate all’oggetto della professione, alle norme sulle incompatibilità, sull’esercizio della professione in forma associata, sulla disciplina del tirocinio, sulla regolamentazione dei consigli di disciplina territoriali e su quello nazionale. Novità anche in tema di morosità e conseguente sospensione o cancellazione dall’albo, sulla disciplina dei compensi, sull’assicurazione professionale, sul sistema elettorale e sulle specializzazioni.
“Con l’approvazione di questo testo – commenta il presidente del consiglio nazionale della categoria Elbano de Nuccio – abbiamo scritto una pagina fondamentale per il futuro della professione. Ora sarà massimo il nostro impegno per illustrare la riforma a tutte le forze politiche, affinché si giunga in tempi rapidi ad un suo approdo in Parlamento”. “Si tratta di una riforma ampia e organica – aggiunge -. Nella riscrittura della nostra carta d’identità il Consiglio nazionale ha affrontato questioni nevralgiche per la professione e per la sua futura evoluzione strettamente correlate a un contesto normativo e socioeconomico delle professioni ordinistiche, e del Paese in generale, in repentino e continuo cambiamento”.

Per le elezioni del Consiglio nazionale si è scelto un sistema elettorale misto (50% ai consiglieri degli Ordini territoriali e 50% agli iscritti). Confermata la quota riservata al genere meno rappresentato nelle liste elettorali (due quinti), c’è l’introduzione di una quota riservata agli under 45. Una scelta “ispirata alla volontà di coinvolgimento di tutti i colleghi iscritti nell’albo e dalla necessità che questi siano non solo adeguatamente rappresentati, ma anche protagonisti sia nella scelta dei rappresentanti territoriali, sia di quelli nazionali”, sottolinea. “L’obiettivo di fondo – afferma – è l’incremento della democraticità del sistema elettorale, con un conseguente allargamento della base elettorale”.

Per il numero uno della categoria “il sistema misto consente di tener conto della volontà degli iscritti e al contempo di non rinunciare al riconoscimento dell’importante ruolo svolto dai Consigli degli Ordini, facilitando, attraverso l’attribuzione del voto ai Consiglieri un’ulteriore estensione dell’elettorato attivo. Il nuovo sistema di voto, inoltre, se da un lato determina implicitamente una revisione del peso elettorale espresso dai Consigli degli Ordini, dall’altro consente agli Ordini più grandi di continuare ad avere un peso maggiore rispetto agli Ordini di minori dimensioni, perché i loro iscritti avranno maggiore incidenza – essendo più numerosi – nell’espressione del voto e conseguentemente nell’elezione del Consiglio Nazionale. Il passaggio dal sistema attuale al sistema misto lascia invariato il peso elettorale di ogni Ordine. Nel sistema misto, infatti, la maggiore regressività (degli Ordini più grandi rispetto ai più piccoli), dovuta alla modifica del voto ai Consiglieri degli Ordini, viene compensata dal recupero del peso degli iscritti. Nel sistema anteriforma agli Ordini più grandi è attribuito un peso inferiore al numero di iscritti in virtù di un principio di perequazione. Con il nuovo sistema elettorale misto viene rispettato il principio di perequazione, mentre l’intero sistema risulta molto più democratico perché viene dato più peso agli iscritti”.

Per tener conto del principio della segretezza e libertà della partecipazione al voto è previsto che l’elezione del Consiglio nazionale avvenga con votazione segreta attraverso l’utilizzo di apposita piattaforma informatica. Per tener conto del ruolo degli Ordini di maggiori dimensioni e del fatto che il voto è attribuito ai singoli consiglieri è stata riformulata la composizione dei consigli degli Ordini prevedendo le seguenti classi: 15 membri, se gli iscritti superano il numero di 1500 ma non quello di 2000; 17 membri, se gli iscritti superano il numero di 2000 ma non quello di 3000; 19 membri, se gli iscritti superano il numero di 3000 ma non quello di 4500; 21 membri, se gli iscritti superano il numero di 4500.24




Ampliamento beneficiari del Bonus Natale 2024. L’Agenzia delle entrate aggiorna le istruzioni

Pronte le nuove indicazioni per ottenere il “Bonus Natale”, l’indennità riservata ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28mila euro prevista per quest’anno dal Decreto Omnibus. A seguito dei cambiamenti introdotti con il D.L n. 167/2024 (G.U. del 14 novembre 2024), l’Agenzia delle entrate illustra, con la circolare n. 22/E di oggi, il rinnovato perimetro dell’agevolazione: in particolare, ferme restando le altre condizioni (limite di reddito e capienza fiscale), i datori di lavoro potranno riconoscere il bonus ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi (ai sensi della legge n. 76 del 2016).

La norma prevede, tuttavia, che il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

 

Bonus Natale con platea allargata

 

Prima delle novità introdotte dal D.L. n. 167/2024, una delle condizioni per accedere al beneficio era avere sia il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, sia almeno un figlio fiscalmente a carico o, in alternativa, far parte di un nucleo familiare cosiddetto monogenitoriale (es: figlio riconosciuto o adottato da un solo genitore). Adesso, invece, il “requisito familiare” si considera soddisfatto con la semplice presenza di un figlio a carico.

La circolare – richiamando l’articolo 12, comma 2 del Tuir – ricorda che sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a 4mila euro al lordo degli oneri deducibili (i figli con più di 24 anni, invece, si considerano fiscalmente a carico se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro). Un chiarimento importante riguarda l’impossibilità di cumulare il bonus: se entrambi i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, o entrambi i conviventi (ai sensi della legge n. 76 del 2016) sono lavoratori dipendenti, nel rispetto degli altri requisiti, solo uno di essi avrà diritto al contributo.

 

Come richiedere il beneficio

 

Restano fermi, dunque, gli altri due requisiti: avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro e avere un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente. Per ottenere il bonus, il dipendente è tenuto a comunicare – tramite autocertificazione – di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma e a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente, non sia beneficiario della stessa indennità. La circolare di oggi specifica che i dipendenti che hanno già fatto richiesta al sostituto d’imposta non devono presentare una nuova autocertificazione, tranne nel caso in cui, nel rispetto delle nuove regole, sia necessario comunicare il codice fiscale del convivente, e dichiarare che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus. Il sostituto d’imposta riconoscerà il contributo insieme alla prossima tredicesima mensilità, generalmente in arrivo con la busta paga di dicembre; in ogni caso, il lavoratore che, pur avendo diritto al bonus, non dovesse riceverlo, potrà “recuperarlo” con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentare nel 2025.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 novembre 2024)

  

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 22 E del 19 novembre 2024, con oggetto: REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE – Bonus Natale – Disposizioni in materia di benefìci corrisposti ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell’anno d’imposta 2024 – Indennità di importo pari a 100 euro per i lavoratori dipendenti in presenza di talune condizioni – Art. 2-bis del D.L. 09/08/2024, n. 113, conv., con mod., dalla L. 07/10/2024, n. 143, cd. Decreto Omnibus come modificato dall’articolo 2 del D.L. 14/11/2024, n. 167

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19 del 10 ottobre 2024, con oggetto: REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE – Bonus Natale – Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell’anno d’imposta 2024 – Indennità di importo pari a 100 euro per i lavoratori dipendenti in presenza di talune condizioni – Art. 2-bis del D.L. 09/08/2024, n. 113, conv., con mod., dalla L. 07/10/2024, n. 143, cd. Decreto Omnibus

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 54 del 13 novembre 2024, con oggetto: RISCOSSIONE – REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE – Bonus Natale – Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell’anno d’imposta 2024 – Codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus di cui all’articolo 2-bis D.L. 09/08/2024, n. 113, conv. con mod., dalla L. 07/10/2024, n. 143.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 32 del 2024

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Gli approfondimenti

 

La nuova L. n. 212/2000 sembra rivalutare/attualizzare alcuni “latenti” profili di invalidità degli atti: aspetti di riflessione  di Alvise Bullo e Elena De Campo

Riaperti i termini del Concordato preventivo biennale per i contribuenti ISA e ampliata la platea dei beneficiari del bonus Natale  di Enrico Molteni

Appendice normativa:

Le «Misure urgenti» per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l’erogazione del Bonus Natale anche ai nuclei monogenitoriali

Il testo del Decreto-Legge 14 novembre 2024, n. 167, recante: «Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l’estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze»

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Errore ingenerato da incertezza normativa
Emendabilità della dichiarazione con aspetti negoziali

 

Mancata fruizione di beneficio fiscale in dichiarazione. Errore emendabile qualora sia imputabile all’obiettiva incertezza interpretativa sulla norma

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 14889 del 28 maggio 2024: «DICHIARAZIONI FISCALI – AGEVOLAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Dichiarazione annuale – Mancata fruizione di un beneficio fiscale – Tremonti ambientale – Conto energia – Cumulabilità – Errore ingenerato da incertezza normativa – Emendabilità della dichiarazione – Ammissibilità – Fattispecie – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 – Artt. 53 e 97 Cost.»

 

Sopravvenienze attive – Insussistenza di passività

 

In caso di contestazione del Fisco, la “relazione sulla gestione al bilancio” utile per determinare la sopravvenienza attiva rilevata con un’unica scrittura di compensazione tra poste attive e passive

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 26176 del 7 ottobre 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Sopravvenienze attive – Insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi – Nozione – Assoggettamento ad imposizione – Riferimento all’esercizio di iscrizione della posta in bilancio – Fattispecie – Compensazione tra poste attive e poste passive stornate dal bilancio [iscritte negli anni precedenti, ma considerate non più sussistenti con unica scrittura contabile unica di rettifica (denominata “da diversi a diversi”)] – Contestazione concernente la mancanza di effettiva giustificazione per lo storno contabile anche di poste attive nel giudizio di legittimità – Inammissibilità della richiesta di riesame di emergenze istruttorie che hanno già costituito oggetto di valutazione (concorde) ad opera dei giudici di entrambi i gradi di merito»

 

Dimora abituale del contribuente senza i familiari
Questione di legittimità costituzionale

 

Esenzione ICI abitazione principale. Dopo la sentenza n. 209/2022 della Consulta che ha eliminato il riferimento al «nucleo familiare» per l’IMU, le SS.UU. della Cassazione sollevano la questione di legittimità costituzionale per il caso di dimora abituale senza «i suoi familiari»

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Ordinanza interlocutoria n. 26776 del 15 ottobre 2024: «ICI (Imposta comunale sugli immobili) – Esenzione per la casa principale – Nozione di abitazione principale ai fini ICI – Dimora abituale del contribuente senza i familiari – Questione di legittimità costituzionale – Art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504»

 

Avviso di recupero del credito di imposta irregolarmente compensato
 Correzione di errore materiale nell’indicazione dei codici tributo

 

Errore materiale del Mod. F24. Ammessa la rettifica postuma dopo la notifica dell’avviso di recupero

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 27332 del 22 ottobre 2024: «RISCOSSIONE – INDEBITA COMPENSAZIONE – Avviso di recupero del credito di imposta irregolarmente compensato – Compilazione del Modello F24 – Errore materiale nell’indicazione dei codici tributo – Compensazione di credito d’imposta diverso da quello spettante – Contestazione di indebito utilizzo del credito di imposta – Successiva presentazione di F24 rettificativo – Emendabilità anche in contenzioso – Conseguenze – Verifica dell’esistenza del dedotto errore materiale e dell’incidenza sul provvedimento impugnato – Caso di specie – Erronea indicazione in sede di compilazione del modello F24 del credito originario (credito IVA), formalmente indicato con un codice tributo riferibile al diverso credito per incremento dell’occupazione – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 1, comma 421, della L. 30/12/2004, n. 311 – Artt. 53 e 97 Cost.»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Secondo Grado:

 

Giudizio civile e penale – Rapporto

 

Giudizio tributario. La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione e la sentenza penale definitiva di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario anche se divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000. L’assoluzione deve essere pronunciata perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia – Sezione IV – Sentenza n. 2763 del 23 ottobre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Provvedimenti del giudice civile – Sentenza – Deliberazione – Ordine delle questioni -Principio della “ragione più liquida” – Operatività – Conseguenze – Deroga alla trattazione delle questioni secondo l’ordine prestabilito – Ammissibilità – Artt. 24 e 111 Cost. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – GIUDIZIO CIVILE E PENALE – Rapporto – Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione – Sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula assolutoria di merito ex art. 530 c.p.p. (perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso) – Automatica efficacia di giudicato – Ius superveniens – Applicabilità – Art. 21-bis, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87»

 

Prassi 

 

Agenzia delle Entrate

 

Riforma dell’istituto dell’autotutela tributaria

Nuova autotutela tributaria: modalità di presentazione, istruttoria, adozione del provvedimento, responsabilità e impugnabilità

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 E del 7 novembre 2024: «STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – Revisione dello statuto dei diritti del contribuente – AUTOTUTELA TRIBUTARIA – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Articolo 10-quater, rubricato: «Esercizio del potere di autotutela obbligatoria» – Articolo 10-quinquies, rubricato: «Esercizio del potere di autotutela facoltativa» – L. 27/07/2000, n. 212 – Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale – Art. 17-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87»

 

 

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Tax credit Zes unica. Approvato il modello per comunicare gli investimenti effettuati nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura | Domande a partire dal 20 novembre

Approvato, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 418393 /2024, il modello per accedere al tax credit riconosciuto per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-Zes unica in favore delle imprese operanti nella produzione di prodotti agricoli e nel settore forestale e delle micro e PMI attive nella pesca e nell’acquacoltura. La finestra per comunicare gli investimenti agevolabili, effettuati dal 16 maggio al 15 novembre 2024, si aprirà domani, 20 novembre, per poi chiudersi il 17 gennaio 2025. Il provvedimento definisce contenuto e modalità di trasmissione della comunicazione, necessaria per accedere al contributo introdotto dall’articolo 16-bis del D.L. n. 124/2023.

 

A chi è destinato il contributo

 

II credito d’imposta è riservato alle imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli e in quello forestale e alle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura che fra il 16 maggio e il 15 novembre 2024 hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle zone assistite della regione Abruzzo.

Il provvedimento specifica che l’accesso al credito è subordinato anche alla presentazione di una certificazione che attesti la corrispondenza delle spese indicate e la relativa documentazione contabile.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile, solo in compensazione tramite F24, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui sarà resa nota la percentuale per determinare l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del relativo limite di spesa.

 

Come presentare la comunicazione

 

La comunicazione può essere inviata, anche tramite un soggetto incaricato alla presentazione delle dichiarazioni, esclusivamente attraverso il software “ZESUNICAAGRICOLA” disponibile sul sito delle Entrate; nei cinque giorni successivi alla presentazione della comunicazione, sarà rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. Come specificato dal provvedimento, saranno considerate valide le comunicazioni trasmesse alla data del 17 gennaio 2025 e nei quattro giorni precedenti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. Fino al 17 gennaio 2025 sarà anche possibile inviare una comunicazione sostitutiva o rinunciare completamente al credito d’imposta richiesto con una precedente domanda. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 novembre 2024)

 

ZES Unica. In Gazzetta il decreto attuativo sul credito di imposta per gli investimenti agricoli e nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’ 11 novembre 2024 il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 18 settembre 2024, recante: «Modalità di attuazione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura» , che detta la disciplina per l’attribuzione del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica, di cui all’art. 16-bis del decreto-legge n. 124/2023.

L’agevolazione, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, è riconosciuta nel limite di spesa di 40 milioni di euro per il 2024 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

La misura è riconosciuta in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo.

Possono accedere al contributo tutte le imprese attive nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già stabilite o che si insediano nella ZES unica.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024, per le spese relative all’acquisto o al leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, per l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore ai 50.000 euro.

Per accedere al contributo, i soggetti comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025 (vedi supra), l’ammontare delle spese ammissibili.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES Unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento, a pena di decadenza dai benefici goduti.

 

Documentazione:

 

Link al testo del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 18 settembre 2024, recante: «Modalità di attuazione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’ 11 novembre 2024)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024, prot. n. 418393/2024, recante: «Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, con le relative istruzioni, e definizione del contenuto e delle modalità di trasmissione», pubblicato il 18.11.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Rilasciato il software di compilazione relativo all’aggiornamento del modello di comunicazione integrativa degli investimenti nella ZES

Da oggi (18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024) è possibile effettuare la trasmissione dei file contenenti  la comunicazione integrativa necessaria ad attestare, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024 destinati alle Zone economiche speciali e indicati nella comunicazione originaria.

A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha rilasciato il Software (Versione software: 1.0.0 del 18/11/2024) di compilazione relativo all’aggiornamento del modello di comunicazione integrativa degli investimenti nella ZES. Il Software “ZES UNICA INTEGRATIVA” consente la compilazione del modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica. E’ inoltre prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione dovrà essere effettuata anche se la “comunicazione originaria” indica investimenti agevolabili già realizzati alla data di trasmissione della stessa.

Nel dettaglio, la comunicazione va utilizzata dalle imprese che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 (“comunicazione originaria“), per attestare, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria (art. 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’art. 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155).
La comunicazione integrativa, a pena del rigetto, reca, altresì, l’indicazione dell’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dall’art. 7, comma 14, del richiamato decreto del 17 maggio 2024 (“certificazione”). Mediante la comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti ulteriori ovvero di importo superiore rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione originaria, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla relativa documentazione probatoria.

Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 113 del 2024 si applicano anche qualora la comunicazione originaria rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

 

Vedi anche:

Zes unica. Approvato il nuovo modello per l’integrazione degli investimenti

 

Certificazione del prospetto ZES

Si ricorda che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha sviluppato uno strumento operativo utile ai revisori coinvolti nella certificazione degli investimenti, supportandoli nelle attività relative all’incarico in conformità con l’articolo 3 del Decreto del 17 maggio 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR.

Il documento contempla le fasi essenziali, che vanno dalla lettera di incarico, alla check list con i principali controlli consigliati, alla lettera di attestazione e alla relazione di certificazione del revisore.

Link esterno al sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1796

 




Bonus Natale 2024. I Codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti del credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità

L’Agenzia, con la risoluzione odierna, n. 54 del 13 novembre 2024 (di seguito riportata), ha istituito i codici tributo per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il  credito scaturente dall’erogazione dell’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle particolari condizioni, unitamente alla tredicesima mensilità, ai lavoratori che ne facciano richiesta, cd. Bonus Natale. Le somme possono essere recuperate dai sostituti a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità. Di seguito il testo della risoluzione.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 54 del 13 novembre 2024, con oggetto: RISCOSSIONE – REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE – Bonus Natale – Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell’anno d’imposta 2024 – Codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus di cui all’articolo 2-bis D.L. 09/08/2024, n. 113, conv. con mod., dalla L. 7/10/2024, n. 143.

 

L’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, riconosce per l’anno 2024 un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle particolari condizioni economiche e familiari ivi indicate.

Il comma 4 del citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 113 del 2024 prevede che i sostituti d’imposta riconoscono l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità ai lavoratori che ne facciano richiesta.

Le somme erogate sono recuperate dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.

Ciò premesso, per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, sono istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP).

Per il modello F24:

  • “1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto- legge 9 agosto 2024, n. 113”.

 

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1703” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

 

Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):

  • “174E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto- legge 9 agosto 2024, n. 113”.

 

In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “174E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “riferimento B” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

 

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19 del 10 ottobre 2024, con oggetto: REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE – Bonus Natale – Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell’anno d’imposta 2024 – Indennità di importo pari a 100 euro per i lavoratori dipendenti in presenza di talune condizioni – Art. 2-bis del D.L. 9/08/2024, n. 113, conv., con mod., dalla L. 7/10/2024, n. 143, cd. Decreto Omnibus




Adesione al Concordato (Cpb) al 12 dicembre 2024 per chi (soggetto ISA) ha presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024. Il Cdm ha approvato il D.L. di proroga

Il Consiglio dei ministri di martedì 12 novembre 2024, ha approvato un decreto-legge, recante: «Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze» che posticipa, appunto, il termine per aderire al concordato.

Le norme intervengono al fine di riaprire il termine, inizialmente fissato al 31 ottobre 2024, entro i quali i soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA) possono aderire al concordato preventivo biennale. In particolare, la possibilità di aderire al concordato, presentando apposita dichiarazione dei redditi integrativa, sarà riconosciuta, fino al 12 dicembre 2024, ai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e, pur avendone i requisiti, non hanno aderito.

L’adesione sarà possibile a condizione che nella dichiarazione integrativa non siano indicati un minore imponibile, un minore debito d’imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre.

Ai fini del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024 (che consente ai contribuenti che hanno applicato gli ISA e aderiscono al CPB entro il 31 ottobre 2024 di usufruire di uno speciale regime di ravvedimento per le annualità ancora accertabili, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP), l’adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024. Conseguentemente anche tali soggetti potranno aderire allo speciale regime di ravvedimento.

Inoltre, si amplia la platea dei beneficiari del cosiddetto “bonus Natale”, aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità.

Infine, il provvedimento destina al Fondo per le emergenze nazionali di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l’anno 2024, 44 milioni di euro derivanti da altrettanti risparmi di spesa nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si ricorda, al riguardo che il termine per il versamento degli acconti – che dovranno tener conto degli effetti del reddito da Cpb proposto per il 2024 – è fissato per il 30 novembre 2024 (che cadendo di sabato slitta a lunedì 2 dicembre 2024).

Naturalmente,  chi deciderà di aderire al concordato dal 3 al 12 dicembre 2024  potrà, sia anticipare l’acconto al 2 dicembre, indipendentemente dal giorno dell’adesione, sia utilizzare l’istituto del ravvedimento per sanare i tardivi versamenti degli acconti “maggiorati”.

Si ricorda che il ravvedimento “sprint”, di cui al comma 1, secondo e terzo periodo, dell’articolo 13, D.Lgs. 471/1997 come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. l), n. 1), del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87, prevede che: «per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo».

Ne consegue che, in caso di ritardato versamento, se il pagamento avviene entro il quattordicesimo giorno dalla scadenza, si applica la sanzione del venticinque per cento «ridotta alla metà» (12,50%), ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Quindi, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 12,50% «è ulteriormente ridotta a un importo pari» a 1/15 per ogni giorno di ritardo. In pratica: per ogni giorno di ritardo, si applica una sanzione dello 0,83%. Inoltre, applicando la lett. a) del comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 sarà possibile applicare l’ulteriore riduzione a 1/10.

Oltre alle sanzioni sono dovuti gli interessi legali giornalieri con maturazione giorno per giorno.

Dal quindicesimo giorno, il terzo periodo, dell’articolo 13, D.Lgs. 471/1997 non trova più applicazione e quindi si applicherà solo la riduzione a metà prevista dal secondo periodo, con la conseguenza che la sanzione con ravvedimento sarà pari ad 1/10 (dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno) ex lett. a), comma 1, articolo 13 del D.Lgs. 472/97) e quindi all’1,25%.

Si ricorda, infine, che l’articolo 20, del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, per i soggetti ISA,  ai commi 2 e 3 prevede: « 2. Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:
a) se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;
b) se l’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall’articolo 17;
c) se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
3. Le maggiorazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto.
».

Per i forfettari lo stesso decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 prevede ai commi 2 e 3 dell’art. 31, che: «2. Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:
a) se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento ovvero al 3 per cento nel caso di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d’imposta precedente;
b) se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
3. La maggiorazione di cui al comma 2, lettera a), è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto».

 

Prassi (con appendice normativa)

Agenzia delle entrate

Speciale – Concordato preventivo biennale

Le linee guida sul Concordato preventivo biennale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 17 settembre 2024: «CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Condizioni per l’adesione – Cause di cessazione e decadenza – Effetti derivanti dalla adesione – Determinazione degli acconti – Modalità di adesione alla proposta di concordato – Attività di controllo – Oneri dichiarativi – Nuovo sistema (facoltativo) di tassazione sostitutiva del maggior reddito concordato rispetto al reddito dichiarato nel 2023 – Risposte ai quesiti – Artt. 6 a 37, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, come modificati dall’art. 4, del D.Lgs. 05/08/2024, n. 108 – D.M. del 14 giugno 2024 – D.M. del 15 luglio 2024»

I codici tributo per il versamento delle maggiorazioni degli acconti e della sostitutiva sul reddito eccedente

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48 E del 19 settembre 2024: «RISCOSSIONE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Acconto per il primo anno di applicazione del concordato – Nuovo sistema (facoltativo) di tassazione sostitutiva del maggior reddito concordato rispetto al reddito dichiarato nel periodo antecedente – Istituzione codici tributo – Artt. 20, 20-bis, 31 e 31-bis, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13»

 

Il D.M. “CPB forfetari” di approvazione della metodologia di calcolo della proposta (p.i. 2024) e delle fattispecie sintomatiche della presenza di circostanze eccezionali

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2024: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario»

Il testo del Titolo II del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, coordinato con le norme richiamate

Titolo II – Disciplina del concordato preventivo biennale

  • Capo I, articoli da 6 a 9: disposizioni generali;
  • Capo II, articoli da 10 a 22: disposizioni relative ai contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale;
  • Capo III, articoli da 23 a 33: disposizioni relative ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario;
  • Capo IV, articoli da 34 a 37: disposizioni comuni di coordinamento e conclusive.

 

 




La consulenza tecnica nel processo tributario. Dai Commercialisti un documento di ricerca a supporto dei professionisti che svolgono questa funzione ausiliaria

“La consulenza tecnica nel processo tributario” è il titolo di un documento di ricerca del Consiglio e della Fondazione nazionali dei commercialisti pubblicato oggi e rientrante nell’attività dell’area “Contenzioso tributario” alla quale è delegata la Consigliera nazionale Rosa D’Angiolella.

Nell’ambito dei poteri istruttori riconosciuti alle Corti di Giustizia tributaria dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 vi è quello di nominare un consulente tecnico quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità utili alla decisione della controversia. Il tema inerente alla corretta individuazione della funzione della consulenza tecnica e degli effetti dell’indagine peritale svolta risulta particolarmente delicato e non può prescindere da considerazioni di più ampio respiro in ordine alla natura del processo tributario”.

Il documento, dopo una breve disamina della natura sostanzialmente dispositiva del processo tributario, dell’evoluzione storico normativa della disciplina che regola la consulenza tecnica nell’ambito di tale processo, si concentra sulla funzione e l’oggetto di detta consulenza. In particolare, viene analizzata la figura del consulente tecnico d’ufficio, le modalità di nomina, accettazione e svolgimento dell’incarico. Si affronta, inoltre, il tema della vincolatività della consulenza tecnica per il giudice richiedente, anche alla luce dei principali orientamenti espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

Un ulteriore approfondimento è dedicato al rapporto tra la consulenza tecnica d’ufficio e quella di parte. Un cenno viene infine rivolto all’utilizzabilità e all’efficacia nell’ambito del processo tributario di consulenze tecniche rese in altri processi.

Il documento, oltre che d’interesse per i professionisti impegnati nel settore della Giustizia tributaria, potrà risultare un utile supporto anche per Commercialisti che svolgono questa importante funzione ausiliaria nell’ambito del processo tributario.

(Così, comunicato stampa Cndcec del 12 novembre 2024)

 

Link al documento CNDCEC – FNC “La consulenza tecnica nel processo tributario” pubblicato rientrante nell’attività dell’area “Contenzioso tributario” 

(Link esterno verso il Sito: Press – Professione Economica e Sistema Sociale – Testata ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) – https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2024/11/2024_10_12_la-consulenza-tecnica-nel-processo-tributario.pdf

 




Revisori legali. Cancellati dal registro 817 revisori persone fisiche e 5 società

Con n. 2 decreti Mef-Rgs dell’Ispettore generale capo di Finanza del 7 novembre 2024 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 5 società di revisione e n. 817 revisori persone fisiche ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Avverso al provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01.

Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione. (Cfr. FAQ n. 10 pubblicata su https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/Revisione-legale/FAQ/)

Link al testo del Decreto MEF-RGS dell’Ispettore generale capo di finanza prot. n. 231974 del 7 novembre 2024, che dispone la cancellazione di n. 422 revisori persone fisiche e n. 5 società di revisione, per mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)
Link esterno verso il sito:
https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/decreti/decreto_cancellazione_422PF_5PG.pdf

 

Link al testo del Decreto MEF-RGS dell’Ispettore generale capo di finanza prot. n. 231976 del 7 novembre 2024, che dispone la cancellazione di n. 395 revisori persone fisiche, per mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Link esterno verso il sito:
https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/decreti/decreto_cancellazione_395PF.pdf

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31 del 2024

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Gli approfondimenti

 

Speciale regime di ravvedimento: l’opzione è esercitata, per ogni “annualità”, mediante presentazione del “modello F24” con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata. Per le “trasparenti”, versano società e soci  di Eugenio Grimaldi

 

Riduzione “premiale” dei termini di accertamento nelle società “trasparenti”. L’unitarietà dell’accertamento estende gli effetti anche ai soci
di Enrico Molteni

 

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Unitarietà dell’accertamento del reddito imputato “per trasparenza” ai soci

 

Applicazione dei principi di unitarietà e trasparenza nell’accertamento a società di persone e soci. I termini di accertamento si unificano e litisconsorzio necessario (salvo riunioni “sananti”)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 27026 del 18 ottobre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Rettifica del reddito di una società di persone – Impugnazione – Litisconsorzio necessario tra società e soci – Configurabilità – Inosservanza – Cause relative alla società ed ai soci decise separatamente nella fase di merito – Giudizio di cassazione – Riunione “sanante” – Riunione delle cause in luogo della declaratoria di nullità – Possibilità – Condizioni – Fondamento – Attuazione del diritto alla ragionevole durata del processo – Necessità – Art. 40, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 101 c.p.c. – Art. 14, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 111, secondo comma, Cost. • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Processo tributario – Avviso di accertamento – Motivazione “per relationem” – Omessa allegazione degli atti richiamati – Validità dell’atto impositivo – Sussistenza – Condizioni – Esistenza della motivazione dell’atto impugnato – Indicazione ed effettiva esistenza dei fatti costitutivi della pretesa tributaria – Ragioni – Art. 7, comma 1, della L. 27/07/2000, n. 212 nel testo previgente alle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 30/12/2023, n. 219 – Art. 42, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – Obbligo di denuncia penale nei confronti di organi di una società di persone (nella specie società di persone) – Raddoppio dei termini ex art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis – Accertamento del reddito imputato “per trasparenza” ai soci – Applicabilità – Art. 43, comma 3, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Estinzione società di capitali – Responsabilità dei soci per le sanzioni irrogate alla società cancellata

 

Le sanzioni tributarie irrogate alla società cancellata dal Registro delle imprese si trasmettono ai soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione. In Cassazione motivi di ricorso omogenei e chiari

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 23341 del 29 agosto 2024: «SOCIETÀ – Sanzioni tributarie in capo a società ed enti – Scioglimento e liquidazione delle società di capitali – Organi sociali durante la liquidazione – Liquidatori – Cancellazione della società – Estinzione società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese – Fenomeno successorio sui generis – Responsabilità dei soci per i debiti sociali nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione – Trasmissibilità ai soci, ai sensi dell’art. 2495 c.c. – Ammissibilità – Fondamento – Art. 7, del D.L. 30/09/2003, n. 269, conv., con mod., dalla L. 24/11/2003, n. 326 – Artt. 2495 e 2740 c.c. • IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – Mescolanza e sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali – Prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili – Ammissibilità – Esclusione -Fondamento – Art. 360 c.p.c.»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Secondo Grado:

 

Professionisti che rilasciano il visto di conformità. Obbligo di identità soggettiva

 

Visto di conformità. Valido anche senza identità soggettiva tra chi lo rilascia e chi trasmette la dichiarazione. Disapplicato, di fatto, dal competente giudice tributario in sede di impugnazione di un avviso di recupero IVA, l’art. 23, comma 1, D.M. n. 164/1999

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte – Sezione II – Sentenza n. 185 dell’11 aprile 2024: «DICHIARAZIONE IVA – COMPENSAZIONE – VISTO DI CONFORMITÀ – Dichiarazione con visto di conformità apposto da un soggetto (abilitato) diverso dal consulente (abilitato) che aveva trasmesso la dichiarazione – Obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione – Violazione dell’obbligo di identità soggettiva tra tali operatori – Conseguenze – Recupero per indebite compensazioni IVA, inerente al periodo di imposta 2018 per violazione delle disposizioni dell’art. 23, comma 1, D.M. 31/05/1999, n. 164 – Esclusione – Infondatezza dell’atto di recupero – Ragioni – Rilevanza che entrambi i consulenti siano muniti dei requisiti professionali previsti dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/98 – Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adottato con Decreto ministeriale – Autonoma impugnazione – Preclusione – Disapplicazione ad opera del giudice nell’impugnazione di specifico atto impositivo – Configurabilità – Art. 10, comma 7, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102 – Art. 1, comma 574, della L. 27/12/2013, n. 147 – Art. 23, del D.M. 31/05/1999, n. 164»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Regime forfettario – Superamento dell’ammontare dei ricavi/compensi, ragguagliato ad anno per la permanenza

 

Le ripercussioni dello sforamento delle soglie massime dei forfetari e obblighi per la riduzione dei termini di accertamento da tracciabilità

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano – Sezione II – Sentenza n. 2840 del 27 giugno 2024: «REGIME FORFETARIO – Condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime – Superamento dell’ammontare dei ricavi/compensi, ragguagliato ad anno per la permanenza nel regime forfettario – Conseguenze – Decadenza dal regime a partire dall’anno successivo e determinazione (ricalcolo) delle imposte in modo ordinario – Art. 1, commi 54 e 71 della L. 23/12/2014, n. 190 • AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti – Termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi (d’impresa o di lavoro autonomo) – Riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, per i soggetti che utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica ovvero i corrispettivi telematici e che effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a euro 500 – Obbligo di comunicazione dell’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi – Mancata comunicazione – Conseguenze – Inefficacia della riduzione dei termini di accertamento – Art. 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – D.M. Mef 04/08/2016 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

 

Prassi 

Agenzia delle Entrate

 

Estinzione società – Possibilità per gli ex soci di emettere note di variazione IVA

 

Società liquidata ed estinta. Dopo la cancellazione dal registro delle imprese non consentito ai soci di sostituirsi ad essa per l’emissione di una nota di variazione per recuperare l’IVA

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 47 E del 19 settembre 2024: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Liquidazione ordinaria di società ed estinzione della stessa a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese – Possibilità per gli ex soci di emettere note di variazione IVA di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 – Esclusione – Ragioni – I principi relativi alle operazioni straordinarie, in merito agli effetti successori negli adempimenti fiscali, con particolare riferimento ai crediti IVA, non sono applicabili in caso di liquidazione ordinaria – Una volta estinta la società, senza che sia stata ancora esercitata la facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione, non è consentito ai soci sostituirsi ad essa nella sua emissione per recuperare l’IVA relativa ad un credito non incassato – Artt. 19 e 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 2495 c.c.»

 

Plusvalenze immobiliari da Superbonus

 

Plusvalenze da Superbonus per immobile acquisito solo in parte per successione. Rilevanza ai fini impositivi degli interventi agevolati solo sulle parti comuni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 208 del 23 ottobre 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili – Cessioni di beni immobili in relazione ai quali il cedente abbia fruito delle detrazioni d’imposta cd. “Superbonus” – Interventi eseguiti esclusivamente sulle parti comuni ammessi alla detrazione del 110 per cento delle spese sostenute (cd. Superbonus) relativamente alla quale è stata esercitata l’opzione per la cessione del credito ai sensi dell’art. 121 D.L. n. 34/2020 – Determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al Superbonus e acquisito solo in parte per successione – Modalità di calcolo della plusvalenza – Per la quota di abitazione acquisita con l’acquisto, il presupposto impositivo ricorre anche nel caso in cui detrazioni d’imposta, cd. “Superbonus”, sia stata fruita solo per lavori condominiali – Affermazione – Modifiche agli artt. 67 e 68 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Articolo 1, commi da 64 a 67, della L. 30/12/2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024»

 

Riforma della fiscalità internazionale – Determinazione della residenza fiscale

 

Nuove regole di determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti in vigore dal 2024. I chiarimenti delle Entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 4 novembre 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – Territorialità dell’imposizione – Determinazione della residenza fiscale – Residenza delle persone fisiche – Residenza delle società e degli enti – Redditi di lavoro dipendente – Istruzioni operative agli uffici in materia di residenza fiscale a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (D.Lgs. fiscalità internazionale) – Criteri di identificazione della residenza fiscale delle persone fisiche che svolgono un’attività lavorativa da remoto o in modalità agile – Art. 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 73, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 1 e 2, del D.Lgs. 27/12/2023, n. 209»

 

 

 

Legislazione

 

 

Ravvedimento “speciale” degli anni pregressi

 

Ravvedimento “speciale” legato all’adesione dei soggetti ISA al concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025. Modalità e termini di comunicazione dell’adesione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 novembre 2024, prot. n. 403886/2024: «Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale»

 

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Nuova autotutela tributaria: modalità di presentazione, istruttoria, adozione del provvedimento, responsabilità e impugnabilità

Con circolare n. 21 del 7 novembre 2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti in merito all’esercizio del potere di autotutela tributaria, alla luce della nuova disciplina dell’istituto, contenuta negli articoli 10-quater e 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), introdotti dall’articolo 1, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lett. h), della legge 9 agosto 2023, n. 111, la quale ha delegato il Governo a «potenziare l’esercizio del potere di autotutela estendendone l’applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell’atto, prevedendo l’impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose».

Il documento di prassi fa il punto sull’evoluzione dell’istituto a seguito delle novelle introdotte dal decreto legislativo n. 219/2023, che ha:

  • introdotto una regolamentazione distinta ed espressa delle ipotesi di autotutela obbligatoria (articolo 10-quater) e facoltativa (articolo 10-quinquies);

L’articolo 10-quater, rubricato «Esercizio del potere di autotutela obbligatoria», al primo comma, stabilisce che «L’amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi» nelle ipotesi di «manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione» espressamente elencate dalla richiamata disposizione

L’articolo 10-quinquies, rubricato «Esercizio del potere di autotutela facoltativa», prevede, inoltre, la facoltà in capo all’amministrazione finanziaria di esercitare comunque il potere di autotutela al di fuori dei casi di autotutela obbligatoria.

Nella circolare chiarito che per quanto riguarda il termine per la proposizione dell’azione, non è stata introdotta una disciplina ad hoc con riferimento al ricorso avverso il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela obbligatoria (ex articolo 10-quater) o facoltativa (ex articolo 10-quinquies). Di conseguenza, il ricorso avverso il rifiuto espresso di autotutela dovrà essere proposto, a pena di inammissibilità, entro l’ordinario termine fissato in linea generale dal comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (rubricato «Termine per la proposizione del ricorso»), ossia entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto. Limitatamente alle ipotesi di autotutela obbligatoria, per l’impugnazione del silenzio rifiuto tacito, si applica il comma 2 del citato articolo 21 in base al quale «Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all’articolo 19, comma 1, (…) g- bis), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda (…) di autotutela […]».

 

  • abrogato la previgente disciplina in materia di autotutela tributaria e, in particolare, l’articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, 656, nonché il decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37.

Chiarimenti anche in merito all’introduzione della nuova disciplina della definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale ex articolo 17-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

 

 

Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 8 novembre 2024

Nuova autotutela tributaria. Le linee guida dell’Agenzia delle entrate

 

Pronte le indicazioni dell’Agenzia sulla nuova disciplina dell’autotutela, in seguito alle novità introdotte dal Decreto legislativo n.219/2023. Con la circolare n. 21/E le Entrate chiariscono il perimetro del nuovo istituto e le regole per la presentazione delle richieste da parte dei contribuenti.

Autotutela obbligatoria

La nuova disciplina riforma l’istituto dell’autotutela tributaria, distinguendola in obbligatoria e facoltativa. In particolare, con il nuovo articolo 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente viene disciplinato l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di annullare, in tutto o in parte, anche senza istanza del contribuente, gli atti di imposizione anche in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi, laddove sussistano casi di manifesta illegittimità dell’atto e ricorra uno dei vizi tassativamente previsti dal primo comma della richiamata disposizione (errore di persona o di calcolo; errore sull’individuazione del tributo; errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria; errore sul presupposto di imposta; mancata considerazione dei pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza). Tuttavia, l’obbligo di autotutela non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione.

Autotutela facoltativa

Il nuovo articolo 10-quinquies dello Statuto del contribuente disciplina invece l’autotutela facoltativa stabilendo che l’Amministrazione finanziaria, qualora l’illegittimità dell’atto di imposizione non sia manifesta e, comunque, non sussista nessuno dei vizi tassativamente previsti dal primo comma dell’articolo 10-quater, può, comunque, annullare in tutto o in parte l’atto di imposizione, anche senza istanza di parte, laddove riconosca una illegittimità o una infondatezza dell’atto o dell’imposizione, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi.

Modalità di presentazione della richiesta di autotutela

La richiesta di autotutela va indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento. L’istanza deve rappresentare in modo esaustivo tutti gli elementi su cui si fonda la richiesta di autotutela e va corredata di tutta la documentazione. Per la presentazione ci si deve avvalere di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato tramite, ad esempio, l’utilizzo dei servizi telematici, SPID, CIE o CNS, oppure via posta elettronica certificata o in alternativa consegnando l’istanza a mano con accesso fisico allo sportello.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 21 del 7 novembre 2024, con oggetto: STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – Revisione dello statuto dei diritti del contribuente – AUTOTUTELA TRIBUTARIA – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Articolo 10-quater, rubricato «Esercizio del potere di autotutela obbligatoria» –  Articolo 10-quinquies, rubricato «Esercizio del potere di autotutela facoltativa» – L. 27/07/2000, n. 212 – Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale – Art. 17-bis del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. o), del D.Lgs. n. 87/2024




Zes unica. Approvato il nuovo modello per l’integrazione degli investimenti

Le comunicazioni integrative devono essere presentate esclusivamente in via telematica, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024.

 

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 per l’accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del citato Decreto-legge si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

L’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.

Il medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024 ha, inoltre, inserito nell’articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 113/2024 il comma 3-bis con il quale viene disposto che qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge, risulti pari al limite massimo di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate è determinato l’ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati.

Ciò premesso, al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 novembre 2024, prot. n. 406943/2024 è stato disposto:

Le versioni aggiornate del modello di comunicazione e delle relative istruzioni sono parti integranti del citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 novembre 2024, prot. n. 406943/2024.

Come anticipato, la comunicazione integrativa deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, in via telematica, utilizzando il nuovo modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

  • inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. Importante: l’ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
  • annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 novembre 2024, prot. n. 406943/2024, recante: «Aggiornamento del modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica. Modificazioni al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 con il quale è stato approvato il modello di comunicazione integrativa», pubblicato il 6.11.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Procedura “VeRA/Simulazione DURC”. Operativa la procedura Inps per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva

Nell’ambito della Piattaforma unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva, è disponibile la procedura “VeRA/Simulazione DURC”.

L’utilizzo della procedura favorirà una diversa modalità di gestione della posizione contributiva, sia da parte degli intermediari che da parte delle strutture territoriali dell’Istituto.

La procedura è stata realizzata per rendere possibile al titolare o al legale rappresentante dell’azienda e al suo intermediario, in possesso della specifica profilazione “Delega master”, la consultazione di tutte le evidenze che richiedono un intervento di normalizzazione o di regolarizzazione.

È composta da due sezioni, Verifica regolarità (VeRA) e Simulazione DURC, che propongono, rispettivamente, le esposizioni debitorie del contribuente e ogni altra evidenza, con il dettaglio della natura del credito contributivo e del suo stato, e la contestuale simulazione dell’esito automatico della regolarità.

I dettagli sulla procedura nel Messaggio Inps n. 3662 del 5 novembre 2024,  che di seguito si riporta:

 

La procedura VE.R.A. e Simulazione DURC è illustrata nel manuale prelevabile per mezzo del link:

Istruzioni operative per l’utilizzo della Piattaforma Unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva

 

 

Il testo integrale del messaggio numero 3662 del 05 novembre 2024, con oggetto: DURC E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA – Piattaforma Unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva. Rilascio procedura in ambiente internet e in ambiente intranet

 

 

Con il messaggio n. 4693 del 28 dicembre 2023 è stato illustrato il progetto “Servizio per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva”, sviluppato nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica e trasformazione dei processi e di miglioramento della User Experience, previste dai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La progettualità assolve alla finalità di consentire la gestione anticipata delle situazioni di irregolarità riconducibili al soggetto contribuente, identificato con il codice fiscale, rilevate in ciascuna delle Gestioni amministrate dall’Istituto e destinate a incidere potenzialmente anche sugli esiti delle verifiche di regolarità contributiva rilevate dal sistema Durc On Line.

Pertanto, la procedura “Ve.R.A./Simulazione Durc” è stata realizzata per rendere disponibile al titolare e/o legale rappresentante dell’azienda e al suo intermediario in possesso della specifica profilazione “Delega Master” di nuova istituzione, la possibilità di consultare tutte le evidenze che richiedono un intervento di normalizzazione o di regolarizzazione.

A conclusione delle attività informative rivolte agli intermediari e alle Strutture territoriali, con il presente messaggio si illustra la Piattaforma Unica per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva, disponibile in ambiente internet e in ambiente intranet, il cui utilizzo favorirà una diversa modalità di gestione della posizione contributiva, sia da parte degli intermediari che da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.

 

1. La procedura “Ve.R.A./Simulazione Durc”

 

La procedura Ve.R.A., come precisato nel citato messaggio n. 4693/2023, è composta da due sezioni – Verifica regolarità (Ve.R.A.) e Simulazione DURC – che propongono rispettivamente le esposizioni debitorie del contribuente e ogni altra evidenza, con il dettaglio della natura del credito contributivo e del suo stato, e la contestuale simulazione dell’esito automatico della regolarità, determinato secondo i criteri stabiliti nel D.M. 30 gennaio 2015.

La struttura della procedura indirizza le attività dell’operatore di Sede, del soggetto contribuente e dei loro intermediari verso due direttrici: la prima è funzionale alla gestione di tutte le evidenze e informazioni esposte nella sezione Ve.R.A., che possono richiedere l’attivazione di procedimenti di regolarizzazione indipendentemente dalla loro rilevanza ai fini del rilascio del DURC.

La seconda agevola il soggetto contribuente e il suo intermediario nell’individuare, ponendo a raffronto la sezione Ve.R.A. con la sezione Simulazione DURC, le evidenze ostative al rilascio della regolarità contributiva automatica che, se non gestite anticipatamente, determineranno l’emissione dell’invito a regolarizzare in fase di gestione del procedimento di verifica della regolarità contributiva nell’ambito della procedura Durc On Line.

La procedura espone i dati rilevati dagli archivi gestionali proponendo una vista che, con la finalità di realizzare la piena specularità con quelli a disposizione degli operatori, favorisce l’attivazione di comportamenti connotati da dinamiche di collaborazione proattiva e responsabile con i soggetti contribuenti e i loro intermediari che, per effetto della normalizzazione delle evidenze, sono destinati a incidere in modo sostanziale sull’incremento del numero dei DURC rilasciati regolari in automatico.

Tutto quanto, attraverso un approccio consulenziale nella gestione del contraddittorio con i soggetti contribuenti e i loro intermediari nell’ambito di tempistiche più ampie di quelle previste per la definizione delle irregolarità segnalate all’interessato con l’invito a regolarizzare, consentirà di ridurre i solleciti e le contestazioni realizzando il miglioramento della qualità del servizio avuto riguardo alla circostanza che il possesso della regolarità contributiva è un elemento di centralità nel posizionamento di un’azienda sul mercato di riferimento.

 

2. Ve.R.A./Simulazione DURC internet

 

La Piattaforma in ambiente internet, come già specificato, è stata strutturata per consentire ai soggetti contribuenti e ai loro intermediari, in possesso della specifica profilazione “Delega Master”, la consultazione delle evidenze – con o senza rilevanza contributiva – riferite alla posizione contributiva, trasversalmente a tutte le gestioni contributive, per la sistemazione delle eventuali anomalie mediante l’attivazione dei processi di regolarizzazione previsti per ciascuna tipologia di debiti contributivi.

Al momento dell’interrogazione la procedura genera un ticket che identifica con un numero la richiesta di consultazione.

Una volta conclusa l’elaborazione della richiesta, che avviene in modalità asincrona, la procedura restituisce il numero ticket la cui disponibilità sarà segnalata nella sezione “notifiche“, con pallino rosso. La sezione “archivio”, invece, consente di consultare, tramite chiavi di ricerca, le interrogazioni compiute.

L’utente potrà consultare l’esito della situazione rilevata da ciascun archivio gestionale, determinato alla data dell’interrogazione, in un’unica pagina di sintesi che riporta tutte le Gestioni nelle quali risulta operare il codice fiscale.

Per rappresentare in modo immediato le risultanze della verifica, la procedura, tramite l’utilizzo di “pallini” di diversa colorazione, segnala:

  • verde in corrispondenza delle Gestioni per le quali non risultano presenti evidenze;
  • rosso in corrispondenza delle Gestioni in cui sono presenti le evidenze, anche senza rilevanza contributiva, che devono essere oggetto di procedimenti di normalizzazione;
  • giallo in corrispondenza di anomalie nella estrazione delle evidenze.

Ogni Gestione è presente simultaneamente nelle due sezioni (Ve.R.A./Simulazione DURC) che sono navigabili distintamente.

Selezionando la singola Gestione è possibile visualizzare il dettaglio delle evidenze che sono segnalate con il medesimo sistema dei “pallini” verde/rosso/giallo.

In particolare, la sezione Ve.R.A. per ogni Gestione espone in modo puntuale, in sottosezioni, la natura dei debiti del contribuente e il relativo stato, per consentire la verifica delle situazioni di irregolarità in funzione di una generale esigenza di regolarizzazione.

La Piattaforma è stata integrata altresì con l’inserimento dei tooltip: posizionandosi con il cursore del mouse sul simbolo del “punto interrogativo” è possibile visualizzare la descrizione della specifica tipologia di inadempienza.

Ad esempio, nella Gestione lavoratori dipendenti privati, sotto la colonna “tipologia inadempienza”, presente nella sezione “inadempienze”, il tooltip fornirà, in corrispondenza del tipo segnalazione 27, la descrizione “denunce insolute”.

Come già specificato, con l’obiettivo di rendere disponibile un sempre maggiore numero di informazioni rilevate dagli archivi gestionali, sono stati resi disponibili, al momento per la sola Gestione lavoratori dipendenti privati, i dati relativi ai crediti a favore dell’azienda, nonché le evidenze non ancora consolidate (note di rettifica non definite, proposte vig, accertamenti di vigilanza documentale, etc.). Sono in corso le attività che consentiranno progressivamente analoghe implementazioni per le altre Gestioni.

Nella sezione Simulazione DURC le evidenze sono esposte con le medesime modalità descritte nella sezione Ve.R.A., ma sono valutate secondo i criteri che disciplinano il rilascio del DURC ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015.

 

3. Ve.R.A./Simulazione DURC intranet

 

Al fine di consentire agli operatori di Sede di poter avviare, secondo le nuove modalità di relazione con i soggetti contribuenti e i loro intermediari, le attività che concorreranno a realizzare più efficacemente gli obiettivi posti alla base del progetto, è stata sviluppata, in modo speculare alla versione internet, la procedura Ve.R.A./Simulazione DURC intranet.

Gli operatori di Sede pertanto disporranno dei medesimi dati e informazioni, nonché della medesima modalità di visualizzazione.

In tale modo, oltre a utilizzare la procedura in funzione della gestione complessiva della posizione contributiva (ad esempio, nella fase istruttoria di una domanda di rateazione), l’operatore avrà la possibilità di accedere, inserendo il numero di ticket in possesso del contribuente/intermediario e da questo fornito, ai dati che la stessa procedura ha proposto ai medesimi per la consultazione.

L’accesso alla Piattaforma è consentito a tutti gli operatori già abilitati alla procedura Ve.R.A., senza alcuna necessità di integrare il profilo attivo, utilizzando il medesimo percorso già in uso.

 

4. Piattaforma Unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva – Delega Master

 

La trasversalità della gestione del processo di regolarizzazione contributiva ha determinato la necessità di istituire una nuova tipologia di delega, denominata “Delega Master”, attraverso la quale il titolare di posizioni contributive in più Gestioni previdenziali può individuare un unico intermediario abilitato a consultare le evidenze presenti in ciascuna di esse.

In particolare, tramite la Delega Master è attribuita al delegato la possibilità di:

– consultare le evidenze dell’intera posizione identificata dal codice fiscale per la sistemazione delle eventuali anomalie presenti in ogni Gestione;

– procedere all’attivazione dei processi di regolarizzazione dei debiti contributivi;

– ricevere la notifica di “Pre-durc” per tutte le aziende per le quali si è richiesto un DURC (o ci si è accodati), con esito regolare, 30 o 15 giorni prima della fine di validità del Documento.

Si precisa che la Delega Master non incide sul sistema delle deleghe operative già attribuite sulle singole posizioni contributive agli intermediari eventualmente diversi dal titolare della Delega Master che continueranno, in tale modo, a svolgere le attività gestionali rientranti nell’ambito delle competenze correlate alla titolarità della delega attiva nella stessa o in altre Gestioni.

In merito all’attribuzione della Delega Master, al fine di agevolare l’immediato accesso alla procedura da parte degli intermediari, l’Istituto ha proceduto a effettuare un caricamento centralizzato che ha interessato le posizioni contributive per le quali, alla data della registrazione, è stata rilevata l’unicità di intermediario, individuato ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, nell’ambito della Gestione lavoratori dipendenti privati che risulti eventualmente titolare di deleghe operative in altra/e Gestione/i.

Pertanto, ferma la possibilità da parte del titolare/legale rappresentante delle aziende, nonché dei lavoratori autonomi, di accedere alla Piattaforma Unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva, il delegato master è, in attesa di successive implementazioni, l’unico soggetto abilitato all’utilizzo della medesima Piattaforma.

 

5. Creazione e attivazione della Delega Master

 

Conclusa la fase di precaricamento centralizzato, sopra descritta, la creazione e l’attivazione della Delega Master potrà essere effettuata accedendo alla piattaforma di Gestione Deleghe disponibile sul portale dell’Istituto nella sezione “Servizi per Aziende e Consulenti”.

I titolari/rappresentanti legali del soggetto contribuente potranno creare, attivare e rendere disponibile la Delega Master nei confronti di un intermediario abilitato ai sensi della citata legge n. 12/1979 o di una persona di fiducia utilizzando il nuovo servizio “Delega Master”.

La procedura, dopo la selezione del codice fiscale della posizione contributiva per la quale deve essere attribuita la “Delega Master”, richiede l’inserimento del codice fiscale del soggetto da delegare e la compilazione del modulo proposto. Dopo la creazione della delega l’attivazione sarà effettuata utilizzando il servizio “Dettagli Delega/Subdelega”.

Si evidenzia che la delega Master a persona di fiducia o altro intermediario da parte del titolare/rappresentante legale non può essere attribuita in presenza di Gestione Uniemens Poscontributiva. Pertanto, qualora successivamente all’attribuzione della Delega Master venga attivata una posizione nella predetta Gestione, la procedura opererà la modifica dello stato Delega Master in “revocata”. Ciò consentirà al titolare/rappresentante legale del soggetto contribuente di creare, attivare e rendere disponibile la nuova Delega Master nei confronti di un intermediario abilitato ai sensi della legge n. 12/1979. La revoca della delega sarà comunicata automaticamente agli interessati tramite canali PEC/e-mail.

Gli intermediari abilitati ai sensi della legge n. 12/1979 potranno acquisire direttamente la delega utilizzando il nuovo servizio “Delega Master”. La procedura richiede l’inserimento del codice fiscale del soggetto contribuente che ha conferito all’intermediario la delega e la compilazione del modulo proposto.

Nella fase di creazione, la procedura consentirà la stampa della Delega Master che, previa sottoscrizione del delegante e del delegato, dovrà essere conservata dai medesimi.

Dopo la creazione della delega, l’attivazione sarà effettuata utilizzando il servizio “Dettagli Delega/Subdelega”.

In fase di attivazione della delega il sistema, con apposita funzionalità, provvederà a inviare al soggetto delegante e al delegato la comunicazione dell’intervenuta attivazione.

Resta sempre possibile, da parte di ciascuno dei soggetti interessati, procedere alla revoca della Delega Master attivata.

 

6. Piattaforma Unica per la Verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva – Funzionalità Pre-durc

 

Al fine di pervenire alla normalizzazione delle evidenze, che consentirà di incidere in modo sostanziale sull’incremento del numero dei DURC rilasciati regolari in automatico, è stato sviluppato, nell’ambito della Piattaforma, il componente “Pre-durc” che favorisce, attraverso la generazione automatica di un ticket, per i soli DURC rilasciati con esito regolare in corso di validità, la gestione interattiva della verifica della regolarità con l’intermediario, titolare di specifica Delega Master.

L’architettura del “Pre-durc”, 30/15 giorni prima rispetto alla data di scadenza di validità del DURC, come specificato nel paragrafo 4, effettua la notifica al delegato master della seguente comunicazione:

“Per anticipare la gestione delle eventuali irregolarità che si sono prodotte nel corso del periodo della sua validità, la invitiamo ad interrogare la procedura Ve.R.A. inserendo il ticket YYYYY in archivio. In caso di presenza di situazioni a debito la preghiamo di contattare la sede Inps di riferimento o di operare con le specifiche funzionalità disponibili sul portale dell’Istituto, al fine della loro sistemazione”.

L’intermediario, accedendo alla sezione “profilo” della Piattaforma, ha facoltà di scegliere le modalità – PEC, e-mail o SMS – e le tempistiche – 30/15 giorni prima della data di scadenza di validità del DURC – di ricezione della notifica del numero di ticket generato automaticamente dal sistema.

Tenuto conto che il Pre-durc è attivato esclusivamente nei confronti del delegato Master, quest’ultimo dovrà risultare quale richiedente la verifica di regolarità contributiva del soggetto contribuente nell’ambito della procedura Durc On Line, con il profilo specifico di “delegato Master”.

Il procedimento di notifica sopra descritto è stato previsto anche nei confronti del delegato Master che effettui la richiesta di verifica della regolarità contributiva (c.d. accodamento), nel corso della validità del Durc On Line (regolare). In quest’ultimo caso, tenuto conto che l’attivazione del Pre-durc è prevista operi di default 30 giorni prima della scadenza del Documento, in assenza della riduzione a 15 giorni di tale termine tramite la sezione “profilo” sopra indicata, l’accodamento potrà avvenire non oltre i primi tre mesi di validità del Durc On Line.

Il delegato Master dovrà inserire in procedura il numero di ticket comunicato e la Piattaforma restituirà l’esito della verifica proponendo, nelle due sezioni Ve.R.A. e Simulazione DURC, le eventuali evidenze riferite al codice fiscale il cui DURC regolare è prossimo alla scadenza.

Si precisa che, sempre in relazione alla finalità di consentire la definizione anticipata delle evidenze segnalate dalla procedura descritta, che è funzionale a garantire il perdurare nel tempo della condizione di regolarità attestata con il DURC, gli ordinari canali di comunicazione bidirezionale (Fascicolo Elettronico del Contribuente e Cassetti previdenziali) sono stati appositamente integrati con il nuovo oggetto “VERA-SIMULA DURC”, destinato esclusivamente alla gestione delle attività correlate alla procedura VE.R.A. e Simulazione DURC.

La procedura VE.R.A. e Simulazione DURC è illustrata nel manuale allegato (Allegato n. 1).




Speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater per le annualità dal 2018 al 2022: l’opzione è esercitata, per ogni “annualità”, mediante presentazione del “modello F24” con l’indicazione dell’ “annualità” per la quale è esercitata l’opzione

L’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come modificato dal decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, in corso di conversione consente ai soggetti che hanno applicato gli “ISA” e che ha aderito, entro il 31 ottobre 2024, al “CPB” di adottare il regime di “ravvedimento speciale” disciplinato dallo stesso articolo 2-quater versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell’imposta regionale sulle attività produttive.

In particolare, il nuovo istituto si rivolge a coloro che, nelle “annualità” dal 2018 al 2022, per le quali è possibile accedere al “ravvedimento”:

  • hanno applicato gli “ISA”;
  • ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  • ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

 

I soggetti che hanno conseguito, nell’annualità di imposta interessata dal “ravvedimento”, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, possono adottare tale istituto solo se esercitano l’opzione per entrambe le categorie reddituali.

Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dell’applicazione degli “ISA”, alla data del 9 ottobre 2024 di entrata in vigore della legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.

 

Tenuto conto che il comma 15 del citato articolo 2-quater rinvia a un provvedimento la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di adesione al ravvedimento, il Direttore dell’Agenzia delle entrate il 4 novembre 2024, ha approvato un provvedimento, recante: «Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale».

 

Modalità di comunicazione delle opzioni e di versamento

 

In relazione alle modalità di adesione al ravvedimento, atteso che il comma 8 dell’articolo 2-quater citato prevede che il perfezionamento del “ravvedimento” avvenga con il versamento delle imposte sostitutive, il nuovo provvedimento prevede che, per l’adozione del “ravvedimento” l’opzione è esercitata, per ogni “annualità”, mediante presentazione del “modello F24” relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” della relativa “annualità” indicando il numero complessivo delle rate, tramite i codici tributo appositamente istituiti con la risoluzione n. 50 del 17 ottobre 2024.

 

Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del “Tuir”:

  • la presentazione del “modello F24” di versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è effettuata da parte della società o associazione;
  • la presentazione dei “modelli F24” di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è effettuata da parte dei soci o associati.

In tali casi l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei “modelli F24” relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata.

 

Viene quindi previsto che in caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna “annualità”, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

 

In pratica, l’efficacia dell’istituto deriverà solo dal pagamento integrale di tutte le imposte sostitutive. Di conseguenza, massima attenzione sui versamenti che dovranno essere effettuati da tutti i soggetti coinvolti, società e soci. A tal riguardo, si evidenzia che condizionare l’adesione e il successivo perfezionamento dell’istituto al versamento effettuato «delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati», sembra frutto di una estremizzazione del principio dell’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone (stesso discorso vale per le società di capitali “trasparenti”) e dei soci delle stesse ex art. 5 del TUIR. In base al provvedimento, la società trasparente dovrà determinare le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, tenendo anche conto che il «valore complessivo» per ciascuna annualità non può essere a inferiore a 1.000 euro, e comunicare l’importo da versare pro quota ai soci (titolari delle quote nel periodo oggetto del ravvedimento speciale); i soggetti tenuti al versamento.

 

Il “ravvedimento” non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione (PVC) o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

 

Termini

 

Con riferimento ai termini per l’esercizio dell’opzione il provvedimento ricorda che la stessa è effettuata entro il 31 marzo 2025 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

 

Pubblicazione di elementi informativi di ausilio

 

Infine, è previsto che al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento, l’Agenzia delle entrate rende disponibili, per ogni annualità, elementi ed informazioni utili per la determinazione delle imposte sostitutive, i cui dati sono contenuti nell’Allegato n. 1 al medesimo provvedimento.

 

I soggetti interessati e i relativi intermediari delegati possono consultare tali elementi informativi accedendo al “Cassetto fiscale” mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 novembre 2024, prot. n. 403886/2024, recante: «Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale», pubblicato il 4.11.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Nuove regole di determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti in vigore dal 2024. I chiarimenti Ae

Sono residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte dell’anno hanno il domicilio nel territorio dello Stato: sviluppano cioè le relazioni personali e familiari in via principale nel nostro Paese. Con la circolare n. 20 (del 4 novembre 2024), pubblicata oggi, l’Agenzia delle Entrate illustra gli effetti delle modifiche introdotte dal Decreto fiscalità internazionale (D.Lgs. n. 209/2023) in materia di residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti in vigore dal 2024.

Cambia quindi il concetto di «domicilio»: a differenza della disciplina previgente, non è più mutuato dal codice civile, ma, in linea con la prassi internazionale, viene riconosciuta prevalenza alle relazioni personali e familiari piuttosto che a quelle economiche. Ciò fatta salva l’eventuale applicazione di disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Il documento di prassi, corredato da una traduzione di cortesia in lingua inglese, illustra le nuove regole anche con esempi concreti.

 

Una nuova «residenza» per le persone fisiche

 

A seguito delle modifiche normative, la semplice presenza sul territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta – 183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile, incluse le frazioni di giorno – è sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia. La circolare rende chiarimenti sul computo delle frazioni di giorno. Illustra, inoltre, che per effetto dell’introduzione del nuovo criterio della presenza fisica, le persone che lavorano in smart working nello Stato italiano, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono considerate fiscalmente residenti in Italia, senza che sia necessaria la configurazione di alcuno degli altri criteri di collegamento previsti dalla normativa (residenza civilistica, domicilio, iscrizione anagrafica). Infine, per effetto delle modifiche introdotte, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente acquisisce il valore di una presunzione relativa (e non più assoluta) di residenza fiscale in Italia: vale, quindi, salvo prova contraria che può essere fornita dal contribuente. Rimane fermo, infine, il criterio della residenza ai sensi del codice civile così come il principio dell’alternatività dei diversi criteri.

 

Società ed enti, nuovi criteri per la residenza

 

Novità anche per società ed enti. Secondo le nuove regole, evidenzia la circolare, sono considerati residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Si tratta di tre criteri alternativi, ossia basta che ricorra uno solo di essi per configurare la residenza in Italia, l’importante è che la sussistenza del criterio si protragga per la maggior parte del periodo d’imposta. Rispetto alle precedenti regole, in sostanza, il presupposto della sede dell’amministrazione viene declinato nei concetti della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale e viene eliminato “l’oggetto principale” come criterio per stabilire la residenza.

Le nuove regole sono in vigore dal 1° gennaio 2024 per le società e gli enti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, per quelli per cui l’esercizio non coincide con l’anno solare la nuova determinazione della residenza è efficace dal periodo successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023. (Così, comunicato stampa del 4 novembre 2024)




Irregolare funzionamento del servizio di acquisizione attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate delle deleghe di pagamento F24. Pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento e proroga dei termini

Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate prot. n. 402623/2024 del 31 ottobre 2024, emanato ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla 28 luglio 1961, n. 770, accertato l’irregolare funzionamento del servizio di acquisizione attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate delle deleghe di pagamento, relative ai versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei giorni 29 e 30 ottobre 2024.

Come evidenziato nella parte motiva dei provvedimento, “Sogei S.p.A., società incaricata della realizzazione, sviluppo, manutenzione e conduzione tecnica del sito web e dei servizi informatici dell’Agenzia delle entrate, ha comunicato che, a causa di un’anomalia nel software di accoglienza dei modelli F24 telematici, a partire dalle ore 12.48 del 29 ottobre e fino alle ore 9.56 del 30 ottobre 2024, si sono verificati degli scarti impropri, con tipologia “Squadratura contabile sezione erario”, dei modelli F24 presentati da contribuenti e intermediari attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate”.

 

Il testo del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla 28 luglio 1961, n. 770 (G.U. 22 giugno 1961, n. 152) – Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari  – Articolo 1

Art. 1

Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all’articolo 3.

 

Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2024

 

Irregolare funzionamento del Sistema F24 telematico gestito da Sogei. Pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento e proroga dei termini

Sogei ha comunicato che dalle ore 12.48 del 29 ottobre 2024 alle ore 9.56 del 30 ottobre 2024 si è verificata un’anomalia nel proprio sistema di acquisizione dei modelli F24 telematici, che ha impropriamente comportato lo scarto delle deleghe di pagamento con motivazione “Squadratura contabile sezione erario”.

Sogei ha inoltre comunicato che, nello stesso arco di tempo, non si è verificata alcuna anomalia ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate, che hanno correttamente funzionato, consentendo anche l’invio delle istanze di adesione relative al concordato preventivo biennale. In considerazione delle anomalie comunicate da Sogei e preso atto del parere favorevole del Garante del Contribuente, viene emanato un provvedimentodi irregolare funzionamento delle attività di controllo automatico della coerenza rispetto alle specifiche tecniche delle deleghe di pagamento inviate attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

La proroga – L’art. 1 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498 (sopra riportato) dispone che nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento.




“Salva casa”. Prime indicazioni dal Comune di Roma su parametri di agibilità e cambi di destinazione d’uso

Il Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica del Comune di Roma, con nota Prot. QI/2024/0205723 del 21/10/2024, ha fornito le “Prime indicazioni di massima circa l’interpretazione e l’applicazione del Decreto “Salva Casa”. In particolare, nel documento trattati i mutamenti delle destinazioni d’uso, le oblazioni e l’agibilità.

Link al testo della nota Prot. QI/2024/0205723 del 21/10/2024 del Comune di Roma, con oggetto: Decreto Salva Casa – Parametri di agibilità – Cambi di destinazione d’uso – Oblazioni – D.P.R. del 06/06/2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislativo e regolamentari in materia edilizia – TUE)

Vedi anche:

La circolare della Regione Umbria per l’applicazione delle disposizioni dettate dal “Decreto Salva Casa” e ricadute sulla LR n. 1/2015

Link al testo Circolare della Regione Umbria n. 235327 del 23 ottobre 2024 per l’applicazione delle disposizioni attuative dettate dal decreto “Salva Casa“ e ricadute sulla LR n. 1-2015 – D.P.R. del 06/06/2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislativo e regolamentari in materia edilizia – TUE)

 




Due nuove risposte Ae in tema di cause di esclusione in caso di trasformazioni societarie o modifica della compagine

L’Agenzia delle entrate in data 28 ottobre 2024 ha pubblicato il V aggiornamento delle Faq relative al Concordato preventivo biennale di cui al Titolo II del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Con due ulteriori risposte forniscono indicazioni in tema di condizioni di accesso e cause di decadenza.

Di seguito le indicazioni fornite.

 

Condizioni di accesso e cause di esclusione (Rif. Artt. 10 E 11 del Decreto CPB)

Faq n. 1 del 28 ottobre 2024 – Si chiede di confermare che la trasformazione, che comporti il passaggio da un tipo di società di capitali ad un altro oppure da un tipo di società di persone ad un altro, non determini l’esclusione o la cessazione del CPB.

Si conferma che le trasformazioni societarie, indicate nel quesito, non rilevano ai fini dell’esclusione o della cessazione degli effetti del CPB.

Faq n. 2 del 28 ottobre 2024 – L’articolo 11, comma 1, lettera b-quater) del decreto CPB prevede come causa di esclusione dal CPB il verificarsi nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato di una modifica della compagine sociale. All’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del decreto CPB è prevista la medesima fattispecie quale causa di cessazione del CPB. In entrambi i casi la fattispecie è riferita a società o associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si chiede conferma che tale fattispecie di esclusione/cessazione non operi per le società e enti diversi da quelle di cui all’articolo 5 del TUIR.

Al riguardo, nel rinviare ai chiarimenti già resi con la FAQ n. 3 del 17 ottobe 2024, si conferma che, stante il tenore letterale della norma, la previsione in argomento deve intendersi riferita ai soli soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR.

 

Vedi anche:

Concordato preventivo biennale e “ravvedimento speciale”. L’Agenzia delle entrate pubblica 15 nuove Faq

Diffusi nel sito dell’Agenzia delle Entrate 15 ulteriori chiarimenti relativi all’istituto del Concordato preventivo biennale e al “ravvedimento speciale”. …  Aggiornamento del 25 ottobre 2024

Concordato preventivo biennale. Il testo integrale delle Faq pubblicate
FAQ-Agenzia delle Entrate – Risposte a domande più frequenti in merito al Concordato Preventivo Biennale – Aggiornamento del 17 ottobre 2024
www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2024/FAQ_CPB.pdf – 2024-10-24

 




Parte dalla Camera la corsa per l’approvazione della legge di bilancio 2025 | Testo e relazioni

Presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge n. 2112, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027».

Di seguito i link per prelevare i documenti.

 

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del Ddl bilancio 2025

Il testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» – (Illustrazione degli articoli del disegno di legge di bilancio disegno di legge A.C. 2112) – (Relazione tecnica: Parte I – Sezione I del disegno di legge).

Il disegno di legge di bilancio 2025

Il testo del disegno di legge A.C. 2112, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» – Disegno di legge A.C. 2112 – Articoli da 1 a 144




Concordato preventivo biennale e “ravvedimento speciale”. L’Agenzia delle entrate pubblica 15 nuove Faq

Diffusi nel sito dell’Agenzia delle Entrate 15 ulteriori chiarimenti relativi all’istituto del Concordato preventivo biennale e al “Ravvedimento speciale”.

Di seguito il testo delle nuove risposte.

 

Condizioni di accesso e cause di esclusione (Rif. Artt. 10 E 11 del Decreto CPB)

 

Faq n. 1 del 25 ottobre – L’articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto CPB prevede come causa di esclusione dal CPB la condanna o il patteggiamento per uno dei reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché uno degli altri reati indicati nella medesima disposizione commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del CPB stesso. Al riguardo, si chiede se, ai fini dell’esclusione del CPB, occorre il passaggio in giudicato della sentenza di condanna o se è sufficiente una sentenza non definitiva.

Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti già resi al paragrafo 2.1.2 della Circolare nel quale è stato precisato che “La Relazione illustrativa di accompagno del decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale» chiarisce che l’accesso al CPB è precluso soltanto in ipotesi di condanna con sentenza “irrevocabile”, precisando, a tal riguardo, che “le tipologie di condanna, richiamate alla lettera b) dell’articolo 11, possono assurgere a causa di esclusione solo se assistite dal predicato della irrevocabilità, non contemplando la disposizione in argomento, in via esplicita, l’estensione dell’effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato”.

 

Faq n. 2 del 25 ottobre – L’inizio dell’attività nel 2023 costituisce una causa di esclusione, sia per i soggetti che applicano gli ISA che per quelli in regime forfetario. Cosa si deve intendere per “inizio attività”?

Si osserva che per l’applicazione degli ISA il concetto di “inizio attività” è stato già esplicitato, da ultimo nella circolare ISA 15/E del 2024, ove è stato sostenuto che «ai fini dell’esclusione dall’applicazione degli ISA, l’indirizzo consolidato di prassi è quello di identificare l’inizio attività con il momento dell’apertura della partita IVA». Il medesimo chiarimento è valido anche per i contribuenti che applicano il regime forfetario.

 

Faq n. 3 del 25 ottobre – Si chiede se il decesso di un socio o associato, nel 2024, rientri tra le ipotesi di cessazione del CPB.

Il decesso del socio o dell’associato non dà luogo ad un’ipotesi di cessazione dal CPB. Resta ferma, in tali ipotesi, l’applicazione della causa di cessazione prevista dall’articolo 19 del decreto, in base alla quale il CPB cessa di avere efficacia in «presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato». 

 

Faq n. 4 del 25 ottobre – Si chiede se il passaggio di una società a responsabilità limitata da un regime di trasparenza fiscale ex articolo 116 del TUIR a un regime ordinario (o il passaggio inverso) nei periodi d’imposta oggetto del CPB o in quello precedente debba essere considerato causa di esclusione o di cessazione.

La risposta è negativa, in quanto l’ipotesi prospettata nella domanda non rientra in nessuna delle cause di esclusione o di cessazione previste dagli articoli 11 e 21 del decreto CPB.

 

Faq n. 5 del 25 ottobre – Nell’ipotesi di un soggetto in regime forfetario che concordi un reddito per il 2024 al quale corrispondono ricavi o compensi per un importo superiore a 85.000 euro, si verifica la fuoriuscita dal regime forfetario nel 2025?

L’accettazione del reddito oggetto della proposta di concordato non rileva ai fini del rispetto dei limiti di 85.000 euro e 100.000 euro previsti per la fuoriuscita dal regime forfetario, fermo restando che, ai fini del superamento dei predetti limiti, continuano a rilevare i ricavi e i compensi effettivamente percepiti durante i periodi di imposta di adesione al CPB.

 

Faq n. 6 del 25 ottobre – Si chiede di sapere se, nell’ipotesi di un contribuente ISA che nel 2023 esercita più attività, l’integrazione di nuove attività o la modifica nella composizione delle stesse durante il biennio del concordato sia causa di cessazione dello stesso.

L’articolo 21 comma 1, lett. a) del Decreto CPB prevede una specifica causa d’esclusione nei casi in cui «il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale».

Ciò posto, l’esercizio di attività aggiuntive o la modifica della loro composizione non integra la richiamata causa di cessazione a condizione che le attività svolte rientrino nel medesimo ISA. Analogamente, nell’ipotesi di esercizio di attività che presuppongono l’applicazione di ISA differenti, non sembra ravvisabile la causa d’esclusione sempreché l’attività considerata prevalente nel 2023 resti tale anche nel biennio del concordato.

 

Faq n. 7 del 25 ottobre – Soggetto con attività di albergo, bar ristorante: nell’anno 2023 l’attività alberghiera risulta prevalente al 60% dei ricavi complessivi mentre le attività di bar e ristorante sono al 40%. L’ISA applicato nel 2023, attese le particolari regole di determinazione della “attività prevalente” e delle “attività complementari” previste in tale casistica, è il DG44U relativo all’attività alberghiera con assorbimento delle altre attività. Se nel 2024 o nel 2025 la situazione si invertisse, sempre tenuto conto delle specifiche modalità di determinazione della prevalenza previste in tali casi, con conseguente prevalenza dei ricavi del bar o del ristorante con compilazione del relativo ISA con prospetto multiattività per l’albergo non complementare e codice esclusione ISA 7 (Esercizio di due o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo ISA), cessa il CPB?

Il caso prospettato rientra tra le cause di cessazione individuate dall’articolo 21, comma 1, lettera a) del decreto CPB «il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

 

Faq n. 8 del 25 ottobre – Si chiede di sapere se, nell’ipotesi di un contribuente forfetario che nel 2023 esercita due attività rientranti in differenti gruppi di settore, l’integrazione di nuove attività durante il biennio del concordato sia causa di cessazione dello stesso.

L’articolo 32, comma 1, lettera a) del decreto prevede che il CPB cessa di avere efficacia nell’ipotesi in cui «il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari». Ne consegue che nel caso prospettato la richiamata causa di cessazione si applica solo a condizione che le nuove attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano diversi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari.

 

Faq n. 9 del 25 ottobre – I soggetti ISA che volontariamente non aderiscono al CPB relativo ai periodi d’imposta 2024 e 2025 potranno aderire, in presenza dei requisiti, al CPB per il successivo biennio relativo ai periodi d’imposta 2025 e 2026 o potranno farlo soltanto per il biennio 2026-2027?

Si ritiene che i contribuenti che non aderiscono al CPB relativo ai periodi d’imposta 2024 e 2025 potranno aderire al CPB relativo ai periodi d’imposta 2025 e 2026, in presenza dei requisiti di accesso.

 

Reddito oggetto di concordato (rif. artt.15,16,28 del decreto CPB)

 

Faq n. 10 del 25 ottobre – Si chiede se nell’ipotesi di passaggio, nel 2024, dal regime di contabilità ordinaria a quello di contabilità semplificata, sia possibile ridurre il reddito concordato con la perdita fiscale derivante dalla deduzione integrale delle rimanenze di magazzino.

Le variazioni (in aumento e in diminuzione), indicate nell’articolo 16 del decreto CPB, che possono essere apportate al reddito d’impresa concordato, sono tassative. Nel caso prospettato non è possibile utilizzare la perdita fiscale di periodo derivante dalla deduzione integrale delle rimanenze per abbattere il reddito d’impresa concordato.

 

Faq n. 12 del 25 ottobre – Si chiede conferma che gli ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, che non risultano dalle scritture contabili ma che sono indicati in dichiarazione per migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo all’anno 2023, sono rilevanti ai fini del CPB e concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta del periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta da indicare nei righi P04 e P05 del modello CPB?

Si conferma che gli ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, che sono dichiarati dal contribuente per migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo all’anno d’imposta 2023, concorrono alla formazione dell’importo del reddito e del valore della produzione netta del 2023 e devono essere indicati nei righi P04 e P05 del modello CPB.

 

Benefici premiali (rif. Art. 19 del decreto CPB)

 

Faq n. 11 del 25 ottobre – Si chiede di confermare che l’accettazione della proposta di concordato, da parte dei soggetti che applicano gli ISA, comporti l’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 600 del 1973 e all’articolo 54, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, indipendentemente dal livello di affidabilità fiscale conseguito dal contribuente nei periodi oggetto di concordato.

L’articolo 19, comma 3, del Decreto CPB prevede che «Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto, previsti dall’ articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96». Nel rinviare ai chiarimenti forniti con la Circolare n. 18 del 2024, paragrafo 5, considerato il tenore letterale della norma si conferma che l’accesso ai benefici premiali non è condizionato dal punteggio ISA ottenuto nel biennio del CPB.

 

Cause di decadenza (rif. articolo 22 e 33 del decreto cpb)

 

Faq n. 13 del 25 ottobre – Si chiede conferma che la violazione di inesatta o incompleta comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, rilevante ai fini dell’eventuale superamento della soglia del 30% del reddito e del valore della produzione netta oggetto del concordato, si riferisca al solo periodo d’imposta 2023 e non anche alle precedenti annualità.

Al riguardo, nella Circolare è stato già chiarito che “per il primo biennio di applicazione del CPB (i.e. 2024-2025) i dati comunicati in modo inesatto o incompleto sono riferibili al modello ISA 2024 relativo al p.i. 2023”.

 

Faq n. 14 del 25 ottobre – Si chiede conferma che l’omessa dichiarazione IRAP riguardo agli anni 2021/2023 non precluda l’accesso al CPB, così come l’omessa dichiarazione IRAP per gli anni 2024/2025 non comporti la decadenza dal CPB.

Si conferma che l’omessa dichiarazione IRAP relativa ad uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in cui si aderisce al CPB non costituisce causa di esclusione dallo stesso, atteso che l’articolo 11, comma 1 del decreto CPB riferisce tale causa di esclusione alla sola “mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento”.

Viceversa, l’articolo 22, comma 2, lettera c), prevede tra le cause di decadenza dal CPB «le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui: agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471». Pertanto, l’omessa dichiarazione IRAP, per uno degli anni d’imposta 2024 o 2025, determina la decadenza dal CPB.

 

Ravvedimento di cui all’art. 2-quater Decreto-legge n. 113 del 9 agosto 2024

 

Faq n. 15 del 25 ottobre – Si chiede conferma che l’opzione per il ravvedimento non comporta alcun obbligo di versamento ai fini IVA relativamente ai maggiori imponibili soggetti a imposta sostitutiva.

L’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024 prevede che «I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive». Il riferimento, nella richiamata disposizione, alle sole imposte sui redditi e alle relative addizionali nonché all’imposta regionale sulle attività produttive consente di escludere che la base imponibile, sulla quale si applicano le relative imposte sostitutive, rilevi anche ai fini IVA.

 

 




Correttivo-Ter al Codice della crisi d’impresa: primi chiarimenti Inps

L’Inps, con il messaggio n. 3553 del 25 ottobre 2024 (di seguito riportato), ha fornito le prime istruzioni con riferimento alle modalità di presentazione delle proposte e alle competenze decisionali in tema di transazione su crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo.

 

Si pubblica il testo integrale del Messaggio Inps n. 3553 del 25 ottobre 2024, con oggetto: Transazione su crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti – Trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo – Modifiche apportate al CCII dal Decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante «Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – Modalità di presentazione delle proposte e alle competenze decisionali – Artt. 88 e 63 del D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 (CCII)

Con il presente messaggio si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante «Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14» (di seguito, CCII). Il medesimo decreto legislativo è entrato in vigore il 28 settembre 2024.

Con riguardo alle specifiche disposizioni normative che regolano la disciplina della transazione su crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo, l’articolo 56, comma 3, del decreto legislativo n. 136/2024, ha stabilito che quanto previsto dagli articoli 16, comma 6, e 21, comma 4, del medesimo decreto legislativo, sia applicato alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore. La stessa previsione, con riguardo alle modifiche di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo in esame, trova applicazione ai piani di ristrutturazione soggetti a omologa.

Nell’ambito delle modifiche apportate al CCII dal decreto legislativo in esame, particolare rilevanza assumono le disposizioni normative che regolano la competenza a esprimere l’adesione rispetto alle proposte transattive formulate nell’ambito delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti e nell’ambito delle procedure di concordato preventivo. L’intervento legislativo ha inteso completare la disciplina della competenza decisionale in materia di transazioni che, nel testo previgente, declinava il procedimento esclusivamente per l’Agenzia delle Entrate.

Nel rinviare alla trattazione delle novità introdotte dal decreto-legislativo n. 136/2024 ad apposita circolare, si illustrano di seguito le previsioni normative relative alle fattispecie regolate dai citati articoli 16, comma 6, e 21, comma 4, con riferimento alle modalità di presentazione delle proposte e alle competenze decisionali.

 

1. Articolo 63 del CCII (Transazione su crediti tributari e contributivi), come sostituito dall’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 136/2024

L’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 136/2024, ha sostituito l’articolo 63 del CCII, che disciplina la transazione sui crediti tributari e contributivi nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 del medesimo CCII.

In particolare, tale articolo, confermando la pregressa disciplina, dispone che il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti fino alla data di presentazione della proposta di transazione.

Tra le novità, invece, introdotte nel novellato articolo 63 del CCII, il comma 2 dispone che: «[…] Per i contributi previdenziali amministrati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale l’adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’ufficio territoriale competente su decisione del Direttore regionale […]».

Pertanto, in base a quanto disposto dal citato comma 3 dell’articolo 56 del decreto legislativo n. 136/2024, le proposte transattive presentate a partire dal 28 settembre 2024, data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, sono sottoposte alla competenza decisionale del Direttore regionale/di coordinamento metropolitano e l’adesione alle medesime è espressa con la successiva sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’ufficio territoriale titolare della gestione dei crediti oggetto della stessa.

L’atto è sottoscritto anche dall’Agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L’adesione espressa sulla proposta di transazione equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione.

Si sottolinea che la nuova formulazione dell’articolo 63 disciplina in modo puntuale le fasi e i tempi del procedimento.

La proposta di transazione per gli Enti previdenziali e assicurativi, unitamente alla documentazione prevista al comma 2 dell’articolo 63, deve essere depositata, come disposto dall’articolo 88, comma 5, del CCII, presso la Direzione territoriale, individuata sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, nonché presso la Direzione territoriale che risulta titolare della gestione dei crediti oggetto della proposta.

In presenza di crediti che rientrano nella competenza gestionale di una pluralità di Direzioni territoriali, il deposito deve essere effettuato presso la Struttura che, avuto riguardo ai contenuti della proposta, risulta titolare della gestione del credito di importo maggiore. Ricorrendo tale fattispecie, tale ultima Direzione assume un ruolo di coordinamento e provvede alla valutazione della proposta in raccordo con le altre Strutture interessate, ferma restando la competenza istruttoria in capo a ciascuna di esse in ordine alla verifica dei crediti compresi nella proposta stessa. In tale caso la sottoscrizione dell’accordo è effettuata a cura della medesima Direzione, su mandato del proprio Direttore regionale, in rappresentanza delle altre Sedi coinvolte.

L’adesione alla proposta deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della domanda di transazione, come espressamente previsto dal comma 2 del citato articolo 63.

Il debitore, ai sensi del successivo comma 3 del suddetto articolo, può proporre la domanda di omologazione della proposta di transazione una volta ottenuta l’adesione dei creditori nel termine sopra indicato.

Decorso tale termine, in mancanza di adesione, il debitore può comunque chiedere l’omologazione della proposta transattiva.

Si evidenzia che il predetto termine di novanta giorni è suscettibile di aumento: in caso di modifica della proposta, di sessanta giorni dal suo deposito; in caso di modifica che contenga una nuova proposta, di novanta giorni dal suo deposito.

Pertanto, la volontà di aderire o meno alla proposta deve essere sempre manifestata e motivata nei termini previsti dal citato comma 2.

Il citato comma 3 dell’articolo 63 prevede, inoltre, che il debitore avvisi dell’iscrizione della domanda di omologazione nel registro delle imprese l’Amministrazione finanziaria e gli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alle Sedi territoriali e regionali competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante.

In ragione della circostanza che il termine per l’opposizione di cui all’articolo 48, comma 4, del CCII decorre dalla ricezione dell’avviso da parte dell’Amministrazione finanziaria e degli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, la Struttura territoriale che ha ricevuto la PEC deve immediatamente provvedere alla trasmissione della stessa alla Direzione territoriale titolare della gestione del credito o, in caso di pluralità di competenze, a quella che risulta titolare della gestione del credito di importo maggiore.

Quest’ultima deve interessare l’Avvocatura territoriale fornendo ogni elemento istruttorio utile alla valutazione della sussistenza delle condizioni per la proposizione dell’opposizione alla domanda di omologazione. La medesima Avvocatura opera in stretto raccordo con l’Avvocatura territoriale della Sede in cui insiste il Tribunale competente a decidere la domanda per le conseguenti attività processuali.

 

2. Articolo 88 del CCII (Trattamento dei crediti tributari e contributivi), come sostituito dall’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 136/2024

L’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 136/2024, analogamente a quanto avvenuto con la riscrittura dell’articolo 63, comma 2, del CCII, disciplina le competenze decisionali in materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo di cui all’articolo 88 del CCII, che al comma 6, per effetto delle modifiche intervenute, stabilisce che: «[…] Per i contributi previdenziali amministrati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale […] il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell’articolo 107 dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale».

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 88 del CCII, con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del medesimo articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori.

Come già precisato al paragrafo precedente, ai sensi dell’articolo 88, comma 5, del CCII, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il Tribunale, è presentata agli uffici competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore, nonché presso la Direzione territoriale che risulta titolare della gestione dei crediti oggetto della medesima.

In ordine all’individuazione delle competenze delle Sedi territoriali, ai fini dell’espressione del voto, si rinvia a quanto riportato nel precedente paragrafo.

Le proposte presentate a partire dal 28 settembre 2024, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136/2024, sono sottoposte alla competenza decisionale del Direttore regionale/di coordinamento metropolitano e il voto è espresso, ai sensi dell’articolo 107 del CCII, dalla Direzione territoriale competente.

Resta fermo altresì che, qualora la Sede competente, in base alle predette indicazioni, sia diversa da quella in cui insiste il Tribunale presso cui è incardinata la procedura di concordato, l’espressione del voto sarà effettuata da tale ultima Direzione in rappresentanza delle altre Sedi coinvolte sulla base della decisione adottata, con riguardo alla proposta, dal competente Direttore regionale.

In relazione alla disciplina illustrata nei precedenti paragrafi 1 e 2, le disposizioni di cui alla determinazione presidenziale n. 7 del 17 gennaio 2013, avente a oggetto: «Attribuzione del potere decisionale in materia di proposte di pagamento, parziale o anche dilazionato, dei contributi previdenziali e assistenziali amministrati dall’INPS e dei relativi accessori ai sensi dell’art. 182-ter commi 1 e 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267», continuano ad avere efficacia con riguardo alle proposte presentate fino al 27 settembre 2024.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 30 del 2024

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Gli approfondimenti

 

Le modifiche all’apparato sanzionatorio in materia contributiva ex lege 388/2000 a decorrere dal 1° settembre 2024  di Enrico Molteni

 

Legislazione

 

Decreto-legge “Omnibus” convertito in legge

 

Decreto “Omnibus” coordinato con le modifiche del Decreto “Anticipi 2025”. La sintesi

Le misure fiscali del Decreto “Omnibus” convertito in Legge

Da quelle per il “Ravvedimento speciale” legato all’adesione dei soggetti ISA al Cpb a quelle transitorie relative al regime di esenzione dall’IVA riconosciuto per prestazioni sanitarie di chirurgia estetica.

Il testo del Decreto-Legge 9 agosto 2024, n. 113, conv., con mod., dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante: «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico» — Artt. 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, 4, 5, 6, 7, 7-quinquies, 7-sexies e 22

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Notifica gli atti di natura tributaria a mezzo Pec nei confronti di contribuenti dotati di domicilio digitale

 

Domicilio digitale “speciale” ex art. 60-ter del D.P.R. n. 600/73. Approvato il provvedimento che regola il processo di elezione, conferma, variazione e revoca

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 ottobre 2024, prot. n. 379575/2024: «Modalità di elezione del domicilio digitale speciale e di conferma o revoca degli indirizzi digitali già comunicati, ai sensi dell’articolo 60-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»

 

Prassi 

 

Regime sanzionatorio per l’omissione o l’evasione contributiva

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS)

 

Ravvedimento operoso per omissioni ed evasioni contributive, attività di compliance e attività di accertamento d’ufficio. L’Inps ha rilasciato le istruzioni operative sulle novità del Decreto PNRR-quater

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 90 del 4 ottobre 2024: «SANZIONI CIVILI – Regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva – Norme in materia di violazioni in ambito contributivo e di accertamenti da parte dell’INPS – Nuove fattispecie di inadempimenti successivi alle informative dell’INPS e relativo regime sanzionatorio – Regime sanzionatorio in caso di tempestiva regolarizzazione delle esposizioni debitorie – Revisione dal 1° settembre 2024 del regime di cui all’art. 116, commi 8, 9, 10 e 15, della L. 23/12/2000, n. 388 – Art. 30, del D.L. 02/03/2024, n. 19, conv., con mod., dalla L. 29/04/2024, n. 56, cd. Decreto PNRR-quater»

 

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)

 

Premi omessi. Le istruzioni Inail sul nuovo regime sanzionatorio

Circolare INAIL – Direzione generale – Direzione centrale rapporto assicurativo – n. 31 del 10 ottobre 2024: «SANZIONI CIVILI – Regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva in relazione ai premi Inail – Regolarizzazione delle esposizioni debitorie – Revisione dal 1° settembre 2024 del regime di cui all’art. 116, commi 8, 9, 10 e 15, della L. 23/12/2000, n. 388 – Art. 30, del D.L. 02/03/2024, n. 19, conv., con mod., dalla L. 29/04/2024, n. 56, cd. Decreto PNRR-quater – D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 – Tabella esemplificativa»

 

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Manovra 2025. Il Ddl (A.C. 2112) “annunciato” alla Camera

Nel testo del Ddl recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (A.C. 2112), confermata l’imposta su criptovalute (ad esempio i Bitcoin) al 42 per cento, l’eliminazione del tetto dei ricavi per le imprese con ricavi assoggettabili all’imposta sui servizi digitali e la deduzione al momento dell’assegnazione effettiva delle Stock option.

Di seguito il testo degli articoli 4 e 114 dell’ Ddl Bilancio 2025 (A.C. 2112)

 

Art. 4.
(Misure in materia di imposta sui servizi digitali e cripto attività)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d’impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.».

Questo il testo vigente: «36. Sono soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell’anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis, realizzano congiuntamente:

a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000;

b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000».

 

2. Sulle plusvalenze e gli altri proventi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata con l’aliquota del 42 per cento.

 

Art. 114.
(Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option)

1. All’articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma: «6-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati a conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo sono deducibili al momento dell’assegnazione dei predetti strumenti; in tale momento sono altresì riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui relativi oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 o nei successivi.

 

Link al testo integrale dell’Ddl “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027″ (disegno di legge)




In Gazzetta il D.L. che consente lo “speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater” agli esclusi, nelle annualità comprese tra il 2018 e il 2022, dall’applicazione degli ISA per Covid o per la sussistenza di una condizione di non normale attività

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 di sabato 19 ottobre 2024 e in vigore dal 20 ottobre 2024, il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali».

Nel decreto-legge, introdotte importanti modifiche all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, che ha introdotto a sua volta l’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025. In sostanza, modifica la disciplina del cd. “Ravvedimento speciale” legato all’adesione al Cpb.

Le modifiche sono finalizzate a consentire ai contribuenti, con un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, ad accedere al regime di ravvedimento “Ravvedimento speciale” nel caso in cui anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

  • hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotte con i decreti attuativi dell’articolo 148 del D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto “Rilancio”);

 

Si ricorda che il D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto “Rilancio”) all’articolo 148, richiamato dall’articolo in esame, ha previsto, per i periodi di imposta 2020 e 2021, la possibilità di definire specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli Isa. In base a questa disposizione, ed esempio, il Mef ha provveduto con due successivi decreti, rispettivamente del 2 febbraio e del 30 aprile 2021, a fissare i nuovi criteri di esclusione dall’applicazione degli ISA applicabili al periodo d’imposta 2020. Anche il D.M. 21 marzo 2022 ha recepito una causa di esclusione dagli ISA legata all’emergenza Covid-19 che ha interessato i contribuenti che hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi ovvero dei compensi, nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019. Infine, l’art. 8 del D.M. 29 aprile 2022, al fine di adeguarne i risultati dell’applicazione ISA agli effetti economici negativi provocati dalla diffusione del Covid-19, ha estenso l’inapplicabilità degli Isa a tutti i contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, indipendentemente dall’aver subito una contrazione dei ricavi nel 2021.

 

ovvero

 

  • hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lett. a), del D.L. n. 50/2017.

 

Si ricorda che a causa di esclusione prevista dal comma 6 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017, è finalizzata a consentire la disapplicazione degli ISA nei casi in cui il singolo contribuente opera in condizioni che non sono confrontabili con le modalità di svolgimento dell’attività che contraddistinguono l’ambiente economico di riferimento e come chiarito dalle circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16 del 16 giugno 2020, (par. 7 in “Finanza & Fisco” n. 17/2020, pag. 894), anche al netto degli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19).

 

Inoltre, per le annualità in cui sussistono le circostanze sopra indicate, l’incremento è del 25 per cento e si applicheranno le aliquote (considerando la riduzione del 30%, vedi infra) dell’8,75% per la sostitutiva delle imposte sui redditi e addizionali e del 2,73% dell’IRAP.

In dettaglio, ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento speciale:

  • la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza

tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata

e

il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

  • l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all’incremento sopra descritto, l’aliquota del 12,5 per cento;
  • la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è costituita dalla differenza

tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata

e

il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

  • l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando, all’incremento sopra descritto, l’aliquota del 3,9 per cento.

Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità sopra indicate, sono diminuite del 30 per cento. Resta fermo il versamento minimo, per ciascuna annualità, di 1.000 euro per le imposte sui redditi e delle relative addizionali previsto dal comma 7 all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113. 

 

Infine, in conseguenza alle modifiche introdotte dal nuovo comma 6-bis dell’art. 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, al comma 10 del medesimo articolo aggiunta un’ulteriore deroga alla impossibilità di rettifica del reddito d’impresa o di lavoro autonomo a seguito del versamento dell’unica rata o del regolare pagamento rateale. Tale rettifica,  potrà essere effettuato «anche nel dichiarazione infedele della causa di esclusione (ISA) di cui al comma 6-bis».

 

 

Si riporta il testo dell’articolo 7 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali».

Art. 7

Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024 e del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13

1. All’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. I soggetti di cui al comma 1, con un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lett. a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

6-ter. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a) e b), ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

a) la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

b) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera a), l’aliquota del 12,5 per cento;

c) la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

d) l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera c), l’aliquota del 3,9 per cento.

6-quater. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma precedente, sono diminuite del 30 per cento.»

b) al comma 10:

1) alla lettera c), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente «;»;

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «d) dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al comma 6-bis.».

2. All’articolo 40, comma 3, del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «comma 2,» inserire le seguenti: «e le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143,»;

b) dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «, per essere prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote di cui all’articolo 11, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917».

 

Link al testo del Decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali». In Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 2024 e in vigore dal 20 ottobre 2024