Monitoraggio Aiuti di Stato Covid-19 e definizione agevolata degli avvisi bonari. Approvate le regole e l’autodichiarazione da inviare entro il 30 giugno 2022

È online il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle Entrate.

Il documento serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.

L’autodichiarazione deve essere inviata fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

Con un provvedimento di oggi (del 27 aprile 2022, prot. n. 143438/2022), in attuazione del decreto Mef dell’11 dicembre 2021, è stato infatti approvato lo schema di autodichiarazione e sono state definite le regole, i termini di presentazione e le modalità di restituzione volontaria degli importi in caso di superamento dei massimali. Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del D.L. n. 41/2021 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2021, prot. n. 345838/2021) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.

 

Chi deve presentare la dichiarazione sostitutiva

 

La dichiarazione sostitutiva approvata con il provvedimento di oggi deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime “ombrello” (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, “Decreto Sostegni” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69). In particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”. In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

La dichiarazione va, comunque, presentata quando:

  • il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
  • il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
  • il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.

 

Finestra per l’invio, dal 28 aprile al 30 giugno 2022

 

La dichiarazione deve essere inviata dal 28 aprile al 30 giugno 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici. Entro cinque giorni dall’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. In quest’ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di scarto dell’Agenzia. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate 27 aprile 2022)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022, prot. n. 143438: «Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, nonché definizione delle modalità di restituzione ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021 e modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici», pubblicato il 27.04.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Per saperne di più:

Aiuti di stato Covid fruiti: il decreto Mef sul monitoraggio e verifica

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2021: «Modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69». Testo coordinato dalla relazione illustrativa

Avvisi bonari – Cancellazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive

Definizione avvisi bonari da controlli automatizzati delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2017 e 2018. Per l’autodichiarazione più tempo e modello “ufficiale”

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2021, prot. n. 345838/2021: «Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Ulteriori disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 275852 del 18 ottobre 2021»




Modello “REDDITI SP” 2022 per società di persone ed equiparate. Le novità

Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi delle società di persone ed equiparate, appena aggiornato con le modifiche introdotte dal Comunicato (errata-corrige) del 22 aprile 2022 va presentato in via telematica entro il 30 novembre (cfr. art. 2, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

 

 Si ricorda che devono utilizzare il modello “Redditi Sp 2022”:

  • le società semplici;
  • le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
  • le società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza);
  • le società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
  • le associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (cointestatari della licenza o entrambi imprenditori);
  • gruppi europei di interesse economico (Geie).

 Non devono, invece, presentare il modello “Redditi Sp 2022”:

  • le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il modello Redditi Persone fisiche);
  • le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il modello Redditi Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il modello Redditi enti non commerciali ed equiparati);
  • i condomini che devono, invece, presentare la dichiarazione modello 770 se, in qualità di sostituti d’imposta, hanno effettuato ritenute.

 

In sintesi, le principali novità contenute nel modello “Redditi Sp 2022”, periodo d’imposta 2021:

Frontespizio

Sezione “Firma della dichiarazione”

Visto di conformità Superbonus.

Nel frontespizio, nella sezione “Firma della dichiarazione”, è stata prevista la nuova casella “Presenza visto Superbonus”, da barrare in caso di apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla fruizione in dichiarazione della detrazione delle spese per interventi rientranti nel “Superbonus” (articolo 119, comma 11, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv., con mod., dalla L 17 luglio 2020, n. 77).

 

 

La novità consiste nell’indicazione dell’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto in dichiarazione alla fruizione della detrazione delle spese per interventi rientranti nel Superbonus, sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale data”. Come chiarito nelle istruzioni (pag. 9) la casella non va compilata nelle ipotesi in cui sia compilata la sezione “VISTO DI CONFORMITÀ riservato al C.A.F. o al professionista”.

 

Esonero dall’apposizione del visto di conformità.

Nel frontespizio, nella sezione “Firma della dichiarazione”, è stata eliminata la casella che doveva essere barrata dai contribuenti esonerati dall’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 9-bis, comma 11, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

 

da “REDDITI SP” 2021

 

La casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” doveva essere barrata ove il contribuente fosse stato esonerato dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50/2017. Si ricorda che il richiamato, l’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017 prevede, nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 12 del medesimo articolo, una serie di benefici tra cui:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive (lett. a);
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 000 euro annui (lett. b).

 

Quadro RB

Sezione I – Reddito dei fabbricati

Casi particolari – Rinegoziazione dei canoni di locazione.

Nel quadro RB, nella colonna 7 (Casi particolari) dei righi da RB1 a RB12, sono stati previsti i nuovi codici “6”, “7” e “8”, per gestire i casi in cui sia stato rinegoziato l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo.

 

 

Si ricorda che nella colonna 7 vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari:

1 – unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici o calamitosi ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l’inagibilità del fabbricato). In tal caso, deve essere indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”;

3 – unità immobiliari inagibili per le quali è stata richiesta la revisione della rendita. In tal caso, deve essere indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”;

4 – unità immobiliare ad uso abitativo per la quale non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o, per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. In tali casi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;

5 – unità immobiliare posseduta in comproprietà e data in locazione soltanto da uno o più comproprietari, ciascuno per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due); in tal caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al dichiarante;

6 – se è stato rinegoziato l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo;

7 – se è stato rinegoziato l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. In tali ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 7. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;

8 – se è stato rinegoziato l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo e l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente.

 

Quadro RF – Reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria
Quadro RG – Reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata
Quadro RS – Prospetti comuni ai quadri

Maggiorazione “Patent box”

Nei quadri RF e RG, tra le “Altre variazioni in diminuzione” (rigo RF55, codice 86) e tra gli “Altri componenti negativi” (rigo RG22, codice 47), è stata prevista l’indicazione della maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa. Per usufruire della predetta disciplina è stato previsto nel quadro OP l’esercizio dell’opzione nonché nel quadro RS, sezione “Dati relativi all’opzione Patent box”, il monitoraggio dei dati utili relativi ai beni oggetto del Patent box (articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come modificato dall’art. 1, comma 10, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Quadro RF – Reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria

Nel rigo RF55, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente sopra elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo. In particolare, va indicato con il codice 86, il maggior valore deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa; la maggiorazione è pari al 110 per cento; qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle precedenti, la maggiorazione del 110 per cento decorre dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale e non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale (art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146);

Quadro RG – Reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata

Nel rigo RG22, vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo. In particolare, va indicato con il codice 47, il maggior valore deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa; la maggiorazione è pari al 110 per cento; qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle precedenti, la maggiorazione del 110 per cento decorre dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale e non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale (art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146);

Quadro OP – Comunicazione per i regimi opzionali – Sezione II – Patent box

Dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ai sensi dell’art. 6 (come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234) i soggetti titolari di reddito d’impresa possono optare per la disciplina del cosiddetto “Patent box”. I soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR possono esercitare l’opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. Con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e ai successivi periodi d’imposta, quindi, non sono più esercitabili le opzioni previste dall’art. 1, commi da 37 a 45, della legge di Stabilità 2015 e dall’art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Ai fini delle imposte sui redditi, il regime di “Patent box” consente di usufruire della maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa. I soggetti che intendano beneficiare della maggiore deducibilità possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione mediante idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Il contribuente che detiene la documentazione ne dà comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella presente dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Con provvedimento del 15 febbraio 2022, prot. n. 48243/2022, l’Agenzia delle entrate ha approvato le disposizioni attuative per beneficiare della deduzione maggiorata prevista dal nuovo regime patent box. L’opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile.

Le predette disposizioni si applicano a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni sopra indicati. Si ricorda che l’esercizio dell’opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP).

L’opzione è esercitata compilando il rigo OP21 e decorre dal periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

I soggetti interessati esercitano l’opzione e, al contempo, comunicano il possesso della documentazione, barrando, rispettivamente, la casella “1” (“Opzione”) e la casella “2” (“Possesso documentazione”).

I contribuenti che abbiano esercitato opzioni ai sensi dell’art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015), afferenti ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui all’art. 6 del decreto, previa comunicazione da effettuare con la presente dichiarazione barrando la casella 3 (“Comunicazione”).

Sono esclusi dalla predetta possibilità coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all’art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero coloro che abbiano presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 34 del 2019.

I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo ovvero istanza di rinnovo dei termini dell’accordo, non ancora sottoscritto, e intendano comunicare la scelta di aderire al regime agevolativo di cui all’art. 6, oltre a barrare la casella 3, devono indicare nel campo 4 (“Identificativo ruling”) il numero di protocollo di registrazione in ingresso dell’istanza di ruling, comunicato al contribuente nella dichiarazione di ammissibilità dell’istanza. Qualora debbano essere indicati più numeri di protocollo vanno compilati distinti moduli mentre la casella 3 va barrata solo sul primo modulo.

I contribuenti che hanno optato/comunicato l’adesione al regime agevolativo di cui all’art. 6 del decreto sono tenuti a compilare la sezione “Dati relativi all’opzione Patent box” del quadro RS (vedi infra).

 

Quadro RS – Prospetti comuni ai quadri – Dati relativi all’opzione “Patent box”

La sezione va compilata dai contribuenti che optano o comunicano, nel quadro OP (vedi supra), l’adesione al regime agevolativo cosiddetto “Patent box” di cui all’art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n.234.

I contribuenti compilano i righi da RS530 a RS532 al fine di fornire informazioni sulla classificazione dei beni in software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sui costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai predetti beni e per i quali si intende usufruire della maggiorazione del 110 per cento dei citati costi. In particolare, va indicato:

  • in colonna 1, il numero dei beni per i quali è esercitata l’opzione/comunicazione;
  • l’ammontare delle spese sostenute per le attività di ricerca e sviluppo intra-muros, relative al proprio personale, in colonna 2, agli ammortamenti delle proprie attrezzature, in colonna 3, e ad altri costi, in colonna 4;
  • in colonna 5, le spese sostenute per finanziare progetti esterni (ricerca e sviluppo extra-muros);
  • in colonna 6, il codice fiscale del fornitore della ricerca extra-muros.

Qualora in uno o più periodi d’imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 6 del decreto siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al citato comma 3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110 per cento non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. Pertanto, nell’ipotesi descritta, nei righi da RS530 a RS532 vanno distintamente indicati i beni per i quali nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione si ottiene un titolo di privativa industriale riportando le informazioni richieste. In particolare, nei campi da 2 a 5 vanno indicati, cumulativamente, i costi sostenuti in vista della creazione di una o più delle immobilizzazioni immateriali negli otto periodi d’imposta precedenti e va barrata la casella “Comma 10-bis”.

Qualora il contribuente debba fornire le informazioni richieste sia con riferimento a beni già utilizzati sia con riferimento a beni per i quali è ottenuta la privativa industriale nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione occorre compilare più righi utilizzando moduli aggiuntivi.

 

Quadro RQ – Altre imposte

Deduzione maggior valore attività immateriali

Nel quadro RQ è stata prevista una nuova sezione XXIV per i soggetti che intendono dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’art. 103 del TUIR, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall’art. 176, comma 2-ter, del TUIR (commi 8-ter e 8-quater dell’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotti dall’articolo 1, comma 622, legge 30 dicembre 2021, n. 234);

Nel rigo RQ100 va indicato:

  • in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti alle attività immateriali;
  • in colonna 2, l’imposta sostitutiva calcolata complessivamente sull’ammontare di colonna 1 applicando le aliquote del 12, del 14 e del 16 per cento agli importi compresi negli scaglioni previsti all’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, e cioè con aliquota: del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro;
  • in colonna 3 va indicata l’imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 dell’art. 110 del decreto-legge n. 104 del 2020;
  • in colonna 4, la differenza tra la colonna 2 e la colonna 3, pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta. Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato, utilizzando l’apposito codice tributo, in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima, da indicare in colonna 5, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta successivo.

 

Quadro FC – Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)

 Soggetti controllati non residenti – Sez. I – Dati identificativi del soggetto controllato non residente

 

Nel quadro FC, Sezione I, sono state previste le nuove caselle “Monitoraggio” e “OICR” per tenere conto delle disposizioni contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2021.

Nella sezione devono essere indicati i dati identificativi del soggetto controllato non residente e i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente sulla CFC, nonché ulteriori informazioni riguardanti il soggetto estero.

Nelle istruzioni, evidenziato che il citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2021 (punto 5.1, lettera j) ammette la possibilità di effettuare, in ciascun esercizio, i calcoli connessi alla tassazione effettiva estera e alla tassazione virtuale interna attribuendo rilevanza fiscale ai valori di bilancio della controllata estera secondo le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del 2001. L’opzione alternativa di monitorare i valori fiscali di riferimento durante il periodo di possesso della partecipazione di controllo nella entità estera, con conseguente loro rilevanza anche in caso di tassazione per trasparenza, va effettuata barrando la casella denominata “Monitoraggio”, che costituisce manifestazione di volontà, non modificabile (tale scelta può riguardare anche periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione del richiamato provvedimento del 27 dicembre 2021). In tal caso il contribuente compila la sezione II-C per indicare le perdite virtuali domestiche e il rigo FC37. (Vedi anche la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 27 dicembre 2021 – in particolare par. 7.- Determinazione, attribuzione e tassazione del reddito del soggetto estero controllato).

La casella denominata “OICR” deve essere barrata per gli organismi di investimento collettivo del risparmio non istituiti in Italia, fiscalmente non residenti, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del TUIR, che rientrano nell’ambito applicativo della disciplina CFC; in tal caso, i proventi conseguiti dall’OICR oggetto di imputazione ai fini della tassazione per trasparenza con aliquota del 26 per cento vanno riportati nel rigo FC37 e non vanno compilati i precedenti righi della sezione II-A del presente quadro.

 

Quadro RS – Prospetti comuni ai quadri RD, RE, RF, RG, RH, RJ e prospetti vari

 

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

 

Nel quadro RS è stato integrato il prospetto per l’applicazione della disciplina ACE per consentire il calcolo della c.d. ACE innovativa determinata applicando l’aliquota del 15 per cento alla variazione in aumento del capitale proprio nel 2021, che rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto (articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73).

Il prospetto è compilato dai soggetti che fruiscono della deduzione c.d. “ACE” dal reddito d’impresa secondo le disposizioni previste dall’art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Le disposizioni di attuazione dell’agevolazione sono state stabilite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 agosto 2017, con cui sono state stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.

L’importo ammesso in deduzione corrisponde al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio valutato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, mediante l’applicazione dell’aliquota dell’1,3 per cento alla variazione in aumento del suddetto capitale rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 (art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Ai sensi del comma 552 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 (il patrimonio netto include l’utile di esercizio). Ai fini del calcolo della predetta differenza, in alcuni casi particolari, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 del decreto.

Per i soggetti diversi da quelli che svolgono attività finanziarie ed assicurative di cui alla sezione K della tabella dei codici attività, ad eccezione delle holding non finanziarie, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (art. 5, comma 3, del decreto). I “titoli di solidarietà”, di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), non rilevano ai fini della previsione precedente.

In ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio.

Se il periodo di imposta è di durata diversa dall’anno solare, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso.

La parte del rendimento nozionale che supera il reddito d’impresa dichiarato è attribuita a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili ovvero è utilizzata, in alternativa, dalla stessa società, in compensazione dell’IRAP sotto forma di credito d’imposta. Il credito va ripartito in cinque quote annuali di pari importo fino a concorrenza dell’IRAP del periodo.

L’agevolazione ACE si applica alle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui all’art. 168-ter del TUIR, ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 (punto 7.8). In tal caso, per ogni stabile organizzazione in regime di branch exemption è compilato un distinto modulo del presente quadro e nella colonna 14 del rigo RS45 va indicato il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”), in cui è localizzata la stabile organizzazione. L’ACE determinata nel modulo del presente quadro RS riferito a ciascuna branch esente va utilizzata nel modulo del quadro RF o RG corrispondente alla medesima branch.

 

Con particolare “ATTENZIONE” nella istruzioni chiarito che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (si veda l’art. 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. “ACE innovativa 2021”):

  • per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale, per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale (lettera b) del citato comma 287 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019) è pari al 15 per cento;
  • gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta;
  • la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Inoltre, la deduzione del rendimento nozionale valutato mediante applicazione della predetta aliquota del 15 per cento corrispondente agli incrementi di capitale proprio può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d’imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale le aliquote IRPEF, di cui all’art. 11 del TUIR, in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, nonché le modalità attuative per la cessione del credito sono definite nel Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021, n. 238235.

Il credito d’imposta non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il redito d’imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 109, comma 5, del TUIR.

Nel rigo RS44 vanno indicati i dati relativi agli importi per i quali si fruisce della disciplina c.d. “ACE innovativa 2021” di cui al citato art. 19 del decreto-legge n. 73 del 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio fino a 5 milioni di euro, mentre nel rigo RS45 vanno indicati i dati relativi alla disciplina della c.d. “ACE ordinaria” come prevista dall’art. 1 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Ai fini della determinazione della deduzione, nel rigo RS44 va indicato:

  • in colonna 1, l’importo degli incrementi del capitale proprio per il 2021 come determinato ai sensi dell’art. 5 del decreto;
  • in colonna 2, l’importo dei decrementi del capitale proprio per il 2021 come determinato ai sensi dell’art. 5 del decreto;
  • in colonna 3, l’ammontare delle riduzioni per il 2021 pari agli acquisti di partecipazioni in società controllate e quello relativo agli acquisti di aziende o di rami di In tale colonna vanno altresì indicate le altre riduzioni derivanti dalle disposizioni aventi finalità antielusiva stabilite dal decreto.

Sia i decrementi che le riduzioni decurtano prioritariamente l’importo degli incrementi del capitale proprio rilevanti ai fini dell’ACE innovativa 2021 e per la quota eccedente gli incrementi rilevanti ai fini dell’ACE ordinaria.

  • in colonna 4, l’importo della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente per un ammontare massimo di 5 milioni di euro (art. 19, comma 2, del decreto-legge 73 del 2021) pari alla differenza tra l’importo di colonna 1 e quello di colonna 2 diminuita dell’importo di colonna 3 (da ricondurre a 5.000.000 se superiore); qualora il risultato sia pari o inferiore a zero, la presente colonna non va compilata;
  • in colonna 5, il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, pari al 15 per cento dell’importo di colonna 4;
  • in colonna 5A, il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio trasformato in credito d’imposta ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del decreto legge 73 del 2021. La quota di rendimento nozionale non trasformata in credito d’imposta, pari alla differenza (se positiva) tra gli importi di colonna 5 e di colonna 5A, va sommata al rendimento nozionale relativo all’ACE ordinaria nella colonna 7 del rigo RS45;
  • in colonna 6, il credito d’imposta “potenziale” calcolato applicando all’importo di colonna 5 le aliquote IRPEF di cui all’art. 11 del TUIR;
  • in colonna 7, il credito d’imposta riconosciuto dall’Agenzia delle entrate a seguito di apposita comunicazione del richiedente ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto-legge 73 del 2021;
  • in colonna 8, il credito d’imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione;
  • in colonna 9, il credito d’imposta ricevuto dal dichiarante e formalmente accettato con le modalità previste dal punto 5 del citato provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021;
  • in colonna 10, il credito d’imposta attribuito al dichiarante dalla società partecipata in regime di trasparenza fiscale;
  • in colonna 11, il credito d’imposta utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 entro la data di presentazione della dichiarazione;
  • in colonna 12 il credito d’imposta ceduto con le modalità previste dal punto 5 del citato provvedimento dell’Agenzia del 17 settembre 2021 entro la data di presentazione della dichiarazione;
  • in colonna 13 il credito d’imposta di cui si chiede il rimborso;
  • in colonna 14, il credito d’imposta trasferito ai soci;
  • in colonna 15, l’importo del credito d’imposta residuo pari alla seguente somma algebrica: minore importo (col. 6 e col. 7) + col. 8 + col. 9 + col. 10 – col. 11 – col.12 – col. 13 – col. 14;
  • in colonna 16, il credito d’imposta eventualmente riversato con il modello F24 da parte del contribuente qualora abbia compensato/ceduto più di quanto effettivamente disponibile.

Nel rigo RS45 vanno indicati gli importi degli incrementi (colonna 1) e dei decrementi (colonna 2) del capitale proprio calcolati secondo le disposizioni dell’art. 1 del decreto-legge n. 201 del 20211, nonché delle riduzioni del capitale proprio (colonna 3), al netto di quelli già considerati ai fini della determinazione dell’ACE innovativa 2021.

Ai fini della determinazione dell’ACE “ordinaria” non si applica il secondo periodo del comma 2 dell’art. 19 del decreto-legge n. 73 del 2021, per cui nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta. Per la quota di detti incrementi che non ha concorso alla determinazione dell’ACE innovativa 2021 a motivo del superamento del limite dei 5.000.000 di euro previsto dall’ultimo periodo del citato comma 2, continua ad operare la regola del ragguaglio temporale prevista ordinariamente per i conferimenti in denaro e assimilati.

  • in colonna 4, la differenza tra l’importo di colonna 1 e colonna 2 e diminuita dell’importo di colonna 3; qualora il risultato sia pari o inferiore a zero, la presente colonna non va compilata, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio;
  • in colonna 5, l’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio. L’importo del patrimonio netto include l’utile o la perdita dell’esercizio. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, le colonne 6 e 7 non vanno compilate in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio;
  • in colonna 6, il minore tra gli importi di colonna 4 e di colonna 5;
  • in colonna 7 il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, pari all’1,3 per cento dell’importo di colonna 6;
  • in colonna 8 il codice fiscale del soggetto che ha attribuito per trasparenza il rendimento nozionale eccedente il proprio reddito d’impresa dichiarato e in colonna 9 il relativo importo. In caso di trasformazione, in colonna 9 va indicato l’importo del rendimento nozionale che la società o ente non ha utilizzato in deduzione dal reddito complessivo netto, trasferito, a seguito dell’operazione straordinaria, alla società risultante dalla trasformazione. Nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto il rendimento nozionale da più soggetti, deve compilare più moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del presente quadro;
  • in colonna 10, l’importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d’imposta. La presente colonna può essere compilata solo nei moduli per i quali è valorizzata la colonna 14.
  • in colonna 11 l’importo del rendimento nozionale complessivo pari alla somma tra l’importo indicato in colonna 7, quello indicato nella colonna 9 di tutti i moduli compilati (per i quali non è compilata la colonna 14), quello indicato in colonna 10 e quello indicato nel rigo RV53, colonna 2, di tutti i moduli compilati.

In caso di opzione per la branch exemption (art. 168-ter del TUIR), l’ammontare complessivo del rendimento nozionale relativo alle stabili organizzazioni non può essere superiore al rendimento nozionale relativo al­l’impresa nel complesso. In tal caso, l’importo del rendimento nozionale che eccede quello relativo all’impresa nel complesso è imputato in proporzione al rendimento nozionale relativo a ogni singola stabile organiz­zazione, che è conseguentemente ridotto;

  • in colonna 12 l’importo del rendimento nozionale indicato in colonna 11, non utilizzato in diminuzione dal reddito d’impresa, che è fruito come credito d’imposta in diminuzione dell’IRAP;
  • in colonna 13 l’importo del rendimento nozionale residuo da attribuire ai soci, pari alla quota dell’importo di colonna 11, non utilizzata in diminuzione dal reddito d’impresa e non trasformata in credito IRAP. In caso di valorizzazione della colonna 14, l’importo del rendimento nozionale residuo di cui alla presente colonna non può essere attribuito ai soci ma va riportato nei periodi d’imposta successivi ad incremento del rendimento nozionale di periodo della stabile organizzazione.

Il contribuente può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), della legge 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalità antielusiva specifica le operazioni effettuate non comportano duplicazioni dell’agevolazione. Il contribuente che intende fruire dell’agevolazione ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve esporre nel rigo RS46 gli elementi conoscitivi ivi indicati.

In particolare, nel rigo RS46 va indicato:

  • in colonna 1, il codice 1, in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello, o il codice 2, in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva;
  • in colonna 2, l’ammontare totale dei conferimenti in denaro ex art. 10, comma 2, del decreto;
  • in colonna 3, l’ammontare dei conferimenti di colonna 2 che ha comportato una sterilizzazione della base di calcolo dell’ACE;
  • in colonna 4, l’ammontare totale dei corrispettivi per l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni ex art. 10, comma 3, lett. a), del decreto;
  • in colonna 5, l’ammontare dei corrispettivi di colonna 4 che ha comportato una sterilizzazione della base di calcolo dell’ACE;
  • in colonna 6, l’ammontare totale dei corrispettivi per l’acquisizione di aziende o di rami d’aziende ex art. 10, comma 3, lett. b), del decreto;
  • in colonna 7, l’ammontare dei corrispettivi di colonna 6 che ha comportato una sterilizzazione della base di calcolo dell’ACE;
  • in colonna 8, l’ammontare totale degli incrementi dei crediti di finanziamento ex art. 10, comma 3, lett. c), del decreto;
  • in colonna 9, l’ammontare degli incrementi di colonna 8 che ha comportato una sterilizzazione della base di calcolo dell’ACE;
  • in colonna 10, l’ammontare totale dei conferimenti in denaro ex art. 10, comma 4, del decreto;
  • in colonna 11, l’ammontare dei conferimenti di colonna 10 che ha comportato una sterilizzazione dell’incremento di capitale proprio.

 

Prospetto aiuti di stato – Inserimento della casella ‘‘assenza Impresa Unica’’

 

Si ricorda che nel rigo RS402, vanno riportati, in caso di aiuti de minimis, i codici fiscali delle imprese che concorrono con il soggetto beneficiario a formare una “impresa unica”, come definita dall’articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) 1407/2013.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del citato regolamento, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate una “impresa unica”.

Nel presente rigo RS402, in caso di aiuti ricevuti nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), vanno riportati anche i codici fiscali delle imprese con le quali il dichiarante si trova in una relazione di controllo ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato. Nel caso in cui tali codici fiscali siano stati già dichiarati in sede di presentazione dell’autodichiarazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021, non occorre compilare il presente rigo.

In assenza di impresa unica, come sopra definita, e/o nella situazione descritta nel periodo precedente, il presente rigo non va compilato e va barrata la casella “Assenza impresa unica”.

 

Zone economiche speciali (ZES) – Inserimento del rigo RS491

Aggiunto, infine, il nuovo rigo RS491. La funzione del rigo è quelli di permettere di fruire dell’agevolazione, consistente nella riduzione dell’imposta dovuta nella misura del 50 per cento.

Nelle istruzioni chiarito che il contribuente compila la dichiarazione nel modo usuale e successivamente indica nel rigo RS491:

  • in colonna 1, l’ammontare dei redditi già indicati nei quadri RF, RG, RD, realizzati nella ZES per cui intende usufruire dell’agevolazione;
  • in colonna 2, l’ammontare dei redditi già indicati nei quadri RF, RG, RL, RH realizzati nella ZES dal soggetto fiscalmente trasparente di cui il dichiarante è socio/beneficiario (ad esempio, società di persone, Trust, ecc.), per i quali detto soggetto trasparente intende usufruire dell’agevolazione. L’importo di colonna 2 non deve essere ricompreso nell’importo di colonna 1.

 

L’aiuto di Stato determinato dai soci sui redditi indicati nella colonna 1 deve essere esposto nel rigo RS401 della presente dichiarazione e non in quella dei soci.
In caso di compilazione della colonna 2, l’importo dell’aiuto di Stato determinato sul reddito ivi indicato deve essere, invece, esposto nel rigo RS401 del modello REDDITI del soggetto trasparente che ha imputato detto reddito alla società dichiarante.
La somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 va riportata nella colonna 3 del presente rigo, ai fini della determinazione dell’agevolazione da parte del socio.

 Si ricorda che l’art. 1, commi da 173 a 175, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la riduzione del 50 per cento dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi.

Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione della quale hanno già beneficiato:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;
b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

 

QUADRO RU

 Modifiche al rigo RU130 e aggiunta del rigo RU140

 

Nei righi RU130 e RU140 della sezione IV vanno indicati, rispettivamente, gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione e gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione ed entro il 30 giugno 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto.

In particolare, nei predetti righi vanno compilate:

  • le colonne 1, 2 e 3, in relazione al codice credito L3, per gli investimenti di cui al comma 1054. In particolare, nella colonna 1 va indicato il costo dei beni materiali, nella colonna 2 il costo dei beni immateriali e nella colonna 3 va riportato il costo degli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
  • la colonna 4, in relazione al codice credito 2L, per gli investimenti di cui al comma 1056;
  • la colonna 5, in relazione al codice credito 3L, per gli investimenti di cui al comma 1058.

 

I codici credito richiamati:

“L3”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all’art. 1, comma 1054, legge n. 178/2020 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla legge n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6935”;

“2L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 1056, legge n. 178/2020 (beni di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6936”;

“3L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 (beni di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6937”.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/E del 30 novembre 2021 ha identificato i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta sostenuti dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0” – Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia (PNRR).




Domande per richiedere i contributi a fondo perduto fino al 60% a fronte degli investimenti innovativi e sostenibili. Dal 18 maggio 2022. Compilazione dal 4 maggio

Comunicato Mise relativo al decreto 12 aprile 2022, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi e sostenibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 23 aprile 2022.

 

“Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 12 aprile 2022 sono stati definiti, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 2 aprile 2022, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie imprese, nell’intero territorio nazionale, volti a favorire, in particolare, la trasformazione tecnologica e digitale, la transizione verso il paradigma dell’economia circolare e la sostenibilità energetica.

Il decreto fissa alle ore 10,00 del 18 maggio 2022 il termine iniziale per la presentazione delle domande di agevolazioni”.

 

 

In particolare, con il citato decreto direttoriale del 12 aprile 2022 sono stati disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle domande.

Nel sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it), sarà possibile:
 – dalle ore 10.00 del 4 maggio 2022 attraverso procedura informatica, procedere alla compilazione della domanda;
 – dalle ore 10.00 del 18 maggio 2022 inviare le domande compilate.

La domanda potrà essere presentata dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 18 maggio 2022.

Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di agevolazione.

È necessario:

  • essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS, CIE)
  • accedere all’area riservata per compilare online la domanda
  • disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

 

Le agevolazioni

 

Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework, nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili, determinata in funzione del territorio di realizzazione dell’investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie.

 In particolare:

  • per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, il contributo massimo è pari al 60% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 50% per le imprese di media dimensione;
  • per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, il contributo massimo è pari al 50% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 40% per le imprese di media dimensione;
  • per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, il contributo massimo è pari al 35% per le imprese di micro e piccola dimensione e al 25% delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione.

Per i programmi di investimento realizzati nei territori delle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, nel caso in cui siano conclusi entro 9 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, è riconosciuta (nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa), una maggiorazione del contributo in conto impianti del 5%. Tale maggiorazione viene erogata contestualmente all’erogazione del saldo delle agevolazioni.

Le agevolazioni di Investimenti sostenibili 4.0 non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite in “de minimis” ove concesse per specifici costi ammissibili, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dalle pertinenti disposizioni del Regolamento GBER.

Fonte: Mise e Invitalia

 

Link al testo del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022, recante: «Istituzione di un regime di aiuto per il sostegno, nell’intero territorio nazionale, di investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie imprese, volti a favorire, in particolare, la trasformazione tecnologica e digitale, la transizione verso il paradigma dell’economia circolare e la sostenibilità energetica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 2 aprile 2022




In vigore la Legge (n. 30/2022) per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (PPL)

Il nostro Paese si caratterizza per la varietà e la bellezza del territorio e per la presenza di numerose piccole produzioni alimentari tipiche e di qualità che rappresentano una vera e propria miniera a disposizione del consumatore e del turista. I consumatori manifestano sempre maggiore interesse per i prodotti locali provenienti da filiere produttive corte o cortissime e quello delle piccole produzioni locali (PPL) è una proposta che permette esclusivamente agli imprenditori agricoli e alle loro associazioni di trasformare alcuni prodotti primari ottenuti presso la propria azienda agricola.

Nel corso degli ultimi anni sono aumentate le piccole produzioni, tipiche e di qualità, che caratterizzano alcuni ambiti territoriali e a cui sono spesso dedicate manifestazioni.

Le «PPL – piccole produzioni locali» sono molto apprezzate dal consumatore che ha la possibilità di testare un prodotto genuino, sotto casa.

Ora con la Legge 1° aprile 2022, n. 30, recante: «Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022 (in vigore da 23 aprile 2022) prevista la possibilità di valorizzare ulteriormente il prodotto della tradizione contadina locale tracciando un percorso semplice per la commercializzazione dei prodotti agricoli dal produttore primario al consumatore finale.

La Legge n. 30/2022, composta di 14 articoli, reca, come anticipato, disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

L’articolo 1 (Finalità e princìpi), indica, al comma 1, le finalità ed i principi ai quali è ispirata la Legge n. 30/2022. Nel corso dell’esame parlamentare, relativamente al principio della salubrità, è stato specificato come tale principio vada comunque inteso nel rispetto delle disposizioni in materia igienico sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali. Il comma 2, contiene la definizione di «PPL – piccole produzioni locali» ossia di quei prodotti agricoli di origine animale o vegetale (primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell’azienda) destinati all’alimentazione umana, ottenuti presso un’azienda agricola o ittica, diretti, in limitate quantità, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale, nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue. Il comma 3 precisa che per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di alcune tipologie di carni i relativi prodotti provenienti dall’azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto che abbia la propria sede nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.

L’articolo 2 (Ambito di applicazione), indica l’ambito soggettivo di applicazione della Legge, che comprende gli imprenditori agricoli, quelli apistici e quelli ittici.

L’articolo 3 (Etichettatura), reca disposizioni in materia di etichettatura stabilendo, al comma 1 che i prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee e nazionali concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. La stessa disposizione chiarisce, inoltre, le indicazioni che possono essere riportate nelle etichette dei prodotti. Il comma 2 indica le disposizioni che si intendono fare salve in materia sia in ambito europeo che in ambito nazionale, mentre il comma 3 stabilisce che gli operatori provvedano alla conservazione della documentazione necessaria.

L’articolo 4 (Logo PPL), reca disposizioni in materia di logo «PPL – piccole produzioni locali». In particolare, il comma 1 demanda l’istituzione del suddetto logo ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. Con tale decreto sono stabilite, tra l’altro, le condizioni e le modalità di attribuzione del logo (la cui forma verrà scelta mediante svolgimento di un concorso di idee), nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. Il comma 2 individua i diversi luoghi in cui è esposto il logo dei prodotti PPL, mentre il comma 3 prevede che le amministrazioni pubbliche interessate debbano dare attuazione al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 5 (Consumo immediato e vendita diretta), reca disposizioni in materia di consumo immediato e vendita diretta. In particolare, al comma 1, sono descritte le modalità ed i diversi luoghi nei quali può avvenire il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore dei prodotti PPL nell’ambito della provincia in cui ha sede l’azienda o in quelle contermini, all’interno dello stesso territorio regionale. Il comma 2 prevede la facoltà – da parte dei comuni – di riservare spazi adeguati agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL nell’area destinata al mercato, mentre il comma 3 stabilisce che gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita.

L’articolo 6 (Requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature), reca disposizioni concernenti i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature.

L’articolo 7 (Semplificazione delle norme in materia di requisiti strutturali dei locali destinati alle attività), reca disposizioni in materia di semplificazione delle norme sui requisiti strutturali dei locali destinati alle attività. Il comma 1, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento – nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale – possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.

L’articolo 8 (Sezione internet per le piccole produzioni locali), istituisce, al comma 1, all’interno del sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un’apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL. Al comma 2, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscano, nell’ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell’aggiornamento della suddetta sezione internet, mentre al comma 3 è prevista la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 9 (Corsi di formazione), prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL.

Anche l’articolo 10 (Attività di controllo), recante disposizioni in materia di attività di controllo.

L’articolo 11 (Disposizioni applicative), reca una serie di disposizioni applicative. Nell’articolo chiarito che ai prodotti PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.

L’articolo 12 (Sanzioni), recante norme in materia di sanzioni. Ai sensi del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro colui che: violi le disposizioni di cui all’articolo 1, utilizzi un’etichettatura (art. 3) o il logo (art. 4) in assenza dei requisiti di cui all’art.1. Nel dettaglio, salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, o utilizzi l’etichettatura di cui all’articolo 3 o il logo di cui all’articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all’articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro. Nel caso del logo è prevista, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della licenza d’uso del logo per un periodo da uno a tre mesi; in caso di reiterazione è disposta la revoca della licenza d’uso del logo. Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Mipaaf è designato quale autorità competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’ articolo in esame.

L’articolo 13 (Clausola di invarianza finanziaria), reca le disposizioni finanziarie, statuendo che dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 14 (Entrata in vigore) dispone infine che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (23 aprile 2022).

Link al testo della Legge 1° aprile 2022, n. 30, recante: «Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022 (in vigore da 23 aprile 2022)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 12/13 del 2022

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Speciale Modulistica 2022

I modelli 730/2022 concernenti l’anno 2021, con le relative istruzioni

 

Modelli e istruzioni

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

 

Modello 730 del 2022. Le novità

 

La nuova modulistica 2022 per la dichiarazione mod. 730

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2022, prot. n. 11185/2022: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2022 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale»

 

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 15.04.2022 e tengono conto delle modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 15 aprile 2022.

 

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2022

Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2022, contenente le “Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF” (Doc. prelevato il giorno 22/04/2022 – Allegato C al Provv. Prot. n. 48127/2022, del 15/02/2022,  aggiornato il 13 aprile 2022  – 5,4 MB)

 

Vedi anche, il “vademecum” delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Una guida per i contribuenti, con la trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria. Il documento diffuso sotto forma di circolare tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2020 (valido, per la quasi generalità dei casi, per il periodo di d’imposta 2021)

La guida richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che il CAF o il professionista abilitato deve verificare al fine dell’apposizione del visto di conformità e conservare. A tal fine è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445 del 2000.

Link al testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 E del 25 giugno 2021, sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

La circolare, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, e dell’8 luglio 2020, n. 19/E, tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2020. (valida, per la quasi generalità dei casi, per il periodo di d’imposta 2021).

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Credito d’imposta per l’acquisto della carta per gli anni 2020 e 2021. Pronto il codice tributo

L’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e l’articolo 67, commi 9-bis, 9-ter e 9-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, hanno previsto, per l’anno 2020 e per l’anno 2021, un credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC, parametrato alle spese sostenute, rispettivamente nell’anno 2019 e nell’anno 2020, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

Per l’attuazione della misura l’articolo 188 richiama espressamente il quadro normativo con cui è stata regolamentata l’agevolazione negli anni pregressi, ossia le disposizioni di cui all’articolo 4, commi da 182 a 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318.

La circolare del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 14 dicembre 2021 fornisce precisazioni in relazione alle modalità applicative del credito d’imposta per l’anno 2020 e 2021.

Il credito di imposta è destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici. L’agevolazione è alternativa e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, nonché con i contributi diretti di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.

A tal fine con la risoluzione n. 19/E di oggi (di seguito riportata), istituito il codice tributo “6974” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite – art. 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui trattasi.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19 del 22 aprile 2022, con oggetto: RISCOSSIONE – Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite – Art. 188 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77, cd. Decreto “Rilancio” – Articolo 67, comma 9-bis, del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106, (cd. Decreto “Sostegni-Bis”)

L’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, riconosce, per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, alle condizioni e nei termini ivi indicati.

Successivamente, l’articolo 67, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto che il credito d’imposta disciplinato dall’articolo 188 del decreto-legge n. 77 del 2020 è riconosciuto anche per l’anno 2021, per le spese di acquisto della carta sostenute nell’anno 2020.

Con Circolare del 14 dicembre 2021, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fornito chiarimenti e indicazioni per l’attuazione dell’agevolazione in parola.

In proposito, l’articolo 8 della citata circolare prevede che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Contestualmente alla pubblicazione, secondo quanto previsto dall’articolo 7, della medesima circolare, il citato Dipartimento trasmette il suddetto elenco alla medesima Agenzia.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui trattasi, è istituito il seguente codice tributo:

  • “6974” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite – art. 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

Ai sensi dell’articolo 6 della circolare del 14 dicembre 2021, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dal citato Dipartimento.




Regime speciale IVA editoria. Forfetizzazione della resa al 95% per tutto il 2021

L’agevolazione consistente nell’applicazione della forfetizzazione della resa al 95 per cento rispetto alla misura ordinaria dell’80 per cento si applica per l’intero anno 2021. Questo in sintesi quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate in risposta a un quesito (risposta ad interpello n. 207/2022) nel quale si chiedeva se il criterio di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali e periodici cartacei di cui all’art. 67, comma 7, del D.L. Sostegni Bis potesse essere applicato per l’intero anno 2021 ovvero se si doveva applicare solo dal giorno di entrata in vigore della predetta disposizione.

La risposta, per quanto scontata, offre l’occasione per ricordare e sintetizzare i principi applicativi del regime speciale monofase dell’editoria di cui all’articolo 74, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.  In base al predetto regime, per il commercio di prodotti editoriali, l’IVA viene assolta esclusivamente dall’editore, intendendosi per tale colui che intraprende l’iniziativa economica editoriale, ossia si assume il rischio dell’opera per lo sfruttamento economico della stessa; le successive cessioni, ovvero quelle poste in essere da distributori, edicolanti, librai, sono operazioni “escluse”, per cui viene meno il meccanismo della rivalsa e della detrazione.

In applicazione del regime speciale, l’imposta è dovuta sul prezzo di vendita al pubblico con due criteri alternativi:

  • metodo delle copie vendute. Con questo sistema l’imposta è calcolata dall’editore sulla vendita effettiva al pubblico dei prodotti editoriali. La base imponibile, su cui calcolare l’IVA è data, quindi, dalla differenza tra tutte le copie spedite dall’editore e quelle a lui restituite perché invendute (si ricorda che in genere il commercio dei prodotti editoriali avviene con il contratto estimatorio);
  • metodo delle copie consegnate o spedite diminuito della forfetizzazione della resa, (metodo largamente usato dagli editori) che, dal 1° gennaio 2002, ( articolo 52, comma 75, legge 28 dicembre 2001, n. 448) è pari all’80% per i giornali quotidiani e i periodici e al 70% per i libri. Questo metodo è adottabile solo per i giornali quotidiani, i periodici e i libri, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. La somma su cui applicare la percentuale forfetizzata è determinata dal prezzo di copertina di tutte le copie consegnate o spedite, anche a titolo gratuito, in abbonamento o in esecuzione di contratti estimatori. L’imposta a carico dell’editore, quindi si determina scorporandola dai corrispettivi diminuiti dalla percentuale di resa forfetaria. In assenza del prezzo di vendita, non si applica il regime speciale.

Con l’intento di mitigare gli effetti della pandemia da Covid-19 che si sono registrati in capo al settore della commercializzazione di giornali e periodici, prima con il Decreto Rilancio, per l’anno 2020, poi con il Decreto Sostegni Bis, per l’anno 2021, la suddetta percentuale di forfetizzazione della resa è stata elevata dall’80% al 95%.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 207 del 22 aprile 2022, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Metodo della forfetizzazione della resa – Percentuale forfetaria di resa per l’anno 2021 – Al 95 per cento per l’intero anno 2021 per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi – Affermazione – Articolo 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Articolo 67, comma 7, del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106, (cd. Decreto Sostegni-Bis)

 

 

Raccolta di prassi (circolari e risoluzioni) in materia di regime speciale IVA per il settore editoriale

 

Editoria digitale. Per l’IVA al 4 per cento i codici ISBN o ISSN da soli non bastano

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 850 del 22 dicembre 2021, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Banche dati online in abbonamento – Applicazione dell’aliquota ridotta IVA del 4 per cento – Condizioni – Contenuti informativi con caratteristiche tipiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN – Art. 1, comma 667, della L. 23/12/2014, n. 190 (c.d. legge di Stabilità 2015) – N. 18, Tabella A, Parte II, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Direttiva (UE) 2018/1713 del Consiglio del 6 novembre 2018

Regime speciale IVA editoria. Il metodo della forfettizzazione della resa non esclude la variazioni IVA di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 155 del 22 maggio 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Metodo “della forfetizzazione della resa” – Fallimento del distributore – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose – Ammissibilità – Condizioni – Art. 26, secondo comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Articolo 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

Banca dati. IVA al 4%, solo con contenuti editoriali “tipici” di giornali, libri e periodici muniti di codice ISBN o ISSN

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 69 del 1° marzo 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Applicazione dell’aliquota ridotta IVA del 4 per cento ai prodotti editoriali in formato elettronico raccolti in banche dati – Condizioni – Contenuti informativi con caratteristiche tipiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN – Art. 1, comma 667, della L. 23/12/2014, n. 190 (c.d. legge di Stabilità 2015) – N. 18, Tabella A, Parte II, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Direttiva (UE) 2018/1713 del Consiglio del 6 novembre 2018»

Gli abbonamenti alle banche dati di prodotti editoriali digitalizzati muniti di codice ISBN o ISSN scontano l’aliquota IVA del 4 per cento

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120 E del 28 settembre 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Settore editoriale – Applicazione dell’aliquota ridotta IVA del 4 per cento ai prodotti editoriali in formato elettronico raccolti in banche dati – Condizioni – Art. 1, comma 667, della L. 23/12/2014, n. 190 (c.d. legge di Stabilità 2015) – N. 18, Tabella A, Parte II, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

I chiarimenti sulle novità fiscali della Legge di stabilità 2016

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 18 maggio 2016: «LEGGE DI STABILITÀ 2016 – L. 28/12/2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) – Primi chiarimenti»

La circolare n. 20/2016, al CAPITOLO III, paragrafo 4, chiarisce che per l’applicazione dell’aliquota del 4% agli e-book è necessario non solo che la pubblicazione sia in possesso del codice ISBN o ISSN, ma che abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici. L’IVA ridotta del 4% si applica anche alle operazioni di messa a disposizione on line (per un periodo di tempo determinato) dei prodotti editoriali, come ad esempio i servizi di consultazione di biblioteche sul web.

Regime speciale IVA per l’editoria: i chiarimenti sulla stretta IVA per allegati e supporti integrativi di quotidiani e periodici

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 24 luglio 2014: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi – Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni congiunte di prodotti editoriali con supporti integrativi e altri beni – Analisi della disciplina e primi chiarimenti sulle novità applicabili alle cessioni di prodotti effettuate dal 1° gennaio 2014 – Art. 19, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Art. 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – N. 18, Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. 02/09/1993»

Vendita a distanza di giornali o periodici nei confronti di privati consumatori italiani: la società Ue per scelta o, in ogni caso, al superamento della soglia dei 35mila euro annui, obbligata ad identificarsi e a versare l’Iva applicando, eventualmente, il sistema della resa forfetaria all’80%

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 90 E del 25 settembre 2012: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Prodotti editoriali – Operazioni in ambito UE – Attività di vendita a distanza di giornali quotidiani o periodici – Cessioni in abbonamento nei confronti di privati consumatori, di giornali o periodici commercializzati in Italia da un soggetto passivo comunitario (società inglese) – Rapporti intercorrenti tra il regime speciale dell’editoria (art. 74, lett. c), del D.P.R. 633 del 1972) e quello delle vendite a distanza (art. 40 del D.L. n. 331 del 1993) – Applicazione del regime delle “vendite a distanza” fino alla soglia di 35.000 euro su base annua – Possibilità di opzione per la tassazione in Italia da parte del cedente comunitario – Obblighi del soggetto passivo comunitario – Al superamento della soglia di 35.000 euro o in caso di opzione, necessità di identificarsi ai fini IVA in Italia, tramite la nomina di un rappresentante fiscale ovvero l’identificazione diretta (art. 17, terzo comma, e art. 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972), prima di procedere alle cessioni dirette a privati consumatori – Modalità di calcolo della soglia di euro 35.000 – Forfetizzazione – Esclusione – Calcolo della soglia sulla base dei corrispettivi effettivamente percepiti – Necessità – Conseguenze per il soggetto passivo comunitario identificato in Italia (per obbligo di legge o per scelta) – Assolvimento dell’imposta con il metodo del monofase per la commercializzazione di prodotti editoriali in Italia sulla base del prezzo di vendita al pubblico, con facoltà di applicare il meccanismo della resa forfettaria – Acquisti intracomunitari – Differente disciplina a seconda se gli stessi sono destinati o meno alla successiva commercializzazione – Se i beni non sono destinati alla successiva commercializzazione, l’IVA è dovuta dal cessionario sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato e non è detraibile – Se i beni sono destinati alla successiva commercializzazione, l’imposta è dovuta dal cessionario sulla base del prezzo di vendita al pubblico, applicando la forfetizzazione della resa – Art. 40, del D.L. 30/08/1993, n. 331, convertito dalla L. 29/10/1997, n. 427 – Art. 34 della Direttiva 2006/112/CE – Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 5, del D.M. 09/04/1993»

Prodotti editoriali su qualsiasi supporto fisico: necessaria la natura informativa e divulgativa per essere considerati libri e scontare l’IVA al 4%

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 223 E del 13 agosto 2009: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Prodotti editoriali – Opere librarie – Pubblicazioni di natura informativa – Applicazione regime speciale IVA per l’editoria – Condizioni per la qualificazione come “libri” ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento – Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Punti 18) e 35), Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Possibilità di applicazione del regime speciale IVA per l’editoria e delle aliquote agevolate per la stampa e allestimento di pubblicazioni di natura informativa e divulgativa occorrenti per le elezioni amministrative»

Free press: non applicabile né il regime speciale IVA per il settore editoriale né l’art. 2, secondo comma, n. 4) che assoggetta ad IVA le cessioni gratuite

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 4 febbraio 2005: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IMPOSTE SUI REDDITI – Cessioni di periodici in distribuzione gratuita – Free press – Cessioni di beni – Art. 2, secondo comma, n. 4) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Non applicabilità – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Art. 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Non applicabilità – Ricavi – Art. 85, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Destinazione dei periodici a finalità estranee all’esercizio dell’impresa editrice – Non configurabilità – Stretta correlazione tra vendita degli spazi pubblicitari e la distribuzione free press del periodico stampato – Conseguenze – Assoggettamento ad IVA del solo corrispettivo dovuto dagli inserzionisti pubblicitari»

L’attività di vendita diretta di libri ai rivenditori da parte dell’autore configura esercizio di attività di impresa ed ai fini IVA si rende applicabile il regime monofase ex art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/72

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 132 E del 15 novembre 2004: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Editoria – Artt. 53 e ss. del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Attività di vendita diretta di libri ai rivenditori da parte dell’autore – Esercizio di attività d’impresa – Sussistenza – Applicazione del regime monofase – Applicabilità»

Regime IVA delle cessioni dei prodotti editoriali rimasti invenduti, privi di valore intrinseco, effettuate nei confronti di raccoglitori o rivenditori di carta da macero

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 231 del 15 luglio 2002: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Cessione di prodotti editoriali invenduti come carta da macero, dopo aver provveduto ad accantonare un limitato numero di copie per soddisfare eventuali richieste di arretrati»

I dispacci a contenuto economico e finanziario delle agenzie di stampa iscritte nell’apposito registro sono soggetti all’aliquota IVA del 4%

Risoluzione dell’Agenzia dell’Entrate n. 127 E del 7 agosto 2001: « IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Dispacci delle agenzie di stampa – Aliquota IVA applicabile – Tab. A, parte II, n. 18, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Condizioni e limiti per l’applicazione dell’IVA al 4%»

Prodotti editoriali: la registrazione al tribunale ex L. n. 47/1948 come periodico non determina l’automatica applicazione al regime IVA agevolato. Necessaria la periodicità e la presenza di contenuto divulgativo

Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 88 E del 19 giugno 2000: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Prodotti editoriali – Agenda-Diario – Registrazione al tribunale – L 06/02/1948, n. 47 – Applicazione regime speciale IVA per l’editoria – Condizioni – Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – N. 18, tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Non applicazione regime agevolato ad agenda-diario»

Editoria. Il nuovo articolo 74, primo comma, lettera c) del D.P.R.  n. 633 del 1972, come sostituito dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 313 del 1997

Circolare del Ministero delle Finanze n. 328 E del 24 dicembre 1997 – Parte Seconda – CAPITOLO VII – Nuovo regime speciale IVA per il settore editoriale

Esercizio del diritto alla detrazione da parte dei rivenditori di prodotti editoriali

Circolare del Ministero delle Finanze n. 100 E del 23 aprile 1996: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Disposizioni relative a particolari settori – Editoria – Articolo 74, comma 1, lett. c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Esercizio del diritto alla detrazione ed all’eventuale rimborso da parte dei rivenditori di prodotti editoriali – Articolo 7, comma 3 del D.M. 9 aprile 1993 – È disposizione sostanziale e non interpretativa ed efficace quindi dall’1° gennaio 1993»




Piattaforma cessione crediti. L’Agenzia delle Entrate aggiorna la guida

La guida illustra le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con la quale i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare all’Agenzia l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, ai sensi delle disposizioni pro tempore vigenti.

All’attualità, attraverso la Piattaforma possono essere comunicate le cessioni:

  • dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi, per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (es. Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche), di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti;
  • del Tax credit vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (articolo 176 del decreto- legge n. 34 del 2020);
  • del credito d’imposta ACE (articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021).

La Piattaforma potrà essere estesa ad altre fattispecie compatibili con le sue funzionalità. La Piattaforma è composta da quattro funzioni:

  1. Monitoraggio crediti
  2. Cessione crediti
  3. Accettazione crediti/sconti
  4. Lista movimenti

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento 12 aprile 2022

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento giugno 2022

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento ottobre 2023

vedi anche:

Guida all’utilizzo della “Piattaforma cessione crediti” (come funziona, quando si utilizza) – Aggiornamento novembre 2023




Modello 730 del 2022. Le novità

Pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate il comunicato 15 aprile 2022 per l’aggiornamento delle istruzioni al modello 730/2022. L’aggiornamento si è reso necessario per recepire le recenti novità, tra le quali, lo slittamento al 23 maggio 2022 del termine entro il quale l’Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente (rispetto al termine del 30 aprile stabilito in via generale dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175) o il nuovo bonus acqua potabile.

Ciò detto, vediamo ora quali sono le novità del nuovo 730/2022 per l’anno d’imposta 2021, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2022, prot. n. 11185/2022.

Nel nuovo modello trovano spazio gli adeguamenti del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati. Fa inoltre il suo debutto il “bonus musica”, ovvero la detrazione per l’iscrizione e l’abbonamento di bambini e ragazzi tra i 5 e 18 anni a scuole di musica, conservatori e cori, bande e scuole di musica riconosciute, che spetta per un importo fino a 1.000 euro se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro. Altra novità riguarda la possibilità di fruire del Superbonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’aliquota maggiorata del 110% per le spese sostenute unitamente agli interventi Sismabonus ed Ecobonus. Spazio anche al nuovo credito d’imposta per l’acquisto con IVA della “prima casa”, dedicato agli under 36 con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Da segnalare tra le new entry anche il credito d’imposta per l’installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano (per spese fino ad un importo massimo di 1.000 euro). Aumentano, infine, le detrazioni per spese veterinarie e bonus mobili.

Nel dettaglio, le principali modifiche introdotte nei modelli 730/2022 sono le seguenti:

 

QUADRO C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

 

Sezione V – Riduzione del cuneo fiscale (trattamento integrativo e ulteriore detrazione fiscale – Rigo C14)
Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dall’anno d’imposta 2021 l’importo annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro.

 

Si ricorda che il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2020, pag. 2240), ha previsto, a partire dal 1° luglio 2020, l’abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus Irpef e l’introduzione di due nuove misure fiscali, disciplinate al di fuori del testo unico delle imposte sui redditi, volte a ridurre la tassazione sul lavoro. Si rimanda per ogni ulteriore approfondimento a quanto chiarito con la circolare del 14 dicembre 2020, n. 29/E (in “Finanza & Fisco” n. 33/2020, pag. 2220).

La prima misura “trattamento integrativo”, consiste sostanzialmente nella rimodulazione del bonus Irpef, riconoscendo un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi, a decorrere dall’anno di imposta 2021 è pari a 1.200 euro.

 

 

Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro.

La seconda misura “ulteriore detrazione fiscale”, riconosce una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L’importo di tale detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Come meglio chiarito nelle istruzioni al modello 730/2022, dal 1° luglio 2020 è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo, denominata “trattamento integrativo”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia non superiore a 28.000 euro. Dal 1° gennaio 2021 l’importo del trattamento integrativo è pari a 1.200 euro.

Dal 1° luglio 2020 è riconosciuta “un’ulteriore detrazione” dall’imposta ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati di importo superiore a 28.000 euro, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. L’importo dell’ulteriore detrazione è di 1.200 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 28.001, in caso di superamento del predetto limite, l’importo dell’ulteriore detrazione diminuisce fino a diventare pari a 960 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 35.000 euro.

Per i possessori di reddito complessivo superiore a 35.000 euro, l’importo dell’ulteriore detrazione è pari a 686 euro, esso poi decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Alla formazione del reddito complessivo ai fini del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per gli impatriati, nonché l’importo del reddito di locazione assoggettato a cedolare secca.

Le due agevolazioni sono riconosciute direttamente dal datore di lavoro in busta paga a partire dal mese di gennaio.

Chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e le indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte. Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, le due agevolazioni, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’ammontare spettante nella presente dichiarazione. Le agevolazioni spettanti sono riconosciute nella dichiarazione anche se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta.

Se dal calcolo effettuato da chi presta l’assistenza fiscale, le agevolazioni risultano, in tutto o in parte, non spettanti, l’ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti, (ad esempio perché il reddito complessivo risulta superiore al limite previsto), viene recuperato nel mod. 730.

Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14.

Si ricorda, altresì, che come chiarito nelle istruzioni al modello di Certificazione Unica 2022, il sostituto d’imposta deve obbligatoriamente indicare se ha o meno erogato il Trattamento Integrativo al percipiente (Punto 390 della C.U.) e riportare l’ammontare del trattamento Integrativo eventualmente erogato (Punto 391 della C.U.). Le indicazioni presenti nei suddetti punti della C.U. devono essere obbligatoriamente riportate nel rigo C14 del modello 730/2022. Sulla base anche di tali informazioni, si procede al riconoscimento ovvero al recupero del Trattamento Integrativo in sede di dichiarazione.

 

Sezione VI – Detrazione per Comparto Sicurezza e Difesa (Rigo C15)
Nel Comparto sicurezza è stato innalzato a 609,50 euro l’importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (D.P.C.M. del 27 ottobre 2021)

 

 

Come chiarito nelle istruzioni al modello 730/2022, è prevista una detrazione d’imposta per il personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle forze di Polizia (art. 45, comma 2, Decreto Legislativo n. 95/2017) – La sezione, come anticipato, è riservata al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2021, per il quale è prevista una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 45, comma 2, D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95). L’agevolazione spetta ai lavoratori che nell’anno 2020 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.974 euro. La riduzione d’imposta è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punto 383 della Certificazione Unica 2022).

Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza nell’imposta lorda determinata ai sensi dell’articolo 11 del TUIR, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2021 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata di cui all’articolo 17 del TUIR. Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale detrazione al percipiente, il contribuente può fruirne in dichiarazione se nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2022 è presente il codice BO. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono state individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2021, pubblicato in G.U. n. 290 del 6 dicembre 2021. Per l’anno d’imposta 2021 essa è pari a 609,50 euro.

Nel rigo 39 del mod. 730-3 va riportato l’importo di Detrazione Spettante come determinato nel paragrafo “Quadro C – Detrazione per Comparto Sicurezza e Difesa (Rigo C15)”

 

QUADRO G – Crediti dʼimposta

 

Sezione VI – Credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36 – Rigo G8
È possibile la fruizione in dichiarazione del credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA.

 

 

Il Rigo G8 – Credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36 deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d’imposta a seguito dell’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA. Costoro non debbono avere compiuto 36 anni nel corso dell’anno in cui hanno acquistato la prima casa e debbono avere un valore dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40mila euro annui.

L’utilizzo di tale credito (per il quale non può essere richiesto il rimborso) deve essere effettuato dopo aver sottratto dall’imposta lorda tutte le detrazioni spettanti; l’eventuale eccedenza non utilizzata può essere portata in compensazione.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo RN47, col. 11, del mod. REDDITI PF 2021, se nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio è compilata con i codici “1”.

Colonna 2 (Credito anno 2021): indicare il credito d’imposta maturato nel 2021. L’importo del credito è pari all’IVA pagata in occasione dell’acquisto della prima casa.

Colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24): riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2022.

Colonna 4 (Credito compensato in atto): riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente all’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA.

 

PROSPETTO CREDITI QUADRO G
Rigo G8 Mod.730/2022

Credito d’imposta RIGO DEL QUADRO G  

RIGO DEL MOD. 730-3 NEL QUALE VIENE RIPORTATO IL CREDITO

 

 RIGO DEL MOD. 730-3 NEL QUALE VIENE RIPORTATO L’EVENTUALE CREDITO RESIDUO
 

Acquisto

Prima Casa Under 36

 

G8

 

Rigo 46

mod. 730-3

Rigo 157

mod. 730-3

 

Nel rinviare ai chiarimenti forniti con la circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2021, pag. 2279) per ogni opportuno approfondimento in merito ai presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali della disciplina agevolativa, si ricorda che l’articolo 64, commi da 6 a 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, (cd. D.L. Sostegni-bis in “Finanza & Fisco” n. 26-27/2021, pag. 1767) è volto a incentivare l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore, come l’esenzione al momento del rogito dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale ovvero, in caso di atto soggetto ad IVA, il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’ammontare del tributo corrisposto in relazione all’acquisto. Tale credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce ovvero dalle imposte sui redditi delle persone fisiche risultanti dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell’acquisto oppure in compensazione tramite F24. È prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva ex articolo 18 del D.P.R. n. 601 del 1973 per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo al ricorrere dei requisiti sopra indicati.

 

QUADRO E – Oneri e spese

 

Sezione III A – (righi da E41 a E43): spese per le quali spetta la detrazione d’imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche
Dall’anno d’imposta 2021, per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus ed ecobonus, è possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110% (Superbonus).
È possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

 

 

Come spiegano le istruzioni ai righi E41 a E43, per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato un rigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre seguire le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo “Modelli aggiuntivi”.

 

Colonna 1 (Anno): indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese (dal 2011 al 2021) o, nel caso di acquisto di unità immobiliari facente parte di fabbricati interamente ristrutturati, la data di fine lavori, se successiva alla data del rogito.

Colonna 2 (Tipologia): compilare questa colonna solo nei seguenti casi:

  • spese sostenute nel 2012;
  • spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche dal 2013 al 2021 e spese di sistemazione a verde sostenute dal 2018 al 2021 e dal 2020 spese per bonus facciate, installazione impianti fotovoltaici e altri interventi al 110%.

 

Se la colonna 1 “Anno” assume il valore 2021 e la colonna 2 assume il valore 20:
▪ se è barrata la casella 110%, la rateazione prevista è in 5 rate;
▪ se non è barrata la casella 110%, la rateazione prevista è in 10 rate.

 

Indicare uno dei seguenti codici:

‘2’ spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%);
‘3’ spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%).
‘4’ spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (detrazione del 65%);
‘5’ spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50%) e nella zona sismica 3. Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
‘6’ spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 70%). Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
‘7’ spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’80%). Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
‘8’ spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%). Se si ha diritto anche all’aliquota di de- trazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
‘9’ spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%). Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
‘10’ spese sostenute dal 2017 al 2021 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%). Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
‘11’ spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%). Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
‘12’ spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per le spese di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
‘13’ spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per spese di “sistemazione a verde” sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali;
‘15’ spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su orna- menti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
‘16’ spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti, eseguita congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache (interventi indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del quadro E) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi indicati con i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro E) o antisismici in zona sismica 1, 2 e 3 che danno diritto all’applicazione dell’aliquota del 110% (codici da 5 a 11);
‘17’ spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16;
‘18’ quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
‘19’ quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 da parte dei condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

‘20’ spese sostenute nel 2021 per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti superbonus (codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico) o, per le spese sostenute dal 1° giugno 2021, agli interventi di cui agli interventi sismabonus (codici da 5 a 11). Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica anche se gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche non sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33, fermi restando i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

Sezione III C – Rigo E56 – Spese per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (codice 4 e codice 5 nella colonna 1)
Colonnine di ricarica: per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa.

 

 

Nelle istruzioni relative al citato rigo E56 precisato che vanni indicate le spese sostenute per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”) e quelle per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

In devono essere indicate:

  • nella colonna 1 il codice che identifica la spesa;
  • nella colonna 2 l’anno in cui è stata sostenuta la spesa;
  • nella colonna 3 la spesa sostenuta.

‘4’ per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici unifamiliari eseguite congiuntamente agli interventi superbonus. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici ‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’ della sezione IV per gli interventi su edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. In tal caso l’aliquota della detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali e il limite di spesa è pari a 2.000 euro. Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni alla sezione IV, dedicata alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, e la voce d’appendice “Superbonus”;

‘5’ per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici plurifamiliari o condomini eseguite congiuntamente agli interventi Superbonus. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici ‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’ della sezione IV per gli interventi su edifici plurifamiliari o i condomini In tal caso l’aliquota della detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali e il limite di spesa è pari a 1.500 euro per un numero massimo di otto colonnine, è pari a 1.200 euro per il numero delle colonnine eccedenti le prime otto. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni alla sezione IV, dedicata alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, e la voce d’appendice “Superbonus”.

 

Sezione III C – Spese per l’arredo degli immobili (E57 ed E58) e IVA per acquisto abitazione classe A o B (E59)
Innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire Bonus mobili.

 

 

Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 16.000 euro.

La detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. I limiti di spesa sono riferiti alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l’apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia) oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

È ammessa la detrazione anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate. Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 29/E del 18 settembre 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2013, pag. 2114) e n. 11/E del 21 maggio 2014 (par. 5 in “Finanza & Fisco” n. 13/2014, pag. 800)

 

Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione di imposta del 19%, 26%, 30%, 35% o 90%
Per le spese veterinarie righi da E8 a E10 codice “29” aggiornato limite importo spesa detraibile ad euro 550

Pertanto, l’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 550 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro. Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 600 euro, nel rigo andranno indicati 550 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 421 euro. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 29.

 

 

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro: Codice “45” – Spese per iscrizione annuale e abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica

Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo. Per fruire della detrazione il contribuente deve effettuare il pagamento con versamento postale o bancario, ovvero con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 45.

 

QUADRO G – Crediti dʼimposta

 

Sezione XIII – Altri crediti d’imposta – Credito d’imposta depuratori acqua e riduzione consumo contenitori plastica – Rigo G15, codice 10
È possibile fruire in dichiarazione del credito d’imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica.

 

 

Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Se si fruisce del credito d’imposta per più unità immobiliari, occorre compilare un rigo per ciascuna di esse. Il credito d’imposta è utilizzabile anche in compensazione nel modello F24. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2022, prot. n. 2022/102326 è stata stabilità la percentuale di fruizione del credito d’imposta nella misura pari a 30,3745 per cento. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo dei contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita, in analogia a quanto previsto per in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’ENEA. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

L’importo della spesa indicata nella col. 2 del singolo rigo G15 con a col. 1 il codice 10 non può essere superiore ad euro 1.000.

 

Locazioni brevi – Quadro B o Quadro D.

 

Dall’anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un’apposita disciplina fiscale per i contratti di locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito fondiario per il proprietario dell’immobile o per il titolare di altro diritto reale e va indicato nel quadro B; per il sublocatore o il comodatario, invece, costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D.

Dall’anno d’imposta 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, l’attività di locazione da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile in base al quale è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Pertanto, se nel corso del 2021 sono stati destinati a locazione breve più di 4 appartamenti, non può essere utilizzato il modello 730, ma va utilizzato il modello REDDITI PF.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulle locazioni brevi si possono consultare il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 12 luglio 2017, protocollo n. 132395/2017 (in “Finanza & Fisco” n. 15/2017, pag. 1187) e la circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 23/2017, pag. 1851)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2022

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Speciale:  D.L. “Sostegni-ter ” convertito in legge

 

Il decreto-legge

“Sostegni-ter”

convertito in legge

 

 

La mappa e la sintesi

La guida alla normativa introdotte dal decreto-legge convertito in ambito fiscale, societario e del lavoro

Il testo del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con mod., dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»

 

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

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Rinnovo certificati per adeguamento ai nuovi standard di sicurezza. Nuovi requisiti minimi di sicurezza entro il 30/04/2022 (termine successivamente prorogato al 31.12.2022)

L’Agenzia delle entrate, ha reso più sicuri i certificati digitali per la firma e cifratura dei documenti informatici da scambiare mediante i canali telematici e l’infrastruttura SID.

In particolare, i nuovi requisiti minimi di sicurezza da recepire entro il 30/04/2022 (vedi proroga al 31.12.2022) sono:

algoritmo di hash: SHA-256;
algoritmo di cifratura: AES-256;
lunghezza delle chiavi RSA: 4096 bit (cifratura) e 4096 o 2048 bit (firma).

Gli utenti interessati potranno rinnovare i propri certificati utilizzando le applicazioni “Desktop Telematico – Entratel” oppure “Generazione certificati“, mediante le quali è possibile anche verificare l’aggiornamento dei certificati, come di seguito descritto.

Desktop Telematico: utilizzare la funzione “Sicurezza – Visualizza certificati” del menù “Entratel“, selezionare il bottone “Dettaglio” dopo aver specificato il certificato da verificare, e verificare che nella cartella “Generale – Certificato selezionato” appaia la dicitura “Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits“; nel caso la dicitura elenchi un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell’ambiente di sicurezza e alla generazione di un nuovo ambiente di sicurezza;

Gestione certificati: utilizzare la funzione “Gestisci ambiente – Visualizza certificati“, selezionare il bottone “Dettaglio” dopo aver specificato il certificato da verificare, e controllare che nella cartella “Generale – Certificato selezionato” appaia la dicitura “Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits“. Qualora la dicitura descriva un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell’ambiente di sicurezza e alla generazione di un nuovo ambiente di sicurezza.

Eventuali richieste di generazione dei certificati effettuate con una versione non aggiornata delle applicazioni, saranno scartate dal sistema con il messaggio: “Formato della richiesta di iscrizione al registro utenti non valido (K1024). Verificare la versione del software di generazione dell’ambiente di sicurezza“. (Così, avviso pubblicato il 21 gennaio 2022 dall’Agenzia delle entrate).




Bonus energia e gas naturale: i codici tributo per fruire delle agevolazioni dei decreti “Energia”

Pubblicati i codici tributo per le aziende a forte consumo di energia elettrica e gas naturale e per le imprese diverse da quelle a forte consumo che intendono usufruire dei contributi straordinari previsti dai decreti “Energia” n. 17 e n. 21 del 2022. Con la risoluzione n. 18/E di oggi (di seguito riportata) vengono infatti istituiti i codici che possono essere utilizzati dalle aziende in possesso dei requisiti per accedere all’agevolazione, finalizzata a garantire una parziale compensazione degli extra costi sostenuti l’acquisto di energia e gas.

 

In cosa consistono i bonus energia e gas

 

In particolare, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica è previsto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Per le imprese a forte consumo di gas naturale, invece, il contributo è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. Rientrano nelle agevolazioni anche le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia e gas, per le quali il bonus è pari al 12% e al 20% rispettivamente (articoli 3 e 4 del D.L. n. 21/2022). I crediti d’imposta, in base alle condizioni indicate nelle rispettive discipline, sono utilizzati in compensazione mediante modello F24 oppure ceduti solo per intero a terzi, entro il 31 dicembre 2022.

 

I codici tributo

 

I codici tributo da indicare nell’F24, che va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, sono:

“6961” – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022);
“6962” – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);
“6963” – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022);
“6964” – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).

 

La risoluzione di oggi spiega che il termine del 31 dicembre 2022 si applica anche al credito d’imposta per le imprese energivore previsto dal decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022) per la fruizione del quale è già stato istituito il codice tributo “6960” (risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate 14 aprile 2022)

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 18 del 14 aprile 2022, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale

Con alcuni provvedimenti legislativi sono state introdotte misure agevolative al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale. In particolare:

  • l’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Tale contributo è stato rideterminato nella misura del 25 per cento dall’articolo 5 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
  • l’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite al comma 2 dello stesso articolo 5, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. Tale contributo è stato rideterminato nella misura del 20 per cento dall’articolo 5 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
  • l’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dall’anno 2022;
  • l’articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno

 

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2022, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

“6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”.

“6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”.

“6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.

“6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.

 

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

 

Si evidenzia che il termine del 31 dicembre 2022, per l’utilizzo in compensazione ovvero per la cessione dei crediti d’imposta indicati nella presente risoluzione, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 2021, n. 21, si applica anche al credito d’imposta di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, per la fruizione del quale è già stato istituito il codice tributo “6960” con la risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022.




Fattura elettronica per le tutte le partite IVA (compresi forfettari e 398/91), o quasi

Dal 1° luglio 2022 fattura elettronica per le tutte le partite IVA (compresi i forfettari), esclusi i medici e più in generale tutti soggetti che operano nel settore sanitario. L’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi viene esteso, altresì, anche ai soggetti che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398. Si tratta di associazioni e società sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e associazioni pro loco, che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Queste, le novità, da confermare con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, contenute nella prima bozza (sotto riportata) del nuovo decreto decreto-legge Pnrr, recante: «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza», approvato del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2022

Tuttavia, rispetto alla stesura iniziale della bozza (sotto riportata) del nuovo decreto Pnrr, sembra farsi spazio l’ipotesi di esonerare fino al 2024 dal nuovo obbligo, i forfettari con o ricavi/compensi fino a 25.000 euro.

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Schema di Decreto-Legge recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Link al testo in pdf 

 

Art. 15
Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici

 

1. All’articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (1), in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, le parole «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 giugno 2022».
2. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, 127 (2), in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole da «Sono esonerati dalle predette disposizioni» fino alle parole «o committente soggetto passivo d’imposta» sono soppresse.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022. Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, 471, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.


Nota (1)

L’anticipo al 30 giugno 2022 delle sanzioni per chi non accetta i pagamenti con il Pos

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con mod., dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

Ante modifiche della Bozza del DL “PNRR” approvata dal CDM del 13.04.2022

Post modifiche apportate dall’art. 15, comma 1, della Bozza del DL “PNRR” approvata dal CDM del 13.04.2022

 Art. 15, comma 4-bis
Pagamenti elettronici

 

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981. (Comma inserito dall’art. 19-ter, comma 1, lett. b), del D.L. 06/11/2021, n. 152, conv., con mod. dalla L 29/12/2021, n. 233)

 

 

Art. 15, comma 4-bis
Pagamenti elettronici

 

4-bis. A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del paga mento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981. (Le parole «dal 30 giugno 2022» sono state così sostituite alle precedenti «dal 1° gennaio 2023» dall’art. 15, comma 1, della Bozza del DL “PNRR” approvata dal CDM del 13.04.2022. In precedenza il comma era stato inserito dall’art. 19-ter, comma 1, lett. b), del DL 06/11/2021, n. 152, conv., con mod. dalla L 29/12/2021, n. 233)

 

 Nota (2)

 

D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127

Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23

Ante modifiche della Bozza del DL “PNRR” approvata dal
CDM del 13.04.2022

Post modifiche apportate dall’art. 15, comma 2, della Bozza del D.L. “PNRR”approvata dal CDM del 13.04.2022

 

Art. 1, comma 3
Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati

 

3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito dell’Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto «regime di vantaggio» di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta. (Le parole «, su richiesta,» sono state inserite dall’art. 1, comma 354, della L 30/12/2018, n. 145. Il periodo da «Sono altresì esonerati» fino a «soggetto passivo d’imposta.» è stato aggiunto dall’art. 10, comma 01, del DL 23/10/ 2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136. Le parole «o stabiliti» sono state così sostituite alle precedenti «, stabiliti o identificati» dall’art. 15, comma 1, del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136.

 

In precedenza il comma era stato così sostituito (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 3), della L 27/12/2017, n. 205, al precedente che si riporta:

«3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.»)

 

 

Art. 1, comma 3
Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati

 

3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito dell’Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. [Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto «regime di vantaggio» di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta]. (Le parole da «Sono esonerati dalle predette disposizioni» fino a «o committente soggetto passivo d’imposta» sono state soppresse dall’art. 15, comma 2, della Bozza del DL “PNRR” approvata dal CDM del 13.04.2022. Le parole «, su richiesta,» sono state inserite dall’art. 1, comma 354, della L 30/12/2018, n. 145. Il periodo da «Sono altresì esonerati» fino a «soggetto passivo d’imposta.» è stato aggiunto dall’art. 10, comma 01, del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136. Le parole «o stabiliti» sono state così sostituite alle precedenti «, stabiliti o identificati» dall’art. 15, comma 1, del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136.

In precedenza il comma era stato così sostituito (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 3), della L 27/12/2017, n. 205, al precedente che si riporta:

«3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.»)

 

(1) Ai sensi dell’art. 1, comma 916, della L. 27/12/2017, n. 205, tali modifiche si applicano alle fatture emesse a partire dal 01.01.2019.

Ai sensi dell’art. 1, comma 917, della L. 27/12/2017, n. 205, fermo restando quanto previsto al comma 916 dell’art. 1, della sopracitata L. n. 205/2017, tali modifiche si applicano alle fatture emesse a partire dal 01.07.2018 relative a:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 dell’art. 1, della sopracitata L 205/2017 si applica dal 1° gennaio 2019;
b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l’insieme dei soggetti, destina tari della normativa di cui all’art. 3 della L 13/08/2010, 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all’art. 25, comma 2, del DL 24/04/2014, n. 66, conv., con mod., dalla L 23/06/2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti dell’amministrazione pubblica.




Terzo settore, dai Commercialisti il modello di relazione dell’organo di controllo per il bilancio di esercizio

Un Documento Cndcec-Fnc ispirato alle indicazioni delle Norme di comportamento dell’organo di controllo

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato un documento con il modello della relazione all’assemblea degli associati (o di altro organo equivalente delle fondazioni) redatta dall’organo di controllo – anche monocratico – degli enti del Terzo settore in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre.

Il modello di relazione si ispira alle indicazioni contenute nelle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, pubblicate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel dicembre 2020.

Il modello della relazione interessa l’organo di controllo di un ente del Terzo settore che non ha conferito, a un revisore esterno o all’organo di controllo stesso, l’incarico di revisione legale dei conti ex art. 31 del Codice del Terzo Settore. (Cosi, comunicato stampa Cndcec del 13 aprile 2022)

Vedi anche, “Il bilancio degli enti del Terzo settore. Analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 e dell’OIC 35 Principio Contabile ETS”. Volume pubblicato dalla Fondazione e dal Consiglio nazionali dei commercialisti e scaricabile gratuitamente dal sito della stessa Fondazione.




Decreto “Energia e Bollette”. Votata la fiducia | In arrivo nuove e rilevanti novità in tema di cessione del credito o sconto e sulla proroga della rivalutazione delle partecipazioni e terreni 2022

La Camera, con 422 voti favorevoli e 54 contrari, ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (C. 3495-A​), nel nuovo testo predisposto dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea.

Domani prevista l’approvazione a Montecitorio, quindi il testo passerà al Senato della Repubblica per l’approvazione definitiva.

 

Aggiornamento. 

Nella seduta di mercoledì 13 aprile la Camera – con 323 sì e 49 no – ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (A.C. 3495-AR​). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato

 

Di seguito, alcune novità in tema di cessione del credito o sconto in fattura e proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, contenute nel provvedimento in via di approvazione.

 

Bonus edilizi. Ammessa la quarta cessione, ma solo tra banca e correntista

 

Nel provvedimento approvato dalla Camera inserito un nuovo articolo, il 29-bis, che in caso di approvazione definitiva, modifica, di nuovo, la disciplina dell’utilizzo di alcune agevolazioni fiscali mediante sconto in fattura e cessione del credito. Per effetto delle norma proposta dalle Commissioni parlamentari, si eleva da tre (vedi articolo 28 decreto-legge “Sostegni-ter”, n. 4 del 2022) a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta. In particolare con le modifiche viene prevista la facoltà di una ultima cessione, da parte delle sole banche (escluse quindi le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari) a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente.

Le norme in commento si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

 

Il testo del nuovo articolo 29-bis

 

Art. 29-bis
Modifiche all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

 1. All’articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione».
2. All’articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione».
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

 

In pratica, il comma 1 del sopra riportato articolo 29-bis aggiunge un periodo alla fine dell’articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che, come noto, consente di fruire delle agevolazioni mediante sconto in fattura (recuperato dai fornitori mediante credito di imposta cedibile).

Il comma 2 aggiunge un identico periodo alla fine dell’articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che consente di fruire delle agevolazioni mediante credito di imposta cedibile.

Per effetto delle modifiche in esame, dunque, nel caso di fruizione delle detrazioni sotto forma di sconto in fattura e credito di imposta cedibile, oltre alle tre cessioni effettuabili a legislazione vigente (una libera, e le due successive vincolate, ovvero in favore di banche e intermediari), si consente esclusivamente alle banche che abbiano esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, di effettuare un’ulteriore quarta cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

Il comma 3 fissa la decorrenza delle norme in commento, che si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

 

Proroga al 15 ottobre 2022 del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti IRES e partite IVA

 

Di rilievo anche l’inserimento, nel corpo del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (cd. Decreto “Energia e bollette”), del nuovo articolo 29-ter. La norma proposta consente l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative ad alcune agevolazioni fiscali, tra cui quelle edilizie, per l’anno 2022, ai soggetti IRES e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, di trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine del 29 aprile 2022 ma, comunque, entro il 15 ottobre 2022.

Si ricorda che l’articolo 10-quater del decreto-legge n. 4 del 2022 cd. Decreto “Sostegni-ter”, ha prorogato il termine entro il quale deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura relativa alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi nonché il termine entro il quale l’Agenzia medesima rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata. In particolare, si prorogano i termini previsti per la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali riconosciute (ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per alcuni interventi edilizi.

 

Il testo del nuovo articolo 29-ter

 

Art. 29-ter
Proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita IVA

1. All’articolo 10-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Al fine di consentire l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all’articolo 121 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’anno 2022, i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione per l’esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 15 ottobre 2022».

 

Nel dettaglio, le norme sopra riportate inseriscono un nuovo comma 2-bis all’articolo 10-quater del decreto-legge n. 4 del 2022, il quale dispone che – per consentire l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito – per l’anno 2022 i soggetti IRES e i titolari di partita IVA, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, anche successivamente al 29 aprile 2022 (termine di cui al comma 1) ma comunque entro il 15 ottobre 2022.

 

Proroga della facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni

 

Dall’esame della Camera confermato, con modifiche, il contenuto dell’articolo 29, che proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva.

 

Il testo dell’articolo 29

 

Articolo 29.
Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

1. All’articolo 2, comma 2, del decreto- legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;
b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022»;
c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2003, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 di- cembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 14 per cento e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 14 per cento.

 

A seguito delle modifiche introdotte nell’esame parlamentare, si prevede che le imposte sostitutive possono essere rateizzate in un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2022 (in luogo del 15 giugno 2022, come previsto dal testo originario decreto-legge); analogamente, si dispone che la redazione e il giuramento della perizia siano effettuati entro la data del 15 novembre (in luogo del 15 giugno) 2022. Il comma 2 aumenta dall’11 al 14 per cento le aliquote dell’imposta sostitutiva applicabili alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate (siano esse qualificate o non qualificate) e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

 

 

 

 




Enti del terzo settore e bilancio d’esercizio: il punto sulle decorrenze, per tipologia di ente, delle nuove regole

Con nota n. 5941 del 5 aprile 2022, il Ministero del lavoro ha diffuso nuovi chiarimenti sulle problematiche relative all’applicazione dell’art. 13, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore”, il quale impone agli enti del Terzo settore, fatte salve le specifiche disposizioni, l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, salva la facoltà per gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro di redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

Link alla nota del Ministero del lavoro n. 5941 del 5 aprile 2022, con oggetto: Ordinamento contabile degli enti del Terzo settore. Articolo 13 del D.Lgs. n.117/2017. Chiarimenti.

In allegato alla nota 5941/2022:

  • nota ministeriale n. 19740 del 29 dicembre 2021, dedicata all’applicabilità anche alle ONLUS dei modelli di bilancio contenuti nel D.M. n. 39 del 5 marzo 2020;
  • nota ministeriale n. 11029 del 2 agosto 2021, dedicata alla approvazione del bilancio sociale 2020 da parte di Fondazioni/Onlus non ancora trasformate in ETS;
  • nota ministeriale n. 5176 del 16 aprile 2021, concernente i profili temporali dell’obbligo di redazione del bilancio sociale.

 

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

 




Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali: i nuovi codici ATECO

Con il messaggio 7 aprile 2022, n. 1560, l’Inps illustra le principali modifiche effettuate dall’ISTAT relativamente alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007, a cui è seguita l’implementazione della procedura “Iscrizione e variazione azienda”.

Le modifiche riguardano principalmente:

  • la creazione di nuovi codici ATECO a sei cifre, derivanti o meno dalla scissione di precedenti codici ATECO;
  • la modifica del titolo (ovvero della descrizione principale) di alcuni codici ATECO a sei cifre già esistenti.

Nel documento in allegato al messaggio il dettaglio completo dei cambiamenti apportati dall’ISTAT e le relative tabelle di corrispondenza.

Link al testo del messaggio Inps n. 1560 del 7 aprile 2022, con oggetto: Modifiche effettuate dall’ISTAT relativamente alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007 e contenute nell’allegato Aggiornamento ISTAT 2022. Implementazione della procedura Iscrizione e Variazione azienda




Detrazioni fiscali per le abitazioni, condomini ed edifici non residenziali. È online il nuovo Poster riepilogativo

 

Aggiornamento – 20 Febbraio 2023

Disponibile online la nuova edizione – aggiornata a febbraio 2023 – del Poster riepilogativo delle detrazioni fiscali per le abitazioni, condomini ed edifici non residenziali.

Il Poster riporta il quadro sinottico di tutte le detrazioni in vigore, comprese le novità su SuperEcobonus e SuperSismaBonus.

Il documento riepilogativo tiene conto del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

Per ognuna delle misure di incentivazione vengono riportati – fra l’altro – la percentuale di detrazione applicabile, il limite di spesa, la tipologia di bonus, chi può usufruirne, l’elenco degli interventi ammissibili, la possibilità o meno di cedere il credito e quella di chiedere lo sconto in fattura.

Link al poster delle detrazioni fiscali aggiornato a febbraio 2023

Fonte: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/component/jdownloads/?task=download.send&id=562&catid=40&Itemid=101

 

È online la nuova edizione – aggiornata ad aprile 2022 – del Poster riepilogativo delle detrazioni fiscali per le abitazioni e i condominii, a disposizione dei cittadini e dei professionisti del settore. Sono presentate tutte le diverse forme di agevolazione in corso, compresi SuperEcobonus 110% (con distinzione fra interventi trainanti e trainati) e Sismabonus 110%, introdotti a partire dal 2020.
Per ognuna delle misure di incentivazione nel Poster vengono riportati – fra l’altro – la percentuale di detrazione applicabile, il limite di spesa, la tipologia di bonus, chi può usufruirne, l’elenco degli interventi ammissibili, la possibilità o meno di cedere il credito e quella di chiedere lo sconto in fattura.

 

Link al poster delle detrazioni fiscali 2022 aggiornato con le norme della Legge di bilancio 2022

Fonte: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/vi-segnaliamo/e-online-il-poster-delle-detrazioni-fiscali-2022-aggiornato-con-le-norme-della-legge-di-bilancio-2022.html

 




Spese per ristrutturazioni e riqualificazione energetica su parti comuni di edifici residenziali, gli amministratori di condominio hanno tempo fino al 19 aprile per comunicare i dati 2021

Ulteriore proroga per gli amministratori che devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sostenute dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di parti comuni dell’edificio ristrutturato. Con un provvedimento, firmato oggi, infatti, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, viene ulteriormente estesa, dal 7 aprile al 19 aprile 2022, la finestra temporale utile per l’invio delle comunicazioni delle spese sostenute nel 2021.

La proroga stabilita oggi segue il precedente provvedimento del 16 marzo, con il quale l’Agenzia delle Entrate, rinviando dal 16 marzo al 7 aprile il termine per l’invio dei dati, aveva accolto le esigenze manifestate dagli operatori per assicurare la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete per la predisposizione della dichiarazione precompilata. L’ulteriore proroga viene prevista senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2022, considerato che è stata spostata dal 30 aprile al 23 maggio la data a partire dalla quale l’Agenzia rende disponibile la dichiarazione precompilata 2022 relativa all’anno 2021 (legge n. 25/2022). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 aprile 2022)




Commercianti: sostegni per 200 milioni | Dal 3 maggio le domande al Mise

Dal 3 maggio al 24 maggio i commercianti potranno presentare domanda per richiedere contributi a fondo perduto a sostegno di quelle attività che sono state maggiormente colpite durante l’emergenza Covid. È quanto stabilisce il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 24 marzo 2022 che rende operativo il Fondo dedicato al rilancio di talune attività economiche di commercio al dettaglio.

 

Beneficiari

 

Possono accedere al contributo le imprese che svolgono in via prevalente un’attività di commercio al dettaglio, identificate dai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 previsti  dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, che presentano un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro e che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Le medesime imprese, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione dell’istanza:

  • avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

 

Il contributo a fondo perduto

 

L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per l’intervento agevolativo, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Nello specifico, le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno dei predetti soggetti un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00;
  • 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
  • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00.

 

La domanda

 

I criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione delle domande sono definiti dal decreto direttoriale 24 marzo 2022. In allegato allo stesso, sono altresì riportati il modello di istanza, gli oneri informativi dell’intervento e le informazioni sul trattamento dei dati personali.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, esclusivamente tramite la procedura informatica, raggiungibile all’indirizzo che sarà comunicato dal Mise con congruo anticipo prima dell’apertura dello sportello.

 

Per saperne di più:

Link alla pagina del Mise sul Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio




Credito di imposta investimenti nel Mezzogiorno e Zone economiche speciali, pronto il nuovo modello da utilizzare dal 7 giugno per fruire dei benefici 2022

Dal prossimo 7 giugno è possibile presentare le comunicazioni per fruire dei crediti d’imposta investimenti nel Mezzogiorno e nelle Zone economiche speciali (Zes) per l’anno 2022. Un provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato infatti il nuovo modello, che sostituirà la precedente versione a partire dal prossimo 7 giugno.

Con lo stesso modello sarà possibile presentare anche le comunicazioni di rettifica e di rinuncia ai crediti d’imposta richiesti con precedenti versioni del modello.

 

Le novità del modello

 

A partire dal 7 giugno 2022, utilizzando il nuovo modello sarà possibile accedere al credito d’imposta agli investimenti nelle Zone economiche speciali (Zes) realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. L’articolo 1, comma 316, lettera c), della legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), ha esteso l’agevolazione ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022. Con riferimento all’anno 2022, la proroga è divenuta operativa con l’approvazione da parte della Commissione europea della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Via alle spese sostenute nel 2022 anche per il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, per il quale il nuovo modello recepisce gli aggiornamenti intervenuti con la legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022). In particolare, il perimetro geografico di applicazione del credito è stato adeguato, per l’anno 2022, a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

 

Come inviare le comunicazioni

 

La trasmissione telematica del modello di comunicazione è effettuata utilizzando la versione aggiornata del software relativo al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La versione aggiornata del software sarà resa disponibile dal 7 giugno 2022. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022)




Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Sisma Centro-Italia e Zone Economiche Speciali (ZES): nuovo restyling al modello

La presentazione della comunicazione mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello è consentita a partire dal 7 giugno 2022.

L’articolo 1, comma 175, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha riformulato il comma 98 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adeguando il perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, per l’anno 2022, a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. La Carta è stata approvata dalla Commissione europea con decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021. Successivamente, con decisione della Commissione europea C (2022) 1545 final del 18 marzo 2022, è stata integrata la Carta per definire le zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti in deroga all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (c.d. zone “c“).

La modifica operata dal comma 175 riguarda, in particolare, le imprese con strutture produttive ubicate nella regione Molise. La nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 ricomprende, infatti, la regione Molise tra le aree in deroga ai sensi della lettera a), dell’articolo 107, paragrafo 3, del TFUE. Le zone della regione Abruzzo, rientrano, invece, tra quelle assistite in deroga ai sensi della lettera c), del citato articolo 107, paragrafo 3.

L’articolo 1, comma 316, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha esteso ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Con riferimento all’anno 2022, la proroga disposta dal citato comma 316 è divenuta operativa a seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Per la determinazione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES, resta ferma l’applicazione della misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016.

L’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha modificato il comma 3 dell’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta Sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID- 19” (Temporary Framework). L’attuazione della citata misura agevolativa per l’anno 2021 è subordinata, quindi, all’adozione da parte della Commissione europea della decisione di compatibilità del regime di aiuti sulla base del Temporary Framework. La misura agevolativa disciplinata dalla previgente formulazione del citato articolo 18-quater era stata autorizzata fino al 31 dicembre 2020 dalla Commissione europea con decisione C(2018) 1661 final del 6 aprile 2018. Pertanto, a partire dal 7 giugno 2022 non è più consentito l’utilizzo del modello di comunicazione con riferimento agli investimenti realizzati negli anni precedenti il 2021.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di fruire dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES secondo il nuovo quadro normativo, si è reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione attualmente utilizzato per richiedere l’autorizzazione alla fruizione dei predetti crediti d’imposta, prevedendo nel quadro B del modello un nuovo riquadro per l’indicazione degli investimenti realizzati dal  1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Pertanto, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, prot. n. 107620/2022, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021», pubblicato il 06.04.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 24, disposte le modifiche al modello di comunicazione, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021.

La presentazione della comunicazione mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello è consentita a partire dal 7 giugno 2022.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, prot. n. 107620/2022, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021», pubblicato il 06.04.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




“Accertato” l’irregolare funzionamento, nelle giornate del 30 e 31 marzo 2022, delle attività dell’Agenzia delle entrate

Pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici e proroga dei termini

 

 

“Come comunicato da Sogei S.p.A., alle ore 18:30 di ieri, 31 marzo, sono stati ripristinati i servizi e i collegamenti telematici e telefonici dell’Agenzia delle Entrate. Ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498 è stato quindi emanato un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici, che è pubblicato sul sito dell’Agenzia (pubblicità legale in luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

 

La proroga

In virtù di questa norma, infatti, nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento.

 

Comunicazioni opzioni bonus edilizi

Si precisa che i crediti emergenti dalle comunicazioni delle opzioni – cessioni e sconti – relative ai bonus edilizi (provvedimento del direttore dell’Agenzia del 3 febbraio 2022, punto 4), inviate entro il 5 aprile 2022, saranno comunque caricati entro il 10 aprile 2022 sulla Piattaforma cessione crediti, a disposizione dei fornitori che hanno praticato gli sconti e dei cessionari, al pari dei crediti emergenti dalle comunicazioni inviate entro il 31 marzo 2022″.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 1° aprile 2022)




Bonus affitto giovani, proroga dei bonus edilizi e stabilizzazione a 2 milioni di euro del limite per le compensazioni. L’Agenzia delle entrate spiega le novità della legge di Bilancio 2022

Nuovo bonus affitto giovani fino a 2mila euro, proroga al 2024 delle detrazioni per la casa (ecobonus, bonus ristrutturazioni, “verde” e mobili), agevolazioni per eventi sismici, stabilizzazione del tetto a 2 milioni di euro per compensazioni e rimborsi di crediti di imposta e contributi, possibilità per ricercatori e docenti tornati in Italia prima del 2020 di usufruire dell’imposta forfetaria prevista per il rientro dei cervelli.

Sono alcune delle novità introdotte dall’ultima legge di Bilancio (Legge n. 234/2021) illustrate dalla circolare n. 9/E di oggi. Nel documento di prassi, l’Agenzia fornisce una guida alle modifiche di maggior interesse per i contribuenti.

 

Il nuovo bonus affitto per gli under 31

 

La circolare illustra le novità per i giovani che prendono in affitto un appartamento. In particolare, in seguito alle modifiche introdotte dalla L. n. 234/2021 viene innalzato da 30 a 31 anni non compiuti il limite di età per beneficiare del bonus. Lo sconto fiscale può coprire fino al 20% dell’ammontare del canone, fino a un importo massimo di 2mila euro, viene esteso da tre a quattro anni e spetta anche nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare adibita a residenza (ad esempio una sola stanza).

 

Bonus casa, proroghe ad ampio raggio

 

La circolare si sofferma inoltre sull’estensione al 2024 delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e per la sistemazione a verde di aree scoperte private degli edifici (“bonus verde”) e ricorda che lo sconto fiscale per gli interventi che danno diritto al bonus facciate è stato prorogato dall’ultima legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2022, con percentuale ridotta dal 90 al 60%. Sempre a seguito delle recenti modifiche normative, i redditi dei fabbricati siti nei territori interessati dai terremoti verificatisi nel 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono esenti da IRPEF e IRES fino al 31 dicembre 2021 (un anno in più rispetto al precedente limite fissato a fine 2020).

 

Bonus “rientro dei cervelli” allargato

 

Docenti e ricercatori, che sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati Ue, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che al 31/12/2019 rientravano nell’agevolazione prevista per il rientro dei ricercatori (D.L. n. 78/2010) possono optare per l’estensione dell’ambito di applicazione delle agevolazioni a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di una imposta forfetaria. Ciò a condizione che siano diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione e che abbiano, a seconda degli importi da versare, almeno uno o tre figli minorenni.

 

Limite crediti compensabili

 

Elevato a 2 milioni di euro il limite dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili. Come ricorda la circolare, in considerazione della situazione di crisi derivante dall’emergenza sanitaria Covid-19, il decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha elevato a 1 milione di euro, per il 2020, il limite precedentemente in vigore (700mila euro per anno solare). Successivamente, il decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021) ha previsto l’innalzamento dello stesso limite a 2 milioni di euro per l’anno 2021. L’ultima legge di Bilancio ne ha sancito la stabilizzazione, nella stessa misura, a partire dal 2022. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 1° aprile 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 1° aprile 2022: «LEGGE DI BILANCIO 2022 – Principali novità in materia di agevolazioni ai fini della imposte su redditi, regimi sostitutivi e compensazione contenute nella L. 30/12/2021, n. 234 – Proroga dell’esenzione ai fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali (comma 25) – Proroga delle detrazioni per interventi di efficientamento energetico, di ristrutturazione edilizia e del bonus mobili (comma 37) – Proroga del bonus verde (comma 38) – Proroga del bonus facciate (comma 39) – Bonus affitto per i giovani (comma 155) – Agevolazioni per lo sviluppo dello sport (commi da 185 a 190) – Proroga delle agevolazioni fiscali per eventi sismici (comma 456) – Società di capitali svolgenti attività di locazione immobiliare in via prevalente non quotate (comma 718) – Estensione a ricercatori e docenti della possibilità di optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il “rientro dei cervelli” (comma 763) – Enti sportivi operanti nella Provincia autonoma di Bolzano (comma 1006) – Limite crediti compensabili (comma 72)»




Imprese creditizie, finanziarie e assicurative. Il Governo propone emendamento all’art. 42 del D.L. 17/2022 per il differimento della quota prevista per il 2022 dei componenti negativi (svalutazioni e perdite su crediti)

Il Governo ha presentato un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 17/2022 che prevede il differimento della deducibilità prevista per il 2022 della quota del 12 per cento dei componenti negativi (svalutazioni e perdite su crediti) ai sensi dei commi 4 e 9 dell’articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83.

Tale differimento sostituisce, senza impatto sui conti pubblici, quello previsto all’art. 42, comma 1, del decreto-legge n. 17/2022 che faceva riferimento alla deducibilità della quota del 12 per cento relativa al 2021.

In questo modo, la proposta emendativa evita effetti retroattivi sui bilanci relativi all’esercizio 2021 e su altri documenti a validità esterna riferiti al 2021, già redatti o in corso di redazione da parte dei soggetti interessati dal differimento.

Il differimento della deducibilità della quota del 12 per cento viene recuperato, in quote costanti, nei 4 esercizi successivi.

Al fine di garantire la neutralità finanziaria dell’emendamento si prevede che la deducibilità del 10 per cento dei componenti negativi prevista per il 2026 è anticipata al 2022 per una parte pari al 5,3 per cento. (Così, comunicato Stampa Mef n. 64 del 31 marzo 2022)

Disegno di legge: ”Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” (A.C. 3495)

 




Sogei S.p.A. comunica blocco del sistema informativo della fiscalità. Previsto un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici e proroga dei termini

Sogei S.p.A. – società di Information Technology del Ministero dell’Economia e delle Finanze – incaricata della realizzazione, sviluppo, manutenzione e conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalità per l’Amministrazione finanziaria e, quindi, anche del sito web e dei servizi informatici dell’Agenzia delle Entrate, ha comunicato che, a causa di alcuni anomali cali di tensione elettrica, si sono verificati danneggiamenti ai propri sistemi impiantistici che a partire dalle ore 14,07 di ieri, 30 marzo 2022, hanno comportato dei malfunzionamenti ai collegamenti telematici e telefonici dell’Agenzia delle Entrate.

Alla luce di tale situazione, l’Agenzia comunica che provvederà a emanare un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498 non appena Sogei avrà provveduto alla riattivazione dei servizi e dei collegamenti.

In virtù di questa norma, infatti, qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati con l’apposito provvedimento pubblicato sul sito dell’Agenzia (pubblicità legale in luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 9/10 del 2022

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Speciale Modulistica 2022

Dichiarazione IRAP 2022, periodo di imposta 2021

Modelli e Istruzioni

 

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate 

 

 

Istruzioni e Quadri IRAP

Persone fisiche – Società di persone – Società di capitali – Enti non commerciali – Amministrazioni ed enti pubblici

 

Dichiarazione IRAP 2022: novità, termini e sanzioni

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2022, prot. n. 30729/2022, approvato il nuovo modello di dichiarazione “Irap 2022” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per l’anno 2021. Il nuovo modello Irap 2022 …
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Il modello deve essere utilizzato per presentare per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2021, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Pertanto, al tal fine, non ha alcuna efficacia l’abolizione dell’IRAP, a decorrere dal 2022, per gli imprenditori individuali e lavoratori autonomi prevista dalla legge di Bilancio 2022.

 

Per un approfondimento, vedi: “Esclusione dal 2022 dall’Irap delle persone fisiche (imprenditori individuali e autonomi): il Mef, in Commissione finanze della Camera, esclude effetti retroattivi | La giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di ricorrenza del presupposto impositivo dell’IRAP per professionisti e imprenditori”

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2022, prot. n. 30729/2022: «Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2022”, con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2021»

 

Il modello e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 28.03.2022

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Dichiarazione IRAP 2022: novità, termini e sanzioni

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2022, prot. n. 30729/2022, approvato il nuovo modello di dichiarazione “Irap 2022” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per l’anno 2021. Il nuovo modello Irap 2022 è composto dal frontespizio e dai quadri IQ (Persone fisiche), IP (Società di persone), IC (Società di capitali) IE, (Enti non commerciali), IK (Amministrazioni ed Enti Pubblici), IR (Ripartizione della base imponibile e dell’imposta e dati concernenti il versamento) e IS (Prospetti vari).

Il modello deve essere utilizzato per presentare per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2021, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Pertanto al tal fine, non ha alcuna efficacia l’abolizione dell’IRAP, a decorrere dal 2022, per gli imprenditori individuali e lavoratori autonomi prevista dalla legge di Bilancio 2022.

 

Per un approfondimento, vedi: “Esclusione dal 2022 dall’Irap delle persone fisiche (imprenditori individuali e autonomi): il Mef, in Commissione finanze della Camera, esclude effetti retroattivi | La giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di ricorrenza del presupposto impositivo dell’IRAP per professionisti e imprenditori”

 

A tal proposito, si precisa che i contribuenti per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2021 non devono utilizzare il modello 2022 ma quello approvato l’anno precedente (anche in caso di scioglimento di società di persone senza formale procedura di liquidazione). Qualora il modello IRAP 2021 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nel modello approvato nel 2022, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

 

Termini di presentazione

 

In base al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 settembre 2008 (in “Finanza & Fisco” n. 39/2008, pag. 3452), la dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

In particolare:

  • per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, il termine è fissato al 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (fermi restando i termini previsti dall’articolo 5-bis del D.P.R. n. 322 del 1998 nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale);

 

 

In caso di trasformazione, fusione o scissione totale

Ai fini IRAP, l’articolo 5-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, dispone che:

«1. In caso di trasformazione di una società non soggetta all’imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d’imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data, in via telematica.

2. In caso di fusione di più società deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data, in via telematica.

3. In caso di scissione totale la società designata a norma del comma 14 dell’articolo 123-bis (ora 173) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della società scissa, con le modalità e i termini di cui al comma 1 decorrenti dalla data in cui è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi.

4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle società.».

 

  • per i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3, il termine è fissato nell’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

 

Pertanto, ai fini del computo dei termini di presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.

Ad esempio, una società di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a), del Tuir, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dovrà presentare la dichiarazione per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro il 30 novembre 2022. Una società invece con periodo d’imposta 1° luglio 2021–30 giugno 2022, dovrà presentare la dichiarazione IRAP 2022 per via telematica entro il 31 maggio 2023.

Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate (cfr. par. 4.5 della circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E in “Finanza & Fisco” n. 4/2002, pag. 441). Ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

 

 

Le sanzioni in caso di dichiarazione omessa

 

A carico del contribuente ex articolo 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

La mancata presentazione della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione comporta l’applicazione della sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione, compresa tra il centoventi e il duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Se, peraltro, la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. “Tale riduzione sanzionatoria è volta a distinguere, in un’ottica di maggiore proporzionalità, la condotta di chi omette tout court la dichiarazione da quella di chi la presenta tardivamente oltre i novanta giorni, prima che sia intervenuta un’attività di controllo relativa all’annualità da parte dell’Amministrazione”. (Cfr. Relazione illustrativa del decreto legislativo 24/09/2015, n. 158, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23» in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)

Si ricorda che la dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, comunque, omessa con la conseguenza che le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

Inoltre, è bene osservare che, in caso di accertamento di maggiori imponibili rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata oltre i novanta giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, si rende applicabile la sanzione di omessa presentazione della dichiarazione nella misura compresa tra il centoventi e il duecentoquaranta per cento dell’ammontare dell’imposta dovuta. (Cfr. par. 3.1.4. della circolare 12 ottobre 2016 n. 42/E in “Finanza & Fisco” n. 19/2016, pag. 1515)

 

Responsabilità dell’intermediario abilitato ex articolo 7-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

 

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164 (con riferimento alla quale deve ritenersi consentito il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (cfr. par, 4.1. della circolare 27 settembre 2007, n. 52/E, in “Finanza & Fisco” n. 34/2007, pag. 2794).

È prevista altresì la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

Si ricorda a tal proposito che l’omessa o ritardata trasmissione di più dichiarazioni fiscali da parte degli intermediari o di chi presta assistenza fiscale consente all’ufficio di sanzionare le relative condotte riconoscendo tuttavia l’applicazione del cumulo giuridico. (Così, Cass. Sez. V – T, Ordinanza n. 24649 del 19 ottobre 2017; Conf. Cass. 11741/2015 in “Finanza & Fisco” n. 11/2015, pag. 731 e 11742/2015, 12682/2015 in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati, 13238/2015, 2597/2016). Vedi anche, l’articolata ordinanza della Sez. V, n. 14246 del 25 maggio 2021 – Presidente: De masi Oronzo, Relatore: Pepe Stefano – nella quale si è affermato che il “trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 12 è quello del cumulo giuridico, risulta, quindi, applicabile anche quando la condotta si concretizza in più azioni od omissioni che comportano più violazioni della stessa disposizione (concorso materiale). In tale ultimo caso è, tuttavia, necessario che la violazione si connetta ad obblighi di carattere formale, non incidenti, come tali, sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione, anche periodica, del tributo. Pertanto, mentre ai fini dell’applicazione del cumulo giuridico, nei casi di concorso formale (caratterizzati da una sola azione), è irrilevante la natura formale o sostanziale della violazione, per l’applicazione del cumulo giuridico nelle ipotesi di concorso materiale (caratterizzati da più azioni) essa è esclusa quando le violazioni abbiano natura sostanziale, dando esse luogo all’eventuale applicazione del comma 2, dell’art. 12 cit, o di sanzioni distinte per ciascuna di esse (cumulo materiale). Alla luce del riportato quadro normativo occorre valutare se la condotta del commercialista che ritarda l’invio telematico di più files contenti diverse dichiarazioni a lui consegnate da più contribuenti è applicabile l’art. 12 cit. che prevede il trattamento del cumulo giuridico sia per il concorso formale che per il concorso materiale. Nel caso di specie si è in presenza di una ipotesi di violazione formale, in quanto il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni da parte dell’intermediario non ha inciso in alcun modo sulla posizione fiscale dei contribuenti, i quali hanno comunque provveduto a pagare l’imposta scaturente dalla dichiarazione, avendo la CTR accertato che ‘le dichiarazioni tardive sono state inviate effettivamente oltre i 30 giorni rispetto alla consegna del contribuente, ma comunque entro i termini di scadenza previsti per l’invio della dichiarazione, per cui nessun danno vi è stato né per il contribuente’, né per il Fisco”.

 

Dopo questi brevi cenni su termini e sanzioni, si elencano le principali modifiche introdotte nei modelli di dichiarazione IRAP/2022.

 

Frontespizio

 

Esonero dall’apposizione del visto di conformità

Nel frontespizio, nella sezione “Firma della dichiarazione”, è stata eliminata la casella che doveva essere barrata dai contribuenti esonerati dall’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 9-bis, comma 11, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

 

Dichiarazione IRAP 2021

 

Dichiarazione IRAP 2022

 

Si ricorda che il citato, l’art. 9-bis, comma 11, del D.L. 50/2017 prevede, nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 12 del medesimo articolo, una serie di benefici tra cui:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive (lett. a);
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui (lett. b).

 

Quadro IQ – Persone fisiche

 Nel Quadro IQ è stata modificata la colonna 3 del campo IQ10 per indicare “il maggior valore deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa; la maggiorazione è pari al 110 per cento; qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle precedenti, la maggiorazione del 110 per cento decorre dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale e non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale (art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146)”.

 

 

Per le medesime finalità inserite modifiche al Quadro IP, campo IP10, colonna 3 e al Quadro IK, campo IK19, colonna 1.

 

Per il rigo IQ37 “Altre variazioni in diminuzione” sono stati aggiunti:

  • il codice 16, il maggior valore deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa; la maggiorazione è pari al 110 per cento; qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle precedenti, la maggiorazione del 110 per cento decorre dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale e non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale (articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come modificato dall’art. 1, comma 10, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234);
  • il codice 17, gli utili di esercizio derivanti dall’attività di impresa delle start-up a vocazione sociale che impiegano lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività d’impresa al fine dell’inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico e che non sono imponibili per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività. L’efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea (art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215).

 

 

Per le medesime finalità previsti  per i righi “Altre variazioni in diminuzione” IP43, IC57 e IE30, i codici 16 e 17.

 

Quadro IR – Ripartizione della base imponibile e dell’imposta e dati concernenti il versamento

 È stata modificata colonna 2 del campo IR25 “Acconti versati”. Nella precedente dichiarazione Irap 2021 la colonna 2 era stata utilizzata per indicare l’ammontare del primo acconto figurativo, non versato in applicazione del citato articolo 24 del D.L. n. 34 del 2020 e che non può eccedere il 40 per cento (ovvero al 50 per cento se il contribuente applica gli indici sintetici di affidabilità fiscale secondo quanto previsto dall’art. 58 del D.L. n. 124/2019) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020 (cfr. circolare n. 27 del 19 ottobre 2020 – in “Finanza & Fisco” n. 27/2020, pag. 1761). L’importo riportato nella colonna 2 del rigo IR25, virtualmente versato a titolo di prima rata di acconto IRAP 2020, andava sottratto dall’imposta dovuta al fine di determinare il risultato della dichiarazione (saldo a debito in IR26 o saldo a credito in IR27).

Ora nel Quadro IR 2022 nella colonna 2, va indicata la somma degli acconti versati o compensati in F24, ivi compreso l’importo indicato in colonna 1. Non va, invece, indicato l’importo degli acconti dovuti ma non ancora versati alla data di presentazione della dichiarazione, in quanto si è goduto della sospensione dei termini disposta da specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali.

 

 

Quadro IS – Prospetti vari

Nel rigo IS202 relativo alla cd. “Impresa unica” è stato aggiunta la casella “Assenza impresa unica”. Nelle istruzioni chiarito che in assenza di impresa unica, il rigo non va compilato e va barrata la citata casella “Assenza impresa unica”.

 

 




L’Agenzia delle Entrate ricorda Francesco Marcone. Direttore dell’Ufficio del registro di Foggia, esempio di integrità contro il malaffare

Si terrà domani alle 16, presso la stele commemorativa davanti alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Foggia, una cerimonia in ricordo di Francesco Marcone, il direttore dell’Ufficio del registro del capoluogo pugliese ucciso il 31 marzo 1995 per aver denunciato un giro di illeciti amministrativi. Ventisette anni dopo, rappresentanti delle istituzioni, colleghi e cittadini, alla presenza dei figli Daniela e Paolo Marcone, onoreranno il coraggioso esempio di un funzionario dello Stato che pagò con la vita il suo gesto a difesa della legalità. Alla cerimonia sarà presente il direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini.

Un ricordo da tenere vivo – “Quando si hanno responsabilità nei confronti della collettività, come accade a chi presta servizio in Agenzia delle Entrate, occorre avere il coraggio di non voltare la testa e fingere di non vedere. Proprio come ha fatto Francesco Marcone col suo rigore morale. Ecco perché ricordare la sua figura, di cui dobbiamo essere orgogliosi, è così importante”.

Alla cerimonia interverranno il commissario straordinario del Comune di Foggia, Sebastiano Giangrande, il direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate della Puglia, Michele Andriola, il direttore provinciale delle Entrate di Foggia, Michele Gammarota. Nel corso della commemorazione, dinanzi la stele in memoria di Marcone, che si trova nel piazzale antistante gli uffici dell’Agenzia, verrà deposta una corona d’alloro da parte dell’Amministrazione Comunale.

Contro la corruzione in memoria di Marcone – La giornata proseguirà alle 17,30 presso l’auditorium della Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia, con il seminario “Contro la corruzione in memoria di Francesco Marcone”. All’incontro parteciperanno la direttrice del Polo Biblio-Museale, Gabriella Berardi, il procuratore della Repubblica di Foggia, Ludovico Vaccaro, la referente del Presidio Libera Foggia “Francesco Marcone e Nicola Ciuffreda”, Federica Bianchi, e i figli di Francesco Marcone, Daniela e Paolo. Tra i relatori, oltre al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ci saranno Antonio Laronga, procuratore aggiunto di Foggia, e Alberto Vannucci, professore di Scienza politica presso l’Università di Pisa.

Chi era Francesco Marcone – Direttore dell’Ufficio del registro di Foggia, Francesco Marcone fu assassinato il 31 marzo 1995 per aver inviato un esposto alla Procura della Repubblica in cui denunciava truffe sistematiche messe in atto da ignoti falsi mediatori che garantivano, dietro pagamento, il rapido disbrigo di pratiche d’ufficio. Circa una settimana dopo questa coraggiosa denuncia, venne colpito a morte nell’androne della sua casa al rientro dall’ufficio. Aveva 57 anni, una moglie e due figli. Nel 2005, per l’alto rigore morale e lo spirito di servizio cui ha sacrificato la sua stessa vita, è stato insignito della Medaglia D’Oro al merito civile.

Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 marzo 2022




La presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 è applicabile qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata)

Ai fini dell’applicazione del regime transitorio sulle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate e formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 è necessario che le predette distribuzioni siano deliberate entro il 31 dicembre 2022. Ciò premesso, la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 è applicabile qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) e del percettore degli utili, anche nei casi in cui l’applicazione della disposizione risulti ininfluente sul trattamento impositivo dei dividendi perché sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Peraltro, utilizzare la presunzione in argomento soltanto con riferimento alle partecipazioni che potrebbero usufruire di un trattamento fiscale più vantaggioso non sembra coerente con le finalità delle disposizioni di dei decreti ministeriali che mirano a conservare il trattamento precedente alla loro emanazione solo agli utili che sono stati prodotti nella vigenza del precedente regime impositivo. A questo fine è stata stabilita una presunzione che opera, in ogni caso, in relazione agli utili ed al loro periodo di produzione e non in relazione ai percettori. Pertanto, le riserve di utili ante 2018 la cui distribuzione sarà deliberata entro il 31 dicembre 2022 devono essere utilizzate a prescindere dalla natura qualificata o meno della partecipazione. Questo in sintesi quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate in risposta a un quesito (risposta ad interpello n. 163/2022) nel quale si chiedeva se fosse possibile, in sede di distribuzione delle riserve di utili, limitare l’applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione degli utili formatisi (i) dapprima fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (ii) poi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e (iii) infine nel corso dell’esercizio 2017, ai soli soci qualificati.

Si ricorda che l’articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018 in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2536), ha modificato il regime di tassazione dei redditi di capitali e diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), percepiti dalle persone fisiche, prevedendo per tali redditi la tassazione nella misura del 26 per cento, con l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta o dell’imposta sostitutiva. In particolare, il comma 1005 prevede che le nuove disposizioni «si applicano ai redditi di capitali percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019». Tale disposizione detta la regola generale di decorrenza del nuovo regime di tassazione che, relativamente agli utili derivanti da partecipazioni qualificate, si applica in base al principio di cassa sui dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018. Il successivo comma 1006 prevede che, in deroga a tale principio generale, «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022», continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente (cfr. risoluzione 6 giugno 2019, n 56/E). In proposito, si evidenzia che in base al regime previgente di cui all’articolo 47, comma 1, del Tuir gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, non percepiti nell’esercizio di impresa commerciale, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio, persona fisica, da assoggettare ad IRPEF in misura parziale; detta misura varia (in forza di appositi decreti ministeriali) in relazione all’aliquota IRES vigente nel periodo di maturazione dell’utile.

La misura del 40 per cento, prevista dall’abrogato primo periodo del comma 1 del citato articolo 47, ed applicabile agli utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, è stata elevata al 49,72 per cento con riferimento agli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per effetto dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2008 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2008, pag. 1281). Successivamente, la misura del 49,72 è stata elevata a 58,14 ad opera del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2017, pag. 1620), con riferimento ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Inoltre, occorre considerare che i citati decreti ministeriali prevedono, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, una presunzione in forza della quale gli utili distribuiti si presumono prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino al 31 dicembre 2007, poi con quelli formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e poi, con gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Tale presunzione è diretta ad assicurare un’omogeneità di tassazione in capo ai soci in relazione ai dividendi distribuiti (rispetto al livello impositivo degli utili in capo alla società) che produce, pertanto, sul piano fiscale una “stratificazione” temporale degli utili conseguiti dalla società in ragione della diversa aliquota d’imposta applicata. Sotto tale profilo, la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 nell’ordine appena indicato opera indipendentemente da quanto indicato nella delibera di distribuzione degli utili.

  

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 162 del 30 marzo 2022, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di natura finanziaria – Applicazione del regime transitorio alle delibere di utili adottate entro il 31 dicembre 2017 – Riserve di utili stratificate negli anni – Impossibilità in sede di distribuzione di limitare l’applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione degli utili formatisi ante 2018 ai soli soci qualificati – Affermazione – Presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 applicabile qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) e del percettore degli utili  – Art. 27, comma 1, del DPR 29/09/1973, n. 600 – Art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, comma 1006, L 27/12/2017, n. 205 – DM 26/05/2017 – DM 02/04/2008

  

Per saperne di più:

 

Riforma della tassazione degli utili derivanti dalle partecipazioni qualificate. Disciplina transitoria anche per le delibere di utili entro il 31.12.2017

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 56 E del 6 giugno 2019: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio – Utili derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e percepiti da persone fisiche non imprenditori – Regime per soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017 – Applicazione del regime transitorio alle delibere di utili adottate entro il 31 dicembre 2017 – Fondamento – Art. 27, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 67, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, comma 1006, L. 27/12/2017, n. 205 – D.M. 26/05/2017 – D.M. 02/04/2008»

 

Link al testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017: «Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché della percentuale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344»

 

Link al testo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2008: «Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»

 

Vedi anche: “La riforma della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate” – Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 14 settembre 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2018, pag. 1514). Il documento analizza, dapprima, la disciplina relativa ai dividendi e, successivamente, quella relativa al regime delle plusvalenze, evidenziando per ciascuna di esse sia il regime previgente che le recenti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 che hanno modificato il regime fiscale applicabile ai dividendi e alle plusvalenze conseguiti al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, estendendo alle partecipazioni qualificate il regime già previsto per quelle non qualificate. c

 

Vedi anche le risposte all’interpello n. 332/2019 e n. 505/2019 nelle quali l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla individuazione del periodo di formazione dell’utile derivante dalla distribuzione delle riserve di rivalutazione in sospensione d’imposta. In particolare, nella risposta n. 332 dell’8 agosto 2019, chiarito che la riserva in sospensione d’imposta – che, virtualmente, confluisce tra le riserve di utili propriamente dette nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa distribuzione – deve considerarsi formata, ai fini fiscali, con utili prodotti nel medesimo periodo d’imposta. In ossequio ai principi statuiti nella risposta n. 322/2019 nella successiva dalla risposta n. 505/2019 l’Agenzia delle entrate ha affermato, nella specifica ipotesi di trasformazione societaria regressiva, in considerazione del rispetto delle previsioni di cui alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 170 del TUIR e della circostanza per cui il periodo di formazione della riserva di rivalutazione (in sospensione di imposta) corrisponde al 2018, che la distribuzione del saldo attivo non affrancato concorra a formare il reddito della società in tale periodo d’imposta, secondo le regole previste per le società di persone e non ai sensi dell’articolo 170, comma 5, del TUIR, il quale presuppone viceversa che la riserva sia già confluita ai fini fiscali prima della trasformazione societaria regressiva tra le riserve di utili propriamente dette.