Modello Unificato Urg: dal 6 aprile online l’applicativo per l’invio della comunicazione sintetica d’urgenza

Da mercoledì 6 aprile 2022 sarà disponibile un nuovo applicativo online per inviare la comunicazione sintetica d’urgenza (UNIURG).

Il modello Unificato Urg è il modulo informatico mediante il quale tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, adempiono all’obbligo di comunicazione di assunzione preventiva dei lavoratori, nel caso di indisponibilità del sistema informatico utilizzato per la trasmissione delle Comunicazioni Obbligatorie. Resta fermo l’obbligo di invio della comunicazione ordinaria nel primo giorno utile successivo.

Sempre da mercoledì 6 aprile, sarà disattivato il fax server.

Fonte: Ministro del lavoro e delle politiche sociali – https://www.lavoro.gov.it/




“Milleproroghe 2022”. I chiarimenti sulle novità in tema di Registro, IVA e IRAP

La sospensione dei termini per le agevolazioni “prima casa”, introdotta dal c.d. Decreto Milleproroghe 2022 per far fronte alle difficoltà dovute all’emergenza epidemiologica, resta valida anche nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 28 febbraio 2022, anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 8/E di oggi, che fornisce indicazioni sulle novità relative a imposta di registro, Iva e Irap presenti nel D.L. n. 228/2021.

 

Sospensione dei termini più ampia

 

Dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022 è in vigore una sospensione dei termini che condizionano le agevolazioni per l’acquisto della prima casa, in cui rientrano, tra gli altri, il periodo di 18 mesi entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione oppure il termine di un anno entro il quale il neoproprietario deve procedere alla vendita della vecchia abitazione acquistata, a sua volta, usufruendo dei benefici “prima casa”. Se, per esempio, l’acquisto dell’abitazione è avvenuto prima del 23 febbraio 2020, i termini sono sospesi dal 23 febbraio 2020 per riprendere il loro decorso il 1° aprile 2022, mentre se l’acquisto è avvenuto tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022, i termini sospesi inizieranno a decorrere direttamente il 1° aprile 2022.

La Circolare, oltre a confermare la sospensione anche per il periodo anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga (1° gennaio 2022 -28 febbraio 2022), chiarisce che il contribuente che nel frattempo abbia versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni può ottenerne il rimborso.

 

Indicazioni sui versamenti sospesi

 

La circolare fornisce chiarimenti anche sulla proroga di alcuni versamenti fiscali riconosciuta dal Decreto Milleproroghe 2022 per aiutare le attività economiche colpite dalle recenti emergenze sanitarie dell’influenza aviaria e della peste suina africana. In particolare, per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie a causa delle emergenze, il decreto prevede la proroga al 31 luglio 2022 delle scadenze comprese tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dei versamenti riguardanti le ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973) e le trattenute relative alle addizionali Irpef regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta, nonché dei versamenti IVA. La circolare chiarisce che non sono dovuti interessi per i versamenti effettuati fino al 31 luglio 2022 e fornisce dettagli sui presupposti per poter beneficiare della proroga.

 

Più tempo per versare l’Irap non corrisposta

 

Slitta ancora il termine per regolarizzare gli omessi versamenti Irap per errata applicazione dell’esonero previsto dal D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio). In particolare il Milleproroghe interviene sul D.L. n. 104/2020 (decreto Agosto) posticipando al 30 giugno 2022 il termine entro cui pagare, senza applicazione di sanzioni e interessi, il saldo Irap 2019 e il primo acconto Irap 2020, nel caso in cui tali importi non siano stati versati per una erronea interpretazione dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (c.d. Temporary Framework). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 marzo 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 29 marzo 2022: «MILLEPROROGHE 2022 – IMPOSTA DI REGISTRO, IVA e IRAP – Sospensione dei termini agevolazione prima casa (articolo 3, comma 5-septies) – Proroga dei versamenti per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana (articolo 3, comma 6-quater) – Proroga del termine per versare l’IRAP non corrisposta per errata applicazione dell’esonero previsto dal decreto Rilancio (articolo 20-bis). – Artt. 3, commi 5-septies e 6-quater, e 20-bis del D.L. 30/12/2021, n. 228, conv., con mod., dalla L. 25/02/2022, n. 15»




“CO” lavoratori occasionali. Fino al 30 aprile 2022 possibile anche a mezzo e-mail

Con la nota del 28 marzo 2022, prot. n. 573 (di seguito riportata), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha stabilito che fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale anche a mezzo e-mail, secondo le modalità illustrate nella nota 29/2022. A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Il testo della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 28 marzo 2022, prot. n. 573, con oggetto: LAVORO – Lavoratori autonomi occasionali – Comunicazioni obbligatorie (CO) – termine periodo transitorio – Art. 14 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv. con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215 – Art. 2222 c.c.

Da lunedì 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), accessibile tramite SPID e CIE.

La relativa modulistica richiede tutti i dati già evidenziati nella nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di questo Ispettorato.

Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni.

Come già chiarito dalla citata nota 29/2022, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Relativamente alle condizioni in presenza delle quali il committente sarà tenuto ad effettuare la comunicazione in questione ci si riporta, oltre che alla nota 29/2022, anche alle FAQ allegate alle note 109/2022 e 393/2022.

Infine, si rappresenta che fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail, secondo le modalità illustrate nella nota 29/2022.

A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.




Esclusione dal 2022 dall’Irap delle persone fisiche (imprenditori individuali e autonomi): il Mef, in Commissione finanze della Camera, esclude effetti retroattivi | La giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di ricorrenza del presupposto impositivo dell’IRAP per professionisti e imprenditori

Camera dei Deputati, Mercoledì 16 marzo 2022 – Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari – Finanze (VI)

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-07710 Aprile, recante: «Applicazione delle disposizioni in materia di abolizione dell’IRAP alle persone fisiche esercenti attività professionali»

Presidenza del vicepresidente Giovanni Currò.

Nadia Aprile (Misto) illustra l’interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2 di seguito riportato).

Nadia APRILE (Misto), ringraziando il sottosegretario per la risposta, segnala che la propria interrogazione era volta ad evitare che ai professionisti privi di autonoma organizzazione venisse richiesto il versamento dell’IRAP relativo agli anni precedenti, posto che la legge di bilancio per il 2022 ha stabilito che detta imposta non è dovuta da tali soggetti. Ritiene pertanto un’inutile complicazione che si provveda ancora alla riscossione coattiva dell’IRAP relativa ai periodi di imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2022 nei confronti dei professionisti privi di autonoma organizzazione, ai quali l’Agenzia delle entrate ha già riconosciuto l’esenzione dal pagamento dell’imposta.

 

Testo della risposta

 

5-07710 Aprile: Applicazione delle disposizioni in materia di abolizione dell’IRAP alle persone fisiche esercenti attività professionali.

“Con il documento in esame l’Onorevole interrogante fa riferimento al comma 8 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) ai sensi del quale l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni a decorrere dal 2022, in tal modo mettendo fine, con specifico riferimento alle persone fisiche esercenti attività professionali, in assenza di autonoma organizzazione, a una querelle che ha dato origini a numerosi contenziosi a causa della poca chiarezza normativa in merito all’effettiva debenza dell’IRAP da parte di tale fascia di contribuenti, risolti in favore di coloro che hanno tempestivamente adito l’autorità Giudiziaria.

Tuttavia l’onorevole lamenta che detta disposizione, non tenendo conto della situazione pregressa, ha creato una inaccettabile disparità di trattamento e, pertanto, lo stesso professionista, esentato dall’IRAP a partire dal 2022, dovrà continuare a coltivare inutili e costosi ricorsi tributari per vedersi riconoscere tale diritto anche per gli anni precedenti.

Tale incongruenza è stata già portata all’attenzione della Camera dallo stesso onorevole con un ordine del giorno, accolto in data 21 febbraio 2022, in sede di esame dell’A.C. 3431.

Pertanto, l’onorevole interrogante chiede “quali iniziative legislative il Ministro intenda adottare per prevedere che le disposizioni di cui al comma 8 dell’articolo 1 della legge 234 del 30 dicembre 2021 abbiano effetto retroattivo, fatte salve le prescrizioni già maturate, e se ritenga, medio tempore, di comunicare all’Agenzia delle entrate di soprassedere da qualsiasi tipo di riscossione relativamente ai detti tributi”.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La disposizione di cui al citato comma 8 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021 si inserisce nel progressivo processo di riduzione del carico impositivo IRAP iniziato già con la legge Finanziaria per il 2008 e attuato, nel corso del tempo, mediante riduzione delle basi imponibili del tributo, con puntuali modifiche dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, fino ad arrivare, con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla deduzione integrale del costo complessivo sostenuto per il lavoro dipendente a tempo indeterminato, che ha interessato successivamente, in parte, con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche i soggetti che fanno ricorso all’assunzione di lavoratori stagionali con contratto a tempo determinato.

La medesima legge n. 208 del 2015 ha previsto, altresì, l’esclusione dal tributo in favore dei soggetti che esercitano un’attività agricola e determinano il reddito ai sensi dell’articolo 32 del TUIR.

Pertanto, l’esclusione soggettiva delle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni conferma il progressivo ridimensionamento dell’IRAP anche alla luce di quanto annunciato dal disegno di legge di delega fiscale che, all’articolo 5, prevede, nell’ambito della revisione dell’imposizione personale (articolo 2 del disegno di legge) e dell’imposizione sul reddito d’impresa (articolo 3 del disegno di legge) un graduale superamento dell’IRAP.

Giova evidenziare inoltre che, prima dell’intervento normativo adottato con la legge di bilancio, le persone fisiche che svolgevano la propria attività in assenza di autonoma organizzazione, di fatto, erano già escluse dal tributo – il cui presupposto, per le persone fisiche, è costituito dall’esercizio abituale di un’attività, autonomamente organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997) – ancorché dovessero dimostrare, ove richiesto, l’assenza del presupposto secondo i criteri delineati dalla giurisprudenza.

Alla luce di un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. da ultimo, sentenza della Cassazione a sezioni Unite del 10 maggio 2016, n. 9451) il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

L’accertamento di tali condizioni, come evidenziato dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 156/2001, e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto…” e deve, quindi, essere effettuato con una valutazione del caso concreto.

Di conseguenza, per questi soggetti, alla luce della riforma introdotta dalla legge di bilancio 2022, l’esclusione dal tributo si estende ora a tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, a prescindere dalla sussistenza o meno dell’autonoma organizzazione.

Ne consegue, dunque, che le persone fisiche non saranno più soggette al tributo per le attività espletate sotto forma di imprese individuali o nell’esercizio individuale di arti e professioni.

Tanto premesso, all’articolo 1, comma 8, della legge di bilancio per il 2022 che introduce un’esclusione soggettiva dall’obbligo di versamento dell’IRAP non può essere riconosciuta efficacia retroattiva per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della norma.

La menzionata riforma non determina una disparità di trattamento rispetto alla situazione pregressa poiché rientra nella piena discrezionalità del legislatore modificare le disposizioni sulla base dei mutati obiettivi che si pone.

Fino al 2021, pertanto, non possono che operare le previgenti disposizioni che sancivano la non debenza del tributo per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, in assenza di autonoma organizzazione la cui verifica, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce, come già evidenziato, questione di mero fatto e deve, quindi, essere effettuata con una valutazione del caso concreto.

Alla luce dell’attuale quadro normativo e interpretativo non esista alcuna possibilità di sospensione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’attività di riscossione relativamente con riferimento alle persone fisiche che hanno svolto la propria attività avvalendosi di autonoma organizzazione”.

 

Per saperne di più sui presupposti impositivi Irap per le persone fisiche nella disciplina previgente alla legge di bilancio per il 2022, vedi;

 

IRAP professionisti/imprenditori individuali: lo stato dell’arte della più recente giurisprudenza. Aspetti di riflessione  di Alvise Bullo e Elena De Campo

C.d. “scissione” dell’imponibile IRAP. Il pensiero agenziale e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a confronto  di Dario Festa

Professionisti, agenti, promotori ed altri contribuenti della cd. “area grigia” che svolgono attività ausiliarie di cui all’art. 2195 c.c. senza un'”autonoma organizzazione”: breve guida sulle scelte in tema di dichiarazione, pagamento e richiesta …

… organizzata va valutata caso per caso per stabilire se sono soggetti a IRAP i professionisti oi contribuenti della cd. “area grigia” che svolgono le …
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Professionisti, agenti, promotori e piccoli imprenditori individuali al test per la verifica della presenza della c.d. autonoma organizzazione a fini Irap – di Salvatore Sardella

… in rassegna è l’estensione dell’area di esclusione … non vi è luogo ad applicazione dell’IRAP. L’esistenza di una “zona grigia” tra lavoro autonomo …
www.pianetafiscale.it/files/Autori/2010/A1038359.pdf 

 

La giurisprudenza recente della Corte di cassazione in tema di ricorrenza del presupposto impositivo dell’IRAP per professionisti e imprenditori

 

Lo svolgimento dell’attività di “medicina di gruppo” non costituisce ex lege presupposto dell’IRAP

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 7291 del 13 aprile 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Condizioni per l’assoggettamento – Autonoma organizzazione – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale – Rilevanza – Coso di specie – Adesione al modulo associativo della medicina di gruppo – Equiparazione ad un associazione tra professionisti – Esclusione – Presenza di un infermiere e di una segretaria al servizio comune dei medici di gruppo – Rilevanza in ordine all’individuazione dei presupposti impositivi – Condizioni – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 48 della L. 23/12/1978, n. 833 – Art. 22 del D.P.R. 28/07/2000, n. 270 – Art. 40, comma 9, lettera d), del D.P.R. 28/07/2000, n. 270»

 

L’esercizio di professioni in forma “associata” costituisce “ex lege” presupposto dell’IRAP, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 7371 del 14 aprile 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Presupposto d’imposta – Esercizio associato di professione liberale – Esercizio di professioni in forma societaria – Sufficienza – Fondamento – Accertamento della presenza dell’autonoma organizzazione – Necessità – Esclusione – Fattispecie – Società semplice svolgente attività di amministratore condominiale – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Esclusa l’autonoma organizzazione per uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi ovvero altre figure “di confine” (agenti di commercio, promotori, imprenditori individuali artigiani) – Condizioni per l’assoggettamento – Autonoma organizzazione – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale – Rilevanza – Caso di specie – Utilizzo da parte di un avvocato di un dipendente con mansioni di segretario in assenza di beni strumentali di rilievo – Esclusione che l’impiego di un solo dipendente con mansioni esecutive o di segreteria possa integrare il requisito dell’autonoma organizzazione – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Compilazione della dichiarazione IRAP e omissione del versamento della relativa imposta: in sede di opposizione alla cartella ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 emendabile e ritrattabile la dichiarazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 14496 del 15 luglio 2016: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Cartella di pagamento – Compilazione della dichiarazione IRAP e omissione del versamento della relativa imposta – Procedura ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Omissione del versamento dell’IRAP – Motivazione dell’omissione – Non assoggettamento ad IRAP dei redditi professionali relativi all’attività per mancanza dell’autonoma organizzazione – Dichiarazione IRAP – Natura – Dichiarazione di scienza e non un atto negoziale – Conseguenze – Emendabilità della dichiarazione nell’ambito del processo tributario di impugnazione della cartella esattoriale – Possibilità – Ammissibilità – Fondamento – Fattispecie – Indicazione dell’imposta nel modello di dichiarazione dell’IRAP – Automatica fonte dell’imposta ovvero riconoscimento dell’esistenza incontestabile del presupposto d’imposta – Esclusione – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 19, comma 3, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 53 e 97 Cost.»

 

Un lavoratore dipendente o un collaboratore non occasionale e la presenza di beni strumentali non determina necessariamente l’assoggettamento all’IRAP del professionista

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 22027 del 21 settembre 2017: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Richiesta di rimborso – Condizioni per l’assoggettamento – Svolgimento di attività autonomamente organizzata (auto-organizzazione) con i caratteri dell’abitualità ed autonomia – Irrilevanza – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale – Quid pluris rilevante ai fini dell’imposizione – Fondamento – Conseguenti obblighi motivazionali della sentenza del giudice di merito – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446 – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 132 e 360, c.p.c.»

 

Impresa familiare: il collaboratore con mansioni esecutive da solo non integra il presupposto impositivo IRAP

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 17429 del 30 agosto 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi ovvero altre figure “di confine” – Condizioni per l’assoggettamento – Autonoma organizzazione – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale – Rilevanza – Imprenditore familiare – Imprenditori individuali che esercitano l’attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (attività d’impresa di agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani e commercianti) – Assoggettabilità – Fondamento – Condizioni – Familiari collaboratori – Collaboratore che non svolgono solo mansioni di segreteria o meramente esecutive – Conseguenti obblighi motivazionali della sentenza che esclude l’assoggettamento ad IRAP sulle mansioni esecutive o meno del collaboratore – Necessità della valutazione “qualitativa” delle quote di partecipazione dei familiari collaboratori – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Un medico di base convenzionato con il SSN non può essere assoggettato all’IRAP soltanto perché assume un dipendente part time o con funzioni meramente esecutive

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 24585 del 18 ottobre 2017: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Medici convenzionati con il SSN – Presenza di personale dipendente (segretaria occupata part-time) – Autonoma organizzazione – Configurabilità – Esclusione – Fondamento -Fattispecie – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Il medico con un dipendente non paga l’IRAP. Va esclusa l’autonoma organizzazione per il solo utilizzo nell’esercizio della professione di “lavoro altrui”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 26331 del 7 novembre 2017: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi ovvero altre figure “di confine” (agenti di commercio, promotori, imprenditori individuali artigiani) – Condizioni per l’assoggettamento – Presupposto dell’«autonoma organizzazione» – Ricorrenza – Rilevanza – Caso di specie – Esclusione che l’impiego di un solo dipendente con mansioni di segreteria possa integrare il requisito dell’autonoma organizzazione – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Il commercialista con segretaria part-time non paga l’IRAP. Per l’autonoma organizzazione serve “quel qualcosa in più”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 26654 del 10 novembre 2017: «GIUDIZIO CIVILE – Cosa giudicata civile – Interpretazione del giudicato – Giudicato esterno – Giudicato – Efficacia in un diverso giudizio – Effetti nei giudizi concernenti altre annualità d’imposta – Condizioni – Fattispecie riguardante sussistenza dei presupposti impositivi IRAP in diverse annualità – Art. 2909 c.c. • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) -Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi ovvero altre figure “di confine” (agenti di commercio, promotori, imprenditori individuali artigiani) – Condizioni per l’assoggettamento – Presupposto dell’«autonoma organizzazione» – Ricorrenza – Rilevanza – Caso di specie – Esclusione che l’impiego di un solo lavoratore dipendente non occasionale e segnatamente di una segretaria part time possa integrare il requisito dell’autonoma organizzazione – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Non soggetti ad IRAP i compensi di componente di collegio sindacale o di amministratore prodotti senza l’utilizzo della propria autonoma organizzazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 16372 del 3 luglio 2017: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive)  – Applicabilità alle attività libero-professionale – Base imponibile – Determinazione – Studio di dottori commercialisti – Redditi prodotti dalla partecipazione ai collegi sindacali di società terze – Attività scindibile e rivolta alla partecipazione dei professionisti ai collegi sindacali di società terze – Assoggettabilità ad imposta – Esclusione – Ragioni»

 

Senza il supporto dello studio autonomamente organizzato, i redditi realizzati nell’esercizio di attività di sindaco, amministratore di società o consulente tecnico esclusi dall’IRAP

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 3790 del 15 febbraio 2018: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità alle attività libero-professionale – Base imponibile – Determinazione – Studio di dottori commercialisti – Redditi prodotti dalla partecipazione ai collegi sindacali di società terze – Attività scindibile e rivolta alla partecipazione dei professionisti ai collegi sindacali di società terze – Assoggettabilità ad imposta – Esclusione – Ragioni – Artt. 2, 3 e 8, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446 – Art. 53, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità alle attività libero-professionale – Base imponibile – Determinazione – Commercialista – Redditi prodotti in qualità di sindaco e amministratore di società e di consulente tecnico – Applicazione della c.d. “scissione” della base imponibile IRAP – Possibilità – Condizioni – Funzioni esercitate senza ricorrere ad un’autonoma struttura organizzativa – Necessità – Prova – Artt. 2, 3 e 8, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446 – Art. 53 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Non soggetto ad IRAP il revisore che svolge l’attività all’interno di una struttura “organizzata” di altri

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 6439 del 15 marzo 2018: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Autonoma organizzazione – Necessità – Entità elevata del reddito prodotto – Elemento da solo non decisivo per integrare il presupposto impositivo – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Condizioni per l’assoggettamento -Autonoma organizzazione – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività potenziandone le possibilità – Rilevanza – Attività libero-professionale (caso di specie: revisore dei conti) – Utilizzazione struttura organizzata di beni e servizi di terzi – Necessità per l’assoggettamento ad IRAP di struttura “autonoma”, cioè faccia capo al contribuente stesso – Conseguenze – Non assoggettamento – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Commercialista con autonoma organizzazione: i compensi netti provenienti dall’attività di sindaco e revisore di società, da lezioni e diritti d’autore e da consulenze tecniche d’ufficio non sono soggetti ad IRAP

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 12052 del 17 maggio 2018: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità all’attività libero-professionale – Base imponibile – Determinazione – Dottore commercialista – Redditi prodotti in qualità di sindaco e revisore di società, docente, autore, e consulente tecnico (d’ufficio e di parte) – Applicazione della c.d. “scissione” della base imponibile IRAP – Possibilità – Condizioni – Prova della “separatezza” dei redditi di cui si chiede lo scorporo – Funzioni esercitate senza ricorrere ad un’autonoma struttura organizzativa – Artt. 2, 3 e 8, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446 – Artt. 53 e 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Non spetta il rimborso dell’IRAP all’avvocato che si è avvalso di una collaborazione continuativa di collega

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 3865 del 15 febbraio 2021: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità alle attività libero professionale – Presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione – Domanda di rimborso – Avvocato – Compensi non occasionali erogati ad altro avvocato per attività continuativa svolta per suo conto – Sussistenza – Ragioni – La collaborazione di collega avvocato non può essere assimilata a attività esecutiva di segreteria che non integra invece il presupposto impositivo – Artt. 2, 3 e 8, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446»

 

Commercialista o avvocato. I compensi per la carica di amministratore, sindaco, revisore o perito non sono soggetti a IRAP anche se il professionista fa parte di uno studio associato

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 7182 del 15 marzo 2021: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità alle attività libero professionale – Base imponibile – Determinazione – Commercialisti e avvocati di studio associato – Attività di sindaco di società – Scorporo dalle ulteriori attività – Necessità – Compensi percepiti da associati in qualità di amministratori o di sindaci di società – Non assoggettabilità ad IRAP -Fondamento – Artt. 2, 3 e 8, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446»

 

Medici. Il sostituto e la collaboratrice con funzioni di segretaria con mansioni esecutive non fanno scattare l’assoggettamento ad IRAP

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 16704 del 14 giugno 2021: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Esercente la professione medica – Condizioni per l’assoggettamento – Presupposto dell’autonoma organizzazione – Ricorrenza – Rilevanza – Caso di specie – Esclusione che l’impiego di una collaboratrice/dipendente con funzioni di segretaria possa integrare il requisito dell’autonoma organizzazione – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Esercente la professione medica – Condizioni per l’assoggettamento – Presupposto dell’autonoma organizzazione – Ricorrenza -Rilevanza – Caso di specie – Esclusione che l’avvalersi della collaborazione di altri medici per sostituzioni, necessarie per garantire la funzionalità dello studio senza soluzione di continuità, anche in occasioni di ferie o di assenza per motivi di salute del titolare, possa integrare il requisito dell’autonoma organizzazione – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Dichiarazione IRAP emendabile e ritrattabile in sede di impugnazione della cartella di pagamento

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 18581 del 30 giugno 2021: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Dichiarazione di assoggettamento ad IRAP – Omissione del versamento – Conseguenze – Cartella di pagamento – Legittimità – Fondamento – Rettifica ed emenda da parte del contribuente per errori in proprio danno – Ammissibilità in sede contenziosa – Conseguenze – Emendabilità della dichiarazione nell’ambito del processo tributario di impugnazione della cartella esattoriale – Onere della prova del contribuente – Contenuto – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 2697 cod. civ.»

 

Per le più risalenti:

 

Applicabilità dell’IRAP a professionisti e lavoratori autonomi – Una selezione di sentenze depositate nel periodo novembre 2012 e maggio 2013 dalla Corte di Cassazione

 

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 20190 del 16 novembre 2012 – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità all’attività libero-professionale – Base imponibile – Determinazione – Dottori …

IRAP TASSAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI IRAP (Imposta regionale sulle …
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 21228 del 28 novembre 2012 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Sentenza – Contenuto – Motivazione – Motivazione dell’esistenza dell’autonoma organizzazione necessaria per

IRAP TASSAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Sentenza …
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 382 del 9 gennaio 2013 – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto – Libera professione di commercialista, avvocato, consulente del lavoro che

PRESUPPOSTI IMPOSITIVI IRAP – COLLABORAZIONE CON UNO STUDIO ASSOCIATO (LEGALE) …
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 674 dell’11 gennaio 2013 – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Richiesta di rimborso – Condizioni per l’assoggettamento –

CONSULENTE AZIENDALE – CONDIZIONI PER L’ASSOGGETTAMENTO ALL’IRAP …
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 2131 del 29 gennaio 2013 – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Tassazione dei lavoratori autonomi – Presupposto dell’imposta – Autonoma organizzazione –

STRUTTURA ORGANIZZATIVA AI FINI IRAP EROGAZIONI DI COMPENSI A TERZI IRAP …
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 4003 del 19 febbraio 2013 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione mediante ruoli – Iscrizione a ruolo – Cartella di pagamento – Compilazione della dichiarazione IRAP e

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE RITRATTABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE …
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 4923 del 27 febbraio 2013 – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Autonoma organizzazione – Nozione – Utilizzo di una significativa …

TASSAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI E IMPRENDITORI INDIVIDUALI …
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Sentenza n. 6050 dell’11 marzo 2013 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Sentenza – Contenuto – Motivazione – Motivazione dell’esistenza dell’autonoma organizzazione necessaria per

COMMERCIALISTA – CONDIZIONI PER L’ASSOGGETTAMENTO ALL’IRAP CONTENZIOSO …
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Ttibutaria – Sentenza n. 6923 del 29 marzo 2013 – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Richiesta di rimborso – Condizioni per l’assoggettamento – Utilizzo …

GEOMETRA – CONDIZIONI PER L’ASSOGGETTAMENTO ALL’IRAP IRAP (Imposta …
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Ttibutaria – Sentenza n. 8741 del 10 aprile 2013 – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Richiesta di rimborso –

DOTTORE COMMERCIALISTA – CONDIZIONI PER L’ASSOGGETTAMENTO ALL’IRAP …
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Ttibutaria – Sentenza n. 8962 del 12 aprile 2013 – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Ricorso in forma continuativa al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi …

ATTIVITÀ DI SOCIETÀ DI SUPPORTO POSTE A LATERE DI STUDI PROFESSIONALI – RILEVANZA AI FINI IRAP …
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – V – Ordinanza n. 10647 del 7 maggio 2013 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione mediante ruoli – Iscrizione a ruolo – Cartella di pagamento – Procedura ex art. 36-bis del DPR n. 600 del

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE RITRATTABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE …
www.pianetafiscale.it/files/Giuri/2013/G1311714.pdf

 

 

 

 




Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Il Consiglio di gestione approva le modifiche ai documenti su cooperative e rivalutazioni posti in consultazione

Il Consiglio di Gestione (CdG) dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è riunito il 24 marzo a Roma decidendo di inviare alle Autorità, in vista della definitiva approvazione, gli emendamenti ai Principi Contabili nazionali (PCN) conseguenti alla legge europea 2019-2020 (Legge n.238/2021), il documento interpretativo n.10 sulla revoca fiscale delle rivalutazioni e riallineamenti, e il principio contabile sulle cooperative.

I tre documenti hanno subito lievi modifiche rispetto alle bozze già rese pubbliche per tener conto dell’esito delle pubbliche consultazioni. In particolare per quanto attiene l’interpretativo n.10 sulle rivalutazioni e riallineamenti il CdG ha anche discusso le modifiche da apportare al documento qualora fosse definitivamente approvato l’emendamento in discussione in Parlamento che consente alle società la revoca “civilistica” delle rivalutazioni in precedenza effettuate. Sui tre documenti sarà ora avviata la richiesta di parere ai sensi dell’art. 12 dello Statuto dell’OIC.

Nel corso della riunione il CdG ha anche analizzato le principali evoluzioni delle tematiche contabili a livello nazionale e internazionale con particolare riferimento alle questioni della sostenibilità sulle quali, peraltro, le prerogative dell’OIC sono state recentemente ampliate con il decreto Milleproroghe.

Il CdG è stato infine ragguagliato sul dibattito in corso in sede Iasb su due problematiche che potrebbero avere significative ripercussioni anche in Italia. In una recente riunione tra gli standard setter globali è stata discussa l’applicabilità dello IAS 27 sul bilancio separato ai bilanci di esercizio redatti in coerenza con i principi Ias/IFRS. Qualora lo IASB continuasse a non adeguare lo IAS 27 per disciplinare fattispecie nuove che si evidenziano attraverso il suo utilizzo per la redazione dei bilanci d’esercizio si potrebbe porre un serio problema circa la sua adeguatezza.

Il tema è particolarmente sentito in Italia dove l’opzione è stata esercitata dal legislatore e dove circa 3mila società sono Ias compliant anche per i bilanci d’esercizio. L’OIC ha da tempo avviato sul tema un progetto a livello internazionale con gli standard setter di Brasile, Corea del Sud ed India. Un prossimo step del progetto sarà quello di provocare un incontro con lo IASB per chiarire questo delicato profilo dell’applicazione dello IAS 27.

Un’altra questione sottoposta all’esame dello Iasb riguarda i criteri di contabilizzazione dei contratti di reverse factoring dove un finanziatore, tipicamente una banca, si impegna a pagare gli importi di un fornitore di una società e quest’ultima si impegna a pagare il finanziatore in una data successiva. Questo tipo di contratti si stanno diffondendo nella prassi e sul modo migliore di darne evidenza nei bilanci è in corso un confronto tra lo stesso Iasb e l’Efrag, l’organismo di consulenza della Commissione Europea in materia contabile. Nella riunione odierna l’OIC ha approvato la propria posizione sul documento messo in consultazione da parte dello IASB. L’OIC supporta l’iniziativa dello IASB di migliorare la disclosure relativa a questi contratti, tuttavia nota che permane il dubbio se i debiti che risultano da queste operazioni vadano considerati come finanziari o come operativi. (Così, comunicato stampa OIC del 28 marzo 2022)




Pubblicato l’elenco degli enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus

È online, sul sito dell’Agenzia delle entrate, l’elenco degli enti iscritti nell’Anagrafe delle Onlus. Gli enti inseriti in questo elenco potranno procedere al perfezionamento dell’iscrizione nel RUNTS da oggi e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo al rilascio della prevista autorizzazione della Commissione europea (articolo 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Gli enti che invece il 22 novembre 2021 risultavano iscritti anche nei registri delle organizzazioni di volontariato o delle associazioni di promozione sociale, non devono effettuare la richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in quanto rientrano in una procedura di migrazione automatica.

 

Iscrizione o mancata iscrizione al RUNTS

 

Gli enti che conseguiranno l’iscrizione nel RUNTS su loro richiesta, saranno cancellati dall’Anagrafe delle Onlus. Questa cancellazione, tuttavia, non integra lo scioglimento dell’ente e pertanto non vi sarà l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio. Invece in caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione nel RUNTS entro il termine del 31 marzo sopra richiamato, le Onlus avranno l’obbligo di devolvere il loro patrimonio, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nell’Anagrafe delle Onlus.

 

L’anagrafe delle Onlus

 

L’Anagrafe delle Onlus verrà soppressa a decorrere dal periodo d’imposta successivo al rilascio della autorizzazione da parte della Commissione ma fino a tale termine sarà pienamente operativa e le Organizzazioni che rimarranno iscritte potranno fruire delle agevolazioni proprie delle Onlus. Va ricordato che le procedure di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus sono cessate il giorno 22 novembre 2021, fatta eccezione per i procedimenti di iscrizione e cancellazione che erano ancora pendenti in quella data.

Dell’avvenuta pubblicazione degli elenchi verrà data comunicazione anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 marzo 2022)




Decreto “Milleproroghe” e disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale. Un documento del Consiglio e della Fondazione Nazionali dei Commercialisti

Milleproroghe 2022, Commercialisti: riduzione di capitale, effettuare valutazioni ragionevoli e prudenti | Anche la guerra in Ucraina impone massima prudenza e scetticismo professionale a amministratori e organi di controllo

Va accolta con favore la recente modifica apportata con il Decreto “Milleproroghe” all’art. 6 del Decreto “Liquidità”, tramite cui, in relazione alle nuove perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, viene nuovamente prevista la disapplicazione delle disposizioni codicistiche in materia di riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite e di scioglimento della società. Ma questa modifica non esclude la necessità di effettuare comunque valutazioni ragionevoli e prudenti. È l’indicazione che emerge dal documento “Decreto ‘Milleproroghe’ e disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale”, redatto dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionali dei Commercialisti.

Secondo i commercialisti, nella stagione pandemica e dell’emergenza sanitaria la nuova disposizione può rappresentare un’opportunità per le società che presentino perdite nuove rispetto a quelle emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020. Tali nuove perdite, considerate le difficoltà correlate alla pandemia, potrebbero essere fisiologiche qualora la società, nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, abbia iniziato percorsi volti al recupero della redditività.

Nello studio si evidenzia tuttavia come la proroga del regime di favore non escluda la necessità di effettuare valutazioni ragionevoli e prudenti per fruire della sterilizzazione con modalità selettive e non indiscriminate. Anche l’adozione di diversi provvedimenti salvifici può contribuire a evitare la dispersione dei valori aziendali che la posticipazione degli obblighi di riduzione o ricapitalizzazione alla chiusura del quinto esercizio successivo – rectius all’assemblea che approva il relativo bilancio – potrebbe solo ritardare. Da questo punto di vista, sottolineano i commercialisti, ferma restando la discrezionalità degli amministratori nelle scelte di gestione e la loro costante verifica della sussistenza del going concern, la funzione di garanzia esercitata dall’organo di controllo, nell’adempimento dei doveri di vigilanza ex art. 2403 c.c., impone ai sindaci di verificare che esistano concrete prospettive per la copertura delle perdite tramite le strategie pianificate dall’organo di amministrazione. Particolare attenzione andrà dedicata alle situazioni in cui le perdite di oltre un terzo abbiano ridotto il capitale al di sotto del minimo legale, dovendosi necessariamente approntare, in questi casi, una valida pianificazione degli interventi da adottare nel quinquennio successivo per scongiurare lo scioglimento della società. Se la pianificazione proposta dall’organo di amministrazione non dovesse apparire adeguata, l’organo di controllo, durante i successivi cinque esercizi, potrebbe attivarsi, sollecitando la presentazione dell’istanza di composizione negoziata, ovvero richiedendo l’adozione di altri strumenti previsti nell’ordinamento per il superamento della crisi e la ristrutturazione dell’impresa”.

Dalla Fondazione nazionale della categoria arriva anche un allarme sulle ricadute del difficile momento economico e della guerra in Ucraina, che potrebbero manifestarsi in tutta la loro gravità a causa delle interruzioni della attività per le sanzioni economiche adottate, ovvero a causa delle restrizioni inflitte e dei rincari delle materie prime provenienti dalla Russia. Pur trattandosi di situazioni connotate da elevata instabilità economica, in cui la pianificazione di azioni future è condizionata da eventi del tutto imprevedibili, sarà opportuno adottare atteggiamenti improntati al massimo livello di prudenza e scetticismo professionale da parte degli amministratori e da parte degli organi di controllo”. (Così, comunicato stampa Cndcec del 25 marzo 2022)

 

Link al documento di ricerca del Consiglio e della Fondazione Nazionali dei Commercialisti “Decreto ‘Milleproroghe’ e disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale”

(Link al sito: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1625)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8 del 2022

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Commenti

 

La sospensione degli ammortamenti nei bilanci 2021 (dopo il decreto “Milleproroghe 2022”)
di Marco Orlandi

Basterebbero pochi interventi per una riforma importante del processo tributario: i fatti devono essere cristallizzati prima di poter sentenziare
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Rivalutazione dei beni d’impresa – Riallineamento dei valori

 

Rivalutazione dei beni d’impresa e riallineamento fiscale. Tutte le risposte delle Entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 1° marzo 2022: «RIVALUTAZIONE E RIALLINEAMENTO – Rivalutazione per i settori alberghiero e termale – Chiarimenti e risposte ai quesiti – Art. 6-bis, del D.L. 08/04/2020, n. 23, conv., con mod., dalla L. 05/06/2020, n. 40 (D.L. “Liquidità”) – Art. 110, del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126 (D.L. “Agosto”) – Art. 1, commi 622, 623 e 624 della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) – Artt. 11, 13 e 15, della L 21/11/2000, n. 342 – D.M. 13/04/2001, n. 162 – D.M. 19/04/2002, n. 86»

 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

 

Sovrapposizione di discipline agevolative per gli investimenti in beni strumentali: nuovi chiarimenti sul momento di effettuazione dell’investimento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 107 del 14 marzo 2022: «CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI – Sovrapposizione di discipline agevolative – Sovrapponibilità della disciplina di cui all’articolo 1, commi 1051-1063, della Legge n. 178/2020 con quella prevista dall’articolo 1, commi 184-197, della Legge n. 160/2019 in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato A annessi alla legge n. 232 del 2016 – Individuazione del momento di effettuazione dell’investimento determinante per incardinare il bene nella corretta disciplina agevolativa – Fattispecie – Consegna del bene mobile ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del TUIR – Ragioni – Le parti hanno inteso conferire alla “consegna” un ruolo preponderante rispetto alle ulteriori, se pur rilevanti, attività da eseguire successivamente – Art. 1, commi da 1051 a 1063, della L. 30/12/2020, n. 178»

 

Costi cui parametrare il Superbonus – IVA parzialmente indetraibile

 

L’IVA parzialmente indetraibile da pro-rata ammessa nel calcolo delle spese rilevanti ai fini Superbonus. Solo in dichiarazione la detrazione pari al 110% della quota di IVA indetraibile definitivamente ed effettivamente rimasta a carico

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 118 del 15 marzo 2022: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – IVA indetraibile (anche parzialmente) ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis, del D.P.R. n. 633/1972 dovuta sulle spese – Esercenti attività d’impresa, arti o professioni, (ad es.: con riferimento agli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali) che effettuano nel corso dell’esercizio anche operazioni esenti da IVA – Rilevanza del c.d. “pro-rata” nelle modalità (opzionali) di utilizzo della super detrazione – Conseguenze – Lo sconto in fattura potrà essere utilizzato solo fino all’importo del corrispettivo dovuto al netto dell’IVA (sconto “parziale”) – L’IVA indetraibile, definitivamente determinata sulla base della percentuale di detrazione dell’anno e rimasta a carico, potrà fruire del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il costo è sostenuto -Articolo 119, comma 9-ter del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77, inserito dall’art. 6-bis, comma 1, del D.L. 22/03/2021, n. 41, conv., con mod., dalla L. 21/05/2021, n. 69 – Art. 19, quinto comma, D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Catasto – Efficacia temporale delle rettifiche catastali

 

Procedura Docfa. Modalità e termini per la rettifica della rendita catastale “proposta” e relative annotazioni negli atti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 17 marzo 2022: «ACCERTAMENTO CATASTALE – Proposta di rendita del titolare di diritti reali sull’immobile secondo la procedura DOCFA ex D.M. n. 701 del 1994 – Procedura – Funzione -Termine di dodici mesi assegnato all’amministrazione per la determinazione della rendita definitiva – Natura – Ordinatoria – Affermazione – Decreto 19/04/1994, n. 701 – Rendita catastale – Atti di attribuzione o di modifica della rendita successivi al 1° gennaio 2000 – Art. 74, comma 1, L. 21/11/2000, n. 342 – Significato – Utilizzo di una rendita notificata anche per annualità di imposta precedenti “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso – Semplificazioni annotazioni iscritte negli atti catastali relativamente all’art. 1, comma 3, del D.M. n. 701 del 1994»

 

 

 

Legislazione

 

Bonus edilizi – Asseverazione e congruità

 

Superbonus e altri bonus edilizi: il decreto massimali di costo in vigore dal 15 aprile 2022

Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 14 febbraio 2022: «Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici»

 

 

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Comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale: dal 28 marzo 2022, online la nuova applicazione

Con riferimento alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2021, n. 215, si informa che, da lunedì 28 marzo 2022, alle ore 10:00, sarà disponibile una nuova applicazione su Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro – https://www.ispettorato.gov.it/

 

Si ricorda che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro congiuntamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito le indicazioni operative relativamente all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali (ex. art. 2222 c.c.) previsto dal novellato comma 1, dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008. Di seguito i link ai documenti interpretativi.

 

Le istruzioni operative per la nuova comunicazione obbligatoria

 

Link al testo della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 1°marzo 2022, prot. n. 393, con oggetto: LAVORO – Lavoratori autonomi occasionali – Comunicazioni obbligatorie – Ulteriori chiarimenti – Risposte ai quesiti – Integrazione FAQ del 27 gennaio 2022 – Attività di volontariato – Guide turistiche – Prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua – Utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager – S.p.A. a partecipazione pubblica – Consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine – Prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti – Prestazioni rese dai produttori assicurativi – Sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine – Prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento – Art. 14 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv. con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215 – Art. 2222 c.c.

Link al testo della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 27 gennaio 2022, prot. n.109, con oggetto: LAVORO – Lavoratori autonomi occasionali – Comunicazioni obbligatorie – Ulteriori chiarimenti – Risposte ai quesiti – Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale, in qualità di Committenti – Incaricati alla vendita occasionale – Procacciatori d’affari occasionale – Pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici – Lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale – Prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro – Prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo – Fondazioni ITS – Prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD – Studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all’obbligo comunicazionale – Art. 14 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv. con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215 – Art. 2222 c.c.

 

Link al testo della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro dell’11 gennaio 2022, prot. n. 29, con oggetto: LAVORO – Lavoratori autonomi occasionali – Comunicazioni obbligatorie – Art. 14 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv. con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215 – Art. 2222 c.c.

 

 




Convertito in legge il Decreto Sostegni-ter

La Camera, ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (già approvato dal Senato) (A.C. 3522).

Tra i tanti si segnalano i nuovi articoli 10-quater (di seguito riportato) recante la proroga termini comunicazione cessione del credito o sconto in fattura e dichiarazione precompilata e 10-quinquies (di seguito riportato) recante la rimessione in termini per la Rottamazione-ter e Saldo e stralcio.

 

La proroga termini comunicazione cessione del credito o sconto in fattura

 

L’articolo 10-quater, proroga i termini previsti per la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali riconosciute (ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per alcuni interventi edilizi. La norma in esame stabilisce che per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia par gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici) deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all’Agenzia delle Entrate, entro il 29 aprile 2022. Conseguentemente il comma 2 dell’articolo 10-quater proroga al 23 maggio 2022 il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente (rispetto al termine del 30 aprile stabilito in via generale dall’articolo l, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.175).

Si ricorda a tale proposito che, in precedenza, con il provvedimento del 3 febbraio 2022, prot. n. 35873/2022, l’Agenzia delle entrate aveva differito al 7 aprile 2022 il termine per la comunicazione dell’opzione per le spese relative agli interventi edili sostenute nel 2021 nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, riconoscendo un periodo più ampio rispetto alla data originariamente prevista del 16 marzo.

 

Articolo 10-quater
(Proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022)

1. Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all’Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022.

2. Per l’anno 2022, il termine del 30 aprile di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 23 maggio.

 

 

La rimessione in termini per la Rottamazione-ter e Saldo e stralcio

 

L’articolo 10-quinquies, rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (cd. Rottamazione-ter e saldo e stralcio) e ne rimodula le scadenze; per effetto delle norme in esame, i pagamenti delle relative rate sono considerati tempestivi, se effettuati nel termine:

  • del 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020;
  • del 31 luglio 2022 per quelle in scadenza nel 2021;
  • del 30 novembre 2022 per quelle che sono in scadenza nel medesimo anno 2022.

Si chiarisce che sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito del decorso del precedente termine del 9 dicembre 2021, salva l’acquisizione definitiva delle somme eventualmente versate prima del 27 gennaio 2022.

Restano definitivamente acquisite e non sono ripetibili le somme, relative ai debiti definibili ai sensi delle predette disposizioni agevolative, eventualmente già versate a qualunque titolo, anteriormente al 27 gennaio 2022.

 

Articolo 10-quinquies
(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

1. All’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:

a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;

b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2021;

c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022».

2. Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell’inutile decorso del termine di cui all’articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme, relative ai debiti definibili ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dell’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.




Lavoratori dipendenti: le istruzioni per l’esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali

La legge di Bilancio 2022 ha previsto un esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore. Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2022 è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, purché venga rispettata la soglia massima della retribuzione mensile sopra riportata.

Si tratta di una misura temporanea che si applica ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del lavoro domestico, limitatamente al periodo di paga 1° gennaio – 31 dicembre 2022.

L’esonero è riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità di tale misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Con la circolare INPS 22 marzo 2022, n. 43 l’Istituto fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo e illustra le modalità di esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS

 

Link al testo della circolare INPS 22 marzo 2022, n. 43, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti – Sgravio di oneri contributivi, derivanti dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (0,8%), per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 – Articolo 1, comma 121 della legge 30 dicembre 2021, n. 234

 

 




Società tra professionisti non decollano. Poche e piccole | Uno studio del Consiglio e della Fondazione Nazionali dei Commercialisti

Sono solo 4mila su oltre 2 milioni di professionisti. 1.350 quelle iscritte all’Albo dei commercialisti (32% del totale). Più diffuse al Nord che al Centro Sud, alla fine del 2021 occupavano quasi 10 mila addetti. Costituite in media da 2,8 soci, occupano 4,2 dipendenti per un totale di 7 addetti. Per la categoria servono misure fiscali per rilanciarle

Poche e piccole, con pochi dipendenti e un basso valore della produzione, più diffuse al Nord (Nord-est l’1,6% e Nord-Ovest 1,5% del totale degli iscritti) che al Centro (0,8%) e al Sud (0,5%). È la fotografia delle circa 1.350 società tra professionisti iscritte alla fine dell’anno all’Albo dei commercialisti, scattata dalla Fondazione nazionale dei commercialisti che – assieme al Consiglio nazionale della categoria – ha realizzato la ricerca “Il ruolo delle STP nell’evoluzione della professione di commercialista”.

Le STP di commercialisti equivalgono al 32% delle poco più di 4mila presenti tra gli oltre due milioni di professionisti italiani. Numeri che, ad ormai più di dieci anni dalla loro introduzione con la Legge 183/2011 (art. 10), certificano la loro scarsa diffusione nel mondo delle libere professioni.

Secondo la ricerca della Fondazione nazionale, le STP dei Commercialisti occupano circa 10 mila addetti con un valore della produzione totale stimato per il 2020 pari a 742 milioni di euro. Si tratta del 4,2% del totale addetti occupati in tutti gli studi professionali dei Commercialisti e del 6,2% del valore totale generato dagli stessi.

L’analisi si sofferma in particolare sui dati di bilancio delle più di 900 Stp costituite in forma di società di capitali. Da questa fotografia emerge il quadro di una società tra commercialisti di dimensioni mediamente molto piccole e con uno scarso ricorso al capitale. Basti pensare che ogni società è costituita mediamente da 2,8 soci ed occupa 4,2 dipendenti per un totale di 7 addetti. Inoltre, il valore della produzione per singola società è pari a poco meno di 550 mila euro. Solo 7 società hanno più di dieci soci, mentre solo il 7,9% ha più di 10 dipendenti e solo l’8,8% supera il milione di ricavi.

Le Stp, oltre ad essere poche e piccole, sono anche molto eterogenee rappresentando, di fatto, un sistema di studi professionali eccessivamente frammentato, caratterizzato, oltre che dal tradizionale prevalere del modello atomistico della professione rappresentato dallo studio individuale, dalla compresenza di modelli piuttosto eterogenei in cui la ricerca di economie di scala e/o di specializzazione conduce a forme di aggregazione professionale prevalentemente ibride. La maggior parte delle società di capitali utilizzate a fini strumentali così come la gran parte degli studi associati sono rimasti estranei al fenomeno delle Stp.

Tra le principali criticità messe in evidenza dallo studio, si segnalano la mancanza di una disciplina fiscale e la carenza in più parti della disciplina giuridica. Tale deficit normativo ha determinato un’incertezza di fondo che impedisce una corretta valutazione dei costi e dei benefici dello strumento, bloccando di fatto il processo evolutivo della professione. Secondo la ricerca dei commercialisti, bisognerebbe prendere in seria considerazione le analisi sui limiti e sui vincoli del modello societario delle Stp disegnato dalla legge 183/2011 e provvedere alla loro rimozione per rendere questo modello più appetibile per i Commercialisti e, in generale, per le professioni liberali. Proprio alle STP è dedicato uno dei punti qualificanti del manifesto del Consiglio nazionale dei commercialisti per la riforma fiscale. La proposta della categoria è quella di prevedere la neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo e determinazione opzionale per cassa dei redditi delle STP di capitali.  (Così, comunicato stampa Cndcec del 22 marzo 2022)

 

Link al documento di ricerca della fondazione nazionale commercialisti “Il ruolo delle stp nell’evoluzione della professione di commercialista”




Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale il decreto-legge Ucraina bis e il decreto Mef per la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti

Il Decreto Ucraina bis. Il provvedimento urgente contiene anche la tassa sugli extraprofitti delle società energetiche e il rafforzamento dei poteri del Golden power

Link al testo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022, n. 67

Il decreto Mef per il taglio temporaneo delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti

Link al testo del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero 18 marzo 2022, recante: «Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022, n. 67

 

 

 




Bonus per imprese energivore. Pronto il codice tributo per fruire dell’agevolazione

Pronte le istruzioni per permettere alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. imprese energivore) di ottenere il credito d’imposta previsto dal decreto Sostegni-ter, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. La risoluzione n. 13/E pubblicata oggi (di seguito riportata) istituisce infatti il codice tributo che potrà essere utilizzato dalle aziende in possesso dei requisiti per accedere all’agevolazione, indicati nel decreto Mise del 21 dicembre 2017.

 

Un credito d’imposta a sostegno dei consumi

 

L’articolo 15 del decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022) ha introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore di quelle imprese caratterizzate da un alto impatto dei costi energetici rispetto all’attività svolta, per garantire loro una parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo dell’energia. Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

 

I requisiti per fruire del beneficio

 

Per poter accedere all’agevolazione è necessario che la media dei costi per KWh della componente energia elettrica relativi all’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019. Alle imprese che soddisfano questo requisito spetta un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022.

 

Il codice tributo

 

Il codice tributo da utilizzare per usufruire del credito d’imposta è “6960”. Tale codice dovrà essere inserito nel modello F24 nella “sezione erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui l’esercente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 21 marzo 2022)

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 21 marzo 2022, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese energivore, di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4

 

L’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, alle condizioni e nei termini ivi indicati.

In proposito, il comma 2 dello stesso articolo 15 stabilisce che il suddetto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

·    “6960” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

 

 

 




Ragionieri commercialisti. Aggiornati i codici ateco

A partire da aprile, i soggetti interessati (in particolare i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo) dovranno presentare all’Agenzia delle entrate una dichiarazione di variazione dati IVA per modificare il proprio codice Ateco 2007 nell’Archivio anagrafico. In sede di compilazione dei modelli dichiarativi dovranno poi indicare il nuovo codice attività

Con l’aggiornamento ISTAT 2022 della classificazione delle attività economiche Ateco 2007, sono state riorganizzate – anche su sollecitazione del Consiglio Nazionale dei commercialisti – le sottocategorie all’interno della categoria Ateco 69.20.1 – Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile. In particolare, è stato modificato il contenuto del codice Ateco 69.20.11, già riservato ai “servizi forniti da dottori commercialisti”, che ora è invece dedicato ai “servizi forniti da commercialisti”, includendovi pertanto tutti gli iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico e quindi anche i ragionieri commercialisti, ai quali era precedentemente destinato il codice Ateco 69.20.12 (già “servizi forniti da ragionieri e periti commerciali”). Il contenuto del codice Ateco 69.20.12 è stato, conseguentemente, anch’ esso modificato, per cui ora accoglie i “servizi forniti da esperti contabili”, ossia da soggetti iscritti nella sezione “B” dell’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La novità è stata comunicata con un’informativa ai presidenti degli Ordini territoriali dei commercialisti firmata dai tre Commissari straordinari del Consiglio nazionale della categoria, Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano e Maria Rachele Vigani.

La nuova classificazione delle attività economiche è stata predisposta per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022. Tuttavia, poiché essa viene utilizzata da parte delle pubbliche amministrazioni anche per finalità amministrative, per consentire la sua implementazione operativa tale nuova classificazione sarà adottata a partire dal 1° aprile 2022.

Nell’informativa si spiega che i soggetti che a seguito dell’introduzione di un nuovo codice attività, della suddivisione di un codice preesistente e della modifica della descrizione del codice risultano interessati da un nuovo codice Ateco relativo all’attività da loro esercitata dovranno, a partire dal mese di aprile 2022, presentare all’Agenzia delle entrate, ex articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, una dichiarazione di variazione dati IVA, per modificare il proprio codice Ateco 2007 nell’Archivio anagrafico. In sede di compilazione dei modelli dichiarativi (REDDITI, IVA, ISA, ecc.) da presentare a decorrere dal 1° aprile 2022 (dopo la variazione dati presentata alle Entrate), dovranno poi indicare il nuovo codice attività.

I soggetti interessati dalla nuova codifica (in particolare, i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico, le associazioni professionali, le società semplici e le società tra professionisti partecipate da ragionieri commercialisti con codice Ateco 69.20.12) potranno quindi comunicare all’Agenzia delle entrate, a decorrere dal 1° aprile, la variazione del proprio codice attività da 69.20.12 a 69.20.11, tramite il modello AA9/12 (dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA – Imprese individuali e lavoratori autonomi) o il modello AA7/10 (domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA – Soggetti diversi dalle persone fisiche), tenendo presente che i contribuenti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) devono avvalersi della Comunicazione Unica da trasmettere in via telematica al Registro delle imprese, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini IVA sia l’unico adempimento da svolgere. (Così, comunicato stampa Cndcec del 21 marzo 2022)

 

 




Crisi in Ucraina. Il Cdm approva un decreto per contrasto agli effetti economici e umanitari

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (decreto-legge)

 

Il Consiglio dei Ministri, di venerdì 18 marzo 2022 su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, del Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, del Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

 

 

I provvedimenti pubblicati in Gazzetta ufficiale

Il Decreto Ucraina. Il provvedimento urgente contiene anche la tassa sugli extraprofitti delle società energetiche e il rafforzamento dei poteri del Golden power

Link al testo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022, n. 67

Il decreto Mef per il taglio temporaneo delle aliquote di accisa delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti

Link al testo del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero 18 marzo 2022, recante: «Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022, n. 67

 

 

 

 

Il provvedimento affronta quindi i seguenti ambiti:

  1. contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti
  2. misure in tema di prezzi dell’energia
  3. sostegni alle imprese
  4. presidi a tutela delle imprese nazionali
  5. accoglienza umanitaria

 

1. Contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia

 

Riduzione delle accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione.

L’effetto della misura consiste nella riduzione del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro al litro per un periodo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

 

Bonus carburante.

Per il 2022, l’importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.

 

2. Misure in tema di prezzi dell’energia e dei carburanti

 

Credito d’imposta a beneficio delle imprese.

Sono introdotti i seguenti crediti d’imposta:

  • alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il credito è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 ed è riconosciuto qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale. Il credito è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito d’imposta di cui sopra relativo ai consumi di energia elettrica è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

La cedibilità è altresì estesa al credito d’imposta già riconosciuto alle imprese energivore e a forte consumo di gas naturale ai sensi del decreto-legge n. 4/2022 e n. 17/2022.

Sono invece incrementati i seguenti crediti d’imposta, già riconosciuti dal decreto-legge n. 17/2020:

  • quello a favore delle imprese energivore (dal 20% al 25%);
  • quello a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (dal 15% al 20%).

 

Bonus sociale elettricità e gas

Per il periodo 1° aprile-31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai Bonus sociali elettricità e gas è pari a 12.000 euro.

 

Potenziamento delle attività di sorveglianza sui prezzi

Sono potenziati l’attività e gli strumenti a disposizione di “Mister prezzi”, il Garante per la sorveglianza dei prezzi già istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. In particolare, è istituita una apposita “Unità di missione”, con relativa dotazione di personale, per le attività istruttorie, di analisi, valutazione ed elaborazione dei dati. Inoltre, il Garante – che a legislazione vigente può convocare le imprese e le associazioni di categoria al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato – potrà richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.

 

Trasparenza e monitoraggio nel mercato del gas naturale

I titolari dei contratti di approvvigionamento di gas per il mercato italiano saranno tenuti a trasmettere al Ministero della transizione ecologica e all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) i contratti già sottoscritti o da sottoscrivere. Le informazioni tramesse saranno trattate nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili.

 

 3. Sostegni alle imprese

 

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e garanzia SACE.

Le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai propri fornitori la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022. Il numero massimo di rate mensili non può essere superiore a 24. Per sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, SACE S.p.A. rilascia garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito entro un limite massimo di impegni pari a 9 miliardi di euro e può concedere garanzie, in favore delle imprese di assicurazione, pari al 90% degli indennizzi generati da esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale.

 

Imprese energivore di interesse strategico

Fino al 31 dicembre 2022, le garanzie emesse da SACE S.p.A. in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, che assistono finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, coprono il 90% dell’importo del finanziamento concesso. Analoga garanzia è concessa per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati il territorio nazionale per la produzione di ghisa destinata all’industria siderurgica. Inoltre, fino a 150 milioni di euro sono destinati a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell’acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall’organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato.

 

Integrazione salariale

Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale è riconosciuto, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per alcune settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. La disposizione si applica anche alle imprese del settore turistico.

 

Agevolazione contributiva (esonero totale) per acquisizione di personale già dipendente di imprese in crisi.

L’esonero contributivo in vigore per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale è esteso anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento.

 

Credito d’imposta per l’acquisto di carburante per agricoltura e pesca

Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto un credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettivamente utilizzato nel primo trimestre solare dell’anno 2022. È prevista la cedibilità sul modello credito d’imposta nel settore energetico.

 

Rinegoziazione dei mutui agrari e garanzia ISMEA

Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, le esposizioni in essere concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, potranno essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a 25 anni. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione potranno essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

 

Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura

La dotazione del fondo, ai fini dell’erogazione dei contributi alle imprese, è incrementata di 35 milioni di euro per il 2022.

 

Fertilizzanti

Al fine di ridurre l’uso di fertilizzanti chimici e di limitare i costi di produzione, è ammessa la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato, di cui vengono individuate le caratteristiche.

 

Credito d’imposta IMU per il comparto turistico

Per il 2022 è riconosciuto un credito d’imposta alle imprese turistico-recettive, comprese quelle che esercitano attività agrituristica, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto fieristico e congressuale, ai complessi termali e ai parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

 

Anticipazione delle risorse del Fondo per l’adeguamento prezzi.

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può riconoscere, nel limite complessivo del 50% delle risorse del fondo, un’anticipazione pari al 50% dell’importo richiesto dalle imprese.

 

Contratti pubblici – Sospensione o proroga della prestazione in caso di aumento dei prezzi.

Fino al 31 dicembre 2022, le variazioni in aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, rilevate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ovvero gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, accertati dal responsabile unico del procedimento nell’appalto in contraddittorio con l’appaltatore, possono essere valutati come causa di forza maggiore e dare luogo alla sospensione della prestazione qualora impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture. Qualora gli aumenti impediscano di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all’esecutore e questi può chiedere la proroga del termine per eseguire la prestazione.

 

Autotrasporto

Gli interventi sono volti a mitigare gli aggravi economici per il settore derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici e si aggiungono a quelli già adottati con il precedente decreto energia (Dl 17/2022) per complessivi 80 milioni di euro.

Essi prevedono:

  • l’istituzione del Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto, per mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti con una dotazione di circa 500 milioni di euro per l’anno 2022;
  • il rifinanziamento dei contributi per i cosiddetti ‘marebonus’ e ‘ferrobonus’, per incentivare il trasporto delle merci via mare e attraverso le ferrovie togliendolo dalla strada e per favorire lo sviluppo dell’intermodalità;
  • l’inserimento nei contratti di trasporto della clausola di adeguamento del corrispettivo per tenere conto dell’aumento dei prezzi del carburante. In particolare, nei contratti stipulati in forma scritta, deve essere prevista la clausola di adeguamento del corrispettivo qualora il prezzo del carburante registri una variazione di almeno il 2% del valore preso a riferimento al momento della stipula del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato. Per i contratti di trasporto merci conclusisi in forma non scritta si prevede che il corrispettivo venga determinato in base ai valori indicativi dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto pubblicati e aggiornati periodicamente dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
  • ulteriori sostegni al settore con lo stanziamento aggiuntivo di 15 milioni di euro per l’anno 2022 al Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori che provvede, tra l’altro, a erogare alle imprese le risorse a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali, e di ulteriori 5 milioni per la deduzione forfetaria delle spese non documentate ai titolari di imprese di autotrasporto alla guida dei veicoli;
  • l’esonero per l’anno 2022, per le imprese di trasporto merci per conto terzi, dal versamento del contributo all’Autorità di regolazione dei trasporti. La misura comporta per il settore un risparmio complessivo di circa 1,4 milioni di euro e ne beneficeranno circa 3.114 imprese di autotrasporto merci.

 

Contratti pubblici

  • Misura finalizzata a ottenere in tempi rapidi un anticipo del 50% delle compensazioni a cui l’impresa titolare di contratti pubblici ha diritto a causa dell’aumento del prezzo dei materiali. Questa anticipazione attinge all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi istituito presso il Mims nei limiti del 50% delle risorse disponibili e viene erogata nelle more dell’istruttoria delle istanze di compensazione. Il Fondo istituito con il decreto n.73/2021 con una dotazione di 200 milioni di euro è stato rifinanziato per ulteriori 150 milioni di euro per il primo semestre dell’anno in corso;
  • si prevede l’eliminazione delle penalità per le imprese titolari di contratti pubblici che a causa della difficoltà di reperimento dei materiali e degli aumenti dei prezzi sospendono l’esecuzione dei lavori o ne chiedono la proroga. Questa circostanza viene riconosciuta come “causa di forza maggiore” dal Responsabile unico del procedimento (Rup).

 

4. Presidi a tutela delle imprese nazionali

 

Poteri speciali – Golden Power.

Si interviene per rafforzare la disciplina del controllo degli investimenti stranieri in Italia, finalizzata all’esercizio dei poteri speciali spettanti al Governo (c.d. “golden power”), alla luce dell’accresciuta strategicità di alcuni settori e della necessità di potenziare le strutture amministrative coinvolte.

Tra le misure introdotte, si segnalano le seguenti:

  • nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, le operazioni oggetto di notifica comprenderanno anche quelle che hanno per effetto modifiche alla titolarità o alla disponibilità degli attivi, similmente a quanto avviene oggi per gli altri settori;
  • è introdotta, per l’impresa acquirente e per l’impresa target, la notifica congiunta dell’operazione, in modo da evitare una notifica da parte dell’impresa acquirente e una notifica successiva da parte dell’impresa target una volta rinnovati gli organi sociali;
  • sono stabilizzate, quanto al termine di efficacia che verrebbe meno il 31 dicembre 2022, alcune previsioni relative sia all’obbligo di notifica delle acquisizioni di minoranza da parte di operatori extra-UE, sia all’obbligo di notifica delle acquisizioni di controllo da parte di operatori intra-UE;
  • è rivista la disciplina dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologica 5G e cloud.
  • saranno individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica delle operazioni, dei termini e delle procedure relativi all’istruttoria, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali;
  • saranno altresì individuate le modalità di presentazione di una pre-notifica delle operazioni al fine di ricevere una preliminare valutazione circa l’effettiva applicabilità della disciplina in materia di golden power e l’autorizzabilità dell’operazione.

 

Rafforzamento della disciplina sulla cybersicurezza.

Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, queste procedono tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso, anche mediante procedure negoziate. Le procedure di acquisto riguarderanno determinate categorie di prodotti e servizi sensibili quali applicativi antivirus, antimalware, endpoint detection and response (EDR) e web application firewall (WAF).

 

5. Accoglienza umanitaria

 

Accoglienza diffusa, sostentamento e contributo per l’accesso al SSN.

Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a definire forme di accoglienza diffusa da attuare mediante i Comuni, gli enti del terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, le associazioni e gli enti religiosi (per un massimo di 15 mila persone), nonché a definire forme di sostentamento per l’assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione (per un massimo di 60 mila persone) e a riconoscere alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano un contributo per l’accesso al Servizio sanitario nazionale per richiedenti e titolari della protezione temporanea (per un massimo di 100 mila persone).

Sono stanziati a tal fine 428 milioni di euro per il 2022.

 

Deroga temporanea alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini.

Sino al 4 marzo 2023 è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale – presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private – una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero e regolata da specifiche direttive dell’Unione europea.




Reintroduzione delle cessioni multiple dei bonus edilizi. L’Agenzia delle entrate aggiorna le Faq. Diffusa la tabella su opzioni e relative cessioni

Online la risposta dell’Agenzia delle entrate con i chiarimenti sul numero, anche in relazione alla tipologia del cessionario, delle cessioni dei crediti derivanti da detrazioni “edilizie” alla luce dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, (cd. Decreto AntiFrode-ter).

 

Faq del 17 marzo 2022

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (cd. Decreto Frodi), quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che antecedentemente all’entrata in vigore del citato decreto (26 febbraio 2022) hanno già comunicato all’Agenzia l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito?

L’articolo 1, comma 2, del decreto Frodi ha modificato gli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, reintroducendo il divieto di cessione ulteriore alla prima con riferimento al Superbonus, ai Bonus diversi dal Superbonus e ai Bonus anti-COVID (che era stato previsto dall’articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – cd. decreto Sostegni-ter – poi abrogato dal medesimo decreto Frodi), prevedendo, inoltre, la possibilità – a partire dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Frodi) – di effettuare due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (di seguito soggetti “qualificati”).

Continuano invece a trovare applicazione, non essendo stati modificati dal decreto Frodi, il comma 2 del citato articolo 28, che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, e il successivo comma 3, che prevede la nullità dei contratti eventualmente stipulati in violazione del divieto delle cessioni plurime.

Al fine di tutelare l’affidamento dei contribuenti e di evitare disparità di trattamento tra gli stessi, alla luce del combinato disposto delle norme sopra menzionate, si ritiene possibile esercitare le opzioni secondo le modalità di seguito rappresentate:

 

Evento Tipo Ulteriori cessioni
 

Prima
cessione o sconto

 

Prima cessione o sconto
comunicati all’Agenzia
entro il 16 febbraio 2022

 

Il credito può essere ceduto
una sola volta a chiunque (jolly)
e poi due volte a soggetti “qualificati”

 

Prima cessione
comunicata all’Agenzia
dal 17 febbraio 2022

 

Il credito può essere ceduto
due volte a soggetti “qualificati”

 

Sconto comunicato all’Agenzia
dal 17 febbraio 2022

 

Il credito può essere ceduto
 una volta a chiunque
e poi due volte a soggetti “qualificati”

 

 

Evento Tipo Ulteriori cessioni
 

Cessioni successive alla prima

 

Cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022

 

Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly)
e poi due volte a soggetti “qualificati”

 

Cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio

Il credito può essere ceduto
due volte a soggetti “qualificati”

 

Le Faq aggiornate al 3 febbraio 2022

Le Faq aggiornate il 22 novembre 2021

 

 




Decreto Sostegni-ter. Il Senato Approva. Il testo passa alla Camera

Con 191 voti favorevoli, 33 contrari e nessuna astensione, il Senato, giovedì 17 marzo, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’emendamento 1.9000 interamente sostitutivo del Ddl n. 2505, di conversione del decreto-legge n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Il testo passa alla Camera.

Tra i circa 90 emendamenti, approvati si segnala la rimessione in termini della cosiddetta rottamazione-ter e del saldo e stralcio. In particolare, la misura proroga ulteriormente il termine entro il quale può essere effettuato, senza incorrere nell’inefficacia della definizione, il versamento delle rate della rottamazione-ter e del saldo stralcio in scadenza negli anni 2020 e 2021 e, contestualmente, interviene per differire il termine per pagare le rate dei medesimi istituiti nel 2022.

In particolare, potranno essere pagate:

  • entro il 30 aprile 2022, le rate in scadenza nell’anno 2020;
  • entro il 31 luglio 2022, le rate in scadenza nel 2021;
  • entro il 30 novembre 2022, le rate in scadenza nell’anno 2022.

Si chiarisce che sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito del decorso del precedente termine del 9 dicembre 2021, salva l’acquisizione definitiva delle somme eventualmente versate prima del 27 gennaio 2022.

 




Spese per ristrutturazioni e riqualificazione energetica, gli amministratori di condominio hanno tempo fino al 7 aprile per comunicare i dati 2021

Tre settimane in più per gli amministratori che devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sostenute dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di parti comuni dell’edificio ristrutturato. Con un provvedimento di oggi, infatti, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, viene estesa al 7 aprile 2022 la finestra temporale utile per l’invio delle comunicazioni.

Con questo provvedimento l’Agenzia delle Entrate accoglie, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, le esigenze manifestate dagli operatori per assicurare la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete per la predisposizione della dichiarazione precompilata, anche tenuto conto che le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sono variate a seguito delle modifiche introdotte al Decreto Rilancio.

(Così, comunicato stampa  Agenzia delle entrate del 16 marzo 2022)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 marzo 2022, prot. n. 83833/2022, recante: «Proroga dei termini per la comunicazione all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali», pubblicato il 16.03.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 

 

 




L’IVA parzialmente indetraibile da pro-rata ammessa nel calcolo delle spese rilevanti ai fini Superbonus. Solo in dichiarazione la detrazione pari al 110% della quota di IVA indetraibile definitivamente ed effettivamente rimasta a carico

L’IVA non detraibile, anche parzialmente, per effetto del comma 9-ter dell’articolo 119, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), costituisce una componente di costo da considerare ai fini della determinazione dell’ammontare complessivo ammesso al Superbonus. Inoltre, come si evince dal testo del comma 9-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio trova applicazione limitatamente agli specifici interventi previsti dallo stesso articolo 119, e non è estensibile ad interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus. Nel caso in cui i beneficiari della Super detrazione siano soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, l’applicazione delle regole di determinazione del pro-rata (ex artt. 19, comma 5 e 19-bis del D.P.R. n. 633/1972), assumono rilevanza qualora il contribuente intende optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura, anticipato dal fornitore, ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera a) del decreto Rilancio. In tale ipotesi, a fronte delle spese ammesse al Superbonus, l’opzione per lo sconto in fattura potrà essere esercitata solo fino all’importo del corrispettivo dovuto al netto dell’IVA (sconto “parziale”).

Mentre, con riferimento all’IVA indetraibile, definitivamente determinata sulla base della percentuale di detrazione dell’anno e rimasta a carico, il soggetto passivo IVA potrà fruire del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il costo è sostenuto. Pertanto, il soggetto passivo IVA potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della quota di IVA indetraibile ed effettivamente rimasta a suo carico. Questo in estrema sintesi quanto espresso oggi dall’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 118 del 15 marzo 2022.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 118 del 15 marzo 2022, con oggetto: SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – IVA indetraibile (anche parzialmente) ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis, del D.P.R. n. 633/1972 dovuta sulle spese – Esercenti attività d’impresa, arti o professioni, (ad es.: con riferimento agli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali) che effettuano nel corso dell’esercizio anche operazioni esenti da IVA – Rilevanza del c.d. “pro-rata” nelle modalità (opzionali) di utilizzo della super detrazione – Conseguenze – Lo sconto in fattura potrà essere utilizzato solo fino all’importo del corrispettivo dovuto al netto dell’IVA (sconto “parziale”) – L’IVA indetraibile, definitivamente determinata sulla base della percentuale di detrazione dell’anno e rimasta a carico, potrà fruire del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il costo è sostenuto – Articolo 119, comma 9-ter del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77, inserito dall’art. 6-bis, comma 1, del DL 22/03/2021, n. 41, conv., con mod., dalla L. 21/05/2021, n. 69 – Art. 19, quinto comma, D.P.R. 26/10/1972, n. 633




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 7 del 2022

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Speciale – Decreto-legge “Antifrode-ter

 

La guida normativa del decreto “Antifrode-ter” con le nuove misure sanzionatorie penali in materia di erogazioni pubbliche

Il testo del Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili»

 

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

 

Nuova IRPEF e abolizione dell’IRAP per le persone fisiche

 

Nuova curva IRPEF e esclusione dall’Irap delle persone fisiche: primi chiarimenti sulla revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni e sul perimetro “no Irap” per i professionisti e imprese individuali

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 18 febbraio 2022: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Modifiche alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – Aliquote e scaglioni – Detrazioni di imposta – Trattamento integrativo – Addizionali all’IRPEF – Obblighi dei sostituti – Istituzione dell’assegno unico e universale – Modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia – Esclusione dall’ambito soggettivo IRAP per professionisti e imprenditori individuali – Artt. 11, 12 e 13, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 1 e 2, del D.L. 05/02/2020, n. 3, conv., con mod., dalla L. 02/04/2020, n. 21 – Art. 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 1, commi da 2 a 8, della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) – Art. 1, del D.Lgs. 29/12/2021, n. 230»

 

Novità in materia di IVA

 

Novità IVA del Decreto “Fisco e Lavoro”: le condizioni per la non imponibilità IVA dei servizi di trasporto connessi agli scambi internazionali e chiarimenti sulle modifiche alla disciplina IVA degli enti associativi (dal 1° gennaio 2024)

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E del 25 febbraio 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Principali novità in materia di IVA contenute nel cd. decreto-legge “Fisco e Lavoro” – Non imponibilità IVA delle cessioni dei cd. beni anti-Covid e connesse prestazioni di servizi a organismi Ue – Modifiche alla disciplina IVA degli enti associativi non profit – Servizi di trasporto connessi agli scambi internazionali di beni di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 633/72 -Imponibilità IVA dei servizi di trasporto internazionale effettuati da subvettori (parziale modifica di precedenti istruzioni: Cir. n. 62 del 03/11/1973, par. VII, punto 1; Cir. n. 26 del 03/08/1979; Ris. n. 412019 del 21/09/1977) – Artt. 5 e 5-septies, del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv., con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215 – Artt. 4, 9, 10, 19 e 72 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

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Professioni. Commercialisti, estendere l’equo compenso a tutte le imprese

Estendere l’applicazione dell’equo compenso ad ogni impresa, senza limiti dimensionali, per realizzare appieno gli obiettivi di tutela del lavoro e di certezza del diritto che la disciplina intende perseguire. È’ la posizione del Consiglio nazionale dei commercialisti, contenuta in un documento di osservazioni all’Atto Senato 2419, inviata alla Commissione Giustizia di Palazzo Madama. Lo stesso Consiglio nazionale giudica “positivo il fatto che alcuni degli emendamenti presentati vadano in questa direzione”.

Secondo i commercialisti

“l’Atto Senato 2419, nella sua attuale formulazione, contiene alcune novità rilevanti, che risultano in linea con quanto segnalato dal Consiglio Nazionale negli ultimi anni. Tuttavia, le disposizioni relative al perimetro applicativo dell’equo compenso non sono state modificate in modo significativo rispetto alla vigente disciplina e, dunque, non risultano ancora adeguate a garantire il pieno riconoscimento dell’equità del compenso del lavoratore autonomo, in conformità alle previsioni dell’art. 36 della Costituzione nonché dell’art. 2233 del Codice civile”.

Nel documento inviato al Senato, il Consiglio nazionale sottolinea come

“l’estensione alle società con più di 50 dipendenti ovvero con fatturato superiore ai 10 milioni di euro fa riferimento a realtà imprenditoriali che, nel contesto italiano, si qualificano come realtà importanti, seguite per lo più da professionisti ‘strutturati’. Le modifiche apportate, dunque, rischiano di avere un impatto non significativo in termini di tutela soprattutto in riferimento ai giovani professionisti, che continueranno ad essere esclusi, di fatto, dalla disciplina dell’equo compenso”.

L’auspicio della categoria è quello di giungere

“ad un abbassamento di tali parametri dimensionali realmente significativo, finanche alla loro eliminazione, in modo che la norma, trovando applicazione nei confronti di ogni impresa, aderisca maggiormente alla realtà dello specifico contesto economico e imprenditoriale italiano e realizzi tutti quegli obiettivi di tutela del lavoro e di certezza del diritto che la disciplina dell’equo compenso intende perseguire”.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 14 marzo 2022)




Superbonus e altri bonus edilizi: i codici tributo per individuare crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate a decorrere dal 17 febbraio 2022

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022 (di seguito riportata) ha istituito il codici tributo identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto di bonus edilizi comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 17 febbraio 2022.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 12 del 14 marzo 2022, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Comunicazioni delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 17 febbraio 2022

 

L’articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, prevede che i soggetti che sostengono spese per gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo 121 possano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti ivi indicati;

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti ivi indicati.

Le suddette opzioni possono essere esercitate in relazione alle spese sostenute per interventi di:

1) recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

2) efficienza energetica, di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. ecobonus) e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. superbonus);

3) adozione di misure antisismiche, di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 (c.d. sismabonus) e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. superbonus);

4) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (c.d. bonus facciate), di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

5) installazione di impianti fotovoltaici, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. superbonus);

6) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. superbonus);

7) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Tanto premesso, tenuto conto che il recente intervento normativo sopra richiamato ha modificato e differenziato la disciplina applicabile in caso di prima opzione per la cessione del credito rispetto allo sconto in fattura, allo scopo di distinguere le due fattispecie nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione del credito tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “7701” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7702” denominato “CESSIONE CREDITO – ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7703” denominato “CESSIONE CREDITO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7704” denominato “CESSIONE CREDITO – COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7705” denominato “CESSIONE CREDITO – BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7706” denominato “CESSIONE CREDITO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7707” denominato “CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7711” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7712” denominato “SCONTO – ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7713” denominato “SCONTO – SISMABONUS 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7714” denominato “SCONTO – COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7715” denominato “SCONTO – BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7716” denominato “SCONTO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7717” denominato   “SCONTO    –     ELIMINAZIONE    BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

I crediti cedibili o utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti emanati in attuazione del medesimo articolo 121 (da ultimo, il provvedimento del 3 febbraio 2022).

Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, oppure ulteriormente ceduti secondo le disposizioni vigenti, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione, utilizzando le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; nella suddetta piattaforma le varie tipologie di crediti sono identificate dai codici tributo istituiti con la presente risoluzione.

Attraverso la medesima Piattaforma, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i fornitori e i cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti, secondo le disposizioni vigenti; i successivi cessionari utilizzano i crediti in compensazione secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare tramite la Piattaforma stessa.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

In proposito, si evidenzia che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.

Ad esempio, per le spese sostenute nel 2021, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023” e così via.

I codici tributo istituiti con la presente risoluzione sono utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 17 febbraio 2022.

I codici tributo istituiti con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 16 febbraio 2022.




Regime di adempimento collaborativo. Alle direzioni regionali il ruolo di ascolto e interlocuzione attiva

L’articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha introdotto nell’ordinamento un regime di Adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

L’istituto dell’Adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.

Il regime comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

In attuazione del regime di adempimento collaborativo, il Mef con decreto del 30 dicembre 2016 ha fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di Adempimento collaborativo e, successivamente, il decreto Mef del 31 gennaio 2022 ha individuato gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime dell’Adempimento collaborativo, per gli anni 2022, 2023 e 2024, ampliando la possibilità di accesso ai contribuenti con volume di affari e ricavi non inferiore a un miliardo di euro.

Ciò premesso, con il provvedimento del 9 marzo 2022, prot. n. 74913/2022, recante: «Disposizioni per l’attuazione del regime di Adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128», l’Agenzia delle entrate ha aggiornato le previsioni in materia di competenza e modalità di applicazione del regime già declinate, con riferimento esclusivo alla fase di prima applicazione, dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017, confermando le scelte organizzative effettuate nel citato provvedimento e coordinando le stesse con le disposizioni contenute nell’Atto Direttoriale del 13 gennaio 2022 prot. n. 9694 denominato “Gestione del regime di adempimento collaborativo – integrazione delle attribuzioni di taluni uffici centrali e regionali”.

Il nuovo provvedimento, nel confermare la competenza esclusiva dell’ufficio Adempimento collaborativo della Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, per l’esercizio dei poteri istruttori di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, comma 2 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti aderenti, consolida le strategie adottate nella gestione del regime, in vista di una progressiva estensione della platea di contribuenti ammessa per legge (in coerenza con le previsioni dell’art. 7, comma 4, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128).

Viene così declinato, con maggior grado di dettaglio rispetto a quanto già definito nel citato Atto Direttoriale, il ruolo di ascolto ed interlocuzione attiva degli uffici Grandi contribuenti delle Direzioni Regionali (aventi competenza su contribuenti di rilevanti dimensioni – con volume d’affari, ricavi e compensi di importo non inferiore a 100 milioni di euro – e presenti nelle Direzioni Regionali di Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto) che divengono partecipi del processo di risk- analysis dei contribuenti e di controllo sulle relative dichiarazioni presentate, supportando l’azione dell’ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale.

All’ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale vengono affidati compiti di indirizzo attraverso cui orientare e valorizzare il contributo delle nove strutture regionali coinvolte. L’assegnazione di nuove attribuzioni punta a potenziare le attività di gestione dell’istituto in un’ottica proattiva, ponendo le basi, infatti, anche per la gestione di evoluzioni normative che prevedano una progressiva estensione del regime.

Resta confermata, per i periodi d’imposta in cui è operante il regime di Adempimento collaborativo, la competenza, in via esclusiva, dell’ufficio Adempimento collaborativo, per la gestione del complesso delle attività di cui all’articolo 6, comma 1 e 2, del decreto, così come la competenza delle articolazioni territoriali nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente per il controllo formale e per la rettifica delle dichiarazioni presentate.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2022, prot. n. 74913/2022, recante: «Disposizioni per l’attuazione del regime di Adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128», pubblicato il 9.03.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Il decreto Mef del 31 gennaio 2022 che ha individuato gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime dell’Adempimento collaborativo, per gli anni 2022, 2023 e 2024, ampliando la possibilità di accesso ai contribuenti con volume di affari e ricavi non inferiore a un miliardo di euro

Link al testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 gennaio 2022, recante: «Estensione del regime dell’adempimento collaborativo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2022

 

Il decreto del Mef del 30 marzo 2020, nel quale è stato consentito l’ingresso al regime dell’adempimento collaborativo, per il biennio 2020/2021, a soggetti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a cinque miliardi di euro

Link al testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 marzo 2020, recante: «Modifica dell’ambito di operatività del regime dell’adempimento collaborativo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 11 maggio 2020

 

Il decreto Mef del 30 dicembre 2016 nel quale è stato fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di adempimento collaborativo

Link al testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2016, recante: «Termine finale della prima fase di applicazione del regime dell’adempimento collaborativo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2017

 

Sulle interlocuzioni costanti e preventive di cui al punto 4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017 e formalizzazione delle posizioni assunte nel corso della procedura, sugli adempimenti di chiusura del periodo d’imposta di cui al punto 6 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017 e sulla riduzione sanzionatoria ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, vedi la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 49 E del 22 luglio 2021.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2022

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Speciale – Proroga di termini e altre disposizioni

 

Il decreto-legge “Milleproroghe 2022 ” convertito in legge

La guida delle novità introdotte dal decreto-legge convertito in ambito fiscale, societario e del lavoro

Il testo del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con mod., dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»

 

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




5xmille 2022. Al via le domande per Onlus e associazioni sportive dilettantistiche

Via libera alle iscrizioni al 5 per mille. Da oggi e fino al prossimo 11 aprile, le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche possono fare domanda per accedere al contributo. Non hanno bisogno di ripresentare l’istanza le organizzazioni non lucrative già presenti nell’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2022, pubblicato sul sito dell’Agenzia, e le associazioni sportive dilettantistiche già ammesse lo scorso anno presenti nell’elenco permanente 2022, pubblicato dal CONI sul proprio sito istituzionale. La richiesta di iscrizione, che contiene già l’autocertificazione sul possesso dei requisiti, va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle entrate. Entro il 10 maggio verranno resi noti gli elenchi definitivi dei soggetti iscritti.

 

C’è tempo fino all’11 aprile per iscriversi

 

Il ‘Decreto Milleproroghe’ (D.L. n. 228 del 2021) ha previsto che le organizzazioni iscritte all’Anagrafe delle Onlus continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille per l’anno finanziario 2022 con le modalità previste per gli ‘enti del volontariato’ (DPCM 23 luglio 2020) e, dunque, le nuove richieste di accreditamento al contributo del 5 per mille devono essere presentate all’Agenzia delle entrate. Oltre alle Onlus e alle associazioni sportive dilettantistiche di nuova costituzione, sono tenute a trasmettere telematicamente la domanda anche quelle che nel 2021 non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti. Il termine del 10 aprile previsto dalla legge cade di domenica e viene quindi prorogato automaticamente al giorno successivo, lunedì 11. Possono partecipare al riparto anche le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione purché regolarizzino la propria posizione entro il 30 settembre 2022. I requisiti devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria (11 aprile 2022).

 

Come presentare la domanda

 

L’istanza di iscrizione va trasmessa tramite i servizi telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediario. In particolare, l’applicativo per l’iscrizione delle Onlus è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, mentre quello per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sul sito del Coni, mediante collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate, nonché sul sito della stessa Agenzia.

 

Entro il 20 aprile gli elenchi provvisori, appuntamento al 10 maggio per i definitivi

 

Gli elenchi provvisori degli enti iscritti saranno pubblicati dall’Agenzia delle entrate (per le Onlus) e dal Coni (per le associazioni sportive dilettantistiche) entro il 20 aprile 2022. Le correzioni di eventuali errori possono essere richieste, non oltre il 2 maggio, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti. La versione definitiva degli elenchi dei soggetti iscritti verrà pubblicata entro il 10 maggio.

 

 

Calendario 5 per mille 2022
Data di avvio presentazione domanda d’iscrizione 9 marzo 2022
Termine presentazione domanda d’iscrizione 11 aprile 2022
Pubblicazione elenco iscritti provvisorio entro il 20 aprile 2022
Richiesta correzione domande entro il 2 maggio 2022
Pubblicazione elenco iscritti definitivo entro il 10 maggio 2022

 

 

Enti del Terzo Settore

 

Gli Enti del Terzo Settore si rivolgono, invece, per l’accreditamento al contributo del 5 mille al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A partire dal 23 novembre 2021, è divenuto operativo, infatti, il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), e, pertanto, a partire dal 2022, il contributo del 5 per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 9 marzo 2022)




La non impugnabilità dell’estratto di ruolo: il punto del Mef sulla giurisprudenza tributaria all’indomani del decreto fiscale

Il MEF – Dipartimento delle finanze – pubblica un’analisi dell’ordinanza interlocutoria del 11 febbraio 2022 n. 4526 della Corte Suprema di Cassazione di rimessione “per questione di massima di particolare importanza” alle Sezioni Unite.

La questione riguarda la possibile applicazione retroattiva della disposizione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv., con mod., dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, cd Decreto “Fisco e Lavoro”, in vigore dal 21 dicembre 2021, che ha sancito la non impugnabilità dell’estratto di ruolo e posto limiti alla impugnabilità del ruolo.

Link al documento “La non impugnabilità dell’estratto di ruolo: il punto sulla giurisprudenza tributaria all’indomani del decreto fiscale”

(Link al sito https://www.giustiziatributaria.gov.it/)




5xmille 2022. Pubblicato l’elenco permanente delle ONLUS accreditate

L’elenco permanente pubblicato ricomprende esclusivamente le ONLUS, iscritte alla relativa Anagrafe, accreditate al contributo per il 2022.

 

L’articolo 9, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, stabilisce, infatti, che, per l’anno finanziario 2022, le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli ‘enti del volontariato’ dal DPCM 23 luglio 2020. Sulla base di tale disposizione, per tale tipologia di enti resta ferma la competenza all’Agenzia delle entrate ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.

In particolare, nel presente elenco permanente sono comprese le ONLUS già inserite nell’elenco permanente del 2021 e le ONLUS regolarmente iscritte nell’anno 2021 in presenza dei requisiti previsti dalla norma. Sono state, inoltre, apportate le modifiche conseguenti alle verifiche effettuate e alle revoche dell’iscrizione trasmesse dalle stesse ONLUS.

Le ONLUS che sono presenti nell’elenco permanente 2022 non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.

Il rappresentante legale dell’ente presente nell’elenco permanente comunica alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente.

Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall’ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell’articolo 17 del DPCM 23 luglio 2020.

Come evidenziato, rispetto all’elenco permanente degli enti iscritti al contributo pubblicato dall’Agenzia delle entrate nel 2021, nel presente elenco sono ricomprese solo le ONLUS. L’articolo 3 del D.Lgs. n. 111 del 2017 stabilisce, infatti, che il contributo del 5 per mille spetta, a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (e dunque dal 2022), agli Enti del Terzo Settore iscritti nel predetto Registro gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Gli elenchi permanenti degli enti della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche, sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 8 del DPCM 23 luglio 2020, sul sito web di ciascuna amministrazione competente (Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Comitato olimpico nazionale italiano).

Elenco permanente delle Onlus accreditate – 8 marzo 2022 – pdf
Motore di ricerca dell’elenco permanente delle Onlus accreditate

Fonte: Agenzia delle entrate – https://www.agenziaentrate.gov.it/




Le condizioni per l’ammissibilità del rilascio del visto di conformità da parte dei soci professionisti di una STP

Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 10 del 4 marzo 2022 parzialmente superate le indicazioni fornite con la precedente risoluzione n. 23/E del 14 aprile 2016. In quest’ultima, equiparando di fatto la S.t.p. alla società di servizi, era stato conseguentemente ritenuto necessario, per l’iscrizione del socio professionista di una S.t.p. nell’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità, che i soci professionisti costituissero la maggioranza e che possedessero la maggioranza del capitale sociale della S.t.p. Con la recente risoluzione n. 10 del 2022, invece, ammesso l’inserimento nell’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità anche ai professionisti soci di S.t.p. che risultano validamente costituite ed iscritte nel registro delle imprese e nel relativo ordine professionale, ciò anche quando la maggioranza del capitale sociale non è detenuta da professionisti iscritti nei relativi albi, purché tali soci detengano il controllo dei diritti di voto della S.t.p. garantito attraverso l’adozione di “patti parasociali o clausole statutarie” e cioè possano esprimere la maggioranza dei 2/3 nell’assunzione delle decisioni societarie.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 10 del 4 marzo 2022, con oggetto: VISTO DI CONFORMITÀ – Individuazione dei soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità – Rilascio – Ulteriori chiarimenti in merito alla società tra professionisti (Stp) esercente attività di assistenza fiscale – Art. 2 del DM 31 maggio 1999, n. 164 – Articolo 35 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Articolo 10, comma 4, lettera b), legge 12/11/2011, n. 183




L’OIC pubblica in consultazione il documento Interpretativo 10 in tema di rivalutazione e riallineamento e emendamenti ai principi contabili nazionali

L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha posto in pubblica consultazione, fino al 18 marzo 2022, la bozza di documento interpretativo n. 10 sugli “Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento” (link sito della fondazione Oic) contenuti nella Legge di Bilancio (n. 234/2021). Il documento disciplina gli effetti contabili delle modifiche intervenute in materia di rivalutazione e riallineamento sia nel caso una società concordi di estendere a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale dei valori contabili delle immobilizzazioni immateriali, sia nel caso eserciti la facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale o di revocare la scelta di affrancamento fiscale operata ai sensi della Legge di rivalutazione 2020.

 

Novità per “enti di investimento” e “imprese di partecipazione finanziaria”

 

L’Organismo Italiano di Contabilità ha inoltre posto in pubblica consultazione, sempre fino al prossimo 18 marzo, gli emendamenti ai principi contabili nazionali (link sito della fondazione Oic) approvati dal Consiglio di Gestione, resi necessari dalla novella normativa introdotta dall’art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238, comma 2, lett c), che all’articolo 2435-ter, dopo il quarto comma ha aggiunto il seguente: «Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo (riguardante il bilancio delle micro-imprese), dal sesto comma dell’articolo 2435-bis (secondo cui le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale) e dal secondo comma dell’articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D (Ratei e risconti) dell’attivo nella voce CII (Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esericizo successivo) e la voce E (Ratei e risconti) del passivo nella voce D (Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esericizo successivo)». La disposizione recepisce il disposto dell’articolo 36, comma 7, della direttiva 2013/34/UE.

Di conseguenza, per recepire tale modifica normativa l’OIC propone di modificare il testo dei seguenti principi contabili:

OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio

OIC 15 Crediti

OIC 17 Bilancio Consolidato e metodo del patrimonio netto

OIC 18 Ratei e Risconti

OIC 19 Debiti

OIC 20 Titoli di debito

OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali

OIC 25 Imposte sul reddito

OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera

OIC 31 Fondi rischi e oneri e TFR

OIC 32 Strumenti finanziari derivati

Gli emendamenti si applicheranno ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva.