Chiarimenti per il rimborso di spese per la frequenza della DaD e compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” per piccoli imprenditori agricoli in regime speciale di esonero

 

Pubblicate nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate:

Compilazione del prospetto relativo agli aiuti di Stato nella dichiarazione dei redditi da parte degli “agricoltori sotto-soglia”

  • la risoluzione n. 36 del 27 maggio 2021, che fornisce chiarimenti sulla compilazione del prospetto relativo agli aiuti di Stato nella dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti che svolgono attività agricola ai sensi dell’articolo 34, comma 6, D.P.R.633/1972 (c.d. “agricoltori sotto-soglia”);

Rimborso spese per acquisto di pc, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza, cd. DaD

  • la risoluzione n. 37 del 27 maggio 2021 sul trattamento fiscale, nell’ambito del reddito di lavoro dipendente, di rimborsi spese per l’acquisto di pc, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza, cd. “DaD” (articolo 51 comma 2, lett. f) ed f-bis), del Tuir).



Decreto sostegni-bis. Il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive è prorogato per il 2021

Il decreto legge 73/2021 (Decreto sostegni-bis), all’articolo 10, commi 1 e 2, ha esteso al 2021 le disposizioni di cui al decreto legge 14 agosto 2020, n.104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, relativamente agli investimenti in sponsorizzazioni sostenuti, anche per tutto l’anno 2021.

Ciò significa che, secondo le modalità che saranno rese note sul sito del Dipartimento per lo sport, sarà possibile richiedere la detrazione del 50% a valere su tutte le spese sostenute nell’anno 2021. La documentazione necessaria da conservare e produrre al momento della domanda sarà la stessa prevista per l’annualità 2020.

Nel frattempo, continua l’istruttoria sulle domande presentate per l’anno 2020: sono pervenute al Dipartimento oltre 2.400 istanze. L’elenco delle domande ammesse e dei crediti concessi verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento una volta terminata la fase istruttoria. Si rammenta che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 Dicembre 2020, il termine ultimo per la presentazione delle domande relative all’annualità 2020 era il primo aprile 2021; non verranno prese in considerazione le domande oltre tale termine.

 

Le altre misure per lo sport 

 

Nello stesso Decreto Sostegni-bis sono state, inoltre, incrementate le dotazioni dei fondi a garanzia dei prestiti a tasso agevolato erogati dall’Istituto per il Credito sportivo: rispettivamente, il Fondo di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 viene incrementato di 30 milioni, mentre il Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 viene incrementato di una somma pari a 13 milioni.

Vengono stanziati ulteriori 220 milioni per le indennità dei mesi di aprile e maggio dei collaboratori sportivi.

Viene integralmente confermato il sistema a scaglioni previsto dal decreto sostegni, senza alcuna riduzione delle somme previste. La società sport e salute procederà all’erogazione dei contributi.

Viene risolta la casistica relativa alle “incongruenze INPS”, ossia i circa 11.500 collaboratori sportivi che, a causa di quanto previsto nelle disposizioni normative precedenti, percependo contributi parziali o limitati nel tempo da parte dell’INPS, non hanno potuto percepire il bonus collaboratori sportivi.

 

Fonte: Dipartimento dello sport – http://www.sport.governo.it/

 




Decreto Sostegni-bis. I principali interventi nel settore lavoro.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis), recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali».

Il provvedimento contiene numerose disposizioni in favore di imprese, lavoratori e famiglie finalizzate alla ripartenza del Paese.

 

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge “Sostegni-bis”

Decreto Sostegni-bis. Le novità in tema di riscossione

 

Di seguito, i principali interventi nel settore lavoro.

 

Trattamenti di integrazione salariale:

  • i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da Covid-19 di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Sostegni, in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015, previa stipula di accordi collettivi aziendali finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali, possono presentare domanda di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis e il 31 dicembre 2021 (art. 40, comma 1);
  • i datori di lavoro privati di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Sostegni che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività e presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 11 e 21 del D.Lgs. n. 148/2015, sono esonerati dal versamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021 (art. 40, comma 3). A tali datori di lavoro è precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, ad eccezione dei casi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Per tali datori di lavoro, sempre nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, è vietato procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con sospensione anche delle le procedure in corso di cui all’articolo 7 della Legge n. 604/1966. Dette sospensioni e preclusioni non trovano applicazione: nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività; nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa (art. 2112 codice civile); nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni  sindacali comparativamente più rappresentative a livello  nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione (art. 40, commi 3, 4, 5);
  • il contratto di espansione (art. 41, comma 1 bis, D.Lgs. n. 148/2015) è esteso anche alle aziende con 100 unità lavorative in organico (art. 39);
  • proroga della CIGS di 6 mesi, dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis e fino al 31 dicembre 2021, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio, qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità (art. 45, comma 1);
  • incremento di 125 milioni di euro per il 2022 del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 45, comma 2).

 

Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio:

  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati del settore del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL (art. 43, comma 1);
  • ai datori di lavoro che beneficiano di tale esonero si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti previsti dall’art. 8, commi 9, 10 e 11, del Decreto Sostegni (art. 43, comma 2).

 

Differimento dei versamenti contributivi per artigiani ed esercenti attività commerciali:

  • il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali per i soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, con scadenza il 17 maggio 2021, potrà essere eseguito entro il 20 agosto 2021 senza maggiorazione (art. 47).

 

Esonero contributivo in favore delle filiere agricole:

  • alle aziende appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021 (art. 70, comma 1);
  • medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021 (art. 70, comma 2).

 

Contratto di rioccupazione:

  • dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 (art. 41, comma 1);
  • condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento di 6 mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo;
  • ai datori di lavoro privati – con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico – che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (art. 41, comma 5);
  • detto esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva (art. 41, comma 6).

 

Indennità e contributi a fondo perduto per i lavoratori di determinati settori e i professionisti:

  • proroga dell’indennità una tantum e onnicomprensiva, pari a 1.600 euro, per i lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo (art. 42);
  • indennità per i collaboratori sportivi erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., determinata secondo i criteri e le modalità individuati dal Decreto Sostegni bis (art. 44);
  • reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità mediante la corresponsione di un’indennità (art. 37);
  • ulteriore contributo a fondo perduto per i soggetti con partita IVA e per professionisti (art. 1);
  • estesa al 2021 l’erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri, come disciplinati dall’art. 103 bis del D.L. n. 34/2020 (art. 49);
  • indennità una tantum di 800 euro per gli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro (art. 69, comma 1);
  • indennità una tantum di 950 euro per i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 69, comma 6).

 

NASpI:

  • fino al 31 dicembre 2021, per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021, è sospesa l’applicazione dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015 (secondo cui la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione) e le stesse sono confermate nell’importo in pagamento alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis;
  • parimenti, per le nuove prestazioni decorrenti dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l’applicazione dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015;
  • dal 1° gennaio 2022, trova nuovamente piena applicazione l’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015 e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi (art. 38).

 

Reddito di Emergenza (REM):

  • oltre a quanto già previsto dal Decreto Sostegni (art. 12), sono riconosciute, su domanda, ulteriori 4 quote di Reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021;
  • la domanda deve essere presentata all’INPS entro il 31 luglio 2021 (art. 36).

 

Si segnalano, inoltre:

  • istituzione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, per un periodo complessivo di almeno 4 mesi, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021 (art. 2);
  • misure varie a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte, nonché bonus per le attività alberghiere (art. 7);
  • ulteriori crediti d’imposta per il settore tessile e della moda (art.8), nonché per il settore sportivo (art. 10);
  • introduzione di disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo (art. 66);
  • crediti d’imposta per la filiera della stampa e investimenti pubblicitari (art. 67);
  • misure diversificate a sostegno del settore dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura e di quello agrituristico (art. 68)
  • incremento di ulteriori 300 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo istituito dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 715) per sostenere il settore aeroportuale (art. 73).

 

Infine, il Decreto introduce anche misure per far fronte agli oneri di funzionamento dei Centri per l’impiego e degli istituti di Patronato, nonché interventi urgenti per potenziare la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Fonte: MinLavoro – https://www.lavoro.gov.it/

 




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge “Sostegni-bis”

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge dal presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) dal Ministro dell’economia e delle finanze (Franco) e di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando) con il Ministro della salute (Speranza) e con il Ministro della cultura (Franceschini) trasmesso alla Camera dei deputati, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» – (Atto Camera n. 3132).

 

La ratio del D.L. “Sostegni-bis”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali». – A.C. n. 3132

 

La relazione tecnica del D.L. “Sostegni-bis”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali». – A.C. n. 3132

 

Il testo del D.L. “Sostegni-bis”

Link al testo del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021.




Regime speciale IVA editoria. Anche per il 2021 forfettizzazione resa al 95%

Per l’anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi (cfr.: articolo 67, comma 7, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»).

La disposizione, consente una maggiore diminuzione della base imponibile (95 per cento della resa, invece di 80 per cento) in relazione al numero delle copie – consegnate o spedite – di giornali quotidiani e di periodici, analogamente a quanto previsto per l’anno 2020 dall’articolo 187, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. La diminuzione non si applica alle pubblicazioni pornografiche e alle pubblicazioni cedute unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

Si ricorda che regime speciale IVA per il settore editoriale – come evidenziato costantemente nella prassi dell’Amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 328 del 1997; circolare n. 23/E del 2014 — in “Finanza & Fisco” n. 20/2014, pag. 1487) – è caratterizzato da un sistema monofase di corresponsione dell’imposta da parte di un unico soggetto passivo (l’editore). L’IVA è assolta dall’editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, comprensiva dei valori aggiunti conseguiti da tutti i soggetti che intervengono in tutte le fasi di produzione e di distribuzione dei prodotti editoriali. Nel caso di utilizzo per il metodo di determinazione dell’imposta con la forfettizzazione della resa, non si tiene conto della effettività delle cessioni, ma delle copie consegnate o spedite. Secondo il regime della forfettizzazione, l’IVA – che sconta l’aliquota del 4% – si calcola in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito di una percentuale (ora all’95% per i giornali quotidiani e periodici) a titolo di resa. L’imposta è dovuta dall’editore in base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale. In assenza del prezzo di vendita, non si applica il regime speciale.




In Gazzetta Ufficiale il Decreto Sostegni bis. Le novità in tema di riscossione

Il “Decreto Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali». Il decreto ha fissato al 30 giugno 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione.

 

Il dettaglio dei nuovi termini:

 

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

 

Differimento al 30 giugno 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (*) al 30 giugno 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 luglio 2021 (il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 agosto in quanto la scadenza fissata dal D.L. 73/2021 coincide con il sabato).

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

 

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

 

Sospensione fino al 30 giugno 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.

Sono altresì sospesi fino al 30 giugno gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/05/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° luglio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

  

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00

 

Sospensione dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020).

Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/05/2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Fonte: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it

 

Link al testo del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali».




Decreto Sostegni “convertito” : le principali novità inserite dalla legge di conversione nel settore lavoro

 

È stata pubblicata la Legge 21 maggio 2021, n. 69 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19“.

In sede di conversione in legge del Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), sono state apportate talune modifiche anche nel settore lavoro.

Di seguito, le principali novità:

– contributo a fondo perduto per le startup, riconoscimento per il 2021 di un contributo nella misura di 1.000 euro ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (art. 1-ter);

– i trattamenti di CIGO, ASO e CIGD di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 8 del Decreto Sostegni possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all’art. 1, comma 300, della Legge di Bilancio 2021 (art. 8, comma 2-bis);

– per il settore marittimo, con riferimento ai porti che abbiano sofferto una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e esistano stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, in favore dei lavoratori in esubero delle imprese che operano in tali porti si prevede un’indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro come disciplinata dall’art. 3, comma 2, della L. 28 giugno 2012, n. 92 (art. 9-bis);

– istituzione di un Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell’assegno di mantenimento tramite erogazione di una parte o dell’intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili (art. 12-bis);

– il contributo a sostegno delle madri disoccupate con figli disabili disposto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) è accordato ad uno dei genitori disoccupati (art. 13-bis);

– incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche di 50 milioni di euro per l’anno 2021 (art. 14-bis);

– indennità connessa all’emergenza da COVID-19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021, le cui modalità di erogazione saranno stabilite con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 18-bis).

 

Fonte: MinLavoro – https://www.lavoro.gov.it

 




Credito d’imposta in favore delle società che aumentano il capitale. Pronto il software per la compilazione dell’istanza per l’attribuzione

 

Rilasciato il software  (versione 2.0.0) che consente la compilazione dell’istanza per l’attribuzione del credito d’imposta in favore delle società di “medie dimensioni” che aumentano il capitale.

Il software CreditoRafforzamentoPatrimoniale consente la compilazione:

  • dell’istanza per l’attribuzione del credito d’imposta in favore degli investitori (da inviare dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021);
  • dell’istanza per l’attribuzione del credito d’imposta in favore delle società che aumentano il capitale (da inviare dal 1° giugno 2021 al 2 novembre 2021).

Si tratta di forme di aiuto a favore dei soggetti che effettuano conferimenti in denaro in società di medie dimensioni (ricavi derivanti da gestione caratteristica compresi tra i 5 e i 50 milioni di euro) e in favore delle società stesse.

Per entrambe le istanze è prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate.

 

Il credito d’imposta per le società che aumentano il capitale

 

Per le società conferitarie, il comma 8 dell’articolo 26  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, riconosce un credito d’imposta per gli aumenti del proprio capitale. In particolare, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento entro il 30 giugno 2021. La percentuale diventa del 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. Questa tipologia di credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione esterna tramite F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021. 

La specifica istanza può essere inviata a partire dal 1° giugno e fino a 2 novembre 2021.

Le richieste vanno inviate telematicamente, anche tramite intermediario, utilizzando il software dell’Agenzia “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”. I crediti saranno riconosciuti, previa correttezza formale dei dati, secondo l’ordine di presentazione e fino all’esaurimento delle risorse di 2 miliardi di euro per il 2021.

 

Link alla Versione software: 2.0.0. del 25/05/2021

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 11 marzo 2021, prot.n. 67800, recante: «Definizione dei termini e delle modalità di presentazione all’Agenzia delle entrate delle istanze per avvalersi dei crediti d’imposta di cui ai commi 4 e 8 dell’articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 11 marzo 2021

Le regole di dettaglio per il tax credit patrimonializzazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020: «Rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni»




Modello 730/2021 “modificati” con esito a rimborso. Definiti gli elementi di incoerenza per indirizzare i controlli preventivi

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 maggio 2021, prot. n. 2021/125708, approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2021 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta. In tal caso, il Fisco punta il suo “vigile sguardo” nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche. È altresì considerato elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2021 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Come ricorda la parte motiva del nuovo provvedimento, l’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, introdotto dall’articolo 1, comma 949, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), prevede che «nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.”. Per effetto del richiamo al citato articolo 5, comma 3-bis, contenuto nell’articolo 1, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 maggio 2021, prot. n. 2021/125708, recante: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2021 con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 giugno 2020, prot. n. 2020/225347, recante: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2020 con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 giugno 2019 prot. n. 207079/2019, recante: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2019 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2018, prot. n. 2018/127084, recante: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 giugno 2017, prot. n. 108815/2017 con cui sono stati definiti i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso, da utilizzare per l’effettuazione dei controlli preventivi di cui all’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175




Decreto Sostegni “convertito” pubblicato in Gazzetta: le principali novità inserite dalla legge di conversione

Dopo i decreti-legge cosiddetti Cura Italia, Liquidità, Rilancio, Agosto, e Ristori, convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, Supplemento Ordinario n. 21/L, il Decreto cd. “Sostegni”. Il predetto decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2021, conv., con mod., dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021 è composto da 94 articoli, suddivisi in 5 Titoli, e reca disposizioni urgenti per il sostegno alle imprese e all’economia, nonché in materia di lavoro, salute e sicurezza, enti territoriali ed altri ambiti. Esse si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Di seguito, si illustrano, in sintesi, le novità introdotte dalla legge di conversione del 21 maggio 2021, n. 69 in materia di sostegno alle imprese e all’economia.

 

Proroga del versamento dell’IRAP non versata e sospesa per l’errata applicazione dell’esonero previsto dal “Decreto Rilancio

 

L’articolo 01, proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

 

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni estesa al 2021, ma senza effetti fiscali

 

L’articolo 1-bis estende la possibilità di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall’articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. Decreto Agosto). Per effetto delle modifiche detta rivalutazione, oltre a potersi effettuare nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere eseguita anche nel bilancio successivo a quest’ultimo, ma solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e senza il riconoscimento degli altri effetti fiscali. In sostanza, la rivalutazione viene consentita la prima volta nel bilancio o nel rendiconto (dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, con l’applicazione di imposte sostitutive) senza “agevolazioni fiscali” nel solo bilancio relativo all’ulteriore esercizio. In tale ultimo caso non si potrà, pertanto, beneficiare degli effetti fiscali (ad es.: deducibilità dei maggiori ammortamenti).

 

Contributo a fondo perduto fino a 1.000 euro alle partite IVA attivate nel 2018 con attività d’impresa iniziata nel 2019 escluse dal CFP COVID-19 Decreto Sostegni

 

L’articolo 1-ter riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge in esame. Il contributo è riconosciuto a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal citato articolo 1 del decreto-legge in esame.

 

Rivalutazione dei beni settori alberghiero e termale

 

L’articolo 5-bis reca una norma di interpretazione autentica volta a consentire la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. Liquidità) in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

 

Esonero tariffa speciale del Canone RAI per le strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico

 

L’articolo 6, commi 5-6, esonera per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, dal versamento del canone di abbonamento RAI. Il comma 5 esonera, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni (canone di abbonamento RAI) di cui al regio decreto-legge n. 246 del 1938 (Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni), convertito dalla legge n. 880 del 1938. Il comma 6, riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100% dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto legge in esame.

 

Superbonus del 110%. L’Iva indetraibile (anche parzialmente) dovuta sulle spese rileva nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio

 

L’articolo 6-bis inserisce l’IVA non detraibile, anche parzialmente, relativa alle spese per gli interventi realizzati tra le spese ammissibili ai fini del Superbonus. In particolare, la disposizione stabilisce che l’imposta sul valore aggiunto non detraibile dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus (articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020) si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente. A tal fine è inserito il nuovo comma 9-ter all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

Confermato per 2021 l’innalzamento del limite di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore

 

L’articolo 6-quinquies reca l’estensione al periodo di imposta 2021 della previsione, già vigente per il periodo di imposta 2020, del raddoppio del limite di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore; tale limite viene quindi elevato, anche per il suddetto periodo di imposta, da 258,23 euro a 516,46 euro. Resta fermo il principio che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l’intero valore concorre a formare il reddito imponibile.

 

Esenzione prima rata IMU per gli operatori economici destinatari del CFP COVID-19 Decreto Sostegni

 

L’articolo 6-sexies esenta dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dall’articolo 1, commi 1-4 del decreto in esame, cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo. L’articolo in esame precisa che l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

 

Detassazione dei canoni non percepiti estesa anche ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020

 

L’articolo 6-septies, estende ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 la misura di detassazione dei canoni non percepiti introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2019.

 

Proroga dei versamenti del PREU e del relativo canone sugli apparecchi da intrattenimento videolottery e newslot

 

L’articolo 6-octies, prevede che il versamento del saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:

  • la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021;
  • la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021;
  • la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021.

La disposizione in esame si riferisce agli apparecchi da intrattenimento videolottery e newslot.

 

Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

 

L’articolo 14-bis, prevede il rifinanziamento, per euro 50 mln per l’anno 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche. In particolare, l’articolo 14-bis dispone che l’importo di euro 50 mln, che costituisce limite massimo di spesa, è destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva. Le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese devono essere definiti con D.P.C.M., su proposta dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 

Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di impedimento dovuto al Covid-19

 

L’articolo 22-bis prevede la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di impedimento dovuto al Covid-19. In particolare, nei rapporti tra professionista abilitato e pubblica amministrazione, il comma 1 prevede che – a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione – la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impossibilità sopravvenuta per motivi connessi all’infezione da Covid-19:

–       non comporta decadenza;

–       non costituisce inadempimento;

–       non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

Il comma 2 prevede la sospensione dei termini per adempiere, dall’inizio dell’impedimento fino a 30 giorni dopo la sua cessazione. L’impedimento, relativo a “motivi connessi all’infezione da Covid”, consiste:

–       nel ricovero in ospedale;

–       nella permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

–       nella quarantena con sorveglianza attiva.

 

Credito di imposta per le spese 2020 per attività teatrali e spettacoli dal vivo

 

L’articolo 36-bis introduce un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali. Si stabilisce che al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, alle imprese che svolgono tali attività e che abbiano subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019 è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario. Tale credito di imposta spetta per le spese sostenute, nell’anno 2020 per la realizzazione delle attività sopra richiamate anche se alle stesse si è proceduto attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

 

Accordo di ristrutturazione in caso di eventi economici sopravvenuti all’omologazione che determinino la necessità di modifiche sostanziali. Modificato l’art. 182-bis della legge fallimentare

 

L’articolo 37-ter modifica l’articolo 182-bis della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) in tema di accordi di ristrutturazione tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. Si prevede, nello specifico che, qualora in seguito all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore le apporta richiedendo al professionista incaricato il rinnovo della relazione. La disposizione nell’aggiungere un ulteriore comma all’articolo 182-bis della legge fallimentare prevede che qualora dopo l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o Pec. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale.

 

Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva

 

L’articolo 40-ter, introduce nuove norme aventi natura temporanea sulla rinegoziazione di mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i più gravi casi di crisi economica dei consumatori. A tal fine viene integralmente sostituito l’articolo 41-bis del decreto-legge n. 124 de 2019, che aveva introdotto una disciplina temporanea per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già esecutato prevedendo, a favore del debitore-consumatore, al ricorrere di specifiche condizioni, la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa. Con le disposizioni in esame la citata disciplina, con alcune differenze e alcune semplificazioni, viene prorogata fino al 31 dicembre 2022.

 

Disposizioni in materia di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili

 

L’articolo 40-quater, proroga la sospensione (già prevista dall’art. 103, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020) dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sospendendo dunque le procedure di esecuzione degli sfratti:

a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

Tale proroga ha effetto solo per:

  • i provvedimenti adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (c.d. sfratto per morosità);
  • i provvedimenti contenenti l’ingiunzione di rilasciare l’immobile venduto, adottati dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari.

 

Link al testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, conv. con mod., dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.». In Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, Supplemento Ordinario n. 21/L.




Prestazioni di servizi e vendite a distanza di beni. Approvato in via definitiva il D.Lgs. di recepimento degli articoli 2 e 3 della Direttiva (UE) 2017/2455

 

Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

La normativa europea in materia fa parte del cosiddetto pacchetto “e-commerce”, che ha l’obiettivo di semplificare gli obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero.

Tra le novità più rilevanti, il testo introduce la riduzione degli adempimenti per le microimprese di uno Stato membro che effettuano prestazioni occasionali in altri Stati membri entro la soglia dei 10 mila euro.

Si stabilisce in particolare che la prestazione IVA resti imponibile nello Stato di appartenenza e non più in quello di destinazione.

Al fine di assicurare l’effettiva riscossione dell’IVA sul commercio elettronico e di ridurre l’onere amministrativo per i venditori e i consumatori, si prevede il coinvolgimento nella riscossione dei soggetti che, attraverso le “piattaforme elettroniche”, facilitano le vendite a distanza intracomunitarie da parte di soggetti non stabiliti nell’UE.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.

Parere su atti del Governo n. 248 – Senato della Repubblica

Parere su atti del Governo n. 248 – Camera dei Deputati




Decreto Sostegni bis. Le misure per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (decreto-legge)

 

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 20 maggio 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

 

Il “Decreto Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali». 

 

Il decreto interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.

Gli interventi previsti si articolano su 7 principali linee di azione:

  1. sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi;
  2. accesso al credito e liquidità delle imprese;
  3. tutela della salute;
  4. lavoro e politiche sociali;
  5. sostegno agli enti territoriali;
  6. giovani, scuola e ricerca;
  7. misure di carattere settoriale.

 

1) Sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi

 

Si prevede un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Il nuovo intervento è più articolato dei precedenti, con l’obiettivo di raggiungere una platea ancora più ampia di beneficiari e di fornire un ristoro maggiormente in linea con gli effettivi danni economici subiti dagli operatori a causa della pandemia. Per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 15 miliardi di euro.

La misura si articola su tre componenti:

  • la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto “sostegni”, con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020;
  • una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
  • la terza componente avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.

Per il sostegno all’economia e l’abbattimento dei costi fissi delle imprese sono previste ulteriori misure:

  • credito d’imposta per canoni di locazione ed affitto di immobili ad uso non abitativo per i mesi da gennaio a maggio 2021. Per imprese del settore alberghiero e turistico, agenzie di viaggio e tour operator la misura è estesa fino a luglio 2021. Lo stanziamento complessivo è di oltre 1,8 miliardi di euro;
  • esenzione della Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia, con uno stanziamento di 600 milioni di euro;
  • il contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici viene prorogato fino a luglio 2021;
  • viene accresciuta con uno stanziamento di 1,6 miliardi la dotazione del Fondo per l’internazionalizzazione delle imprese;
  • viene integrato con 100 milioni di euro il Fondo per gli operatori del turismo invernale;
  • viene potenziato con 120 milioni di euro il Fondo per sostenere le attività connesse con eventi e matrimoni e i parchi tematici;
  • viene istituito un ‘Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse’ con una dotazione di 100 milioni di euro;
  • viene differita per ulteriori 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, la sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione;
  • viene rinviata a gennaio 2022 l’entrata in vigore della cosiddetta ‘plastic tax’.

 

2) Accesso al credito e liquidità delle imprese

 

L’obiettivo di queste misure, che prevedono uno stanziamento complessivo di circa 9 miliardi, è quello di garantire l’accesso al credito, sostenere la liquidità e incentivare la capitalizzazione delle imprese, attraverso l’estensione di misure in vigore e l’attuazione di nuovi interventi.

 In particolare:

  • viene prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria, e sono prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le Pmi e da Garanzia Italia di Sace;
  • nell’ambito del Fondo Pmi, si introduce uno strumento di garanzia pubblica di portafoglio a supporto dei crediti a medio lungo termine per finanziare progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di imprese fino a 500 dipendenti;
  • al fine di favorire la patrimonializzazione delle imprese, con uno stanziamento di 2 miliardi di euro, si prevede un regime transitorio straordinario della disciplina dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, con la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021;
  • è estesa ai soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare in compensazione nel solo 2021 il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nello stesso anno nei cosiddetti beni ‘ex super ammortamento’;
  • viene introdotta un’agevolazione fiscale temporanea per favorire gli apporti di capitale da parte delle persone fisiche in start-up e Pmi innovative;
  • con uno stanziamento di 1,6 miliardi, viene accresciuto a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti d’imposta compensabili o rimborsabili, per favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi.

 

3) Tutela della salute

 

Il decreto stanzia 2,8 miliardi di euro per continuare a sostenere e rafforzare il sistema sanitario e la risposta alla pandemia. Sono previsti interventi per ridurre le liste di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie e per l’erogazione di prestazioni specialistiche per il monitoraggio, la prevenzione e la diagnosi di eventuali complicanze dalla malattia del COVID-19.

 

4) Lavoro e politiche sociali

 

Sono stanziati circa 4,2 miliardi di euro per il proseguimento delle azioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, delle persone in difficoltà economica e delle famiglie e per l’introduzione di nuove misure volte ad accompagnare il mercato del lavoro nella fase di uscita dalla crisi pandemica.

In particolare, il decreto prevede:

  • quattro ulteriori mensilità per il reddito di emergenza (REM);
  • una nuova indennità una tantum per i lavoratori stagionali, del turismo e dello sport che avevano già beneficiato della stessa misura prevista con il decreto “sostegni”;
  • il blocco alla progressiva riduzione dell’indennità prevista con la Naspi;
  • l’estensione al 2021 del contratto di espansione per le imprese con almeno 100 dipendenti e nuove risorse per i contratti di solidarietà;
  • l’introduzione del contratto di rioccupazione, volto a incentivare l’inserimento dei lavoratori disoccupati nel mercato del lavoro;
  • l’istituzione di un fondo da 500 milioni di euro per l’adozione di misure urgenti a sostegno delle famiglie vulnerabili.

 

5) Sostegno agli enti territoriali

 

Sono introdotte misure per complessivi 1,9 miliardi al fine di sostenere gli Enti territoriali e le autonomie nella difficile congiuntura economica. Fra gli interventi principali, vengono destinati 500 milioni al trasporto pubblico locale e 100 milioni per compensare le minori entrate dell’imposta di soggiorno. Inoltre, viene istituito un fondo da 500 milioni di euro per il percorso di risanamento dei Comuni in disavanzo strutturale.

 

6) Giovani, scuola e ricerca

 

Sono destinate complessivamente risorse per 1,4 miliardi di euro per i giovani, il sistema scolastico e la ricerca di base. In particolare, si amplia la platea dei giovani destinatari delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa (esenzione dell’imposta sostitutiva su bollo e ipoteche), con un ISEE fino a 40.000 euro. Si dispone il potenziamento del Fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto per la prima casa) e del Fondo di Garanzia prima casa, portando la percentuale di copertura della garanzia dal 50 all’80 per cento. Sono previste risorse per l’acquisto di beni e servizi finalizzati a contenere il rischio epidemiologico in vista dell’anno scolastico 2021-22, per l’adeguamento degli spazi e delle aule e per potenziare i centri estivi diurni.

 

7) Ricerca di base e sviluppo farmaci innovativi

 

Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, è istituito un apposito fondo, denominato “fondo ricerca per l’Italia”, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. L’assegnazione delle risorse avviene attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC). Inoltre, si prevede un credito d’imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini. Il beneficiario dell’aiuto dovrà impegnarsi a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo.

 

8) Misure di carattere settoriale

 

Ulteriori risorse sono state stanziate per sostenere attività economiche di settori specifici colpiti dalla pandemia, ad esempio i trasporti, la cultura, lo spettacolo e l’agricoltura. Per il settore aeroportuale e gli operatori nazionali sono previsti 400 milioni di euro; vengono incrementati i fondi per spettacolo, cinema e audiovisivo e a sostegno di istituzioni culturali e musei. Si introduce una indennità una tantum per i lavoratori del settore agricolo a tempo determinato e per i pescatori. Per i lavoratori stagionali dello spettacolo e dello sport che ne abbiano già usufruito è prevista una ulteriore indennità, che potrà essere richiesta anche da ulteriori categorie di lavoratori degli stessi settori.

 

9) Trasporto areo di linea

 

Si incrementa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà finanziaria. Inoltre, al fine scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, nelle more delle valutazioni della Commissione europea sul piano industriale, è concesso, per l’anno 2021, ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria un finanziamento a titolo oneroso non superiore a 100 milioni di euro e della durata massima di sei mesi, da utilizzare per la continuità operativa e gestionale.




Uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario. Le nuove date per l’utilizzo dell’applicativo informatico

E’ stato firmato il decreto del Direttore Generale delle Finanze, con il quale sono state definite le nuove date per l’utilizzo da parte dei giudici tributari dell’applicativo informatico che consente la redazione in formato digitale e il deposito con modalità telematiche dei provvedimenti giurisdizionali.

Il presente provvedimento è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le nuove date di entrata in vigore delle disposizioni relative alla redazione in formato digitale dei provvedimenti giurisdizionali presso le sedi delle Commissioni tributarie provinciali e regionali:

  • il 1° dicembre 2020 presso la Commissione tributaria provinciale di Roma e la Commissione tributaria regionale per il Lazio;
  • il 1° giugno 2021 presso le Commissioni tributarie provinciali di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, nonché presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali delle regioni Calabria, Campania, Lombardia, Puglia e Sicilia;
  • il 1° ottobre 2021 presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali delle regioni Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana e Veneto;
  • il 1° dicembre 2021 presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta, nonché presso le Commissioni di primo e secondo grado di Trento e Bolzano.

Link al testo del Decreto direttoriale Mef del 18 maggio 2021




In consultazione le proposte di emendamenti ai principi contabili per le società cooperative

L’OIC ha pubblicato in consultazione alcune proposte di emendamenti ai principi contabili nazionali al fine di disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative. (Link sito: https://www.fondazioneoic.eu/)

Le Bozze emendative riguardano:

l’OIC 28 – Patrimonio Netto;

l’OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali;

l’OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio.

Gli interessati possono inviare eventuali osservazioni entro il 16 luglio 2021.

 

Emendamenti OIC 28 – Patrimonio netto

 

Come si legge nelle “motivazioni”, della bozza del documento emendativo, l’OIC intende introdurre i paragrafi 9A, 23A e 23B e integrare il paragrafo 41, del principio OIC 28 – Patrimonio netto per quanto concerne l’informativa da rendere in nota integrativa per le società cooperative.

Nel dettaglio, nel nuovo paragrafo 9A viene disciplinata la classificazione delle azioni dei soci sovventori e di partecipazione cooperativa, previste dalla legge 59 del 1992. Tale legge ha introdotto specifiche norme in materia di società cooperative, prevedendo questi strumenti con la finalità di impedire che le cooperative, per problemi di sottocapitalizzazione, non riuscissero a svolgere adeguatamente sul mercato la loro funzione mutualistica (cfr. par. 15, della Relazione allo schema di D.Lgs., recante: «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.» in “Finanza & Fisco” Suppl. al n. 6/2003, pag. 802). Tenendo conto della tipizzazione operata dal legislatore, è stata prevista la classificazione nel capitale sociale al pari delle altre categorie di azioni.

Mentre ai paragrafi 23A e 23B è stato disciplinato il trattamento contabile dei ristorni, previsti all’articolo 2545-sexies c.c.:

L’assenza di una specifica previsione normativa per la contabilizzazione dei ristorni ha generato divergenza nella prassi.

Infatti:

  • alcune società cooperative contabilizzano i ristorni come costi (o rettifiche di ricavi) dell’esercizio in cui avviene lo scambio mutualistico;
  • altre contabilizzano i ristorni nell’esercizio in cui l’assemblea delibera la ripartizione del ristorno ai soci.

Nel definire il trattamento contabile dei ristorni sarà necessario verificare l’esistenza, o meno, di un’obbligazione derivante dallo statuto o regolamento della società cooperativa alla data di chiusura dell’esercizio.

Nel caso in cui lo statuto o il regolamento della società cooperativa non prevedono un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, il ristorno sarà contabilizzato nell’esercizio in cui l’assemblea dei soci delibera l’attribuzione del ristorno ai soci, al pari di una distribuzione di utile. Al riguardo evidenziato che a differenza dei dividendi, i ristorni non sono proporzionali alle quote del capitale conferito, ma proporzionali agli scambi intervenuti tra cooperativa e socio, e sono determinati con riferimento alle sole transazioni intercorse con i soci.

Diversamente, se lo statuto o il regolamento prevedono un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, il ristorno stesso sarà rilevato quale componente di conto economico nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore. Ad esempio, nel caso di cooperative di lavoro e di conferimento, il ristorno andrà ad integrare i costi dell’esercizio e, nel caso delle cooperative di consumo, a rettificare i ricavi dell’esercizio. Quanto appena detto vale anche per le obbligazioni esistenti alla data di bilancio, ancorché condizionate al verificarsi di determinate circostanze stabilite nello statuto e nel regolamento.

 

Emendamenti OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

 

Con le modifiche in oggetto, l’OIC ha modificato il paragrafo 26A per chiarire che nel calcolo del tasso di sconto per valutare il valore d’uso di un’attività è appropriato tenere conto delle limitazioni normative in tema di distribuzione dei dividendi e delle riserve. Tale tasso infatti – essendo il costo medio ponderato del capitale della società cooperativa – deve riflettere il rendimento atteso dai soci della cooperativa, che è influenzato dalle limitazioni previste dall’articolo 2514 del codice civile. Inoltre, tenuto conto della specificità dell’istituto dei ristorni, si è chiarito nel paragrafo 26A che se le previsioni di attribuzione dei ristorni sono state considerate come distribuzione di utili ai soci, e quindi non incluse nei flussi finanziari attesi, queste saranno considerate nella determinazione del tasso di sconto.

 

Emendamenti OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
(Appendice C – Informativa richiesta nel bilancio per le società cooperative (a mutualità prevalente) – art. 2513 e 2545-sexies del codice civile)

  

Infine, nella bozza di emendamenti ai principi contabili nazionali, previsto che nella nota integrativa si deve documentare la condizione di prevalenza, evidenziando contabilmente che:

a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1;

b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;

c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Ai sensi dell’art 2545-sexies del codice civile, le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Questa informativa può essere fornita negli schemi di bilancio o in nota integrativa.

Link alla Bozza per consultazione – Emendamenti agli OIC – Specificità delle società cooperative

(Link sito: https://www.fondazioneoic.eu/)




Precompilate 2021 pronte all’invio

È ora possibile accettare, integrare o modificare il proprio modello 730 precompilato e restituirlo al Fisco. A pochi giorni dal via alla consultazione, oltre 1,8 milioni di cittadini si sono collegati al sito dell’Agenzia per visualizzare i dati contenuti nella propria dichiarazione, circa il 40% in più rispetto allo scorso anno (1,3 milioni). In valori assoluti, i più attivi sono stati i contribuenti della Lombardia, seguiti da quelli del Lazio e del Veneto.

Ok all’invio da oggi anche per il modello Redditi persone fisiche.

 

La stagione 2021 entra nel vivo

 

Da lunedì 10 maggio, quando i modelli predisposti dal Fisco sono stati resi disponibili online, a oggi, 19 maggio, oltre 1,8 milioni di cittadini (accessi distinti) hanno visualizzato la propria dichiarazione precompilata 730 o Redditi per consultare i dati caricati dalle Entrate e verificare che fossero completi e corretti. Nel dettaglio, circa 430mila sono contribuenti della Lombardia, 220mila del Lazio e 165mila del Veneto. Seguono i contribuenti del Piemonte (in 162mila hanno visualizzato il loro modello) e dell’Emilia-Romagna (123mila). Complessivamente, gli accessi totali al sistema registrati dal partner tecnologico Sogei superano i 2,6 milioni.

 

Più di quattro mesi a disposizione per “chiudere” il 730

 

Il termine per l’invio del 730 è fissato a giovedì 30 settembre 2021, mentre il modello Redditi pf può essere integrato e inviato da oggi fino al 30 novembre. Per visualizzare e spedire la dichiarazione bisogna accedere all’area riservata sul sito www.agenziaentrate.gov.it con le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica), Cns (Carta nazionale dei servizi), Inps o con quelle rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. Queste ultime, dallo scorso 1° marzo non vengono più rilasciate e, per chi le possiede già, saranno attive fino al 30 settembre. L’invio del 730/2021 (o di Redditi per chi lo trasmetterà entro la stessa data), quindi, sarà l’ultima occasione per utilizzarle prima che vengano definitivamente dismesse per lasciare il posto a quelle che diventeranno le uniche tre “chiavi” di accesso ai servizi della Pa: Spid, Cie, e Cns.

 

Cosa c’è nella precompilata 2021

 

Dati delle certificazioni uniche, spese sanitarie, premi assicurativi, spese per interventi per i quali si può usufruire del “Superbonus 110%” e quelle per il recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati, per la riqualificazione energetica e per lavori di sistemazione a verde degli immobili effettuati sulle parti comuni dei condomini e molti altri: quest’anno sfiora il miliardo il numero di dati pre- caricati dal Fisco per alleggerire l’adempimento da parte dei cittadini, con alcune new entry come la detrazione del 20% del “Bonus vacanze” utilizzato nel 2020 e le spese scolastiche e le erogazioni liberali effettuate alle scuole, se comunicate in quanto per gli istituti scolastici l’invio è facoltativo per gli anni d’imposta 2020 e 2021. Anche quest’anno, sono esclusi da eventuali controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili comunicati dai soggetti terzi i contribuenti che accettano direttamente la dichiarazione 730 proposta dall’Agenzia o la modificano tramite intermediari fiscali (con il visto di conformità).

 

Una guida con tutti i passi da seguire

 

Ma come operare all’interno della propria area riservata? Coloro che vogliono trasmettere direttamente il modello tramite la procedura online possono consultare una guida dedicata, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, che illustra passo passo come fare per accedere, visualizzare, eventualmente integrare o modificare la propria precompilata e inviarla al Fisco. Online anche un nuovo video-tutorial con le regole da seguire e le novità 2021.

Per gli oneri detraibili e deducibili del quadro E del 730, dal prossimo 26 maggio 2021 sarà inoltre disponibile la funzionalità di “compilazione assistita”, che consente di aggiungere o modificare i dati in modalità semplificata. (Così, Comunicato stampa Agenzia delle entrate 19 maggio 2021)




Pubblicato in Gazzetta il Decreto “Riaperture bis”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 2021 il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, n. 183, recante: «Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Link al testo del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, n. 183, recante: «Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19».




Nuovo decreto “Riaperture”. Le misure approvate dal Cdm

Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 17 maggio 2021, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 2021 il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, n. 183, recante: «Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

  Link al testo del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, n. 183, recante: «Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

 

In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Inoltre, nelle “zone gialle” si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche.

Di seguito le principali:

  • dall’entrata in vigore del decreto, il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito;
  • dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;
  • dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
  • anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre;
  • dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;
  • dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);
  • dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
  • dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico;
  • parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio;
  • tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio;
  • dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
  • dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.



Decreto Sostegni, il Governo pone la fiducia alla Camera

 

Nella seduta di lunedì 17 maggio il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19 (A.C. 3099), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia si svolgono martedì a partire dalle ore 15, la chiama per appello nominale a partire dalle ore 16.33. Le dichiarazioni di voto finale nella seduta di mercoledì a partire dalle ore 19.

Link al testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19», comprendente le modificazioni apportate dalla Senato.

 




Dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti i verbali aggiornati del collegio sindacale delle non quotate

 

Si tratta di una rielaborazione del documento pubblicato nel 2016 che tiene conto delle nuove norme di comportamento delle non quotate e della normativa emergenziale adottata durante la pandemia. Nuovi verbali aggiornati saranno pubblicati nelle prossime settimane

In vista dell’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2020, il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili pubblica un primo aggiornamento del documento “Verbali e procedure del collegio sindacale”.

Si tratta di una rielaborazione rivista e approfondita del documento pubblicato nell’aprile del 2016, resasi necessaria a seguito dell’entrata in vigore delle nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate – applicabili dal 1° gennaio 2021 – e delle significative novità introdotte dalla normativa emergenziale adottata durante la Pandemia di Covid – 19.

Vengono resi oggi disponibili alcuni modelli: quello per il verbale relativo alla riunione del collegio sindacale per la redazione e il deposito della relazione all’assemblea ai sensi dell’art. 2429 c.c, quello per il verbale relativo alla proposta motivata per la nomina del soggetto incaricato della revisione legale – sia in presenza di un’ unica offerta, sia in presenza di più offerte – , quello per il verbale relativo alla presa d’atto della proposta di applicazione della disciplina recata dall’art. 6 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e modificato dall’art. 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

Dai verbali è possibile estrapolare un utile schema, per la redazione della relazione dei sindaci ex art. 2429 c.c. e per la predisposizione della proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale ex art. 13 D.Lgs. n. 39/2010, da adattare ai casi concreti. Occorre evidenziare come, in considerazione della naturale diversità delle situazioni che possono verificarsi nell’ambito dell’attività svolta dal Collegio sindacale, gli schemi di verbale assumono valore meramente indicativo. I componenti del Collegio sindacale dovranno pertanto valutare, di volta in volta, l’opportunità dell’eventuale relativo utilizzo. Una volta accertata tale opportunità, i contenuti degli schemi dovranno essere necessariamente modificati e/o adattati e/o integrati, tenendo conto delle circostanze contingenti.

(Cosi, comunicato stampa CNDCEC del 17 maggio 2021)

 

Vedi la versione aggiornata al 21 Luglio 2021

Il documento è scaricabile dall’Area Istituzionale del sito del Consiglio nazionale dei commercialisti (www.commercialisti.it).




Artigiani e commercianti: nel cassetto previdenziale i dati di dettaglio della contribuzione dovuta per il 2021

 

 

Facendo seguito alla circolare 9 febbraio 2021, n. 17, l’Inps con il messaggio 10 maggio 2021, n. 1861 (di seguito riportato) comunica che i dati di dettaglio della contribuzione dovuta per il 2021 da artigiani e commercianti, gli importi e i codici INPS utili alla compilazione dei modelli “F24” sono disponibili accedendo al Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti, nella sezione “Posizione assicurativa”, alla voce “Dati del modello F24”.

 

Testo completo del messaggio Inps n. 1861 del 10 maggio 2021

Oggetto: Artigiani e Commercianti: imposizione contributiva 2021

In riferimento alla circolare n. 17 del 9 febbraio 2021, avente a oggetto “Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2021”, con la quale l’Istituto ha comunicato gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2021, si comunica che i dati di dettaglio della contribuzione dovuta alle scadenze previste dalla legge, nonché i codici INPS (c.d. codeline) utili alla compilazione dei modelli “F24”, i modelli “F24” precompilati, le informazioni sull’Associazione di categoria e il relativo importo della quota dovuta per i soggetti interessati, sono disponibili al seguente percorso del sito istituzionale www.inps.it: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > Sezione “Posizione assicurativa” > “Dati del modello F24”.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

 

Per saperne di più:

 

Artigiani ed esercenti attività commerciali – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2021

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2021

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 17 del 9 febbraio 2021: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2021 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

 

La circolare specifica  la contribuzione dovuta sui minimali e sui massimali di reddito. I contributi devono essere versati entro le scadenze indicate nella stessa circolare, mediante i modelli F24 disponibili nel servizio online.

 

La recente prassi in materia:

 

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 28 del 17 febbraio 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2019 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214

 

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 90 del 17 giugno 2019, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro “RR” del Redditi 2019 Pf e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2018 e in acconto 2019 – Modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Credito – n. 27 del 12 febbraio 2018, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2018 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214

MSG-Inps – Messaggio n. 2345 del 7 giugno 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Soci di società di persone (S.n.c. e S.a.s.), i …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 22 del 31 gennaio 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2017 – Contribuzione IVS sul minimale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 140 del 2 agosto 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Ravvedimento operoso e accertamenti dell’Agenzia delle Entrate – Contributi alla gestione separata lavoratori …

CIR-INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 35 del 19 febbraio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 15 del 29 gennaio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2016 – Contribuzione IVS sul minimale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 26 del 4 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2015 – Contribuzione IVS sul …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 29 del 10 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 19 del 4 febbraio 2014 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2014 – Contribuzione IVS …

CIR-Inps – Direzione Centrale delle Entrate – Circolare n. 24 dell’8 febbraio 2013 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2013 – Contribuzione IVS …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Vigilanza – Circolare n. 78 del 14 maggio 2013 – OGGETTO: LAVORO – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Assicurazione …

MSG-Inps – Messaggio  n. 20028 del 5 dicembre 2012, OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – Non applicabilità del beneficio della riduzione contributiva al 50%, previsto dall’art. 59, co. 15 della legge n. 449/97, ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals che hanno compiuto l’età di 65 anni – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 90 del 27 giugno 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Riscossione 2012 dei contributi dovuti …

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 14 del 3 febbraio 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2012 …

MSG-Inps – Messaggio n. 12698 del 10 giugno 2011 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Iscrizione

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 34 del 10 febbraio 2011 – OGGETTO : INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2011 – Art. 1, co. 768, L. n. 296/2006

CIR-INPS – Direzione Centrale delle Entrate Contributive – Circolare n. 33 del 15 febbraio 1999 – Artigiani, esercenti attività commerciale e Lavoratori autonomi dell’agricoltura – Riduzione contributiva per i pensionati con più di sessantacinque anni …

CIR-INPS – Direzione Centrale Pensioni – Circolare n. 175 del 29 luglio 1998 – OGGETTO: INPS – PRESTAZIONI PREVIDENZIALI – Artigiani, esercenti attività commerciale – Liquidazione dei supplementi di pensione nei confronti dei lavoratori autonomi che hanno fruito della riduzione del Contributo previdenziale – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

CIR-INPS – Direzione Centrale Contributi – Circolare n. 63 del 17 marzo 1998 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S – Artigiani, esercenti attività commerciale e Lavoratori autonomi dell’agricoltura – Innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n.449 – Riduzione contributiva per i pensionati con più di sessantacinque anni di età – Allegato fac-simile di domanda – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

 




E-fattura. L’Agenzia delle entrate aggiorna le faq

 

Risposte dell’Agenzia delle entrate alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

Si pubblicano le FAQ diffuse o aggiornate nel 2021.

 

 Per tutte le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

 Link alla faq aggiornate all’11 maggio 2021

FAQ n. 14 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere dove dobbiamo indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d’intento ricevuta.

Risposta

La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale, da trasmettere al sistema SDI utilizzando nel campo Natura il codice specifico N3.5 “Non imponibile a seguito di dichiarazioni d’intento”, deve contenere, ai fini IVA, gli estremi del protocollo di ricezione (1) della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia  delle entrate dall’esportatore abituale (il comma 1, lettera c, dell’art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17 è stato modificato dall’articolo 12 septies del D.L. n. 34/2019 convertito con la legge n. 58 del 28/06/2019). Si ritiene che l’informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo “Causale” ovvero a livello di singola linea fattura, il blocco “Altri dati gestionali”.

Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, questo campo è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù “Altri dati” della sezione “Dati della fattura” come riportato nell’immagine seguente:


mentre il blocco “Altri dati gestionali” è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione “Beni e servizi” come riportato nell’immagine seguente:

Nota (1) – Il D.L. 34/2019, convertito con la legge n. 58 del 2019 ha eliminato il comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 746 del 1983 che prevede l’obbligo di annotazione delle dichiarazioni d’intento (sia ricevute che emesse) in apposito registro.

FAQ n. 15 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 29 aprile 2021

 

Domanda

Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva?

Risposta

Per le operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l’operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l’introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l’operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l’emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche “fuori campo IVA” con il formato XML: pertanto, qualora l’operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il “codice natura” da utilizzare per rappresentare tali operazioni è “N2.2”.


FAQ n. 21 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Nell’ambito della fattura elettronica è possibile l’uso della fattura differita?

Risposta

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica “differita“. Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d’esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

  • emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
  • emettere una fattura utilizzando il tipo documento TD24 e datare la fattura elettronica con la data del 20 gennaio 2019, corrispondente alla data dell’ultima operazione effettuata nel mese di riferimento;
  • far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.

Si precisa che, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 14/E del 2019, è “possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione“, tale modalità di compilazione rappresenta solo una “possibilità” e non un obbligo e, dunque, è comunque possibile indicare convenzionalmente nel documento anche la data di fine mese.

 

FAQ n. 27 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Nel caso di superamento in corso d’anno di più del 50% del volume di euro 30.000 scatta l’obbligo di assoggettare ad Iva le operazioni anche precedentemente effettuate. Come va coordinata tale situazione con i nuovi obblighi di fatturazione attraverso il SdI, in particolare nel caso in cui – in via facoltativa – detto contribuente abbia già emesso fattura elettronica (anziché analogica) ma non soggetta a Iva (N2.2)?

Risposta

Nel caso prospettato nel quesito, l’operatore dovrà emettere una nota di variazione elettronica che riporti l’ammontare dell’IVA non addebitata nella originaria fattura elettronica.

Dal punto di vista tecnico, si precisa che per la nota di variazione si può utilizzare la “fattura semplificata”. In particolare, sarà necessario:

  • inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare (blocco 2.1.2 <DatiFatturaRettificata> della rappresentazione tabellare della fattura), per non violare il controllo sull’importo massimo;
  • valorizzare il dato dell’importo (elemento 2.2.2 <Importo> della rappresentazione tabellare della fattura) e il dato dell’imposta (elemento 2.2.3.1 <Imposta>) entrambi con l’importo della variazione;
  • non valorizzare il dato dell’aliquota (elemento 2.2.3.2 <Aliquota> della rappresentazione tabellare). Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, il campo “Dati Fattura Rettificata” è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione “Dati della fattura” come riportato nell’immagine seguente:


FAQ n. 34 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 7 maggio 2021

In fase di aggiornamento

FAQ n. 35 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 7 maggio 2021

 

Domanda

Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell’obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019? Se sì, sono previsti particolari documenti?

Risposta

Si, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d’interscambio. La fattura va compilata con la tipologia di documento TD27 “fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa” e i campi del cedente/prestatore e del cessionario/committente vanno compilati con l’identificativo IVA di colui che emette l’autofattura.

FAQ n. 36 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Le autofatture (fatte in caso di reverse charge) vanno inviate al Sistema di interscambio?

Se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio al Sdi) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale?

Risposta

Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base:

  • per gli acquisti intracomunitari l’operatore IVA può trasmettere i dati dell’imponibile e imposta trasmettendo allo SdI un tipo documento con il codiceTD18 “integrazione per acquisto di beni intracomunitari” in cui nel campo C/P sia riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo e nel capo C/C i dati di chi trasmette;
  • per gli acquisti di servizi extracomunitari o intracomunitari, l’operatore IVA può trasmettere i dati dell’imponibile e imposta trasmettendo allo SdI un tipo documento con il codice TD17 “integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero” in cui nel campo C/P sia riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo e nel capo C/C i dati di chi trasmette;

Alternativamente, in entrambi i casi, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/15, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante uno dei codici previsti per la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento, che si compila indicando nel campo C/P la partita IVA del C/P effettivo e nel campo C/C l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione può essere inviato al Sistema di Interscambio con il codice tipo documento il TD16 “Integrazione fattura reverse charge interno” e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione. Inoltre, si ricorda che non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto “autofattura” al cedente/prestatore.

 

FAQ n. 37 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Le fatture relative ai passaggi interni ai sensi dell’articolo 36 del decreto Iva, seguono le regole ordinarie e quindi vengono trasmessi all’ emittente mediante SDI?

Risposta

Si, le fatture relative a passaggi interni devono essere fatture elettroniche inviate al SdI e dovrà essere adoperato il Tipo Documento TD26 “cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 D.P.R. 633/72)” in cui nei campi C/P e C/C dovranno essere inseriti i dati del soggetto che trasmette.

FAQ n. 38 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Posto che le fatture elettroniche non sono modificabili, si chiede di sapere se, nei casi in cui il debitore dell’imposta sia il cessionario/committente, sia indispensabile che questi, ai fini dell’assolvimento del tributo, provveda a generare un documento informatico riportante l’integrazione della fattura del fornitore, da associare alla fattura stessa, oppure possa ritenersi sufficiente che gli elementi per il calcolo dell’imposta dovuta emergano direttamente ed esclusivamente dalla registrazione della fattura ai sensi dell’art. 23, D.P.R. n. 633/72.

Risposta

Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base.

Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante uno dei codici previsti per la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento, che si compila indicando nel campo C/P la partita IVA del C/P effettivo e nel campo C/C l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione può essere inviato al Sistema di Interscambio con il codice tipo documento il TD16 “Integrazione fattura reverse charge interno” e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione. Inoltre, si ricorda che non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto “autofattura” al cedente/prestatore.

Inoltre, con riferimento alle operazioni con l’estero:

  • per gli acquisti intracomunitari l’operatore IVA può trasmettere i dati dell’imponibile e imposta trasmettendo allo SdI un tipo documento con il codiceTD18 “integrazione per acquisto di beni intracomunitari” in cui nel campo C/P sia riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo e nel capo C/C i dati di chi trasmette;
  • per gli acquisti di servizi extracomunitari o intracomunitari, l’operatore IVA può trasmettere i dati dell’imponibile e imposta trasmettendo allo SdI un tipo documento con il codice TD17 “integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero” in cui nel campo C/P sia riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo e nel capo C/C i dati di chi trasmette;

Alternativamente, in entrambi i casi, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/15, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

FAQ n. 40 Pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 7 maggio 2021

 

Domanda

I nuovi obblighi 2019 di fatturazione elettronica regolamentati dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30/4/2018 riguardano anche le operazioni prive di controparte? Ci si riferisce, ad esempio, al caso dell’autoconsumo dell’imprenditore individuale, ovvero all’autofattura per passaggi interni fra contabilità separate.

Risposta

In ipotesi autoconsumo, dovrà essere trasmessa elettronicamente al SDI un’autofattura con tipo documento TD27 “fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa” e i campi del cedente/prestatore e del cessionario/committente vanno compilati con l’identificativo IVA di colui che emette l’autofattura.

In caso di passaggi interni invece dovrà essere trasmessa una fattura elettronica al SDI adoperando il tipo documento TD26 “cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 D.P.R. 633/72)” con i dati del cedente/prestatore inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”.

FAQ n. 45 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Sono un soggetto che svolge commercio al dettaglio e dal 1° gennaio 2019 dovrò emettere fatture elettroniche nei confronti dei clienti che mi richiederanno fattura in luogo della ricevuta o dello scontrino fiscale. Poiché è previsto che per i primi sei mesi del 2019 posso trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione, chiedo se devo rilasciare un documento al cliente al momento di effettuazione dell’operazione oppure no e, se si, che tipo di documento? Una fattura “proforma” potrebbe andar bene?

Risposta

L’attività degli esercenti commercio al dettaglio, rientra tra quelle disciplinate dall’articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione stabilisce che «L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal  cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: […]».

In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio  1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline» (come stabilito dalla legge n. 413/1991).

Tanto premesso, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, chieda l’emissione della fattura, l’esercente potrà alternativamente:

a) in caso di fattura differita da trasmettere al sistema SDI utilizzando il tipo documento TD24 “fattura differita di cui all’art. 21, comma 4 terzo periodo, lett. a)”, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale – ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 696/1996 – da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l’emissione di una “fattura differita” ai sensi dell’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi;

b) in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. “documento commerciale” nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

L’emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell’art. 22 del d.P.R. n. 633/72, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore IVA.

Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l’esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.

Si precisa che ai fini del controllo documentale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di un “documento commerciale”, nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi del “documento commerciale”; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:

  • nel campo “TipoDato” le parole “N.DOC.COMM” (oppure “N.RICEVUTA” oppure “N.SCONTRIN”);
  • nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del RT/server RT);
  • nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.

Di seguito un esempio di compilazione del blocco informativo “AltriDatiGestionali” con la procedura web dell’Agenzia delle entrate:

 

FAQ n. 49 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 28 aprile 2021

 

Domanda

Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere come indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d’intento ricevuta.

Risposta

La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale, da trasmettere al sistema SDI utilizzando nel campo Natura il codice specifico N3.5 “Non imponibile a seguito di dichiarazioni d’intento”, deve contenere, ai fini IVA, gli estremi del protocollo di ricezione (2) della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia  delle entrate dall’esportatore abituale (il comma 1, lettera c), dell’art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17 è stato modificato dall’articolo 12-septies del D.L. n. 34/2019 convertito con la legge n. 58 del 28/06/2019). Si ritiene che l’informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo “Causale” ovvero a livello di singola linea fattura, il blocco “Altri dati gestionali”.

Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, questo campo è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù “Altri dati” della sezione “Dati della fattura” come riportato nell’immagine seguente:

 

Nota (2) – Il D.L. 34/2019, convertito con la legge n. 58 del 2019 ha eliminato il comma 2 dell’art. 1 del d.l. n. 746 del 1983 che prevede l’obbligo di annotazione delle dichiarazioni d’intento (sia ricevute che emesse) in apposito registro.

 

mentre il blocco “Altri dati gestionali” è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione “Beni e servizi” come riportato nell’immagine seguente:

 

FAQ n. 52 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

L’emissione della fattura differita prevede l’indicazione del dettaglio delle operazioni (come previsto dall’articolo 21, comma 4, terzo periodo lett. a), d.P.R. n. 633/72). Nel caso di cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT, senza allegare e gli stessi. Al riguardo, la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l’indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al DPR 472/97. Si chiede di conoscere come devono essere conservati i DDT emessi in caso di fattura differita.

Risposta

I DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l’operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB.

Le medesime considerazioni valgono nel caso di fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi. Al riguardo, la circolare n. 18/E/2014 ha precisato che può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti, come ad esempio, un documento attestante l’avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d’incarico oppure la relazione professionale.

FAQ n. 53 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Sono un’agenzia viaggi organizzatrice ed emetto la fattura ai sensi dell’art. 74-ter, comma 8, del d.P.R. n. 633/1972: come devo compilare la fattura elettronica? Sono obbligato a richiedere una delega, da inviare all’Agenzia delle entrate, all’agenzia viaggi intermediaria per emettere la fattura per suo conto?

Risposta

L’agenzia di viaggi organizzatrice deve compilare la fattura elettronica ordinaria (“TipoDocumento” TD01 e “RegimeFiscale” RF11 “Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)”) evidenziando che la stessa è emessa per conto dell’agenzia viaggi intermediaria (valorizzando i blocchi “Terzo Intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”) ed inserendo – in luogo dell’aliquota IVA – il codice natura N3.6 se la fattura riguarda operazioni non imponibili.

L’emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall’art. 21 del d.P.R. n. 633/72 non prevede alcuna predisposizione e invio all’Agenzia delle entrate di delega.

FAQ n. 63 pubblicata il 19 luglio 2019 aggiornata il 12 febbraio 2021

 

Domanda

Come si predispone una fattura elettronica nei confronti di operatori/consumatori finali stranieri privi di identificativo fiscale italiano tramite la procedura disponibile sul portale ”Fatture e corrispettivi” e il software stand alone dato che viene richiesta obbligatoriamente l’indicazione del codice fiscale o della partita Iva?

Risposta

L’operatore IVA italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica (in tal caso non sarà necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite l’esterometro).

La fattura elettronica predisposta deve riportare:

  • nel campo Codice destinatario il 7 caratteri “XXXXXXX”
  • nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente:
    • nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese” il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166- 1 alpha-2 code);
    • nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità); se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale”.

Infine, per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero.


FAQ n.72 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 11 maggio 2021

 

Domanda

Le autofatture da emettere per l’integrazione degli acquisti interni in reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/1972 devono riportare nel campo “TipoDocumento” il codice “TD20” o “TD01”?

Risposta

A partire dal 1° ottobre 2020 le autofatture per integrazione degli acquisti interni in reverse charge devono essere emesse utilizzando il codice “TipoDocumento” TD16.

I documenti con codice TD20 sono solo quelli relativi alle fatture ex art 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97.

FAQ n.120 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Come va impostata la fattura per un’impresa di autotrasporti di carburante per conto terzi considerando che verrà emessa fattura riepilogativa di tutti i viaggi effettuati durante il mese e documentati tramite bolle di consegna?

Quali sono i dati da indicare in fattura e quali eventualmente i documenti da allegare al file xml?

Si può indicare genericamente la prestazione come “servizi di trasporto effettuati nel mese di…”?

È necessario indicare altro? È valido allegare un documento riepilogativo delle bolle di consegna del mese?

Risposta

A seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica, non sono mutate le disposizioni sulla fattura differita e sulla compilazione della stessa. Nella fattura differita, che dovrà essere trasmessa allo SdI adoperando il tipo documento TD24, si richiameranno gli estremi dei DDT (bolle di consegna) che potranno essere allegati al file xml.

FAQ n.122 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Per gli acquisti intracomunitari, una società effettua la integrazione delle fatture ricevute e le contabilizza attraverso il sistema del reverse charge. Trasmette poi all’Agenzia il modello INTRA1. Tali tipologie di fatture come vanno trattate ai fini della fatturazione elettronica?

Risposta

I dati delle fatture d’acquisto intracomunitarie potranno essere trasmessi allo SDI emettendo una fattura elettronica utilizzando il tipo documento TD18, in cui il campo C/P sia valorizzato con l’identificativo fisale del Cedente effettivo e il campo C/C con quello del soggetto che trasmette il TD18. Alternativamente i dati vanno trasmessi con la comunicazione dati fattura transfrontaliere (esterometro).

FAQ n.125 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

I controlli incrociati previsti dal decreto ministeriale del 4 agosto 2016 potranno essere eseguiti soltanto in caso di adesione al servizio di consultazione che, come si legge al punto g) del provvedimento direttoriale del 21 dicembre 2018, dovrà essere esercitata dai contribuenti o dai loro intermediari, attraverso una apposita funzionalità del sito web delle Entrate a decorrere dal 1 luglio 2019. In assenza di adesione a tale servizio l’Agenzia delle entrate, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, procederà alla cancellazione dei dati contenuti nelle fatture elettroniche memorizzando esclusivamente i dati aventi rilevanza fiscale. Tali cancellazioni inibiranno i controlli incrociati finalizzati a favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, previsti dall’articolo 1, commi 1 e 2, del dm 4 agosto 2016 il cui oggetto è costituito infatti dai dati delle fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti mediante il sistema di interscambio?

Conseguentemente è vero che vi sarà una disparità di trattamento tra i contribuenti che aderiranno alla Conservazione AdE rispetto a quelli che utilizzeranno servizi a pagamento?

Risposta

L’AE effettuerà i controlli incrociati con i dati fiscali che memorizzerà anche se dovesse eliminare il file completo della fattura elettronica.

L’adesione al servizio di “Consultazione” garantisce all’utente di ritrovare in qualsiasi momento (nei limiti temporali previsti dal provvedimento AE del 30.04.18) le sue fatture emesse e ricevute all’interno del portale Fatture e Corrispettivi nonché rendere i rapporti con l’Amministrazione finanziaria più trasparenti e collaborativi. La mancata adesione al servizio di “Consultazione” non rappresenterà di per se un elemento di valutazione nell’ambito dell’attività di analisi del rischio condotta dall’Agenzia delle Entrate.

FAQ n.131 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Sono un fornitore, in quale campo del tracciato XML della fattura elettronica posso inserire l’identificativo univoco di versamento (IUV) usato come chiave nel sistema PagoPA?

Risposta

L’elemento informativo del tracciato XML da poter utilizzare è i 2.4.2.21<CodicePagamento> ed è stato pensato proprio per ospitare qualsiasi codice identificativo di un’operazione di pagamento, utile quindi per la riconciliazione degli incassi da parte del cedente/prestatore.

FAQ n. 135 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 11 maggio 2021

Domanda

Si chiede il corretto comportamento da adottare in caso di estrazione di beni da un deposito IVA per beni di origine intracomunitaria ed extracomunitaria soggetti al meccanismo dell’inversione contabile. L’integrazione/autofattura deve transitare dallo SdI?

Risposta

Il soggetto IVA che procede all’estrazione dal deposito IVA (ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica (origine extracomunitaria), ai sensi dell’art. 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331/1993 può predisporre un documento, contenente i dati necessari per l’assolvimento dell’imposta compresi i dati del fornitore, ed inviarlo tramite SdI con tipo documento TD22 che verrà recapitato solo al soggetto emittente, indicando l’aliquota e l’imposta dovuta.

 

FAQ n.137 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno?

Risposta

In caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno, se l’operatore vuole inviarla al Sistema di Interscambio, deve adoperare come tipo documento il TD16 “Integrazione fattura reverse charge interno” inserendo i dati del cedente effettivo nella sezione “Dati del cedente/prestatore” e i dati del soggetto che trasmette il TD16 nella sezione “Dati del cessionario/committente”.

 

FAQ n.138 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Al momento della predisposizione dell’xml della fattura elettronica, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di emissione di autofattura per estrazione di beni da un deposito IVA?

Risposta

Per l’estrazione dal deposito IVA dovrà essere adoperato:

  • il tipo documento TD22 nel caso di estrazione dal deposito IVA (ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica, ai sensi dell’art. 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331/1993;
  • il tipo documento TD23 nel caso di estrazione dal deposito IVA (ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni introdotti ai sensi dell’art. 50-bis, comma 4, lett. c) del d.l. n. 331/1993 (cessioni di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA).

In entrambi i casi, il campo C/P va compilato con i dati del cedente effettivo (estero nel TD22 e italiano o estero nel TD23). In caso di cessioni interne al deposito, nel campo C/P dovranno essere inseriti i dati del cedente (residente o estero) con l’indicazione del paese di residenza relativi all’acquisto immediatamente precedente l’estrazione dal deposito. Nel campo C/C dovranno essere inseriti i dati del soggetto che trasmette il TD22 o il TD23 allo SDI.

 

Resta inteso che sia nella fase di introduzione del bene nel deposito IVA, sia nel caso di cessioni all’interno del deposito, l’operazione deve essere documentata con le rituali modalità, ad esempio bolletta doganale per l’importazione, fatturazione elettronica per cessioni tra soggetti residenti, ecc.. Qualora l’estrazione dal deposito IVA non riguardi i carburanti va utilizzato il blocco 2.2.1.3 “CodiceArticolo” ed inserito nel campo 2.2.1.3.1 “CodiceTipo” il valore “DEP” e nel campo 2.2.1.3.2 “CodiceValore” il valore“0”.

FAQ n.139 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 7 maggio 2021

 

Domanda

Al momento della predisposizione dell’xml della fattura elettronica, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di autofattura per omaggi ovvero per autoconsumo?

Risposta

In ipotesi di autofattura per omaggi o autoconsumo, la fattura va compilata utilizzando il tipo documento TD27 “fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa”, e i campi del cedente/prestatore e del cessionario/committente vanno compilati con l’identificativo IVA di colui che emette l’autofattura (si ricorda che in questi casi la fattura, e quindi la relativa imposta, va annotata solo nel registro delle fatture emesse).

 

FAQ n.143 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Un consumatore finale può effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

Risposta

L’utente Persona Fisica (PF), purché in possesso di credenziali Entratel / Fisconline rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale SPID o CNS, può effettuare l’adesione al servizio di consultazione delle fatture ricevute tramite accedendo all’area riservata dei servizi online disponibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. L’utente persona fisica che aderisce al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021, può consultare, a partire dal 1° marzo 2020, la totalità dei file delle fatture elettroniche ricevute relative agli acquisti pervenuti al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.

In caso di mancata adesione nel termine sopra indicato l’utente non potrà consultare i file delle fatture ricevute fino a quel momento.

Se l’adesione viene effettuata dopo tale termine l’utente potrà consultare i soli file delle fatture elettroniche ricevute dal giorno successivo a quello di adesione.

FAQ n.144 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Un Ente non commerciale non in possesso di Partita IVA può effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

Risposta

Gli Enti non commerciali (ONLUS, Condomini, Soggetti PNF che non esercitano attività IVA) non in possesso di Partita IVA possono effettuare l’adesione al servizio di consultazione delle fatture ricevute, direttamente o tramite rappresentanti incaricati in possesso di credenziali Fisconline/Entratel rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale Spid o CNS, accedendo all’area riservata dei servizi online disponibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

L’utente che aderisce al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021, può consultare la totalità dei file delle fatture elettroniche ricevute relative agli acquisti pervenuti al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.

In caso di mancata adesione nel termine sopra indicato l’utente non potrà consultare i file delle fatture ricevute fino a quel momento. Se l’adesione viene effettuata dopo tale termine l’utente potrà consultare i soli file delle fatture elettroniche ricevute dal giorno successivo a quello di adesione.


FAQ n.145 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Un titolare di partita IVA può effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

Risposta

L’adesione può essere effettuata dagli operatori IVA/loro delegati (intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998) nel portale Fatture e Corrispettivi, in prima battuta, dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021. L’Agenzia fino al 30 giugno 2021 memorizza la totalità dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute e nel periodo “transitorio” rende disponibili i file delle fatture in consultazione agli operatori IVA (e ai loro delegati). Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente l’Agenzia, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella la fattura elettronica e conserva e rende disponibili per la consultazione esclusivamente i “dati fattura”, cioè i dati di cui all’allegato B al provvedimento del 30 aprile 2018 (in sostanza i dati fiscalmente rilevanti ad eccezione della descrizione dell’operazione). Se, invece, aderisce una sola delle parti del rapporto economico le fatture sono comunque memorizzate dall’Agenzia ma sono rese disponibili in consultazione solo alla parte che ha aderito.

Sarà possibile aderire anche dopo il 30 giugno 2021, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata. L’adesione richiesta vale per tutte le Partite IVA collegate al codice fiscale del richiedente.

E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

Le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentiranno agli intermediari di effettuare – per conto dei propri clienti – l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari – delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 – acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

FAQ n.146 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Quali sono i termini per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

Risposta

L’adesione può essere effettuata, in prima battuta, dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021. L’Agenzia fino al 30 giugno 2021 comunque memorizza la totalità dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo “transitorio”.

Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente l’Agenzia cancella i file delle fatture elettroniche e conserva esclusivamente i “dati fattura”, cioè i dati di cui all’allegato B al provvedimento del 30 aprile 2018 (in sostanza i dati fiscalmente rilevanti ad eccezione della descrizione dell’operazione). Se, invece, aderisce una sola delle parti del rapporto economico le fatture sono comunque conservate dall’Agenzia ma sono rese disponibili in consultazione solo alla parte che ha aderito.

È possibile aderire anche dopo il 30 giugno 2021, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata. E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

 

FAQ n.147 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Cosa succede se non effettuo l’adesione al servizio al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche entro il termine del 30 giugno 2021?

Risposta

La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici entro il termine del 30 giugno 2021comporta la cancellazione dei file memorizzati .

È possibile aderire anche dopo il 30 giugno 2021, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata. E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.




Le regole per l’accesso alla dichiarazione 730/2021 precompilata e l’elenco degli oneri (detraibili e deducibili), trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l’elaborazione

 

 

Con provvedimento del 7 maggio 2021, prot. n. 113064/2021, l’Agenzia delle entrate ha disciplinato le regole per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati. Per accedere alla Precompilata occorre autenticarsi nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite credenziali Spid (Sistema pubblico dell’identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi), Inps oppure con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

Fatto ciò, dal 19 maggio sarà possibile accettare, integrare o modificare il proprio 730 (o Modello Redditi) già precompilato e trasmetterlo dal pc oppure da tablet e smartphone. Per l’invio del 730/2021 c’è tempo fino al 30 settembre, mentre per il Modello “Redditi Pf 2021” fino al 30 novembre.

Nelle stesso provvedimento individuati gli elementi resi disponibili da porre a base della dichiarazione precompilata per l’anno di imposta 2020 e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di richiesta e per la fornitura delle dichiarazioni.

In particolare, specificato che il contribuente e gli altri soggetti dallo stesso delegati potranno accedere ai seguenti documenti:

  • dichiarazione dei redditi precompilata;
  • elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative (allegato 1 al provvedimento).

 

Con il nuovo provvedimento ampliato l’elenco degli oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi, che sono stati utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione 730 precompilata. Tra i nuovi arrivi, si segnala le spese scolastiche e la detrazione del 20% del Bonus Vacanze utilizzato nel 2020, per l’80% già fruito come sconto sul pagamento.

Nel dettaglio, a partire dall’anno d’imposta 2020, l’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi:

  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
  • spese sanitarie e relativi rimborsi;
  • spese veterinarie;
  • spese universitarie e relativi rimborsi;
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
  • spese funebri;
  • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
  • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
  • spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
  • spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
  • detrazioni spettanti a titolo di Bonus vacanze, di cui all’articolo 176 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34.

L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

Di rilievo la precisazione contenuta nel provvedimento secondo la quale con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia delle entrate individua i familiari da considerare fiscalmente a carico esclusivamente sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle entrate nei termini previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Se nelle comunicazioni trasmesse dai soggetti terzi non è individuato il soggetto che ha sostenuto la spesa, l’onere è inserito nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti dei quali il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico. In tal caso, l’onere è riportato nell’elenco delle informazioni sopra citato sia del familiare fiscalmente a carico sia dei soggetti di cui il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico. Resta fermo l’obbligo per il contribuente di modificare la dichiarazione proposta dall’Agenzia delle entrate se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a carico.

 

Abilitazione dell’erede

 

Con il provvedimento del 7 maggio 2021, inoltre, viene previsto che l’erede può accedere alla dichiarazione precompilata del de cuius con modalità analoghe a quelle già previste per il tutore e il genitore con riferimento all’accesso alla dichiarazione precompilata, rispettivamente, della persona legalmente incapace e del figlio. Con riferimento all’accesso da parte del CAF o professionista abilitato, viene stabilito che se la delega è fornita dal genitore, dal rappresentante legale, dall’amministratore di sostegno o dall’erede per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata riferita, rispettivamente, al figlio, alla persona legalmente incapace o alla persona deceduta, il CAF o il professionista abilitato acquisisce anche idonea documentazione da cui si evince la qualità di genitore, rappresentate legale, amministratore di sostegno o erede. Nella delega devono essere indicati sia il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente per il quale viene richiesto l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata, sia il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente delegante.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 maggio 2021, prot. n. 113064/2021, recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati», pubblicato il 07.05.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link alla guida alla dichiarazione precompilata (aggiornamento maggio 2021)




Precompilata 2021 da oggi consultabile online. Invii a partire dal 19 maggio per 730 e Redditi

 

Si apre la stagione della Precompilata 2021: da oggi i cittadini potranno visualizzare la propria dichiarazione e consultare l’elenco di tutte le informazioni già acquisite dall’Agenzia. Dal 19 maggio sarà poi possibile inviare la dichiarazione, accettandola così com’è oppure apportando eventuali modifiche o integrazioni al modello precompilato proposto. In tutto, sfiorano il miliardo i dati messi a disposizione dei contribuenti, con l’aggiunta, da quest’anno, delle informazioni sul bonus vacanze, sulle spese scolastiche e sulle erogazioni liberali effettuate agli istituti scolastici. Al primo posto, come di consueto, si piazzano i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai cittadini, che quest’anno si assestano sui 718 milioni. Seguono i numeri relativi ai premi assicurativi, pari a 93,6 milioni. In aumento le Certificazioni Uniche, che raggiungono quota 68,7 milioni. Le erogazioni liberali elaborate dal Fisco invece sono 549mila, più del doppio delle 205mila registrate l’anno scorso.

Semplicità, ma anche trasparenza: all’interno dell’area autenticata della Precompilata, infatti, è disponibile una funzionalità che consente ai cittadini di conoscere voce per voce la destinazione delle imposte sui redditi che hanno versato: si scopre così che circa il 20% delle imposte pagate è stato utilizzato per la sanità, il 21% per la previdenza, l’11% per l’istruzione. Le voci di spesa sono elencate in una tabella e rappresentate in un apposito grafico.

All’interno della sezione tematica dedicata del sito internet delle Entrate il contribuente troverà anche la nuova guida e un video-tutorial, che introducono le principali novità della nuova stagione dichiarativa e spiegano passo dopo passo tutte le operazioni da effettuare per accedere in autonomia all’area autenticata, visualizzare le informazioni disponibili e operare all’interno della dichiarazione.

 

Precompilata 2021, le tappe

 

Da oggi è possibile visualizzare la dichiarazione precompilata e l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Dal 19 maggio sarà possibile accettare, integrare o modificare il proprio 730 (o Modello Redditi) già precompilato dall’Agenzia e trasmetterlo dal pc oppure da tablet e smartphone. Per l’invio del 730 c’è tempo fino al 30 settembre, mentre per il Modello Redditi Persone fisiche fino al 30 novembre. Alle informazioni precompilate si aggiungono quest’anno le spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici con relativi rimborsi – se comunicate in quanto l’invio è facoltativo per gli anni d’imposta 2020 e 2021 – e la detrazione del 20% del Bonus Vacanze utilizzato nel 2020, per l’80% già fruito come sconto sul pagamento. Le novità si aggiungono alle informazioni rese disponibili già negli anni scorsi, che comprendono i redditi di lavoro dipendente e di pensione, i compensi di lavoro autonomo occasionale in Certificazione unica, informazioni sugli immobili, oltre che numerose spese che danno diritto a detrazioni e deduzioni, tra cui quelle sanitarie, veterinarie, universitarie e funebri, gli interessi passivi sui mutui, le spese condominiali per interventi di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico – compreso il Superbonus – bonus verde e spese per l’arredo degli immobili ristrutturati.

Da quest’anno la detrazione del 19% spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Questa regola non si applica, e quindi la spesa è detraibile anche se pagata in contanti, alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Nella dichiarazione precompilata sono utilizzati i dati delle spese detraibili che rispettano le regole sulla tracciabilità dei pagamenti, in base a quanto comunicato dagli enti esterni (ad esempio università, asili nido, Onlus) e dal Sistema Tessera Sanitaria per quanto riguarda le spese sanitarie. È possibile anche visualizzare il dettaglio delle spese sanitarie e per ogni documento di spesa si può verificare la modalità di pagamento (tracciabile o non tracciabile) comunicata dall’operatore sanitario (ad esempio, dal proprio medico).

 

Come si accede

 

Per accedere alla Precompilata occorre autenticarsi nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite credenziali Spid (Sistema pubblico dell’identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi), Inps oppure con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. Ricordiamo a questo proposito che dallo scorso 1° marzo 2021 l’Agenzia non rilascia nuove credenziali Fisconline per i cittadini, anche se quelle già in uso resteranno valide fino alla naturale scadenza (e comunque non oltre il 30 settembre 2021).

 

Dove vanno a finire le mie tasse?

 

Anche quest’anno la percentuale e l’ammontare preciso del proprio contributo a ciascuna voce di spesa del bilancio dello Stato saranno a disposizione del contribuente all’interno dell’area riservata della Precompilata. Il cittadino potrà quindi avere contezza diretta sull’utilizzo delle proprie imposte. Un’operazione di trasparenza voluta dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini e realizzata in collaborazione con l’Ispettorato Generale del Bilancio del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Nel dettaglio, il 19,16 % delle imposte pagate è stato utilizzato per la sanità, il 21,10% per la previdenza, l’11,16% per l’istruzione. A seguire, le altre voci di spesa elencate in ordine di ammontare e riportate in un grafico a torta.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 maggio 2021)




Contributi indebitamente versati dagli artigiani e commercianti. Diritto alla restituzione con prescrizione decennale, ma nessuna “convalida”

 

Con la circolare del 6 maggio 2021, n. 75, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti sulla contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, specificando che in nessun caso la contribuzione indebitamente versata alle predette Gestioni autonome può essere oggetto di convalida da parte dell’Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche spettanti ai predetti lavoratori autonomi. Questa interpretazione è confermata dalla Corte di Cassazione in ragione delle evidenti diversità esistenti con riferimento agli artigiani e ai lavoratori autonomi, i quali devono provvedere personalmente a costituire la loro assicurazione IVS e a versare la relativa contribuzione, laddove i lavoratori dipendenti sono parte di un rapporto trilaterale, nel quale il datore di lavoro è il titolare dell’obbligo contributivo e dell’eventuale diritto alla restituzione dei contributi. La circolare fornisce, inoltre, le istruzioni per l’esercizio, da parte degli assicurati, del diritto al rimborso di quanto indebitamente versato e per l’individuazione della tipologia contributiva rivendicata, tenendo conto dell’ordinario termine di prescrizione decennale (articolo 2946 del c.c.).

 

Istruzioni alle sedi territoriali per il blocco dei rimborsi

 

Sul piano operativo l’Istituto previdenziale evidenzia la necessità che gli operatori di sede, a fronte di una domanda di rimborso dell’assicurato, effettuino la produzione del rimborso soltanto per gli importi per i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione rispetto alla data dei versamenti associati. Peraltro, viene statuito che nel caso in cui in procedura risulti l’avvenuta produzione di un rimborso, in data antecedente alla pubblicazione della circolare (6 maggio 2021), anche con riferimento a somme per le quali sia maturata la prescrizione, l’operatore provvederà a effettuare i pagamenti soltanto degli importi per i quali la domanda di rimborso abbia validamente interrotto i termini di prescrizione. Per escludere dal pagamento le somme associate a versamenti prescritti, gli operatori di Sede possono inserire un credito spia di tipo 3.

 

Link al testo della circolare INPS n. 75 del 6 maggio 2021, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Rimborsi della contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – Art. 2033 c.c. – Art. 2946 del c.c.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16/17 del 2021

 

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Speciale Modulistica 2021

Modelli dichiarativi dei redditi p.i. 2020
Modelli e istruzioni

 

Modello “REDDITI SP” 2021 per società di persone ed equiparate. Le principali novità

Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi delle società di persone ed equiparate, da presentare in via telematica entro il 30 novembre (cfr. art. 2, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), tiene conto delle nuove disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2020.

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Redditi 2021-SP per le società di persone ed equiparate

 

Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2021, prot. n. 28970/2021, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2021-SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi».

 

Il modello e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 06.05.2021 e tengono conto delle modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 29 aprile 2021.

 

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Il Decreto Sostegni 1 con le modifiche introdotte dal Senato

 

Si riporta il testo a fronte, ante e post modifiche apportate dalla Senato della Repubblica.

Iter – Approvato dal Senato della Repubblica il 6 maggio 2021. Trasmesso dal presidente del Senato della Repubblica il 7 maggio 2021.

Link al testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19», comprendente le modificazioni apportate dalla Senato.




Modello “REDDITI SP” 2021 per società di persone ed equiparate. Le principali novità

Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi delle società di persone ed equiparate, da presentare in via telematica entro il 30 novembre (cfr. art. 2, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), tiene conto delle nuove disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2020.

 

 Si ricorda che devono utilizzare il modello “Redditi Sp 2021”:

  • le società semplici;
  • le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
  • le società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza);
  • le società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
  • le associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (cointestatari della licenza o entrambi imprenditori);
  • gruppi europei di interesse economico (Geie).

 

 

 Non devono, invece, presentare il modello “Redditi Sp 2021”:

  • le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il modello Redditi Persone fisiche);
  • le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il modello Redditi Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il modello Redditi enti non commerciali ed equiparati);
  • i condomini che devono, invece, presentare la dichiarazione modello 770 se, in qualità di sostituti d’imposta, hanno effettuato ritenute.

 

In sintesi, le principali novità contenute nel modello “Redditi Sp 2021”, periodo d’imposta 2020:

 

Errori contabili

 

Nel frontespizio è stata prevista la nuova casella “Dichiarazione integrativa errori contabili” (art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/98). Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

 

 

Contributi a fondo perduto e indennità Covid

 

Nei quadri RF, RG e RE è stata prevista l’indicazione dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito.

 

Reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria

 

Quadro RF rigo RF55 “altre variazioni in diminuzione”, codice 83. Va indicato con il codice 83, l’ammontare dei contributi a fondo perduto indicati a conto economico che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020:

  • art. 25 del D.L. n. 34/2020 – Contributo a fondo perduto previsto dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, conv., con mod., dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. “Decreto Rilancio”) – Disposizioni attuative: provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2020, pag. 779) – Prassi: circolari n. 15/E del 13 giugno 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 17/2020, pag. 847), n. 22/E del 21 luglio 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 21/2020, pag. 1229), n. 25/E del 20 agosto 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 22/2020, pag. 1310);
  • art. 59 del D.L. n. 104/2020 – Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici di comuni ad alta vocazione turistica previsto dall’art. 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conv., con mod., dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, cd. “Decreto Agosto” – Disposizioni attuative: Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2020, prot. n. 352471/2020 (in “Finanza & Fisco” n. 29/2020, pag. 1862);
  • art. 1 del D.L. n. 137/2020 – Contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Ristori” (Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2020, pag. 2409), a favore dei titolari di partita IVA che, sulla base della codifica ATECO, esercitano l’attività prevalente in uno dei settori economici individuati dallo stesso decreto legge “Ristori” con una specifica tabella contenuta nell’allegato 1;
  • art. 2 del D.L. n. 149/2020 (cd. D.L. “Ristori bis”) poi trasfuso nel articolo 1-bis del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2020, pag. 2412) – Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
  • art. 2 del D.L. n. 172/2020 (cd. D.L. “Natale”) – Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione previsto dall’art. 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, conv., con mod., dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6.

I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e, pertanto, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS).

 

Quadro RF rigo RF55 “altre variazioni in diminuzione”, codice 84. Va indicato con il codice 84, l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. Le disposizioni si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe (art. 10-bis del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2020, pag. 2432, rubricato: Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all’emergenza COVID-19).

 

 

Reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata

 

Quadro RG rigo RG10 “altri componenti positivi”, codici 27 e 28. Va indicato con il codice 27, l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 59 del D.L. n. 104, art. 1 del D.L. n. 137 e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172 (vedi sopra); al codice 28, l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione (art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) (vedi sopra).

 

 

Naturalmente, la sopra citate variazioni in aumento indicate nel rigo RG10 con i codici 27 e 28 devono essere poi “sterilizzate” con le variazioni in diminuzione di cui al rigo RG22 con il codici 47 e 48.

In particolare, nel rigo RG22, va indicato con il codice:

47, l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, già indicati nel rigo RG10 con il codice 27. I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle con- dizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e, pertanto, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS;

48, l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, già indicati nel rigo RG10 con il codice 28, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. Le disposizioni si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe (art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).

 

 

Redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni

(Per le società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni).

 

Nella colonna 1 del rigo RE3, va indicato l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (da non riportare nella colonna 2), previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 1 del D.L. n. 137 e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172 (vedi sopra). I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e, pertanto, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS.

 

 

Commercializzazione di piante vive, floricoltura e oleoturismo

 

Nel quadro RD (Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole) è stata modificata la sezione III per tenere conto dei redditi derivanti dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, di cui all’art. 2135 del codice civile (art. 1, comma 225, della legge n. 160 del 2019), nonché delle novità riguardanti i redditi derivanti dallo svolgimento delle attività di oleoturismo (art. 1, commi 513 e 514, della legge n. 160 del 2019).

 

Si ricorda che il quadro RD va compilato dalle società di persone e dai soggetti equiparati, ad esclusione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice. In particolare, le sezioni I e II sono utilizzate per la dichiarazione del reddito derivante dall’attività di allevamento di animali e da quella diretta alla produzione di vegetali eccedenti il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR, qualora detti redditi siano determinati ai sensi del comma 5 dell’art. 56 (sez. I) del TUIR e del comma 1 dell’art. 56-bis (sez. II) del TUIR. La sezione III va utilizzata per la dichiarazione del reddito derivante dalle altre attività agricole ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 56-bis del TUIR, nonché del reddito derivante dall’attività di agriturismo di cui alla legge n. 96 del 2006 determinato secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991.

 

Nella colonna 4, va indicato l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all’art. 56-bis, comma 3-bis del TUIR, (comma introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, dall’art. 1, comma 225, della legge n. 160 del 2019). Pertanto, sezione III vanno, dichiarati anche i redditi derivanti dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’art. 2135 del c.c., nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici.

Nella colonna 6, va indicato l’ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell’attività di enoturismo, di cui ai commi da 502 a 505, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di oleoturismo, di cui ai commi 513 e 514, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

Si ricorda che i commi 513 e 514, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2156), hanno esteso, dal 1° gennaio 2020, alle attività di “oleoturismo” – che vengono contestualmente definite – le disposizioni della legge di bilancio 2018 relative all’attività di enoturismo. Nello specifico, il comma 513 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 502 a 505 della legge n. 205 del 2017 (di bilancio 2018) – relative all’attività di enoturismo – alle attività di “oleoturismo”. La disciplina richiamata prevede, in particolare, l’estensione a coloro che svolgono attività di enoturismo della determinazione forfetaria del reddito imponibile, ai fini IRPEF, con un coefficiente di redditività del 25 per cento e, a talune condizioni, di un regime forfettario dell’IVA. Le attività di “oleoturismo”, in base al comma 514, sono tutte quelle di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

 

 

Si evidenzia che l’impresa può scegliere di determinare il reddito in modo ordinario, anziché secondo il criterio forfetario, compilando il quadro RF o RG.

 

Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020 e rivalutazione gratuita dei beni e con efficacia immediata per alberghi e terme

 

Nel quadro RQ sono state previste la sezione XXIV per i soggetti che intendono avvalersi della “Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni” (art. 110 del D.L. n. 104 del 2020) e la sezione XXV, per gestire la “Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale” (art. 6-bis del D.L. n. 23 del 2020).

 

Superbonus e bonus facciate

 

Il quadro RN (rigo RN17) è stato aggiornato al fine di consentire l’indicazione delle spese di riqualificazione energetica per il calcolo della detrazione nella misura del 110 per cento (art. 119 del D.L. n. 34 del 2020), nonché per il calcolo della detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (art. 1, commi da 219 a 223, della legge n. 160 del 2019).

 

Il Superbonus per le società

Si ricorda che con circolare n. 30 del 22 dicembre 2020 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini. La detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa. In tal caso in applicazione dei principi generali, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data dei pagamenti. Si ritengono assimilabili a tali soggetti, altresì, le imprese minori di cui all’articolo 66 del TUIR che, come chiarito con la circolare 13 aprile 2017, n. 11/E (in “Finanza & Fisco” n. 5/2017, pag. 577), sono sottoposte ad un regime “improntato alla cassa”. Il costo fiscale degli interventi, cui parametrare il Superbonus, deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’articolo 110, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie) di determinazione del reddito da parte del contribuente. In particolare, ai sensi del citato articolo 110, comma 1, lettera b) del TUIR nel valore dei beni e servizi dell’impresa sono compresi «anche gli oneri accessori di diretta imputazione». Ne consegue che, ai fini del calcolo della predetta detrazione costituisce una componente del costo l’eventuale IVA totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972. Diversamente, considerato che l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata “non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto ma è una massa globale (…) che si qualifica come costo generale”, non è possibile computare nel valore ai fini del Superbonus l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi del predetto articolo 19, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

Il Bonus facciate

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Non sono previsti limiti massimi di spesa, a differenza delle agevolazioni già presenti in materia. Con riferimento all’ applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E cui si rinvia per i necessari approfondimenti. Come chiarito nella citata circolare, sotto il profilo soggettivo la detrazione in esame riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari e dalla natura pubblica o privatistica del soggetto. Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. In particolare, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della disposizione, le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali). La detrazione si riferisce alle spese sostenute nel 2020 e, ai fini dell’imputazione delle spese stesse, per quanto di interesse, occorre fare riferimento per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. Ai fini della detrazione, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Sotto il profilo oggettivo, la richiamata circolare n. 2/E del 2020, precisa che la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. La detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

In particolare, l’assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Ai fini del riconoscimento del “bonus facciate“, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi“.

 

Versamenti sospesi COVID-19

 

Nel quadro RS (rigo RS480) è stato previsto il prospetto riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato alle scadenze previste, i versamenti dovuti, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

 

Campione d’Italia

 

Nel quadro RS è stato previsto il rigo RS411 per le imprese che fruiscono, per dieci periodi d’imposta, della riduzione del 50 per cento dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nel comune di Campione d’Italia (art. 1, comma 574, della legge n. 160 del 2019).

 

Crediti d’imposta

 

Nel quadro RU sono stati previsti:

nonché i crediti d’imposta istituiti nel 2020 per fronteggiare l’emergenza COVID-19 tra cui:

 

Rimborso IVA e versamenti periodici IVA omessi

 

Nel quadro RX sono state inserite due nuove sezioni (Sezioni III e IV) per l’indicazione delle informazioni richieste ai fini della richiesta del rimborso IVA (sezione III) e per la ricostituzione del credito a seguito di versamenti periodi IVA omessi (sezione IV), riservata ai soggetti non più tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA.

 

La Sezione III (rimborso IVA) è riservato ai soggetti IVA, non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma e che intendano chiedere il rimborso del credito d’imposta emergente da una dichiarazione annuale IVA relativa a periodi d’imposta precedenti in cui sussisteva l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA (è il caso, ad esempio, di un contribuente che ha aderito a un Gruppo IVA e non può presentare una dichiarazione integrativa per l’anno di origine del credito IVA).

Tali soggetti possono chiedere il rimborso compilando la presente sezione, dopo aver compilato la sezione II con l’indicazione del credito IVA da chiedere a rimborso.

La sezione IV (versamenti periodici omessi) è riservata ai soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA che, a fronte di omessi versamenti IVA periodici relativi ad annualità precedenti, hanno effettuato tali versamenti (ad esempio, a seguito di avvisi di irregolarità) nel presente periodo d’imposta, che consentono di ricostituire il credito IVA non emerso nella dichiarazione IVA relativa all’anno cui si riferiscono i versamenti stessi. Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni del quadro VQ del modello IVA. La somma degli importi di colonna 8 va riportata nella sezione II del presente quadro con il codice tributo 6099.




Decreto sostegni 1: il Senato approva. Il testo passa ora all’esame della Camera

Con 207 voti favorevoli, 28 contrari e 5 astensioni, il Senato, giovedì 6 maggio, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’emendamento interamente sostitutivo del ddl n. 2144, di conversione in legge del decreto-legge n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19. Il testo passa ora all’esame della Camera.

Disegno di legge A.S. n. 2144 – Il testo dell’emendamento 1.9000 (testo corretto), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione,

Link al testo dell’emendamento 1.9000, approvato con voto di fiducia dal Senato




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 15 del 2021

Finanza & Fisco n. 15 del 2021ATTENZIONE:

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Commenti

 

 

Bilancio 2020 e la deroga sulla continuità aziendale: effetti contabili e fiscali
di Marco Orlandi

 

La Corte di Cassazione conferma l’impugnabilità dell’avviso bonario
di Francesco Spinello

 

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

 

  • Sezioni tributarie

 

 

Giurisdizione tributaria – Atti impugnabili

 

La comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, comma 3, D.P.R. n. 600/73 è immediatamente impugnabile

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 3466 dell’11 febbraio 2021: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Natura tassativa dell’elencazione – Sussistenza – Limiti – Conseguenze in tema di impugnabilità di atti diversi da quelli previsti – Comunicazioni emesse dopo un controllo automatico – Avviso bonario ex art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 – Autonoma impugnabilità – Ammissibilità – Fondamento – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 2, 12 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Artt. 24, 53 e 97 Cost.»

 

Reddito di impresa – Rapporto tra principio di competenza e principio di derivazione

 

I principi contabili possono derogare alle regole generali sancite dall’art. 109 D.P.R. n. 917 del 1986

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 10285 del 20 aprile 2021: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – Vizi di motivazione – Motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riformulato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 40 del 2006 – Vizio di omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio – Omessa considerazione di deduzioni difensive – Esclusione – Art. 2, del D.Lgs. 02/02/2006, n. 40 • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Altri costi ed oneri – Imputazione temporale dei costi – Principio di competenza – Principio di derivazione – Rapporto – Caso di specie – Valutazione della correttezza dell’impiego del criterio contabile “costi-ricavi-rimanenze” per la contabilizzazione dell’acquisto dell’immobile come bene-merce – Artt. 83 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Commissioni Tributarie Regionali:

 

Giurisdizione tributaria – Atti impugnabili

 

Fatture relative alla TARSU/TIA. Impugnabili dinnanzi al giudice tributario. Pretesa illegittima se manca la motivazione

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione III – Sentenza n. 607 del 2 febbraio 2021: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti aventi natura impositiva non elencati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 -Impugnabilità – Facoltà – Conseguenze – Fattispecie – TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – Tariffa di igiene ambientale – Richiesta di pagamento da parte del gestore mediante emissione di fattura commerciale -Impugnabilità dinanzi al giudice tributario – Ammissibilità – Fondamento – Obbligo motivazionale delle fatture relative alla TARSU/TIA – Necessità – Difetto di motivazione – Conseguenze – Illegittimità della pretesa – Art. 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 3, della L. 07/08/1990, n. 241 – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 100 c.p.c.»

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

 

Giurisdizione tributaria – Atti impugnabili

 

La comunicazione di presa in carico può essere oggetto di ricorso se è il primo atto con cui il contribuente viene messo al corrente della pretesa tributaria

Commissione Tributaria Provinciale di Roma – Sezione XXXIII – Sentenza n. 10588 del 16 dicembre 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Riscossione – Comunicazione di presa in carico – Impugnabilità – Condizioni – Artt. 2, 12 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Artt. 24, 53 e 97 Cost.»

 

 

Prassi

 

 

Agenzia delle Entrate

 

 

Studi associati – Attività di assistenza e consulenza fiscale

 

Associazione professionale e professionisti che ne fanno parte. Le regole per il rilascio del visto di conformità e l’invio telematico delle dichiarazioni fiscali

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 245 del 13 aprile 2021: «STUDI ASSOCIATI – Composti da avvocati e commercialisti – Attività di assistenza e consulenza fiscale – Invio telematico delle dichiarazioni e rilascio visto di conformità – Predisposizione e trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali dei propri clienti – Possibilità – Condizioni – Rilascio del visto di conformità – Esclusione – Utilizzo delle garanzie dell’associazione o della società di servizi da parte degli associati – Possibilità – Condizioni – Limiti – Art. 3, comma 3, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 -Artt. 22 e 23, del D.M. 31/05/1999, n. 164»

 

Superbonus del 110 per cento

 

Superbonus 110% con sconto in fattura per il pacchetto “all inclusive” offerto dall’esco in qualità di general contractor. Tipologia contrattuale, condizioni e oneri documentali

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 261 del 19 aprile 2021: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Detrazione per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione – Servizi connessi alla realizzazione degli interventi agevolabili forniti da un unico contraente generale – Possibilità dell’utilizzo dell’agevolazione – Struttura dei rapporti contrattuali – Relativi obblighi documentali per l’identificazione delle spese agevolabili – Caso di specie – Lavori affidati ad una Energy Service Company (ESCo) che opera come General contractor – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 08/08/2020, prot. n. 283847»

 

Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della “prima casa”

 

Sostituzione della “prima casa”. Agevolata con l’obbligo di alienare l’immobile pre-posseduto entro l’anno dal nuovo acquisto. Anche se il precedente era stato trasferito a titolo gratuito mortis causa o inter vivos

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 277 del 21 aprile 2021: «IMPOSTA DI REGISTRO – Disciplina dei trasferimenti immobiliari ai fini delle imposte indirette – Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della prima casa – Agevolazioni “prima casa” per l’acquisto di nuova abitazione, prima della vendita di immobile sito nel medesimo comune ricevuto mortis causa, usufruendo delle agevolazioni ex art. 69, comma 3, L n. 342 del 2000 – Applicazione del nuovo comma 4-bis nella Nota II-bis), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, inserita dall’articolo 1, comma 55, della legge 28/12/2015, n. 208 – Impegno nell’atto di acquisto ad alienare l’immobile pre-posseduto entro il termine di un anno dall’acquisto, ai sensi del comma 4-bis della Nota II-bis – Possibilità – Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Art. 69, L. 21/11/2000, n. 342»

 

Transizione ai principi contabili internazionali

 

Transizione ai principi IAS/IFRS. “Rettifica” del riallineamento, trattamento del TFR e diritti frequenze (attività immateriali con vita utile indefinita)

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 281 del 21 aprile 2021: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – IRAP – Transizione ai principi contabili internazionali – Effetti fiscali della transizione ai principi IAS/IFRS -Poste di bilancio contabilizzate alla data di prima applicazione dei principi contabili internazionali – Diritti di sfruttamento delle frequenze radiofoniche – Eliminazione degli ammortamenti (ripristino del maggior valore) delle frequenze radiofoniche – Possibilità di continuare, mediante deduzioni extracontabili ai sensi dell’art. 103, comma 3-bis, del TUIR e dell’art. 5, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, a dedurre quote pari ad un ventesimo del costo delle frequenze, assunto (in continuità di valore fiscale) – Art. 13, comma 5, del D.Lgs. 28/02/2005, n. 38 • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – IRAP – Transizione ai principi contabili internazionali – Effetti fiscali della transizione ai principi IAS/IFRS – Iscrizione in bilancio degli accantonamenti a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR) in seguito all’adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) – Trattamento di fine rapporto, ricalcolato secondo le metodologie previste dallo IAS 19 – Trattamento tributario applicabile – Art. 105, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 13, comma 6, del D.Lgs. 28/02/2005, n. 38 – Art. 2, comma 4, del DM 01/04/2009, n. 48 – Art. 2120 c.c. • IMPOSTE DIRETTE – IMPOSTE SOSTITUTIVE – Soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) per la redazione dei bilanci d’esercizio – Divergenze determinate dall’applicazione di diversi criteri fiscali – Possibilità di riallineare le differenze fra valori civili e fiscali – Riallineamento opzionale di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS – Modalità di esercizio dell’opzione per il riallineamento – Possibilità di integrare/rettificare i relativi dati – Art. 15, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – D.M. 30/07/2009»

 

Dichiarazione integrativa – Errori contabili in sede di applicazione dell’IFRS 15

 

Errori contabili individuati in sede di FTA. I componenti reddituali nel periodo di competenza fiscale. Non ammessa la possibilità di attribuire rilevanza fiscale nel periodo in cui l’errore è corretto in bilancio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 285 del 23 aprile 2021: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Determinazione del reddito – Periodo d’imposta di competenza – Mancata imputazione di componenti negativi nel corretto esercizio di competenza – Mancata imputazione di componenti positivi nel corretto esercizio di competenza – Correzione di errori contabili in sede di applicazione dell’IFRS 15 – Impossibilità di attribuire rilevanza fiscale nel periodo in cui gli errori sono rettificati in bilancio – Presentazione di una dichiarazione integrativa relativa al periodo di competenza per rilevare errori consistenti nell’omessa imputazione di componenti reddituali – Necessità – Artt. 83 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322»

 

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni

 

Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020 e rivalutazione gratuita dei beni e con efficacia immediata per alberghi e terme: istituiti i codici tributo

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 30 aprile 2021: «RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI – AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, ai sensi dell’art. 110, del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto, nonché per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, ai sensi dell’art. 6-bis, del D.L. 08/04/2020, n. 23, conv., con mod., dalla L. 05/06/2020, n. 40»

 

 

Legislazione

 

ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)

 

Contribuenti ai quali si applicano gli ISA: definiti i criteri di accesso al regime premiale per il p.i. 2020

Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 aprile 2021, prot. n. 103206/2021: «Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

 

 

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Iva al 4% sui sussidi tecnici ed informatici per i portatori di handicap. Il decreto Mef che modifica gli obblighi di certificazione da produrre all’atto dell’acquisto

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 4 maggio 2021, il Decreto 7 aprile 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante: «Modifiche al decreto 14 marzo 1998, concernente la determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap» (di seguito riportato).

L’aggiornamento del D.M. 14 marzo 1998 è frutto dell’applicazione del comma 2 dell’articolo 29-bis del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha demandato ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una revisione della disciplina di cui al comma 2 dell’articolo 2 del D.M. 14 marzo 1998, relativa alle condizioni per l’applicazione ai soggetti portatori di handicap dell’aliquota IVA ridotta nella misura del 4 per cento, con riferimento alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione; In particolare, nel citato comma 2 dell’articolo 29-bis, del Decreto Semplificazioni, si prevede che con la revisione sia riconosciuto il beneficio alla sola condizione della presentazione del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente, rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla suddetta commissione medica, sopprimendo la condizione della contestuale presentazione della specifica prescrizione autorizzativa, rilasciata dal medico specialista dell’azienda sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione.

La disposizione, tuttavia, va coordinata con il comma 1 del citato articolo 29-bis, del Decreto Semplificazioni, che ha previsto che i verbali delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali – commissioni competenti, con l’integrazione al loro interno di un medico dell’INPS, agli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità – riportino anche la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza dei soggetti portatori di handicap.

 

Di seguito il testo del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 aprile 2021

 

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 aprile 2021, recante: «Modifiche al decreto 14 marzo 1998, concernente la determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap». (In Gazzetta Ufficiale n. 105 del 4 maggio 2021)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

Visto l’art. 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel quale è previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento anche ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998, (Link al testo previgente) che ha stabilito le condizioni e le modalità per l’applicazione, alle cessioni e importazioni di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap, dell’imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento;

Visto l’art. 29-bis del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato l’art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, stabilendo che i verbali delle Commissioni mediche integrate di cui all’art. 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l’accesso ai benefici fiscali relativi ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità e che il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, aggiorna il comma 2 dell’art. 2 del decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 1998 (di seguito riportato);

Considerato che occorre provvedere;

Decreta:

Art. 1

All’art. 2, del decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998 (di seguito riportato) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell’acquisto, producono copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dall’art. 29-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale.»;

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La documentazione prevista nei commi precedenti, in caso di importazione, è prodotta all’ufficio doganale all’atto della presentazione della dichiarazione di importazione.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2021

Il Ministro: Franco

 

 

Si riporta il testo aggiornato del Decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 1998

 

Decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 1998, recante: «Determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap». (In Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998).

 

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell’IVA;

Visto l’art. 2, comma 9, del D.L. 31/12/1996, n. 669, conv., dalla L. 28/02/1997, n. 30 (in “Finanza & Fisco” n. 10/97, pag. 1195), nel quale è previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap;

 

Decreta:

Art. 1

 

1. Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del 4 per cento.

Art. 2

1. Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

2. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell’acquisto, producono copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata. (Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto Mef del 7 aprile 2021).

2-bis. I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dall’art. 29-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale. (Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del Decreto Mef del 7 aprile 2021).

3. La documentazione prevista nei commi precedenti, in caso di importazione, è prodotta all’ufficio doganale all’atto della presentazione della dichiarazione di importazione. (Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. c), del Decreto Mef del 7 aprile 2021)