Regime forfetario. Le novità contenute nel DDL bilancio 2020

In attesa dell’approvazione del disegno di legge di Bilancio 2020, ora all’esame del Senato, si analizzano brevemente le modifiche in arrivo alla disciplina del regime forfetario.

L’articolo 88 del DDL rubricato (Regime forfetario), innanzitutto, abroga dal 2020 l’articolo 1, commi da 17 a 22 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 che prevedeva l’introduzione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP pari al 20% applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro.

La disposizione, inoltre, interviene sulla disciplina del regime forfetario, prevedendo:

a) l’introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quale condizione di accesso al regime forfetario;
b) l’esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro;
c) la previsione di un regime premiale per favorire l’uso della fatturazione elettronica.

Nel dettaglio, il comma 2 dell’articolo 88 del disegno di legge reca importanti modifiche al regime forfetario.

La norma, fermo restando il rispetto del limite di ricavi o compensi pari a 65.000 euro, reintroduce il requisito relativo al sostenimento delle spese per il personale e lavoro accessorio per un ammontare complessivo non superiore ad euro 20.000 lordi.

Viene, inoltra reintrodotta la causa di esclusione relativa al conseguimento, nel corso dell’anno precedente a quello in cui si intende avvalersi del forfait, di redditi di lavoro dipendente o assimilato eccedenti la soglia di 30.000 euro.

Resta immutato tutto l’impianto relativo alle agevolazioni in materia di determinazione del reddito con i coefficienti di redditività, in materia di IVA e contributiva, all’inapplicabilità delle ritenute e, pertanto, i contribuenti in regime agevolato non subiranno le ritenute d’acconto da parte dei sostituti d’imposta sui ricavi e sui compensi percepiti e non saranno obbligati a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973, ad eccezione di quelle da effettuare sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Rimangono, inoltre, ferme le disposizioni previste dal comma 70 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 per il passaggio dal regime ordinario a quello forfetario e viceversa.

Si prevede la riduzione di un anno, per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, del termine di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973.

Infine, il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva deve essere computato nel reddito complessivo del soggetto esercente attività d’impresa, arte o professione che applica il regime forfetario per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d’imposta previste dall’articolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazioni di cui all’articolo 16 del TUIR e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali quali, in particolare, l’ISEE.

Si tiene conto del reddito assoggettato a imposta sostitutiva anche nelle ipotesi in cui al maggior reddito complessivo sia collegato un maggior beneficio come, ad esempio, nel caso di detrazioni per le erogazioni liberali in favore di associazioni senza scopo di lucro di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i), del TUIR, spettanti nel limite massimo del 2 per cento del reddito complessivo.

 

Si riporta il testo dell’art. 88 (Regime forfetario) del disegno di legge (A.S. n. 1586), recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)».

1. I commi da 17 a 22, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono abrogati.

2. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190:

a) il comma 54 è sostituito dal seguente: «54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell’anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;

b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 dell986, e successive modificazioni.»;

b) al comma 55 le parole «comma 54» sono sostituite dalle seguenti: «comma 54, lettera a)»;

c) al comma 56, le parole: «del requisito» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti»;

d) al comma 57, dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente: «d-ter) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.».

e) al comma 71 le parole: «il requisito» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle condizioni»;

f) al comma 74:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno. »;

2) al terzo periodo, le parole: «la condizione» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle condizioni»;

g) il comma 75 è sostituito dal seguente: «75. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario».

h) al comma 82:

1) al primo periodo, le parole: «la condizione» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle condizioni»;

2) al terzo periodo, le parole: «sussista la condizione» sono sostituite dalle seguenti: «sussistano le condizioni»;

3) al quarto periodo, le parole: «della condizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni»;

i) al comma 83, secondo periodo, le parole: «della condizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni»;

l) al comma 89, il primo periodo è soppresso.




Dalla stretta sulle compensazioni alla nuova ripartizione degli acconti per i contribuenti soggetti agli ISA. Tutte le novità del decreto fiscale 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 il decreto legge fiscale di accompagnamento alla Manovra 2020, approvato, “salvo intese” lo scorso 15 ottobre 2019, dal Consiglio dei ministri. Di seguito i temi toccati dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» in vigore dal 27 ottobre 2019.

Il testo consta di 60 articoli, suddivisi in 5 Capi. I primi quattro contengono norme di natura tributaria, mentre il Capo V contiene disposizioni eterogenee, emanate per esigenze indifferibili.

Le norme del Capo I (articoli 1-23), inseriscono disposizioni che:

Riguardo la filiera della distribuzione dei carburanti e accise sui prodotti energetici, il decreto-legge, nello stesso Capo I contiene norme volte a limitare i casi di utilizzo della dichiarazione d’intento per la non applicazione dell’IVA, a modificare i requisiti di affidabilità e onorabilità dei soggetti operanti nei vari passaggi della filiera distributiva, a obbligare i depositi fiscali sopra una certa soglia ad adottare il sistema informatizzato cd. INFOIL per la gestione dei prodotti energetici, nonché a trasmettere per via telematica il documento di accompagnamento doganale per il trasporto di carburanti e l’ammontare dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale trasportati e forniti ai consumatori finali (articoli da 5 a 8 e da 10 a 12).

Nel decreto trova, inoltre, spazio:

  • l’estensione anche ai soggetti privati della trasmissione di dati, per poter usufruire della non applicazione dell’IVA nel caso di acquisto intracomunitario di veicoli (articolo 9);
  • la modifica della tassazione dei redditi di capitale da trust stabiliti in Stati a fiscalità privilegiata ai fini IRPEF, nel caso in cui coloro che li abbiano percepiti non risultino fra i soggetti beneficiari identificati dall’atto costitutivo del trust (articolo 13);
  • la possibilità alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle entrate, a specifiche condizioni e limiti, di utilizzare i dati contenuti nei file delle fatture elettroniche (articolo 14);
  • la proroga al 2020 dell’esenzione dalla fattura elettronica per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (articolo 15);
  • l’avvio della predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate, per i soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, delle bozze precompilate dei registri IVA nonché delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la messa a disposizione a partire dalle operazioni IVA 2021 della bozza della dichiarazione annuale dell’IVA (articolo 16);
  • le misure che consentono all’Amministrazione Finanziaria di comunicare con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni e degli interessi in caso di mancato versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (articolo 17);
  • la progressiva riduzione della soglia per l’uso del contante che, dagli attuali 3.000 euro è destinata a raggiungere 1.000 euro dal 1° gennaio 2022 (articolo 18).

Vengono, infine, escluse dall’imponibile le vincite della lotteria degli scontrini e sono previsti premi aggiuntivi per i pagamenti elettronici. Si introducono sanzioni per la violazione degli obblighi legati alla lotteria scontrini, così come per la violazione del cd. obbligo di POS, ovvero per la mancata accettazione di pagamenti con carta, da parte di commercianti e professionisti. Viene allo stesso tempo previsto un credito d’imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento (articoli da 18 a 23).

Sulla materia dei giochi interviene il Capo II del decreto (articoli da 24 a 31), il quale, in particolare:

proroga rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre 2020 i termini per indire le gare relative alle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo (articolo 24); proroga il termine a partire dal quale non è più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi amusement with prizes – AWP di vecchia generazione, nonché il termine per la dismissione dei medesimi apparecchi (articolo 25); aumenta, dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento, fissata al 23 per cento per le new slot e al 9 per cento per le videolottery (articolo 26); istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico (articolo 27) e vieta agli operatori finanziari di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale (articolo 28); autorizza la costituzione di un Fondo da destinare alle operazioni di gioco a fini di controllo da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedirne l’esercizio abusivo e contrastare l’evasione fiscale (articolo 29); vieta agli operatori economici che hanno commesso violazioni degli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di essere titolari o condurre esercizi commerciali nei quali sia offerto gioco pubblico (articolo 30); affida a un provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la chiusura dei punti vendita in cui sono offerti al pubblico scommesse e concorsi pronostici, se il relativo concessionario è debitore d’imposta unica in base a sentenza anche non definitiva (articolo 31).

Con il Capo III del provvedimento (articoli da 32 a 38) sono introdotte ulteriori norme fiscali, miranti tra l’altro a:

  • limitare il perimetro delle prestazioni didattiche esenti da IVA, in ottemperanza alla recente sentenza della Corte di giustizia del marzo 2019, specificando che non vi rientrano gli insegnamenti per conseguire le patenti di guida delle categorie B e C1 e facendo salvi i comportamenti difformi adottati anteriormente dal contribuente (articolo 32);
  • differire al 16 gennaio 2020 la ripresa dei versamenti sospesi fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti interessati dal sisma del 26 dicembre 2018 che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania (articolo 33);
  • prorogare al 2021 l’attribuzione ai comuni dell’incentivo previsto per la partecipazione all’attività di accertamento tributario, pari al 100 per cento del riscosso (articolo 34);
  • ampliare la deducibilità IRES degli interessi passivi sui prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine (articolo 35);
  • consentire la definizione, con la restituzione di una somma relativa ai benefici fiscali goduti, del contenzioso riguardante il divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale per investimenti ambientali prevista dalla Legge finanziaria 2001 (articolo 36);
  • posticipare al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, cd. rottamazione-ter delle cartelle esattoriali (articolo 37);
  • istituire l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dal 2020, con base imponibile potenziale ridotta al 20 per cento e aliquota al 10,6 per mille ripartita tra lo Stato e i comuni interessati (articolo 38).

Il Capo IV è costituito dal solo articolo 39, che inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; si introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. confisca allargata). Viene modificata anche la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio di tali persone giuridiche. L’efficacia di tali disposizioni è posticipata alla conversione in legge del decreto-legge.

Con il Capo V (articoli da 40 a 60) sono introdotte misure di natura eterogenea, afferenti a diversi settori. Tra l’altro il Capo V:

esclude la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e la Società Equitalia Giustizia S.p.A. dall’applicazione di determinati vincoli ed obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, vigenti per le pubbliche amministrazioni (articolo 40); rifinanzia il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 670 milioni di euro per l’anno 2019 (articolo 41); incrementa le risorse finanziarie per i contributi straordinari alle fusioni di comuni (articolo 42); stabilisce che ai contratti di locazione degli enti previdenziali con le Amministrazioni dello Stato si applica un canone commisurato ai valori di mercato ridotto del 15 per cento. Inoltre i predetti enti possono acquistare immobili da adibire ad uffici in locazione passiva alle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato (articolo 43); dispone l’abrogazione della norma che disciplina la permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili per uso governativo (articolo 44); proroga al 31 dicembre 2019 il termine per la sottoscrizione del nuovo Patto per la Salute 2019-2021 (articolo 45); rinvia al 2021 l’entrata in vigore del cd. federalismo regionale (articolo 46); rinvia al 2020 la riforma del sistema di ripartizione del Fondo per il trasporto pubblico locale (articolo 47); modifica alcune disposizioni dell’ordinamento contabile degli enti locali (articolo 48); amplia l’utilizzo di risorse assegnate alle regioni per interventi territoriali e di sicurezza della rete ferroviaria nazionale (articolo 49); detta disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A. (articolo 50); consente a SOGEI di offrire servizi informatici ad alcuni organi dello Stato (articolo 51); prevede che le agevolazioni per l’acquisto di dispositivi anti abbandono di bambini nei veicoli chiusi siano concesse anche nella forma di contributo (articolo 52); stanzia 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per gli investimenti delle imprese di autotrasporto (articolo 53); concede per il 2019 un finanziamento oneroso di 400 milioni di euro in favore di Alitalia (articolo 54); autorizza il Ministero della difesa a svolgere anche attività contrattuale nell’ambito degli «accordi GtoG», per l’acquisizione di materiali d’armamento (articolo 55); istituisce un fondo destinato a compensare stabilmente le regioni delle eventuali minori entrate destinate al fondo perequativo regionale (articolo 56); interviene sulla disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), riducendo dal 60 al 45 per cento la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire nell’anno 2019 tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, (articolo 57); modifica i versamenti della prima e seconda rata degli acconti IRPEF, IRES e IRAP per i soggetti ISA (articolo 58). L’articolo 59 infine, prevede le disposizioni finanziarie, mentre l’articolo 60 reca l’entrata in vigore (il 27 ottobre 2019) del decreto-legge.

Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020

Il testo del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 252 del 26 ottobre 2019. Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2019




Parte dal Senato la corsa per l’approvazione della legge di bilancio 2020

Presentato al Senato della Repubblica il disegno di legge n. 1586, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)».

Link al testo presentato al Senato del Disegno di legge n. 1586 «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022».

 




Lotteria degli scontrini, stabilite le regole per l’invio dei dati per le estrazioni e le modalità di dialogo tra registratori telematici e Agenzia

Definite le istruzioni per l’invio dei dati degli scontrini che parteciperanno alla lotteria da parte degli operatori che, dal 1° gennaio 2020, comunicheranno i corrispettivi tramite i nuovi registratori telematici o la procedura web delle Entrate.

Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia del 31 ottobre 2019, prot. n. 739122/2019 indicate le modalità tecniche per la trasmissione delle informazioni contenute sugli scontrini e specificate le caratteristiche del file generato dal registratore telematico. Esclusi, fino al 30 giugno 2020, i soggetti già tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, come medici e farmacie.

Strumenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica

Entro il 31 dicembre 2019 tutti i modelli di registratori telematici e la procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate sono configurati per consentire la trasmissione dei dati necessari per la lotteria degli scontrini (Legge n. 232/2016). In particolare, nel momento in cui viene effettuata l’operazione, tali strumenti permetteranno di acquisire, anche tramite lettura ottica, il “codice lotteria” del cliente. Quest’ultimo è un codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà sul “portale della lotteria”. Fino al 30 giugno 2020 non possono “partecipare” alla lotteria i corrispettivi certificati tramite i registratori telematici dei soggetti già tenuti a inviare i dati al Sistema tessera sanitaria.

“Scontrini” validi per la lotteria

I documenti commerciali interessati dalla trasmissione sono solo quelli utili alla lotteria. Infatti, per poter partecipare all’estrazione, è necessario che i consumatori, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio “codice lotteria” all’esercente, esprimendo così la volontà di partecipare al concorso. Nel corso della giornata e al momento della chiusura giornaliera i registratori telematici generano il record composto da tutti gli scontrini corredati di codice lotteria dei clienti per poi trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate.

Ok dal Garante Trattamento

I dati acquisiti dall’Agenzia delle entrate saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione come preventivamente concordato con il Garante della protezione dei dati personali.

Il perimetro dei registratori telematici

Le operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate mediante registratore telematico (RT, un registratore di cassa che può connettersi a internet), oppure tramite la procedura web denominata “documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la guida – pdf disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “L’Agenzia comunica”, l’area tematica “Fatture elettroniche e Corrispettivi telematici” oppure le clip presenti sul canale YouTube “Entrate in video”. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019)




Compilazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Sisma centro Italia e Zone Economiche Speciali (ZES). Nuovo aggiornamento per il software CIM17 

Vedi anche: “Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Nuove istruzioni e nuovo software di compilazione” (aggiornamento al 09.03.2020)

 

Rilasciata una nuova versione del software software CIM17 (la 2.0.1 del 30.10.2019) al fine di prevede l’aggiunta dei comuni rientranti nella Zes Adriatica per gli investimenti a decorrere dal 3 settembre 2019.

Si ricorda che la comunicazione è necessaria per la fruizione dei seguenti crediti d’imposta:

  • credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015);
  • credito d’imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-quater del decreto legge n. 8 del 2017);
  • credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES (art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017).  

Nel dettaglio il credito d’imposta è attribuito in relazione agli investimenti realizzati a decorrere:

  • dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019, per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno;
  • dal 7 aprile 2018 al 31 dicembre 2019, per gli investimenti effettuati nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016;
  • dalla data del DPCM istitutivo della Zona economica speciale al 31 dicembre 2020, per gli investimenti effettuati nelle ZES.

Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione.

L’autorizzazione o meno alla fruizione del credito d’imposta è comunicata dall’Agenzia delle entrate in via telematica mediante un’apposita ricevuta. La ricevuta è resa disponibile nella sezione “Ricevute” dell’area autenticata dei Servizi Telematici dell’Agenzia delle entrate (http://telematici.agenziaentrate.gov.it), cui si accede inserendo le credenziali di accesso (nome utente, password, codice PIN) .

Per trovare la ricevuta, si consiglia di selezionare la voce ‘Ricerca ricevute’ e di impostare la ricerca inserendo nell’apposito campo il numero di protocollo telematico di ricezione della comunicazione (CIM 16 o CIM 17) presentata in via telematica all’Agenzia delle entrate. Nella sezione sono comunque specificati altri metodi di ricerca utilizzabili.

Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.

 

Nuovo modello e modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione dei bonus

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019, prot. n. 670294, recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 9 agosto 2019

 

Normativa e prassi disciplina previgente:

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017», pubblicato il 29 dicembre 2017su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017: con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d’imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all’agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili -Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»

 




Adesione servizio di consultazione delle fatture elettroniche fino al 20 dicembre 2019

L’articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, ha aggiunto i commi 5-bis e 5-ter all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevedendo che «i file delle fatture elettroniche … sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi», e disponendo un ampliamento dell’utilizzo delle informazioni contenute nelle suddette fatture elettroniche da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Pertanto, al fine di recepire dal punto di vista tecnico e infrastrutturale le prescrizioni del citato articolo 14 del decreto legge n. 124 del 2019 e considerata la necessità di definire con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali le “misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati”, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 ottobre 2019, prot. n. 738239, ampliando/prorogando il periodo transitorio, prevista la possibilità di effettuare l’adesione servizio di Consultazione delle fatture elettroniche fino al 20 dicembre 2019.

In pratica, gli operatori IVA o i loro intermediari delegati e i consumatori finali potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche fino al 20 dicembre 2019.

 

Si ricorda che la modifica introdotta dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, consente la possibilità di utilizzare il patrimonio informativo contenuto nei file XML delle fatture elettroniche (e tutti i dati in essi contenuti, compresi quelli di cui all’articolo 21 del D.P.R. 633/72) per tutte le funzioni istituzionali di polizia economico-finanziaria demandate al Corpo di Finanza dal D.Lgs. n. 68 del 2001, potenziando l’attività di contrasto di qualunque forma di illegalità, anche in settori diversi da quello strettamente tributario, quali ad esempio la spesa pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della proprietà intellettuale. Inoltre, per una più generale finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, prodromica a meglio orientare l’attività ispettiva di natura amministrativa dell’Amministrazione finanziaria, la medesima possibilità di accesso all’intero set di dati presenti nelle fatture elettroniche viene consentita anche all’Agenzia delle Entrate, oltreché alla Guardia di Finanza.

 

Il testo aggiornato del punto 8-ter “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio” del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019 e del 30 ottobre 2019.

«8-ter – Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio

Al fine di strutturare la funzionalità di adesione e consentire ai contribuenti che intendono aderire al servizio di poter consultare la totalità dei file delle fatture emesse/ricevute, fino al 1° luglio 2019, data di disponibilità della funzionalità di adesione, e per il periodo previsto per effettuare l’adesione stessa (dal 1° luglio 2019 al 20 dicembre 2019), l’Agenzia delle entrate procede alla temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche e le rende disponibili in consultazione al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari da questi delegati. Al cessionario/committente consumatore finale, su richiesta, al termine del periodo transitorio saranno rese disponibili in consultazione le fatture elettroniche ricevute. La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici comporta la cancellazione dei file memorizzati nel periodo transitorio entro 60 giorni dal termine del periodo per effettuare l’adesione.».




Liquidazione IVA di gruppo e versamento rateizzato dell’IVA periodica omessa: il credito annuale non può essere riportato né compensato in via verticale se fondato su versamenti non ancora eseguiti, ma emerge solo con il pagamento delle rate

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 449 del 30 ottobre 2019 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Liquidazione IVA di gruppo – Versamento rateizzato dell’IVA periodica omessa – Effetti sul credito annuale – Articolo 73, comma 3, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Articolo 54-bis DPR 26/10/1972, n. 633.

La risposta ad interpello prende in esame il caso della controllante che, nell’ambito della procedura di liquidazione IVA di gruppo, ha omesso il versamento del debito emerso nel primo trimestre 2018, successivamente oggetto di comunicazione di irregolarità ai sensi dell’articolo 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con pagamento rateizzato in cinque anni. In presenza, nel quarto trimestre 2018, di un credito IVA di gruppo derivante dal trasferimento di eccedenze della controllata, la società istante chiede se tale credito possa essere riportato al periodo successivo e utilizzato in compensazione interna o “verticale”, nonostante l’omesso versamento del debito periodico precedente.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’obbligo di versamento dell’imposta risultante dalle liquidazioni periodiche e dal meccanismo di determinazione del credito annuale di cui all’articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In coerenza con tale assetto, il documento chiarisce che, nella dichiarazione annuale IVA e, per quanto qui rileva, nel quadro VW relativo all’IVA di gruppo, il credito annuale non può essere determinato tenendo conto di versamenti periodici omessi, ancorché oggetto di rateazione a seguito di controllo automatizzato. Rileva esclusivamente l’IVA periodica effettivamente versata, comprensiva della sola quota d’imposta corrisposta entro la data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario della stessa.

L’Agenzia respinge, quindi, tutte le soluzioni prospettate dall’istante, compresa l’indicazione nella dichiarazione annuale dell’intero importo contestato pur in presenza del pagamento di sole due rate, nonché l’utilizzo del credito nelle comunicazioni periodiche del 2019 in assenza di effettivo emergere del medesimo in dichiarazione.

Punto centrale della risposta:

“In buona sostanza, nell’ipotesi di rateazione degli esiti del controllo automatizzato derivanti dal mancato versamento dell’IVA periodica, il credito IVA da versamenti omessi si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni.”

Sul piano operativo, la risposta conferma una lettura rigorosa del rapporto tra omesso versamento periodico e formazione del credito annuale: il contribuente non può anticipare, in sede dichiarativa o nelle liquidazioni successive, l’utilizzo di un credito che presuppone versamenti ancora non effettuati. Il credito emergerà soltanto progressivamente, negli anni corrispondenti al piano di rateazione, e dovrà essere indicato nella dichiarazione annuale di ciascun periodo di riferimento. Il chiarimento assume rilievo sistematico perché esclude che il diritto alla detrazione possa tradursi, in simili fattispecie, in una immediata compensazione interna svincolata dall’effettivo assolvimento dell’imposta periodica omessa.




Crediti per imposte dirette (IRPEF, IRES e IRAP). Necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito per la compensazione di importi annui superiori a 5 mila euro. Sanzione di euro 1000 per ogni tentativo di compensazione di crediti non utilizzabili

L’articolo 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (di seguito riportato) rubricato: «Contrasto alle indebite compensazioni» modifica i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA e modelli IVA TR.

La novella modifica i requisiti necessari affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive. In particolare, introducono:

  • l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui;
  • l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.

Quest’ultimo requisito si applicherà anche alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).

Si ricorda che l’articolo 17 del D.Lgs. 241 del 1997 disciplina la compensazione dei crediti. Al fine di compensare i crediti con i propri debiti, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Tale requisito (la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, per importi annui del credito superiori a 5 mila euro) è proprio ciò che viene introdotto dalle disposizioni in commento per la compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette.

Nel dettaglio, i commi da 1 a 3 modificano i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA.

In particolare, il comma 1 sostituisce l’ultimo periodo dell’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, al fine di limitare la possibilità di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, già prevista per i crediti IVA, anche per i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive. Secondo quanto emerge dalla relazione tecnica, “aggiungendo il requisito della preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, è possibile rendere ancora più efficace e tempestiva l’attività di controllo, in quanto, già in fase di ricezione del modello F24, è possibile stabilire se il credito compensato sia vistato e non superi il credito dichiarato; di conseguenza, è possibile scartare all’origine i modelli F24 che contengano compensazioni di crediti non vistati oppure eccedenti l’importo dichiarato, riducendo l’onere per il bilancio dello Stato in termini di spesa”.

Il comma 2 estende a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione, e non solo ai soggetti titolari di partita IVA, l’obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche, tramite F24. A tal fine è modificato l’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, eliminando il riferimento ai soggetti titolari di partita IVA di cui al comma 49 del medesimo articolo (lettera a)). Per effetto della modifica, la norma si applica quindi a tutti coloro che intendono avvalersi della compensazione. Tale obbligo è esteso anche alle “compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro)”. (Così, relazione illustrativa).

Il comma 3 chiarisce che le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Quindi, per i cd. “solari” con riferimento ai crediti che saranno indicati nei modelli “Redditi”2020, relativi al 2019. Pertanto, nel migliore dei casi lo slittamento sarà di 4 mesi e 10 giorni.

Il comma 4 prevede che l’Agenzia delle entrate, l’INPS e l’INAIL possano definire procedure di cooperazione rafforzata, finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti tramite modello F24. Nell’ambito di tali procedure, gli istituti possono inviare all’Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate circa operazioni che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Le procedure illustrate e ogni altra disposizione di attuazione sono definite con provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle entrate e dai Presidenti dei suddetti Istituti.

I commi 5 e 6, introducono infine, a decorrere dalle deleghe di pagamento presentate dal mese di marzo 2020, una specifica disciplina sanzionatoria da applicare nei casi in cui venga individuato un tentativo di compensare crediti non utilizzabili.

A tal fine, il comma 5 introduce un nuovo comma, il 49-quater, al citato articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Ai sensi del nuovo comma, qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine di trenta giorni e applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotto dal successivo comma 6).

Si ricorda che l’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha introdotto il richiamato comma 49-ter nell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Il citato comma prevede che l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio. Se all’esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega di pagamento è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. Per l’attuazione delle disposizioni del comma 49-ter, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018, prot. n. 195385/2018 (in “Finanza & Fisco” n. 17/2018, pag. 1275), le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dal 29 ottobre 2018, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per bloccare le deleghe di pagamento.

Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Con provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le disposizioni attuative.

Come anticipato, il successivo comma 6 introduce un nuovo comma 2-ter all’articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ai sensi del quale, nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo, si applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. E’ esplicitamente esclusa l’applicazione della sanzione più grave, aumentata da un quarto al doppio, in caso di concorso di violazioni e continuazione prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Naturalmente, rimangono sempre dovute le sanzioni previste per gli omessi versamenti o per le violazioni in materia di compensazioni previste dall’articolo 13 del D.Lgs. 471/97.

Il comma 7 reca la norma di invarianza finanziaria, mentre il comma 8 prevede la decorrenza delle nuove procedure ex nuovo comma 49-quater e delle nuove sanzioni a partire dalle deleghe di pagamento presentate dal mese di marzo 2020.

 

Il testo dell’articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili»

 

Art. 3
Contrasto alle indebite compensazioni

 

1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.».

2. All’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

a) le parole «di cui al comma 49» e le parole «alle ritenute alla fonte,» sono soppresse;

b) dopo le parole «attività produttive» sono inserite le seguenti: «, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

4. L’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale previdenza sociale e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nell’ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono inviare all’Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Le procedure di cui al primo periodo e ogni altra disposizione di attuazione del presente comma sono definite con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate e dai presidenti dei suddetti Istituti.

5. All’articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006 , dopo il comma 49-ter è inserito il seguente: «49-quater. Qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo n. 471 del 1997, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate.».

6. All’articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (1), dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo di cui all’articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

7. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.

 

 


Nota (1)

 

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

 

Art. 15
Incompletezza dei documenti di versamento (1)

 

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

2. Il concessionario per la riscossione è tenuto a comunicare l’infrazione all’ufficio o all’ente impositore.

2-bis. Per l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

2-ter. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo di cui all’articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , si applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 . (Comma aggiunto dall’art. 3, comma 6, del DL 26/10/2019, n. 124. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, del DL n. 124/2019, tale aggiunta si applica alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020)

(1) Articolo così modificato dall’art. 15, comma 1, lett. q), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2015, pag. 1497).

 




Cessazione d’ufficio della partita IVA e cancellazione dal Vies: inibita la compensazione

 

L’articolo 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (di seguito riportato) modifica l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di compensazione dei crediti, inserendo tre nuovi commi (2-quater, 2-quinquies e 2-sexies) per inibire della facoltà di compensazione dei crediti di cui appaiono formalmente titolari i destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie. La disposizione, “intende contrastare l’abuso del meccanismo degli indebiti utilizzi di crediti da parte di soggetti titolari destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA, subordinando a specifiche verifiche l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta” (Così, sintesi delle misure di contrasto all’evasione e alle frodi a cura del Mef).

In particolare, l’articolo in esame dispone che, in deroga alla generale previsione ex articolo 8 dello Statuto dei diritti del contribuente secondo cui l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione,  per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita IVA è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del citato provvedimento, della compensazione dei crediti (comma 2-quater dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017, prot. n. 110418/2017 (in “Finanza & Fisco” n. 12/2017, pag. 946) ha dettato le regole per la chiusura delle partite IVA e per l’esclusione dalla banca dati VIES in caso di irregolarità o frodi. Il provvedimento stabilisce le caratteristiche delle attività di analisi del rischio e dei controlli periodici, formali e sostanziali, messi in atto dall’Agenzia per verificare l’esattezza e la completezza dei dati forniti dagli operatori per la loro identificazione ai fini IVA e per individuare le eventuali frodi. Nel dettaglio, previsto che entro sei mesi dall’attribuzione della partita IVA o dall’iscrizione al VIES (la banca dati europea dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie) l’Agenzia delle Entrate valuta l’eventuale presenza di elementi di rischio, come ad esempio omissioni o incongruenze nei versamenti e nelle dichiarazioni. Per gli operatori individuati sulla base dell’analisi del rischio scattano i controlli periodici che possono essere sia formali sia sostanziali, per riscontrare la veridicità dei dati dichiarati al momento dell’attribuzione della partita IVA o dell’iscrizione al VIES.  Se a seguito dei controlli un operatore economico risulta privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, l’Agenzia notifica al contribuente un provvedimento di cessazione della partita IVA, indebitamente richiesta o mantenuta. Di conseguenza, la stessa partita IVA sarà esclusa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES). Per gli operatori economici che, a seguito dei controlli, risultano aver effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA scatta il provvedimento di esclusione dal VIES. L’esclusione dalla banca dati europea si applica anche se l’operatore possiede i requisiti soggettivi e oggettivi. In ogni caso, il contribuente che ha subito un provvedimento di esclusione può richiedere, una volta rimosse le irregolarità, di essere nuovamente incluso nel VIES.

A tali contribuenti, come anticipato, è inibita la possibilità di utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 a prescindere dalla loro tipologia e dall’importo e anche qualora non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento. Il comma prosegue stabilendo inoltre che tale esclusione rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata. A questo proposito, nella relazione illustrativa ha evidenziato che “i predetti crediti possono pertanto essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso da parte del contribuente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, quali l’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e l’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella rispettiva dichiarazione successiva, con ciò consentendo un più efficace presidio da parte dell’Amministrazione finanziaria, motivato in ragione dei rilevanti profili di frode che hanno determinato l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

Il nuovo comma 2-quinquies dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 prevede che anche i soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (cancellazione dal Vies) non possono avvalersi, a partire dalla data di notifica, della compensazione dei crediti IVA. Detta inibizione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

Si ricorda che in base al citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017, prot. n. 110418/2017 (in “Finanza & Fisco” n. 12/2017, pag. 946) che fissa i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, nel caso in cui, dai controlli venga constatato che il soggetto, sebbene in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, abbia comunque consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA, l’ufficio, valutata la gravità del comportamento, può notificare un provvedimento di esclusione dell’operatore dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, rendendo invalida la partita IVA nel sistema elettronico di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010.

Il comma 2-sexies dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 dispone che nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

 

Il testo dell’articolo 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»

 

Art. 2
Cessazione partita IVA e inibizione compensazione

 

1. All’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

«2-quater. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1), è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1), è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.».

 


Nota (1)

 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto

 

Art. 35, comma 15-bis

Disposizione regolamentare concernente
le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività

 

15-bis. L’attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l’Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità operative per l’inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell’esclusione della stessa dalla banca dati medesima. (I periodi da «Gli Uffici, avvalendosi» fino a «dalla banca dati medesima.» sono stati aggiunti dall’art. 22, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175. Comma aggiunto dall’art. 37, comma 18, del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248. Tale disposizioni si applica alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 01.11.2006)

 




Debiti tributari accollati: preclusa la compensazione

L’articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (di seguito riportato) interviene sulla disciplina l’accollo del debito di imposta altrui, previsto dell’art. 8, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente). In particolare, le novella vieta expressis verbis il pagamento del debito accollato mediante compensazione. In pratica, chi si accolla un debito tributario altrui non può più pagarlo tramite la compensazione in F24. Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto a tutti gli effetti di legge e sono irrogate sanzioni differenziate per l’accollante e l’accollato. In deroga alla disciplina generale, gli atti di recupero in conseguenza della violazione del divieto di compensazione sono notificati entro l’ottavo anno successivo alla presentazione della delega di pagamento. La disposizione, “intende contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni effettuate mediante l’accollo del debito tributario da parte di soggetti che ne effettuano il pagamento tramite compensazione con crediti inesistenti precostituiti in capo a società cartiere”. (Così, sintesi delle misure di contrasto all’evasione e alle frodi a cura del Mef)

L’accollo d’imposta di cui all’art. 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212

L’accollo del debito tributario è un istituto, previsto dallo Statuto del Contribuente all’articolo 8 L. 212/2000, rubricato: «Tutela dell’integrità patrimoniale», che ammette l’estinzione delle obbligazioni tributarie «anche per compensazione» (comma 1) e «l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario» (comma 2). La disciplina dell’accollo del debito d’imposta rimanda, per le disposizioni attuative, ad un decreto del Ministro delle finanze, ad oggi mai emanato.

Rispetto l’accollo civilistico (cfr. l’articolo 1273 c.c.), le disposizioni sull’accollo tributario non consentono l’adesione del creditore, né la possibilità di opporre allo stesso le eccezioni fondate sull’accordo sotteso. Con la risoluzione 15 novembre 2017, n. 140/E (in “Finanza & Fisco” n. 37/2017, pag. 2677), l’Agenzia delle entrate ha affrontato il problema dell’accollo del debito di imposta di cui all’art. 8, della legge 212/2000, per il quale «… è ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario».

Fornendo un’interpretazione anticipatoria, l’Agenzia fiscale, nel citato documento di prassi, ha precisato che l’istituto dell’accollo, seppur praticabile in ambito tributario, non è esperibile attraverso l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. In base a tali presupposti l’Agenzia ha negato la possibilità di soddisfare il debito tributario mediante compensazione nel caso di accollo. Infine, nella risoluzione citata, l’Agenzia ha ritenuto opportuno distinguere, ai fini sanzionatori, la posizione dell’accollato da quella dell’accollante:

  • nei confronti dell’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario, l’omesso pagamento comporta il recupero dell’imposta non versata e degli interessi, nonché l’applicazione della sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato (articolo 13 comma 1 D.Lgs. n. 471 del 1997;
  • in capo all’accollante, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato, qualora questo sia effettivamente esistente (di cui all’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (recuperata l’imposta in capo all’accollato, il credito dell’accollante tornerà utilizzabile secondo le regole ordinarie) o la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti utilizzati, laddove inesistenti di cui all’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471 del 1997).

La nuova disciplina

Il comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 in esame, mantiene la possibilità di accollo ai sensi della citata norme dello Statuto del contribuente, disponendo che i relativi pagamenti seguano le modalità imposte da specifiche disposizioni di legge.

Il comma 2 esplicita il divieto di pagamento del debito accollato mediante compensazione.

Nel caso di violazione del divieto di compensazione dell’accollante (comma 3), i pagamenti effettuati in compensazione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge, generando così conseguenze sanzionatorie in capo ai soggetti coinvolti.

Il comma 4 dispone, in deroga alla disciplina generale, che i relativi atti di recupero delle sanzioni, dell’imposta non versata e dei relativi interessi potranno essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della presentazione della delega di pagamento. Si dispone che l’accollante sia coobbligato in solido con l’accollato per l’imposta e gli interessi.

Le sanzioni irrogate, in adesione alla “profetica” interpretazione dell’Agenzia delle entrate nella Risoluzione n. 140 del 2017 sono le seguenti:

a) all’accollante sono comminate le sanzioni pari al trenta per cento del credito, se il credito indebitamente compensato è esistente, o dal cento al duecento per cento dell’importo, ove il credito sia inesistente (articolo 13, commi 4 o 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471);

b) all’accollato è comminata la sanzione pari al trenta per cento del dovuto (articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), recuperando l’imposta dovuta e gli interessi, importi per i quali l’accollante è coobbligato in solido.

 

I commi 1, 4 e 5 dell’articolo 13, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

(Omissis)

4. Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.
5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Il comma 5 demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle ulteriori disposizioni attuative.

 

 

Il testo dell’articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili»

Art. 1
Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione

 

1. Chiunque, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (1), si accolli il debito d’imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.

2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante.

3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate:

a) all’accollante le sanzioni di cui all’articolo 13, commi 4 o 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

b) all’accollato la sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recuperando l’importo di cui al comma 3 e i relativi interessi. Per l’importo di cui al comma 3 e per gli interessi l’accollante è coobbligato in solido.

5. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le modalità tecniche necessarie per attuare il presente articolo.

 


Nota (1)

 

L. 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

 Art. 8
Tutela dell’integrità patrimoniale

 

  1. L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
  2. È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
  3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
  4. L’amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
  5. L’obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.
  6. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
  7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall’articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l’indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.
  8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l’estinzione dell’obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall’anno d’imposta 2002, l’applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto.

 

 




Assegnato alla Camera il Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020

Il Disegno di legge: “Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (A.C. 2220) è stato assegnato in sede referente alla commissione Finanze della Camera dei deputati.

ATTO CAMERA 2220
“Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” 

Link al testo del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 252 del 26 ottobre 2019. Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2019




Soggetti ISA. Suddivisione fifty fifty degli acconti Irpef, Ires e Irap

Arriva la rideterminazione al 50% degli  acconti (Irpef, Ires e Irap) per le soggetti che applicano gli Isa. In pratica, per dei contribuenti che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro cambia la ripartizione degli acconti: le due rate saranno di pari importo, ognuna del 50%, non più la prima del 40% e la seconda del 60%. La novità già operativa per l’anno in corso (dal 27/10/2019), fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico. La nuova suddivisione degli acconti si applica anche ai soci delle società di persone, ai soci delle società che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, agli associati di associazione tra artisti o professionisti e a i collaboratori di imprese familiari se le società/associazioni partecipate sono soggetti ISA che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.


Nota (1) – Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019 (in “Finanza & Fisco” n. 19-20/2019, pag. 944), l’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

 

 

Il testo dell’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 252 del 26 ottobre 2019

Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2019

 

Art. 58
Quota versamenti in acconto

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti di cui all’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico.




Elenco dei revisori dei conti degli enti locali. Modalità e termini di presentazione delle nuove domande di iscrizione nell’elenco in vigore dal 1° gennaio 2020 e adempimenti per i soggetti già iscritti

Comunicato – Ministero dell’interno, Direzione Centrale per la Finanza Locale – del 24 ottobre 2019

 

Con decreto ministeriale del 24 ottobre 2019, è stato approvato l’avviso relativo alle modalità e ai termini per l’iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali che sarà in vigore dal 1° gennaio 2020.

La richiesta di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco da parte dei soggetti già iscritti e la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica, perentoriamente dalle ore 12.00 del 4 novembre 2019 alle ore 18.00 del 16 dicembre 2019, secondo le modalità stabilite nel suddetto avviso.

Per la presentazione delle domande è necessario accedere alla pagina internet https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/revisori-enti-locali e seguire le istruzioni a video, ulteriormente esplicitate nel MANUALE UTENTE e nelle F.A.Q.

Al fine di garantire la massima semplificazione nei rapporti con la pubblica Amministrazione, anche nella presente fase di iscrizione, l’Ufficio preposto indicato nella sezione “Contatti”, garantirà assistenza amministrativa e tecnica, sia telefonicamente che per posta elettronica.

Infine, i soggetti che risultano iscritti all’elenco in vigore dal 1° gennaio 2019, qualora confermino tutti i dati già dichiarati, per dimostrare il permanere dei requisiti relativi alla propria iscrizione nell’elenco devono semplicemente inserire i crediti formativi conseguiti nel corrente anno e chiudere la domanda, seguendo la procedura indicata a video, senza doverla firmare digitalmente e trasmettere via pec.

Analoga comunicazione sarà data, tramite pec, a tutti gli iscritti e a coloro che nei precedenti periodi si sono registrati nel sistema.

Documentazione
Link sito web: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale

Decreto 24 ottobre 2019

Avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali – Anno 2020

 




In Gazzetta il recepimento della V direttiva antiriciclaggio e il Decreto fiscale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili». Nella stessa Gazzetta trova posto anche il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante: «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.».

Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020

Link al testo del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 252 del 26 ottobre 2019. Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2019

Decreto legislativo attuativo della V direttiva antiriciclaggio

Link al testo del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante: «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 252 del 26 ottobre 2019. Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/2019




Phishing. Attenzione alle email truffa con avviso di “raccomandata digitale” dall’Agenzia Riscossione

Agenzia delle entrate-Riscossione segnala che sono in corso tentativi di truffa via email che, dietro la comunicazione dell’arrivo di una “raccomandata digitale”, invitano a cliccare su un link per accedere al documento o a inserire dei codici.

Si tratta di un tentativo di phishing finalizzato al furto di dati personali e delle credenziali bancarie.

Le email truffa che stanno circolando in questi giorni hanno come oggetto “Agenzia delle entrate-Riscossione” e sono relative a presunti documenti esattoriali, di cui è indicato un falso numero di riferimento, da visionare o estrarre collegandosi al link “ACCEDI DOCUMENTO”.

Cliccando sul link compare anche il logo istituzionale di Agenzia delle entrate-Riscossione cosa che rende più credibile la truffa.

Agenzia delle entrate-Riscossione è completamente estranea all’invio di tali comunicazioni e raccomanda di non cliccare sui collegamenti presenti e, soprattutto, di non fornire i propri documenti e dati personali nella pagina web indicata nella email, eliminandola in via definitiva dalla propria casella di posta elettronica.  (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 25 ottobre 2019)

 




Modello 770/2019. Le scadenze

31 Ottobre 2019

Trasmissione telematica 

I sostituti d’imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, intermediari e altri soggetti che nel 2018 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi a enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite e altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi, nonché soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applicano una ritenuta sull’ammontare dei canoni e dei corrispettivi nelle locazioni brevi, devono presentare entro il 31 ottobre 2019 la dichiarazione relativa al 2018 modello 770/2019 Redditi 2018, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati

 

29 Gennaio 2020

Presentazione tardiva – Ravvedimento

Ultimo giorno utile per i sostituti d’imposta (comprese le Amministrazioni dello Stato), che nel 2018 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e che non hanno presentato il modello 770/2019 entro il termine del 31 ottobre 2019, per regolarizzare l’omissione mediante ravvedimento. Gli interessati devono trasmettere la dichiarazione, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il versamento della sanzione ridotta, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate. La sanzione deve essere versata con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 8911.

 

Link ai software per la compilazione e di controllo

Software di compilazione modello 770/2019

Software di controllo modello 770 2019




“Redditi” Pf, Sp, Sc ed Enc. Nuovo aggiornamento dei software di compilazione e controllo

Disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate le versioni aggiornate dei software 2019 che permettono di compilare e verificare i modelli dichiarativi di persone fisiche, società e enti non commerciali.

Link alla pagine web del sito dell’Agenzia delle entrate

RedditiOnLine Pf 2019

Dichiarazione Redditi Persone fisiche (Pf): aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.3)
Dichiarazione Redditi Persone fisiche (Pf): aggiornamento software di controllo (versione 1.1.3)

Nella nuova versione (1.1.3 del 24/10/2019) del software di compilazione del modello Redditi Persone Fisiche 2019:

  • è stato aggiornato il software per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa;
  • il formato dei campi LM35, col. 1 e LM35, col. 2 è stato adeguato in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche;
  • i controlli relativi alla sezione Aiuti di Stato del quadro RS sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche;
  • i controlli relativi alla sezione I del quadro RU sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche.

RedditiOnLine Sp 2019

Dichiarazione Redditi Società di persone (Sp): aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.2)
Dichiarazione Redditi Società di persone (Sp): aggiornamento software di controllo (versione 1.1.2)

Nella nuova versione (1.1.2 del 24/10/2019) del software di compilazione del modello Redditi Società di persone 2019:

  • è stato aggiornato il software per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa;
  • i controlli relativi alla sezione Aiuti di Stato del quadro RS sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche;
  • i controlli relativi alla sezione I del quadro RU sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche.

RedditiOnLine Sc 2019

Dichiarazione Redditi Società di capitali (Sc): aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.2)
Dichiarazione Redditi Società di capitali (Sc): aggiornamento software di controllo (versione 1.1.2)

Nella nuova versione (1.1.2 del 24/10/2019) del software di compilazione del modello Redditi Società di capitali 2019:

  • è stato aggiornato il software per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa;
  • i controlli relativi alla sezione Aiuti di Stato del quadro RS sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche;
  • i controlli relativi alla sezione I del quadro RU sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche;
  • i controlli relativi al codice credito G1 sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche.

Redditi Enc 2019

Dichiarazione Redditi Enti non commerciali (Enc): aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.2)
Dichiarazione Redditi Enti non commerciali (Enc): aggiornamento software di controllo (versione 1.1.2)

Nella nuova versione (1.1.2 del 24/10/2019) del software di compilazione del modello Redditi Enti non commerciali:

  • è stato aggiornato il software per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa;
  • I valori ammessi relativi al campo RF1, col. 2 e RG1, col. 2 sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche;
  • I controlli relativi alla sezione Aiuti di Stato del quadro RS sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche;
  • I controlli relativi alla sezione I del quadro RU sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche;
  • I controlli relativi al codice credito G1 sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche.



Applicazione maggiore aliquota e rinuncia detrazioni d’imposta sui redditi da pensione Inps. Pronta la procedura on line per la richiesta

In merito alle condizioni di spettanza e variazione delle detrazioni circolare n. 15 del 5 marzo 2008 (par. 1.1 – in “Finanza & Fisco” n. 8/2008, pag. 735) l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “si ritiene che le detrazioni di cui all’art. 13 (del TUIR), anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l’applicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.”. Per questo motivo l’Inps con messaggio n. 3853 del 24 ottobre 2019 (di seguito riportato), rende noto che è stata attivata l’apposita dichiarazione on line, con la quale è possibile inviare le suddette comunicazioni anche per il periodo d’imposta 2020.

 

Il testo del messaggio Inps  n. 3853 del 24 ottobre 2019

 

OGGETTO: IRPEF – Redditi di lavoro dipendente e assimilati – Dichiarazioni di detrazioni di imposta per pensionati residenti in Italia – Richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta. Indicazioni operative

Come già chiarito con i messaggi n. 5089 del 20/12/2017 e n. 3806 del 15/10/2018, i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito, di cui all’articolo 13 del TUIR, sono tenuti a darne comunicazione all’Inps ogni anno.

Al riguardo, si rende noto che le relative richieste possono essere inoltrate all’Istituto compilando l’apposita dichiarazione on line, accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione”, disponibile sul sito www.inps.it

Si comunica inoltre che, a partire dal 15 ottobre 2019, è possibile acquisire le suddette richieste anche per il periodo d’imposta 2020.

Resta fermo che, in assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, procederà, ai sensi della normativa vigente, ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta, di cui al citato articolo 13, sulla base del reddito erogato.

 

Il documento dell’Agenzia delle entrate richiamato

Detrazioni fiscali per i redditi di lavoro dipendente e assimilato: i nuovi obblighi per sostituti e dipendenti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 5 marzo 2008: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente e assimilati – Adempimenti necessari per poter usufruire, in sede di ritenute sui redditi di lavoro dipendente, delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni differenziate, concesse per talune categorie di redditi – Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei dipendenti e dei sostituti d’imposta – Art. 23, del DPR 29/09/1973, n. 600»




Decreto Sisma. In Gazzetta i nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai recenti terremoti

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 2019, il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante: «Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici». Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/2019

Link al testo del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante: «Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 250 del 24 ottobre 2019

 

 




Indici Sintetici di Affidabilità. Aggiornato il software di controllo

Rilasciata una nuova versione (la 1.0.2 del 24/10/2019) del software che consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le eventuali anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche del “Tuo ISA 2019” e dalle specifiche tecniche relative ai controlli telematici.

L’aggiornamento prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

  • per gli ISA che lo prevedono degradato da ***C (controllo bloccante confermabile) a * (controllo non bloccante) il controllo che le percentuali di lavoro prestato dai “Collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale”, devono essere maggiori o uguali a 50%;
  • per tutti gli ISA risolta un’anomalia nel controllo dei campi con formato NUC18/VAL18 che in particolari casistiche chiedevano la conferma dei dati da inviare dando un esito al controllo come ***C;
  • per tutti gli ISA adeguato il controllo in presenza di ISA allegati a Redditi con causa di esclusione dall’applicazione “7”;
  • per AM43U risolta un’anomalia nel controllo telematico degli Indicatori di Non Inerenza;
  • per tutti gli ISA risolta un’anomalia nel controllo che se compilato RG13 allora deve essere barrata la casella F35 col.2. che erroneamente, in presenza di due ISA allegati, dava un esito ***C.

Si ricorda che l’installazione della “Procedura di controllo Indici Sintetici di Affidabilità” è necessaria per controllare le dichiarazioni Redditi 2019 contenenti gli allegati relativi agli Indici Sintetici di affidabilità.

 




Decreto Sisma. Il Cdm approva ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai recenti terremoti

Tra le principali disposizioni previste, il decreto legge dispone la proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza del sisma che ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

Inoltre, accogliendo le richieste manifestate dai territori interessati, il decreto prevede:

  • la riduzione del 60% degli importi da restituire in relazione alla c.d. “busta paga pesante”, ovvero il taglio degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali che erano stati sospesi dall’agosto del 2016 a tutto il 2017 e che non dovranno più essere restituiti in misura integrale ma limitata al 40%;
  • per la ricostruzione privata, una procedura accelerata per l’avvio dei lavori basata sulla certificazione redatta dai professionisti. Il controllo non verrà realizzato più a monte sul 100% dei richiedenti, come avviene oggi, ma solo a campione sul 20 %. Restano fermi i controlli a campione a valle già oggi previsti dalla legge;
  • misure per agevolare l’approvazione dei progetti per la ricostruzione, regolando le modalità e le procedure per la copertura delle anticipazioni ai tecnici e ai professionisti del 50% dei loro onorari alla presentazione del progetto, con la previsione che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia;
  • per la ricostruzione degli edifici pubblici, l’attribuzione della priorità agli edifici scolastici che, se siti nel centro storico, dovranno essere ricostruiti nel luogo nel quale si trovavano, salvo impedimenti oggettivi; in ogni caso, la destinazione d’uso dell’area in cui sorgevano non potrà essere modificata;
  • per favorire lo smaltimento delle macerie, l’obbligo di aggiornamento da parte delle Regioni del piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2019, al fine di individuare nuovi siti di stoccaggio temporaneo; in caso di inadempienza, l’aggiornamento sarà realizzato dal Commissario straordinario.

Sono previste, inoltre, misure anti-spopolamento volte a incentivare gli imprenditori a non abbandonare i territori, come l’estensione al territorio dei Comuni del Cratere della misura prevista a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata “Resto al Sud” e interventi finanziari a favore delle imprese agricole del territorio.




Dichiarazione di successione. Aggiornato modello e istruzioni

Con provvedimento del 21 ottobre 2019, prot. n. 728796/2019, aggiornato il modello di dichiarazione e le relative istruzioni e specifiche tecniche al fine di tener conto delle disposizioni agevolative previste per gli immobili inagibili a causa di eventi calamitosi, recate dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, nonché quelle previste dall’art. 82 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 in materia di Terzo settore. Inoltre, acquisiti alcuni orientamenti interpretativi intervenuti per la gestione dalla fattispecie agevolativa prevista dall’art. 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per i terreni agricoli e montani. Nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente, l’utilizzo del modello non aggiornato ai sensi del sopra citato provvedimento è consentito per un periodo di sessanta giorni a partire dalla data del 21.10.2019 (20.12.2019).

(Link al sito dell’Agenzia delle entrate)

Link al provvedimento Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 ottobre 2019, prot. n. 728796/2019, recante: «Aggiornamento del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, pubblicato il 21.10.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28 del 2019

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Commenti

 

Sull’identificazione del dies a quo per l’emissione di note di variazioni IVA in presenza di procedure concorsuali o esecutive
di Eugenio Grimaldi

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Soggettività passiva IMU. – Equiparazione in caso di separazione delle c.d. coppie di fatto alla famiglia fondata sul matrimonio

 

Illegittima l’applicazione dell’IMU a carico dell’ex convivente “more uxorio” non assegnatario dell’alloggio familiare, ma proprietario dello stesso

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 11416 del 30 aprile 2019: «IMU (Imposta municipale propria) – Famiglia di fatto o convivenza more uxorio – Convivente “more uxorio” assegnatario dell’immobile di proprietà dell’altro convivente in caso di cessazione del rapporto – Parificazione tra coniugi e conviventi more uxorio – Equiparazione in caso di separazione, delle c.d. coppie di fatto alla famiglia fondata sul matrimonio – Conseguenze – Soggezione passiva – Fondamento – Artt. 337-bis e 337-sexies c.c. – Art. 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 504 – Art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44 – Art. 2 Cost.»

 

Commissioni Tributarie Provinciali

 

Note di variazione IVA – Applicazione del principio di proporzionalità

 

L’art. 26, del D.P.R. n. 633/72 non è conforme alla Direttiva IVA e va disapplicato. Legare la riduzione dell’IVA all’esito infruttuoso di una procedura concorsuale o esecutiva, che può durare anni, viola i principi di proporzionalità e non discriminazione

Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza – Sezione II – Sentenza n. 145 del 17 aprile 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Riduzione della base imponibile in ipotesi di non pagamento totale o parziale intervenuto dopo che l’operazione è stata effettuata – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose – Art. 90 della Direttiva 2006/112/CE – Contrasto tra diritto comunitario e diritto interno – Limitazione del diritto alla riduzione della base imponibile in caso di non pagamento della controparte contrattuale – Margine discrezionale di attuazione degli Stati membri – Applicazione del principio di proporzionalità che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione – Proporzionalità della durata dell’anticipo d’imposta da parte dell’imprenditore/professionista – Non conformità della normativa italiana rispetto alla Direttiva IVA nella parte in cui prevede la riduzione della base imponibile IVA all’esito infruttuoso di una procedura concorsuale o di procedura esecutiva (Corte di Giustizia CE, Sentenza del 23/11/2017, causa C-246/16, Di Maura) – Conseguenze – Possibilità di emissione della nota di variazione in caso concordato preventivo già alla relativa domanda – Possibilità di emissione della nota di variazione in caso fallimento – Condizioni – Presenza di relazione del curatore che attesta con sufficiente oggettività l’esistenza della ragionevole probabilità che il debito non venga saldato – Artt. 73 e 90, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Pratiche dilatorie volte a ritardare la percezione dei rimborsi – Tutele del contribuente

 

Silenzio-rifiuto e sospensione del rimborso in corso di causa fuori dello schema legale. Fisco condannato al risarcimento di 10.000 euro per responsabilità aggravata ex art. 96, c. 3 c.p.c.

Commissione Tributaria Provinciale di Brescia – Sezione IV – Sentenza n. 297 dell’8 maggio 2019: «IMPOSTA DI REGISTRO – Rimborsi – Sospensione del pagamento ex art. 69 del RD n. 2440 del 1923 – Rapporti con l’art. 23 del D.P.R. n. 472 del 1997 – Carattere di norma speciale della disposizione del D.Lgs. n. 472/97 – Conseguenze – Inapplicabilità per la sospensione del rimborso dell’imposta di registro versata in eccesso in sede di registrazione – Art. 69, del R.D. 18/11/1923, n. 2440 – Art. 23, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 35 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 • RIMBORSI – Richiesta – Silenzio-rifiuto – Impugnazione – Sospensione del pagamento ex art. 23, del D.Lgs. n. 472 del 1997 – Rilevabilità nel corso del giudizio avente ad oggetto impugnazione del silenzio-rifiuto – Presupposti – Adozione di un formale provvedimento di fermo amministrativo – Necessità – Art. 23, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Sospensione del rimborso – Ricorso avverso il silenzio-rifiuto in ordine all’istanza di rimborso – Palese infondatezza del provvedimento con il quale l’Amministrazione sospende il rimborso di un credito – Conseguenze – Applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c.»

 

Scomputo delle ritenute ma non versate e non certificate

 

Il sostituito può scomputare la somma corrispondente alla ritenuta subita ma non versata e non certificata dal sostituto

Commissione Tributaria Provinciale di Salerno – Sezione IV – Sentenza n. 1740 del 14 giugno 2019: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute alla fonte – Ritenuta d’acconto – Rapporti tra “sostituto” d’imposta e “sostituito” – Omesso versamento – Solidarietà del sostituito con il sostituto nei confronti del Fisco – Sussistenza -Esclusione – Fondamento – Fatto omissivo addebitabile al sostituto – Detrazione ritenute subite – Compete – Condizioni – Fatto omissivo addebitabile al sostituto – Prova della ritenuta subìta con idonea documentazione – Allegazione delle parcelle/fatture ove risulta esposta la ritenuta d’acconto subita e decurtata dagli incassi, nonché dell’estratto conto – Art. 1294 c.c. – Art. 64, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 36-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 35, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

Accertamento dell’utile extracontabile sociale – Difesa del socio

La ristretta base azionaria non è sufficiente per la presunzione di distribuzione di utili al socio estraneo alla gestione: bocciato il teorema “pochi soci sono sempre complici”

Commissione Tributaria Provinciale di Salerno – Sezione III – Sentenza n. 2000 del 1° luglio 2019: «IMPOSTE SUI REDDITI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di capitale – Imputazione – Società di capitali a ristretta base sociale o familiare – Formazione di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione extra-contabile di dividendi in capo ai soci di società di capitali, a ristretta base sociale per presenza di fatture fittizie – Legittimità -Distribuzione dell’onere della prova – Onere probatorio in merito alla distribuzione degli utili, complicità fra i membri della compagine sociale e svolgimento di una qualche attività gestoria (interna o esterna alla società) – Rilevanza della mancata confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso del socio/contribuente in merito alla estraneità alla gestione dell’impresa e alla mancata distribuzione di utili in suo favore – Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 -Artt. 2697, 2729 c.c.»

Prassi

Deduzione delle perdite su crediti prescritti – Contestazione per l’inattività del creditore

Per il Fisco la perdita su crediti da prescrizione può nascondere una effettiva volontà liberale. L’inattività del creditore mette a rischio la deducibilità

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 197 del 18 giugno 2019: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Perdite su crediti – Deducibilità delle perdite su crediti prescritti – Nella specie, crediti vantati nei confronti di soggetti non residenti – Potere dell’A.F. di contestare che l’inattività del creditore sia frutto di una effettiva volontà liberale – Affermazione – Artt. 101, comma 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

Ambito di applicazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità

Ritenute soci attribuite dalla società: visto di conformità per il socio, anche se la società è esonerata da misure premiali ISA

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 411 dell’11 ottobre 2019: «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Modalità e ambito di applicazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità – Utilizzo in compensazione, ai sensi dell’art. 1, comma 574, della L. 27/12/2013, n. 147, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte – Apposizione del visto di conformità per l’utilizzo dei crediti superiori a 5.000 euro -Necessità – Trasferimento ai soci/associati/partecipanti dei crediti d’imposta delle società di persone/associazioni – Fattispecie – Cessione del credito disciplinato dall’articolo 22 del TUIR – Irrilevanza dell’esonero dall’obbligo del visto di conformità della società partecipata – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 1, comma 574, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 3, del D.L.24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»

Bilancio d’esercizio – Passività potenziali

Le passività potenziali: valutazione ed iscrizione in bilancio

Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 14 ottobre 2019

Società di persone – Revoca dello stato di liquidazione

La revoca dello stato di liquidazione nelle società di persone

Studio n. 111-2019/I del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 21 maggio 2019

Legislazione

Titoli non detenuti durevolmente nel patrimonio dell’impresa

Oic adopter. Estesa all’esercizio 2019 la sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2019: «Estensione all’esercizio 2019 delle disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli previste all’articolo 20-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136»

Assistenza tecnica nelle controversie tributarie

Il nuovo regolamento in materia di assistenza tecnica e difesa del contribuente dinanzi alle commissioni tributarie per i soggetti non iscritti in albi professionali

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 106 del 5 agosto 2019: «Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie»

 

 

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Saldo e stralcio e rottamazione cartelle, l’Agenzia riscossione comunica esito della domanda e importi

In arrivo 700 mila comunicazioni di Agenzia delle entrate-Riscossione in risposta ai contribuenti che hanno chiesto di aderire ai provvedimenti di definizione agevolata delle cartelle. Le lettere sono rivolte a tutti coloro che hanno presentato la domanda per il “Saldo e stralcio”, ma anche i “ritardatari” della “rottamazione-ter”, cioè chi ha mancato l’appuntamento entro la scadenza iniziale del 30 aprile scorso e ha usufruito della riapertura dei termini fino al 31 luglio 2019. Le comunicazioni, che informano gli interessati sull’esito della richiesta con l’indicazione dell’importo dovuto e delle modalità di pagamento, sono trasmesse da Agenzia delle entrate-Riscossione tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, mentre a tutti gli altri mediante lettera raccomandata. L’invio sarà completato, come previsto dalla legge, entro il prossimo 31 ottobre.

Vediamo i numeri nel dettaglio. Complessivamente si tratta di circa 690 mila “Comunicazioni delle somme dovute” di cui poco più di 380 mila relative alle domande di “saldo e stralcio” e quasi 310 mila alle richieste di “rottamazione-ter” nella fase di riapertura dei termini. In precedenza, entro il termine del 30 giugno 2019 previsto dalla legge, Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato circa un 1 milione 400 mila comunicazioni ai contribuenti che hanno aderito alla “rottamazione-ter” entro il termine del 30 aprile.

Rientrano nel “saldo e stralcio” (Legge n. 145/2018) i contribuenti persone fisiche che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica (ISEE del nucleo familiare inferiore a 20 mila euro). Per questa tipologia di agevolazione è previsto il pagamento nella misura che varia dal 16 al 35% dell’importo dovuto, già scontato di sanzioni e interessi. La “rottamazione-ter” (Decreto Legge n. 119/2018) prevede invece l’annullamento esclusivamente delle sanzioni e degli interessi di mora.

Le tipologie di comunicazione

Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto due tipologie di comunicazione: la “Comunicazione delle somme dovute relativa alla definizione per estinzione dei debiti” in risposta alle dichiarazioni presentate per il “saldo e stralcio” e la “Comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata” in risposta alle domande di adesione alla “rottamazione-ter” nella fase di riapertura.  

In particolare, nella prima sono indicati per tutte le cartelle, sia gli importi dovuti per il “saldo e stralcio” sia quelli esclusi da tale misura agevolativa (perché non sussistono i requisiti di grave e comprovata difficoltà economica o perché i tributi non rientrano nell’ambito applicativo del “saldo e stralcio”) e ricondotti, come previsto dalla legge, nell’ambito della “rottamazione-ter”.

Per ciascuna delle due tipologie di comunicazioni, sono previste 5 differenti lettere. La prima AT (Accoglimento totale della richiesta) comunica che tutti i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono definibili e riporta il calcolo di quanto dovuto; AP (Accoglimento parziale della richiesta) riguarda quei contribuenti che hanno una parte degli importi da pagare in forma agevolata ma anche debiti non “rottamabili”; il terzo caso-tipo (identificabile con le lettere AD) è riservato alle adesioni con tutti i debiti definibili per i quali nessun importo risulta dovuto; ancora, un quarto tipo (AX) si riferisce ai contribuenti che hanno una parte degli importi definibili per i quali non devono pagare nulla, mentre hanno un debito residuo da pagare per debiti non “rottamabili“. Infine, la tipologia RI che riguarda le adesioni alla “rottamazione-ter” o al “saldo e stralcio” che vengono rigettate in quanto i debiti indicati nella dichiarazione non rientrano in nessuno dei due istituti e quindi l’importo deve essere pagato senza agevolazioni.

Nel caso in cui il contribuente abbia presentato più di una dichiarazione di adesione, l’Agente della riscossione invierà, per ciascuna, una specifica lettera.

La Comunicazione contiene inoltre i bollettini di pagamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione (per il saldo e stralcio fino a 5 rate in tre anni, per la “rottamazione-ter” fino a 17 rate in cinque anni). La scadenza della prima rata è fissata dalla legge al 30 novembre 2019, che cadendo di sabato slitta a lunedì 2 dicembre. Se il piano di dilazione prevede più di 10 rate, la Comunicazione di ottobre conterrà i primi 10 bollettini di pagamento mentre i rimanenti saranno inviati successivamente, prima della scadenza dell’undicesima rata. Per maggiori informazioni consultare il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Come pagare

È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPA e infine, direttamente agli sportelli. Inoltre, le somme dovute potranno essere versate anche mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione. Per avvalersi del servizio di addebito diretto su conto corrente, è necessario presentare la richiesta di attivazione del mandato alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema interbancario. Per esempio, per la scadenza del 30 novembre 2019, il servizio andrà richiesto entro il 10 novembre. Oltre tale data, l‘addebito diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva e, di conseguenza, il pagamento del 30 novembre 2019 dovrà essere eseguito con una delle altre modalità. Si ricorda che il mancato o insufficiente o tardivo versamento (oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge) anche di una sola rata determina l’inefficacia della definizione agevolata.

Sarà inoltre possibile effettuare il pagamento anche solo per alcuni dei carichi compresi nella dichiarazione di adesione. In questo caso, a partire dal mese di novembre sarà disponibile un servizio sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it per scaricare i relativi bollettini da utilizzare per il versamento. Per i carichi esclusi dal pagamento, invece, la definizione non produrrà effetti e Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà riprendere le attività di recupero. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 18 ottobre 2019)




Bonus Pubblicità 2019: entro il 31 ottobre le domande per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali

Dal 1° al 31 ottobre 2019 è possibile inviare la comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2019 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In particolare è disponibile un’apposita procedura nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “comunicare”, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS.

Per maggiori informazioni consultare:

il modello di comunicazione/dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione;

il sito internet del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria; 

le specifiche F.A.Q. sull’argomento.

 




Decreto fiscale: nella bozza previsto lo “slittamento” delle compensazioni di crediti superiori a 5.000 euro per le imposte dirette (IRPEF, IRES e IRAP)

Il tanto temuto prestito forzoso a carico del settore privato dell’economia sta diventando realtà, infatti, nella bozza del Decreto fiscale si stanno materializzando le disposizioni per il differimento della compensabilità dei crediti Irpef, Ires e Irap fino a dopo la presentazione delle relative dichiarazioni per la parte eccedente i 5.000 euro, come già avviene per i crediti IVA. In pratica, il blocco delle compensazioni fino alla presentazione delle dichiarazioni. In questo modo i legittimi crediti di imposta dei contribuenti resteranno bloccati fino all’autunno dell’anno successivo la formazione.

Analisi normativa

I primi tre commi dell’art. 3, rubricato: «Contrasto alle indebite compensazioni» della proposta modifica normativa contenuta nella bozza del Decreto fiscale collegato alla Manovra 2010 modificano i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA e modelli IVA TR.

La proposta novella modifica i requisiti necessari affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive. In particolare, introducono:

  • obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui;
  • obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.

Quest’ultimo requisito si applicherà anche alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).

 

Il testo a fronte, ante e post modifiche, degli articoli novellati alla bozza di decreto

 

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Di seguito il testo dell’art. 3, della bozza del Decreto fiscale collegato alla Manovra 2010.

Art. 3
(Contrasto alle indebite compensazioni)

1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.».

2. All’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

a) le parole «di cui al comma 49,» e le parole «ritenute alla fonte,» sono soppresse;

b) dopo le parole «attività produttive» sono inserite le seguenti «, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

4. L’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale previdenza sociale e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nell’ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono inviare all’Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Le procedure di cui al primo periodo e ogni altra disposizione di attuazione del presente comma sono definite con provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle entrate e dai Presidenti dei suddetti Istituti.

5. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-ter è inserito il seguente: «49-quater. Qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate.».

6. All’articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: “2-ter. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo di cui all’articolo 49-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

7. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.

 

 

 




Il sostituito può scomputare la somma corrispondente alla ritenuta subita ma non versata

Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 D.P.R. n. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute. Questo il principio statuito dalle Sezione Unite della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 10378 del 12 aprile 2019 (di seguito riportata).

 

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza (CAS) n. 10378 del 12 aprile 2019

Presidente: Curzio, Relatore: Bruschetta

 

Oggetto: ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute alla fonte – Ritenuta d’acconto – Omesso versamento – Solidarietà del sostituito con il sostituto nei confronti del Fisco – Sussistenza – Esclusione – Fondamento – Art. 1294 c.c. – Art. 64, del DPR 29/09/1973, n. 600 – Art. 35, del DPR 29/09/1973, n. 602

Nel testo integrale

La Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Pietro Curzio (Primo Presidente f.f.), Felice Manna (Presidente Sezione), Ernestino Luigi Bruschetta (Relatore/Consigliere), Francesco Antonio Genovese, Umberto Berrino, Raffaele Frasca, Adriana Doronzo, Alberto Giusti, Antonello Cosentino (Consiglieri), ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso —/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

(ricorrente)

contro

A.I., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato G.M.R., rappresentato e difeso dall’avvocato V. A.

(controricorrente)

avverso la sentenza n. 112/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI – SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata l’11/06/2012.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.03.2019 dal Consigliere ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati G.A. per l’Avvocatura Generale dello Stato e V. A.

FATTI DI CAUSA

1. Con l’impugnata sentenza la Regionale della Puglia, rigettato l’appello dell’Agenzia, confermava la prima decisione che aveva accolto il ricorso promosso da A.I. avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale, ex art. 36-ter D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per la riscossione delle somme che il suo sostituto d’imposta non aveva provveduto a versare, pur avendo operato le ritenute d’acconto.

2. La Regionale, dopo aver rilevato che l’art. 22 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 riconosceva al sostituito il diritto allo scomputo delle ritenute d’acconto effettuate dal sostituto, spiegava che nel caso pervenuto all’esame non poteva trovare applicazione l’art. 35 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, perché quest’ultimo prevedeva la solidarietà del sostituito solamente in ipotesi di “omissione sia della ritenuta sia del versamento relativo”.

3. L’ufficio ricorreva per un unico motivo, mentre il contribuente resisteva con controricorso.

4. La sezione semplice, reputato che al suo interno fosse insorto contrasto sulla questione della esistenza della solidarietà in parola, rimetteva la controversia al Primo Presidente, il quale disponeva che sul ricorso la Corte pronunciasse a sezioni unite.

5. Il contribuente depositava memoria; la Procura Generale depositava note scritte.

6. All’esito della pubblica discussione, la difesa erariale dichiarava di voler rinunciare la ricorso; il difensore del contribuente, che a sua volta dichiarava di aderire, chiedeva che fossero comunque riconosciute le spese di lite; il pubblico ministero domandava alla Corte di enunciare, nell’interesse della legge, il principio di diritto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ai sensi dell’art. 390, comma 1, c.p.c. la rinuncia erariale al ricorso non ha efficacia, perché la stessa è intervenuta dopo la relazione del giudice incaricato.

1.1. Il ricorso deve essere però dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, quest’ultima chiaramente manifestata dalla difesa dell’amministrazione attraverso la rinuncia (Cass. Sez. VI n. 5698 del 2013).

1.2. Ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., valutando la questione di particolare importanza, la Corte intende tuttavia avvalersi del potere di pronunciare il principio di diritto.

2. Con l’unico motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., l’ufficio addebitava alla Regionale di essere caduta in errore laddove aveva ritenuto che il contribuente, avendo ricevuto il corrispettivo al netto della ritenuta d’acconto, dovesse considerarsi “liberato da qualsiasi responsabilità in ordine al versamento della stessa”; secondo l’ufficio, infatti, “permanendo la responsabilità solidale con il sostituto”, la C.T.R. era incorsa nella violazione dell’art. 35 D.P.R. n. 602 cit.

3. Come anticipato, la sezione semplice ha ravvisato un contrasto tra talune anteriori decisioni, che avrebbero escluso l’esistenza della solidarietà tra sostituto e sostituito (segnatamente, Cass., Sez. I, n. 13664 del 1999; Cass., Sez. I, n. 12991 del 1999); e la successiva giurisprudenza, che avrebbe invece costantemente affermato un principio opposto (Cass., Sez. VI-T, n. 12076 del 2016; Cass., Sez. VI-T, n. 9933 del 2015; Cass., Sez. Trib., n. 19580 del 2014; Cass., Sez. Trib., n. 23121 del 2013; Cass., Sez. Trib., n. 8653 del 2011; Cass., Sez. Trib., n. 14033 del 2006 — in “Finanza & Fisco” n. 34/2006, pag. 2956).

3.1. Deve essere tuttavia precisato che le sentenze del 1999 ­come del resto anche Cass., Sez. Trib., n. 19580 cit., Cass., Sez. Trib., 23121 cit. e Cass., Sez. Trib., n. 8653 cit. – hanno pronunciato sulla diversa fattispecie in cui il sostituto aveva integralmente pagato il corrispettivo senza operare le ritenute, sulla diversa fattispecie in cui il reddito percepito non era stato dichiarato per essere stato corrisposto “in nero” e sull’ulteriore diversa fattispecie in cui la solidarietà era stata affermata con riguardo all’accertamento dell’imposta.

3.2. Le Sezioni Unite sono invece qui chiamate a decidere se, nel caso in cui il sostituto non abbia versato l’acconto, ma abbia però operato le ritenute sul corrispettivo, il sostituito sia o meno tenuto in solido con il sostituto a subire gli effetti della riscossione in forza dell’art. 35 D.P.R. n. 602 cit.

3.3. A riguardo deve essere evidenziato che la concreta fattispecie, come appena identificata, è sempre stata risolta dalla Corte nel senso della esistenza della solidarietà tra sostituto e sostituito (Cass., Sez. VI-T, n. 12076 cit.; Cass., Sez. VI-T, n. 9933 cit.; Cass. Sez. Trib. n. 14033 cit. — in “Finanza & Fisco” n. 34/2006, pag. 2956); per l’essenziale, la soluzione è stata tradizionalmente fondata sul presupposto che l’obbligazione del versamento dell’acconto fosse unica, sia per il sostituto, sia per il sostituito; e che, alla stessa, fosse perciò “in origine” tenuto in via solidale anche il sostituito, in applicazione dell’art. 1294 c.c.; ma, questo orientamento, non può essere condiviso.

4. È utile premettere che la sostituzione – e la solidarietà nell’imposta – sono istituti distinti.

4.1. L’art. 64, comma 2, D.P.R. 600 cit., che disciplina il giudizio di accertamento dell’imposta nel caso di sostituzione, dimostra difatti che il soggetto passivo della stessa rimane il sostituito, atteso che al sostituto è soltanto riconosciuta una eccezionale facoltà di intervenire nel processo; di qui la fondamentale illazione per cui il dovere di versamento della ritenuta d’acconto costituisce un’obbligazione autonoma, rispetto all’imposta; un’obbligazione che la legge ha posto solamente a carico del sostituto, a mezzo degli artt. 23 ss. D.P.R. n. 600 cit.; e che trova la sua causa nel corrispondente obbligo di rivalsa stabilito dall’art. 64, comma 1, D.P.R. 600 cit.

4.2. La lettura appare coerente con l’art. 35 D.P.R. n. 602 cit., che prevede la solidarietà soltanto quando il sostituto non abbia versato l’acconto; con ciò chiaramente escludendo che, fuori dell’ipotesi di inadempimento del sostituto, il sostituito possa in via solidale essere tenuto al pagamento dell’acconto d’imposta; venendosi così a confermare l’assunto che l’autonoma obbligazione di versamento dell’acconto è stata, dai rammentati artt. 23 ss. D.P.R. 600 cit., posta unicamente a carico del sostituto.

4.3. Peraltro, la speciale fattispecie di solidarietà del sostituito per l’obbligazione di versamento dell’acconto d’imposta, in caso di inadempimento del sostituto, viene dall’art. 35 D.P.R. n. 602 cit. espressamente condizionata alla circostanza che non siano state operate le ritenute.

4.4. L’appena veduta condizione è in perfetta coerenza con quanto previsto dall’art. 22 D.P.R. n. 917 cit. che, in modo esattamente speculare, riconosce al sostituito il contrapposto diritto allo scomputo delle ritenute operate dal primo; in effetti, sarebbe stato legislativamente contraddittorio riconoscere il diritto allo scomputo, ma assoggettare il sostituito in via solidale alla riscossione delle somme scomputate.

4.5. Da tutto quanto, è pertanto facilmente ricavabile il seguente principio: “Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 D.P.R. n. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”.

5. Il precedente contrario orientamento, giustifica l’integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2019




Eventi sismici in Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo tra il 2016 e il 2017. Nel Decreto clima nuova proroga del versamento dei contributi sospesi

L’INPS con messaggio n. 3721/2019 (di seguito riportato) rende noto che il termine del 15 ottobre 2019 per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi e dei premi nei territori colpiti dal terremoto è stato ulteriormente prorogato al 15 gennaio 2020.

 

Il testo del messaggio Inps n. 3721 del 15 ottobre 2019

 

Oggetto: Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Decreto-legge n. 111/2019. Proroga della ripresa dei versamenti sospesi dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

L’articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, ha disposto, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo decorrente dalla data del verificarsi dell’evento calamitoso fino al 30 settembre 2017.

Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi era stato fissato, da ultimo, a seguito dell’emanazione della legge n. 55/2019, di conversione del decreto-legge n. 32/2019 (art. 23), alla data del 15 ottobre 2019, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019 (cfr. il messaggio n. 2338/2019).

L’Istituto, con il messaggio n. 3247/2019, ha dettato le istruzioni per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione entro la scadenza del 15 ottobre 2019 e, con il messaggio n. 3646/2019, ha fornito le indicazioni concernenti il versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione.

Ciò premesso, si rende noto che l’articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto–legge n. 111/2019, con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici in commento, ha disposto che gli adempimenti e i versamenti contributivi sospesi vengano effettuati in unica soluzione entro il 15 gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020.

Pertanto, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata al 15 ottobre 2019, sia in unica soluzione che mediante rateizzazione, è stata prorogata alla data del 15 gennaio 2020.

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni operative per l’effettuazione del versamento, in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione, della contribuzione sospesa.




Manovra 2020, il Governo approva con la formula “salvo intese” il decreto fiscale e la legge di Bilancio

Il Consiglio dei Ministri di martedì 15 ottobre 2019, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili e il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022.

I due provvedimenti compongono la manovra finanziaria e trovano la loro traduzione sul piano contabile nel Documento programmatico di bilancio per il 2020, che viene quindi trasmesso alla Commissione europea.

La manovra che ne risulta non si limita all’eliminazione della clausola di salvaguardia sull’IVA per il 2020, ma contiene importanti provvedimenti per il lavoro, l’ambiente, gli investimenti, la famiglia e la disabilità, avviando l’attivazione delle politiche contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

Di seguito i punti principali dei provvedimenti.

Cancellazione clausola IVA 2020

Al fine di evitare un aumento delle imposte a carico dei consumatori, con ripercussioni sulla distribuzione e il commercio, gli incrementi dell’IVA pari a 23,1 miliardi di euro previsti a legislazione vigente per il 2020 sono stati completamente sterilizzati, senza ricorrere a interventi sulle rimodulazioni delle aliquote capaci di aumentare il gettito di tale imposta.

Cuneo fiscale

Si riduce già dal 2020 il cuneo fiscale a carico dei lavoratori, avviando un percorso di diminuzione strutturale della pressione fiscale sul lavoro e di riforma complessiva del regime Irpef per tutti i lavoratori dipendenti.

Lotta all’evasione

Vengono messe in campo politiche di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali in più settori. Si prevede un inasprimento delle pene per i grandi evasori. Si introducono misure per contrastare l’illecita somministrazione di manodopera e l’aggiramento della normativa contrattuale in tema di appalti da parte di cooperative o imprese fittizie, che in tal modo evadono l’IVA e non procedono al versamento delle ritenute sui redditi dei lavoratori. Si rafforzano le misure contro le frodi nel settore dei carburanti. Si implementa il contrasto all’evasione e all’illegalità nel settore dei giochi, attraverso l’istituzione del registro unico degli operatori del gioco pubblico e il blocco dei pagamenti per i soggetti che operano dall’estero senza concessione, anche attraverso l’istituzione dell’agente sotto copertura.

Piano cashless

Con l’obiettivo di aumentare i pagamenti elettronici, si predispone un piano che prevede, tra l’altro, l’introduzione di un super bonus da riconoscersi all’inizio del 2021 in relazione alle spese effettuate con strumenti di pagamento tracciabili nei settori in cui è ancora molto diffuso l’uso del contante, nonché l’istituzione di estrazioni e premi speciali per le spese pagate con moneta elettronica e sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti con carte di credito o bancomat.

Famiglie

Vengono destinate ulteriori ingenti risorse agli interventi per la famiglia, che saranno oggetto di un piano di razionalizzazione e semplificazione.

Salute

Si prevede la cancellazione del cosiddetto superticket in sanità, a partire dalla seconda metà del 2020, con un corrispondente incremento delle risorse previste per il sistema sanitario nazionale, destinate comunque ad aumentare nel prossimo triennio.

Previdenza e welfare

Si conferma il sussidio economico che accompagna alla pensione categorie di lavoratori da tutelare (cosiddetta APE Social) e la possibilità per le lavoratrici pubbliche e private di andare in pensione anticipata anche per il 2020 (la cosiddetta ‘Opzione Donna’). Viene confermata anche l’esenzione dal canone RAI per gli anziani a basso reddito.

Persone diversamente abili

Per le politiche di sostegno alle persone diversamente abili vengono stanziate le risorse necessarie all’attuazione della delega in materia. Allo stesso tempo, nuove risorse sono previste in tre distinti fondi per la tutela del diritto al lavoro, per l’assistenza e per le esigenze di mobilità.

Investimenti pubblici e privati e ambiente

Si istituiscono due nuovi fondi per finanziare gli investimenti dello Stato e degli enti territoriali e un fondo per contribuire (con garanzie, debito o apporto di capitale di rischio) alla realizzazione di investimenti privati sostenibili nell’ambito del green new deal. A queste risorse vanno aggiunte quelle relative al sostegno degli investimenti privati sotto forma di contributi e di incentivi.

Mezzogiorno

Vengono destinate risorse ad interventi per incentivare gli investimenti delle imprese, alle infrastrutture sociali e al risparmio energetico nelle regioni del Mezzogiorno.

Imprese e innovazione

Si stanziano le risorse necessarie a proseguire gli incentivi del programma “Industria 4.0” per sostenere gli investimenti privati e favorire il rinnovo dei sistemi produttivi: tra questi il Fondo centrale per le piccole e medie imprese; il super e l’iper ammortamento (per beni tecnologici, software ed economia circolare); il rifinanziamento della legge Sabatini; il credito di imposta per la “Formazione 4.0”.

Detrazioni

Vengono prorogate le detrazioni per la riqualificazione energetica, gli impianti di micro-cogenerazione e le ristrutturazioni edilizie, oltre a quelle per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata a seguito di ristrutturazione della propria abitazione. Viene introdotta per il 2020 una detrazione per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (il ‘bonus facciate’) per dare un nuovo volto alle nostre città.

Rinnovo dei contratti pubblici

Sono ampliati gli stanziamenti del triennio 2019-2021 per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego del comparto Stato.




In Gazzetta il Decreto Clima

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2019 il decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante: «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229». Vigente dal 15 ottobre 2019 dovrà essere convertito in legge entro il 13 dicembre 2019.

DDL e relazioni (illustrativa e tecnica) – Disegno di legge 1547 

«Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/ 50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»

Relazione
Relazione tecnica
Disegno di legge
Testo del decreto-legge

(Link atti)

 

Buoni per la rottamazione di auto/moto e contributi per la riduzione dei rifiuti

Il provvedimento urgente contiene, tra l’altro, le misure che introducono il cd “buono mobilità” destinato ai cittadini che risiedono in comuni che superano i limiti di emissioni inquinanti indicati dalla normativa europea sulla qualità dell’aria. Il buono consiste in un contributo pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamato, da utilizzare entro i successivi tre anni, per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita. Il “buono mobilità” non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, saranno definite le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio, anche ai fini del rispetto del limite di spesa (articolo 2). Nel decreto previsto, inoltre, un contributo economico a fondo perduto per finanziare gli esercenti che, al fine di ridurre la produzione di rifiuti, attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi o alla spina, alimentari e detergenti. Nel dettaglio, agli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall’esercente non sia monouso. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, saranno fissate le modalità per l’ottenimento del contributo nonché per la verifica dello svolgimento dell’attività di vendita per un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo (articolo 7).