Rischio fiscale e principi contabili, nuove linee guida Entrate-OIC: indicazioni utili anche oltre la cooperative compliance

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 luglio 2026, prot. n. 200904/2026, integra le linee guida sul Tax Control Framework con due nuove schede dedicate alle cripto-valute e al diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura.

Sebbene predisposte principalmente per la mappatura dei rischi fiscali nell’ambito dell’adempimento collaborativo e eventualmente nel regime opzionale previsto dall’articolo 7-bis del D.Lgs, n. 128/2015, le istruzioni rivestono un interesse più ampio. Le ricostruzioni contabili curate dall’OIC e i relativi inquadramenti fiscali elaborati  possono infatti costituire un autorevole riferimento tecnico anche per la generalità delle imprese chiamate ad affrontare le medesime fattispecie.

Le indicazioni devono, tuttavia, essere applicate tenendo conto delle caratteristiche concrete dell’operazione: le schede precisano che le conclusioni valgono esclusivamente per i casi descritti e non possono essere automaticamente estese a fattispecie caratterizzate da elementi differenti.

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 luglio 2026, prot. n. 200904/2026, sono state approvate ulteriori istruzioni operative per la mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente.

Le nuove indicazioni aggiornano e integrano il corpus documentale avviato con il provvedimento del 10 gennaio 2025, prot. n. 5320, e successivamente ampliato con il provvedimento del 7 agosto 2025, prot. n. 321934, e con quello del 28 gennaio 2026, prot. n. 33973.

Le due nuove schede riguardano:

  • il trattamento contabile delle cripto-valute;
  • il trattamento contabile del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura.

Le istruzioni sono state predisposte nell’ambito del tavolo tecnico costituito da rappresentanti dell’Agenzia delle entrate e dell’Organismo italiano di contabilità: l’OIC cura la parte contabile delle schede, mentre l’Agenzia ne definisce l’inquadramento fiscale.

 

Le linee guida possono orientare anche le imprese esterne alla cooperative compliance

 

La portata operativa delle linee guida non deve essere circoscritta alle sole imprese già ammesse all’adempimento collaborativo.

Il Tax Control Framework costituisce, infatti, un modello strutturato di governo del rischio fiscale utilizzabile anche dalle imprese che non possiedono ancora i requisiti per l’accesso al regime. Sotto il profilo organizzativo, le linee guida rappresentano quindi un riferimento per la definizione della strategia fiscale, l’attribuzione di ruoli e responsabilità, la costruzione delle procedure di controllo, il monitoraggio e la mappatura dei rischi connessi ai processi aziendali e ai principi contabili.

Questa possibile estensione non deriva soltanto da una valutazione di buona governance. L’articolo 7-bis del Dlgs 5 agosto 2015, n. 128, prevede espressamente che i contribuenti privi dei requisiti per aderire all’adempimento collaborativo possano optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale conforme all’articolo 4, dandone comunicazione all’Agenzia delle entrate. La scelta ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile. Alla scadenza, si rinnova automaticamente per altri due periodi, salvo revoca espressa da comunicare con lo stesso modello previsto per l’opzione.

La destinazione delle linee guida anche a tali soggetti è espressamente confermata nelle istruzioni relative alla Mappa dei rischi del settore assicurativo, nelle quali si precisa che il documento si rivolge anche ai contribuenti che, pur non avendo i requisiti per accedere alla cooperative compliance, intendono optare per un TCF ai sensi dell’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015.

Occorre, tuttavia, distinguere due piani:

  • qualsiasi impresa può utilizzare le linee guida come benchmark volontario di governance e controllo interno;
  • gli effetti giuridici e sanzionatori del regime opzionale richiedono, invece, l’esercizio formale dell’opzione e il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge.

Il regime opzionale non determina l’ingresso nella cooperative compliance e non attribuisce integralmente i benefici propri dell’adempimento collaborativo. Riconosce, però, specifiche tutele per i rischi fiscali comunicati preventivamente mediante interpello, alle condizioni previste dall’articolo 7-bis, comprese la protezione sul piano delle sanzioni amministrative e, nei casi indicati dalla norma, la non punibilità per il delitto di dichiarazione infedele. Più nel dettaglio, all’esercizio di tale opzione sono collegati effetti “premiali” consistenti nella mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie riferite a rischi di natura fiscale comunicati all’Agenzia delle entrate con apposita istanza di interpello presentata prima dell’invio delle dichiarazioni fiscali o comunque prima del decorso delle relative scadenze. Ciò vale a condizione che il comportamento adottato dal contribuente sia conforme a quanto illustrato nell’istanza di interpello e che non siano state commesse violazioni tributarie basate su condotte simulatorie o fraudolente.Il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 9 luglio 2025 ha individuato le modalità applicative delle disposizioni di cui al richiamato articolo 7-bis. 

 

Il nuovo sistema di aggiornamento continuo

 

Il provvedimento del 6 luglio 2026 non si limita ad aggiungere due casistiche.

Viene previsto che le istruzioni possano essere periodicamente integrate con ulteriori fattispecie relative ai rischi fiscali derivanti dai principi contabili. I futuri aggiornamenti potranno inoltre essere adottati anche mediante la pubblicazione della versione integrata nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate dedicata all’adempimento collaborativo.

Si consolida così un sistema documentale dinamico: il TCF non deve essere costruito come un assetto immutabile, ma deve essere aggiornato in funzione dell’evoluzione dei principi contabili, delle operazioni aziendali e dei relativi riflessi tributari (cfr. provvedimento prot. n. 200904/2026, punti 1.4 e 1.5).

 

Cripto-valute: classificazione contabile legata alla destinazione

 

La prima nuova scheda prende in esame una società che redige il bilancio secondo le disposizioni del codice civile e detiene Bitcoin, Ethereum e Solana.

Le linee guida precisano che la fattispecie riguarda cripto-valute:

  • prive di consistenza fisica;
  • non emesse da un’autorità;
  • non rappresentative di un diritto contrattuale nei confronti di un’altra parte;
  • separatamente trasferibili.

L’assenza di una disciplina specifica nei principi contabili nazionali impone di applicare il percorso previsto dall’OIC 11 per le fattispecie non espressamente regolate.

 

Detenzione durevole

 

Quando le cripto-valute sono destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della società, devono essere classificate tra le immobilizzazioni immateriali e inizialmente iscritte al costo di acquisto.

Secondo le linee guida, tali attività non devono essere assoggettate ad ammortamento, poiché la loro utilità non si esaurisce secondo un periodo predeterminato. Restano invece applicabili le regole dell’OIC 9 sulle perdite durevoli di valore; il valore recuperabile è individuato nel fair value, al netto dei costi di vendita.

 

Detenzione per la vendita

 

Quando, invece, le cripto-valute sono destinate alla vendita nell’ambito dell’ordinaria attività della società, devono essere classificate tra le rimanenze di magazzino.

In tal caso, l’iscrizione iniziale avviene al costo di acquisto e la valutazione successiva al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dal mercato, rappresentato dal fair value al netto dei costi di vendita.

 

Cripto-attività: neutralità fiscale delle valutazioni

 

Sul piano tributario, la scheda richiama l’articolo 110, comma 3-bis, del TUIR, secondo il quale i componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito.

La neutralità opera sia ai fini IRES sia ai fini IRAP e prescinde dalla classificazione contabile adottata.

Ne consegue che:

  • se le cripto-valute sono iscritte tra le immobilizzazioni immateriali, le eventuali svalutazioni per perdite durevoli rilevate a conto economico non assumono rilevanza fiscale;
  • se sono iscritte tra le rimanenze, le variazioni contabili derivanti dalla valutazione del magazzino devono essere neutralizzate nella dichiarazione dei redditi mediante variazioni in aumento o in diminuzione.

L’irrilevanza riguarda i soli fenomeni valutativi. Restano fiscalmente rilevanti gli eventi realizzativi, quali la cessione contro valuta avente corso legale o la permuta con altri beni o con altre cripto-attività, secondo quanto precisato nella scheda (cfr. allegato al provvedimento prot. n. 200904/2026, «Trattamento contabile delle cripto-valute»).

 

Diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura: prevale la natura obbligatoria

 

La seconda scheda prende in esame un contratto decennale con il quale una società acquisisce l’utilizzo esclusivo di un’infrastruttura identificata, quale una determinata tratta di fibra ottica, versando anticipatamente l’intero corrispettivo.

La proprietà dell’infrastruttura e gli obblighi di manutenzione restano in capo al fornitore.

Secondo le istruzioni, la qualificazione dell’operazione dipende dall’analisi concreta del contratto. Nella fattispecie esaminata, il diritto attribuito all’utilizzatore ha natura obbligatoria, e non reale, perché:

  • il fornitore mantiene la proprietà del bene;
  • il cessionario non può intervenire autonomamente sull’infrastruttura;
  • la manutenzione ordinaria e straordinaria resta a carico del fornitore;
  • sono necessarie attività del concedente affinché il diritto possa essere esercitato.

Il contratto risulta pertanto assimilabile a una locazione. La corresponsione anticipata e in unica soluzione del prezzo non è sufficiente, da sola, a trasformare il rapporto in un trasferimento di diritto reale.

 

Corrispettivo anticipato da ripartire lungo la durata del contratto

 

Sul piano contabile, la società deve iscrivere il corrispettivo anticipato tra i risconti attivi e imputare annualmente la quota di competenza alla voce B8 del conto economico, relativa ai costi per godimento di beni di terzi.

Sul piano fiscale, occorre distinguere:

  • se il contratto è qualificabile come locazione operativa, la ripartizione contabile del costo lungo la durata del contratto assume rilevanza fiscale in base al principio di derivazione dell’articolo 83 del TUIR;
  • se il contratto presenta i caratteri della locazione finanziaria, la deduzione deve rispettare il periodo minimo previsto dall’articolo 102, comma 7, del TUIR.

In nessuno dei due casi il corrispettivo iniziale può essere integralmente dedotto nel periodo in cui viene pagato: il costo deve essere ripartito secondo competenza, lungo la durata contrattuale o, se più lungo, lungo il periodo fiscale minimo previsto per il leasing (cfr. allegato al provvedimento prot. n. 200904/2026, «Trattamento contabile del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura»).

 

 

Il percorso delle linee guida

 

Provvedimento 10 gennaio 2025, prot. n. 5320

 

Il provvedimento costituisce l’atto di base del nuovo sistema standardizzato. Ha approvato:

  • le linee guida per la redazione del documento che disciplina il Tax Compliance Model;
  • le indicazioni per la certificazione del TCF;
  • la Mappa standardizzata dei rischi e dei controlli fiscali per il settore industriale.

Lo stesso provvedimento ha previsto che il sistema possa essere periodicamente aggiornato mediante ulteriori istruzioni dedicate ai rischi fiscali derivanti dai principi contabili.

Provvedimento 7 agosto 2025, prot. n. 321934

 

Il primo aggiornamento ha approvato tre schede operative:

  • Recesso anticipato da un commodity swap – Il provento derivante dall’estinzione anticipata dello strumento di copertura assume rilevanza contabile e fiscale secondo il progressivo riversamento della riserva di cash flow hedge, anziché integralmente nell’esercizio dell’incasso.
  • Concessione a tempo determinato del diritto di superficie – Il canone periodico è qualificato contabilmente e fiscalmente come ricavo, e non come plusvalenza, e concorre al reddito secondo la maturazione contrattuale.
  • Prestito obbligazionario convertibile a tasso zero – La scheda disciplina la separazione contabile tra componente di debito e componente di patrimonio netto, la rilevanza fiscale degli interessi passivi sostanziali determinati con il costo ammortizzato e gli effetti della conversione o del mancato esercizio del diritto.

Provvedimento 7 agosto 2025, prot. n. 321940

 

Con un distinto provvedimento adottato nella stessa data sono state approvate le linee guida per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali delle imprese assicurative.

Il documento individua i processi, le attività e i rischi fiscali minimi del settore, le modalità di valutazione del rischio inerente e residuo, i controlli di primo e secondo livello e gli adempimenti del certificatore.

La Mappa standardizzata costituisce un minimum standard: deve essere integrata da ciascuna impresa in funzione delle proprie caratteristiche organizzative, operative e contabili. Le stesse linee guida dichiarano espressamente di rivolgersi anche alle imprese che adottano volontariamente un TCF certificato ai sensi dell’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015.

Provvedimento 28 gennaio 2026, prot. n. 33973

 

Il successivo aggiornamento ha approvato due ulteriori schede.

La prima riguarda la retrodatazione di una Business Combination Under Common Control in ambito IFRS. In assenza di una disciplina specifica nell’IFRS 3, la società può adottare, nel rispetto dello IAS 8, una policy basata sulla continuità dei valori e sulla retrodatazione contabile. In presenza delle condizioni previste dall’articolo 172, comma 9, del TUIR, la retrodatazione contabile consente anche la retrodatazione fiscale della fusione.

La seconda scheda disciplina i piani di stock option e stock grant dei soggetti OIC adopter. L’OIC 11 consente, in assenza di una disciplina nazionale specifica, di assumere come riferimento l’IFRS 2, purché compatibile con i postulati del bilancio. Per i piani i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o successivi, la deduzione fiscale è rinviata al momento dell’effettiva assegnazione degli strumenti; in caso di mancato esercizio, gli oneri restano indeducibili e la riserva assume, ai fini fiscali, natura di riserva di utili.

 

Un modello di compliance progressivamente esteso

 

Il nuovo provvedimento conferma, dunque, la progressiva trasformazione del TCF da modello organizzativo costruito liberamente dal contribuente a sistema maggiormente standardizzato, certificabile e soggetto ad aggiornamento continuo.

Le nuove schede non costituiscono principi contabili generali né interpretazioni applicabili automaticamente a ogni operazione. Ogni documento precisa che le conclusioni valgono per la specifica fattispecie descritta e possono essere riconsiderate qualora, in sede di controllo, emerga un quadro informativo diverso o più completo.

La loro rilevanza operativa resta comunque ampia: oltre a guidare le imprese ammesse o interessate alla cooperative compliance, esse forniscono un catalogo di rischi e di soluzioni organizzative utilizzabile anche dalle imprese di minori dimensioni per costruire un presidio fiscale coerente, documentabile e, quando ricorrono le condizioni, certificabile.




Bonus e stock options nel settore finanziario: approvate le regole per evitare l’addizionale del 10 per cento

Operativa la nuova disciplina che consente di non applicare l’addizionale del 10 per cento sui bonus e sulle stock options corrisposti ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore finanziario.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 luglio 2026, prot. n. 2026/223895, sono state definite le modalità e i termini di attuazione dell’articolo 33, comma 2-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La disposizione è stata introdotta dall’articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – legge di Bilancio 2026 – e, al ricorrere delle condizioni stabilite, esclude l’applicazione dell’addizionale del 10 per cento sugli emolumenti variabili eccedenti la parte fissa della retribuzione erogati ai dirigenti e ai collaboratori coordinati e continuativi del settore finanziario.

 

Ambito soggettivo della disciplina

 

Le disposizioni attuative si applicano ai soggetti che erogano emolumenti variabili sotto forma di bonus e stock options:

  • ai dirigenti operanti nel settore finanziario;
  • ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel medesimo settore.

In presenza delle condizioni previste dall’articolo 33, comma 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010 e dal provvedimento attuativo, l’aliquota addizionale non trova applicazione (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punti 1.1 e 1.2).

 

L’accesso alla disciplina di favore dipende, pertanto, da una scelta e da un adempimento del soggetto che eroga le remunerazioni: non è il dirigente o il collaboratore a effettuare il versamento richiesto per la disapplicazione dell’imposta.

 

Versamento agli enti del Terzo settore almeno pari al doppio dell’addizionale

 

La disapplicazione dell’addizionale è subordinata al versamento, da parte del soggetto erogatore, di una somma almeno pari al doppio dell’addizionale complessivamente dovuta per il periodo di riferimento.

Il versamento deve essere effettuato a favore di uno o più enti del Terzo settore disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 — Codice del Terzo settore (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punto 2, lett. a)).

 

Gli enti beneficiari non possono:

  • controllare, direttamente o indirettamente, il soggetto che eroga le remunerazioni;
  • essere controllati dal soggetto erogatore;
  • essere controllati dallo stesso soggetto che controlla l’erogatore.

 

La disposizione anti abuso intende quindi escludere dal meccanismo agevolativo i versamenti effettuati in favore di enti inseriti nella medesima sfera di controllo del soggetto erogatore.

Il versamento deve inoltre riferirsi all’ammontare complessivo dell’addizionale dovuta per il periodo d’imposta e non può essere parametrato soltanto a una parte delle remunerazioni variabili o dell’imposta potenzialmente applicabile (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punto 2, lett. b)).

 

Il versamento deve essere effettuato mediante bonifico

 

La somma destinata agli enti del Terzo settore deve essere versata mediante bonifico (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punto 3.1).

Il provvedimento contiene, tuttavia, una disposizione di salvaguardia per i pagamenti effettuati prima della sua pubblicazione. Sono considerati validi anche i versamenti eseguiti anteriormente al 30 luglio 2026 con strumenti diversi dal bonifico, purché:

  • siano stati effettuati mediante mezzi di pagamento tracciabili;
  • risultino effettivamente rendicontati dall’ente beneficiario.

La previsione consente, quindi, di riconoscere i versamenti già eseguiti nel corso del 2026, a condizione che siano verificabili la provenienza delle somme, la loro destinazione e l’effettiva acquisizione da parte dell’ente del Terzo settore (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punto 3.2).

 

Versamento insufficiente: integrazione entro 60 giorni

 

Il provvedimento disciplina anche l’ipotesi in cui, a seguito delle operazioni di conguaglio, emerga che la somma già versata agli enti del Terzo settore sia inferiore al doppio dell’addizionale effettivamente dovuta.

L’insufficienza del versamento non determina automaticamente la decadenza dal beneficio. Il soggetto erogatore può integrare la somma inizialmente versata, corrispondendo agli enti del Terzo settore la differenza necessaria per raggiungere l’importo minimo richiesto.

L’integrazione deve essere effettuata entro 60 giorni dal termine previsto dall’articolo 4, comma 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (dal termine del 16 marzo). La conservazione del beneficio è quindi subordinata al tempestivo versamento della differenza (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punto 3.3).

 

Indicazione dei versamenti nel modello Redditi

 

I soggetti erogatori devono indicare nel proprio modello Redditi, relativo al periodo d’imposta nel quale i versamenti sono stati effettuati:

  • l’ammontare delle somme versate;
  • i codici fiscali degli enti del Terzo settore beneficiari.

 

Devono inoltre conservare idonea documentazione attestante:

  • l’importo dell’addizionale complessivamente dovuta;
  • l’importo effettivamente versato agli enti del Terzo settore.

 

La documentazione dovrà quindi consentire di verificare sia la corretta determinazione dell’imposta non applicata sia il rispetto del rapporto minimo di due a uno tra il versamento effettuato e l’addizionale complessivamente dovuta (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punto 3.4).

 

Mancata applicazione dell’addizionale da attestare nella CU

 

Nella Certificazione unica (CU) relativa all’anno nel quale i dirigenti o i collaboratori ricevono gli emolumenti variabili, il sostituto d’imposta deve attestare l’omessa applicazione dell’aliquota addizionale ai sensi dell’articolo 33, comma 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010.

L’indicazione nella CU consente di documentare che la mancata trattenuta dell’addizionale non deriva da un’omissione del sostituto, ma dall’applicazione della nuova disciplina agevolativa (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punto 3.5).

 

Decorrenza dalle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2026

 

Le disposizioni attuative si applicano alle remunerazioni variabili corrisposte a partire dal 1° gennaio 2026 (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punto 4.1).

Poiché il modello Redditi destinato ad accogliere le informazioni relative ai versamenti sarà approvato nel 2027, il provvedimento introduce una specifica disciplina transitoria.

I versamenti effettuati dal 1° gennaio 2026 fino alla chiusura del periodo d’imposta, qualora questa sia anteriore al 31 dicembre 2026, dovranno essere indicati nel modello Redditi che sarà approvato nel 2027. Nel medesimo modello dovranno essere riportati anche i versamenti effettuati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punto 4.2).

 

Una scelta da programmare sull’intero periodo d’imposta

 

Il provvedimento attuativo completa il quadro della nuova disciplina, subordinando la disapplicazione dell’addizionale a condizioni quantitative, finanziarie, documentali e dichiarative puntualmente individuate.

La scelta deve essere effettuata considerando:

  • l’ammontare complessivo delle remunerazioni variabili erogate nel periodo;
  • l’addizionale del 10 per cento che risulterebbe complessivamente dovuta;
  • il versamento minimo da effettuare agli enti del Terzo settore;
  • gli eventuali conguagli;
  • gli obblighi di indicazione nel modello Redditi e nella Certificazione unica.



Voucher Cloud Computing & Cybersecurity. Pronto l’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti agevolabili

Con decreto direttoriale Mimit 29 luglio 2026 è stato definito l’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security, in esito alla procedura definita dall’articolo 4 del decreto direttoriale 21 novembre 2025.

L’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security è consultabile al seguente link https://vcc-elencofornitori.npi.invitalia.it/ da coloro che intendono presentare istanza di agevolazione e che, a tal fine, effettuano l’accesso alla piattaforma tramite i sistemi di identificazione previsti.

 

Obiettivi e ambito di applicazione del Voucher Cloud & Cybersecurity

 

Il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025.

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi, operanti sull’intero territorio nazionale che dispongono, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps.

 

Servizi agevolabili 

 

Sono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud, che risultano presenti nel seguente elenco:

  • soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
  • soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
  • servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
  • servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
  • servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco.

I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:

  • acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
  • sottoscrizione di un abbonamento;
  • adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.

I piani di spesa riguardanti i predetti prodotti/servizi, il cui importo non deve risultare inferiore a 4 mila euro, devono:

  • avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
  • essere collegati, nei casi diversi da quello sopra indicato, ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi. Qualora la durata dell’abbonamento ecceda tale termine, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.

Non sono ritenute ammissibili le spese connesse all’acquisizione di prodotti/servizi aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari.

 

Le agevolazioni

 

Le agevolazioni sono concesse, ai sensi del regolamento de minimis, sotto forma di contributo a fondo perduto, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili. Le agevolazioni non potranno superare, in ogni caso, l’importo di 20 mila euro.

Le agevolazioni sono erogate in non più di due quote, di cui la prima all’avvenuto sostenimento di almeno il 50% del piano di spesa e la seconda ed ultima a seguito dell’avvenuta ultimazione del piano, fermo restando la possibilità di richiedere l’erogazione in una unica quota a seguito della realizzazione dell’intero piano di spesa.

 

Procedure di accesso alle agevolazioni

 

Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione da parte delle PMI e dei lavoratori autonomi saranno definiti con successivo provvedimento direttoriale, in esito alla formazione dell’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei prodotti e servizi agevolabili.

 

 

Vedi anche:

Link esterni al sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)

Normativa

 

Fonte: sito web Ministero delle Imprese e del Made in Italy – https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/sostegno-alla-domanda-di-servizi-di-cloud-computing-e-cyber-security

 

 

 

 




Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Luglio 2026 | Dai crediti IRES all’IVA edilizia, nuovi chiarimenti

Le risposte ad interpello qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 2 e il 31 luglio 2026, affrontano questioni in materia di lavoro transfrontaliero, imposizione straordinaria sugli extraprofitti bancari, agevolazioni per gli enti del Terzo settore, participation exemption, deduzioni per le trasferte degli autotrasportatori, incentivi agli investimenti nelle start-up innovative, concordato preventivo biennale, dichiarazioni integrative, IVA edilizia e tassazione delle attività agricole connesse.

Tra i chiarimenti più significativi figurano la tassazione esclusiva in Italia delle remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia al dipendente residente in Francia; l’individuazione della base imponibile per l’affrancamento della riserva sugli extraprofitti e l’ammissibilità della compensazione con crediti edilizi acquistati; il mantenimento delle agevolazioni immobiliari degli ETS dopo il previo utilizzo istituzionale diretto; l’esclusione della Pex per una partecipata serba assoggettata a un regime fiscale speciale; la necessità di spese effettivamente sostenute per la deduzione forfettaria delle trasferte; la qualificazione dei contratti SAFE come investimenti in convertendo; e gli effetti della liquidazione ordinaria sul CPB e sull’imputazione dei redditi al socio d’opera superstite.

La raccolta comprende inoltre ulteriori interventi di particolare rilievo. L’Agenzia esclude l’utilizzo della dichiarazione integrativa come strumento di mero ripensamento per modificare la destinazione di un credito IRES del consolidato da rimborso a cessione infragruppo, al di fuori delle ipotesi tassative previste dall’articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998. In materia IVA, viene chiarito che la sede di un’associazione di promozione sociale non può essere assimilata a una delegazione comunale o a un’opera di urbanizzazione secondaria, ferma restando la possibile applicazione dell’aliquota del 10 per cento se l’intervento è qualificato come ristrutturazione edilizia. In ambito agricolo, infine, viene precisato che la determinazione catastale dei redditi per le attività agricole connesse richiede non solo la prevalenza del prodotto proprio, ma anche la riconducibilità dei beni alla tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 2015.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di luglio 2026, aggiornata al 31 luglio 2026.

 

Offerta Benvenuto 2026

 

Risposta n. 132 del 2/07/2026 – Risposta rettificata dalla risposta n. 154 del 06/08/2026

Dipendente della Banca d’Italia residente in Francia: le remunerazioni rientrano nelle funzioni pubbliche, sono imponibili esclusivamente in Italia e scontano la ritenuta IRPEF

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 132 del 2 luglio 2026 – Oggetto: CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI – Lavoratore transfrontaliero residente in Francia – Remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia – Applicazione della disciplina delle funzioni pubbliche – Tassazione esclusiva in Italia e obbligo di ritenuta IRPEF – Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione Italia-Francia, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20 – Articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Le remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia a un proprio dipendente fiscalmente residente in Francia rientrano nell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione Italia-Francia, poiché l’Istituto è un ente di diritto pubblico che persegue interessi pubblici e non svolge attività industriale o commerciale. Tali emolumenti sono quindi imponibili esclusivamente in Italia, Stato della fonte, e la Banca d’Italia deve applicare la ritenuta IRPEF a titolo d’acconto.

Riferimenti normativi e documentali

  • Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), Convenzione Italia-Francia, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20.
  • Articolo 15, paragrafo 4, Convenzione Italia-Francia.
  • Articolo 23 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
  • Statuto della Banca d’Italia, approvato con D.P.R. 27 giugno 2022.

 

Risposta n. 133 del 3/07/2026

Affrancamento della riserva extraprofitti bancari: base imponibile limitata a 2,5 volte l’imposta originaria e compensazione ammessa con crediti edilizi acquistati, salvo i divieti vigenti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 133 del 3 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – BANCHE – Contributo straordinario per l’affrancamento della riserva costituita in luogo dell’imposta straordinaria sugli extraprofitti – Base imponibile commisurata a 2,5 volte l’imposta originariamente dovuta – Versamento in compensazione con crediti d’imposta acquistati ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 – Articolo 1, commi da 68 a 73, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.

Ai fini dell’affrancamento della riserva costituita in luogo dell’imposta straordinaria sugli extraprofitti bancari, la base imponibile coincide con la misura minima prescritta dall’articolo 26, comma 5-bis, del D.L. n. 104/2023, pari a 2,5 volte l’imposta straordinaria, indipendentemente dall’eventuale maggiore importo contabilizzato. Il contributo può essere versato tramite modello F24 utilizzando in compensazione crediti d’imposta acquistati ai sensi dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020, nel rispetto dei servizi telematici obbligatori e dei limiti o divieti di compensazione vigenti.

Riferimenti normativi e documentali

  • Articolo 1, commi da 68 a 73, legge 30 dicembre 2025, n. 199.
  • Articolo 26, commi 5-bis e 5-ter, del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 36
  • Articolo 121 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Decreto rilancio).
  • Articolo 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
  • Articolo 37, comma 49-quinquies, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 20/E del 15 maggio 2026.

 

Risposta n. 134 del 6/07/2026

Immobile acquistato da un ETS: vendita o locazione entro cinque anni non fa decadere dall’agevolazione se il bene è stato effettivamente destinato all’uso istituzionale; la cessione può generare una plusvalenza imponibile

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 134 del 6 luglio 2026 – Oggetto: TERZO SETTORE – AGEVOLAZIONI FISCALI – Acquisto oneroso di immobili da parte di enti del Terzo settore – Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa – Utilizzo diretto del bene per finalità istituzionali – Successiva vendita o locazione entro cinque anni – Mantenimento del beneficio – Possibile plusvalenza imponibile in caso di cessione infraquinquennale – Articolo 82, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Articoli 67 e 68 del del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

L’agevolazione prevista dall’articolo 82, comma 4, del Codice del Terzo settore non richiede il mantenimento della proprietà dell’immobile per cinque anni, ma che il bene sia effettivamente utilizzato in modo diretto per gli scopi istituzionali entro tale termine. Se l’utilizzo diretto è già avvenuto, la successiva vendita o locazione a terzi entro il quinquennio non determina decadenza dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. La cessione infraquinquennale di un immobile destinato ad attività non commerciale può tuttavia generare una plusvalenza imponibile ai sensi degli articoli 67 e 68 del TUIR.  Ai fini delle imposte sui redditi, la vendita dell’immobile entro il quinquennio dal suo acquisto nel presupposto che lo stesso sia stato destinato sin dall’origine allo svolgimento dell’attività non commerciale può originare una fattispecie fiscalmente rilevante ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al riguardo, infatti, il suddetto articolo 67 ricomprende tra i redditi diversi, alla lettera b), al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis), «le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, (…)».

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 135 dell’ 8/07/2026

Partecipata serba: l’esenzione decennale per grandi investimenti e assunzioni è un regime fiscale speciale; la plusvalenza non beneficia della PEX e la tutela prevista per i dividendi non si estende alle cessioni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 135 dell’8 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES – Participation exemption (PEX) – Cessione di partecipazione non di controllo in società residente in Serbia – Esenzione decennale collegata a investimenti e assunzioni prevista dall’articolo 50a della legge serba – Qualificazione come regime fiscale speciale – Localizzazione in Stato a fiscalità privilegiata – Inapplicabilità della PEX – Inapplicabilità alle plusvalenze della tutela prevista per gli utili dall’articolo 1, commi 1007 e 1008, della legge n. 205 del 2017 – Articoli 47-bis e 87 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

L’esenzione decennale prevista dall’articolo 50a della legislazione serba per le imprese che superano determinate soglie di investimento e occupazione costituisce un regime fiscale speciale ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 1, lettera b), del TUIR, poiché è subordinata a specifiche condizioni soggettive, quantitative e temporali. La partecipata deve quindi considerarsi localizzata in uno Stato a fiscalità privilegiata e la plusvalenza derivante dalla sua cessione non beneficia della PEX. La tutela transitoria prevista dall’articolo 1, commi 1007 e 1008, della legge n. 205/2017 riguarda gli utili e i dividendi e non è estensibile alle plusvalenze.

Riferimenti normativi e documentali

  • Articolo 87, commi 1 e 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
  • Articolo 47-bis, comma 1, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
  • Articolo 50a della legge sulla tassazione dell’utile delle persone giuridiche della Repubblica di Serbia.

 

Risposta n. 136 dell’ 8/07/2026

Autotrasporto merci: la deduzione forfettaria per le trasferte compete solo se l’impresa sostiene effettivamente le relative spese; esclusa quando non corrisponde indennità né rimborsi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 136 dell’8 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – REDDITO D’IMPRESA – Imprese autorizzate all’autotrasporto di merci – Trasferte fuori dal territorio comunale effettuate da dipendenti diretti e lavoratori somministrati – Deduzione forfettaria delle spese – Necessità dell’effettivo sostenimento dell’onere – Esclusione in assenza di indennità o rimborsi – Articolo 95, comma 4, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

La deduzione forfettaria prevista dall’articolo 95, comma 4, del TUIR per le trasferte fuori dal territorio comunale delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci presuppone il sostenimento di spese riferibili alle trasferte. Il beneficio non spetta quando l’impresa non corrisponde ai lavoratori, direttamente assunti o somministrati, alcuna indennità o rimborso e non sostiene in concreto l’onere della trasferta.

In particolare, nella risposta i tecnici di Via Giorgione evidenziano  “che la norma in commento fa esplicito riferimento alle «spese sostenute» in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti dell’impresa. Sebbene, dunque, sia prevista una deduzione forfettaria dal reddito, il comma 4 dell’articolo 95 del TUIR si riferisce, in ogni caso, a costi sostenuti. Si ritiene, in altri termini, che la norma in esame conceda alle imprese la possibilità di beneficiare della deduzione in esame solo nell’ipotesi di effettivo ”sostenimento” delle spese relative alle trasferte dei propri dipendenti”.

Riferimenti normativi e documentali

• Articolo 95, comma 4, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
• Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 39/E dell’11 febbraio 2002.

 

Risposta n. 137 dell’ 8/07/2026

SAFE in start-up innovative: investimento in convertendo agevolabile con detrazione IRPEF del 65% al bonifico e all’iscrizione a riserva; la restituzione prima di tre anni determina decadenza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 137 dell’8 luglio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – START-UP INNOVATIVE – Investimenti mediante Simple Agreement for Future Equity (SAFE) – Qualificazione come investimenti in convertendo – Detrazione IRPEF del 65 per cento – Maturazione al momento del bonifico bancario e dell’iscrizione della somma in una riserva patrimoniale non rimborsabile – Irrilevanza della successiva conversione ai fini del consolidamento – Decadenza in caso di restituzione prima del triennio – Articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

I contratti SAFE che espongono l’investitore al rischio d’impresa, non prevedono rimborso o remunerazione e destinano le somme a una riserva patrimoniale non distribuibile e vincolata alla futura conversione sono investimenti in convertendo ai sensi dell’articolo 29-bis del D.L. n. 179/2012. La detrazione IRPEF del 65 per cento matura nel periodo d’imposta del bonifico, senza che l’effettiva conversione in capitale sia necessaria per consolidare il beneficio. L’impiego della riserva a copertura delle perdite non comporta decadenza; la restituzione delle somme all’investitore prima del periodo minimo di tre anni fa invece perdere l’agevolazione. Queste,  in estrema sintesi, le conclusioni raggiunte nella risposta n. 137 del 2026.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 138 dell’ 8/07/2026

Società in liquidazione: il CPB cessa solo se i redditi effettivi si riducono di oltre il 30%; i redditi ante e post liquidazione sono imputati al socio d’opera superstite

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 138 dell’8 luglio 2026 – Oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – SOCIETÀ DI PERSONE – Apertura della liquidazione ordinaria – Cessazione degli effetti del CPB subordinata a minori redditi effettivi superiori al 30 per cento rispetto a quelli concordati – Periodo ante liquidazione e periodo liquidatorio – Imputazione per trasparenza dei redditi al socio accomandatario superstite, ancorché socio d’opera – Trattamento delle somme spettanti ai soci receduti – Articolo 19 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 – Articoli 5, 20-bis, 47 e 182 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

L’apertura della liquidazione ordinaria non determina automaticamente la cessazione del concordato preventivo biennale: gli effetti cessano se la circostanza eccezionale produce minori redditi effettivi superiori al 30 per cento rispetto a quelli concordati. Il reddito del periodo ante liquidazione e quello prodotto durante la liquidazione devono essere imputati per trasparenza all’unico socio accomandatario superstite, anche se socio d’opera. Ai soci receduti si applica l’articolo 20-bis del TUIR, con rilevanza delle somme ricevute per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione.

 

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 139 del 10/07/2026

Transizione 4.0: il temporaneo stato di liquidazione non esclude il credito se manca una finalità liquidatoria e l’attività prosegue; l’interconnessione tardiva è ammessa se dovuta a cause oggettive e il credito segue il ramo d’azienda assegnato con la scissione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 139 del 10 luglio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – TRANSIZIONE 4.0 – Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Temporaneo stato di liquidazione conseguente a scioglimento giudiziale, con prosecuzione dell’attività e successiva revoca – Interconnessione tardiva per cause oggettive – Fruizione del credito da parte della beneficiaria della scissione cui è assegnato il ramo d’azienda – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il credito d’imposta Transizione 4.0 spetta per gli investimenti effettuati prima del temporaneo stato di liquidazione quando, in concreto, la procedura non è finalizzata alla cessazione dell’attività, l’impresa continua a operare e lo stato di liquidazione viene successivamente revocato. L’interconnessione dei beni in un periodo d’imposta successivo non preclude il beneficio se il ritardo dipende da condizioni oggettive, documentate e non discrezionali; la fruizione in misura piena decorre dall’interconnessione. In caso di scissione, il credito maturato può essere utilizzato dalla beneficiaria alla quale è assegnato il ramo d’azienda comprensivo dei beni agevolati, anche se la scissione è non proporzionale.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 140 del 10/07/2026

Concessione demaniale digitale: la planimetria integrata nell’atto non sconta un ulteriore bollo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 140 del 10 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Concessione demaniale marittima rilasciata in formato digitale – Planimetria identificativa dell’area quale parte integrante di un unico documento informatico – Provvedimento di concessione demaniale marittima  emesso in formato digitale quale ”unicum inscindibile‘‘, nelle sue componenti testuali e grafiche (tra cui la planimetria), nel quale ”ciascun elemento che lo compone è parte integrante e sostanziale” dello stesso – Assorbimento dell’imposta nella misura forfettaria di 16 euro dovuta per il provvedimento – Articolo 4, comma 1-quater, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

La planimetria identificativa dell’area oggetto di concessione demaniale non assume autonoma rilevanza ai fini dell’imposta di bollo quando è incorporata, quale componente grafica integrante e sostanziale, nel provvedimento digitale formato e rilasciato per via telematica. In tale ipotesi, il titolo concessorio costituisce un unico documento informatico e l’imposta relativa alla planimetria è assorbita nella misura forfettaria di 16 euro prevista per l’atto, indipendentemente dalla sua dimensione.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 141 del 10/07/2026

Vendita dei corpi di reato: i verbali di aggiudicazione fino a 1.033 euro restano soggetti a registro

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 141 del 10 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Vendita mediante asta telematica di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato – Verbali di aggiudicazione con prezzo non superiore a 1.033 euro – Inapplicabilità dell’esenzione prevista per cause e attività conciliative di modico valore – Tassazione ordinaria secondo la natura del bene – Articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

L’esenzione prevista dall’articolo 46 della legge n. 374/1991 per le cause e le attività conciliative non contenziose di valore non superiore a 1.033 euro non si applica ai verbali di aggiudicazione relativi alla vendita telematica di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato. Tali verbali, redatti da un soggetto privato all’esito della gara, hanno natura autonoma e traslativa e non costituiscono atti giurisdizionali né atti relativi a una causa o a un’attività conciliativa. Essi sono pertanto soggetti alla disciplina ordinaria dell’imposta di registro in base alla tipologia del bene aggiudicato.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 142 del 13/07/2026

Comando di personale: dal 2025 il rimborso integrale delle retribuzioni è corrispettivo soggetto a IVA

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 142 del 13 luglio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comando di personale da una società a favore di una struttura commissariale – Rimborso delle retribuzioni principali e accessorie e degli oneri sostenuti dal datore di lavoro – Qualificazione come corrispettivo della messa a disposizione del personale – Imponibilità degli accordi stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025 – Articoli 3 e 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Articolo 16-ter del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131.

La messa a disposizione, mediante comando, di personale dipendente di una società a favore di una struttura commissariale integra una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA quando il rimborso delle retribuzioni e degli oneri costituisce la controprestazione necessaria dell’operazione. Per gli accordi stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, l’intero rimborso delle retribuzioni principali e accessorie e dei relativi oneri deve essere assoggettato a IVA, anche se coincide esattamente con il costo sostenuto dal datore di lavoro e il personale opera nell’esclusivo interesse dell’ente utilizzatore.

Riferimenti normativi e documentali

  • Articoli 1, 3, 4 e 13, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Articolo 16-ter, D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 maggio 2025.
  • Corte di giustizia UE, sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19.
  • Articolo 56, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

 

Risposta n. 143 del 13/07/2026

Patto di famiglia: niente esenzione se i diritti riservati al donante svuotano il controllo attribuito al figlio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 143 del 13 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Patto di famiglia – Trasferimento al discendente della nuda proprietà del 95 per cento delle quote con attribuzione dei diritti di voto – Usufrutto e diritti particolari riservati al donante – Quorum statutario del 96 per cento e clausola di gradimento – Mancata attribuzione dell’effettivo controllo di diritto – Inapplicabilità dell’esenzione – Articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista per il trasferimento di partecipazioni ai discendenti richiede l’acquisizione di un controllo di diritto effettivo e sostanziale, non il solo possesso formale della maggioranza dei voti. Il beneficio non spetta quando il donante conserva diritti particolari sulla nomina e sulla presidenza dell’organo amministrativo, poteri sulle partecipate e sul gradimento dei trasferimenti, mentre un quorum statutario superiore alla partecipazione donata impedisce al beneficiario di modificare autonomamente tali clausole. Il patto di famiglia è quindi soggetto all’imposta di donazione ordinaria.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 144 del 13/07/2026

Libro giornale informatico: la soglia di 2.500 registrazioni riparte da zero a ogni esercizio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 144 del 13 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Libro giornale tenuto in modalità informatica – Imposta dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazione – Computo autonomo per ciascun periodo d’imposta – Esclusione del riporto delle registrazioni residue agli esercizi successivi – Versamento entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio – Articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014.

Per il libro giornale tenuto in modalità informatica, l’imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazione di esse e il conteggio deve essere effettuato autonomamente per ciascun periodo d’imposta. Le registrazioni residue di un esercizio non possono essere cumulate con quelle degli anni successivi: anche un numero inferiore a 2.500 costituisce una frazione autonomamente imponibile. Il versamento deve essere eseguito, con modello F24, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 145 del 13 luglio 2026

Prima casa in successione: beneficio sull’intero fabbricato diviso tra due Comuni con unione di fatto e Modello 4 cartaceo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 145 del 13 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Agevolazione prima casa ai fini delle imposte ipotecaria e catastale – Unico fabbricato abitativo con pertinenze suddiviso in due particelle insistenti su Comuni catastali diversi e non fondibili – Unione di fatto ai fini fiscali – Applicazione del beneficio all’intera abitazione e a una pertinenza C/6 – Presentazione della dichiarazione di successione con Modello 4 cartaceo – Articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

L’agevolazione prima casa sulle imposte ipotecaria e catastale può essere richiesta per l’intero fabbricato abitativo formalmente suddiviso in due particelle non fondibili perché ubicate in Comuni catastali diversi, purché le porzioni siano prive di autonomia funzionale e reddituale e vengano unite di fatto ai fini fiscali con la prescritta procedura catastale. Il beneficio si estende a una sola pertinenza della categoria C/6. Per rappresentare correttamente la fattispecie è ammessa la presentazione della dichiarazione di successione in forma cartacea mediante Modello 4, indicando entrambe le particelle e i relativi dati catastali.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 146 del 16/07/2026

Trust: lo scioglimento anticipato con retrocessione al disponente della nuda proprietà delle quote già segregate non integra arricchimento gratuito né realizzo imponibile se manca un trasferimento a titolo oneroso o a favore dei beneficiari

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 146 del 16 luglio 2026 – Oggetto: TRUST – IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – IMPOSTE SUI REDDITI – Scioglimento del trust e retrocessione al disponente della nuda proprietà delle quote sociali segregate – Fusione delle società partecipate e modifica della forma giuridica – Assenza di arricchimento gratuito e di realizzo imponibile – Articolo 4-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 9, comma 5, e articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR.

 

Risposta n. 147 del 16/07/2026

Dichiarazione integrativa: non è ammesso il ripensamento sulla destinazione del credito IRES da rimborso a cessione infragruppo 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 147 del 16 luglio 2026 – Oggetto: DICHIARAZIONI – CONSOLIDATO FISCALE – Credito IRES – Dichiarazione integrativa per variare la destinazione del credito da rimborso a cessione infragruppo – Esclusione – Emendabilità della dichiarazione e limiti al ripensamento – Articolo 2, commi 8 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e articolo 43-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Con la risposta n. 147/2026, l’Agenzia delle entrate esclude che la dichiarazione integrativa possa essere utilizzata al solo fine di modificare la destinazione di un credito IRES già dichiarato, trasformando la scelta da richiesta di rimborso a cessione infragruppo.
Il caso riguarda una società consolidante che, dopo aver indicato nel modello CNM un credito IRES e averlo successivamente destinato, in parte, a rimborso, intendeva presentare una nuova dichiarazione integrativa per qualificare il credito residuo come credito ceduto alla stessa consolidante ai sensi dell’articolo 43-ter del D.P.R. n. 602/1973.
L’Agenzia chiarisce che la dichiarazione integrativa è ammessa per correggere errori od omissioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imponibile, dell’imposta, del debito o del credito. Non può, invece, essere utilizzata per modificare scelte dichiarative divenute successivamente meno convenienti, salvo le ipotesi espressamente previste dal legislatore.
In particolare, il comma 8-ter dell’articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998 consente la modifica della scelta originaria soltanto da rimborso a compensazione, entro il termine di centoventi giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione. Tale previsione non può essere estesa alla diversa ipotesi del passaggio da rimborso a cessione infragruppo del credito. Ne deriva che la variazione prospettata costituisce un ripensamento sulla modalità di utilizzo del credito e non una correzione di errore dichiarativo. La seconda dichiarazione integrativa non è quindi ammessa. 

Nel documento di prassi, l’Agenzia delle entrate, ricorda “che, in base alla costante prassi di questa Agenzia (cfr., in tal senso, la risoluzione n. 325/E del 14 ottobre 2002; nonché la risposta ad interpello n. 187, pubblicata l’8 aprile 2022), la dichiarazione integrativa può essere presentata al solo fine di correggere errori od omissioni nell’indicazione di elementi funzionali alla determinazione del reddito imponibile e dell’imposta e non anche per modificare scelte rivelatesi a posteriori più o meno favorevoli (cd. ‘ripensamento’) non ravvisandosi, in tale circostanza, un vizio della volontà determinato dalla presenza di un errore grave ed essenziale, salve le eccezioni previste espressamente dal legislatore, come nell’ipotesi di cui al richiamato comma 8-ter dell’articolo 2″.

 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 2, commi 8 e 8-ter, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Articolo 43-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Articolo 13, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Risoluzione Agenzia delle entrate n. 325 del 14 ottobre 2002.
Circolare Agenzia delle entrate n. 25  del 19 giugno 2012, punto 2.2.
Risposta ad interpello Agenzia delle entrate n. 187 dell’8 aprile 2022.
Istruzioni modello CNM 2026

 

Risposta n. 148 del 20/07/2026

Buoni postali fruttiferi: interessi esenti per il non residente se per tutto il periodo di possesso il beneficiario è residente in Stati white list e produce la documentazione richiesta a Poste Italiane

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 148 del 20 luglio 2026 – Oggetto: REDDITI DI CAPITALE – Buoni postali fruttiferi – Interessi percepiti da soggetto non residente – Esenzione dall’imposta sostitutiva per residenza continuativa in Stati white list – Documentazione da acquisire presso Poste Italiane – Articolo 6 del Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e Decreto interministeriale 23 dicembre 1998, n. 511.

 

Risposta n. 149 del 20/07/2026

Fondi UCITS: la fusione transfrontaliera con attribuzione di quote dei fondi riceventi non costituisce riscatto, cessione, liquidazione o switch e resta fiscalmente neutrale per gli investitori italiani

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 149 del 20 luglio 2026 – Oggetto: REDDITI DI CAPITALE – OICR esteri – Fusione transfrontaliera per incorporazione di fondi UCITS irlandesi in fondi UCITS lussemburghesi – Irrilevanza fiscale in capo agli investitori residenti – Esclusione della ritenuta sui proventi degli OICR esteri – Articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77.

 

Risposta n. 150 del 22/07/2026

IVA edilizia: la sede di un’associazione privata non è delegazione comunale né opera di urbanizzazione secondaria, ma l’aliquota del 10 per cento può applicarsi se l’intervento è qualificato come ristrutturazione edilizia dagli organi competenti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 150 del 22 luglio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Aliquote IVA – Prestazioni di servizi per demolizione e ricostruzione della sede di un’associazione di promozione sociale – Esclusione della qualificazione come opera di urbanizzazione secondaria o delegazione comunale – Possibile applicazione dell’aliquota del 10 per cento per ristrutturazione edilizia – Numeri 127-quinquies), 127-septies) e 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Con la risposta n. 150/2026, l’Agenzia delle entrate interviene sull’aliquota IVA applicabile alle prestazioni rese nell’ambito della demolizione e ricostruzione della sede di un’associazione di promozione sociale.

L’istante chiedeva se l’intervento potesse beneficiare dell’aliquota IVA del 10 per cento in quanto riconducibile alle opere di urbanizzazione secondaria, valorizzando la funzione pubblicistica della sede, destinata allo svolgimento di attività di gestione faunistica, coordinamento territoriale e supporto amministrativo.

L’Agenzia esclude questa qualificazione. Le opere di urbanizzazione secondaria rilevanti ai fini dell’aliquota ridotta sono quelle tassativamente individuate dalla normativa urbanistica e dalle specifiche disposizioni di equiparazione. In particolare, la “delegazione comunale” è una struttura amministrativa decentrata dell’ente locale, destinata allo svolgimento di funzioni istituzionali tipiche del Comune a servizio diretto della collettività.

La sede dell’associazione, pur destinata anche ad attività di interesse generale e a funzioni svolte in convenzione con la Provincia, resta riferibile a un soggetto dotato di autonomia e personalità giuridica di diritto privato. Inoltre, l’immobile è destinato a una pluralità di esigenze associative, tra cui sede sociale, uffici amministrativi, spazi didattici, sala polifunzionale, locali accessori, deposito e archivi. Pertanto, non può essere assimilato a una delegazione comunale e non può fruire dell’aliquota ridotta ai sensi dei numeri 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA.

Resta però aperta una diversa via agevolativa. Dal permesso di costruire in deroga risulta che l’intervento è qualificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001. In presenza dei requisiti urbanistici richiesti, le prestazioni di appalto possono quindi beneficiare dell’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del numero 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

 

Riferimenti normativi e documentali

 

 

Risposta n. 151 del 23/07/2026

Attività agricole connesse: i prodotti a base di carne avicola propria possono rientrare nel reddito agrario se riconducibili ai codici ATECO richiamati dal D.M. 13 febbraio 2015; fuori tabella opera il regime forfetario dell’articolo 56-bis

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 151 del 23 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura – Attività agricole connesse – Prodotti crudi elaborati a base di carne avicola proveniente prevalentemente dai propri allevamenti – Determinazione catastale del reddito per i beni individuati dal decreto ministeriale 13 febbraio 2015 – Regime forfetario per prodotti non compresi nella tabella – Articolo 32, comma 2, lettera c), e articolo 56-bis, comma 2, del TUIR.

Con la risposta n. 151/2026, l’Agenzia delle entrate esamina il trattamento fiscale dei redditi derivanti dalla produzione di elaborati alimentari crudi a base di carne avicola, realizzati da una società agricola con prevalenza di carne proveniente dai propri allevamenti e con utilizzo accessorio di ingredienti acquistati da terzi.

Il chiarimento muove dalla distinzione tra attività agricola connessa civilisticamente rilevante e attività fiscalmente assoggettabile al regime catastale. Ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, sono attività connesse quelle di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività agricola principale. Tuttavia, ai fini dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, la determinazione catastale del reddito opera soltanto se i beni sono inclusi nella tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 2015 e se deriva prevalentemente dall’attività agricola principale.

Nel caso esaminato, l’Agenzia rileva che la tabella ministeriale richiama, alla voce “produzione di carni e prodotti della loro macellazione”, i codici ATECO 10.11.0 e 10.12.0, relativi alla lavorazione e conservazione di carne, inclusa quella di volatili. Per i prodotti riconducibili a tali codici, una volta verificato il requisito della prevalenza del prodotto proprio, è applicabile il regime di determinazione catastale del reddito agrario.

Diversa è la conclusione per le attività riconducibili al codice ATECO 10.13.0. (produzione di prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili). La tabella include solo la produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami. Per le altre produzioni a base di carne, incluse quelle di volatili, non espressamente richiamate dalla tabella, trova applicazione il regime di determinazione forfetaria dei redditi d’impresa previsto dall’articolo 56-bis, comma 2, del TUIR.

Il principio applicativo è quindi duplice: il requisito della prevalenza resta necessario, ma non sufficiente; occorre anche che il prodotto finale sia riconducibile alle attività e ai beni indicati nella tabella ministeriale. Le trasformazioni ulteriori, non usualmente esercitate nell’ambito agricolo e idonee a generare prodotti nuovi non connessi all’attività agricola principale, restano fuori dal perimetro agevolato.

Riferimenti normativi e documentali

 

 

Risposta n. 152 del 31/07/2026

Passaggio generazionale: conferimento in holding e cessione di minoranza non fanno decadere dall’esenzione se il donatario mantiene il controllo di diritto, diretto o indiretto, fino al termine quinquennale; resta applicabile la regola antielusiva sulla cessione infraquinquennale dei valori mobiliari

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 152 del 31 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Passaggio generazionale di partecipazioni societarie – Esenzione per trasferimenti che integrano il controllo già esistente – Conferimento in holding e successiva cessione di partecipazione di minoranza – Decadenza esclusa se il controllo di diritto è mantenuto anche indirettamente – Art. 3, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346

 

Risposta n. 153 del 31/07/2026

Contratti e atti di obbligazione nei procedimenti concessori: il formato telematico non consente il bollo forfettario se l’atto rientra nelle scritture private; il regime di 16 euro a documento resta limitato agli atti e provvedimenti amministrativi rilasciati per via telematica

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 153 del 31 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Procedimenti concessori – Contratti e atti di obbligazione rilasciati per via telematica – Esclusione del regime forfettario di 16 euro previsto per gli atti e provvedimenti amministrativi telematici – Applicazione dell’imposta per ogni foglio – Artt. 2 e 4 della Tariffa, Parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

 


 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 9/10 del 2026

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Speciale – I nuovi istituti introdotti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

 

Gli approfondimenti

 

Composizione negoziata e debito tributario: accordo fiscale, IVA e regole operative alla luce della circolare n. 5/E del 2026
di Enrico Molteni

 

Prassi

 

Circolare dedicata ai nuovi istituti introdotti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

L’Agenzia delle entrate interviene su composizione negoziata, concordato semplificato, PRO e crisi dei gruppi

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E del 16 luglio 2026: «CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA (CCII) – IMPOSTE DIRETTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Composizione negoziata della crisi – Concordato semplificato – Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati – Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) – Disciplina dei gruppi di imprese – Parte I – Effetti tributari in termini di determinazione del reddito, sopravvenienze, perdite su crediti, variazioni IVA e gestione dei debiti tributari – D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 – Artt. 88 e 101, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Giurisprudenza

Tribunali:

 

Crisi d’impresa, composizione negoziata e concordato semplificato: le ultime pronunce dei tribunali

Una breve raccolta di decisioni di merito a corredo della circolare n. 5/E/2026 dell’Agenzia delle entrate sui nuovi istituti del Codice della crisi

 

Oltre alle numerose pronunce richiamate dalla circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, si propone di seguito una breve raccolta di recenti decisioni di merito. I provvedimenti selezionati offrono un quadro operativo delle principali questioni emerse nella prassi: transazione fiscale nella composizione negoziata, assenza di cram down nell’accordo ex art. 23, comma 2-bis, CCII, limiti delle misure protettive, presupposti del concordato semplificato e apertura della liquidazione giudiziale all’esito negativo o infruttuoso del percorso di risanamento

 

Tribunale di Vicenza – Sentenza n. 174/2026 – 23/07/2026

Concordato semplificato inammissibile e debitrice insolvente: apertura della liquidazione giudiziale dopo la composizione negoziata

Tribunale di Vicenza – Sezione prima civile – Diritto della crisi e dell’insolvenza – Sentenza n. 174 del 23 luglio 2026 – R.G. n. 360/2024 – Concordato semplificato inammissibile – Liquidazione giudiziale

CRISI D’IMPRESA – Liquidazione giudiziale – Procedimento preliquidatorio pendente – Composizione negoziata con misure protettive – Successiva domanda di omologazione del concordato semplificato – Inammissibilità della proposta ex art. 25-sexies CCII – Adesione della debitrice alla domanda del creditore – Competenza del tribunale – Superamento delle soglie dimensionali – Debiti tributari scaduti e debiti complessivi superiori alle soglie – Decreto ingiuntivo non opposto, precetto e pignoramento presso terzi negativo – Incapacità di soddisfare integralmente i creditori nei termini contrattuali – Stato di insolvenza – Apertura della liquidazione giudiziale – Artt. 1, 2, 27, 28, 49 e 121 CCII.

Dopo l’inammissibilità del concordato semplificato proposto all’esito della composizione negoziata, la pendenza di debiti scaduti rilevanti, l’esito negativo del pignoramento, l’esposizione tributaria e l’incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni integrano lo stato di insolvenza e giustificano l’apertura della liquidazione giudiziale.

 

Tribunale di Lanciano – Decreto – 09/07/2026

Transazione fiscale nella composizione negoziata: autorizzazione giudiziale limitata alla regolarità dell’accordo, senza cram down

Tribunale di Lanciano – Decreto del 9 luglio 2026 – Proc. n. 528/2026 – Composizione negoziata della crisi – Transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII – Autorizzazione all’esecuzione – Esclusione del cram down

CRISI D’IMPRESA – Composizione negoziata della crisi – Accordo transattivo con le agenzie fiscali ex art. 23, comma 2-bis, CCII – Pagamento parziale e dilazionato del debito erariale – Inclusione dell’IVA – Esclusione dei tributi UE, dei tributi locali e dei crediti previdenziali e assicurativi – Attestazione di convenienza e relazione su completezza e veridicità dei dati – Deposito presso il tribunale competente – Controllo giudiziale di regolarità formale e sostanziale – Esclusione di valutazioni di merito e della ristrutturazione forzosa – Autorizzazione all’esecuzione.

La transazione fiscale conclusa nell’ambito della composizione negoziata ex art. 23, comma 2-bis, CCII produce effetti dopo il deposito e l’autorizzazione del tribunale; il controllo riguarda la regolarità dell’accordo e della documentazione, senza possibilità di sostituire il consenso dell’Erario in caso di mancata adesione.

 

Tribunale di Forlì – Sentenza n. 58/2026 – 22/06/2026

Pagamenti non autorizzati e informazioni reticenti dopo la composizione negoziata: revoca del termine ex art. 44 CCII e apertura della liquidazione giudiziale

Tribunale di Forlì – Procedure concorsuali – Sentenza n. 58 del 22 giugno 2026 – R.G. n. 22-2/2025 – Revoca del termine ex art. 44 CCII – Atti in frode – Apertura della liquidazione giudiziale

CRISI D’IMPRESA – Procedimento unitario – Domanda con riserva ex art. 44 CCII dopo esito negativo della composizione negoziata – Obblighi informativi del debitore – Pagamenti di crediti anteriori senza autorizzazione ex art. 100 CCII – Pagamento di consulenti, fornitori, Erario e dipendente – Violazione della par condicio creditorum – Omessa rappresentazione di debiti fiscali rilevanti – Flussi finanziari anomali e ricariche di carte prepagate – Atti in frode e condotte pregiudizievoli per una soluzione efficace della crisi – Revoca del termine per il deposito di proposta, piano o accordo – Stato di insolvenza – Apertura della liquidazione giudiziale – Artt. 4, 44, 49, 100, 121 e 211 CCII.

Nel procedimento, la violazione del divieto di pagare crediti anteriori senza autorizzazione, l’omessa rappresentazione di debiti fiscali rilevanti e la presenza di flussi finanziari anomali integrano atti in frode e condotte idonee a pregiudicare una soluzione efficace della crisi, giustificando la revoca del termine ex art. 44 CCII e l’apertura della liquidazione giudiziale.

 

Tribunale di Brescia – Decreto – 03/04/2026

Transazione fiscale nella composizione negoziata: autorizzata l’esecuzione dell’accordo con l’Agenzia delle entrate

Tribunale di Brescia – Procedure Fallimentari – Decreto del 3 aprile 2026 – R.G. n. 6755/2026 – Composizione negoziata della crisi – Accordo transattivo con l’Agenzia delle entrate ex art. 23, comma 2-bis, CCII – Autorizzazione all’esecuzione

CRISI D’IMPRESA – Composizione negoziata della crisi – Accordo transattivo con l’Agenzia delle entrate ex art. 23, comma 2-bis, CCII – Accordo sottoscritto – Regolarità della documentazione allegata – Autorizzazione giudiziale all’esecuzione dell’accordo.

Nella composizione negoziata della crisi, il giudice autorizza l’esecuzione dell’accordo transattivo concluso con l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, previa verifica della sottoscrizione dell’accordo e della regolarità della documentazione allegata.

 

Tribunale di Verbania – Sentenza n. 6/2026 – 13/02/2026

Composizione negoziata chiusa positivamente ma travolta dal debito fiscale sopravvenuto: apertura della liquidazione giudiziale

Tribunale di Verbania – Sentenza n. 6 del 13 febbraio 2026 – P.U. n. 20-1/2025 – Composizione negoziata conclusa positivamente – Debito tributario sopravvenuto – Liquidazione giudiziale

CRISI D’IMPRESA – Liquidazione giudiziale – Composizione negoziata conclusa positivamente – Accordo ex art. 23, comma 1, lett. c), CCII – Sopravvenuta conferma giudiziale di avvisi di accertamento tributari – Debito fiscale di importo rilevante – Inattuabilità del risanamento – Adesione della debitrice alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale – Superamento delle soglie dell’impresa minore – Stato di insolvenza – Debiti scaduti superiori a euro 30.000 – Apertura della liquidazione giudiziale – Artt. 2, 27, 49 e 121 CCII.

L’esito positivo della composizione negoziata e la sottoscrizione di un accordo ex art. 23, comma 1, lett. c), CCII non impediscono l’apertura della liquidazione giudiziale quando un rilevante debito tributario sopravvenutamente accertato renda inattuale il percorso di risanamento e risulti lo stato di insolvenza della debitrice.

 

 

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Esoneri al 100%: dall’INPS le istruzioni operative per stabilizzare giovani e assumere madri con tre figli

L’INPS, con il messaggio n. 2518 e la circolare n. 82, entrambi del 29 luglio 2026, fornisce le istruzioni operative per la fruizione di due esoneri contributivi al 100 per cento: l’incentivo alla stabilizzazione dei giovani under 35 e l’agevolazione per l’assunzione di madri con almeno tre figli.

Con il messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026, l’Istituto previdenziale comunica l’apertura della procedura telematica per la presentazione delle domande relative all’incentivo alla stabilizzazione previsto dall’articolo 4 del D.L. n. 62/2026, convertito dalla legge n. 112/2026. Il beneficio consiste nell’esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di 500 euro mensili per lavoratore, per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, riguardanti giovani con meno di 35 anni mai occupati a tempo indeterminato. Il rapporto a termine da trasformare deve essere stato instaurato entro il 30 aprile 2026 e non deve avere durata effettiva superiore a dodici mesi. Le istanze sono presentate tramite il Portale delle Agevolazioni – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 – ESTA.

Il messaggio disciplina anche la gestione dell’autorizzazione Inps, il termine perentorio di 10 giorni per la trasformazione in caso di domanda preventiva, l’esposizione nel flusso UniEmens mediante i codici ESTA, L651 e L652, nonché il coordinamento con incentivi non cumulabili, in particolare con l’esonero giovani under 30 “GECO”, che deve essere restituito prima dell’applicazione del nuovo beneficio al 100 per cento.

Parallelamente, con la circolare n. 82 del 29 luglio 2026, l’Inps con il fornisce le istruzioni per l’esonero contributivo introdotto dall’articolo 1, commi da 210 a 213, della legge n. 199/2025, in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026, assumono donne madri di almeno tre figli minori di 18 anni e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L’agevolazione è pari al 100 per cento dei contributi previdenziali datoriali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato su base mensile.

La durata dell’esonero varia in funzione del rapporto: 12 mesi per assunzioni a termine, anche in somministrazione; 18 mesi in caso di trasformazione del rapporto agevolato a tempo indeterminato; 24 mesi per assunzioni direttamente a tempo indeterminato. Restano esclusi lavoro domestico, apprendistato e lavoro intermittente. La domanda deve essere presentata tramite il modulo telematico ELM3 nel Portale delle Agevolazioni; la fruizione avviene tramite UniEmens, con specifiche codifiche per PosContributiva, PosAgri e ListaPosPA.

 

Riferimenti normativi e documentali

Circolare Inps n. 82 del 07/29/2026

Circolare Inps n. 82 del 29 luglio 2026, con oggetto: LAVORO – CONTRIBUTI – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro – Assunzione di donne madri di almeno tre figli prive di impiego da almeno sei mesi – Esonero contributivo del 100 per cento entro il limite annuo di 8.000 euro – Istruzioni operative e contabili – Variazioni al piano dei conti – Articolo 1, commi da 210 a 213, della legge 30 dicembre 2025, n. 199

Esonero contributivo donne madri di almeno tre figli: beneficio del 100 per cento per i datori di lavoro privati che assumono dal 1° gennaio 2026 lavoratrici prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; requisiti soggettivi, durata 12, 18 o 24 mesi, modulo ELM3, flussi UniEmens, recupero arretrati e istruzioni contabili

 

Messaggio Inps n. 2518 del 29/07/2026

Messaggio Inps n. 2518 del 29 luglio 2026, con oggetto:: LAVORO – CONTRIBUTI – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro – Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro – Trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato di giovani under 35 mai occupati a tempo indeterminato – Apertura procedura telematica nel Portale delle Agevolazioni – Fruizione tramite flussi UniEmens – Istruzioni contabili – Articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112

Incentivo alla stabilizzazione 2026: esonero contributivo del 100 per cento, entro il limite di 500 euro mensili, per trasformazioni dal 1° agosto al 31 dicembre 2026 di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato relativi a giovani under 35; modulo ESTA, termini procedurali, UniEmens, incompatibilità con incentivo GECO e variazioni al piano dei conti

 




Alert – Transizione 4.0 – Comunicazione di completamento entro il 31 luglio 2026 (prorogata al 15 settembre 2025): senza l’invio non si perfeziona la procedura per la fruizione del credito

Aggiornamento del 31.07.2026

Vedi la proroga al 15 settembre 2025. Il posticipo riguarda sia gli investimenti ultimati nel corso del 2025, sia quelli completati entro il 30 giugno 2026

 

Ultimi giorni per le imprese che hanno ultimato entro il 30 giugno 2026 gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 rientranti nella procedura di prenotazione delle risorse prevista per il 2025. La comunicazione deve essere trasmessa attraverso la piattaforma del GSE.

Scadenza è di estrema importanza per le imprese che intendono utilizzare il credito d’imposta Transizione 4.0 relativo agli investimenti in beni strumentali materiali nuovi riconducibili all’Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Per gli investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026, la comunicazione di completamento deve essere trasmessa al GSE entro venerdì 31 luglio 2026.

Il termine riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 e quelli effettuati entro il 30 giugno 2026, a condizione che, entro il 31 dicembre 2025, il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse stato pagato un acconto almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il termine del 31 luglio 2026, già previsto dal decreto direttoriale 15 maggio 2025, è stato confermato dal decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 28 gennaio 2026.

La comunicazione di completamento costituisce il passaggio conclusivo della procedura prevista per la prenotazione e la successiva utilizzazione del credito.

Le imprese che hanno già trasmesso la comunicazione preventiva e la comunicazione preventiva con acconto devono quindi completare l’iter entro il 31 luglio, indicando i dati definitivi dell’investimento realizzato e del credito maturato.

Non è sufficiente avere effettuato l’investimento, versato l’acconto e assolto i precedenti adempimenti: il decreto stabilisce espressamente che il mancato invio delle comunicazioni nei termini e secondo le modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.

Allo stato della disciplina ufficiale non risulta prevista una procedura di regolarizzazione della comunicazione trasmessa oltre il termine.

 

Come effettuare l’invio

 

La comunicazione deve essere presentata mediante i servizi informatici messi a disposizione dal GSE, nella sezione dedicata a Transizione 4.0, selezionando la tipologia «Completamento».

 

Quando sarà possibile compensare il credito

 

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente e l’importo del relativo credito, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.

Il credito può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all’Agenzia. (Il credito deve risultare visibile nel cassetto fiscale).




Bonus giovani, donne e ZES previsti dal decreto Coesione (D.L. n. 60/2024): domande entro il 30 settembre 2026

L’Inps, con il messaggio 23 luglio 2026, n. 2451, informa che le domande per il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dal decreto Coesione (artt. 22-24 del D.L. n. 60/2024) potranno essere presentate fino al 30 settembre 2026. Dal 1° ottobre non sarà più possibile inviare nuove istanze relative alle assunzioni e alle trasformazioni contrattuali effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, periodi agevolati previsti dalla normativa.

Bonus giovani

Per favorire l’occupazione stabile dei giovani, il decreto Coesione (art. 22) ha introdotto un esonero contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per:

  • le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
  • le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

L’agevolazione è riconosciuta fino a un massimo di 500 euro mensili per lavoratore, al netto dei premi e dei contributi INAIL. Inoltre, per le assunzioni effettuate nelle regioni della ZES Unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), il massimale sale a 650 euro mensili per lavoratore. Le istruzioni operative sono state fornite con la circolare Inps 12 maggio 2025, n. 90 e con il messaggio 18 giugno 2025, n. 1935.

 

Bonus donne

Per favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro anche nelle regioni della ZES Unica, l’articolo 23 del decreto Coesione ha previsto un esonero del 100% dei contributi previdenziali per l’assunzione a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate. L’incentivo ha una durata massima di 24 mesi e può raggiungere un importo di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Le indicazioni amministrative per la gestione del beneficio sono contenute nella circolare Inps 12 maggio 2025, n. 91.

 

Bonus ZES Unica Mezzogiorno

Per sostenere lo sviluppo occupazionale nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) Unica per il Mezzogiorno, l’art. 24 del decreto Coesione ha introdotto un esonero contributivo destinato ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato. L’agevolazione consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 650 euro mensili per lavoratore, esclusi i premi e i contributi INAIL.

La misura è stata illustrata con circolare Inps 3 febbraio 2026, n. 10.

 

Documentazione richiamata

 

Bonus Giovani: esonero contributivo totale per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 35

Circolare Inps n. 90 del 12 maggio 2025, con oggetto: LAVORO – CONTRIBUTI – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro – Bonus Giovani – Esonero contributivo totale per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 35 – Misura ordinaria e maggiorata per la ZES unica – Indicazioni operative e istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti – Articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95

 

Bonus Donne: esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate

Circolare Inps n. 91 del 12 maggio 2025, con oggetto: LAVORO – CONTRIBUTI – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro – Bonus Donne – Esonero contributivo del 100 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate – Indicazioni operative e istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti – Articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95

 

Bonus Giovani: incremento occupazionale netto obbligatorio per assunzioni e trasformazioni dal 1° luglio 2025

Messaggio INPS n. 1935 del 18 giugno 2025, con oggetto: LAVORO – CONTRIBUTI – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro – Bonus Giovani – Aggiornamento dei requisiti e delle indicazioni operative – Incremento occupazionale netto per le assunzioni e trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2025 – Articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95

 

Bonus ZES unica: esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno, Marche e Umbria

Circolare INPS n. 10 del 3 febbraio 2026, con oggetto: LAVORO – CONTRIBUTI – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro – Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno – Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nella ZES unica – Estensione a Marche e Umbria – Indicazioni operative e istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti – Articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95

 

Bonus Giovani, Donne e ZES unica: istanze per gli esoneri contributivi entro il 30 settembre 2026

Messaggio INPS n. 2451 del 23 luglio 2026, con oggetto: LAVORO – CONTRIBUTI – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro – Bonus Giovani, Bonus Donne e Bonus ZES unica – Termine ultimo per l’invio delle istanze di riconoscimento degli esoneri – Presentazione delle domande entro il 30 settembre 2026 – Articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95




Inps: esonero giovani under 36 e decontribuzione Sud estesi al settore dell’intermediazione assicurativa. I crediti contributivi possono essere fatti valere entro il 31 dicembre 2026

L’Inps, con la circolare n. 80 del 24 luglio 2026, fornisce le istruzioni per il riconoscimento dell’“Esonero giovani under 36” e della “Decontribuzione Sud” anche ai datori di lavoro privati che, nei periodi di applicazione delle misure, svolgevano attività di agenti, mediatori e intermediari delle assicurazioni.

L’estensione, prevista dalla legge di Bilancio 2026, riguarda le attività identificate, nella classificazione ATECO 2007, dai codici 66.22.01, 66.22.02, 66.22.03 e 66.22.04. Dal 1° aprile 2025 tali attività sono ricomprese nel codice ATECO 2025 66.22.00, relativo alle attività di agenti e intermediari delle assicurazioni.

Per l’Esonero giovani under 36, il riconoscimento riguarda le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.

L’agevolazione consiste nell’esonero del 100 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro. Il limite massimo è pari a 6.000 euro annui per lavoratore per le assunzioni e trasformazioni effettuate nel secondo semestre del 2022 e a 8.000 euro annui per quelle effettuate nel 2023. L’esonero è riconosciuto per 36 mesi, elevati a 48 quando l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato è effettuata presso una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna.

La Decontribuzione Sud è invece riconosciuta, per i periodi compresi tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2024, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro è collocata in una delle otto regioni indicate. La misura prevede una riduzione del 30 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro esonerabili, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail.

I crediti contributivi riconosciuti dalla nuova disciplina possono essere fatti valere esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, nel rispetto delle condizioni previste per le singole agevolazioni e dei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

I datori di lavoro precedentemente esclusi che non abbiano mai fruito delle agevolazioni in esame devono presentare una richiesta attraverso il “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, selezionando la voce “Altre Agevolazioni” e indicando il numero dei lavoratori interessati, i relativi codici fiscali, i periodi e gli importi spettanti. (Così, comunicato Stampa Inps del 27 luglio 2026)

 

Esonero giovani under 36 e Decontribuzione Sud: estensione agli agenti e intermediari delle assicurazioni per effetto della norma di interpretazione autentica della legge di Bilancio 2026; gestione arretrati, codici ATECO, richieste tramite Cassetto previdenziale, flussi Uniemens e istruzioni contabili

Link al testo della circolare Inps  n. 80 del 24 luglio 2026,  con oggetto: LAVORO – CONTRIBUTI – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro – Norma di interpretazione autentica riguardante le misure “Esonero giovani under 36” e “Decontribuzione Sud” per le attività degli agenti e degli intermediari delle assicurazioni – Indicazioni operative e istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti – Articolo 1, commi da 860 a 862, della legge 30 dicembre 2025, n. 199




Cassetto fiscale, più atti e informazioni nella sezione “l’Agenzia scrive”

Al via il nuovo servizio per consultare avvisi di liquidazione e avvisi di accertamento parziale “automatizzati”, con i relativi provvedimenti di autotutela e lo stato dell’iter procedimentale. In prima applicazione accesso riservato ai contribuenti destinatari, ai rappresentanti legali e alle persone di fiducia autorizzate.

Nuove funzionalità nel Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate. Nella sezione “L’Agenzia scrive” è attivo il servizio che consente di consultare determinate tipologie di atti impositivi e le informazioni relative al relativo iter procedimentale.

La novità riguarda, in particolare, alcune categorie di avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento parziale cosiddetti “automatizzati”, con i relativi provvedimenti di autotutela, parziale o totale. Per gli avvisi saranno inoltre disponibili informazioni sullo stato del procedimento.

Nel dettaglio, nella sezione “L’Agenzia scrive” confluiscono:

  • gli avvisi di liquidazione per decadenza dall’agevolazione prima casa, relativi all’atto di compravendita ed eventualmente al collegato atto di mutuo;
  • gli avvisi di accertamento parziale “automatizzati” di cui all’articolo 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • i relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale;
  • le informazioni sullo stato dell’iter procedimentale.

Il servizio è disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

In fase di prima applicazione, la consultazione è limitata ai contribuenti destinatari degli atti, ai loro rappresentanti legali e alle persone di fiducia preventivamente autorizzate.

La nuova funzione rafforza il ruolo del Cassetto fiscale come punto di accesso unitario alle informazioni tributarie del contribuente. Il servizio già consente la consultazione di dati anagrafici, dichiarazioni fiscali, rimborsi, versamenti, atti registrati, comunicazioni di compliance, comunicazioni di irregolarità, crediti IVA, crediti agevolativi, contributi a fondo perduto, dati ISA, comunicazioni relative al concordato preventivo biennale, dichiarazioni d’intento, leasing o acquisto nautica, condono e stato di iscrizione al Vies.

Particolare attenzione va posta al regime di accesso. Gli intermediari delegati alla consultazione del Cassetto fiscale, secondo quanto indicato dall’Agenzia, non possono consultare gli avvisi di liquidazione per decadenza dall’agevolazione prima casa, gli avvisi di accertamento parziale “automatizzati” e i relativi provvedimenti di autotutela.

Tali atti sono attualmente consultabili soltanto dai contribuenti cui sono indirizzati, dai rappresentanti legali e dalle persone di fiducia preventivamente autorizzate.

Per l’accesso tramite persona di fiducia rilevano le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 332731 del 22 settembre 2023. Per la delega agli intermediari, invece, continuano ad applicarsi le regole della delega unica, disciplinata dal provvedimento del 2 ottobre 2024, come modificato dal provvedimento del 20 maggio 2025.

 

 

Vedi anche:

Cassetto fiscale, nella sezione “L’Agenzia scrive” disponibili avvisi di liquidazione, avvisi di accertamento parziale automatizzati e relativi provvedimenti di autotutela

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 luglio 2026, prot. n. 210791/2026, recante: «Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1. Disponibilità nell’area riservata della funzione di consultazione degli avvisi di liquidazione emessi ai sensi degli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e della nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché degli avvisi di accertamento parziale cosiddetti “automatizzati” emessi ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dei relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale», pubblicato il 16.07.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Rottamazione-quinquies, prima o unica rata in scadenza. Termine di pagamento anche per la quater e i riammessi

Al via la fase dei pagamenti per la Rottamazione-quinquies. Il prossimo 31 luglio è il termine fissato dalla legge per il versamento della prima o dell’unica rata della nuova definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di Bilancio 2026 e a cui era possibile aderire entro lo scorso mese di aprile. Sempre il 31 luglio è prevista la scadenza di pagamento della prossima rata sia della Rottamazione-quater sia dei piani di Riammissione alla stessa misura agevolativa.

 

Moduli di pagamento

 

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i moduli corrispondenti alla rata in scadenza. I contribuenti che hanno necessità di recuperare la Comunicazione delle somme dovute, con il dettaglio degli importi da versare e i moduli di pagamento, possono trovarne una copia direttamente nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it (a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate) oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di credenziali di accesso, allegando un documento di riconoscimento.

 

Come e dove pagare

 

È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick.

Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

 

Rottamazione-quinquies: per la rata unica c’è tempo fino al 5 agosto

 

Per coloro che in fase di adesione alla Rottamazione-quinquies hanno scelto di pagare in unica soluzione, la legge prevede ulteriori 5 giorni di tolleranza e pertanto saranno considerati tempestivi i versamenti effettuati entro il 5 agosto 2026, oltre tale data si perderanno i benefici della definizione agevolata. Per coloro che, invece, hanno scelto un piano di pagamento rateale, la legge prevede l’inefficacia della Rottamazione-quinquies in caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive. Si ricorda, infine che per l’ultima rata del piano, così come per la rata unica, sono concessi cinque giorni di tolleranza.

 

Cinque giorni di tolleranza anche per Rottamazione-quater e Riammissione

 

Il prossimo 31 luglio è anche il termine per i pagamenti della tredicesima rata della Rottamazione-quater (Legge di bilancio 2023) e della quinta rata dei piani di Riammissione alla definizione agevolata (Legge n. 15/2025). In entrambi i casi la legge prevede la possibilità di avvalersi di cinque giorni di tolleranza rispetto alla scadenza, grazie ai quali saranno ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro il 5 agosto 2026. In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e le somme già corrisposte saranno considerate a titolo di acconto su quanto dovuto.

 

Il calendario online con tutte le scadenze

 

Considerato il sovrapporsi di più provvedimenti, per facilitare i contribuenti nella gestione delle scadenze è disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione il calendario completo con tutti i termini di pagamento delle definizioni agevolate in corso, uno strumento utile per tenere sotto controllo le date di interesse, salvarle come promemoria direttamente sul calendario anche del proprio smartphone e, se si vuole, procedere direttamente al pagamento delle rate.(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 27 luglio 2026)




Riforma fiscale, alle Camere lo schema di decreto “Omnibus” su redditi, successioni, IVA, accise, controlli e semplificazioni

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sul valore aggiunto, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione; identificato come Atto del Governo n. 430, è stato trasmesso alle Camere il 21 luglio 2026 per l’acquisizione dei prescritti pareri parlamentari.

Lo schema, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026, si inserisce nel percorso di attuazione della legge delega per la riforma fiscale, legge 9 agosto 2023, n. 111, e interviene su numerosi decreti legislativi già adottati nell’ambito della riforma tributaria.

L’intervento ha natura prevalentemente correttiva e integrativa. Non si tratta, quindi, di un testo unico di riordino, ma di un decreto destinato a modificare, affinare o coordinare disposizioni già entrate nell’ordinamento in materia di redditi, fiscalità internazionale, IVA, successioni e donazioni, accise, Statuto dei diritti del contribuente, adempimento collaborativo, controlli fiscali e semplificazioni.

Lo schema è composto da 28 articoli, organizzati in 10 Titoli.

 

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Le prime disposizioni riguardano i redditi di lavoro dipendente. In particolare, l’articolo 1 interviene sul trattamento fiscale dei familiari a carico, modificando l’articolo 12 del TUIR per superare alcune criticità applicative emerse in materia di welfare aziendale e agevolazioni riferite ai familiari. L’articolo 2 corregge la disciplina dei fringe benefit relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo, intervenendo sul criterio di tassazione convenzionale, sulla rilevanza degli optional e sulla disciplina transitoria dei veicoli ordinati o concessi secondo le regole previgenti.

Il Titolo II contiene una misura in materia di redditi di lavoro autonomo. L’articolo 3 disciplina il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta agevolativi acquistati dai professionisti. La disposizione chiarisce la rilevanza reddituale dei differenziali positivi, prevedendo l’applicazione di un’imposta sostitutiva, salva l’ipotesi in cui il credito d’imposta costituisca il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale.

Ampio il pacchetto dedicato ai redditi d’impresa. L’articolo 4 reca modifiche di coordinamento in materia di determinazione del reddito delle imprese agricole. L’articolo 5 interviene sul processo di avvicinamento tra valori contabili e fiscali, con modifiche alla disciplina dei titoli obbligazionari, delle operazioni con pagamento basato su azioni, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita, dei contributi per studi e ricerche e della qualificazione delle società assimilate alle società di partecipazione non finanziaria. L’articolo 6 introduce un riallineamento straordinario delle divergenze tra valori contabili e fiscali.

Gli articoli 7, 8 e 9 intervengono sulla disciplina del riporto delle perdite fiscali e dei conferimenti. In particolare, viene prevista una norma di interpretazione autentica dell’articolo 84, comma 3, del TUIR, sono corrette alcune disposizioni in materia di operazioni straordinarie e viene rivista la disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti, con specifico riferimento agli articoli 175 e 177 del TUIR.

Il Titolo IV riguarda la fiscalità internazionale. L’articolo 10 disciplina il riporto delle perdite estere definitive nell’ambito di operazioni di fusione, in coerenza con i principi elaborati dalla giurisprudenza dell’Unione europea. L’articolo 11 interviene sul decreto legislativo n. 209 del 2023 in materia di imposizione minima globale, recependo nuovi regimi elaborati in ambito OCSE e introducendo disposizioni di coordinamento sui regimi semplificati, sugli incentivi fiscali qualificati e sull’imposta minima nazionale.

In materia di IVA, l’articolo 12 modifica la disciplina del diritto alla detrazione, ampliando l’arco temporale entro il quale il soggetto passivo può registrare la fattura ricevuta ed esercitare la detrazione dell’imposta. La modifica interessa sia il D.P.R. n. 633 del 1972 sia il nuovo testo unico IVA di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026.

Il Titolo VI contiene interventi in materia di accertamento e tributi indiretti. Gli articoli 13, 14 e 15 modificano la disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni, delle imposte ipotecaria e catastale e dei relativi interessi. L’articolo 16 interviene sull’adempimento collaborativo, prevedendo, tra l’altro, la possibilità di rateizzare le somme dovute in esecuzione della risposta dell’Agenzia delle entrate e disciplinando la comunicazione di rischi fiscali relativi a periodi d’imposta precedenti. L’articolo 17 modifica la disciplina delle sanzioni per visto di conformità infedele, individuando la Direzione provinciale competente per l’iscrizione a ruolo delle somme dovute dagli intermediari.

Sempre nell’ambito dei controlli e della semplificazione, l’articolo 18 introduce l’obbligo di attribuire data certa al rendiconto economico e patrimoniale delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, con indicazione dei relativi dati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. L’articolo 19 disciplina le procedure di controllo sulle autoliquidazioni degli atti presentati con modello unico informatico ai fini della pubblicità immobiliare. L’articolo 20 elimina, per i contribuenti in regime forfetario, la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento collegata all’utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica. L’articolo 21 modifica lo Statuto dei diritti del contribuente con riferimento agli atti di indirizzo interpretativo e applicativo cui devono attenersi le circolari dell’amministrazione finanziaria.

Il Titolo VII interviene sui redditi finanziari. L’articolo 22 aumenta dall’ 11 al 20 per cento l’aliquota della ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei e a sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei. L’articolo 23 introduce una disciplina specifica per l’affrancamento delle partecipazioni in società o enti localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, prevedendo una maggiore aliquota dell’imposta sostitutiva e l’esclusione della rateizzazione.

Il Titolo VIII riguarda gli enti del Terzo settore. L’articolo 24 introduce una disposizione speciale in materia di IRAP, stabilendo che, per gli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, la qualificazione fiscale dell’attività svolta ai fini IRAP si determina, per ciascun periodo d’imposta, sulla base delle disposizioni del TUIR.

Gli articoli 25 e 26 riguardano l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. In particolare, l’articolo 25 estende l’utilizzo dei file delle fatture elettroniche anche alle attività di analisi del rischio e controllo a fini fiscali e doganali nelle materie di competenza. L’articolo 26 reca modifiche in materia di accise, con interventi sul gas naturale, sull’energia elettrica, sugli impianti da fonti rinnovabili e sui prodotti assoggettati a vigilanza dell’Amministrazione finanziaria.

Chiudono il provvedimento l’articolo 27, recante disposizioni finanziarie, e l’articolo 28, che prevede l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Con l’Atto del Governo n. 430 prosegue, dunque, l’opera di attuazione e coordinamento della riforma fiscale. Lo schema di decreto legislativo non introduce una riforma organica autonoma, ma interviene in modo puntuale su molte delle discipline già modificate negli ultimi anni, con l’obiettivo di correggere disallineamenti, chiarire decorrenze, semplificare adempimenti e rendere più coerente il quadro normativo derivante dalla legge delega n. 111 del 2023.

 

Link documentali

Schema di decreto legislativo correttivo della riforma fiscale – A.G. n. 430

Testo dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sul valore aggiunto, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione.

Schema di decreto legislativo correttivo della riforma fiscale – A.G. n. 430

Relazione illustrativa, relazione tecnica, AIR dello schema di decreto legislativo trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per l’espressione del parere.

 

 




Iperammortamento 2026, dal 21 luglio al via le comunicazioni di conferma sulla piattaforma GSE

Con il decreto direttoriale 20 luglio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha individuato i termini di apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni di conferma dell’investimento nell’ambito del Nuovo Piano Transizione 5.0.

Il decreto si inserisce nella disciplina attuativa della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, introdotta dall’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con riferimento agli investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, agli Allegati IV e V e agli investimenti per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Il decreto dà attuazione alla fase successiva alla comunicazione preventiva già disciplinata dal decreto direttoriale 11 giugno 2026. In particolare, consente alle imprese di trasmettere la comunicazione relativa agli ordini accettati dal venditore con pagamento, a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

La comunicazione di conferma deve indicare la data e l’importo del pagamento relativo all’ultima quota di acconto necessaria al raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di ciascun bene, nonché i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. Il decreto approva inoltre i modelli di comunicazione e le istruzioni operative disponibili sul sito del GSE.

Le comunicazioni possono essere presentate dalle ore 12.00 del 21 luglio 2026, esclusivamente tramite il sistema telematico disponibile nell’Area Clienti del sito del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione resi disponibili sulla piattaforma.

Resta invece rinviata a un successivo provvedimento direttoriale l’individuazione dei termini di apertura della piattaforma per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti, che rappresenteranno la fase conclusiva del procedimento di accesso al beneficio.

In pratica, il decreto direttoriale segna quindi il passaggio dalla prenotazione alla conferma dell’avvio dell’investimento. Per le imprese diventa centrale verificare la coerenza tra comunicazione preventiva, ordini, acconti versati, fatture e beni agevolabili, poiché la comunicazione di conferma costituisce uno snodo essenziale nel percorso di accesso all’iperammortamento 2026.

 


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Superbonus 2026, pronto il modello per comunicare sconto in fattura e prima cessione del credito nei casi residuali ancora ammessi

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 luglio 2026, prot. n. 211701, è stata approvata la versione aggiornata del modello per comunicare l’esercizio delle opzioni relative al Superbonus per le spese sostenute nel 2026. Il modello riguarda lo sconto in fattura e la prima cessione del credito, nei soli casi ancora ammessi dalla disciplina vigente, ossia quelli previsti  dall’articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 .

Si ricorda che il comma 8-ter.1 all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, dispone che, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell’anno 2026, nella misura del 110%, esclusivamente nei casi disciplinati dall’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2023, per i quali è esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020. 

 

La nuova modulistica, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, deve essere utilizzata a decorrere dal 23 luglio 2026. Le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2026 dovranno invece essere trasmesse entro il 16 marzo 2027. Si tratta, quindi, della finestra operativa per le residue ipotesi di opzione ancora praticabili in materia di Superbonus, in particolare con riferimento agli interventi agevolati nei territori colpiti da eventi sismici e alle fattispecie che rientrano nelle deroghe al blocco delle cessioni.

Il provvedimento interviene in continuità con il precedente Provvedimento del 7 agosto 2025, prot. n. 321370, le cui disposizioni restano applicabili, in quanto compatibili, per quanto non espressamente regolato dal nuovo Provvedimento. L’ Atto del 2025 aveva già definito la disciplina generale per le comunicazioni relative alle spese 2025, compresi visto di conformità, asseverazioni, modalità di invio, ricevute, annullamento e sostituzione delle comunicazioni, utilizzo dei crediti e successive cessioni.

Sul piano procedurale, il modello conferma l’impianto precedente: la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica; per gli interventi su singole unità immobiliari l’invio è effettuato dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mentre per gli interventi sulle parti comuni degli edifici può intervenire anche l’amministratore di condominio o il condòmino incaricato, con validazione del visto e delle asseverazioni. Restano indispensabili il visto di conformità e le asseverazioni tecniche, energetiche o sismiche, la cui indicazione errata o incongruente può determinare lo scarto della comunicazione.

Particolare attenzione va posta ai controlli automatici: il provvedimento prevede infatti che l’Agenzia delle entrate, anche sulla base dei dati trasmessi dagli uffici competenti per territorio, verifichi il contenuto delle comunicazioni, con possibile scarto in presenza di anomalie o incoerenze. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di trasmissione comporta l’inefficacia dell’opzione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

In Conclusione, il nuovo provvedimento aggiorna il modello al perimetro del Superbonus 2026, conferma la scadenza del 16 marzo 2027 e rinvia, per gli aspetti generali ancora compatibili, alle regole già fissate dal provvedimento del 7 agosto 2025.




Sospensione delle notifiche ad agosto: nessun aumento nei mesi precedenti e successivi

L’Agenzia delle entrate ha smentito le ricostruzioni secondo cui l’Agenzia stessa e l’Agenzia delle entrate-Riscossione starebbero concentrando gli invii a luglio per compensare il blocco operativo di agosto. Di seguito il comunicato stampa.

 

Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 luglio 2026

 

“Non corrisponde al vero la notizia veicolata tramite alcuni articoli di stampa secondo cui Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) starebbero tempestando i contribuenti con l’invio di lettere di compliance, cartelle e altre comunicazioni nel mese di luglio.

In realtà:

  • le lettere di compliance calendarizzate per il mese di luglio rappresentano il 9% del totale annuale;
  • le comunicazioni di irregolarità inviate nel mese di luglio ad oggi sono diminuite, rispetto a quelle
  • dell’analogo periodo del 2025, di oltre il 40% e rappresentano il 7,6 % del totale annuale;
  • le cartelle del primo semestre 2026, che AdeR è tenuta a produrre sulla base dei carichi affidati dai diversi enti creditori, si sono ridotte del nove per cento (9%) rispetto a quelle prodotte nel corrispondente periodo del

Appare, quindi, evidente che non si sta verificando alcuna concentrazione anomala e che, al contrario, le agenzie, nonostante il blocco operativo previsto per due mesi (agosto e dicembre) su dodici, sono riuscite a pianificare le rispettive attività in modo da evitare qualsivoglia sovraccarico nei mesi precedenti o susseguenti a quelli per i quali il legislatore ha disposto la sospensione degli invii. Inoltre, va segnalato che Agenzia delle entrate-Riscossione, allo scopo di agevolare i contribuenti, sospende l’attività di notifica per tutto il mese di agosto ad eccezione degli atti urgenti e inderogabili. Non si riscontra, quindi, alcuna forzatura, né anomala concentrazione in specifici periodi dell’anno.

 

Scadenze

 

Per quanto concerne le lettere di compliance, le stesse non prevedono una scadenza entro la quale il contribuente deve attivarsi per fornire chiarimenti, ben potendo le relative interlocuzioni con gli Uffici essere avviate dopo il mese di agosto.

Per quanto riguarda, invece, le comunicazioni di irregolarità, grazie alla riforma fiscale il contribuente dispone ora di sessanta giorni (fino al 2024 il termine era di 30 giorni) per chiarire la sua posizione o pagare l’importo richiesto anche avvalendosi di una rateazione fino a 5 anni. Va inoltre ricordato che tale termine è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre e, di conseguenza, anche per le comunicazioni di irregolarità non si verifica alcun adempimento in scadenza nel mese di agosto.

Relativamente ai controlli formali (art. 36-ter DPR n. 600/73), come già precisato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l’Agenzia prenderà in considerazione anche i documenti presentati oltre il termine di 30 giorni. Quindi, anche in questo caso, non sussiste alcuna scadenza a carico dei contribuenti per il mese di agosto.

Da ultimo va segnalata la sospensione nel mese di agosto dei termini di impugnazione delle cartelle di pagamento e degli atti”.

 

 




I principi di diritto dell’Agenzia delle entrate 2025 e 2026

 

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2025


Principio di diritto n. 1 del 16/01/2025

Stabile organizzazione italiana di società estera incorporata: la fusione della casa madre estera estingue la partita IVA della branch e impone una nuova identificazione fiscale in Italia

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 1 del 16 gennaio 2025 – OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Vicende che riguardano l’attività di impresa (inizio, variazione e cessazione) – Stabile organizzazione – Fusione della casa madre con altra società estera – Effetti fiscali della fusione transfrontaliera per incorporazione di una società estera (“casa madre”) con un’altra entità estera – Effetti sugli identificativi fiscali – Articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Principio di diritto n. 2 dell’11/04/2025

Prestatori di servizi di pagamento e CESOP: quando ricorrono i presupposti degli articoli 40-bis e seguenti del decreto IVA, le informazioni da conservare e comunicare sono intrinsecamente rilevanti

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 2 dell’11 aprile 2025 – OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – CESOP – Sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti – Obblighi di conservazione e comunicazione dei dati relativi ai pagamenti gravanti sui prestatori di servizi di pagamento (PSP) – Ricorrenza dei presupposti applicativi – Intrinseca rilevanza delle informazioni da raccogliere e comunicare –  Articoli da 40-bis a 40-sexies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Direttiva (UE) 2020/284 il Consiglio dell’Unione europea – Sezione 2 bis del Capo 4 del titolo XI della Direttiva 2006/112/CE, rubricata «Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento»

 

Principio di diritto n. 3 del 19/03/2025

Cointeressenza propria: le somme scambiate tra operatori sono meri trasferimenti monetari fuori campo IVA, non corrispettivi di prestazioni sinallagmatiche

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 3 del 19 marzo 2025 – OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Somme scambiate per effetto di un contratto di cointeressenza propria – Se scambiate nell’ambito di un contratto di cointeressenza propria sono fuori campo IVA – Articolo 2, comma 3, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Art. 2554 del Codice Civile

 

Principio di diritto n. 4 del 14/04/2025

Disciplina CFC: il risarcimento del danno per interruzione di un’attività economica effettiva non rientra tra i passive income e non integra il test dei proventi passivi oltre un terzo

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 4 del 14 aprile 2025 – OGGETTO: IMPOSTE DIRETTE – IRES – Controlled Foreign Companies (CFC) – Risarcimento del danno conseguito in base ad accordo transattivo per interruzione di attività economica effettiva – Esclusione dai passive income rilevanti ai fini della disciplina CFC (Il risarcimento per la compensazione di spese di avviamento ha una funzione riparatoria/indennitaria e non configura un reddito di natura passiva) – Articolo 167, comma 4, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Principio di diritto n. 5 del 03/06/2025

Contributo di solidarietà 2023: gli utili da fair value dei derivati speculativi confluiti nel risultato 2021 rilevano nel limite del 25 per cento del patrimonio netto

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 5 del 3 giugno 2025 – OGGETTO: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ – Contributo di solidarietà per le imprese del settore energetico – Determinazione del limite massimo del contributo, fissato al 25% del patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 –  Incidenza della quota di utile 2021 relativa alla valutazione al fair value di derivati non di copertura ai fini del limite del patrimonio netto – Articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 

Principio di diritto n. 6 del 03/06/2025

Imposta sui servizi digitali e giochi online: per le piattaforme multilaterali rileva la commissione dell’intermediario, al netto di vincite e bonus non corrispettivi

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 6 del 3 giugno 2025 – OGGETTO: IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI (ISD) – Attività di messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro – Servizi di giochi e scommesse online – Identificazione dei ricavi rilevanti – Articolo 1, comma 37, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145

 

Principio di diritto n. 7 del 02/10/2025

Bonus edilizi ereditati: l’erede può fruire delle rate residue solo per gli anni in cui conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile per l’intero periodo d’imposta

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025 – OGGETTO: IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) – Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (e, in quanto compatibili, anche il Bonus verde, l’Ecobonus e il Superbonus) – Trasferimento mortis causa dell’immobile all’erede che non ne ha la detenzione materiale e diretta al momento di apertura della successione – Articolo 16-bis, comma 8, secondo periodo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Vedi anche: Trasferimento agli eredi delle detrazioni per interventi di recupero edilizio: requisito della detenzione materiale e diretta anche se acquisita dopo l’apertura della successione

 

 

2026


Principio di diritto n. 1 del 07/07/2026

Fusione tra enti religiosi civilmente riconosciuti: esclusione IVA, registro-ipotecaria-catastale in misura fissa (se ricorrono i presupposti del regime agevolato previsto per le riorganizzazioni tra enti non commerciali appartenenti alla medesima struttura) e modalità di tassazione per il passaggio dei beni alla sfera commerciale

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 1 del 7 luglio 2026 – OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – IMPOSTE DIRETTE – Trattamento tributario di operazioni di fusione per incorporazione tra enti religiosi civilmente riconosciuti – Rilevanza ai fini IVA, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, e delle imposte sui redditi – Modalità di tassazione tassazione del trasferimento dei beni tra sfera istituzionale e sfera commerciale.

 

Principio di diritto n. 2 del 22/09/2026

Digital tax: dichiarazione integrativa ammessa; il credito emergente non è compensabile in F24, ma può essere chiesto a rimborso o riportato al periodo successivo

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 2 del 22 settembre 2026 – OGGETTO: IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI (ISD) – Dichiarazione integrativa – Ammissibilità – Credito emergente – Esclusione della compensazione orizzontale tramite modello F24 – Rimborso o riporto al periodo d’imposta successivo – Articolo 8, commi 6-bis e 6-quater, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322.

Riferimenti normativi e documentali:

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2021, prot. n. 13185;
Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E del 23 marzo 2021.

 

Principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026

STP e STA in forma di società semplice: utili ripartibili a consuntivo per i soli soci professionisti; per i soci finanziatori restano le regole ordinarie

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026 – OGGETTO: IMPOSTE SUI REDDITI – REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA – Società tra professionisti (STP) e società tra avvocati (STA) costituite in forma di società semplice – Imputazione del reddito per trasparenza – Determinazione a consuntivo delle quote di partecipazione agli utili dei soci professionisti – Soci non professionisti o finanziatori – Applicazione della regola ordinaria – Articolo 5, commi 2 e 3, lettera c), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Riferimenti normativi e documentali:

Risposta ad interpello n. 116 del 23 aprile 2020;
Risposta ad interpello n. 486 del 4 ottobre 2022.

 

 


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I Principi di diritto dell’Agenzia delle entrate rappresentano uno strumento essenziale per orientarsi nei casi fiscali più complessi: IVA, imposte dirette, operazioni straordinarie, fiscalità internazionale, agevolazioni, adempimenti e rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

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Inps, pausa estiva per notifiche e atti di recupero: sospensioni fino al 31 agosto 2026

Dal 27 luglio stop alle note di rettifica, alle verifiche D.P.A. e alle diffide di adempimento. Nel mese di agosto sospesi anche verbali ispettivi, atti da vigilanza documentale e avvisi di addebito. Restano ferme le notifiche necessarie a evitare la prescrizione o il pregiudizio dei crediti dell’Inps.

Pausa estiva per una serie di attività di notifica, accertamento e recupero dei crediti contributivi dell’INPS. Con il messaggio 15 luglio 2026, n. 2371, l’Istituto previdenziale ha definito il calendario delle sospensioni operative disposte per agevolare gli adempimenti dei contribuenti e dei loro intermediari durante il periodo feriale.

Dal 27 luglio al 31 agosto 2026 compreso saranno sospese la notifica delle “note di rettifica” e le verifiche della regolarità contributiva effettuate, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, mediante il sistema della Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.).

Nello stesso periodo sarà sospesa la notifica delle “diffide di adempimento” nei confronti di tutti i soggetti contribuenti, salvo che sia prossimo il maturare del termine di prescrizione. La sospensione non opererà per gli atti relativi alla contribuzione alla Gestione dipendenti pubblici.

Dal 1° al 31 agosto 2026 lo stop riguarderà anche la notifica dei verbali ispettivi e degli atti di recupero derivanti dalla vigilanza documentale. Per il medesimo periodo sarà sospesa l’emissione degli avvisi di addebito di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Le Strutture territoriali potranno comunque trasferire i crediti contributivi all’agente della riscossione per consentire le eventuali richieste di regolarizzazione avanzate dai contribuenti durante il periodo di sospensione.

Fino al 31 agosto saranno inoltre sospese le notifiche degli atti di accertamento delle violazioni previste dall’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983 e delle ordinanze-ingiunzioni.

La pausa, tuttavia, non è assoluta. L’Inps dovrà procedere alla notifica quando questa risulti necessaria per evitare il pregiudizio dei propri crediti o l’intervenuta prescrizione. In tali ipotesi, le Strutture territoriali potranno notificare anche un apposito atto interruttivo. Il messaggio riguarda, pertanto, esclusivamente le attività espressamente indicate e non introduce una sospensione generalizzata degli adempimenti e dei termini contributivi.

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8 del 2026

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Gli approfondimenti

 

Accertamenti bancari. L’autorizzazione diventa il titolo verificabile della ingerenza nei dati del contribuente
di Enrico Molteni

ISA 2026, rinnovo del CPB e benefici premiali: i chiarimenti della circolare n. 4/E
di Eugenio Grimaldi

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Accertamenti bancari

 

Indagini bancarie: la Cassazione riscrive i limiti dell’acquisizione dei dati bancari alla luce della CEDU. Chiariti anche i rimedi contro il travisamento della prova

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 19956 del 15 giugno 2026: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Cassazione (ricorso per) – Motivi del ricorso – Travisamento della prova – Nozione – Rimedi – Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. – Ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. – Ammissibilità – Presupposti e limiti • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Attribuzioni e poteri degli uffici – Indagini bancarie – Accertamenti bancari – Dati emergenti dai conti correnti bancari – Acquisizione di dati, notizie e documenti presso intermediari finanziari – Autorizzazione dell’organo sovraordinato – Art. 32, primo comma, n. 7), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Art. 51, secondo comma, n. 7), DPR 633/1972 – Natura preparatoria e organizzativa dell’autorizzazione – Rilettura convenzionalmente ed eurounitariamente orientata – Art. 8 CEDU – Artt. 7, 8 e 52 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Sentenza Corte EDU Ferrieri e Bonassisa c. Italia dell’8 gennaio 2026 – Autorizzazione quale titolo dell’ingerenza nei dati bancari – Necessaria preesistenza alle indagini – Contenuto minimo verificabile – Presupposti, oggetto e limiti dell’accesso – Specifica contestazione del contribuente – Autorizzazione mancante o inidonea – Inutilizzabilità delle risultanze bancarie – Invalidità dell’avviso di accertamento nella parte fondata su tali dati – Rinvio al giudice di merito per la verifica della residua tenuta della pretesa – Art. 51, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 32, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

Conformi pubblicate su www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati e utilizzate per aggiornare e addestrare ai.finanzaefisco.com.

 

SENTENZA/ORDINANZA (N. E DATA) OGGETTO DECISIONE RIFERIMENTI NORMATIVI NOTE RILEVANTI
Cass. Ord. n. 19960 del 15-6-2026 Mancata allegazione o conoscibilità del contenuto essenziale dell’autorizzazione La mancata allegazione o conoscibilità dell’autorizzazione rende inutilizzabile la documentazione bancaria. Art. 32 DPR 600/1973, art. 51 DPR 633/1972 Conferma principio di trasparenza e diritto di difesa
Cass. Ord. n. 20609 del 18-6-2026 Accertamento tributario – Indagini bancarie – Autorizzazione alle indagini L’autorizzazione ex art. 32 DPR 600/1973 e art. 51 DPR 633/1972 deve essere preesistente, motivata e conoscibile. Mancanza o inidoneità rende inutilizzabili le risultanze bancarie e invalida l’avviso di accertamento. Art. 32 DPR 600/1973, art. 51 DPR 633/1972, sentenza CEDU Ferrieri-Bonassisa Conferma che senza autorizzazione valida, dati bancari non possono essere usati
Cass. Ord. n. 20694 del 18-6-2026 Indagini bancarie – Rivalutazione quadro indiziario residuo In caso di inutilizzabilità delle risultanze bancarie per mancanza di autorizzazione, si rivaluta il quadro indiziario residuo con altri elementi (es. valori OMI, mutuo). Art. 32 DPR 600/1973, art. 51 DPR 633/1972, art. 8 CEDU Valutazione complessiva del quadro probatorio residuo
Cass. Ord. n. 20978 del 20-6-2026 Indagini bancarie -Società-schermo e responsabilità fiscale In caso di società utilizzata come schermo, è possibile imputare il reddito alla persona fisica secondo art. 37 DPR 600/1973.

Necessaria prova del totale asservimento della società alla persona fisica.

Mancata allegazione o conoscibilità dell’autorizzazione rende inutilizzabili i dati bancari acquisiti.

Art. 37 DPR 600/1973, art. 32 DPR 600/1973 Imputazione reddito a persona fisica se società schermo; dati bancari inutilizzabili senza autorizzazione

 

Tribunali:

Sezioni Lavoro

 

 

Dichiarazione dei redditi – Emendabile anche ai fini previdenziali

 

Quadro RR, Quadro LM ed errori dichiarativi: la pretesa contributiva non può fermarsi al dato formale

Tribunale Ordinario di Monza – Sezione Lavoro Civile – Sentenza n. 702 del 25 maggio 2026: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Gestione commercianti – Socio di società a responsabilità limitata – Membro del consiglio di amministrazione privo di incarichi operativi – Partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza – Onere della prova a carico dell’INPS – Redditi da partecipazione in società di capitali senza prestazione di attività lavorativa – Redditi di capitale – Erronea inclusione nel Quadro RR tra i redditi d’impresa – Dichiarazione integrativa presentata tardivamente – Irrilevanza ai fini della sussistenza sostanziale dell’obbligo contributivo – Insufficienza del solo dato dichiarativo – Non debenza dei contributi eccedenti il minimale – Annullamento dell’avviso di addebito – Art. 1, commi 202 e 203, della L. n. 662/1996 – Art. 3-bis, D.L. 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., dalla L. 14/11/1992, n. 438 – Artt. 44 e 55 TUIR – Art. 2697 cod. civ.»

Conformi:

In senso conforme, quanto alla prevalenza dei presupposti sostanziali sull’errore formale contenuto nella dichiarazione dei redditi e alla possibilità di emendare i dati dichiarativi ai fini contributivi:

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

ISA – (INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE)

 

ISA 2026, p.i. 2025: revisione di 85 indici, correttivi congiunturali, benefici premiali, semplificazione della modulistica e rinnovo del CPB 2026-2027 senza ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 6 luglio 2026: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per il p.i. 2025 – Revisione completa di 85 indici e aggiornamento dei 173 ISA in vigore – Revisione congiunturale straordinaria per gli effetti delle tensioni geopolitiche, dei prezzi dell’energia e degli alimentari e dell’andamento dei tassi di interesse – Conferma delle condizioni di accesso ai benefici premiali – Semplificazione della modulistica e trasferimento tra i dati precalcolati delle informazioni relative alla condizione di pensionato, di lavoratore dipendente e all’esercizio dell’attività in forma cooperativa – Cause di esclusione per gli enti del Terzo settore – Aggiornamento del quadro F per le maggiorazioni del costo dei beni strumentali nuovi e per le attività agricole agevolate – Aggiornamento del quadro H per l’allineamento alla nuova disciplina del reddito di lavoro autonomo – Obbligo di compilazione del modello ISA per le società tra professionisti e le società tra avvocati escluse dall’applicazione degli indici – Rinnovo del Concordato preventivo biennale 2026-2027: rilevanza dei dati relativi al p.i. 2025 e impossibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA – Obbligo di acquisizione dei dati precalcolati per i contribuenti aderenti al CPB – Modalità di acquisizione dei dati ISA e CPB alla luce della delega unica – Società cooperative, società consortili e consorzi – Fedeltà dichiarativa ai fini del riconoscimento dei benefici premiali ISA e della corretta applicazione del CPB – Art. 9-bis del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 -D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – D.M. 31 marzo 2026 – DM 15 aprile 2026 – Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115744 del 13 aprile 2026 e n. 123160 del 22 aprile 2026»

 

Novità fiscali in materia di lavoro dipendente

 

Aumenti contrattuali e arretrati al 5%, domeniche, reperibilità e pernottamenti al 15%: si amplia la tassazione agevolata per i dipendenti privati

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 24 giugno 2026: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Lavoratori dipendenti del settore privato – Agevolazioni introdotte dalla Legge di bilancio 2026 – Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali al 5 per cento sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel triennio 2024-2026 – Limite reddituale di 33.000 euro – Incrementi corrisposti nel 2026 e riferiti ad annualità precedenti – Decorrenza economica antecedente alla sottoscrizione del CCNL – Indennità di cassa – Superminimo assorbibile – Ferie, permessi retribuiti, gratifica feriale e festività soppressa del 4 novembre -Imposta sostitutiva al 15 per cento sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per lavoro a turni – Limite reddituale di 40.000 euro e plafond agevolabile annuo di 1.500 euro -Maggiorazione per lavoro domenicale – Rapporti di lavoro a tempo parziale – Retribuzione per lavoro straordinario festivo o notturno – Indennità di reperibilità anche in assenza di effettiva chiamata – Indennità di pernottamento -Assenza o mancata applicazione di un CCNL – Coordinamento con il regime agevolativo dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori trasferiti in Italia – Risposte a quesiti – Articolo 1, commi 7, 10, 11 e 12, della L. 30/12/2025, n. 199»

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

Contributi Inps e Quadro RR 2026 – Istruzioni per artigiani, commercianti, professionisti e sportivi

 

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2026

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 62 del 27 maggio 2026: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 – Contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico iscritti alla Gestione separata – Effetti del reddito concordato nel CPB nel calcolo dei contributi – Compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2026-PF” e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2025 e in acconto 2026 – Modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

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Riforma dello sport: Coni e Commercialisti, modelli semplificati per piccole associazioni e società sportive dilettantistiche

Presentata al Salone d’Onore del CONI la relazione conclusiva dei lavori della Commissione Paritetica CONI e Consiglio nazionale della categoria. Al centro le proposte per rendere più efficaci e sostenibili i modelli organizzativi, rafforzare il sistema del safeguarding e supportare le associazioni e società sportive dilettantistiche

Si è svolta oggi, presso il Salone d’Onore del CONI, la presentazione della relazione conclusiva della Commissione Paritetica CONI – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), istituita per approfondire le principali questioni applicative della riforma dello sport con particolare riferimento ai modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva (MOCAS), ai codici di condotta e al sistema di safeguarding.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati gli esiti del lavoro sviluppato dalla Commissione, frutto di un confronto multidisciplinare tra rappresentanti del mondo sportivo e professionisti dell’area economico-giuridica, con l’obiettivo di individuare proposte operative in grado di coniugare efficacia delle tutele, semplificazione amministrativa e sostenibilità organizzativa.

Tra i principali temi affrontati figurano la differenziazione dei modelli organizzativi in funzione delle caratteristiche degli enti sportivi, la predisposizione di schemi semplificati per le associazioni e società sportive dilettantistiche di minori dimensioni, la definizione delle competenze delle figure di safeguarding e l’introduzione di percorsi qualificati di formazione.

Particolare attenzione è stata dedicata alle esigenze delle ASD (Associazioni Sportive dilettantistiche) e SSD (Società Sportive Dilettantistiche), che rappresentano il tessuto portante dello sport italiano, con proposte finalizzate a rendere gli adempimenti maggiormente proporzionati alle dimensioni e ai livelli di rischio delle singole realtà sportive, favorendo così un’applicazione concreta ed efficace delle nuove disposizioni.

Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha affermato: “Safeguarding? La situazione nel mondo sportivo italiano è eterogenea e ogni valutazione deve partire da questo presupposto. Dobbiamo consolidare il processo culturale senza irrigidirci sulle regole. Ho chiesto al Ministro Abodi di riconoscere formalmente al CONI il ruolo di attore principale di tutte le attività di safeguarding. L’argomento merita interesse, dobbiamo perseguirlo con convinzione e con gli strumenti più efficaci”.

Per il Consigliere nazionale e tesoriere dei commercialisti, delegato al terzo settore, David Moro, “la qualità della regolazione si misura anche dalla sua concreta applicabilità. Per questo il contributo del Consiglio Nazionale è stato orientato a individuare soluzioni che consentano agli enti sportivi, soprattutto quelli di minori dimensioni, di coniugare il pieno rispetto delle nuove regole con una gestione organizzativa sostenibile. La collaborazione con il CONI conferma il ruolo dei Commercialisti quali interlocutori qualificati nell’accompagnare i processi di innovazione, trasparenza e buona governance del sistema sportivo.”

“Il lavoro della Commissione – spiega il Consigliere nazionale dei Commercialisti delegato alla compliance e modelli organizzativi delle imprese, Fabrizio Escheri, – è stato orientato a tradurre i principi della riforma in strumenti concretamente applicabili, attraverso modelli organizzativi proporzionati alla dimensione e al profilo di rischio degli enti sportivi, anche tenendo presenti le necessarie intersezioni con il sistema previsto dal D.lgs. 231/2001″.

Maurizio Masini, presidente della Fondazione nazionale dei commercialisti “Formazione” afferma che “il lavoro prodotto dalla commissione congiunta CONI – CNDCEC ci coinvolge direttamente, dal momento che la formazione avrà un ruolo centrale nell’approfondimento di queste tematiche. Su questo fronte forniremo dunque il nostro contributo”.

Nel corso della presentazione è stato inoltre evidenziato come le proposte formulate dalla Commissione costituiscano una base di lavoro per il futuro sviluppo del sistema sportivo nazionale, favorendo una sempre maggiore integrazione tra competenze giuridiche, economiche e organizzative.

L’iniziativa conferma il valore della collaborazione istituzionale tra CONI e CNDCEC nel promuovere modelli di governance sempre più efficaci, proporzionati e orientati alla tutela delle persone, alla trasparenza e alla crescita del movimento sportivo italiano. (Così, comunicato stampa CNDCEC del  14 luglio 2026)

Link al testo della relazione finale CONI – CNDCEC




Inps, incentivo alla stabilizzazione dei giovani: esonero contributivo fino a 500 euro al mese per i contratti trasformati a tempo indeterminato

L’Inps, con la circolare n. 72 del 3 luglio 2026, fornisce le prime indicazioni operative sull’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale».

La misura prevede, per i datori di lavoro privati, un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore, e riguarda giovani che, al momento della trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni e non siano mai stati occupati con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel corso della propria vita lavorativa.

Possono accedere all’agevolazione tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, mentre sono escluse le Pubbliche Amministrazioni.

Il beneficio si applica ai rapporti di lavoro con qualifica di operaio, impiegato o quadro, con esclusione del personale dirigente.

Restano esclusi dall’incentivo i rapporti di lavoro domestico, i rapporti di apprendistato e la trasformazione dei contratti di lavoro intermittente o a chiamata.

L’esonero è invece riconosciuto anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, con riproporzionamento dell’importo massimo, e per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato al rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, tra cui la regolarità contributiva (DURC), l’osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza, il rispetto dei contratti collettivi applicati e la realizzazione di un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

L’esonero, inoltre, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dalla normativa vigente, ma è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni prevista dalla legge di Bilancio 2025 e con altre misure espressamente indicate dalla disciplina applicativa.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) –  Incentivi decreto Lavoro 2026 – Incentivo alla stabilizzazione, disponibile sul sito INPS. L’attivazione del modulo sarà comunicata con un successivo messaggio dell’Istituto. (Così, comunicato Stampa Inps del 7 luglio 2026)

 

Vedi anche:

Messaggio Inps n. 2518 del 29/07/2026

Messaggio Inps n. 2518 del 29 luglio 2026, con oggetto:: LAVORO – CONTRIBUTI – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro – Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro – Trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato di giovani under 35 mai occupati a tempo indeterminato – Apertura procedura telematica nel Portale delle Agevolazioni – Fruizione tramite flussi UniEmens – Istruzioni contabili – Articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112

Incentivo alla stabilizzazione 2026: esonero contributivo del 100 per cento, entro il limite di 500 euro mensili, per trasformazioni dal 1° agosto al 31 dicembre 2026 di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato relativi a giovani under 35; modulo ESTA, termini procedurali, UniEmens, incompatibilità con incentivo GECO e variazioni al piano dei conti

 




Entrate, con la circolare n. 4/E il punto su ISA 2026, CPB e benefici premiali

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 4/E del 6 luglio 2026, ha illustrato le principali novità relative all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2025, fornendo indicazioni operative su revisione degli indici, modulistica, dati precalcolati, semplificazioni e rapporti con il concordato preventivo biennale.

Per il 2025 risultano aggiornati tutti i 173 ISA in vigore, mentre 85 indici sono stati oggetto di revisione completa, anche per tenere conto delle tensioni geopolitiche, dell’andamento dei prezzi dell’energia e degli alimentari e dei tassi di interesse.

Particolare rilievo assume il chiarimento sul rinnovo del CPB 2026-2027: i contribuenti che hanno già aderito al concordato per il biennio 2024-2025 dovranno utilizzare i dati ISA relativi al 2025, ma non potranno dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio di affidabilità, poiché reddito e valore della produzione restano quelli concordati.

Restano invece confermati i benefici premiali collegati ai livelli ISA, tra cui esoneri dal visto di conformità, esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, riduzione dei termini di accertamento e disapplicazione della disciplina delle società non operative.

Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d imposta 2025: revisione e aggiornamento degli ISA, correttivi straordinari, modulistica ISA2026, benefici premiali, dati precalcolati, delega unica, società mutualistiche e consortili, concordato preventivo biennale e fedeltà dichiarativa

Link al testo della Circolare dell’ Agenzia delle Entrate n. 4/E del 6 luglio 2026 – OGGETTO: ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per il p.i. 2025 – Revisione degli ISA, correttivi straordinari, modulistica ISA 2026, benefici premiali e concordato preventivo biennale

 




Copia della Comunicazione delle somme dovute e dei moduli di pagamento per completare l’adesione alla Rottamazione-quinquies. Online il servizio di richiesta

Dall’area pubblica del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione è possibile richiedere la copia della lettera con l’esito della domanda, gli importi dovuti, il piano delle rate e i moduli di pagamento. Prima o unica rata entro il 31 luglio 2026.

 

“Al via il servizio online per chiedere la copia della comunicazione delle somme dovute per la Rottamazione-quinquies, già resa disponibile nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione entro lo scorso 30 giugno. Da oggi, i contribuenti che non hanno la possibilità di accedere all’area riservata, hanno a disposizione uno strumento per ottenere, senza necessità di credenziali di accesso, la copia della lettera con gli importi e i moduli di pagamento della definizione agevolata delle cartelle, in vista della scadenza della prima o unica rata fissata al 31 luglio 2026.

Direttamente dall’area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it il servizio consente di inviare la richiesta con pochi e semplici passaggi: è sufficiente indicare il codice fiscale del contribuente che ha chiesto la definizione agevolata, allegare un documento di riconoscimento e inserire l’indirizzo email dove si vuole ricevere la copia della comunicazione delle somme dovute.

Un servizio che può risultare utile, in particolare, per le comunicazioni inviate tramite posta raccomandata o via pec, modalità previste per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso l’area pubblica del sito e che, pertanto, potrebbero non essere in possesso delle credenziali personali (per esempio Spid), necessarie per recuperare, in caso di necessità, la copia della comunicazione dall’area riservata.

 

Cosa contiene la comunicazione delle somme dovute

 

La comunicazione delle somme dovute fornisce l’esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare, le scadenze di versamento delle rate e i moduli di pagamento. In base alla Legge di Bilancio 2026, che ha introdotto la nuova definizione agevolata delle cartelle, la comunicazione per coloro che hanno presentato la domanda tramite il servizio in area riservata è stata resa disponibile esclusivamente in quella stessa area a cui si accede tramite Spid, Cie, Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate. Invece, per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso l’area pubblica del sito, la comunicazione, oltre a essere presente nell’area riservata, è stata inviata anche con lettera raccomandata oppure tramite Pec, a seconda del domicilio indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

 

Cosa prevede la Rottamazione-quinquies

 

Le comunicazioni delle somme dovute che Agenzia delle entrate-Riscossione ha messo a disposizione dei contribuenti riguardano la definizione agevolata introdotta dalla Legge n.199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e alla quale si poteva aderire presentando domanda entro lo scorso 30 aprile 2026. Tale misura presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture). La definizione agevolata consente di pagare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l’aggio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture) non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le cosiddette “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio”.

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 7 luglio 2026)

 

Documentazione Agenzia delle entrate-Riscossione.

 




Le circolari dell’Agenzia delle entrate 2026

 

Offerta Benvenuto 2026

 

Circolare n. 1 E del 19/02/2026

ETS, la mappa fiscale completa: criteri di non commercialità, RUNTS e forfetari nelle istruzioni dell’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 19 febbraio 2026: «IMPOSTE DIRETTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – TERZO SETTORE – Enti del Terzo settore (ETS) – Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) -Disciplina fiscale del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) – Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione – Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi – Criteri di non commercialità ai fini IRES (articolo 79 CTS) – Margine di tolleranza del 6 per cento e verifica su base periodale – Determinazione della natura commerciale o non commerciale dell’ente mediante criterio comparativo tra proventi – Qualificazione fiscale degli ETS e mutamento della qualifica – Decorrenza delle disposizioni fiscali del Titolo X – Regimi forfetari per la determinazione del reddito degli ETS non commerciali (articolo 80 CTS) e per Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale (articolo 86 CTS) – Soglia di accesso e condizioni applicative – Coordinamento con il TUIR e con il DPR n. 633/1972 in materia di IVA – Disciplina delle entrate non commerciali (contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative) – Valorizzazione delle prestazioni gratuite e dei beni ceduti – Raccolte fondi e contributi pubblici – Passaggio di beni tra attività commerciale e non commerciale e regime delle plusvalenze – Abrogazione della disciplina delle ONLUS e soppressione della relativa anagrafe (articolo 102 CTS) – Regime transitorio»

 

Circolare n. 2 E del 24/02/2026

Aumenti contrattuali dei dipendenti del settore privato e lavoro notturno, festivo e su turni: le agevolazioni fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2026

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 24 febbraio 2026: «IMPOSTE DIRETTE – Redditi di lavoro dipendente – Novità fiscali in materia di lavoro dipendente introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Tassazione degli incrementi retributivi derivanti da rinnovi dei contratti collettivi nazionali (CCNL) – Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali al 5 per cento per i lavoratori del settore privato con reddito fino a 33.000 euro – Ambito oggettivo (retribuzione diretta e indiretta) ed esclusioni (una tantum, TFR, straordinari) – Applicazione del principio di cassa allargato – Coordinamento con regimi agevolativi per impatriati e ricercatori – Imposta sostitutiva al 15 per cento su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e lavoro a turni – Limite annuo di 1.500 euro e condizioni di accesso (reddito fino a 40.000 euro) – Esclusione premi di risultato e somme per partecipazione agli utili – Modalità applicative da parte del sostituto d’imposta e facoltà di rinuncia»

 

Circolare n. 3 E del 24/06/2026

Aumenti contrattuali e arretrati al 5%, domeniche, reperibilità e pernottamenti al 15%: si amplia la tassazione agevolata per i dipendenti privati

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 24 giugno 2026: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Lavoratori dipendenti del settore privato – Agevolazioni introdotte dalla Legge di bilancio 2026 – Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali al 5 per cento sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel triennio 2024-2026 – Limite reddituale di 33.000 euro – Incrementi corrisposti nel 2026 e riferiti ad annualità precedenti – Decorrenza economica antecedente alla sottoscrizione del CCNL – Indennità di cassa – Superminimo assorbibile – Ferie, permessi retribuiti, gratifica feriale e festività soppressa del 4 novembre -Imposta sostitutiva al 15 per cento sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per lavoro a turni – Limite reddituale di 40.000 euro e plafond agevolabile annuo di 1.500 euro -Maggiorazione per lavoro domenicale – Rapporti di lavoro a tempo parziale – Retribuzione per lavoro straordinario festivo o notturno – Indennità di reperibilità anche in assenza di effettiva chiamata – Indennità di pernottamento -Assenza o mancata applicazione di un CCNL – Coordinamento con il regime agevolativo dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori trasferiti in Italia – Risposte a quesiti – Articolo 1, commi 7, 10, 11 e 12, della L. 30/12/2025, n. 199»

 

Circolare n. 4 E del 6/07/2026

ISA 2026, p.i. 2025: revisione di 85 indici, correttivi congiunturali, benefici premiali, semplificazione della modulistica e rinnovo del CPB 2026-2027 senza ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 6 luglio 2026: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per il p.i. 2025 – Revisione completa di 85 indici e aggiornamento dei 173 ISA in vigore – Revisione congiunturale straordinaria per gli effetti delle tensioni geopolitiche, dei prezzi dell’energia e degli alimentari e dell’andamento dei tassi di interesse – Conferma delle condizioni di accesso ai benefici premiali – Semplificazione della modulistica e trasferimento tra i dati precalcolati delle informazioni relative alla condizione di pensionato, di lavoratore dipendente e all’esercizio dell’attività in forma cooperativa – Cause di esclusione per gli enti del Terzo settore – Aggiornamento del quadro F per le maggiorazioni del costo dei beni strumentali nuovi e per le attività agricole agevolate – Aggiornamento del quadro H per l’allineamento alla nuova disciplina del reddito di lavoro autonomo – Obbligo di compilazione del modello ISA per le società tra professionisti e le società tra avvocati escluse dall’applicazione degli indici – Rinnovo del Concordato preventivo biennale 2026-2027: rilevanza dei dati relativi al p.i. 2025 e impossibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA – Obbligo di acquisizione dei dati precalcolati per i contribuenti aderenti al CPB – Modalità di acquisizione dei dati ISA e CPB alla luce della delega unica – Società cooperative, società consortili e consorzi – Fedeltà dichiarativa ai fini del riconoscimento dei benefici premiali ISA e della corretta applicazione del CPB – Art. 9-bis del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 -D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – D.M. 31 marzo 2026 – DM 15 aprile 2026 – Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115744 del 13 aprile 2026 e n. 123160 del 22 aprile 2026»

 

Circolare n. 5 E del 16/07/2026

Circolare dedicata ai nuovi istituti introdotti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’Agenzia delle entrate interviene su composizione negoziata, concordato semplificato, PRO e crisi dei gruppi

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E del 16 luglio 2026: «CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA (CCII) – IMPOSTE DIRETTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Composizione negoziata della crisi – Concordato semplificato – Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati – Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) – Disciplina dei gruppi di imprese – Parte I – Effetti tributari in termini di determinazione del reddito, sopravvenienze, perdite su crediti, variazioni IVA e gestione dei debiti tributari – D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 – Artt. 88 e 101, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Circolare n. 6 E del 06/08/2026

Nuovo regime di adempimento collaborativo: inquadramento sistematico e chiarimenti su quesiti e dubbi applicativi

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 6 agosto 2026: «REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO – Nuovo regime di cooperative compliance – Inquadramento sistematico e chiarimenti su requisiti soggettivi e oggettivi, certificazione del Tax Control Framework, codice di condotta, effetti premiali, meccanismi applicativi e fuoriuscita dal regime – Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale (Tcf opzionale) – D.Lgs. 05/08/2015, n. 128 – D.Lgs. 30/12/2023, n. 221 (Disposizioni in materia di adempimento collaborativo) – D.Lgs. 05/06/2024, n. 108 (Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo …)»

 

Circolare  n. 7 del 07/08/2026

Riforma dello sport: chiarimenti fiscali su enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo, con focus su applicazione delle agevolazioni ex articolo 148, comma 3, TUIR e articolo 4 del decreto IVA alle società sportive dilettantistiche, trattamento dei rimborsi forfetari ai volontari sportivi, esclusione dalla base imponibile dei compensi di lavoro sportivo fino a 15.000 euro, non concorrenza alla base imponibile IRAP dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative inferiori a 85.000 euro, dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione per prestazioni sportive esenti IVA, trattamento IVA della cessione del contratto di un atleta e detassazione dei proventi commerciali connessi agli scopi istituzionali per ASD e SSD in regime legge n. 398/1991

Circolare Agenzia delle Entrate n. 7 E del 7 agosto 2026: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA – IRAP – Enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo – Chiarimenti sulla riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e della disciplina del lavoro sportivo – Società sportive dilettantistiche, rimborsi forfetari ai volontari sportivi, compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, base imponibile IRAP, prestazioni sportive esenti IVA, cessione del contratto dell’atleta e agevolazione per attività commerciali connesse – Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 – Articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86»

 




Cartelle di pagamento e pignoramenti: nessuna ondata, solo attività ordinaria. Ad agosto previsto uno stop delle notifiche

In riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, Agenzia delle entrate-Riscossione precisa che non si è registrato alcun picco. Al contrario, per entrambe le attività, si tratta di numeri assolutamente ordinari, in linea con l’anno precedente.

Inoltre, nel prossimo mese di agosto è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento proprio per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive.

Così, comunicato stampa AdeR 6 luglio 2026




Inps gestioni artigiani e commercianti: online simulatore contribuzione dovuta

L’Inps, con il messaggio 3 luglio 2026, n. 2254, informa che dal 3 luglio 2026 è disponibile il “Simulatore calcolo contributi artigiani e commercianti“, un nuovo servizio ad accesso libero e anonimo, senza necessità di credenziali.

Lo strumento, rilasciato nell’ambito dei progetti di evoluzione dei servizi e dedicato a chi intende iscriversi alle gestioni autonome di artigiani o commercianti, consente di simulare la contribuzione previdenziale dovuta, sulla base del reddito e dei mesi di attività indicati, sia per il titolare sia per gli eventuali collaboratori familiari.

Il servizio interattivo, a fronte dell’inserimento di alcuni dati chiesti all’utente, del tutto anonimi, fornisce informazioni – sulla base del quadro normativo vigente – in merito alla quantificazione della contribuzione previdenziale dovuta per la generalità dei contribuenti che si iscrivono alle Gestioni autonome degli artigiani (legge 4 luglio 1959, n. 463) e degli esercenti attività commerciali (legge 22 luglio 1966, n. 613, come modificata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662), con diversificazione per i soggetti che aderiscono a un particolare regime contributivo (regime forfettario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, o riduzione contributiva per soggetti ultrasessantacinquenni pensionati ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449), per il titolare e per gli eventuali collaboratori familiari, sulla base del valore del reddito e dei mesi di attività inseriti.

Gli importi della contribuzione potenzialmente dovuta sono calcolati sulla base delle informazioni inserite in modo anonimo dall’utente e devono essere considerati indicativi, orientativi e subordinati alla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento e alla verifica della correttezza dei dati inseriti.

 




Dichiarazione precompilata 2026: pubblicata la Guida dell’Agenzia al modello “Redditi Persone fisiche”

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la Guida “La dichiarazione precompilata 2026 – Modello Redditi Persone fisiche”, relativo al periodo d’imposta 2025.

La Guida illustra le modalità di accesso, consultazione, modifica, integrazione e invio della dichiarazione, con un focus specifico sui contribuenti che non possono utilizzare il modello 730 e su alcune sezioni di particolare rilievo operativo: quadro LM, quadro RR, quadro RU, quadro RP e quadro RL.

Il nuovo vademecum si inserisce nel quadro della dichiarazione precompilata 2026, già disponibile nell’area riservata dell’Agenzia, e tiene conto dell’evoluzione del modello Redditi PF 2026, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72078/2026, successivamente aggiornato con le modifiche apportate dal comunicato di errata-corrige del 28 maggio 2026.

Redditi PF precompilato: disponibile anche per forfetari e contribuenti in regime di vantaggio

 

La Guida ricorda che l’Agenzia mette a disposizione il modello Redditi Persone fisiche precompilato anche per i titolari di partita IVA che aderiscono al regime di vantaggio o al regime forfetario.

Nel modello sono presenti, oltre ai dati già tradizionalmente utilizzati nella precompilata – familiari a carico, oneri detraibili e deducibili, indennità e dati delle certificazioni di lavoro autonomo – anche i dati reddituali desumibili dalle fatture elettroniche trasmesse tramite SdI e dai corrispettivi giornalieri inviati nell’anno.

Sul punto, la Guida segnala un aspetto da verificare con attenzione: poiché dalle fonti informative non emerge la data effettiva di incasso, nella precompilazione viene adottata la presunzione che il pagamento sia avvenuto alla data di emissione della fattura o del corrispettivo. Ne consegue che, per i contribuenti soggetti al principio di cassa, i dati proposti devono essere controllati e, se necessario, modificati prima dell’invio.

 

Redditi Web e Redditi Online: due di compilazione

 

Per la gestione del modello Redditi PF 2026 sono disponibili due strumenti.

Il modello RPF in modalità Web consente di compilare i principali quadri del modello Redditi PF direttamente tramite applicativo, senza scaricare software. Può essere utilizzato anche da imprenditori e professionisti in regime di vantaggio o forfetario, per la compilazione del quadro LM.

Il modello RPF in modalità Online, invece, è il software completo per la compilazione dei fascicoli 1, 2 e 3 del modello Redditi PF. Devono utilizzare questa modalità, tra gli altri, i contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e quelli che possiedono redditi da partecipazione.

 

Chi deve presentare Redditi PF 2026

 

La Guida riepiloga i casi in cui il contribuente non può utilizzare il modello 730, né precompilato né ordinario, ed è tenuto a presentare il modello Redditi Persone fisiche 2026.

Tra le principali ipotesi rientrano i contribuenti che nel 2025 hanno percepito redditi d’impresa, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi da partecipazione, redditi provenienti da trust, redditi “diversi” non dichiarabili nel quadro D del 730, oppure che nel 2025 e/o nel 2026 non sono residenti in Italia.

Devono inoltre utilizzare Redditi PF i contribuenti che sono tenuti a presentare anche dichiarazioni IVA, IRAP o modello 770, quelli che utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli gestibili nel 730, nonché i soggetti che devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato.

Per il periodo d’imposta 2025, la Guida richiama anche il caso dei soggetti che destinano a locazione breve più di quattro appartamenti, coerentemente con la disciplina applicabile all’anno dichiarato.

 

Disponibilità e invio: le date principali

 

Il modello Redditi PF precompilato 2026 è disponibile dal 20 maggio 2026 nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, insieme al relativo foglio riepilogativo.

L’invio può essere effettuato dal 27 maggio 2026 al 2 novembre 2026, termine risultante dallo slittamento del 31 ottobre, che cade di sabato, e del 1° novembre, giorno festivo.

L’accesso all’applicativo avviene tramite SPID, Carta d’identità elettronica, Carta nazionale dei servizi oppure, per i soggetti abilitati, credenziali Entratel/Fisconline. È possibile operare anche in qualità di tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale, genitore, persona di fiducia o erede, nei casi previsti.

 

Le operazioni prima dell’invio: controllo, modifica e integrazione

 

Prima della trasmissione, il contribuente deve verificare i quadri precompilati, controllare la correttezza dei dati inseriti dall’Agenzia e completare le parti mancanti.

La Guida segnala che l’applicativo consente di visualizzare l’elenco dei dati inseriti nella dichiarazione e di quelli che l’Agenzia non ha potuto utilizzare perché incompleti o incongruenti. È inoltre disponibile l’esito della liquidazione: credito, debito oppure saldo zero.

Per l’inserimento dei dati è prevista una funzione di ricerca dei campi dichiarativi, utile per individuare con maggiore facilità le sezioni del modello in cui riportare le informazioni da integrare.

 

Le principali novità e indicazioni operative per i quadri

Quadro LM – Regime di vantaggio e regime forfetario

 

Una parte più rilevante della Guida riguarda la precompilazione del quadro LM, riservato ai contribuenti in regime di vantaggio o in regime forfetario.

Per valorizzare il quadro LM, l’Agenzia considera la somma degli importi risultanti dalle fatture elettroniche e/o dai corrispettivi telematici relativi all’anno d’imposta oggetto di precompilazione.

L’Agenzia evidenzia però, che trattandosi di regimi fondati sul principio di cassa, il contribuente deve verificare se l’incasso sia effettivamente avvenuto nell’anno 2025. Se il pagamento non coincide con la data di emissione della fattura, occorre modificare i componenti positivi di reddito: vanno inclusi gli importi delle fatture emesse in anni precedenti ma incassate nel 2025, ed esclusi quelli delle fatture emesse nel 2025 ma non incassate al 31 dicembre.

Per i professionisti iscritti a una Cassa professionale, i contributi addebitati al committente in fattura sono esclusi dai componenti positivi precompilati. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, invece, i contributi addebitati al committente sono inclusi nei componenti positivi.

Particolare attenzione viene dedicata anche alle fatture elettroniche verso la Pubblica amministrazione rifiutate: tali fatture e le relative note di credito non sono considerate ai fini del calcolo del superamento della soglia per la permanenza nel regime e per il calcolo dei componenti positivi. In presenza di tali situazioni, il foglio informativo segnala al contribuente la necessità di verificare i dati.

Altro caso evidenziato è quello della sommatoria dei componenti positivi pari a zero o negativa, ad esempio per effetto di note di credito. Anche in questo caso il contribuente viene avvisato e deve controllare la correttezza del dato.

 

Codici ATECO

Per il quadro LM assumono rilievo anche i codici attività.

 

Per i contribuenti in regime di vantaggio, il codice ATECO del rigo LM1 è precompilato sulla base della dichiarazione dell’anno precedente, tenendo conto della nuova classificazione ATECO 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025.

Per i contribuenti forfetari, i codici attività dei righi da LM22 a LM27 sono desunti dalla dichiarazione dell’anno precedente oppure, in assenza, dai dati anagrafici presenti nelle banche dati dell’Agenzia. Il contribuente deve verificarne la correttezza. In presenza di più attività, se i ricavi o compensi riguardano gruppi merceologici diversi, occorre suddividerli su distinti righi.

 

Certificazioni Uniche di lavoro autonomo

 

La Guida ricorda che, a seguito delle semplificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 1/2024, è previsto l’esonero dall’invio della CU per i soggetti che corrispondono compensi a contribuenti in regime forfetario o di vantaggio. Tuttavia, l’obbligo permane in alcuni casi, tra cui i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale e alcune indennità, come quelle di maternità.

Per i medici di medicina generale, i medici di continuità assistenziale e i pediatri di libera scelta in regime forfetario, le somme certificate sono utilizzate per la precompilazione della sezione III del quadro LM.

Per le indennità certificate con specifici codici, ad esempio maternità, gli importi sono riportati nel quadro LM, con apposito messaggio informativo.

Specifiche indicazioni sono previste anche per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico e per i diritti d’autore o le opere dell’ingegno: se tali compensi sono correlati all’attività di lavoro autonomo svolta in regime forfetario, devono essere riportati nel quadro LM ed eliminati dal quadro RL.

 

Quadro RR – Contributi previdenziali

 

Il quadro RR è precompilato con i dati forniti dall’INPS, relativi ai contributi previdenziali dovuti da artigiani, commercianti e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.

La Guida segnala che, in presenza di interruzioni nel periodo di imposizione o di riduzione contributiva, il contribuente riceve un messaggio nel foglio informativo e nell’applicativo web, ed è chiamato a verificare i mesi corretti da indicare.

Particolare attenzione è richiesta ai contribuenti forfetari che beneficiano della riduzione contributiva.

Se il quadro RR risulta precompilato con il codice relativo alla riduzione spettante ai lavoratori in regime forfetario, il contribuente deve verificare se nel corso del 2025 ha superato il limite di 100.000 euro. In caso affermativo, deve integrare la dichiarazione indicando il codice previsto per l’avvenuto superamento del limite.

La Guida richiama inoltre il controllo sul reddito eccedente il minimale e sulla corretta attribuzione di eventuali crediti compensati con F24, soprattutto quando sono presenti collaboratori.

 

Quadro RU – Crediti d’imposta

 

Nel quadro RU vengono precompilati i dati relativi ad alcuni crediti d’imposta, tra cui:

  • credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nella ZES unica;
  • credito per investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS);
  • credito per investimenti nella ZES unica agricola, per imprese del settore agricolo, pesca e acquacoltura;
  • credito per spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola.

La Guida precisa che nel quadro RU sono riportati il codice del credito, il credito spettante nel periodo e l’eventuale credito utilizzato in compensazione con modello F24.

Il contribuente viene avvisato, tramite specifico messaggio nel foglio informativo, se risultano compensazioni da verificare. In caso di perdita totale o parziale del diritto al credito, ad esempio per revoca o decadenza, occorre intervenire sul rigo RU12 per evitare che il residuo venga riportato, in tutto o in parte, nella dichiarazione successiva.

 

Quadro RP – Oneri e spese

 

Per il quadro RP, la l’Agenzia delle entrate si concentra in particolare sui contributi previdenziali e assistenziali.

Quando il quadro LM risulta precompilato, tutti i contributi comunicati dai soggetti terzi sono riportati solo nel foglio informativo. Spetta quindi al contribuente distinguere i contributi relativi all’attività svolta in regime di vantaggio o forfetario, da indicare nel quadro LM, dall’eventuale quota eccedente o dagli altri contributi deducibili, da riportare nel rigo RP21.

Rientrano tra gli esempi indicati dalla Guida i contributi per il riscatto degli anni di laurea, quelli per la frequenza degli ITS Academy e quelli per la prosecuzione volontaria.

 

Quadro RL – Altri redditi

 

Nel quadro RL sono precompilati, tra gli altri, i dati delle CU di lavoro autonomo con causale relativa all’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, brevetti, processi, formule o informazioni.

La Guida evidenzia però che, se il contribuente è in regime forfetario e tali compensi sono correlati all’attività professionale svolta, i dati devono essere trasferiti nel quadro LM, eliminandoli dal quadro RL.

Sono inoltre precompilate nel quadro RL le indennità percepite dai giudici onorari di pace e dai viceprocuratori onorari, con indicazione delle relative ritenute d’acconto.

 

Presentazione, annullamento, correttiva e integrativa

 

Il modello Redditi PF precompilato può essere presentato direttamente dal contribuente oppure tramite Caf, professionista abilitato o altro soggetto incaricato della trasmissione telematica.

Dopo l’invio, è possibile visualizzare e stampare la dichiarazione trasmessa e le ricevute, incluse quelle relative agli eventuali versamenti F24 effettuati.

 

Le operazioni successive all’invio

 

L’annullamento della dichiarazione già inviata è possibile tramite applicativo web a partire dal 27 maggio 2026. Se è stato predisposto un modello F24, l’annullamento può essere effettuato fino al 26 giugno 2026; se non è stato predisposto un modello F24, fino al 15 ottobre 2026.

L’annullamento può essere effettuato solo se lo stato della ricevuta risulta “Elaborato” e comporta la cancellazione dei dati inseriti dal contribuente. Dopo l’annullamento, all’Agenzia non risulta presentata alcuna dichiarazione: è quindi necessario trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa.

Se il contribuente si accorge di errori o omissioni dopo il periodo utile per l’annullamento, può presentare un Redditi correttivo entro il 2 novembre 2026. Dopo tale data, sarà possibile presentare solo un Redditi integrativo.

 

Il calendario della precompilata Redditi PF 2026

 

Le principali scadenze:

  • 20 maggio 2026: accesso e modifica del modello Redditi PF precompilato;
  • 27 maggio 2026: invio del modello Redditi PF precompilato, invio del Redditi aggiuntivo del 730, invio del correttivo e possibilità di annullamento;
  • 26 giugno 2026: ultimo giorno per annullare il modello Redditi inviato con F24;
  • 30 giugno 2026: termine ordinario per il versamento di saldo e primo acconto;
  • 20 luglio 2026: termine, senza maggiorazione, per contribuenti ISA, soggetti con cause di esclusione ISA, regime di vantaggio e forfetari;
  • 30 luglio 2026: versamento con maggiorazione dello 0,40%;
  • 20 agosto 2026: versamento con maggiorazione dello 0,80% per contribuenti ISA, soggetti con cause di esclusione, regime di vantaggio e forfetari;
  • 15 ottobre 2026: ultimo giorno per annullare il modello Redditi inviato senza F24;
  • 2 novembre 2026: termine per l’invio del modello Redditi PF 2026, del Redditi correttivo del 730 e del Redditi aggiuntivo del 730;
  • 30 novembre 2026: termine per il versamento del secondo o unico acconto;
  • 1° febbraio 2027: ultimo giorno per presentare il modello Redditi precompilato “tardivo”, entro 90 giorni dalla scadenza.



Pubblicato Gazzetta il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi: applicazione dal 1° gennaio 2027

È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 26/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 del 3 luglio 2026, il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi». Il decreto approva l’allegato Testo unico e ne fissa l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027, secondo quanto previsto dall’art. 377.

Il testo pubblicato presenta alcune modifiche rispetto allo Schema AG 398, trasmesso alla Presidenza alle  Camere per l’espressione dei pareri parlamentari.

In larga parte si tratta di interventi di coordinamento e riordino, ma due profili meritano particolare attenzione: la separazione tra disciplina permanente e disciplina temporanea dei bonus edilizi e il coordinamento del nuovo Testo unico con il ripristino del regime di esclusione dei dividendi e della PEX, già operato dall’art. 11 del D.L. n. 38/2026, convertito dalla L. n. 88/2026.

 

Bonus edilizi: disciplina permanente e disciplina temporanea vengono separate

 

Nello Schema AG 398, l’art. 17 era costruito come norma “mista”: nella rubrica e nei riferimenti normativi ricomprendeva sia l’art. 16-bis del TUIR, relativo alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, sia il riferimento all’art. 16, comma 1, del D.L. n. 63/2013. Inoltre, nello stesso articolo erano collocate anche le misure temporanee per le spese 2025, 2026 e 2027.

Nel testo definitivo, invece, l’art. 17 resta centrato sulla disciplina ordinaria della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, mentre la disciplina temporanea viene collocata separatamente nell’area finale del Testo unico. In particolare, il nuovo articolo sulle misure temporanee prevede, per gli interventi indicati nell’art. 17, una detrazione pari al 36 per cento per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento per quelle sostenute nel 2027, con elevazione al 50 per cento per il 2025-2026 e al 36 per cento per il 2027 in caso di interventi sull’abitazione principale.

La scelta ne migliora la leggibilità: da un lato resta la disciplina “a regime”, dall’altro vengono isolate le disposizioni temporanee, evitando che l’articolo sulla detrazione ordinaria diventi un contenitore indistinto di regole permanenti e proroghe.

 

Dividendi, utili e PEX: non una novità autonoma, ma recepimento del D.L. fiscale 2026

 

Sul fronte di dividendi, utili e participation exemption, il testo definitivo va letto in coordinamento con l’art. 11 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2026, n. 88. Tale disposizione ha ripristinato, dal 1° gennaio 2026, il regime anteriore alle modifiche della legge di bilancio 2026, intervenendo sugli artt. 58, 59, 87 e 89 del vecchio TUIR.

La conseguenza, nel nuovo Testo unico, è evidente soprattutto nell’art. 70, relativo ai dividendi: nello Schema AG 398 gli utili concorrevano per l’intero ammontare, salvo l’eccezione degli utili qualificati dal comma 2, collegata a soglie di partecipazione o valore fiscale minimo; nel testo definitivo, invece, gli utili concorrono direttamente alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento.

Il medesimo coordinamento si ritrova nella disciplina della PEX e degli utili percepiti dai soggetti IRES: l’art. 96 del nuovo Testo unico conferma l’esenzione delle plusvalenze nella misura del 95 per cento, mentre l’art. 98 prevede l’esclusione dal reddito, sempre per il 95 per cento, degli utili distribuiti da società ed enti soggetti a IRES.

 

Schema AG 398 Testo definitivo D.Lgs. n. 117/2026 Note
Pubblicazione e decorrenza Schema trasmesso il 9 aprile 2026 per il parere parlamentare. Pubblicazione nel S.O. n. 26/L alla G.U. n. 152 del 3 luglio 2026; applicazione dal 1° gennaio 2027 ex art. 377. Il testo entra nel sistema come nuovo corpus unico delle imposte sui redditi, con efficacia differita.
Bonus edilizi – art. 17 Art. 17 costruito come norma ampia su recupero edilizio e riqualificazione energetica, con richiamo anche all’art. 16 D.L. n. 63/2013. Art. 17 centrato sulla disciplina ordinaria della detrazione per recupero edilizio. Separazione più pulita tra regime ordinario e misure temporanee.
Bonus edilizi – misure temporanee Le aliquote 2025-2027 erano collocate nello stesso art. 17, comma 13. La disciplina temporanea è collocata autonomamente nell’area finale: 36% per 2025-2026, 30% per 2027; maggiorazione per abitazione principale. Il testo definitivo migliora la tecnica normativa: “a regime” da una parte, “temporaneo” dall’altra.
Dividendi – art. 70 Utili imponibili per intero, salvo eccezione con concorso al 58,14% subordinata a requisiti/soglie. Utili imponibili direttamente nella misura del 58,14%. Coordinamento con l’art. 11 del D.L. n. 38/2026, che ha ripristinato il regime precedente alla legge di bilancio 2026.
PEX – art. 96 Disciplina da coordinare con il quadro transitorio e con le modifiche intervenute sul vecchio TUIR. Plusvalenze esenti nella misura del 95%, in presenza dei requisiti ordinari. Il nuovo Testo unico recepisce il regime PEX ripristinato dal D.L. fiscale 2026.
Utili soggetti IRES – art. 98 Schema da riallineare alla disciplina sopravvenuta del D.L. n. 38/2026. Utili esclusi dalla formazione del reddito della società o ente ricevente per il 95% del loro ammontare. Non vi è innovazione autonoma del Testo unico, ma recepimento del regime ripristinato.
Fonte del coordinamento dividendi/PEX Lo schema non rifletteva compiutamente il ripristino poi consolidato in sede di conversione del D.L. fiscale. Il testo definitivo è coordinato con l’art. 11 del D.L. n. 38/2026, conv. dalla L. n. 88/2026.  La vera fonte innovativa è il D.L. fiscale 2026, non il Testo unico.

 

Pertanto, il D.Lgs. n. 117/2026 non si limita a “fotografare” il vecchio TUIR: riorganizza la materia, migliora la collocazione sistematica di alcune discipline e recepisce le modifiche normative intervenute nelle more del procedimento. Tra queste, assumono particolare rilievo la separazione delle regole temporanee sui bonus edilizi e il coordinamento con il ripristino del regime di esclusione dei dividendi e della PEX disposto dal D.L. fiscale 2026.

 

 




Consulenza giuridica, l’Agenzia delle entrate rende operative le nuove regole

Con il provvedimento dell’8 giugno 2026, prot. n. 171016/2026, l’Agenzia delle entrate definisce le regole procedurali per la presentazione e la gestione delle istanze di consulenza giuridica relative ai tributi di propria competenza.

Il provvedimento si inserisce nel percorso normativo avviato dal decreto legislativo n. 219/2023, che ha introdotto nello Statuto dei diritti del contribuente l’articolo 10-octies, dedicato alla consulenza giuridica, e proseguito con il decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 24 giugno 2025, che ne ha disciplinato presupposti, contenuto delle istanze, istruttoria, inammissibilità ed effetti.

Su questo impianto interviene ora il provvedimento dell’Agenzia, che individua gli uffici competenti, stabilisce le modalità di presentazione delle domande e regola i profili operativi della procedura. Le istanze devono essere trasmesse, in via ordinaria, alle Direzioni regionali competenti in base al domicilio fiscale dell’istante; per i soggetti non residenti, le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici di rilevanza nazionale e le rappresentanze nazionali degli organismi legittimati, la competenza è invece attribuita alla Divisione Contribuenti.

Le richieste possono essere presentate via PEC oppure, quando sarà attivato, tramite l’apposito servizio telematico dell’Agenzia. Il provvedimento disciplina anche la fase istruttoria, con termini per la regolarizzazione e per l’eventuale integrazione documentale, e conferma che la risposta deve essere resa in forma scritta e motivata entro centoventi giorni.

Il quadro è stato inoltre precisato dal decreto legislativo n. 192/2025, che ha eliminato il generico riferimento agli enti privati e ha chiarito che la consulenza giuridica può essere richiesta solo dai soggetti espressamente individuati dall’articolo 10-octies dello Statuto.

Con questo intervento l’Agenzia delle entrate completa dunque il passaggio attuativo dell’istituto, rendendo concretamente fruibile il servizio di consulenza giuridica per i soggetti collettivi legittimati a richiedere chiarimenti interpretativi su questioni fiscali di carattere generale.




Risposte ad istanza di consulenza giuridica dalla n. 1 alla n. 9 del 2026

Le risposte ad istanza di consulenza giuridica qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 3 luglio 2026, riguardano, in particolare, l’applicazione dell’imposta di bollo nei contratti pubblici esclusi nei settori ordinari, il trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria integrativa, la disciplina dei fondi pensione negoziali e il trattamento IVA di specifiche prestazioni rese nei settori sanitario, ambientale e dei dispositivi medici.
Tra i chiarimenti di maggiore interesse si segnalano quelli relativi all’applicazione dell’imposta di bollo una tantum prevista dal Codice dei contratti pubblici anche ai servizi affidati in base a diritto esclusivo, all’esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei contributi sanitari versati dal datore di lavoro in costanza di rapporto, nonché all’esclusione dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva dei fondi pensione della voce “Risconto contributi per copertura oneri amministrativi”, al ricorrere delle condizioni indicate dall’Agenzia.
In materia IVA, la raccolta comprende i chiarimenti sul servizio opzionale di lavanderia per gli ospiti delle RSA, soggetto ad aliquota ordinaria se non rientra nella gestione globale della struttura; sull’esclusione dal campo IVA degli importi relativi ad analisi, prove e diagnosi svolte da laboratori ufficiali nell’ambito dei controlli pubblici nella filiera agroalimentare; sull’applicazione dell’aliquota del 10 per cento al trasporto di rifiuti quale autonoma prestazione di gestione, anche se finalizzato a discarica o recupero; e, infine, sulle modalità di esercizio della detrazione IVA connesse al payback dei dispositivi medici.

La raccolta sarà aggiornata di volta in volta, in base alla pubblicazione delle nuove risposte ad istanza di consulenza giuridica da parte dell’Agenzia delle entrate.

Ultimo aggiornamento: 3 settembre 2026

 

Consulenza giuridica n. 1 del 16/01/2026

Contratti pubblici esclusi nei settori ordinari: l’imposta di bollo una tantum di cui all’articolo 18, comma 10, del Codice si applica anche ai servizi affidati in base a diritto esclusivo ex articolo 56

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 1 del 16 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Contratti pubblici – Contratti di servizi esclusi nei settori ordinari ai sensi dell’articolo 56, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Applicazione dell’imposta di bollo una tantum di cui all’articolo 18, comma 10, del Codice dei contratti pubblici.

 

Consulenza giuridica n. 2 del 26/01/2026

Assistenza sanitaria integrativa: contributi sanitari versati dal datore in costanza di rapporto esclusi dal reddito anche se la copertura decorre quando il rapporto può non essere più in essere

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 2 del 26 gennaio 2026 – Oggetto: REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – Assistenza sanitaria integrativa – Contributi versati dal datore di lavoro in conformità al CCNL in costanza di tale rapporto ad un fondo iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che opera secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti  –  Non rilevanza della possibile assenza del rapporto di lavoro alla data di decorrenza della copertura prevista dalla polizza – Articolo 51, comma 2, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

 

Consulenza giuridica n. 3 del 27/02/2026

Fondi pensione negoziali: il risconto dei contributi per oneri amministrativi resta fuori dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva se coerente con budget, nota integrativa e informativa agli aderenti

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 3 del 27 febbraio 2026 – Oggetto: PREVIDENZA COMPLEMENTARE – Fondi pensione – Trattamento fiscale e dichiarativo della voce “Risconto contributi per copertura oneri amministrativi” – Esclusione della voce dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – Condizioni

 

Consulenza giuridica n. 4 del 03/03/2026

RSA: servizio opzionale di lavanderia per indumenti personali soggetto a IVA ordinaria se non rientra nella gestione globale, anche quando reso da cooperative sociali

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 4 del 3 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – – Aliquote IVA – Residenze Sanitarie Assistenziali – Servizio di lavanderia per indumenti personali degli ospiti – Aliquota IVA ordinaria se il servizio non rientra nella gestione globale della RSA – Caso di specie – Servizio di lavanderia per gli indumenti personali degli ospiti della RSA, consistente in un servizio che non attiene alla gestione globale della RSA, ma che è solo incidentalmente collegato con essa.

 

Consulenza giuridica n. 5 del 09/03/2026

Controlli ufficiali nella filiera agroalimentare: esclusi da IVA gli importi riversati a copertura dei costi di analisi, prove e diagnosi svolte nell’ambito dei controlli ufficiali in veste pubblicistico-autoritativa

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 5 del 9 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Controlli ufficiali nella filiera agroalimentare – Importi relativi ai costi di analisi, prove e diagnosi svolte da laboratori ufficiali – Esclusione dal campo IVA per attività rese in veste di pubblica autorità.

 

Consulenza giuridica n. 6 del 17/03/2026

Rifiuti: il trasporto è autonoma prestazione di gestione soggetta a IVA al 10 per cento anche se finalizzato a discarica o recupero; l’esclusione riguarda solo conferimento e incenerimento senza recupero efficiente

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 6 del 17 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Aliquote IVA – Rifiuti – Aliquota IVA del trasporto di rifiuti anche se finalizzato al conferimento in discarica o all’incenerimento senza recupero efficiente di energia – N. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.633.

 

Consulenza giuridica n. 7 del 31/03/2026

Payback dispositivi medici: IVA detraibile con calcolo analitico per aliquote e nota di variazione interna, da registrare nella liquidazione e dichiarazione del periodo di emissione

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 7 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto)  – Meccanismo del ‘payback per i dispositivi medici’- Esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA compresa nei versamenti – Modalità di calcolo, documento contabile e indicazione in liquidazione e dichiarazione – Articolo 9-­ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

 

Consulenza giuridica n. 8 del 03/07/2026

Crediti d’imposta da trasformazione di DTA: esclusa la libera cessione civilistica ex articolo 1260 c.c.; la cessione a terzi resta ammessa solo secondo la disciplina tributaria speciale degli articoli 43-bis e 43-ter del D.P.R. n. 602/1973

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 8 del 3 luglio 2026 – Oggetto: CREDITI D’IMPOSTA – Trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) in crediti d’imposta – Cessione a terzi e utilizzo in compensazione – Inapplicabilità della cessione ordinaria ex articolo 1260 del codice civile – Applicazione degli articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

Consulenza giuridica n. 9 del 01/09/2026

Acquisto d’azienda nell’accordo di ristrutturazione: il cessionario non risponde dei debiti fiscali del venditore anche se la transazione fiscale viene risolta per inadempimento

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 9 del 1° settembre 2026 – Oggetto: SANZIONI TRIBUTARIE – Transazione fiscale nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti – Risoluzione per inadempimento del debitore – Effetti sull’esonero della responsabilità del cessionario d’azienda – Esclusione – Articolo 14, comma 5-bis, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472.

In caso di cessione d’azienda effettuata nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, la disapplicazione del regime di responsabilità solidale del cessionario prevista dall’articolo 14, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 472 del 1997 opera in via definitiva e permane anche se la transazione fiscale stipulata dal cedente con l’Amministrazione finanziaria viene successivamente risolta per inadempimento. La risoluzione della transazione fiscale produce effetti tra debitore ed Erario e non può pregiudicare il cessionario terzo in buona fede, salvo il caso in cui la cessione sia stata attuata in frode ai crediti tributari ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 14.

 

Riferimenti normativi e documentali

 

Articolo 14, commi 1, 4 e 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Articolo 16, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
Articolo 3, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.
Articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sostituito dall’articolo 57 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Articolo 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sostituito dall’articolo 63 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sostituito dall’articolo 166, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Articolo 182-quater del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sostituito dagli articoli 57, comma 4-bis, e 101 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Articolo 51 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Articolo 2560, comma 2, del codice civile.
Articolo 1372 del codice civile.
Articolo 1458 del codice civile.
Risoluzione ministeriale 12 luglio 1999, n. 112.
Risposta ad istanza di consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 21 del 6 dicembre 2019.

Corte di cassazione, Sez. v, sentenza 14 marzo 2014, n. 5979 – Presidente: Cirillo  Ettore, Relatore: Olivieri Stefano 

In tema di riscossione dei tributi, l’art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introducendo misure antielusive a tutela dei crediti tributari, è norma speciale rispetto all’art. 2560, secondo comma, cod. civ., diretta ad evitare, tramite la previsione della responsabilità, solidale e sussidiaria, del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente, che, attraverso il trasferimento dell’azienda, sia dispersa la garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell’interesse pubblico. Ne consegue che, nell’ipotesi di cessione conforme a legge (commi 1, 2 e 3) ed in base ad un criterio incentivante volto a premiare la diligenza nell’assumere, prima della conclusione del negozio traslativo, informazioni sulla posizione debitoria del cedente, la responsabilità ha carattere sussidiario, con “beneficium excussionis”, ed è limitata nel “quantum” (entro il valore della cessione) e nell’oggetto (con riferimento alle imposte e sanzioni relative a violazioni commesse dal cedente nel triennio prima del contratto ovvero anche anteriormente, se già irrogate o contestate nel triennio, ovvero entro i limiti del debito risultante, alla data del contratto, dagli atti degli uffici finanziari e degli enti preposti all’accertamento dei tributi); qualora, invece, si tratti di cessione in frode al fisco, la medesima responsabilità è presunta “iuris tantum” “quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante”, senza che si applichino le limitazioni stabilite dai primi tre commi della norma.

Si ricorda che secondo la Corte Suprema di Cassazione, l’art. 14 del D.Lgs. n. 472 del 1997 ha introdotto misure antielusive di natura speciale rispetto all’ordinaria disciplina dettata dall’art. 2560, secondo comma, c.c., le quali, tramite la previsione della responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente, sono dirette ad evitare che attraverso la cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda, o anche mediante il trasferimento frazionato di singoli beni appartenenti al complesso aziendale, l’originaria generale garanzia patrimoniale del debitore possa essere dispersa in pregiudizio dell’interesse pubblico alla riscossione delle entrate finanziarie (cfr., ex multis, Cass. n. 14759/2021, Cass. n. 10647/2022, Cass. n. 3953/2024, 15948/2024).

 

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per la presentazione delle istanze di consulenza giuridica (Provvedimento dell’8 giugno 2026, n. 171016).