In Gazzetta il nuovo Testo Unico IVA in vigore dal 2027

Le disposizioni del nuovo testo unico dell’IVA si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2027.

È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 4/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 24 del 30 gennaio 2026, il decreto legislativo del 19 gennaio 2026, n. 10, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto».

 

 

Il decreto delegato entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (pubblicazione 30 gennaio 2026: 31 gennaio 2026). Mentre, il Testo unico IVA si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2027 (Art. 171 TU IVA). In coerenza con l’applicazione del nuovo TU, anche le abrogazioni ex art. 170 opereranno dalla medesima data del 1° gennaio 2027. Inoltre, nel citato articolo 170 Testo unico IVA previsto che «Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo».

Il testo unico, di carattere compilativo, è stato redatto in base alle disposizioni previste dall’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale), il quale, a seguito di modifica di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge n. 120 del 2025, dispone che il Governo è delegato ad adottare, entro 31 dicembre 2026, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all’articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

  1. puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
  2. coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell’articolo 1 della medesima legge delega;
  3. abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

La materia dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è disciplinata da diverse norme a partire dalle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) e al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (armonizzazione delle disposizioni in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE) si sono aggiunte nel tempo norme introdotte in testi legislativi eterogenei (nel Testo Unico sono stati inseriti anche regolamenti governativi emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Si ricorda, infine, che l’imposta sul valore aggiunto è una imposta armonizzata a livello europeo (articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – TFUE), disciplinata dalla cosiddetta direttiva Iva (direttiva 2006/112/CE), che ha istituito il Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Ciò significa che i lineamenti fondamentali della disciplina e i livelli minimi di aliquote sono stabiliti dal legislatore europeo, lasciando agli Stati membri il compito di innalzare o mantenere le aliquote e dettare la disciplina di dettaglio, anche in materia di fatturazione e documentazione necessaria al corretto adempimento dell’obbligo tributario, coerentemente agli indirizzi forniti in sede UE.

Il nuovo Testo Unico dell’IVA: definisce ambito e territorialità, identifica i soggetti passivi, disciplina le operazioni imponibili (incluse quelle intra-UE e importazioni), stabilisce luogo, fatto generatore/esigibilità, base imponibile e aliquote (con tabelle), poi tratta esenzioni/non imponibilità e la rivalsa/detrazione.

Stabilisce gli obblighi (fatture/registri/adempimenti) e le modalità di riscossione/rimborsi, Infine disciplina il gruppo IVA, i regimi speciali e le franchigie.

L’Allegato Testo unico IVA è composto da 18 Titoli suddivisi in 171 articoli e da 4 tabelle allegate (Tabella A, Tabella B, Tabella C, Tabella D.)

Di seguito il sommario per Titoli e Capi.

 

TITOLO I – Oggetto e ambito di applicazione

Capo I – Disposizioni generali

 

TITOLO II – Ambito territoriale di applicazione

Capo I – Definizioni

 

TITOLO III – Soggetti passivi

Capo I – Esercizio di imprese, arti e professioni

 

TITOLO IV – Operazioni imponibili

Capo I – Cessione di beni

Capo II – Acquisti intraunionali di beni

Capo III – Prestazioni di servizi

Capo IV – Importazioni

Capo V – Buono corrispettivo

 

TITOLO V – Luogo delle operazioni imponibili

Capo I – Cessioni di beni

Capo II – Operazioni intraunionali

Capo III – Prestazioni di servizi

 

TITOLO VI – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta

Capo I – Cessioni di beni e prestazioni di servizi

Capo II – Cessioni e acquisti intraunionali

 

TITOLO VII – Base imponibile

Capo I – Disposizioni generali

Capo II – Acquisti intraunionali di beni

Capo III – Importazioni

 

TITOLO VIII – Aliquote

Capo I – Aliquote dell’imposta

 

TITOLO IX – Esenzioni e non imponibilità

Capo I – Operazioni esenti

Capo II – Operazioni non imponibili connesse alle operazioni intraunionali

Capo III – Operazioni non imponibili connesse alle importazioni

Capo IV – Operazioni non imponibili connesse all’esportazione

Capo V – Operazioni non imponibili assimilate

Capo VI – Depositi IVA

 

TITOLO X – Rivalsa e detrazione

Capo I – Rivalsa

Capo II – Detrazione

 

TITOLO XI – Volume d’affari ed esercizio di più attività

Capo I – Volume d’affari

 

TITOLO XII – Obblighi dei soggetti passivi

Capo I – Debitori dell’imposta

Capo II – Debitore dell’imposta per le operazioni intraunionali

Capo III – Debitore dell’imposta per le importazioni

Capo IV – Inizio, variazione e cessazione attività

Capo V – Fatturazione e registrazione delle operazioni

Capo VI – Fatturazione e registrazione delle operazioni intraunionali

Capo VII – Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento

 

TITOLO XIII – Riscossione

Capo I – Liquidazione e versamenti

 

TITOLO XIV – Rimborsi

Capo I – Disposizioni varie

 

TITOLO XV – Gruppo IVA

Capo I – Disposizioni generali

 

TITOLO XVI – Regimi speciali

Capo I – Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa

Capo II – Regime speciale per i produttori agricoli e ittici

Capo III – Disposizioni relative a determinati settori

Capo IV – Agenzie di viaggio e turismo

Capo V – Attività spettacolistiche

Capo VI – Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione

Capo VII – Regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS)

Capo VIII – Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi

Capo IX – Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti

Capo X – Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione

 

 

TITOLO XVII – Regimi di franchigia

Capo I – Regime nazionale di franchigia

Capo II – Regime transfrontaliero di franchigia

 

TITOLO XVIII – Disposizioni di coordinamento finale

Capo I – Disposizioni varie

 

Al Testo Unico sono annesse quattro Tabelle allegate che ripropongono, con i dovuti aggiornamenti, le tabelle A, B e C allegate al D.P.R. n. 633 del 1972, nonché la tabella di cui all’articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che individua gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione il cui commercio è soggetto al cd. regime del margine.

 

Si tratta, in particolare, della:

Tabella A:

Parte I: “Prodotti agricoli e ittici”;

Parte II: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento”;

Parte III: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento”;

Parte IV: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento”;

Tabella B: “Prodotti soggetti a specifiche discipline”;

Tabella C: “Spettacoli e altre attività”;

Tabella D: “Oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione”.




Transizione 4.0: comunicazioni di completamento rinviate al 31 marzo 2026. Le tre FAQ dell’Agenzia delle entrate per evitare lo scarto dell’F24

Con Decreto direttoriale 28 gennaio 2026Transizione 4.0. Proroga termini modelli di completamento” pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it) è stata disposta la proroga al 31 marzo 2026 dei termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 ultimati al 31 dicembre 2025 (codice tributo 7077 istituito con risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025), tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE.

Come specificato nel comunicato del MIMIT, pubblicato a corredo del citato decreto “le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse e che non hanno ancora completato la procedura hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare la comunicazione di completamento. Le imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse devono presentare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e conseguentemente la comunicazione di completamento entro il 31 marzo 2026”.

Sul tema, si segnala, che in data 29 gennaio 2026 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato tre FAQ concernenti la corretta compilazione del modello F24 ai fini della fruizione in compensazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (Transizione 4.0).

Con le citate FAQ l’Agenzia ha fornito chiarimenti operativi in merito a: (i) l’individuazione dell’“anno di riferimento” da esporre nel modello F24; (ii) la corretta scelta del codice tributo; (iii) le ricadute degli errori di compilazione, che possono determinare lo scarto della delega F24.

Di seguito, una sintesi “risposta per risposta” delle FAQ del 29 gennaio 2026:

 

Investimenti avviati nel 2025 e completati nel 2026 (anno di completamento: 2026)

 

Quesito: investimento “prenotato” entro il 31 dicembre 2025 (ordine accettato e acconti ≥ 20%), completamento nel 2026: quando si può utilizzare la prima quota? Quale anno e quale codice tributo indicare in F24 (anche per le quote successive)?

Risposta in sintesi: se entro il 31 dicembre 2025 risultano: (a) acconti almeno pari al 20% del costo e (b) ordine accettato dal venditore, e l’investimento è completato entro il 30 giugno 2026, la fruizione avviene in tre quote annuali:

1ª quota: dal 2026
2ª quota: dal 2027
3ª quota: dal 2028

(ferma la possibilità di utilizzare la quota anche in anni successivi a quello “di partenza”).

Nel modello F24 va indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE: nel caso di specie, 2026 (e 2026 resta anche per le quote fruite negli anni successivi).  Il codice tributo indicato è il 7077.

Avvertenza: se acconti < 20% e/o ordine non accettato entro il 31 dicembre 2025, oppure completamento oltre il 30/06/2026, non è possibile fruire del credito.

 

Investimenti completati nel 2025 (anno di completamento: 2025) – anno di riferimento e codici 6936/7077

 

Quesito: investimento Transizione 4.0 completato nel 2025 e comunicato al MIMIT/GSE con fruizione in tre quote; come va compilato l’F24 per le quote 2026 e 2027? E se la quota non è utilizzata nell’anno “naturale”, è recuperabile?

Risposta in sintesi: il credito è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali; in sede di compilazione F24, l’anno di riferimento coincide con l’anno di completamento dell’investimento risultante dalla comunicazione MIMIT/GSE.

Caso A (prenotazione “regolare” entro 31 dicembre 2024): investimento iniziato nel 2024 e completato nel 2025, con acconti ≥ 20% e ordine accettato entro il 31 dicembre 2024:

  • codice tributo: 6936
  • anno di riferimento: 2025 (da ripetere anche per le quote 2026 e 2027)
  • fruizione: 2025/2026/2027.

Caso B: acconti inferiori al 20% e/o ordine non accettato entro il 31 dicembre 2024:

  • codice tributo: 7077
  • anno di riferimento: 2025 (anche per le quote fruite negli anni successivi)
  • fruizione: 2025/2026/2027.

Caso C (investimenti iniziati e completati nel 2025):

  • codice tributo: 7077
  • anno di riferimento: 2025
  • fruizione: 2025/2026/2027.

In ogni caso, la quota annuale non fruita nell’anno “ordinario” può essere utilizzata anche in annualità successive.

 

Investimenti completati nel 2024 (anno di completamento: 2024) – scarto F24 per anno errato

 

Quesito: comunicazione al MIMIT/GSE con data di completamento 2024 e fruizione 2024-2026; la prima quota (2024) è stata compensata correttamente con 6936 e anno 2024, ma la seconda quota è stata presentata con anno 2025 ed è stata scartata: come correggere? È ancora possibile utilizzare la quota?

Risposta in sintesi: l’anno di riferimento da indicare in F24 deve essere sempre l’anno di completamento dell’investimento riportato nella comunicazione MIMIT/GSE.

Pertanto, se il completamento è 2024, anche per la seconda quota (utilizzabile dal 2025) e per la terza quota (utilizzabile dal 2026) occorre indicare:

  • codice tributo: 6936
  • anno di riferimento: 2024.

Resta ferma la possibilità di fruire delle quote anche in anni successivi a quelli di ordinaria utilizzabilità.

 

Link al testo Integrale delle risposte alle domande più frequenti (FAQ) – Credito d’imposta “Transizione 4.0” (aggiornamento al 29 gennaio 2026)

 

Transizione 4.0 – Proroga termini al 31 marzo 2026

Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) del 28 gennaio 2026 – Transizione 4.0. Proroga termini modelli di completamento

Transizione 4.0: pubblicato il Decreto del MIMIT con le nuove regole per il 2025. Il decreto disciplina il meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento

Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) del 15 maggio 2025 – Credito d’imposta beni strumentali materiali 4.0. Nuovo modello di comunicazione per la prenotazione delle risorse

Testo consolidato, aggiornamento 16 giugno 2025

 

 

Vedi anche: Avviso MIMIT del 27 novembre 2025

“Pubblicata la guida che riporta le modalità con cui compilare la Dichiarazione relativa al divieto di cumulo dei crediti di imposta previsti nel piano Transizione 4.0 e nel piano Transizione 5.0 trasmessa dal GSE mediante PEC ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175.”

Link alla Guida alla compilazione




Presentazione dei modelli di dichiarazione IVA 2026. Pronti i software di compilazione e controllo

Dal 1° febbraio sarà possibile trasmettere i file contenenti le dichiarazioni IVA 2026.

Rilasciata la Versione 1.0.0 del 29/01/2026 del software IVA 2026 che consente la compilazione della dichiarazione modello IVA 2026 e della dichiarazione modello IVA Base 2026 da presentare in via autonoma.

L’applicazione mediante una serie di domande determina quale sia il modello IVA più adatto alle esigenze dell’utente e predispone i relativi quadri per la compilazione.

Tale scelta può comunque essere variata in qualunque momento selezionando (o deselezionando) l’apposita casella presente nel Frontespizio.

A tal riguardo, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet”, all’interno della categoria Controlli dichiarazioni dei redditi e ISA 2026, la versione 1.0.0 del 29/01/2026 relativa al modulo Controlli Dichiarazioni IVA 2026 (codice fornitura: IVA26).

 

 

Vedi anche:

Società non operative e credito IVA nel Modello IVA 2026. Le novità alla luce di CGUE C-341/22 e recenti della Cassazione

Nel Modello IVA 2026 (periodo d’imposta 2025) l’intervento in materia di società di comodo/non operative riguarda un riassetto organico delle …

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Nuovo decreto legge sul Pnrr: controlli, trasparenza e assetti attuativi della Misura rafforzata Transizione 4.0

Il Consiglio dei ministri di giovedì 29 gennaio 2026, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

Il provvedimento favorisce l’attuazione dei progetti del PNRR e opera una generale revisione di oltre 400 adempimenti amministrativi a carico di cittadini, famiglie e imprese, puntando con decisione sulla digitalizzazione, sulla contrazione dei termini procedurali e sull’interoperabilità delle banche dati pubbliche. Si rafforza il principio cardine che il cittadino o l’impresa non debbano fornire alla pubblica amministrazione dati di cui questa è già in possesso e lo scambio telematico tra banche dati diventa l’unico canale di acquisizione documentale. Inoltre, per le opere strategiche, restano confermati i termini ridotti per i pareri ambientali (VIA) e paesaggistici. In caso di inerzia delle amministrazioni, il decreto prevede il potenziamento dei poteri sostitutivi per sbloccare i cantieri entro scadenze perentorie.

 

Semplificazioni per cittadini e famiglie

 

Il decreto legge interviene per facilitare l’accesso ai servizi essenziali, con un’attenzione particolare alle fasce più vulnerabili.

Carta d’identità a validità illimitata per gli ultrasettantenni: per i cittadini che hanno compiuto il settantesimo anno di età, dal momento del rilascio o del rinnovo, la carta d’identità avrà validità illimitata.

Tessera elettorale digitale: attraverso il rafforzamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), sarà attivato un servizio per la consultazione dei propri dati elettorali e per la richiesta di certificati di iscrizione alle liste elettorali in modalità telematica, riducendo la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici comunali.

Certificati anagrafici e di stato civile: viene estesa la gratuità e la modalità di rilascio immediato tramite ANPR anche per i certificati storici e per quelli destinati ad usi per i quali in precedenza era necessaria la marca da bollo, laddove la digitalizzazione del processo permetta l’esenzione.

Accessibilità ai dati per i familiari (Deleghe Digitali): viene semplificato il sistema delle deleghe per l’accesso ai servizi online (come INPS o ANPR). Sarà possibile per un cittadino delegare un familiare o un convivente alla gestione dei propri servizi digitali direttamente tramite l’app IO o i portali istituzionali, riducendo la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici per autenticare deleghe cartacee.

Passaporto e servizi consolari: per i cittadini residenti all’estero o che necessitano di servizi consolari, il decreto prevede l’interoperabilità tra l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e i sistemi di rilascio dei documenti d’identità, eliminando i tempi di attesa per lo scambio di nulla osta cartacei tra uffici diversi.

Disabilità e fragilità: si accelera l’attuazione della riforma sulla disabilità attraverso l’attivazione della Piattaforma Unica gestita dall’INPS. Per la definizione del “Progetto di vita” individuale, vengono introdotti meccanismi di sussidiarietà che impediscono i blocchi amministrativi, garantendo al cittadino una risposta certa in tempi brevi.

Tutela della salute: per i pazienti affetti da patologie croniche o rare, viene esteso il limite massimo di confezioni prescrivibili con una singola ricetta medica, passando dalle attuali 3 fino a un massimo di 6 confezioni per ricetta. Inoltre, le ricetta medica per la prescrizione delle terapie avrà una validità temporale estesa fino a 12 mesi, consentendo al paziente di ritirare i farmaci in farmacia in modo frazionato in base alle proprie necessità, senza dover tornare dal medico per ogni rinnovo. La semplificazione passa per l’alimentazione automatica del Fascicolo Sanitario Elettronico, che elimina l’onere per il paziente di dover produrre e consegnare certificazioni cartacee per accedere a benefici e assistenza domiciliare.

ISEE precompilato e automatico: viene potenziata la modalità di rilascio dell’ISEE attraverso l’integrazione e l’interoperabilità delle banche dati tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate. L’obiettivo è minimizzare le discordanze e accelerare il rilascio del documento, rendendo la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) precompilata lo strumento principale e più semplice da utilizzare.

Ricevute da conservare ai fini fiscali: si abolisce l’obbligo di conservazione cartacea delle ricevute per i pagamenti effettuati verso la Pubblica Amministrazione attraverso canali elettronici (come il sistema pagoPA). L’amministrazione è tenuta a verificare l’avvenuto pagamento consultando i propri flussi informatici o quelli della piattaforma nazionale, senza poter richiedere al cittadino l’esibizione della ricevuta, anche a fini fiscali e di detrazione.

Diritto allo studio: vengono snellite le procedure per l’erogazione delle borse di studio universitarie e si rende operativo il sistema delle lauree abilitanti, riducendo i passaggi burocratici tra il completamento degli studi e l’accesso alle professioni.

Patenti di guida e circolazione stradale: si rende più efficiente e sicuro il processo di rilascio delle patenti. Si autorizza l’uso di tecnologie per il rilevamento e l’inibizione di segnali radio (jammer) durante le prove teoriche per il conseguimento della patente di guida e delle abilitazioni professionali, al fine di garantire l’integrità dei test su tutto il territorio nazionale. Inoltre, si punta a una gestione più snella delle pratiche relative alla motorizzazione civile, riducendo i tempi di attesa per i cittadini attraverso l’integrazione delle banche dati tra le forze dell’ordine e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Housing universitario: si semplificano le procedure per il cambio di destinazione d’uso degli immobili destinati a residenze per studenti, con l’obiettivo di incrementare rapidamente l’offerta abitativa.

 

Semplificazioni per le imprese e il sistema produttivo

 

Le misure puntano a liberare risorse e tempo per le aziende, riducendo gli adempimenti formali.

Supporto alle microimprese: il decreto dedica una sezione specifica alla riduzione degli oneri amministrativi per le piccole realtà aziendali, semplificando gli obblighi di comunicazione e pubblicità relativi agli aiuti di Stato, laddove le informazioni siano già presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).

Transizione digitale ed ecologica: per i crediti d’imposta legati a “Transizione 4.0“, si semplifica l’iter di certificazione degli investimenti attraverso una maggiore integrazione tra le banche dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Agenzia delle entrate.

 

Convenzioni MIMIT–GSE–Agenzia delle entrate per controlli più strutturati

La bozza del decreto legge, quindi da confermare, prevede l’autorizzazione al MIMIT a stipulare apposite convenzioni con GSE S.p.A. e con l’Agenzia delle entrate per “il potenziamento delle attività di controllo”, incluse modalità di scambio dati/informazioni/documentazione, definizione di tempi coerenti con le scadenze PNRR e perimetro delle attività demandate ai soggetti coinvolti. La bozza prevede anche che ciò avvenga “anche in deroga” all’art. 68 del D.P.R. 600/1973, segnalando la volontà di rendere più fluida (e giuridicamente presidiata) la cooperazione informativa fra amministrazioni.

 

Infrastrutture e TLC: si potenzia il ricorso alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per l’installazione di reti a banda ultra-larga, facilitando il lavoro degli operatori e accelerando la copertura digitale del Paese.




Ammortizzatori sociali e ricongiunzione contributiva per liberi professionisti: l’Inps registra l’inflazione

Con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026 (link), l’Inps ha definito gli importi massimi in vigore dal 1° gennaio per i principali strumenti di sostegno al reddito, adeguandoli alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

L’intervento non introduce nuove prestazioni, ma aggiorna i massimali economici di cassa integrazione, indennità di disoccupazione e altri strumenti di tutela, con effetti concreti sugli importi percepiti da lavoratori e beneficiari.

Per i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA), così come per l’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, viene confermato il massimale unico, indipendente dalla retribuzione, che per il 2026 è fissato a 1.423,69 euro lordi mensili (1.340,56 euro netti). Per il settore edile e lapideo, in caso di intemperie stagionali, il limite è incrementato del 20%.

Aggiornati anche i valori dei Fondi di solidarietà del credito, del credito cooperativo e della riscossione tributi erariali, con nuovi tetti differenziati per fascia retributiva.

Per quanto riguarda le indennità di disoccupazione, la circolare stabilisce che:

  • la NASpI e la DIS-COLL avranno nel 2026 una retribuzione di riferimento pari a 456,72 euro, con un importo massimo mensile di 1.584,70 euro;
  • l’indennità di disoccupazione agricola resta ancorata ai massimali definiti per il 2025, in applicazione del principio di competenza.

Sono stati quindi ridefiniti gli importi per le prestazioni più recenti o specifiche. Nel dettaglio: l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS) avrà un limite giornaliero di 57,32 euro, mentre per l’ISCRO vengono fissati il reddito di riferimento e gli importi minimo e massimo mensile per il 2026 (tra i 255,53 euro e gli 817,69 euro), a tutela dei lavoratori autonomi.

Infine, l’assegno per le attività socialmente utili viene aggiornato a 707,19 euro mensili.

 

Novità anche per i liberi professionisti

 

Nella giornata di ieri, infatti, è stata pubblicata la circolare n. 5/2026 (link), con la quale l’INPS ha aggiornato i criteri per il pagamento rateale degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi.

La legge consente di versare l’importo dovuto anche a rate, applicando un interesse legato all’andamento dell’inflazione. Per le domande presentate quest’anno, il tasso di interesse utilizzato per il calcolo delle rate sarà pari all’1,4% annuo, corrispondente alla variazione media dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registrata nel 2025.

In base a questo nuovo tasso, l’Istituto ha quindi predisposto nuove tabelle di calcolo, che sostituiscono quelle utilizzate nel 2025. Tali tabelle permettono di:

  • determinare l’importo della rata mensile, per piani di pagamento che possono arrivare fino a 120 mesi;
  • calcolare il debito residuo nel caso in cui il pagamento delle rate venga interrotto prima della conclusione del piano.

La circolare richiamata fornisce, infine, le istruzioni operative per l’utilizzo corretto delle tabelle aggiornate, che diventano il riferimento per tutti i piani di rateizzazione relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel 2026. (Così, comunicato stampa Inps del 28 gennaio 2026)

 

Liberi professionisti. L’Inps ha aggiornato i criteri per il pagamento rateale degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni – n. 5 del 28 gennaio 2026, con oggetto: RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PREVIDENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI – Legge 5 marzo 1990, n. 45, art. 2, comma 3: rateizzazione dell’onere di ricongiunzione con applicazione di interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) – Domande presentate nel 2026: determinazione dei piani di ammortamento sulla base del tasso FOI accertato per il 2025 (+1,4%) e conseguente aggiornamento dei coefficienti di calcolo, in sostituzione delle tabelle allegate alla circolare INPS n. 24 del 28 gennaio 2025 – Nuove tabelle 2026: (i) Tabella I/2026 per l’ammontare della rata mensile costante posticipata (ammortamento al tasso annuo composto 1,4%) per piani da 2 a 120 mensilità; (ii) Tabella II/2026 dei coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione della rateazione prima dell’estinzione (tasso annuo 1,4%) – Istruzioni operative (Allegato 1): criteri di calcolo della rata (debito × coefficiente Tab. I/2026) e del debito residuo (rata × coefficiente Tab. II/2026 in funzione delle rate residue, determinate come differenza tra rate concesse e rate già corrisposte) – Ambito di applicazione: piani di rateizzazione relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel 2026.




Transizione 5.0, dal 30 gennaio 2026 abilitate le comunicazioni di conferma e completamento per le domande tecnicamente ammissibili

A partire dalle ore 12.00 del 30 gennaio 2026, le imprese che in data successiva al 6 novembre 2025 hanno presentato istanze risultate rispondenti tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto “Transizione 5.0”, di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.56, potranno inviare le successive comunicazioni sulla Piattaforma informatica del GSE.

L’eventuale avanzamento delle suddette istanze non implica, a oggi, il conseguente riconoscimento del credito di imposta utilizzabile in compensazione.

Si ricorda, infine, che, secondo quanto disposto dall’art.12, comma 6, del decreto interministeriale 24 luglio 2024, l’impresa è tenuta ad inserire sulla piattaforma informatica l’apposita comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, entro il 28 febbraio 2026. (Così, comunicato pubblicato il 28 gennaio 2026 su sito di web GSE: https://www.gse.it/servizi-per-te/news)

 


Si ricorda che il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, conv. con mod., dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4, recante: «Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili» ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che «L’articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l’impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l’accesso al credito d’imposta ivi disciplinato e domanda per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno presentato domanda per l’accesso a entrambi i crediti d’imposta di cui al primo periodo, devono optare, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche per uno dei due crediti d’imposta. Qualora l’impresa opti per il credito d’imposta di cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d’imposta. Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l’impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento dell’investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d’imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate».




Scissione di associazione professionale e incasso dei crediti in STP: niente ritenuta d’acconto sui compensi “pregressi” | Obblighi informativi verso i sostituti e gestione delle ritenute indebitamente operate

Con risposta ad interpello n. 21 del 28 gennaio 2026 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, nell’ipotesi di una “scissione totale asimmetrica trasformativa” di un’associazione professionale, i crediti relativi a prestazioni professionali rese e fatturate dall’associazione, ma trasferiti e incassati dalla neocostituita STP, non scontano la ritenuta d’acconto quando il soggetto percettore, per effetto della riorganizzazione, assume la veste di società di capitali e produce reddito d’impresa.

 

La fattispecie: crediti “pregressi” dell’associazione incassati dalla STP

 

Il caso prende le mosse da una associazione professionale (avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro) oggetto di scissione, con confluenza di parte dell’attività e di un ammontare di crediti nella STP, i cui soci sono esclusivamente i professionisti già soci dell’associazione appartenenti all’area “commercialisti e consulenti del lavoro”. La STP prosegue l’attività professionale ricevuta per effetto della scissione e incassa i crediti trasferiti.

L’istante ha chiesto se, al momento del pagamento alla STP, i clienti sostituti d’imposta dovessero operare la ritenuta del 20 per cento ex art. 25 D.P.R. n. 600/1973 e se la STP potesse scomputare tali ritenute dall’IRES.

 

Il perno interpretativo: art. 177-bis (comma 4) TUIR e passaggio da “cassa” a “competenza

 

L’Agenzia inquadra l’operazione nel perimetro dell’art. 177-bis TUIR, che disciplina le operazioni straordinarie connesse alle attività professionali e, soprattutto, detta le regole per evitare salti o duplicazioni d’imposta nel passaggio da un periodo in cui il reddito è determinato “per cassa” (lavoro autonomo) a uno “per competenza” (impresa). In tale logica, i componenti non ancora tassati in capo al soggetto “professionale” concorrono al reddito del soggetto “impresa” al momento della manifestazione finanziaria: tipicamente, il credito non incassato al momento della trasformazione/riorganizzazione rileva quando viene incassato dalla STP.

Questo passaggio è centrale: Il comma 4 dell’art. 177-bis “sposta” la tassazione dei crediti non ancora incassati, ma non “cristallizza” la natura del reddito come lavoro autonomo; al contrario, li fa concorrere al reddito d’impresa della STP al momento dell’incasso.

 

Ritenuta d’acconto: conta il percettore al pagamento, non l’origine del credito. Niente ritenuta su crediti professionali dell’associazione incassati dalla STP post-scissione

 

Richiamando il primo comma dell’art. 25 D.P.R. n. 600/1973, i tecnici di Via Giorgione ribadiscono che la ritenuta si applica ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo «all’atto del pagamento», mentre non deve essere operata per prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese.

Nel caso di specie, i compensi – pur derivando da prestazioni rese e fatturate dall’associazione (con evidenza della ritenuta in fattura) – vengono percepiti dopo la scissione da un soggetto che ha mutato veste giuridica in società di capitali, e quindi non produce più redditi di lavoro autonomo ma redditi d’impresa. Ne consegue che quei pagamenti non vanno assoggettati a ritenuta d’acconto ex art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973.

 

Adempimenti conseguenti: comunicazione della STP e pagamento “lordo”. Se la ritenuta viene comunque applicata: scomputo dall’IRES

 

Nella risposta, per consentire ai clienti/sostituti d’imposta di adempiere correttamente, l’Agenzia precisa “considerati gli obblighi del sostituto d’imposta …, è necessario che la STP rilasci ai clienti/sostituti d’imposta un’apposita dichiarazione per informarli dell’operazione di scissione e della circostanza che il soggetto percettore, a seguito di detta operazione, non rientra tra i soggetti nei cui confronti si applica la ritenuta d’acconto. I clienti dovranno, quindi, corrispondere alla STP i compensi fatturati dall’Associazione per l’intero importo, al lordo della ritenuta d’acconto di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973. Qualora i clienti/sostituti d’imposta, anche a seguito della comunicazione, provvedano al pagamento dei compensi alla STP, al netto della ritenuta d’acconto di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, la STP potrà scomputare le ritenute subite dall’imposta dovuta a titolo di IRES”.

 

Conclusioni

 

La risposta n. 21/2026 afferma un principio di coerenza sistematica: il nuovo art. 177-bis TUIR evita disallineamenti impositivi nel passaggio tra regimi, ma la disciplina delle ritenute resta ancorata al momento del pagamento e alla natura del reddito del percettore (impresa/IRES), con conseguente irrilevanza della qualificazione “professionale” della prestazione originaria ai fini dell’art. 25 D.P.R. n. 600/1973.

 

La Risposta a interpello n. 21 del 28 gennaio 2026, qui analizzata, è già stata acquisita e utilizzata per l’addestramento/aggiornamento dell’agente AI disponibile su ai.finanzaefisco.com, così da rendere immediatamente fruibili i relativi chiarimenti nell’AI fiscale aggiornata in tempo reale.

 

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 21 del 28 gennaio 2026, con oggetto: OPERAZIONI STRAORDINARIE – Operazioni straordinarie e trasformazioni concernenti società costituite per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (società tra professionisti-STP) – Scissione di associazione professionale con trasferimento crediti a STP (società di capitali) – Ritenute su compensi professionali fatturati dall’associazione e incassati dalla STP post-scissione – Coordinamento tra art. 177-bis TUIR, comma 4 (continuità e neutralità nel passaggio lavoro autonomo/impresa) e art. 25 D.P.R. n. 600/1973 (ritenuta sui redditi di lavoro autonomo) – Adempimenti conseguenti: comunicazione della STP e pagamento “lordo” di ritenute – Scomputo dall’IRES delle ritenute indebitamente operate – Art. 177-bis del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 25 del DPR. 29/09/1973, n. 600 – Art. 10 della L. 12/11/2011, n. 183




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31 del 2025

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Speciale – Decreti legislativi delega Riforma fiscale: correttivi-ter

 

Il D.Lgs. “Correttivo-ter
della Riforma fiscale

D.Lgs. 18 Dicembre 2025, n. 192

Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti

L’analisi normativa del “D.Lgs. Correttivo-ter”. Articolo per articolo, tutte le novità introdotte

Tra i punti trattati nella guida:

  • IRPEF: familiari; redditi di lavoro dipendente
  • Reddito d’impresa: avvicinamento valori fiscali/contabili; correzione errori contabili; interpretazione autentica art. 177, comma 2-ter TUIR; scissione mediante scorporo
  • Fiscalità internazionale: correttivi su D.Lgs. n. 209/2023; imposizione integrativa (Direttiva UE 2022/2523); sospensione convenzioni contro le doppie imposizioni
  • Successioni/donazioni e registro: interventi sulla determinazione della base imponibile di rendite e pensioni.
  • Statuto del contribuente e adempimento collaborativo: adeguamenti su interpello e modifiche allo Statuto; disposizioni su adempimento collaborativo.
  • Riscossione: accesso alle funzioni di ufficiali della riscossione
  • Dogane e accise: interventi di coordinamento sul comparto
  • Testi unici e coordinamenti: modifiche ai testi unici (sanzioni, tributi erariali minori, giustizia tributaria, versamenti e riscossione; registro e altri tributi indiretti)

Il testo del Decreto Legislativo 18 dicembre 2025, n. 192,
coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

La Relazione illustrativa

Link al testo delle relazione illustrativa del Decreto Legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti».

 

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 29/30 del 2025

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Speciale Modulistica 2026

Modelli dichiarativi ai fini IVA

Modelli e istruzioni – Periodo d’imposta 2025

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

La dichiarazione annuale IVA 2026

Società non operative e credito IVA nel Modello IVA 2026. Le novità alla luce di CGUE C-341/22 e recenti della Cassazione
Nel Modello IVA 2026 (periodo d’imposta 2025) l’intervento in materia di società di comodo/non operative riguarda un riassetto organico delle …
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Dichiarazione IVA 2026. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2025 e benefici premiali soggetti ISA e CPB
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2026, prot. n. 51732/2026 sono stati approvati i modelli di dichiarazione …
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Istruzioni e modelli per la dichiarazione IVA relativa all’anno 2025

Il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2026, prot. n. 51732/2026: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2026 concernenti l’anno 2025, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2026 ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto»

 

 

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Società non operative e credito IVA nel Modello IVA 2026. Le novità alla luce di CGUE C-341/22 e recenti della Cassazione

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2026, prot. n. 51732/2026 sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA/2026 (con i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ) e il modello IVA BASE/2026 (frontespizio e quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT), con le relative istruzioni.

In base all’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la dichiarazione IVA relativa all’ anno d’imposta 2025 deve essere presentata dal 1° febbraio al 30 aprile 2026.

 

 

Nel quadro delle novità introdotte nel Modello IVA 2026 e nelle istruzioni, assumono rilievo le modifiche connesse alle società non operative, che si collocano in un contesto giurisprudenziale – unionale e nazionale – orientato a ridimensionare preclusioni automatiche del diritto alla detrazione fondate su parametri meramente quantitativi.

Tali modifiche sono evidentemente “orientate” dalla sentenza della Corte di Giustizia UE 7 marzo 2024, causa C-341/22, che ha affermato:

“1) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone.

2) L’articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle”. (Così, dispositivo della Sentenza del 7 marzo 2024 – Corte di Giustizia Ue – Sezione III – Sentenza del 7 marzo 2024, Causa C-341/22 – Presidente: K. Jürimäe, Relatore: N. Jääskinen)

A valle della citata pronuncia della Corte di Giustizia UE, la giurisprudenza nazionale – in primis la Corte di Cassazione – ha iniziato a recepirne in modo espresso i principi, delineando un orientamento volto a disapplicare le preclusioni IVA automatiche fondate esclusivamente sul mancato superamento delle soglie del “test di operatività”. In tale direzione si colloca la Sentenza Cass., Sez. V, n. 22249 del 6 agosto 2024, che pone l’art. 30 della legge n. 724/1994 – nella parte in cui esclude la detrazione dell’IVA assolta a monte per i soggetti ritenuti non operativi sulla base di soglie quantitative – in conflitto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della direttiva 2006/112/CE, con conseguente dovere di disapplicazione da parte del giudice nazionale.

In termini conformi, l’Ordinanza Cass., Sez. V, n. 24442 dell’11 settembre 2024 ribadisce che la qualità di soggetto passivo IVA e il correlato diritto alla detrazione non possono essere negati per il solo dato dimensionale dei ricavi e che eventuali limitazioni devono essere sostenute da un accertamento effettivo e non meramente presuntivo, in linea con i principi di neutralità e proporzionalità richiamati dalla Corte UE.

Da ultimo, l’Ordinanza Cass., Sez. V, n. 33725 del 23 dicembre 2025 precisa ulteriormente che la presunzione di cui all’art. 30, comma 4-bis, L. 724/1994, ove utilizzata ai fini IVA per negare la detrazione o per “ribaltare” automaticamente sul contribuente l’onere della prova, risulta incompatibile con il diritto unionale e deve pertanto essere disapplicata, richiamando, peraltro, espressamente anche la Sentenza n. 22249 del 06/08/2024 (vedi anche: Corte di Cassazione, Sez. V, Sentenza n. 4157 del 18/02/2025  – Presidente: Bruschetta Ernestino Luigi, Relatore: La Rocca Giovanni).

 

Società di comodo/non operative: le modifiche del Modello IVA 2026

 

Nel Modello IVA 2026 (periodo d’imposta 2025) l’intervento in materia di società di comodo/non operative riguarda un riassetto organico delle evidenze dichiarative: si passa da una gestione “stratificata” (codici, richiami operativi e attestazioni specifiche) ad un impianto più essenziale, centrato su segnalazioni tramite caselle e sulla soppressione di presidi dichiarativi dedicati. Tale scelta è coerente, come anticipato, con il contesto giurisprudenziale unionale e nazionale che, a partire dalla CGUE C-341/22, ha valorizzato i principi di neutralità e proporzionalità, contrastando preclusioni automatiche del diritto alla detrazione IVA fondate unicamente su soglie quantitative e “test di operatività”.

 

Quadro VA – rigo VA15 (società non operative)

 

Nelle istruzioni IVA 2026 è presente un intervento mirato in relazione al rigo VA15; ne viene modificata la funzione dichiarativa e la modalità di compilazione rispetto al modello 2025. In particolare, viene superata la logica “a codici” collegata alla durata della condizione di “società di comodo” e alle conseguenti limitazioni IVA, sostituendola con un’unica casella di segnalazione della non operatività.

 

VA15: da “codici (1-4)” a “casella” per società non operative

 

Rispetto alla versione 2025, nel quale il rigo VA15 richiedeva l’indicazione di un codice da 1 a 4 (funzionale a rappresentare la casistica/“durata” della condizione di società di comodo e i relativi effetti), le istruzioni 2026 precisano che il rigo è costituito da una casella. Nel dettaglio nelle nuove istruzioni, si legge: “Rigo VA15 la casella deve essere barrata dalle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per segnalare che il soggetto si trova in tale situazione. La compilazione del presente rigo è richiesta anche alle società che nel periodo d’imposta hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo”.

Pertanto, la barratura della casella è solo finalizzata a segnalare tale specifica situazione in dichiarazione, senza più la necessità di distinguere la durata della qualifica tramite codifica numerica.

Vedi: l’immagine sotto riprodotta (estratto “da BOZZA INTERNET”, pag. 23) nella quale le modifiche alle istruzioni e rigo VA15 risultano rese immediatamente leggibili grazie al doppio livello grafico tipico delle bozze “con revisioni”: testo in grassetto/sottolineato per le aggiunte e testo barrato per le soppressioni.

 

Descrizione:

In apertura del paragrafo relativo al rigo VA15 del 2026 compaiono le nuove istruzioni (messa in evidenza) che stabiliscono che:

la casella deve essere barrata … dalle società che risultino non operative … per segnalare che il soggetto si trova in tale situazione”.

Questa parte, sottolineata e in evidenza, segnala la nuova logica di compilazione del rigo: VA15 diventa un flag “binario” (sì/no) per indicare non operatività, senza ulteriori articolazioni.

Testo eliminato evidenziato (barrature): soppressione dei “codici 1-4”

Subito dopo, nella stessa pagina, risulta interamente barrata la porzione di istruzioni che nel modello precedente imponeva di indicare in VA15 il codice corrispondente alle seguenti situazioni:

“1” società di comodo per l’anno oggetto di dichiarazione;

“2” società di comodo per l’anno oggetto e per quello precedente;

“3” società di comodo per l’anno oggetto e per i due precedenti;

“4” società di comodo per l’anno oggetto e per i due precedenti, con ulteriori condizioni operative.

La barratura di questo blocco è la “evidenza grafica” del punto dell’importante modifica dichiarativa: non si deve più rappresentare la “durata” della qualifica mediante codifica (1-4), ma solo segnalare la non operatività tramite casella.

Effetto conseguente: vengono barrate anche le istruzioni “derivate” (collegate ai codici)

Nella stessa pagina risultano barrati anche i passaggi ulteriori che nel 2025 erano costruiti proprio sul presupposto dell’esistenza dei codici 1-4, ad esempio le regole operative che richiamavano gli effetti della codifica sull’eccedenza IVA e sulle modalità di utilizzo del credito.

 

In altri termini: l’immagine sopra riportata mostra che non è stata modificata solo la “forma” del rigo, ma è stato rimosso l’intero impianto istruttorio ancorato alla selezione del codice.

Il rigo VA15 è ora costituito da una casella: la sua barratura è riservata alle società che risultano non operative, con funzione esclusivamente segnaletica della situazione soggettiva.

 

Coordinamento con Quadro VX

 

La riscrittura del VA15 trova un ulteriore elemento di coerenza sistematica nella modifica del rigo VX4: nel modello IVA 2026 è stato eliminato il riquadro che conteneva l’attestazione delle società e degli enti operativi.

Sul piano pratico, ciò comporta che:

  • non è più richiesta, in VX4 (vedi infra), la dichiarazione/attestazione legata all’“operatività” del soggetto;
  • le istruzioni 2026 al VX5 non contengono più le avvertenze sul divieto di compensazione e perdita definitiva del credito per società di comodo.

 

Quadro VX (Modello IVA 2026): novità righi VX4 e VX5

 

Rigo VX4: eliminata l’“attestazione di operatività” (società/enti non operativi)

 

Il nuovo Quadro VX 2026

 

 

Rispetto al Modello IVA 2025, nel Modello IVA 2026 viene meno l’intero presidio dichiarativo collegato all’ “attestazione delle società e degli enti operativi”.

L “attestazione delle società e degli enti operativi” del Quadro VX 2025:

 

Risulta quindi evidente come nel modello 2025 era presente, nel quadro VX, un riquadro autonomo denominato “Attestazione delle società e degli enti operativi” dove il sottoscrittore attestava di non rientrare tra le società e gli enti non operativi (ex art. 30 legge n. 724/1994).

Nel modello 2026 tale riquadro non compare più e il rigo VX4 resta circoscritto alla sola “Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi” (requisiti patrimoniali e contributivi per l’esonero da garanzia).

Coerentemente, anche nelle istruzioni 2026 scompare la sezione dedicata all’“Attestazione delle società e degli enti operativi” (con riferimenti a dichiarazione sostitutiva, conservazione documenti e casella “Interpello”), presente invece nelle istruzioni 2025.

Impatto operativo (VX4): non è più richiesta (né materialmente possibile nel modello) la sottoscrizione in dichiarazione della parte in cui si attestava la “non operatività”.

 

Rigo VX5: riordino delle istruzioni e scomparsa del richiamo operativo alle limitazioni “società di comodo”

 

Riguardo al rigo VX5 (importo da riportare in detrazione o in compensazione), le istruzioni 2026 confermano la parte “generale” (soglia 5.000 euro, visto/sottoscrizione alternativa, limite 50.000 per start up innovative, utilizzo del credito da integrativa, divieto di compensazione del credito del Gruppo IVA con debiti dei partecipanti, ecc.).

Tuttavia, nelle istruzioni viene espunto “il promemoria secondo cui per le società/enti di comodo, il credito IVA annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24. Espunta altresì, l’ulteriore precisazione relativa alla perdita definitiva del credito IVA annuale al ricorrere di condizioni pluriennali con riferimento alle casistiche elencate (es. società di comodo anche in annualità precedenti; assenza di operazioni rilevanti inferiori a determinate soglie).

 

Vedi: l’immagine sotto riprodotta (estratto “da BOZZA INTERNET”, pag. 55) nel quale le modifiche al rigo VA15 risultano rese immediatamente leggibili grazie al doppio livello grafico: testo in grassetto/sottolineato per le aggiunte e testo barrato per le soppressioni.

 

 

 

1) Rigo VX4 – cosa mostrano le barrature

I blocco di testo “Attestazione delle società e degli enti operativi” risulta integralmente barrato. In altri termini, la soppressione completa della sezione istruttoria che nel 2025 presidiava (nel quadro VX) le conseguenze dichiarative per i soggetti “di comodo/non operativi”.

Il Testo barrato (quindi eliminato nelle istruzioni 2026), conteneva:

  • la regola “preclusiva” sul rimborso (in pratica, il passaggio in cui si affermava che le società e gli enti considerati “di comodo” non hanno diritto a richiedere il rimborso del credito IVA annuale);
  • l’obbligo di dichiarazione sostitutiva (in pratica, l’indicazione che, per chiedere il rimborso, tali soggetti dovevano produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, volta ad attestare l’assenza dei requisiti di “società/enti di comodo”).

2) Rigo VX5 – cosa mostrano le barrature

Nel rigo VX5, non è barrata la parte generale sulla gestione del credito (riporto/compensazione, soglia 5.000 euro, visto/sottoscrizione alternativa, ecc.).

La barratura si concentra, invece, su un blocco specifico, collocato nella parte finale delle istruzioni del rigo.

Resta ferma l’istruzione “ordinaria” del VX5:

  • indicazione dell’importo da riportare in detrazione/compensazione;
  • regole sulla compensazione oltre 5.000 euro e condizioni (visto o sottoscrizione alternativa);
  • richiamo all’utilizzabilità della quota derivante da integrativa (rigo VL11).

Risulta interamente barrato il richiamo dedicato alle società/enti di comodo, in pratica risultano eliminate le avvertenza su:

  • divieto di compensazione F24 (in pratica il periodo in cui si ricorda che, per le società e gli enti di comodo, il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24);
  • la perdita definitiva del credito IVA annuale (condizioni congiunte)
  • l’ulteriore precisazione secondo cui è prevista la perdita definitiva del credito IVA annuale in presenza congiunta di talune tale condizioni.

 

In definitiva, le istruzioni IVA 2026 “ripuliscono” il quadro VX dalle avvertenze specifiche sulle società di comodo/non operative: in VX4 risultano soppresse le istruzioni relative al riquadro di attestazione di operatività e alla correlata gestione della casella “Interpello”.

Nel rigo VX5 viene eliminato il passaggio che richiamava, per le società/enti di comodo, il divieto di utilizzo in compensazione F24 del credito annuale e la perdita definitiva dell’eccedenza in presenza di condizioni pluriennali.

 

Prospetto riepilogativo del gruppo – MOD. IVA 26PR/2026 liquidazione dell’IVA del gruppo: semplificazione per società non operative e soppressione del presidio VW21

 

Nel Prospetto IVA 26/PR prosegue il riordino delle istruzioni sulla gestione delle società non operative/di comodo già visto nei quadro VA e VX. Nel Quadro Vs, sezione 1, campo 4, viene abbandonata la precedente logica “a codici” e introdotta una semplice casella da barrare per segnalare che la società del perimetro di gruppo risulta non operativa; l’informazione diventa quindi un indicatore sintetico, coerente con l’impostazione del nuovo VA15. Parallelamente, nel quadro VW è eliminato il rigo VW21, che nel 2025 consentiva di “sterilizzare” in dichiarazione (ai fini della liquidazione IVA di gruppo) i crediti trasferiti da società risultate di comodo. La citata soppressione del rigo VW21 impone di rivedere le procedure di liquidazione IVA di gruppo, poiché viene meno il rigo “dedicato”alla sterilizzazione dei crediti trasferiti da soggetti di comodo.




Rottamazione-quinquies: ambito applicativo, servizio on-line e prime Faq (Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – art. 1, commi 82-101)

È on-line il servizio per presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies. Contestualmente sono state pubblicate le prime Faq.

Con le Faq sull’ambito applicativo e l’implementazione del servizio digitale completata la prima fase operativa. Da ora i contribuenti/intermediari possono già verificare i carichi definibili e trasmettere l’istanza. Termine per l’adesione: 30 aprile 2026. La Comunicazione delle somme dovute sarà inviata entro il 30 giugno 2026. 

 

 

 

 Ambito applicativo

 

Rientrano i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

• imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);

• contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;

• sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).

Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate rientrano nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies anche i carichi già oggetto di precedenti definizioni agevolate decadute, nonché nella rottamazione-quater (o riammissione) decaduta alla data 30/9/2025.

Si tratta delle prime tre rottamazioni o del “Saldo e stralcio” per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze e della Rottamazione-quater o della Riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.

Esclusioni. Restano fuori i debiti da accertamento, i carichi affidati da enti locali/Regioni (es. TARI, bollo regionale) e i carichi inseriti in piani quater per i quali tutte le rate scadute al 30/09/2025 risultano versate.

 

Come si aderisce: servizio on-line attivo

 

Domanda telematica entro 30 aprile 2026 sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.

È possibile presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.

Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:

  • in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate, indicando i documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell’INPS) per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento;
  • in area pubblica compilando l’apposito form in ogni sua parte e allegando la prevista documentazione di riconoscimento.

Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail (non PEC), per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.

 

Effetti della presentazione della domanda

 

In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 nonché per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La comunicazione di accoglimento/diniego con scadenze e moduli per il pagamento arriva entro 30/6/2026 (in area riservata se l’istanza è stata presentata lì).

Inoltre, la norma prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della misura agevolativa siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata del 31 luglio 2026, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Alla stessa data (31 luglio 2026), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la Rottamazione-quinquies sono automaticamente revocate.

 

Quanto si paga

 

La norma prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture), la Rottamazione-quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

 

 Calendario e rate

 

Unica soluzione entro 31/07/2026 oppure fino a 54 rate bimestrali (9 anni).

La legge prevede il pagamento in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:
• la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
• dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
• dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Ciascuna rata non può essere di importo inferiore a 100 euro e, nel caso di pagamento rateale, si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.
I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2026 unitamente ai moduli di pagamento.

 

Decadenza, tolleranza e conseguenze

 

Nel caso in cui si sia optato per il pagamento in un’unica soluzione, l’omesso o insufficiente pagamento delle somme dovute per la Definizione agevolata entro la scadenza del 31 luglio 2026, determina l’inefficacia della misura agevolativa e quindi la perdita dei benefici della Rottamazione-quinquies.

Nel caso di pagamento rateale, la legge concede al contribuente di rimanere in arretrato con una rata del proprio piano dei pagamenti senza incorrere nella decadenza della Definizione agevolata.

Nel prosieguo dei versamenti, quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata.

Facciamo un esempio:

nel caso di una Rottamazione-quinquies dilazionata in tre rate, se il contribuente versa la prima e la terza rata (che è anche l’ultima) saltando la seconda che resta non pagata, il versamento dell’ultima rata (cioè la terza) verrà imputato sulla precedente (la seconda) e quindi, dal punto di vista sostanziale, rimarrà non pagata la terza.

Di conseguenza, configurandosi il caso di mancato versamento dell’ultima rata, ciò determinerà, come previsto dalla legge, la decadenza dal beneficio della Rottamazione-quinquies e la ripresa delle attività di recupero.

In sintesi, si decade se:

(i) non si paga la prima e unica rata (31/07/2026);

(ii) nel piano rateale si saltano due rate anche non consecutive oppure l’ultima rata.

Tolleranza: è consentito restare in arretrato con una rata (purché non l’ultima); il pagamento successivo copre quella arretrata. 

In caso di decadenza: i versamenti restano acconti, riprendono prescrizione/decadenza, ripartono le azioni cautelari/esecutive; i carichi non sono più rateizzabili ex art. 19 DPR 602/1973.

 

Rateazioni pregresse

 

La domanda sospende fino al 31/07/2026 le rateazioni in corso riferite a carichi “definibili”; alla stessa data, se la domanda è accolta, i piani sono revocati. Se nello stesso piano ci sono anche carichi non definibili, la sospensione vale solo per quelli definibili; per gli altri si prosegue il pagamento (Paga on-line/EquiClick/sportelli).

 

Vedi anche:

 

Comunicato stampa del 20 gennaio 2026 dell’Agenzia delle entrate-Riscossione

 

Al via la Rottamazione-quinquies, online il servizio per presentare la richiesta sul sito di riscossione anche il prospetto dei debiti rottamabili

 

Al via la nuova Definizione agevolata delle cartelle. Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibili sul proprio sito internet le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla cosiddetta Rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il prossimo 30 aprile. Per agevolare i contribuenti nella fase di adesione, è possibile individuare fin d’ora i debiti che possono essere “rottamati”, considerato che la nuova misura agevolativa, rispetto alle precedenti, presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture). A tal fine, a coloro che presentano la domanda direttamente dall’area riservata del sito, il servizio già propone i soli debiti “rottamabili”. Inoltre, Agenzia delle entrate-Riscossione ha anche messo a disposizione il servizio online che consente di chiedere il prospetto informativo con l’elenco dei carichi che possono essere “rottamati” e il corrispondente importo dovuto in misura agevolata.

Sempre sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è possibile consultare le risposte alle domande più frequenti (Faq) sulla nuova Definizione agevolata, tra cui quelle relative alle altre novità più rilevanti rispetto alle edizioni precedenti, come la possibilità di effettuare i pagamenti in un arco temporale più ampio (fino a 9 anni in 54 rate bimestrali) e le casistiche previste dalla legge in tema di decadenza.

 

Come presentare la domanda

 

I contribuenti possono presentare la dichiarazione di adesione nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” presente sia in area riservata sia in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In area riservata – a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate – il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta. È necessario sempre indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate. Al riguardo la legge prevede che, in caso di pagamento dilazionato, l’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro. In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata attraverso il servizio disponibile nell’area pubblica del sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento. Nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” si deve compilare la domanda inserendo, tra l’altro, i numeri identificativi dei documenti che si vogliono includere nella richiesta (cartelle di pagamento o avvisi di addebito dell’Inps), la soluzione con la quale si intende effettuare il pagamento e un indirizzo e-mail dove ottenere la ricevuta di presentazione. Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibile entro il 30 giugno 2026 la Comunicazione delle somme dovute con l’esito della domanda, gli importi da versare ai fini della definizione e i moduli di pagamento.

 

Come ottenere il prospetto informativo

 

È possibile richiedere il prospetto informativo direttamente dall’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sezione “Definizione agevolata”, compilando l’apposita schermata. Il sistema invierà, entro le successive 12 ore, una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni. In alternativa, il prospetto informativo può essere richiesto nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando il form disponibile nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione quinquies)” e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso, dopo la convalida della domanda e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione allegata è corretta, il contribuente riceverà una e-mail con il link per scaricare, entro 5 giorni, il prospetto informativo.

 

Cosa prevede la nuova Definizione agevolata

 

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) stabilisce la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/73 e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633/72) o dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Rientrano nell’ambito applicativo anche le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture). Sono ammessi alla Rottamazione-quinquies, purché rientranti nelle suddette fattispecie, anche i debiti già oggetto delle precedenti tre rottamazioni o del “saldo e stralcio” per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza, nonché quelli già oggetto della Rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici.

La norma, invece, esclude i debiti già ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

La Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l’aggio.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni, di pari ammontare, con la rata che non potrà essere inferiore all’importo minimo di 100 euro. La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio 2026.

La Definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, oppure di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano. (Così, comunicato stampa 20 gennaio 2026 dell’Agenzia delle entrate-Riscossione).

 

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Dichiarazione IVA 2026. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2025 e benefici premiali soggetti ISA e CPB

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2026, prot. n. 51732/2026 sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA/2026 (con i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ) e il modello IVA BASE/2026 (frontespizio e quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT), con le relative istruzioni.

Il modello IVA BASE/2026 è presentato come versione semplificata del modello IVA/2026 e può essere utilizzato in alternativa a quest’ultimo, nei limiti e con le condizioni indicate nelle istruzioni dedicate.

 

 

 

 

 

Termine di presentazione e “finestra” febbraio per il quadro VP

 

In base all’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la dichiarazione IVA relativa all’ anno d’imposta 2025 deve essere presentata dal 1° febbraio al 30 aprile 2026.

Le istruzioni chiariscono che il quadro VP, Liquidazioni periodiche IVA è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre (richiamo all’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010). In tale caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio e, conseguentemente, il quadro VP non può essere compilato se la dichiarazione è presentata successivamente.

Sempre secondo le istruzioni:

  • se la dichiarazione è presentata entro febbraio per inviare/integrare/correggere dati omessi, incompleti o errati si compila il quadro VP (senza compilare VH/VV in assenza di dati da gestire per trimestri precedenti al quarto);
  • se la dichiarazione è presentata oltre febbraio occorre compilare il quadro VH (o VV).

 

Le istruzioni del nuovo modello

4.2.17 – QUADRO VP – LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

 

Il quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. Si evidenzia che, in tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Il presente quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine.

Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  • il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.

In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

Per quanto riguarda, invece, la compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1 si precisa che:

  • la casella del campo 4 deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell’IVA per l’intero gruppo di cui all’articolo 73;
  • il campo 5 deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno indicando la partita IVA del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo svolta.

 

Modalità di presentazione (solo telematica) e tardività

 

La dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate: può essere trasmessa direttamente dal dichiarante, tramite intermediario, tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato) oppure tramite società appartenenti al gruppo (art. 3, comma 2-bis, D.P.R. n. 322/1998). La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia.

Quanto alla tardività, le istruzioni ricordano che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono valide (ferma l’applicazione delle sanzioni), mentre quelle presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, pur costituendo titolo per la riscossione dell’imposta dovuta.

 

Versamento del saldo IVA e rateizzazione

 

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo se l’importo supera euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). È possibile versare in unica soluzione oppure rateizzare ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997: le rate sono di pari importo, la prima scade al 16 marzo e le successive il giorno 16 di ciascun mese; l’ultima rata non può andare oltre il 16 dicembre. Sulle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile.

È inoltre previsto il differimento del saldo IVA alla scadenza del versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (termine fissato al 30 giugno), con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; la maggiorazione si applica sulla parte del debito non compensato.

Le istruzioni richiamano anche la possibilità di un ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) ulteriori interessi dello 0,40%.

 

Le istruzioni del nuovo modello

Versamenti e rateizzazione

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 542 del 1999). Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001).

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

Riepilogando, il soggetto IVA può:

  • versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

 

Soggetti obbligati ed esonerati dalla dichiarazione IVA

 

Sono obbligati, in linea generale, alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 633/72, titolari di partita IVA.

Le istruzioni indicano, “in particolare”, una serie di soggetti esonerati tra cui:

  • contribuenti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (art. 10) o che, avvalendosi della dispensa ex 36-bis, hanno effettuato soltanto operazioni esenti (con esclusioni dall’esonero in presenza, ad esempio, di operazioni imponibili, intracomunitarie, rettifiche ex art. 19-bis2 o acquisti con imposta dovuta dal cessionario);
  • contribuenti che per tutto l’anno si sono avvalsi del regime forfetario (legge n. 190/2014);
  • contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);
  • produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6);
  • esercenti attività di intrattenimento/spettacolo esonerati ex 74, sesto comma, che non hanno optato per l’IVA ordinaria;
  • imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività IVA;
  • ulteriori fattispecie elencate (ad es. art. 44, comma 3, D.L. n. 331/1993; opzione legge n. 398/1991; identificazione ex 74-quinquies; raccoglitori occasionali ex art. 34-ter; organizzazioni/APS in regimi indicati).

 

Le istruzioni del nuovo modello

 2.2. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E SOGGETTI ESONERATI

Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5, titolari di partita IVA. Per la presentazione della dichiarazione da parte di particolari categorie di dichiaranti (curatori, eredi del contribuente, società incorporanti, società beneficiarie in caso di scissione, ecc.) si vedano i successivi paragrafi 2.3 e 3.3.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti d’imposta:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami );
  • i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (vedi circolare n. 32 del 5 dicembre 2023);
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, 98;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari (vedi Appendice alla voce: “Attività di intrattenimento e di spettacolo”);
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. circolari 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986);
  • i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (vedi Appendice alla voce: “Attività di intrattenimento e di spettacolo”);
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter);
  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale di cui all’art. 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, 190.

 

Utilizzo del credito IVA 2025: rigo VX5, compensazione e vincoli

 

Il rigo VX5 accoglie l’importo del credito che si intende riportare in detrazione nell’anno successivo oppure compensare nel modello F24.

Le istruzioni richiamano che, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997, l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale oltre 5.000 euro può essere effettuato dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge; inoltre l’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del D.L. n. 78/2009 subordina la compensazione per importi superiori a 5.000 euro alla presenza del visto di conformità (o, in alternativa, alla sottoscrizione dell’organo di controllo contabile). Il limite è elevato a 50.000 euro per le start up innovative (art. 4, comma 11-novies, D.L. n. 3/2015).

Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall’art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, vedi provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010.

Il credito indicato nel citato rigo VX5, per la parte eventualmente derivante dal rigo VL11, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 8, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322 del 1998).

È inoltre precisato che, in caso di Gruppo IVA (artt. 70-bis e seguenti), il credito annuale maturato dal Gruppo non può essere utilizzato in compensazione (art. 17 D.Lgs. n. 241/1997) con debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti (art. 4, comma 4, D.M. 6 aprile 2018).

 

Benefici premiali ISA e CPB: esonero visto/garanzia e corretta indicazione in dichiarazione

 

Le istruzioni del frontespizio prevedono la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”: essa va barrata se il contribuente è esonerato dal visto ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50/2017.

In particolare, viene ricordato che tale norma prevede, per i soggetti che applicano gli ISA e conseguono i livelli di affidabilità individuati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 11 aprile 2025 benefici tra cui:

  • esonero dal visto per la compensazione di crediti IVA fino a 70.000 euro annui;
  • esonero dal visto (o dalla prestazione della garanzia) per i rimborsi IVA fino a 70.000 euro annui.

La stessa casella va barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) di cui al D.Lgs. n. 13/2024, se l’anno oggetto della dichiarazione corrisponde a una delle annualità di concordato, poiché ai medesimi sono riconosciuti i benefici dell’art. 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017.

 

Le istruzioni del nuovo modello

La casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformitàdeve essere barrata nel caso in cui il contribuente sia esonerato dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017. In particolare, l’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017 prevede, nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono livelli di affidabilità fiscale almeno pari a quelli individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 11 aprile 2025, una serie di benefici tra cui:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto (lett. a);
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui (lett. b).

La casella deve essere barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. n. 13 del 2024, ai quali sono riconosciuti già a partire dal primo dei due anni di decorrenza del concordato i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017. La casella va quindi barrata se l’anno oggetto della presente dichiarazione corrisponde a una delle annualità per cui si è aderito al concordato preventivo.

4.1.5 – VISTO DI CONFORMITÀ

 Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

AVVERTENZA: si ricorda che il visto di conformità, in base alla normativa e alla prassi vigente, non si considera validamente rilasciato nei seguenti casi:

 1) il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;

 2) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”);

 3) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non risulta “collegato” con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;

 4) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1), ma non risulta “collegato” con la società partecipata dal Consiglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;

 5) in caso di CAF, quando il soggetto che lo rilascia non corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione;

 6) in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione ma il CAF non risulta “collegato” con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio o l’associazione che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;

 7) in caso di associazione sindacale tra imprenditori, quando il soggetto che lo rilascia non risulta collegato con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.

In merito al punto 3) il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:

  1. l’associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998 (art. 1, comma 1, lett. a),del decreto 18 febbraio 1999);
  2. la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998 (art. 1, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
  3. la società tra professionisti (S.T.P.) disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, 183, di cui il professionista che appone il visto di conformità è uno dei soci.

In merito al punto 4), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con la società partecipata esclusivamente dai consigli nazionali, dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e dalle relative casse nazionali di previdenza e quelle partecipate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. b), del D.P.R. n. 322 del 1998 e dai rispettivi associati. Tale società può essere abilitata a svolgere la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni per conto dei soggetti nei confronti dei quali l’amministrazione finanziaria ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998, sempreché il rappresentante legale della predetta società ovvero il soggetto da questi delegato alla presentazione della richiesta di abilitazione al servizio telematico sia uno dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998 (art. 3 del decreto 18 febbraio 1999).

In merito al punto 6), il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:

  1. la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), b), c) del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, a), del decreto 18 febbraio 1999);
  2. la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
  3. il consorzio o la società consortile di cui, rispettivamente, agli artt. 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere lett. a), b), c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
  4. le associazioni di cui all’art. 36 del codice civile costituite tra associazioni sindacali tra imprenditori in cui almeno la metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lettera c) del menzionato articolo 32, comma 1, dello stesso decreto legislativo 241 del 1997 (art. 2, comma 1, lett. c), del decreto 18 febbraio 1999).

In merito al punto 7), (Risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017) il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando lo stesso è un dipendente della società inquadrabile tra le società di cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999, di seguito indicate:

  1. la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b), c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, 241 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
  2. la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2 , comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
  3. il consorzio o società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio 1999).

 

Sul versante rimborsi, nelle istruzioni del quadro VX è precisato che il campo 7 (Esonero garanzia) è riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia e che non deve essere compilato tra l’altro, dai contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a 000 euro annui, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. b), del decreto-legge n. 50 del 2017; dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. n. 13 del 2024, ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 2017.

Tale situazione va segnalata barrando la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità posta nel riquadroFirma della dichiarazione del frontespizio.

Si ricorda che il citato campo 7 del rigo VX4 è riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia.

La casella deve essere compilata indicando il codice:

“1” se la dichiarazione è dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni individuate dall’art. 38-bis, comma 3, lett. a), b) e c);

“2” se il rimborso è richiesto dai curatori fallimentari / curatori della liquidazione giudiziale e dai commissari liquidatori;

“3” se il rimborso è richiesto dalle società di gestione del risparmio indicate nell’art. 8, del decreto-legge n. 351 del 2001;

“4” se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dagli artt. 3 e seguenti del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128.

Si evidenzia che il campo non deve essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo. La presenza dei presupposti per l’esonero dalla prestazione della garanzia di cui ai punti 1) e 4) è segnalata dalla controllante nel prospetto IVA 26/PR mediante la compilazione del quadro VS, campo 8.

 

Novità 2026: principali modifiche ai modelli dichiarativi

 

Le istruzioni generali IVA/2026 evidenziano alcune modifiche di carattere generale, tra cui:

Quadro VA: inserimento del rigo VA15 (casella) riservato alle società non operative ai sensi dell’art. 30, legge n. 724/1994;

Quadro VE: nel rigo VE38 (sezione 4) aggiunti i campi 2 e 3 per indicare imponibile e imposta relativi a prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica, di cui all’art. 1, commi 59-63, legge n. 207/2024;

Quadro VJ: rinominato in “Imposta relativa a particolare tipologie di operazioni” e suddiviso in 2 sezioni; la sezione 2 è riservata agli acquisti di servizi da parte delle imprese della logistica sopra citate, da indicare nel rigo VJ30;

Quadro VX: nel rigo VX4 eliminato il riquadro che conteneva l’attestazione delle società e degli enti operativi;

Prospetto IVA 26/PR: nel quadro VS (sezione 1) il campo 4 diventa una casella riservata alle società non operative ex art. 30, legge n. 724/1994;

Quadro VW: eliminazione del rigo VW21 (in precedenza usato per estromettere dalla liquidazione IVA di gruppo i crediti trasferiti nel corso dell’anno da società risultate di comodo).

 

Modello IVA BASE/2026: quando è utilizzabile

 

Le istruzioni IVA BASE/2026 precisano che il modello può essere utilizzato dai soggetti IVA (persone fisiche e non) che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali IVA (senza applicare regimi speciali), hanno effettuato solo in via occasionale cessioni di beni usati/operazioni ex art. 34-bis, non hanno effettuato operazioni con l’estero non hanno operato con plafond e non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

Le stesse istruzioni elencano anche varie fattispecie che escludono l’uso dell’IVA BASE/2026 (ad esempio: non residenti con stabile organizzazione/rappresentanza/identificazione diretta; soggetti tenuti all’F24 auto elementi identificativi; curatori/commissari; società in liquidazione IVA di gruppo ex art. 73; ecc.).




Online la versione definitiva della dichiarazione IVA 2026. Approvata anche la Certificazione unica (CU 2026)

Online la Certificazione unica (CU 2026) e il modello di dichiarazione annuale IVA da utilizzare nel 2026 per il periodo d’imposta 2025. Le versioni definitive, che seguono le “bozze” già pubblicate a dicembre, sono state approvate con due provvedimenti e sono disponibili, insieme alle istruzioni, sul sito dell’Agenzia.

 

La nuova Certificazione unica

 

Le principali novità della Certificazione Unica (Cu) 2026 riguardano i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20mila euro, per i quali è previsto il riconoscimento di un importo fino a 960 euro che non concorre alla formazione della base imponibile; per i lavoratori con redditi compresi tra 20mila e 40mila euro è invece riconosciuta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda.

Il modello tiene inoltre conto delle agevolazioni riconosciute, in presenza di alcuni requisiti, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2025 che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, nonché dell’innalzamento a 5mila euro del limite agevolabile dei premi di risultato corrisposti sotto forma di utili. Spazio anche all’aumento dell’ammontare delle mance assoggettabili a tassazione sostitutiva per il settore turistico-alberghiero e ricettivo, così come alle novità relative alla riorganizzazione del lavoro sportivo e alle misure di favore previste per i comparti sicurezza e difesa.

 

La dichiarazione IVA 2026

 

Il modello recepisce le novità normative introdotte nel 2025. In particolare, nei quadri VE e VJ trovano oggi posto le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese operanti nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica, per le quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente in nome e per conto del prestatore.

Nel quadro VX è stato eliminato il riquadro relativo all’attestazione delle società ed enti operativi e nel quadro VW non è più presente il rigo che veniva utilizzato per escludere dalla liquidazione IVA di gruppo i crediti trasferiti nel corso dell’anno di imposta da società risultate di comodo. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2026)

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2026, prot. n. 51732/2026, recante: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2026 concernenti l’anno 2025, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2026 ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto», pubblicato il 15.01.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Cassa Dottori Commercialisti. Online il nuovo tutorial sul Servizio Portale Pagamento Contributi

È disponibile un nuovo tutorial operativo dedicato al Servizio Portale Pagamento Contributi, con focus sulle somme iscritte a ruolo: la guida illustra tutti i passaggi per pagare direttamente alla Cassa gli importi iscritti a ruolo, anche dopo la notifica della cartella da parte dell’Agenzia della Entrate-Riscossione, senza aggravio di accessori.

Il contenuto è pubblicato nella sezione “Comunicazione » Avvisi » Nuovo tutorial per il Servizio PPC – portale pagamento contributi – somme a ruolo del sito della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti.




Transizione 5.0: l’Agenzia delle entrate chiarisce come utilizzare il credito residuo al 31 dicembre 2025

Con la Risoluzione n. 1/E, del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle entrate detta istruzioni sulle modalità di fruizione in compensazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” (art. 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, conv., con mod. dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,) che risulta “residuo” al 31 dicembre 2025.

Il chiarimento si innesta sulla regola prevista dal comma 13 dell’art. 38, D.L. n. 19/2024 secondo cui il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione da parte del GSE all’Agenzia delle entrate dell’elenco previsto dalla norma, e con modello F24 trasmesso solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia, a pena di rifiuto.

Il “residuo” “alla predetta data (al 31 dicembre 2025) è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo”.

Il documento di prassi precisa che il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

In altri termini, dal 1° gennaio 2026 la fruizione del “residuo” non avviene più come massa unica: si “trasforma” in 5 quote annuali.

 

Compilazione dell’F24: codice tributo e “anno di riferimento”

 

Sul piano operativo, l’Agenzia chiarisce che “l’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072” istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 e, quale anno di riferimento, l’anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale”.

Pertanto, l’“anno di riferimento” non è una scelta discrezionale, ma va allineato a quanto l’Agenzia espone nel Cassetto per ciascuna annualità.

 

Controlli automatizzati e scarto dell’F24 se si supera la quota

 

La Risoluzione annuncia, inoltre, un presidio “bloccante”: “in fase di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate”.

 

Effetti sul plafond 2024–2025: riduzione e azzeramento del residuo

 

Infine, l’Agenzia chiarisce un effetto contabile/gestionale del frazionamento: “a seguito della suddivisione in cinque quote, il plafond relativo agli anni 2024 e 2025 è ridotto dell’importo ripartito e il credito residuo è pari a zero”.

Il messaggio è chiaro: il “residuo al 31/12/2025” viene traslato interamente nel quinquennio 2026–2030, lasciando azzerata la parte residua riferibile al periodo 2024–2025.

 

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 12 gennaio 2026, con oggetto: TRANSIZIONE 5.0 – Indicazioni ai fini della fruizione del credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 (ripartizione in cinque quote annuali 2026-2030) – Codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 38 del DL n. 19/2024 – Codice tributo 7072 e indicazione dell’anno di riferimento in F24 – Art. 38 del DL 02/03/2024, n. 19, conv., con mod., dalla L 29/04/2024, n. 56




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28 del 2025

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Riforma Fiscale – Terzo Settore, Crisi d’impresa, IVA e Sport

Disposizioni in materia di Terzo settore, Crisi d’impresa, Sport e Imposta sul valore aggiunto

 

Tutte le novità fiscali tra IVA, redditi d’impresa e coordinamento della disciplina del Terzo settore

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Opzione IVA Logistica

 

Settore logistica. Le istruzioni per l’applicazione del regime opzionale dell’IVA “a carico

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 18 dicembre 2025: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime transitorio opzionale di versamento dell’IVA per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica – Art. 1, commi da 57 a 63, della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Art. 9, del D.L. 17/06/2025, n. 84, conv., con mod., dalla L. 30/07/2025, n. 108 (Decreto Fiscale) – Art. 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Provvedimento 28/07/2025, prot. n. 309107»

 

 

Trasferte e missioni – Tracciabilità dei pagamenti

 

 

Spese per trasferte o missioni e spese di rappresentanza, dopo la Legge di bilancio 2025 e il decreto fiscale: disciplina e novità in tema di obbligo di tracciabilità dei pagamenti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 22 dicembre 2025: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di lavoro dipendente – Reddito di lavoro autonomo – Reddito di impresa – Determinazione – Trasferte e missioni – Esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei rimborsi – Condizioni – Obbligo di tracciabilità dei pagamenti per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC, anche tramite piattaforme di mobilità) ai fini della non imponibilità/deducibilità dei rimborsi e della deducibilità delle spese, con effetti anche su redditi di lavoro autonomo e d’impresa e sulle spese di rappresentanza – Artt. 3 e 5, del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 (Decreto delegato IRPEF-IRES) – Art. 1, commi da 81 a 83, della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Art. 1, del D.L. 17/06/2025, n. 84, conv., con mod., dalla L. 30/07/2025, n. 108 (Decreto fiscale) – Art. 51, comma 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. da 54 a 54-octies, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 95, 108 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 23 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

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Decreto Correttivo-Ter della Riforma Fiscale. Testo, e relazione illustrativa “finale”

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 294 del 19 dicembre 2025 il decreto legislativo del 18 dicembre 2025, n.192, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti». Il decreto delegato è entrato in vigore dal 20 dicembre 2025, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella predetta Gazzetta Ufficiale (cfr. art. 20 del D.Lgs. n. 192/2025). Tuttavia, per la sua applicazione sono previste specifiche decorrenze.

Il decreto legislativo prevede interventi su:

  • IRPEF e IRES – armonizzazioni, adeguamenti tecnici e modifiche puntuali;
  • FISCALITÀ INTERNAZIONALE – aggiornamenti alle norme anti-abuso e ai meccanismi di tassazione estera;
  • IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – adeguamenti sistematici;
  • IMPOSTA DI REGISTRO – razionalizzazione delle disposizioni applicative;
  • STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – modifiche conseguenti alla revisione della disciplina tributaria;
  • SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI – aggiornamento dei testi unici;
  • TRIBUTI ERARIALI MINORI E GIUSTIZIA TRIBUTARIA – misure di coordinamento e ottimizzazione;
  • VERSAMENTI E RISCOSSIONE – interventi sulla funzionalità dei processi e sui flussi procedurali

 

La Relazione illustrativa

 

Link al testo delle relazione illustrativa del Decreto Legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti».

 

 

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ZES unica agricoltura: percentuali “rivalutate” e credito già spendibile in F24 | Aggiornati i plafond disponibili nel cassetto fiscale e, pertanto, i contribuenti interessati potranno già utilizzare il relativo credito in compensazione

Con un intervento della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), il credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo è stato significativamente aumentato per le imprese che avevano già correttamente “prenotato” l’agevolazione con le comunicazioni previste per il 2025. La novità è diventata immediatamente operativa: dal 10 gennaio 2026 l’Agenzia delle Entrate comunica l’aggiornamento dei plafond nel cassetto fiscale e, conseguentemente, il credito può essere già utilizzato in compensazione (vedi comunicato stampa sottoriportato).

 

Cosa cambia: dalle percentuali “pro-rata” di dicembre al ricalcolo in aumento

 

Il punto centrale è la rideterminazione delle percentuali che erano state fissate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 570047/2025 del 12 dicembre 2025. In quella sede, a causa dell’elevatissimo volume di richieste rispetto alla dotazione disponibile, erano state stabilite percentuali molto contenute per l’agricoltura/forestale: 15,2538% per micro, piccole e medie imprese e 18,4805% per le grandi imprese (mentre per pesca e acquacoltura la percentuale risultava 100%).

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) con il comma 460 dell’articolo 1 interviene ora proprio su quelle percentuali e le porta a:

  • 58,7839% per micro, piccole e medie imprese (produzione primaria agricola e settore forestale);
  • 58,6102% per grandi imprese (produzione primaria agricola).

L’effetto pratico dell’intervento della legge di Bilancio 2026 è quindi un rafforzamento netto dell’intensità di aiuto per i beneficiari agricoli/forestali: il credito “spettante” viene ricalcolato applicando le nuove percentuali più alte.

Operatività immediata: plafond in cassetto fiscale e compensazione

Sul piano operativo, l’Agenzia delle entrate conferma che dal 10 gennaio 2026 i plafond nel cassetto fiscale vengono aggiornati e i contribuenti interessati possono già utilizzare il credito in compensazione. Questo in ottemperanza dell’ultimo periodo del citato comma 460 dove si precisa che la rideterminazione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale (30.12.2025).

È inoltre segnalato l’inserimento, nell’area riservata, di un messaggio per rendere più semplice la consultazione delle ricevute con il nuovo ammontare del credito.

Dal punto di vista “tecnico”, resta fermo il meccanismo di determinazione già chiarito nel provvedimento: il credito fruibile è quello risultante dall’ultima comunicazione integrativa validamente presentata, moltiplicato per la percentuale applicabile, con troncamento all’unità di euro, e visualizzabile nel cassetto fiscale; l’utilizzo è solo in compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997.

La stessa Legge di Bilancio 2026 estende la cornice dell’art. 16-bis del D.L. 124/2023 anche al 2026, prevedendo investimenti agevolabili dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026 e fissando le finestre di comunicazione (31 marzo-30 maggio 2026; e, a pena di decadenza, 20 novembre–2 dicembre 2026), con rinvio al modello già approvato per il 2025.

 

 

 

 

Il testo del comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate 10 gennaio 2026

 

 

Zes unica per il settore agricolo. Aumentato il credito d’imposta per le imprese beneficiarie

Il credito d’imposta Zes unica per il settore agricolo è stato rideterminato applicando le nuove e più alte percentuali previste dalla Legge di Bilancio 2026: 58,7839% per le micro, piccole e medie imprese e 58,6102% per le grandi imprese (articolo 1, comma 460, Legge n. 199/2025).

A partire da oggi saranno, inoltre, aggiornati i plafond disponibili nel cassetto fiscale e, pertanto, i contribuenti interessati potranno già utilizzare il relativo credito in compensazione.

Nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate è stato inserito un messaggio che rende più semplice e immediata la consultazione delle ricevute con le quali viene comunicato il nuovo ammontare del credito d’imposta.

(Così, comunicato Stampa dell’Agenzia delle entrate 10 gennaio 2026)

 

La rimodulazione  2025 e riedizione 2026 del credito d’imposta riconosciuto alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura operanti nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica)

Si ricorda che la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con i commi 460 e 461 è intervenuta in materia di credito d’imposta “ZES unica per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura” rideterminando, rispettivamente nelle percentuali del 58,7839 per cento e del 58,6102 per cento le percentuali del 15,2538% e del 18,4805 per cento che erano state individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il 12 dicembre del 2025.

Tali percentuali si riferiscono agli investimenti effettuati nel primo caso dalle micro imprese e dalle piccole medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e, nel secondo caso, dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Il comma 462 prevede l’estensione del contributo sotto forma di credito d’imposta alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali site nella ZES Unica, di cui al comma 1 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 all’anno 2026, finanziandolo.

Prevede inoltre che siano agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2026, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Il comma 463 prevede che per l’anno 2026 gli operatori economici comunichino all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre del 2026. Altresì, gli stessi dovranno comunicare, dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026, a pena di decadenza dall’agevolazione.  Tali comunicazioni avverranno attraverso un modello di comunicazione già approvato dal direttore dell’agenzia delle entrate.

Il comma 464 prevede che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario sia pari all’importo del credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che verrà resa nota con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il comma 465 stabilisce che il credito d’imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24.

Da ultimo il comma 466 precisa che il credito d’imposta di cui al comma 462 è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dai regolamenti europei che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.




Milleproroghe 2026. Il decreto-legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale | Le misure su imprese e fisco

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 31 dicembre 2025 e in vigore dal 31 dicembre 2025 (data di pubblicazione in G.U.) il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi».

Di seguito le principali misure su imprese e fisco.

 

Aggiornamento del 28 febbraio 2026

Testo del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 200 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 302 del 31 dicembre 2025), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.». (In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2026)

Il decreto-legge convertito in legge si compone di 17 articoli.

 

 

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Il rinvio della decorrenza al 2027 dei Testi unici tributari

 

L’articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, proroga al 1° gennaio 2027 la decorrenza di applicazione rispettivamente: del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (comma 1); del testo unico dei tributi erariali minori (comma 2); del testo unico della giustizia tributaria (comma 3); del testo unico in materia di versamenti e di riscossione (comma 4); del testo unico in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti (comma 5)

 

Proroga al 30 settembre 2026 il termine per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con le modalità speciali introdotte nel 2020

 

La disposizione di cui al comma 11 dell’articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, si occupa dello svolgimento delle assemblee di società ed enti. È prorogato fino al 30 settembre 2026 il termine per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con le modalità speciali introdotte nel 2020 (assemblee “a distanza, e per i casi previsti, ricorso al rappresentante designato).

A tal fine si ricorda che l’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto la possibilità per le società con azioni quotate di ricorrere in via esclusiva e in deroga alle disposizioni statutarie, all’istituto del rappresentante designato previsto dall’articolo 135-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o TUF) per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e che allo stesso possano essere conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF. L’applicazione di tali disposizioni è stata estesa anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. L’applicazione dell’articolo in parola, inizialmente prevista per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2021, è stata successivamente prorogata; da ultimo, con il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, il termine è stato differito al 31 dicembre 2025.

Si rileva, altresì, che la legge 5 marzo 2024, n. 21 (cosiddetta «legge capitali») ha espressamente statuito che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto possano svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, laddove previsto dallo statuto della società.

Ciò premesso, il comma 11 è volto a prorogare ulteriormente l’applicazione della disposizione normativa in questione fino al 30 settembre 2026, per le ragioni che seguono.

L’esperienza emergenziale degli ultimi anni e, a seguire, le novità introdotte dalla legge capitali sul ricorso esclusivo al rappresentante designato hanno dimostrato che l’accessibilità della riunione a distanza è un fattore propulsore della partecipazione assembleare.

Su tali basi, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento (atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 331, vedasi l’articolo 6, comma 1, lettera i)) introduce un nuovo articolo al TUF alla stregua del quale, in mancanza di opzione statutaria espressa, le modalità di svolgimento della riunione assembleare sono decise dall’organo amministrativo nel rispetto di taluni presidi di tutela. In particolare, il nuovo articolo oggetto del suddetto schema di decreto sancisce espressamente la possibilità per l’organo amministrativo di prevedere che l’assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che l’intervento e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite rappresentante designato dalla società ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, laddove tale possibilità non sia prevista nello statuto.

Il predetto schema di decreto legislativo è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 331).

Dunque, in attuazione della legge delega di cui alla citata legge capitali, è prevista l’introduzione di una normativa in materia finalizzata a favorire, in via definitiva, la funzionalità e la fluidità di svolgimento delle assemblee delle società quotate mediante ricorso, anche in via concorrente, a modalità alternative alla riunione in presenza, in una logica efficientista, di semplificazione organizzativa, di piena trasparenza informativa e parità di accesso alle informazioni, e di razionalizzazione della dialettica assembleare. Ciò in linea con le esigenze di contenimento della durata dei lavori, di incremento del livello qualitativo dell’illustrazione dell’organo amministrativo sulle questioni più rilevanti, nonché di snellimento degli interventi.

Pertanto, la presente disposizione trova la propria ratio nel principio di certezza del diritto, al fine di evitare un vuoto normativo tra la data del 31 dicembre 2025 e l’entrata in vigore del predetto decreto legislativo attualmente trasmesso al Consiglio dei ministri per il relativo iter parlamentare.

In tale ottica e per tutto quanto sopra considerato, si prevede l’ulteriore proroga del termine sino al 30 settembre 2026, al fine di assicurare continuità di disciplina. Pratica, la proroga evita un “vuoto” tra la scadenza del 31 dicembre 2025 e l’entrata in vigore della riforma collegata alla legge capitali e allo schema di D.Lgs. in itinere (Atto Governo n. 331).

 

Concessionari della riscossione dei tributi locali. Proroga dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026 del termine di adeguamento del capitale sociale

 

Il comma 12 dell’articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 è diretto a consentire ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2020 erano già iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 di adeguare il proprio capitale sociale in tempi più lunghi, vale a dire entro il 30 aprile 2026, rispetto a quelli che si iscrivono per la prima volta nell’albo stesso. Tale ulteriore proroga si fonda sulla circostanza che la legge di delega n. 111 del 2023 prevede all’articolo 14, comma 1, lettera f), la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali che deve riguardare, tra l’altro, anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l’attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.

Pertanto, la proroga dell’adeguamento appare necessaria proprio in virtù dei tempi richiesti per l’emanazione del decreto delegato concernente i tributi locali che attualmente rientra nella proroga del termine di attuazione della legge di delega n. 111 del 2023, prevista dalla legge n. 120 del 2025.

 

Estesa anche per l’annualità 2026 la sospensione dell’aggiornamento biennale degli importi delle sanzioni per le violazioni al Codice della strada

 

Il comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 proroga di un anno la sospensione dell’aggiornamento biennale disposto ai sensi dell’articolo 195 del codice della strada, nonché il termine previsto per l’adozione del decreto di aggiornamento, con conseguente differimento della decorrenza dell’efficacia delle sanzioni eventualmente aggiornate e coerente modifica del biennio di riferimento per la determinazione dell’incremento percentuale da applicare all’aggiornamento. Si ricorda che l’articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) aveva introdotto una misura volta a sospendere, per le annualità 2023 e 2024, l’aggiornamento biennale degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, come previsto dall’articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della stradaCdS).

In particolare, il citato articolo 195 del Codice della strada, al comma 3, dispone che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al codice della strada sia aggiornata con cadenza biennale in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

A tal fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia provvede, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, a fissare i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, sulla base dei criteri ivi previsti.

La sospensione disposta con il citato comma 497 si era resa necessaria in considerazione dell’eccezionale incremento dei prezzi nel periodo 2021-2022, posto che, a causa dell’inflazione registrata, la variazione dell’indice FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), pubblicato da ISTAT, nel periodo tra dicembre 2020 e novembre 2022, aveva subìto un aumento pari al +15,6 per cento.

Con la modifica apportata al comma 497 della legge n. 197 del 2022 dall’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, oltre ad essere stato sospeso il prescritto aggiornamento biennale delle sanzioni anche per l’annualità 2025, è stato previsto che il decreto di aggiornamento di cui all’articolo 195, comma 3, del codice della strada, potesse recuperare l’inflazione relativa al biennio 2024-2025. Ciò al fine di evitare il duplice effetto di incremento delle sanzioni derivanti, da un lato, dall’entrata in vigore della legge n. 177 del 2024 che ha inciso in modo significativo sull’apparato sanzionatorio del codice della strada e, dall’altro, la scadenza del termine di proroga fissato dal citato comma 497 che avrebbero comportato una eccessiva onerosità per i cittadini.

Orbene, la disposizione in esame proroga ulteriormente di un anno la sospensione dell’aggiornamento biennale disposto ai sensi del citato articolo 195, nonché il termine previsto per l’adozione del decreto di aggiornamento prevedendo che lo stesso recuperi l’inflazione relativa al biennio 2025-2026.

Tale proroga è intesa a mantenere la stabilità degli importi delle sanzioni pecuniarie, evitando che queste subiscano un incremento automatico derivante dall’applicazione degli indici di variazione dei prezzi al consumo registrati nel biennio 2024-2025.

In particolare, il comma 1, lettera a), apporta modifiche al primo periodo del comma 497 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 al fine di estende anche all’annualità 2026 la sospensione dell’aggiornamento biennale delle sanzioni per le violazioni al codice della strada.

Il comma 1, lettera b), apporta modifiche al secondo periodo del comma 497 al fine di prorogare di un anno il termine previsto per l’adozione del decreto di aggiornamento (numero 1), con conseguente differimento della decorrenza dell’efficacia delle sanzioni eventualmente aggiornate (numero 2) e coerente modifica del biennio di riferimento per la determinazione dell’incremento percentuale da applicare all’aggiornamento (numero 3).

In pratica:

  • sospensione estesa anche al 2026 (anni 2023, 2024, 2025 e 2026);
  • decreto di aggiornamento entro 1° dicembre 2026;
  • nuovi importi efficaci dal 1° gennaio 2027;
  • indice riferito al biennio 2025-2026.

 

Proroga al 31 dicembre 2026 delle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI)

 

Il comma 1 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, interviene in materia di proroga del Fondo di garanzia per le PMI.

Il predetto Fondo, di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), della Legge n. 662/1996, è uno strumento di sostegno pubblico finalizzato a garantire la liquidità delle PMI. Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (D.L. Anticipi), come da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, all’articolo 15-bis, comma 1, ha dettato la disciplina transitoria dell’operatività del Fondo, applicabile fino al 31 dicembre 2025. La norma proroga ulteriormente la predetta disciplina anche per l’anno 2026. L’accesso al fondo è previsto anche per gli ETS non iscritti al REA e per gli enti religiosi civilmente riconosciuti qualora la garanzia sia rilasciata interamente a valere su una sezione speciale istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Differimento di tre mesi del termine per l’adempimento di un obbligo relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura

 

Il comma 2 dell’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 proroga fino al 31 marzo 2026 il termine per l’assolvimento dell’obbligo assicurativo, per le imprese della pesca e dell’acquacoltura. Si fa presente che tale obbligo già non si applica alle imprese agricole per le quali resta fermo quanto stabilito relativamente ad AGRICAT. La proroga, pertanto, si rende necessaria per consentire alle imprese della pesca e dell’acquacoltura di beneficiare di un maggior periodo di tempo per adeguarsi agli obblighi previsti dalla norma originaria, riconoscendo le specificità del settore e le difficoltà operative che possono derivare da tempistiche più ristrette.

 

Aiuti di Stato. Proroga al 31 dicembre 2027 dei termini di notifica di taluni atti di recupero

 

Il comma 3 dell’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 modifica l’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, prorogando al 31 dicembre 2027 il termine, già prorogato di due anni dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 5 maggio 2024, n. 63, per la notifica degli atti di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 1, commi da 31 a 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali economico n. 115 del 2017. In particolare, la proroga di un ulteriore anno riguarda la notifica dei citati atti di recupero la cui scadenza, in base alla disposizione in esame, è prevista tra il 31 dicembre 2023 ed il 31 dicembre 2027.

 

Proroga del termine assegnato alle piccole e microimprese del settore turistico ricettivo e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per la stipula delle polizze assicurative per rischi catastrofali

 

Il comma 2 dell’articolo 16 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 proroga al 31 marzo 2026 il termine assegnato alle piccole e microimprese, con particolare riferimento a quelle del settore turistico ricettivo e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per la stipula delle polizze a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Viene, pertanto, accordato un periodo di tempo aggiuntivo di soli tre mesi, che mira a garantire alle imprese tenute all’assicurazione l’effettuazione di una scelta consapevole tra i prodotti assicurativi, facendo sì che in questo limitato frangente temporale siano conosciuti gli elementi necessari per individuare la soluzione assicurativa più idonea e sostenibile rispetto alle proprie esigenze.

 

Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto. Proroga dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026 del termine entro cui gli intestatari catastali devono presentare gli atti di aggiornamento

 

L’intervento normativo di cui al comma 3 dell’articolo 16 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 si inserisce nel perimetro applicativo tracciato dall’articolo 7-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, che ha sancito l’irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto. Nello specifico, si rappresenta che tale articolo 7-quinquies prevede che gli allestimenti mobili di pernottamento (ad esempio, case mobili, maxicaravan e similari) dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati in strutture ricettive all’aperto, siano esclusi dalla stima diretta della rendita catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in quanto non rilevanti ai fini della rappresentazione e del censimento catastale (comma 1). Il comma 2 incrementa – dalla medesima data del 1° gennaio 2025 – il valore delle aree attrezzate per i suddetti allestimenti e delle aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti, rispettivamente dell’85 per cento e del 55 per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari, ai fini della stima della rendita catastale delle strutture ricettive all’aperto. I commi da 3 a 6 dispongono circa la presentazione degli atti di aggiornamento da parte degli intestatari catastali, le sanzioni applicabili, l’attività di monitoraggio.

In particolare, il comma 3 del citato articolo 7-quinquies prevede che gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025, e comunque entro il 15 dicembre 2025 (ora al 15 dicembre 2026), presentino:

  • atti di aggiornamento geometrico, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 679 del 1969 (recante «Semplificazione delle procedure catastali»), per l’aggiornamento della mappa catastale;
  • atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’aggiornamento del catasto fabbricati, in coerenza con le disposizioni in esame.

L’odierno intervento normativo proroga dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026 il termine entro cui gli intestatari catastali di cui sopra devono presentare i suddetti atti di aggiornamento, con la precipua finalità di consentire agli intestatari catastali di avere più tempo a disposizione per procedere agli atti di aggiornamento della mappa catastale e del catasto dei fabbricati, secondo le indicazioni fornite, sotto il profilo catastale, dall’Agenzia delle entrate, e quindi di potere indicare in maniera puntuale, coerente ed uniforme i beni da ricomprendere e stimare a tali fini.

Si evidenzia che gli intestatari delle strutture ricettive, che non hanno ancora presentato gli atti di aggiornamento previsti dall’articolo 7-quinquies, dovrebbero aver pagato entro il 16 dicembre 2025 il saldo IMU dovuto per l’anno in corso sulla base della rendita in atti, non modificata. L’eventuale presentazione dei predetti atti di aggiornamento nel corso dell’anno 2026 (entro il 15 dicembre) potrebbe comportare la necessità di un eventuale conguaglio (positivo o negativo) per l’imposta dovuta per l’anno 2025 per effetto di quanto indicato (in deroga alla regola generale) dal comma 6 del medesimo articolo 7-quinquies secondo cui le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.

 

 

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2025

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Gli approfondimenti

 

Il nuovo art. 36 D.Lgs. n. 546/1992 deve essere letto assieme alla nuova L. n. 212/2000: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Vendite con obbligo o opzione di riacquisto (principio OIC 34 – Ricavi)
di Marco Orlandi

Credito d’imposta solo esposto e mai utilizzato: la giurisprudenza di merito si allinea alla Cassazione sulle preclusioni all’utilizzo della cartella da controllo automatizzato
di Eugenio Grimaldi

Vedi anche:

Credito d’imposta “Sud” ed eccedenza da precedente dichiarazione: limiti alla cartella da controllo automatizzato e divieto di duplicazione della pretesa
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, Sezione VIII, Sentenza n. 517 del 16 gennaio 2025

Credito di imposta da precedente dichiarazione mai utilizzato: la comunicazione di irregolarità è priva di effetti
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, Sezione VII, Sentenza n. 3402 del 5 maggio 2025

Controllo automatico e credito IRPEF solo esposto: illegittima la cartella per il riversamento di un credito non utilizzato
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, Sezione I, Sentenza n. 468 del 23 luglio 2025

Rimborso IVA negato e credito solo esposto: la liquidazione ex art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972 non può trasformare il credito in debito
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia, Sezione II, Sentenza n. 148 del 10 febbraio 2025

Credito IVA acquisito da altra società non utilizzato: escluso il recupero in cartella in mancanza di effettiva fruizione
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VI, Sentenza n. 4304 del 17 giugno 2025

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

Giudizio civile e penale – Rapporto

 

Art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000 e giudicato penale nel processo tributario: le Sezioni Unite rinviano a nuovo ruolo in attesa della Consulta

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Ordinanza interlocutoria n. 31961 del 9 dicembre 2025: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – GIUDIZIO CIVILE E PENALE – Rapporto – Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione – Art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000 (come introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024) – Sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula assolutoria di merito ex art. 530 c.p.p. (perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso) – Efficacia di giudicato – Efficacia vincolante nel processo tributario “in ogni stato e grado” quanto ai fatti materiali coincidenti – Produzione in Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza/adunanza – Questioni di legittimità costituzionale (artt. 3, 24, 53) per l’“automatismo” del giudicato penale assolutorio e per la compressione del diritto di difesa dell’Amministrazione estranea al processo penale sollevate da recenti ordinanze delle Corti di giustizia tributaria – Pregiudizialità della decisione della Corte costituzionale – Rinvio della causa a nuovo ruolo»

Vedi:

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione XIII, Ordinanza del 16 giugno 2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, Sezione III, Ordinanza del 10 marzo 2025

 

 

  • Sezioni tributarie

 

Funzione liquidatoria ex artt. 36-bis e 54-bis – Requisito dell’utilizzazione del credito

 

Credito esposto in dichiarazione non spettante ma non utilizzato: va annullata la cartella da controllo automatico

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 792 del 9 gennaio 2024: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Cartella emessa in seguito a controllo automatico – Credito IVA non spettante indicato in dichiarazione, ma non utilizzato – Controllo automatizzato ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 – Cartella di pagamento per recupero di credito indebitamente esposto – Presupposti – Necessità dell’effettivo utilizzo del credito – Illegittimità dell’“automatica trasformazione” della voce di credito in debito in assenza di danno erariale – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

In caso di mancato utilizzo del credito di imposta, giacché erroneamente dichiarato, il Fisco rettifica l’errore, ma non può emettere la cartella di pagamento ai fini del recupero

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 30320 del 17 novembre 2025: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Cartella emessa in seguito a controllo automatico – Disconoscimento del credito IVA – Credito IVA indicato in dichiarazione, ma non utilizzato – Credito IVA destinato ad essere compensato ma proveniente da dichiarazioni precedenti nel quale era stato esposto a rimborso – Rettifica degli errori materiali o di calcolo – Esclusione della possibilità dell’emissione della cartella di pagamento per il recupero del credito non utilizzato dal contribuente – Ragione – Il credito di imposta esposto, non ha generato alcun un debito nei confronti dell’Amministrazione – Conseguenze – Illegittimità del recupero dell’importo esposto a credito mediante la notifica della cartella di pagamento – Caso di specie – Controllo automatizzato ex art. 54-bis, D.P.R. n. 633 del 1972, e 36-bis, D.P.R. n. 600 del 1973, per il recupero dell’IVA non versata per l’anno d’imposta 2015 – Credito erroneamente riportato nella dichiarazione 2015, ma non utilizzato – L’eventuale utilizzo nel 2018 non può costituire oggetto di recupero a mezzo di una cartella di pagamento afferente all’anno d’imposta 2015 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 -Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Esercizio di attività professionale – Cessione della clientela

 

Cessione della clientela in vista della cessazione dell’attività professionale di Commercialista. Regime IVA, Registro, imposte dirette e ISA alla luce del D.Lgs. n. 192/2024

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 311 dell’11 dicembre 2025: «IMPOSTE SUI REDDITI – Determinazione  del reddito di lavoro autonomo – Cessione da parte di un professionista della propria clientela in vista della cessazione della propria attività professionale – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo – Nuovo art. 54 TUIR – Introduzione del principio di onnicomprensività – Conseguenze – Inclusione implicita dei corrispettivi da cessione di clientela – Art. 54, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 così come modificato dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 • REGIMI CONTABILI E FISCALI – REGIME FORFETARIO – Regimi di determinazione d’imposta o i regimi contabili – Possibilità di essere cambiati solo a inizio dell’anno o dell’attività – Esclusa la possibilità di passare dal regime ordinario al regime forfettario in corso d’anno – Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Esclusione dal campo IVA per trasferimenti di complessi unitari destinati all’attività professionale – Condizioni – Cessione di complesso organizzato (non basta la sola lista clienti) – Art. 2, comma 3, lett. b) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 come modificato dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 • ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Periodo di imposta della cessione della clientela e quello successivo – Indicazione del codice “4” (periodo di non normale svolgimento dell’attività) alla colonna 2 del rigo RE1 – Indicazione del codice “2” (cessazione dell’attività) nell’anno di chiusura della Partita IVA»

 

Pmi e franchigia IVA nell’Unione Europea

 

Franchigia IVA UE per le piccole imprese: soglie, requisiti, procedura di adesione, codice “EX”, comunicazioni trimestrali, cause di uscita e coordinamento con il forfetario

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 16 dicembre 2025: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime UE di franchigia IVA per le piccole imprese – Nuovo regime transfrontaliero di franchigia in materia di imposta sul valore aggiunto – Operatività dal 1° gennaio 2025, soglie (100.000 euro UE e limiti nazionali) – Modalità di accesso (comunicazione preventiva) e identificazione con suffisso “EX” – Obblighi informativi (comunicazioni trimestrali) -Cause di cessazione e coordinamento con il regime forfetario nazionale (modifiche L. n. 190/2014: non residenti UE/SEE e regole 75% reddito – Applicazione ai fini IVA del Titolo V-ter per soggetti UE stabiliti all’estero – Estensione della fattura semplificata ex art. 21-bis D.P.R. n. 633/1972 anche oltre i limiti – Necessità di monitoraggio “doppio binario” soglie UE/nazionali e soglie forfetario 85.000/100.000 euro di incassi) – Modifiche di coordinamento al D.P.R. n. 633/1972 (art. 19: detrazione/indetraibilità IVA per operazioni estere in regime transfrontaliero di franchigia) e al D.L. n. 41/1995 (regime del margine) – Disposizioni in materia di territorialità IVA per servizi e accesso a eventi trasmessi in streaming o resi virtualmente disponibili (interventi sull’art. 7-quinquies D.P.R. n. 633/1972)»

 

 

Legislazione

 

Saggio di interesse legale

 

Interessi legali: dal 2026 all’1,60 per cento

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2025: «Determinazione del saggio degli interessi legali per l’anno 2026»

 

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Legge Bilancio 2026: tutte le misure fiscali in versione ufficiale tra rimodulazioni, rottamazioni, proroghe e crediti d’imposta

Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2025, la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028».

 

 

Legge di Bilancio 2026 “ufficiale si compone di un unico articolo di 973 commi che recano la prima sezione e di successivi articoli dal 2 al 21 recanti la seconda sezione.

Di seguito, si elencano i principali interventi in materia fiscale e agevolazioni a imprese.

  • la revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, volta a ridurre dal 35 al 33 per cento la seconda aliquota dell’IRPEF, prevedendo un meccanismo diretto a sterilizzare il beneficio fiscale per i percettori di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro (commi 3 e 4);
  • la revisione dell’imposta sostitutiva al 5 per cento per i lavoratori dipendenti privati, sugli incrementi retributivi corrisposti in attuazione dei contratti collettivi degli anni 2024, 2025 e 2026, la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle forme di partecipazione agli utili d’impresa ad 1 punto percentuale e l’innalzamento del limite annuo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto a 5.000 euro, l’introduzione per l’anno 2026 di un’imposta sostitutiva con aliquota al 15 per cento per le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanali e indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro (commi 7-12);
  • l’estensione all’anno 2026 una norma transitoria, già posta per l’anno 2025, che prevede, per i dividendi corrisposti (nel relativo anno) ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50 per cento, ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l’inclusione integrale nell’imponibile (comma 13);
  • incremento da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei “buoni pasto” elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti (comma 14);
  • l’estensione a tutto il 2026 del regime di agevolazione IRPEF 2025 dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola già previsto, con alcune limitazioni, per gli anni 2024 e 2025 (comma 15);
  • la modifica della disciplina sulle locazioni brevi che nel confermare l’applicazione dell’aliquota ridotta al 21 per cento al primo immobile posseduto e quella del 26 per cento al secondo immobile, rende obbligatoria la qualificazione come attività d’impresa dal terzo immobile locato e non più, come nel precedente regime, dal quinto (comma 17);
  • il sostegno ai dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale, riconoscendo il trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno (commi 18-21);
  • la proroga per tutto l’anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto fino all’anno 2025 dalla legge di bilancio 2025, con riferimento agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (ecobonus) agli interventi di ristrutturazione edilizia, e a quelli in materia antisismica (sismabonus). Viene inoltre prorogato per l’anno 2026, alle medesime condizioni dell’anno 2025, il cosiddetto bonus mobili (comma 22);
  • incremento da 200.000 a 300.000 euro dell’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore della norma in esame. La norma eleva inoltre da 25.000 euro a 50.000 euro l’importo ridotto dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati dai familiari per i quali il soggetto principale ha fatto richiesta (commi 25-26);
  • l’estensione per l’anno 2026 della modifica introdotta dalla legge di bilancio 2025 che ha elevato da 30 mila euro a 35 mila euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario (comma 27);
  • esclusione dall’incremento al 33 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui proventi derivanti dalla detenzione di criptoattività, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. Per tali prodotti l’aliquota dell’imposta resta al 26 per cento (comma 28);.
  • il raddoppio delle aliquote dell’imposta sulle transazioni finanziarie, cosiddetta Tobin tax.  Si aumenta l’aliquota della cosiddetta Tobin Tax sia con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi (dallo 0,2 allo 0,4 per cento) sia con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari (dallo 0,02 allo 0,04 per cento) – (commi 29-31);
  • la riproposizione del regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni ai soci. Per le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2026 versano in due rate un’imposta sostitutiva pari all’8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni. Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili (commi 35 -40);
  • la riproposizione, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026 (comma 41);
  • la modifica alla tassazione delle plusvalenze nell’ambito della disciplina del reddito di impresa. Prevista la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:
    • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni;
    • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

    Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in  cui sono realizzate (commi 42-43);

  • la riproposizione dell’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta, previo pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 10 per cento. Prevista la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (commi 44 e 45);
  • la revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso. Previsto che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi infra-UE o SEE (con cui l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni) percepiti da banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione italiane non concorrono a formare la base imponibile IRAP nella misura del 95 per cento del loro ammontare, a condizione che:
    (a) si detenga una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili;
    (b) la società che distribuisce utili rivesta una delle forme previste nell’allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE;
    (c) la società che distribuisce utili risieda, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell’Unione europea;
    (d) la società che distribuisce è soggetta, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;
    (e) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno;
    (f) deve trattarsi di dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi a titoli e strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l’indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito.
    Per i precedenti periodi di imposta, si riconosce la possibilità di presentare istanza di rimborso dell’IRAP riferita all’eccedenza rispetto al 5 per cento dei dividendi – perciò l’IRAP pagata sul 45 per cento di tali dividendi – che hanno concorso a formare il rispettivo valore della produzione netta, purché alla data del 1° gennaio 2026 sia ancora in corso il termine decadenziale di 48 mesi (commi 46-50);
  • gli interventi sul regime dei dividendi, con particolare riguardo all’accesso al “regime di esclusione”. Limitato l’accesso al c.d. “regime di esclusione” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in “regime di esenzione o PEX” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES). Inoltre, anche per l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1,20 per cento) sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all’imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all’accordo SEE – ivi residenti – è necessario che le relative partecipazioni siano detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Le nuove disposizioni trovano applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026 (commi 51-55);
  • le modifiche al regime della deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese. Disposto per gli intermediari finanziari una deroga al regime di deducibilità integrale – nell’esercizio di rilevazione contabile – delle svalutazioni e perdite attese su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986 e, come risulta dalla modifica dell’articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 446 del 1997 (“decreto IRAP”). Nello specifico, si stabilisce che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successi 3 (periodi d’imposta 2026-2029, per gli intermediari finanziari con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), per i crediti verso la clientela del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dal modello di rilevazione delle perdite attese di cui all’IFRS 9 (c.d. “Expected loss model o ECL”) sono deducibili, ai fini IRES e IRAP, in quote costanti, nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei 4 successivi (commi 56-58);
  • modifiche dell’imposizione fiscale sulle assicurazioni (Imposta sui premi assicurativi) dei rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione (commi 59-64);
  • modifiche in tema di valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Si consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione in bilancio, con l’obbligo, in tal caso, di destinare una riserva indisponibile di utili. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, l’IVASS è demandato alla definizione, con proprio regolamento, delle modalità attuative e applicative di tale facoltà (commi  65-67);
  • l’introduzione di alcune modifiche relative alla disciplina del contributo straordinario sui margini di interesse (extraprofitti) delle banche (commi 68-73);
  • l’aumento di 2 punti percentuali dell’aliquota IRAP per banche e assicurazioni (commi 74 e 75)
  • la sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA (commi 76-81);
  • le misure di definizione agevolata (cd. Rottamazione-quinquies) dei carichi affidati all’agente della riscossione. Si consente ai contribuenti di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. I commi 83 e 84 disciplinano le modalità di pagamento delle somme di cui al comma 82, consentendo il pagamento in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali di pari importo. I commi da 85 a 88 specificano la procedura per l’adesione alla definizione agevolata. I commi 89 e 90 recano alcune precisazioni riguardanti la determinazione delle somme da versare e gli importi eventualmente già versati. Il comma 91 elenca gli effetti derivanti dalla presentazione della dichiarazione relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto. Il comma 92 prevede che, entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunichi ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, quello delle singole rate e la data di scadenza di ciascuna di esse. Il comma 93 dettaglia le modalità con cui il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato. Il comma 94 definisce gli effetti della definizione agevolata sulle dilazioni operanti da una data antecedente rispetto alla domanda e sulle procedure esecutive precedentemente avviate. Il comma 95 disciplina il caso di inadempienza nel pagamento delle rate. Il comma 96 riguarda i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano in procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori nell’ambito di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, di ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari e di concordato minore. Il comma 97 limita l’applicazione della definizione agevolata ai soli interessi nel caso delle violazioni del codice della strada. Il comma 98 prevede l’applicazione della disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata. Il comma 99 consente di estinguere anche i debiti relativi a precedenti definizioni agevolate per i quali si è determinata l’inefficacia della relativa definizione. Il comma 100 esclude invece dalla facoltà di estinzione i debiti inclusi nella c.d. “rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data. Il comma 101, infine, disciplina gli effetti della definizione agevolata per i bilanci dell’agente della riscossione e degli enti creditori. (commi  82-101);

 

Cosa prevede la nuova Definizione agevolata delle cartelle
(“Rottamazione-quinquies”)

 

I contribuenti che sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio.

 

Ambito di applicazione

 

La “Rottamazione-quinquies” riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

  • imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972;
  • contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Sono ammessi alla nuova “Rottamazione” anche coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”.

Attenzione: la norma, invece, esclude dalla nuova “Rottamazione” i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”, sono ricompresi in piani di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

 

Come e quando presentare la domanda

 

I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

  • la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
  • dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026 (comma 84).

 

Decadenza e perdita dei benefici

 

La “Rottamazione-quinquies” risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, in caso di omesso ovvero insufficiente versamento dell’unica rata scelta per effettuare il pagamento (da pagare entro il 31 luglio 2026).

Inoltre, nel caso di pagamento rateale, la decadenza dalla “Rottamazione-quinquies” interverrà in caso di omesso ovvero insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.

 

 

  • le misure per la definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali. Introdotte una serie di norme dirette ad attribuire alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali (comma 102). Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente (comma 103), nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata (comma 104). I commi 105, 106 e 107 fissano le condizioni che le regioni e gli enti locali devono rispettare nell’introdurre misure di definizione agevolata. Il comma 108 disciplina l’efficacia dei regolamenti degli enti locali relativi alla definizione agevolata. Il comma 109 estende la facoltà di regioni ed enti locali di adottare forme di definizione agevolata anche alle entrate di natura patrimoniale. Il comma 110 abroga l’articolo 13 della legge finanziaria 2003 limitatamente alla facoltà prevista per 18 le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi (commi da 102-110);
  • le misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto. Si inseriscono nuove procedure per contrastare l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento di IVA e per estendere la ritenuta d’acconto ai contribuenti esercenti attività di impresa. In base a una nuova liquidazione automatizzata, le dichiarazioni IVA presentate senza i quadri necessari a liquidare le imposte dovute sono equiparate a omesse dichiarazioni. L’ambito di applicazione della ritenuta a titolo d’acconto viene estesa ai contribuenti esercenti attività di impresa, con una ritenuta pari allo 0,5 per cento per l’anno 2028 e dell’uno per cento a decorrere dall’anno 2029 (commi 111-115);
  • le misure di contrasto alle indebite compensazioni. Si interviene sulla soglia prevista per poter accedere alle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per importi superiori a 50.000 euro, la previgente soglia era di 100.000 euro, (comma 116);
  • l’estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Si interviene sulla disciplina della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, permettendo all’Agente della riscossione di avvalersi dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo, in modo da migliorare l’efficacia dei pignoramenti presso terzi (commi 117 -118);
  • l’aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell’importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato e la modifica delle aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante (commi 119-124 e 129);
  • il differimento al 1° gennaio 2027 dell’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax (minori entrate per 385 milioni nel 2026, (comma 125);
  • l’introduzione di un contributo, pari a 2 euro, a carico delle spedizioni di valore inferiore a 150 euro in arrivo dai Paesi terzi. Istituito un contributo – pari a 2 euro – per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro. Il tributo è riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci (commi 126-128);
  • allineamento delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante. Si parifica le aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri. Di conseguenza, soppresso il meccanismo di avvicinamento graduale istituito con l’articolo 3 del decreto legislativo n. 43 del 2025. Esclusi, inoltre, i carburanti utilizzati a scopi agricoli e industriali dall’aumento dell’accisa e mantiene il regime favorevole – con accisa ridotta – per i biocarburanti (comma 129);
  • limiti alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Introdotte delle innovazioni con riguardo ai limiti di deducibilità delle svalutazioni dei titoli obbligazionari. Nello specifico, per i soggetti OIC, le svalutazioni delle obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili nei limiti della media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre, per i titoli negoziati in mercati regolamentati ovvero applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano (c.d. “MOT”) dell’ultimo semestre, per gli altri titoli non quotati. Con riferimento ai titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, invece, si introduce un criterio analogo a quello previsto per i titoli del circolante, ovverosia che le svalutazioni di tali titoli sono deducibili nei limiti dell’andamento del MOT registrato negli ultimi 6 mesi. Tale disposizione trova applicazione anche per i soggetti IAS/IFRS con riferimento ai titoli obbligazionari che non sono detenuti per scopi di negoziazione; in tal caso si precisa che le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico (comma 130);
  • modificate le regole di determinazione del reddito d’impresa. Introdotte, in via sperimentale per il 2026 – istituendo un monitoraggio mediante indicazione in un apposito campo della dichiarazione dei redditi –  le seguenti disposizioni: il regime fiscale della rivendita delle azioni proprie (comma 131, lettera a)); la deduzione di oneri connessi a piani di stock option (comma 131, lettera b)); e la deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita (comma 131, lettera c)). Ai sensi del comma 132, le operazioni di cui al comma 131, lettere da a) a c), dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (comma 131-132);
  • limiti alla deducibilità degli interessi passivi. La disposizione introduce una deduzione forfetaria “a scalare” dal 96 per cento al 99 per cento degli interessi passivi per gli intermediari finanziari, con alcune eccezioni, per i periodi d’imposta dal 2026 al 2029. Dal periodo d’imposta 2030 tali soggetti riprendono a dedurre integralmente gli interessi passivi. Il comma 134 conferma le regole di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti partecipanti al consolidato. Il comma 135, stabilisce che per le banche e gli altri enti e società finanziari, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 132. Il comma 136 dispone sugli acconti in modo da generare per ciascun periodo d’imposta effetti solo sui versamenti a saldo (commi 133-136);
  • modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario. Si esclude, a determinate condizioni, l’applicazione di un’aliquota d’imposta addizionale del 10 per cento sugli emolumenti variabili eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione dei manager del settore finanziario (comma 137);
  • modifiche al calcolo della base imponibile IVA per obbligazioni permutative e dazioni di pagamento. Novellato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per far sì che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia calcolata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore (commi 138-139);
  • estensione dell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale. Modificato il D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 per includere alcuni soggetti attualmente esentati (agenzie di viaggio e turismo; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni rese direttamente) nell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. Il comma 142 chiarisce che la normativa in via di approvazione sarà applicata a partire dalle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026  (commi 140-142);
  • l’innalzamento dell’aliquota d’imposta concernente la rivalutazione di terreni e partecipazioni dal 18 al 21 per cento (comma 144);
  • esenzione dall’imposta di bollo su alcuni contratti di credito. Introdotta l’esenzione dall’imposta di bollo sui contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro 3 mesi dall’utilizzo delle somme. Le nuove disposizioni  si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026 (commi 145-146);
  • la detassazione del trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche (commi 237-239);
  • la rimodulazione del sistema di finanziamento dell’AGCOM attraverso un contributo annuale di natura tributaria (commi 273-275);
  • la maggiorazione dell’ammortamento ai fini IRES e IRPEF per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Riproposta la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento, ai fini IRES ed IRPEF, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Gli elenchi dei beni materiali e immateriali agevolabili  sono aggiornati ed inseriti, rispettivamente, agli Allegati IV e V della legge in esame. La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti è pari a: (i) 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; (ii) 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; (iii) 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. Sono altresì definite le imprese escluse dalla percezione del beneficio e la modalità di accesso allo stesso e viene precisato che il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni salvo che in specifiche ipotesi (in particolare, sono esclusi gli investimenti che beneficiano del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali nuovi secondo il modello industria 4.0). Si riconosce la fruizione del beneficio sulle quote residue, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo, a titolo oneroso, del bene oggetto di agevolazione o la destinazione dello stesso a strutture produttive ubicate all’estero. A tal fine, è necessario che l’impresa provveda alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori (commi 427-436);
  • l’estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028 e l’introduzione di un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un’integrazione pari al 14,6189% dell’importo già richiesto a condizione che l’impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0I commi 438-447, estendono agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028. Il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d’imposta è fissato nel limite di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028 (comma 438). Il comma 439 pone in capo agli operatori economici interessati specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili. Con ulteriore comunicazione integrativa all’Agenzia delle entrate, corredata dalla documentazione indicata dalla disposizione in esame, i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Il comma 440 demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione. Il comma 441 reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa. Il comma 442 specifica ulteriori contenuti del suddetto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Il comma 443 specifica la disciplina applicabile per tutto quanto non previsto dalle disposizioni in esame.
    Il comma 444 estende per gli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) nel limite di spesa di 100 milioni di euro all’anno. Il comma 445 disciplina i relativi obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’ammontare delle spese ammissibili che gli operatori economici prevedono di affrontare. Con ulteriore comunicazione integrativa all’Agenzia delle entrate i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Il comma 446 demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione. Il comma 447 reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa. I commi da 448 a 452, introducono un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un’integrazione pari al 14,6189% dell’importo già richiesto con dichiarazione integrativa inviata tra il 18 novembre e 2 dicembre 2025, a condizione che l’impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0 per almeno uno degli investimenti indicati. Il contributo aggiuntivo è richiesto con comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate ed è utilizzabile solo in compensazione nell’anno 2026. Inoltre, la somma tra credito “principale” e integrativo non può superare l’importo originariamente richiesto e sono previste regole sulla rideterminazione e decadenza proporzionale in caso di perdita dei requisiti o di dichiarazioni non veritiere (commi 438-452);
  • l’istituzione nel Lazio di Zone franche doganali intercluse all’interno di aree portuali, retroportuali, piattaforme logistiche e agglomerati industriali (comma 453);
  • il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura per investimenti in beni strumentali. Si prevede che alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028 sia concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nei limiti di spesa precisati al comma 457. (commi 454-459)
  • la rimodulazione del credito d’imposta riconosciuto alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura operanti nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica). I commi 460 e 461 intervengono in materia di credito d’imposta “ZES unica per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura” rideterminando, rispettivamente nelle percentuali del 58,7839 per cento e del 58,6102 per cento le percentuali del 15,2538% e del 18,4805 per cento che erano state individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il 12 dicembre del 2025. Tali percentuali si riferiscono agli investimenti effettuati nel primo caso dalle micro imprese e dalle piccole medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e, nel secondo caso, dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Sulla base dei dati forniti nella relazione tecnica gli oneri finanziari derivanti dalla rideterminazione in questione risultano pari a 133,289 milioni di euro per l’anno 2025. Il comma 462 prevede l’estensione del contributo sotto forma di credito d’imposta alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali site nella ZES Unica, di cui al comma 1 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 all’anno 2026, finanziandolo. Prevede inoltre che siano agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2026, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.Il comma 463 prevede che per l’anno 2026 gli operatori economici comunichino all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre del 2026. Altresì, gli stessi dovranno comunicare, dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026, a pena di decadenza dall’agevolazione. Tali comunicazioni avverranno attraverso un modello di comunicazione approvato dal direttore dell’agenzia delle entrate (commi 460-466);
  • il sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese (cd. nuova Sabatini), per ulteriori 200 milioni nel 2026 e 450 milioni nel 2027 (comma 468);
  • la possibilità di aumentare l’imposta di soggiorno, per i comuni presso i quali può essere istituita, anche nell’anno 2026 (comma 683-684);
  • misure fiscali di agevolazione sulle utenze, sulle rate dei mutui e sui finanziamenti nelle zone interessate da eventi sismici 2016 e 2017 (commi 574-579);
  • proroga delle esenzioni relative a fabbricati interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale (comma 580);
  • proroga termini in materia di Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia (comma 591);
  • esenzione IMU per eventi sismici del 2022 e 2023 nelle regioni Marche e Umbria (comma 595);
  • proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale e comunale dell’IRPEF (commi 649-650);
  • proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva (comma 677);
  • previsione che le PA verifichino la regolarità fiscale degli esercenti di arti e professioni per l’attività professionale svolta presso le medesime, prima dell’erogazione delle somme previste. Si specifica che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di un importo fino a cinquemila euro agli esercenti di arti e professioni per l’attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verificano se i medesimi beneficiari siano inadempienti all’obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare. In caso affermativo, il relativo pagamento da parte delle citate amministrazioni andrà in favore:

a) dell’agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente;

b) del beneficiario, nel caso in cui parte delle somme superino l’ammontare del debito.

La disposizione in commento, aggiungendo il comma 1-ter all’articolo 48-bis del D.P.R. 602 del 1972, si applica a decorrere dal 15 giugno 2026 (comma 725);

  • l’introduzione di un acconto sul contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti, pari all’85% dell’importo versato nell’anno precedente, da versare entro il 16 novembre, che costituirà un credito che potrà essere scomputato dai pagamenti dovuti, allo stesso titolo, a partire dal febbraio dell’anno successivo (comma 772);
  • disposizioni di interpretazione autentica in relazione all’esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche (commi 853-856).
  • modifiche dell’aliquota dell’accisa sulla birra. In particolare, ridetermina nelle seguenti misure l’accisa:
    • per gli anni 2026 e 2027: 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato;
    • per gli anni 2028 e successivi: 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato.

Con riferimento al 2026 e 2027 l’aliquota risulta così diminuita rispetto alla misura di euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato attualmente in vigore (comma 859);

  • proroga il credito di imposta previsto dalla legge di bilancio 2020 per le attività di design e ideazione estetica per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Il credito d’imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2026. Il comma 926 reca la copertura degli oneri mediante riduzione del fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della microelettronica (commi 925-926)
  • modifiche al regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee. Il comma 932, introduce la regione di raccolta tra gli elementi che il documento emesso dal soggetto acquirente di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali, nelle ipotesi nelle quali non trovi applicazione la ritenuta a titolo d’imposta prevista dalla legislazione vigente, deve necessariamente contenere. Si stabilisce che per le operazioni di acquisto di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali effettuate senza l’applicazione della ritenuta il soggetto acquirente emette un documento d’acquisto dal quale deve risultare anche la regione di raccolta dei prodotti in oggetto (comma 932);
  • interventi sulla disciplina del c.d. tax free shopping, ossia lo sgravio dell’IVA sulle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare per i soggetti domiciliati e residenti al di fuori dello spazio UE. I commi 934-936, demandano a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle entrate, la definizione di modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita dal territorio doganale, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario. Altresì, estendono da quattro a sei mesi il termine per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana (commi 934-936);
  • introduzione di benefici finanziari sotto forma di credito d’imposta per le cd. imprese energivore (commi 962-965).

 

Scarica il testo:
è disponibile il testo integrale della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 301 del 30 dicembre 2025, Suppl. ord. n. 42).

Link al testo della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028». Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2025.