Fino al 3 aprile è possibile accedere al bonus cuochi professionisti

I cuochi professionisti di alberghi e ristoranti, con contratto di lavoro subordinato o titolari di partita IVA, possono presentare entro il 3 aprile la domanda per accedere al credito d’imposta.

La misura ha l’obiettivo di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate negli ultimi anni a causa del Covid.

L’incentivo, concedibile a ciascun beneficiario per un importo massimo fino a 6 mila euro, può essere richiesto, in particolare, per spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, relative all’acquisto di macchinari di classe energetica elevata, strumenti e attrezzature professionali, nonché alla partecipazione a corsi di aggiornamento.

Le domande vanno presentate utilizzando l’apposita procedura informatica, accessibile tramite SPID, CNS o CIE.

Per saperne di più:

Credito d’imposta per cuochi professionisti

(Link al sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy)

 

 




In Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Bollette con la proroga dei termini per la Tregua fiscale | Pubblicate le relazioni (illustrativa e tecnica)

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023, il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante: «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali». In vigore dal 31 marzo 2023, il nuovo provvedimento urgente prevede importanti modifiche alle scadenze delle misure definitorie introdotte dalla Legge di bilancio 2023: posticipati a fine settembre il ravvedimento speciale, la chiusura delle liti fiscali pendenti, la conciliazione agevolata, la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione. Per la sanatoria delle irregolarità formali si potrà pagare entro il 31 ottobre 2023.

Link al testo del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante: «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese perl’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia disalute e adempimenti fiscali», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023

Link al testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge (A.C. 1060), recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali»

 




Controllo automatico e formale. Nel sito delle Entrate nuovo servizio per il calcolo delle rate

Disponibile il nuovo servizio di calcolo dei piani di rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali.

La funzionalità agevola i contribuenti che intendono avvalersi dell’estensione, fino a un massimo di 20 rate trimestrali, del piano di rateazione già in corso, prevista dalla legge di Bilancio 2023.

L’applicativo si affianca a quello già esistente “Controllo automatico e formale – calcolo delle rate”

 Per saperne di più

 




Superbonus 110% sulle unità unifamiliari, c’è tempo fino al 30 settembre per completare i lavori | Ampliato l’utilizzo della remissione in bonis per l’invio della comunicazione di cessione del credito

Sei mesi in più per completare i lavori del Superbonus 110% sulle unità unifamiliari. Il nuovo termine passa, infatti, dal 31 marzo al 30 settembre 2023, sempre a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Lo prevede un emendamento al decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023.

 

 

Un ulteriore emendamento al medesimo decreto-legge stabilisce, inoltre, che, con riferimento alla comunicazione per la prima cessione del credito per i bonus edilizi (spese sostenute nel 2022 e rate residue delle spese 2020 e 2021), il cui termine di trasmissione all’Agenzia delle entrate è il 31 marzo 2023, è possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis anche se l’accordo di cessione – a favore di banche e intermediari finanziari – è concluso dopo il 31 marzo 2023. (Così, comunicato Stampa Mef del 30 marzo 2023)

 

Decreto cessione crediti, votata la fiducia alla Camera

Nella seduta odierna (del 30 marzo 2023)  la Camera con 185 voti favorevoli e 121 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (C. 889-A).

 

 




Adottato il Codice italiano di etica e indipendenza dei revisori

Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 127 del 23 marzo 2023, è stato adottato il «Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti», anche denominato “Codice Italiano di Etica e Indipendenza”, elaborato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, e dell’articolo 9-bis, comma 2, e 10, comma 12, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il documento si compone della determina di adozione del Ragioniere generale dello Stato, di una Introduzione, di un Glossario e del corpo dei principi. Il Codice è applicabile a decorrere dagli incarichi di revisione legale relativi agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o successivamente.

Il testo del codice, l’introduzione, il glossario, la guida e la determina di adozione sono consultabili per mezzo dei sottostanti link. (https://www.revisionelegale.mef.gov.it/)

 

Il Testo della Determina

Introduzione

Glossario

Codice

Guida al codice etico e di indipendenza




Collegio sindacale, dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti i nuovi modelli di relazione aggiornati

Pubblicata anche la versione aggiornata del verbale di presa d’atto della proposta di applicazione della disciplina temporanea di cui all’art. 6 D.L. n. 23/2020 in caso di riduzione del capitale in conseguenza di perdite ai sensi degli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter, c.c. e osservazioni del collegio.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato le versioni aggiornate dei documenti sulla “Relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” e sulla “Relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022”. Entrambi i lavori rientrano nell’attività dell’area di delega dei Consiglieri nazionali Gianluca Ancarani e Maurizio Masini.

Il documento sulla relazione unitaria – a cura della Commissione del Consiglio nazionale “Sfida Qualità”, presieduta da Ermando Bozza -, giunto all’ottava edizione, nell’ottica di fornire uno strumento tecnico e operativo ai sindaci-revisori, propone una disamina delle principali novità caratterizzanti il bilancio d’esercizio 2022 e dei conseguenti riflessi sulla relazione unitaria dei sindaci-revisori.

Le casistiche che si possono presentare sono molteplici e non standardizzabili, per cui il documento si prefigge di fornire utili indicazioni nella delicata fase di reporting ai soci, senza avere pretesa di esaustività. La relazione unitaria dei sindaci-revisori è, infatti, la sintesi finale dell’attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio sociale e delle procedure di revisione svolte in risposta ai rischi di errori significati identificati e valutati. Le attività dell’organo di controllo e quelle di revisione, seppur caratterizzati da evidenti differenze, presentano aspetti sinergici che trovano la migliore capacità informativa laddove si opti per una relazione unitaria che esponga in modo coordinato e sistemico le risultanze dell’attività di vigilanza e di revisione. Il documento comprende anche le ipotesi di coordinamento delle osservazioni e proposte che l’organo di controllo, ai sensi dell’art. 2429 c.c., deve fare ai soci al fine dell’approvazione del bilancio, con i diversi casi di giudizio di revisione con modifica.

Vengono inoltre fornite nella sezione “Allegati” due modelli di relazione unitaria, rispettivamente, in assenza o in presenza di esercizio di deroghe straordinarie quali quelle relative alla sospensione degli ammortamenti (misura prorogata con L. n. 25/2022, ai bilanci dell’esercizio 2022) e al rinvio dell’obbligo “ricapitalizza o liquida” delle perdite rilevanti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. (ovvero degli artt. 2482-bis e 2482-ter per le S.r.l.), misura estesa, con legge 24 febbraio 2013, n. 14, anche alle perdite 2022. Completa il set degli allegati il modello di rinuncia ai termini concessi ai soci dall’art. 2429, co. 3, c.c.

Come di consueto, il Consiglio Nazionale ha pubblicato anche il modello della relazione all’assemblea dei soci redatta dal collegio sindacale non incaricato della revisione legale della società.

Si tratta del modello di relazione ex art. 2429, comma 2, c.c. che il collegio sindacale o il sindaco unico, quando nominato nelle s.r.l., redigono e depositano in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Il documento è stato curato dalla Commissione “Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, presieduta da Nicola Cavalluzzo. Tutta l’attività svolta nel corso dell’esercizio dall’organo di controllo trova la sua sintesi nel “rapporto” annuale ai soci. Pertanto, anche quest’anno si è proceduto ad aggiornare il modello della relazione all’assemblea dei soci, rivedendo e approfondendo quello dello scorso anno, alla luce delle significative novità normative intervenute nel frattempo. Il modello di relazione si ispira alle indicazioni contenute nelle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, pubblicate da questo Consiglio nazionale nel 2020 e aggiornate a gennaio 2021 e, più specificatamente, alle raccomandazioni contenute nella Norma 7.1. “Struttura e contenuto della relazione dei sindaci”.

Per quanto sopra, e considerate le disposizioni del c.d. decreto Milleproroghe in ordine alla possibilità di “sterilizzare” le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022, al fine di fornire un utile strumento di lavoro per i Professionisti il Consiglio nazionale ha messo a disposizione anche l’aggiornamento del “Verbale di presa d’atto della proposta di applicazione della disciplina temporanea di cui all’art. 6 D.L. n. 23/2020 in caso di riduzione del capitale in conseguenza di perdite ai sensi degli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter, c.c. e osservazioni del collegio sindacale”. (Così, comunicato stampa Cndcec del 29 marzo 2023)

 Link ai documenti: 

La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti

Link  esterno verso: https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1502832




Piattaforme online. In Gazzetta il D.Lgs. che recepisce la direttiva Dac7 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 25 marzo 2023 il D.Lgs. 1° marzo 2023, n. 32, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale».

Il decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 recepisce nell’ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (cd. DAC 7), che modifica la normativa europea in materia di scambio di informazioni nel settore fiscale (Directive on Administrative Cooperation – DAC).

In pratica, con il decreto legislativo viene esercitata, la delega contenuta nel combinato disposto dell’articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2021 (legge n. 127 del 2022) e del relativo allegato A, n. 10 alla legge medesima.

Si ricorda, in estrema sintesi, che la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 reca un complesso di disposizioni volte al contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale a livello transnazionale, nonché della pianificazione fiscale aggressiva intesa a trasferire gli utili in giurisdizioni con livello impositivo più favorevole, mediante la previsione di flussi informativi tra Stati membri aventi a oggetto dati rilevanti ai fini fiscali. A tal fine, essa modifica la direttiva 2011/16/UE (cosiddetta DAC 1), con la quale il legislatore europeo ha disciplinato lo scambio di informazioni fiscali tra Stati membri. La DAC 1 è stata più volte modificata nel corso degli ultimi anni, con sei direttive successive, per estendere progressivamente l’ambito applicativo dello scambio di informazioni nel settore fiscale. La direttiva 2021/514/UE interviene su tale impianto normativo per estendere, dal 2023, la cooperazione amministrativa fiscale tra gli Stati UE anche al settore dell’economia digitale. Essa intende codificare il concetto di prevedibile pertinenza (foreseeable relevance) delle informazioni, delineare le richieste collettive concernenti un gruppo di contribuenti (group request), estendere lo scambio automatico obbligatorio di informazioni alla categoria dei canoni (royalties), ampliare il novero delle informazioni da trasmettere, nonché regolamentare l’esecuzione dei controlli congiunti (joint audits). Essa persegue lo scopo di contrastare le forme di evasione e di elusione fiscale facilitate dalla digitalizzazione dell’economia mediante l’introduzione di obblighi di comunicazione a carico dei gestori di piattaforme. La DAC 7 prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 31 dicembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, che si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2023 e che siano invece adottate e pubblicate entro il 31 dicembre 2023, con applicazione, al più tardi a decorrere dall’1 gennaio 2024, le disposizioni in materia di verifiche congiunte e protezione dei dati.

Tornando al contenuto del decreto delegato n. 32/2023, si evidenzia che i capi da I a IV (articoli da 1 a 15) recepiscono le definizioni e delineano le procedure relative agli obblighi di comunicazione periodica all’amministrazione fiscale degli altri Stati che le norme europee pongono in capo ai gestori delle piattaforme digitali. Il capo V (articoli da 16 a 19) introduce ulteriori modifiche che riguardano tra l’altro la protezione e violazione dei dati, le verifiche congiunte e i termini di decorrenza del provvedimento delegato.

In particolare, l’articolo 1 delinea l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai Capi da I a IV del decreto legislativo in esame, precisando che esse riguardano lo scambio automatico delle informazioni rilevanti ai fini fiscali (di cui al successivo articolo 11), raccolte dai gestori di piattaforma su cui incombono gli obblighi di comunicazione. L’articolo 2 reca le definizioni rilevanti.

Quanto alla nozione di «venditore escluso», la definizione di cui alla lettera q) comprende quattro categorie, che presentano un rischio limitato con riferimento all’osservanza degli obblighi fiscali.

Conseguentemente, è escluso dal campo di applicazione delle norme di cui al D.Lgs. in esame, il venditore che è:

  • un’entità statale come definita dalla successiva lettera t), ossia il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione, ivi compresi uno Stato, una provincia, una contea o un comune, nonché ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti;
  • un’entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero un’entità collegata di un’entità di tal tipo e pertanto, si tratta di entità escluse in quanto generalmente soggette ad altre forme di controllo e di trasparenza;
  • un’entità per la quale il gestore di piattaforma ha facilitato oltre duemila attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una «proprietà inserzionata» durante il periodo oggetto di comunicazione. Per proprietà inserzionata, secondo la definizione di cui alla lettera bb), si intende l’insieme delle unità di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo postale, appartenenti allo stesso proprietario e offerte in locazione su una piattaforma dallo stesso venditore. La disposizione mira a escludere i grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero che forniscono alloggi con una frequenza elevata e rispetto ai quali l’Amministrazione fiscale è in grado di verificare il rispetto degli obblighi dichiarativi sulla base di altre fonti informative esistenti;
  • un venditore per il quale il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività pertinenti mediante la vendita di beni e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non era superiore a duemila euro durante il periodo oggetto di comunicazione. Si tratta, quindi, di venditori la cui attività non appare significativa in relazione alle finalità perseguite dalla direttiva.

L’articolo 3 prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione debba espletare le procedure di adeguata verifica per identificare i venditori esclusi.

L’articolo 4 stabilisce, ai commi 1 e 2, le informazioni che un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve acquisire in relazione ai venditori, diversi dai venditori esclusi, a seconda che si tratti di persone fisiche o di persone giuridiche. Il comma 3 e il comma 4 prevedono alcune deroghe all’obbligo di acquisizione di informazioni, legate alla provenienza delle informazioni o alla loro indisponibilità. In base al comma 5, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione è tenuto a determinare l’affidabilità delle informazioni acquisite attraverso le informazioni e i documenti di cui dispone negli archivi di cui dispone. Il comma 6, in deroga a quanto previsto in via generale, dispone che il gestore, ai fini dell’espletamento delle procedure di adeguata verifica sui venditori già registrati sulla piattaforma alla data del 1° gennaio 2023 o alla data in cui un’entità è divenuta per la prima volta gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione (ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del D.Lgs.), può determinare l’affidabilità delle informazioni acquisite utilizzando le informazioni e i documenti consultabili in via elettronica negli archivi di cui dispone. Infine, il comma 7 dispone, in deroga a quanto previsto nei precedenti commi 5 e 6, che qualora il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione abbia motivo di ritenere che le informazioni acquisite sono inesatte – alla luce delle informazioni fornite dall’autorità competente di uno Stato membro in risposta a una richiesta concernente uno specifico venditore – è tenuto ad attivarsi per chiedere al venditore di rettificare le informazioni inesatte e, al contempo, fornire documenti giustificativi, dati o informazioni affidabili, provenienti da una fonte indipendente.

L’articolo 5 disciplina gli obblighi di adeguata verifica con riferimento alla determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore.

L’articolo 6 disciplina gli obblighi di adeguata verifica con riguardo all’acquisizione delle informazioni sui beni immobili in locazione inserzionati tramite la piattaforma.

L’articolo 7 prescrive la frequenza con la quale devono essere espletate le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e il periodo di validità delle stesse.

L’articolo 8 prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica esclusivamente con riferimento ai venditori attivi, ossia coloro che prestano almeno un’attività pertinente (per esempio locazione di immobili, servizi alla persona, vendita di beni, noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto).

L’articolo 9 disciplina l’ipotesi di espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale da parte di soggetti terzi.

L’articolo 10 delinea gli obblighi di comunicazione dei gestori di piattaforma e i casi di esonero.

L’articolo 11 elenca le informazioni che devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate da ogni gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

L’articolo 12 introduce disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica ed il rispetto degli obblighi di comunicazione.

L’articolo 13 disciplina la procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione obbligatoria.

L’articolo 14 regola la procedura di registrazione unica di un gestore estero.

L’articolo 15 disciplina lo scambio di informazioni tra l’Agenzia delle entrate e le Amministrazioni finanziarie degli Stati membri e delle giurisdizioni non-UE, con riferimento alle informazioni comunicate dai gestori di piattaforma.

L’articolo 16 specifica le modifiche normative necessarie per il recepimento nel diritto interno della Direttiva (UE) 2021/514, con particolare riferimento al:

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi» (comma 1); e
  • Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 29, «Attuazione della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE» (comma 2).

Con riguardo al D.P.R. 600/73, all’articolo 31-bis sono :

  • al comma terzo, inserito il riferimento al nuovo articolo 8-bis quater della Direttiva 2011/16/UE, necessario per estendere i termini di operatività dell’assistenza amministrativa al nuovo ambito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai gestori di piattaforma;
  • al comma sesto, inserite alle già indicate imposte sul reddito e sul patrimonio – l’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, tra quelle per cui il corretto accertamento e le comunicazioni tra gli Stati membri non configurano una violazione del segreto d’ufficio.
  • al comma settimo, ammessi i mezzi di comunicazione elettronici, in sede di assistenza e cooperazione per lo scambio di informazioni.
  • al comma decimo, inserito il riferimento al nuovo termine di 60 giorni, a far data dal ricevimento della proposta del controllo simultaneo, entro i quali l’Amministrazione finanziaria comunica l’esito, adesione o rifiuto motivato della proposta.

Dopo l’articolo 31-bis è aggiunto il nuovo articolo 31-bis.1, che introduce le verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea. Al tal fine ed in conformità alla nozione di cui all’articolo 2, lett. ee) del decreto legislativo in esame, per verifica congiunta si intende un’indagine amministrativa condotta congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri e collegata a uno o più soggetti passivi di imposta, i quali rappresentano un interesse comune o complementare per le medesime autorità competenti di detti Stati membri. Ad integrazione del quadro normativo vigente, che già disciplina la presenza negli uffici amministrativi di funzionari di un altro Stato membro e la loro partecipazione alle indagini amministrative (ex art. 31-bis, comma 7, D.P.R. 600/73), nonché i controlli simultanei (ex art. 31-bis, commi 8-10, D.P.R. 600/73), ed allo scopo di rafforzare ulteriormente la cooperazione amministrativa, si è ritenuto necessario introdurre anche lo strumento delle verifiche congiunte, disciplinate dal nuovo articolo 12-bis della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2021/514 in recepimento.

L’articolo 17 introduce disposizioni a presidio della protezione dei dati personali.

Infine, l’articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria e l’articolo 19 dispone che le norme entrano in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, (ossia il 26 marzo 2023).

 

Link al testo del Decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 25 marzo 2023




Interpello nuovi investimenti, pronte le istruzioni aggiornate | Focus su vantaggi, documenti e soglie ridotte per l’accesso

Pronte le linee guida per le imprese, nazionali ed estere, che intendono utilizzare l’interpello nuovi investimenti ed ottenere una risposta del Fisco sul trattamento tributario da applicare al proprio piano di sviluppo in Italia. Con la circolare n. 7 del 28 marzo 2023, firmata oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, vengono forniti nuovi chiarimenti alla luce dell’esperienza maturata negli anni, in continuità con la circolare 25/E del 2016, per favorire un ulteriore sviluppo dell’istituto. Oltre a spiegare gli effetti delle recenti modifiche, che dal 1° gennaio 2023 hanno ridotto la soglia di accesso a 15 milioni di euro, il documento fornisce indicazioni operative, come quelle relative ai documenti da allegare, e illustra i vantaggi collegati anche ad altri strumenti di collaborazione preventiva.

 

Focus sui documenti da allegare

 

Per agevolare la predisposizione dell’istanza da parte dei potenziali investitori, la circolare, che sarà resa disponibile anche in lingua inglese, illustra i principali documenti che devono essere allegati per comprovare la sussistenza dei presupposti per l’ammissibilità dell’interpello. Nell’ottica di semplificare e velocizzare l’istruttoria da parte dell’ufficio, considerato che spesso le istanze contengono diversi quesiti relativi a uno stesso piano di business, viene inoltre chiarito che è possibile fornire riscontro ai singoli quesiti in tempi diversi (anche eventualmente chiedendo documentazione integrativa solo in relazione a uno o più di essi), sempre a condizione che l’istruttoria complessiva si concluda, per tutti i quesiti prospettati, nel termine massimo previsto dalla legge.

 

Gli altri strumenti di tax compliance

 

Con riguardo, infine, ai rapporti con gli accordi preventivi, per potenziare l’attrattività dello strumento la circolare chiarisce che le richieste dei contribuenti che presentano un interpello sui nuovi investimenti e, in relazione al medesimo business plan, che intendono stipulare anche accordi preventivi correlati, saranno trattate con priorità, in deroga al criterio cronologico ordinariamente seguito. Inoltre, i contribuenti che si adeguano alle risposte rese in sede di interpello nuovi investimenti possono accedere al regime dell’adempimento collaborativo anche in assenza dell’importo minimo di ricavi o volume d’affari.

Questa possibilità, tuttavia, è riconosciuta solo dopo che sia stata fornita di risposta a tutti i quesiti posti.
(Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 28 marzo 2023)




Nel nuovo Decreto Bollette modifiche alla Tregua fiscale

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (decreto-legge)

 

Link al testo del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante: «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023

In vigore dal 31 marzo 2023.

 

Il Consiglio dei ministri di martedì del 28 marzo 2023, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e dei ministri dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e della salute Orazio Schillaci, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

 

Agevolazioni in materia energetica

 

Le norme stabiliscono che, per il secondo trimestre dell’anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale per le famiglie economicamente svantaggiate, siano rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto dei risparmi derivanti dall’effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l’anno 2022.

Si riducono l’IVA (al 5% anziché al 10%) e gli oneri generali nel settore gas per il secondo trimestre dell’anno 2023. Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti si riconosce un contributo mensile (erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche) laddove il prezzo del gas superi specifiche soglie.

Fino al 30 giugno 2023, si prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica, tale contributo è riconosciuto come credito di imposta in percentuale delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2023 (anche nel caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata); alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, il contributo è riconosciuto in misura percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimetre 2023. Qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell’anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019, alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il contributo è riconosciuto in percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, per usi diversi da quelli termoelettrici.

I crediti d’imposta dei quali le imprese possono beneficiare sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti d’imposta, inoltre, sono cedibili dalle imprese beneficiarie, solo per intero, in favore anche di istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

 

Salute

 

Si introducono disposizioni per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, con l’istituzione di un fondo presso il Ministero della salute per l’assegnazione di una quota da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma, determinata in proporzione agli importi complessivamente ad esse spettanti per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, da utilizzare per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell’anno 2022. Fermo restando l’obbligo del versamento della quota integrale per il ripiano del superamento del tetto di spesa a favore delle regioni e delle province a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, si prevede che le aziende che non abbiano attivato alcun contenzioso o abbiano rinunciato al contenzioso attivato, possano versare entro il 30 giugno 2023, la restante quota nella misura pari ad una percentuale inferiore a quella prevista dalla legislazione vigente dell’importo indicato nei provvedimenti regionali e provinciali. L’IVA indicata nei versamenti effettuati dalle aziende fornitrici di dispositivi medici ai fini del contenimento della spesa dei dispositivi medesimi a carico del Servizio sanitario può essere portata in detrazione scorporando la medesima dall’ammontare dei versamenti effettuati.

Per sopperire alla carenza di organico, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, per un massimo di 12 mesi e senza possibilità di proroga. Inoltre, non può richiedere la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale il personale sanitario che interrompa volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi medici ed infermieristici alle aziende e gli enti dell’SSN.

Le aziende e gli enti del SSN, per l’anno 2023, possono ricorrere alle cosiddette “prestazioni aggiuntive” (tipologie di attività libero professionale intramuraria) per le quali la tariffa oraria fissata dal CCNL di settore (pari a euro 60,00), può essere aumentata sino a euro 100 lordi, nei limiti delle risorse disponibili, di cui si prevede tuttavia un incremento per ciascuna regione.

Sino al 31 dicembre 2025, si prevede una specifica procedura per l’accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza per il personale medico che, nel periodo tra il 1° gennaio 2013 e il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del SSN, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, o abbia svolto un determinato numero di ore di attività (pari ad almeno tre anni di servizio). Inoltre, si prevede la possibilità per i medici in formazione specialistica di assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN, per un massimo di 8 ore settimanali. Per il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza e in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato si prevede la possibilità di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da orario pieno a orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento del limite di età pensionabile.

Infine, si modifica il codice penale inasprendo la sanzione per le lesioni personali quando la persona offesa è esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio.

 

Adempimenti Fiscali

 

Si interviene sulla disciplina dell’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, prorogando i termini previsti per la definizione in acquiescenza e prevedendo che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.

Si prevede altresì di estendere la conciliazione agevolata introdotta con la legge di bilancio 2023 alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, in luogo del 10 gennaio 2023, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado. Per gli avvisi di accertamento e gli atti di rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo tra il 2 gennaio e il 31 gennaio 2023, gli importi dovuti possono essere rideterminati in base alle disposizioni della legge di bilancio su riduzione delle sanzioni e pagamento rateale. Si specifica che la definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio, relativamente ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si applica anche all’accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.

Si disciplina la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. In particolare, viene precisato che, per accedere alla regolarizzazione, l’assenza della notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di intimazione debba riferirsi alla data di entrata in vigore dell’ultima legge di bilancio, che ha introdotto tale istituto.

Si modificano i termini previsti dalla legge di bilancio per l’accesso ad alcune delle misure definitorie previste; in particolare:

  • viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale;
  • vengono modificati i termini per l’accesso al cosiddetto “ravvedimento speciale“;
  • sempre in relazione al ravvedimento speciale, si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata, in luogo del 31 marzo 2023, entro la data del 30 settembre 2023.

Si modifica anche i termini previsti per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.

Si introduce una interpretazione autentica delle norme della legge di bilancio sulla regolarizzazione (ravvedimento speciale) delle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti: sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.

Si prevedono cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste.

(Così, comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 26 del 28 Marzo 2023)




Bonus trasporti 2023, via libera al contributo per famiglie, studenti e lavoratori

Via libera all’operatività del bonus trasporti che ha l’obiettivo di sostenere contro il caro energia famiglie, studenti e lavoratori nell’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

È quanto prevede il decreto firmato dai ministri Giancarlo Giorgetti (MEF), Marina Elvira Calderone (MLPS) e Matteo Salvini (MIT) che disciplina le modalità di erogazione del contributo previsto dal decreto legge sui carburanti e con il quale sono state stanziate per la misura risorse pari a 100 milioni di euro per l’anno 2023. Possono beneficiare del buono, fino a un importo massimo di 60 euro, i cittadini con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nell’anno 2022 e che presenteranno domanda entro il 31 dicembre 2023 attraverso il portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it.
(Così, comunicato stampa Mef del 27 marzo 2023)




Deposito dei bilanci al Registro imprese: online il Manuale operativo 2023

È online il “Manuale operativo per il deposito bilanci al registro delle imprese – Campagna bilanci 2023” volto a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale.

La guida che descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2023 è stata pubblicata nei  siti:  www.unioncamere.gov.it e  www.registroimprese.it

Allegati
Manuale bilanci 2023

Link sito: https://www.unioncamere.gov.it/




Bilancio d’esercizio per gli Enti del Terzo Settore. Pubblicata la Checklist Assirevi

Assirevi ha pubblicato nella apposita sezione “Checklist” del sito web: http://www.assirevi.com, la lista di controllo integrativa dei principi di redazione del bilancio d’esercizio per gli Enti del Terzo Settore, ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni previste dal principio contabile OIC 35 e successivi emendamenti, volto a recepire le specificità del settore italiano no-profit nei loro bilanci.

La lista è stata elaborata da Assirevi, per tenere conto di quanto previsto dall’OIC 35, emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità, che tratta gli aspetti contabili e la connessa informativa per gli Enti del Terzo Settore alla luce delle specifiche disposizioni ad essi relative. La lista è da leggersi congiuntamente con la “Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d’esercizio (Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile)”, ove compatibile.

Le liste di controllo sono presentate in file formato word scaricabili dal sito di Assirevi al fine di consentirne un più agevole utilizzo “sul campo” da parte degli operatori interessati, che potranno compilare digitalmente e stampare, in base alle specifiche necessità, i file in esso contenuti.

 

 

Vedi anche:

Il principio contabile OIC n. 35 rivolto agli ETS emanato nel febbraio 2022 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 2 marzo 2023

Link diretto al pagine dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2023-03-02-OIC-35-ETS-testo-consolidato.pdf

“Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Il volume di Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con presentazione di Maurizio Postal, Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al No Profit, svolge una analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore». (Link al sito: www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

 




Assirevi pubblica un documento di ricerca che contiene le linee guida utili per l’attività del revisore finalizzate all’espressione del giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento ESEF

Assirevi – Associazione Italiana Revisori Contabili ha pubblicato, nel proprio sito web (http://www.assirevi.com), il documento di ricerca n. 252 che contiene le linee guida utili per l’attività del revisore con riferimento alla seconda fase temporale scandita dal Regolamento Delegato (UE) 2019/815 della Commissione Europea del 17 dicembre 2018 e successive modifiche, che prevede la marcatura con il linguaggio XBRL delle informazioni contenute nelle note illustrative o esplicative del bilancio consolidato IFRS che corrispondono agli elementi obbligatori della tassonomia di base contenuti nella Tabella 2 dell’Allegato II del Regolamento Delegato. Il documento di Ricerca ha lo scopo di definire linee guida utili per il revisore incaricato dello svolgimento delle procedure previste dal principio di revisione (SA Italia) 700B, finalizzate all’espressione del giudizio sulla conformità del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 della Commissione Europea del 17 dicembre 2018 e successive modifiche.

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2023

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

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Commenti

 

Divieto restituzione delle somme versate e acquiescenza/rinuncia: alcuni casi particolari/clinici riferiti alle nuove definizioni agevolate 2023
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Costituzionale:

 

Sanzioni sproporzionate – Rimedi dalle “Disposizioni generali” – Possibile la riduzione fino al 50% se eccessive

 

Sanzioni tributarie sproporzionate. Per la Corte Costituzionale basta la riduzione fino alla metà ex art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 472 del 1997

Corte Costituzionale – Sentenza n. 46 del 17 marzo 2023: «SANZIONI TRIBUTARIE – Criteri di determinazione della sanzione – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Sanzioni in materia di imposte dirette – Omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive -Caso di specie – Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al consolidato fiscale da parte della società consolidante (pur avendo presentato la propria come del resto le consolidate) – Applicazione della sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare di tutte le imposte dovute sulla base della dichiarazione omessa – Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza – Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione – Possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione – Affermazione – Il comma 4, del D.Lgs. n. 472 del 1997 si pone come una opportuna valvola di decompressione atta a mitigare l’applicazione di sanzioni eccessive – Art. 7, comma 4, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1, comma 1, primo periodo, e 13, comma 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Artt. 3, 53 e 76 Cost.»

 

Prassi 

Agenzia delle Entrate

 

Cessione intracomunitaria – Requisiti necessari dell’operazione

 

Cessione intracomunitaria. Il numero di identificazione IVA iscritto alla banca dati VIES è requisito sostanziale per l’applicazione della non imponibilità

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 230 del 1° marzo 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessione intracomunitaria di beni – Condizioni per la non imponibilità di un’operazione intracomunitaria – Comunicazione numero identificativo IVA valido iscritto nell’archivio VIES del cessionario – Art. 41, primo comma, lett. b), del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Qualificazione del numero di identificazione IVA del cessionario come requisito sostanziale delle cessioni intracomunitarie – Nuovi commi 1 e 1-bis dell’articolo 138 della direttiva IVA 2006/112/CE, c.d. “Direttiva IVA” – Vendita a distanza intracomunitaria – Caratteri distintivi – Art. 38-bis del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25/05/2021, n. 83 – Paragrafo 4, comma 1, dell’articolo 14 e paragrafo 2 dell’articolo 14-bis, della direttiva IVA 2006/112/CE, c.d. “Direttiva IVA”»

 

La prova del trasporto intracomunitario dei beni e conferme sulla non imponibilità IVA delle cessioni intra-UE con l’intervento di un commissionario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 101 del 10 marzo 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -Operazioni intracomunitarie – Passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione – Non imponibilità delle cessioni intracomunitarie poste in essere con l’ausilio di un commissionario alla vendita – Prove del trasporto dei beni ai fini non imponibilità della cessione intracomunitaria – Documentazione probatoria – Articolo 45-bis del regolamento UE 282/2011, relativo agli oneri documentali per le cessioni intracomunitarie di beni (ex articolo 138 della direttiva 2006/112/CE) -Art. 41, comma 1, lettera a) e b), del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 1731 del c.c.»

 

“Tregua fiscale” – Risposte ai quesiti

 

Tregua fiscale. La circolare con le risposte delle Entrate ai quesiti di ordini professionali, associazioni di categoria o formulati in occasione di eventi organizzati dalla stampa specializzata

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 20 marzo 2023: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159) – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Ulteriori chiarimenti interpretativi alla luce dei quesiti posti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria – Risposte ai quesiti formulati in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco 2023 – Art. 1, commi da 153 a 251, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

Artigiani ed esercenti attività commerciali – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2023

 

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2023

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 19 del 10 febbraio 2023: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2023 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile -Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

Il percorso della giurisprudenza su alcuni aspetti della contribuzione dovuta dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti

 

 

Consiglio Nazionale del Notariato

 

Divisione ereditaria – Quote di S.r.l.

 

Regime fiscale della divisione ereditaria avente ad oggetto esclusivamente quote di partecipazione in società a responsabilità limitata: imposta di registro in misura fissa o proporzionale?

Studio n. 94-2022/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 25 ottobre 2022

 

 

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In Gazzetta il D.Lgs. sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2023 il Decreto legislativo n. 19 del 2 marzo 2023, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Il decreto legislativo (di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121) consta di 57 articoli e ha quale contenuto essenziale l’armonizzazione delle disposizioni concernenti le operazioni di trasformazione e scissione societaria transfrontaliera e modifica la disciplina della fusione societaria, già armonizzata ai sensi della direttiva (CE) 2005/56 recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, recante: «Attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali,» abrogato dal Decreto legislativo n. 19 del 2023  in esame (articolo 53) a far data dal 3 luglio 2023 (articolo 56, comma 1). Il decreto legislativo n. 108 del 2008 continuerà ad applicarsi alle fusioni transfrontaliere nelle quali, prima del 3 luglio 2023, una delle società partecipanti ha pubblicato il progetto comune di fusione (articolo 56, comma 3).

In estrema sintesi, la direttiva (UE) 2019/2121 mira, attraverso una serie di modifiche alla previgente direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, a facilitare le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle aziende dell’Unione europea, al fine di assicurarne una maggiore mobilità eliminando barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico. Si stabilisce così che i progetti di operazioni transfrontaliere devono essere predisposti dagli organi di amministrazione o direzione della società. Ai soci e ai dipendenti è destinata una relazione che illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici e ne espone le implicazioni, corredata da un’ulteriore relazione di esperto indipendente. Specifiche norme disciplinano la pubblicità del progetto nello Stato membro di partenza, l’approvazione da parte degli organi societari nonché la tutela dei soci, dei creditori e dei lavoratori. Al regolare adempimento di tutte le procedure e formalità è subordinato il rilascio di un certificato preliminare a cura dell’autorità competente designata, da condividere con lo Stato membro di destinazione. Tale autorità competente può essere un organo giurisdizionale, un notaio o altra autorità. Il certificato non è rilasciato quando venga stabilito, in base al diritto nazionale, che l’operazione transfrontaliera è effettuata “per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all’evasione o all’elusione del diritto dell’Unione o nazionale, ovvero per scopi criminali”. All’autorità competente dello Stato membro di destinazione spetterà il compito di verificare la legalità delle operazioni ed eventualmente approvarle.

La pubblicità è assicurata sia dallo Stato membro di partenza che da quello di destinazione mediante l’iscrizione nei pubblici registri, mettendo le relative informazioni a disposizione del pubblico e rendendole accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Il rispetto delle procedure previste in recepimento dell’Atto in titolo comporta l’impossibilità di pronunciare la nullità delle relative operazioni transfrontaliere. Gli effetti delle operazioni sono espressamente disciplinati in modo da assicurare continuità nel patrimonio, nella composizione societaria e nei diritti e negli obblighi contratti dalla società.

La delega al recepimento della direttiva è contenuta nell’articolo 3 della legge di delegazione europea 2021.

 

Link al testo del Decreto Legislativo n. 19 del 2 marzo 2023, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere»

Link al testo della Relazione illustrativa e relazione tecnica e ATN dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere – Nel testo Del Governo sottoposto a parere parlamentare – Trasmesso il 9 dicembre 2022

Link al testo della Direttiva UE 2019/2121 Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 12 dicembre 2019, L 321/1.

Tabella di concordanza, del Decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

 




Ultimi provvedimenti pubblicati dall’Agenzia delle entrate

 

Credito d’imposta per l’e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari: percentuale spettante 100%

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 94679 del 20 marzo 2023, recante: «Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 », pubblicato il 24/03/2023.

 

Credito d’imposta per l’attività fisica adattata (Afa). Al 97,5838 per cento la percentuale del bonus

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 94779 del 24 marzo 2023, recante: «Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata, di cui all’articolo 1, comma 737, della legge 30 dicembre 2021, n. 234», pubblicato il 24/03/2023.

 

Talune imprese operanti nel commercio al dettaglio. Approvate le disposizioni attuative per l’applicazione della maggiorazione della deducibilità delle quote di ammortamento degli immobili strumentali

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 marzo 2023, prot. n. 89458/2023, recante: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 65 a 67, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernente le disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio», pubblicato il 23/03/2023. 

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92984 del 23 marzo 2023, recante: «Approvazione delle specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022», pubblicato il 24/03/2023.

 

Credito d’imposta per impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari di alcune regioni del Mezzogiorno. Istanze dal 20 aprile 2023 al 31 maggio 2023, con riferimento alle spese sostenute nel 2022

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 84261 del 21 marzo 2023, recante: «Definizione dei termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto per le spese sostenute per l’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 80989 del 14 marzo 2022», pubblicato il 21/03/2023.




Talune imprese operanti nel commercio al dettaglio. Approvate le disposizioni attuative per l’applicazione della maggiorazione della deducibilità delle quote di ammortamento degli immobili strumentali

I commi da 65 a 69, dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023 – in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2022, pag. 2548), stabiliscono che le imprese che esercitano attività del commercio al dettaglio di beni elencate dettagliatamente nel comma 66 deducono le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione di un coefficiente del 6 per cento al costo degli stessi fabbricati. Si tratta in sintesi di attività di commercio di beni al dettaglio (alimentare e non, ivi compresi i grandi magazzini, tabacco ed elettronica), individuati dai relativi codici ATECO.

La maggiorazione è applicata esclusivamente ai fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei settori indicati dal citato comma 66; conseguentemente, non si applica nelle ipotesi in cui i medesimi fabbricati siano destinati ad altre attività, quali, ad esempio la locazione.

La speciale deducibilità dei costi degli immobili strumentali delle imprese che esercitano il commercio di beni si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro successivi. (Per le imprese cd. “solari” si tratta dei periodi d’imposta dal 2023 al 2027).

Nel dettaglio, l’impresa deve svolgere una delle attività riferite ai codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

Il comma 67 consente la maggiore deduzione anche alle imprese immobiliari per i fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori indicati al comma 66 qualora sia il locatore sia l’utilizzatore partecipino allo stesso consolidato fiscale.

Viene prevista dal legislatore una deroga espressa con riferimento a soggetti aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del TUIR.

In considerazione della struttura della maggiorazione, la stessa è riconosciuta sulla base dei presupposti esistenti al termine del periodo d’imposta in corso al momento di prima applicazione della stessa, con la conseguenza che non sono considerati inclusi nell’ambito di applicazione gli acquisti di fabbricati strumentali utilizzati per l’attività svolta nei settori indicati al comma 66 acquistati oltre la fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

In caso di cessione del fabbricato che beneficia della maggiorazione, il cessionario non acquisisce il diritto ad effettuare tale ammortamento. In caso di trasferimento del medesimo fabbricato tramite operazioni straordinarie fiscalmente neutrali, l’avente causa continua, per il periodo residuo, a beneficiare della maggiorazione purché naturalmente rispetti i requisiti previsti dal provvedimento.

Ciò premesso, in ottemperanza del comma 68, che affida all’Agenzia delle entrate il compito da approvare disposizioni operative, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 marzo 2023, prot. n. 89458/2023, approvate le «Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 65 a 67, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernente le disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio».

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 marzo 2023, prot. n. 89458/2023, recante: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 65 a 67, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernente le disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio», pubblicato il 23.03.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Il Presidente Mattarella ha firmato il Ddl per la Riforma fiscale 2023 | Il testo del disegno di legge delega

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il D.d.l. del 23/03/2023, recante: Delega al Governo per la riforma fiscale.

Il provvedimento può approdare così alle Camere.

 

Riforma fiscale 2023. Il testo del Disegno di legge delega

Link al testo del Disegno di legge delega per la Riforma fiscale
Link al testo della Relazione illustrativa
Link al testo della Relazione tecnica

 

 

 




Decreto cessione crediti: accolte tutte le proposte emendative presentate dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti

De Nuccio e Regalbuto: “Soddisfazione per via libere a proposte di natura tecniche che risolvono numerosi dubbi applicativi”

  

Tutte le proposte emendative al Decreto-legge n. 11/2023 sulla cessione dei crediti presentate dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti sono state accolte nel percorso parlamentare di conversione in Legge. Si tratta di norme di interpretazione autentica, quindi di particolare portata anche retroattiva, che chiariscono la facoltà e non l’obbligo di liquidazione di stati avanzamento lavoro per gli interventi diversi dai superbonus; la facoltà e non l’obbligo di inclusione nelle asseverazioni tecniche dell’attestazione di congruità delle spese relative all’apposizione del visto di conformità; la possibilità di accedere alla remissione in bonis nel caso di presentazione dell’allegato B, ai fini del sisma bonus e del super sisma bonus, successivamente al deposito del titolo edilizio o dell’inizio lavori; il perimetro temporale e oggettivo del requisito SOA per affidamento dei lavori in ambito superbonus. Accolta anche la proposta che delimita il perimetro dell’attestazione antiriciclaggio, uno dei documenti previsti per affrancare il cessionario dalla responsabilità per colpa grave, ai soli soggetti che sono controparti nelle operazioni. 

“Esprimo grande apprezzamento – commenta il Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti,  Elbano de Nuccio – per la disponibilità dimostrata dal Governo e dalle forze parlamentari nel recepire le nostre proposte e ringrazio, in particolare, il Ministro Giancarlo Giorgetti, il Vice Ministro Maurzio Leo, l’On.le Andrea de Bertoldi, relatore del provvedimento alla Camera, l’On.le Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze alla Camera e gli On.li firmatari degli emendamenti Saverio Congedo, Francesco Filini, Mariangela Matera, Nicole Matteoni, Stefano Giovanni Maullu e Guerino Testa”.

Per Salvatore Regalbuto, Tesoriere nazionale con delega alla fiscalità, “il Consiglio Nazionale ha avanzato delle proposte di natura tecnica che hanno risolto, peraltro con la formula rafforzativa dell’interpretazione autentica, numerosi dubbi applicativi, e ciò è motivo di particolare soddisfazione e rafforza la convinzione che il dialogo istituzionale non può che portare all’individuazione di soluzioni condivise che rendano le norme più chiare e quindi limitino il sorgere di contenziosi che non possono che nuocere sia ai cittadini che alla pubblica amministrazione”. (Così, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 23 marzo 2023)

 

Per saperne di più:

 

Sede referente – Commissione VI Finanze – Camera dei Deputati

http://documenti.camera.it/leg19/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2023/03/23/leg.19.bol0082.data20230323.com06.pdf

Giovedì 23 marzo 2023
Allegato contenente i documenti di seduta

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SEDE REFERENTE:

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Seguito dell’esame e rinvio);

Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il decreto-legge “Blocca cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi” (D.L. 16/02/2023, n. 11)

La guida alla normativa

Il testo del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77», coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa




Verifiche c.d. “a tavolino” con rettifiche rilevanti ai fini di tributi “non armonizzati” (IRPEF, IRES, IRAP). La Consulta si rimette al Legislatore

La Commissione tributaria regionale per la Toscana ha dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), nella parte in cui non prevede il contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti “a tavolino” posti in essere dall’Agenzia delle entrate.

Secondo il giudice rimettente, il sistema tributario sarebbe infatti caratterizzato da un’ingiustificata disparità di trattamento tra le cosiddette verifiche precedute da accessi in loco, che si svolgono nei locali dei contribuenti, e le cosiddette verifiche “a tavolino”, che si svolgono, invece, presso gli uffici dell’amministrazione, con i dati di cui quest’ultima ha la disponibilità.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 47 (relatore: Augusto Barbera), depositata oggi (21 marzo 2023), pur rilevando l’inadeguatezza dell’attuale normativa sul contraddittorio endoprocedimentale, ha dichiarato l’inammissibilità della questione, in quanto il superamento del rilevato dubbio di legittimità esige un intervento di sistema che spetta unicamente al legislatore.

Tenuto conto, infatti, della pluralità delle soluzioni possibili in ordine all’individuazione dei meccanismi con cui assicurare la formazione partecipata dell’atto impositivo, che ne modulino ampiezza, tempi e forme, è solo il Parlamento che, con un tempestivo intervento normativo, può colmare la lacuna evidenziata, garantendo l’estensione del contraddittorio nei procedimenti di imposizione tributaria.

 

Link al testo della Sentenza della Corte Costituzionale n. 47 del 21 marzo 2023, con oggetto: ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – Istruttoria presso i locali dell’Amministrazione finanziaria – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Accertamento sulle imposte sui redditi – Tributi “non armonizzati” – Diritto di ricevere copia del verbale di chiusura delle operazioni di accertamento e di disporre di un termine di sessanta giorni per eventuali controdeduzioni – Previsione nelle sole ipotesi delle verifiche c.d. in loco, anziché anche per quelle c.d. “a tavolino” – Denunciata violazione del principio di eguaglianza – Inammissibilità della questione – Necessità di un tempestivo intervento normativo – Art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 32, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600- Art. 3, Costituzione

 

Si ricorda che nel caso di accertamenti IVA “a tavolino”, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, ma la violazione di tale obbligo comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa. (Così, Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 6874 dell’8 marzo 2023 – Presidente: Napolitano Lucio, Relatore: Maria Enza La Torre in “Finanza & Fisco” n. 32/2019, pag. 1812)

Conf.: Cass., SS.UU., Sentenza n. 24823 del 09/12/2015; Cass., Sez. VI-T, Ordinanza n. 20036 del 27/07/2018; Sez. V, Sentenza n. 20436 del 19/07/2021

Vedi: Cass., Sez.V, Sentenza n. 701 del 15/01/2019 (in “Finanza & Fisco” n. 32/2019, pag. 1812), Sez. V, Sentenza n. 22644 dell’11/09/2019 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)

Vedi: Corte di Giustizia UE, 3 luglio 2014, C-129/13 e C130/13, Kamino International Logistics, punti 79, 80, 82 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)

 

Si ricorda che la Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite Civili, con Sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 26/2015, pag. 1941), ha riconosciuto l’esistenza di un differente regime della norma comunitaria rispetto alla norma nazionale: “la prima, infatti, prevede il contraddittorio endoprocedimentale, in materia tributaria, quale principio di generale applicazione, pur valutandone gli effetti in termini restrittivamente sostanzialistici; la seconda, lo delinea, invece, quale obbligo gravante sull’Amministrazione a pena di nullità dell’atto – non, generalizzatamente, ogni qual volta essa si accinga ad adottare provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente – ma, soltanto, in relazione ai singoli (ancorché molteplici) atti per i quali detto obbligo è esplicitamente contemplato”, con inevitabile divaricazione applicativa tra la disciplina dei tributi cd. “non armonizzati” (in particolare: quelli diretti), estranei alla sfera di competenza del diritto dell’Unione europea, e di quelli cd. “armonizzati” (in particolare: l’IVA), in detta sfera rientranti.

 

 

 




Tregua fiscale. La circolare con le risposte delle Entrate ai quesiti di ordini professionali, associazioni di categoria o in formulati in occasione di eventi organizzati dalla stampa specializzata

Arrivano le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai dubbi sollevati da ordini professionali e associazioni di categoria sulle diverse misure di tregua fiscale introdotte dall’ultima Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022). Con la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023, le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti sul perimetro applicativo delle norme agevolative, dopo i documenti di prassi del 13 e del 27 gennaio 2023. In particolare, la circolare di oggi contiene indicazioni sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, sul cosiddetto “ravvedimento speciale” e sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Spazio anche alle risposte sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

 

Irregolarità formali, sanabile l’invio tardivo delle e-fatture

 

La circolare chiarisce che si considera irregolarità formale, quindi sanabile, l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza, con relativo versamento dell’imposta. Per lo stesso motivo può essere sanato l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta.

 

Il nuovo ravvedimento speciale

 

Il documento di prassi contiene chiarimenti anche sul “ravvedimento operoso speciale”, introdotto sempre dalla Legge di Bilancio 2023, che consente di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Sull’argomento, in particolare, l’Agenzia chiarisce che rientrano nel perimetro della misura le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate.

 

La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

 

La legge di Bilancio ha inoltre previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Sull’argomento la circolare specifica che gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, gli stessi atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 marzo 2023)

 

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 20 marzo 2023: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159) – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Ulteriori chiarimenti interpretativi alla luce dei quesiti posti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria – Risposte ai quesiti formulati in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco 2023 – Art. 1, commi da 153 a 251, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Regole ed esemplificazioni per la definizione degli avvisi bonari (o degli importi residui) e per il prolungamento fino a un massimo di 20 rate trimestrali dei piani di rateazione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 13 gennaio 2023: «DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI – Rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni – Proroga dei termini decadenziali per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602 del 1973 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 54-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 2 e 3-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 1, commi da 153 a 159, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

I codici tributo per il pagamento delle somme dovute per la fruizione della misure previste dalla “Tregua fiscale”

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «RISCOSSIONE – TREGUA FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Controlli automatizzati Lipe nella definizione degli avvisi bonari. La conferma delle dall’agenzia delle Entrate

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Nel perimetro della definizione anche le somme dovute a seguito del controllo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, di cui all’articolo 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv, con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 1, commi da 153 a 159, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Pronta la circolare e approvata la domanda | A partire dal 22 marzo 2023 l’invio delle domande

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 9, Prot. 141687/RU del 14 marzo 2023, con oggetto: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 203, della legge n. 197 del 2022 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 141685/RU del 14 marzo 2023»

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 10 del 2023

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Commenti

 

Costi occulti nell’accertamento bancario. L’interpretazione adeguatrice della Consulta apre la strada alla deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi in relazione ai ricavi accertati
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Costituzionale:

 

Prelevamenti non giustificati sul conto corrente espressione di ricavi non dichiarati
Deduzione in misura percentuale forfettaria di costi

 

Prelevamenti non giustificati da conti bancari: anche negli accertamenti analitico-induttivi, legittima la presunzione che si tratti, detratti i relativi costi “occulti”, di ricavi

Corte Costituzionale – Sentenza n. 10 del 31 gennaio 2023: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamenti bancari – Incidenza dei costi occulti – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Sentenza interpretativa di rigetto (o adeguatrice) – Prelevamenti degli imprenditori commerciali su conti correnti bancari, non risultanti dalle scritture contabili – Presunta equiparazione ai ricavi, salvo che ne sia indicato il beneficiario – Prevista applicazione anche agli imprenditori individuali ammessi alla contabilità semplificata – Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva – Non fondatezza delle questioni nei sensi di cui in motivazione – Possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione – Affermazione – Art. 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 3 e 53 Cost.»

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Prelevamenti non giustificati sul conto corrente espressione di ricavi non dichiarati
Deduzione in misura percentuale forfettaria di costi

 

Accertamenti analitico-induttivi fondati su prelevamenti bancari. La Cassazione si adegua alla Consulta e dà il via libera al calcolo forfettario dei costi

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 5586 del 23 febbraio 2023: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamenti bancari – Ricostruzione del reddito – Ambito soggettivo – Contribuenti in regime di contabilità semplificata – Applicabilità – Art. 32, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento di maggiori imponibili e riconoscimento dei costi occulti – Accertamenti bancari – Metodo analitico presuntivo – Prelevamenti degli imprenditori commerciali su conti correnti bancari, non risultanti dalle scritture contabili – Presunta equiparazione ai ricavi, salvo che ne sia indicato il beneficiario – Deduzione in misura percentuale forfettaria di costi di produzione come nei casi di accertamento induttivo “puro” – Ammissibilità -Art. 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 53 Cost.»

 

L’incidenza dei costi occulti nell’accertamento fondato su prelevamenti bancari non giustificati e confine tra mercante d’arte, commerciante occasionale e collezionista

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 6874 dell’8 marzo 2023: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Accertamento IVA “a tavolino” – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali -Verifiche c.d. “a tavolino” – Contraddittorio endoprocessuale – Obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale – Contenuto – Rispetto del principio di effettività – Conseguenze – Art. 51, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • IMPRESA COMMERCIALE – Nozione tributaristica – Distinzione dalla nozione civilistica – Requisiti – Organizzazione dell’attività – Necessità – Esclusione – Professionalità ed abitualità – Necessità – Sussistenza – Fattispecie in tema di acquisto e vendita di opere d’arte – Tipologia di soggetto cedente: mercante d’arte; speculatore occasionale; collezionista privato • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamenti bancari – Ricostruzione del reddito – Accertamento di maggiori imponibili e riconoscimento dei costi occulti – Metodo analitico presuntivo – Prelevamenti degli imprenditori commerciali su conti correnti bancari, non risultanti dalle scritture contabili – Presunta equiparazione ai ricavi, salvo che ne sia indicato il beneficiario – Deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione – Ammissibilità – Quantificazione dei costi in via presuntiva, anche con riferimento alle “medie” elaborate dall’Amministrazione finanziaria per il settore di riferimento, o, se del caso, anche a mezzo di CTU – Art. 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 53 Cost.»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Divieto di impugnazione immediata della cartella di pagamento non validamente notificata, salvo limitati casi
Questione di legittimità costituzionale

 

Alla Consulta il divieto di impugnare la pretesa tributaria (da cartelle di pagamento) conosciuta perché risultante dall’estratto di ruolo

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli – Ordinanza n. 18 del 23 gennaio 2023: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Previsione che esclude l’immediata impugnabilità del ruolo/cartella di pagamento, limitandola alle sole ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo determini dei particolari pregiudizi espressamente previsti – Previsione che, per le limitate ipotesi di immediata impugnabilità, richiede che il ricorrente/presunto debitore debba dimostrare l’attualità dei medesimi pregiudizi – Questioni di legittimità costituzionale – Rilevanza e la non manifesta infondatezza per violazione degli articoli 3 e 24, della Costituzione – Art. 3-bis, comma 1, del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv., con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215 – Art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

Giudici di Pace:

 

Divieto di impugnazione immediata della cartella di pagamento non validamente notificata, salvo limitati casi
Questione di legittimità costituzionale

 

Ius superveniens ad efficacia retroattiva (ex tunc) dei limiti alla diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata. Sollevata la questione di legittimità costituzionale

Giudice di Pace di Napoli – Ordinanza n. 492 del 3 febbraio 2023: «GIURISDIZIONE CIVILE – Riscossione coattiva – Procedimento – Opposizione ex art. 615 c.p.c. ad estratto di ruolo – Limiti di impugnabilità degli atti in esso indicati – Limiti all’impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata – “Ius superveniens” – Art. 3-bis, del DL n. 146 del 2021 – Giudizi pendenti – Applicazione – Questioni di legittimità costituzionale – Rilevanza e la non manifesta infondatezza per violazione degli articoli 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione – Art. 3-bis, comma 1, del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv., con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215 – Art. 12, D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

Prassi 

Agenzia delle Entrate

 

Legislazione

Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate

 

Nuovo Regime Patent Box
Le regole per la maxi deduzione

 

I chiarimenti sulla nuova disciplina

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E del 24 febbraio 2023: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – PATENT BOX -Nuovo Regime – Deduzione fiscale maggiorata delle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo -Requisiti e modalità di accesso al regime, con riferimento all’ambito sia soggettivo sia oggettivo – Condizioni per beneficiare dell’esimente sanzionatoria, nel caso di rettifiche della maggiorazione dedotta da parte dell’Amministrazione finanziaria – Soluzioni interpretative adottate in relazione a questioni legate all’eventuale “transito” dal precedente al nuovo regime Patent box – Art. 6, del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv., con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215, così come modificato dall’art. 1, commi 10 e 11, della L. 30/12/2021, n. 234 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022, prot. n. 48243/2022, così come modificato dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52642/2023»

 

Le modifiche alle disposizioni attuative per il nuovo patent box

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52642/2023: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022 in tema di “nuovo regime patent box” introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234»

 

Testi consolidati

 

Il testo del Provvedimento del 15 febbraio 2022, prot. n. 48243/2022, aggiornato con le modifiche apportate dal Provvedimento del 24 febbraio 2023, prot. n. 52642/2023

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52642/2023: «Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Disposizioni di attuazione. Definizione degli elementi informativi che devono essere contenuti nella documentazione idonea. Definizione delle modalità di esercizio delle opzioni»

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Il Cdm ha approvato un disegno di legge di delega al Governo per la Riforma fiscale

Il Consiglio dei ministri di giovedì 16 marzo 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, con procedure d’urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale.

La riforma del sistema fiscale costituisce un elemento chiave del programma di Governo, volto al rilancio strutturale dell’Italia sul piano economico e sociale. Il disegno di legge individua, tra i principali obiettivi di carattere generale, l’impulso alla crescita economica e alla natalità, mediante la riduzione del carico fiscale, l’aumento dell’efficienza della struttura dei tributi e l’individuazione di meccanismi fiscali di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese.

 

Tempi di attuazione

 

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi di organica e complessiva revisione del sistema fiscale. Inoltre, sarà effettuato il riassetto delle disposizioni di diritto tributario in modo da raccogliere le norme in Testi unici per tipologia di imposta e da redigere uno specifico Codice.

 

IRPEF

 

Si prevede una revisione dell’intero meccanismo di tassazione del reddito delle persone fisiche, in modo da attuare gradualmente l’obiettivo della “equità orizzontale”, attraverso:

  • l’individuazione di una unica fascia di esenzione fiscale e di un medesimo onere impositivo a prescindere dalle diverse categorie di reddito prodotto, privilegiando, in particolare, l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;
  • il riconoscimento della deducibilità, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;
  • la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo;
  • l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali con aliquota agevolata su una base imponibile commisurata all’incremento del reddito del periodo d’imposta rispetto al reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime particolare per i redditi di lavoro dipendente che agevoli l’incremento reddituale del periodo d’imposta rispetto a quello del precedente periodo d’imposta;
  • la conseguente complessiva revisione delle tax expenditures (attualmente 600 voci e 125 miliardi di spesa).

 

IRES

 

La revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti sarà basata sulla riduzione dell’aliquota IRES qualora vengano rispettate, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, entrambe le seguenti condizioni:

  • una somma corrispondente, in tutto o in parte, al detto reddito sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni;
  • gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.

La condizione, collegata all’effettuazione degli investimenti, ha l’evidente scopo di favorire la crescita economica e l’incremento della base occupazionale, con particolare riferimento ai soggetti che necessitano di maggiore tutela, ivi incluse le persone con disabilità, e senza interferire con i vigenti regimi di decontribuzione. In questo caso, a differenza di quanto avviene ordinariamente per la fruizione degli incentivi fiscali, la riduzione dell’aliquota precede l’effettuazione degli investimenti. Questi ultimi devono essere operati entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito assoggettato a imposizione con l’aliquota ridotta.

 

IVA

 

Per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) i criteri specifici prevedono la revisione della definizione dei presupposti dell’imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea e delle norme di esenzione; la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote; la revisione della disciplina della detrazione; la razionalizzazione della disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le misure previste per l’accesso e l’applicazione dell’istituto.

 

IRAP

 

Si dispone una revisione organica dell’IRAP volta all’abrogazione del tributo e alla contestuale istituzione di una sovraimposta IRES tale da assicurare un equivalente gettito fiscale, per garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario, nonché il finanziamento delle Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero che sono sottoposte a piani di rientro.

 

Statuto del Contribuente

 

Si rivede lo Statuto del Contribuente, con un consolidamento dei principi del legittimo affidamento del contribuente e della certezza del diritto, prevedendo il rafforzamento da parte dell’ente impositore dell’obbligo di motivazione, specificando le prove su cui si fonda la pretesa, e del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, funzionale al corretto dispiegarsi del diritto al contraddittorio.




Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Pronta la circolare e approvata la domanda | A partire dal 22 marzo 2023 l’invio delle domande  

Da oggi (15 marzo 2023) è pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli la Determinazione che consente ai contribuenti di definire in modalità agevolata le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La determinazione – adottata in attuazione dell’art. 1, commi da 186 a 203, della Legge di bilancio (Legge n. 197 del 2022) – è corredata da una circolare esplicativa che guiderà gli utenti nella compilazione della domanda di definizione agevolata.

Le domande di definizione agevolata dovranno essere trasmesse, a partire dal 22 marzo 2023, esclusivamente in via telematica, accedendo alla apposita sezione del sito internet www.adm.gov.it.

L’accesso alla procedura telematica sarà possibile previa autenticazione tramite le modalità di identità digitale SPID/CNS/CIE.

Nella medesima sezione saranno resi disponibili, per ciascuna domanda trasmessa, i dati necessari per il pagamento degli importi dichiarati come dovuti.

Anche prima della presentazione della domanda e del versamento degli importi dovuti, il contribuente può fare istanza al giudice di sospensione della controversia, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro tale data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle Dogane e Monopoli del 15 marzo 2023)

Link al testo della Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 141685/RU del 14 marzo 2023, con oggetto: «Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui all’articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197»

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 9, Prot. 141687/RU del 14 marzo 2023, con oggetto: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 203, della legge n. 197 del 2022 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 141685/RU del 14 marzo 2023»

 

 

 

 




Presentazione domande per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. Attivo il servizio web per l’invio entro il 30 giugno 2023

È aperto il canale telematico per l’invio delle domande di definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

A partire da oggi, pertanto, diventa questa la modalità ordinaria di presentazione delle istanze per i contribuenti che intendono chiudere le controversie aperte con il Fisco, usufruendo della misura prevista dall’ultima legge di Bilancio (L. n. 197/2022, art. 1, commi da 186 a 202).

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 1° febbraio, infatti, consentiva la presentazione della domanda via pec in attesa dell’attivazione dello specifico servizio di trasmissione telematica, da oggi operativo.

 

C’è tempo fino al 30 giugno per chiudere le liti

 

In base alla legge di Bilancio 2023, i contribuenti possono definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Le domande devono essere presentate all’Agenzia – direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato – entro il prossimo 30 giugno attraverso la procedura web presente sul sito delle Entrate. È necessario presentare una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (cioè relativa al singolo atto impugnato).

 

In cosa consiste la definizione agevolata

 

Si tratta di un istituto che offre ai contribuenti l’occasione di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia, ossia all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. In caso di liti relative alla sola irrogazione di sanzioni, invece, il valore è costituito dalla somma di queste ultime. Al valore della lite andrà applicata una percentuale variabile in funzione dello stato e del grado in cui pende la controversia.

 

Come si perfeziona la procedura

 

La definizione delle liti si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023. Se gli importi da versare non superano l’importo di mille euro non è però ammesso il pagamento rateale. Qualora non ci siano importi da versare, infine, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 15 marzo 2023)

 

Come previsto al paragrafo 4 del Provvedimento la domanda può essere compilata mediante il software “Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti“, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, al percorso (Home – Strumenti – Software di compilazione).

I file contenenti le istanze da trasmettere devono essere successivamente predisposti con le applicazioni “Entratel” e “File Internet” presenti all’interno della piattaforma “Desktop Telematico” mediante le funzionalità rispettivamente “Documenti – Autentica singolo file” e “Documenti – Prepara file“.

 

Per saperne di più:

 

Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate

 

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate

 

Liti pendenti. Il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande da oggi fino al 30 giugno 2023

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° febbraio 2023, prot. n. 30294/2023: «Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate»

Modello e Istruzioni per la “Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti”
(Articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197)

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

La circolare “omnibus” per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure definitorie delle pretese fiscali

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

 

 




De Nuccio (Commercialisti), serve soluzione per esodati Superbonus

Il presidente della categoria: “Stop alla norma inevitabile, ma non va chiusa la porta a chi è rimasto in mezzo al guado”

 

La disciplina dei bonus edilizi “è stata cruciale per il rilancio dell’economia nazionale nel periodo dell’emergenza sanitaria, ma è stata anche, probabilmente, la più “truffata” della storia della nostra Repubblica, e questo non certo per la sua intrinseca tecnicalità, ma per la mancata iniziale previsione delle opzioni relative ai bonus edilizi ordinari di controlli preventivi da parte dei professionisti, che si sono invece mostrati decisivi per evitare le frodi in materia di superbonus. Il suo blocco è stato indispensabile presupposto a tutela dei conti pubblici per il 2023, ma ora va trovata una soluzione-ponte per la lunga lista dei cosiddetti “esodati” dalle opzioni, cioè coloro che, alla data del 16 febbraio, sono rimasti a metà del guado”.

È quanto affermato dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, nel suo intervento al convegno “I bonus edilizi e le opzioni di sconto e cessione”, in corso di svolgimento a Roma.

“Occorre evitare di chiudere la porta in faccia a coloro che hanno operato nell’ambito di una sostanziale correttezza nonché di punire eccessivamente chi i lavori li ha fatti davvero, pur commettendo qualche errore meramente formale o documentale”, ha aggiunto.

 

Secondo il presidente dei commercialisti,

“tra i correttivi allo studio per le spese sostenute nel 2022, la soluzione da preferire sembra essere quella di dare la possibilità di comunicare, entro il prossimo 31 marzo, la cessione anche prima della conclusione dell’accordo, purché risulti avviata l’istruttoria. Per gli interventi di edilizia libera occorre invece tutelare quanto meno i lavori con acconti pagati prima del 16 febbraio scorso o, ancora, chi ha ordinato i materiali, ma non aveva ancora eseguito alcuna opera a tale data”.

Ma il tema decisamente più impellente, ha sottolineato Salvatore Regalbuto, consigliere nazionale e tesoriere del Consiglio nazionale dei commercialisti,

“è individuare con la massima solerzia una soluzione per sbloccare l’enorme massa di crediti, che si stima in circa 19,5 miliardi, che attualmente imprese e cittadini non riescono a monetizzare. In quest’ambito, il Consiglio nazionale sostiene la proposta di ABI-ANCE sulla compensabilità dei crediti all’interno dei modelli F24 intermediati dalle banche, nei limiti naturalmente di predeterminate quote percentuali. Si potrebbero poi coinvolgere nel processo di acquisizione dei crediti le principali imprese a partecipazione pubblica”.

Per Regalbuto, il processo di conversione del decreto-legge 11/2023 rappresenta

“l’occasione per fare chiarezza sui numerosi dubbi applicativi che a tre anni dall’entrata in vigore delle norme ancora persistono. Per tale ragione, il Consiglio nazionale ha presentato alcune proposte emendative al fine di chiarire, attraverso norme di interpretazione autentica, il perimetro applicativo della norma, al fine di evitare che in futuro si radichino copiosi contenziosi. Tra queste proposte, ci sono la facoltà e non l’obbligo di liquidazione di stati avanzamento lavoro per gli interventi diversi dai Superbonus; la facoltà e non l’obbligo di inclusione nelle asseverazioni tecniche dell’attestazione di congruità delle spese relative all’apposizione del visto di conformità; la possibilità di accedere alla remissione in bonis nel caso di presentazione dell’allegato B, ai fini del sisma bonus e del super sisma bonus, successivamente al deposito del titolo edilizio o dell’inizio lavori; il perimetro temporale e oggettivo del requisito Soa per l’affidamento dei lavori in ambito Superbonus e una ridefinizione più chiara delle attestazioni necessarie ai fine del rispetto della normativa sull’antiriciclaggio”.

(Così, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 15 marzo 2023)

 




Tardiva trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici. In arrivo gli alert del Fisco | Possibile la regolarizzazione con le disposizioni della cd. “Tregua fiscale”

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 marzo 2023, prot. n. 61196/2023 dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alle fatture elettroniche emesse oltre i termini previsti dal comma 4, articolo 21, del D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633 e ai corrispettivi telematici giornalieri trasmessi oltre i termini di cui al comma 6-ter, articolo 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

Gli elementi e le informazioni nel provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il contribuente, inoltre, qualora decida di correggere il proprio comportamento entro il 31 marzo 2023, potrà avvalersi anche delle disposizioni previste dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per regolarizzare le violazioni formali (commi da 166 a 173) e le violazioni “sostanziali” (commi da 174 a 178).

Si ricorda che l’accesso alla sanatoria delle irregolarità formali permette di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi. In sostanza, per quello che interessa in questa sede, regolarizzabili la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (cfr. articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997) e la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (cfr. articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997). Ai sensi dei commi 166 e 167, dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le violazioni formali possono essere regolarizzate con il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. In forza del successivo comma 168, la regolarizzazione si perfeziona, oltre che con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167, con la «rimozione delle irregolarità od omissioni». Ne deriva, in linea generale, che le irregolarità, infrazioni o inosservanze compiute entro il 31 ottobre 2022 devono essere rimosse – per ciascun periodo d’imposta – al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata (31 marzo 2024). (Cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023)

Tuttavia, qualora alla tardiva trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici corrisponda anche ad una tardiva/errata liquidazione dell’IVA la violazione diviene sostanziale. In tal caso, si dovrà utilizzare il ravvedimento (speciale o ordinario). Si ricorda che in deroga alla disciplina ordinaria del ravvedimento operoso, la regolarizzazione cd. “speciale” (applicabile alla violazioni prodromiche non formali) avviene con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, e si perfeziona con il versamento del quantum dovuto in un’unica soluzione, ovvero della prima rata, entro il 31 marzo 2023, nonché con la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni ravvedute. È ammesso, infatti, il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, mentre, sulle rate successive alla prima – da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno – sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. (Vedi speciale: Speciale “Tregua fiscale”).

Nel provvedimento, infine, sono indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

 

Link ai documenti richiamati:

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 marzo 2023, prot. n. 61196/2023, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici», pubblicato il 06.03.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, concernente l’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, riguardante la regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

I codici tributo per il pagamento delle somme dovute per la fruizione della misure previste dalla “Tregua fiscale”

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «RISCOSSIONE – TREGUA FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 




Bonus imprese prodotti energetici. Pubblicati nuovi chiarimenti (Faq) sui rimedi in caso di scarto delle comunicazioni da inviare entro il 16 marzo 2023

Pubblicata una nuova risposta dell’Agenzia delle entrate nell’apposita sezione del sito delle Entrate dedicata ai bonus energetici.

 

Risposte alle domande più frequenti (aggiornamento al 10/03/2023)

 

Per conto dei miei assistiti, ho inviato alcune comunicazioni dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici, di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia n. 44905 del 16 febbraio 2023 e n. 56785 del 1° marzo 2023. Due di queste sono state scartate: una perché il codice ATECO dell’impresa non era coerente rispetto alla tipologia del credito e l’altra perché la società che ha presentato l’istanza è diversa da quella che aveva maturato il credito nel 2022.

Cosa devo fare per inviare le comunicazioni affinché non vengano nuovamente scartate?

 

Se lo scarto della comunicazione, inviata entro il 16 marzo 2023, è dovuto a una delle seguenti motivazioni:
– la comunicazione è stata presentata da un’impresa che ha un codice ATECO principale non coerente con la tipologia del credito maturato (ma il codice ATECO secondario è pertinente);
– l’impresa che ha presentato l’istanza non era attiva nel 2022, ma ha diritto alla fruizione del credito per averlo acquisito, a seguito di un’operazione straordinaria, dall’impresa che lo ha maturato nel 2022;
– il soggetto beneficiario del credito non è titolare di partita IVA attiva, in quanto localizzato nei comuni di Livigno e Campione d’Italia.

In tali eventualità, in presenza di tutti i presupposti per beneficiare dell’agevolazione, la comunicazione deve essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it, anche successivamente al 16 marzo 2023, compilando lo stesso modello approvato con il provvedimento n. 56785 del 1° marzo 2023.
– La comunicazione trasmessa tramite PEC deve essere sottoscritta con firma digitale dal beneficiario del credito e il messaggio deve recare nell’oggetto la dicitura “Scarto della comunicazione dei crediti maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici” e il codice fiscale dello stesso beneficiario. In alternativa, il modello può essere sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Inoltre, nel messaggio di posta elettronica certificata deve essere indicato il motivo per il quale si chiede l’acquisizione della comunicazione e deve essere allegata la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema. La comunicazione può essere trasmessa al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata anche per il tramite di intermediari appositamente delegati.
Le comunicazioni inviate tramite PEC per motivi diversi da quelli sopra indicati saranno respinte.
Se, invece, la comunicazione è stata scartata per errori di compilazione, è necessario inviarla nuovamente con i dati corretti, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia, entro il 21 marzo 2023.

 

I recenti crediti d’imposta riconosciuti a parziale copertura delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di gas naturale e di energia elettrica possono essere utilizzati in compensazione anche senza attendere la fine del trimestre di riferimento?

 

Si premette che:

  • l’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel I trimestre 2022;
  • l’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022;
  • l’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2022;
  • l’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022;
  • l’articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2022.

 

Si ritiene che le norme sopra indicate non ostino all’utilizzo in compensazione dei relativi crediti d’imposta in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumati, con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’articolo 109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto.

 

Vedi anche:

Bonus energetici 2022. Nuovo modello per comunicare il tax credit carburanti per le attività agricole e per la pesca (da presentare entro il 16 marzo 2023)

 

 




Bonus energetici 2022. Nuovo modello per comunicare il tax credit carburanti per le attività agricole e per la pesca (da presentare entro il 16 marzo 2023)

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 44905 del 16 febbraio 2023 è stato approvato il modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per il secondo semestre 2022 e per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il quarto trimestre 2022.

L’articolo 15, comma 1-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, prevedendo che la suddetta comunicazione debba essere inviata entro il 16 marzo 2023 anche con riferimento al credito spettante per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo. Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’1° marzo 2023, prot. n. 56785/2023, le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 16 febbraio 2023 sono estese al credito d’imposta di cui all’articolo 7 del citato decreto-legge n. 115 del 2022, spettante per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022.

Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni relative all’ulteriore credito d’imposta sopra richiamato, con il nuovo provvedimento n. 56785/2023 sono approvate anche le nuove versioni del “Modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici” e delle istruzioni di compilazione, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 16 febbraio 2023. In particolare, è stato aggiornato il quadro “B” del modello di comunicazione, dove sono indicati i crediti d’imposta e i relativi requisiti. Inoltre, il citato provvedimento dell’1° marzo 2023 fornisce indicazioni per l’invio, tramite il Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari, delle comunicazioni da parte dei soggetti localizzati nei comuni di Livigno e Campione d’Italia, che potrebbero risultare privi di partita IVA.

La procedura telematica di acquisizione delle comunicazioni è stata aggiornata il 1° marzo 2023.

 

 

 

Comunicazione crediti d’imposta maturati nel 2022
Dalla pagina web del sito dell’Agenzia delle entrare dedicata alla “Comunicazione crediti d’imposta maturati nel 2022“

 

L’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e l’articolo 7, comma 1-quater, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta di seguito elencati debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022:

  • CODICE 6968 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6969 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6970 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6971 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6983 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6984 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6985 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6986 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6987 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6993 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6994 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6995 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6996 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6972 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

La comunicazione deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

 

La comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022” e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso: “Servizi – Agevolazioni – Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici“.

 

Per maggiori informazioni, consultare il provvedimento prot. n. 56785 del 1° marzo 2023 e le istruzioni per compilare il modello di comunicazione.

 

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’1° marzo 2023, prot. n. 56785/2023, recante: «Estensione della comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici», pubblicato il 01.03.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8/9 del 2023

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Speciale Modulistica 2023
Modelli dichiarativi dei redditi 2022

 

 

Dichiarazioni Redditi 2023 SC. Le novità del modello

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2023, prot. n. 55523/2023, approvato il nuovo modello dichiarativo 2023 …

Continua a leggere →

 

Modelli “Redditi 2023” delle Società e degli Enti
Redditi SC • Redditi SP • Redditi ENC

 

Istruzioni generali comuni ai modelli 2023 degli enti e delle società

 

Modello “Redditi 2023-SC”
per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati

 

Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2023, prot. n. 55523/2023, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2023-SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2023 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2023-SC”.».

 

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet: www.agenziaentrate.it il giorno 03.03.2023

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

 

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