Zes, dai Commercialisti una guida alle novità 2026

Consiglio e Fondazione nazionali della categoria pubblicano un set di strumenti allineato alle nuove regole in relazione a massimali, categorie di investimento e requisiti di tracciabilità e attestazione

Le Zone Economiche Speciali. Quadro di sintesi degli adempimenti per investimenti 2026 e delle opportunità future è il titolo del documento pubblicato oggi dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti. (Link esterno: https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2026/04/2026_04_24_le-zone-economiche-speciali.pdf)

Il documento, realizzato nell’ambito dell’attività dell’area “Finanza agevolata”, alla quale è delegato il vicepresidente nazionale della categoria Antonio Repaci, è un aggiornamento di pubblicazioni sul tema del 2024. Consiglio Nazionale e Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti avevano allora redatto due documenti, il primo recante un quadro di sintesi degli adempimenti connessi agli investimenti; il secondo concepito come strumento operativo di supporto ai revisori incaricati di attestare l’ammissibilità degli investimenti.

Con l’introduzione della disciplina ZES 2026, il legislatore ha ora aggiornato il quadro normativo, introducendo novità sostanziali rispetto alla versione 2025 e alle disposizioni originarie del 2024. Tra i requisiti fondamentali per l’accesso alle agevolazioni, resta centrale la corretta certificazione delle spese sostenute, che garantisce che gli investimenti rispettino i criteri previsti, risultino ammissibili e siano conformi alla normativa vigente.

L’evoluzione normativa intervenuta ha reso necessario un aggiornamento organico delle pubblicazioni del 2024, al fine di fornire ai professionisti un set di strumenti pienamente allineato alle nuove regole in relazione ai massimali, alle categorie di investimento e ai requisiti di tracciabilità e attestazione.

Il documento aggiornato raccoglie entrambi i lavori, descrivendo gli adempimenti relativi agli investimenti 2026 e tutte le fasi essenziali dell’incarico della certificazione delle spese sostenute.

L’aggiornamento rappresenta, dunque, una revisione evolutiva del lavoro iniziato nel 2024, conservandone l’impianto operativo, ma ne amplia la capacità di orientare i professionisti chiamati a operare nell’ambito della disciplina ZES 2026

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 24 aprile 2026)

 

Vedi anche:

 

Presentazione Comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES Unica 2025 (Mod. ZAG26)

Da oggi (15/04/2026) è possibile inviare i file contenenti le richieste di attribuzione del credito d’imposta aggiuntivo di cui all’articolo Art. 1, commi da 448 a 452, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, a favore delle imprese che hanno validamente presentato dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa di cui all’art. 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli investimenti nella ZES unica 2025, e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle entrate.

A tal proposito sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile l’applicazione che consente la compilazione del file telematico.

Inoltre nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico“, sono disponibili le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, che gestiscono la predisposizione di tale documento per la trasmissione telematica.

 

31-03-2026

Presentazione Comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica 2026 (ZES26)

Credito d’imposta ZES unica 2026-2028: nuove comunicazioni, scadenze e utilizzo del beneficio

 

31-03-2026

Presentazione Comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica Agricoltura 2026 (ZEP26)

31-03-2026

Presentazione Comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) 2026 (ZLP26)




Credito d’imposta ZES unica 2026-2028: nuove comunicazioni, scadenze e utilizzo del beneficio

L’articolo 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha modificato i commi 1, 4, primo periodo, e 6, primo periodo, dell’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, prevedendo un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

Ai sensi del successivo comma 439, primo periodo, dell’articolo 1, della citata Legge n. 199/2025 gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 124/2023 comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese sostenute e quelle che prevedono di sostenere negli anni 2026, 2027 e 2028. Il medesimo articolo 1 prevede, al comma 439, secondo periodo, che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la Comunicazione di cui al primo periodo del predetto comma inviano per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 all’Agenzia delle entrate una Comunicazione integrativa attestante l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Ciò premesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 440, della Legge n. 199/2025, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2026, prot. n. 3882/2026, sono stati approvati i modelli denominati “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica” eComunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica”, con le relative istruzioni.

I predetti modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati per le comunicazioni relative al credito d’imposta ZES unica per ciascuno dei tre anni 2026, 2027 e 2028.

Si ricorda che l’art. 1, commi 438-443, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), ha esteso il contributo sotto forma di credito d’imposta istituito dall’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124, a favore delle imprese che effettuano dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (“ZES unica”), che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Come anticipato il comma 438, ha esteso il credito d’imposta per investimenti realizzati nella ZES unica dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 nel limite di spesa di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028. Il contributo sotto forma di credito d’imposta incentiva l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

 

Procedura di accesso al credito d’imposta per il 2026

 

Per l’anno 2026, ai fini della fruizione del credito d’imposta, la Legge di bilancio per il 2026, all’art. 1, comma 439, ha previsto che «gli operatori economici comunicano all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026».

A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato tale comunicazione «inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 … all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione» preventiva.

La comunicazione integrativa, a pena del rigetto/scarto della comunicazione stessa, indica inoltre, l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 3882 del 30 gennaio 2026 sono stati approvati i modelli di comunicazione e di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, e definite le relative modalità di trasmissione telematica.

 

Soggetti beneficiari

 

Il decreto attuativo del 17 maggio 2024 recante le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica, stabilisce che possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Sono escluse dall’applicazione del beneficio anche le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento nonché le imprese in difficoltà, come definite all’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 della Commissione europea.

 

Investimenti ammissibili

 

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651 del 2014, realizzati, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 4, del decreto-legge Sud, «dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028», relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che verranno impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Nel caso di beni immobili strumentali, sono agevolabili gli investimenti anche se riguardano beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.

Sono esclusi dall’agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato (vedi anche: Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 183 dell’8 luglio 2025).

Inoltre, sono escluse le acquisizioni effettuate tra soggetti tra i quali sussistano i rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del Codice civile.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Sono agevolabili esclusivamente gli investimenti che rispettano il principio di incentivazione di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651 del 2014. La violazione del principio comporta decadenza dall’agevolazione, anche in presenza di investimenti materialmente ammissibili.

Ne consegue che non sono agevolabili investimenti integralmente realizzati prima della presentazione della Comunicazione; l’agevolazione non può riguardare investimenti “a posteriori”, già decisi e irreversibili.

 

Il credito è differenziato per regioni, dimensioni dell’impresa ed entità dell’investimento.

 

In particolare, il credito di imposta è determinato secondo la tabella che segue:

Regioni Piccole Imprese Medie Imprese Grandi Imprese
Progetti di investimento (1) Grandi progetti di investimento (2) Progetti di investimento (1) Grandi progetti di investimento (2)
Campania 60% 40% 50% 40% 40%
Puglia 60% 40% 50% 40% 40%
Basilicata 50% 30% 40% 30% 30%
Calabria 60% 40% 50% 40% 40%
Sicilia 60% 40% 50% 40% 40%
Sardegna 50% 30% 40% 30% 30%
Molise 50% 30% 40% 30% 30%
Puglia (3) 70% 50% 60% 50% 50%
Sardegna (3) 60% 40% 50% 40% 40%
Abruzzo (4) 35% 15% 25% 15% 15%
Marche (4) 35% 15% 25% 15% 15%
Umbria (4) 35% 15% 25% 15% 15%

 

1) Progetti con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro;
2) Progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro (come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale);
3) Per i territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta
4) Investimenti realizzati nei territori situati nelle “Zone c non predefinite” ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE

 

Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651 del 2014.

 

Modalità di fruizione

 

Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento GBER”), ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE.

In particolare, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

È cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo, pena la decadenza dai benefici goduti.

In base all’art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto iscritto nella sezione A del registro dei revisori dei conti di cui all’art. 8 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39.

 

 

Certificazione del prospetto ZES

 

Si ricorda che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha sviluppato uno strumento operativo utile ai revisori coinvolti nella certificazione degli investimenti, supportandoli nelle attività relative all’incarico in conformità con l’articolo 3 del Decreto del 17 maggio 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR.

Il documento contempla le fasi essenziali, che vanno dalla lettera di incarico, alla check list con i principali controlli consigliati, alla lettera di attestazione e alla relazione di certificazione del revisore.

Link esterno al sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Credito d’imposta ZES unica 2026-2028: nuove comunicazioni, scadenze e utilizzo del beneficio

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2026, prot. n. 3882/2026, sono stati approvati i nuovi modelli di comunicazione necessari per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica relativi agli anni 2026, 2027 e 2028.

La richiesta dell’agevolazione si articola, anche per il nuovo triennio, in due distinti adempimenti comunicativi, entrambi a pena di decadenza.

La Comunicazione: finestre temporali annuali

Il primo adempimento consiste nella Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta con la quale l’impresa indica:

  • le spese ammissibili già sostenute dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
  • le spese che prevede di sostenere entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Le finestre di trasmissione sono fissate, per ciascun periodo d’imposta, come segue:

dal 31 marzo – 30 maggio 2026 per gli investimenti 2026;
dal 31 marzo – 30 maggio 2027 per gli investimenti 2027;
dal 31 marzo – 30 maggio 2028 per gli investimenti 2028.

La Comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite intermediario abilitato, utilizzando il software reso disponibile dall’Agenzia delle entrate. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce integralmente le precedenti riferite allo stesso anno.

 

La Comunicazione integrativa: adempimento essenziale a pena di decadenza

 

Il secondo passaggio, imprescindibile ai fini dell’agevolazione, è rappresentato dalla Comunicazione integrativa con la quale l’impresa attesta l’avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Le relative scadenze sono concentrate nel mese di gennaio dell’anno successivo:

dal 3 – 17 gennaio 2027 per gli investimenti 2026;
dal 3 – 17 gennaio 2028 per gli investimenti 2027;
dal 3 – 17 gennaio 2029 per gli investimenti 2028.

La Comunicazione integrativa non può indicare importi superiori a quelli già dichiarati nella Comunicazione preventiva e deve essere corredata dalla certificazione del revisore attestante l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alle scritture contabili, secondo quanto previsto dal decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024).

 

Utilizzo del credito: compensazione e controlli

 

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

La fruizione è subordinata:

  • al rilascio della seconda ricevuta dell’Agenzia delle entrate, che comunica il riconoscimento del credito;
  • all’eventuale verifica antimafia obbligatoria per crediti superiori a 150.000 euro (anche per cumulo con annualità precedenti);
  • alla verifica documentale, nei casi di investimenti non supportati da fattura elettronica o realizzati tramite leasing (cfr. punto 5.3. del Provvedimento del 30 gennaio 2026, prot. n. 3882/2026).

Il modello F24 deve essere trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia pena il rifiuto dell’operazione.

 

Indicazioni operative per i professionisti

Particolare attenzione va posta alla coerenza tra Comunicazione e Comunicazione integrativa, nonché alla tempestiva acquisizione della certificazione contabile, elemento ormai strutturale dell’agevolazione ZES unica.

 

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34 del 2024

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Gli approfondimenti

 

Il nuovo schema d’atto: aspetti di riflessione e analisi empirica
di Alvise Bullo e Elena De Campo

con Bozza di controdeduzioni da presentare dopo la comunicazione di uno schema di accertamento 

 

Il metodo dell’analisi strutturale della motivazione e la sua applicabilità all’atto impositivo con “motivazione rafforzata
di Eugenio Grimaldi

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

La motivazione della sentenza. Analisi del processo cognitivo e degli elementi di prova

 Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 27945 del 29 ottobre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Sentenza – Forma e contenuto – Motivazione – Analisi strutturale della motivazione – Elementi di prova – Esame – Enunciazione del relativo giudizio -Sufficienza – Esclusione – Descrizione del processo cognitivo determinante il giudizio finale – Necessità – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 132 c.p.c. – Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Accertamento di utili extracontabili a società di capitali a ristretta base sociale
Presunzione di distribuzione ai soci

 

Accertamento di utili extracontabili e giudicato tributario riflesso: gli effetti delle decisioni sulla società si estendono ai soci, anche nei giudizi contro la cartella, nonostante l’accertamento presuntivo “presupposto” del socio sia divenuto definitivo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 25267 del 20 settembre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi da partecipazione in società di capitali a ristretta base sociale – Accertamento in via presuntiva di utile extrabilancio di società a ristretta compagine sociale – Impugnazione – Giudizi separati per soci e società aventi ad oggetto maggiori redditi – Efficacia riflessa del giudicato – Definitività accertamento nei confronti dei soci per mancata impugnazione – Accertamento alla società a ristretta compagine sociale – Accertamento giudiziale di utile extrabilancio minore rispetto a quello accertato dal Fisco – Riduzione in pari misura percentuale del maggior reddito da partecipazione accertato nei confronti dei soci – Necessità – Anche nel corso del processo di impugnazione della cartella emessa per definitività dell’accertamento presupposto – Irrilevanza della cristallizzazione dell’accertamento “presupposto” a seguito sentenza definitiva per mancata impugnazione – Art. 68, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 336, comma 2, c.p.c. • COSA GIUDICATA CIVILE – Eccezione di giudicato – Giudicato esterno a seguito di sentenza della Corte di cassazione»

 

Prassi 

 

Agenzia delle Entrate

 

Concordato preventivo biennale (Cpb) – Condizioni per l’adesione – Cause di cessazione e decadenza

 

La trasformazione da associazione professionale a società tra professionisti (STP S.r.l.) mal si concilia con il Concordato preventivo biennale (Cpb). Le condizioni per accedere al Cpb per l’ex neo forfetario, fuoriuscito nell’anno, per il superamento della soglia di 100 mila euro
di Enrico Molteni

Trasformazione in STP S.r.l.: ostacoli al Cpb

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 247 del 6 dicembre 2024: «CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Condizioni per l’adesione – Cause di cessazione e decadenza – Trasformazione “eterogenea” da associazione professionale a società tra professionisti (Stp a responsabilità limitata) – Causa di cessazione del CPB – Ragioni -Avviene perché si modifica la categoria di reddito: da redditi di lavoro autonomo a redditi d’impresa – La modifica della tipologia di reddito comporta regole diverse per il calcolo della base imponibile e la determinazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili – Art. 21, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 13 del 2024 – Modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso – Configurabilità di ulteriore causa di cessazione del CPB – Ragioni – Modifica di attività nei sensi indicati nella lettera a) dell’art. 21, del D.Lgs. n. 13 del 2024 poiché il soggetto risultante dalla trasformazione non applicherà alcun ISA (ovvero applicherà un ISA diverso da quello utilizzato ai fini della definizione della proposta di CPB) – Cause di cessazione del CPB di cui al citato articolo 21 – Applicazione quanto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 22 del D.Lgs. n. 13 del 2024 disciplinante il caso di decadenza dal concordato – Esclusione – Conseguenze – Nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle fattispecie di cessazione del Concordato prevista dal citato articolo 21, il contribuente non dovrà determinare le imposte e i contributi tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, ma della sola dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo d’imposta – Artt. 21 e 22, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13»

Concordato preventivo biennale e neo forfetario. Le condizioni per l’adesione in caso di superamento della soglia di 100.000 euro nel corso del 2024

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 248 del 6 dicembre 2024: «CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – REGIME FORFETARIO – Cambio di regime – Condizioni per l’adesione al Cpb – Passaggio del neo forfetario al regime ordinario – Superamento della soglia di 100.000 euro in corso d’anno ex articolo 1, comma 71, della L. 23/12/2014, n. 190 con conseguente adozione del regime ordinario per l’intero periodo di imposta (nella specie, 2024) – Adesione al Concordato – Condizioni – Che il superamento/passaggio di regime sia avvenuto prima della scadenza del termine per l’adesione alla proposta di Concordato – Art. 11, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13»

 

Redditi di lavoro dipendente – Omaggi aziendali

 

Chiarimenti sul regime fiscale applicabile ai beni offerti in omaggio ai dipendenti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 89 dell’11 aprile 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Determinazione del reddito imponibile – Regime fiscale dei beni e servizi erogati ai dipendenti – Omaggi aziendali – Caffè, bevande e articoli di merchandising – Requisiti per l’esclusione dal reddito imponibile – Interesse datoriale – Limiti per l’esclusione – Applicazione degli articoli 9 e 51 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Art. 1, commi da 16 a 18, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024)»

 

Consiglio Nazionale del Notariato

Riforma delle imposte su successioni e donazioni

 

Prime note sul D.Lgs. n. 139/2024 – Modifiche in materia di registrazione e liquidazione di imposte di registro, di successione e donazione

Studio n. 114-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari l’11 ottobre 2024

 

 

Legislazione

 

Il decreto fiscale “Collegato” convertito in legge

La guida alla normativa

Decreto Fiscale: le misure fiscali su ravvedimento speciale, Cpb, bonus Natale, ZES e acconti

Il testo del Decreto-Legge 19 ottobre 2024, n. 155, conv., con mod., dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 189, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali» – Artt. 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 8 e 11

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

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ZES Unica. Le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile sono entrambe pari al 100 per cento

Con provvedimento del 12 dicembre 2024, prot. n. 446421/2024, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui ai commi 2 e 3-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, sono entrambe pari al 100 per cento.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari alla somma dei crediti di cui al comma 1, primo e terzo periodo, dell’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, risultanti dall’ultima comunicazione integrativa validamente presentata ai sensi del citato comma 1, secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 350036 del 9 settembre 2024, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 406943 del 6 novembre 2024, in assenza di rinuncia, moltiplicati per le sopra citate percentuali, troncando il risultato all’unità di euro.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Si ricorda che l’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 per l’accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1.

L’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.

Il medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024 ha, inoltre, inserito nell’articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024 il comma 3-bis con il quale viene disposto che qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge, risulti pari al limite massimo di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate è determinato l’ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati. Detta percentuale è determinata, fermo restando il limite di cui al citato comma 1 dell’articolo 16, rapportando l’importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito dell’applicazione della procedura prevista dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024, all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi del comma 1, terzo periodo, del medesimo articolo 1.

Tanto premesso, con il provvedimento del 12 dicembre 2024, prot. n. 446421/2024 reso noto che l’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui al comma 1, primo periodo, dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 113/2024, richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, è risultato pari a 2.336.465.840 euro, a fronte di 3.270 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa. L’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui al comma 1, terzo periodo, dell’articolo 1 del decreto-legge, richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente presentate nel suddetto periodo, è risultato pari a 214.824.865 euro, a fronte di 933.534.160 euro di risorse disponibili (3.270.000.000 – 2.336.465.840).

Pertanto, con il citato provvedimento del 12 dicembre 2024, prot. n. 446421/2024 stabilito che le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario, di cui ai commi 2 e 3-bis dell’articolo 1 del decreto-legge, sono entrambe pari al 100 per cento (3.270.000.000/2.336.465.840 e 933.534.160/214.824.865) dell’importo del credito richiesto.

Inoltre, ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024, sono altresì resi noti, per ciascuna regione della ZES unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

  • il numero delle comunicazioni inviate entro i termini;
  • la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;
  • l’ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

 




La Camera approva definitivamente il D.L. economico e fiscale collegato alla Manovra 2025

La Camera nella seduta di giovedì 5 dicembre 2024 ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (A.C. 2150).

Il decreto-legge, ora convertito in legge, prodromico alla Manovra di bilancio 2025, contiene importanti interventi in materia fiscali.

Link al testo della Relazione tecnica aggiornata – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (approvato dal Senato e definitivamente dalla Camera) (A.C. 2150)

Vedi tutte le novità fiscali introdotte dal Capo II del decreto-legge

(vedi: A.C. 2150 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” – approvato dal Senato – Stampato del  28-11-2024)




Il Senato approva le «Misure urgenti» che riaprono i termini del Cpb per i contribuenti ISA, ampliano la platea dei beneficiari del bonus Natale, rinviano il termine per il versamento del secondo acconto e modificano il regime del ravvedimento speciale

L’Assemblea del Senato, giovedì 28 novembre, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, con modificazioni, il Ddl di conversione del D.L. n. 155 (cd. Decreto fiscale) in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, nel testo proposto dalla V Commissione che passa all’esame della Camera. (vedi: A.C. 2150 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” – approvato dal Senato – Stampato del  28-11-2024)

Il decreto-legge prodromico alla Manovra di bilancio 2025 vera e propria (un collegato) contiene importanti interventi in materia fiscali. In particolare, Il Capo II del decreto-legge reca disposizioni fiscali.

 

Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e al decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13

 

L’articolo 7, come modificato in sede referente, interviene sulla disciplina del regime di ravvedimento speciale per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024.

Il comma 1 aggiunge, alla lettera a), i commi da 6-bis a 6-quater e modifica, alla lettera b), il comma 10.

Il nuovo comma 6-bis dell’articolo 2-quater prevede che i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 2-quater medesimo, con un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento speciale nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

  • hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell’articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell’articolo 148 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020;
  • hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017;
  • hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dagli ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi (b-bis).

Il nuovo comma 6-ter dell’articolo 2-quater dispone che, per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a) (dichiarazione di cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19), b) (dichiarazione di sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività), e b-bis) (causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa) ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

  1. la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
  2. l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera a), l’aliquota del 12,5%;
  3. la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
  4. l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera c), l’aliquota del 3,9%.

Il nuovo comma 6-quater dell’articolo 2-quater prevede che le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 6-ter, sono diminuite del 30%, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 6-bis, lettera b-bis).

La lettera a-bis) del nuovo comma 6-quater amplia la platea dei soggetti che possono effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali prevedendo che, lo stesso, possa essere effettuato dalla società o dall’associazione in luogo dei singoli soci. Nel dettaglio, la lettera a-bis) modifica il comma 8 dell’articolo 2-quater prevedendo, relativamente ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli soci o associati e, in riferimento ai redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR medesimo, che il versamento delle relative imposte sostitutive possa essere effettuato dalla società o dall’associazione in luogo dei singoli soci o associati.

Inoltre, al comma 10 dell’articolo 2-quater si specifica che nel caso di dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al comma 6-bis, il contribuente perde il beneficio di esclusione dalla rettifica del reddito d’impresa o di lavoro autonomo da parte dell’Agenzia delle entrate per i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 concesso dal comma 10 ai soggetti aderenti al regime di ravvedimento speciale.

 

Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale

 

L’articolo 7-bis consente, a talune condizioni, ai contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, pur avendone i requisiti, non hanno aderito al concordato preventivo biennale e che hanno presentato validamente la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, di aderire al concordato medesimo presentando la dichiarazione dei redditi integrativa (comma 1). Per tali soggetti si applica il regime di ravvedimento e, quindi, l’imposta sostitutiva prevista dalla legislazione vigente nei casi in cui l’adesione al concordato preventivo biennale sia avvenuta entro il 31 ottobre 2024 (comma 2). Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa, sono dunque esclusi dall’applicazione del comma 1 i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

 

Indennità una tantum in favore di lavoratori dipendenti

 

L’articolo 7-ter, inserito in sede referente, costituisce la trasposizione, in termini identici, dell’articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, di cui l’articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dispone l’abrogazione, con la salvezza degli effetti giuridici già verificatisi.

Il comma 1 dell‘articolo 7-ter modifica la disciplina di una indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti per l’anno 2024, introdotta dall’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

Le novelle di cui al presente comma 1: sopprimono (lettera a)) la condizione che il lavoratore abbia fiscalmente a carico il coniuge (in precedenza, tale condizione era posta per il beneficio in esame, fatte salve alcune ipotesi in cui essa già non trovava applicazione); introducono la norma di esclusione dall’indennità per i casi in cui il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) o il convivente di fatto del lavoratore sia beneficiario della medesima indennità (lettera b)); inseriscono il riferimento al codice fiscale del convivente di fatto nell’ambito degli elementi che devono essere indicati (ove sussistenti) nella richiesta del lavoratore (lettera c)).

Si ricorda, in via di estrema sintesi, che il beneficio in oggetto è subordinato al possesso di requisiti, inerenti al reddito complessivo del lavoratore, alla situazione familiare e all’importo minimo dei redditi da lavoro dipendente. L’importo dell’indennità – che non concorre alla formazione del reddito complessivo – è pari a 100 euro ovvero alla proporzionale misura inferiore nei casi in cui il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l’intero anno.

 

Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette

 

L’articolo 7-quater, introdotto in sede referente, al comma 1 rinvia, per il solo periodo d’imposta 2024, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro. Il versamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio del 2025. In alternativa, possono effettuare il versamento in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997 (4% annuo ai sensi del decreto del 21 maggio 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze). Sono esclusi dal beneficio i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Si specifica inoltre che per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di 170.000 euro si intende riferito al volume d’affari. Il volume di affari è definito dall’articolo 20 del D.P.R. n. 633 del 1972 quale l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare.

 

Modifica alla disciplina in materia di concordato preventivo biennale

 

L’articolo 7-quinqiues limita l’operatività della causa di esclusione dal concordato preventivo biennale di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b-quater), e della causa di cessazione del concordato prevista dall’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto-legislativo n. 13 del 2024, relativamente all’ipotesi in cui la società o l’associazione sia interessata da modifiche della compagine sociale, ai soli casi in cui tali modifiche aumentino il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato. In particolare, l’unico comma dell’articolo in esame, alla lettera a) modifica l’articolo 11, comma 1, lettera b-quater) del decreto legislativo n. 13 del 2024 recante la causa di esclusione dei contribuenti dall’accesso alla proposta di concordato che riguarda il caso in cui la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 è interessata da modifiche della compagine sociale. Per effetto della disposizione in esame, tale causa di esclusione opera soltanto nel caso di modifiche alla compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati (e non quindi nel caso di modifiche in cui tale numero diminuisce o rimane invariato), fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

Inoltre, l’unico comma dell’articolo in esame, alla lettera b), modifica l’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto legislativo n. 13 del 2024, recante la causa di cessazione dal concordato preventivo che riguarda il caso in cui la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR D.P.R. n. 917 del 1986 è interessata da modifiche della compagine sociale. Per effetto della disposizione in esame, analogamente a quanto visto per le cause di esclusione, tale causa di cessazione opera soltanto nel caso di modifiche alla compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

La relazione tecnica precisa che la modifica legislativa interviene per esigenze di chiarezza e di certezza nei rapporti tra fisco e contribuente chiarendo l’ambito di applicazione delle cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale in ipotesi di modifica della compagine sociale.

 

Modifiche al credito d’imposta ZES

 

L’articolo 8, al comma 1, modifica la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica prevedendo la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della disciplina (lettera a)); prevedendo che gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell’ ammontare massimo del credito d’imposta fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella comunicazione integrativa così come disciplinata dalla lettera precedente (lettera b)); disponendo che le eventuali risorse residue dopo il riconoscimento del credito di imposta siano destinate agli investimenti comunicati nell’ambito della comunicazione prevista dalla citata lettera a), della disposizione in esame (lettera c)).




Rilasciato il software di compilazione relativo all’aggiornamento del modello di comunicazione integrativa degli investimenti nella ZES

Da oggi (18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024) è possibile effettuare la trasmissione dei file contenenti  la comunicazione integrativa necessaria ad attestare, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024 destinati alle Zone economiche speciali e indicati nella comunicazione originaria.

A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha rilasciato il Software (Versione software: 1.0.0 del 18/11/2024) di compilazione relativo all’aggiornamento del modello di comunicazione integrativa degli investimenti nella ZES. Il Software “ZES UNICA INTEGRATIVA” consente la compilazione del modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica. E’ inoltre prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione dovrà essere effettuata anche se la “comunicazione originaria” indica investimenti agevolabili già realizzati alla data di trasmissione della stessa.

Nel dettaglio, la comunicazione va utilizzata dalle imprese che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 (“comunicazione originaria“), per attestare, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria (art. 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’art. 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155).
La comunicazione integrativa, a pena del rigetto, reca, altresì, l’indicazione dell’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dall’art. 7, comma 14, del richiamato decreto del 17 maggio 2024 (“certificazione”). Mediante la comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti ulteriori ovvero di importo superiore rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione originaria, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla relativa documentazione probatoria.

Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 113 del 2024 si applicano anche qualora la comunicazione originaria rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

 

Vedi anche:

Zes unica. Approvato il nuovo modello per l’integrazione degli investimenti

 

Certificazione del prospetto ZES

Si ricorda che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha sviluppato uno strumento operativo utile ai revisori coinvolti nella certificazione degli investimenti, supportandoli nelle attività relative all’incarico in conformità con l’articolo 3 del Decreto del 17 maggio 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR.

Il documento contempla le fasi essenziali, che vanno dalla lettera di incarico, alla check list con i principali controlli consigliati, alla lettera di attestazione e alla relazione di certificazione del revisore.

Link esterno al sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1796

 




Zes unica. Approvato il nuovo modello per l’integrazione degli investimenti

Le comunicazioni integrative devono essere presentate esclusivamente in via telematica, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024.

 

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 per l’accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del citato Decreto-legge si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

L’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.

Il medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024 ha, inoltre, inserito nell’articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 113/2024 il comma 3-bis con il quale viene disposto che qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge, risulti pari al limite massimo di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate è determinato l’ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati.

Ciò premesso, al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 novembre 2024, prot. n. 406943/2024 è stato disposto:

Le versioni aggiornate del modello di comunicazione e delle relative istruzioni sono parti integranti del citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 novembre 2024, prot. n. 406943/2024.

Come anticipato, la comunicazione integrativa deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, in via telematica, utilizzando il nuovo modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

  • inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. Importante: l’ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
  • annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 novembre 2024, prot. n. 406943/2024, recante: «Aggiornamento del modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica. Modificazioni al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 con il quale è stato approvato il modello di comunicazione integrativa», pubblicato il 6.11.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Tax credit “Zona economica speciale per il Mezzogiorno”. Approvato il modello di comunicazione integrativa prevista dal D.L. “Omnibus”

Approvato il nuovo modello per trasmettere la comunicazione integrativa relativa al tax creditZona economica speciale per il Mezzogiorno”, prevista dal D.L. n. 113/2024.

Il provvedimento, del 9 settembre 2024, prot. n. 350036/2024, dell’Agenzia delle entrate, detta nuove regole per l’invio delle comunicazioni e modifica quanto indicato dal provvedimento dell’11 giugno 2024, stabilendo che non si terrà conto delle comunicazioni integrative già inviate sulla base del precedente provvedimento.

Gli operatori economici potranno usare il modello che sarà messo a disposizione sul sito delle Entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 per attestare l’avvenuta realizzazione, entro il termine del 15 novembre, degli investimenti già comunicati all’Agenzia a partire dallo scorso 12 giugno.

 

Come trasmettere la comunicazione

Il modello della comunicazione integrativa è disponibile sul sito internet dell’Agenzia e deve essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il softwareZES UNICA INTEGRATIVA”, che sarà reso disponibile gratuitamente. Il beneficiario o il soggetto incaricato che ha inviato la comunicazione riceverà, nella sua area riservata, un riscontro dall’Agenzia sotto forma di ricevuta oppure di scarto.

Se l’invio è stato effettuato entro i termini e nei quattro giorni precedenti, ma è stato scartato dal sistema telematico, sarà considerato tempestivo purché ritrasmesso entro i cinque giorni solari successivi al termine indicato.

 

Il Contributo

 

L’articolo 16 del D.L. n. 124/2023, ha istituito un contributo sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese che investono in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che sono attivate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (c.d. “ZES unica”). Il credito, riconosciuto nella misura massima di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento, è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 mentre non sono agevolabili gli investimenti il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate 9 settembre 2024)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, prot. n. 350036/2024, recante: «Approvazione del modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica, con le relative istruzioni e definizione delle  modalità di trasmissione telematica, da presentare a pena di decadenza dal contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124», pubblicato il 9.09.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Via libera dal Cdm al D.L. Omnibus. Ulteriori fondi per il credito di imposta ZES Unica | Prorogate le agevolazioni IVA previste per le associazioni sportive dilettantistiche e chiarimenti relativi al regime IVA dei corsi di attività sportiva invernale

Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (decreto-legge)

 

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 7 agosto 2024, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

 

Disposizioni in materia di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica

 

Il testo prevede l’ulteriore autorizzazione di spesa di 1,6 miliardi di euro, per l’anno 2024, da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro già stanziati, per il finanziamento del credito d’imposta previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 per le imprese e gli altri operatori economici che effettuino investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica.

Per accedere all’agevolazione, gli operatori economici che hanno già presentato la documentazione prevista dovranno inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, all’Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti già indicati. La comunicazione dovrà anche indicare l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative fatture elettroniche.

 

Flat tax

 

Si innalza da 100.000 a 200.000 euro annui l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, ai fini dell’articolo 43 del codice civile, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

 

Sport

 

Si prorogano le agevolazioni IVA previste per le associazioni sportive dilettantistiche e si apportano alcuni chiarimenti relativi al regime IVA per l’erogazione di corsi di attività sportiva invernale. Inoltre, si introducono disposizioni volte a sostenere gli operatori del settore sportivo, in particolare in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati fino al 15 novembre 2024.

 

Scuola

 

Si estende anche per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024-2025 la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

 

Rifinanziamento del FEN

 

La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è incrementata di 150 milioni di euro per l’anno 2024 per le finalità generali.

 

Università

 

Si mettono a disposizione delle attività di ricerca 50 milioni di euro del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali.

 

Collegi di merito

 

Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati è incrementato, per l’anno 2024, di 1 milione di euro.

 

Attività culturali

 

Al fine di celebrare la storia, la cultura e l’arte della città di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico italiano nella ricorrenza del venticinquesimo centenario della fondazione dell’antica Neapolis (21 dicembre dell’anno 475 a.C.), è istituito il Comitato nazionale “Neapolis 2500”. Al Comitato è attribuito un contributo pari a 1 milione di euro per l’anno 2024. Al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell’ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025 è stanziato in favore del Comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro per il 2024.

 

Investimenti nei paesi esteri

 

Si rendono esenti da garanzia, a domanda del richiedente, le domande di finanziamento agevolato relative delle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano (articolo 10, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 e fondo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251) presentate fino al 31 dicembre 2025

 

Comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica

 

Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività turistico-ricettive connesse allo sci, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori e delle aree della dorsale appenninica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l’anno 2024.

 

Scampia

 

Il decreto stanzia oltre 3 milioni di euro per il Comune di Napoli da destinare a contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari detentori delle unità immobiliari del complesso edilizio denominato “Le Vele”, Vela celeste B, dell’area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati dalle competenti autorità in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024.

Il testo prevede, infine, specifiche misure in materia di differimento di termini fiscali, a sostegno degli enti territoriali, per l’Ilva, in tema di Piano nazionale complementare, di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali, di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR.




Bonus investimenti ZES Unica. La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 17,6668 per cento dell’importo richiesto

L’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262747 dell’11 giugno 2024, emanato ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del decreto, sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione da presentare per beneficiare dell’agevolazione.

Il comma 4 dell’articolo 5 del Decreto del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR del 17 maggio 2024: recante: «Modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli», ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate.

Tanto premesso, con provvedimento del 22 luglio 2024, prot. n. 305765/2024 l’Agenzia delle entrate ha reso nota la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario. Questa è pari al 17,6668 per cento (1.670.000.000 / 9.452.741.120) dell’importo del credito richiesto.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 39 del 22 luglio 2024 è stato istituito il seguente codice tributo:

  •  “7034” denominato “credito d’imposta investimenti ZES Unica – articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimentoè indicato l’anno di sostenimento dei  costi, nel formato “AAAA.

L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite dal citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’11 giugno 2024, pena lo scarto del modello F24.

 

 

 




Comunicazione per il bonus investimenti nella Zes unica. Pronta l’applicazione che consente la compilazione del file telematico

Da oggi (12 giugno 2024) è possibile effettuare la trasmissione dei file contenenti le richieste di attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124).

A tal proposito sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile l’applicazione che consente la compilazione del file telematico.

Inoltre nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico“, sono disponibili le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, che gestiscono la predisposizione di tale documento per la trasmissione telematica.

 

Il software ZES24 consente la compilazione della comunicazione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. E’ inoltre prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione contenente i dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d’imposta deve essere inviata dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

L’eventuale comunicazione integrativa va trasmessa, con le stesse modalità, tra il 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025.

Infine, in base a quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del decreto interministeriale attuativo, i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello loro riconosciuto comunicano all’Agenzia delle entrate con le stesse modalità, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato.

Si ricorda che l’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha istituito un contributo sotto forma di un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (c.d. “ZES unica”) che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.

Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento GBER – General Block Exemption Regulation), ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE, fermo restando l’esclusione prevista dall’art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 con riferimento al credito d’imposta investimenti transizione 5.0.

In base all’art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

 

Vedi anche:

Disponibile online il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica

Zes unica per il Mezzogiorno. Approvato il modello di comunicazione per beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti | Domande al via dal 12 giugno e fino al 12 luglio per le spese 2024




ZES unica: in Gazzetta le modalità di accesso al credito d’imposta per gli investimenti

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – del 17 maggio 2024, recante: «Modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli».

Il decreto disciplina le modalità di accesso al credito d’imposta ZES Unica. Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate “a breve” sarà approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e saranno definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.




Nuovo D.L. su Mezzogiorno e immigrazione. Le relazioni sull’istituzione della Zona economica speciale (Zes) Unica

Pubblicate le Relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione».

Si ricorda che al capo III (articoli 9-17) del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 è stata introdotta e disciplinata la nuova ZES unica per il Mezzogiorno, comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Leggi di più

 




Il Cdm approva il “D.L. Sud” che istituisce la Zona economica speciale per il Mezzogiorno

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 7 settembre 2023, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese.

Il testo introduce specifiche misure finalizzate alla crescita e al consolidamento economico delle aree del Sud Italia, con l’obiettivo di renderle più idonee per lo sviluppo e per la crescita dimensionale del sistema produttivo.

 

 

Aggiornamento al 25/09/2023

Nuovo D.L. su Mezzogiorno e immigrazione. Le relazioni sull’istituzione della Zona economica speciale (Zes) Unica

Le Relazioni del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione».

Link al testo delle «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione»

Decreto Legge n. 124 del 19 settembre 2023 – Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione – TESTO INTEGRALE
www.pianetafiscale.it/files/Legis/2023/DL124-23.pdf

 

 

Programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)

 

Si conferma che il complesso delle risorse FSC, per il periodo di programmazione 2021-2027, è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell’80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. La ripartizione delle risorse FSC avviene ad opera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro per gli affari europei e sentita la Cabina di regia FSC, in favore solo di amministrazioni centrali e regioni e province autonome (e non anche di città metropolitane e altri enti pubblici, come invece previsto dalla disciplina vigente); si introduce la possibilità che gli interventi previsti dagli Accordi per la coesione siano finanziati con le risorse destinate ad interventi complementari dei Programmi 2014-2020 che risultano ancora non impegnate, con i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei di competenza di ciascuna Amministrazione centrale o di ciascuna regione e con le risorse derivanti dai rimborsi europei e dal corrispondente cofinanziamento nazionale.

Si disciplinano le modalità per l’attribuzione alle amministrazioni delle risorse assegnate dal CIPESS per la realizzazione degli accordi per la coesione.

Si implementa uno specifico sistema di monitoraggio con riguardo all’utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione (Sistema nazionale di monitoraggio) e si dispone la pubblicazione sul portale web www.opencoesione.gov.it, gestito dal Dipartimento per le politiche di coesione, sia dei documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione sia dei dati anagrafici e di avanzamento dei progetti.

 

Zona economica speciale per il Mezzogiorno

 

Si prevede l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, della nuova Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, “ZES unica”, comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, che sostituirà le attuali otto Zone economiche speciali istituite nei territori del Mezzogiorno.

Si introduce un nuovo sistema di governance della ZES UNICA, confermando la previsione di una Cabina di regia istituita presso la PCM alla quale sono attribuite di funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio della ZES unica; prevedendo l’istituzione di una nuova Struttura di missione presso la PCM; si ridefiniscono gli adempimenti procedurali.

Si istituisce, presso la Presidenza del Consiglio e alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR della “Struttura di missione per la ZES”, con una durata di 3 anni. La Struttura dovrà fornire supporto all’Autorità politica delegata in materia di ZES per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo e di predisposizione e aggiornamento del Piano strategico ZES e delle attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

All’interno dell’area ZES, le aziende già operative e quelle che si insedieranno potranno beneficiare di diverse tipologie di vantaggi (speciali condizioni), quali la previsione di un’autorizzazione unica per l’avvio delle attività produttive e il riconoscimento, fino al 2026, di un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive.

 

Link al testo delle «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione»

Decreto Legge n. 124 del 19 settembre 2023 – Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione – TESTO INTEGRALE
www.pianetafiscale.it/files/Legis/2023/DL124-23.pdf