Trust estero trasparente: il reddito del beneficiario residente si determina secondo le regole fiscali dello Stato in cui esso è residente

Con la risposta n. 165 del 31 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di un trust estero trasparente con beneficiario individuato fiscalmente residente in Italia, il reddito imputabile al beneficiario deve essere determinato applicando le regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato nel quale il trust è residente o stabilito. Il reddito complessivamente prodotto dal trust e riferibile al beneficiario residente assume rilevanza in Italia indipendentemente dal requisito di territorialità previsto dall’articolo 23 del TUIR.

In sostanza, per determinare quanto il beneficiario residente deve assoggettare a IRPEF non si guarda alla somma distribuita dal trust né si ricostruisce il reddito applicando le regole italiane: occorre determinare il reddito del trust secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui esso è residente o stabilito e imputarne al beneficiario la quota di competenza.

In altri termini, prima si effettua il calcolo estero del reddito netto del trust; solo dopo quel risultato viene “importato” nel sistema italiano e qualificato unitariamente come reddito di capitale del beneficiario ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies).

Resta distinta la questione delle imposte assolte all’estero. Già la circolare n. 48/E del 2007 (par. 4) ha chiarito che qualora, il trust sia “trasparente” ed il reddito sia imputato ai beneficiari, il credito d’imposta spetta ai singoli beneficiari in proporzione al reddito imputato, analogamente a quando disposto dall’articolo 165, comma 9, per le società che hanno optato per il regime della trasparenza. Infine, nel caso in cui il trust attribuisca solo parte del reddito ai beneficiari e sia, quindi, in parte opaco e in parte trasparente, la detrazione spetta al trust e ai beneficiari in proporzione al reddito imputato.”.

La risposta precisa inoltre che non trova applicazione l’articolo 45, comma 4-quater, del TUIR, che presume reddito l’intero ammontare attribuito quando non sia possibile distinguere la componente reddituale da quella patrimoniale. Tale disposizione è infatti riferita, in linea di principio, alle attribuzioni effettuate da trust opachi esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata e non alla diversa fattispecie del trust trasparente con beneficiario individuato.

Nel caso esaminato, dopo il decesso della disponente superstite, l’istante risulta beneficiaria individuata in forza dell’atto istitutivo, che prevede la divisione del patrimonio fra i tre figli senza discrezionalità dei trustee. Da tale momento sorgono quindi in capo alla beneficiaria residente i conseguenti adempimenti fiscali, compresi quelli in materia di monitoraggio delle attività estere, IVIE e IVAFE.




Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Agosto 2026 – Aggiornamento con le risposte n. 154-165/2026

Con la risposta ad interpello n. 154 del 6 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha aperto la raccolta di agosto 2026 delle risposte ad interpello, affrontando il trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti a un dipendente della Banca d’Italia fiscalmente residente in Francia, con attività lavorativa svolta in parte in Italia e in parte da remoto dal territorio francese.

Il chiarimento, che rettifica la precedente risposta n. 132 del 2 luglio 2026, precisa che la Banca d’Italia, pur essendo un istituto di diritto pubblico, non è riconducibile, ai fini della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, alle nozioni di Stato, suddivisione politica o amministrativa o ente locale. Le retribuzioni corrisposte al dipendente devono quindi essere inquadrate nell’articolo 15 della Convenzione, relativo ai redditi di lavoro dipendente, e non nell’articolo 19 sulle funzioni pubbliche.

L’Agenzia esclude tuttavia l’applicazione del regime dei lavoratori frontalieri, poiché il contribuente non si reca quotidianamente in Italia, ma opera con una modalità mista: presenza fisica in Italia con cadenza settimanale e lavoro agile dalla Francia nei restanti giorni. La conseguenza è il riparto della potestà impositiva: tassazione concorrente in Italia e Francia per la quota di reddito riferibile ai giorni lavorati fisicamente in Italia; imposizione esclusiva in Francia per la quota riferibile all’attività svolta da remoto dal territorio francese.

Alla risposta n. 154/2026 si sono aggiunte le risposte ad interpello n. 155-164/2026, che ampliano in modo significativo la raccolta di agosto.

I nuovi chiarimenti riguardano temi di particolare interesse per professionisti, imprese e intermediari: dal regime a realizzo controllato nelle operazioni di conferimento e apporto di partecipazioni, anche senza aumento di capitale, alla valutazione antiabuso in presenza di dividendi e restituzione di finanziamenti soci; dalla tassazione dei risarcimenti per mancata fruizione della pausa mensa e dei buoni pasto alla disciplina delle plusvalenze immobiliari in caso di cessione di immobili, pertinenze e quote oggetto di interventi agevolati con Superbonus; dal welfare aziendale per spese di istruzione e assistenza RSA fino alle operazioni straordinarie di MLBO, OPA, fusione inversa e disapplicazione dei limiti al riporto di perdite fiscali e interessi passivi.

La raccolta si completa con la risposta n. 165 del 31 agosto 2026, ultima risposta ad interpello pubblicata nel mese di agosto 2026, dedicata al trattamento fiscale dei redditi di un trust estero trasparente con beneficiario individuato fiscalmente residente in Italia. Il chiarimento precisa, in particolare, che il reddito imputabile al beneficiario deve essere determinato secondo le regole fiscali dello Stato nel quale il trust è residente o stabilito, per essere poi assoggettato a imposizione in Italia come reddito di capitale.

Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l’oggetto, la sintesi e il link al testo integrale.

 

 

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Risposta n. 154 del 06/08/2026 – Rettifica Risposta n. 132 del 2/07/2026

Dipendente della Banca d’Italia residente in Francia: escluso il regime dei frontalieri se manca lo spostamento quotidiano; imponibile in Italia la quota di retribuzione riferita ai giorni lavorati nel territorio dello Stato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 154 del 6 agosto 2026 – Oggetto: CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI – Redditi di lavoro dipendente – Dipendente della Banca d’Italia residente in Francia – Esclusione dell’articolo 19 della Convenzione Italia-Francia, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20 – Regime dei lavoratori frontalieri ex articolo 15, paragrafo 4 della Convenzione Italia-Francia.- Tassazione concorrente della quota riferita ai giorni lavorati in Italia – Rettifica della risposta n. 132 del 2 luglio 2026.

In tema di Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, le remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia a un lavoratore dipendente fiscalmente residente in Francia non rientrano nell’articolo 19 della Convenzione, poiché la Banca d’Italia, pur essendo istituto di diritto pubblico, non è riconducibile alle nozioni convenzionali di Stato, suddivisione politica o amministrativa o ente locale. Gli emolumenti devono pertanto essere ricondotti all’articolo 15 della Convenzione. Il regime speciale dei lavoratori frontalieri di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo opera solo se il lavoratore si reca, in linea di principio, quotidianamente nell’altro Stato per svolgere la prestazione. In mancanza di tale requisito, la quota di reddito maturata nei giorni di lavoro svolti in Italia è soggetta a tassazione concorrente in Italia e in Francia, con eliminazione dell’eventuale doppia imposizione nello Stato di residenza; la quota riferita al lavoro svolto da remoto in Francia è imponibile esclusivamente in Francia. La risposta rettifica la precedente risposta n. 132 del 2 luglio 2026.

Riferimenti normativi e documentali

•  Articolo 15, paragrafi 1 e 4, della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20.
•  Articolo 19 della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni.
•  Articolo 24, paragrafo 2, della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni.
•  Paragrafo 9 e paragrafo 10, lettera a), del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Francia.
•  Circolare Agenzia delle Entrate 1° aprile 2016, n. 9/E.
Circolare Agenzia delle Entrate 18 agosto 2023, n. 25/E. – Smart working e lavoro frontaliero. I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.
Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 132 del 2 luglio 2026, rettificata.

 

Risposta n. 155 del 07/08/2026

Realizzo controllato anche senza aumento di capitale: ammesso l’apporto della partecipazione a patrimonio netto della conferitaria se il socio è già titolare dell’intero capitale; escluso l’abuso per dividendi e rimborso di finanziamenti se l’operazione ha funzione riorganizzativa

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 155 del 7 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Regime a realizzo controllato – Dividendi e restituzione di finanziamenti soci: verifica antiabuso sulla concreta destinazione della liquidità – Conferimento di partecipazioni imputato a riserva di patrimonio netto senza aumento di capitale – Socio unico della conferitaria – Restituzione di finanziamenti soci e valutazione antiabuso – Articolo 177, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Il conferimento della partecipazione di controllo in una società interamente partecipata dal conferente, con iscrizione a riserva di patrimonio netto e senza aumento di capitale, può beneficiare del regime a realizzo controllato se la conferitaria è già integralmente detenuta dal conferente; l’eventuale successiva restituzione di finanziamenti soci resta soggetta a verifica concreta per escludere un impiego meramente strumentale dei dividendi e profili abusivi.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 177, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)..
Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 11, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.
Articolo 2467 del codice civile.
Articolo 47, comma 1, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 89, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 17, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 9 del 20 gennaio 2026.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 33/E del 17 giugno 2010.
Principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 10 del 28 luglio 2020.
Atto di indirizzo del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 7 del 27 febbraio 2025.

 

Risposta n. 156 del 07/08/2026

Risarcimento per mancata pausa mensa e mancata attribuzione dei buoni pasto. Natura di danno emergente e non imponibilità delle somme, degli interessi e della rivalutazione monetaria | Somme, interessi e rivalutazione non imponibili se il pagamento ristora un danno emergente e non sostituisce redditi di lavoro

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 156 del 7 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – LAVORO DIPENDENTE – Risarcimento per mancata fruizione della pausa mensa e mancata attribuzione dei buoni pasto – Danno emergente non imponibile – Interessi e rivalutazione monetaria – Articolo 6, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Le somme liquidate a titolo di risarcimento per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia e per mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo della mensa integrano un danno emergente e non assumono rilevanza reddituale; non sono imponibili anche interessi e rivalutazione monetaria, in quanto accessori al credito principale.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 6, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 29 del CCNL richiamato nelle sentenze allegate all’istanza.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 106/E del 22 aprile 2009.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 356/E del 7 dicembre 2007.
Circolare Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997, punto 1.4.
Corte di cassazione, sentenza 28 novembre 2019, n. 31137.
Corte di cassazione, sentenza 21 ottobre 2020, n. 22985.

 

Risposta n. 157 del 10/08/2026

Cessione di immobile e pertinenze. Irrilevanza del preliminare e della caparra ai fini del quinquennio| Il quinquennio va verificato separatamente per ciascun cespite; il preliminare stipulato prima dei cinque anni non realizza la plusvalenza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 157 del 10 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Cessione di immobile e pertinenze – Plusvalenza immobiliare infraquinquennale – Contratto preliminare stipulato prima del quinquennio e caparra confirmatoria – Verifica separata per ciascun cespite – Articolo 67, comma 1, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Ai fini della plusvalenza immobiliare il contratto preliminare non ha effetto traslativo e non rileva per il computo del quinquennio; il termine va verificato separatamente per ciascun cespite, con possibile imponibilità della quota di corrispettivo riferibile alla pertinenza acquistata da meno di cinque anni anche se ceduta unitamente all’immobile principale.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 67, comma 1, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)
Articolo 68, comma 1, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 10, comma 3-bis, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 15, comma 1, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 5, ultimo comma, del del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Articolo 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 105/E del 21 maggio 2007.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 23/E del 28 gennaio 2009.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 136/E dell’8 aprile 2008.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E del 1° marzo 2007.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 83 del 22 novembre 2018.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 560 del 18 novembre 2022.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 10 del 24 gennaio 2025.
Corte di cassazione, ordinanza 21 gennaio 2020, n. 1242.
Corte di cassazione, ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2154.

 

Risposta n. 158 del 10/08/2026

Plusvalenza Superbonus tra comproprietari: escluse le quote acquisite per successione; per le altre quote ammessa la perizia, ma non rilevano le spese sostenute da altro comproprietario

Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 158 del 10 agosto 2026

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 158 del 10 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Plusvalenza da cessione di quote immobiliari dopo interventi Superbonus – Immobile in comproprietà e spese sostenute da altro comproprietario – Esclusione pro-quota per successione e determinazione del costo – Articoli 67, comma 1, lettera b-bis), e 68 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Per la cessione di quote di immobile oggetto di interventi Superbonus, la plusvalenza ex articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR è esclusa solo per la quota acquisita per successione; le spese agevolate sostenute da altro comproprietario non incrementano il costo fiscalmente riconosciuto delle quote cedute dalle istanti, ferma la possibilità di utilizzare una perizia giurata in mancanza dei costi storici.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 68, comma 1, del TUIR.
Articolo 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
Articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
Articolo 1, commi da 64 a 67, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 13 giugno 2024.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 208 del 23 ottobre 2024.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 86 del 27 marzo 2026.

 

Risposta n. 159 del 10/08/2026

Welfare aziendale per spese di istruzione: rimborso non imponibile anche se il pagamento è effettuato dal coniuge del dipendente, purché la spesa sia documentata e non duplicata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 159 del 10 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI -LAVORO DIPENDENTE – Welfare aziendale – Rimborso di spese di istruzione per familiari pagate dal coniuge del dipendente – Non concorrenza al reddito e obblighi documentali – Articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Le somme rimborsate dal datore di lavoro per spese di istruzione sostenute nell’interesse dei familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR non concorrono al reddito di lavoro dipendente anche se il pagamento è stato effettuato dal coniuge del dipendente, purché la documentazione attesti fruitore e finalità e sia escluso ogni doppio rimborso o beneficio fiscale.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 51, comma 1, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 12 del del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 55/E del 25 settembre 2020.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 35/E del 4 novembre 2022.
Articolo 12 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Risposta n. 160 del 12/08/2026

MLBO “atipico” con acquisizione di minoranza: disapplicabili i limiti al riporto di perdite e interessi del veicolo se gli asset fiscali derivano dall’operazione e non vi è commercio di posizioni fiscali

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 160 del 12 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Operazione di MLBO atipica con acquisizione di partecipazione di minoranza – Disapplicazione dei limiti al riporto delle posizioni fiscali della società veicolo – Articolo 172, commi da 7 a 7-ter, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Nell’operazione di merger leveraged buy-out atipica, caratterizzata dall’acquisizione di una partecipazione di minoranza e dalla successiva fusione inversa, le limitazioni al riporto delle posizioni fiscali della società veicolo possono essere disapplicate se perdite fiscali ed eccedenze di interessi passivi derivano dall’operazione e non emerge il rischio di commercio di bare fiscali.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 172, commi da 7 a 7-ter, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 177-ter del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 96 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 2501-bis del codice civile.
Articolo 2501-ter del codice civile.
Articolo 2501-quater del codice civile.
Articolo 2501-sexies del codice civile.
Articolo 2501-septies del codice civile.
Articolo 2504-bis del codice civile.
Articolo 15, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192.

 

Risposta n. 161 del 14/08/2026

Apporto totalitario a patrimonio netto da più soci: realizzo controllato applicabile se le compagini sono speculari, le quote restano proporzionali e il controllo diretto diventa solo indiretto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 161 del 14 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Regime a realizzo controllato – Apporto totalitario di partecipazioni a patrimonio netto senza aumento di capitale in presenza di più soci conferenti – Applicabilità – Articolo 177, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Il regime a realizzo controllato può applicarsi all’apporto congiunto e totalitario delle partecipazioni a patrimonio netto della conferitaria, senza aumento di capitale, quando più soci persone fisiche detengono le stesse percentuali nelle società coinvolte e l’operazione si limita a trasformare il controllo diretto in controllo indiretto tramite holding.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 177, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.
Articolo 2465 del codice civile.
Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 17, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 33/E del 17 giugno 2010.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 9 del 20 gennaio 2026

 

Risposta n. 162 del 14/08/2026

Fusione inversa post-OPA con indebitamento: limiti al riporto degli asset fiscali disapplicabili quando perdite e interessi del veicolo sono fisiologici all’acquisizione e alla fusione nella target

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 162 del 14 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Fusione inversa del veicolo nella target dopo OPA con indebitamento e delisting – Disapplicazione dei limiti al riporto di perdite fiscali e interessi passivi – Articolo 172, comma 7, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Nella fusione inversa del veicolo di acquisizione nella società target, realizzata dopo OPA, delisting e finanziamento bancario, non si applicano le limitazioni dell’articolo 172, comma 7, del TUIR alle perdite fiscali e agli interessi passivi indeducibili della società veicolo quando tali posizioni derivano dai costi e dal debito strumentali all’acquisizione, fermo l’utilizzo come asset pregressi al consolidato.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 172, comma 7, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 172, comma 7-bis, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 177-ter del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 96 del TUIR.
Articoli da 117 a 129 del TUIR.
Articolo 2501-bis del codice civile.
Articolo 2501-ter del codice civile.
Articolo 2501-quater del codice civile.
Articolo 2501-quinquies del codice civile.
Articolo 2501-sexies del codice civile.
Articolo 2501-septies del codice civile.
Articolo 2504 del codice civile.
Articolo 2504-bis del codice civile.
Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 15, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192.
Articolo 3, comma 1, lettera a) del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 giugno 2025.

 

Risposta n. 163 del 14/08/2026

Welfare aziendale e spese RSA per il genitore non convivente: rimborso non imponibile dal 2025 dopo il correttivo sul perimetro dei familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 163 del 14 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTELAVORO DIPENDENTE – Welfare aziendale – Rimborso delle spese di ricovero in RSA della madre non convivente – Non concorrenza al reddito dal periodo d’imposta 2025 – Articoli 12, comma 4-ter, e 51, comma 2, lettera f-ter), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Per effetto della modifica dell’articolo 12, comma 4-ter, del TUIR, applicabile dal periodo d’imposta 2025, il rimborso welfare delle spese di ricovero e assistenza in RSA sostenute per la madre non convivente non concorre al reddito di lavoro dipendente, nel rispetto delle altre condizioni previste dall’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 51, comma 1, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 51, comma 3, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 12, comma 4-ter, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 433 del codice civile.
Articolo 1 del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192.
Articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148.

 

Risposta n. 164 del 24/08/2026

Pensione di sicurezza sociale tedesca al residente italiano: imponibile in Italia solo la quota che sarebbe tassata in Germania, se certificata dall’Ufficio delle imposte di tedesco

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 164 del 24 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF – Fiscalità internazionale – Pensione di sicurezza sociale tedesca corrisposta a residente in Italia con cittadinanza italiana – Quota esente certificata dall’Ufficio delle imposte di Neubrandenburg – Imponibilità in Italia limitata all’ammontare che sarebbe tassabile in Germania – Convenzione Italia-Germania e Protocollo aggiuntivo, paragrafo 14, lettera e) a).

La quota di pensione di sicurezza sociale tedesca certificata come esente dall’Ufficio delle imposte di Neubrandenburg non concorre alla determinazione del reddito da pensione fiscalmente rilevante in Italia, se il beneficiario è residente in Italia, possiede la cittadinanza italiana ed è stato fiscalmente residente in Germania prima del trasferimento della residenza nel nostro Paese. In base al Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Germania e all’accordo amichevole efficace dal 1° gennaio 2025, l’imposta italiana è applicabile solo sull’ammontare che sarebbe imponibile secondo la normativa tedesca.

 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 3, comma 1, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 49, comma 2, lettera a), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 169 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156.
Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 24 novembre 1992, n. 459.
Articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Germania.
Articolo 18 della Convenzione Italia-Germania.
Articolo 19, paragrafi 2 e 4, della Convenzione Italia-Germania.
Articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione Italia-Germania.
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Germania, paragrafo 14, lettera e) a),  [indicata come lettera (e) (i), nel testo inglese della Convenzione].
Accordo amichevole tra Italia e Germania, firmato il 15 e il 17 novembre 2025, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni, con efficacia dal 1° gennaio 2025.
Articolo 22 della legge federale tedesca sul reddito delle persone fisiche, richiamato dall’accordo amichevole.

 

Risposta n. 165 del 31/08/2026

Trust estero trasparente con beneficiario residente: reddito imputato secondo le regole fiscali dello Stato del trust e non applicazione della presunzione dell’articolo 45, comma 4-quater, del TUIR

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 165 del 31 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF – Trust estero trasparente – Beneficiario residente in Italia – Redditi imputati per trasparenza – Determinazione secondo la legislazione fiscale dello Stato estero di residenza o stabilimento del trust – Esclusione dell’articolo 45, comma 4-quater, del TUIR – Obblighi di monitoraggio fiscale, IVIE e IVAFE – Articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), e articolo 73, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Il beneficiario residente di un trust estero qualificato come trasparente, individuato a seguito del decesso del disponente, è tenuto a dichiarare i redditi imputati per trasparenza dal periodo d’imposta 2025, indipendentemente dall’effettiva distribuzione. Ai fini della determinazione del reddito del trust trasparente non residente da imputare al beneficiario occorre tenere conto delle regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato in cui il trust è residente o stabilito. L’articolo 45, comma 4-quater, del TUIR non trova applicazione quando il beneficiario è individuato nell’atto di trust e la fattispecie non riguarda attribuzioni di trust opaco estero con impossibilità di distinguere reddito e patrimonio.

 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Articolo 73, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Articolo 45, comma 4-quater, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Articolo 47-bis del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Articolo 23 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sul riconoscimento dei trust.

Legge 16 ottobre 1989, n. 364, di ratifica della Convenzione dell’Aja, in vigore dal 1° gennaio 1992.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante modifiche all’articolo 73 del TUIR e inclusione del trust tra i soggetti passivi IRES.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 43/E del 10 ottobre 2009.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 61/E del 27 dicembre 2010.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2 luglio 2012, in materia di IVIE e IVAFE.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013, in materia di monitoraggio fiscale.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 34/E del 20 ottobre 2022, in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trust.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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