Global Minimum Tax: approvato il modello della dichiarazione annuale “unificata” (imposta minima integrativa, suppletiva e nazionale)

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 6 febbraio 2026, prot. n. 46523/2026, è stato approvato il modello di dichiarazione annuale relativa all’“imposizione integrativa” dovuta a titolo di imposta minima integrativa, imposta minima suppletiva e imposta minima nazionale (art. 53 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209), con istruzioni e regole di trasmissione telematica.

Il provvedimento si inserisce nell’architettura italiana di recepimento del Secondo Pilastro OCSE e della direttiva (UE) 2022/2523 del 15 dicembre 2022, richiamate espressamente nella parte motiva del provvedimento.

Un solo adempimento dichiarativo per tre imposte “GMT”

Il modello approvato riguarda la dichiarazione annuale dell’imposizione integrativa istituita dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. n.  209/2023, che si articola in:
a) imposta minima integrativa (in capo a controllanti localizzate in Italia, per le entità del gruppo soggette a bassa imposizione);
b) imposta minima suppletiva (in capo a imprese italiane del gruppo multinazionale, quando l’imposta minima integrativa equivalente non sia stata applicata all’estero in tutto o in parte);
c) imposta minima nazionale (relativa alle imprese/entità localizzate in Italia soggette a bassa imposizione).

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2026, prot. n. 46523/2026, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione annuale relativa all’imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale, di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209», pubblicato il 06.02.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Vedi anche:

Il Decreto, firmato dal Vice Ministro dell’economia e delle finanze, che definisce gli elementi e le modalità di presentazione del modello dichiarativo e del versamento della relativa imposta dovuta e la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di inadempimento.

 

Lavori preparatori e schemi di decreti delegati

Schema “preliminare” di decreto legislativo per la riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari

Mef. Fino al 1° ottobre 2023 la consultazione pubblica su “Global minimum tax”

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 7 del 2024

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Speciale – Decreto Legislativo di Riforma della fiscalità internazionale

 

 

Riforma
della fiscalità internazionale

 

Criteri di residenza, impatriati, regime CFC, reshoring e penalty protection

Articolo per articolo, l’analisi normativa delle disposizioni sulla fiscalità internazionale (articoli 1-7) e compliance in materia di disallineamenti da ibridi (articolo 61)

Tutte le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 209/2023 alla disciplina della fiscalità internazionale

Il testo del Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante: «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale», coordinato con le norme richiamate o modificate

Il testo a fronte, ante e post modifiche, del D.P.R. n. 917/86 — Artt. 2, 5, 73 e 167

 

Commenti

Rottamazione e adeguamento delle rimanenze di magazzino in base alla Legge di Bilancio 2024
di Marco Orlandi

Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente: gli interventi di maggior rilievo
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Richiesta di rifiuto della cessione dei crediti

 

Le modalità per effettuare il rifiuto delle cessioni di crediti fiscali (di cui all’art. 121, D.L. n. 34/2020) successive alla prima che siano state già accettate dal cessionario

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E dell’8 marzo 2024: «BONUS EDILIZI – Crediti d’imposta di cui all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 – Eventi verificatisi nella successiva fase di circolazione dei crediti di cui al richiamato articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 – Cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura – Rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate – Modello di richiesta di rifiuto della cessione dei crediti -Art. 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio)»

 

Agenti e mediatori assicurativi – Ritenute sulle provvigioni

 

Ritenute sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori assicurativi. Le regole per l’applicazione dal 1° aprile 2024

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 21 marzo 2024: «IMPOSTA SUI REDDITI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari – Abrogazione dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione – Determinazione aliquota della ritenuta – Obblighi di consegna della Certificazione unica al percipiente e alla trasmissione della stessa all’Agenzia delle entrate – Art. 1, commi 89 e 90, della L. 30/12/2023, n. 213 – Art. 25-bis, quinto comma, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – D.M. 16/04/1983, n. 2446»

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze

 

Controlli e verifiche – Contraddittorio (diritto di essere sentiti) e relativa tempistica

 

Contraddittorio generalizzato. Fino alla data del 30 aprile 2024 nulla cambia in ordine alle modalità procedurali

Atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – del 29 febbraio 2024: «Atto di indirizzo del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze in relazione all’istituto del contraddittorio informato e generalizzato, disciplinato dal nuovo articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente»

 

 

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Riforma fiscale. Fiscalità internazionale, attuazione primo modulo Irpef, Statuto contribuente, Processo tributario e Adempimento collaborativo, Decreti Legislativi in Gazzetta Ufficiale

Nella Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati i seguenti Decreti Legislativi di attuazione della riforma fiscale in materia:

 

  • Fiscalità internazionale

Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante: «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023

  • Riforma (primo modulo) delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi

Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante: «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023.

  •  Statuto dei diritti del contribuente

Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante: «Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024.

  • Processo tributario di attuazione alla delega della riforma fiscale

Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, recante: «Disposizioni in materia di contenzioso tributario». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024.

  • Adempimento collaborativo di attuazione alla delega della riforma fiscale

Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante: «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024

 

Link al testo delle relazioni illustrative

 

 




Schema “preliminare” di decreto legislativo per la riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari

Trasmesso il 7 novembre 2023, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 ottobre 2023, recante: «Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (90)».

 

Atti del Governo

Link al testo dell’atto del Governo n. 90 recante: «Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale»

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate allo schema di decreto legislativo trasmesso il 7 novembre 2023 alla Camera dei Deputati

La ratio dello schema “preliminare” di decreto legislativo per la riforma della fiscalità internazionale

Link al testo della relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo per la riforma della fiscalità internazionale

La relazione tecnica

Link al testo della relazione tecnica dello schema di decreto legislativo per la riforma della fiscalità internazionale

ATN e AIR

Link al testo dell’’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN)




Il Consiglio dei Ministri approva lo schema “preliminare” di decreto legislativo per la riforma della fiscalità internazionale

Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 16 ottobre 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

Il testo introduce norme volte:

  • alla revisione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società quale criterio di collegamento all’imposizione, in coerenza con le prassi internazionali e con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni;
  • a conformare il sistema d’imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, anche attraverso specifiche norme di vantaggio per i lavoratori impatriati e per le imprese o attività produttive che ritornano a investire in Italia (reshoring);
  • al recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello d’imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali d’imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (global minimum tax);
  • alla semplificazione e razionalizzazione del regime delle società estere controllate.

 

Residenza fiscale

 

In particolare, per le persone fisiche si sostituisce il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, in cui il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e si aggiunge quello della presenza fisica nel territorio dello Stato. Resta fermo il criterio civilistico della residenza. Tali criteri devono essere verificati per la maggior parte del periodo d’imposta, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi. Ai fini del computo dei giorni si considerano anche le frazioni di giorno.

In merito alla residenza delle persone giuridiche, si eliminano i riferimenti al criterio dell’”oggetto principale”, che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell’amministrazione. La residenza di società ed enti viene quindi ricondotta a tre criteri alternativi tra loro e quindi in grado di fondare, anche singolarmente, il collegamento personale all’imposizione delle persone giuridiche:

  • il criterio della “sede legale”, con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma;
  • il criterio della “sede di direzione effettiva” e quello della “gestione ordinaria in via principale”, che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.

 

Lavoratori impatriati e reshoring di aziende

 

Ai lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia sarà riconosciuto, dal 2024, un nuovo regime agevolato per un massimo di 5 anni. Potranno beneficiare di una riduzione della tassazione del 50 per cento, entro un limite di reddito agevolabile pari a 600.000 euro, i lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione che non risultano essere già stati residenti nel nostro Paese nei tre periodi d’imposta precedenti al conseguimento della residenza. I lavoratori impatriati dovranno restituire le agevolazioni, pagando gli interessi, se non mantengono la residenza fiscale nei cinque anni successivi.

Invariate le disposizioni per i ricercatori, professori universitari e lavoratori dello sport già previste.

Inoltre, si promuove lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche, attraverso un incentivo fiscale che consiste nella non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP del 50 per cento del reddito imponibile derivante dalle attività d’impresa e dall’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata trasferite in Italia e precedentemente svolte in un Paese estero, diverso da uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo.

L’agevolazione si applica nel periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e per i cinque periodi di imposta successivi alla scadenza del regime di agevolazione. Si prevede il recupero del beneficio qualora l’attività economica trasferita, per la quale si è goduto dell’agevolazione, venga successivamente trasferita in uno Stato non appartenente all’Unione Europea e allo Spazio economico europeo durante il periodo in cui si beneficia dell’agevolazione o entro dieci periodi di imposta dal termine del regime di agevolazione. Non sono incluse tra le attività agevolabili quelle esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento. Tale limitazione è volta ad evitare che siano agevolate attività già in precedenza esercitate in Italia e trasferite all’estero per poi essere nuovamente trasferite nel territorio dello Stato al solo fine di beneficiare del vantaggio fiscale.

 

Global minimum tax

 

Si recepisce la direttiva (UE) 2022/2523, seguendo l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell’OCSE sull’imposizione minima globale, con l’introduzione, tra l’altro, di:

  • un’imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;
  • un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l’imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi.

La direttiva recepisce nel mercato unico il nucleo principale dell’accordo globale sul cosiddetto “secondo pilastro” o “Pillar 2” raggiunto in sede OCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (“global minimum tax”). L’obiettivo della global minimum tax consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d’impresa. È stato quindi definito un sistema coordinato di regole, in grado di assicurare che i grandi gruppi d’imprese siano soggetti a un livello impositivo minimo pari almeno al 15 per cento in relazione a ciascuno dei Paesi in cui tali gruppi operano e producono reddito, attraverso l’introduzione di una “aliquota di imposizione integrativa” che, in ciascun Paese e in relazione a ciascun esercizio, è data dalla differenza tra l’aliquota minima d’imposta del 15 per cento e l’aliquota d’imposizione effettiva.

 

Aiuti di Stato

 

Le norme introdotte mirano a creare un nuovo quadro giuridico di riferimento per una politica di incentivi fiscali compatibile con la disciplina europea, in particolare con le norme in materia di aiuti di Stato, nell’ottica di assicurare alle imprese la certezza del regime di favore accordato e di semplificare il sistema di agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno allo scopo di favorirne lo sviluppo economico.

 

Gli altri provvedimenti approvati:

Il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB).

Le misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (decreto-legge);

In esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (legge 9 agosto 2023, n. 111).

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