In Gazzetta il D.Lgs. recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, il Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante: «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione».

Tra le tante novelle si segnala ampliamento delle casistiche rispetto alle quali è possibile impugnare la cartella esattoriale non validamente notificata di cui il contribuente prende conoscenza tramite l’estratto di ruolo.

Il Decreto delegato interviene sull’art. 12, del D.P.R. n. 602/1973 sostituendo il comma 4-bis. Tra le nuove ipotesi di impugnazione, inseriti gli eventi atti a procurare un pregiudizio al debitore e collegati: alle operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; alla cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Di seguito il testo dell’articolo 12 Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110:

Art. 12
Disposizioni in materia di impugnazione

1. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto;

c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;

d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;

f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

Si riporta il testo dell’art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’articolo 12 Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110:

«Art. 12 (Formazione e contenuto dei ruoli). – 1. L’ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.

2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell’intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.

3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione.

4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.

4-bis. L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto;

c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;

d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;

f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

Link al testo del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante: «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024 e in vigore dall’8 agosto 2024.

Vedi anche: Le novità del D.Lgs. Riscossione

 

 




Decreto correttivo su cooperative compliance, adempimenti e concordato preventivo in Gazzetta Ufficiale. Soddisfazione dei Commercialisti

La soddisfazione dei commercialisti – De Nuccio e Regalbuto: “Accolto un nutrito pacchetto di nostre proposte per migliorare le norme e l’attività dei nostri colleghi”

Il Consiglio nazionale dei commercialisti esprime “viva soddisfazione” per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto correttivo in materia di cooperative compliance, adempimenti e concordato preventivo biennale.

“L’approdo in Gazzetta ufficiale di questo provvedimento – affermano il presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio, e il Consigliere nazionale delegato alla fiscalità, Salvatore Regalbuto – è il concreto risultato che giunge al termine di una serrata interlocuzione avuta con l’esecutivo, con il Parlamento e con l’Agenzia delle Entrate. Un provvedimento che accoglie un nutrito pacchetto di nostre proposte, avanzate con spirito costruttivo sia per migliore le norme e provare a favorirne il successo, sia, in tema di adempimenti, nell’interesse dei nostri colleghi e della qualità del loro lavoro”.

Il Consiglio nazionale ha raccolto in una scheda tutte le sue proposte accolte nel decreto.

Concordato preventivo

  • Tassa piatta opzionale sull’incremento di reddito concordato variabile tra il 10% e il 15% a seconda del punteggio ISA conseguito nel 2023. Per i forfetari, l’aliquota della flat tax sul reddito incrementale è pari al 10% ovvero al 3% per le neoattività;
  • Preclusione anche ai fini IVA degli accertamenti basati su presunzioni semplici per i soggetti che applicano gli ISA e che hanno diritto alle relative premialità;
  • Slittamento al 31 ottobre del termine per aderire alla proposta di concordato preventivo e, dal 2025, fissazione di tale termine al 31 luglio, in modo da lasciare a contribuenti e professionisti 3 mesi e mezzo per la valutazione delle proposte (dovendo i software ISA e per l’elaborazione delle proposte essere messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate entro il 15 aprile).

Adempimento collaborativo

  • Per i soggetti che non hanno i requisiti dimensionali per il regime di adempimento collaborativo e che adottano volontariamente il tax control framework viene prevista la totale disapplicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni relative ai rischi fiscali comunicati preventivamente.

Adempimenti

  • Ampliamento da 30 a 60 giorni del termine di pagamento, integrale o della prima rata, previsto per la definizione degli avvisi bonari;
  • Messa a regime del termine del 31 ottobre per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, termine valevole anche per le dichiarazioni da presentare quest’anno, relative al 2023;
  • Per il 2024, conferma della possibilità di effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP entro il 30 agosto, maggiorandole somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  • Differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della rottamazione-quater scadente il 31 luglio 2024.

 

(Così, comunicato stampa CNDCEC  del 6 Agosto 2024)




Cooperative compliance, adempimenti, concordato e differimento rata rottamazione. In Gazzetta il Decreto correttivo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024 il Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale».

Tra le tante novelle si segnala che l’articolo 6 del D.Lgs. n. 108/2024, pur non modificando le date di scadenza originariamente previste nella Comunicazione delle somme dovute della Definizione agevolata, di cui alla Legge n. 197/2022 , ha differito al 15 settembre il termine per effettuare il pagamento della quinta rata della Definizione agevolata delle cartelle con scadenza al 31 luglio 2024, senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della “Rottamazione-quater”.

Peraltro, tenuto conto dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi (15, 21 e 22 settembre), saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 23 settembre 2024.

Link al testo del Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale». Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 24/25 del 2024

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Speciale – “Revisione del sistema sanzionatorio tributario

 

 

D.Lgs. “Revisione del sistema sanzionatorio tributario

D.Lgs. 14/06/2024, n. 87

 

Tutte le novità 

 

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024 nel sistema sanzionatorio tributario

Il testo del Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111», coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Il decreto delegato è composto da 7 articoli, e, tranne che per le norme di carattere penale, subito applicabili, troverà applicazione per le violazioni poste in essere dal 1° settembre 2024.

Quindi, dallo scorso 29 giugno 2024, sul versante penale, si applicano, ad esempio, le nuove e specifiche cause di non punibilità per le fattispecie delittuose in materia di versamenti di cui agli artt. 10-bis e 10-ter.

 

Dal vecchio al nuovo 

Il testo a fronte, ante e post modifiche, dei Decreti Legislativi:

  • n. 471/1997Artt. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 15
  • n. 472/1997Artt. 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-bis, 17 e 21
  • n. 74/2000Artt. 1, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 12-bis, 13, 13-bis, 19, 20 e 21

 

Reati tributari riscossivi – Cause di non punibilità

La Suprema Corte recepisce le novità introdotte dalla revisione dei reati tributari

Reato di omesso versamento di IVA (ma anche di omesso versamento di ritenute) e crisi di liquidità per mancati incassi per inadempimento dei clienti: nuove prospettive difensive anche per effetto del nuovo quadro normativo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 30532 del 25 luglio 2024: «PENALE TRIBUTARIO – Reati tributari – Reati riscossivi – Delitti di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis) e omesso versamento di IVA (art. 10-ter) – Nella specie – Reato di omesso versamento dell’IVA – Crisi di liquidità – Rappresentante legale di una S.r.l. impossibilitata a far fronte agli obblighi di versamento per la situazione di crisi dell’impresa determinata da ingenti inadempimenti del cliente, unico committente – Mancato incasso dell’IVA per inadempimento dei clienti -Rilevanza – Richiamo alla novella di cui all’art. 13, comma 3-bis del D.Lgs. n. 74/2000 per la non punibilità per crisi non transitoria di liquidità – Fattispecie di annullamento con rinvio della sentenza di condanna, che non ha tenuto in debito conte dell’impossibilità di far fronte ai versamenti in ragione dei mancati pagamenti della controparte commerciale, unico committente (“gigante” della metallurgia in crisi, sito in Taranto) – Art. 10-ter, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74»

 

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Il Governa approva “di nuovo” il Decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione

Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione – (Decreto legislativo in secondo esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, , di lunedì 22 luglio 2024, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato un Decreto legislativo relativo alle disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione in secondo esame definitivo, per apportare al testo una modifica in tema di riscossione mediante cartolarizzazione delle somme discaricate, necessaria a superare un rilievo di onerosità da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.




Approvato in via preliminare il Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali

Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali – (Decreto legislativo)

Il Consiglio dei Ministri, di lunedì 22 luglio 2024, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato in esame preliminare un legislativo relativo al testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali che persegue la finalità di:

  • puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
  • coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
  • abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Il testo unico (in esame preliminare) raccoglie: i principi generali e le disposizioni sanzionatorie contenuti nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione; le leggi d’imposta in materia di registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone Rai; le disposizioni penali in materia tributaria e la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Le disposizioni vigenti sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui sia stato necessario. In particolare, sono trasfuse le disposizioni relative alla disciplina sanzionatoria sostanziale di riferimento dei singoli tributi erariali; la disciplina relativa a profili diversi (ad esempio in tema di accertamento e sanzioni) è stata trasfusa, per settore d’ambito, negli altri rispettivi testi unici attuativi della delega.

Il testo tiene conto, altresì, delle modifiche recate dal decreto legislativo concernente la riforma del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale – in attuazione dell’articolo 20 della legge delega n. 111 del 2023 – approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024.

Scarica lo Schema di T.U. delle sanzioni tributarie, amministrative e penali – (Bozza di Decreto legislativo) – Esaminato in via preliminare nel Cdm del 22/07/2024

 

 

 




Le novità del D.Lgs. per la revisione del sistema sanzionatorio tributario

Il Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024, è stato emanato ai sensi dell’art. 20 della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), che provvede alla revisione complessiva del sistema sanzionatorio tributario.

L’articolo 20 della legge n. 111 del 2023 reca i princìpi e i criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto, di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.

L’obiettivo è quello di raggiungere una maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali, evitando forme di duplicazione non compatibili con il divieto di bis in idem e, al contempo, di ridurre l’afflittività delle sanzioni, amministrative, penali e tributarie, abbandonando le cc.dd. “maxi-multe”, soprattutto con riferimento alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive.
Il decreto incide su diverse disposizioni contenute nei decreti legislativi nn. 74 del 2000, 471 e 472 del 1997, che disciplinano il sistema sanzionatorio penale e amministrativo.
Il provvedimento è composto da 7 articoli, e, tranne che per le norme di carattere penale, troverà applicazione per le violazioni poste in essere dal 1° settembre 2024 in poi.
Il filo conduttore della riforma è rappresentato dall’abbassamento delle sanzioni rendendo il sistema repressivo più in linea con il principio di proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità dell’illecito.

Le principali novità introdotte riguardano:

Crediti inesistenti e non spettanti ed il loro utilizzo

Il decreto introduce all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 74/2000 due nuove lettere, g-quater) e g-quinquies), le quali, per le finalità di cui al medesimo decreto, precisano, rispettivamente, la definizione di “crediti inesistenti” e di “crediti non spettanti”.

Per crediti inesistenti si intendono:

  •  i crediti che mancano, in tutto o in parte, dei requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
  •  i crediti i cui requisiti oggettivi e soggettivi, di cui al n. 1, sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

In caso di utilizzo di un credito inesistente, l’art. 13, co. 5, D.Lgs. n. 471/97 dispone che si applica la sanzione pari al 70% del credito utilizzato in compensazione.

I crediti non spettanti sono quelli:

  • fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
  • che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
    utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

Sanzioni penali

La riforma, dal punto di vista penalistico, si conforma agli orientamenti giurisprudenziali in materia di non punibilità, venendo maggiormente incontro alle esigenze di chi non riesce a pagare quanto dovuto per cause di forza maggiore e di chi, invece, decida di regolarizzare la propria posizione, a seguito del mancato versamento. È prevista una maggiore severità in caso di comportamenti fraudolenti oppure omissivi. La ratio, infatti, è colpire gli evasori, venendo incontro ai contribuenti che si trovano in difficoltà.

Cause di non punibilità

In caso di omessi versamenti di IVA e ritenute, potrebbero venire in rilievo delle cause di non punibilità in presenza di determinati presupposti:

  • deve trattarsi di un’ipotesi di rateazione del debito tributario oggetto di contestazione;
  • il contribuente non ha potuto versare l’IVA o le ritenute dovute per cause di forza maggiore ad esso non imputabili;
  • devono verificarsi crisi di liquidità non transitorie e oggetto di accertamento giudiziale.

Si andrà, invece, a colpire chi compie “comportamenti fraudolenti, simulatori ed omissivi a danno del Fisco”.

I reati di omesso versamento delle ritenute e di omesso versamento IVA (art. 10-bis e 10-ter, D.Lgs. n. 74/00) si realizzano al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

Si prevede che non sia punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall’amministrazione competente mediante circolari, interpelli o consulenze, provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.

È esclusa anche la punibilità dei reati di riscossione per i contribuenti che non siano in regola con il fisco per cause a loro non imputabili. Il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

Sequestro finalizzato alla confisca

Si prevede una limitazione dell’ambito applicativo del sequestro finalizzato alla confisca, per cui non si potrà procedere allo stesso, se non in presenza di rischi concreti di dispersione del patrimonio. La necessità di ricorrere a sequestro e confisca può essere determinata presuntivamente, tenendo conto delle condizioni economiche del debitore e della gravità del reato commesso.
Non sarà necessario procedere al sequestro nel caso in cui, invece, il reo stia regolarizzando la sua posizione debitoria, se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.

Dimezzamento delle sanzioni e non applicazione di pene

Un ulteriore alleggerimento del carico afflittivo è previsto nei casi in cui il debitore, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, provveda ad estinguere il debito, oppure si accordi con l’amministrazione per una rateizzazione dello stesso. Infatti, le pene per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto. Quando, prima della chiusura del dibattimento, il debito è in fase di estinzione, mediante rateizzazione, anche a seguito delle procedure conciliative e di adesione all’accertamento, l’imputato ne dà comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa documentazione, e informa contestualmente l’Agenzia delle entrate con indicazione del relativo procedimento penale.

Recidiva

Qualora il contribuente, dopo 3 anni dalla condanna passata in giudicato o divenuta inoppugnabile, compia una violazione analoga a quella precedente, gli verrà inflitta una sanzione raddoppiata.

Sanzioni in caso di omessa e infedele dichiarazione dei redditi

Riduzioni delle sanzioni massime

In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, le sanzioni massime sono ridotte dal 140% al 120% delle imposte dovute.
Altra riduzione riguarderà i casi di presentazione della dichiarazione oltre il termine di 90 giorni. In questo caso se la dichiarazione viene presentata in ritardo, ma comunque prima di eventuali accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, si applica, sull’ammontare delle imposte dovute, la sanzione prevista per l’omesso versamento (che dal 30% passa al 25%) aumentata al triplo (75%).

Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, viene, inoltre, prevista una sanzione fissa del 70%, con un minimo di 150 euro in caso di dichiarazione infedele. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

Ravvedimento operoso

Altra novità è rappresentata dalla possibilità di applicare, anche in caso di ravvedimento operoso, il “cumulo giuridico che consente, a fronte di più violazioni, di scontare una sanzione unica debitamente aumentata mediante le regole dettate dal nuovo articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997.

Rapporti tra procedimento penale e processo tributario e ne bis in idem

Uno degli obiettivi della riforma è infatti evitare il “bis in idem”, ovvero che il contribuente sia chiamato a rispondere davanti a un giudice per lo stesso reato. La norma infatti stabilisce che «Quando, per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l’autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva».

Con l’introduzione delle nuove disposizioni, nell’ambito di procedimenti concernenti i reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000, il giudice deve tenere in considerazione le definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria concernenti i medesimi fatti. In particolare, il nuovo articolo 20 del citato decreto sancisce che le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi come oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l’azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato. Al novellato articolo 21-bis è previsto, altresì, che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, abbia, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, relativamente ai fatti accertati. Inoltre, introducendo il nuovo articolo 21-ter, il decreto rafforza il divieto di duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni nei confronti della medesima persona.

Le sanzioni a società ed enti con o senza personalità giuridica

Il decreto interviene anche sul decreto legislativo n. 472/1997, prevedendo, tra l’altro, che la disciplina delle violazioni e delle sanzioni tributarie deve essere improntata anche ai principi di proporzionalità e offensività. Il nuovo articolo 2 sancisce che la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica, di cui agli articoli 5 e 73 del Tuir, è esclusivamente a carico della società o dell’ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal Codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica. Nel caso in cui si dimostri che la persona giuridica, la società o l’ente privo di personalità giuridica sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.

Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Si prevede un’attenuazione delle sanzioni tributarie in caso di reddito dichiarato inferiore a quello accertato o in caso di un’imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante: in tale caso si applicherà la sanzione amministrativa del 70% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di 150 euro. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione si rilevano indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
Nel caso in cui non siano dovute imposte, le sanzioni possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. È punito con una sanzione pari al 50% del tributo chi effettua cessioni di beni senza addebito d’imposta, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna.

Link al testo del Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111». Il provvedimento è entrato in vigore il 29 giugno 2024. Tuttavia, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Fonte: Ufficio per il programma di Governo, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sito www.programmagoverno.gov.it




Riforma fiscale. Dal Governo il via libera definitivo al decreto legislativo per il riordino del sistema nazionale della riscossione

Il Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2024, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo, recante: «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione».

 In attesa del testo definitivo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, preleva la bozza del decreto legislativo coordinata con la relazione illustrativa.

 

Questo il link:
https://www.finanzaefisco.com/wp-content/uploads/SchRisc.pdf




Adempimento collaborativo, concordato preventivo biennale e termini fiscali. Le disposizioni correttive | Il testo trasmesso alle Commissioni parlamentari coordinato dalle relazioni, ATN e l’AIR

Trasmesso il 27 giugno 2024, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 20 giugno 2024, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale».
Atto del Governo: 170

Lo schema di decreto legislativo, che è costituito di tre articoli, modifica tre diversi decreti legislativi attuativi della delega fiscale.

 In particolare:

  • l’articolo 1 apporta varie modifiche al decreto legislativo, 5 agosto 2015, n. 128, come modificato dal decreto legislativo n. 221 del 2023, avente ad oggetto le disposizioni in materia di adempimento collaborativo. In particolare viene introdotta una specifica sanzione nell’ipotesi di certificazione infedele del sistema integrato di rilevazione dei rischi fiscali e vengono precisati alcuni effetti dell’adempimento collaborativo con particolare riferimento alle fattispecie cui sono applicabili sanzioni;
  • l’articolo 2 contiene le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n. 1 del 2024 avente ad oggetto razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. In particolare vengono modificati i termini per la trasmissione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati per l’applicazione degli indici ISA; vengono precisati i termini per i versamenti periodici con riferimento al mese di dicembre; vengono modificati i termini per i versamenti IVA per i contribuenti minori; vengono modificate le modalità per la messa disposizione delle dichiarazioni precompilate (a decorrere dal 2025); vengono ridefiniti i termini iniziali e finali per la presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica sia per i contribuenti IRPEF che per i contribuenti IRES; vengono integrate le informazioni che devono essere messe a disposizione del contribuente nel cassetto fiscale; viene chiarito il contenuto della trasmissione telematica dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi in capo ai soggetti obbligati;
  • l’articolo 3 reca disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024. In particolare: è modificato il termine per la messa a disposizione dei contribuenti dei programmi informatici ai fini dell’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale; è modificato il termine per l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale; sono introdotte ulteriori cause di esclusione dalla proposta di concordato preventivo biennale; vengono ad essere modificati i valori da prendere in considerazione ai fini del concordato preventivo biennale con riferimento al reddito da lavoro autonomo e al reddito d’impresa, nonché ai fini dell’individuazione del valore della produzione netta ai fini IRAP; viene modificata la disciplina relativa agli acconti anche con riferimento ai contribuenti che rientrano nel regime forfetario; sono individuate nuove cause di cessazione e una nuova causa di decadenza dal concordato.

Link al testo dell’atto del Governo n. 170, contente lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 20 giugno 2024, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale», trasmesso il 27 giugno 2024, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari.

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate allo schema di decreto legislativo trasmesso il 27 giugno 2024 alla Camera dei Deputati.

 

La ratio dello schema “preliminare” di decreto legislativo con le disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

Link al testo della relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo con le disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

 

La relazione tecnica dello schema di decreto legislativo con le disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

Link al testo della relazione tecnica dello schema di decreto legislativo con le disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

 

L’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN)

Link al testo dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN)




Sistema sanzionatorio tributario. In Gazzetta il decreto legislativo per la revisione

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024 il Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111». Il provvedimento è entrato in vigore il 29 giugno 2024. Tuttavia, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

 

Il Decreto Legislativo si compone dei seguenti articoli:

Art. 1 – Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali

Art. 2 – Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Art. 3 – Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Art. 4 – Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti

Art. 5 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 6 – Disposizioni finanziarie

Art. 7 – Entrata in vigore

 

Il decreto delegato apporta modifiche alle norme in materia di violazioni e sanzioni tributarie di cui:

  • al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, recante «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.»;
  • alle disposizioni attuative del codice di procedura penale, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271;
  • al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;
  • al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»;
  • al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante: «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’art. 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662»;
  • al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 , recante: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. »;
  • al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, recante: «Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell’art.3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.».



Adempimento collaborativo, concordato preventivo biennale e termini fiscali. Il Cdm approva,  in via preliminare, le disposizioni correttive

Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale (decreto legislativo – esame preliminare)

 

Il Consiglio dei ministri, di giovedì 20 giugno 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

Le norme introdotte provvedono, tra l’altro, a:

  • una revisione del calendario fiscale;

 

 Viene fissato:

    • al 30 agosto il versamento del saldo 2023 e della prima rata di acconto 2024 per i soggetti ISA e forfettari con la maggiorazione dello 0,4%;
    • al 31 ottobre il termine per la presentazione delle dichiarazioni annuale dei redditi e IRAP, (che per l’anno 2024 coinciderà anche con quello per l’eventuale adesione al Concordato preventivo)

 

  • integrare il concordato preventivo biennale (CPB), sia in considerazione del calendario fiscale, sia con ulteriori disposizioni relative ai casi di decadenza dal concordato e in materia di acconti;
  • introdurre una sanzione, fino alla sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni, per i professionisti nel caso in cui la certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax control framework) sia infedele;
  • modificare le sanzioni in merito all’adempimento collaborativo, azzerandole per i contribuenti che dichiarano tutto al fisco e si comportano correttamente.

 




Commercialisti, su concordato preventivo biennale e cooperative compliance necessarie maggiori premialità

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti, in vista dell’emanazione dei decreti correttivi previsti dalla Legge Delega per la Riforma fiscale, ha predisposto un nutrito pacchetto di proposte migliorative sui decreti delegati relativi a adempimenti, concordato preventivo biennale e cooperative compliance.

“Veicoleremo le nostre proposte nelle competenti sedi istituzionali – afferma il Presidente della categoria, Elbano de Nuccio – nell’ambito del modello di dialogo e confronto preventivo ormai consolidato. In particolare, relativamente al concordato preventivo biennale proponiamo una tassazione flat sul reddito incrementale che dovrà essere dichiarato per effetto dell’adesione al nuovo istituto. In materia di adempimento collaborativo abbiamo formulato un ventaglio di proposte per rendere maggiormente attrattivo il regime nel presupposto che i soggetti aderenti, effettuando una totale disclosure della loro posizione fiscale, debbano essere per quanto più possibile preservati da conseguenze accertative e, soprattutto, sanzionatore. Ciò anche per i soggetti di minori dimensioni che volontariamente si doteranno del tax control framework che, ricordo, dovrà essere sempre certificato da un commercialista o da un avvocato”.

 

“Tra le numerose e articolate proposte presentate – aggiunge Salvatore Regalbuto, Tesoriere del Consiglio Nazionale con delega alla fiscalità – chiediamo, sempre in materia di concordato preventivo biennale, maggiori premialità, in particolare estendendo ai forfettari lo scudo totale dagli accertamenti basati su presunzioni semplici analogamente a quanto già previsto per i soggetti ISA e che tra gli elementi che andranno a ridurre il reddito concordato rientrino anche le perdite su crediti, così come avviene per minusvalenze e  sopravvenienze passive”.

 

“Per quanto attiene agli adempimenti – aggiunge Regalbuto – proponiamo che il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi venga fissato per il 2024 e a regime al 31 ottobre, termine che per quest’anno dovrebbe coincidere anche con quello per aderire al concordato preventivo”.

 

“Per fugare ogni dubbio – conclude – abbiamo chiesto che venga precisato che per l’anno 2024 tutti i soggetti ISA e forfettari, indipendentemente dall’adesione al concordato, possano versare il saldo e il primo acconto delle imposte entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,4 per cento e che, per coloro che aderiranno, quanto dovuto a conguaglio in sede di secondo acconto sul maggior reddito concordato sia calcolato con modalità semplificate”. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 7 giugno 2024)

Link al documento con le proposte dei Commercialisti

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 7 giugno 2024)




Sistema sanzionatorio tributario. Approvato via definitiva il decreto legislativo per la revisione

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 24 maggio 2024,  su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato in via definitiva un decreto legislativo relativo alla revisione del sistema sanzionatorio tributario.

In attesa del testo definitivo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  preleva la bozza del decreto legislativo.

Questo il link: https://www.finanzaefisco.com/wp-content/uploads/SCSanz.pdf

 




Schema del D.Lgs. per la revisione del regime impositivo IRPEF. Introdotto il principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito da lavoro autonomo

Nella bozza di decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), opera la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES), in analogia a quanto già previsto per i redditi di lavoro dipendente, introdotto per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di omnicomprensività.

Di seguito, il nuovo articolo 54 del Tuir:

Articolo 54 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo)1. Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V. Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
2. Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:
a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
b) rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.
3. Le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Scarica la prima bozza dello schema di D.Lgs. per la Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES)




Riforma fiscale. Dal Governo il via libera preliminare allo schema di D.Lgs. per la Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES)

Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES) (decreto legislativo – esame preliminare)

 

Scarica la prima bozza dello schema di D.Lgs. per la Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES)

 

Il Consiglio dei Ministri di martedì 30 aprile 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), opera la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES).

 

Redditi dei terreni

Si modifica la disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario:
attualmente tale reddito è correlato esclusivamente alle attività agricole che vengono svolte sul terreno. La nuova disciplina comprende anche le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo, quali le cosiddette “colture fuori suolo” (es. attività idroponica), anche svolte in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti (la parte eccedente del reddito concorrerà alla formazione del reddito d’impresa), e le attività dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione a fini IVA. Di conseguenza, si qualifica reddito dominicale quello correlato agli immobili utilizzati per le colture fuori suolo, che quindi non sono produttivi di reddito di fabbricati, se non sono oggetto di locazione.

 

Redditi da lavoro dipendente

Si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

In particolare, sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

Inoltre, nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, si prevede l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
  • imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

 

Redditi da lavoro autonomo

 

Si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività (in analogia ai lavoratori dipendenti): il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche: le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.

 

Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell’esercizio di effettivo sostenimento della spesa), sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).

 

Si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.

Si prevede un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell’esercizio di arti e professioni.

Si introduce il principio di neutralità fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a: operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti; apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.

 

In merito al regime temporale di applicazione delle nuove misure:

  • in materia di redditi da lavoro autonomo, l’applicazione è prevista a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;
  • in materia d’imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove disposizione hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.

 

Redditi diversi

 

Si stabilisce che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente. Inoltre, con riferimento alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni, si prevede la concorrenza alla formazione del costo di acquisto anche dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente, in analogia con quanto attualmente previsto con riguardo ai terreni acquistati per effetto di successione.

 

Disposizioni in materia di redditi d’impresa

 

Si realizza una prima fase di attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e di modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa.

In materia di determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, al fine di avvicinare valori contabili e valori fiscali, si modifica il trattamento tributario:

  • delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell’esercizio in cui sono incassati;
  • della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;
  • delle differenze sui cambi.

Inoltre, si introduce una disciplina in materia di riallineamenti dei disallineamenti tra valori fiscali e valori contabili volta ad assicurare l’omogeneizzazione delle regole proprie dei diversi regimi di riallineamento attualmente esistenti.

 

Si interviene in materia di conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti e nell’esercizio di imprese commerciali, introducendo la possibilità, per la società conferitaria, di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (da versare in un’unica soluzione ed entro uno specifico termine) sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta e si introduce una disciplina inerente all’entrata in vigore e al regime transitorio connesso alle nuove disposizioni in materia di riallineamento.

 

Disposizioni ulteriori

 

Si modifica il regime di riporto delle perdite da parte delle società residenti, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, intervenendo, in particolare, in materia di fusione, di scissione, di scissione per scorporo, di conferimenti di partecipazioni in società e di liquidazione.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 9/10 del 2024

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Speciale – Decreto Legislativo “Accertamento tributario e Concordato preventivo biennale

 

 

D.Lgs. “Accertamento tributario e Concordato preventivo biennale
D.Lgs. 12/02/2024, n. 13

 

 

La guida alla normativa

Articolo per articolo, tutte le misure introdotte

 

Le disposizioni che modificano la disciplina dell’accertamento tributario e introducono il nuovo concordato preventivo biennale

Il testo del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale»

Coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

 

Dal vecchio al nuovo 

 Il testo a fronte, ante e post modifiche, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante: «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale» Artt. 1, 5, 6, 7, 8, 11 e 12

 

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D.Lgs. “Accertamento tributario e Concordato preventivo biennale”. Sintesi delle novità introdotte | La modulistica per il Concordato preventivo biennale

In attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla Legge 9 agosto 2023 n. 111 (in “Finanza & Fisco” n. 30/2023, pag. 1561) è stato adottato il Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024 è entrato in vigore in data 22 febbraio 2024. Per effetto dell’articolo 41, il decreto delegato in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, l’articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al Titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

In linea generale, in attuazione dei principi ed i criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo contenuti nell’articolo 17, in particolare al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), numero 2), e h), numero 2), della citata legge n. 111/2023, il decreto delegato si prefigge l’obiettivo di razionalizzare l’intero sistema degli accertamenti tributari in un’ottica di incentivazione dell’adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie e del miglioramento dei rapporti tra i contribuenti e il Fisco, sia attraverso l’introduzione di norme di tipo procedurale che vanno a integrare o modificare gli istituti di controllo già esistenti, sia tramite l’introduzione di nuovi istituti destinati a specifiche platee di contribuenti, come il concordato preventivo biennale. Inoltre, in coerenza con il Decreto Legislativo 1° marzo 2023, n. 32 , che ha recepito Direttiva UE 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, c.d. “DAC7”, la disposizione in esame introduce e disciplina nuove forme di cooperazione amministrativa tra Stati, al fine di rafforzare lo scambio di informazioni nonché offrire nuovi strumenti di contrasto all’evasione transnazionale.

Di seguito la sintesi dei contenuti del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

 

Le disposizioni in materia di accertamento tributario

 

Gli articoli da 1 a 5, raccolti nel Titolo I (Disposizioni in materia di accertamento tributario), contengono le disposizioni, concernenti i procedimenti di accertamento e notifica, che modificano diverse norme del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L’articolo 1 reca una serie di disposizioni volte a rafforzare la partecipazione del contribuente nel procedimento di accertamento tributario, ampliando i casi di definizione tramite adesione del contribuente, razionalizzando le forme di intervento nel medesimo. L’articolo 2 individua un elenco di definizioni da ritenersi valido per tutte le disposizioni di legge che richiamano l’analisi del rischio in materia tributaria e indica le finalità per le quali possono essere utilizzati i risultati dell’analisi del rischio, in conformità con le norme vigenti in materia di privacy. L’articolo 3 introduce specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere ed il riordino delle forme di cooperazione esistenti. Con l’articolo 4 vengono introdotte nuove misure volte al contrasto di fenomeni fraudolenti in ambito IVA. In particolare, viene richiesto il possesso di specifici requisiti soggettivi di integrità morale ai rappresentanti fiscali dei soggetti per i quali sono previsti obblighi o diritti derivanti dalle norme in materia di IVA ma non residenti nel territorio dello Stato. All’articolo 5 introdotte modifiche ai termini per la presentazione di dichiarazioni tardive da parte dei contribuenti e ai termini di prescrizione per il conseguimento, da parte dello Stato, delle imposte, degli interessi e delle sanzioni sui premi di assicurazione.

 

Le disposizioni in materia di concordato preventivo biennale

 

Gli articoli da 6 a 39 contenuti nel Titolo II introducono nell’ordinamento la disciplina del Concordato preventivo biennale.

Il Capo I (articoli 6-9) contiene le disposizioni generali.

L’articolo 6 istituisce il concordato preventivo biennale e ne individua destinatari e finalità. L’articolo 7 definisce l’ambito applicativo del concordato preventivo biennale, prevedendo che l’Agenzia delle entrate formuli una proposta ai contribuenti destinatari dell’istituto a fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. L’articolo 8 prevede che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. L’articolo 9 individua le modalità di elaborazione e adesione alla proposta di concordato.

Il Capo II (articoli 10-22) contiene le norme applicabili ai contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

L’articolo 10 indica i requisiti per l’accesso al concordato preventivo biennale per i soggetti cui si applicano gli ISA. L’articolo 11 indica le cause di esclusione dal concordato preventivo biennale. Non è possibile accedere alla proposta di concordato in presenza di anche una delle seguenti condizioni: la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato in presenza dell’obbligo o la condanna per specifici reati, ovvero per i reati tributari individuati dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per il reato di false comunicazioni sociali, nonché per il reato di riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio, purché commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. L’articolo 12 individua gli effetti dell’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale. Anzitutto, l’accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati con l’Amministrazione finanziaria per i periodi di imposta oggetto di concordato. L’Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, delle somme non versate relative alle imposte dovute a seguito della adesione al concordato. L’articolo 13 individua gli adempimenti del contribuente nei periodi d’imposta oggetto di concordato preventivo biennale. In tale lasso di tempo i contribuenti sono tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati rilevanti ISA L’articolo 14 individua le modalità per il rinnovo del concordato. Il concordato preventivo biennale è infatti rinnovabile in presenza delle condizioni di legge e in assenza di cause di esclusione, previa proposta dell’Agenzia delle entrate con le medesime modalità previste per l’introduzione del concordato. L’articolo 15 stabilisce le modalità per l’individuazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato. L’articolo 16 stabilisce le modalità per l’individuazione del reddito di impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato. Tale reddito è determinato ai sensi degli ordinari criteri del TUIR secondo ciascuna tipologia di attività produttiva, non computando – analogamente a quanto avviene per il reddito da lavoro autonomo – alcuni elementi, tra cui le plusvalenze, le sopravvenienze e i redditi da partecipazione. L’articolo prevede che il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al precedente comma determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 2.000 euro al netto delle eventuali perdite pregresse. L’articolo 17 individua le modalità per il valore della produzione netta a fini IRAP proposto al contribuente ai fini del concordato. Tale reddito è determinato ai sensi degli ordinari criteri di legge, non computando – analogamente a quanto avviene per il reddito da lavoro autonomo e d’impresa – le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive. Il saldo tra componenti attive e passive comporta una variazione del valore della produzione netta, ferma restando la dichiarazione di un valore minimo pari a 2.000 euro. L’articolo 18 fissa il principio di neutralità del concordato preventivo biennale a fini IVA, disponendo che l’adesione al concordato non produce effetti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie. L’articolo 19 stabilisce l’irrilevanza degli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato ai fini delle predette imposte nonché dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto ministeriale, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto al concordato, esso cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza. Infine, si stabilisce che, per i contribuenti che hanno aderito al concordato, sono applicati i benefici premiali previsti per i soggetti ISA.

L’articolo 20 dispone che l’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati. Per il primo periodo d’imposta di applicazione del CPB, se l’acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. L’articolo 21 individua le condizioni alle quali il concordato – al di fuori della decorrenza del termine biennale di naturale efficacia – cessa di avere efficacia in particolare disponendo che ciò avvenga ove il contribuente modifichi l’attività svolta, a determinate condizioni, ovvero cessi tale attività. In tal caso il concordato cessa la propria efficacia a decorrere dal periodo d’imposta in cui tale condizione si verifica, senza che le norme in esame prevedano specifiche conseguenze sanzionatorie. L’articolo 22 individua le condizioni alle quali il concordato decade, comportando la decadenza dai benefici per entrambi i periodi di imposta della sua durata. Tra le ipotesi di decadenza, in sintesi, la norma contempla i seguenti casi:

a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;

b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base a cui è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;

c) sono indicati nella dichiarazione dei redditi i dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato;

d) ricorre una delle ipotesi di cui all’articolo 11, ovvero vengono meno i requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, relativi ai debiti tributari;

e) è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all’articolo 12, comma 2. Anche in caso di decadenza restano comunque dovuti gli importi oggetto degli omessi versamenti.

La disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 22, definisce le violazioni di non lieve entità.

Il Capo III (articoli 23-33) concerne il regime applicabile ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario.

L’articolo 23 riconosce ai contribuenti rientranti nel regime forfettario la possibilità di accedere al concordato preventivo biennale, secondo le modalità introdotte nel Capo III, fermo restando quanto previsto all’articolo 7, comma 2. L’articolo 24 individua le cause di esclusione, per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, dall’accesso al concordato preventivo biennale. Viene disposto che non possono accedere al CPB i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta. L’articolo 25 descrive alcuni effetti derivanti dall’accettazione della proposta della proposta di concordato. L’articolo 26 stabilisce che nei periodi d’imposta oggetto di concordato, il contribuente è tenuto ad osservare gli obblighi previsti dalla disciplina del regime forfettario. L’articolo 27 indica le modalità attraverso le quali il contribuente che accede al regime forfetario può aderire a una nuova proposta di concordato biennale. L’articolo 28 indica le modalità di determinazione del reddito d’impresa, ovvero di lavoro autonomo, oggetto del concordato. L’articolo 29 precisa che l’adesione al concordato non ha effetti sul regime dell’imposta sul valore aggiunto che si applica ai soggetti che accedono al regime forfettario. L’articolo 30 precisa l’irrilevanza dei maggiori o minori redditi, rispetto a quelli concordati, nella determinazione delle basi imponibili dei contribuenti. La norma prevede altresì che in presenza di circostanze eccezionali, da individuarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinino minori redditi secondo le ordinarie regole previste per il regime dei forfetari, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, avviene la fuoriuscita dal concordato stesso a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica. L’articolo 31 precisa, per i contribuenti in regime forfettario che aderiscono al concordato, la modalità di calcolo degli acconti delle imposte. Per l’anno 2024, se l’acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. L’articolo 32 indica le condizioni al verificarsi delle quali il concordato cessa di avere efficacia (analoghi a quelli indicati all’articolo 21 per i contribuenti cui si applicano gli ISA). L’articolo 33 indica come causa di decadenza del concordato il verificarsi di uno dei casi previsti dall’articolo 22 sopra descritte.

Il Capo IV (articoli 34-39) contiene le disposizioni di coordinamento e conclusive.

L’articolo 34 esclude gli accertamenti di cui all’articolo 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33 e prescrive che le autorità di controllo intensifichino l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato fiscale preventivo. L’articolo 35 esclude che il regime previsto dal concordato fiscale possa essere fruito nelle ipotesi di tardivo assolvimento dell’obbligo di comunicazione. Prevede, altresì, che quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato prevedendo altresì che il reddito effettivo rilevi anche ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.). L’articolo 36 prevede che la Commissione di esperti prevista per l’elaborazione e la verifica degli indici sintetici di affidabilità fiscale è sentita in merito al concordato applicabile ai contribuenti soggetti ad ISA, prima dell’approvazione della relativa metodologia. L’articolo 37 disciplina il differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP per il primo anno di applicazione del concordato. Viene disposto un maggior termine per i versamenti dell’acconto e del saldo in scadenza al 30 giugno 2024 per i soggetti che adottato il regime concordatario (31 luglio 2024). L’articolo 38, modifica, per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e 2024, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP e la disponibilità dei programmi informatici relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale.

 

Per  l’analisi, articolo per articolo, delle misure del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, vedi “Finanza & Fisco” n. 9-10/2024)

https://www.finanzaefisco.com/riviste_2024-9-10/

 

 

 

La modulistica per il Concordato preventivo biennale

 

Per i soggetti ISA è stato approvato uno specifico modello, mentre per i soggetti forfettari, la proposta e relativa accettazione è contenuta nel quadro LM, Sezione VI del modello “Redditi PF” 2024.

 

Soggetti ISA

 

Il modello costituisce parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale modelli (ISA) ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta di CPB per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

Il modello CPB è utilizzato dai soggetti che applicano gli ISA e che intendono aderire alla proposta di concordato

 Accettazione proposta CPB

Barrando la casella nel Rigo P10, il contribuente accetta la proposta di CPB per il periodo d’imposta 2024 e periodo d’imposta 2025.

 

Soggetti forfettari

 

Quadro LM del Modello “Redditi PF” 2024
Sezione VI – Concordato preventivo regime forfetario (art. 23 D.Lgs. n. 13 del 2024)

La sezione deve essere utilizzata dai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti e professioni che applicano il regime forfetario e che determinano il reddito ai sensi dell’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, che intendono aderire al Concordato Preventivo di cui all’art. 23 e ss. del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Per effettuare il calcolo della proposta di CPB, i soggetti che applicano il regime forfetario devono compilare i campi della sezione VI.

In particolare, i righi da LM60 a LM64 vanno compilati come segue.

Nel rigo LM60, barrando la casella, va indicato di non avere debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti per aderire al Concordato preventivo, di aver estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Nel rigo LM61, barrando la casella, va indicata l’assenza delle seguenti cause di esclusione:

  1. inizio dell’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;
  2. mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
  3. condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del con- cordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;

Nel rigo LM62, va indicato il codice corrispondente agli eventi straordinari determinati con decreto ministeriale;

Nel rigo LM63, è riportato il reddito proposto al contribuente ai fini del CPB per il periodo d’imposta 2024.

Barrando la casella nel rigo LM64, il contribuente accetta la proposta di CPB per il periodo d’imposta 2024.

Si precisa che l’accettazione impegna il contribuente a dichiarare l’importo concordato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta oggetto di concordato e agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

 

 

 

 




Dal Governo via libera (preliminare) alla revisione della disciplina doganale e al sistema sanzionatorio in materia di accise

Il Consiglio dei Ministri di martedì 26 marzo 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce la revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

 

Revisione della disciplina doganale vigente

 

Per armonizzare la normativa italiana con quella dell’Unione Europea, si abroga il Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) e si aggiornano e riducono le disposizioni da esso previste.

In particolare:

  • in conformità alla disciplina dettata dal codice doganale dell’Unione Europea (Regolamento (UE) n. 952/2013), si implementa la telematizzazione delle procedure doganali e si potenziano l’attività di controllo e verifica, anche mediante il coordinamento con le dogane dell’UE e quelle estere, e lo sportello unico doganale (SUDOCO);
  • si ridefiniscono le procedure di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi doganali e si revisiona l’istituto della controversia doganale e viene riorganizzato l’assetto degli uffici e dei servizi;
  • si rivede la disciplina sanzionatoria, con particolare riguardo al contrabbando.

 

Spedizioniere doganale

 

Si aggiorna la disciplina per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, con la riduzione a un anno, da tre anni, della cadenza con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà bandire gli esami e si allinea la disciplina dei centri di assistenza doganale (CAD) a quella UE, prevedendo la possibilità per gli spedizionieri di costituire società di capitali per l’esercizio delle funzioni proprie della categoria.

 

Revisione del sistema sanzionatorio in materia di dogane, accise e tabacchi

 

Si interviene sul sistema sanzionatorio penale e amministrativo posto a tutela dell’accertamento e del pagamento delle imposte sulla produzione e sui consumi, prevedendo:

  • l’introduzione di un nuovo delitto di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati e di un nuovo illecito amministrativo di vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita;
  • l’applicazione della confisca allargata anche in relazione ai più gravi reati in materia di accise;
  • la depenalizzazione di alcune ipotesi di minore gravità.

 

Disciplina della responsabilità amministrativa degli enti

 

Si estende la responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al decreto legislativo 231 del 2001 anche ai reati di cui al testo unico delle accise; si prevede, in relazione all’ipotesi aggravata di illecito dipendente dai reati di contrabbando e dai reati in materia di accise, l’applicazione dell’interdizione dall’esercizio dell’attività e della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; si aggiorna il riferimento normativo inerente alla competenza della Procura distrettuale allo svolgimento delle indagini preliminari relative al reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati.

 

Disciplina IVA delle operazioni di importazione in uno Stato UE di beni destinati ad essere trasferiti in altro Stato UE

 

Si prevedono specifiche norme sulla documentazione idonea a provare l’effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell’Unione Europea e la costituzione di determinate cauzioni.

 

Link al testo dello schema di decreto legislativo, recante «disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi»

 

 




In Gazzetta la Legge Delega per la riforma fiscale

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023, la Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale.».

Link al testo della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale.». Pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 189 del 14 agosto 2023 e in vigore da 29 agosto 2023.




Ddl per la delega al Governo per la riforma fiscale. Approvato definitivamente dalla Camera

Con 184 voti favorevoli, 85 contrari, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge, Atto Camera 1038-B, contenente la «Delega al Governo per la riforma fiscale».

 

Link al testo della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale.». Pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 189 del 14 agosto 2023 e in vigore da 29 agosto 2023.




Riforma fiscale: avviato l’esame al Senato

La Commissione Finanze del Senato della Repubblica, oggi, lunedì 17 luglio, ha in agenda l’avvio dell’esame del dd dl n. 797 di delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera. Riferisce alla Commissione la senatrice Zedda.

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle 18 di mercoledì 19 luglio.

Il disegno di legge AS 797, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», di iniziativa governativa e collegato alla legge di bilancio per l’anno 2023-2025, è stato presentato in data 23 marzo 2023, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (si vedano i lavori preparatori del disegno di legge AC 1038) e trasmesso al Senato il 12 luglio 2023.

Il disegno di legge consta di 20 articoli, distribuiti in cinque titoli.




Il Ddl per la delega al Governo per la riforma fiscale approda alla Camera

Presentato alla Camera dei Deputati, in prima lettura, il disegno di legge delega (Atto Camera 1038).

Il testo si compone di venti articoli, suddivisi in cinque titoli:

 

TITOLO I
I PRINCÌPI GENERALI E I TEMPI DI ATTUAZIONE

 

Capo I – PRINCÌPI GENERALI E TERMINI

 Art. 1. – (Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione)

 Art. 2. – (Princìpi generali del diritto tributario nazionale)

 Art. 3. – (Princìpi generali relativi al diritto tributario dell’Unione europea e internazionale)

 

Capo II – STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

 Art. 4. – (Revisione dello statuto dei diritti del contribuente)

  

TITOLO II
I TRIBUTI

 

Capo I – LE IMPOSTE SUI REDDITI, L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E L’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 5. – (Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche)

 Art. 6. – (Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti)

 Art. 7. – (Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto)

 Art. 8. – (Princìpi e criteri direttivi per il graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive)

 Art. 9.(Altre disposizioni)

 

Capo II – GLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

 Art. 10. – (Imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti diversi dall’IVA)

 Art. 11. – (Revisione della disciplina doganale)

 Art. 12. – (Accisa e altre imposte sulla produzione e sui consumi)

 

Capo III – I GIOCHI

 Art. 13. – (Giochi)

 

TITOLO III
I PROCEDIMENTI E LE SANZIONI

 

Capo I – I PROCEDIMENTI

 Art. 14. – (Procedimenti dell’Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti)

 Art. 15. – (Procedimento accertativo)

 Art. 16. – (Procedimenti di riscossione e di rimborso)

 Art. 17. – (Procedimenti del contenzioso)

 

Capo II – LE SANZIONI

 Articolo 18. – (Sanzioni)

 

 

TITOLO IV
TESTI UNICI E CODICI

 

Art. 19. – (Testi unici e codificazione della materia tributaria)

 

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

Art. 20. – (Disposizioni finanziarie)

 

  

Link al testo del disegno di legge, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», Atto Camera, A.C. 1038, presentato il 23 marzo 2023

 

La Ratio della Riforma fiscale

Link al testo della relazione illustrativa del disegno di legge, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», Atto Camera, A.C. 1038

 

La Relazione tecnica della Riforma fiscale

Link al testo della relazione tecnica del disegno di legge, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», Atto Camera, A.C. 1038

 

 

 

 

 

 




Il Cdm ha approvato un disegno di legge di delega al Governo per la Riforma fiscale

Il Consiglio dei ministri di giovedì 16 marzo 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, con procedure d’urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale.

La riforma del sistema fiscale costituisce un elemento chiave del programma di Governo, volto al rilancio strutturale dell’Italia sul piano economico e sociale. Il disegno di legge individua, tra i principali obiettivi di carattere generale, l’impulso alla crescita economica e alla natalità, mediante la riduzione del carico fiscale, l’aumento dell’efficienza della struttura dei tributi e l’individuazione di meccanismi fiscali di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese.

 

Tempi di attuazione

 

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi di organica e complessiva revisione del sistema fiscale. Inoltre, sarà effettuato il riassetto delle disposizioni di diritto tributario in modo da raccogliere le norme in Testi unici per tipologia di imposta e da redigere uno specifico Codice.

 

IRPEF

 

Si prevede una revisione dell’intero meccanismo di tassazione del reddito delle persone fisiche, in modo da attuare gradualmente l’obiettivo della “equità orizzontale”, attraverso:

  • l’individuazione di una unica fascia di esenzione fiscale e di un medesimo onere impositivo a prescindere dalle diverse categorie di reddito prodotto, privilegiando, in particolare, l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;
  • il riconoscimento della deducibilità, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;
  • la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo;
  • l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali con aliquota agevolata su una base imponibile commisurata all’incremento del reddito del periodo d’imposta rispetto al reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime particolare per i redditi di lavoro dipendente che agevoli l’incremento reddituale del periodo d’imposta rispetto a quello del precedente periodo d’imposta;
  • la conseguente complessiva revisione delle tax expenditures (attualmente 600 voci e 125 miliardi di spesa).

 

IRES

 

La revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti sarà basata sulla riduzione dell’aliquota IRES qualora vengano rispettate, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, entrambe le seguenti condizioni:

  • una somma corrispondente, in tutto o in parte, al detto reddito sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni;
  • gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.

La condizione, collegata all’effettuazione degli investimenti, ha l’evidente scopo di favorire la crescita economica e l’incremento della base occupazionale, con particolare riferimento ai soggetti che necessitano di maggiore tutela, ivi incluse le persone con disabilità, e senza interferire con i vigenti regimi di decontribuzione. In questo caso, a differenza di quanto avviene ordinariamente per la fruizione degli incentivi fiscali, la riduzione dell’aliquota precede l’effettuazione degli investimenti. Questi ultimi devono essere operati entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito assoggettato a imposizione con l’aliquota ridotta.

 

IVA

 

Per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) i criteri specifici prevedono la revisione della definizione dei presupposti dell’imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea e delle norme di esenzione; la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote; la revisione della disciplina della detrazione; la razionalizzazione della disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le misure previste per l’accesso e l’applicazione dell’istituto.

 

IRAP

 

Si dispone una revisione organica dell’IRAP volta all’abrogazione del tributo e alla contestuale istituzione di una sovraimposta IRES tale da assicurare un equivalente gettito fiscale, per garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario, nonché il finanziamento delle Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero che sono sottoposte a piani di rientro.

 

Statuto del Contribuente

 

Si rivede lo Statuto del Contribuente, con un consolidamento dei principi del legittimo affidamento del contribuente e della certezza del diritto, prevedendo il rafforzamento da parte dell’ente impositore dell’obbligo di motivazione, specificando le prove su cui si fonda la pretesa, e del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, funzionale al corretto dispiegarsi del diritto al contraddittorio.




Riforma del sistema tributario. Il Manifesto dei Commercialisti

Tra le priorità indicate dalla categoria l’istituzione del codice tributario, l’abolizione dell’Irap, il ripristino dell’equità orizzontale e verticale dell’Irpef, una riscossione più efficiente e una giustizia tributaria più specializzata

 

 

Otto priorità per una riforma complessiva che si ponga come obiettivo principale la definizione di un sistema fiscale certo ed equo. Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha presentato oggi il suo Manifesto per la riforma del sistema tributario, con la consapevolezza che il Piano nazionale di ripresa e resilienza indica proprio questa riforma tra le azioni chiave per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese.

 

“Per la prima volta dopo decenni – ha affermato il presidente nazionale della categoria, Massimo Miani – c’è la concreta possibilità di mettere mano ad una riforma organica del sistema fiscale. Pur nella consapevolezza del difficile lavoro di mediazione che andrà compiuto tra le diverse sensibilità politiche in campo, il nostro auspicio è che questa occasione storica non vada sprecata e che le analisi e le proposte che da tempo stiamo avanzando come esperti della materia vengano tenute nella giusta considerazione”.

 

 

IL MANIFESTO

 

1) ISTITUZIONE DEL “CODICE TRIBUTARIO” E STATUTO IN COSTITUZIONE

Semplificazione e razionalizzazione normativa tramite la predisposizione di un “Codice tributario”, composto da tre libri dedicati a procedimenti, imposte e processo, e costituzionalizzazione dei principi fondamentali dello Statuto del Contribuente

 

2) ABROGAZIONE DELL’IRAP

Abolizione dell’IRAP e sua sostituzione con un’addizionale IRES e (eventualmente) IRPEF

 

3) RIPRISTINO EQUITÀ ORIZZONTALE E VERTICALE DELL’IRPEF

Parità di trattamento tra lavoratori dipendenti, autonomi e imprenditori individuali e riduzione delle aliquote relative al terzo scaglione di reddito

 

4) ELIMINAZIONE “DOPPIO BINARIO” PER I REDDITI DI IMPRESA

Rilevanza del risultato economico di esercizio ai fini della determinazione del reddito di impresa ed eliminazione dei disallineamenti rispetto all’imponibile fiscale

 

5) RILANCIO DELLE AGGREGAZIONI PROFESSIONALI

Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo e determinazione opzionale per cassa dei redditi delle STP di capitali

 

6) RISCOSSIONE PIÙ EFFICIENTE E MENO COSTOSA

Riforma del sistema della riscossione sia nelle regole verso i contribuenti (unica modalità di dilazione dei pagamenti, valida anche per l’autotassazione; sistema degli aggi e degli interessi di mora meno iniquo; semplificazione delle procedure di notifica ed esecutive) sia nelle regole relative al rapporto tra l’ente impositore e l’incaricato della riscossione

 

7) RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTI PIÙ EQUILIBRATO

Salvaguardia dei principi di certezza del diritto, parità delle armi e proporzionalità delle sanzioni e miglior coordinamento dei rapporti tra processo penale e processo tributario. Generalizzazione dell’obbligo di contraddittorio preventivo e terzietà della mediazione tributaria

 

8) GIUSTIZIA TRIBUTARIA PIÙ SPECIALIZZATA

Organi di giurisdizione tributaria composti da giudici professionali, a tempo pieno e specializzati, con obbligo di formazione continua

 

Così, comunicato stampa CNDCEC del 23 giugno 2021




In Gazzetta l’ultimo pacchetto di provvedimenti attuativi della riforma fiscale

Pubblicati nel Supplemento ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015, cinque decreti legislativi attuativi della legge n. 23 del 11 marzo 2014, che ha conferito una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Si tratta degli ultimi decreti approvati entro la cd “proroga automatica” di novanta giornidel termine per esercitare la citata delega in scadenza il 25 settembre 2015. I decreti, in vigore in dal 22 ottobre 2015, sono quelli che sono stati deliberati nel Consiglio dei ministri del 22 settembre 2015. Restano, tuttavia, inattuate o parzialmente attuate le deleghe di grande rilevanza, quali quelle per la revisione dell’imposizione sui redditi di impresa (articolo 11, comma 1, lettera a)) e definizione di autonoma organizzazione ai fini Irap (articolo 11, comma 2) e per la revisione della fiscalità energetica e ambientale (articolo 15).

Gli interventi attuativi della legge delega fiscale definitivamente approvati e pubblicati in Gazzetta sono i seguenti:

 Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante: «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa);

 Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, recante: «Misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa);

 Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa);

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante: «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa);

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, recante: «Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa).