Nuovo ravvedimento per i contribuenti che aderiscono al Concordato preventivo biennale 2025-2026. Pubblicato il provvedimento che fissa tempi e regole

Pronte le indicazioni per i soggetti ISA che aderiscono per gli anni 2025 e 2026 al Concordato preventivo biennale (Cpb) e intendono usufruire del regime di ravvedimento “speciale” previsto dal decreto fiscale di quest’anno (D.L. n. 84/2025, art. 12-ter). Con un il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025, firmato dal direttore dell’Agenzia, vengono infatti definiti termini e modalità per comunicare la scelta, con riferimento a una o più annualità dal 2019 al 2023. In particolare, l’opzione per il ravvedimento va esercitata versando, tra il 1° gennaio e il 15 marzo del 2026, l’intero importo in unica soluzione o, in alternativa, la prima rata.

 

Chi può accedere all’istituto

 

Possono optare per il nuovo ravvedimento coloro che nel periodo d’imposta 2024 hanno applicato gli ISA e che aderiscono, entro i termini di legge (30 settembre 2025), al Concordato preventivo per il biennio 2025-2026. L’opzione può essere esercitata per singola annualità dal 2019 al 2023; anche coloro che nell’anno interessato dal ravvedimento hanno conseguito reddito sia d’impresa che di lavoro autonomo possono accedere all’agevolazione se esercitano l’opzione per entrambe le categorie di reddito.

 

Calendario e modalità operative

 

In base alla norma, l’opzione va esercitata tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026, presentando l’F24 relativo al pagamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive. Con successiva risoluzione saranno istituiti i codici tributo. Il ravvedimento si considera perfezionato con il versamento dell’intero importo dovuto in unica soluzione o di tutte le rate previste.

 

Strumenti di supporto per chi vuole aderire

 

Nel cassetto fiscale dei contribuenti potenzialmente interessati è disponibile una nuova “Scheda di sintesi” aggiornata per il Cpb 2025/2026. Il prospetto informativo contiene anche una sezione dedicata all’istituto del ravvedimento speciale per le annualità d’imposta dal 2019 al 2023, che riporta i dati utili alla determinazione delle imposte sostitutive da versare per ciascuna annualità.

Nella stessa funzionalità del cassetto fiscale è resa disponibile anche la tabella con gli importi in formato elaborabile (.csv). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 settembre 2025)




La Camera approva definitivamente il D.L. economico e fiscale collegato alla Manovra 2025

La Camera nella seduta di giovedì 5 dicembre 2024 ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (A.C. 2150).

Il decreto-legge, ora convertito in legge, prodromico alla Manovra di bilancio 2025, contiene importanti interventi in materia fiscali.

Link al testo della Relazione tecnica aggiornata – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (approvato dal Senato e definitivamente dalla Camera) (A.C. 2150)

Vedi tutte le novità fiscali introdotte dal Capo II del decreto-legge

(vedi: A.C. 2150 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” – approvato dal Senato – Stampato del  28-11-2024)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31 del 2024

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Gli approfondimenti

 

Speciale regime di ravvedimento: l’opzione è esercitata, per ogni “annualità”, mediante presentazione del “modello F24” con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata. Per le “trasparenti”, versano società e soci  di Eugenio Grimaldi

 

Riduzione “premiale” dei termini di accertamento nelle società “trasparenti”. L’unitarietà dell’accertamento estende gli effetti anche ai soci
di Enrico Molteni

 

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Unitarietà dell’accertamento del reddito imputato “per trasparenza” ai soci

 

Applicazione dei principi di unitarietà e trasparenza nell’accertamento a società di persone e soci. I termini di accertamento si unificano e litisconsorzio necessario (salvo riunioni “sananti”)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 27026 del 18 ottobre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Rettifica del reddito di una società di persone – Impugnazione – Litisconsorzio necessario tra società e soci – Configurabilità – Inosservanza – Cause relative alla società ed ai soci decise separatamente nella fase di merito – Giudizio di cassazione – Riunione “sanante” – Riunione delle cause in luogo della declaratoria di nullità – Possibilità – Condizioni – Fondamento – Attuazione del diritto alla ragionevole durata del processo – Necessità – Art. 40, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 101 c.p.c. – Art. 14, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 111, secondo comma, Cost. • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Processo tributario – Avviso di accertamento – Motivazione “per relationem” – Omessa allegazione degli atti richiamati – Validità dell’atto impositivo – Sussistenza – Condizioni – Esistenza della motivazione dell’atto impugnato – Indicazione ed effettiva esistenza dei fatti costitutivi della pretesa tributaria – Ragioni – Art. 7, comma 1, della L. 27/07/2000, n. 212 nel testo previgente alle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 30/12/2023, n. 219 – Art. 42, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – Obbligo di denuncia penale nei confronti di organi di una società di persone (nella specie società di persone) – Raddoppio dei termini ex art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis – Accertamento del reddito imputato “per trasparenza” ai soci – Applicabilità – Art. 43, comma 3, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Estinzione società di capitali – Responsabilità dei soci per le sanzioni irrogate alla società cancellata

 

Le sanzioni tributarie irrogate alla società cancellata dal Registro delle imprese si trasmettono ai soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione. In Cassazione motivi di ricorso omogenei e chiari

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 23341 del 29 agosto 2024: «SOCIETÀ – Sanzioni tributarie in capo a società ed enti – Scioglimento e liquidazione delle società di capitali – Organi sociali durante la liquidazione – Liquidatori – Cancellazione della società – Estinzione società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese – Fenomeno successorio sui generis – Responsabilità dei soci per i debiti sociali nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione – Trasmissibilità ai soci, ai sensi dell’art. 2495 c.c. – Ammissibilità – Fondamento – Art. 7, del D.L. 30/09/2003, n. 269, conv., con mod., dalla L. 24/11/2003, n. 326 – Artt. 2495 e 2740 c.c. • IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – Mescolanza e sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali – Prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili – Ammissibilità – Esclusione -Fondamento – Art. 360 c.p.c.»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Secondo Grado:

 

Professionisti che rilasciano il visto di conformità. Obbligo di identità soggettiva

 

Visto di conformità. Valido anche senza identità soggettiva tra chi lo rilascia e chi trasmette la dichiarazione. Disapplicato, di fatto, dal competente giudice tributario in sede di impugnazione di un avviso di recupero IVA, l’art. 23, comma 1, D.M. n. 164/1999

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte – Sezione II – Sentenza n. 185 dell’11 aprile 2024: «DICHIARAZIONE IVA – COMPENSAZIONE – VISTO DI CONFORMITÀ – Dichiarazione con visto di conformità apposto da un soggetto (abilitato) diverso dal consulente (abilitato) che aveva trasmesso la dichiarazione – Obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione – Violazione dell’obbligo di identità soggettiva tra tali operatori – Conseguenze – Recupero per indebite compensazioni IVA, inerente al periodo di imposta 2018 per violazione delle disposizioni dell’art. 23, comma 1, D.M. 31/05/1999, n. 164 – Esclusione – Infondatezza dell’atto di recupero – Ragioni – Rilevanza che entrambi i consulenti siano muniti dei requisiti professionali previsti dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/98 – Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adottato con Decreto ministeriale – Autonoma impugnazione – Preclusione – Disapplicazione ad opera del giudice nell’impugnazione di specifico atto impositivo – Configurabilità – Art. 10, comma 7, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102 – Art. 1, comma 574, della L. 27/12/2013, n. 147 – Art. 23, del D.M. 31/05/1999, n. 164»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Regime forfettarioSuperamento dell’ammontare dei ricavi/compensi, ragguagliato ad anno per la permanenza

 

Le ripercussioni dello sforamento delle soglie massime dei forfetari e obblighi per la riduzione dei termini di accertamento da tracciabilità

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano – Sezione II – Sentenza n. 2840 del 27 giugno 2024: «REGIME FORFETARIO – Condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime – Superamento dell’ammontare dei ricavi/compensi, ragguagliato ad anno per la permanenza nel regime forfettario – Conseguenze – Decadenza dal regime a partire dall’anno successivo e determinazione (ricalcolo) delle imposte in modo ordinario – Art. 1, commi 54 e 71 della L. 23/12/2014, n. 190 • AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti – Termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi (d’impresa o di lavoro autonomo) – Riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, per i soggetti che utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica ovvero i corrispettivi telematici e che effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a euro 500 – Obbligo di comunicazione dell’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi – Mancata comunicazione – Conseguenze – Inefficacia della riduzione dei termini di accertamento – Art. 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – D.M. Mef 04/08/2016 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

 

Prassi 

Agenzia delle Entrate

 

Estinzione società – Possibilità per gli ex soci di emettere note di variazione IVA

 

Società liquidata ed estinta. Dopo la cancellazione dal registro delle imprese non consentito ai soci di sostituirsi ad essa per l’emissione di una nota di variazione per recuperare l’IVA

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 47 E del 19 settembre 2024: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Liquidazione ordinaria di società ed estinzione della stessa a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese – Possibilità per gli ex soci di emettere note di variazione IVA di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 – Esclusione – Ragioni – I principi relativi alle operazioni straordinarie, in merito agli effetti successori negli adempimenti fiscali, con particolare riferimento ai crediti IVA, non sono applicabili in caso di liquidazione ordinaria – Una volta estinta la società, senza che sia stata ancora esercitata la facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione, non è consentito ai soci sostituirsi ad essa nella sua emissione per recuperare l’IVA relativa ad un credito non incassato – Artt. 19 e 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 2495 c.c.»

 

Plusvalenze immobiliari da Superbonus

 

Plusvalenze da Superbonus per immobile acquisito solo in parte per successione. Rilevanza ai fini impositivi degli interventi agevolati solo sulle parti comuni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 208 del 23 ottobre 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili – Cessioni di beni immobili in relazione ai quali il cedente abbia fruito delle detrazioni d’imposta cd. “Superbonus” – Interventi eseguiti esclusivamente sulle parti comuni ammessi alla detrazione del 110 per cento delle spese sostenute (cd. Superbonus) relativamente alla quale è stata esercitata l’opzione per la cessione del credito ai sensi dell’art. 121 D.L. n. 34/2020 – Determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al Superbonus e acquisito solo in parte per successione – Modalità di calcolo della plusvalenza – Per la quota di abitazione acquisita con l’acquisto, il presupposto impositivo ricorre anche nel caso in cui detrazioni d’imposta, cd. “Superbonus”, sia stata fruita solo per lavori condominiali – Affermazione – Modifiche agli artt. 67 e 68 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Articolo 1, commi da 64 a 67, della L. 30/12/2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024»

 

Riforma della fiscalità internazionale – Determinazione della residenza fiscale

 

Nuove regole di determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti in vigore dal 2024. I chiarimenti delle Entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 4 novembre 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – Territorialità dell’imposizione – Determinazione della residenza fiscale – Residenza delle persone fisiche – Residenza delle società e degli enti – Redditi di lavoro dipendente – Istruzioni operative agli uffici in materia di residenza fiscale a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (D.Lgs. fiscalità internazionale) – Criteri di identificazione della residenza fiscale delle persone fisiche che svolgono un’attività lavorativa da remoto o in modalità agile – Art. 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 73, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 1 e 2, del D.Lgs. 27/12/2023, n. 209»

 

 

 

Legislazione

 

 

Ravvedimento “speciale” degli anni pregressi

 

Ravvedimento “speciale” legato all’adesione dei soggetti ISA al concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025. Modalità e termini di comunicazione dell’adesione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 novembre 2024, prot. n. 403886/2024: «Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 30 del 2024

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Gli approfondimenti

 

Le modifiche all’apparato sanzionatorio in materia contributiva ex lege 388/2000 a decorrere dal 1° settembre 2024  di Enrico Molteni

 

Legislazione

 

Decreto-legge “Omnibus” convertito in legge

 

Decreto “Omnibus coordinato con le modifiche del Decreto “Anticipi 2025. La sintesi

Le misure fiscali del Decreto “Omnibus” convertito in Legge

Da quelle per il “Ravvedimento speciale” legato all’adesione dei soggetti ISA al Cpb a quelle transitorie relative al regime di esenzione dall’IVA riconosciuto per prestazioni sanitarie di chirurgia estetica.

Il testo del Decreto-Legge 9 agosto 2024, n. 113, conv., con mod., dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante: «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico» — Artt. 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, 4, 5, 6, 7, 7-quinquies, 7-sexies e 22

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Notifica gli atti di natura tributaria a mezzo Pec nei confronti di contribuenti dotati di domicilio digitale

 

Domicilio digitale “specialeex art. 60-ter del D.P.R. n. 600/73. Approvato il provvedimento che regola il processo di elezione, conferma, variazione e revoca

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 ottobre 2024, prot. n. 379575/2024: «Modalità di elezione del domicilio digitale speciale e di conferma o revoca degli indirizzi digitali già comunicati, ai sensi dell’articolo 60-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»

 

Prassi 

 

Regime sanzionatorio per l’omissione o l’evasione contributiva

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS)

 

Ravvedimento operoso per omissioni ed evasioni contributive, attività di compliance e attività di accertamento d’ufficio. L’Inps ha rilasciato le istruzioni operative sulle novità del Decreto PNRR-quater

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 90 del 4 ottobre 2024: «SANZIONI CIVILI – Regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva – Norme in materia di violazioni in ambito contributivo e di accertamenti da parte dell’INPS – Nuove fattispecie di inadempimenti successivi alle informative dell’INPS e relativo regime sanzionatorio – Regime sanzionatorio in caso di tempestiva regolarizzazione delle esposizioni debitorie – Revisione dal 1° settembre 2024 del regime di cui all’art. 116, commi 8, 9, 10 e 15, della L. 23/12/2000, n. 388 – Art. 30, del D.L. 02/03/2024, n. 19, conv., con mod., dalla L. 29/04/2024, n. 56, cd. Decreto PNRR-quater»

 

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)

 

Premi omessi. Le istruzioni Inail sul nuovo regime sanzionatorio

Circolare INAIL – Direzione generale – Direzione centrale rapporto assicurativo – n. 31 del 10 ottobre 2024: «SANZIONI CIVILI – Regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva in relazione ai premi Inail – Regolarizzazione delle esposizioni debitorie – Revisione dal 1° settembre 2024 del regime di cui all’art. 116, commi 8, 9, 10 e 15, della L. 23/12/2000, n. 388 – Art. 30, del D.L. 02/03/2024, n. 19, conv., con mod., dalla L. 29/04/2024, n. 56, cd. Decreto PNRR-quater – D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 – Tabella esemplificativa»

 

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In Gazzetta il D.L. che consente lo “speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater” agli esclusi, nelle annualità comprese tra il 2018 e il 2022, dall’applicazione degli ISA per Covid o per la sussistenza di una condizione di non normale attività

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 di sabato 19 ottobre 2024 e in vigore dal 20 ottobre 2024, il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali».

Nel decreto-legge, introdotte importanti modifiche all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, che ha introdotto a sua volta l’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025. In sostanza, modifica la disciplina del cd. “Ravvedimento speciale” legato all’adesione al Cpb.

Le modifiche sono finalizzate a consentire ai contribuenti, con un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, ad accedere al regime di ravvedimento “Ravvedimento speciale” nel caso in cui anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

  • hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotte con i decreti attuativi dell’articolo 148 del D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto “Rilancio”);

 

Si ricorda che il D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto “Rilancio”) all’articolo 148, richiamato dall’articolo in esame, ha previsto, per i periodi di imposta 2020 e 2021, la possibilità di definire specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli Isa. In base a questa disposizione, ed esempio, il Mef ha provveduto con due successivi decreti, rispettivamente del 2 febbraio e del 30 aprile 2021, a fissare i nuovi criteri di esclusione dall’applicazione degli ISA applicabili al periodo d’imposta 2020. Anche il D.M. 21 marzo 2022 ha recepito una causa di esclusione dagli ISA legata all’emergenza Covid-19 che ha interessato i contribuenti che hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi ovvero dei compensi, nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019. Infine, l’art. 8 del D.M. 29 aprile 2022, al fine di adeguarne i risultati dell’applicazione ISA agli effetti economici negativi provocati dalla diffusione del Covid-19, ha estenso l’inapplicabilità degli Isa a tutti i contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, indipendentemente dall’aver subito una contrazione dei ricavi nel 2021.

 

ovvero

 

  • hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lett. a), del D.L. n. 50/2017.

 

Si ricorda che a causa di esclusione prevista dal comma 6 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017, è finalizzata a consentire la disapplicazione degli ISA nei casi in cui il singolo contribuente opera in condizioni che non sono confrontabili con le modalità di svolgimento dell’attività che contraddistinguono l’ambiente economico di riferimento e come chiarito dalle circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16 del 16 giugno 2020, (par. 7 in “Finanza & Fisco” n. 17/2020, pag. 894), anche al netto degli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19).

 

Inoltre, per le annualità in cui sussistono le circostanze sopra indicate, l’incremento è del 25 per cento e si applicheranno le aliquote (considerando la riduzione del 30%, vedi infra) dell’8,75% per la sostitutiva delle imposte sui redditi e addizionali e del 2,73% dell’IRAP.

In dettaglio, ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento speciale:

  • la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza

tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata

e

il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

  • l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all’incremento sopra descritto, l’aliquota del 12,5 per cento;
  • la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è costituita dalla differenza

tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata

e

il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

  • l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando, all’incremento sopra descritto, l’aliquota del 3,9 per cento.

Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità sopra indicate, sono diminuite del 30 per cento. Resta fermo il versamento minimo, per ciascuna annualità, di 1.000 euro per le imposte sui redditi e delle relative addizionali previsto dal comma 7 all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113. 

 

Infine, in conseguenza alle modifiche introdotte dal nuovo comma 6-bis dell’art. 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, al comma 10 del medesimo articolo aggiunta un’ulteriore deroga alla impossibilità di rettifica del reddito d’impresa o di lavoro autonomo a seguito del versamento dell’unica rata o del regolare pagamento rateale. Tale rettifica,  potrà essere effettuato «anche nel dichiarazione infedele della causa di esclusione (ISA) di cui al comma 6-bis».

 

 

Si riporta il testo dell’articolo 7 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali».

Art. 7

Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024 e del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13

1. All’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. I soggetti di cui al comma 1, con un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lett. a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

6-ter. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a) e b), ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

a) la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

b) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera a), l’aliquota del 12,5 per cento;

c) la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

d) l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera c), l’aliquota del 3,9 per cento.

6-quater. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma precedente, sono diminuite del 30 per cento.»

b) al comma 10:

1) alla lettera c), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente «;»;

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «d) dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al comma 6-bis.».

2. All’articolo 40, comma 3, del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «comma 2,» inserire le seguenti: «e le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143,»;

b) dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «, per essere prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote di cui all’articolo 11, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917».

 

Link al testo del Decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali». In Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 2024 e in vigore dal 20 ottobre 2024




Stretta finale sul Superbonus e cessioni dei crediti. In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.L n. 39/2024

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024, la Legge 23 maggio 2024, n. 67 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria.

Link al testo del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, conv., con mod., dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, recante: «Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119 -ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024

Il decreto-legge, a seguito delle integrazioni introdotte nel corso della conversione, è composto di 17 articoli.

Si segnala, tra le tante novità, che con l’inserimento dell’articolo 7-bis (Interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell’articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, in materia di ambito di applicazione del contraddittorio preventivo), prevista una norma volta a escludere il principio del contraddittorio per alcune tipologie di atti. In particolare, il comma 1, specifica che l’articolo 6-bis, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), si interpreta nel senso che la sua disposizione si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra Amministrazione finanziaria e contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti. Il comma 2, inoltre, specifica che l’articolo 6-bis, comma 2, del suddetto Statuto dei diritti del contribuente, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.

A tal riguardo di ricorda che, il menzionato articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, introdotto dal decreto legislativo n. 219 del 2023, disciplina il principio del contraddittorio. In particolare, esso stabilisce al comma 1 che, salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi dell’articolo medesimo. Ai sensi del comma 2, non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

 

Vedi anche:

 

Contraddittorio preventivo – Atti esclusi

Gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e da controllo “formale” che, ai sensi del nuovo art. 6-bis della L. n. 212/2000, sono esclusi dall’obbligo del contraddittorio preventivo
di Enrico Molteni

 

Il Mef ha emanato il decreto che stabilisce quali atti sono esclusi dall’obbligo del contraddittorio preventivo

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024: «Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212»

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 14 del 2024

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Commenti

 

Adesione ai “PVC” emessi dal 30 aprile 2024. “Approvato” il modello di comunicazione
di Enrico Molteni

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Società cancellata dal registro delle imprese – Differimento quinquennale del termine di cessazione ai fini impositivi

 

L’ex liquidatore di società “zombie” cancellata dal Registro delle imprese conserva tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 7440 del 20 marzo 2024: «SOCIETÀ DI CAPITALI – Società a responsabilità limitata – Scioglimento – Società cancellata dal registro delle imprese – Art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014 – Differimento quinquennale del termine di cessazione ai fini impositivi ex art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 – Disposizione di natura sostanziale – Conseguenze sulla legittimazione del liquidatore e dei soci – Art. 28, comma 4, del D.Lgs. 21/11/2014 n. 175 – Art. 2495, comma 2, c.c.»

 

Ecobonus – Comunicazione dati all’Enea

 

Tardiva od omessa comunicazione all’ENEA. La violazione non implica la decadenza dell’Ecobonus

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 7657 del 21 marzo 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – DETRAZIONE AMBIENTALE – Detrazioni, in relazione a spese concernenti la riqualificazione energetica, cd. Ecobonus – Termine di novanta giorni dalla fine dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA – Violazione – Decadenza dal beneficio – Esclusione – Fondamento – Ragioni – Il termine non è perentorio – La comunicazione all’ENEA ha finalità “essenzialmente statistiche” – Art. 1, commi 348 e 349, della L. 27/12/2006, n. 296 – Art. 4, del D.M. 19/02/2007 – Art. 16 del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90»

 

Responsabilità ed obblighi degli amministratori

 

Per la responsabilità dell’ex amministratore di cui all’art. 36 D.P.R. n. 602/1973 non serve la preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario. Ma nel regime previgente non si estende all’IRAP (e all’IVA)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 9170 del 5 aprile 2024: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – SOCIETÀ DI CAPITALI – Scioglimento – Estinzione per cancellazione dal Registro delle imprese – Cancellazione della società dal Registro delle imprese intervenuta nella disciplina previgente alle modifiche apportate con il D.Lgs. n. 175 del 2014 – Responsabilità ed obblighi degli amministratori – Responsabilità dell’amministratore ex art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 – Accertamento d’ufficio ex art. 36, comma 5, D.P.R. n. 602 del 1973 – Condizioni – Preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario – Esclusione – Ricorso avverso l’accertamento nei confronti dell’amministratore – Contestazione della sussistenza dei presupposti dell’azione intrapresa nei suoi confronti ivi compresa la debenza di imposte a carico della società – Possibilità – Inapplicabilità nel regime previgente, in virtù del combinato disposto degli artt. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 e 19 del D.Lgs. n. 46 del 1999, all’esazione dell’IRAP – Artt. 36, del D.P.R. 26/09/1973, n. 602»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

OIC adopterCorrezione di errori contabili

 

Primi chiarimenti sulla rilevanza fiscale della correzione di errori contabili in base alla definizione fornita dai principi contabili nazionali (OIC 29)

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 73 del 21 marzo 2024: «IRES (Imposta sui redditi delle società) – Determinazione del reddito complessivo – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Errori contabili – Correzione – OIC Adopter – Rilevanza fiscale – Derivazione art. 83 del TUIR – Componente negativo – Limiti alla deducibilità -Rilevanza ai fini IRAP – Effetti ai fini ACE – Caso di specie – Non corretta imputazione temporale di canoni di leasing, di canoni di prefinanziamento e delle quote del maxi-canone relative a un contratto di leasing – Correzione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 di errori contabili afferenti agli esercizi 2019, 2020 e 2021 – Errori contabili, qualificati come “rilevanti” (ai sensi del principio contabile OIC 29) commessi nella rilevazione di Maxi-canone, di canoni di prefinanziamento e di canoni di leasing – Artt. 83, comma 1 (come modificato dall’art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 21/06/2022, n. 73, conv., con mod., dalla L. 04/08/2022, n. 122 e dall’articolo 1, comma 273, della L 29/12/2022, n. 197) e 102, comma 7, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Cooperative OIC adopter – Ristorno ai soci lavoratori

 

I ristorni ai soci di cooperative, contabilizzati alla stregua di distribuzioni di utili, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 1 del 4 aprile 2024: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Determinazione della base imponibile – COOPERATIVE OIC adopter – Ristorno ai soci lavoratori – Redazione dei bilanci delle società mutualistiche – Diversa modalità di contabilizzazione del ristorno -Insussistenza di obbligo di ripartizione – Rilevazione dei ristorni alla stregua dell’impiego degli “utili” – Conseguenze – Concorrenza alla formazione del valore della produzione netta IRAP – Affermazione – Art. 2, comma 2, del D.M. 08/06/2011 – Art. 2521 c.c. – Art. 2545-sexies c.c.»

 

Adempimenti tributari

 

Misure introdotte dal D.Lgs. n. 1 del 2024 in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali. Le istruzioni delle Entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 2 maggio 2024: «ADEMPIMENTI TRIBUTARI – Semplificazioni relative ai pagamenti dei tributi – Razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie – Rafforzamento dei servizi digitali e incentivi all’utilizzo di strumenti elettronici – Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti – Artt. 4, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 21, 22, 23 e 24, del D.Lgs. 08/01/2024, n. 1 – Art. 20, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

Contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo

 

Locazioni brevi. Le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 per cedolare secca e obblighi degli intermediari

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 10 maggio 2024: «REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI – Cedolare secca sugli affitti – Contratti di locazione breve – Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni – Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi di beni immobili – Modifica dell’aliquota dell’imposta – Intermediari – Obbligo di sostituzione – Obbligo di operare una ritenuta del 21 per cento a titolo d’acconto indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario – Art. 1, comma 63, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) – Art. 4, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Art. 3, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395»

 

Ravvedimento speciale – Proroga e ampliamento

 

Riapertura e ampliamento al 2022 del ravvedimento speciale. Le istruzioni per regolarizzare entro il 31 maggio

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 15 maggio 2024: «TREGUA FISCALE – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie riguardanti le dichiarazioni fiscali (comprese la violazioni sostanziali “prodromiche”) – Estensione all’anno d’imposta 2022 – Riapertura dei termini per coloro che non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione – Art. 1, commi da 174 a 178, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) – Art. 21, comma 1, del D.L. 30/03/2023, n. 34, conv., con mod., dalla L. 26/05/2023, n. 56, cd. “DL Bollette” – Art. 3, comma 12-undecies, del D.L. 30/12/2023, n. 215, conv., con mod., dalla L. 23/02/2024, n. 18, “Decreto Milleproroghe”, come modificato dall’articolo 7, comma 6, del D.L. 29/03/2024, n. 39 – Art. 7, comma 7, del D.L. 29/03/2024, n. 39»

 

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Ravvedimento speciale. Le istruzioni per regolarizzare entro il 31 maggio con sanzioni ridotte a 1/18 del minimo

C’è tempo fino al 31 maggio 2024 per beneficiare del ravvedimento speciale e sanare con sanzioni ridotte le violazioni relative alle dichiarazioni per il periodo d’imposta 2022.

Stessa scadenza per usufruire della riapertura dei termini prevista con riferimento alle dichiarazioni presentate per il 2021 e per gli anni precedenti. Con la circolare n. 11/E di oggi l’Agenzia detta istruzioni sulle novità introdotte dal decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 215/2023) e dal decreto “Agevolazioni fiscali” (D.L. n. 39/2024).

 

Come regolarizzare le dichiarazioni relative al 2022

 

Il Milleproroghe ha esteso l’applicabilità del ravvedimento speciale alle violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d’imposta 2022. L’agevolazione consiste nel pagamento di una sanzione pari a 1/18 del minimo, oltre all’imposta e agli interessi, in un’unica soluzione o a rate. Per aderire a questa possibilità, occorre versare, entro il 31 maggio 2024, l’intero importo o la prima rata e rimuovere, entro lo stesso termine, le irregolarità o le omissioni che si intendono sanare. Restano fuori dal perimetro del ravvedimento speciale le violazioni che al 31 maggio sono state già contestate, comprese le comunicazioni emesse a seguito di controllo formale (“36-ter”). Non è, invece, ostativa al ravvedimento l’avvenuta consegna di un processo verbale di constatazione (P.V.C.). In caso di pagamento rateale, sulle tre rate successive alla prima (30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024) sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

 

Extra time per il 2021 e gli anni precedenti

 

Il decreto “Agevolazioni fiscali ha invece previsto la riapertura dei termini per aderire al ravvedimento speciale con riferimento alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate con riguardo al periodo d’imposta 2021 e precedenti. A tal proposito, la circolare specifica che possono beneficiare di questa ulteriore finestra, sempre entro il 31 maggio 2024, sia i contribuenti che non hanno perfezionato entro la scadenza originaria (30 settembre 2023) la procedura di regolarizzazione sia coloro che, pur avendola perfezionata, intendono ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni riferibili allo stesso anno o ad anni precedenti. La riapertura vale anche per coloro che avevano perfezionato la regolarizzazione ma sono poi decaduti dal beneficio della rateazione: possono sanare ulteriori violazioni, purché diverse da quelle già regolarizzate. La circolare fornisce infine indicazioni sulle modalità di calcolo degli importi dovuti, sia in caso di pagamento in unica soluzione sia in caso di rateazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 maggio 2024)




La Camera approva il decreto-legge Milleproroghe. Il testo passa al Senato

Nella seduta di lunedì 19 febbraio l’Assemblea della Camera, con 140 voti favorevoli e 69 contrari, ha approvato il disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.C. 1633-A). Precedentemente l’Aula, sul medesimo provvedimento, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo, con 174 voti favorevoli e 111 voti contrari.

Il decreto-legge, ora all’esame del Senato, deve essere convertito in legge entro il 28 febbraio.

Tra le novità più rilevanti, inserite dalla Camera, la possibilità di usufruire del ravvedimento speciale per sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e il differimento del termine di pagamento della prima e della seconda rata della “Rottamazione-quater” al 15 marzo 2024.

 

 

 

Aggiornamento al 29/02/2024

Link al testo del decreto-legge 30/12/2023, n. 215, conv., con mod., dalla legge 23/02/2024, n. 18, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», cd. Decreto “Milleproroghe”. In Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024

 

Link al testo del Disegno di legge A.S. 1027, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi»

 




Decreto Milleproroghe, lunedì 19 il voto alla Camera | Le principali novità fiscali

La Camera dei deputati è convocata lunedì 19 febbraio alle ore 13 con il seguente ordine del giorno: seguito della discussione del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, cosiddetto Milleproroghe (A. C. 1633-A).

 

Aggiornamento al 29/02/2024

Link al testo del decreto-legge 30/12/2023, n. 215, conv., con mod., dalla legge 23/02/2024, n. 18, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», cd. Decreto “Milleproroghe”. In Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024

 

Le principali novità

 

Ravvedimento speciale – Articolo 3, comma 12-undecies

 

Il comma 12-undecies, introdotto in sede referente, estende la possibilità di usufruire del cosiddetto ravvedimento speciale (disciplinato dalla legge di bilancio 2023) alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. L’importo dovuto è rateizzabile con l’applicazione di interessi nella misura del 2 per cento annuo.

 

Differimento del termine di pagamento della prima e della seconda rata della “Rottamazione-quater” al 15 marzo 2024 – Articolo 3-bis

 

L’articolo 3-bis, introdotto in sede referente, al comma 1, differisce al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata della c.d. rottamazione-quater. A tale nuova scadenza si applica il termine di tolleranza di 5 giorni. Il comma 2 reca l’analoga proroga al 15 marzo 2024 per le popolazioni dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023, con riferimento alla prima e seconda rata della rottamazione-quater.

 

 

Esenzioni ai fini IRPEF redditi dominicali e agrari – Articolo 13, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater

 

L’articolo 13, comma 3-bis, proroga agli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali introducendo alcune limitazioni allo stesso. In particolare, si prevede che per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali – con alcune eccezioni – concorrano, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

a) fino a 10.000 euro per lo zero per cento;

b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, al 50 per cento;

c) oltre 15.000 euro, al 100 per cento.

I commi 3-ter e 3-quater dispongono in merito alla copertura finanziaria.

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 38 del 2023

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Commenti 

 

 

Limiti al potere di correzione e liquidazione dell’imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Cosa dicono i giudici di merito e di legittimità in attesa di un nuovo (auspicato) intervento della Consulta
di Enrico Molteni

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corti di Giustizia Tributarie di Secondo Grado:

 

Limiti al potere di correzione e liquidazione dell’imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 o art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

 

Tassative le ipotesi per l’emissione di cartella a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73. Escluso l’utilizzo in caso di mancato adeguamento al reddito minimo per le società non operative

L’adesione tardiva al contenuto della comunicazione di irregolarità (avviso bonario) non costituisce acquiescenza

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio – Sezione XII – Sentenza n. 4714 del 27 ottobre 2022: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Società di comodo – Risultati test di operatività – Cartella ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 fondata sul c.d. test di operatività – Legittimità – Esclusione – Fondamento – Emissione di cartella – Ammissibilità solo se scaturisce da un controllo meramente formale dei dati forniti dallo stesso contribuente o da una mera correzione di errori materiali o di calcolo, ma non quando presuppone la risoluzione di questioni giuridiche – Art. 30, della L. 23/12/1994, n.724 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Liquidazione – Avviso bonario emesso a seguito del controllo automatizzato – Pagamento in ritardo – Successiva impugnazione – Effetti del pagamento – Preclusione del diritto di impugnazione – Acquiescenza – Esclusione – Pagamento finalizzato ed evitare il sorgere di problematiche relative ad incassi di crediti verso la P.A. che potrebbero essere esposti a rischio pignoramento – Artt. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Disconoscimento di un credito IVA esposto in dichiarazione. Non ammessa l’adozione della liquidazione ex art. 54-bis, D.P.R. n. 633 del 1972

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio – Sezione II – Sentenza n. 6368 del 28 dicembre 2022: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Credito riportato da dichiarazione IVA omessa (o considerata tale) – Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 – Correzioni di errori materiali o di calcolo senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Ipotesi di carattere eccezionale e non estensibili – Potere di risolvere questioni giuridiche o di esaminare atti diversi – Esclusione – Disconoscimento di un credito esposto in dichiarazione che necessità la valutazione giuridica relativa alla modalità e possibilità di utilizzo di un credito IVA riportato da dichiarazione omessa (o considerata tale) – Ricorso alla procedura automatizzata ex art. 54-bis D.P.R. n. 633/72 – Esclusione – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

La liquidazione ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73 non consente “valutazioni”. In ogni caso l’integrazione dell’atto impositivo lacunoso è inammissibile in giudizio

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio – Sezione VII – Sentenza n. 6454 del 29 dicembre 2022: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato – Disconoscimento detrazione nell’anno di verifica del credito implicante valutazioni giuridiche – Non applicabilità della procedura prevista dall’art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Obbligo di emissione di motivato avviso di rettifica – Sussiste – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Atti impositivi – In genere – Motivazione – Integrazione in sede giudiziale – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 24 Cost.»

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Errato utilizzo di regime IVA – Rimedi

 

Rettifica acquisto intraUe. Punto per punto, come correggere l’errore di aver applicato il regime IVA ordinario in luogo della sospensione di imposta. Le condizioni per ricorrere al rimborso “anomalo” laddove il contribuente non possa più emettere una nota di variazione in diminuzione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 469 del 28 novembre 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Trasferimento di carburanti per motori autotrazione da un deposito fiscale a un altro deposito fiscale – Erronea applicazione del regime ordinario in luogo della sospensione d’imposta di cui all’art. 1, commi 937 e ss. della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il 2018) – Inversione contabile applicata ad operazioni non imponibili o comunque con imposta che non è da versare, ma erroneamente ritenute imponibili IVA – Rimedi esperibili – Presentazione della dichiarazione integrativa – Rettifiche delle annotazioni effettuate – Versamento delle relative sanzioni – Necessità – Possibilità di recuperare l’IVA con nota di variazione – In caso di impossibilità dell’emissione di una nota di credito, in quanto decorsi i 12 mesi dall’effettuazione dell’operazione – In presenza di “incolpevole” inerzia del soggetto passivo ammissibilità della richiesta di rimborso “anomalo” ex art. 30-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 26, comma 3, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

 

Variazioni IVA in diminuzione – Procedure concorsuali

 

Recupero veloce dell’IVA in caso di fallimento del debitore. Spartiacque le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso. Nel vecchio regime, in caso di chiusura del fallimento «in pendenza di giudizi», necessario attendere i predetti giudizi e l’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 471 del 29 novembre 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Riduzione della base imponibile in ipotesi di non pagamento totale o parziale intervenuto dopo che l’operazione è stata effettuata – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose – Procedura concorsuale avviata prima del 26 maggio 2021 – Conseguenze – Applicazione dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 nella versione vigente ante 26 maggio 2021 – Inapplicabilità dell’attuale formulazione dell’articolo 26 del D.P.R. IVA come modificato dall’articolo 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 – Caso di specie – Chiusura del fallimento «in pendenza di giudizi» – “Dies a quo” ai fini dell’emissione della nota di variazione in diminuzione – Necessità di attendere i predetti giudizi e l’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto – Affermazione – Articolo 118 del RD 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fall. vigente ratione temporis) – Art. 90, della Direttiva 2006/112/CE – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

In appendice

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 485 del 3 ottobre 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Riduzione della base imponibile in ipotesi di non pagamento totale o parziale intervenuto dopo che l’operazione è stata effettuata – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose – Procedura concorsuale avviata dal 26 maggio 2021 – Necessità di attendere l’esito della procedura – Esclusione – Tempistiche per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta oggetto di variazioni – Rilascio di note di credito – Riduzione dell’imposta ex art. 26 D.P.R. n. 633/72 – Condizioni di ammissibilità – Identità tra l’oggetto della fattura e della registrazione originarie e l’oggetto della registrazione della variazione – Art. 90, della Direttiva 2006/112/CE – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 come modificato dall’art. 18, del D.L.25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106 (Decreto Sostegni-bis), con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021»

 

Plusvalore generato nelle operazioni di acquisto di crediti fiscali da parte di professionisti (Studio associato)

 

Associazione professionale (e professionisti). Confermata l’assenza da imposizione del provento “differenziale” generatosi in sede di acquisto dei crediti fiscali al di sotto del valore nominale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 472 del 30 novembre 2023: «IMPOSTE SUI REDDITI -PROFESSIONISTI – Associazione professionale (di commercialisti) – Ecobonus, Superbonus e altri bonus fiscali “edilizi” – Acquisto di crediti d’imposta da bonus fiscali ex articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 da parte di studio associato di commercialisti, con la forma giuridica di associazione professionale – Cessione del credito a valore più basso del nominale – Differenziale tra credito d’imposta spettante e costo d’acquisto – Plusvalore generato nelle operazioni di acquisto di crediti fiscali da parte di professionisti (Studio associato) – Differenziale positivo tra l’importo nominale del credito d’imposta corrispondente alla detrazione edilizia e il prezzo di acquisto del medesimo – Non tassabilità – Condizioni – Che i professionisti non abbiano partecipato ad attività riconducibili alla formazione dei crediti – Che i crediti non sono stati originati da prestazioni professionali (né dello studio né dei singoli associati), ma dal mero acquisto degli stessi – Artt. 6, 44, 53, 54 e 67, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)»

 

 

Nuovo regime forfetario

 

Regime forfetario. I chiarimenti e risposte a quesiti concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione. Focus sulle rettifiche IVA pro e contro contribuente nel caso di cambio di regime

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32 E del 5 dicembre 2023: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime – Focus sulle rettifiche IVA pro e contro contribuente nel caso di cambio di regime (da regime ordinario a forfettario e viceversa) – Chiarimenti e risposte a quesiti in merito all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di Stabilità per il 2015), come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) e dall’art. 1, comma 54, della L. 29/12/2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023)»

 

Ravvedimento speciale – Regolarizzazione dell’indebito utilizzo in compensazione
di crediti non spettanti o
inesistenti

 

Interpretazione autentica sulla applicazione della disciplina del ravvedimento speciale. Ammessa la regolarizzazione della compensazione indebita di crediti non spettanti o inesistenti commessa entro il 31 dicembre 2021

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 67 E del 6 dicembre 2023: «TREGUA FISCALE – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie – Ambito di applicazione – Violazioni che possono essere regolarizzate per effetto dell’interpretazione autentica contenuta nell’articolo 21, del D.L. n. 34/2023 – Regolarizzazione dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti (mediante rimozione della violazione e versamento), di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 13, del D.Lgs. n. 471/1997 – Ammissibilità – Condizioni – La compensazione indebita dei crediti sia stata effettuata entro il 31 dicembre 2021 – Rilevanza del momento di “commissione” della violazione sostanziale – Affermazione – La dichiarazione sia stata validamente presentata con riferimento alle annualità “sanate” – Art. 1, commi da 174 a 178, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) – Art. 21, comma 1, del D.L.30/03/2023, n. 34, conv., con mod., dalla L. 26/05/2023, n. 56, cd. “DL Bollette” – Art. 13, commi 4 e 5, del D.Lgs.18/12/1997, n. 471»

 

Lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo
Trattamento fiscale dei compensi per il periodo d’imposta 2023

 

Soglia di esenzione di 15.000 euro per i compensi percepiti ai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo. Applicazione delle “Norme transitorie” tenendo conto di quanto erogato nel periodo gennaio-giugno 2023 (escluso da imposizione fino a 10.000 euro)

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 474 dell’11 dicembre 2023: «IMPOSTA SUI REDDITI – Lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo – Compensi ad atleti ed allenatori – Trattamento fiscale dei compensi per il periodo d’imposta 2023 – Applicazione del comma 1-bis dell’articolo 51 (rubricato: «Norme transitorie») del D.Lgs. n. 36 del 2021, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell’art. 69 del TUIR – Soglia di esenzione IRPEF di 15.000 euro – Limite posto in via unitaria a prescindere dall’applicazione di un duplice inquadramento fiscale – Conseguenze – L’esenzione IRPEF pari a 15.000 euro è applicabile per l’intero periodo d’imposta a prescindere dal diverso inquadramento fiscale nei diversi periodi -Art. 67, comma 1, lett. m), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 69, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 36, 51 e 52, del D.Lgs. 28/02/2021, n. 36»

 

 

 

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Le ultime risposte agli interpelli – Pubblicazione al 18 dicembre 2023

Le ultime risposte agli interpelli

Si va dalla possibilità di ricorrere all’istituto della dichiarazione integrativa nell’ipotesi in cui – per mero errore – il contribuente beneficiario del diritto alla detrazione IVA, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, abbia omesso di esercitare tale facoltà, fino utilizzabilità del ravvedimento speciale in caso di tardiva presentazione della garanzia rimborso/compensazione crediti IVA; una attenzione particolare è riservata alla possibilità di utilizzare i crediti d’imposta cd. da Superbonus in compensazione con debiti previdenziali e contributivi relativi al personale dipendente.

Di seguito i link alle ultime risposte dell’Agenzia delle entrate:

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 479 del 18 dicembre 2023, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Omesso esercizio del diritto alla detrazione IVA – Dichiarazione integrativa – Articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 478 del 18 dicembre 2023, con oggetto: COMPENSAZIONE – Compensazione dei debiti previdenziali e contributivi con i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 – Articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 477 del 15 dicembre 2023, con oggetto: AGENTI DI COMMERCIO – PROMOTORI FINANZIARI – AGENTI DI ASSICURAZIONE – Trattamento ai fini IVA e imposte dirette da applicare alle ‘‘ricariche’’ dell’autovettura a trazione elettrica di un agente di commercio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 476 del 15 dicembre 2023, con oggetto: INDENNITÀ DI ESPROPRIO – Ambito applicativo, ai fini del regime di tassazione, dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. n. 475 del 11 dicembre 2023, con oggetto: TREGUA FISCALE – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie – Liquidazione IVA di gruppo – Tardiva presentazione garanzia rimborso/compensazione crediti IVA – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge 29 dicembre 2022, n. 197




Interpretazione autentica sull’applicazione della disciplina del ravvedimento speciale. Ammessa la regolarizzazione della compensazione indebita di crediti non spettanti o inesistenti commessa entro il 31 dicembre 2021

Ammessa la regolarizzazione tramite ravvedimento speciale, – che consente il pagamento delle relative sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo edittale – dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, mediante rimozione della violazione e versamento – in forma rateizzata, ove la prima rata sia stata versata entro il 30 settembre 2023, ovvero in un’unica soluzione, qualora il versamento venga eseguito entro il 20 dicembre 2023 – delle relative sanzioni. Ciò a condizione che la compensazione dei predetti crediti sia stata effettuata entro il 31 dicembre 2021, purché, con riferimento a tale annualità, la dichiarazione risulti validamente presentata, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato dall’adempimento. È questo l’importante chiarimento contenuto nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 67 del 6 dicembre 2023, diffuso in vista della scadenza del termine del 20 dicembre 2023. Al riguardo, per verificare se la violazione rientri o meno nell’ambito temporale indicato, da ultimo, nell’interpretazione autentica di cui all’art. 21, comma 1, del. D.L. “Bollette, secondo la quale sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni «commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti», i tecnici dell’Agenzia delle entrale sottolineano che ciò che rileva è il momento di “commissione” della violazione sostanzialeconsistente nella compensazione di un credito non spettante o inesistente – e non quello in cui lo stesso è stato, ove richiesto, esposto nell’apposito campo della dichiarazione annuale. Restano, in altre parole, sempre escluse dal ravvedimento speciale le violazioni concernenti i crediti d’imposta utilizzati in compensazione dopo il 31 dicembre 2021.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 67 del 6 dicembre 2023, con oggetto: OGGETTO: TREGUA FISCALE – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie – Ambito di applicazione – Violazioni che possono essere regolarizzate per effetto dell’interpretazione autentica contenuta nell’articolo 21, del D.L. n. 34/2023 – Regolarizzazione dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, (mediante rimozione della violazione e versamento) – Ammissibilità – Condizioni – La compensazione indebita dei crediti sia stata effettuata entro il 31 dicembre 2021 – La dichiarazione sia stata validamente presentata con riferimento alle annualità “sanate” – Art. 1, commi 174 a 178, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) – Art. 21, comma 1, del D.L. 30/03/2023, n. 34, conv., con mod., dalla L. 26/05/2023, n. 56, cd. “D.L. Bollette

 

I principali chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale

 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 20 marzo 2023: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159) – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Ulteriori chiarimenti interpretativi alla luce dei quesiti posti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria – Risposte ai quesiti formulati in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco 2023 – Art. 1, commi da 153 a 251, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28 del 2023

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Commenti

 

Tregua fiscale

 

Ravvedimento “speciale” e chiusura liti pendenti al 30 settembre, regolarizzazione di irregolarità formali al 31 ottobre

Le proroghe delle scadenze della Tregua fiscale

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Ricorso nativo informatico non firmato digitalmente notificato a mezzo Pec

 

Rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla possibile invalidità del ricorso per cassazione nativo informatico non firmato digitalmente notificato a mezzo Pec

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza interlocutoria n. 16454 del 9 giugno 2023: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Ricorso – Forma e contenuto – Processo tributario – Ricorso per cassazione nativo digitale – Notificazione a mezzo Pec – Assenza di firma digitale dell’Avvocato dello Stato – Conseguenze – Invalidità – Questione di massima di particolare importanza – Devoluzione della questione alle Sezioni Unite»

 

  • Sezione III Civile

 

Responsabilità dell’A.F. per il danno subito dal contribuente

 

Errori grossolani e autotutela negata. L’Agenzia delle entrate responsabile per il danno subito dal contribuente

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Civile – Ordinanza n. 5984 del 28 febbraio 2023: «RESPONSABILITÀ CIVILE – AUTOTUTELA – Responsabilità dell’Amministrazione per il danno subito dal contribuente – Amministrazione pubblica – Atti discrezionali – Limiti posti dalla legge e dal principio primario di cui all’art. 2043 cod. civ. – Obbligo di osservanza per la P.A. – Sussistenza – Comportamento doloso o colposo della P.A. comportante la lesione di un diritto soggettivo – Potere di accertamento da parte del giudice ordinario – Configurabilità – Fattispecie relativa al mancato annullamento in sede di autotutela di atto impositivo illegittimo affetto da errori grossolani – Art. 97 Cost. – Art. 2043 c.c.»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Assenza della firma digitale nel ricorso alle Corti di Giustizia Tributaria

 

Il ricorso-reclamo senza firma digitale anche se notificato a mezzo Pec è inammissibile

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como – Sezione I – Sentenza n. 90 del 16 marzo 2023: «PROCEDIMENTO CIVILE – Domanda giudiziale – Citazione – Contenuto – Sottoscrizione del procuratore – Atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico – Firma digitale – Necessità – Mancanza – Invalidità dell’atto – Processo tributario – Ricorso – Assenza firma digitale – Rileva – Inammissibilità – Sussiste – Artt. 16-bis e 18, commi 3 e 4 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

 

Prassi

 

Stabile organizzazione – Debitore d’imposta

 

Branch: quando l’attività promozionale e preparatoria è soggetta all’IVA italiana

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 336 del 1° giugno 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -Intervento della stabile organizzazione in attività immateriali non caratterizzate in quanto tale dalla presenza in loco di una rilevante organizzazione di mezzi umani e tecnici – Attività di promozione e commercializzazione del servizio di gestione di portafoglio erogato dalla struttura lussemburghese e cura in maniera continuativa i rapporti con la clientela italiana – Condizioni che devono ricorrere affinché ai fini IVA di una stabile organizzazione italiana di un soggetto domiciliato e residente all’estero possa considerarsi debitrice dell’IVA relativa alle operazioni attive e passive poste in essere dal soggetto non residente per il suo tramite – Rilevanza che la Branch sia dotata di un’adeguata struttura di mezzi umani e tecnici mediante la quale svolge un ruolo attivo nella definizione dei contratti “firmati” dalla Casa Madre e nella gestione di una parte rilevante dell’attività di quest’ultima – Artt. 7, comma 1, lett. d) e 17, comma secondo e quarto, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 192-bis, della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 – Art. 53, del Regolamento d’esecuzione (UE) n. 282/2011 del 15 marzo 2011»

 

Rilevanza ai fini IVA della partecipazione attiva della stabile organizzazione nelle cessioni/acquisti di beni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 374 del 10 luglio 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Intervento della stabile organizzazione nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia – Condizioni che devono ricorrere affinché ai fini IVA una stabile organizzazione italiana di un soggetto domiciliato e residente all’estero possa considerarsi debitrice dell’IVA relativa alle operazioni attive e passive poste in essere dal soggetto non residente per il suo tramite – Artt. 7, comma 1, lett. d) e 17, comma secondo e quarto del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 -Art. 192-bis, della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 – Art. 53 del Regolamento d’esecuzione (UE) n. 282/2011 del 15 marzo 2011»

 

Liquidazione dell’imposta sulle successioni dovuta da eredi e legatari

 

Il valore ereditario (ivi compreso il valore della quota) è determinato al netto dei legati. Il revirement dell’Agenzia delle entrate sulla liquidazione dell’imposta di successione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 6 luglio 2023: «IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI -SUCCESSIONI MORTIS CAUSA – Imposta sulle successioni – Base imponibile – Attivo ereditario – Base imponibile -Valore netto dell’asse ereditario – Legato – Determinazione al netto dei legati pecuniari – Artt. 8 comma 3 e 20, del D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 – Art. 588 c.c. – Artt. da 649 a 673 c.c. – Art. 53, Cost.»

 

Sanità privata esenzioni e riduzioni IVA

 

Il nuovo regime IVA (in esenzione) sulle prestazioni sanitarie rese dalle case di cura non convenzionate e (agevolato) sulle prestazioni di alloggio agli accompagnatori

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 7 luglio 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati – Art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Tabella A, Parte Terza, n. 120), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 18, del D.L. 21/06/2022, n. 73, conv., con mod., dalla L. 04/08/2022, n. 122 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) – Art. 132, paragrafo 1, lettere c) e b), della Direttiva 2006/112/CE»

 

Consiglio Nazionale del Notariato

 

 Beni immobili – Cessione agevolata ai soci

Cessioni onerose di beni immobili in favore dei soci agevolate ai sensi della legge n. 197 del 2022: aspetti e soluzioni notarili

Studio n. 45-2023/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 3 maggio 2023

 

 

 

 

Legislazione

 

 

Il decreto-legge “Bolletteconvertito in legge
D.L. 30/03/2023, n. 34, conv., con mod., dalla L. 26/05/2023, n. 56

 

Il Decreto “Bollette” con la proroga dei termini per la “Tregua fiscale” convertito in legge

Il testo del Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34, conv., con mod., dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, recante: «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali», coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Chiusura delle liti fiscali pendenti

 

Liti pendenti. Approvati gli aggiornamenti per il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande fino al 30 settembre 2023

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 luglio 2023, prot. n. 250755/2023: «Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate»

 

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