Depositari di scritture contabili. Online la procedura per comunicare la cessazione dell’incarico

Il servizio web per la comunicazione di cessazione dell’incarico di depositario delle scritture contabili consente di compilare il modello di comunicazione e trasmetterlo all’Agenzia delle entrate

 

È ora attivo il servizio web che i depositari delle scritture contabili di aziende e professionisti, come per esempio i commercialisti, possono utilizzare per comunicare la fine dell’incarico. Da oggi è infatti possibile trasmettere, attraverso una procedura web attivata sul sito delle Entrate, il modello approvato dal Direttore dell’Agenzia con il Provvedimento prot. n. 198619/2024 dello scorso 17 aprile, per comunicare la cessazione dell’incarico di depositario di libri, registri e documenti contabili.

La nuova procedura

Il nuovo comma 3-bis dell’art. 35 del decreto IVA, introdotto dal D.Lgs. n. 1/2024 (Decreto “Adempimenti”), prevede che in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri e le scritture contabili in seguito alla cessazione dell’incarico di depositario, possa essere lo stesso professionista a comunicare all’Agenzia la conclusione dell’incarico; in questo modo, è data al depositario cessato la possibilità di informare direttamente l’Agenzia della variazione, nell’ipotesi in cui il contribuente cui si riferiscono i documenti contabili non abbia proceduto ad inviare la stessa comunicazione entro i trenta giorni previsti dalla legge (art. 35, comma 3, D.P.R. n. 633/1972).

La trasmissione del modello

 

Prima di avviare la procedura, il professionista è tenuto ad avvisare il depositante dell’intenzione di trasmettere la comunicazione di cessazione all’Agenzia; pertanto, l’inoltro del modello sarà consentito soltanto a partire dal 31° giorno successivo all’interruzione dell’incarico ed esclusivamente attraverso la procedura web presente nel Cassetto fiscale, sezione Consultazioni – Anagrafica. Dopo aver ricevuto la comunicazione e verificato la correttezza delle informazioni, l’Agenzia rilascerà un’attestazione di trasmissione e, dopo l’accoglimento, una ricevuta di acquisizione che riepiloga i dati comunicati; la comunicazione e la ricevuta potranno poi essere consultate sia dal depositario che dal depositante accedendo alle rispettive sezioni del Cassetto fiscale presente in area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. A partire dalla data di trasmissione della comunicazione, il luogo di conservazione dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti contabili coinciderà con il domicilio fiscale del depositante.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 luglio 2024)

Link alle pagine del “servizio web” per la comunicazione di cessazione dell’incarico di depositario delle scritture contabili consente di compilare il modello di comunicazione e trasmetterlo all’Agenzia delle entrate.

La compilazione del modello è assistita da un riscontro in tempo reale delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Per poter trasmettere la comunicazione occorre essere depositari del soggetto interessato dalla stessa.

 

 

 

 




Misure introdotte dal D.Lgs. n. 1 del 2024 in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali. Le istruzioni delle Entrate

Adempimenti più snelli e servizi digitali rafforzati. Con la circolare n. 9 del 2 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate detta istruzioni agli uffici con riguardo alle misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal D.Lgs. n. 1/2024 in attuazione della Delega fiscale.

Tra le novità, stop all’invio di comunicazioni e inviti da parte del Fisco nei mesi di agosto e dicembre, nuovi termini per il pagamento a rate delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi e progressiva estensione della piattaforma “PagoPA” per i pagamenti. In particolare, l’esame delle nuove misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di adempimenti fiscali è suddiviso in quattro paragrafi, dedicati alle semplificazioni relative al pagamento dei tributi, alla razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie, al potenziamento dei servizi digitali e ai periodi di sospensione per le comunicazioni e gli inviti ai contribuenti. La circolare illustra le novità anche con alcuni esempi.

 

Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti

 

L’Agenzia delle Entrate, salvo casi di indifferibilità e urgenza, non potrà inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei due seguenti periodi dell’anno: dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre.

Tra gli atti interessati dalla novità rientrano le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché le lettere di invito per l’adempimento spontaneo.

La previsione non fa venir meno la sospensione, già prevista ex lege nel periodo 1° agosto-4 settembre, in relazione al pagamento delle somme dovute in esito alla stessa tipologia di atti, nonché in relazione alla trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori.

 

Nuovi termini di pagamento rateale

 

Nuovi termini per il pagamento “a rate” delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps.

L’articolo 8 del decreto Adempimenti prevede, in particolare:

  • il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto;
  • l’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.

Viene inoltre data la possibilità ai titolari di partita IVA di ridurre il numero di versamenti periodici di importo ridotto. Le novità riguardano anche le modalità con cui vengono effettuati i pagamenti. Il decreto Adempimenti prevede infatti l’estensione, anche progressiva, dell’utilizzo della piattaforma “PagoPA” in relazione alle somme che possono essere pagate con modello F24.

 

Potenziati i servizi online

 

Il decreto Adempimenti (D.Lgs. n. 1/2024) prevede sia l’avvio di nuovi servizi digitali sia il potenziamento di quelli già attivi con l’obiettivo di semplificare ulteriormente l’interazione con i cittadini. In particolare, saranno messi a disposizione servizi digitali per potenziare i canali di assistenza a distanza, per consentire la registrazione delle scritture private, la richiesta di certificati e lo scambio di documentazione tra contribuenti e uffici dell’Agenzia. Sarà inoltre ampliato il ventaglio di atti e comunicazioni a disposizione dei contribuenti all’interno del cassetto fiscale. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 maggio 2024)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 2 maggio 2024: RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI – Misure in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali – Artt. 4, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. 08/01/2024, n. 1 – Art.20 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241

 




Approvato il modello per la “Comunicazione di cessazione incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti”

L’articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 9 del 12 gennaio 2024, recante la «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari», ha introdotto, all’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, il nuovo comma 3-bis (di seguito riportato) che prevede – in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui all’articolo 35, comma 2, lett. d), del medesimo D.P.R. IVA, conseguente alla cessazione dell’incarico di conservazione dei predetti libri e documenti – la possibilità, per il depositario cessato, di comunicare all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico stesso, qualora non vi abbia provveduto il contribuente nei termini normativamente previsti.

La comunicazione, che può essere trasmessa dal depositario solo a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni previsto dal comma 3 del citato articolo 35, deve essere preceduta dall’avviso al cliente depositante dell’intenzione di effettuare la comunicazione stessa all’Agenzia delle entrate.

Il citato comma 3-bis ha, quindi, demandato ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’approvazione del modello per la comunicazione nonché la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.

Orbene, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 aprile 2024, prot. n. 198619/2024 è stato, pertanto, approvato il suddetto modello con le relative istruzioni. Con il medesimo provvedimento previsto, altresì, che la comunicazione sia inviata dal depositario esclusivamente mediante una procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. La data di disponibilità della citata procedura web sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate: da quel momento, sarà possibile trasmettere anche le comunicazioni di cessazione di incarico avvenute dal 13 gennaio 2024, data di entrata in vigore della disposizione normativa.

Nel provvedimento precisato, inoltre, che con l’acquisizione della comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate, è rilasciata una attestazione che riporta la data a partire dalla quale il luogo di deposito dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti sopra indicati si presume coincidere con il domicilio fiscale del cliente depositante, secondo quanto disposto dal richiamato comma 3-bis dell’articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (di seguito riportato). La comunicazione del depositario, con la relativa attestazione di cessazione, è resa disponibile al depositario e al cliente depositante nelle rispettive aree riservate del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Come chiarito nelle istruzioni, il nuovo modello deve essere utilizzato dai depositari di libri, registri, scritture e documenti di cui all’art.35, comma 2 lettera d), del D.P.R n.633/1972 per comunicare all’Agenzia delle entrate, ai sensi del citato comma 3-bis dell’art. 35, la cessazione dell’incarico nel caso in cui il depositante non abbia provveduto, nei termini normativamente previsti, a comunicare la variazione del soggetto presso il quale sono detenuti i predetti libri e documenti. Il modello può essere presentato dal depositario esclusivamente dopo aver informato il depositante, tramite posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata A/R, dell’intenzione di effettuare la presente comunicazione all’Agenzia delle entrate.

 

Il testo dei  commi da 1 a 3-bis dell’art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

 

Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività

1. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:

a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l’eventuale ditta;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

c) per i soggetti residenti all’estero, anche l’ubicazione della stabile organizzazione;

d) il tipo e l’oggetto dell’attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;

e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l’indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell’internet service provider;

e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni; (lettera inserita dall’art. 27, comma 1, lettera a), del DL 31/05/2010, n. 78, conv. con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122, a decorrere dal 31.05.2010)

f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l’Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.

3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell’attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l’estinzione del soggetto d’imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.

3-bis. Nel caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui alla lettera d) del comma 2, se il contribuente ha affidato a terzi l’incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto il depositario avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico. Il depositario, assolto l’onere comunicativo di cui al precedente periodo, entro i medesimi sessanta giorni provvede all’invio di tale comunicazione all’Agenzia delle entrate. A decorrere dalla data di invio di quest’ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è approvato il modello della comunicazione di cui al primo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica alla medesima Agenzia. La comunicazione di cui al primo periodo è resa disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. (Comma inserito dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 08/01/2024, n. 1, a decorrere dal 13.01.2024)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 aprile 2024, prot. n. 198619/2024, recante: «Approvazione del modello per la comunicazione di cessazione dell’incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti di cui all’articolo 35, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», pubblicato il 17.04.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Misure introdotte dal D.Lgs. n. 1/2024 in materia di termini e adempimenti tributari. Le istruzioni delle Entrate sui nuovi modelli dichiarativi | La circolare che illustra i nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni

Novità in arrivo in tema di dichiarazioni dei redditi. Facilitata ulteriormente la presentazione del modello 730, grazie alla presentazione in modalità semplificata, fruibile da lavoratori dipendenti e pensionati già a partire dall’attuale campagna dichiarativa 2024. Snelliti e di più agevole compilazione anche i modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, IVA e IRAP.

Si tratta di novità disposte dal decreto Adempimenti tributari (D.Lgs n. 1/2024), che recepisce alcuni principi direttivi della riforma fiscale (Legge n. 111/2023), su cui la circolare n. 8 dell’11 aprile 2024 fornisce agli uffici le istruzioni operative. In particolare, l’esame delle nuove misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali è suddiviso in quattro distinti paragrafi, dedicati rispettivamente alle semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA, a quelle per i titolari di partita Iva, per i sostituti d’imposta e in materia di revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.

 

Dal modello 730 precompilato alla modalità semplificata di presentazione

 

Si tratta di una nuova opportunità per i lavoratori dipendenti e pensionati, percettori anche di redditi assimilati, che utilizzano il modello 730. Da quest’anno, infatti, con la presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Queste informazioni, in particolare, saranno disponibili in un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata, accessibile tramite l’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti interessati, utilizzando un percorso guidato e semplificato, potranno confermare o modificare le informazioni in possesso delle Entrate che, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata. Le modalità tecniche di accesso al nuovo sistema di interazione saranno definite da uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

 

Modello 730 semplificato: platea estesa e spazio ai redditi esteri

 

La possibilità di presentare la dichiarazione semplificata sarà progressivamente estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva. A titolo esemplificativo, per effetto dell’estensione dell’ambito soggettivo, il modello di dichiarazione semplificato potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti, non titolari di partita IVA, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale. Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilirà la graduale inclusione di nuove tipologie reddituali tra quelle dichiarabili mediante il modello 730 semplificato. Tra l’altro, già da quest’anno è possibile riportare i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva. Sempre a partire dall’anno in corso, un’ulteriore novità consente inoltre ai soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 di poter ora richiedere direttamente all’Agenzia l’eventuale rimborso dell’imposta o effettuare il pagamento dell’importo dovuto, pur in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

 

Semplificazioni in arrivo anche per le partite IVA

 

Tra le novità, modelli dichiarativi Redditi, IVA e IRAP più snelli grazie alla progressiva eliminazione delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o acquisibili dall’Agenzia delle Entrate dalle banche dati proprie, oppure, nella titolarità di altre amministrazioni.

La riduzione delle informazioni interesserà in particolare i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni per gli operatori economici. In pratica, è progressivamente eliminato l’obbligo di indicare in dichiarazione i crediti d’imposta per i quali è riconosciuto il solo utilizzo tramite “compensazione orizzontale” finalizzata ad estinguere debiti. Per quelli per cui permane l’obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali, è stabilito, invece, che il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni ad essi relative non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che i crediti d’imposta siano spettanti. Tale previsione non vale per i crediti d’imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis. Estesa inoltre anche a lavoratori autonomi e imprenditori, seppur in fase di sperimentazione, la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

Nuovo calendario dichiarativo

 

Modificati anche i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni, in materia di imposte sui redditi (modello Redditi) e IRAP, inclusa la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), per gli anni 2024 e seguenti, fermi restando i termini relativi alla presentazione del modello 730. All’interno della circolare una tabella esplicativa illustra i nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’ 11 aprile 2024)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 8 dell’11 aprile 2024, con oggetto: DICHIARAZIONI FISCALI – Artt. 1, 2, 3, 11, 13, 15, 16, 19 e 20 del Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante: «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari» – Misure in materia di dichiarazioni fiscali – Semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA – Semplificazioni a favore anche dei titolari di partita IVA – Semplificazioni a favore dei sostituti d’imposta – Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2024

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Speciale – Decreto Legislativo “Adempimenti e semplificazioni

 

 

Revisione dei termini
e degli adempimenti tributari

 

 

La guida alla normativa

Articolo per articolo, tutte le misure introdotte

 

Tutte le misure introdotte dal D.Lgs. n. 1/2024 in materia di termini e adempimenti tributari

Il testo del Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante: «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari»

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Welfare aziendale e premi di risultato

 

Le novità fiscali riguardanti il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale lavoratori del turismo e la detassazione dei premi di risultato

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E del 7 marzo 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Determinazione – Novità fiscali – Misure fiscali per il welfare aziendale – Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori – Erogazione prestiti agevolati ai dipendenti – Determinazione del compenso in natura derivante dai prestiti erogati ai lavoratori dipendenti – Detassazione dei premi di risultato – Trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistiche, ricettive e termali – Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione – Copertura dell’onere dal datore di lavoro utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore – Articolo 1, commi da 16 a 18, commi da 21 a 25 e commi da 126 a 130, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) – Articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. 18/10/2023, n. 145 (Decreto Anticipi) convertito, con modificazioni, dalla L. 15/12/2023, n. 191 – Art. 51 del DPR 22/12/1986, n. 917 – D.M. 25/03/2016»

 

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Riforma fiscale: in Gazzetta il decreto legislativo per la modifica degli adempimenti tributari

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 9 del 12 gennaio 2024 il Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante: «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.».

Il Decreto legislativo, il primo dell’anno 2024, è composto da 27 articoli e attua, in massima parte, i principi di delega di cui all’articolo 16, comma 1, della legge delega n. 111 del 2023, che contiene princìpi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari.

In estrema sintesi, le disposizioni introducono innanzi tutto norme dirette modificare gli obblighi di dichiarazione per i contribuenti e per i sostituti d’imposta e la relativa modulistica ovvero gli adempimenti connessi al pagamento dei tributi con riguardo anche alla riorganizzazione delle scadenze sia dei pagamenti che delle dichiarazioni.

Più in dettaglio, l’articolo 1 prevede, in via sperimentale, la possibilità al contribuente di accedere alle informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate, ai fini della predisposizione della dichiarazione, che potranno essere così confermate o modificate.

L’articolo 2 estende a tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita IVA la possibilità di avvalersi nella dichiarazione dei redditi semplificata. La norma, inoltre, riconosce ai contribuenti con un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, la facoltà, finora prevista solo per i contribuenti privi di sostituto d’imposta, di richiedere direttamente il rimborso IRPEF all’Agenzia delle Entrate così come di effettuare i pagamenti delle imposte dovute con modello F24.

L’articolo 3 esonera i sostituti d’imposta dall’obbligo di rilascio della certificazione unica per contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio.

L‘articolo 4 riconosce al depositario delle scritture contabili la possibilità di comunicare direttamente, previa precedente comunicazione al contribuente, all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico di tenuta delle scritture medesime.

L’articolo 5 stabilisce che nell’ambito delle attività di revisione periodiche degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, si svolgano anche analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi anche al fine di garantirne la capacità di rappresentare le realtà economiche nonché le evoluzioni della classificazione Ateco.

L‘articolo 6 semplifica l’adempimento compilativo del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA da parte di imprese e lavoratori autonomi, rendendo disponibili a tali contribuenti, gli elementi e le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate.

L’articolo 7 individua, per l’anno 2024 e per gli anni successivi, un apposito termine entro cui l’Amministrazione finanziaria rende disponibili i programmi informatici relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA.

L’articolo 8 modifica le modalità e i termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.

L’articolo 9 modifica la disciplina dei versamenti minimi dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, ampliando a 100 euro la soglia all’interno della quale è possibile rimandare il versamento al periodo successivo. La disposizione interviene, altresì, sul calendario del versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore.

L’articolo 10 stabilisce che, nei mesi di agosto e dicembre, l’Agenzia delle entrate sospende l’invio di alcune comunicazioni che riguardano gli esiti di controlli, della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché gli inviti all’adempimento (cosiddette lettere di compliance).

L’articolo 11 rimodula alcuni termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali. In particolare, viene anticipato dal 30 novembre al 30 settembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP e dall’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, il termine per le dichiarazioni dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche. In pratica, anticipa di due mesi l’invio di alcune dichiarazioni, in particolare fissando al 30 settembre, in luogo della data del 30 novembre attualmente prevista, il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP.

La norma prevede, altresì, che dall’anno 2025 le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di IRAP e di IRES possono essere presentate a partire dal 1° aprile.

L’articolo 12 semestralizza, a partire dal 2024, il termine per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie.

L’articolo 13 esclude la decadenza dal beneficio dei crediti d’imposta, derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, in caso di mancata indicazione in dichiarazione.

L’articolo 14 eleva, per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, da 50.000 a 70.000 euro annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui e passa da 20.000 a 50.000 annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità, per l’utilizzo in compensazione dei crediti ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.

L’articolo 15 reca disposizioni volte a semplificare la modulistica prescritta per l’adempimento degli obblighi dichiarativi. In particolare si prevede che, a decorrere dal periodo d’imposta 2023, con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate siano progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta, ovvero quelle che l’Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni.

L’articolo 16 consente, in via sperimentale e facoltativa, di comunicare i dati delle ritenute e delle trattenute di lavoro dipendente e autonomo all’Agenzia delle entrate, utilizzando i servizi dell’Agenzia delle entrate per la predisposizione dei modelli di versamento F24 ed evitando di inserire i dati già comunicati nella dichiarazione modello 770. L’accesso a tale semplificazione è consentito ai sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque. Le disposizioni si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno d’imposta 2025.

L’articolo 17 prevede, in caso di pagamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, la possibilità di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze, mediante autorizzazione preventiva all’addebito in conto corrente.

L’articolo 18 prevede la possibilità di affiancare, alle attuali modalità di versamento di somme pagate coi modelli F24, anche le funzionalità offerte dalla piattaforma istituzionale PagoPA.

L’articolo 19 prevede che dal 2024 l’Agenzia delle entrate renda disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione.

L’articolo 20 dispone che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possano essere individuati i termini e le modalità mediante i quali i soggetti terzi trasmettono all’Agenzia delle entrate, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti, da indicare nella dichiarazione dei redditi.

L’articolo 21 consente al contribuente di delegare gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica all’utilizzo dei servizi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione mediante la compilazione di un unico modello.

L’articolo 22 intende incrementare i servizi digitali offerti dall’Agenzia delle entrate a contribuenti e intermediari nonché migliorare e rafforzare quelli già esistenti.

L’articolo 23 intende rafforzare i contenuti conoscitivi dell’area riservata (cosiddetto cassetto fiscale) messa a disposizione dei contribuenti sul proprio sito internet.

L’articolo 24 consente di ottemperare agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi anche mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.

L‘articolo 25 reca norme di semplificazione delle modalità di deposito dei tipi di frazionamento presso i Comuni; si consente che tale attività sia effettuata direttamente, con modalità telematiche, direttamente dall’Agenzia delle entrate, mediante deposito dei tipi di frazionamento sul portale per i comuni, e contestuale comunicazione al comune interessato.

Gli articoli 26 e 27, infine, contengono le disposizioni finanziarie e l’entrata in vigore.




Schema “preliminare” di decreto legislativo per razionalizzare e semplificare le norme in materia di adempimenti tributari. Trasmesso alle Commissioni parlamentari

Trasmesso il 14 novembre 2023, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 23 ottobre 2023, recante: «Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari». (Atto del Governo n. 93).

 

Aggiornamento al 13 gennaio 2024

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 9 del 12 gennaio 2024 il Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante: «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.». 

 

 

 

Atti del Governo

Link al testo dell’atto del Governo n. 93, recante: «Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari»

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate allo schema di decreto legislativo trasmesso il 14 novembre 2023 alla Camera dei Deputati.

 

La ratio dello schema “preliminare” di decreto legislativo per razionalizzare e semplificare le norme in materia di adempimenti tributari

Link al testo della relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo per razionalizzare e semplificare le norme in materia di adempimenti tributari

 

La relazione tecnica

Link al testo della relazione tecnica dello schema di decreto legislativo per razionalizzare e semplificare le norme in materia di adempimenti tributari

 

ATN e AIR

Link al testo dell’’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN)

 

Stato iter:

In corso di esame

Trasmissione: Trasmesso ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 9 agosto 2023, n. 111
Annuncio all’Assemblea: 14 novembre 2023

Assegnazione ed esito:

VI Finanze (Assegnato il 14 novembre 2023 – Termine il 14 dicembre 2023);
V Bilancio e Tesoro (Assegnato il 14 novembre 2023 – Termine il 14 dicembre 2023).

 




Riforma fiscale. Approvata la bozza di D.Lgs. per razionalizzare e semplificare le norme in materia di adempimenti tributari

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 23 ottobre 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario.

 

Aggiornamento al 13 gennaio 2024

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 9 del 12 gennaio 2024 il Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante: «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.». 

 

 

(Link al testo della bozza di decreto legislativo e della relativa relazione di attuazione delle delega relativa alla razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. – esame preliminare)

Il decreto delegato (approvato, in esame preliminare) dà attuazione alla delega relativa alla Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (decreto legislativo – esame preliminare)

Il decreto legislativo (in esame preliminare) persegue i seguenti obiettivi:

  • razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l’adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti;
  • armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell’anno;
  • semplificare la modulistica prescritta per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento;
  • ampliare le forme di pagamento;
  • incentivare l’utilizzazione delle dichiarazioni precompilate;
  • semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria;
  • incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare anche direttamente per via telematica;
  • prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l’utilizzo dei pagamenti elettronici, l’ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese.

Il testo semplifica i modelli per le dichiarazioni relative ai redditi, all’IRAP e all’IVA ed estende il modello semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA.

Si semplifica la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta e si elimina la Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio.

Si prevede che, a decorrere dal 2024, l’Agenzia delle entrate renda disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e pensione, estendendo agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi, l’applicazione dei limiti al controllo formale dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 175/2014.

Si riorganizzano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;

si interviene in materia di scadenza dei versamenti rateali delle imposte;

si amplia la soglia versamenti minimi dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo;

si prevede che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, l’Agenzia delle entrate sospenda dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre l’invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance;

si modificano i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali;

si dispone che, a partire dal 2024, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale.

Inoltre, si prevede l’incremento da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA e da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP.

Si prevede un rafforzamento dei servizi digitali per: potenziare i canali di assistenza a distanza; consentire la registrazione delle scritture private; consentire la richiesta e l’ottenimento di certificati rilasciati dall’Agenzia stessa; consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell’Agenzia e lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento; consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate; effettuare ulteriori adempimenti.