Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Luglio 2026 | Dai crediti IRES all’IVA edilizia, nuovi chiarimenti

Le risposte ad interpello qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 2 e il 31 luglio 2026, affrontano questioni in materia di lavoro transfrontaliero, imposizione straordinaria sugli extraprofitti bancari, agevolazioni per gli enti del Terzo settore, participation exemption, deduzioni per le trasferte degli autotrasportatori, incentivi agli investimenti nelle start-up innovative, concordato preventivo biennale, dichiarazioni integrative, IVA edilizia e tassazione delle attività agricole connesse.

Tra i chiarimenti più significativi figurano la tassazione esclusiva in Italia delle remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia al dipendente residente in Francia; l’individuazione della base imponibile per l’affrancamento della riserva sugli extraprofitti e l’ammissibilità della compensazione con crediti edilizi acquistati; il mantenimento delle agevolazioni immobiliari degli ETS dopo il previo utilizzo istituzionale diretto; l’esclusione della Pex per una partecipata serba assoggettata a un regime fiscale speciale; la necessità di spese effettivamente sostenute per la deduzione forfettaria delle trasferte; la qualificazione dei contratti SAFE come investimenti in convertendo; e gli effetti della liquidazione ordinaria sul CPB e sull’imputazione dei redditi al socio d’opera superstite.

La raccolta comprende inoltre ulteriori interventi di particolare rilievo. L’Agenzia esclude l’utilizzo della dichiarazione integrativa come strumento di mero ripensamento per modificare la destinazione di un credito IRES del consolidato da rimborso a cessione infragruppo, al di fuori delle ipotesi tassative previste dall’articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998. In materia IVA, viene chiarito che la sede di un’associazione di promozione sociale non può essere assimilata a una delegazione comunale o a un’opera di urbanizzazione secondaria, ferma restando la possibile applicazione dell’aliquota del 10 per cento se l’intervento è qualificato come ristrutturazione edilizia. In ambito agricolo, infine, viene precisato che la determinazione catastale dei redditi per le attività agricole connesse richiede non solo la prevalenza del prodotto proprio, ma anche la riconducibilità dei beni alla tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 2015.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di luglio 2026, aggiornata al 31 luglio 2026.

 

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Risposta n. 132 del 2/07/2026 – Risposta rettificata dalla risposta n. 154 del 06/08/2026

Dipendente della Banca d’Italia residente in Francia: le remunerazioni rientrano nelle funzioni pubbliche, sono imponibili esclusivamente in Italia e scontano la ritenuta IRPEF

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 132 del 2 luglio 2026 – Oggetto: CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI – Lavoratore transfrontaliero residente in Francia – Remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia – Applicazione della disciplina delle funzioni pubbliche – Tassazione esclusiva in Italia e obbligo di ritenuta IRPEF – Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione Italia-Francia, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20 – Articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Le remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia a un proprio dipendente fiscalmente residente in Francia rientrano nell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione Italia-Francia, poiché l’Istituto è un ente di diritto pubblico che persegue interessi pubblici e non svolge attività industriale o commerciale. Tali emolumenti sono quindi imponibili esclusivamente in Italia, Stato della fonte, e la Banca d’Italia deve applicare la ritenuta IRPEF a titolo d’acconto.

Riferimenti normativi e documentali

  • Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), Convenzione Italia-Francia, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20.
  • Articolo 15, paragrafo 4, Convenzione Italia-Francia.
  • Articolo 23 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
  • Statuto della Banca d’Italia, approvato con D.P.R. 27 giugno 2022.

 

Risposta n. 133 del 3/07/2026

Affrancamento della riserva extraprofitti bancari: base imponibile limitata a 2,5 volte l’imposta originaria e compensazione ammessa con crediti edilizi acquistati, salvo i divieti vigenti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 133 del 3 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – BANCHE – Contributo straordinario per l’affrancamento della riserva costituita in luogo dell’imposta straordinaria sugli extraprofitti – Base imponibile commisurata a 2,5 volte l’imposta originariamente dovuta – Versamento in compensazione con crediti d’imposta acquistati ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 – Articolo 1, commi da 68 a 73, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.

Ai fini dell’affrancamento della riserva costituita in luogo dell’imposta straordinaria sugli extraprofitti bancari, la base imponibile coincide con la misura minima prescritta dall’articolo 26, comma 5-bis, del D.L. n. 104/2023, pari a 2,5 volte l’imposta straordinaria, indipendentemente dall’eventuale maggiore importo contabilizzato. Il contributo può essere versato tramite modello F24 utilizzando in compensazione crediti d’imposta acquistati ai sensi dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020, nel rispetto dei servizi telematici obbligatori e dei limiti o divieti di compensazione vigenti.

Riferimenti normativi e documentali

  • Articolo 1, commi da 68 a 73, legge 30 dicembre 2025, n. 199.
  • Articolo 26, commi 5-bis e 5-ter, del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 36
  • Articolo 121 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Decreto rilancio).
  • Articolo 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
  • Articolo 37, comma 49-quinquies, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 20/E del 15 maggio 2026.

 

Risposta n. 134 del 6/07/2026

Immobile acquistato da un ETS: vendita o locazione entro cinque anni non fa decadere dall’agevolazione se il bene è stato effettivamente destinato all’uso istituzionale; la cessione può generare una plusvalenza imponibile

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 134 del 6 luglio 2026 – Oggetto: TERZO SETTORE – AGEVOLAZIONI FISCALI – Acquisto oneroso di immobili da parte di enti del Terzo settore – Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa – Utilizzo diretto del bene per finalità istituzionali – Successiva vendita o locazione entro cinque anni – Mantenimento del beneficio – Possibile plusvalenza imponibile in caso di cessione infraquinquennale – Articolo 82, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Articoli 67 e 68 del del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

L’agevolazione prevista dall’articolo 82, comma 4, del Codice del Terzo settore non richiede il mantenimento della proprietà dell’immobile per cinque anni, ma che il bene sia effettivamente utilizzato in modo diretto per gli scopi istituzionali entro tale termine. Se l’utilizzo diretto è già avvenuto, la successiva vendita o locazione a terzi entro il quinquennio non determina decadenza dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. La cessione infraquinquennale di un immobile destinato ad attività non commerciale può tuttavia generare una plusvalenza imponibile ai sensi degli articoli 67 e 68 del TUIR.  Ai fini delle imposte sui redditi, la vendita dell’immobile entro il quinquennio dal suo acquisto nel presupposto che lo stesso sia stato destinato sin dall’origine allo svolgimento dell’attività non commerciale può originare una fattispecie fiscalmente rilevante ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al riguardo, infatti, il suddetto articolo 67 ricomprende tra i redditi diversi, alla lettera b), al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis), «le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, (…)».

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 135 dell’ 8/07/2026

Partecipata serba: l’esenzione decennale per grandi investimenti e assunzioni è un regime fiscale speciale; la plusvalenza non beneficia della PEX e la tutela prevista per i dividendi non si estende alle cessioni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 135 dell’8 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES – Participation exemption (PEX) – Cessione di partecipazione non di controllo in società residente in Serbia – Esenzione decennale collegata a investimenti e assunzioni prevista dall’articolo 50a della legge serba – Qualificazione come regime fiscale speciale – Localizzazione in Stato a fiscalità privilegiata – Inapplicabilità della PEX – Inapplicabilità alle plusvalenze della tutela prevista per gli utili dall’articolo 1, commi 1007 e 1008, della legge n. 205 del 2017 – Articoli 47-bis e 87 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

L’esenzione decennale prevista dall’articolo 50a della legislazione serba per le imprese che superano determinate soglie di investimento e occupazione costituisce un regime fiscale speciale ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 1, lettera b), del TUIR, poiché è subordinata a specifiche condizioni soggettive, quantitative e temporali. La partecipata deve quindi considerarsi localizzata in uno Stato a fiscalità privilegiata e la plusvalenza derivante dalla sua cessione non beneficia della PEX. La tutela transitoria prevista dall’articolo 1, commi 1007 e 1008, della legge n. 205/2017 riguarda gli utili e i dividendi e non è estensibile alle plusvalenze.

Riferimenti normativi e documentali

  • Articolo 87, commi 1 e 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
  • Articolo 47-bis, comma 1, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
  • Articolo 50a della legge sulla tassazione dell’utile delle persone giuridiche della Repubblica di Serbia.

 

Risposta n. 136 dell’ 8/07/2026

Autotrasporto merci: la deduzione forfettaria per le trasferte compete solo se l’impresa sostiene effettivamente le relative spese; esclusa quando non corrisponde indennità né rimborsi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 136 dell’8 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – REDDITO D’IMPRESA – Imprese autorizzate all’autotrasporto di merci – Trasferte fuori dal territorio comunale effettuate da dipendenti diretti e lavoratori somministrati – Deduzione forfettaria delle spese – Necessità dell’effettivo sostenimento dell’onere – Esclusione in assenza di indennità o rimborsi – Articolo 95, comma 4, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

La deduzione forfettaria prevista dall’articolo 95, comma 4, del TUIR per le trasferte fuori dal territorio comunale delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci presuppone il sostenimento di spese riferibili alle trasferte. Il beneficio non spetta quando l’impresa non corrisponde ai lavoratori, direttamente assunti o somministrati, alcuna indennità o rimborso e non sostiene in concreto l’onere della trasferta.

In particolare, nella risposta i tecnici di Via Giorgione evidenziano  “che la norma in commento fa esplicito riferimento alle «spese sostenute» in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti dell’impresa. Sebbene, dunque, sia prevista una deduzione forfettaria dal reddito, il comma 4 dell’articolo 95 del TUIR si riferisce, in ogni caso, a costi sostenuti. Si ritiene, in altri termini, che la norma in esame conceda alle imprese la possibilità di beneficiare della deduzione in esame solo nell’ipotesi di effettivo ”sostenimento” delle spese relative alle trasferte dei propri dipendenti”.

Riferimenti normativi e documentali

• Articolo 95, comma 4, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 39/E dell’11 febbraio 2002.

 

Risposta n. 137 dell’ 8/07/2026

SAFE in start-up innovative: investimento in convertendo agevolabile con detrazione IRPEF del 65% al bonifico e all’iscrizione a riserva; la restituzione prima di tre anni determina decadenza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 137 dell’8 luglio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – START-UP INNOVATIVE – Investimenti mediante Simple Agreement for Future Equity (SAFE) – Qualificazione come investimenti in convertendo – Detrazione IRPEF del 65 per cento – Maturazione al momento del bonifico bancario e dell’iscrizione della somma in una riserva patrimoniale non rimborsabile – Irrilevanza della successiva conversione ai fini del consolidamento – Decadenza in caso di restituzione prima del triennio – Articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

I contratti SAFE che espongono l’investitore al rischio d’impresa, non prevedono rimborso o remunerazione e destinano le somme a una riserva patrimoniale non distribuibile e vincolata alla futura conversione sono investimenti in convertendo ai sensi dell’articolo 29-bis del D.L. n. 179/2012. La detrazione IRPEF del 65 per cento matura nel periodo d’imposta del bonifico, senza che l’effettiva conversione in capitale sia necessaria per consolidare il beneficio. L’impiego della riserva a copertura delle perdite non comporta decadenza; la restituzione delle somme all’investitore prima del periodo minimo di tre anni fa invece perdere l’agevolazione. Queste,  in estrema sintesi, le conclusioni raggiunte nella risposta n. 137 del 2026.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 138 dell’ 8/07/2026

Società in liquidazione: il CPB cessa solo se i redditi effettivi si riducono di oltre il 30%; i redditi ante e post liquidazione sono imputati al socio d’opera superstite

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 138 dell’8 luglio 2026 – Oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – SOCIETÀ DI PERSONE – Apertura della liquidazione ordinaria – Cessazione degli effetti del CPB subordinata a minori redditi effettivi superiori al 30 per cento rispetto a quelli concordati – Periodo ante liquidazione e periodo liquidatorio – Imputazione per trasparenza dei redditi al socio accomandatario superstite, ancorché socio d’opera – Trattamento delle somme spettanti ai soci receduti – Articolo 19 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 – Articoli 5, 20-bis, 47 e 182 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

L’apertura della liquidazione ordinaria non determina automaticamente la cessazione del concordato preventivo biennale: gli effetti cessano se la circostanza eccezionale produce minori redditi effettivi superiori al 30 per cento rispetto a quelli concordati. Il reddito del periodo ante liquidazione e quello prodotto durante la liquidazione devono essere imputati per trasparenza all’unico socio accomandatario superstite, anche se socio d’opera. Ai soci receduti si applica l’articolo 20-bis del TUIR, con rilevanza delle somme ricevute per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione.

 

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 139 del 10/07/2026

Transizione 4.0: il temporaneo stato di liquidazione non esclude il credito se manca una finalità liquidatoria e l’attività prosegue; l’interconnessione tardiva è ammessa se dovuta a cause oggettive e il credito segue il ramo d’azienda assegnato con la scissione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 139 del 10 luglio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – TRANSIZIONE 4.0 – Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Temporaneo stato di liquidazione conseguente a scioglimento giudiziale, con prosecuzione dell’attività e successiva revoca – Interconnessione tardiva per cause oggettive – Fruizione del credito da parte della beneficiaria della scissione cui è assegnato il ramo d’azienda – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il credito d’imposta Transizione 4.0 spetta per gli investimenti effettuati prima del temporaneo stato di liquidazione quando, in concreto, la procedura non è finalizzata alla cessazione dell’attività, l’impresa continua a operare e lo stato di liquidazione viene successivamente revocato. L’interconnessione dei beni in un periodo d’imposta successivo non preclude il beneficio se il ritardo dipende da condizioni oggettive, documentate e non discrezionali; la fruizione in misura piena decorre dall’interconnessione. In caso di scissione, il credito maturato può essere utilizzato dalla beneficiaria alla quale è assegnato il ramo d’azienda comprensivo dei beni agevolati, anche se la scissione è non proporzionale.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 140 del 10/07/2026

Concessione demaniale digitale: la planimetria integrata nell’atto non sconta un ulteriore bollo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 140 del 10 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Concessione demaniale marittima rilasciata in formato digitale – Planimetria identificativa dell’area quale parte integrante di un unico documento informatico – Provvedimento di concessione demaniale marittima  emesso in formato digitale quale ”unicum inscindibile‘, nelle sue componenti testuali e grafiche (tra cui la planimetria), nel quale ”ciascun elemento che lo compone è parte integrante e sostanziale” dello stesso – Assorbimento dell’imposta nella misura forfettaria di 16 euro dovuta per il provvedimento – Articolo 4, comma 1-quater, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

La planimetria identificativa dell’area oggetto di concessione demaniale non assume autonoma rilevanza ai fini dell’imposta di bollo quando è incorporata, quale componente grafica integrante e sostanziale, nel provvedimento digitale formato e rilasciato per via telematica. In tale ipotesi, il titolo concessorio costituisce un unico documento informatico e l’imposta relativa alla planimetria è assorbita nella misura forfettaria di 16 euro prevista per l’atto, indipendentemente dalla sua dimensione.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 141 del 10/07/2026

Vendita dei corpi di reato: i verbali di aggiudicazione fino a 1.033 euro restano soggetti a registro

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 141 del 10 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Vendita mediante asta telematica di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato – Verbali di aggiudicazione con prezzo non superiore a 1.033 euro – Inapplicabilità dell’esenzione prevista per cause e attività conciliative di modico valore – Tassazione ordinaria secondo la natura del bene – Articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

L’esenzione prevista dall’articolo 46 della legge n. 374/1991 per le cause e le attività conciliative non contenziose di valore non superiore a 1.033 euro non si applica ai verbali di aggiudicazione relativi alla vendita telematica di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato. Tali verbali, redatti da un soggetto privato all’esito della gara, hanno natura autonoma e traslativa e non costituiscono atti giurisdizionali né atti relativi a una causa o a un’attività conciliativa. Essi sono pertanto soggetti alla disciplina ordinaria dell’imposta di registro in base alla tipologia del bene aggiudicato.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 142 del 13/07/2026

Comando di personale: dal 2025 il rimborso integrale delle retribuzioni è corrispettivo soggetto a IVA

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 142 del 13 luglio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comando di personale da una società a favore di una struttura commissariale – Rimborso delle retribuzioni principali e accessorie e degli oneri sostenuti dal datore di lavoro – Qualificazione come corrispettivo della messa a disposizione del personale – Imponibilità degli accordi stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025 – Articoli 3 e 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Articolo 16-ter del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131.

La messa a disposizione, mediante comando, di personale dipendente di una società a favore di una struttura commissariale integra una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA quando il rimborso delle retribuzioni e degli oneri costituisce la controprestazione necessaria dell’operazione. Per gli accordi stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, l’intero rimborso delle retribuzioni principali e accessorie e dei relativi oneri deve essere assoggettato a IVA, anche se coincide esattamente con il costo sostenuto dal datore di lavoro e il personale opera nell’esclusivo interesse dell’ente utilizzatore.

Riferimenti normativi e documentali

  • Articoli 1, 3, 4 e 13, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Articolo 16-ter, D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 maggio 2025.
  • Corte di giustizia UE, sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19.
  • Articolo 56, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

 

Risposta n. 143 del 13/07/2026

Patto di famiglia: niente esenzione se i diritti riservati al donante svuotano il controllo attribuito al figlio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 143 del 13 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Patto di famiglia – Trasferimento al discendente della nuda proprietà del 95 per cento delle quote con attribuzione dei diritti di voto – Usufrutto e diritti particolari riservati al donante – Quorum statutario del 96 per cento e clausola di gradimento – Mancata attribuzione dell’effettivo controllo di diritto – Inapplicabilità dell’esenzione – Articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista per il trasferimento di partecipazioni ai discendenti richiede l’acquisizione di un controllo di diritto effettivo e sostanziale, non il solo possesso formale della maggioranza dei voti. Il beneficio non spetta quando il donante conserva diritti particolari sulla nomina e sulla presidenza dell’organo amministrativo, poteri sulle partecipate e sul gradimento dei trasferimenti, mentre un quorum statutario superiore alla partecipazione donata impedisce al beneficiario di modificare autonomamente tali clausole. Il patto di famiglia è quindi soggetto all’imposta di donazione ordinaria.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 144 del 13/07/2026

Libro giornale informatico: la soglia di 2.500 registrazioni riparte da zero a ogni esercizio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 144 del 13 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Libro giornale tenuto in modalità informatica – Imposta dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazione – Computo autonomo per ciascun periodo d’imposta – Esclusione del riporto delle registrazioni residue agli esercizi successivi – Versamento entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio – Articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014.

Per il libro giornale tenuto in modalità informatica, l’imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazione di esse e il conteggio deve essere effettuato autonomamente per ciascun periodo d’imposta. Le registrazioni residue di un esercizio non possono essere cumulate con quelle degli anni successivi: anche un numero inferiore a 2.500 costituisce una frazione autonomamente imponibile. Il versamento deve essere eseguito, con modello F24, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 145 del 13 luglio 2026

Prima casa in successione: beneficio sull’intero fabbricato diviso tra due Comuni con unione di fatto e Modello 4 cartaceo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 145 del 13 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Agevolazione prima casa ai fini delle imposte ipotecaria e catastale – Unico fabbricato abitativo con pertinenze suddiviso in due particelle insistenti su Comuni catastali diversi e non fondibili – Unione di fatto ai fini fiscali – Applicazione del beneficio all’intera abitazione e a una pertinenza C/6 – Presentazione della dichiarazione di successione con Modello 4 cartaceo – Articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

L’agevolazione prima casa sulle imposte ipotecaria e catastale può essere richiesta per l’intero fabbricato abitativo formalmente suddiviso in due particelle non fondibili perché ubicate in Comuni catastali diversi, purché le porzioni siano prive di autonomia funzionale e reddituale e vengano unite di fatto ai fini fiscali con la prescritta procedura catastale. Il beneficio si estende a una sola pertinenza della categoria C/6. Per rappresentare correttamente la fattispecie è ammessa la presentazione della dichiarazione di successione in forma cartacea mediante Modello 4, indicando entrambe le particelle e i relativi dati catastali.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 146 del 16/07/2026

Trust: lo scioglimento anticipato con retrocessione al disponente della nuda proprietà delle quote già segregate non integra arricchimento gratuito né realizzo imponibile se manca un trasferimento a titolo oneroso o a favore dei beneficiari

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 146 del 16 luglio 2026 – Oggetto: TRUST – IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – IMPOSTE SUI REDDITI – Scioglimento del trust e retrocessione al disponente della nuda proprietà delle quote sociali segregate – Fusione delle società partecipate e modifica della forma giuridica – Assenza di arricchimento gratuito e di realizzo imponibile – Articolo 4-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 9, comma 5, e articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR.

 

Risposta n. 147 del 16/07/2026

Dichiarazione integrativa: non è ammesso il ripensamento sulla destinazione del credito IRES da rimborso a cessione infragruppo 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 147 del 16 luglio 2026 – Oggetto: DICHIARAZIONI – CONSOLIDATO FISCALE – Credito IRES – Dichiarazione integrativa per variare la destinazione del credito da rimborso a cessione infragruppo – Esclusione – Emendabilità della dichiarazione e limiti al ripensamento – Articolo 2, commi 8 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e articolo 43-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Con la risposta n. 147/2026, l’Agenzia delle entrate esclude che la dichiarazione integrativa possa essere utilizzata al solo fine di modificare la destinazione di un credito IRES già dichiarato, trasformando la scelta da richiesta di rimborso a cessione infragruppo.
Il caso riguarda una società consolidante che, dopo aver indicato nel modello CNM un credito IRES e averlo successivamente destinato, in parte, a rimborso, intendeva presentare una nuova dichiarazione integrativa per qualificare il credito residuo come credito ceduto alla stessa consolidante ai sensi dell’articolo 43-ter del D.P.R. n. 602/1973.
L’Agenzia chiarisce che la dichiarazione integrativa è ammessa per correggere errori od omissioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imponibile, dell’imposta, del debito o del credito. Non può, invece, essere utilizzata per modificare scelte dichiarative divenute successivamente meno convenienti, salvo le ipotesi espressamente previste dal legislatore.
In particolare, il comma 8-ter dell’articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998 consente la modifica della scelta originaria soltanto da rimborso a compensazione, entro il termine di centoventi giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione. Tale previsione non può essere estesa alla diversa ipotesi del passaggio da rimborso a cessione infragruppo del credito. Ne deriva che la variazione prospettata costituisce un ripensamento sulla modalità di utilizzo del credito e non una correzione di errore dichiarativo. La seconda dichiarazione integrativa non è quindi ammessa. 

Nel documento di prassi, l’Agenzia delle entrate, ricorda “che, in base alla costante prassi di questa Agenzia (cfr., in tal senso, la risoluzione n. 325/E del 14 ottobre 2002; nonché la risposta ad interpello n. 187, pubblicata l’8 aprile 2022), la dichiarazione integrativa può essere presentata al solo fine di correggere errori od omissioni nell’indicazione di elementi funzionali alla determinazione del reddito imponibile e dell’imposta e non anche per modificare scelte rivelatesi a posteriori più o meno favorevoli (cd. ‘ripensamento’) non ravvisandosi, in tale circostanza, un vizio della volontà determinato dalla presenza di un errore grave ed essenziale, salve le eccezioni previste espressamente dal legislatore, come nell’ipotesi di cui al richiamato comma 8-ter dell’articolo 2″.

 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 2, commi 8 e 8-ter, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Articolo 43-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Articolo 13, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Risoluzione Agenzia delle entrate n. 325 del 14 ottobre 2002.
Circolare Agenzia delle entrate n. 25  del 19 giugno 2012, punto 2.2.
Risposta ad interpello Agenzia delle entrate n. 187 dell’8 aprile 2022.
Istruzioni modello CNM 2026

 

Risposta n. 148 del 20/07/2026

Buoni postali fruttiferi: interessi esenti per il non residente se per tutto il periodo di possesso il beneficiario è residente in Stati white list e produce la documentazione richiesta a Poste Italiane

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 148 del 20 luglio 2026 – Oggetto: REDDITI DI CAPITALE – Buoni postali fruttiferi – Interessi percepiti da soggetto non residente – Esenzione dall’imposta sostitutiva per residenza continuativa in Stati white list – Documentazione da acquisire presso Poste Italiane – Articolo 6 del Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e Decreto interministeriale 23 dicembre 1998, n. 511.

 

Risposta n. 149 del 20/07/2026

Fondi UCITS: la fusione transfrontaliera con attribuzione di quote dei fondi riceventi non costituisce riscatto, cessione, liquidazione o switch e resta fiscalmente neutrale per gli investitori italiani

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 149 del 20 luglio 2026 – Oggetto: REDDITI DI CAPITALE – OICR esteri – Fusione transfrontaliera per incorporazione di fondi UCITS irlandesi in fondi UCITS lussemburghesi – Irrilevanza fiscale in capo agli investitori residenti – Esclusione della ritenuta sui proventi degli OICR esteri – Articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77.

 

Risposta n. 150 del 22/07/2026

IVA edilizia: la sede di un’associazione privata non è delegazione comunale né opera di urbanizzazione secondaria, ma l’aliquota del 10 per cento può applicarsi se l’intervento è qualificato come ristrutturazione edilizia dagli organi competenti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 150 del 22 luglio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Aliquote IVA – Prestazioni di servizi per demolizione e ricostruzione della sede di un’associazione di promozione sociale – Esclusione della qualificazione come opera di urbanizzazione secondaria o delegazione comunale – Possibile applicazione dell’aliquota del 10 per cento per ristrutturazione edilizia – Numeri 127-quinquies), 127-septies) e 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Con la risposta n. 150/2026, l’Agenzia delle entrate interviene sull’aliquota IVA applicabile alle prestazioni rese nell’ambito della demolizione e ricostruzione della sede di un’associazione di promozione sociale.

L’istante chiedeva se l’intervento potesse beneficiare dell’aliquota IVA del 10 per cento in quanto riconducibile alle opere di urbanizzazione secondaria, valorizzando la funzione pubblicistica della sede, destinata allo svolgimento di attività di gestione faunistica, coordinamento territoriale e supporto amministrativo.

L’Agenzia esclude questa qualificazione. Le opere di urbanizzazione secondaria rilevanti ai fini dell’aliquota ridotta sono quelle tassativamente individuate dalla normativa urbanistica e dalle specifiche disposizioni di equiparazione. In particolare, la “delegazione comunale” è una struttura amministrativa decentrata dell’ente locale, destinata allo svolgimento di funzioni istituzionali tipiche del Comune a servizio diretto della collettività.

La sede dell’associazione, pur destinata anche ad attività di interesse generale e a funzioni svolte in convenzione con la Provincia, resta riferibile a un soggetto dotato di autonomia e personalità giuridica di diritto privato. Inoltre, l’immobile è destinato a una pluralità di esigenze associative, tra cui sede sociale, uffici amministrativi, spazi didattici, sala polifunzionale, locali accessori, deposito e archivi. Pertanto, non può essere assimilato a una delegazione comunale e non può fruire dell’aliquota ridotta ai sensi dei numeri 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA.

Resta però aperta una diversa via agevolativa. Dal permesso di costruire in deroga risulta che l’intervento è qualificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001. In presenza dei requisiti urbanistici richiesti, le prestazioni di appalto possono quindi beneficiare dell’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del numero 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

 

Riferimenti normativi e documentali

 

 

Risposta n. 151 del 23/07/2026

Attività agricole connesse: i prodotti a base di carne avicola propria possono rientrare nel reddito agrario se riconducibili ai codici ATECO richiamati dal D.M. 13 febbraio 2015; fuori tabella opera il regime forfetario dell’articolo 56-bis

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 151 del 23 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura – Attività agricole connesse – Prodotti crudi elaborati a base di carne avicola proveniente prevalentemente dai propri allevamenti – Determinazione catastale del reddito per i beni individuati dal decreto ministeriale 13 febbraio 2015 – Regime forfetario per prodotti non compresi nella tabella – Articolo 32, comma 2, lettera c), e articolo 56-bis, comma 2, del TUIR.

Con la risposta n. 151/2026, l’Agenzia delle entrate esamina il trattamento fiscale dei redditi derivanti dalla produzione di elaborati alimentari crudi a base di carne avicola, realizzati da una società agricola con prevalenza di carne proveniente dai propri allevamenti e con utilizzo accessorio di ingredienti acquistati da terzi.

Il chiarimento muove dalla distinzione tra attività agricola connessa civilisticamente rilevante e attività fiscalmente assoggettabile al regime catastale. Ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, sono attività connesse quelle di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività agricola principale. Tuttavia, ai fini dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, la determinazione catastale del reddito opera soltanto se i beni sono inclusi nella tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 2015 e se deriva prevalentemente dall’attività agricola principale.

Nel caso esaminato, l’Agenzia rileva che la tabella ministeriale richiama, alla voce “produzione di carni e prodotti della loro macellazione”, i codici ATECO 10.11.0 e 10.12.0, relativi alla lavorazione e conservazione di carne, inclusa quella di volatili. Per i prodotti riconducibili a tali codici, una volta verificato il requisito della prevalenza del prodotto proprio, è applicabile il regime di determinazione catastale del reddito agrario.

Diversa è la conclusione per le attività riconducibili al codice ATECO 10.13.0. (produzione di prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili). La tabella include solo la produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami. Per le altre produzioni a base di carne, incluse quelle di volatili, non espressamente richiamate dalla tabella, trova applicazione il regime di determinazione forfetaria dei redditi d’impresa previsto dall’articolo 56-bis, comma 2, del TUIR.

Il principio applicativo è quindi duplice: il requisito della prevalenza resta necessario, ma non sufficiente; occorre anche che il prodotto finale sia riconducibile alle attività e ai beni indicati nella tabella ministeriale. Le trasformazioni ulteriori, non usualmente esercitate nell’ambito agricolo e idonee a generare prodotti nuovi non connessi all’attività agricola principale, restano fuori dal perimetro agevolato.

Riferimenti normativi e documentali

 

 

Risposta n. 152 del 31/07/2026

Passaggio generazionale: conferimento in holding e cessione di minoranza non fanno decadere dall’esenzione se il donatario mantiene il controllo di diritto, diretto o indiretto, fino al termine quinquennale; resta applicabile la regola antielusiva sulla cessione infraquinquennale dei valori mobiliari

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 152 del 31 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Passaggio generazionale di partecipazioni societarie – Esenzione per trasferimenti che integrano il controllo già esistente – Conferimento in holding e successiva cessione di partecipazione di minoranza – Decadenza esclusa se il controllo di diritto è mantenuto anche indirettamente – Art. 3, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346

 

Risposta n. 153 del 31/07/2026

Contratti e atti di obbligazione nei procedimenti concessori: il formato telematico non consente il bollo forfettario se l’atto rientra nelle scritture private; il regime di 16 euro a documento resta limitato agli atti e provvedimenti amministrativi rilasciati per via telematica

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 153 del 31 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Procedimenti concessori – Contratti e atti di obbligazione rilasciati per via telematica – Esclusione del regime forfettario di 16 euro previsto per gli atti e provvedimenti amministrativi telematici – Applicazione dell’imposta per ogni foglio – Artt. 2 e 4 della Tariffa, Parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

 


 

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Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 31 marzo 2026

Le nuove risposte riguardano aspetti di particolare rilievo operativo: tenuta dei regimi opzionali, limiti soggettivi nell’utilizzo di crediti ed eccedenze e qualificazione fiscale di operazioni societarie e patrimoniali complesse.

Nelle risposte si seguito illustrate, l’Agenzia delle Entrate: nel CPB dei forfetari valorizza la permanenza delle regole proprie del regime di accesso; nel Gruppo IVA ribadisce l’autonomia soggettiva del perimetro unitario; nelle operazioni straordinarie, nelle distribuzioni non proporzionali e nella cessione di partecipazioni privilegia la causa concreta dell’operazione e la corretta imputazione del presupposto impositivo.

La rassegna del 31 marzo 2026 si segnala, dunque, per indicazioni puntuali su cessazione del concordato, utilizzabilità dei crediti IVA, trattamento degli errori contabili rilevanti, realizzo controllato nei conferimenti, distribuzione di riserve e accesso al regime PEX in ambito agricolo.

Concordato preventivo biennale e regime forfetario:

  • il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal CPB;
  • il contribuente che ha aderito come forfetario resta assoggettato, ai fini del concordato, alle regole proprie di tale categoria;
  • il superamento di 150.000 euro di ricavi o compensi determina la cessazione del CPB nello stesso periodo d’imposta.

Gruppo IVA e credito annuale:

  • il credito IVA maturato dal Gruppo non può essere compensato con debiti relativi ad altre imposte o contributi dei partecipanti;
  • la preclusione discende dall’autonomia soggettiva del Gruppo IVA rispetto ai singoli aderenti;
  • l’eccedenza resta utilizzabile soltanto mediante rimborso o cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti.

Errori contabili rilevanti e fusione:

  • la correzione dell’errore nel bilancio 2025 dell’incorporante non assume rilievo fiscale automatico se l’errore è qualificato come rilevante ai sensi dell’OIC 29;
  • resta necessario il ricorso alla dichiarazione integrativa riferita al periodo d’imposta dell’incorporata in cui il componente negativo avrebbe dovuto essere rilevato;
  • viene confermato, per gli errori rilevanti, il ritorno al rimedio dichiarativo anche dopo la riforma introdotta dal decreto legislativo n. 192 del 2025.

Distribuzioni non proporzionali di utili:

  • la quota proporzionale mantiene natura di dividendo;
  • la quota eccedente, quando il riparto risponde a una causa diversa dalla mera divisione degli utili, assume natura di sopravvenienza attiva;
  • la qualificazione fiscale dipende dalla causa concreta dell’attribuzione e non dalla sola veste formale della delibera assembleare.

Scambio di partecipazioni mediante conferimento:

  • i sovrapprezzi differenziati restano compatibili con il regime a realizzo controllato anche dopo l’intervento sui conferimenti minusvalenti;
  • la neutralità fiscale “indotta” continua a essere perseguibile se l’incremento di patrimonio netto è coerente con il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita;
  • la stratificazione del costo fiscale è irrilevante quando il conferimento riguarda l’intera partecipazione detenuta dal socio conferente.

Società agricola, plusvalenze e PEX:

  • la cessione della partecipazione non rientra nel perimetro del reddito agrario e segue le ordinarie regole del reddito d’impresa;
  • il regime PEX può applicarsi anche in presenza di reddito determinato su base catastale;
  • decisiva resta la verifica sostanziale del requisito della commercialità della partecipata, che deve emergere dall’attività concretamente esercitata.

 

Di seguito la rassegna completa.

 

 

Risposta n. 87 del 30/03/2026

 

Concordato preventivo biennale per forfetari: il superamento di 150.000 euro di ricavi o compensi determina la cessazione del CPB. Non rilevante il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 87 del 30 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – REGIME FORFETARIO – Passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato – Non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal CPB -Superamento soglia di ricavi/compensi maggiorata del 50 per cento – Causa di cessazione – Articolo 32 del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 – Articolo 1, commi da 54 a 89, della L. 23 12 2014, n. 190

La risposta ad interpello chiarisce il trattamento del contribuente che, dopo avere applicato il regime forfetario nel 2023 e aderito nel 2024 al concordato preventivo biennale quale soggetto forfetario, sia transitato nel medesimo periodo d’imposta al regime semplificato per effetto di una scelta opzionale e non per perdita dei requisiti di accesso al regime agevolato.

L’Agenzia delle entrate muove dalla disciplina del decreto legislativo n. 13 del 2024 e dalla FAQ del 15 ottobre 2024, ribadendo che il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal CPB. La permanenza nel concordato deve tuttavia essere valutata alla luce delle regole proprie del concordato accettato come contribuente forfetario, incluse le disposizioni in materia di cessazione.

Il punto decisivo viene individuato nell’articolo 32 del decreto legislativo n. 13 del 2024, che disciplina i casi in cui il concordato perde efficacia. In tale quadro, l’Agenzia esclude che il contribuente possa cumulare, da un lato, i vantaggi derivanti dall’adesione al CPB come forfetario e, dall’altro, le regole previste per i soggetti ISA, poiché ciò determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti che restano integralmente nel perimetro del regime forfetario.

Punto centrale della risposta:

“Invece, il superamento della soglia dei 150.000 euro determinerà non solo l’immediata fuoriuscita dal Regime Forfetario, ma il CPB cesserà di produrre i suoi effetti, come previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo n. 13 del 2024.”

Sul piano operativo, la risposta assume rilievo perché chiarisce che il contribuente che ha aderito al concordato come forfetario resta vincolato, ai fini del CPB, alla disciplina propria di tale categoria anche se nel corso del 2024 è uscito dal regime per opzione. La soglia di 150.000 euro di ricavi o compensi rappresenta dunque il limite oltre il quale il concordato cessa per lo stesso periodo d’imposta, con conseguente necessità di rideterminare correttamente il trattamento fiscale del reddito 2024.

 

Risposta n. 88 del 30/03/2026

 

Gruppo IVA: il credito annuale non può essere compensato con i debiti dei partecipanti e resta utilizzabile solo mediante rimborso o cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 88 del 30 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Gruppo IVA – Credito IVA annuale – Utilizzo dell’eccedenza derivante dalla dichiarazione annuale – Divieto di compensazione con debiti dei partecipanti – Utilizzabilità solo mediante rimborso o cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del DPR 26/10/1972, n. 633 – Articoli 4 e 6 del DM 06/04/2018.

La risposta ad interpello affronta la questione dell’utilizzo del credito IVA annuale maturato da un Gruppo IVA, in un contesto caratterizzato da rilevanti investimenti e da un significativo volume di operazioni non imponibili, con particolare riferimento alla possibilità di trasferire tale eccedenza nell’ambito del consolidato fiscale ovvero di compensarla con debiti relativi ad altre imposte facenti capo ai partecipanti.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce preliminarmente la natura soggettiva del Gruppo IVA quale autonomo soggetto passivo d’imposta, distinto dai singoli aderenti, secondo l’impostazione del Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del decreto ministeriale 6 aprile 2018. Proprio tale autonomia soggettiva costituisce il fondamento del divieto di compensazione tra crediti e debiti facenti capo a soggetti diversi.

Viene quindi richiamato l’articolo 4, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 6 aprile 2018, dal quale si ricava che il credito IVA annuale o infrannuale maturato dal Gruppo IVA non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte o contributi dei partecipanti. La ragione sistematica della preclusione è individuata nella necessaria coincidenza soggettiva tra titolarità del credito e titolarità del debito compensato.

Punto centrale della risposta:

“Ne deriva, dunque, che diversamente da quanto prospettato dall’istante la struttura del gruppo IVA – quale autonomo soggetto passivo – impedisce la compensazione con debiti e crediti maturati in capo ad un diverso soggetto, benché partecipante al gruppo e ancorché detto soggetto rivesta il ruolo di ‘‘Rappresentante’’, con la conseguenza che il credito IVA del gruppo può soltanto essere chiesto a rimborso in presenza dei presupposti di cui all’articolo 30 del decreto IVA oppure ceduto a terzi (ivi compresi i singoli partecipanti) ex articolo 6, comma 5, del D.M. 6 aprile 2016”

In termini applicativi, la risposta delimita in modo netto le modalità di utilizzo del credito IVA del Gruppo: il relativo impiego non può avvenire né tramite compensazione “esterna” con debiti dei partecipanti, né mediante trasferimento al consolidato fiscale; resta invece percorribile la via del rimborso, ove ne ricorrano i presupposti, ovvero della cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti. Per i gruppi con crediti IVA strutturali, il chiarimento incide direttamente sulla programmazione della liquidità e sulla gestione delle posizioni fiscali infra-gruppo.

 

Risposta n. 89 del 31/03/2026

 

Errori contabili emersi dopo la fusione: obbligo di dichiarazione integrativa riferito all’incorporata e “ritorno al passato” per gli errori “rilevanti”

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 89 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IRES (Imposta sul reddito delle società) – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – OPERAZIONI SOCIETARIE – SANZIONI TRIBUTARIE – Per violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni – Rilevanza fiscale delle correzioni di errori contabili – Fusione per incorporazione – Legittimazione dell’incorporante a procedere alla correzione dell’errore dell’incorporata – Errori contabili rilevanti – Fattispecie – Correzione di un errore contabile riferito a un costo di competenza dell’esercizio 2024 emerso successivamente a un’operazione di fusione avvenuta nel 2025 e afferente fattispecie pregresse della società incorporata, non contabilizzato nell’ultimo bilancio di quest’ultima – Mancata rilevazione di costi – Dichiarazione integrativa – Art. 2, comma 8 del DPR 22/07/1998, n. 322 – Articolo 4 del D.Lgs. 18/12/2025, n. 192.

La risposta ad interpello prende in esame il caso della correzione, nel bilancio 2025 dell’incorporante, di un errore contabile riferito a un costo di competenza 2024 dell’incorporata, emerso soltanto dopo l’efficacia civilistica e fiscale della fusione. La questione riguarda l’applicabilità del nuovo regime introdotto dal decreto legislativo n. 192 del 2025 in materia di rilevanza fiscale delle correzioni di errori contabili.

L’Agenzia delle entrate riconosce, in via preliminare, che l’incorporante è legittimata a procedere alla correzione dell’errore dell’incorporata, in forza degli effetti successori propri della fusione e della continuità dei rapporti giuridici anche tributari. Ciò non basta, tuttavia, a riconoscere rilevanza fiscale alla correzione operata nel bilancio 2025, poiché la nuova disciplina attribuisce tale effetto soltanto agli errori contabili non rilevanti, entro i limiti e alle condizioni espressamente stabiliti.

Nel caso di specie, l’errore è stato espressamente qualificato dall’istante come rilevante ai sensi dell’OIC 29. Da ciò l’Agenzia fa discendere l’inapplicabilità del nuovo meccanismo di “competenza allargata” e il necessario ritorno al rimedio dichiarativo, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa a favore riferita al periodo d’imposta in cui il componente negativo avrebbe dovuto essere correttamente rilevato.

Punto centrale della risposta:

“Alla luce delle modifiche introdotte dagli articoli 4 e 7 del D.Lgs. n. 192 del 2025, con riferimento al caso di specie, si ritiene che non sussistano le condizioni richieste per attribuire rilevanza sul piano fiscale (sia ai fini IRES che ai fini IRAP) alla correzione nel bilancio 2025 dell’errore di imputazione per competenza del Componente negativo di reddito (costi di produzione per servizi) non rilevato nell’esercizio 2024 poiché l’Errore oggetto di correzione viene espressamente qualificato dallo stesso Istante come ‘‘rilevante’’ sulla base dell’OIC 29.”

Sul piano operativo, il chiarimento è di particolare rilievo perché conferma che, in presenza di errori rilevanti, la correzione contabile successiva non produce effetti automatici sul reddito imponibile del periodo di emersione. L’incorporante deve quindi agire in nome e per conto dell’incorporata tramite dichiarazione integrativa a favore, con possibilità di utilizzo del maggior credito conseguente secondo le regole ordinarie. A riguardo, nel documento di prassi evidenziato che su “quest’ultimo punto è intervenuta anche la Relazione illustrativa, la quale ha chiarito che è stata ripristinata ‘‘la possibilità di utilizzare immediatamente in compensazione i crediti che nascono dalle dichiarazioni integrative a favore del contribuente, originate da errori contabili, garantendo coerenza con l’impostazione indicata dalla prassi dell’amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 31/E del 2013 dell’Agenzia delle entrate – in “Finanza & Fisco” n. 28/2013, pag. 2207) come indicato nella relazione tecnica alle disposizioni contenute nel decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 1° dicembre 2016, n. 225’’ (così a pag. 11).

Resta inoltre ferma la distinzione, anche sotto il profilo sanzionatorio, tra integrativa interamente a favore e integrativa “mista”. Al tal proposito viene richiamata la risoluzione n. 82 del 24 dicembre 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 34/2020, pag. 2283), nella quale l’Agenzia delle entrate ha risposto ad alcuni quesiti sui criteri di mitigazione delle sanzioni tributarie attraverso l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso in caso dichiarazioni annuali tardive, omesse e integrative.

 

Risposta n. 90 del 31/03/2026

 

Distribuzione non proporzionale di utili: la quota eccedente la spettanza partecipativa non è dividendo ma sopravvenienza attiva imponibile integralmente

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 90 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Distribuzione non proporzionale di utili – Qualificazione fiscale delle somme percepite dai soci – Solo la quota proporzionale costituisce dividendo mentre l’eccedenza è sopravvenienza attiva – Articolo 89, comma 2, e articolo 88, comma 3, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

La risposta ad interpello affronta il tema, particolarmente delicato, della qualificazione fiscale delle somme attribuite ai soci in sede di distribuzione di utili e riserve di utili in misura non proporzionale rispetto alle quote di capitale detenute. Il caso trae origine da una previsione statutaria che consente il riparto non proporzionale, deliberato all’unanimità, per soddisfare specifiche esigenze di liquidità di uno dei soci.

L’Agenzia delle entrate distingue con nettezza il piano civilistico da quello tributario. Pur senza pronunciarsi sulla correttezza civilistica dell’operazione, individua la causa concreta del riparto non proporzionale nella soddisfazione di bisogni finanziari di uno dei soci e nel consolidamento dei vincoli tra i partecipanti, escludendo che una simile attribuzione possa essere considerata integralmente come ordinaria distribuzione di utili.

La conseguenza è una qualificazione frazionata delle somme percepite dal socio beneficiario del riparto eccedente: la quota corrispondente alla partecipazione detenuta conserva natura di dividendo e fruisce del regime di cui all’articolo 89, comma 2, del TUIR; la parte ulteriore, invece, costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88, comma 3, lettera b), del TUIR, imponibile al 100 per cento.

Punto centrale della risposta:

“Ne discende che, in linea generale, ogni qualvolta sia sottesa a una distribuzione di utili non proporzionale una causa diversa dalla mera divisione degli stessi, questa non possa essere fiscalmente considerata tout court come una distribuzione di utili.”

Il chiarimento assume un rilievo operativo significativo, poiché impone di verificare la causa effettiva delle distribuzioni non proporzionali e di evitare automatismi qualificatori. In presenza di attribuzioni che rispondono a finalità ulteriori rispetto alla mera ripartizione dell’utile, la componente eccedente non può beneficiare del regime proprio dei dividendi, con evidenti effetti sulla base imponibile IRES del socio percettore e, più in generale, sulla strutturazione di operazioni infra-societarie che incidono sull’equilibrio economico tra i soci.

 

Risposta n. 91 del 31/03/2026

 

Scambio di partecipazioni ex articolo 177, comma 2, TUIR: i sovrapprezzi differenziati restano compatibili con il realizzo controllato anche dopo la riforma dei conferimenti minusvalenti e la stratificazione del costo è irrilevante se il conferimento riguarda l’intera partecipazione

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 91 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRES (Imposta sul reddito delle società) – OPERAZIONI SOCIETARIE – Scambio di partecipazioni mediante conferimento – Acquisizione di partecipazioni in momenti diversi – Sovrapprezzi differenziati per ciascun conferente. – Articoli 9 e 177, del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello affronta una tipica operazione di riorganizzazione familiare realizzata mediante conferimento congiunto di partecipazioni in una holding già esistente, finalizzata all’acquisizione del controllo della società partecipata da parte della conferitaria. Il profilo interpretativo sottoposto all’Agenzia riguarda, da un lato, la persistente utilizzabilità della tecnica dei sovrapprezzi differenziati dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e, dall’altro, il trattamento delle partecipazioni acquisite in momenti diversi e caratterizzate da una distinta stratificazione del costo fiscale.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce preliminarmente la natura del regime di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR, ribadendo che esso non configura una neutralità fiscale in senso proprio, ma un criterio legale di determinazione del valore di realizzo fondato sull’incremento del patrimonio netto della conferitaria. In tale schema, la neutralità è soltanto “indotta” e si verifica quando, in relazione al singolo conferimento, l’incremento patrimoniale iscritto dalla conferitaria coincida con l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita.

Muovendo da questa premessa, la risposta precisa che le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 192 del 2024 hanno inciso esclusivamente sulla disciplina dei conferimenti minusvalenti, senza superare i principi già affermati dalla risoluzione n. 38/E del 20 aprile 2012. Resta, pertanto, possibile strutturare l’operazione mediante aumenti di capitale e sovrapprezzi di importo differenziato per ciascun socio, così da preservare le percentuali partecipative e, al tempo stesso, evitare l’emersione di plusvalenze imponibili o minusvalenze fiscalmente non utili.

 

Punto centrale della risposta:

“Al riguardo, si ritiene che, anche se il legislatore ha espressamente disciplinato i conferimenti cd. minusvalenti, continui a essere possibile effettuare nell’ambito di uno scambio di partecipazioni mediante conferimento ex articolo 177, comma 2, del TUIR, aumenti di patrimonio netto (a titolo di capitale sociale e di sovrapprezzo azioni) da parte della società conferitaria (ALFA) differenti in corrispondenza di ogni singolo conferimento (da parte di TIZIO e di CAIO), ottenendo l’effetto di indurre la neutralità fiscale per ciascuno di essi, al fine di garantire le rispettive percentuali di partecipazione nella società scambiata originariamente detenute.”

 

Inoltre, l’Agenzia conferma l’irrilevanza della stratificazione del costo fiscale nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto l’intera quota detenuta dal socio conferente. In tale ipotesi, il confronto ai fini del realizzo controllato deve essere effettuato con il valore fiscalmente riconosciuto complessivo della partecipazione, senza necessità di scomporre i diversi strati LIFO.

La risposta assume particolare rilievo operativo perché consolida, in un contesto normativo mutato, l’impostazione favorevole già emersa in prassi in ordine alla costruzione di conferimenti “a costo zero”, purché sorretti da coerenti valori economici e fiscali e da una corretta rappresentazione contabile dell’incremento patrimoniale.

 

Risposta n. 92 del 31/03/2026

 

Distribuzione di riserve: la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili non si estende alle riserve in sospensione d’imposta e non travolge la riserva da sovrapprezzo azioni, che conserva natura fiscale di capitale

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 92 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Distribuzione di riserve – Presunzione di prioritaria distribuzione degli utili – Riserve in sospensione d’imposta – Articolo 47 del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello prende in esame il trattamento fiscale di una distribuzione di riserve deliberata da una holding operativa in presenza di un patrimonio netto composto da riserve di utili, riserva da sovrapprezzo azioni e poste in sospensione d’imposta derivanti, in parte, da operazioni di rivalutazione e riallineamento emerse in sede di fusione. Il quesito investe direttamente la portata della presunzione legale di cui all’articolo 47, comma 1, del TUIR e la sua interferenza con la natura fiscale delle riserve effettivamente distribuite.

L’Agenzia delle entrate ricorda che, in linea generale, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle indicate nel comma 5 dello stesso articolo 47, per la quota non accantonata in sospensione d’imposta. La regola, tuttavia, non opera in modo indiscriminato. Da un lato, le riserve in sospensione d’imposta sono sottratte alla presunzione, perché una diversa lettura determinerebbe l’anticipata perdita del beneficio della sospensione; dall’altro, la riserva da sovrapprezzo azioni, per espressa previsione dell’articolo 47, comma 5, del TUIR, non costituisce utile ma capitale, con la conseguenza che la sua distribuzione non genera tassazione in capo al socio percettore, limitandosi a ridurre il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Nel caso di specie, L’Agenzia valorizza la ricostruzione fiscale del patrimonio netto risultante dal prospetto del capitale e delle riserve, chiarendo che la distribuzione prospettata erode dapprima le poste aventi natura fiscale di utili e, solo per la parte residua, una componente della riserva da sovrapprezzo avente natura fiscale di capitale, senza incidere sulle riserve in sospensione d’imposta.

Punto centrale della risposta:

“Per espressa previsione di legge, inoltre, la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili non opera in presenza di riserve sulle quali grava il vincolo di sospensione d’imposta, per le quali verrebbe altrimenti meno il ‘‘beneficio’’ della sospensione della tassazione in capo alla società.”

Il chiarimento si colloca in un solco interpretativo di particolare interesse applicativo, perché ribadisce la necessità di distinguere rigorosamente tra qualificazione civilistica e qualificazione fiscale delle poste patrimoniali, soprattutto nelle società che abbiano incorporato riserve vincolate o che presentino una significativa articolazione interna del patrimonio netto. Ne discende, sul piano operativo, l’esigenza di una puntuale ricognizione delle riserve distribuibili e del relativo regime fiscale prima dell’assunzione della delibera assembleare.

 

Risposta n. 93 del 31/03/2026

 

Società agricola e cessione di partecipazioni: la plusvalenza esce dal perimetro del reddito catastale e può accedere al regime PEX se la partecipata integra in concreto il requisito della commercialità

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 93 del 31 marzo 2026 Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Agricoltura – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Società agricola – Determinazione del reddito imponibile su base catastale – Cessione di quote in altra società agricola – Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Participation exemption (Pex) – Plusvalenze esenti – Requisito della commercialità – Art. 1, commi 1093, 1094, 1095 e 1096 della L 27/12/2006, n. 296 – DM 27/09/2007, n. 213 – Articolo 87 del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello affronta un tema di notevole interesse sistematico: la possibilità di applicare il regime di participation exemption alla cessione di una partecipazione detenuta da una società agricola che determina il proprio reddito imponibile su base catastale ai sensi dell’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il nodo interpretativo riguarda, in particolare, il rapporto tra tassazione catastale del reddito agricolo e disciplina ordinaria delle plusvalenze su partecipazioni.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro normativo sottolineando che il regime catastale non muta la natura reddituale dell’attività, che resta reddito d’impresa. Ciò non significa, però, che ogni componente patrimoniale sia attratto automaticamente alla sfera del reddito agrario. In particolare, la cessione di una partecipazione non rientra tra le ipotesi disciplinate dall’articolo 5 del decreto ministeriale n. 213 del 2007, che riguarda unicamente beni strumentali mobili e immobili dell’impresa agricola. Ne consegue che la plusvalenza da cessione di quote deve essere ricondotta alle ordinarie regole del reddito d’impresa di cui agli articoli 86 e 101 del TUIR.

Una volta chiarito questo primo passaggio, l’Agenzia affronta il requisito della commercialità richiesto dall’articolo 87 del TUIR per l’accesso al regime PEX. Tale requisito, precisa la risposta, non può essere desunto in via puramente formale dalla circostanza che il reddito sia qualificato come reddito d’impresa, ma richiede una verifica sostanziale dell’attività effettivamente esercitata dalla partecipata. Nel caso esaminato, la partecipata è ritenuta dotata di una struttura operativa idonea alla produzione o commercializzazione di beni e i terreni, pur prevalenti nel patrimonio, risultano direttamente utilizzati nello svolgimento dell’attività agricola, circostanza che consente di ritenere integrato il requisito della commercialità.

Punto centrale della risposta:

“Tutto quanto sopra considerato, nel presupposto che BETA non sia proprietaria di beni di valore significativo diversi dai terreni, induce, in definitiva, a ritenere che alla rappresentata cessione della partecipazione in BETA sia applicabile il regime PEX di cui all’articolo 87 del TUIR, in quanto risulta integrato in capo a detta società, in relazione all’attività dalla stessa svolta, l’esercizio di un’attività commerciale ai sensi della lettera d) del comma 1 del citato articolo 87.”

La risposta presenta una rilevante portata operativa perché conferma che, anche in presenza di una società agricola soggetta a tassazione catastale, la cessione di partecipazioni segue la disciplina ordinaria delle plusvalenze d’impresa e può fruire del regime PEX, purché risulti soddisfatto, in concreto, il requisito sostanziale della commercialità della partecipata. Il punto di attenzione resta, dunque, nella verifica fattuale della struttura e dell’attività della società le cui quote vengono cedute.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2024

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Commenti

 

Si può forse (e quasi) avere una idea della epocale riforma del contenzioso tributario 2024: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Limiti al potere di correzione e liquidazione dell’imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 o art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

 

Controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73: applicabile solo per la correzione di errori materiali o di calcolo certi e rilevabili ictu oculi. Con questa modalità non si risolvono questioni giuridiche

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 9759 dell’11 aprile 2024: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Controllo automatizzato – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato – Ammissibilità solo se scaturisce da un controllo meramente formale dei dati forniti dallo stesso contribuente o da una mera correzione di errori materiali o di calcolo, ma non quando presuppone la risoluzione di questioni giuridiche – Contrasto sull’interpretazione di una disposizione normativa – Legittimità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie – Disconoscimento di credito da acconti sospesi a causa di eventi eccezionali – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 e Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Atti facoltativamente impugnabili

 

Controllo formale. L’omessa impugnazione dell’avviso bonario non preclude al contribuente la possibilità di impugnare successivamente la cartella esattoriale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 14268 del 22 maggio 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Avviso bonario emesso a seguito di controllo formale ex art. 36-ter, del D.P.R. n. 600 del 1973 – Autonoma impugnabilità – Ammissibilità – Fondamento – Omissione – Decadenza dalla possibilità di impugnare l’atto successivo (cartella di pagamento) – Esclusione -Art. 36-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 24, Cost.»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Limiti al potere di correzione e liquidazione dell’imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 o art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

 

Ulteriori conferme sulla cartella di pagamento da controllo automatico. Ipotesi tassative e divieto di integrazione postuma della motivazione

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bergamo – Sezione I – Sentenza n. 239 del 14 maggio 2024: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – ACCERTAMENTI E CONTROLLI – AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato – Correzioni di errori materiali o di calcolo o applicazione diretta e immediata di norme giuridiche senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Ipotesi non estensibili – Disconoscimento credito d’imposta ricerca e sviluppo e conseguente irrogazione di sanzione per omesso versamento e applicazione dei maturati interessi – Necessità del previo invio di un avviso di recupero di credito di imposta o quanto meno la notifica di un avviso bonario che consenta al contribuente di stabilire un contraddittorio con l’Ufficio – Sussistenza – Mancato invio – Conseguenze – Annullamento della cartella di pagamento – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato -Motivazione – Integrazione in sede giudiziale – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 24 Cost.»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Participation exemption

 

Come applicare il regime PEX alle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società non residenti UE o facenti parte dello SEE

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 29 luglio 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti -Plusvalenze realizzate in Italia da società UE o facenti parte dello SEE – Applicazione del regime della participation exemption (Pex) – Ambito applicativo – Condizioni – Lett. c), comma 1, dell’art. 67 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Comma 2-bis dell’art. 68 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Lett. a), b), c) e d) del comma 1, dell’art. 87 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, comma 59, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024)»

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

Modifiche al Codice del Terzo Settore

 

Pacchetto di semplificazioni per il Terzo settore. Primi chiarimenti da MinLavoro su disciplina contabile, incarichi di controllo e revisione legale dei conti e la revisione degli statuti

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le politiche sociali, del Terzo settore e migratorie – n. 6 del 9 agosto 2024: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Enti del Terzo settore – Redazione e deposito bilanci – Innalzamento dei limiti per l’utilizzo del modello di rendiconto per cassa – Effetti sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore delle novelle introdotte dall’articolo 4 della Legge 4 luglio 2024, n. 104, recante: «Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore» – Organi di controllo – Nuovi per la nomina di un organo di controllo nelle associazioni del Terzo Settore – Revisore legale dei conti obbligatorio – Revisione dei limiti per la nomina obbligatoria di un revisore legale dei conti nelle associazioni e fondazioni del Terzo Settore – Artt. 13, 30 e 31 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – D.M. 05/03/2020»

 

Legislazione

 

Speciale – Riordino del sistema nazionale della riscossione

Le  disposizioni  di riordino del sistema nazionale della riscossione
D.Lgs. 29/07/2024, n. 110

  

La rassegna delle novità

Introdotte nuove dilazioni di pagamento per i contribuenti in temporanea crisi economica con modalità distinte per le difficoltà dichiarate e per quelle documentate

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 110/2024 nel sistema nazionale della riscossione

Il testo del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante: «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione», coordinato con le norme richiamate o modificate

 

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Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti. Le istruzioni dell’Agenzia delle entrate

L’articolo 1, comma 59, lettera a), della legge di bilancio 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2023), ha introdotto il comma 2-bis all’interno dell’articolo 68 del TUIR, rubricato «Plusvalenze», recante i criteri di determinazione delle plusvalenze riconducibili a specifiche fattispecie individuate dall’articolo 67 del TUIR e da quest’ultimo ricondotte nella più ampia categoria reddituale dei c.d. “redditi diversi”, purché non costituiscano redditi di capitale ovvero non siano conseguite nell’esercizio di arti e professioni o d’imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR contiene una modifica al regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, prevedendo, in particolare, che le plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all’articolo 68, comma 4, del TUIR, poste in essere da società ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo e che siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società, godano del regime della participation exemption, ove soddisfino i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere da a) a d), del citato TUIR.

Tale intervento legislativo estende, dunque, il trattamento fiscale di cui all’articolo 87 del TUIR (c.d. participation exemption), riservato alle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da soggetti residenti, alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e ivi privi di stabile organizzazione.

Ora, con la circolare n. 17/E di oggi, l’Agenzia delle entrate fornisce le istruzioni sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 sul regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti. I chiarimenti relativi alle disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio 2024 non tengono conto dell’eventuale applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dal nostro Paese.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 del 29 luglio 2024, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti – Comma 2-bis dell’art. 68 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Lett. a), b), c) e d) del comma 1. dell’art. 87, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, comma 59, della L. 30/12/2023, n. 213 (legge di bilancio 2024)




Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge “anticipi” con “misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (decreto-legge)

 

Aggiornamento del 18 ottobre 2023

Vedi: In Gazzetta il D.L.“Anticipi” collegato alla Manovra 2024

Vedi: Le disposizioni fiscali contenute nel cd. D.L. “Anticipi” collegato alla Manovra 2024

 

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 16 ottobre 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Di seguito alcune tra le principali misure.

 

Anticipo conguaglio di perequazione anno 2023

 

Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale, viene anticipato il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni.

 

Campagna reddituale

 

Si dispone che il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale dei pensionati relative al periodo d’imposta 2021 e alle verifiche reddituali del personale degli enti di ricerca relative al periodo di imposta 2020 sia avviato entro il 31 dicembre 2024.

 

Anticipo rinnovo contratti pubblici

 

Si dispone, per il mese di dicembre 2023, l’incremento, a valere sull’anno 2024, dell’indennità di vacanza contrattuale per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salva l’effettuazione di eventuali successivi conguagli.

 

Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette

 

Si prevede, solo per il 2023 per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali, entro il 16 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, senza interessi. Il versamento può essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese, con applicazione, in tal caso, degli interessi, a partire dalla seconda rata.

 

Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

 

Si proroga al 30 giugno 2024 il termine entro cui le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021. Inoltre, si proroga di un anno il termine di decadenza per l’emissione degli atti impositivi da parte dell’Agenzia delle entrate per i crediti interessati dalla regolarizzazione e utilizzati negli anni 2016 e 2017.

 

Contributo di solidarietà

 

Si istituisce un nuovo contributo di solidarietà, per l’anno 2024, a carico dei soggetti che si avvalgono della facoltà di escludere dalla base imponibile del contributo di solidarietà di cui ai commi da 115 a 119 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2023, la distribuzione, o comunque l’utilizzo nel periodo d’imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d’imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali.

 

Riduzione delle accise sui prodotti energetici

 

Si prevede che il provvedimento di riduzione delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, in caso di aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio possa essere adottato se i prezzi dei carburanti aumentano, sulla media del precedente mese (e non più, come è attualmente, dei precedenti due mesi), rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell’ultimo Documento di economia e finanza o nella Nota di aggiornamento presentati alle Camere.

 

Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

 

Si introduce la possibilità per le regioni che risultano in squilibrio economico di destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’IRPEF, ove scattate automaticamente ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004, a copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario; si chiarisce il ruolo di holding svolto dalle regioni rispetto agli enti sanitari, stabilendo che le stesse determinano il finanziamento degli enti sanitari, assegnando le relative quote con uno o anche più atti (ove necessario), potendo rimodulare il finanziamento disponibile fra gli enti sanitari stessi, allo scopo di favorirne l’equilibrio di bilancio, in una prospettiva di equilibrio di bilancio consolidato.

 

Trasporto pubblico locale

 

Si incrementa di 500 milioni di euro, per l’anno 2023, la dotazione del Fondo destinato all’erogazione del contributo straordinario riconosciuto agli enti locali al fine di garantire la continuità dei servizi erogati; si incrementa di 35 milioni di euro, per l’anno 2023, il fondo finalizzato a riconoscere il buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

 

Edilizia universitaria

 

Si istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore e a incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l’acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l’instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 – Riforma 1.7 del PNRR.

 

Anticipo investimenti FS

 

Si prevede un’anticipazione di cassa per coprire i fabbisogni relativi all’anno 2023 per gli investimenti di RFI, sia per nuove opere che per manutenzione straordinaria.

 

Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese

 

Nuova Sabatini: si autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2023 al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature).

 

Contenzioso Strada dei Parchi

 

Si incrementa il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la gestione temporanea da parte di ANAS S.p.a., nelle more delle procedure di gara per l’affidamento a un nuovo concessionario, di strade o autostrade sottoposte a procedure di revoca di decadenza o di risoluzione.

 

Anticipo difesa

 

Si incrementa l’autorizzazione di spesa prevista per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell’Unione europea, al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale.

 

Sport

 

Coni: si prevede un incremento pari a 13 milioni di euro per l’anno 2023 in favore del Coni per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024; velodromo di Spresiano: si prevede un contributo pari a 8 milioni di euro per il 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano.

 

Fondo nazionale delle politiche sociali

 

Si incrementa di 10 milioni di euro per l’anno 2023 la dotazione del fondo nazionale per le politiche sociali.

 

Adempimenti contributivi

 

Si prevede la regolarizzazione degli obblighi contributivi a carico delle pubbliche amministrazioni per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, a condizione che sia correttamente implementata la posizione assicurativa.

 

Misure per le scuole dell’infanzia paritarie

 

Si incrementa, per l’anno 2023, il contributo statale alle scuole dell’infanzia paritarie previsto dalla legge di bilancio per il 2022.

 

Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina

 

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all’accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati e in favore dei minori non accompagnanti. Si ridetermina per il 2023 e si rifinanzia per il 2024 l’autorizzazione di spesa che abilita il Ministero dell’interno a utilizzare prestazioni di lavoro con contratto a termine per gli Sportelli Unici Immigrazione. Si prevede in favore dei comuni confinanti con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, un contributo straordinario per l’anno 2023. Si incrementano le risorse finanziarie destinate ad assicurare la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR). Si dispone un’autorizzazione di spesa per l’anno 2023 per consentire il proseguimento delle attività connesse al soccorso e all’assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina. Si proroga l’autorizzazione di spesa per l’anno 2024 per l’invio di militari dell’Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all’estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio.

 

Gli altri provvedimenti approvati:

Il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB).

In esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (legge 9 agosto 2023, n. 111);

In esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 13 del 2019

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Commenti

Soggetti Irpef. Il nuovo regime del riporto delle perdite d’impresa
di Gianluca Martani

L’acquisto e la cessione di partecipazioni: aspetti contabili e fiscali. Ultime sul regime Pex
di Marco Orlandi

 

Prassi

 

Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

 

Ristrutturazioni edilizie con risparmio energetico. Detrazione salva anche se manca la comunicazione all’ENEA

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46 E del 18 aprile 2019: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazioni per oneri – Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio – Mancata o tardiva trasmissione all’Enea delle informazioni sui lavori di ristrutturazione che comportano risparmio energetico – Conseguenze – Perdita del diritto alla detrazione – Esclusione – Art. 16-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. 18/02/1998, n. 41»

 

Chiusura delle liti fiscali pendenti

 

L’Agenzia risponde ai dubbi degli operatori. In una circolare come risolvere i casi particolari

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 15 maggio 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Risposte ai quesiti – Atti oggetto delle liti definibili – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Sospensione delle controversie definibili – Rapporti con le rottamazioni e le precedenti richieste di definizione agevolata – Liti aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni – Artt. 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019»

 

Legislazione

 

Interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo

Somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento: dal prossimo 1° luglio 2019 fissata al 2,68% la misura degli interessi di mora

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 maggio 2019, prot. n. 148038/2019: «Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»

 

Fatturazione semplificata delle operazioni

In vigore il decreto che innalza da 100 a 400 euro il limite per l’emissione delle cosiddette fatture semplificate

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019: «Innalzamento a 400 euro dell’ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata»

Il testo della Relazione illustrativa del decreto

 

ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA dal periodo d’imposta 2018. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019, prot. n. 126200/2019: «Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall’articolo continua 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018»

Versamento integrativo dell’IVA per l’adeguamento del volume d’affari agli ISA. Istituito il codice tributo

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48 E del 10 maggio 2019: «RISCOSSIONE – ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Integrazione IVA – Versamento integrativo dell’IVA, tramite modello F24, dovuto per l’adeguamento del volume d’affari agli ISA – Modello F24 – Ridenominazione del codice tributo “6494” – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»

 

 

 

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I riflessi fiscali di un’operazione di cessione di partecipazioni “dote” in ragione del negativo andamento della società partecipata

Con riferimento all’ipotesi in cui una società acquisisca una partecipazione pari al 50% con dote in un’altra società, in ragione della gestione deficitaria della società partecipata, l’intero ammontare della dote (nella specie, sia per la quota-parte già rilasciata a conto economico a seguito di capitalizzazione, sia per quella residua rilasciata a conto economico a seguito del trasferimento finale), in quanto strettamente connesso alla specifica partecipazione cui inerisce, può assimilarsi, ai fini fiscali, a un costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di segno negativo, il quale concorrerà alla formazione del reddito imponibile al momento del realizzo ai sensi dell’articolo 87 del TUIR, al ricorrere dei presupposti ivi previsti. Questo è quanto precisato dall’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 39 del 19 ottobre 2018.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 39 del 19 ottobre 2018, con oggetto: IRES (Imposta sul reddito delle società) – OPERAZIONI SOCIETARIE – Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Participation exemption (Pex) – Cessione di partecipazioni con la c.d. dote (per aver ricevuto dal dante causa una provvista, contestualmente al trasferimento della partecipazione al valore simbolico di 1 euro, considerato il valore economico negativo della stessa) – Dote – Indennità riconosciuta dal suo dante causa nel passivo dello stato patrimoniale, denominata come “fondo rischi su partecipazioni” – Successiva capitalizzazione della partecipata con rinuncia a un credito finanziario e contestuale rilascio a conto economico di quota-parte del fondo rischi per pari ammontare – Natura dote – Assimilazione ad un costo fiscale – Ragioni – La stretta connessione alla specifica partecipazione cui inerisce, consente l’assimilazione a un costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di segno negativo – Concorrenza alla formazione del reddito imponibile al momento del realizzo ai sensi dell’articolo 87 del DPR 22/12/1986, n. 917, al ricorrere dei presupposti ivi previsti – Artt. 86, 87 e 101, del DPR 22/12/1986, n. 917