SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2025

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Gli approfondimenti

 

Il riallineamento dei maggiori valori derivanti da operazioni straordinarie societarie
di Marco Orlandi

L’intervento della Consulta sul deposito in appello di deleghe e procure merita qualche approfondimento e collegamento sistematico
di Alvise Bullo e Elena De Campo

CPB 2025-2026: il modello di adesione e le nuove regole in arrivo da conoscere
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

Corte Costituzionale:

 

Riforma del processo tributario – Limiti e preclusioni di nuove prove in appello – Illegittimità costituzionale parziale

 

Giudizio di costituzionalità. Parzialmente illegittimo il nuovo divieto di nova in appello nel processo tributario

Corte Costituzionale – Sentenza n. 36 del 27 marzo 2025: «PROCESSO TRIBUTARIO – Nuove prove in appello – Divieto assoluto, introdotto per mezzo del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, di deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti -Irragionevolezza e violazione del diritto di difesa – Contrasto con il canone della ragionevolezza di cui all’art. 3, primo comma, Cost. – Lesione del diritto di difesa, inteso come diritto al giudizio e alla prova, in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. – Violazione del principio di eguaglianza tra le parti del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. – Illegittimità costituzionale parziale (limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,») – Art. 58, comma 3, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 30/12/2023, n. 220 – Artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, comma secondo Cost. • PROCESSO TRIBUTARIO – Nuove prove in appello – Limiti e preclusioni – Disciplina transitoria introdotto per mezzo del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 – Applicazione immediata ai giudizi di appello già instaurati a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore della novella, anziché a quelli il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore della novella – Irragionevolezza e violazione del principio del giusto processo – Contrasto con il canone della ragionevolezza di cui all’art. 3, primo comma, Cost. – Illegittimità costituzionale in parte qua (nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. n. 220 del 2023 “si applicano ai giudizi instaurati (…) in secondo grado (…) a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo” – Art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30/12/2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario) – Artt. 3 e 111, commi Cost. • PROCESSO TRIBUTARIO – Nuove prove in appello – Divieto assoluto, introdotto per mezzo del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, di deposito delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6-bis – Denunciata violazione dei criteri di delega, irragionevolezza, violazione del diritto di difesa e del giusto processo e del raggiungimento di una decisione giusta – Non fondatezza delle questioni – Art. 58, comma 3, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, come inserito dall’art. 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 30/12/2023, n. 220 – Artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 102, primo comma, e 111, commi primo e secondo Cost.»

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Atti di costituzione di diritto di superficie sui terreni – aliquota dell’imposta di registro applicabile

 

Dietrofront. Agli atti di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l’aliquota del 9 per cento

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 3 aprile 2025: «IMPOSTA DI REGISTRO – Atti “costitutivi” del diritto di superficie su terreni agricoli – Applicazione per la costituzione dell’aliquota ridotta al 9 per cento e non l’aliquota del 15 per cento – Rettifica di precedenti istruzioni (paragrafo 8 della circolare 29 maggio 2013, n. 18) – Art. 1, comma 1, primo periodo, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 (TUR) – Art. 952 c.c.»

 

Legislazione

 

 

Adesione al Concordato preventivo biennale (Cpb) 2025/2026

 

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione della proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 aprile 2025, prot. n. 172928/2025: «Approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione»

 

ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)

 

Contribuenti ISA: le soglie di accesso ai benefici premiali relativi al periodo d’imposta 2024

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA nel periodo d’imposta 2024. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 aprile 2025, prot. n. 176203/2025: «Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

 

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Riforma del Processo tributario: la Corte costituzionale si pronuncia sulla nuova disciplina delle prove in appello

Con la sentenza numero 36, depositata oggi, (27 marzo 2025) la Corte costituzionale ha esaminato alcune questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 30 dicembre 2023, numero 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario) sollevate dalle Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Campania e della Lombardia.

Le rimettenti avevano censurato in particolare, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, l’articolo 58, comma 3, del decreto legislativo numero 546 del 1992, inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo numero 220 del 2023, ai sensi del quale, nel giudizio di appello «[n]on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6-bis».

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti».

Nella sentenza si legge che la novella del 2023 ha optato per un modello di gravame ad istruttoria chiusa, temperato, però, dal riconoscimento della facoltà, per le parti, di introdurre in secondo grado prove nuove indispensabili ai fini della decisione o incolpevolmente non dedotte in primo grado.

La Corte ha, però, osservato che, rispetto a tale regola generale, sancita dal riformato comma 1 dell’articolo 58, il divieto assoluto di produzione delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere, sancito dal nuovo comma 3, non trova appiglio nelle caratteristiche oggettive dei suddetti documenti, non essendo rinvenibile in essi un elemento differenziale sul quale il legislatore possa costruire una disciplina diversificata. Inoltre – ha rilevato ancora la Corte – la nuova disciplina, là dove inibisce il deposito delle deleghe, delle procure e degli atti di conferimento di potere, pur quando ne sia stata incolpevolmente impossibile la produzione in primo grado, comprime ingiustificabilmente il diritto alla prova, posto che in tali ipotesi il processo di appello costituisce la prima e unica occasione per dedurre i mezzi istruttori che non siano stati introdotti in primo grado per causa non imputabile alla parte.

Per quanto concerne, invece, il divieto di produzione in appello delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità, pure sancito dall’articolo 58, comma 3, del decreto legislativo numero 546 del 1992, la Corte ne ha escluso sia la irragionevolezza sia la contrarietà agli altri parametri evocati dalle rimettenti.

Il legislatore, con il divieto censurato, ha inteso evitare che l’appello venga promosso al solo fine di effettuare un deposito documentale che, pur essendo da solo sufficiente per la definizione del giudizio, sia stato omesso in prime cure.

Il divieto di deposito delle notifiche è stato ritenuto non contrario a Costituzione anche là dove include l’ipotesi in cui la parte dimostri di non aver potuto depositare il documento in primo grado per causa ad essa non imputabile. Ciò in quanto «l’atto tributario produce i suoi effetti tipici per mezzo della notificazione, sicché o la notifica esiste – e quindi deve essere necessariamente conosciuta dall’amministrazione, sulla quale grava un dovere qualificato di documentazione del procedimento notificatorio e di conservazione e custodia dei relativi atti – prima che la pretesa impositiva venga azionata, oppure la stessa pretesa è da ritenersi inefficace ab origine e quindi non può essere fatta valere».

La Corte di giustizia tributaria della Lombardia aveva, poi, dubitato della legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo numero 220 del 2023, là dove dispone che le nuove regole sulle prove in appello si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a far data dal giorno successivo all’entrata in vigore di detto decreto.

La Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole la disciplina censurata, in quanto la novella, sebbene formalmente operi per il futuro, nella sostanza incide sugli effetti giuridici di situazioni processuali verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora in corso, così ledendo l’affidamento riposto dalle parti nella tutela di posizioni legittimamente acquisite.

Pertanto, l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo numero 220 del 2023 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prescrive che le modifiche apportate dall’articolo 1, comma 1, lettera bb), dello stesso decreto legislativo numero 220 del 2023 alla disciplina delle prove in appello dettata dall’articolo 58 del decreto legislativo numero 546 del 1992 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. (Così, comunicato stampa – Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale – del 27 marzo 2025)

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 3 del 2024

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Commenti

 

Il nuovo art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992: aspetti di riflessione, con particolare riguardo al caso di proposizione dell’appello successivo all’entrata in vigore del restyling della disposizione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Socio e amministratore di Srl. La giurisprudenza di merito su onere della prova della presenza dei requisiti di abitualità e prevalenza e distinzione tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore
di Enrico Molteni

 

 

Giurisprudenza

 

Tribunali

  • Sezioni Lavoro

 

Socio amministratore di S.r.l. – Presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti

 

Socio e amministratore di Srl. I requisiti e prove per l’iscrizione d’ufficio alla gestione Inps commercianti

Tribunale di Roma – Sezione IV Lavoro – Sentenza n. 11246 dell’11 dicembre 2023: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Socio di società Srl – Socio e amministratore di S.r.l. – Requisiti che devono ricorrere affinché sorga l’obbligo dell’iscrizione alla gestione commercianti Inps – Partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza – Onere della prova – Art. 1, comma 203, della L 23/12/1996, n. 662»

Vedi conforme:  Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – Sentenza n. 3720 dell’9 giugno 2023

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Novità fiscali

 

Legge di Bilancio 2024 e decreti “Anticipi” e “Salva-infrazioni”. Le novità fiscali in materia IVA, Registro e IVAFE

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 16 febbraio 2024: «NOVITÀ FISCALI – Legge di Bilancio 2024 – Principali novità in materia di imposte indirette contenute nella legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. “Legge di bilancio 2024”), nel decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. “Decreto Anticipi”), e nel decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (c.d. “Decreto Salva-infrazioni”) – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Innalzamento dell’aliquota IVA per prodotti per l’igiene femminile e per pannolini, latte artificiale e i seggiolini auto – Cessione Pellet con IVA al 10 per cento per i mesi di gennaio e febbraio 2024 – Tax Free Shopping – Riduzione, a decorrere dal 1° febbraio 2024, da 154,95 a 70 euro del valore minimo delle cessioni (IVA inclusa) – Obblighi per l’immatricolazione e la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi e usati, provenienti dalla Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Innalzamento dell’aliquota dell’IVAFE sui prodotti finanziari detenuti in stati o territori a regime fiscale privilegiato – IMPOSTA DI REGISTRO – Proroga al 30 giugno 2024 dell’esenzione dall’imposta di registro per l’adeguamento statutario degli enti sportivi dilettantistici – Agevolazione “prima casa” in favore di persone trasferite all’estero per ragioni di lavoro – Parte III, della Tabella A, n. 65), n. 114.1) e n. 114.2) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 38-quater, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 1, commi 9, 9-bis 9-ter, del D.L. 03/10/2006, n. 262, conv., con mod., dalla L. 24/11/2006, n. 286 – Art. 19, commi 20-bis, D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Art. 12, comma 2-bis, del D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 – Nota II-bis), all’art. 1 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Art. 69, L. 21/11/2000, n. 342»

 

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

Co.Co.Co., professionisti senza cassa e collaboratori sportivi 

Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2024

 

Co.Co.Co., lavoratori autonomi e lavoratori nel settore dello sport: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2024 per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 24 del 29 gennaio 2024: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2024 per gli iscritti alla Gestione separata – Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – Collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate del lavoro sportivo – Professionisti del settore sportivo dilettantistico – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2024 – Art. 2, comma 26, della L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, comma 398, della L. 30/12/2020, n. 178 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234 – D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 29/08/2023, n. 120»

 

Artigiani ed esercenti attività commerciali

Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2024

 

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2024

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 33 del 7 febbraio 2024: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2024 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile -Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

 

 

Speciale – Revisione dell’IRPEF, maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione e abrogazione dell’ACE

 

Decreto legislativo per la riforma “a tempo”

dell’IRPEF e abrogazione dell’ACE

 

 

La sintesi delle novità

Tutte le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 216/2023 nella disciplina IRPEF

Il testo del Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante: «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi»

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Primi chiarimenti

La nuova articolazione 2024 di scaglioni e detrazioni

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 6 febbraio 2024: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) -Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi – Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito – Nuove aliquote per scaglioni di reddito da utilizzare, per il solo anno 2024, per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche in luogo delle aliquote previste dall’articolo 11, comma 1, del TUIR – Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato – Trattamento integrativo – Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF – Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali – Abrogazione della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE) – D.Lgs. 30/12/2023, n. 216 – D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Art. 1, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 1 del 2024

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Speciale – Modifiche alla disciplina del processo tributario

 

Riforma (parziale)
del processo tributario

 

La guida alla normativa
Lettera per lettera, tutte le modifiche

 

Il testo del Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, recante: «Disposizioni in materia di contenzioso tributario»

Gli articoli del D.Lgs. n. 546/92, aggiornati con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 220/2023

Il testo a fronte, ante e post modifiche, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – Artt. 7, 11, 12, 14, 15, 16, 16-bis, 19, 21, 25-bis, 33, 35, 36, 37, 47, 48, 48-bis.1, 48-ter, 52, 58, 62-bis, 65 e 79

 

 

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Primi chiarimenti

Abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione dai ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione ex articolo 17-bis del decreto legislativo 31 …

Processo Tributario Telematico. Nuove funzionalità per le impugnative delle ordinanze cautelari di primo grado

Nel Processo Tributario Telematico (PTT) sono state implementate le voci selezionabili al momento della scelta della tipologia degli atti da …

Cartella di pagamento. Le avvertenze adeguate alle modifiche introdotte alla disciplina del processo tributario

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2024, prot. n. 33980 modificato il testo delle Avvertenze relative …

 

 

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Approvate dal Governo (in via preliminare) le disposizioni di revisione della disciplina del processo tributario

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 16 novembre 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale in materia di autotutela e di revisione della disciplina del contenzioso tributario (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (decreto legislativo – esame preliminare)

Il decreto delegato dà attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario e, in particolare, attua:

  • il coordinamento tra gli istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio;
  • l’ampliamento e il potenziamento dell’informatizzazione della giustizia tributaria tramite la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo tributario, l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;
  • il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;
  • la previsione della pubblicazione e della successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro termini ristretti;
  • l’accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
  • le previsioni sull’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

Le disposizioni si applicheranno ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle in materia di litisconsorzio, spese, comunicazioni e notificazioni di cui all’articolo 16, autotutela obbligatoria, discussione e udienza da remoto, sentenza in forma semplificata, lettura immediata del dispositivo, motivazione, tutela cautelare ed impugnabilità delle pronunce rese dal giudice monocratico o collegiale in primo grado, definizione del giudizio all’esito della domanda cautelare, conciliazione fuori udienza anche per i giudizi pendenti in Cassazione, proposta di conciliazione d’ufficio e riduzione delle sanzioni anche in caso di raggiungimento dell’accordo conciliativo in Cassazione, richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata in appello o oggetto di revocazione e divieto di nova in appello, che invece si applicheranno ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del  decreto legislativo.