• 29/04/2024 16:42

Il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 220, ha introdotto modifiche in materia di contenzioso tributario. In particolare, l’art. 2, comma 3, lettera a), ha abrogato, a decorrere dal 4 gennaio 2024, l’art. 17-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di reclamo/mediazione. Inoltre, l’articolo 1, lett. d), ha introdotto nell’art. 14, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 6-bis, prevedendo che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

 

Subito applicabile il nuovo litisconsorzio necessario tra Ente impositore e Agente della riscossione 

 

Va sottolineato che il nuovo obbligo di notifica all’Agente della riscossione e all’Ente impositore se si eccepiscono vizi di notifica anche degli atti presupposti, ad esempio di una cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30/12/2023, n. 220, si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 05.01.2024 giorno successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 220/2023. Di conseguenza, configurata questa nuova ipotesi di litisconsorzio necessario (nella maggior parte dei casi tra Ente impositore e Agente della riscossione), laddove il contribuente contesti vizi di notifica dell’atto presupposto (ad es.: accertamento) emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato (ad es.: cartella o avviso di presa in carico), il giudice investito dal ricorso proposto nei confronti di uno soltanto dei soggetti interessati, sensi del comma 2 dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 546/1992, rilevato il difetto di contraddittorio, deve ordinarne l’integrazione mediante la chiamata in causa del litisconsorte necessario assente entro un termine stabilito a pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo (cfr. da ultimo: Cass., Sez. V, Ord. n. 25212 del 24/08/2023 — Presidente: Federici Francesco, Relatore: Chiesi Gian Andrea), Cass., Sez. V, Ord. n. 32235 del 21/11/2023 — Presidente: Luciotti Lucio, Relatore: Succio Roberto)

 

 

Pertanto, in conseguenza della citate modifiche con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2024, prot. n. 33980 modificato il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate. Gli allegati da 2 a 5 vengono aggiornati eliminando i riferimenti all’art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e nel testo delle Avvertenze di cui agli allegati 2 e 4 introdotte le informazioni per la notifica del ricorso nel caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi dell’atto presupposto.

Inoltre, il testo delle Avvertenze di cui agli allegati 2 e 4 viene modificato nella parte relativa alla RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA sostituendo le parole “Direzione o Centro Operativo” con “Ufficio” e il testo delle Avvertenze di cui all’allegato 2 viene aggiornato relativamente alle modalità di presentazione della richiesta di riesame nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato.