Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Il Consiglio di gestione approva le modifiche ai documenti su cooperative e rivalutazioni posti in consultazione

Il Consiglio di Gestione (CdG) dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è riunito il 24 marzo a Roma decidendo di inviare alle Autorità, in vista della definitiva approvazione, gli emendamenti ai Principi Contabili nazionali (PCN) conseguenti alla legge europea 2019-2020 (Legge n.238/2021), il documento interpretativo n.10 sulla revoca fiscale delle rivalutazioni e riallineamenti, e il principio contabile sulle cooperative.

I tre documenti hanno subito lievi modifiche rispetto alle bozze già rese pubbliche per tener conto dell’esito delle pubbliche consultazioni. In particolare per quanto attiene l’interpretativo n.10 sulle rivalutazioni e riallineamenti il CdG ha anche discusso le modifiche da apportare al documento qualora fosse definitivamente approvato l’emendamento in discussione in Parlamento che consente alle società la revoca “civilistica” delle rivalutazioni in precedenza effettuate. Sui tre documenti sarà ora avviata la richiesta di parere ai sensi dell’art. 12 dello Statuto dell’OIC.

Nel corso della riunione il CdG ha anche analizzato le principali evoluzioni delle tematiche contabili a livello nazionale e internazionale con particolare riferimento alle questioni della sostenibilità sulle quali, peraltro, le prerogative dell’OIC sono state recentemente ampliate con il decreto Milleproroghe.

Il CdG è stato infine ragguagliato sul dibattito in corso in sede Iasb su due problematiche che potrebbero avere significative ripercussioni anche in Italia. In una recente riunione tra gli standard setter globali è stata discussa l’applicabilità dello IAS 27 sul bilancio separato ai bilanci di esercizio redatti in coerenza con i principi Ias/IFRS. Qualora lo IASB continuasse a non adeguare lo IAS 27 per disciplinare fattispecie nuove che si evidenziano attraverso il suo utilizzo per la redazione dei bilanci d’esercizio si potrebbe porre un serio problema circa la sua adeguatezza.

Il tema è particolarmente sentito in Italia dove l’opzione è stata esercitata dal legislatore e dove circa 3mila società sono Ias compliant anche per i bilanci d’esercizio. L’OIC ha da tempo avviato sul tema un progetto a livello internazionale con gli standard setter di Brasile, Corea del Sud ed India. Un prossimo step del progetto sarà quello di provocare un incontro con lo IASB per chiarire questo delicato profilo dell’applicazione dello IAS 27.

Un’altra questione sottoposta all’esame dello Iasb riguarda i criteri di contabilizzazione dei contratti di reverse factoring dove un finanziatore, tipicamente una banca, si impegna a pagare gli importi di un fornitore di una società e quest’ultima si impegna a pagare il finanziatore in una data successiva. Questo tipo di contratti si stanno diffondendo nella prassi e sul modo migliore di darne evidenza nei bilanci è in corso un confronto tra lo stesso Iasb e l’Efrag, l’organismo di consulenza della Commissione Europea in materia contabile. Nella riunione odierna l’OIC ha approvato la propria posizione sul documento messo in consultazione da parte dello IASB. L’OIC supporta l’iniziativa dello IASB di migliorare la disclosure relativa a questi contratti, tuttavia nota che permane il dubbio se i debiti che risultano da queste operazioni vadano considerati come finanziari o come operativi. (Così, comunicato stampa OIC del 28 marzo 2022)




In consultazione le proposte di emendamenti ai principi contabili per le società cooperative

L’OIC ha pubblicato in consultazione alcune proposte di emendamenti ai principi contabili nazionali al fine di disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative. (Link sito: https://www.fondazioneoic.eu/)

Le Bozze emendative riguardano:

l’OIC 28 – Patrimonio Netto;

l’OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali;

l’OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio.

Gli interessati possono inviare eventuali osservazioni entro il 16 luglio 2021.

 

Emendamenti OIC 28 – Patrimonio netto

 

Come si legge nelle “motivazioni”, della bozza del documento emendativo, l’OIC intende introdurre i paragrafi 9A, 23A e 23B e integrare il paragrafo 41, del principio OIC 28 – Patrimonio netto per quanto concerne l’informativa da rendere in nota integrativa per le società cooperative.

Nel dettaglio, nel nuovo paragrafo 9A viene disciplinata la classificazione delle azioni dei soci sovventori e di partecipazione cooperativa, previste dalla legge 59 del 1992. Tale legge ha introdotto specifiche norme in materia di società cooperative, prevedendo questi strumenti con la finalità di impedire che le cooperative, per problemi di sottocapitalizzazione, non riuscissero a svolgere adeguatamente sul mercato la loro funzione mutualistica (cfr. par. 15, della Relazione allo schema di D.Lgs., recante: «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.» in “Finanza & Fisco” Suppl. al n. 6/2003, pag. 802). Tenendo conto della tipizzazione operata dal legislatore, è stata prevista la classificazione nel capitale sociale al pari delle altre categorie di azioni.

Mentre ai paragrafi 23A e 23B è stato disciplinato il trattamento contabile dei ristorni, previsti all’articolo 2545-sexies c.c.:

L’assenza di una specifica previsione normativa per la contabilizzazione dei ristorni ha generato divergenza nella prassi.

Infatti:

  • alcune società cooperative contabilizzano i ristorni come costi (o rettifiche di ricavi) dell’esercizio in cui avviene lo scambio mutualistico;
  • altre contabilizzano i ristorni nell’esercizio in cui l’assemblea delibera la ripartizione del ristorno ai soci.

Nel definire il trattamento contabile dei ristorni sarà necessario verificare l’esistenza, o meno, di un’obbligazione derivante dallo statuto o regolamento della società cooperativa alla data di chiusura dell’esercizio.

Nel caso in cui lo statuto o il regolamento della società cooperativa non prevedono un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, il ristorno sarà contabilizzato nell’esercizio in cui l’assemblea dei soci delibera l’attribuzione del ristorno ai soci, al pari di una distribuzione di utile. Al riguardo evidenziato che a differenza dei dividendi, i ristorni non sono proporzionali alle quote del capitale conferito, ma proporzionali agli scambi intervenuti tra cooperativa e socio, e sono determinati con riferimento alle sole transazioni intercorse con i soci.

Diversamente, se lo statuto o il regolamento prevedono un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, il ristorno stesso sarà rilevato quale componente di conto economico nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore. Ad esempio, nel caso di cooperative di lavoro e di conferimento, il ristorno andrà ad integrare i costi dell’esercizio e, nel caso delle cooperative di consumo, a rettificare i ricavi dell’esercizio. Quanto appena detto vale anche per le obbligazioni esistenti alla data di bilancio, ancorché condizionate al verificarsi di determinate circostanze stabilite nello statuto e nel regolamento.

 

Emendamenti OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

 

Con le modifiche in oggetto, l’OIC ha modificato il paragrafo 26A per chiarire che nel calcolo del tasso di sconto per valutare il valore d’uso di un’attività è appropriato tenere conto delle limitazioni normative in tema di distribuzione dei dividendi e delle riserve. Tale tasso infatti – essendo il costo medio ponderato del capitale della società cooperativa – deve riflettere il rendimento atteso dai soci della cooperativa, che è influenzato dalle limitazioni previste dall’articolo 2514 del codice civile. Inoltre, tenuto conto della specificità dell’istituto dei ristorni, si è chiarito nel paragrafo 26A che se le previsioni di attribuzione dei ristorni sono state considerate come distribuzione di utili ai soci, e quindi non incluse nei flussi finanziari attesi, queste saranno considerate nella determinazione del tasso di sconto.

 

Emendamenti OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
(Appendice C – Informativa richiesta nel bilancio per le società cooperative (a mutualità prevalente) – art. 2513 e 2545-sexies del codice civile)

  

Infine, nella bozza di emendamenti ai principi contabili nazionali, previsto che nella nota integrativa si deve documentare la condizione di prevalenza, evidenziando contabilmente che:

a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1;

b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;

c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Ai sensi dell’art 2545-sexies del codice civile, le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Questa informativa può essere fornita negli schemi di bilancio o in nota integrativa.

Link alla Bozza per consultazione – Emendamenti agli OIC – Specificità delle società cooperative

(Link sito: https://www.fondazioneoic.eu/)