Inps: al via domande per l’indennità ISCRO 2026, scadenza al 31 ottobre

L’Inps comunica che è disponibile il servizio per presentare la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2026, come indicato nel messaggio n. 1987 del 15 giugno 2026.

Le richieste possono essere inoltrate attraverso il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile anche dalla pagina dedicata all’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).

Il servizio resterà attivo fino al 31 ottobre 2026, termine ultimo per l’invio delle domande.

In alternativa alla procedura online, è possibile presentare richiesta anche tramite il Contact Center multicanale dell’Istituto.

L’Inps ricorda che, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 150, della legge n. 213/2023, l’indennità non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio della fruizione.

Per questo motivo, non possono accedere alla prestazione per il 2026 coloro che ne hanno già beneficiato negli anni 2024 o 2025; eventuali domande presentate saranno respinte dall’Istituto.

Possono invece presentare domanda per il 2026 i lavoratori che non hanno inoltrato richiesta nelle annualità 2024 e 2025, oppure coloro che, pur avendo presentato domanda in passato, non hanno avuto accesso alla prestazione a seguito di rigetto o di revoca della stessa.

Tutti i dettagli sono disponibili nel messaggio messaggio n. 1987 del 15 giugno 2026.

(Così, comunicato stampa Inps del 15 giugno 2026)

 

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Riferimenti normativi e documentali

ISCRO e DIS-COLL: chiarimenti INPS sul requisito di iscrizione alla Gestione separata e sulla liquidazione delle prestazioni quando l’obbligo contributivo risulta assolto ma l’iscrizione non è stata formalizzata

Messaggio Inps n. 1129 del 31 marzo 2026 OGGETTO: Requisito dell’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini dell’accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL – Chiarimenti sulla mancata formalizzazione dell’iscrizione – Rilevanza dell’assolvimento dell’obbligo contributivo – Liquidazione delle prestazioni in presenza del versamento contributivo alla Gestione separata – Necessaria regolarizzazione dell’adempimento di iscrizione

Il messaggio Inps chiarisce che, ai fini dell’accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL, la mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione separata non preclude la liquidazione della prestazione quando risulti assolto l’obbligo del versamento contributivo alla medesima Gestione. Resta ferma la necessità, per il lavoratore, di formalizzare l’adempimento di iscrizione e di possedere gli altri requisiti previsti dalla disciplina delle singole prestazioni.

 

ISCRO 2026: apertura delle domande telematiche per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, termini di presentazione, accesso al servizio e limiti biennali di fruizione

Messaggio Inps n. 1987 del 15 giugno 2026 – OGGETTO: Presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l anno 2026 – Apertura del servizio dal 15 giugno 2026 al 31 ottobre 2026 – Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche – Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata – Divieto di nuova richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio fruizione – Autocertificazione dei redditi e requisiti di accesso

Il messaggio Inps comunica l’apertura, dal 15 giugno al 31 ottobre 2026, della procedura telematica per la presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l’anno 2026, richiamando i canali di accesso, le credenziali ammesse, il divieto di nuova richiesta nel biennio successivo alla fruizione e l’autocertificazione dei redditi rilevanti ai fini dei requisiti.

 

Link al testo della Circolare Inps n. 84 del 23 luglio 2024, con oggetto: ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del T.U. delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Articolo 1, commi da 142 a 155 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Modifiche alla disciplina – Articolo 17-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, conv. con mod., dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, cd. “D.L. Coesione

Link al testo della Circolare Inps n. 94 del 30 giugno 2021, con oggetto:  ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) – A favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178

 




Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO): il 31 ottobre è la scadenza per inviare le domande

La richiesta deve essere presentata tramite il servizio “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Scade il 31 ottobre il termine per inviare la domanda per ottenere l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) tramite il servizio online.

L’ISCRO è un’indennità istituita in via sperimentale nel triennio 2021-2023 e riconosciuta a regime dal 1° gennaio 2024, a beneficio degli iscritti alla Gestione Separata, che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale (art. 2, comma 26, legge 335/1995). È stata introdotta per indennizzare eventuali riduzioni della capacità reddituale, dovute a diminuzione dell’attività lavorativa.

L’importo è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo, dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda.

Puoi fruire dell’indennità erogata per sei mesi, a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda; non puoi richiederla nel biennio successivo all’anno di inizio della fruizione.

L’indennità non prevede accredito di contribuzione figurativa.

È incompatibile con trattamenti pensionistici, NASpI, DIS-COLL, Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo, Assegno di Inclusione e cariche politiche.

Nel 2026 l’Istituto darà comunicazione con atti ufficiali della nuova apertura dei termini per l’invio delle domande.

 

Vedi anche il  Messaggio Inps n. 1858 del 12 giugno 2025.

Per le ulteriori istruzioni amministrative sull’indennità ISCRO, si rinvia alla Circolare Inps n. 84/2024.

Link al testo del Messaggio Inps n. 1858 del 12 giugno 2025, con oggetto: ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del T.U. delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Domanda di accesso all’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) dell’INPS – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Articolo 1, commi da 142 a 155 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Modifiche alla disciplina – Articolo 17-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, conv. con mod., dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, cd. “D.L. Coesione

 

 




Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO). I potenziali beneficiari possono presentare la domanda di accesso alla prestazione entro il 31 ottobre

Dal 16 giugno  2025 possibile presentare la domanda di accesso all’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) dell’Inps.

L’ISCRO è rivolta ai soggetti iscritti alla Gestione separata che svolgono attività di lavoro autonomo.

Per accedere alla prestazione è necessaria, oltre all’iscrizione alla Gestione Separata, il non essere percettori di trattamenti pensionistici diretti e aver prodotto un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei due anni precedenti a quello di riferimento.

I potenziali beneficiari possono presentare la domanda di accesso alla prestazione, in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, utilizzando i canali messi a disposizione dall’Istituto sul sito www.inps.it

In alternativa al portale web, l’indennità ISCRO per l’anno 2025 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Per accedere alla procedura di domanda, consulta il Messaggio Inps n. 1858 del 12 giugno 2025.

Per le ulteriori istruzioni amministrative sull’indennità ISCRO, si rinvia alla Circolare Inps n. 84/2024.

 

Link al testo del Messaggio Inps n. 1858 del 12 giugno 2025, con oggetto: ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del T.U. delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Domanda di accesso all’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) dell’INPS – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Articolo 1, commi da 142 a 155 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Modifiche alla disciplina – Articolo 17-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, conv. con mod., dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, cd. “D.L. Coesione

 




Indennità lavoratori autonomi (ISCRO): le istruzioni per la domanda (disponibile dal 1° agosto fino al 31 ottobre 2024)

La legge di bilancio 2024 (articolo 1, commi da 142 a 155, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) disciplina l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO).

La ISCRO, introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023, è stata stabilizzata nel sistema degli ammortizzatori sociali dal 1° gennaio 2024.

La misura è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, cioè ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo, e in possesso dei seguenti requisiti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di Assegno di inclusione;
  • aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno che precede quello di presentazione della domanda;
  • aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita IVA attiva.

La gestione dell’istruttoria delle domande di indennità ISCRO sarà completamente automatizzata e prenderà in esame i dati reddituali dichiarati in fase di presentazione della domanda, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto.

Le domande accolte saranno riprocessate automaticamente, una volta consolidati presso l’Agenzia delle Entrate i redditi relativi a tutti gli anni di osservazione, per verificare la conformità dell’esito della prima istruttoria nella determinazione del diritto e della misura della prestazione. Nei casi in cui venissero rilevati scostamenti o non conformità si procederà con le opportune azioni correttive e/o all’eventuale recupero delle somme erogate.

L’Inps con circolare n. 84 del 23 luglio 2024 approfondisce:

  • i requisiti necessari ad accedere alla ISCRO;
  • le modalità di calcolo, la misura, la durata e la decorrenza della prestazione;
  • le modalità di presentazione della domanda;
  • le condizioni di decadenza dalla prestazione;
  • il regime delle incompatibilità;
  • la competenza e i termini di presentazione di eventuali ricorsi.

Per il 2024, la domanda di indennità ISCRO sarà disponibile dal 1° agosto al 31 ottobre 2024, accedendo al seguente servizio Inps.

La disponibilità del servizio verrà resa nota con apposita comunicazione sul sito istituzionale dell’Inps.

 

L’erogazione “accompagnata” dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale

 

L’articolo 1, comma 155, della legge di Bilancio 2024, e successive modificazioni, prevede, Inoltre, che l’erogazione della indennità ISCRO debba essere “accompagnata” dalla partecipazione, da parte dei beneficiari della prestazione, a percorsi di aggiornamento professionale.

Al riguardo, inoltre, il richiamato comma 155 dell’articolo 1 prevede che per le finalità di cui sopra, il beneficiario dell’ISCRO all’atto della domanda, autorizza l’INPS alla trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige dei propri dati di contatto nell’ambito del Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter), del medesimo articolo 13.

In particolare, la disposizione sopra richiamata prevede che i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento sono adottati con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige.

La disposizione di cui al citato comma 155 dell’articolo 1 prevede che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali monitori la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell’indennità ISCRO.

 

Link al testo della Circolare Inps n. 84 del 23 luglio 2024, con oggetto: ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del T.U. delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Articolo 1, commi da 142 a 155 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Modifiche alla disciplina – Articolo 17-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, conv. con mod., dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, cd. “D.L. Coesione

Link al testo della Circolare Inps n. 94 del 30 giugno 2021, con oggetto:  ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) – A favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178




Proroga per contribuenti ISA, forfetari e minimi al 15 settembre 2021 ex D.L. Sostegni-bis. Chiarimenti sui beneficiari e nuovo calendario per i pagamenti a rate

 

Quali sono i soggetti che possono spostare al 15 settembre il versamento delle somme dovute dal 30 giugno al 31 agosto 2021 in base alle proprie dichiarazioni annuali. Come si applica la proroga in caso di versamenti rateali. Rispondendo alle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori, con la risoluzione n. 53/E del 5 agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate fa il punto su tutti i casi che rientrano nella proroga disposta dall’articolo 9-ter del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis in “Finanza & Fisco” n. 26-27/2021, pag. 1720), illustrando inoltre i criteri e il calendario da seguire nel caso di pagamenti rateali.

 

Chi rientra nella proroga

 

L’articolo 9-ter del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), inserito dalla legge di conversione n. 106/2021, ha introdotto per diverse categorie di soggetti la proroga fino al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021. Possono usufruire dei maggiori termini di versamento i soggetti che esercitano attività economiche a cui si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze. Pagamento differito anche per i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, applicano il regime forfetario agevolato, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ( ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR e che hanno i requisiti indicati al comma 1 dell’articolo 9-ter), a coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari o, infine, che ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.

 

Il nuovo calendario dei versamenti rateali

 

Chi sceglie il pagamento rateale può pagare la prima rata entro il 15 settembre e, di conseguenza, vedrà prorogate anche le successive scadenze, sulle quali saranno dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo (ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 maggio 2009 — in “Finanza & Fisco” n. 24/2009, pag. 2016 a decorrere dal 16 settembre. Non è, invece, possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Chi ha già versato la prima rata secondo i termini ordinari può proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario, ma per le rate che scadono nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 il termine può considerarsi posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.

Se entro il 15 settembre si effettuano più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), è possibile, infine, versare la differenza dovuta a saldo in un’unica soluzione, al più tardi entro il 15 settembre 2021, senza interessi oppure in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.

Le scadenze per i pagamenti rateali sono riassunte nelle seguenti tabelle, con distinzione tra i soggetti titolari di partita Iva e soggetti non titolari di partita IVA:

 

 

 

(Cosi, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 5 agosto 2021)

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 53 E del 5 agosto 2021, con oggetto: SCADENZE FISCALI – Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale – Beneficiari – Termini di versamento delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali i cui termini sono stati prorogati per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 9-ter del D.L. n. 73/2021 (cd. “Decreto Sostegni-bis”) – Effetti sulle scadenze previste dai piani di rateazione – Art. 9-ter, del DL 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L 23/07/2021, n. 106 – Art. 17 del DPR 07/12/2001, n. 435




Versamento contributi Inps di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: a chi si applica la proroga al 15 settembre 2021

 

Con l’articolo 9-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, introdotto in sede di conversione dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, disposta la proroga, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021, al 15 settembre 2021 senza maggiorazione.

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il messaggio n. 2731 del 27 luglio 2021 (di seguito riportato), l’Inps fornisce le attese istruzioni relative all’estensione della proroga anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali INPS dovuti per la Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e per la Gestione speciale degli artigiani, nonché per i professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.

L’Inps, dopo aver precisato l’ambito soggettivo di applicazione della proroga, chiarisce che sono pertanto, differiti alla data del 15 settembre 2021, i termini di versamento delle somme dovute:

  • a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef dai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
  • a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito ai fini Irpef dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986.

Nel documento interpretativo, segnalato infine, che per i soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali dell’INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il termine di pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021 aventi quale scadenza originaria il 17 maggio 2021 è stabilito al 20 agosto 2021, come reso noto con la circolare n. 85 del 10 giugno 2021.

 

 

Testo integrale del messaggio INPS n. 2731 del 27 luglio 2021

 

OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Differimento delle scadenze di pagamento ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

 

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021, è stato disposto il differimento, per l’anno 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il decreto citato prevede la possibilità – per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze – di effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) entro il 20 luglio 2021, senza maggiorazione.

Le medesime disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati al comma 1 dell’articolo unico del D.P.C.M. 28 giugno 2021.

Con il presente messaggio si comunica che l’articolo 9-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, introdotto in sede di conversione dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, ha disposto la proroga, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021, al 15 settembre 2021 senza maggiorazione.

 

I soggetti beneficiari della misura introdotta al fine di mitigare gli effetti da COVID-19 sono:

  • i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze;
  • i contribuenti per i quali ricorrono le cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, quindi i soggetti che:
    • applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
    • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011 (c.d. contribuenti minimi);
    • presentano altre cause di esclusione dagli ISA (quali ad esempio inizio o cessazione attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
  • i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale (cfr. gli articoli 5, 115 e 116 del D.P.R. n. 917/1986), quali i soci di società di persone, i collaboratori di impese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di associazioni tra artisti e professionisti (i professionisti con studio associato), i soci di società di capitali in regime di trasparenza.

 

La norma deroga alle disposizioni previste dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, secondo cui i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, i cui termini scadono dal 30 giugno al 31 agosto, possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Pertanto, in forza di quanto previsto dal citato articolo 9-ter, le somme dovute, senza maggiorazione, devono essere versate entro il 15 settembre 2021.

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in base alla disposizione citata, la proroga si estende anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali INPS dovuti per la Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e per la Gestione speciale degli artigiani, nonché per i professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.

Sono, pertanto, differiti alla data del 15 settembre 2021 i termini di versamento delle somme dovute:

  • a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef dai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
  • a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito ai fini Irpef dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986.

Per completezza di informazione, si segnala che, per i soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali dell’INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il termine di pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021 aventi quale scadenza originaria il 17 maggio 2021 è stabilito al 20 agosto 2021, come reso noto con la circolare n. 85 del 10 giugno 2021.




Indennità per lavoratori autonomi (ISCRO): online la domanda

È attivo il servizio online per la presentazione della domanda di Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), prevista dalla legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), rivolta agli iscritti alla Gestione Separata dell’INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

La misura di sostegno, disciplinata dalla circolare INPS 30 giugno 2021, n. 94, prevede l’erogazione di una indennità mensile trai i 250 euro e gli 800 euro, a seconda dei requisiti posseduti dal richiedente.

L’indennità è prevista per il 2021, per il 2022 e per il 2023.

La domanda va presentata all’INPS entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni interessati.




Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). I chiarimenti Inps su requisiti, domanda, misura e decorrenza della prestazione

 

La legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (legge di Bilancio 2021), all’articolo 1, commi da 386 a 400, ha disciplinato l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, denominata ISCRO.

L’indennità ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 387, della legge n. 178/2020, è destinata ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni. Con circolare n. 94 del 30 giugno 2021, l’Inps ha fornito i chiarimenti su requisiti, domanda, misura, durata e decorrenza della prestazione.

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 94 del 30 giugno 2021: «OGGETTO : INPS – Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) – A favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178»




Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi: diffusa la guida Inps 2017 alla compilazione del quadro “RR” del modello Redditi Pf

Il quadro RR del modello Redditi 2017 deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario nonché dai lavoratori autonomi “cd. senza cassa” che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995 n. 335 al fine della determinazione dei contributi dovuti all’INPS. Nell’ imminenza della scadenza dei termini di pagamento dei contributi dovuti a saldo 2016 e in acconto 2017 l’Inps ha diffuso al circolare 23 giugno 2017, n. 104