Riforma fiscale, decreto fiscale Omnibus approvato in via definitiva: recepite numerose proposte dei Commercialisti su CPB, Tax Control Framework e certezza del diritto

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 4 agosto 2026, ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, IVA, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione, quarto decreto correttivo della riforma tributaria (cd. Decreto fiscale Omnibus).

A seguito dell’approvazione definitiva del provvedimento, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha espresso soddisfazione per il recepimento di numerose proposte formulate nel corso del confronto istituzionale con il Ministero dell’Economia e delle finanze. (Cfr. Comunicato stampa Cndcec del 5 agosto 2026).

Sul piano tecnico, gli interventi accolti riguardano alcuni dei principali istituti della riforma fiscale, con modifiche destinate a incidere sull’operatività di imprese, professionisti e Amministrazione finanziaria.

Tra le misure di maggiore rilievo figura la proroga al 31 dicembre 2026 del termine per la presentazione della certificazione del Tax Control Framework per i soggetti che hanno presentato domanda di accesso al regime di adempimento collaborativo negli anni 2024 e 2025.

Particolarmente significativo risulta inoltre il pacchetto di disposizioni dedicate al concordato preventivo biennale (CPB), finalizzato ad aumentarne l’attrattività mediante un rafforzamento del sistema premiale e una revisione delle cause di decadenza. Tra gli interventi segnalati figurano:

  • la riduzione di due anni dei termini di accertamento per i contribuenti che rinnovano l’adesione al concordato per il biennio 2026-2027;
  • l’eliminazione delle maggiorazioni degli acconti;
  • l’estensione del ravvedimento speciale al periodo d’imposta 2023;
  • la razionalizzazione delle cause di decadenza, con l’eliminazione della decadenza collegata alla presenza di debiti tributari e contributivi scaduti al 31 dicembre dell’anno precedente l’adesione;
  • la possibilità di sanare errori od omissioni mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso.

Di particolare interesse sistematico risultano anche le disposizioni volte a rafforzare il principio della certezza del diritto nell’attività accertativa. Il decreto introduce infatti correttivi destinati a incidere su consolidati orientamenti interpretativi, prevedendo, tra l’altro:

  • la decorrenza del termine di accertamento dei componenti negativi a efficacia pluriennale dal primo esercizio di deduzione;
  • la limitazione della presunzione di distribuzione di utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa ai soli casi di componenti positivi non contabilizzati e non dichiarati ovvero di componenti negativi inesistenti;
  • la tipizzazione dei presupposti dell’accertamento fondato sull’antieconomicità dell’operazione, subordinandolo alla presenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti ovvero a una manifesta e rilevante difformità tra corrispettivo e valore normale del bene o del servizio.

L’attenzione si sposta ora sulla pubblicazione del decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale, dalla quale decorrerà l’efficacia delle nuove disposizioni secondo i rispettivi regimi transitori previsti dal provvedimento.




Riforma fiscale, alle Camere lo schema di decreto “Omnibus” su redditi, successioni, IVA, accise, controlli e semplificazioni

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sul valore aggiunto, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione; identificato come Atto del Governo n. 430, è stato trasmesso alle Camere il 21 luglio 2026 per l’acquisizione dei prescritti pareri parlamentari.

Lo schema, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026, si inserisce nel percorso di attuazione della legge delega per la riforma fiscale, legge 9 agosto 2023, n. 111, e interviene su numerosi decreti legislativi già adottati nell’ambito della riforma tributaria.

L’intervento ha natura prevalentemente correttiva e integrativa. Non si tratta, quindi, di un testo unico di riordino, ma di un decreto destinato a modificare, affinare o coordinare disposizioni già entrate nell’ordinamento in materia di redditi, fiscalità internazionale, IVA, successioni e donazioni, accise, Statuto dei diritti del contribuente, adempimento collaborativo, controlli fiscali e semplificazioni.

Lo schema è composto da 28 articoli, organizzati in 10 Titoli.

 

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Le prime disposizioni riguardano i redditi di lavoro dipendente. In particolare, l’articolo 1 interviene sul trattamento fiscale dei familiari a carico, modificando l’articolo 12 del TUIR per superare alcune criticità applicative emerse in materia di welfare aziendale e agevolazioni riferite ai familiari. L’articolo 2 corregge la disciplina dei fringe benefit relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo, intervenendo sul criterio di tassazione convenzionale, sulla rilevanza degli optional e sulla disciplina transitoria dei veicoli ordinati o concessi secondo le regole previgenti.

Il Titolo II contiene una misura in materia di redditi di lavoro autonomo. L’articolo 3 disciplina il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta agevolativi acquistati dai professionisti. La disposizione chiarisce la rilevanza reddituale dei differenziali positivi, prevedendo l’applicazione di un’imposta sostitutiva, salva l’ipotesi in cui il credito d’imposta costituisca il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale.

Ampio il pacchetto dedicato ai redditi d’impresa. L’articolo 4 reca modifiche di coordinamento in materia di determinazione del reddito delle imprese agricole. L’articolo 5 interviene sul processo di avvicinamento tra valori contabili e fiscali, con modifiche alla disciplina dei titoli obbligazionari, delle operazioni con pagamento basato su azioni, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita, dei contributi per studi e ricerche e della qualificazione delle società assimilate alle società di partecipazione non finanziaria. L’articolo 6 introduce un riallineamento straordinario delle divergenze tra valori contabili e fiscali.

Gli articoli 7, 8 e 9 intervengono sulla disciplina del riporto delle perdite fiscali e dei conferimenti. In particolare, viene prevista una norma di interpretazione autentica dell’articolo 84, comma 3, del TUIR, sono corrette alcune disposizioni in materia di operazioni straordinarie e viene rivista la disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti, con specifico riferimento agli articoli 175 e 177 del TUIR.

Il Titolo IV riguarda la fiscalità internazionale. L’articolo 10 disciplina il riporto delle perdite estere definitive nell’ambito di operazioni di fusione, in coerenza con i principi elaborati dalla giurisprudenza dell’Unione europea. L’articolo 11 interviene sul decreto legislativo n. 209 del 2023 in materia di imposizione minima globale, recependo nuovi regimi elaborati in ambito OCSE e introducendo disposizioni di coordinamento sui regimi semplificati, sugli incentivi fiscali qualificati e sull’imposta minima nazionale.

In materia di IVA, l’articolo 12 modifica la disciplina del diritto alla detrazione, ampliando l’arco temporale entro il quale il soggetto passivo può registrare la fattura ricevuta ed esercitare la detrazione dell’imposta. La modifica interessa sia il D.P.R. n. 633 del 1972 sia il nuovo testo unico IVA di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026.

Il Titolo VI contiene interventi in materia di accertamento e tributi indiretti. Gli articoli 13, 14 e 15 modificano la disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni, delle imposte ipotecaria e catastale e dei relativi interessi. L’articolo 16 interviene sull’adempimento collaborativo, prevedendo, tra l’altro, la possibilità di rateizzare le somme dovute in esecuzione della risposta dell’Agenzia delle entrate e disciplinando la comunicazione di rischi fiscali relativi a periodi d’imposta precedenti. L’articolo 17 modifica la disciplina delle sanzioni per visto di conformità infedele, individuando la Direzione provinciale competente per l’iscrizione a ruolo delle somme dovute dagli intermediari.

Sempre nell’ambito dei controlli e della semplificazione, l’articolo 18 introduce l’obbligo di attribuire data certa al rendiconto economico e patrimoniale delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, con indicazione dei relativi dati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. L’articolo 19 disciplina le procedure di controllo sulle autoliquidazioni degli atti presentati con modello unico informatico ai fini della pubblicità immobiliare. L’articolo 20 elimina, per i contribuenti in regime forfetario, la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento collegata all’utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica. L’articolo 21 modifica lo Statuto dei diritti del contribuente con riferimento agli atti di indirizzo interpretativo e applicativo cui devono attenersi le circolari dell’amministrazione finanziaria.

Il Titolo VII interviene sui redditi finanziari. L’articolo 22 aumenta dall’ 11 al 20 per cento l’aliquota della ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei e a sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei. L’articolo 23 introduce una disciplina specifica per l’affrancamento delle partecipazioni in società o enti localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, prevedendo una maggiore aliquota dell’imposta sostitutiva e l’esclusione della rateizzazione.

Il Titolo VIII riguarda gli enti del Terzo settore. L’articolo 24 introduce una disposizione speciale in materia di IRAP, stabilendo che, per gli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, la qualificazione fiscale dell’attività svolta ai fini IRAP si determina, per ciascun periodo d’imposta, sulla base delle disposizioni del TUIR.

Gli articoli 25 e 26 riguardano l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. In particolare, l’articolo 25 estende l’utilizzo dei file delle fatture elettroniche anche alle attività di analisi del rischio e controllo a fini fiscali e doganali nelle materie di competenza. L’articolo 26 reca modifiche in materia di accise, con interventi sul gas naturale, sull’energia elettrica, sugli impianti da fonti rinnovabili e sui prodotti assoggettati a vigilanza dell’Amministrazione finanziaria.

Chiudono il provvedimento l’articolo 27, recante disposizioni finanziarie, e l’articolo 28, che prevede l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Con l’Atto del Governo n. 430 prosegue, dunque, l’opera di attuazione e coordinamento della riforma fiscale. Lo schema di decreto legislativo non introduce una riforma organica autonoma, ma interviene in modo puntuale su molte delle discipline già modificate negli ultimi anni, con l’obiettivo di correggere disallineamenti, chiarire decorrenze, semplificare adempimenti e rendere più coerente il quadro normativo derivante dalla legge delega n. 111 del 2023.

 

Link documentali

Schema di decreto legislativo correttivo della riforma fiscale – A.G. n. 430

Testo dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sul valore aggiunto, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione.

Schema di decreto legislativo correttivo della riforma fiscale – A.G. n. 430

Relazione illustrativa, relazione tecnica, AIR dello schema di decreto legislativo trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per l’espressione del parere.

 

 




Riforma Fiscale – Schema di decreto legislativo cd. “Omnibus”. Tutte le novità “in arrivo” | Sintesi operativa, bozze del testo e delle relazioni

Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, IVA, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione

Bozza del Testo, sintesi operativa e bozze delle Relazioni

 

Preleva subito le bozze del testo e delle Relazioni

La Bozza dello schema di Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione. (Decreto legislativo – esame preliminare)

Le Relazioni (Illustrativa e Tecnica) della Bozza dello schema di Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione. (Decreto legislativo – esame preliminare)

 

Lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 si inserisce nella fase di assestamento della riforma fiscale attuata in base alla legge 9 agosto 2023, n. 111. Il provvedimento, nella forma attualmente disponibile in bozza, reca una serie di disposizioni integrative e correttive che intervengono su ambiti diversi ma strettamente collegati: imposte sui redditi, fiscalità internazionale, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sul valore aggiunto, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione.

La relazione illustrativa, anch’essa in bozza chiarisce, in più punti, che diverse modifiche hanno finalità di raccordo, chiarimento applicativo o continuità della disciplina fiscale rispetto a interventi già introdotti.

In attesa della trasmissione dello schema definitivo alle Commissioni parlamentari, la bozza consente già di individuare alcune direttrici principali: la correzione della disciplina dei familiari ai fini del welfare aziendale; la revisione del regime dei fringe benefit per auto aziendali, con penalizzazione dei veicoli più vetusti; l’avvicinamento tra valori contabili e fiscali; il riallineamento straordinario delle divergenze; il riordino del riporto delle perdite e dei conferimenti; il coordinamento della fiscalità agricola; la razionalizzazione di successioni, donazioni e trust; il nuovo raccordo IRAP per gli enti del Terzo settore; l’ampliamento dei termini IVA per detrazione e registrazione delle fatture; l’estensione dell’utilizzo dei file delle fatture elettroniche per attività di controllo; gli interventi in materia di accise e adempimento collaborativo.

 

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Quadro generale del provvedimento

 

Lo schema di decreto legislativo reca disposizioni correttive e integrative nell’ambito dell’attuazione della delega fiscale. Il preambolo richiama, tra le fonti di riferimento, la legge n. 111 del 2023, il TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, il D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA, il testo unico successioni e donazioni di cui al d.lgs. n. 346 del 1990, il Decreto IRAP di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, lo Statuto dei diritti del contribuente, i decreti legislativi della riforma fiscale già adottati e i testi unici tributari più recenti.

Il provvedimento interviene, quindi, su un sistema normativo già profondamente modificato dalla riforma fiscale, assumendo la funzione di raccordo e completamento. La tecnica legislativa è quella della novella puntuale: modifiche al TUIR, al D.P.R. IVA, al testo unico successioni e donazioni, al decreto legislativo n. 128 del 2015 sull’adempimento collaborativo, al decreto legislativo n. 127 del 2015 sulla fatturazione elettronica e al Codice del Terzo settore.

Il provvedimento per la concentrazione di modifiche che incidono direttamente sull’operatività di imprese, professionisti, sostituti d’imposta, enti del Terzo settore e soggetti che adottano regimi di compliance fiscale avanzata.

 

Sintesi delle principali novità

 

Le misure possono essere ricondotte a otto aree di intervento.

La prima riguarda i redditi di lavoro dipendente, con la correzione della disciplina dei familiari fiscalmente rilevanti e la revisione della tassazione dei fringe benefit per le auto aziendali.

La seconda concerne il lavoro autonomo, con la disciplina dei differenziali positivi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d’imposta agevolativi.

La terza incide sui redditi d’impresa, con interventi in materia di attività agricole, avvicinamento dei valori contabili e fiscali, riallineamento straordinario, riporto delle perdite fiscali e conferimenti.

La quarta riguarda la fiscalità internazionale, con modifiche connesse alle perdite estere definitive e all’imposizione integrativa nell’ambito del Pillar Two.

La quinta attiene all’IVA, con l’ampliamento dei termini per l’esercizio del diritto alla detrazione e per la registrazione delle fatture di acquisto.

La sesta investe l’imposta sulle successioni e donazioni, anche con riferimento a trust, autoliquidazione, interessi e coordinamento con le imposte ipotecaria e catastale.

La settima interviene sull’adempimento collaborativo e sui controlli, estendendo le possibilità di comunicazione dei rischi fiscali pregressi e definendo le modalità di pagamento delle somme dovute.

L’ottava riguarda il Terzo settore, le accise e le funzioni di controllo, con il regime speciale IRAP per gli ETS, l’utilizzo dei file delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e modifiche in materia di accise.

 

Fringe benefit auto aziendali: tassazione, veicoli più datati e optional

 

L’articolo 2 modifica l’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, riscrivendo la disciplina del valore dei fringe benefit relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

La nuova disciplina conferma il meccanismo forfetario fondato sulle tabelle ACI e sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, ma riorganizza le percentuali di determinazione del valore fiscalmente rilevante. La regola generale assume il 50 per cento dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale; la percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

L’elemento innovativo più rilevante è l’incremento del 50 per cento dei valori determinati secondo le regole ordinarie dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. La relazione illustrativa evidenzia che la nuova disciplina non fa più riferimento alla nuova immatricolazione come requisito da verificare al momento dell’assegnazione, ma guarda all’anzianità del veicolo. L’effetto è quello di scoraggiare il mantenimento in uso promiscuo di veicoli aziendali più datati, incentivando indirettamente il rinnovo del parco auto.

La disposizione interviene anche sugli accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore: in tali casi il valore del fringe benefit è incrementato del 5 per cento. Sono fatte salve le somme eventualmente trattenute al dipendente, che riducono il valore imponibile.

Il comma 2 rimodula la clausola di salvaguardia prevista dalla legge di bilancio 2025, confermando l’applicazione del regime vigente al 31 dicembre 2024 per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso nel 2025. Il regime continua ad applicarsi fino al quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, dopodiché opera l’incremento del 50 per cento. La disciplina è estesa anche ai casi di riassegnazione del veicolo ad altro dipendente.

La decorrenza delle nuove regole è fissata, in generale, al periodo d’imposta 2026, con specifiche previsioni per i veicoli concessi nel 2025 non ricompresi nel regime transitorio o nella clausola di salvaguardia.

 

Lavoro autonomo: crediti d’imposta agevolativi ceduti o compensati

 

L’articolo 3 introduce una disciplina specifica per i proventi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta agevolativi da parte degli esercenti arti e professioni.

La disposizione inserisce nell’articolo 54 del TUIR i nuovi commi 3-quater e 3-quinquies. I differenziali positivi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, inclusi quelli relativi agli incentivi edilizi, costituiscono reddito. In caso di compensazione, il differenziale è determinato con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d’imposta.

Tali differenziali positivi sono assoggettati a imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento, pari a quella prevista dall’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997. La norma esclude l’applicazione dell’imposta sostitutiva quando il credito d’imposta costituisce il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale: in tale ipotesi, il credito concorre ordinariamente alla formazione del reddito.

La disciplina si applica ai crediti acquistati dalla data di entrata in vigore del decreto, ma è prevista la possibilità, per i professionisti in regime ordinario, di applicarla anche ai crediti acquistati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, anche mediante dichiarazione integrativa. Non è però ammesso il rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.

La misura chiarisce un’area di incertezza generata dalla circolazione dei crediti d’imposta agevolativi, ricondotta al reddito di lavoro autonomo in modo selettivo e con imposizione sostitutiva. Il tema operativo principale riguarda la distinzione tra credito acquistato come investimento e credito ricevuto quale corrispettivo professionale.

 

Redditi agricoli: coordinamento sistematico e chiarimenti applicativi

 

L’articolo 4 interviene sulla disciplina dei redditi relativi alle attività agricole, con finalità dichiarata di coordinamento sistematico e chiarimento applicativo.

La modifica dell’articolo 32 del TUIR tiene conto dell’evoluzione della disciplina delle attività agricole, che comprende, accanto alla coltivazione e all’allevamento, anche forme di produzione vegetale svolte in immobili censiti al catasto dei fabbricati. L’intervento sull’articolo 55 chiarisce che, ove siano superati i limiti dell’articolo 32, rientrano nel reddito d’impresa non solo le attività agricole tradizionalmente indicate, ma anche quelle introdotte successivamente alle lettere b-bis) e b-ter).

La relazione illustrativa sottolinea che il richiamo elimina dubbi interpretativi: quando i limiti di agrarietà sono superati, tutte le attività considerate concorrono alla formazione del reddito d’impresa, anche se non organizzate in forma d’impresa, in continuità con la ratio originaria della disposizione.

La modifica all’articolo 56-bis, comma 4, del TUIR conferma inoltre che la disciplina si applica all’impresa individuale, incluse impresa familiare e impresa coniugale, alle società semplici e di fatto assimilate, nonché alle società agricole che hanno esercitato l’opzione per la determinazione catastale del reddito d’impresa nei limiti dell’articolo 32.

La misura non sembra innovare in senso sostanziale, ma mira a stabilizzare l’interpretazione della disciplina agricola dopo le modifiche del d.lgs. n. 192 del 2024. Il profilo di interesse è la certezza del confine tra reddito agrario e reddito d’impresa.

 

Avvicinamento tra valori contabili e fiscali

 

Gli articoli 5 e 6 intervengono sul rapporto tra rappresentazione contabile e determinazione del reddito imponibile, in attuazione del criterio della delega fiscale volto a ridurre le variazioni in aumento e in diminuzione rispetto alle risultanze del bilancio.

L’articolo 5 modifica il regime fiscale di valutazione dei titoli obbligazionari e degli strumenti assimilati. Per i titoli obbligazionari iscritti nell’attivo circolante, la svalutazione rilevata a conto economico assume rilievo ai fini fiscali senza limiti, con maggiore avvicinamento tra valore contabile e valore fiscale. Per le obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, invece, le minusvalenze diventano deducibili solo al realizzo, nei casi previsti dall’articolo 86 del TUIR. La logica è differenziata: rilevanza fiscale piena delle valutazioni per il circolante; sterilizzazione fino al realizzo per le immobilizzazioni.

La disposizione contiene anche interventi relativi ai piani di pagamento basati su azioni, prevedendo che i componenti negativi imputati a conto economico siano deducibili al momento della consegna degli strumenti ai beneficiari.

L’articolo 6 introduce un riallineamento straordinario delle divergenze tra valori contabili e fiscali, applicabile in via una tantum alle fattispecie oggi disciplinate dal D.Lgs. n. 192 del 2024. L’obiettivo, secondo la relazione illustrativa, è evitare penalizzazioni per i soggetti che non hanno potuto avvalersi dei regimi di riallineamento nel precedente assetto normativo. Il riallineamento opera a saldo globale e produce effetti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; l’opzione è esercitata nella dichiarazione relativa al medesimo periodo e l’imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine del saldo.

Le disposizioni si muovono nella direzione della semplificazione e della riduzione delle divergenze contabili-fiscali, ma mantengono una distinzione significativa tra componenti valutative e componenti realizzate, specie per le immobilizzazioni finanziarie.

 

Riporto delle perdite fiscali

 

Il Capo III del Titolo III interviene sulla disciplina del riporto delle perdite fiscali, con una norma di interpretazione autentica dell’articolo 84, comma 3, del TUIR.

La disposizione mira a dirimere incertezze applicative in relazione alla disciplina antielusiva che limita il riporto delle perdite in presenza di trasferimenti di partecipazioni e modifiche dell’attività. La finalità, come emerge dalla relazione tecnica, è chiarire l’ambito di applicazione delle regole contenute nei commi da 3 a 3-ter dell’articolo 84 del TUIR.

In termini sistematici, il tema riguarda la continuità soggettiva ed economica della società che intende riportare perdite pregresse. La disciplina mira a evitare che perdite fiscali maturate in capo a un soggetto siano utilizzate in contesti in cui vi sia stata una discontinuità rilevante della compagine e dell’attività, secondo una logica di contrasto al commercio delle perdite.

Il carattere di interpretazione autentica impone particolare attenzione alla portata retroattiva della norma e alla sua compatibilità con l’affidamento dei contribuenti. Andrebbe verificato se la formulazione consenta di distinguere chiaramente le operazioni abusive da quelle di riorganizzazione effettiva.

 

Revisione della disciplina dei conferimenti

 

Lo schema interviene anche sulla disciplina dei conferimenti, con riferimento agli articoli 175 e 177 del TUIR.

La relazione illustrativa segnala, in particolare, l’esigenza di coordinare il trattamento dei conferimenti minusvalenti di partecipazioni di controllo con quello dei conferimenti mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo o incrementa la percentuale di controllo di una società. L’obiettivo è allineare gli effetti fiscali delle diverse fattispecie e superare possibili disallineamenti interpretativi.

Il nuovo assetto chiarisce che, nei casi in cui il valore di realizzo attribuito dal conferente sia superiore al costo fiscalmente riconosciuto, opera la disciplina ordinaria dell’articolo 175, comma 1, del TUIR, secondo cui il valore di realizzo corrisponde al maggiore tra il valore attribuito alle partecipazioni ricevute nelle scritture contabili del conferente e quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture del conferitario.

Le disposizioni si applicano ai conferimenti di partecipazioni effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e producono effetti anche per i periodi d’imposta precedenti a partire dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 192 del 2024, laddove le dichiarazioni siano state redatte conformemente alle nuove regole. La relazione illustrativa precisa che comportamenti difformi non possono essere considerati errori od omissioni correggibili con dichiarazione integrativa né possono generare istanze di rimborso.

La disposizione è tecnicamente delicata perché incide su operazioni straordinarie e assetti partecipativi. Il profilo da monitorare riguarda il coordinamento tra decorrenza prospettica e salvaguardia dei comportamenti già tenuti.

 

Fiscalità internazionale: perdite estere definitive e Pillar Two

 

Il Titolo IV contiene interventi di fiscalità internazionale. Da un lato, vengono disciplinate le perdite estere definitive; dall’altro, vengono introdotti correttivi alle regole sull’imposizione integrativa e al sistema Pillar Two.

Per le perdite estere definitive, la relazione tecnica richiama condizioni stringenti: la partecipata estera deve aver cessato la propria attività commerciale mediante cessione o eliminazione degli asset produttivi; la perdita non deve essere utilizzabile nello Stato estero né dalla partecipata, né da altre entità del gruppo, né da un terzo acquirente; deve trattarsi, in sostanza, di una perdita effettivamente definitiva e non recuperabile. La relazione tecnica evidenzia inoltre una metodologia di stima basata su imprese italiane con partecipazioni almeno pari al 50,01 per cento in società localizzate in Stati UE o SEE con effettivo scambio di informazioni.

Quanto al Pillar Two, lo schema recepisce semplificazioni e definizioni connesse agli sviluppi OCSE, tra cui incentivo fiscale qualificato, limite massimo basato sulla sostanza, regime coesistente qualificato e regime qualificato della controllante capogruppo. Le modifiche mirano ad adeguare l’imposta minima nazionale e le regole di imposizione integrativa ai più recenti documenti OCSE.

Il doppio intervento mostra la necessità di coordinare la fiscalità internazionale nazionale con l’evoluzione del diritto UE e degli standard OCSE. Le perdite estere definitive richiedono particolare presidio per evitare duplicazioni di utilizzo; il Pillar Two richiede invece coerenza tecnica con il quadro internazionale.

 

IVA: detrazione e registrazione delle fatture di acquisto

 

L’articolo 12 interviene sugli articoli 19 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 e sulle corrispondenti disposizioni del testo unico IVA di cui al D.Lgs. n. 10 del 2026.

La modifica all’articolo 19 amplia il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione: il riferimento all’anno viene sostituito con il riferimento al secondo anno successivo. In parallelo, l’articolo 25 viene modificato per consentire la registrazione delle fatture di acquisto entro il secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.

Il medesimo adeguamento è replicato nel testo unico IVA destinato a divenire efficace dal 1° gennaio 2027, con modifica degli articoli 56 e 88. La scelta risponde a una finalità di coordinamento e continuità, evitando che la modifica introdotta sul D.P.R. n. 633 del 1972 resti disallineata rispetto al nuovo testo unico.

La misura appare orientata alla semplificazione e alla riduzione del contenzioso operativo sulla tempestività della detrazione. L’ampliamento dei termini dovrebbe agevolare i contribuenti nella gestione di fatture ricevute tardivamente o non registrate nell’anno di ricezione.

 

Successioni, donazioni, trust e imposte ipotecaria e catastale

 

Gli articoli 13, 14 e 15 intervengono sul testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni e sul testo unico delle imposte ipotecaria e catastale.

La disciplina tocca, in particolare, l’imposta sulle successioni e donazioni in relazione ai trust e alla possibilità di acquisire l’imposta a titolo definitivo in una fase anticipata rispetto al successivo trasferimento dei beni o dei diritti. La relazione tecnica non ascrive effetti di gettito, in via prudenziale, alla possibilità di anticipare l’acquisizione dell’imposta, tenuto conto dell’incertezza sul verificarsi del successivo trasferimento e della variabilità del valore dei beni nel tempo.

L’articolo 14 modifica l’articolo 34 del testo unico successioni e donazioni in coerenza con il principio di autoliquidazione, stabilendo che gli interessi sulla maggiore imposta decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine entro cui il contribuente è tenuto a versare l’imposta autoliquidata, e non più dalla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale effettuata dall’ufficio.

L’articolo 15 opera un coordinamento formale sulle imposte ipotecaria e catastale, aggiornando i riferimenti normativi a seguito dell’abrogazione di disposizioni del testo unico successioni.

Il settore successorio e dei trust è oggetto di razionalizzazione dopo il passaggio all’autoliquidazione. L’anticipazione del momento di rilevanza fiscale e la decorrenza degli interessi richiedono particolare attenzione, anche in termini di certezza dei rapporti e prevenzione del contenzioso.

 

Adempimento collaborativo e comunicazione dei rischi fiscali

 

L’articolo 16 interviene sulla disciplina dell’adempimento collaborativo di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015.

Il decreto legislativo n. 221 del 2023 ha già previsto la possibilità, per i contribuenti privi dei requisiti dimensionali per accedere al regime di adempimento collaborativo, di optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. A tale sistema sono collegati effetti premiali, tra cui la mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per violazioni relative a rischi comunicati mediante interpello prima della presentazione delle dichiarazioni o prima delle relative scadenze.

Lo schema riconosce ai contribuenti che hanno esercitato tale opzione la possibilità di comunicare anche rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi d’imposta precedenti a quello di esercizio dell’opzione. Viene inoltre disciplinato il pagamento delle somme dovute in esecuzione della risposta dell’Agenzia delle entrate, con possibilità di pagamento in unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali. Il versamento integrale o della prima rata deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica della risposta dell’Agenzia. Il mancato pagamento di rate successive comporta decadenza dalla rateazione e iscrizione a ruolo delle somme residue, con applicazione della sanzione aumentata della metà.

La misura mira a incentivare la trasparenza fiscale e l’adesione ai modelli di gestione del rischio, anche per contribuenti non ammessi al regime di cooperative compliance. Il profilo da valutare riguarda l’equilibrio tra emersione dei rischi pregressi e certezza del perimetro premiale.

 

Controlli formali, intermediari e stabile organizzazione

 

L’articolo 17 modifica l’articolo 39 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in materia di controllo formale e sanzioni connesse agli intermediari. La relazione illustrativa segnala che l’iscrizione a ruolo delle somme dovute dagli intermediari, e la correlata comunicazione degli esiti, devono essere effettuate dalla struttura dell’Agenzia delle entrate competente per il controllo formale delle dichiarazioni, e non più dalla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale dell’intermediario. L’intervento è replicato anche nel testo unico delle sanzioni tributarie.

L’articolo 18 interviene invece sull’articolo 152 del TUIR e sul d.lgs. n. 471 del 1997 in materia di stabile organizzazione di soggetti non residenti. La finalità è coordinare le regole di determinazione del reddito della stabile organizzazione, fondate sugli utili e sulle perdite a essa riferibili, con gli obblighi documentali e dichiarativi rilevanti sul piano sanzionatorio.

Le disposizioni riguardano profili amministrativi e di controllo, ma incidono sulla distribuzione interna delle competenze e sulla certezza degli effetti procedimentali. Il coordinamento con il testo unico sanzioni è essenziale per evitare duplicazioni o disallineamenti.

 

Terzo settore: regime speciale IRAP

 

L’articolo 24 introduce nel Codice del Terzo settore un nuovo articolo 82-bis, dedicato all’IRAP.

La norma stabilisce che, per gli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, ai fini dell’applicazione del decreto IRAP, la qualificazione fiscale dell’attività svolta si determina, per ciascun periodo d’imposta, in base alle disposizioni del TUIR. La relazione illustrativa spiega che il Codice del Terzo settore ha introdotto un nuovo criterio di qualificazione delle attività commerciali e non commerciali fondato sull’articolo 79 del Codice stesso. Tuttavia, ai fini IRAP, si ritiene opportuno mantenere un criterio di continuità con la qualificazione fiscale tradizionale.

In termini pratici, per gli enti non commerciali il valore della produzione netta resta determinato secondo il metodo retributivo; se l’ente svolge anche attività commerciali, occorre separare l’area istituzionale dalle attività commerciali, applicando a queste ultime le regole ordinarie. Per gli enti qualificati come commerciali, la base imponibile è invece determinata secondo le regole ordinarie del decreto IRAP.

La relazione tecnica chiarisce che, ai fini delle imposte sui redditi, gli ETS applicano le nuove disposizioni del Codice del Terzo settore; ai fini IRAP, invece, continuano a distinguere le attività commerciali e non commerciali secondo la disciplina del TUIR.

La misura ha funzione di stabilizzazione applicativa. Evita che il nuovo criterio del Codice del Terzo settore produca effetti non coordinati in materia IRAP, ma introduce una doppia logica di qualificazione: una per le imposte sui redditi e una per l’IRAP.

 

Fatture elettroniche, controlli e Agenzia delle dogane e dei monopoli

 

L’articolo 25 modifica il D.Lgs. n. 127 del 2015, estendendo le finalità per le quali l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può utilizzare i file delle fatture elettroniche acquisiti dall’Agenzia delle entrate.

La relazione illustrativa ricorda che i file delle fatture elettroniche, memorizzati nei termini previsti dalla disciplina vigente, sono già utilizzabili per attività di analisi del rischio e controllo da parte di Agenzia delle entrate, Guardia di finanza e altre amministrazioni. L’intervento consente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di utilizzare tali file non solo per attività di vigilanza e controllo in materia di accise, ma anche per analisi dei rischi e controlli a fini fiscali e doganali nelle materie di competenza.

Per esigenze di coordinamento, la medesima modifica viene recepita anche nel testo unico IVA, efficace dal 1° gennaio 2027.

La norma proposta rafforza l’utilizzo integrato dei dati della fatturazione elettronica per attività di controllo. Il profilo da presidiare riguarda il bilanciamento tra efficienza dell’analisi del rischio, tutela dei dati e delimitazione delle finalità istituzionali.

 

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Conversioni in legge del Decreto Milleproroghe. Il Governo ha posto la fiducia alla Camera

 

Aggiornamento – Lunedì 23 febbraio – ore 13.20

Approvato Decreto Milleproroghe

Nella seduta di lunedì 23 febbraio, con 154 voti favorevoli, la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.C. 2753-A). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

 

Aggiornamento – Lunedì 23 febbraio – ore 12.20

Decreto Milleproroghe, votata la fiducia

La Camera con 177 voti favorevoli e 93 contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.C. 2753-A).

 

 

Al termine della discussione generale del disegno di legge di conversione del decreto 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (C. 2753), il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani ha posto la questione di fiducia sullo stesso provvedimento.

La Camera è convocata lunedì 23 febbraio, alle ore 12.20, per le dichiarazioni di voto e per il voto di fiducia del disegno di legge per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.C. 2753-A).

 

 

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Conversione in legge del D.L. Milleproroghe. Dietrofront temporaneo sulla possibilità di rettifica della detrazione IVA (comma 3) per masse per cambio di regime fiscale

Nel testo che oggi approda all’esame dell’Aula della Camera previsto un dietrofront temporaneo sulla possibilità di rettifica della detrazione IVA per masse. Non si dovrà più procedere analiticamente per singoli beni o servizi ma si potranno considerare tutti i beni o servizi non ancora ceduti e utilizzati appartenenti a una singola categoria.

L’articolo 4, comma 12-octies del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi». A.C. 2753-A, inserito in sede referente alla Camera (A.C. 2753-A), stabilisce, se approvato in via definitiva, che l’abrogazione della disposizione sulla rettifica della detrazione IVA c.d. “per masse” decorre dal 1° gennaio 2027 (e non dal 13 dicembre 2025), facendo salvi i comportamenti antecedenti all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge Milleproroghe 2026 e, fino alla loro conclusione le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027.

 

Si riporta il testo dell’12-octies dell’articolo 4 «La disposizione di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, relativa all’abrogazione di una norma in materia di rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Sono fatte salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027. Sono fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

 

Nell’ambito della delega di riforma fiscale in materia IVA, l’articolo 4, comma 12-octies, inserito in sede referente alla Camera, proroga dal 13 dicembre 2025 al 1° gennaio 2027 la decorrenza della disposizione di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 186 del 2025 concernente l’abrogazione di una norma in materia di rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)

Il citato articolo 9 dispone l’abrogazione della disposizione, di cui al comma 3 dell’articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente la disciplina della rettifica della detrazione IVA c.d. “per masse” legata ai mutamenti di regime (da normale a speciale o viceversa).

Si tratta della rettifica generalizzata della detrazione dell’imposta da eseguire in caso di cambio di regime IVA.

 

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Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2027, in caso mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività che comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, non si rende più necessario operare la rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati (rettifica della detrazione IVA c.d. “per massa”). In tali circostanze, si applicheranno le altre disposizioni in materia di rettifica della detrazione IVA in relazione alla variazione dell’utilizzo dei singoli beni e servizi (rettifica della detrazione IVA c.d. “analitica”).

La norma, di cui al comma 12-octies, fa espressamente salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso alla data del 1° gennaio 2027.

Considerato che l’articolo 9 de quo è entrato in vigore, di fatto, in data 13 dicembre 2025, sono espressamente fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe 2026.

La proroga della decorrenza di tale disposizione si è resa necessaria, in conseguenza dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2027, del decreto legislativo n. 10 del 2026 (c.d. “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto”) che abroga e sostituisce le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. In particolare, le disposizioni in materia di rettifica della detrazione sono riconducibili all’articolo 59 del citato decreto legislativo n. 10 del 2026 che ripropone il contenuto dell’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 senza la disposizione di cui al comma 3.

Pertanto, solo a decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, si rendono applicabili le altre disposizioni in materia di rettifiche della detrazione IVA, di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 10 del 2026.

Pertanto, si procederà analiticamente con la rettifica della detrazione (in aumento in diminuzione) per ciascun bene o servizio in funzione di:

  • un eventuale cambio di destinazione rispetto alla prima utilizzazione, per i beni non ammortizzabili;
  • in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione o nei 4 anni successivi (c.d. “periodo di sorveglianza”), per i beni ammortizzabili. La rettifica dovrà essere eseguita, in ciascun anno fino al compimento del periodo di sorveglianza, per la quota riferibile al medesimo anno (in quinti o in decimi).

 

 

Rettifica per mutamenti del regime fiscale delle operazioni attive, del regime di detrazione dell’imposta o dell’attività

 

L’articolo 19-bis.2 del D.P.R. n. 633 del 1972, reca delle disposizioni in materia di rettifica della detrazione IVA, con riguardo sia ai beni ammortizzabili, sia ai beni non ammortizzabili.

In linea generale, la disciplina della rettifica della detrazione trova fondamento nel c.d. “principio di inerenza” delle operazioni di acquisto IVA, in forza del quale il soggetto passivo detrae l’IVA collegata all’acquisto di beni e servizi utilizzati per la produzione di operazioni imponibili “a valle”.

Qualora tali beni e servizi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella prevista al momento dell’acquisto, il soggetto passivo è tenuto, ai sensi dell’articolo 19-bis.2 del D.P.R. n. 633 del 1972, ad eseguire la rettifica (in aumento o in diminuzione) della detrazione dell’imposta.

Il comma 3 del citato articolo prevede una disposizione ad hoc in materia di detrazione IVA c.d. “per masse”.

Più precisamente, ai sensi di tale disposizione, in presenza dei determinati mutamenti la rettifica della detrazione IVA deve essere eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati nel momento in cui si verifica il mutamento. Per i beni ammortizzabili, la rettifica va eseguita se non sono trascorsi 4 anni dall’acquisto o dalla loro entrata in funzione ovvero 9 anni dall’acquisto o dalla loro entrata in funzione relativamente agli immobili.

La norma fa riferimento ai seguenti mutamenti, di carattere generale, che comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata:

  • nel regime fiscale delle operazioni attive;
  • nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti; o
  • nell’attività svolta.

A tale riguardo, la relazione illustrativa al decreto legislativo decreto n. 186 del 2025 (articolo 9) che dispone l’abrogazione dell’articolo 19-bis.2, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, ora a decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2027, chiarisce che l’obiettivo della disposizione dell’abrogazione del comma 3 (ora posticipata al 2027) è la razionalizzazione del testo normativo, eliminando una previsione ridondante rispetto al contenuto complessivo dell’articolo, che già regola in modo compiuto il meccanismo della rettifica della detrazione per i beni e servizi utilizzati, in tutto o in parte, per operazioni che danno diritto a una detrazione diversa da quella inizialmente operata. Inoltre, la medesima relazione ha osservato che per i beni ammortizzabili, la norma abrogata si limitava a ribadire l’applicazione della regola generale sulla rettifica della detrazione in caso di variazione dell’utilizzo, già prevista dal comma 2. Infine, secondo la medesima relazione, l’abrogazione del comma 3 consente di semplificare il testo legislativo, senza incidere sulla disciplina sostanziale in materia, che continua a trovare applicazione sulla base dei principi generali già espressi nei commi precedenti dello stesso articolo.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 23 del 2025

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Gli approfondimenti

 

Per la Corte di Cassazione n. 19574 del 15/07/2025 anche negli accertamenti presuntivi (tutti e non solo all’interno delle indagini finanziarie) bisogna inserire una percentuale di costi forfetaria. Non solo, chi l’ha resa ha utilizzato dei termini («contribuente imprenditore») che “trasforma” l’ordinanza in un’opera d’arte di valore e spessore infungibile
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

Contraddittorio endoprocedimentale – Prova di resistenza

 

Contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti “a tavolino” ai fini IVA/armonizzati: criteri di valutazione della “prova di resistenza” e necessità di indicare in concreto fatti e informazioni mancati (non bastano deduzioni generiche)

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – Accertamenti “a tavolino” – Disciplina anteriore (anteriore al 2024) all’entrata in vigore dell’art. 6-bis della L. n. 212 del 2000 – Contraddittorio endoprocedimentale – Tributi cd. armonizzati – Obbligatorietà – Inosservanza – Conseguenze – Invalidità dell’atto – Presupposti – Tributi non armonizzati – Applicabilità – Condizioni – Oggetto della prova di resistenza – Criteri di valutazione della prova di resistenza – Vaglio parziale limitato alla natura non meramente pretestuosa delle contestazioni – Inammissibilità – Necessità del vaglio dell’attinenza e rilevanza nella fattispecie concreta e ancora, della potenziale idoneità, indipendentemente dalla fondatezza, a deviare in senso favorevole al contribuente l’esito dell’istruttoria accertativa – Art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 6-bis, della L. 27/07/2000 n. 212 – Art. 1, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 30/12/2023, n. 219 -Artt. 41 e 47 CDFUE»

 

  • Sezioni tributarie

 

Accertamenti analitico-induttivi – Incidenza percentuale forfetaria di costi

 

Anche negli accertamenti analitico-induttivi necessario tenere conto dell’incidenza percentuale forfetaria dei costi di produzione del reddito

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 19574 del 15 luglio 2025: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Documentazione extracontabile – Rinvenimento presso la sede dell’impresa – Utilizzabilità ai fini dell’accertamento – Sussistenza – Efficacia probatoria presuntiva – Condizioni – Irregolarità nella tenuta delle scritture contabili – Necessità – Esclusione – Accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo – Superamento dell’asimmetria probatoria dopo Corte Cost. n. 10/2023 – Conseguenze – Necessaria valutazione dei costi per la determinazione dei profitti – Necessità di tenere conto dell’incidenza percentuale forfetaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti – Sussistenza – Art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 53 Cost.»

 

 

Legislazione

 

Consulenza giuridica fiscale

 

D.M. Mef 24 giugno 2025 sulla consulenza giuridica: presupposti, istanze, istruttoria, effetti

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 giugno 2025: «Disposizioni applicative in materia di consulenza giuridica»

Il testo della relazione illustrativa

 

Riorganizzazioni societarie – Riporto delle perdite fiscali

 

Operazioni infragruppo: controllo, fusioni, scissioni e conferimenti tra nuova anzianità di gruppo e test su PN alla luce del D.M. Mef 27/06/2025

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2025: «Regime del riporto delle perdite fiscali infra-gruppo»

Il testo della relazione illustrativa

 

Penali, resi, smantellamento – Disciplina fiscale

 

“OIC-adopter” e “micro-imprese” che hanno rinunciato alle semplificazioni consentite nella redazione del bilancio. Le disposizioni di coordinamento, IRES e IRAP, con l’OIC 34 e l’aggiornamento degli OIC 16 e 31

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2025: «Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile nazionale OIC 34 adottato dall’Organismo italiano di contabilità, gli aggiornamenti ai principi contabili OIC 16 e OIC 31 e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP»

Il testo della relazione illustrativa

 

 

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On-line la versione definitiva dei modelli di dichiarazione 730, IVA e 770. Disponibile anche la nuova Certificazione Unica

Dal bonus prima casa per gli under 36 ai beni e servizi anti Covid-19

 

Pronti sul sito delle Entrate i modelli e le istruzioni delle dichiarazioni 730, Certificazione Unica, 770 e Iva per il 2022. Tra le principali novità, l’ingresso nel 730 del Superbonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, la possibilità nella CU di indicare nuove detassazioni del reddito, e l’inserimento di alcuni campi, nel modello Iva, relativi ai beni e servizi necessari nella lotta alla pandemia da Covid-19. Per la CU 2022 l’approvazione ha riguardato anche le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati, da effettuarsi nel mese di febbraio e fino al 16 marzo 2022.

 

Dal Superbonus barriere architettoniche al bonus musica, il nuovo 730

 

Nel modello 2022 trovano spazio gli adeguamenti del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati. Fanno il loro ingresso il nuovo “bonus musica”, che riguarda le spese relative a scuole di musica, conservatori e cori, sostenute per bambini e ragazzi fino a 18 anni, e l’estensione del Superbonus all’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’aliquota maggiorata del 110% in caso di spese effettuate unitamente agli interventi Sismabonus ed Ecobonus. Tra le altre novità, il credito d’imposta per l’acquisto con Iva della prima casa, dedicato agli under 36, e quello per l’installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo dell’acqua. Aumentano, infine, le detrazioni per spese veterinarie e bonus mobili.

 

Certificazione Unica 2022, meno imposte per il “comparto sicurezza”

 

Tra le novità della nuova certificazione, da trasmettere entro il 16 marzo, l’aumento della detassazione sui redditi degli appartenenti alle forze armate e di polizia e nuovi benefici in tema di TFR in caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in difficoltà. Agevolazioni anche per le prestazioni da parte dei Fondi di solidarietà bilaterale del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa.

 

Modello Iva/2022, spazio a beni e servizi anti-Covid

 

Tra le novità della nuova dichiarazione, da presentare entro il 2 maggio, l’introduzione di nuovi campi per indicare le percentuali di compensazione applicate dagli agricoltori nell’ambito del regime speciale loro riservato, e per le operazioni riguardanti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; nuove regole, inoltre, per l’applicazione dell’imposta nell’e-commerce.

 

Pronto anche il modello 770/2022

 

Nel nuovo modello, da trasmettere entro il 31 ottobre, rappresenta una new entry il campo per indicare l’”ID Arrangement” del meccanismo transfrontaliero rilasciato da un’Amministrazione centrale di uno Stato membro dell’Unione Europea. Inoltre sono state inserite con apposite note due nuove ipotesi di sospensione dei versamenti nell’ambito delle misure di contrasto all’emergenza Covid-19.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2022)

 

Link ai modelli e relative istruzioni pubblicati nel sito dell’Agenzia delle entrate

 

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2022, prot. n. 11169/2022, recante: «Approvazione della Certificazione Unica “CU 2022”, relativa all’anno 2021, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica», pubblicato il 14.01.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2022, prot. n. 11185/2022, recante: «Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2022 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale», pubblicato il 14.01.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2022, prot. n. 11224/2022, recante: «Approvazione del modello 770/2022, relativo all’anno di imposta 2021, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni», pubblicato il 14.01.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2022, prot. n. 11160/2022, recante: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2022 concernenti l’anno 2021, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2022 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto», pubblicato il 14.01.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Approvata la versione definitiva dei modelli di dichiarazione 730, IVA e 770. On-line anche la nuova Certificazione Unica

Disponibili da oggi, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i modelli 2021 delle dichiarazioni 730, Certificazione Unica, Iva e 770, con le relative istruzioni. Diverse le novità di quest’anno. Nel 730 entrano in campo il Superbonus al 110%, il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e la detrazione per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, mentre la nuova CU tiene conto delle novità a sostegno del lavoro e del premio previsto dal decreto Cura Italia per i lavoratori dipendenti che hanno prestato la propria attività nel mese di marzo 2020. Il modello Iva, inoltre, apre alle modifiche in tema di beni anti-Covid e alle semplificazioni in materia di dichiarazioni d’intento.

 

Dal Superbonus al bonus vacanze, le novità del nuovo 730

 

Il nuovo modello 730, da presentare entro il 30 settembre, per pensionati e lavoratori dipendenti, tiene conto delle novità normative introdotte per l’anno d’imposta 2020. Si va dal trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati al Superbonus, dalla detrazione delle spese per il rifacimento delle facciate degli edifici alla detrazione d’imposta per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, dal bonus vacanze al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica.

 

Modello Iva/2021, cambiamenti per beni anti-Covid e dichiarazioni d’intento

 

Tra le novità presenti nel modello di quest’anno, da presentare entro il 30 aprile, si evidenziano, in particolare, l’esenzione per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19, l’estensione del regime forfetario all’attività di oleoturismo, alcune modifiche alla disciplina delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi, nonché un nuovo rigo riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Introdotte, inoltre, alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni d’intento, come la soppressione dell’obbligo di comunicazione di quelle ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali.

 

Certificazione Unica, trattamento integrativo e misure a sostegno del  lavoro

 

Anche nella CU 2021, da trasmettere entro il 16 marzo, fanno ingresso il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati; tra le novità anche la clausola di salvaguardia per l’attribuzione da parte del sostituto del bonus Irpef e del trattamento integrativo in presenza di ammortizzatori sociali e l’attribuzione del premio ai lavoratori dipendenti nel mese di marzo 2020. All’appello ci sono anche le detrazioni per oneri parametrate al reddito e l’indicazione delle somme restituite al netto delle ritenute subite.

 

Pronto anche il modello 770/2021

 

Nel nuovo modello, da trasmettere entro il 31 ottobre, sono state inserite nuove informazioni sul credito derivante dall’erogazione del trattamento integrativo e delle somme premiali per il lavoro prestato nel mese di marzo 2020, nonché in caso di restituzione di somme non spettanti al datore di lavoro. Aggiornate anche le istruzioni sull’erogazione dei dividendi distribuiti alle società semplici. Nei prospetti riepilogativi sono inseriti nuovi codici per la gestione della tardività dei versamenti, come mezzo di contrasto all’emergenza Covid-19. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021)

 

La modulistica dichiarativa 2021 approvata

 

La nuova dichiarazione IVA/2021 concernente l’anno 2020 con le relative istruzioni

Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2021 concernenti l’anno 2020, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2021 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (provvedimento)

 

Il modello 770/2021 relativo all’anno di imposta 2020 con le istruzioni

Approvazione del modello 770/2021, relativo all’anno di imposta 2020, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni (provvedimento)

 

I modelli 730/2021 relativi all’anno 2020

Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2021 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale (provvedimento)

 

La Certificazione Unica “CU 2021” relativa all’anno 2020

Approvazione della Certificazione Unica “CU 2021”, relativa all’anno 2020, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione (provvedimento)

 




730, Certificazione unica, 770, IVA. Approvati i modelli 2020 definitivi

Pronti sul sito delle Entrate i modelli e le istruzioni 730, Certificazione unica, IVA e 770 per il 2020. Fra le principali novità, l’estensione dell’utilizzo del modello all’erede e l’ingresso dello sport bonus nel 730, l’introduzione di appositi campi nella Certificazione unica per l’indicazione dei premi di risultato di anni precedenti e l’inserimento, nel modello IVA/2020, della casella “Esonero dal visto di conformità” nel riquadro per la firma.

 

Modello 730: estensione all’erede, nuovo limite di reddito per il figlio a carico

 

Dalla prossima stagione dichiarativa gli eredi potranno utilizzare il 730 per effettuare la dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto nel periodo compreso fra il 2019 e il 23 luglio 2020 e che presentava i requisiti per utilizzare questo modello semplificato. Entrano inoltre nel 730 lo sport bonus, il credito d’imposta per la bonifica ambientale e la detrazione del 50% per le spese di realizzazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche. Fra l’altro, le istruzioni sono aggiornate per recepire il nuovo limite reddituale per il figlio a carico portato a 4mila euro e l’aumento a 800 euro delle spese di istruzione detraibili.

 

Modello IVA: nuova casella per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità

 

Nel frontespizio del modello IVA/2020 entra la nuova casella per i contribuenti che hanno applicato gli ISA e risultino esonerati dall’apposizione del visto di conformità. Da segnalare anche l’introduzione di due nuovi quadri, il VP e il VQ. Il primo, il VP, è riservato ai contribuenti che intendono comunicare in sede di presentazione della dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. Il secondo, VQ, è riservato ai contribuenti che intendono determinare il credito maturato in seguito a versamenti di IVA periodica non spontanei: comunicazioni d’irregolarità (art. 54-bis) o notifica di cartelle di pagamento riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (articolo 21-bis del decreto legge n. 78/2010).

 

Certificazione unica: campi per Benefit e detassazione Tfs

 

Nella Certificazione unica 2020 trovano spazio campi appositi per l’indicazione dei premi di risultato relativi agli anni precedenti, per gestire le ipotesi in cui l’anno di effettuazione dell’opzione di conversione del premio di risultato in welfare aziendale non coincide con il periodo d’imposta in cui avviene l’erogazione dei benefit. Tre nuovi campi anche per consentire di indicare la nuova forma di detassazione del Trattamento di fine servizio prevista dal decreto legge n.4/2019.

 

Modello 770: nuovo rigo per intermediario non residente

 

Nel quadro ST del modello è stato inserito un nuovo rigo riguardante i “Dati relativi all’intermediario non residente”, nei casi in cui l’intermediario non residente abbia nominato un rappresentate fiscale in Italia attivo come sostituto d’imposta. Da menzionare anche l’effettuazione di alcune modifiche alle istruzioni del quadro SK per semplificare l’esposizione dei dati in caso di tassazione degli utili maturati in anni diversi. Sempre con riguardo ai sostituti d’imposta, si segnalano inoltre alcuni aggiornamenti alle istruzioni per la compilazione della Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020)

 

La modulistica dichiarativa 2020 approvata

 

La nuova dichiarazione IVA/2020 concernente l’anno 2019 con le relative istruzioni

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. 8938, recante: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2020 concernenti l’anno 2019, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2020 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto», pubblicato il 15.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

I modelli 730/2020 relativi all’anno 2019

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. 8945, recante: «Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2020 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale», pubblicato il 15.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

La Certificazione Unica “CU 2020” relativa all’anno 2019

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. 8932, recante: «Approvazione della Certificazione Unica “CU 2020”, relativa all’anno 2019, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica», pubblicato il 15.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il modello 770/2020 relativo all’anno di imposta 2019 con le istruzioni

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. 8963, recante: «Approvazione del modello 770/2020, relativo all’anno di imposta 2019, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni», pubblicato il 15.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Modelli 2016 del 730, CU, 770 e IVA: approvata la versione definitiva

Approvata la versione definitiva dei modelli 2016 delle dichiarazioni 730, IVA, 770 e Certificazione Unica, corredati dalle relative istruzioni. Tra le principali novità, guadagna spazio la cultura nel 730 con l’esordio in dichiarazione del due per mille per le associazioni culturali, 770 più snello grazie alla riduzione dei dati da inserire per i sostituti d’imposta e new-entry dello split payment nel modello IVA.

730/2016: spazio alla cultura

Con l’ultima versione del modello 730 sarà possibile inviare la comunicazione dell’amministratore di condominio compilando il nuovo quadro K, senza dover presentare il quadro AC del modello Unico Persone Fisiche. Inoltre, è stata prevista la possibilità di destinare il due per mille dell’Irpef a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le novità della Certificazione Unica

La nuova Certificazione Unica, che certifica i redditi da lavoro dipendente e da pensione da parte dei sostituti d’imposta, fornirà all’Agenzia delle Entrate più informazioni rispetto all’anno scorso. Ciò si tradurrà in una semplificazione per i sostituti d’imposta, in quanto saranno sensibilmente ridotti i dati da inserire nel modello 770 Semplificato. Per permettere all’Agenzia di predisporre le informazioni del 730 in modo più accurato, i sostituti potranno inserire nelle CU il codice fiscale del coniuge comunicato dai propri dipendenti anche se non fiscalmente a carico.

Modelli IVA, cosa c’è di nuovo

I modelli IVA/2016 si adeguano alle ultime novità normative della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. Trovano, infatti, spazio nei nuovi modelli: le operazioni relative al comparto edile e ai settori connessi, oltre alle operazioni del settore energetico per le quali dal 1° gennaio 2015 è previsto l’obbligo di assolvimento dell’IVA da parte dell’acquirente; lo split payment, con righi specifici previsti per esporre le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni che sono tenute a versare direttamente all’erario l’IVA addebitata dai loro fornitori; infine il nuovo quadro VI, che deve essere compilato dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili nei confronti di esportatori abituali per esporre i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute.

Pronti anche 770 ordinario e semplificato

Disponibile da, inoltre, il modello 770/2016 ordinario, che deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2015 o operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, le compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati. Poiché il 31 luglio 2016 è festivo, il 770 ordinario dovrà essere trasmesso telematicamente entro il 1° agosto. Ufficialmente disponibile anche il modello 770 Semplificato, che deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali di riepilogo relativi alle ritenute operate nell’anno 2015, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti. Anche in questo caso, il termine per la trasmissione telematica è fissato al 1° agosto.