Il Disegno di legge di Bilancio 2026 è stato firmato in serata dal Capo dello Stato | Il testo sarà trasmesso al Senato nei prossimi giorni

Aggiornamento del 28 ottobre 2026

Il disegno di legge di Bilancio 2026 presentato al Senato

Il testo del DDL-Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 (TOMO II)

Le relazioni del Ddl bilancio 2026

Le relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 – Testo correlato 1689 (TOMO I) – Relazione illustrativa – Relazione tecnica

Vedi anche:

I – Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689). Una prima analisi delle norme fiscali del Titolo II e Capo I del Titolo VI

II – Assegnazioni/estromissioni, rateazione plusvalenze, affrancamento riserve, dividendi e interventi su IRAP e DTA/IFRS 9. Le misure contenute negli articoli da 14 a 22 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

 

 

Il Disegno di legge di Bilancio 2026 è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e firmato in serata dal Capo dello Stato; il testo sarà trasmesso al Senato nei prossimi giorni. La versione bollinata porta il totale a 154 articoli (la prima bozza si fermava a 137).  

 

Affitti brevi: cosa cambia nell’art. 7

 

Nel testo bollinato l’intervento sulle locazioni brevi non alza in generale la cedolare al 26% sul “primo immobile”, ma condiziona l’aliquota ridotta al 21% a un requisito ben preciso: vale solo per una unità immobiliare indicata in dichiarazione a condizione che, nel periodo d’imposta, su quell’unità non siano stati conclusi contratti tramite intermediari immobiliari o portali telematici. In pratica:

  • 21% se il contribuente non usa intermediari/portali per l’unità prescelta;
  • 26% negli altri casi.

La nuova formulazione non cambia la sostanza del precedente, considerato che i contratti di locazione breve sono per la maggior parte conclusi tra proprietari e conduttori per il tramite di portali e intermediari online.

 

 

 

 

Preleva il testo del Disegno di legge di Bilancio 2026  bollinato dalla Ragioneria di Stato e firmato in serata dal Capo dello Stato

 

 




Il testo della bozza del disegno di legge di Bilancio 2026 e focus sulla novità fiscali

Aggiornamento del 28 ottobre 2026

Il disegno di legge di Bilancio 2026 presentato al Senato

Il testo del DDL-Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 (TOMO II)

Le relazioni del Ddl bilancio 2026

Le relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 – Testo correlato 1689 (TOMO I) – Relazione illustrativa – Relazione tecnica

 

Vedi anche:

I – Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689). Una prima analisi delle norme fiscali del Titolo II e Capo I del Titolo VI

II – Assegnazioni/estromissioni, rateazione plusvalenze, affrancamento riserve, dividendi e interventi su IRAP e DTA/IFRS 9. Le misure contenute negli articoli da 14 a 22 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

 

 

 

 

 

Si pubblica una bozza del disegno di legge di Bilancio 2026, che sarà trasmessa nei prossimi giorni al Parlamento.

La bozza è strutturata in più Titoli: dai risultati differenziali del bilancio dello Stato alle misure fiscali, del lavoro e previdenza, fino a sanità, crescita e investimenti, istruzione e cultura, calamità ed emergenze, enti territoriali, livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e revisione della spesa.

Il testo pubblicato ha natura meramente ricognitiva e potrà essere oggetto di modifiche prima della trasmissione al parlamento.

 

Sul versante fiscale, il Ddl tra l’altro, prevede:

Art. 9 – Detrazioni edilizie/energetiche: rimodulazione delle aliquote: 36 per cento per spese 2025-2026 e 30 per cento per il 2027; per le tipologie al 50 per cento conferma del 50 per cento per 2025–2026 e 36 per cento nel 2027. Estesa al 2026 la finestra prevista da commi correlati dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013.

Art. 11 – “Flat tax” nuovi residenti (art. 24-bis TUIR): imposta sostitutiva annuale da 200.000 a 300.000 euro; per ciascun familiare da 25.000 a 50.000 euro. Applicazione ai trasferimenti di residenza dalla data di entrata in vigore delle legge

Art. 12 – Regime forfetario: prorogate al 2026 le condizioni straordinarie di accesso previste dalla L. 207/2024.

Art. 13 – Criptovalute: per i token di moneta elettronica denominati in euro aliquota al 26 per cento (non 33 per cento);

Art. 14 – Assegnazione agevolata beni ai soci/Estromissione: finestra fino al 30 settembre 2026.

Art. 15 – Rateazione plusvalenze beni strumentali: nuovo art. 86 (comma 4) TUIR: se possesso ≥5 anni, rate in quote costanti nell’esercizio e nei successivi, non oltre il secondo; regole ad hoc per immobilizzazioni finanziarie (ultimi 5 bilanci, FIFO) e per cessione d’azienda (possesso ≥3 anni, rate fino a 4 esercizi). Decorrenza dal periodo successivo al 31 dicembre 2025.

Art. 16 – Affrancamento riserve in sospensione: facoltà di affrancare saldi attivi/riserve/fondi in sospensione con imposta sostitutiva del 10 per cento; pagamento in 4 rate annue a partire dal saldo imposte del periodo 2025; rinvio al DM 27 giugno 2025.

Art. 17 – Dividendi infra-UE e rimborsi IRAP: esclusione al 95 per cento dei dividendi UE dalla base IRAP (valore produzione/margine di intermediazione).

Art. 18 – Dividendi (TUIR): introduzione di soglia di partecipazione diretta ≥10 per cento (con look-through per partecipazioni indirette) per il regime di esclusione su dividendi ex artt. 59 e 89 TUIR; applicazione alle distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026; decreti MEF di coordinamento.

Art. 21 – IRAP intermediari finanziari/assicurazioni: aumento di 2 punti percentuali delle aliquote IRAP per tre periodi d’imposta a partire da quello successivo al 31/12/2025; regole sugli acconti.

Art. 22 – DTA: sospensione deduzioni: differita al 2028–2029 la deduzione delle quote 3,80 per cento e 12,36 per cento previste per il 2027 (coord. con norme 2015 e 2018).

 

Art. 23 – Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (“rottamazione-quinquies”)

 

Che cosa si può definire

Carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 per omessi versamenti da dichiarazioni e controlli automatizzati (artt. 36-bis/36-ter DPR n. 600/1973 e 54-bis/54-ter DPR n. 633/1972) e per omessi versamenti contributivi INPS; esclusi i carichi da accertamento. Si paga solo capitale + spese di notifica/esecutive, senza sanzioni, interessi (compresi quelli di mora) e aggio.

Come si aderisce

Dichiarazione telematica all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2026 (modulo e canale indicati sul sito dell’agente entro 20 giorni dall’entrata in vigore). Nella domanda si sceglie il numero di rate e si dichiarano gli eventuali giudizi pendenti, impegnandosi a rinunciarvi; il giudice sospende e poi estingue il processo dopo il pagamento della prima/ unica rata. Possibile integrazione della dichiarazione fino al 30 aprile 2026. 

Pagamento e interessi

Unica soluzione entro 31 luglio 2026 oppure fino a 54 rate bimestrali: 1ª-3ª il 31/07/2026, 30/09/2026, 30/11/2026; dalla 4ª alla 51ª ogni 31/01, 31/03, 31/05, 31/07, 30/09, 30/11 dal 2027; 52ª-54ª il 31/01/2035, 31/03/2035, 31/05/2035. In caso di rate, interessi 4 per cento annuo dal 1° agosto 2026 (non si applica l’art. 19 DPR n. 602/1973). 

Effetti immediati dell’adesione (dalla presentazione)

Sospesi termini di prescrizione/decadenza e gli obblighi delle dilazioni in essere; stop a nuovi fermi/ipoteche (salvi quelli già iscritti) e a nuove o proseguite esecuzioni (se non c’è stato primo incanto positivo). Il debitore non è inadempiente ai fini degli artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/1973 e vale la regola sul DURC regolare ex art. 54 D.L. n. 50/2017.

Decadenza

La definizione non produce effetti (riparte la riscossione e i versamenti restano acconti) se non si paga: l’unica rata, due rate (anche non consecutive), o l’ultima rata.

Comunicazioni e discarico

L’agente comunica entro 30 giugno 2026 l’importo complessivo/rate (minimo rata 100 euro) e rende disponibili i pagamenti (domiciliazione, moduli precompilati, sportelli). A definizione pagata, discarico automatico del residuo e trasmissione agli enti dell’elenco debitori entro 31 dicembre 2036. 

Rapporti con precedenti “rottamazioni”

Regole specifiche per i carichi 2000-30 giugno 2022 già oggetto di definizioni inefficaci o regolari al 30 settembre 2025 (quali rientrano e quali no).

 

Art. 24 – Definizione agevolata di tributi regionali e locali

 

Facoltà degli enti

Regioni ed enti locali possono introdurre proprie definizioni (riduzione/esclusione interessi e/o sanzioni), anche con accertamenti in corso o contenziosi pendenti..

Ambito oggettivo

Tributi disciplinati e gestiti dagli enti; esclusi IRAP, compartecipazioni e addizionali erariali. Ammessa anche l’estensione alle entrate patrimoniali. 

Efficacia e adempimenti

I regolamenti degli enti diventano efficaci con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente; entro 60 giorni vanno trasmessi al MEF-DF (solo fini statistici). Devono considerare la situazione finanziaria e l’impatto sulla riscossione, favorendo strumenti digitali.

Abrogazioni

Abrogata, per regioni/province/comuni, la facoltà generale di definizione ex art. 13 L. n. 289/2002.

 

Art. 25 – Contrasto agli inadempimenti IVA (nuovo art. 54-bis.1 DPR n. 633/1972)

 

Liquidazione “da omessa dichiarazione”

In caso di omessa dichiarazione annuale IVA (o presentata priva dei quadri necessari), l’Agenzia può liquidare l’imposta (anche in modo automatizzato) usando fatture elettroniche, corrispettivi telematici e LIPE; non si considera il credito dell’anno precedente e si scomputano solo i versamenti effettuati.

Contraddittorio e pagamento

Esito comunicato al contribuente, che ha 60 giorni per fornire dati/chiarimenti oppure pagare imposta + interessi + sanzioni; se paga entro 60 giorni, sanzione ridotta a 1/3. Provvedimento del Direttore AE per modalità attuative.

Coordinamenti sanzionatori

L’avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione esclude l’art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 471/1997; definita la nozione di «imposta dovuta» (differenza tra tributo accertato e quello già liquidato ex articolo 54-bis.1) ai fini dell’art. 5 D.Lgs. n. 471/1997 e dell’art. 30 del TUSAP (D.Lgs. n. 173/2024). 

 

Art. 26 – Misure di contrasto alle indebite compensazioni

 

Divieto di compensazione “mirata” (dal 1° luglio 2026)

I crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non possono essere usati in compensazione (art. 17 D.Lgs. n. 241/1997) per pagare i debiti di cui all’art. 17, comma 2, lett. e), f), g); il divieto vale anche per crediti trasferiti.

Soglie per controlli/limitazioni

La soglia che abilita i controlli preventivi/limitazioni passa da 100.000 a 50.000 euro, con modifiche al D.L. n. 223/2006, art. 37, comma 49-quinquies, e al T.U. versamenti e riscossione (D.Lgs. n. 33/2025), art. 5, comma 7.

 

 




Pensionati che dall’estero trasferiscono la residenza nei piccoli Comuni del Sud o nelle zone del terremoto del 2016 e del 2017. Le regole per l’utilizzo del regime sostitutivo (al 7%) sui redditi prodotti all’estero

 

Diffuse le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti e in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti rientranti nella zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, persone fisiche non residenti titolari di redditi da pensione di fonte estera, beneficiando in tal modo di un’imposta sostitutiva pari al 7% da applicarsi ai redditi prodotti all’estero. L’opzione per l’imposta sostitutiva si applica fino ad un massimo di dieci periodi d’imposta a partire da quello di prima opzione, a patto che non si verifichino le condizioni che possono determinarne la revoca. I contribuenti che intendono accedere al regime opzionale in esame, a partire dal 2019, dovranno esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2020.

Il nuovo regime agevolato, introdotto con la Legge di bilancio 2019, è finalizzato a favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento in taluni comuni del Mezzogiorno o rientranti nella zone colpite dai recenti eventi sismici con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione di fonte estera. Ora, in vista dell’approssimarsi della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, con circolare n. 21 del 17 luglio 2020 , l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sul perimetro applicativo del regime fiscale sostitutivo, le modalità di esercizio e revoca dell’opzione, la cessazione degli effetti, le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva nonché la fonte informativa per individuare i Comuni aventi le caratteristiche previste dalla norma.

 

Ambito soggettivo di applicazione

 

Possono optare per il regime fiscale previsto dall’articolo 24-ter del TUIR le persone fisiche non residenti titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri che si trasferiscono nei comuni appartenenti ai territorio sopra indicati. A tal fine, non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l’accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma e a condizione che l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.

Nella circolare chiarito che si tratta di soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati “esclusivamente da soggetti esteri”. Rientrano in tale nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo). L’espressione normativa «le pensioni di ogni genere» porta a considerare ricomprese nell’ambito di operatività del citato comma 2 dell’articolo 49 del TUIR anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro. Sono esclusi dal regime in esame, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia.

 

Ambito oggettivo di applicazione

 

Il regime sostitutivo in esame consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione, i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’articolo 165, comma 2, del TUIR. Quest’ultima disposizione stabilisce che «i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato». Restano, dunque, esclusi dall’assoggettamento a imposta sostitutiva e vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti tutti i redditi prodotti in Italia dai soggetti che si siano trasferiti in Italia ed abbiano optato per il regime fiscale in esame.

 

Opzione per l’imposta sostitutiva

 

Nel documento di prassi precisato che l’opzione è valida sia se esercitata con la dichiarazione annuale presentata nei termini ordinari, sia se esercitata con la dichiarazione tardiva e o integrativa/sostitutiva presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario. Inoltre ammessa, qualora il contribuente abbia versato l’imposta sostitutiva entro il termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi, la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione in bonis esercitando l’opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Pertanto, qualora il contribuente sia in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 24-ter del TUIR ed abbia versato l’imposta sostitutiva dovuta, può “sanare” l’omessa indicazione dell’opzione nella dichiarazione annuale entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta successivo.

 

Durata del regime opzionale e revoca

 

Il periodo di validità massima del regime è pari a dieci anni e si applica nel periodo di imposta in cui il soggetto diventa fiscalmente residente in Italia e per gli ulteriori nove periodi di imposta. Di conseguenza, il contribuente che ha già trasferito la residenza fiscale in Italia nel 2019, potrà beneficiare dell’imposizione sostitutiva a partire da tale annualità e fino al 2028 (incluso), senza possibilità di rinnovare l’opzione alla scadenza. A tal proposito, l’Agenzia ricorda che “trattandosi di una scelta facoltativa del contribuente, l’opzione per l’imposta sostitutiva in esame è liberamente revocabile anche prima della scadenza del regime prevista dalla norma”. La revoca è effettuata dal contribuente con le stesse modalità previste per l’esercizio dell’opzione, ovvero mediante presentazione della dichiarazione relativa all’ultimo periodo di imposta di validità dell’opzione. Ad esempio, spiega la circolare “se a febbraio 2019 una persona fisica trasferisce la propria residenza fiscale in Italia in uno dei Comuni aventi le caratteristiche per beneficiare del regime in esame e, sempre nel 2019, decide di revocare l’opzione già a partire dal 2020, in tale ipotesi, nella medesima dichiarazione relativa al 2019 (da presentare nel 2020), egli potrà esercitare l’opzione per il solo periodo di imposta 2019 e, contestualmente, indicare nell’apposito quadro la revoca della stessa a partire dal periodo di imposta 2020”.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 E del 17 luglio 2020, con oggetto: FLAT TAX PER I PENSIONATI NEO RESIDENTI – Rientro dei titolari di pensioni estere – Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno o in comuni rientranti nella zone colpite dai recenti eventi sismici – Ambito soggettivo di applicazione – Ambito oggettivo di applicazione – Modalità di esercizio dell’opzione – Esclusione di uno o più stati esteri – Cessazione degli effetti, revoca dell’opzione e decadenza dal regime – Esonero dall’obbligo di monitoraggio, dal pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE – Ipotesi di decesso del neo residente – Art. 24-ter del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, come modificato dall’articolo 5–bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 e successivamente e dall’art. 9-ter, comma 1, D.L. 24/10/2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/12/2019, n. 156 – Allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 17/10/2016, n. 189, convertito con modifiche dalla Legge 15/12/2016, n. 229 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 maggio 2019, prot. n. 167878/2019

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 21 aprile 2020, con oggetto: FLAT TAX PER I PENSIONATI NEO RESIDENTI – Riscossione – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

 

Modalità applicative dell’imposta sostitutiva al 7% sui redditi prodotti all’estero

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 maggio 2019, prot. n. 167878/2019: «Modalità applicative del regime di cui al comma 1 dell’articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)»

 




Flat tax per i pensionati che dall’estero trasferiscono la residenza nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici

L’articolo 9-ter, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, introdotto nel corso della conversione in legge (di seguito riportato), estende ai comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché del 18 gennaio 2017, il regime opzionale previsto per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti introdotto dall’articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

Si ricorda, che l’articolo 5-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (in “Finanza & Fisco” n. 19-20/2019, pag. 864), ha modificato il regime fiscale opzionale, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota al 7 per cento, introdotto dalla legge di bilancio 2019 per i titolari di pensione che trasferiscono la residenza dall’estero nei piccoli comuni del Mezzogiorno, con popolazione non superiore a 20mila abitanti. Con una prima modifica (comma 1, lettera a)) si novella il comma 1 dell’articolo 24-ter («Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno») del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) al fine di espungere dal regime agevolato i redditi «percepiti da fonte estera». Per effetto delle norme in esame, rimangono assoggettati a tassazione opzionale al 7 per cento i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, individuati secondo i criteri reciproci a quelli previsti dal TUIR per rilevare i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Con una seconda modifica (comma 1, lettera b)) si allunga da cinque a nove il numero di periodi di imposta in cui l’opzione è efficace (articolo 24-ter, comma 4 TUIR).

Ai fini dell’individuazione della popolazione residente nel Comune in cui si decide di trasferire la residenza, si considera il dato riferito a tale Comune come risultante dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) riferito al 1° gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità dell’opzione. Tale dato si considera rilevante per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione a condizione che il contribuente non trasferisca la residenza in altro Comune italiano.

Si ricorda, inoltre, che le modalità applicative del regime, ante modifiche, sono state individuate dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 maggio 2019, prot. n. 167878/2019 (in “Finanza & Fisco” n. 14-15/2019, pag. 693).

L’articolo 9-ter, del Decreto Sisma in esame dispone ora, che anche le persone fisiche titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché del 18 gennaio 2017 (allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189), possono optare per il regime fiscale opzionale d’imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota al 7 per cento.

 

Il testo dell’articolo 9-ter del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, approvato in via definitiva dal Senato

Art. 9-ter.
(Modifica all’articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All’articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “non superiore a 20.000 abitanti,” sono inserite le seguenti: “e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,”.