Di seguito due recenti risposte dell’Agenzia delle entrate, con prese di posizione su due ambiti ad elevato impatto applicativo: accesso e misura del nuovo regime impatriati e individuazione del soggetto obbligato negli adempimenti IVA.
In evidenza, in particolare, la conferma che il lavoro in smart working per datore estero non preclude, di per sé, l’accesso al nuovo regime impatriati, nonché il chiarimento sulla spettanza della maggiore agevolazione in presenza di figli minori già residenti in Italia. Sul versante IVA, viene ribadito il principio secondo cui gli obblighi di certificazione dei corrispettivi e gli adempimenti connessi gravano sul soggetto che rende la prestazione, a prescindere dalle modalità di incasso e dagli assetti contrattuali adottati.
Risposta n. 82 del 20/03/2026
Nuovo regime impatriati: il lavoratore rientrato in Italia nel 2026 può fruire dell’agevolazione anche continuando a lavorare in smart working per il medesimo datore estero, se presta l’attività prevalentemente nel territorio dello Stato; con tre figli minori residenti in Italia si applica la base imponibile ridotta al 40 per cento
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 82 del 20 marzo 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Continuità del rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero – Attività prestata in smart working dall’Italia – Ulteriore riduzione della base imponibile – Figli minori residenti nel territorio dello Stato – Articolo 5 del D.Lgs. 27/12/2023, n. 209.
L’istanza è presentata da un cittadino italiano iscritto all’AIRE e fiscalmente residente in Finlandia da oltre trent’anni, dipendente di una società privata finlandese per la quale ha sempre lavorato esclusivamente all’estero. In vista del trasferimento della residenza anagrafica e fiscale in Italia nel 2026, l’Istante chiede se la prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro con il datore estero, svolto da remoto dall’Italia, possa ostare all’accesso al nuovo regime impatriati di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023, e se la presenza di tre figli minori, già residenti in Italia dal 2025 insieme alla madre, consenta l’applicazione della misura più favorevole del regime.
L’Agenzia delle entrate richiama il nuovo articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023 e, in particolare, il requisito secondo cui l’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato. Sul punto, valorizza i chiarimenti già resi con riferimento al previgente regime impatriati e li ritiene estensibili anche alla nuova disciplina: il fatto che il datore di lavoro sia estero, che il rapporto di lavoro prosegua senza soluzione di continuità e che la prestazione sia resa in smart working non costituisce, di per sé, causa ostativa, purché l’attività sia effettivamente svolta prevalentemente in Italia nel periodo di imposta rilevante. Nel caso concreto, inoltre, la continuità con il medesimo datore finlandese non rileva in senso preclusivo, posto che il contribuente risulta residente all’estero “da oltre 30 anni” (e, dunque, ben oltre il periodo minimo di residenza all’estero richiesto dalla norma).
Quanto alla misura dell’agevolazione, la risposta conferma che, ricorrendo i requisiti dei commi 4 e 5 dell’articolo 5, i redditi prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare. A tal fine è sufficiente che, durante il periodo di fruizione del regime, i figli minori siano residenti nel territorio dello Stato: non assume rilevanza il fatto che il loro rientro in Italia sia avvenuto nel 2025, cioè prima del trasferimento del lavoratore programmato per il 2026. La risposta ribadisce, in sostanza, che il beneficio maggiorato spetta anche quando i figli siano già residenti in Italia all’avvio del regime, purché permanga il requisito della loro residenza durante il periodo agevolato.
Risposta n. 83 del 23/03/2026
Servizi di estetica in area dedicata del punto vendita: gli obblighi IVA, la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e l’emissione del documento commerciale gravano sul soggetto che esegue la prestazione, non sul mero incaricato dell’incasso; l’operatore estetico deve quindi dotarsi di un proprio registratore telematico
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 83 del 23 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Servizi di estetica – Soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e agli altri adempimenti fiscalmente previsti ai fini IVA – Articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Documento commerciale – Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi – Registratore telematico – Servizio di incasso svolto da terzi – Articoli 21 e 22 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633
L’interpello proviene da una società che gestisce un punto vendita all’interno del quale è presente un’area dedicata all’erogazione di servizi di estetica. La società intende affidare tale attività a un operatore specializzato, che vi provvederebbe con proprio personale qualificato, propri protocolli e sotto la responsabilità di un proprio direttore tecnico, mantenendo però in capo all’istante l’incasso dei corrispettivi alle casse del negozio, l’emissione del documento commerciale e gli adempimenti IVA verso il cliente finale, in forza di un contratto atipico con successivo riversamento degli incassi all’operatore al netto di una commissione.
L’Agenzia dell’entrate ricostruisce il quadro normativo generale in materia di documentazione delle operazioni, ricordando che l’articolo 21 del D.P.R. IVA individua nel soggetto che effettua la cessione o la prestazione il soggetto tenuto all’emissione della fattura, mentre l’articolo 22 consente, per determinate prestazioni di servizi rese in locali aperti al pubblico, di sostituire la fattura con il documento commerciale e con la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015. Le specifiche tecniche dei registratori telematici confermano, del resto, che il registratore deve essere intestato alla partita IVA dell’esercente che pone in essere l’operazione.
Applicando tali principi al caso concreto, la risposta individua il soggetto obbligato nell’operatore che eroga materialmente i trattamenti estetici alla clientela. Il fatto che la società istante si occupi dell’incasso presso le proprie casse e gestisca contrattualmente i rapporti economici con l’operatore non modifica la qualificazione fiscale dell’operazione: il soggetto che rende il servizio di estetica al cliente finale è l’operatore, e su di lui gravano, quindi, gli obblighi di documentazione, certificazione dei corrispettivi, memorizzazione e trasmissione telematica e gestione IVA del rapporto. Ne consegue che l’operatore dovrà dotarsi di un proprio registratore telematico, intestato alla propria partita IVA.
La soluzione prospettata dall’istante viene, pertanto, espressamente disattesa. L’Agenzia precisa soltanto, in chiusura, che resta ferma la possibilità, in via generale, di documentare le operazioni mediante fattura e, in tale ambito, di avvalersi di un terzo per l’emissione materiale del documento, secondo la disciplina dell’articolo 21 del D.P.R. IVA. Ma questa eventuale modalità alternativa non consente di spostare sul mero incaricato dell’incasso la titolarità degli obblighi fiscali connessi a prestazioni che, nella sostanza, sono rese da un soggetto diverso.