Registratori di cassa e Pos, ancora pochi giorni per fare l’abbinamento online | Scade il 20 aprile il termine per gli strumenti di pagamento attivi a gennaio 2026

C’è tempo fino a lunedì prossimo, 20 aprile, per completare il collegamento tra i registratori telematici (Rt) e gli strumenti di pagamento elettronico che erano già in uso il 1° gennaio 2026 o che sono stati utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026. Si tratta di un abbinamento “virtuale” tramite un servizio online disponibile gratuitamente nell’area riservata del sito dell’agenzia delle entrate. A supporto degli operatori e dei loro intermediari, è a disposizione una guida dedicata, che spiega passo dopo passo come procedere, e alcune Faq di chiarimento. L’obbligo di collegamento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, ha trovato attuazione con un provvedimento dell’agenzia, cui è seguita l’attivazione di un apposito servizio web.

 

Come collegare Rt e Pos

 

Per abbinare registratori telematici e Pos, l’esercente, anche tramite intermediario delegato, deve accedere al portale “Fatture e corrispettivi” e associare, tramite il servizio “Gestione collegamenti”, la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe tributaria con i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. Per rendere più semplice l’operazione, all’esercente viene mostrato l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, preventivamente comunicati all’agenzia dagli operatori finanziari. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’agenzia (“Documento Commerciale on line”), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio.

 

Le scadenze da rispettare

 

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026, è previsto un termine di 45 giorni a partire dal 5 marzo 2026: per completare la registrazione c’è tempo, quindi, fino a lunedì prossimo, 20 aprile. Per la prima associazione o per eventuali variazioni, invece, l’abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Quindi se un nuovo Pos inizia a operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio.

 

Una guida operativa a disposizione degli esercenti

 

Per rendere più agevole l’uso del servizio da parte degli esercenti, l’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito, ha messo a disposizione nel Mese di febbraio una guida operativa in cui, anche attraverso immagini e tabelle, sono illustrati i passi per portare a termine l’abbinamento.

Sempre sul sito dell’agenzia, sono consultabili le Faq dedicate a diversi argomenti: ad esempio la possibilità di collegare uno stesso strumento di pagamento a più registratori di cassa telematici; l’esclusione dall’obbligo per gli esercenti che utilizzano il Pos esclusivamente per pagamenti relativi a operazioni esonerate dall’obbligo di emissione del documento commerciale; gli identificativi degli strumenti di pagamento elettronico necessari per effettuare il collegamento. (Così, comunicato stampa del 17 aprile 2026)

 

Si ricorda che la pagina di riferimento indicata dall’Agenzia dell’Entrate è: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/collegamento-pos-rt

 




Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 23 marzo 2026

Di seguito due recenti risposte dell’Agenzia delle entrate, con prese di posizione su due ambiti ad elevato impatto applicativo: accesso e misura del nuovo regime impatriati e individuazione del soggetto obbligato negli adempimenti IVA.

In evidenza, in particolare, la conferma che il lavoro in smart working per datore estero non preclude, di per sé, l’accesso al nuovo regime impatriati, nonché il chiarimento sulla spettanza della maggiore agevolazione in presenza di figli minori già residenti in Italia. Sul versante IVA, viene ribadito il principio secondo cui gli obblighi di certificazione dei corrispettivi e gli adempimenti connessi gravano sul soggetto che rende la prestazione, a prescindere dalle modalità di incasso e dagli assetti contrattuali adottati.

 

Risposta n. 82 del 20/03/2026

 

Nuovo regime impatriati: il lavoratore rientrato in Italia nel 2026 può fruire dell’agevolazione anche continuando a lavorare in smart working per il medesimo datore estero, se presta l’attività prevalentemente nel territorio dello Stato; con tre figli minori residenti in Italia si applica la base imponibile ridotta al 40 per cento

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 82 del 20 marzo 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Continuità del rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero – Attività prestata in smart working dall’Italia – Ulteriore riduzione della base imponibile – Figli minori residenti nel territorio dello Stato – Articolo 5 del D.Lgs. 27/12/2023, n. 209.

L’istanza è presentata da un cittadino italiano iscritto all’AIRE e fiscalmente residente in Finlandia da oltre trent’anni, dipendente di una società privata finlandese per la quale ha sempre lavorato esclusivamente all’estero. In vista del trasferimento della residenza anagrafica e fiscale in Italia nel 2026, l’Istante chiede se la prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro con il datore estero, svolto da remoto dall’Italia, possa ostare all’accesso al nuovo regime impatriati di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023, e se la presenza di tre figli minori, già residenti in Italia dal 2025 insieme alla madre, consenta l’applicazione della misura più favorevole del regime.

L’Agenzia delle entrate richiama il nuovo articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023 e, in particolare, il requisito secondo cui l’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato. Sul punto, valorizza i chiarimenti già resi con riferimento al previgente regime impatriati e li ritiene estensibili anche alla nuova disciplina: il fatto che il datore di lavoro sia estero, che il rapporto di lavoro prosegua senza soluzione di continuità e che la prestazione sia resa in smart working non costituisce, di per sé, causa ostativa, purché l’attività sia effettivamente svolta prevalentemente in Italia nel periodo di imposta rilevante. Nel caso concreto, inoltre, la continuità con il medesimo datore finlandese non rileva in senso preclusivo, posto che il contribuente risulta residente all’estero “da oltre 30 anni” (e, dunque, ben oltre il periodo minimo di residenza all’estero richiesto dalla norma).

Quanto alla misura dell’agevolazione, la risposta conferma che, ricorrendo i requisiti dei commi 4 e 5 dell’articolo 5, i redditi prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare. A tal fine è sufficiente che, durante il periodo di fruizione del regime, i figli minori siano residenti nel territorio dello Stato: non assume rilevanza il fatto che il loro rientro in Italia sia avvenuto nel 2025, cioè prima del trasferimento del lavoratore programmato per il 2026. La risposta ribadisce, in sostanza, che il beneficio maggiorato spetta anche quando i figli siano già residenti in Italia all’avvio del regime, purché permanga il requisito della loro residenza durante il periodo agevolato.

 

Risposta n. 83 del 23/03/2026

 

Servizi di estetica in area dedicata del punto vendita: gli obblighi IVA, la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e l’emissione del documento commerciale gravano sul soggetto che esegue la prestazione, non sul mero incaricato dell’incasso; l’operatore estetico deve quindi dotarsi di un proprio registratore telematico

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 83 del 23 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Servizi di estetica – Soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e agli altri adempimenti fiscalmente previsti ai fini IVA – Articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Documento commerciale – Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi – Registratore telematico – Servizio di incasso svolto da terzi – Articoli 21 e 22 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

L’interpello proviene da una società che gestisce un punto vendita all’interno del quale è presente un’area dedicata all’erogazione di servizi di estetica. La società intende affidare tale attività a un operatore specializzato, che vi provvederebbe con proprio personale qualificato, propri protocolli e sotto la responsabilità di un proprio direttore tecnico, mantenendo però in capo all’istante l’incasso dei corrispettivi alle casse del negozio, l’emissione del documento commerciale e gli adempimenti IVA verso il cliente finale, in forza di un contratto atipico con successivo riversamento degli incassi all’operatore al netto di una commissione.

L’Agenzia dell’entrate ricostruisce il quadro normativo generale in materia di documentazione delle operazioni, ricordando che l’articolo 21 del D.P.R. IVA individua nel soggetto che effettua la cessione o la prestazione il soggetto tenuto all’emissione della fattura, mentre l’articolo 22 consente, per determinate prestazioni di servizi rese in locali aperti al pubblico, di sostituire la fattura con il documento commerciale e con la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015. Le specifiche tecniche dei registratori telematici confermano, del resto, che il registratore deve essere intestato alla partita IVA dell’esercente che pone in essere l’operazione.

Applicando tali principi al caso concreto, la risposta individua il soggetto obbligato nell’operatore che eroga materialmente i trattamenti estetici alla clientela. Il fatto che la società istante si occupi dell’incasso presso le proprie casse e gestisca contrattualmente i rapporti economici con l’operatore non modifica la qualificazione fiscale dell’operazione: il soggetto che rende il servizio di estetica al cliente finale è l’operatore, e su di lui gravano, quindi, gli obblighi di documentazione, certificazione dei corrispettivi, memorizzazione e trasmissione telematica e gestione IVA del rapporto. Ne consegue che l’operatore dovrà dotarsi di un proprio registratore telematico, intestato alla propria partita IVA.

La soluzione prospettata dall’istante viene, pertanto, espressamente disattesa. L’Agenzia precisa soltanto, in chiusura, che resta ferma la possibilità, in via generale, di documentare le operazioni mediante fattura e, in tale ambito, di avvalersi di un terzo per l’emissione materiale del documento, secondo la disciplina dell’articolo 21 del D.P.R. IVA. Ma questa eventuale modalità alternativa non consente di spostare sul mero incaricato dell’incasso la titolarità degli obblighi fiscali connessi a prestazioni che, nella sostanza, sono rese da un soggetto diverso.




POS-RT – Collegamento strumenti di pagamento elettronico – Le nuove FAQ di marzo 2026 – Termini, casi particolari e modalità di pagamento

Con nuove Faq introdotte precisazioni in materia di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici, con interventi sia su profili temporali sia su fattispecie particolari.

Gli aggiornamenti di marzo 2026 completano il quadro applicativo chiarendo:

  • le scadenze effettive del primo adempimento;
  • la gestione di errori e anomalie di censimento;
  • l’estensione dell’obbligo anche in presenza di assetti contrattuali complessi (franchising);
  • la corretta classificazione dei pagamenti nel documento commerciale;
  • i requisiti tecnici di accesso e operatività sulla piattaforma.

Di seguito sintesi e testo delle nuove risposte.

POS-RT – Termini di primo collegamento (POS già in uso)

Per i POS in uso al 1° gennaio 2026 o attivati nel mese di gennaio 2026, il collegamento ai registratori telematici deve essere effettuato entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione della procedura web (a partire dal 5 marzo 2026).

POS-RT – Termini per nuovi POS e variazioni

Per i POS attivati o modificati successivamente al 31 gennaio 2026, il collegamento deve essere effettuato nel periodo compreso tra il sesto giorno del secondo mese successivo all’attivazione o variazione e l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.


12. Quando devo registrare il collegamento degli strumenti di pagamento elettronico al registratore di cassa telematico o alla procedura web “Documento Commerciale on line”? (Pubblicata il 19 febbraio 2026 e aggiornata il 9 marzo 2026)

Risposta: Gli strumenti di pagamento elettronico di cui l’esercente era già in possesso al 1° gennaio 2026 o di cui è entrato in possesso nel mese di gennaio 2026 devono essere collegati entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione della procedura web.

Ad esempio, il POS già in possesso dell’esercente al 1° gennaio 2026 o attivato nel corso di gennaio dovrà essere collegato a partire dal 5 marzo 2026 ed entro i successivi 45 giorni.

In caso di variazione dei collegamenti già registrati o di attivazione di un nuovo POS in data successiva al 31 gennaio 2026, la registrazione dovrà essere sempre effettuata tra il sesto giorno del secondo mese successivo a quello di variazione o nuova attivazione e l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Ad esempio, il POS attivato nel mese di aprile 2026 dovrà essere collegato tra il 6 giugno e il 30 giugno 2026 mediante la procedura web disponibile nel sito dell’Agenzia.


POS-RT – POS erroneamente segnalato come restituito

In caso di erronea segnalazione di restituzione di un POS, lo strumento deve essere nuovamente inserito manualmente nella procedura, al fine di consentirne il successivo collegamento al registratore telematico.


25. Devo collegare un POS con il registratore di cassa telematico, ma ho comunicato per errore la sua restituzione tramite l’apposita funzionalità. Cosa devo fare? (Pubblicata il 9 marzo 2026)

Risposta: In questo caso il POS segnalato come “Restituito” non sarà più visibile tra i POS da collegare, per cui sarà necessario inserire manualmente i suoi dati identificativi tramite l’apposita funzionalità. Effettuata questa operazione sarà possibile selezionarlo per il collegamento.


POS-RT – Rilevanza dell’utilizzo vs titolarità (franchising e casi analoghi)

L’obbligo di collegamento del POS al registratore telematico sussiste anche qualora lo strumento di pagamento sia intestato a un soggetto terzo, rilevando l’utilizzo ai fini della certificazione dei corrispettivi e non la titolarità formale.


26. Nel mio punto vendita in franchising utilizzo un POS intestato al franchisor per incassare i corrispettivi che certifico con il registratore telematico intestato alla mia partita IVA. Devo comunque collegare questo POS al registratore di cassa? (Pubblicata il 9 marzo 2026)

Risposta: . In questo caso è necessario inserire manualmente i dati identificativi del POS non presente a sistema per mancata titolarità. Effettuata questa operazione sarà possibile selezionarlo per il collegamento con il proprio registratore di cassa.


POS-RT – Modalità di indicazione dell’assegno nel documento commerciale

I pagamenti effettuati mediante assegno bancario o circolare devono essere indicati nel documento commerciale come pagamenti in contante.


27. Ho ricevuto un pagamento con assegno bancario. Quale modalità di pagamento deve essere indicata sul documento commerciale? (Pubblicata il 17 marzo 2026)

Risposta: Nel caso di pagamento con assegno, bancario o circolare, il documento commerciale deve indicare che si tratta di una forma di pagamento contante.


POS-RT – Accesso alla procedura e accreditamento

L’accesso alla funzione di collegamento dei dispositivi POS sul portale “Fatture e Corrispettiviè subordinato all’accreditamento dell’esercente, possibile  anche tramite intermediario delegato al servizio di accreditamento e censimento dispositivi.


28. Nella procedura web non trovo il link “Collegamento dispositivi POS”. Cosa devo fare? (Pubblicata il 17 marzo 2026)

Risposta: È necessario verificare di essere accreditato come esercente sul portale “Fatture e Corrispettivi”. Il collegamento dei dispositivi, infatti, può essere effettuato dall’esercente accreditato anche per il tramite di un suo intermediario delegato all’ “Accreditamento e censimento dispositivi”.

Per accreditarsi come esercente utilizzare il servizio “Accreditamento” disponibile nell’area dei “Corrispettivi del portale.





Collegamento tra Registratori di cassa (Rt) e Pos. Attivo il servizio web | Prima comunicazione entro il 20 aprile

È stato attivato, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il nuovo servizio per permettere il collegamento tra registratori telematici (Rt) e strumenti di pagamento elettronico, reso obbligatorio dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026. Non si tratta di un collegamento fisico, ma di un abbinamento “virtuale” tramite un servizio online, disponibile da oggi in area riservata sul sito dell’Agenzia.

Disponibile anche una guida dedicata per gli operatori e per i loro intermediari, che spiega passo dopo passo come procedere per completare la comunicazione e alcune Faq di chiarimento su casistiche specifiche.

 

 

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Come collegare Rt e Pos

 

Per abbinare registratori telematici e Pos, l’esercente, anche tramite intermediario, deve accedere al portale “Fatture e corrispettivi” e associare, tramite il servizio “Gestione collegamenti”, la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe tributaria con i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. Per rendere più semplice l’operazione, all’esercente viene mostrato l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, preventivamente comunicati all’Agenzia dagli operatori finanziari. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia (“Documento Commerciale on line”), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio.

 

Le scadenze da rispettare

 

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1° e il 31 gennaio 2026, è previsto un termine di 45 giorni a partire da oggi: per completare la registrazione c’è tempo, quindi, fino al prossimo 20 aprile. Per la prima associazione o per eventuali variazioni, invece, l’abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Quindi se un nuovo Pos inizia a operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio.

 

Una guida operativa a disposizione degli esercenti

 

Per rendere più agevole l’uso del servizio da parte degli esercenti, l’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito, ha messo a disposizione una guida operativa in cui, anche attraverso immagini e tabelle, sono illustrati i passi per portare a termine l’abbinamento. Sempre sul sito dell’Agenzia, sono consultabili le Faq dedicate a diversi argomenti: ad esempio la possibilità di collegare uno stesso strumento di pagamento a più registratori di cassa telematici; l’esclusione dall’obbligo per gli esercenti che utilizzano il Pos esclusivamente per pagamenti relativi a operazioni esonerate dall’obbligo di emissione del documento commerciale; gli identificativi degli strumenti di pagamento elettronico necessari per effettuare il collegamento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 marzo 2026)




Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 20 febbraio 2026

Due interpelli con indicazioni operative su intermediari finanziari e su collegamento POS–RT.

 

Risposta n. 43/2026 (20/02/2026)

 

SIM “di classe 3” con sola consulenza: esclusi gli obblighi ARF, monitoraggio ex D.L. 167/1990 e segnalazioni FATCA/CRS, se manca gestione/custodia di liquidità e strumenti dei clienti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 43 del 20 febbraio 2026Oggetto: ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI – Articolo 7, comma 6, D.P.R. 29/09/1973, n. 605 – Articolo 11, comma 2, D.L. 06/12/2011, n. 201 – SIM Di Classe 3 – Servizi di sola consulenza in materia di investimenti – Esclusione dall’obbligo di comunicazione – Monitoraggio Fiscale ex D.L. 28/06/1990, n. 167 – Segnalazioni Foreign Account Tax Compliance Act (FATC – Accordo intergovernativo Italia-USA del 10 gennaio 2014 e D.M. 6 agosto 2015) – Obblighi di segnalazione CRS (Direttiva 2014/107/UE, L. n. 95/2015 e D.M. 28 dicembre 2015), relativi allo scambio di informazioni tra Paesi aderenti

La questione – La società istante, SIM di classe 3 autorizzata alla consulenza in materia di investimenti ex art. 1, comma 5, lettera f), TUF, rappresenta di operare con vincoli Consob che escludono la detenzione anche temporanea di strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela e l’assunzione di rischi, limitandosi a raccomandazioni personalizzate e monitoraggio degli asset detenuti dai clienti presso intermediari terzi.

Con riferimento alla comunicazione dei rapporti finanziari (ARF), l’Agenzia delle entrate richiama l’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973 e l’art. 11, comma 2, D.L. n. 201/2011, nonché i chiarimenti di prassi secondo cui possono essere esclusi dall’obbligo i rapporti aventi esclusivamente a oggetto la prestazione di servizi di consulenza, in assenza di rapporti continuativi di deposito/custodia/gestione o di operazioni finanziarie svolte “per conto” mediante movimentazione di conti.

In coerenza, la risposta conclude “nel presupposto che l’istante non eserciti attività di investimento per conto di terzi, non detenga strumenti finanziari o liquidità dei clienti, e non si occupi della loro movimentazione – elementi che involgono un’attività di verifica fattuale non esercitabile in sede di interpello – (…) che lo svolgimento dell’attività di mera consulenza in materia di investimenti, effettuata solo mediante raccomandazioni personalizzate tese alla gestione del patrimonio detenuto presso terzi autorizzati, non sia soggetta agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei rapporti finanziari, di monitoraggio fiscale, di segnalazione FATCA e CRS”.

 

 

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Risposta n. 44/2026 (20/02/2026)

 

Collegamento POS-RT: obbligo solo per chi memorizza/trasmette corrispettivi ex art. 2 D.Lgs. n.127/2015; bowling con biglietteria SIAE escluso; bar/ristorante obbligati; un solo POS possibile, inclusi POS “mobile”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 44 del 20 febbraio 2026Oggetto: COLLEGAMENTO POS-RT – Corrispettivi – Collegamento POS (Point Of Sale)-Registratore Telematico – Articolo 2, comma 3, D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Modifiche legge di bilancio 2025 – Provvedimento 31/10/2025, Prot. 424470 – Attività con biglietteria SIAE – Esoneri da memorizzazione/trasmissione – Attività escluse da documento fiscale – Bar e ristorazione – POS Unico per più attività – Dispositivi Portatili (Smartphone/SumUp) – Censimento e collegamento “logico”.

La questione – L’istanza proviene da un gestore di centro bowling (con attività accessorie) che chiede come applicare, dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione/memorizzazione dei corrispettivi, introdotto (in modifica dell’art. 2 D.Lgs. 127/2015) dalla legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207) e attuato con provvedimento 31 ottobre 2025, prot. 424470.

L’Agenzia delle entrate distingue le attività:

Bowling con biglietteria SIAE: gli obblighi di certificazione sono assolti tramite titoli di accesso e i dati sono già trasmessi nel circuito SIAE; pertanto non sussiste in capo all’interpellante alcun obbligo di collegare il POS a una biglietteria automatizzata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 2015.

Sala giochi/carambole/ping pong: trattandosi di operazioni rientranti negli esoneri dagli obblighi di memorizzazione e trasmissione (richiamati via D.P.R. n. 696/1996 e DM Mef10 maggio 2019), non sussiste l’obbligo di dotarsi di un POS con relativo censimento nel proprio cassetto fiscale per le attività di sala giochi, sala carambole e ping pong

Bar e ristorazione: attività soggette a memorizzazione/trasmissione corrispettivi ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015; qui l’obbligo di collegamento POS-RT opera necessariamente con modalità “logiche” (lo “scambio importo” è facoltativo e non è l’adempimento richiesto dalla norma).

Sul POS “unico” per più attività, l’Agenzia chiarisce che non è vietato usare un solo dispositivo: è sufficiente adempiere al collegamento per le attività obbligate e indicare correttamente, in fase di emissione del documento commerciale, le forme di pagamento e i relativi importi. Al riguardo, evidenziato che è sempre possibile, seppur non obbligatorio, emettere documenti commerciali anche per operazioni per le quali non vi è obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, utilizzando l’apposito codice ‘‘natura IVA’’ N2 in fase di registrazione dell’operazione con il registratore telematico.

Quanto ai POS portatili/app (es. SumUp), non vi è un elenco tassativo: la novità è il vincolo di censimento e collegamento previsto dalla disciplina, non una preclusione all’utilizzo di tali strumenti.




POS-RT: pronta la guida dell’Agenzia delle entrate per il collegamento tra pagamenti elettronici e corrispettivi. Online anche il manuale, le FAQ e i “suggerimenti pratici”

Dal 2026 è operativo il nuovo adempimento che richiede agli esercenti di “collegare gli strumenti con cui memorizzano/trasmettono i corrispettivi (registratori telematici – RT – e procedura web “Documento Commerciale on line”) con i dispositivi con cui incassano pagamenti elettronici (POS fisici e virtuali).

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una Guida operativa che illustra il collegamento e fornisce esempi pratici e indicazioni organizzative per adempiere correttamente.

Termini: avvio a marzo 2026 e finestre temporali per i nuovi POS. La procedura web sarà resa disponibile nei primi giorni di marzo 2026 (con avviso sul sito dell’Agenzia). 

Insieme alla Guida, nella pagina dedicata al Collegamento POS–RT, l’Agenzia rende disponibili anche:

  • il Manuale operativo con il percorso e le schermate per collegamenti puntuali (fino a 5 RT e oltre), inserimento manuale del POS e collegamento massivo via file CSV, oltre a funzioni come “storico collegamenti” e “POS non collegati”;
  • le FAQ con risposte su disponibilità della procedura, deleghe, strumenti da collegare e tempistiche;
  • i “Suggerimenti pratici” per i casi con più punti vendita, con indicazioni di ricognizione preliminare (matricole RT/indirizzi) e reperimento dei dati POS (Acquirer/Terminal ID), anche in vista di gestione tramite intermediario delegato.

La pagina di riferimento indicata dall’Agenzia è: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/collegamento-pos-rt

 

Esclusioni e “casi misti”

 

La Guida e le FAQ chiariscono che:

  • non c’è obbligo se tutti i corrispettivi sono certificati solo con fattura;
  • sono fuori dall’ambito (come corrispettivi) le operazioni certificate con vending machine, carburanti e ricariche veicoli elettrici;
  • per i corrispettivi esonerati (es. tabacchi/monopoli, vendite a distanza, ecc.) in linea generale non si applica, ma se lo stesso POS incassa sia operazioni con documento commerciale sia operazioni esonerate, il POS va comunque collegato.

È inoltre possibile “chiudere”/segnalare in procedura POS non più nella disponibilità, non riconosciuti, o utilizzati solo per operazioni escluse/esonerate, attraverso la funzione “POS non collegati” e motivazione di chiusura (operazione che rende il POS non più selezionabile per il collegamento). 

La Guida ricorda che l’errata indicazione in RT della modalità di incasso al momento dell’emissione del documento commerciale comporta la sanzione prevista dall’art. 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. 471/1997.

 

 

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Vedi anche:

 

Collegamento POS-RT: obbligo solo per chi memorizza/trasmette corrispettivi ex art. 2 D.Lgs. n.127/2015; bowling con biglietteria SIAE escluso; bar/ristorante obbligati; un solo POS possibile, inclusi POS “mobile”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 44 del 20 febbraio 2026 – Oggetto: COLLEGAMENTO POS-RT – Corrispettivi – Collegamento POS (Point Of Sale)-Registratore Telematico – Articolo 2, comma 3, D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Modifiche legge di bilancio 2025 – Provvedimento 31/10/2025, Prot. 424470 – Attività con biglietteria SIAE – Esoneri da memorizzazione/trasmissione – Attività escluse da documento fiscale – Bar e ristorazione – POS Unico per più attività – Dispositivi Portatili (Smartphone/SumUp) – Censimento e collegamento “logico”

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2025, prot. n. 424470recante: «Attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 –definizione delle modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi; definizione delle modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici». Pubblicato il 31.10.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Periodo di sperimentazione dei precompilati IVA. Esteso al 2025

Estesa al 2025 la fase di sperimentazione per la predisposizione delle bozze dei registri, dei prospetti riepilogativi, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe) e della dichiarazione annuale IVA. Lo stabilisce il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2025, prot. n. 21477/2025.

In pratica, è stato prolungato il periodo sperimentatale anche al 2025 al fine di verificare l’utilizzo del nuovo servizio di scarico massivo in cooperazione applicativa dei documenti precompilati da parte dei soggetti IVA e degli intermediari. Inoltre, provvedimento al punto 2, dispone che le funzionalità previste nell’area web per la visualizzazione, modifica e integrazione dei registri IVA mensili saranno attivabili anche nel caso di un numero di operazioni mensili superiore a 1.000, ma inferiore a 2.000. Nel caso di un numero di operazioni mensili superiore a 2.000, l’utente potrà solo scaricare i dati. Confermate, infine, le modalità di accesso all’applicativo web, le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell’Agenzia delle entrate, disciplinate con i precedenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

A tal proposito si ricorda che l’articolo 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 nei primi 2 commi, prevede che «1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) liquidazione periodica dell’IVA;

1.1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l’Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell’IVA».

Di conseguenza, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 sono state individuate le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti elencati nel comma 1 del citato articolo 4, la platea dei destinatari e le modalità di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati.

Al citato provvedimento ha fatto seguito l’ampliamento della platea dei soggetti destinatari dei documenti IVA elaborati dall’Agenzia e l’estensione al 2023 del periodo di sperimentazione (cfr. provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 9652 del 12 gennaio 2023). Allo stesso modo, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 11806 del 19 gennaio 2024 è stato esteso il periodo sperimentale anche al 2024. Questo, come spiega la parte motiva del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2025, prot. n. 21477/2025, per consolidare le funzionalità dell’applicativo web dei documenti IVA precompilati, per una più corretta integrazione dei registri IVA proposti e per migliorare la determinazione della liquidazione IVA periodica e annuale. Peraltro, nel corso del 2024 per consentire una maggiore fruizione dei documenti IVA precompilati predisposti dall’Agenzia, è stata estesa ai registri IVA e alla Lipe la funzionalità di scarico dei documenti tramite i servizi in cooperazione applicativa machine to machine di cui al punto 8 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, già attiva per i file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e degli elenchi A e B del bollo. Tale funzionalità permette un colloquio automatico tra sistemi informatici, per consentire ai soggetti IVA e ai loro intermediari di acquisire nei propri sistemi gestionali i dati precompilati in via automatica, oppure utilizzarli per un confronto con le informazioni a loro disposizione. Nel corso del 2025 la stessa funzione di scarico automatico verrà estesa anche alla dichiarazione IVA precompilata.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2025, prot. n. 21477/2025, recante: «Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Ulteriore estensione del periodo sperimentale stabilito con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021». (Pubblicato il 28.01.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

 

I Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate richiamati

 

Prosegue anche per il 2024 il periodo di sperimentazione con i dati acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e con i dati dei corrispettivi telematici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2024, prot. n. 11806/2024, recante: «Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Ulteriore estensione del periodo sperimentale stabilito con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021», pubblicato il 19.01.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2023, prot. n. 9652/2023, recante: «Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento e modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021», pubblicato il 12.01.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Fatture elettroniche. Le nuove regole di memorizzazione anche al fine di utilizzarle per l’analisi del rischio e controllo a fini fiscali e per le funzioni di polizia economica e finanziaria

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 novembre 2022, prot. n. 433608/2022: «Regole tecniche  per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»

 

Documenti IVA precompilati con le operazioni dal 1° luglio 2021. Il provvedimento con regole e destinatari

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2021, prot. n. 183994/2021: «Modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, riguardante la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA», pubblicato l’8.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Online la Precompilata IVA 2024 per professionisti e imprese. Escluse talune categorie che applicano regimi speciali ai fini IVA

È ora possibile visualizzare la dichiarazione con i dati inseriti dall’Agenzia delle entrate.

Dal 15 febbraio via libera all’invio

Precompilata IVA al via per circa 2,4 milioni di professionisti e imprese. È adesso attivo il servizio che consente di visualizzare il proprio modello 2024, in parte già compilato dall’Agenzia delle Entrate, mentre da giovedì prossimo, 15 febbraio, sarà possibile modificare o integrare i dati, inviare la dichiarazione e versare l’eventuale imposta.

Prosegue quindi la sperimentazione avviata a febbraio 2023 per mettere a disposizione degli operatori la bozza della dichiarazione elaborata con i dati delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e dei corrispettivi telematici.

 

La platea interessata

 

Il servizio è disponibile da oggi (il 10 febbraio 2024, infatti, cadeva di sabato) per le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nella platea definita dai provvedimenti dell’8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023. In particolare, si tratta di soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie per le quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA (come, per esempio, le agenzie di viaggio e i soggetti che operano nel settore dell’editoria). Dentro anche i produttori agricoli e gli agriturismi.

 

Come visualizzare la propria Precompilata IVA

 

Per visualizzare la dichiarazione annuale predisposta dall’Agenzia occorre entrare con le proprie credenziali all’interno del portale Fatture e corrispettivi” e accedere alla sezione dedicata ai documenti IVA precompilati in cui è presente la sezione “Dichiarazione annuale Iva”.

Dal 15 febbraio, sarà poi possibile modificare e integrare i quadri del modello, aggiungere i quadri non precompilati, inviare la dichiarazione e versare l’imposta con addebito diretto sul proprio conto (o, in alternativa, stampare il modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie).

 

Le novità

 

Nel corso del 2023 sono state introdotte nuove funzionalità sui registri IVA precompilati per permettere l’indicazione di ulteriori dati utili a elaborare in maniera più puntuale la dichiarazione Iva precompilata. Nuovi campi consentono per esempio di indicare le percentuali di compensazione applicate alla cessione dei prodotti per le imprese che adottano il regime speciale dell’agricoltura e di specificare, nei casi di splafonamento, se l’IVA è stata versata con F24. Altre implementazioni invece interesseranno le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024: i destinatari dei documenti IVA precompilati e i loro intermediari potranno scaricare in forma massiva le bozze dei registri IVA mensili; i prospetti riepilogativi su base mensile e trimestrale; le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la bozza della dichiarazione IVA annuale. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 febbraio 2024)

 




Dichiarazione precompilata IVA sperimentale anche per il 2024

Prosegue anche per il 2024 il periodo di sperimentazione della precompilata Iva, elaborata grazie ai dati acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e con i dati dei corrispettivi telematici. Lo stabilisce un provvedimento (del 19 gennaio 2024, prot. n. 11806/2024) firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

 

Sperimentazione anche per quest’anno

 

Lo scopo dell’estensione al 2024 è di consolidare e arricchire i dati precompilati della platea dei contribuenti, imprese e professionisti, già individuata e che riguarda circa 2,4 milioni di soggetti Iva. Inoltre, recependo anche le richieste provenienti dalle associazioni di categoria, il provvedimento amplia la gamma dei servizi web a favore degli operatori economici e dei loro intermediari.

 

Si ampliano i servizi

 

A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 vengono previsti nuovi servizi per i titolari di partita Iva. In particolare, i destinatari dei documenti IVA precompilati e i loro intermediari potranno scaricare in forma massiva mediante un sistema di cooperazione applicativa su rete internet le bozze dei registri Iva mensili; i prospetti riepilogativi su base mensile e trimestrale; le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche; la bozza della dichiarazione Iva annuale. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate 19 gennaio 2024)

 

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2024, prot. n. 11806/2024, recante: «Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Ulteriore estensione del periodo sperimentale stabilito con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021», pubblicato il 19.01.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

I Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate richiamati dal provvedimento del 19 gennaio 2024, prot. n. 11806/2024:

 

Documenti IVA precompilati con le operazioni dal 1° luglio 2021. Il provvedimento con regole e destinatari

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2021, prot. n. 183994/2021: «Modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, riguardante la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA», pubblicato l’8.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Fatture elettroniche. Le nuove regole di memorizzazione anche al fine di utilizzarle per l’analisi del rischio e controllo a fini fiscali e per le funzioni di polizia economica e finanziaria

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 novembre 2022, prot. n. 433608/2022: «Regole tecniche  per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»

 

Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2023, prot. n. 9652/2023, recante: «Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento e modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021», pubblicato il 12.01.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 




Tardiva trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici. In arrivo gli alert del Fisco | Possibile la regolarizzazione con le disposizioni della cd. “Tregua fiscale”

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 marzo 2023, prot. n. 61196/2023 dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alle fatture elettroniche emesse oltre i termini previsti dal comma 4, articolo 21, del D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633 e ai corrispettivi telematici giornalieri trasmessi oltre i termini di cui al comma 6-ter, articolo 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

Gli elementi e le informazioni nel provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il contribuente, inoltre, qualora decida di correggere il proprio comportamento entro il 31 marzo 2023, potrà avvalersi anche delle disposizioni previste dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per regolarizzare le violazioni formali (commi da 166 a 173) e le violazioni “sostanziali” (commi da 174 a 178).

Si ricorda che l’accesso alla sanatoria delle irregolarità formali permette di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi. In sostanza, per quello che interessa in questa sede, regolarizzabili la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (cfr. articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997) e la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (cfr. articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997). Ai sensi dei commi 166 e 167, dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le violazioni formali possono essere regolarizzate con il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. In forza del successivo comma 168, la regolarizzazione si perfeziona, oltre che con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167, con la «rimozione delle irregolarità od omissioni». Ne deriva, in linea generale, che le irregolarità, infrazioni o inosservanze compiute entro il 31 ottobre 2022 devono essere rimosse – per ciascun periodo d’imposta – al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata (31 marzo 2024). (Cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023)

Tuttavia, qualora alla tardiva trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici corrisponda anche ad una tardiva/errata liquidazione dell’IVA la violazione diviene sostanziale. In tal caso, si dovrà utilizzare il ravvedimento (speciale o ordinario). Si ricorda che in deroga alla disciplina ordinaria del ravvedimento operoso, la regolarizzazione cd. “speciale” (applicabile alla violazioni prodromiche non formali) avviene con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, e si perfeziona con il versamento del quantum dovuto in un’unica soluzione, ovvero della prima rata, entro il 31 marzo 2023, nonché con la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni ravvedute. È ammesso, infatti, il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, mentre, sulle rate successive alla prima – da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno – sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. (Vedi speciale: Speciale “Tregua fiscale).

Nel provvedimento, infine, sono indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

 

Link ai documenti richiamati:

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 marzo 2023, prot. n. 61196/2023, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici», pubblicato il 06.03.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, concernente l’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, riguardante la regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

I codici tributo per il pagamento delle somme dovute per la fruizione della misure previste dalla “Tregua fiscale

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 14 febbraio 2023con oggetto: «RISCOSSIONE – TREGUA FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 




Al via la Dichiarazione precompilata IVA 2023 (anno d’imposta 2022)

Dopo il 730 precompilato, già disponibile per dipendenti e pensionati, nuove semplificazioni fiscali arrivano anche per le Partite IVA. Prende infatti il via da oggi la dichiarazione IVA precompilata, che consentirà a 2,4 milioni di imprese e professionisti di visualizzare e scaricare il proprio modello con i dati relativi all’anno d’imposta 2022 inseriti direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Dal 15 febbraio sarà poi possibile modificarlo, integrarlo e procedere all’invio. La nuova funzionalità, disponibile nel portale “Fatture e corrispettivi” consente anche di calcolare e pagare l’imposta ed eventualmente di inviare una dichiarazione correttiva o integrativa. Si possono inoltre importare nei propri sistemi gestionali i dati precompilati, in modo da poterli confrontare con quelli contenuti nei propri data base. La dichiarazione annuale si aggiunge agli altri documenti precompilati per le Partite IVA e resi disponibili dal secondo semestre 2021, come i registri e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe).

Con la realizzazione della precompilata IVA l’Agenzia delle entrate contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per semplificare gli adempimenti di imprese e professionisti, la cui deadline è fissata per il mese di giugno 2023.

“L’introduzione di questo nuovo servizio – afferma il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini – è un supporto concreto che l’Agenzia mette a disposizione di una significativa platea del tessuto economico e produttivo, in un’ottica di trasparenza e collaborazione. Un sistema fiscale più semplice e che funziona meglio è un investimento non solo per il sistema-Paese ma anche per le prossime generazioni”.

 

La platea interessata

 

Il servizio è disponibile per le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nella platea definita dai provvedimenti dell’8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023. In particolare, si tratta di soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie come quelle che operano in particolari settori di attività o per i quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA (ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio). Con il provvedimento dello scorso gennaio sono stati inoltre inclusi nella platea, tra gli altri, i produttori agricoli (o coloro che svolgono attività agricole connesse) e gli agriturismi.

 

Come visualizzare la propria Precompilata Iva

 

Per visualizzare la dichiarazione annuale predisposta dall’Agenzia occorre entrare con le proprie credenziali all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e accedere alla sezione dedicata ai Documenti IVA precompilati in cui è presente la nuova sezione “Dichiarazione annuale IVA.

Dal 15 febbraio, sarà poi possibile modificare e integrare i quadri del modello, aggiungere i quadri che non sono precompilati, inviare la dichiarazione ed effettuare il pagamento dell’imposta da versare con addebito diretto sul proprio conto, o in alternativa, stampare il modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie. Per tutte le informazioni sulle nuove funzionalità è possibile consultare la sezione informativa e di assistenza dedicata ai documenti Iva precompilati disponibile sempre all’interno del portale.

 

Qual è la fonte dei dati precompilati dall’Agenzia

 

La bozza della dichiarazione IVA è stata elaborata grazie ai dati dei registri IVA precompilati, anche se non validati, ai dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente, a quelli della dichiarazione Iva dell’anno d’imposta precedente e ad altre informazioni presenti in Anagrafe tributaria (per esempio, i versamenti con F24).

 

Cosa si può fare con il nuovo servizio

 

È possibile modificare, integrare e inviare i dati riportati nei differenti quadri e righi della dichiarazione, ma anche scaricare la dichiarazione elaborata per poterla confrontare con i dati presenti nei propri applicativi. È possibile inoltre procedere al pagamento dell’IVA a debito, scegliendo la data di versamento, il numero delle rate in cui suddividere il pagamento, calcolare l’importo totale da versare (comprensivo di eventuale maggiorazione e interessi) e il dettaglio delle eventuali rate. Il nuovo servizio consente, eventualmente, di inviare una dichiarazione correttiva o una dichiarazione integrativa. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 febbraio 2023)

 

I Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate:

Documenti IVA precompilati con le operazioni dal 1° luglio 2021. Il provvedimento con regole e destinatari

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2021, prot. n. 183994/2021: «Modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, riguardante la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA», pubblicato l’8.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2023, prot. n. 9652/2023, recante: «Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento e modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021», pubblicato il 12.01.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Precompilati IVA. Estensione del periodo sperimentale e della platea dei soggetti passivi IVA interessati

Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (il n. 183994 dell’8 luglio 2021) sono state stabilite le modalità di predisposizione dei documenti IVA precompilati, le modalità di accesso e viene individuata la platea degli operatori interessati dalla novità. Il citato provvedimento disciplina, inoltre, le attività di memorizzazione dei dati e le regole di trattamento e sicurezza.

Ora con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2023, prot. n. 9652/2023, viene esteso al 2023 il periodo di sperimentazione e viene ampliata la platea dei soggetti destinatari dei documenti IVA elaborati dall’Agenzia.

In particolare, viene stabilito che a partire dalle operazioni effettuate nell’ultimo trimestre 2022, le bozze dei documenti IVA (ossia i registri IVA e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche), sono messe a disposizione, oltre che ai soggetti già individuati al punto 3 del citato provvedimento dell’8 luglio 2021, (soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1999, n. 542) anche ai soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA, ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del decreto IVA, nonché ai soggetti che applicano uno specifico metodo per la determinazione dell’IVA ammessa in detrazione (ad esempio, i produttori agricoli o coloro che svolgono attività agricole connesse o gli agriturismo) e a coloro che sono stati sottoposti a fallimento o liquidazione coatta amministrativa.

Inoltre, al fine di consentire ai soggetti IVA e ai loro intermediari di consultare le bozze dei documenti IVA elaborati, importarle nei propri sistemi e confrontarle con i dati presenti nei propri sistemi gestionali, anche nel caso in cui gli stessi non abbiano effettuato la convalida o l’integrazione dei registri dell’intero anno d’imposta, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, disposto che l’Agenzia provvede all’elaborazione della bozza della dichiarazione annuale IVA e alla messa a disposizione di una funzionalità per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione annuale inviata tramite applicativo web, per tutti i soggetti appartenenti alla platea nell’anno di riferimento. Per le stesse finalità, a partire dal 2023, le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e il servizio per il pagamento delle relative somme dovute, saranno messe a disposizione di tutti i soggetti inclusi nella platea dei destinatari delle bozze dei documenti IVA, anche nel caso in cui gli stessi non abbiano effettuato la convalida o l’integrazione di tutti i registri IVA relativi al trimestre di riferimento. Restano confermate le modalità di accesso all’applicativo web, le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell’Agenzia delle entrate, nonché le ipotesi in cui il soggetto rimane obbligato alla tenuta dei registri IVA disciplinate con il provvedimento dell’8 luglio 2021.

 

I Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate:

 

Documenti IVA precompilati con le operazioni dal 1° luglio 2021. Il provvedimento con regole e destinatari

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2021, prot. n. 183994/2021: «Modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, riguardante la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA», pubblicato l’8.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2023, prot. n. 9652/2023, recante: «Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento e modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021», pubblicato il 12.01.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Online la comunicazioni precompilate della liquidazione periodica IVA del terzo trimestre 2021

 

Da oggi sono disponibili sul Portale Fatture e corrispettivi le Comunicazioni precompilate della liquidazione periodica IVA del terzo trimestre 2021. Potranno visualizzare la Comunicazione tutti gli operatori IVA che hanno utilizzato e validato i registri IVA precompilati relativi al terzo trimestre 2021, messi a disposizione dall’Agenzia nelle scorse settimane. Grazie alla validazione, con o senza modifiche, infatti, l’Agenzia ha potuto elaborare la liquidazione IVA, in cui oltre ai dati provenienti dai registri stessi sono già caricati i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente e quelli delle comunicazioni IVA della liquidazione periodica del trimestre precedente. Una volta visualizzata, la Comunicazione IVA potrà essere modificata, integrata ed inviata. Semplificazione anche per il pagamento: è possibile scegliere l’addebito diretto sul conto corrente oppure scaricare il modello F24 per effettuare il versamento in autonomia. Si apre così la fase due dell’operazione Precompilata IVA partita lo scorso 13 settembre con la messa a disposizione delle prime bozze dei registri IVA. Chi convaliderà i registri per tutti i trimestri del prossimo anno, oltre a visualizzare la Comunicazione IVA precompilata per il trimestre di riferimento, dal 2023 troverà nella propria area riservata anche la dichiarazione annuale IVA già predisposta dall’Agenzia.

 

Disponibili le Comunicazioni IVA periodiche

 

La comunicazione IVA è visualizzabile all’interno del portale Fatture corrispettivi nella sezione denominata “Liquidazioni periodiche IVA”. Gli operatori potranno modificare la bozza precompilata, integrarla ed inviarla. Inoltre, è possibile effettuare il pagamento dell’IVA dovuta con addebito diretto sul proprio conto, o in alternativa, stampare il modello F24 precompilato per procedere al pagamento con le modalità ordinarie. II pagamento sarà ancora più semplice se la Comunicazione è inviata entro il termine di versamento dell’IVA dovuta (per il terzo trimestre entro il 16 novembre) e quindi prima del termine ordinario (per il terzo trimestre il 30 novembre): nella sezione dedicata ai pagamenti saranno infatti già preimpostati sia il codice del tributo sia l’importo da pagare, senza necessità di alcun calcolo.

 

Cosa c’è nella Comunicazione IVA precompilata

 

La bozza della Comunicazione IVA è elaborata utilizzando, oltre ai dati contenuti nei registri IVA precompilati e validati dagli operatori, i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente e quelli delle comunicazioni IVA della liquidazione periodica del trimestre precedente.

(Così, comunicato Stampa Agenzia delle entrate dell’8 novembre 2021)

 

 

REGISTRI IVA, LIPE E DICHIARAZIONE IVA

Documenti IVA precompilati con le operazioni dal 1° luglio 2021. Approvato il provvedimento con regole e destinatari. Dal 13 settembre disponibili le prime bozze dei registri

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2021, prot. n. 183994/2021: «Modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, riguardante la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA»

 

 

 




Precompilata IVA. Disponibili online i registri IVA già compilati per 2 milioni di partite IVA

La digitalizzazione del Fisco compie un altro significativo passo avanti. Da oggi (13.09.2021), infatti, i registri IVA precompilati sono disponibili online per 2 milioni di contribuenti che li possono consultare all’interno del portale Fatture e corrispettivi validando o modificando i dati delle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021. Grazie a questa ulteriore semplificazione, gli operatori possono visualizzare e convalidare i dati, con o senza modifiche, e beneficiare dell’esonero dalla tenuta dei registri. Chi convaliderà i registri per tutti i trimestri del prossimo anno, dal 2023 troverà nella propria area riservata anche la dichiarazione annuale IVA già predisposta. La novità riguarda attualmente circa 2 milioni di operatori IVA, ossia i soggetti residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA (sono escluse alcune categorie di soggetti che operano in particolari settori o con regimi speciali ai fini IVA). Chi utilizzerà i registri IVA precompilati, convalidandoli direttamente oppure integrandoli prima, potrà inoltre accedere, dal 6 novembre, anche alla comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe), elaborata in bozza dall’Agenzia per il trimestre di riferimento.

 

Una platea iniziale di 2 milioni di soggetti

 

La platea di operatori coinvolti in questa prima fase comprende circa 2 milioni di contribuenti. La sperimentazione, infatti, che riguarda gli anni d’imposta 2021 e 2022, coinvolge gli operatori residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie di soggetti, come chi opera in particolari settori di attività o per cui sono previsti regimi speciali ai fini IVA, come, ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio. Il soggetto passivo IVA che in base alle informazioni disponibili non sia stato individuato come appartenente alla platea, ma che ha le caratteristiche per esserne incluso, può segnalare tale circostanza e accedere ai documenti IVA precompilati.

 

Registri che si aggiornano continuamente

 

Le bozze dei registri mensili sono alimentate in via continuativa con i dati delle fatture elettroniche e delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere. Già a partire dal primo giorno del mese in lavorazione e fino al mese successivo al trimestre di riferimento il contribuente può visualizzare le bozze ed eventualmente modificarle o integrarle. Per consentire all’Agenzia di includere i dati in modo completo e preciso è necessario che le fatture elettroniche e le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere siano compilate e trasmesse al Sistema di interscambio (SDI) secondo i criteri individuati dall’Agenzia e riportati in un’apposita Guida operativa pubblicata sul portale Fatture e corrispettivi.

 

I vantaggi della precompilazione

 

Non appena i dati sono completi o integrati rispetto alle operazioni IVA effettuate, i registri IVA possono essere convalidati. Il vantaggio è concreto e immediato: con la convalida, infatti, i registri sono memorizzati dall’Agenzia e per il trimestre di riferimento il contribuente può fruire dell’esonero dalla tenuta dei registri. Non solo: grazie alla convalida, a partire dal prossimo 6 novembre con riferimento al terzo trimestre 2021 e successivamente a regime, viene elaborata anche la bozza della liquidazione periodica IVA. Infine, se la convalida viene effettuata per tutti i trimestri dell’anno, verrà elaborata, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA. Il sistema consente anche di estrarre le bozze in formato xml e importarle nei propri applicativi oppure utilizzarle per un confronto con i dati dei propri registri.

 

Accesso dal Portale Fatture e corrispettivi

 

Dopo l’autenticazione al portale Fatture e corrispettivi, i documenti precompilati sono visualizzabili tramite un nuovo applicativo web dedicato, in cui le informazioni e i documenti disponibili saranno organizzati in 4 aree distinte. Fin da subito sono online le prime due: l’area “Profilo soggetto IVA”, in cui gli operatori troveranno i dati anagrafici, l’appartenenza o meno alla platea e la percentuale soggettiva di detraibilità, e la sezione “Registri IVA mensili”, in cui è possibile visualizzare, modificare, integrare, convalidare ed estrarre i dati delle bozze dei registri IVA precompilati. Da metà ottobre 2021 si aggiungerà la sezione delle Liquidazioni IVA periodiche precompilate (Lipe), in cui, dal 6 novembre 2021 sarà disponibile la liquidazione del terzo trimestre dell’anno in corso e che consentirà di estrarre le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, modificare e integrare i dati proposti, inviare la comunicazione ed effettuare il pagamento dell’IVA a debito. Infine, dal 2023 si attiverà il box relativo alla dichiarazione annuale IVA. In quest’ultima sezione gli operatori, oltre che visualizzare la bozza della dichiarazione annuale IVA precompilata, che potranno modificare, integrare ed inviare, troveranno e potranno modificare e inviare anche il modello F24 correlato alla dichiarazione in lavorazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 13 settembre 2021)

 

Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate

 

REGISTRI IVA, LIPE E DICHIARAZIONE IVA

Documenti IVA precompilati con le operazioni dal 1° luglio 2021. Approvato il provvedimento con regole e destinatari. Dal 13 settembre disponibili le prime bozze dei registri

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2021, prot. n. 183994/2021: «Modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, riguardante la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA»