Risposte ad istanza di consulenza giuridica dalla n. 1 alla n. 9 del 2026

Le risposte ad istanza di consulenza giuridica qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 3 luglio 2026, riguardano, in particolare, l’applicazione dell’imposta di bollo nei contratti pubblici esclusi nei settori ordinari, il trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria integrativa, la disciplina dei fondi pensione negoziali e il trattamento IVA di specifiche prestazioni rese nei settori sanitario, ambientale e dei dispositivi medici.
Tra i chiarimenti di maggiore interesse si segnalano quelli relativi all’applicazione dell’imposta di bollo una tantum prevista dal Codice dei contratti pubblici anche ai servizi affidati in base a diritto esclusivo, all’esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei contributi sanitari versati dal datore di lavoro in costanza di rapporto, nonché all’esclusione dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva dei fondi pensione della voce “Risconto contributi per copertura oneri amministrativi”, al ricorrere delle condizioni indicate dall’Agenzia.
In materia IVA, la raccolta comprende i chiarimenti sul servizio opzionale di lavanderia per gli ospiti delle RSA, soggetto ad aliquota ordinaria se non rientra nella gestione globale della struttura; sull’esclusione dal campo IVA degli importi relativi ad analisi, prove e diagnosi svolte da laboratori ufficiali nell’ambito dei controlli pubblici nella filiera agroalimentare; sull’applicazione dell’aliquota del 10 per cento al trasporto di rifiuti quale autonoma prestazione di gestione, anche se finalizzato a discarica o recupero; e, infine, sulle modalità di esercizio della detrazione IVA connesse al payback dei dispositivi medici.

La raccolta sarà aggiornata di volta in volta, in base alla pubblicazione delle nuove risposte ad istanza di consulenza giuridica da parte dell’Agenzia delle entrate.

Ultimo aggiornamento: 3 settembre 2026

 

Consulenza giuridica n. 1 del 16/01/2026

Contratti pubblici esclusi nei settori ordinari: l’imposta di bollo una tantum di cui all’articolo 18, comma 10, del Codice si applica anche ai servizi affidati in base a diritto esclusivo ex articolo 56

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 1 del 16 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Contratti pubblici – Contratti di servizi esclusi nei settori ordinari ai sensi dell’articolo 56, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Applicazione dell’imposta di bollo una tantum di cui all’articolo 18, comma 10, del Codice dei contratti pubblici.

 

Consulenza giuridica n. 2 del 26/01/2026

Assistenza sanitaria integrativa: contributi sanitari versati dal datore in costanza di rapporto esclusi dal reddito anche se la copertura decorre quando il rapporto può non essere più in essere

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 2 del 26 gennaio 2026 – Oggetto: REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – Assistenza sanitaria integrativa – Contributi versati dal datore di lavoro in conformità al CCNL in costanza di tale rapporto ad un fondo iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che opera secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti  –  Non rilevanza della possibile assenza del rapporto di lavoro alla data di decorrenza della copertura prevista dalla polizza – Articolo 51, comma 2, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

 

Consulenza giuridica n. 3 del 27/02/2026

Fondi pensione negoziali: il risconto dei contributi per oneri amministrativi resta fuori dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva se coerente con budget, nota integrativa e informativa agli aderenti

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 3 del 27 febbraio 2026 – Oggetto: PREVIDENZA COMPLEMENTARE – Fondi pensione – Trattamento fiscale e dichiarativo della voce “Risconto contributi per copertura oneri amministrativi” – Esclusione della voce dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – Condizioni

 

Consulenza giuridica n. 4 del 03/03/2026

RSA: servizio opzionale di lavanderia per indumenti personali soggetto a IVA ordinaria se non rientra nella gestione globale, anche quando reso da cooperative sociali

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 4 del 3 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – – Aliquote IVA – Residenze Sanitarie Assistenziali – Servizio di lavanderia per indumenti personali degli ospiti – Aliquota IVA ordinaria se il servizio non rientra nella gestione globale della RSA – Caso di specie – Servizio di lavanderia per gli indumenti personali degli ospiti della RSA, consistente in un servizio che non attiene alla gestione globale della RSA, ma che è solo incidentalmente collegato con essa.

 

Consulenza giuridica n. 5 del 09/03/2026

Controlli ufficiali nella filiera agroalimentare: esclusi da IVA gli importi riversati a copertura dei costi di analisi, prove e diagnosi svolte nell’ambito dei controlli ufficiali in veste pubblicistico-autoritativa

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 5 del 9 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Controlli ufficiali nella filiera agroalimentare – Importi relativi ai costi di analisi, prove e diagnosi svolte da laboratori ufficiali – Esclusione dal campo IVA per attività rese in veste di pubblica autorità.

 

Consulenza giuridica n. 6 del 17/03/2026

Rifiuti: il trasporto è autonoma prestazione di gestione soggetta a IVA al 10 per cento anche se finalizzato a discarica o recupero; l’esclusione riguarda solo conferimento e incenerimento senza recupero efficiente

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 6 del 17 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Aliquote IVA – Rifiuti – Aliquota IVA del trasporto di rifiuti anche se finalizzato al conferimento in discarica o all’incenerimento senza recupero efficiente di energia – N. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.633.

 

Consulenza giuridica n. 7 del 31/03/2026

Payback dispositivi medici: IVA detraibile con calcolo analitico per aliquote e nota di variazione interna, da registrare nella liquidazione e dichiarazione del periodo di emissione

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 7 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto)  – Meccanismo del ‘payback per i dispositivi medici’- Esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA compresa nei versamenti – Modalità di calcolo, documento contabile e indicazione in liquidazione e dichiarazione – Articolo 9-­ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

 

Consulenza giuridica n. 8 del 03/07/2026

Crediti d’imposta da trasformazione di DTA: esclusa la libera cessione civilistica ex articolo 1260 c.c.; la cessione a terzi resta ammessa solo secondo la disciplina tributaria speciale degli articoli 43-bis e 43-ter del D.P.R. n. 602/1973

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 8 del 3 luglio 2026 – Oggetto: CREDITI D’IMPOSTA – Trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) in crediti d’imposta – Cessione a terzi e utilizzo in compensazione – Inapplicabilità della cessione ordinaria ex articolo 1260 del codice civile – Applicazione degli articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

Consulenza giuridica n. 9 del 01/09/2026

Acquisto d’azienda nell’accordo di ristrutturazione: il cessionario non risponde dei debiti fiscali del venditore anche se la transazione fiscale viene risolta per inadempimento

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 9 del 1° settembre 2026 – Oggetto: SANZIONI TRIBUTARIE – Transazione fiscale nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti – Risoluzione per inadempimento del debitore – Effetti sull’esonero della responsabilità del cessionario d’azienda – Esclusione – Articolo 14, comma 5-bis, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472.

In caso di cessione d’azienda effettuata nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, la disapplicazione del regime di responsabilità solidale del cessionario prevista dall’articolo 14, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 472 del 1997 opera in via definitiva e permane anche se la transazione fiscale stipulata dal cedente con l’Amministrazione finanziaria viene successivamente risolta per inadempimento. La risoluzione della transazione fiscale produce effetti tra debitore ed Erario e non può pregiudicare il cessionario terzo in buona fede, salvo il caso in cui la cessione sia stata attuata in frode ai crediti tributari ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 14.

 

Riferimenti normativi e documentali

 

Articolo 14, commi 1, 4 e 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Articolo 16, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
Articolo 3, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.
Articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sostituito dall’articolo 57 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Articolo 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sostituito dall’articolo 63 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sostituito dall’articolo 166, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Articolo 182-quater del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sostituito dagli articoli 57, comma 4-bis, e 101 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Articolo 51 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Articolo 2560, comma 2, del codice civile.
Articolo 1372 del codice civile.
Articolo 1458 del codice civile.
Risoluzione ministeriale 12 luglio 1999, n. 112.
Risposta ad istanza di consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 21 del 6 dicembre 2019.

Corte di cassazione, Sez. v, sentenza 14 marzo 2014, n. 5979 – Presidente: Cirillo  Ettore, Relatore: Olivieri Stefano 

In tema di riscossione dei tributi, l’art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introducendo misure antielusive a tutela dei crediti tributari, è norma speciale rispetto all’art. 2560, secondo comma, cod. civ., diretta ad evitare, tramite la previsione della responsabilità, solidale e sussidiaria, del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente, che, attraverso il trasferimento dell’azienda, sia dispersa la garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell’interesse pubblico. Ne consegue che, nell’ipotesi di cessione conforme a legge (commi 1, 2 e 3) ed in base ad un criterio incentivante volto a premiare la diligenza nell’assumere, prima della conclusione del negozio traslativo, informazioni sulla posizione debitoria del cedente, la responsabilità ha carattere sussidiario, con “beneficium excussionis”, ed è limitata nel “quantum” (entro il valore della cessione) e nell’oggetto (con riferimento alle imposte e sanzioni relative a violazioni commesse dal cedente nel triennio prima del contratto ovvero anche anteriormente, se già irrogate o contestate nel triennio, ovvero entro i limiti del debito risultante, alla data del contratto, dagli atti degli uffici finanziari e degli enti preposti all’accertamento dei tributi); qualora, invece, si tratti di cessione in frode al fisco, la medesima responsabilità è presunta “iuris tantum” “quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante”, senza che si applichino le limitazioni stabilite dai primi tre commi della norma.

Si ricorda che secondo la Corte Suprema di Cassazione, l’art. 14 del D.Lgs. n. 472 del 1997 ha introdotto misure antielusive di natura speciale rispetto all’ordinaria disciplina dettata dall’art. 2560, secondo comma, c.c., le quali, tramite la previsione della responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente, sono dirette ad evitare che attraverso la cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda, o anche mediante il trasferimento frazionato di singoli beni appartenenti al complesso aziendale, l’originaria generale garanzia patrimoniale del debitore possa essere dispersa in pregiudizio dell’interesse pubblico alla riscossione delle entrate finanziarie (cfr., ex multis, Cass. n. 14759/2021, Cass. n. 10647/2022, Cass. n. 3953/2024, 15948/2024).

 

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per la presentazione delle istanze di consulenza giuridica (Provvedimento dell’8 giugno 2026, n. 171016).



Presentazione dei modelli di dichiarazione IVA 2026. Pronti i software di compilazione e controllo

Dal 1° febbraio sarà possibile trasmettere i file contenenti le dichiarazioni IVA 2026.

Rilasciata la Versione 1.0.0 del 29/01/2026 del software IVA 2026 che consente la compilazione della dichiarazione modello IVA 2026 e della dichiarazione modello IVA Base 2026 da presentare in via autonoma.

L’applicazione mediante una serie di domande determina quale sia il modello IVA più adatto alle esigenze dell’utente e predispone i relativi quadri per la compilazione.

Tale scelta può comunque essere variata in qualunque momento selezionando (o deselezionando) l’apposita casella presente nel Frontespizio.

A tal riguardo, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet”, all’interno della categoria Controlli dichiarazioni dei redditi e ISA 2026, la versione 1.0.0 del 29/01/2026 relativa al modulo Controlli Dichiarazioni IVA 2026 (codice fornitura: IVA26).

 

 

Vedi anche:

Società non operative e credito IVA nel Modello IVA 2026. Le novità alla luce di CGUE C-341/22 e recenti della Cassazione

Nel Modello IVA 2026 (periodo d’imposta 2025) l’intervento in materia di società di comodo/non operative riguarda un riassetto organico delle …

Dichiarazione IVA 2026. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2025 e benefici premiali soggetti ISA e CPB

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2026, prot. n. 51732/2026 sono stati approvati i modelli di dichiarazione …




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 29/30 del 2025

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Speciale Modulistica 2026

Modelli dichiarativi ai fini IVA

Modelli e istruzioni – Periodo d’imposta 2025

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

La dichiarazione annuale IVA 2026

Società non operative e credito IVA nel Modello IVA 2026. Le novità alla luce di CGUE C-341/22 e recenti della Cassazione
Nel Modello IVA 2026 (periodo d’imposta 2025) l’intervento in materia di società di comodo/non operative riguarda un riassetto organico delle …
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Dichiarazione IVA 2026. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2025 e benefici premiali soggetti ISA e CPB
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2026, prot. n. 51732/2026 sono stati approvati i modelli di dichiarazione …
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Istruzioni e modelli per la dichiarazione IVA relativa all’anno 2025

Il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2026, prot. n. 51732/2026: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2026 concernenti l’anno 2025, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2026 ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto»

 

 

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Società non operative e credito IVA nel Modello IVA 2026. Le novità alla luce di CGUE C-341/22 e recenti della Cassazione

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2026, prot. n. 51732/2026 sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA/2026 (con i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ) e il modello IVA BASE/2026 (frontespizio e quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT), con le relative istruzioni.

In base all’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la dichiarazione IVA relativa all’ anno d’imposta 2025 deve essere presentata dal 1° febbraio al 30 aprile 2026.

 

 

Nel quadro delle novità introdotte nel Modello IVA 2026 e nelle istruzioni, assumono rilievo le modifiche connesse alle società non operative, che si collocano in un contesto giurisprudenziale – unionale e nazionale – orientato a ridimensionare preclusioni automatiche del diritto alla detrazione fondate su parametri meramente quantitativi.

Tali modifiche sono evidentemente “orientate” dalla sentenza della Corte di Giustizia UE 7 marzo 2024, causa C-341/22, che ha affermato:

“1) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone.

2) L’articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle”. (Così, dispositivo della Sentenza del 7 marzo 2024 – Corte di Giustizia Ue – Sezione III – Sentenza del 7 marzo 2024, Causa C-341/22 – Presidente: K. Jürimäe, Relatore: N. Jääskinen)

A valle della citata pronuncia della Corte di Giustizia UE, la giurisprudenza nazionale – in primis la Corte di Cassazione – ha iniziato a recepirne in modo espresso i principi, delineando un orientamento volto a disapplicare le preclusioni IVA automatiche fondate esclusivamente sul mancato superamento delle soglie del “test di operatività”. In tale direzione si colloca la Sentenza Cass., Sez. V, n. 22249 del 6 agosto 2024, che pone l’art. 30 della legge n. 724/1994 – nella parte in cui esclude la detrazione dell’IVA assolta a monte per i soggetti ritenuti non operativi sulla base di soglie quantitative – in conflitto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della direttiva 2006/112/CE, con conseguente dovere di disapplicazione da parte del giudice nazionale.

In termini conformi, l’Ordinanza Cass., Sez. V, n. 24442 dell’11 settembre 2024 ribadisce che la qualità di soggetto passivo IVA e il correlato diritto alla detrazione non possono essere negati per il solo dato dimensionale dei ricavi e che eventuali limitazioni devono essere sostenute da un accertamento effettivo e non meramente presuntivo, in linea con i principi di neutralità e proporzionalità richiamati dalla Corte UE.

Da ultimo, l’Ordinanza Cass., Sez. V, n. 33725 del 23 dicembre 2025 precisa ulteriormente che la presunzione di cui all’art. 30, comma 4-bis, L. 724/1994, ove utilizzata ai fini IVA per negare la detrazione o per “ribaltare” automaticamente sul contribuente l’onere della prova, risulta incompatibile con il diritto unionale e deve pertanto essere disapplicata, richiamando, peraltro, espressamente anche la Sentenza n. 22249 del 06/08/2024 (vedi anche: Corte di Cassazione, Sez. V, Sentenza n. 4157 del 18/02/2025  – Presidente: Bruschetta Ernestino Luigi, Relatore: La Rocca Giovanni).

 

Società di comodo/non operative: le modifiche del Modello IVA 2026

 

Nel Modello IVA 2026 (periodo d’imposta 2025) l’intervento in materia di società di comodo/non operative riguarda un riassetto organico delle evidenze dichiarative: si passa da una gestione “stratificata” (codici, richiami operativi e attestazioni specifiche) ad un impianto più essenziale, centrato su segnalazioni tramite caselle e sulla soppressione di presidi dichiarativi dedicati. Tale scelta è coerente, come anticipato, con il contesto giurisprudenziale unionale e nazionale che, a partire dalla CGUE C-341/22, ha valorizzato i principi di neutralità e proporzionalità, contrastando preclusioni automatiche del diritto alla detrazione IVA fondate unicamente su soglie quantitative e “test di operatività”.

 

Quadro VA – rigo VA15 (società non operative)

 

Nelle istruzioni IVA 2026 è presente un intervento mirato in relazione al rigo VA15; ne viene modificata la funzione dichiarativa e la modalità di compilazione rispetto al modello 2025. In particolare, viene superata la logica “a codici” collegata alla durata della condizione di “società di comodo” e alle conseguenti limitazioni IVA, sostituendola con un’unica casella di segnalazione della non operatività.

 

VA15: da “codici (1-4)” a “casella” per società non operative

 

Rispetto alla versione 2025, nel quale il rigo VA15 richiedeva l’indicazione di un codice da 1 a 4 (funzionale a rappresentare la casistica/“durata” della condizione di società di comodo e i relativi effetti), le istruzioni 2026 precisano che il rigo è costituito da una casella. Nel dettaglio nelle nuove istruzioni, si legge: “Rigo VA15 la casella deve essere barrata dalle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per segnalare che il soggetto si trova in tale situazione. La compilazione del presente rigo è richiesta anche alle società che nel periodo d’imposta hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo”.

Pertanto, la barratura della casella è solo finalizzata a segnalare tale specifica situazione in dichiarazione, senza più la necessità di distinguere la durata della qualifica tramite codifica numerica.

Vedi: l’immagine sotto riprodotta (estratto “da BOZZA INTERNET”, pag. 23) nella quale le modifiche alle istruzioni e rigo VA15 risultano rese immediatamente leggibili grazie al doppio livello grafico tipico delle bozze “con revisioni”: testo in grassetto/sottolineato per le aggiunte e testo barrato per le soppressioni.

 

Descrizione:

In apertura del paragrafo relativo al rigo VA15 del 2026 compaiono le nuove istruzioni (messa in evidenza) che stabiliscono che:

la casella deve essere barrata … dalle società che risultino non operative … per segnalare che il soggetto si trova in tale situazione”.

Questa parte, sottolineata e in evidenza, segnala la nuova logica di compilazione del rigo: VA15 diventa un flag “binario” (sì/no) per indicare non operatività, senza ulteriori articolazioni.

Testo eliminato evidenziato (barrature): soppressione dei “codici 1-4”

Subito dopo, nella stessa pagina, risulta interamente barrata la porzione di istruzioni che nel modello precedente imponeva di indicare in VA15 il codice corrispondente alle seguenti situazioni:

“1” società di comodo per l’anno oggetto di dichiarazione;

“2” società di comodo per l’anno oggetto e per quello precedente;

“3” società di comodo per l’anno oggetto e per i due precedenti;

“4” società di comodo per l’anno oggetto e per i due precedenti, con ulteriori condizioni operative.

La barratura di questo blocco è la “evidenza grafica” del punto dell’importante modifica dichiarativa: non si deve più rappresentare la “durata” della qualifica mediante codifica (1-4), ma solo segnalare la non operatività tramite casella.

Effetto conseguente: vengono barrate anche le istruzioni “derivate” (collegate ai codici)

Nella stessa pagina risultano barrati anche i passaggi ulteriori che nel 2025 erano costruiti proprio sul presupposto dell’esistenza dei codici 1-4, ad esempio le regole operative che richiamavano gli effetti della codifica sull’eccedenza IVA e sulle modalità di utilizzo del credito.

 

In altri termini: l’immagine sopra riportata mostra che non è stata modificata solo la “forma” del rigo, ma è stato rimosso l’intero impianto istruttorio ancorato alla selezione del codice.

Il rigo VA15 è ora costituito da una casella: la sua barratura è riservata alle società che risultano non operative, con funzione esclusivamente segnaletica della situazione soggettiva.

 

Coordinamento con Quadro VX

 

La riscrittura del VA15 trova un ulteriore elemento di coerenza sistematica nella modifica del rigo VX4: nel modello IVA 2026 è stato eliminato il riquadro che conteneva l’attestazione delle società e degli enti operativi.

Sul piano pratico, ciò comporta che:

  • non è più richiesta, in VX4 (vedi infra), la dichiarazione/attestazione legata all’“operatività” del soggetto;
  • le istruzioni 2026 al VX5 non contengono più le avvertenze sul divieto di compensazione e perdita definitiva del credito per società di comodo.

 

Quadro VX (Modello IVA 2026): novità righi VX4 e VX5

 

Rigo VX4: eliminata l’“attestazione di operatività” (società/enti non operativi)

 

Il nuovo Quadro VX 2026

 

 

Rispetto al Modello IVA 2025, nel Modello IVA 2026 viene meno l’intero presidio dichiarativo collegato all’ “attestazione delle società e degli enti operativi”.

L “attestazione delle società e degli enti operativi” del Quadro VX 2025:

 

Risulta quindi evidente come nel modello 2025 era presente, nel quadro VX, un riquadro autonomo denominato “Attestazione delle società e degli enti operativi” dove il sottoscrittore attestava di non rientrare tra le società e gli enti non operativi (ex art. 30 legge n. 724/1994).

Nel modello 2026 tale riquadro non compare più e il rigo VX4 resta circoscritto alla sola “Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi” (requisiti patrimoniali e contributivi per l’esonero da garanzia).

Coerentemente, anche nelle istruzioni 2026 scompare la sezione dedicata all’“Attestazione delle società e degli enti operativi” (con riferimenti a dichiarazione sostitutiva, conservazione documenti e casella “Interpello”), presente invece nelle istruzioni 2025.

Impatto operativo (VX4): non è più richiesta (né materialmente possibile nel modello) la sottoscrizione in dichiarazione della parte in cui si attestava la “non operatività”.

 

Rigo VX5: riordino delle istruzioni e scomparsa del richiamo operativo alle limitazioni “società di comodo”

 

Riguardo al rigo VX5 (importo da riportare in detrazione o in compensazione), le istruzioni 2026 confermano la parte “generale” (soglia 5.000 euro, visto/sottoscrizione alternativa, limite 50.000 per start up innovative, utilizzo del credito da integrativa, divieto di compensazione del credito del Gruppo IVA con debiti dei partecipanti, ecc.).

Tuttavia, nelle istruzioni viene espunto “il promemoria secondo cui per le società/enti di comodo, il credito IVA annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24. Espunta altresì, l’ulteriore precisazione relativa alla perdita definitiva del credito IVA annuale al ricorrere di condizioni pluriennali con riferimento alle casistiche elencate (es. società di comodo anche in annualità precedenti; assenza di operazioni rilevanti inferiori a determinate soglie).

 

Vedi: l’immagine sotto riprodotta (estratto “da BOZZA INTERNET”, pag. 55) nel quale le modifiche al rigo VA15 risultano rese immediatamente leggibili grazie al doppio livello grafico: testo in grassetto/sottolineato per le aggiunte e testo barrato per le soppressioni.

 

 

 

1) Rigo VX4 – cosa mostrano le barrature

I blocco di testo “Attestazione delle società e degli enti operativi” risulta integralmente barrato. In altri termini, la soppressione completa della sezione istruttoria che nel 2025 presidiava (nel quadro VX) le conseguenze dichiarative per i soggetti “di comodo/non operativi”.

Il Testo barrato (quindi eliminato nelle istruzioni 2026), conteneva:

  • la regola “preclusiva” sul rimborso (in pratica, il passaggio in cui si affermava che le società e gli enti considerati “di comodo” non hanno diritto a richiedere il rimborso del credito IVA annuale);
  • l’obbligo di dichiarazione sostitutiva (in pratica, l’indicazione che, per chiedere il rimborso, tali soggetti dovevano produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, volta ad attestare l’assenza dei requisiti di “società/enti di comodo”).

2) Rigo VX5 – cosa mostrano le barrature

Nel rigo VX5, non è barrata la parte generale sulla gestione del credito (riporto/compensazione, soglia 5.000 euro, visto/sottoscrizione alternativa, ecc.).

La barratura si concentra, invece, su un blocco specifico, collocato nella parte finale delle istruzioni del rigo.

Resta ferma l’istruzione “ordinaria” del VX5:

  • indicazione dell’importo da riportare in detrazione/compensazione;
  • regole sulla compensazione oltre 5.000 euro e condizioni (visto o sottoscrizione alternativa);
  • richiamo all’utilizzabilità della quota derivante da integrativa (rigo VL11).

Risulta interamente barrato il richiamo dedicato alle società/enti di comodo, in pratica risultano eliminate le avvertenza su:

  • divieto di compensazione F24 (in pratica il periodo in cui si ricorda che, per le società e gli enti di comodo, il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24);
  • la perdita definitiva del credito IVA annuale (condizioni congiunte)
  • l’ulteriore precisazione secondo cui è prevista la perdita definitiva del credito IVA annuale in presenza congiunta di talune tale condizioni.

 

In definitiva, le istruzioni IVA 2026 “ripuliscono” il quadro VX dalle avvertenze specifiche sulle società di comodo/non operative: in VX4 risultano soppresse le istruzioni relative al riquadro di attestazione di operatività e alla correlata gestione della casella “Interpello”.

Nel rigo VX5 viene eliminato il passaggio che richiamava, per le società/enti di comodo, il divieto di utilizzo in compensazione F24 del credito annuale e la perdita definitiva dell’eccedenza in presenza di condizioni pluriennali.

 

Prospetto riepilogativo del gruppo – MOD. IVA 26PR/2026 liquidazione dell’IVA del gruppo: semplificazione per società non operative e soppressione del presidio VW21

 

Nel Prospetto IVA 26/PR prosegue il riordino delle istruzioni sulla gestione delle società non operative/di comodo già visto nei quadro VA e VX. Nel Quadro Vs, sezione 1, campo 4, viene abbandonata la precedente logica “a codici” e introdotta una semplice casella da barrare per segnalare che la società del perimetro di gruppo risulta non operativa; l’informazione diventa quindi un indicatore sintetico, coerente con l’impostazione del nuovo VA15. Parallelamente, nel quadro VW è eliminato il rigo VW21, che nel 2025 consentiva di “sterilizzare” in dichiarazione (ai fini della liquidazione IVA di gruppo) i crediti trasferiti da società risultate di comodo. La citata soppressione del rigo VW21 impone di rivedere le procedure di liquidazione IVA di gruppo, poiché viene meno il rigo “dedicato”alla sterilizzazione dei crediti trasferiti da soggetti di comodo.