Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 26 marzo 2026

Le nuove risposte consolidano orientamenti su fiscalità dei trust esteri e operazioni straordinarie negli studi professionali, con indicazioni puntuali su presupposti impositivi e utilizzo dei crediti.

Trust esteri e IVAFE

– escluso il presupposto impositivo in capo al beneficiario residente privo di diritti reali o poteri dispositivi sui beni
– rileva la sola titolarità del reddito, non la detenzione delle attività finanziarie
– confermata la distinzione tra obblighi IVAFE e monitoraggio fiscale (quadro RW)

Trasformazione di associazione professionale in STP srl e ritenute riattribuite

– le ritenute 2025, riattribuite dai soci dopo lo scomputo in dichiarazione, possono confluire nello studio associato
– l’eventuale eccedenza è trasferibile alla STP risultante dalla trasformazione
– utilizzo in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6830), in coerenza con la neutralità fiscale ex articolo 177-bis TUIR

 

 

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Di seguito la rassegna completa.

 

Risposta n. 84 del 25/03/2026

Beneficiario residente di trust estero “trasparente”: nessuna IVAFE se non detiene i prodotti finanziari del trust, non ha diritti reali o poteri dispositivi sui beni e vanta soltanto il diritto a percepirne i redditi

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 84 del 25 marzo 2026 Oggetto: TRUST – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Trust estero “trasparente” – Beneficiario individuato residente in Italia – Assenza di diritto alla distribuzione del capitale – Mancanza di poteri gestori o dispositivi sui beni in trust – Esclusione del presupposto impositivo – Articolo 19, commi 18 e 18-bis, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Articolo 4 del D.L. 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 44, comma 1, lettera g-sexies), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (Tuir).

Chiarimenti richiamati: circolare dell’Agenzia delle entrate 2 luglio 2012, n. 28 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2012, pag. 1578) e circolare dell’Agenzia delle entrate 20 ottobre 2022, n. 34: «TRUST – IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con L 16/10/1989, n. 364 – Recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità -Trust istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi con la legge 22 giugno 2016, n. 112 (cd. “Legge Dopo di Noi”) – Obblighi di monitoraggio fiscale – IVIE (imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero) – IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute dall’estero) – Art. 2, commi da 47 a 49, del D.L. 03/10/2006, n. 262, conv., con mod., dalla L. 24/11/2006, n. 286 – Art. 13, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 – DL 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 19, commi da 13 a 23, del D.L. 06/12 2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214» (in “Finanza & Fisco” n. 34/2022, pag. 2011)

L’istanza d’interpello riguarda un cittadino statunitense che diventerà fiscalmente residente in Italia e che è beneficiario di un trust irrevocabile fiscalmente residente negli Stati Uniti, amministrato da un trustee indipendente e dotato di un patrimonio composto da quote di fondi monetari esteri, azioni, ETF e titoli obbligazionari depositati all’estero. L’Istante rappresenta di non avere alcun diritto alla distribuzione del capitale, né poteri di gestione, di disposizione o di influenza sui beni segregati, ma soltanto il diritto a ricevere il reddito netto del trust per tutta la durata della propria vita, qualificando quindi il trust come “trasparente” e sé stesso come beneficiario individuato ai fini delle imposte dirette.

L’Agenzia delle entrate assume tale qualificazione come presupposta e ricostruisce il quadro normativo dell’IVAFE, richiamando l’articolo 19 del D.L. n. 201/2011 e il rinvio ai soggetti monitoranti di cui all’articolo 4 del D.L. n. 167/1990. Dopo avere ricordato che, secondo la circolare n. 34/E del 2022, i beneficiari residenti di trust esteri devono comunque indicare in quadro RW il credito vantato nei confronti del trust e gli investimenti detenuti all’estero, la risposta ribadisce che il presupposto dell’IVAFE richiede pur sempre la detenzione delle attività finanziarie estere o la titolarità di un diritto reale o assimilabile sulle stesse.

Nel caso in esame, proprio perché l’Istante non detiene i beni in trust, non ne dispone, non impiega capitale proprio e non assume alcun rischio diretto connesso agli investimenti del trust, i tecnici di Via Giorgione concludono che non sussiste il presupposto impositivo IVAFE. La posizione giuridica del contribuente istante resta, infatti, quella di beneficiario del solo reddito del trust e non di detentore dei prodotti finanziari intestati al trustee. Da ciò deriva l’assenza dell’obbligo di versare l’IVAFE sui beni del trust, ferma restando – come espressamente precisato dall’Istante e richiamato nel parere – la distinta rilevanza degli obblighi di monitoraggio fiscale, che non formavano oggetto del quesito.

 

 

Risposta n. 85 del 26/03/2026

Trasformazione di associazione professionale in STP Srl: le ritenute d’acconto 2025, riattribuite dai soci dopo lo scomputo in dichiarazione, possono confluire nello studio associato e, per l’eccedenza, essere utilizzate dalla STP come credito in F24 con codice 6830, in coerenza con la neutralità fiscale sancita dall’articolo 177-bis TUIR e con la continuità soggettiva ex articolo 2498 c.c.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 85 del 26 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – COMPENSAZIONE – Operazioni straordinarie e attività professionali- Trasformazione di associazione professionale in STP srl – Riattribuzione delle ritenute da parte degli associati – Utilizzo da parte della STP – Art. 22 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Articolo 177-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, introdotto dall’articolo 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – Articolo 25 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Credito da ritenute – Compensazione in F24 con codice tributo 6830.

L’istanza d’interpello è presentato da uno studio associato di consulenti del lavoro che, con decorrenza 1° gennaio 2026, si è trasformato in STP Srl. Lo studio produceva, fino al 2025, reddito di lavoro autonomo imputato per trasparenza ai soci ex articolo 5 TUIR; i compensi erano assoggettati a ritenuta d’acconto, attribuita pro quota agli associati e da questi scomputata in dichiarazione. Il dubbio nasce dalla circostanza che, all’atto della compilazione dei modelli Redditi PF 2026 dei soci e del modello Redditi SP 2026 relativo all’ultimo periodo pre-trasformazione, potrebbe residuare una quota di ritenute non utilizzate dagli associati.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce anzitutto il quadro della neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali introdotto dall’articolo 177-bis TUIR, evidenziando che la trasformazione in STP non determina realizzo di plusvalenze o minusvalenze e che il soggetto conferitario/subentrante continua nelle posizioni attive e passive facenti capo all’ente trasformato. Richiama poi l’articolo 22 TUIR e la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 56/E del 2009, secondo cui i soci o associati possono espressamente consentire che le ritenute eventualmente eccedenti il proprio debito IRPEF siano riattribuite alla società o associazione che le aveva originariamente imputate per trasparenza.

In applicazione di tali principi, la risposta conferma che i soci, una volta scomputate le ritenute in Redditi PF 2026, possono ritrasferire l’eventuale quota residua allo studio associato, che dovrà evidenziarla nell’ultima dichiarazione relativa al periodo d’imposta pre-trasformazione (Redditi SP 2026 per il 2025). Se, a quel punto, una parte delle ritenute così riattribuite dovesse eccedere le imposte dovute dall’associazione, l’eccedenza potrà essere utilizzata dalla STP risultante dalla trasformazione come credito. La soluzione è ancorata, da un lato, alla continuità fiscale di cui all’articolo 177-bis TUIR e, dall’altro, al principio civilistico dell’articolo 2498 c.c., secondo cui il soggetto trasformato conserva diritti e obblighi e prosegue nei rapporti giuridici dell’ente originario.

L’Agenzia delle entrate reputa, quindi, condivisibile la soluzione proposta dall’Istante: la STP S.r.l. potrà utilizzare le ritenute riattribuite in compensazione per il pagamento di altre imposte e contributi, tramite modello F24, avvalendosi del codice tributo 6830. La risposta fornisce così un chiarimento operativo rilevante per le trasformazioni “professionali” realizzate dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2040), evitando salti o duplicazioni nel trattamento fiscale delle ritenute maturate in capo allo studio associato nel periodo anteriore alla trasformazione.

Chiarimenti richiamati: circolare dell’Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2009, n. 56/E (in “Finanza & Fisco” n. 45/2009, pag. 4047)




Scissione di associazione professionale e incasso dei crediti in STP: niente ritenuta d’acconto sui compensi “pregressi” | Obblighi informativi verso i sostituti e gestione delle ritenute indebitamente operate

Con risposta ad interpello n. 21 del 28 gennaio 2026 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, nell’ipotesi di una “scissione totale asimmetrica trasformativa” di un’associazione professionale, i crediti relativi a prestazioni professionali rese e fatturate dall’associazione, ma trasferiti e incassati dalla neocostituita STP, non scontano la ritenuta d’acconto quando il soggetto percettore, per effetto della riorganizzazione, assume la veste di società di capitali e produce reddito d’impresa.

 

La fattispecie: crediti “pregressi” dell’associazione incassati dalla STP

 

Il caso prende le mosse da una associazione professionale (avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro) oggetto di scissione, con confluenza di parte dell’attività e di un ammontare di crediti nella STP, i cui soci sono esclusivamente i professionisti già soci dell’associazione appartenenti all’area “commercialisti e consulenti del lavoro”. La STP prosegue l’attività professionale ricevuta per effetto della scissione e incassa i crediti trasferiti.

L’istante ha chiesto se, al momento del pagamento alla STP, i clienti sostituti d’imposta dovessero operare la ritenuta del 20 per cento ex art. 25 D.P.R. n. 600/1973 e se la STP potesse scomputare tali ritenute dall’IRES.

 

Il perno interpretativo: art. 177-bis (comma 4) TUIR e passaggio da “cassa” a “competenza

 

L’Agenzia inquadra l’operazione nel perimetro dell’art. 177-bis TUIR, che disciplina le operazioni straordinarie connesse alle attività professionali e, soprattutto, detta le regole per evitare salti o duplicazioni d’imposta nel passaggio da un periodo in cui il reddito è determinato “per cassa” (lavoro autonomo) a uno “per competenza” (impresa). In tale logica, i componenti non ancora tassati in capo al soggetto “professionale” concorrono al reddito del soggetto “impresa” al momento della manifestazione finanziaria: tipicamente, il credito non incassato al momento della trasformazione/riorganizzazione rileva quando viene incassato dalla STP.

Questo passaggio è centrale: Il comma 4 dell’art. 177-bis “sposta” la tassazione dei crediti non ancora incassati, ma non “cristallizza” la natura del reddito come lavoro autonomo; al contrario, li fa concorrere al reddito d’impresa della STP al momento dell’incasso.

 

Ritenuta d’acconto: conta il percettore al pagamento, non l’origine del credito. Niente ritenuta su crediti professionali dell’associazione incassati dalla STP post-scissione

 

Richiamando il primo comma dell’art. 25 D.P.R. n. 600/1973, i tecnici di Via Giorgione ribadiscono che la ritenuta si applica ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo «all’atto del pagamento», mentre non deve essere operata per prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese.

Nel caso di specie, i compensi – pur derivando da prestazioni rese e fatturate dall’associazione (con evidenza della ritenuta in fattura) – vengono percepiti dopo la scissione da un soggetto che ha mutato veste giuridica in società di capitali, e quindi non produce più redditi di lavoro autonomo ma redditi d’impresa. Ne consegue che quei pagamenti non vanno assoggettati a ritenuta d’acconto ex art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973.

 

Adempimenti conseguenti: comunicazione della STP e pagamento “lordo”. Se la ritenuta viene comunque applicata: scomputo dall’IRES

 

Nella risposta, per consentire ai clienti/sostituti d’imposta di adempiere correttamente, l’Agenzia precisa “considerati gli obblighi del sostituto d’imposta …, è necessario che la STP rilasci ai clienti/sostituti d’imposta un’apposita dichiarazione per informarli dell’operazione di scissione e della circostanza che il soggetto percettore, a seguito di detta operazione, non rientra tra i soggetti nei cui confronti si applica la ritenuta d’acconto. I clienti dovranno, quindi, corrispondere alla STP i compensi fatturati dall’Associazione per l’intero importo, al lordo della ritenuta d’acconto di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973. Qualora i clienti/sostituti d’imposta, anche a seguito della comunicazione, provvedano al pagamento dei compensi alla STP, al netto della ritenuta d’acconto di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, la STP potrà scomputare le ritenute subite dall’imposta dovuta a titolo di IRES”.

 

Conclusioni

 

La risposta n. 21/2026 afferma un principio di coerenza sistematica: il nuovo art. 177-bis TUIR evita disallineamenti impositivi nel passaggio tra regimi, ma la disciplina delle ritenute resta ancorata al momento del pagamento e alla natura del reddito del percettore (impresa/IRES), con conseguente irrilevanza della qualificazione “professionale” della prestazione originaria ai fini dell’art. 25 D.P.R. n. 600/1973.

 

La Risposta a interpello n. 21 del 28 gennaio 2026, qui analizzata, è già stata acquisita e utilizzata per l’addestramento/aggiornamento dell’agente AI disponibile su ai.finanzaefisco.com, così da rendere immediatamente fruibili i relativi chiarimenti nell’AI fiscale aggiornata in tempo reale.

 

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 21 del 28 gennaio 2026, con oggetto: OPERAZIONI STRAORDINARIE – Operazioni straordinarie e trasformazioni concernenti società costituite per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (società tra professionisti-STP) – Scissione di associazione professionale con trasferimento crediti a STP (società di capitali) – Ritenute su compensi professionali fatturati dall’associazione e incassati dalla STP post-scissione – Coordinamento tra art. 177-bis TUIR, comma 4 (continuità e neutralità nel passaggio lavoro autonomo/impresa) e art. 25 D.P.R. n. 600/1973 (ritenuta sui redditi di lavoro autonomo) – Adempimenti conseguenti: comunicazione della STP e pagamento “lordo” di ritenute – Scomputo dall’IRES delle ritenute indebitamente operate – Art. 177-bis del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 25 del DPR. 29/09/1973, n. 600 – Art. 10 della L. 12/11/2011, n. 183




Contributi in conto impianti ai professionisti e principio di onnicomprensività: riduzione del costo fiscalmente riconosciuto se contestuali; sopravvenienza attiva e rideterminazione delle quote di ammortamento se il contributo arriva in periodi d’imposta successivi

Con la risposta ad interpello n. 277 del 3 novembre 2025, l’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sull’applicazione del principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. In estrema sintesi, la risposta allinea la gestione dei contributi in conto impianti dei professionisti al predetto principio: riduzione del costo se c’è contestualità; sopravvenienza attiva e rimodulazione degli ammortamenti se il contributo arriva in periodi d’imposta successivi.

Secondo i tecnici di via Giorgione, i contributi in conto impianti percepiti dai professionisti rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni a cui afferiscono, con la conseguente rideterminazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini IRPEF. Diversamente, se il contributo in conto impianti è stato percepito dal professionista in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato acquistato il bene strumentale e se, nelle more della percezione di tali contributi, il professionista ha anche dedotto le quote di ammortamento calcolate, sul costo di acquisto del bene strumentale, sarà necessario rilevare, nel periodo di imposta in cui sono incassati i contributi, una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte e quelle che invece sarebbero state deducibili se, sin dall’inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto del bene strumentale fosse stato assunto al netto dei predetti contributi. Dal periodo d’imposta in cui sono percepiti i contributi, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate assumendo il costo di acquisto del bene strumentale al netto dei predetti contributi.

Ad esempio se il contributo è stato incassato nel 2025 e che lo stesso si riferisce all’acquisto di attrezzature, il cui costo è stato sostenuto nel 2022, al fine di riprendere a tassazione, a titolo di sopravvenienza attiva, le maggiori quote di ammortamento già dedotte sulla base del costo di acquisto di tali beni strumentali, si dovrà rilevare nel 2025 una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte negli anni dal 2022 al 2024 e quelle che invece sarebbero state deducibili assumendo, sin dall’inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto delle attrezzature al netto dei predetti contributi. Dal periodo d’imposta 2025, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate applicando i coefficienti di ammortamento al costo di acquisto delle attrezzature al netto dei contributi in conto impianti percepiti.

 

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 277 del 3 novembre 2025, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Determinazione del reddito di lavoro autonomo – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo – Introduzione dal 2024 il principio di onnicomprensività – Spese relative ai beni mobili e immobili – Contributo in conto impianti incassato da un professionista – Rilevanza in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni a cui afferiscono, con la conseguente rideterminazione delle quote di ammortamento – Se il contributo è stato percepito in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato acquistato il bene strumentale necessità di rilevare, nel periodo di imposta in cui sono incassati i contributi, una sopravvenienza attiva – Caso di specie – Tassazione come sopravvenienza attiva nel 2025 della parte di contributo riferita agli ammortamenti già effettuati negli anni 2022-­2024 – Riduzione del valore residuo delle attrezzature per la parte residua del contributo, con conseguente calcolo di minori quote di ammortamento per gli anni residui – Art. 54 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 54-quinquies, del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 5 del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 40 del 2024

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Gli approfondimenti

 

Sul tema degli 85 gg. pare essersi abbattuta la “tempesta perfetta”: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

La nuova tassazione dei contributi in conto capitale dopo la riforma fiscale (D.Lgs. n. 192/2024)
di Marco Orlandi

 

Speciale – Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica)

 

Credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica. La proroga per il 2025 e i nuovi modelli di comunicazione

Comunicazioni ZES Unica: tutti i modelli 2025 e le modalità di utilizzo del credito e dei controlli antimafia

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025, prot. n. 25972/2025: «Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica»

 

 

Legislazione

 

Comunicazione mensile delle ritenute/trattenute

 

Datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente. Approvato il provvedimento per l’abbandono del modello 770

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025, prot. n. 25978/2025: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 – Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta»

 

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37 del 2024

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Speciale – “D.Lgs. Redditi”
Revisione del regime impositivo dei redditi

 

 

Reddito d’impresa: dalle modifiche alla disciplina delle operazioni straordinarie alla riduzione dei coefficienti delle società di comodo

 

Articolo per articolo, l’analisi normativa
degli articoli da 15 a 20 del D.Lgs. n. 192/2024

Art. 15 – Modifiche al regime di riporto delle perdite e operazioni straordinarie
Art. 16 – Scissione e scissione mediante scorporo
Art. 17 – Modifiche alla disciplina dei conferimenti
Art. 18 – Modifiche alla disciplina della liquidazione
Art. 19 – Modifiche alla disciplina della «tonnage tax»
Art. 20 – Modifiche al regime delle società di comodo

 

Con questo numero, si conclude l’analisi, articolo per articolo, del Decreto legislativo “Redditi” n. 192/2024, che ha apportato una significativa revisione del regime fiscale relativo ai redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES), nell’ambito della Riforma Fiscale.

 

 

Prassi 

 

Agenzia delle Entrate

 

Incentivi all’occupazione – Maggiorazione deduzione costi

 

Maxi deduzione per le nuove assunzioni (prorogata per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027). I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 20 gennaio 2025: «INCENTIVI FISCALI ALLE NUOVE ASSUNZIONI – Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni nei casi in cui si realizzi effettivamente un incremento occupazionale – Art. 4, del D.Lgs. 30/12/2023, n. 216 – D.M. Mef 25/06/2024Art. 1, commi 399 e 400, della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025)»

 

Legislazione

 

Nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento

 

Il Decreto che disciplina le modalità per richiedere la dilazione dei pagamenti in caso di temporanea difficoltà economica

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024: «Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti»

 

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 35/36 del 2024

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Speciale – “D.Lgs. Redditi”

 

Revisione del regime impositivo
dei redditi (IRPEF-IRES)

 

La “mappa” di tutti gli articoli del D.P.R. n. 917/86, aggiornati con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024

Tutte le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 nel regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)

L’analisi normativa
Articolo per articolo, tutte le modifiche

Il testo del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante: «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)»

 

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Dal vecchio al nuovo 

Il testo a fronte, ante e post modifiche, del TUIR (testo unico delle imposte dirette, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) Artt. 54, 84, 172 e 182

 

 

 

Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES). La relazione illustrativa

 

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