• 15/01/2025 23:38

Con Decreto del emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 giugno 2024, concernente le modalità di attuazione per beneficiare di una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (pubblicato sul sito web istituzionale del Mef, Dipartimento Finanze (https://www.finanze.gov.it/it/), approvate le modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2024, pag. 197), che dispone per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del medesimo decreto legislativo n. 216 del 2023.

Si ricorda che l’articolo 4 del citato decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2024, pag. 197) ha introdotto una forma di agevolazione per le imprese e autonomi che assumono nuovi dipendenti. In particolare, l’articolo 4 prevede, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (l’anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), ai fini della determinazione del reddito, una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti. In virtù della novella, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile «all’incremento occupazionale». L’agevolazione in parola spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni mentre sono escluse le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa (comma 1). Come precisa la relazione illustrativa al D.Lgs., “l’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa e, quindi, ai soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR, alle imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, alle società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, nonché agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR. Per gli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), del TUIR il regime in questione si rende operante esclusivamente in relazione al reddito di impresa eventualmente conseguito“.

Sono nello specifico introdotte norme volte a definire come calcolare il costo riferibile all’incremento occupazionale (comma 3) e per garantire il riconoscimento del beneficio solo nei casi in cui si realizzi effettivamente un incremento occupazionale (commi 2 e 4). Il comma 5 prevede una maggiorazione di tale valore nel caso in cui siano assunti i soggetti svantaggiati di cui all’allegato 1. Il comma 6 rimette ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, le disposizioni attuative dell’articolo in esame, fissando anche uno specifico principio in merito al calcolo dei coefficienti di incremento per i soggetti di cui al comma 5, mentre il comma 7 disciplina le modalità di calcolo dell’acconto sull’imposta sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, prevedendo nella specie che non si tenga conto delle previsioni dell’ articolo in esame.

 

Al via le maxi deduzioni per assunzioni a tempo indeterminato
Pubblicato il decreto che rende operative le agevolazioni alle assunzioni stabili previste dalla riforma dell’Irpef

Imprese e professionisti che aumentano il numero di dipendenti a tempo indeterminato potranno beneficiare di una maxi deduzione del 120%, sconto che arriva al 130% se le assunzioni riguardano categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela. È quanto prevede il decreto attuativo della riforma dell’Irpef firmato dal ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone e pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze.

Titolari di reddito di impresa ed esercenti arti e professioni potranno quindi beneficiare, per l’anno di imposta 2024, di una maggiorazione del 120% del costo del lavoro in deduzione nel caso di incremento del numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato rispetto al precedente anno di imposta. La quota deducibile del costo del lavoro sale al 130% se le nuove assunzioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riguardano specifiche categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela: disabili, mamme con almeno due figli, ex percettori di reddito di cittadinanza, donne vittime di violenza e giovani under 30 ammessi agli incentivi all’occupazione.

Così, comunicato stampa Mef del 27 giugno 2024

 

Link al testo del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2024, concernente le modalità di attuazione per beneficiare di una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

Link al testo della Relazione illustrativa del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2024, concernente le modalità di attuazione per beneficiare di una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

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