SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2023

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Commenti

 

 

La rinuncia del socio amministratore al TFM. Ricostruzione del precedente orientamento e note sull’addio all’incasso giuridico
di Marco Orlandi

Le c.d. fatture soggettivamente inesistenti: il punto di vista della giurisprudenza e l’importante art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992. L’intreccio con i “risultati” emergenti dal penale tributario possono essere di siderale importanza
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

Operazioni soggettivamente inesistenti. Onere della prova

 

Contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti. Le prove a carico del Fisco per la negazione del diritto di detrazione dell’IVA

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 15749 del 5 giugno 2023: «PROVA CIVILE – Prova per presunzioni – Accertamento del giudice di merito – Valutazione frazionata dell’insieme degli indizi pur raccolti e sottoposti al suo esame – Esclusione – Valutazione globale degli indizi – Necessità – Omissione – Censurabilità in Cassazione – Ammissibilità – Fattispecie – Art. 2729 cod. civ. • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Detrazioni – Fatturazione delle operazioni – Operazioni soggettivamente inesistenti – Onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria – Elemento soggettivo – Sistema del “reverse charge” – Indicazione di fornitore fittizio – Diritto alla detrazione – Esclusione – Condizioni»

 

Vizi della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73

 

Omessa indicazione di credito di imposta in dichiarazioni precedenti. Ammesso il riconoscimento a “posteriori” con l’impugnazione della cartella

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 13902 del 19 maggio 2023: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Dichiarazione annuale – Omessa indicazione di credito di imposta nelle dichiarazioni precedenti – Errori ed omissioni in danno del contribuente – Emendabilità – Recupero credito di imposta – Opposizione alla maggior pretesa dell’amministrazione – Ammissibilità – Possibilità per il contribuente di dimostrarne la sussistenza – Fondamento – Emendabilità della dichiarazione nell’ambito del processo tributario di impugnazione della cartella esattoriale – Possibilità – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 – Artt. 53 e 97 Cost. • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – DICHIARAZIONE ANNUALE -Mancata indicazione di crediti d’imposta nella dichiarazione dei redditi – Liquidazione ex articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/73 – Recupero credito di imposta – Riportabilità nelle dichiarazioni successive – Possibilità per il contribuente di dimostrarne la sussistenza – Fondamento – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 53 e 97 Cost.»

 

 

 Vizi della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato
ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73

Il controllo automatizzato delle dichiarazioni ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 tra emendabilità delle dichiarazioni, tassatività delle ipotesi e obblighi motivazionali della cartella

Breve excursus sulle questioni interpretative affrontate dalla Corte di Cassazione

 

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Operazioni soggettivamente inesistenti – Applicazione dell’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992

 

Frode “carosello” perpetrata attraverso l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Le prove, ex art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, a carico del Fisco

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina – Sezione II – Sentenza n. 599 del 27 giugno 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Detrazioni – Fatturazione delle operazioni – Frode carosello – Operazioni soggettivamente inesistenti – Detrazione IVA – Prova del cessionario/committente di aver adempiuto in buona fede mediante produzione di documentazione – Necessità che l’Amministrazione finanziaria dimostri la consapevolezza dell’acquirente – Affermazione – Applicabilità dell’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, introdotto con l’art. 6 della L. 31/08/2022, n. 130 – Sussistenza»

 

 

Legislazione

 

Imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili esteri

 

Affrancamento ed eventuale rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere. Approvate le regole attuative

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 giugno 2023: «Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nell’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili esteri», coordinato con il testo della Relazione illustrativa

 

Decreto-Legge “Lavoro 2023” convertito in Legge
D.L. 04/05/2023, n. 48, conv., con mod., dalla L. 03/07/2023, n. 85

 

La sintesi del contenuto del decreto-legge in tema di lavoro

Il testo del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, conv., con mod., dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, recante: «Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro» – Artt. 23, 23-bis, 24, 26, 39, 40 e 45 – Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Decreto enti pubblici e proroghe versamenti fiscali
D.L. 10/05/2023, n. 51, conv., con mod., dalla L. 03/07/2023, n. 87

 

Le disposizioni per le proroghe dei versamenti fiscali 2023

Il testo del Decreto-Legge 10 maggio 2023, n. 51, conv., con mod., dalla Legge 3 luglio 2023, n. 87, recante: «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» – Artt. 4, 4-sexies e 14 – Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

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Il Decreto Lavoro 2023. In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione e il testo del decreto-legge “coordinato”

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.153 del 3 luglio 2023 la legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge n. 48 del 2023.

Di seguito, le principali misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie:

Introduzione dell’Assegno di inclusione, dal primo gennaio 2024, quale misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli mediante percorsi di inserimento sociale, formazione, lavoro e politica attiva del lavoro. La misura è condizionata alla prova dei redditi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa. 

Introduzione del Supporto per la formazione e il lavoro, dal primo settembre 2023, utilizzabile dai componenti fra i 18 e i 59 anni di nuclei familiari con ISEE non superiore a 6000 euro, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione e partecipano a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. 

Semplificazione delle informazioni dovute da datore di lavoro al momento dell’assunzione, consentendo il rinvio alla normativa di riferimento e alla contrattazione collettiva applicata

Semplificazione dell’utilizzo dei contratti a termine, con razionalizzazione delle causali necessarie per la stipula di contratti fra i 12 ed i 24 mesi e per proroga e rinnovo dei contratti che estendono la durata oltre i 12 mesi

Incentivazione dell’utilizzo dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dai limiti quantitativi dei lavoratori somministrati assunti con contratto di apprendistato ed esenzione dai limiti quantitativi della somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori in “ex mobilità”, soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati

Proroga al 2024 dei contratti di espansione al fine di incentivare la staffetta generazionale

Prepensionamento di giornalisti dipendenti da imprese del settore dell’editoria

Stralcio dei debiti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro

Incentivi per l’assunzione di percettori di Assegno di Inclusione, per l’occupazione giovanile, in particolare, per under 30, neet e giovani registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e per il lavoro dei disabili. 

Incentivazione dell’uso delle Prestazioni Occasionali del settore turistico e termale. Il limite per ciascun utilizzatore sale da 10.000 a 15.000 euro annui e possono essere utilizzate da datori di lavoro che impieghino fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (e non 10, come per gli altri settori)

Incremento del Fondo nuovo competenze grazie a fondi nazionali (Programma nazionale giovani, donne e lavoro) e comunitari (FSE+ e POC SPAO), per finanziare accordi sindacali sottoscritti a decorrere dal 2023 e favorire l’aggiornamento della professionalità dei lavoratori in relazione alla transizione digitale ed ecologica

Esonero parziale dei contributi a carico dei lavoratori (c.d. taglio del cuneo fiscale), per i periodi di paga da luglio a dicembre 2023, con riduzione della aliquota contributiva a carico dei lavoratori subordinati che guadagnano fino a 35.000 euro lordi annui del 6% (mentre la legge di Bilancio 2023 prevede il 2%) senza incidenza sulla tredicesima. Resta applicabile l’ulteriore punto di riduzione per chi guadagna fino a 25.000 euro (che passa, quindi, al 7%)

Detassazione del lavoro straordinario e notturno svolto nei festivi per il settore turismo e termali, nella misura del 15% della retribuzione lorda dovuta, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, per i lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a euro 40.000

Detassazione delle misure di welfare, limitatamente al 2023, con elevazione sino a 3.000 euro (salendo rispetto agli attuali 258,23 euro annui) della soglia dei fringe benefits per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico

Incremento, per l’anno 2023, di 5 milioni di euro del Fondo per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

Estesa la tutela assicurativa INAIL a studenti e personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore in tutti gli ambienti scolastici

Introduzione di nuove disposizioni in materia di formazione, nomina del medico competente e poteri di vigilanza volte a rafforzare la sicurezza sui luoghi di lavoro

Obbligo dell’applicazione della clausola sociale per il personale impiegato nei contact center

Previsione di una forma di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga fino al 31 dicembre 2023 per le imprese che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Sito web: www.lavoro.gov.it

Link al testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, conv., con mod., dalla legge di 3 luglio 2023, n. 85, recante: «Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.». In Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n.153 del 3 luglio 2023.

 

Vedi anche, Decreto Lavoro: tutte le novità

 

Link al testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge (A.S. 685), recante: «Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro».
(Le relazioni si riferiscono alla versione ante conversione del decreto-legge).

 




Il Decreto lavoro 2023 . Il Senato approva. Il provvedimento passa alla Camera dei Deputati

Con 96 voti favorevoli, 55 contrari e 10 astensioni l’Assemblea ha approvato con modificazioni il ddl n. 685 di conversione in legge del D.L. n. 48/2023, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, incardinato nella seduta del 21 giugno con relazione della senatrice Mancini, nel testo proposto dalla Commissione Sanità e Lavoro.

Il Testo approvato dal Senato il 22 giugno 2023

 

Link al testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, conv., con mod., dalla legge di 3 luglio 2023, n. 85, recante: «Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.». In Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n.153 del 3 luglio 2023

 

In sintesi, il contenuto del Provvedimento urgente in tema di lavoro, nel testo proposto dalla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza e Sociale).

Gli articoli da 1 a 11 del decreto-legge prevedono nuove misure di inclusione sociale e lavorativa. Si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione, spettante in favore dei nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto minorenne o avente almeno sessanta anni di età o disabile o – come aggiunto dal Senato, ampliando la platea – almeno un componente in condizione di svantaggio inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali. Riguardo ai disabili, si fa riferimento alle categorie di disabilità poste dalla disciplina regolamentata in materia di ISEE. Dal Senato sono stati inoltre attenzionati i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alle violenze di genere, specificando che costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini ISEE.

In merito agli ulteriori requisiti soggettivi o inerenti al nucleo familiare, di cui all’articolo 2, si rileva in primo luogo che quelli inerenti alla cittadinanza, alla residenza o al soggiorno del richiedente il beneficio in oggetto sono analoghi a quelli già previsti per il reddito di cittadinanza. Si segnala che viene operata una riduzione da dieci a cinque anni del requisito di durata minima della residenza in Italia nel periodo di vita precedente alla domanda del beneficio, ferma restando la condizione della residenza continuativa in Italia negli ultimi due anni precedenti alla domanda. A quest’ultimo riguardo, il comma 10 introduce una definizione specifica di continuità di residenza.

I requisiti inerenti alle condizioni economiche del nucleo familiare, concernenti sia i valori massimi dell’ISEE, del reddito familiare, del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, sia l’assenza di godimento di alcuni beni durevoli particolari, sono analoghi a quelli previsti per il reddito di cittadinanza. Tra le differenze si segnala che il limite relativo al reddito familiare è parametrato in base a una scala di equivalenza.

La misura del beneficio economico in oggetto è determinata nell’articolo 3, modificando quelli previsti per il reddito di cittadinanza. Una prima differenza consiste nell’applicazione di un nuovo parametro moltiplicativo in ragione della diversa scala di equivalenza summenzionata. Una sostanziale differenza deriva dal diverso regime di durata e di rinnovo, in quanto per l’assegno di inclusione, dopo i primi diciotto mesi, il rinnovo è ammesso per dodici mesi (anziché diciotto), ferma restando la sospensione di un mese dell’erogazione del beneficio prima di ogni rinnovo.

L’articolo 4 del decreto-legge concerne in primo luogo la procedura per la domanda e per il riconoscimento del beneficio economico in oggetto. La domanda è presentata all’INPS, anche tramite gli istituti di patronato e di assistenza sociale e – come aggiunto in 10a Commissione – tramite i centri di assistenza fiscale conosciuti come CAF.

Il riconoscimento della misura presuppone la sottoscrizione da parte del richiedente di un patto di attivazione digitale. Quest’ultimo deve essere sottoscritto in una piattaforma digitale del sistema informativo per l’inclusione sociale lavorativa (SIISL). Alla sottoscrizione del suddetto patto conseguono, da un lato, il riconoscimento dell’assegno di inclusione nel mese successivo, dall’altro lato, l’applicazione di ulteriori procedure e obblighi. L’inadempimento di tali obblighi determina la decadenza del beneficio ai sensi dell’articolo 8.

In particolare, si prevede che i servizi sociali effettuino una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare intesa alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione. Nell’ambito di tale valutazione i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni, attivabili al lavoro, vengono avviati ai centri per l’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.

Anche il patto per l’inclusione sopramenzionato deve prevedere la partecipazione in via obbligatoria ad attività formative o di lavoro o altre misure di politiche attive da parte dei componenti del nucleo familiare maggiorenni o di età inferiore ai sessanta anni, che esercitino la responsabilità genitoriale, non occupati, non frequentanti un regolare corso di studi, né titolari di una pensione diretta e che non abbiano determinate cariche di cura relative a figli o familiari disabili. Sono esclusi da tali obblighi le persone affette da patologia oncologica, i soggetti con disabilità rientranti nell’ambito di applicazione del cosiddetto collocamento obbligatorio nonché, come aggiunto dal Senato, i soggetti inseriti nei percorsi di protezione e di fuoriuscita dalle violenze di genere. In ogni caso i soggetti esclusi dai suddetti obblighi possono richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento al servizio personalizzato.

Riguardo il sopramenzionato patto di servizio personalizzato le Regioni possono prevedere che la sottoscrizione e la relativa presa in carico siano effettuate anche presso i soggetti accreditati per i servizi per il lavoro. Seguirà un decreto ministeriale proprio per individuare le misure per il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e la formazione.

I commi dal 9 all’11 dell’articolo 6, parzialmente riformulati dal Senato, disciplinano l’utilizzo per il potenziamento degli interventi dei servizi sociali di risorse finanziarie già stanziate.

Riguardo alla modalità di erogazione l’articolo 4, al comma 8, prevede che l’assegno di inclusione sia corrisposto mediante uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato carta di inclusione, utilizzabile per acquisto o, entro i limiti previsti dal medesimo comma, per prelievi di contante. Si esclude che la carta possa essere utilizzata per giochi che prevedono vincite di denaro o altre utilità. Inoltre, la carta non può essere utilizzata per l’acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici o di prodotti alcolici.

L‘articolo 7, nel quale, ad opera del Senato, sono state inserite alcune modifiche tecniche, individua le amministrazioni e le autorità competenti per i controlli dell’assegno di inclusione. Ad esso occorre aggiungere i Comuni che sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici. L’articolo 7 interessa anche i criteri e le modalità di acquisizione dei dati e delle informazioni relative ai controlli e prevede l’adozione di un piano nazionale triennale di contrasto all’irregolare percezione dei benefici in oggetto.

Riguardo alle altre disposizioni di cui l’articolo 8, si segnala in primo luogo che esso reca sanzioni penali per illeciti di falso o di omissioni relativi ai benefici in esame e prevede la decadenza del nucleo familiare degli stessi o la sospensione per le condanne e i procedimenti penali individuati dal medesimo articolo.

Si prevede, inoltre, la medesima decadenza dell’assegno per l’inadempimento degli obblighi summenzionati posti a carico dei beneficiari nonché per alcune fattispecie di falso o di omissione nelle comunicazioni o dichiarazioni e per il rifiuto di un’offerta di lavoro subordinato rientrante nell’ambito della fattispecie di cui al successivo articolo 9.

Quest’ultimo, nel testo parzialmente riformulato dal Senato, distingue a seconda che l’offerta di lavoro sia a tempo indeterminato o a termine e, nell’ambito della prima tipologia contrattuale, disciplina distintamente l’ipotesi in cui nel nucleo familiare vi siano figli di età inferiore a quattordici anni. 

È stata inserita al lato degli 80 km, la percorrenza in massimo centoventi minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Inoltre, il comma 2 dell’articolo 9 prevede che l’assegno sia sospeso in caso di rapporto di lavoro a termine di durata compresa tra uno e sei mesi. L’erogazione del beneficio riprende al termine del rapporto. Il periodo di durata di quest’ultimo e il reddito da esso derivante non rilevano ai fini dell’applicazione dell’assegno.

L’articolo 10 prevede una serie di incentivi per l’assunzione di soggetti beneficiari dell’assegno per l’inclusione nonché una prestazione aggiuntiva per i beneficiari dell’assegno di inclusione, che avviino un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio. Tali norme riconoscono, in primo luogo, un incentivo in favore dei datori di lavoro privato in caso di assunzione dei soggetti in esame.

L’incentivo è della durata massima di dodici mesi e l’importo dello stesso varia a seconda che il contratto stipulato sia a tempo indeterminato o a termine. Si prevedono, inoltre: un incentivo per le agenzie per il lavoro, con riferimento alle assunzioni in oggetto effettuate a seguito di loro specifica attività di mediazione; un incentivo per alcuni enti e imprese, con riferimento alle assunzioni in oggetto relative a persone con disabilità ed effettuate a seguito di attività di mediazione da parte dei medesimi enti o imprese. La summenzionata prestazione aggiuntiva per i beneficiari dell’Assegno di inclusione è riconosciuta in un’unica soluzione ed è pari a sei mensilità dell’Assegno di inclusione (calcolate nel rispetto di un limite pari a 500 euro mensili).

L’articolo 11 prevede un’attività di monitoraggio e di valutazione relativi all’attuazione dell’Assegno di inclusione nonché l’istituzione di un Osservatorio sulle povertà.

L’articolo 12 istituisce, a decorrere dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro. Tale istituto interessa, in primo luogo, i soggetti, di età compresa tra diciotto e cinquantanove anni, non aventi i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione e appartenenti ad un nucleo familiare con un valore dell’ISEE non superiore a 6.000 euro annui; un ulteriore possibile ambito di applicazione è previsto con riferimento ad alcuni soggetti appartenenti a nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro è definito come una misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro; in tali ambiti rientrano anche il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività. In caso di partecipazione ai suddetti progetti, per la durata della stessa e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, l’interessato riceve un’indennità pari a 350 euro mensili.

L’articolo 12-bis – inserito dal Senato – reca, con riferimento all’intero decreto-legge, una clausola di salvaguardia relativa alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano; lo stesso articolo reca, con riferimento alle suddette Province autonome, clausole specifiche, relative all’Assegno di inclusione o a misure analoghe.

L’articolo 13 reca disposizioni transitorie, di coordinamento e finanziarie. Si rileva, in primo luogo, che il comma 3 reca un intervento di coordinamento al fine di assicurare l’inclusione nel regime sanzionatorio previsto per il Reddito di cittadinanza anche degli illeciti in materia commessi nella fase finale di applicazione dell’istituto. La novella di cui al successivo comma 6 conferma che alle categorie di soggetti rientranti, dal 1° gennaio 2024, nell’ambito dell’Assegno di inclusione continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2023 il Reddito di cittadinanza senza l’applicazione del limite di sette mensilità introdotto dalla legge di bilancio per il 2023. Il comma 5 inserisce un’ulteriore fattispecie per la quale si esclude tale limite; questa nuova norma, come parzialmente riformulata dal Senato, fa riferimento ai soggetti che, entro il 31 ottobre 2023, siano stati presi in carico – in quanto non attivabili al lavoro – dai servizi sociali.

 

Passando al secondo Capo del provvedimento, l’articolo 14 – il cui testo è stato integrato dal Senato – reca un complesso di modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le modifiche concernono, tra gli altri, profili attinenti al medico competente, alle attrezzature di lavoro, agli edifici scolastici.

L’articolo 15 prevede che, per le finalità ivi indicate, gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongano con l’Ispettorato nazionale del lavoro, con conseguente messa a disposizione delle stesse anche in favore del Corpo della Guardia di finanza.

L’articolo 16 prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro destini un contingente di proprio personale ispettivo, adeguatamente qualificato, allo svolgimento di attività di polizia giudiziaria nel territorio della Regione siciliana.

I commi 1 e 2 dell’articolo 17 istituiscono un Fondo per il riconoscimento di una misura di sostegno economico in favore dei familiari degli studenti, ivi compresi quelli universitari o dei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative. La definizione dei requisiti e dei criteri di determinazione della misura di sostegno, nonché delle modalità di accesso al Fondo, è demandata a un decreto ministeriale.

I successivi commi 4 e 5 – parzialmente modificati dal Senato – recano alcune integrazioni alla disciplina sui percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Le novelle riguardano, tra l’altro, il principio della coerenza dei suddetti percorsi con il piano triennale dell’offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio.

L’articolo 18 prevede, con riferimento all’anno scolastico e accademico 2023-24, un’estensione dell’ambito di applicazione dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro nei settori dell’istruzione e della formazione aziendale. In base a tale estensione, le categorie di soggetti analiticamente individuati dal comma 2 – operanti nei suddetti settori come docenti o con altre funzioni o ivi attivi come studenti o allievi – sono comprese nel regime assicurativo.

L’articolo 19 prevede un incremento della dotazione del Fondo nuove competenze, mediante l’impiego di risorse relative al periodo 2021-2027. Con le risorse del fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate ai percorsi formativi.

L’articolo 20 prevede la possibilità di accoglimento di alcune domande relative alla misura di sostegno economico in favore degli utenti dei servizi di trasporto cosiddetto bonus trasporti.

L’articolo 21 consente che alcune risorse previste per la formazione professionale ed eventualmente non utilizzate siano destinate a progetti rientranti in programmi gestiti dall’ANPAL.

L’articolo 22 modifica la disciplina dell’assegno unico e universale per i figli a carico. La novella concerne la maggiorazione specifica dell’assegno attribuita per i casi in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro e il valore dell’ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari ad un determinato limite. Al riguardo giova evidenziare che la finalità della misura è incentivare l’occupazione dei genitori che fanno parte del medesimo nucleo famigliare.

L’articolo 23 modifica la disciplina delle sanzioni penali o amministrative pecuniarie per l’omissione del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte dei datori di lavoro, nonché da parte dei committenti dei contratti di co.co.co. rientranti nella cosiddetta gestione separata dell’INPS.

 

 

 

 

L’articolo 23-bis – inserito dal Senato – introduce la possibilità di versamento della contribuzione pensionistica in relazione ad alcune fattispecie di avvenuto annullamento automatico – in seguito a norme speciali – dei debiti contributivi.

 

L’articolo 24 – ampiamente riformulato e integrato dal Senato – modifica, in primo luogo, la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato. Vengono ridefiniti i presupposti di ammissibilità (cosiddette causali) di una durata dei contratti superiore a dodici mesi e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi. La nuova disciplina, oltre a confermare che la causale può consistere in esigenze di sostituzione di altri lavoratori, reinserisce la causale costituita da fattispecie previste dai contratti collettivi, riproponendo a regime una norma transitoria, operante fino al 30 settembre 2022; sopprime sia la causale di esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, sia la causale di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria; introduce la causale – applicabile solo con atti stipulati entro il 30 aprile 2024 e solo in assenza delle suddette previsioni da parte dei contratti collettivi applicati in azienda. Viene inoltre modificata la disciplina dell’applicazione delle causali – come ora ridefinite – relativamente alle proroghe e ai rinnovi dei contratti di lavoro a termine. Tali modifiche escludono anche per i rinnovi – in termini identici a quanto già previsto per le proroghe – l’esigenza delle causali, qualora la durata complessiva del rapporto non superi i dodici mesi. L’articolo 24, inoltre, modifica la disciplina – operante in assenza di diverse previsioni dei contratti collettivi – del limite quantitativo del ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.

L‘articolo 25 modifica la disciplina dell’istituto transitorio dei contratti di espansione, la cui finalità è di consentire un ricambio generazionale nell’ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese.

L’articolo 26 reca semplificazioni in merito agli obblighi di informazione e di pubblicazione, relativi al rapporto di lavoro, che devono essere adempiuti dal datore di lavoro o dal committente in favore dei lavoratori.

L’articolo 27 riconosce un incentivo ai datori di lavoro privati per le nuove assunzioni, effettuate nel periodo 1° giugno 2023-31 dicembre 2023, a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, di giovani al di sotto dei trenta anni di età. Tale incentivo è concesso per un periodo di dodici mesi e nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

L’articolo 28 prevede un incentivo all’assunzione, da parte di enti del terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni.

L’articolo 29 modifica la disciplina del trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti dagli enti del terzo settore.

L’articolo 30 prevede una possibile fattispecie di prolungamento – non oltre il 31 dicembre 2023 – del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga esplicita ai limiti di durata stabiliti dalla disciplina relativa al suddetto trattamento.

L’articolo 31 reca alcune disposizioni per il completamento dell’attività di liquidazione della compagnia aerea Alitalia.

L’articolo 32 prevede, per il 2023, un incremento delle risorse per il finanziamento statale delle convenzioni tra l’INPS e i CAF.

L’articolo 33 dispone un finanziamento straordinario in favore dell’Agenzia industrie difesa.

Gli articoli da 34 a 36 recano varie norme nel settore dei trasporti e  in materia di formazione iniziale del personale impiegato sulle navi.

L’articolo 36-bis – inserito dal Senato – reca una norma interpretativa in materia di orario di lavoro nel settore del trasporto a fune.

L’articolo 37 modifica la disciplina dei contratti di prestazione occasionale. Le novelle concernono, in primo luogo, le fattispecie di utilizzo di tali prestazioni nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi. Altre novelle – inserite dal Senato – integrano la disciplina delle modalità di acquisto e di utilizzo del “Libretto Famiglia“, previsto per le prestazioni occasionali rese in alcuni ambiti.

L’articolo 38 reca disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua straniera.

L’articolo 39, per il periodo 1° luglio 2023-31 dicembre 2023, incrementa di quattro punti percentuali la misura della riduzione temporanea, già prevista per il 2023, dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate fasce di retribuzione imponibile.

L’articolo 39-bis, inserito dal Senato, riconosce, al fine di garantire a stabilità occupazionale e di sopperire alla eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale in via transitoria, ovvero dal 1° giugno al 21 settembre, un trattamento integrativo riconosciuto dal sostituto d’imposta.

L’articolo 40 prevede, limitatamente al periodo d’imposta 2023 e in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, a determinate condizioni, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefit). Tale regime transitorio più favorevole è riconosciuto ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

L’articolo 41 incrementa il Fondo per la riduzione della pressione fiscale nella misura di 4.064 milioni di euro per il 2024.

L’articolo 42 istituisce un fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro per il 2023, per le attività socio-educative in favore dei minori; il fondo è destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, intese al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri svolgenti attività educative e ricreative. Dal Senato, è stata poi inserita una proroga fino al 31 dicembre 2023 di alcune disposizioni in materia di lavoro agile (smart working), per il settore del lavoro privato, relative in particolare a genitori con figli di età inferiore a quattordici anni e a soggetti fragili.

L’articolo 43 dispone che anche i gettoni di presenza, erogati dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dell’apposito elenco ISTAT, siano considerati nel calcolo del reddito assoggettato al limite massimo retributivo per i lavoratori pubblici. Introduce alcuni obiettivi da perseguire in materia di politica di remunerazione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’esercizio dei suoi diritti di azionista di società.

L’articolo 44 concerne la quantificazione e la copertura degli oneri di cui al decreto-legge in esame e reca alcune clausole contabili, rimodula la misura dell’aliquota dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio delle imprese assicurative, ed infine, incrementa il Fondo rotativo del Mediocredito centrale per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese nella misura di 545 milioni di euro per il 2023.




Il Decreto lavoro 2023 in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante: «Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro».

 

Link al testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante: «Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 e in vigore dal 5 maggio 2023

Link al testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge (A.S. 685), recante: «Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro».

 

Attraverso il decreto-legge, in vigore dal 5 maggio 2023, si istituisce dal primo gennaio 2024 “l’assegno di inclusione” riservato alle famiglie con minori o disabili oppure con un componente di oltre i 60 anni di età e il “supporto per la formazione e il lavoro” per le persone in età da lavoro (18-59 anni) mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive, già dal primo settembre 2023.

Previsto un taglio del cuneo fiscale per i lavoratori subordinati a basso reddito per il periodo di paga luglio–novembre 2023: fino a 6 punti per i redditi tra i 25mila e i 35 mila euro (tre volte di più di quanto previsto fino ad oggi) e 7 punti per i redditi sotto i 25mila euro (dagli attuali 3).

Il provvedimento fra le diverse misure racchiude poi norme per aumentare tutele e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche in riferimento agli ambienti scolastici e ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Il decreto-legge consente l’accesso alla maggiorazione dell’Assegno Unico Universale per i genitori vedovi, introduce semplificazioni amministrative e incrementa il Fondo Nuove Competenze a sostegno dei percorsi di aggiornamento dei lavoratori.

Per contrastare il fenomeno dei NEET è previsto un incentivo per la loro assunzione a tempo indeterminato con contratti siglati tra il primo giugno e la fine del 2023, cumulabile con altri incentivi. Parimenti si è disposta l’istituzione di un Fondo per riconoscere un contributo a enti del Terzo Settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus che assumano o abbiano assunto, con contratto a tempo indeterminato, under 35 con disabilità tra il primo agosto 2022 e il 31 dicembre 2023.

 

Tra le varie misure introdotte dal cd. Decreto Lavoro 2023, si segnala quanto disposto:

 

  • all’articolo 23 (Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali), che mitiga la sanzione amministrativa da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a euro 10.000 annui, decorsi tre mesi dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Il (previgente) regime sanzionatorio per l’omesso versamento delle ritenute di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, prevede:

– per importi superiori a 10.000 euro la reclusione fino a 3 anni e una multa fino a 1.032;
– per importi fino a 10.000 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

La questione è stata di recente portata all’attenzione della Corte Costituzionale da parte del giudice del lavoro di Verbania che ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrarietà all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 2016, che ha modificato l’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge 638 del 1983, nella parte in cui punisce l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

In particolare, al comma 1, si modifica l’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 1° novembre 1983, n. 638, in base al quale – se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui – si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, sostituendo a tale ultima previsione la sanzione amministrativa da una volta e mezzo dell’importo omesso fino a quattro volte il medesimo importo.

La natura punitiva della sanzione amministrativa permette l’equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in bonam partem (articolo 2, comma 2, c.p.).

Per effetto dell’introduzione della norma, sotto il profilo sanzionatorio, più mite, si potrà pertanto procedere direttamente all’irrogazione della sanzione così come rimodulata dalla novella legislativa (iura novit curia), restando valido il procedimento di notifica delle diffide già operata dall’Istituto.

Nell’ipotesi di avvenuto pagamento, nella misura ridotta e con le modalità contemplate dall’articolo 16 della legge n. 689 del 1981, antecedentemente all’entrata in vigore della norma sanzionatoria amministrativa più favorevole, il rapporto deve ritenersi esaurito, con conseguente impossibilità di applicare la novella legislativa.

Inoltre, al comma 2, «per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023», si prevede che l’accertamento della violazione possa essere notificato al responsabile entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto della violazione, in deroga all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.689 (secondo il quale «Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dal!’ accertamento»).

 

  • all’articolo 24 (Disciplina del contratto di lavoro a termine), che modifica l’articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, mantenendo la possibilità di stipulare un contratto a tempo determinato senza il bisogno di giustificarne le ragioni in caso di durata non superiore a 12 mesi, inserendo tuttavia, modifiche alle causali che giustificano l’apposizione di un termine superiore, comunque non eccedente i 24 mesi. In particolare, l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi, e non eccedente i 24 mesi, è giustificata dalle ragioni tecniche, organizzative e produttive, che potranno essere riconosciute dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.

In assenza di disposizioni della contrattazione collettiva, e comunque entro il limite temporale massimo del 30 aprile 2024, la proroga potrà avvenire per sole ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Infine, si prevede quale ultima condizione che può giustificare l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi, e comunque non eccedente i 24 mesi, l’esigenza di sostituire altri lavoratori.

La disposizione conferma, nell’eventualità di una durata ulteriore, nel limite massimo complessivo di 36 mesi, l’attuale previsione del passaggio innanzi ai competenti servizi ispettivi del lavoro o, in alternativa, ad una delle sedi delle commissioni di certificazione, per accertare la sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative, produttive, che richiedono la necessità dell’ulteriore periodo o la previsione iniziale di un contratto a tempo determinato oltre i 24 mesi, ed entro il limite massimo di 36.

Infine, si esclude l’applicazione delle norme del nuovo comma 1 dell’ articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 ai contratti stipulati dalle PP.AA, nonché ai contratti di lavoro stipulati dalle università private, anche straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96).

 

  • all’articolo 40 (Misure fiscali per il welfare aziendale), che dispone per i soli lavoratori dipendenti con figli, l’innalzamento per il 2023 ad euro 3.000 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR. Prevede, al comma 1, un limite massimo di esenzione pari ad euro 3.000 esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli per i quali ricorrono le condizioni reddituali di cui all’art. 12, comma 2, del TUIR. A tal riguardo si rileva che l’articolo 12, comma 2, del TUIR prevede, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, una soglia reddituale di 4.000 euro.

Nello stesso comma 1, al secondo periodo, si stabilisce, comunque, che l’applicazione del limite più elevato di 3.000 euro è subordinata alla previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Al comma 2 si precisa che, per i beni ceduti e i servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti che non si trovano nelle condizioni per poter fruire del limite più elevato di cui al comma 1, resta ferma l’applicazione dell’art. 51, comma 3, del TUIR, che prevede l’esclusione dalla tassazione dei beni ceduti e dei servizi prestati entro il limite di 258,23 euro.

Inoltre, ai fini dell’applicazione del limite più elevato di euro 3.000, il comma 3 prevede che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto comunicando il codice fiscale dei figli. Infine, si segnala che la norma allegata, in coerenza con la disposizione prevista a regime di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR, produce un effetto di detassazione non solo ai fini dell’imposizione ordinaria IRPEF, ma anche in relazione all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell’ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi. Inoltre, torna utile evidenziare che, qualora il valore dei beni ceduti, dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate ecceda il limite complessivo di 3.000 euro previsto dal comma 1, resta ferma l’applicazione dell’art. 51, comma 3, seconda parte del terzo periodo, del TUIR, per cui, secondo quanto previsto da quest’ultima disposizione, detto valore complessivo concorre interamente a formare il reddito.

 

 




Cuneo fiscale. In Gazzetta le modifiche urgenti alla Legge di Bilancio 2021

Il decreto-legge n. 182 del 31 dicembre 2020, recante: «Modifiche urgenti all’articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», provvede al raddoppio, su base annua, degli importi previsti per la detrazione spettante ai titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilato, di ammontare compreso tra i 28.000 e i 40.000 euro annui, introdotta per il secondo semestre del 2020 dall’articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3. La modifica si è resa necessaria al fine di precisare che l’importo della detrazione rimarrà invariato anche nel 2021, correggendo un errore meramente tecnico, in maniera conforme alla volontà espressa dal Parlamento nel corso dell’esame della legge di bilancio 2021.

In particolare, l’articolo 1 del decreto-legge, sostituisce il comma 8 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per l’anno 2021), che dispone la stabilizzazione dell’ulteriore detrazione spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilato, di ammontare compreso tra 28.000 euro e 40.000 euro, originariamente prevista dall’articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, per il solo periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020. In particolare, il citato comma 8, nel disporre che l’ulteriore detrazione compete anche negli anni successivi al 2020, non tiene conto del fatto che, a decorrere dal 2021, l’applicazione riferita all’intero anno richiede il raddoppio degli importi attuali della medesima detrazione, che sono espressamente indicati nella norma istitutiva e sono riferiti ad un semestre. Pertanto, si è resa necessaria l’introduzione di una norma di correzione del predetto comma 8, al fine di chiarire quali sono gli importi effettivi dell’ulteriore detrazione spettanti, rispettivamente, per il secondo semestre dell’anno 2020 e a decorrere dall’anno 2021.

 

Link al testo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, recante: «Modifiche urgenti all’articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 323 del 31 dicembre 2020

 

La Legge di Bilancio 2021

Link al testo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nel supplemento ordinario n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 322 del 30 dicembre 2020




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 33 del 2020

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Commenti

 

Le presunzioni in ambito tributario e l’onere della prova. Aspetti di riflessione  di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Costituzionale:

 

Indeducibilità IMU sugli immobili strumentali

 

IMU sugli immobili strumentali. L’indeducibilità totale (IRES e IRPEF) è incostituzionale

Corte Costituzionale – Sentenza n. 262 del 4 dicembre 2020: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – (IMU) Imposta municipale propria – Corresponsione dell’IMU sugli immobili strumentali all’attività di impresa – Indeducibilità totale dalle imposte sui redditi d’impresa – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Irragionevolezza e violazione del principio della capacità contributiva – Illegittimità costituzionale in parte qua – Art. 14, comma 1, D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 715, della L. 27/12/2013, n. 147 – Art. 75, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917- Artt. 3, 41 e 53 Cost.»

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

 

  • Sezioni tributarie

 

Accertamenti fondati sugli studi di settore

 

Studi di settore: le risultanze a seguito del contraddittorio hanno valore di presunzioni legali

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 25525 del 12 novembre 2020: «ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – PARAMETRI – IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore – Contraddittorio con il contribuente – Risultanze – Valore di presunzione legale – Idoneità a fondare l’accertamento – Ripartizione della prova – Artt. 62-bis e 62-sexies, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 2728 c.c.»

 

 

Prassi 

 

 

Agenzia delle Entrate

 

Determinazione della percentuale di detrazione IVA

 

Calcolo del pro-rata di detrazione IVA. Nuovi chiarimenti per l’individuazione delle operazioni incluse

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 606 del 18 dicembre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Determinazione dell’imposta – Detrazioni – Pro-rata generale – Gestione della liquidità esente IVA rispetto all’attività di banca depositaria – Operazioni esenti comprese tra i numeri 1) e 9) dell’art. 10 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Computo ai fini del calcolo del pro-rata – Condizioni – Caso di specie – Inclusione nel calcolo del pro-rata – Ragioni – Pur in presenza di costi afferenti non considerevoli, l’attività di gestione della liquidità giacente rientrando nel core business costituisce, ai fini della determinazione della percentuale di detrazione IVA, uno strumento normale funzionale e non meramente occasionale – Artt. 19, comma 5 e 19-bis, del DPR 26/10/1972, n. 633»

 

Lavoratori dipendenti e taluni assimilati – Riduzione della pressione fiscale

 

Lavoratori dipendenti e taluni assimilati. I chiarimenti sulle misure per la riduzione della pressione fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 14 dicembre 2020: «REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE – Riduzione della pressione fiscale – Redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus Irpef e l’introduzione di due nuove misure fiscali – Trattamento integrativo – Ulteriore detrazione fiscale – D.L. 05/02/2020, n. 3, conv., con mod., dalla L. 02/04/2020, n. 21, recante: «Misure urgenti per  la  riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente» – Art. 128, comma 1, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77»

 

 

Legislazione

 

Il Decreto Legge “Natale”

 

Il testo del Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»

Coordinato con il testo della Relazione illustrativa

 

Le indicazioni del Viminale sulle restrizioni alla mobilità sul territorio nazionale durante le prossime festività

Link al testo della circolare Ministero dell’interno del 2 dicembre 2020, n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ, con oggetto: Decreto-legge 18 dicembre 2020; n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 – Cd. “Decreto Natale” – Festività natalizie

 

Vedi anche: le risposte alle domande frequenti del Governo sulle nuove restrizioni introdotte dal “Decreto Natale“

(Il Governo ha aggiornato le FAQ sulle limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche seguito dell’approvazione del “Decreto Natale”)

 

Bonus affitti – Cessione dei crediti d’imposta

 

Approvato il nuovo modello per comunicare la cessione del credito per canoni di locazione di botteghe e negozi o di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 dicembre 2020, prot. n. 378222/2020: «Modalità di invio della comunicazione della cessione dei crediti di cui all’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Approvazione del nuovo modello di comunicazione»

 

Saggio di interesse legale

 

Interessi legali: dal 2021 allo 0,01 per cento

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2020: «Modifica del saggio di interesse legale»

 

Lavoratori dipendenti e taluni assimilati – Riduzione della pressione fiscale

 

Riduzione del cuneo fiscale. Il decreto-legge che ha previsto i trattamenti integrativi e l’ulteriore detrazione per i lavoratori a partire dal 1° luglio 2020

Il testo del Decreto-Legge 5 febbraio 2020, n. 3, conv., con mod., dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21, recante: «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente» coordinato con le note richiamate o modificate

 

 

 

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Lavoratori dipendenti e taluni assimilati. I chiarimenti sulle misure per la riduzione della pressione fiscale

Con circolare n. 29 del 14 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo sulla riduzione della pressione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati.

Il documento interpretativo impartisce le indicazioni rispetto alle contenuto del Decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3, conv. con mod., dalla Legge. 2 aprile 2020, n. 21, recante: «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.» che ha stabilito, a partire dal 1° luglio 2020, l’abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus Irpef e l’introduzione di due nuove misure fiscali, disciplinate al di fuori del testo unico delle imposte sui redditi, volte a ridurre la tassazione sul lavoro.

La prima misura, consistente sostanzialmente nella rimodulazione del bonus Irpef, riconosce un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro.

La seconda misura riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L’importo di tale detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Al fine di consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto legge n. 3/2020 citato prevede che entrambe le misure fiscali in commento siano riconosciute dai sostituti d’imposta senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi. Pertanto, il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale spettanti sono attribuiti dai sostituti d’imposta ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificandone in sede di conguaglio la spettanza.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 14 dicembre 2020, con oggetto: REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE – Riduzione della pressione fiscale – Trattamento integrativo – Ulteriore detrazione fiscale – D.L. 05/02/2020, n. 3, conv., con mod., dalla L. 02/04/2020, n. 21, recante: «Misure urgenti per  la  riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.».




In Gazzetta il decreto-legge per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti

Sulla Gazzetta ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020 pubblicato il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante: «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente».

Link al testo del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 




Riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti. La bozza del testo del D.L. in attesa della pubblicazione in Gazzetta

Il Consiglio dei Ministri, di giovedì 23 gennaio 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

Il decreto-legge, in attuazione della legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, interviene per rideterminare l’importo ed estendere la platea dei percettori dell’attuale “bonus Irpef”.

Di seguito la bozza del provvedimento coordinato dalle relazioni (illustrativa e tecnica).

 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante: «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente».

Link al testo del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 (link al sito www.gazzettaufficiale.it)

 

Lo schema di decreto legge recante: «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente» 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2020;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

 

EMANA

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1
(Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati)

 

1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.

2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 è rapportato al periodo di lavoro e spetta in via sperimentale per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

3. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione di cui all’articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

4. I sostituti d’imposta compensano il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Articolo 2
(Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati)

 

1. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

2. L’ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta in via sperimentale per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

3. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l’ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l’ulteriore detrazione di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

4.  I sostituti d’imposta compensano il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

 

Articolo 3
(Disposizioni di coordinamento)

 

1. Il comma 1-bis dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non trova applicazione dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

2.Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto-legge, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Articolo 4
(Copertura finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto valutati in 2.947,4 milioni di euro per l’anno 2020 e 596,3 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Articolo 5
(Entrata in vigore)

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Relazione illustrativa

 

L’articolo 1 disciplina, al di fuori del TUIR, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo che non rileva ai fini IRPEF, rapportata al periodo di lavoro effettuato nel semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sempreché l’imposta lorda calcolata sui predetti redditi sia di importo superiore a quello della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il trattamento integrativo spetta nella misura di 600 euro se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.

L’intervento normativo si applica limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, in attesa di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito.

Il comma 2 dispone che l’importo del trattamento integrativo spettante sia determinato in funzione del numero dei giorni di lavoro. Tenuto conto che la nuova disposizione si applica con riferimento alle prestazioni rese nel secondo semestre dell’anno 2020, il rapporto al periodo di lavoro deve essere effettuato considerando i giorni lavorati nel predetto secondo semestre.

I commi 3 e 4 disciplinano specifiche modalità operative afferenti la misura agevolativa.

Più in dettaglio è previsto che i sostituti d’imposta riconoscano il trattamento integrativo eventualmente spettante ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verifichino in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo risulti non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo determinato al netto dell’ulteriore detrazione di cui all’articolo 2 eventualmente spettante. Il recupero è effettuato in 4 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.

Il comma 4, infine, stabilisce che il trattamento integrativo erogato sia recuperato dai sostituti d’imposta mediante l’istituto della compensazione nell’ambito del modello di pagamento F24.

Il successivo articolo 2 disciplina, al di fuori del TUIR, il riconoscimento di una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro effettuato nel semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati pari a:

  • 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro. In sostanza, l’importo dell’ulteriore detrazione decresce linearmente fino a raggiungere un valore di 80 euro mensili, per redditi pari a 35.000 euro;
  • 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro. In sostanza, per la predetta fascia reddituale, l’ulteriore detrazione continua a decrescere linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari 40.000 euro.

L’intervento normativo, si applica limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, in attesa di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito.

I commi 3 e 4 disciplinano specifiche modalità operative afferenti la misura agevolativa.

Più in dettaglio è previsto che i sostituti d’imposta riconoscano l’ulteriore detrazione ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e verifichino in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l’ulteriore detrazione risulti non spettante, in tutto o in parte, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Il recupero dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuato in 4 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.

Il comma 4, infine, stabilisce che il credito erogato sia recuperato dai sostituti d’imposta mediante l’istituto della compensazione nell’ambito del modello di pagamento F24.

L’articolo 3, al comma 1, prevede la sospensione dell’applicazione della disciplina relativa al credito di cui al comma 1-bis, dell’articolo 13 del TUIR nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Il comma 2 dispone che il reddito complessivo da considerare ai fini della spettanza delle misure di cui agli articoli 1 e 2 deve essere assunto al lordo delle quote esenti dei redditi agevolati dei docenti e ricercatori di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010 nonché dei redditi agevolati degli “impatriati” di cui all’articolo 16, del decreto legislativo n.147/2015. A tali fini non rilevano, invece, il reddito dell’unità immobiliare adibito ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.

La disposizione di cui all’articolo 4 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto valutati in 2.947,4 milioni di euro per l’anno 2020 e 596,3 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 7, della legge n. 160 del 2019.

 

Relazione tecnica

 

La norma in esame dispone in via sperimentale, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, una somma a titolo di trattamento integrativo ai percettori di redditi di lavoro dipendente ed introduce, per lo stesso periodo, una ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente. Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 il comma 1-bis dell’articolo 13 del TUIR non trova applicazione.

L’importo del trattamento integrativo è determinato secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

 

Reddito (euro) Importo del trattamento integrativo (euro)
Fino a 28.000 600

 

La legislazione vigente prevede, rapportata allo stesso periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020, la seguente determinazione del credito di cui al comma 1-bis dell’articolo 13 del TUIR:

 

Reddito (euro) Importo del credito (euro)
Fino a 24.600 480
Oltre 24.600 fino a 26.600 480*[1-(rdt-24.600)/(26.600-24.600)]
Oltre 26.600 0

 

Il trattamento integrativo e il credito spettano ai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente la cui imposta lorda risulta maggiore della detrazione per reddito di lavoro dipendente spettante ed è rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

L’importo dell’ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente è determinato secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

 

Reddito (euro) Ulteriore detrazione (euro)
Fino a 28.000 0
Oltre 28.000 fino a 35.000 480+(600-480)*[1-(rdt-28.000)/(35.000-28.000)]
Oltre 35.000 fino a 40.000 480*[1-(rdt-35.000)/( 40.000-35.000)]
Oltre 40.000 0

 

L’analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all’anno di riferimento.

Sulla base di tali elaborazioni si stima un costo di competenza per l’anno 2020 pari -1.922,0 milioni di euro di trattamento integrativo e -1.614,8 milioni di euro di IRPEF. Si stima inoltre una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale pari a -4,6 e -1,8 milioni di euro rispettivamente.

Di seguito l’andamento di cassa considerando il periodo di vigenza:

 

2020 2021 2022 2023
Credito/trattamento integrativo -1.601,7 -320,3 0,0 0,0
IRPEF -1.345,7 -269,1 0,0 0,0
Addizionale regionale 0,0 -4,6 0,0 0,0
Addizionale comunale 0,0 -2,3 +0,5 0,0
Totale -2.947,4 -596,3 +0,5 0,0

milioni di euro




Taglio del cuneo fiscale, ampliamento del catalogo dei reati tributari per i quali è considerata responsabile anche la società e territorialità nella fornitura intra-UE dei servizi nei confronti di committenti non soggetti Iva: i provvedimenti approvati dal Governo

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 23 gennaio 2020, ha approvato una serie provvedimenti in materia fiscale.

Di seguito, in sintesi, i contenuti.

 

Taglio del cuneo fiscale
Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (decreto-legge)

Il decreto-legge, in attuazione della legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, interviene per rideterminare l’importo ed estendere la platea dei percettori dell’attuale “bonus Irpef”.

Dal 1° luglio 2020, il bonus di 80 euro aumenta quindi a 100 euro mensili per chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi. Coloro che percepiscono un reddito da 26.600 euro a 28.000 euro, beneficeranno per la prima volta di un incremento di 100 euro al mese in busta paga. Per i redditi a partire da 28.000 euro, si introduce invece una detrazione fiscale equivalente che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35.000 euro lordi. Oltre questa soglia, l’importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro di reddito.

 

Lotta contro le frodi finanziarie nell’unione europea
Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (decreto legislativo – esame preliminare)

Il decreto legislativo, approvato in esame preliminare, dà attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, (link: https://eur-lex.europa.eu/) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.

La direttiva sostituisce precedenti convenzioni di disciplina della materia e prosegue sulla scia di altri interventi di armonizzazione del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario, la tutela degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile.

Il decreto modifica quindi la disciplina dei reati tributari sulla responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi dalle persone fisiche nel loro interesse o vantaggio.

Tra le novità:

  • si prevede di punire anche le ipotesi di delitto tentato (e non solo consumato) per i reati fiscali che presentano l’elemento della transnazionalità, se l’imposta IVA evasa non sia inferiore a 10 milioni di euro;
  • si amplia il catalogo dei reati tributari per i quali è considerata responsabile anche la società (ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) includendovi ora i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione;
  • si estende la responsabilità delle società anche ai delitti di frode nelle pubbliche forniture, al reato di frode in agricoltura (art. 2 della legge n. 898 del 1986) e al reato di contrabbando, modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 euro. Infine, si è ampliato il panorama dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui possono rispondere le società, includendovi il delitto di peculato e quello di abuso d’ufficio.

Per quanto riguarda gli altri settori del diritto penale si interviene su alcune fattispecie di corruzione, includendovi anche i casi in cui siano sottratti denaro o utilità al bilancio dell’Unione o ad altri suoi organismi, con danno superiore a 100.000 euro con la pena massima aumentata fino a 4 anni di reclusione e si estende la punibilità a titolo di corruzione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando i fatti ledono o pongono in pericolo gli interessi finanziari dell’Unione.

 

Obblighi in materia di IVA per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni
Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (decreto legislativo – esame preliminare)

 

Il decreto legislativo, approvato in esame preliminare, dà attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 (link: https://eur-lex.europa.eu/) che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Le nuove disposizioni sono volte a ridurre gli oneri connessi alla fornitura intra-UE dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del “mini sportello unico” (conosciuto come MOSS, acronimo di “Mini One Stop Shop”).

In particolare, la direttiva ha introdotto una soglia a livello unionale entro la quale i servizi delle categorie già elencate, resi per via elettronica, forniti in Stati membri diversi da quello di stabilimento del prestatore, sono imponibili ai fini IVA nello Stato di stabilimento, laddove rese nei confronti di committenti non soggetti passivi.

Allo stesso tempo si è introdotto l’obbligo, nel caso in cui si sia optato per l’utilizzo del regime MOSS, dell’adozione delle norme in materia di fatturazione dello Stato membro di identificazione del prestatore. Quest’ultimo, quindi, sebbene fornisca servizi in più di uno Stato della UE, dovrà rispettare le regole di fatturazione di un unico Stato membro, quello di identificazione.