SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 14 del 2024

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Commenti

 

Adesione ai “PVC” emessi dal 30 aprile 2024. “Approvato” il modello di comunicazione
di Enrico Molteni

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Società cancellata dal registro delle imprese – Differimento quinquennale del termine di cessazione ai fini impositivi

 

L’ex liquidatore di società “zombie” cancellata dal Registro delle imprese conserva tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 7440 del 20 marzo 2024: «SOCIETÀ DI CAPITALI – Società a responsabilità limitata – Scioglimento – Società cancellata dal registro delle imprese – Art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014 – Differimento quinquennale del termine di cessazione ai fini impositivi ex art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 – Disposizione di natura sostanziale – Conseguenze sulla legittimazione del liquidatore e dei soci – Art. 28, comma 4, del D.Lgs. 21/11/2014 n. 175 – Art. 2495, comma 2, c.c.»

 

Ecobonus – Comunicazione dati all’Enea

 

Tardiva od omessa comunicazione all’ENEA. La violazione non implica la decadenza dell’Ecobonus

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 7657 del 21 marzo 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – DETRAZIONE AMBIENTALE – Detrazioni, in relazione a spese concernenti la riqualificazione energetica, cd. Ecobonus – Termine di novanta giorni dalla fine dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA – Violazione – Decadenza dal beneficio – Esclusione – Fondamento – Ragioni – Il termine non è perentorio – La comunicazione all’ENEA ha finalità “essenzialmente statistiche” – Art. 1, commi 348 e 349, della L. 27/12/2006, n. 296 – Art. 4, del D.M. 19/02/2007 – Art. 16 del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90»

 

Responsabilità ed obblighi degli amministratori

 

Per la responsabilità dell’ex amministratore di cui all’art. 36 D.P.R. n. 602/1973 non serve la preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario. Ma nel regime previgente non si estende all’IRAP (e all’IVA)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 9170 del 5 aprile 2024: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – SOCIETÀ DI CAPITALI – Scioglimento – Estinzione per cancellazione dal Registro delle imprese – Cancellazione della società dal Registro delle imprese intervenuta nella disciplina previgente alle modifiche apportate con il D.Lgs. n. 175 del 2014 – Responsabilità ed obblighi degli amministratori – Responsabilità dell’amministratore ex art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 – Accertamento d’ufficio ex art. 36, comma 5, D.P.R. n. 602 del 1973 – Condizioni – Preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario – Esclusione – Ricorso avverso l’accertamento nei confronti dell’amministratore – Contestazione della sussistenza dei presupposti dell’azione intrapresa nei suoi confronti ivi compresa la debenza di imposte a carico della società – Possibilità – Inapplicabilità nel regime previgente, in virtù del combinato disposto degli artt. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 e 19 del D.Lgs. n. 46 del 1999, all’esazione dell’IRAP – Artt. 36, del D.P.R. 26/09/1973, n. 602»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

OIC adopter – Correzione di errori contabili

 

Primi chiarimenti sulla rilevanza fiscale della correzione di errori contabili in base alla definizione fornita dai principi contabili nazionali (OIC 29)

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 73 del 21 marzo 2024: «IRES (Imposta sui redditi delle società) – Determinazione del reddito complessivo – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Errori contabili – Correzione – OIC Adopter – Rilevanza fiscale – Derivazione art. 83 del TUIR – Componente negativo – Limiti alla deducibilità -Rilevanza ai fini IRAP – Effetti ai fini ACE – Caso di specie – Non corretta imputazione temporale di canoni di leasing, di canoni di prefinanziamento e delle quote del maxi-canone relative a un contratto di leasing – Correzione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 di errori contabili afferenti agli esercizi 2019, 2020 e 2021 – Errori contabili, qualificati come “rilevanti” (ai sensi del principio contabile OIC 29) commessi nella rilevazione di Maxi-canone, di canoni di prefinanziamento e di canoni di leasing – Artt. 83, comma 1 (come modificato dall’art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 21/06/2022, n. 73, conv., con mod., dalla L. 04/08/2022, n. 122 e dall’articolo 1, comma 273, della L 29/12/2022, n. 197) e 102, comma 7, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Cooperative OIC adopter – Ristorno ai soci lavoratori

 

I ristorni ai soci di cooperative, contabilizzati alla stregua di distribuzioni di utili, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 1 del 4 aprile 2024: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Determinazione della base imponibile – COOPERATIVE OIC adopter – Ristorno ai soci lavoratori – Redazione dei bilanci delle società mutualistiche – Diversa modalità di contabilizzazione del ristorno -Insussistenza di obbligo di ripartizione – Rilevazione dei ristorni alla stregua dell’impiego degli “utili” – Conseguenze – Concorrenza alla formazione del valore della produzione netta IRAP – Affermazione – Art. 2, comma 2, del D.M. 08/06/2011 – Art. 2521 c.c. – Art. 2545-sexies c.c.»

 

Adempimenti tributari

 

Misure introdotte dal D.Lgs. n. 1 del 2024 in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali. Le istruzioni delle Entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 2 maggio 2024: «ADEMPIMENTI TRIBUTARI – Semplificazioni relative ai pagamenti dei tributi – Razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie – Rafforzamento dei servizi digitali e incentivi all’utilizzo di strumenti elettronici – Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti – Artt. 4, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 21, 22, 23 e 24, del D.Lgs. 08/01/2024, n. 1 – Art. 20, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

Contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo

 

Locazioni brevi. Le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 per cedolare secca e obblighi degli intermediari

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 10 maggio 2024: «REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI – Cedolare secca sugli affitti – Contratti di locazione breve – Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni – Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi di beni immobili – Modifica dell’aliquota dell’imposta – Intermediari – Obbligo di sostituzione – Obbligo di operare una ritenuta del 21 per cento a titolo d’acconto indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario – Art. 1, comma 63, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) – Art. 4, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Art. 3, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395»

 

Ravvedimento speciale – Proroga e ampliamento

 

Riapertura e ampliamento al 2022 del ravvedimento speciale. Le istruzioni per regolarizzare entro il 31 maggio

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 15 maggio 2024: «TREGUA FISCALE – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie riguardanti le dichiarazioni fiscali (comprese la violazioni sostanziali “prodromiche”) – Estensione all’anno d’imposta 2022 – Riapertura dei termini per coloro che non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione – Art. 1, commi da 174 a 178, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) – Art. 21, comma 1, del D.L. 30/03/2023, n. 34, conv., con mod., dalla L. 26/05/2023, n. 56, cd. “DL Bollette” – Art. 3, comma 12-undecies, del D.L. 30/12/2023, n. 215, conv., con mod., dalla L. 23/02/2024, n. 18, “Decreto Milleproroghe”, come modificato dall’articolo 7, comma 6, del D.L. 29/03/2024, n. 39 – Art. 7, comma 7, del D.L. 29/03/2024, n. 39»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 36 del 2023

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Commenti 

 

Le operazioni di cessione di crediti di imposta: profili IVA e Registro
di Marco Orlandi

I termini decadenziali, forse, meritano qualche riflessione in più
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Tributarie

 

Debito fiscale di società di capitali estinta – Limiti all’azione del Fisco nei confronti dei soci

 

I debiti tributari della società di capitali estinta non possono essere posti “sic et simpliciter” a base di un’iscrizione a ruolo e di una cartella nei confronti dell’ex socio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 28817 del 17 ottobre 2023: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – SOCIETÀ DI CAPITALI – Scioglimento – Estinzione per cancellazione dal Registro delle imprese – Cancellazione della società dal registro delle imprese intervenuta in data 25.10.2010 (nella disciplina previgente alle modifiche apportate con il D.Lgs. n. 175 del 2014) – Debiti tributari della società estinta – Richiesta di pagamento dell’intero debito all’ex socio per mezzo di iscrizione a ruolo a suo nome e notifica di cartella di pagamento – Illegittimità – Solidarietà tra società di capitali ed i soci – Esclusione – Art. 2495, comma 2, c.c. • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – SOCIETÀ DI CAPITALI – Scioglimento – Estinzione per cancellazione dal Registro delle imprese – Riscossione mediante ruoli – Iscrizione a ruolo – Cancellazione della società dal registro delle imprese intervenuta in data 25.10.2010 (nella disciplina previgente alle modifiche apportate con il D.Lgs. n. 175 del 2014) – Effetti – Debiti tributari definitivamente accertati – Iscrizione a ruolo a nome dei soci – Ammissibilità – Emissione autonomo avviso di accertamento – Necessità – Esclusione – Cartella di pagamento – Impugnazione – Limiti – Art. 2495, comma 2, c.c.»

La recente giurisprudenza di legittimità in tema di effetti della cancellazione di società dal registro imprese in presenza di debiti tributari

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Sospensione Covid-19 ex art. 67 del D.L. n. 18/2020 – Limiti all’applicazione della proroga pro Fisco di 85 giorni

 

La “proroga” di 85 giorni dei termini di accertamento è limitata al solo anno d’imposta 2015: non può estendersi alle annualità successive

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina – Sezione III – Sentenza n. 974 del 25 ottobre 2023: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Termini di decadenza per l’accertamento – Sospensioni/proroghe Covid – Sospensione dei termini per eventi eccezionali – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori ex art. 67 del D.L. n. 18/2020, cd. DL “Cura Italia” – Termini di accertamento per la notifica di avvisi di accertamento riguardanti le imposte sui redditi, l’IVA le imposte d’atto ed i tributi locali – Estensione della proroga di 85 giorni di decadenza non solo per l’anno d’imposta i cui termini scadevano nel 2020 (anno d’imposta 2015 ovvero anno d’imposta 2014 in caso di omessa dichiarazione), ma anche per i periodi d’imposta seguenti (nella specie, avviso di accertamento per l’anno 2016, notificato il 23.03.2023 dall’Agenzia delle Entrate) – Esclusione – Rilevanza dell’applicazione del comma 1 dell’articolo 12, del D.Lgs. n. 159/2015 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 12, comma 1, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159 – Art. 67 del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Erronea duplicazione fatture elettroniche nello SdI – Rimedi

 

Erronea duplicazione di e-fatture. Come procedere alla correzione per mezzo di note di variazione in diminuzione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 447 del 13 ottobre 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Note di variazione in diminuzione ex articolo 26, commi 2 e 3 del DPR n. 633 del 1972 – Fatture elettroniche duplicate nel cassetto fiscale – Caso di specie fatture elettroniche emesse nel 2022 e 2023 – File duplicati a seguito dell’emissione di fatture attinenti le stesse operazioni per il tramite di due differenti intermediari – Rimedi – Registrazione di tutti i duplicati emessi dall’intermediario e contestuale storno mediante l’emissione di una nota di variazione – Possibilità – Modalità di emissione delle note di variazione – Cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascun soggetto acquirente indicando gli estremi di ciascuna fattura duplicata di cui si vuole stornare l’importo complessivo e, nel campo “causale”, la dizione “storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI” – Possibilità – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Erroneo doppio invio della fattura elettronica: possibile emettere e registrare le note di variazione in diminuzione per lo storno

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 395 dell’8 ottobre 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Note di variazione in diminuzione ex articolo 26, commi 2 e 3 del DPR n. 633 del 1972 – Errore di duplicazione delle fatture elettroniche (doppio invio) – Caso di specie – Invio erroneo di fatture elettroniche emesse già in precedenza (anni 2017 e 2018) in forma cartacea – Ipotesi riconducibile alle figure simili alle cause di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione – Rimedio – Registrazione dei duplicati ed emissione con registrazione delle note di variazione per lo storno – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Proroga del secondo acconto IRPEF 2023

 

Acconto di novembre 2023. Per autonomi e imprenditori individuali con ricavi fino a 170mila euro slitta al 16 gennaio 2024. Per i contributi il termine resta fermo al 30 novembre 2023

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31 E del 9 novembre 2023: «RISCOSSIONE – IMPOSTE SUI REDDITI – Acconti di imposta – Acconti di imposta 2023 – Secondo acconto delle imposte sui redditi per i titolari di partita IVA persone fisiche che nel periodo d’imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro -Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi – Art. 4, del D.L. 18/10/2023, n. 145, cd. DL “Anticipi”»

 

Abuso di diritto nell’ambito di trasformazione agevolata in società semplice ex legge n. 197 del 2022

 

La trasformazione agevolata in società semplice con successiva vendita degli immobili può configurare abuso del diritto ex art. 10-bis, della L. n. 212/2000

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 456 del 10 novembre 2023: «SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE – TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE – Scissione parziale proporzionale seguita dalla trasformazione agevolata della beneficiaria in società semplice ex legge n. 197 del 2022 – Cessione da parte della società semplice dell’immobile ricevuto per effetto della scissione – Liquidazione e cancellazione della società semplice – Valutazione antiabuso ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 ai fini delle imposte dirette e indirette – Art. 67, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 10-bis, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 1, commi da 100 a 105, della L. 29/12/2022, n. 197»

 

 

Consiglio Nazionale del Notariato

 

Enti sportivi – Atto costitutivo e statuto

 

Gli adeguamenti statutari degli enti sportivi dilettantistici nella riforma dello sport

Studio n. 29-2023/CTS del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Terzo Settore il 1° novembre 2023

 

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Alleanza delle Cooperative

 

Cooperative – Applicazione principi contabili

 

Specificità delle società cooperative negli emendamenti ai Principi contabili nazionali dell’Organismo Italiano di Contabilità

Lineamenti professionali ed operativi

Circolare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dell’Alleanza delle Cooperative italiane del 9 novembre 2023

 

Documenti prassi in materia di ristorni:

Risposta dall’Agenzia delle entrate a una Consulenza giuridica n. 956-37/2022 del 28 settembre 2023, con oggetto: COOPERATIVE – Ristorno ai soci lavoratori – Redazione dei bilanci delle società mutualistiche – Diversa modalità di contabilizzazione del ristorno – Deducibilità ai fini IRAP dei ristorni – Art. 12, del DPR 29/09/1973, n. 601
Con la circolare n. 53/E del 2002 è stato … di reddito presi a base di commisurazione dei ristorni. … in ogni caso per tutte le società cooperative è vincolata …

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 284 del 5 aprile 2023, COOPERATIVE – Trattamento fiscale del Premio di risultato erogato a titolo di ristorno ai soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 1, commi da 182 a 189, legge n.208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016)

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35 E del 9 aprile 2008 – OGGETTO: COOPERATIVE – Disciplina IRES dei ristorni assegnati ai soci di società cooperative – Art. 1, commi da 460 a 469, della L 30/12/2004, n. 311 – Art. 6 del DL 15/04/2002, n. 63
…
degli utili netti annuali delle altre cooperative escluse le … espresse nella citata circolare n. 53/E del … alle modalità di deduzione dei ristorni dal reddito …

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 15 luglio 2005 – OGGETTO: COOPERATIVE – Modifiche alla disciplina – Art. 1, commi da 460 a 469, della L 30/12/2004, n. 311 (Legge Finanziaria per il 2005) – Art. 6 del DL 15/04/2002, n. 63 …
non imponibilità in capo ai soci dei ristorni — somme attribuite … pari al 60 per cento per le cooperative agricole e … già forniti con le circolari n. 53/E del ..

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37 E del 9 luglio 2003 – OGGETTO: COOPERATIVE – Art. 6 del DL 15/04/2002, n. 63, conv., con mod., dalla L 15/06/2002, n. 112 – Ulteriori chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei ristorni ...
Tali ristorni, se destinati ad aumento del capitale sociale … Nella circolare 18 giugno 2002, n. 53/E, è … somme attribu- ite dalle società cooperative e loro …

Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 53/E del 18 giugno 2002 – OGGETTO: COOPERATIVE – Disposizioni riguardanti le cooperative – Art. 6, del D.L. 15/04/2002, n. 63, conv., con mod., dalla L. 15/06/2002, n. 112 – Progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 172 E del 5 giugno 2002 – OGGETTO: COOPERATIVE – Disposizioni riguardanti le cooperative – Art. 6, comma 2, del DL 15/04/2002, n. 63, conv., con mod., dalla L 15/06/2002, n. 112 – Ristorni ai soci …

Consiglio Nazionale del Notariato – Studio n. 90-2009/I – Approvato dalla Commissione studi d’impresa – 19 novembre 2009 – Le riduzioni di capitale nelle società cooperative
COOPERATIVE LE RIDUZIONI DI CAPITALE 1. Premessa … Le riduzioni di capitale nelle società cooperative 1. Premessa  ..

Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Area Principi Contabili e di Valutazione – del mese di maggio 2017 – Società cooperative: i bilanci dopo il D.Lgs. 139/2015
… 2435-ter cc alle “micro-cooperative”, la classificazione delle poste di patrimonio netto, la determinazione dei ristorni alla luce dell’eliminazione …

Unione Giovani Dottori Commercialisti di Roma – Commissione Società Cooperative – Documento n. 1 – Ottobre 2005 – Mutualità nelle cooperative: la determinazione della prevalenza e definizione dei requisiti
ovvero in una fase successiva, attraverso la tecnica dei ristorni. … Lo scopo mutualistico, così definito, differenzia le società cooperative dalle società …

Raccomandazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti – Commissione Cooperative – n. 1 del mese di Maggio 2003 – La copertura delle perdite nelle società cooperative
Un ultimo aspetto da trattare, non meno impor-tante dei precedenti, è quello legato all’attribuzione dei ristorni ai soci nelle cooperative . …

Consiglio Nazionale del notariato – Abstracts dello studio n. 5306/I con la partecipazione di Legacoop e Confcooperative – Le cooperative nella riforma del diritto societario (Analisi di alcuni aspetti controversi – Sintesi)
Nelle cooperative che adottano le norme delle SpA, queste ultime disposizioni …mutualistica e di deliberare la ripartizione dei ristorni; approvazione degli…

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L’OIC ha approvato in via definitiva il documento “Emendamenti ai principi contabili nazionali – Specificità delle società cooperative”

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato gli emendamenti ai principi contabili nazionali necessari a disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative. Dato il novero limitato delle modifiche, già sottoposte a consultazione, OIC ha preferito intervenire con emendamenti ai principi generali piuttosto che emanare un principio contabile ad hoc. Il risultato dell’intervento normativo sarà quello di dirimere le incertezze interpretative nella redazione dei bilanci delle società mutualistiche, un segmento tutt’altro che trascurabile dell’economia italiana.

Nel merito, la novità principale è legata al trattamento contabile dei ristorni. Il ristorno è un istituto tipico delle società cooperative e rappresenta l’attribuzione ai soci del vantaggio mutualistico realizzato tramite lo scambio tra soci e cooperativa. L’assenza di una specifica previsione normativa per la contabilizzazione dei ristorni ha generato divergenze nella prassi. Alcune società cooperative contabilizzano i ristorni come costi (o rettifiche di ricavi) dell’esercizio in cui avviene lo scambio mutualistico; altre, invece, contabilizzano i ristorni nell’esercizio in cui l’assemblea delibera la ripartizione del ristorno ai soci come una distribuzione di utili.

Su questo tema, l’OIC ha optato per una soluzione principle-based facendo perno sull’esistenza, o meno, di un’obbligazione derivante dall’atto costitutivo, dallo statuto e/o dal regolamento della società cooperativa alla data di chiusura dell’esercizio. In mancanza di un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, questo sarà contabilizzato al pari di una distribuzione di utile. Diversamente, se l’atto costitutivo, lo statuto o il regolamento prevedono un obbligo, il ristorno sarà rilevato quale componente di conto economico nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore (OIC 28).

Gli altri punti affrontati negli emendamenti riguardano:

  • la classificazione nel capitale sociale delle società cooperative delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa previste dalla Legge 59/1992 (OIC 28);
  • le modalità di impairment test per le cooperative che tengono conto delle limitazioni normative in tema di distribuzione dei dividendi e delle riserve (OIC 9);
  • le specifiche indicazioni da inserire in nota integrativa ex 2513 e 2545-sexies del codice civile (OIC 12). Sul punto l’OIC ha ritenuto di confermare la prassi già consolidata che vede le società cooperative rientranti nella categoria delle micro-imprese e che non redigono la nota integrativa, fornire le informazioni in calce allo stato patrimoniale.

(Così, comunicato stampa Oic – Organismo italiano di contabilità del 9 giugno 2022)




Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Il Consiglio di gestione approva le modifiche ai documenti su cooperative e rivalutazioni posti in consultazione

Il Consiglio di Gestione (CdG) dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è riunito il 24 marzo a Roma decidendo di inviare alle Autorità, in vista della definitiva approvazione, gli emendamenti ai Principi Contabili nazionali (PCN) conseguenti alla legge europea 2019-2020 (Legge n.238/2021), il documento interpretativo n.10 sulla revoca fiscale delle rivalutazioni e riallineamenti, e il principio contabile sulle cooperative.

I tre documenti hanno subito lievi modifiche rispetto alle bozze già rese pubbliche per tener conto dell’esito delle pubbliche consultazioni. In particolare per quanto attiene l’interpretativo n.10 sulle rivalutazioni e riallineamenti il CdG ha anche discusso le modifiche da apportare al documento qualora fosse definitivamente approvato l’emendamento in discussione in Parlamento che consente alle società la revoca “civilistica” delle rivalutazioni in precedenza effettuate. Sui tre documenti sarà ora avviata la richiesta di parere ai sensi dell’art. 12 dello Statuto dell’OIC.

Nel corso della riunione il CdG ha anche analizzato le principali evoluzioni delle tematiche contabili a livello nazionale e internazionale con particolare riferimento alle questioni della sostenibilità sulle quali, peraltro, le prerogative dell’OIC sono state recentemente ampliate con il decreto Milleproroghe.

Il CdG è stato infine ragguagliato sul dibattito in corso in sede Iasb su due problematiche che potrebbero avere significative ripercussioni anche in Italia. In una recente riunione tra gli standard setter globali è stata discussa l’applicabilità dello IAS 27 sul bilancio separato ai bilanci di esercizio redatti in coerenza con i principi Ias/IFRS. Qualora lo IASB continuasse a non adeguare lo IAS 27 per disciplinare fattispecie nuove che si evidenziano attraverso il suo utilizzo per la redazione dei bilanci d’esercizio si potrebbe porre un serio problema circa la sua adeguatezza.

Il tema è particolarmente sentito in Italia dove l’opzione è stata esercitata dal legislatore e dove circa 3mila società sono Ias compliant anche per i bilanci d’esercizio. L’OIC ha da tempo avviato sul tema un progetto a livello internazionale con gli standard setter di Brasile, Corea del Sud ed India. Un prossimo step del progetto sarà quello di provocare un incontro con lo IASB per chiarire questo delicato profilo dell’applicazione dello IAS 27.

Un’altra questione sottoposta all’esame dello Iasb riguarda i criteri di contabilizzazione dei contratti di reverse factoring dove un finanziatore, tipicamente una banca, si impegna a pagare gli importi di un fornitore di una società e quest’ultima si impegna a pagare il finanziatore in una data successiva. Questo tipo di contratti si stanno diffondendo nella prassi e sul modo migliore di darne evidenza nei bilanci è in corso un confronto tra lo stesso Iasb e l’Efrag, l’organismo di consulenza della Commissione Europea in materia contabile. Nella riunione odierna l’OIC ha approvato la propria posizione sul documento messo in consultazione da parte dello IASB. L’OIC supporta l’iniziativa dello IASB di migliorare la disclosure relativa a questi contratti, tuttavia nota che permane il dubbio se i debiti che risultano da queste operazioni vadano considerati come finanziari o come operativi. (Così, comunicato stampa OIC del 28 marzo 2022)




In consultazione le proposte di emendamenti ai principi contabili per le società cooperative

L’OIC ha pubblicato in consultazione alcune proposte di emendamenti ai principi contabili nazionali al fine di disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative. (Link sito: https://www.fondazioneoic.eu/)

Le Bozze emendative riguardano:

l’OIC 28 – Patrimonio Netto;

l’OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali;

l’OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio.

Gli interessati possono inviare eventuali osservazioni entro il 16 luglio 2021.

 

Emendamenti OIC 28 – Patrimonio netto

 

Come si legge nelle “motivazioni”, della bozza del documento emendativo, l’OIC intende introdurre i paragrafi 9A, 23A e 23B e integrare il paragrafo 41, del principio OIC 28 – Patrimonio netto per quanto concerne l’informativa da rendere in nota integrativa per le società cooperative.

Nel dettaglio, nel nuovo paragrafo 9A viene disciplinata la classificazione delle azioni dei soci sovventori e di partecipazione cooperativa, previste dalla legge 59 del 1992. Tale legge ha introdotto specifiche norme in materia di società cooperative, prevedendo questi strumenti con la finalità di impedire che le cooperative, per problemi di sottocapitalizzazione, non riuscissero a svolgere adeguatamente sul mercato la loro funzione mutualistica (cfr. par. 15, della Relazione allo schema di D.Lgs., recante: «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.» in “Finanza & Fisco” Suppl. al n. 6/2003, pag. 802). Tenendo conto della tipizzazione operata dal legislatore, è stata prevista la classificazione nel capitale sociale al pari delle altre categorie di azioni.

Mentre ai paragrafi 23A e 23B è stato disciplinato il trattamento contabile dei ristorni, previsti all’articolo 2545-sexies c.c.:

L’assenza di una specifica previsione normativa per la contabilizzazione dei ristorni ha generato divergenza nella prassi.

Infatti:

  • alcune società cooperative contabilizzano i ristorni come costi (o rettifiche di ricavi) dell’esercizio in cui avviene lo scambio mutualistico;
  • altre contabilizzano i ristorni nell’esercizio in cui l’assemblea delibera la ripartizione del ristorno ai soci.

Nel definire il trattamento contabile dei ristorni sarà necessario verificare l’esistenza, o meno, di un’obbligazione derivante dallo statuto o regolamento della società cooperativa alla data di chiusura dell’esercizio.

Nel caso in cui lo statuto o il regolamento della società cooperativa non prevedono un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, il ristorno sarà contabilizzato nell’esercizio in cui l’assemblea dei soci delibera l’attribuzione del ristorno ai soci, al pari di una distribuzione di utile. Al riguardo evidenziato che a differenza dei dividendi, i ristorni non sono proporzionali alle quote del capitale conferito, ma proporzionali agli scambi intervenuti tra cooperativa e socio, e sono determinati con riferimento alle sole transazioni intercorse con i soci.

Diversamente, se lo statuto o il regolamento prevedono un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, il ristorno stesso sarà rilevato quale componente di conto economico nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore. Ad esempio, nel caso di cooperative di lavoro e di conferimento, il ristorno andrà ad integrare i costi dell’esercizio e, nel caso delle cooperative di consumo, a rettificare i ricavi dell’esercizio. Quanto appena detto vale anche per le obbligazioni esistenti alla data di bilancio, ancorché condizionate al verificarsi di determinate circostanze stabilite nello statuto e nel regolamento.

 

Emendamenti OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

 

Con le modifiche in oggetto, l’OIC ha modificato il paragrafo 26A per chiarire che nel calcolo del tasso di sconto per valutare il valore d’uso di un’attività è appropriato tenere conto delle limitazioni normative in tema di distribuzione dei dividendi e delle riserve. Tale tasso infatti – essendo il costo medio ponderato del capitale della società cooperativa – deve riflettere il rendimento atteso dai soci della cooperativa, che è influenzato dalle limitazioni previste dall’articolo 2514 del codice civile. Inoltre, tenuto conto della specificità dell’istituto dei ristorni, si è chiarito nel paragrafo 26A che se le previsioni di attribuzione dei ristorni sono state considerate come distribuzione di utili ai soci, e quindi non incluse nei flussi finanziari attesi, queste saranno considerate nella determinazione del tasso di sconto.

 

Emendamenti OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
(Appendice C – Informativa richiesta nel bilancio per le società cooperative (a mutualità prevalente) – art. 2513 e 2545-sexies del codice civile)

  

Infine, nella bozza di emendamenti ai principi contabili nazionali, previsto che nella nota integrativa si deve documentare la condizione di prevalenza, evidenziando contabilmente che:

a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1;

b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;

c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Ai sensi dell’art 2545-sexies del codice civile, le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Questa informativa può essere fornita negli schemi di bilancio o in nota integrativa.

Link alla Bozza per consultazione – Emendamenti agli OIC – Specificità delle società cooperative

(Link sito: https://www.fondazioneoic.eu/)