DdL A.C. 2628: con lo “stampato del 23/10/2025” disponibile il testo “ufficiale” del Disegno di legge per la riforma dell’ordinamento dei Commercialisti coordinato dalle relazioni

È disponibile il testo del Disegno di legge A.C. 2628 («Delega al Governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile»), presentato dal Ministro della Giustizia di concerto con i Ministri del Lavoro e dell’Università. 

ll DdL consta di tre articoli, con delega al Governo entro 12 mesi per l’adozione del decreto legislativo e possibilità di correttivi entro ulteriori 12 mesi.

 

 

 

Cosa prevede la delega (principi e criteri direttivi)

 

  • Riordino dell’oggetto della professione con indicazione delle attività (incluse quelle riservate) e coordinamento con riforme recenti (Crisi d’impresa, “Cartabia”, Riforma fiscale)

 

 

Le recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali con impatto sulla professione

 

Negli ultimi anni, diversi interventi normativi in vari ambiti hanno inciso significativamente sulle competenze e responsabilità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rendendo necessario un adeguamento dell’ordinamento professionale.

In particolare, tra le più importanti si segnalano:

  • Riforma della disciplina della crisi d’impresa (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modifiche): ha introdotto nuove figure professionali (esperto nella composizione negoziata, componente dell’OCRI, attestatore, gestore della crisi, curatore, commissario giudiziale) e nuove responsabilità nell’ambito delle procedure di allerta e di gestione della crisi, in cui i commercialisti svolgono un ruolo centrale;
  • Riforma della giustizia civile (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n .149, c.d. “riforma Cartabia”): ha modificato significativamente le norme processuali civili, le procedure di nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti, ampliando il ruolo dei commercialisti nell’ambito del processo civile e nelle ADR (Alternative Dispute Resolution);
  • Riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111): ha introdotto nuovi istituti e procedure (concordato preventivo biennale, cooperative compliance, adempimento collaborativo) che coinvolgono direttamente i commercialisti come intermediari qualificati tra contribuenti e amministrazione finanziaria;
  • Riforma del terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117): ha creato un nuovo ambito specialistico di consulenza per gli enti non profit, con specifiche competenze in materia di fiscalità, contabilità e governance;
  • Trasformazione digitale della PA (decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82): l’introduzione di strumenti come il Sistema di Interscambio (SDI), il processo tributario telematico, la fatturazione elettronica e l’ANPR ha trasformato il ruolo del commercialista in interfaccia tra imprese/cittadini e pubblica amministrazione digitale;
  • Ambiente e ESG: il decreto legislativo 6 settembre 2024, n.125, che ha recepito la direttiva 2022/2464/UE- Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), ha introdotto importanti modifiche alla rendicontazione societaria di sostenibilità, obbligando le imprese a includere nel bilancio di esercizio non solo dati finanziari, ma anche informazioni sulla loro sostenibilità e ai fattori ESG (Environmental, Social, Governance).

A questi interventi normativi settoriali si aggiunge la giurisprudenza che, nel corso degli anni, ha contribuito a definire i contorni delle attività professionali in esame. Di particolare rilievo sono le sentenze della Corte di cassazione del 7 febbraio 2024, n. 3495, che ha delineato i confini tra le attività riservate ai Commercialisti e quelle proprie di altre professioni e della Corte costituzionale del 19 giugno 2024, n. 144, in relazione al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).

 

  • Esercizio in forma associata e societaria (STP): disciplina organica di costituzione, gestione, limiti; spinta all’aggregazione per efficienza/competenza;
  • Incompatibilità: riordino e possibili deroghe temporanee in casi specifici;
  • Conferimento dell’incarico ed equo compenso: pattuizione libera ma proporzionata; aggiornamento dei parametri ministeriali su proposta CNDCEC;
  • Governance ordinistica: riduzione dell’anzianità per le cariche, equilibrio di genere (quote/doppia preferenza/alternanza), voto telematico, revisione dimensioni degli Ordini, durata 4 anni e massimo due mandati;
  • Disciplina disciplinare: razionalizzazione di organi e procedimenti, principi di imparzialità, buon andamento e contraddittorio;
  • Cancellazione dall’albo: definizione puntuale dei casi;
  • Specializzazioni: titolo per gli iscritti alle sezioni A e B, con provvedimenti su proposta del CNDCEC (attuazione dell’art. 2, comma 2, D.P.R. n. 137/2012).
  • Tirocinio: possibilità di svolgerlo interamente durante il corso di studi per ridurre i tempi di accesso;
  • Assicurazione RC professionale: possibile polizza collettiva uniforme a carico del CNDCEC, ferma la copertura individuale ove necessario;
  • Transitorio elettorale: nuove regole applicabili dalla consiliatura successiva.

 

Perché contano gli allegati: la chiave per leggere la ratio del DdL

 

Relazione illustrativa – Spiega il perché della riforma: a 20 anni dalla legge delega 2005 e 16 dall’attuazione (D.Lgs. 139/2005) l’assetto è obsoleto; calano giovani e candidati all’esame, cresce l’età media; il mercato e la giurisprudenza sono cambiati.

Dal 2008 ad oggi, i Commercialisti under 40 iscritti all’albo sono diminuiti del 32,3%, mentre gli over 60 sono aumentati, anche per via dell’innalzamento dell’età pensionabile, del 64,3%. L’età media è passata da 47,4 a 52,5 anni. Inoltre, al di là del calo demografico, mentre i dati registrano un sensibile incremento del numero di laureati in economia nell’ultimo decennio (+31,5%), quelli che scelgono di svolgere il tirocinio professionale e successivamente di sostenere l’Esame di Stato per l’accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile sono diminuiti in maniera drastica: -63,5%

Relazione tecnica – Chiarisce procedura e neutralità finanziaria: D.Lgs. entro 12 mesi su proposta del Ministro della giustizia (concerti con Università/Lavoro, sentito CNDCEC), parere parlamentare entro 30 giorni; nessun nuovo onere per la PA; verifica positiva della Ragioneria Generale.

Analisi tecnico-normativa (ATN) – Inquadra fonti, compatibilità e coordinamento: mappa la normativa (D.L. 203/2005; D.Lgs. 59/2010; L. 183/2011 art. 10 sulle STP; DPR 137/2012; D.L. 137/2020; L. 49/2023 sull’equo compenso), segnala assenza di conflitti con UE e obblighi internazionali, e richiama giurisprudenza recente (Cass. 3495/2024 su esercizio abusivo; Corte cost. 144/2024 su visto di conformità).

 

 

Il quadro di riferimento normativo nel quale si inserisce l’intervento

 

– Legge 24 febbraio 2005, n. 34 (Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili);

Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34);

– Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria convertito nella legge) convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di attribuzione della competenza all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie;

– Articolo 55, decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), che ha apportato modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 recante costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

– Articoli 31, 31-bis e 31-terdecies, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia;

– Articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) in materia di riforma degli ordini professionali e società tra professionisti;

– Articoli 4 e 4-bis, legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) in materia di associazioni tra avvocati e multidisciplinari e di esercizio della professione forense in forma societaria;

Legge 21 aprile 2023, n. 49 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali) in materia di liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali;

– Capo I e, in particolare, articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) con riferimento ai principi generali inerenti agli ordinamenti professionali e, in particolare, alla formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell’attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori.

 

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) – Illustra obiettivi, alternative e impatti attesi: modernizzazione dell’esercizio (associato/societario), voto telematico, equilibrio di genere e ricambio, specializzazioni e assicurazione collettiva, con benefici su qualità dei servizi e attrattività della professione; evidenzia criticità empiriche (disomogeneità dimensionali degli Ordini, divari di genere/età) e indica soggetti attuatori (Ministero Giustizia e CNDCEC).

 

 




Riforma della professione di commercialista. Brevi note introduttive 

Stato: DdL delega “annunciato” alla Camera (A.C. 2628) – stato: testo “bollinato” non ancora stampato.

 

Stato e tempi della delega Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, un decreto legislativo di riforma dell’ordinamento dei dottori commercialisti e degli esperti contabili “anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, nonché di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente”.

Entro i 12 mesi successivi potrà adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto. Lo schema di decreto legislativo è proposto dal Ministro della giustizia, sentito il CNDCEC; per i profili accademici e previdenziali sono coinvolti rispettivamente il MUR e il MLPS. Parere parlamentare: 30 giorni. Se il parere è reso a ridosso della scadenza della delega, il termine si proroga di 30 giorni. Il decreto legislativo di riforma dispone abrogazioni espresse delle norme oggetto di riordino e reca le necessarie disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.

 

Compensi professionali ed equo compenso – Libertà di pattuizione nel rispetto dell’equo compenso (ex lege  49/2023): il compenso deve essere proporzionato alla quantità, qualità, contenuto e caratteristiche della prestazione.

Aggiornamento dei parametri di riferimento con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNDCEC, applicabili anche alle prestazioni rese in forma associata o societaria.

Chiarezza del rapporto contrattuale: si promuove la formalizzazione scritta dell’incarico, con indicazione puntuale delle attività, dei criteri di calcolo del compenso e delle condizioni di revisione.

 

Governance degli Ordini e processo elettorale – Accesso alle cariche: riduzione dell’anzianità di iscrizione richiesta; misure per equilibrio generazionale e parità di genere (es. doppia preferenza/alternanza o strumenti equivalenti).

Voto ed elezioni: introduzione del voto a distanza con modalità telematiche, in linea con l’obiettivo della transizione digitale e con garanzie di personale, libertà e segretezza del voto.

Struttura degli Ordini: revisione delle classi dimensionali e della composizione degli organi; soglia minima di preferenze per la rappresentanza delle minoranze.

Mandati: durata quadriennale; limite di due mandati consecutivi (coerente con il nuovo sistema elettorale).

Disciplina e funzionamento: riordino di competenze, incompatibilità, decadenze; procedimento disciplinare e regole dei consigli/collegi di disciplina; previsione espressa delle ipotesi di cancellazione dall’albo.

Entrata in vigore delle nuove norme elettorali: dalla consiliatura successiva all’adozione del decreto legislativo.

 

Specializzazioni, tirocinio e assicurazione – Specializzazioni: disciplina organica per gli iscritti delle Sezioni A e B dell’Albo; definizione e aggiornamento su proposta del CNDCEC.

Tirocinio: riforma per consentirne lo svolgimento anche durante il percorso di laurea, riducendo i tempi di accesso alla professione e favorendo l’attrattività per i giovani.

Assicurazione professionale: possibile forma collettiva di RC per tutti gli iscritti, a oneri del Consiglio nazionale, a tutela dei clienti; resta l’eventuale obbligo individuale per fattispecie non coperte o per adeguare i massimali alla specifica attività svolta.

 

Chiarezza su attività riservate e forme di esercizio – Perimetro delle attività: ricognizione e riordino con indicazione delle attività riservate per legge e distinzione dalle attività tipiche (tributario, economico-aziendale, finanziario, societario, crisi d’impresa, ecc.).

Forme di esercizio: disciplina organica dell’esercizio in forma associata e societaria (costituzione, governance, limiti e controlli) nel rispetto della normativa vigente (art. 10 L. 183/2011, L. 247/2012, disposizioni cod. civ.).

Incompatibilità: riordino del regime con eventuali deroghe temporanee per specifiche ipotesi, nel rispetto dei principi di indipendenza e tutela dell’utenza.

 

Coordinamento con altre professioni (L. 4/2013 e professioni regolamentate) – Coordinamento espresso con le competenze attribuite ad altre professioni regolamentate e alle professioni non organizzate ai sensi della L. 4/2013, al fine di evitare sovrapposizioni e contenziosi.

 

Questa nota riassume principi e criteri direttivi del testo “bollinato” della delega. Trattasi di Ddl “annunciato” (A.C. 2628) non ancora “Stampato” in versione ufficiale.




I Commercialisti chiedono la proroga dei termini per (nuovo) blocco dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate

Il Consiglio nazionale della categoria:

“Dalle 9:30 di oggi (28 maggio 2025) gli intermediari telematici non riescono ad accedere alle funzionalità del sito”

“Prorogare i termini dei numerosi adempimenti in scadenza alla fine del mese corrente a causa del nuovo blocco informatico dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, verificatosi a partire dalle ore 9:30 circa di oggi”.

È la richiesta avanzata dal Presidente del Consiglio nazionale dei Commercialisti, Elbano de Nuccio in una lettera inviata al Direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone.

“Dopo il blocco dell’operatività dei servizi telematici dell’Agenzia dello scorso 16 maggio – afferma de Nuccio – siamo costretti a richiamare di nuovo l’attenzione del Direttore Carbone per chiedere un maggior termine per l’effettuazione degli adempimenti da parte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono alla luce di quanto disposto dall’articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770. Il blocco sta causando notevoli disagi agli utenti. In particolare, molti dei nostri iscritti ci segnalano che l’inacessibilità ai servizi telematici dell’Agenzia compromette l’invio della comunicazione per la prenotazione del credito d’imposta ZES Unica e del credito d’imposta ZES agricoltura per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 in scadenza il prossimo 30 maggio”.

Salvatore Regalbuto, Tesoriere nazionale con delega alla fiscalità, spiega che,

“oltre alle comunicazioni ZES, numerosi sono gli adempimenti in scadenza per la fine del corrente mese, tra cui l’invio delle liquidazioni IVA periodiche del primo trimestre 2025. Per tali ragioni, il maggior termine dovrebbe riguardare, in ogni caso, anche gli adempimenti in scadenza entro la fine del corrente mese di maggio, ancorché l’operatività dei servizi telematici dovesse essere ripristinata prima. Ciò al fine di garantire, comunque, ai contribuenti e ai professionisti che li assistono un congruo termine per l’effettuazione dei predetti adempimenti

(Così, comunicato Stampa Cndcec del 28 maggio 2025)

 




Sito dell’Agenzia delle entrate. Accertato l’irregolare funzionamento del 16 maggio 2025 | Prorogati i termini fino al 30 maggio 2025

Pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle entrate prot. n. 225451/2025 del 20 maggio 2025 (il 20.05.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) di irregolare funzionamento che, in base all’articolo 1 del decreto-legge n. 498/1961, accerta l’impossibilità dei contribuenti di accedere alla propria area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate e, di conseguenza, di utilizzare i servizi ad essa connessi dalle ore 10.04 alle ore 19.30 del 16 maggio 2025

La “proroga prevista dal citato art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 consente, nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, che i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, siano prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento.

 




Blocco delle funzionalità dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. In arrivo la proroga degli adempimenti

Sogei S.p.A. – società di Information Technology del Ministero dell’Economia e delle Finanze – incaricata della realizzazione, sviluppo, manutenzione e conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalità per l’Amministrazione finanziaria e, quindi, anche del sito web e dei servizi informatici dell’Agenzia delle Entrate, ha comunicato che a partire dalla mattina del 16 maggio 2025 si stanno verificando dei malfunzionamenti all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Alla luce di tale situazione, l’Agenzia comunica che provvederà a emanare un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici non appena Sogei avrà provveduto alla risoluzione dei malfunzionamenti in area riservata.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 16 maggio 2025)

 

Vedi anche:

AGENZIA DELLE ENTRATE CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI IN EVIDENZA

Commercialisti: sito Agenzia Entrate in blocco, serve proroga dei termini

Mag 16, 2025  Redazione Fiscale

l Consiglio nazionale dei Commercialisti: “Dalle 10:30 circa di questa mattina gli intermediari telematici non riescono ad accedere alle funzionalità …

2024 AGENZIA DELLE ENTRATE IN EVIDENZA

Irregolare funzionamento del servizio di acquisizione attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate delle deleghe di pagamento F24. Pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento e proroga dei termini

Ott 31, 2024  Redazione Fiscale

Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate prot. n. 402623/2024 del 31 ottobre 2024, emanato ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 21 …




Commercialisti: sito Agenzia Entrate in blocco, serve proroga dei termini

Il Consiglio nazionale dei Commercialisti: “Dalle 10:30 circa di questa mattina gli intermediari telematici non riescono ad accedere alle funzionalità del sito”

 

 “Prorogare i termini dei numerosi adempimenti in scadenza in data odierna a causa del blocco informatico dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate necessari, tra l’altro, alla trasmissione delle deleghe di pagamento, verificatosi a partire dalle ore 10:30 circa di oggi”.

È la richiesta avanzata dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), Elbano de Nuccio in una lettera inviata al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone.

“Abbiamo richiesto l’intervento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – spiega il Tesoriere con delega all’area fiscalità, Salvatore Regalbuto – al fine di accertare l’irregolare funzionamento del servizio con conseguente proroga di cui al D.L. 21/06/1961 n. 498”.

(Così, comunicato stampa Cndcec del 16 maggio 2025)

 

Il testo del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla 28 luglio 1961, n. 770 (G.U. 22 giugno 1961, n. 152) – Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari  – Articolo 1

Art. 1

Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all’articolo 3.

 




Sostenibilità. Adottati dalla Ragioneria Generale dello Stato due nuovi principi per la rendicontazione | Dai Commercialisti 2 informative

Lo comunica il Consiglio nazionale dei commercialisti, che li ha elaborati con Assirevi e INRL, unitamente a MEF e Consob. De Nuccio: “Commercialisti protagonisti della sostenibilità. In questo ambito l’attestazione della conformità della rendicontazione è una nostra esclusiva”

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con le informative11/2025 e 12/2025 (link esterni verso: https://commercialisti.it/informative/) comunica che, con due diverse Determine della Ragioneria generale dello Stato (RGS) dello scorso 30 gennaio, sono stati adottati il Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e quello di attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità.)

Il Principio italiano di etica e indipendenza per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità è stato elaborato da Consiglio nazionale dei commercialisti, Assirevi e INRL, unitamente al MEF e alla Consob, sulla base delle convenzioni già in essere ed estende al revisore della sostenibilità, in via transitoria e con alcune specificazioni, le previsioni dettate per il revisore legale nell’esercizio dell’attività di revisione del bilancio dal Codice italiano di etica e indipendenza adottato con determina della RGS del 23 marzo 2023.

Il principio entra in vigore per gli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità relativi ai periodi amministrativi che iniziano il 1° gennaio 2024 o successivamente.

Il Principio Nazionale di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità, elaborato anch’esso da Consiglio nazionale dei commercialisti, Assirevi e INRL, con MEF e Consob, descrive le procedure per lo svolgimento degli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità conferiti ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 che ha recepito nel nostro Paese la direttiva Corporate Sustainability Reporting (CSRD).

Il principio consentirà al revisore della sostenibilità di esprimere le proprie conclusioni, basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato, circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme ed ai principi che ne disciplinano i criteri di redazione nonché agli obblighi di informativa previsti dal Regolamento Tassonomia (Regolamento UE 2020/852).

Anche le regole e le linee guida dettate dal principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità entrano in vigore per gli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità dei periodi amministrativi che iniziano in data 1° gennaio 2024 o successivamente.

Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, sottolinea come “Salutiamo con estremo favore l’adozione da tempo attesa di questi due nuovi principi. L’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è un’esclusiva dei Commercialisti, nel loro ruolo di revisori legali. Un riconoscimento dell’importanza della nostra professione nel garantire che le aziende siano davvero allineate agli obiettivi ESG”. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 3 febbraio 2025)

 

I principi adottati:

 

Adottato il Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità

 

Con determina del Ragioniere generale dello Stato, prot. n. RR 12 del 30 gennaio 2025 è stato adottato il «Principio in materia di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità», elaborato ai sensi dell’art. 10, comma 13-ter, del decreto legislativo n. 39 del 2010 e dell’art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 125 del 2024, denominato in breve «Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità».

Il Principio entra in vigore per gli incarichi di attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità relativi agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o successivamente.

Link ai documenti:

Link esterni verso il portale della revisione legale – Ragioneria Generale dello Stato-Mef: https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it

 

Adottato il principio di attestazione della rendicontazione di sostenibilità

 

Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 13 del 30 gennaio 2025 è stato adottato il «Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità – Standard on Sustainability Assurance Engagement – SSAE (Italia)» riguardante le responsabilità del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità, ai sensi dell’articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.

Il Principio entra in vigore per gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi ai periodi amministrativi che iniziano in data 1° gennaio 2024 o successivamente.

Link ai documenti:

 

Link esterni verso il portale della revisione legale – Ragioneria Generale dello Stato-Mef: https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it

 




Commercialisti. Il Consiglio nazionale ha approvato il nuovo ordinamento professionale

Comunicato stampa del CNDCEC del 19 novembre 2024

 

Il Consiglio nazionale dei Commercialisti ha approvato oggi, all’unanimità dei presenti (assenti il vicepresidente Michele de Tavonatti e la consigliera Gabriella Viggiano), il nuovo ordinamento professionale della categoria. Il testo sarà sottoposto già nei prossimi giorni all’attenzione delle forze politiche. Si tratta di una riforma che interviene in maniera significativa su numerosi aspetti della professione. Modifiche sono state apportate all’oggetto della professione, alle norme sulle incompatibilità, sull’esercizio della professione in forma associata, sulla disciplina del tirocinio, sulla regolamentazione dei consigli di disciplina territoriali e su quello nazionale. Novità anche in tema di morosità e conseguente sospensione o cancellazione dall’albo, sulla disciplina dei compensi, sull’assicurazione professionale, sul sistema elettorale e sulle specializzazioni.
“Con l’approvazione di questo testo – commenta il presidente del consiglio nazionale della categoria Elbano de Nuccio – abbiamo scritto una pagina fondamentale per il futuro della professione. Ora sarà massimo il nostro impegno per illustrare la riforma a tutte le forze politiche, affinché si giunga in tempi rapidi ad un suo approdo in Parlamento”. “Si tratta di una riforma ampia e organica – aggiunge -. Nella riscrittura della nostra carta d’identità il Consiglio nazionale ha affrontato questioni nevralgiche per la professione e per la sua futura evoluzione strettamente correlate a un contesto normativo e socioeconomico delle professioni ordinistiche, e del Paese in generale, in repentino e continuo cambiamento”.

Per le elezioni del Consiglio nazionale si è scelto un sistema elettorale misto (50% ai consiglieri degli Ordini territoriali e 50% agli iscritti). Confermata la quota riservata al genere meno rappresentato nelle liste elettorali (due quinti), c’è l’introduzione di una quota riservata agli under 45. Una scelta “ispirata alla volontà di coinvolgimento di tutti i colleghi iscritti nell’albo e dalla necessità che questi siano non solo adeguatamente rappresentati, ma anche protagonisti sia nella scelta dei rappresentanti territoriali, sia di quelli nazionali”, sottolinea. “L’obiettivo di fondo – afferma – è l’incremento della democraticità del sistema elettorale, con un conseguente allargamento della base elettorale”.

Per il numero uno della categoria “il sistema misto consente di tener conto della volontà degli iscritti e al contempo di non rinunciare al riconoscimento dell’importante ruolo svolto dai Consigli degli Ordini, facilitando, attraverso l’attribuzione del voto ai Consiglieri un’ulteriore estensione dell’elettorato attivo. Il nuovo sistema di voto, inoltre, se da un lato determina implicitamente una revisione del peso elettorale espresso dai Consigli degli Ordini, dall’altro consente agli Ordini più grandi di continuare ad avere un peso maggiore rispetto agli Ordini di minori dimensioni, perché i loro iscritti avranno maggiore incidenza – essendo più numerosi – nell’espressione del voto e conseguentemente nell’elezione del Consiglio Nazionale. Il passaggio dal sistema attuale al sistema misto lascia invariato il peso elettorale di ogni Ordine. Nel sistema misto, infatti, la maggiore regressività (degli Ordini più grandi rispetto ai più piccoli), dovuta alla modifica del voto ai Consiglieri degli Ordini, viene compensata dal recupero del peso degli iscritti. Nel sistema anteriforma agli Ordini più grandi è attribuito un peso inferiore al numero di iscritti in virtù di un principio di perequazione. Con il nuovo sistema elettorale misto viene rispettato il principio di perequazione, mentre l’intero sistema risulta molto più democratico perché viene dato più peso agli iscritti”.

Per tener conto del principio della segretezza e libertà della partecipazione al voto è previsto che l’elezione del Consiglio nazionale avvenga con votazione segreta attraverso l’utilizzo di apposita piattaforma informatica. Per tener conto del ruolo degli Ordini di maggiori dimensioni e del fatto che il voto è attribuito ai singoli consiglieri è stata riformulata la composizione dei consigli degli Ordini prevedendo le seguenti classi: 15 membri, se gli iscritti superano il numero di 1500 ma non quello di 2000; 17 membri, se gli iscritti superano il numero di 2000 ma non quello di 3000; 19 membri, se gli iscritti superano il numero di 3000 ma non quello di 4500; 21 membri, se gli iscritti superano il numero di 4500.24




Revisori legali. Cancellati dal registro 901 revisori persone fisiche e 3 società

Visto il provvedimento MEF – RGS – Prot. 278175 del 6 dicembre 2023 con il quale è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010, di n. 15 società di revisione legale e n. 2.243 revisori persone fisiche che risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per l’annualità 2023 e/o annualità precedenti e rilevato che, decorso il termine previsto dall’articolo 24-ter, comma 4, n. 3 società di revisione e n. 901 revisori persone fisiche risultano ancora non aver regolarizzato la propria posizione contributiva, con decreto MEF-RGS dell’Ispettore generale capo di finanza prot. n. 209538 del 26 settembre 2024, (Link esterno al sito: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/) è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 3 società di revisione (vedi allegato A, al Decreto) e n. 901 revisori persone fisiche (vedi allegato B, al Decreto), ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Avverso al provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che il revisore cancellato per morosità può re-iscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione. (Cfr.  FAQ n. 6 pubblicata su https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/Revisione-legale/FAQ/)

 

 




Sostenibilità. Dai Commercialisti un inquadramento normativo della CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “Il decreto di attuazione della CSRD, inquadramento normativo”.

(Link esterno verso: sito web di Press – Professione Economica e  Sistema Sociale – Testata ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – CNDCEC)

In considerazione dell’entrata in vigore, prevista per domani, del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 di attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive), il documento contiene un’analisi di insieme delle principali novità dell’intervento normativo, focalizzando l’attenzione sugli aspetti definitori, utili ai fini dell’inquadramento concettuale e terminologico della materia, sull’ambito di applicazione delle disposizioni, sul regime di responsabilità e sanzionatorio, e sui tempi di applicazione.

Più nello specifico, il documento si sofferma sulle disposizioni relative alla rendicontazione di sostenibilità e sull’attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, prestando particolare attenzione alla figura del revisore della sostenibilità e alle modalità di svolgimento dell’incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Al fine di fornire un supporto operativo per i professionisti che, assunte differenti vesti, dovranno confrontarsi con la nuova normativa, la parte conclusiva del documento contiene alcune tabelle sinottiche ove si fornisce evidenza delle modalità con cui il D.Lgs. n. 125/2024 incide sulla normativa vigente, segnalando sia le abrogazioni, sia le integrazioni effettuate.

L’obiettivo è quello di supportare gli iscritti nella fase iniziale di applicazione della normativa, demandando a successivi lavori l’esame approfondito dei contenuti delle disposizioni e delle ricadute sistematiche che esse comportano. (Così, comunicato stampa del CNDCEC del 24 settembre 2024)

 




Revisori legali. Cancellati dal registro 538 persone fisiche e 1 società. Sospesi 4.478 persone fisiche e 35 società

Con tre diversi provvedimenti decreto Mef-Rgs, rispettivamente dell’8 luglio 2024, del 22 luglio 2024 e 23 luglio 2024 cancellati n. 538 revisori persone fisiche e n. 1 società di revisione dal Registro dei revisori legali; solo sospesi n. 35 società di revisione legale e n. 4.478 revisori persone fisiche.

Si seguito i link ai provvedimenti dell’Ispettore generale capo di finanza

Decreto MEF-RGS dell’Ispettore generale capo di finanza prot. n. 181761 del 08/07/2024, con il quale è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 2 revisori persone fisiche, già sospesi dal Registro, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Decreto MEF-RGS dell’Ispettore generale capo di finanza prot. n. 187803 del 22 luglio 2024, con il quale è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali di n. 35 società di revisione legale e n. 4.478 revisori persone fisiche, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Decreto MEF-RGS dell’Ispettore generale capo di finanza prot. n. 188332 del 23 luglio 2024, con il quale disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 536 revisori persone fisiche e n. 1 società di revisione, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

 




Commercialisti, approvato il nuovo Codice delle sanzioni disciplinari (che entrerà in vigore il 18 aprile 2024)

Il testo arriva a otto anni dal precedente. Nuove sanzioni dopo le novità introdotte nelle scorse settimane con il codice deontologico

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato oggi il nuovo Codice delle sanzioni, che entrerà in vigore domani 18 aprile. Il precedente risaliva al 2016. Il nuovo testo arriva dopo che nelle scorse settimane era stato approvato anche il nuovo Codice deontologico, le cui novità sono state adesso declinate anche in termini di sanzioni.

 

La principale novità riguarda le sanzioni relative alle violazioni delle norme sull’equo compenso. Per entrambe le due possibili violazioni (ossia se il professionista conviene con il cliente un compenso iniquo o se predispone un accordo senza informare il cliente dell’obbligo di rispettare le disposizioni in materia) è prevista la censura.

 

Nel caso di esercizio della professione in situazioni di incompatibilità è prevista la sospensione fino ad un anno. In tema di obbligo di assicurazione è prevista una sospensione fino a 6 mesi per chi non stipula una polizza, mentre per la mancata comunicazione al cliente degli estremi della polizza sottoscritta si prevede la sanzione della censura.

 

Nel caso di più violazioni deontologiche contemporanee o derivanti dal medesimo fatto si prevede l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave.

 

Nel caso in cui, nei rapporti con i clienti, il professionista chieda o riceva da colleghi provigioni o vantaggi per la presentazione di un cliente o per la proposta di incarichi, si applica la sospensione fino a tre mesi. Per chi, invece, suggerisce comportamenti fraudolenti scatta la sospensione fino a un anno. Per tutte le violazioni in materia di pubblicità e utilizzo improprio dei titoli professionali si applica la sanzione della censura.

 

Per quanto riguarda il capitolo delle critiche a mezzo social, a seguito della modifica della disposizione deontologica, si passa dalla precedente sanzione della censura ad una sospensione fino ad un massimo di tre mesi.

 

“L’approvazione del nuovo Codice delle sanzioni – commenta il presidente del Consiglio nazionale della categoria, Elbano de Nuccio – è la tappa successiva all’approvazione del nuovo Codice deontologico, di cui fotografa tutte le principali novità. Aggiungiamo quindi un nuovo step a questo processo di rinnovamento dei nostri codici per favorire sempre più comportamenti corretti e rispettosi tra colleghi, verso le Istituzioni e verso i nostri clienti”.

 

Per il delegato a Compensi professionali e deontologia, Pasquale Mazza, “questo nuovo Codice costituisce un importante passo in avanti per la professione. L’auspicio è che, assieme al Codice deontologico, esso possa contribuire a adottare comportamenti virtuosi senza la necessità di doverlo attivare”.

(Così, comunicato stampa del CNDCEC del 17 aprile 2024)

Link al testo del nuovo Regolamento recante Codice delle sanzioni disciplinari aggiornato al 17 aprile 2024 e in vigore da 18 aprile

 




Riforma del lavoro sportivo, dai Commercialisti un quaderno operativo

La pubblicazione fornisce un supporto di carattere operativo a tutti i professionisti chiamati a interfacciarsi con le nuove norme di settore

 

Il lavoratore sportivo alla luce della riforma del settore e dei decreti correttivi” è il titolo del nuovo quaderno operativo del commercialista del lavoro, curato dal Consiglio nazionale e dalla Fondazione nazionale Ricerca dei commercialisti. La pubblicazione nasce con l’intento di fornire un supporto concreto, di carattere operativo, a tutti i professionisti chiamati a interfacciarsi con le nuove norme di settore e con le specificità che caratterizzano il diritto del lavoro nel mondo sportivo. Il quaderno operativo è arricchito da schemi illustrativi e riepilogativi e passa in rassegna i tratti caratterizzanti della nuova disciplina del lavoratore sportivo – a partire dal superamento della tradizionale distinzione tra settore professionistico e dilettantistici.

“Il nostro auspicio – affermano i consiglieri nazionali delegati all’area Economia e fiscalità del lavoro, Marina Andreatta e Aldo Campo – è che questo lavoro possa aiutare i colleghi ad orientarsi, specialmente nel primo periodo di applicazione della nuova normativa, nella gestione degli adempimenti in materia di lavoro e previdenza nel settore sportivo”.

“Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti – aggiungono – a partire dall’approvazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, ha costantemente monitorato le evoluzioni della riforma dell’ordinamento sportivo, cogliendone sin da subito la portata innovativa per tutte le realtà che compongono il tessuto sportivo del territorio e, conseguentemente, per tutti i professionisti impegnati in tale ambito. Tra gli aspetti maggiormente dirompenti della riforma una menzione particolare merita la previsione di una, tanto auspicata, disciplina organica del lavoratore sportivo – e del relativo inquadramento in ambito assicurativo, previdenziale e fiscale – contenuta nel D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e successive modifiche e integrazioni”.

“A breve distanza dall’emanazione del decreto di attuazione – sottolineano – il Governo è intervenuto con una serie di ulteriori interventi modificativi che hanno reso molto travagliato iter legislativo della disciplina applicabile al lavoro sportivo. A fronte della complessità del quadro regolativo, i primi chiarimenti amministrativi sono pervenuti soltanto alla fine del mese di ottobre, purtroppo, lasciando ancora zone d’ombra nell’interpretazione della disciplina”. (Così, comunicato stampa Cndcec del 1° dicembre 2023)

Link al quaderno operativo

Link  esterno verso: il sito web della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti E.T.S.: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1743




Delega fiscale: Commercialisti, contraddittorio e autotutela rafforzati per superare la mediazione

D’Angiolella:

“Nel nuovo scenario, conciliazione anticipata su iniziativa del giudice al posto della mediazione”

 

 “Sono note le criticità che caratterizzano gli istituti del reclamo e della mediazione, legate al fatto che la loro gestione è rimessa allo stesso ente impositore che ha emesso l’atto impugnato. La delega fiscale potrebbe costituire l’occasione per mettere in soffitta tali istituti, sostituendoli con un’ipotesi di conciliazione anticipata su iniziativa del giudice. Tale soluzione va ovviamente valutata con estrema attenzione e può trovare una sua più logica legittimazione e giustificazione in particolar modo se il legislatore delegato darà effettiva e completa attuazione al criterio direttivo in cui si prevede il rafforzamento degli istituti del contraddittorio preventivo e dell’autotutela”.

È il punto di vista espresso da Rosa D’Angiolella, consigliera nazionale dei commercialisti, nel corso del suo intervento al Congresso nazionale della categoria, in corso di svolgimento a Torino.

“In particolare – ha spiegato D’Angiolella – occorre dare pienezza e concretezza al contraddittorio preventivo al fine di garantirne l’effettività: lo stesso non deve pertanto esaurirsi, com’è in base al vigente art. 5-ter del D.lgs. n. 218 del 1997, in un diritto di replica successivo all’emanazione dell’avviso di accertamento, ma deve avere carattere realmente preventivo, per cui è necessario che sia attivato prima di emanare l’avviso di accertamento, prima cioè che il potere impositivo sia stato ormai esercitato in modo non “partecipato”.

Secondo l’esponente dei commercialisti, deve trattarsi

“di una partecipazione del privato alla formazione del provvedimento amministrativo, in chiave difensiva, al fine di realizzare il cosiddetto giusto procedimento, a cui deve accompagnarsi la sanzione della nullità dell’atto impositivo emanato in sua violazione, derivante automaticamente dalla semplice constatazione della sua mancata attivazione, nonché l’obbligo di motivazione “rafforzata”, ossia il dovere per l’amministrazione finanziaria di esaminare le osservazioni del contribuente e di fornire un’adeguata replica, motivando espressamente sul punto, nel caso in cui l’Ufficio ritenesse di disattenderle”.

Per D’Angiolella è anche

“necessario estendere a tutti gli accertamenti l’obbligo di invitare il contribuente a comparire, prima dell’emissione dell’atto impositivo, indipendentemente dalle modalità con cui si svolge il controllo, comprendendovi dunque sia gli accertamenti “a tavolino” che quelli di natura parziale, fatta eccezione per quelli a carattere sostanzialmente automatizzato”.

I commercialisti propongono di disciplinare in modo appropriato anche le forme con cui il contraddittorio dovrà svolgersi.

“Sarebbe opportuno prevedere l’obbligo di attivare un contraddittorio orale, un incontro, anche a distanza, tra contribuente e amministrazione finanziaria nel quale poter discutere anche di quanto già eventualmente eccepito dal contribuente tramite la produzione di una memoria scritta”.

La procedura di mediazione potrebbe essere trasferita per D’Angiolella all’interno del giudizio di primo grado. “In sintesi – ha concluso – dinanzi al giudice di primo grado potrebbe essere prevista un’udienza dedicata al tentativo obbligatorio di mediazione, da tenersi in camera di consiglio, alla presenza delle parti, presieduta dal giudice monocratico o, per le controversie di competenza del collegio, dal relatore della causa”.

Così, comunicato stampa Cndcec del 19 ottobre 2023




Commercialisti: con la delega fiscale arriva una rivoluzione nei controlli

De Nuccio: “Con concordato preventivo e adempimento collaborativo svolta culturale nella lotta all’evasione. Commercialisti centrali come “certificatori”, ma serve linguaggio comune con l’Amministrazione finanziaria”.

Regalbuto: “Stop a sistema vessatorio, semplificare e razionalizzare il prelievo”

 

“Il cambio di paradigma nei controlli fiscali rappresenta senza dubbio il passaggio più strategico della delega fiscale. L’introduzione del concordato preventivo biennale per Pmi e lavoratori autonomi e l’ampliamento della platea ammessa al regime di adempimento collaborativo comporteranno una vera e propria rivoluzione nei controlli. Si passerà infatti da una logica di controlli ex-post a una di collaborazione preventiva con l’amministrazione fiscale. Una vera svolta nella lotta all’evasione, che necessariamente  affiderà ai commercialisti un ruolo da protagonisti in quanto unico corpo intermedio che, per caratteristiche intrinseche alla professione, dispone, di tutte le competenze fiscali, giuridiche ed aziendalistiche indispensabili per giungere al processo di certificazione qualificata previsto dalla Legge Delega che, soprattutto in materia di cooperative compliance, sarà decisivo per poter ampliare la platea dei soggetti interessati all’istituto. Tutto ciò richiederà anche l’implementazione di percorsi formativi che portino ad affinare un linguaggio comune con gli organi dell’Amministrazione Finanziaria”.

È quanto affermato dal presidente nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, nel corso del Congresso nazionale della categoria, in corso di svolgimento a Torino. 

Il numero uno dei commercialisti ha sottolineato come

“si passerà dalla lotta all’evasione di tipo repressivo-punitivo a una di tipo preventivo-collaborativo. L’approccio tradizionale, nonostante il miglioramento negli ultimi anni della tax compliance e dei risultati delle azioni di contrasto all’evasione condotte dall’Amministrazione finanziaria, fa registrare – secondo i dati più aggiornati del Rapporto sui risultati conseguiti dalle misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, allegato alla NADEF 2023 – valori del tax gap complessivo ancora troppo elevati, pari a circa 99,6 miliardi nell’anno 2019, 86,9 miliardi riferiti alle entrate tributarie e 12,7 miliardi alle entrate contributive. Con la delega fiscale siamo di fronte ad una svolta culturale: l’approccio collaborativo significa limitare le attività di controllo ex post, laddove contribuente e fisco concordino preventivamente il reddito da dichiarare nel biennio successivo ovvero sia attivata, sulle posizioni fiscali incerte e controverse, un’interlocuzione preventiva ex ante con l’autorità fiscale, al fine di ottenere certezza tramite una comune valutazione che anticipa i controlli”.

“Un cambio di prospettiva che non potrà che attribuire un ruolo centrale ai commercialisti, una rete di oltre 120.000 professionisti qualificati diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale. In questo nuovo contesto, sarà fondamentale che commercialisti e funzionari del fisco parlino la stessa lingua, una sorta di esperanto ispirato a principi di reciproca trasparenza e collaborazione, perché solo attraverso questo percorso virtuoso gli obiettivi della Legge Delega potranno essere efficacemente raggiunti”, ha aggiunto il presidente de Nuccio.

“Siamo di fronte alla prospettiva di un cambiamento culturale – ha affermato il tesoriere nazionale Salvatore Regalbuto – e i Commercialisti sono pronti ad affrontarlo come hanno sempre dimostrato, essendo stati i principali protagonisti di tutti i passaggi di modernizzazione del sistema tributario, dalla telematizzazione degli anni ’90 alla recente introduzione della fattura elettronica. Ma dovrà essere un cambiamento epocale anche e soprattutto per l’Amministrazione finanziaria e per le sue capacità di gestire un simile cambiamento su larga scala, che impone un potenziamento della macchina pubblica per un fisco al quale, nel rispetto dei ruoli, non si chiede di essere amico, ma di essere efficiente nel dipanare incertezze e nel rapporto quotidiano con i contribuenti e i professionisti che li assistono”.

Regalbuto ha poi sottolineato

“l’importanza di ridurre al minimo quelle asimmetrie di tipo informativo e interpretativo tra imprese, professionisti e amministrazione finanziaria, che sono spesso la causa principale, nel nostro Paese, dell’elevato tasso di conflittualità del rapporto tributario e dell’eccessivo ricorso al contenzioso, ma che, a ben guardare, costituiscono anche l’humus che alimenta la maggior parte delle pratiche elusive. E non deve essere trascurato che, sovente, le incertezze del sistema tributario sono una delle principali cause che scoraggiano gli investimenti da parte di soggetti esteri”.

“In un momento storico come quello attuale, il sistema fiscale non può continuare ad essere percepito come vessatorio. Pagare i tributi è un dovere civico prima che giuridico, ma tale dovere deve essere bilanciato dal diritto a vedere efficacemente utilizzate le risorse pubbliche e dall’esigenza di poter adempiere in un contesto di certezza del diritto. Se il sistema tributario saprà evolversi in questa direzione sarà l’intero sistema Paese a beneficiarne. E in questo contesto bisognerà operare per semplificare e razionalizzare il sistema e, contestualmente, per disegnare regole certe che consentano di raggiungere il corretto equilibrio tra le indispensabili esigenze di gettito e la necessità di utilizzare la leva fiscale per il sostegno a famiglie e imprese soprattutto attraverso azioni che premino la creazione di lavoro, che rappresenta il pilastro fondamentale che regge un’economia moderna, e sostengano l’aumento della produttività e competitività di imprese e professionisti premiando coloro che assumono, investono e innovano. Siamo fiduciosi – ha concluso Regalbuto – che, anche grazie all’ausilio qualificato dei Commercialisti, molti di questi obiettivi, delineati dalla Legge Delega, potranno essere raggiunti”.

Così, comunicato stampa Cndcec del 19 ottobre 2023




Revisori legali. Cancellati dal registro 724 revisori persone fisiche e 5 società di revisione già oggetto di sospensione

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 18 settembre 2023 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 724 revisori persone fisiche e n. 5 società di revisione, già sospesi dal Registro, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Link al Decreto MEF – RGS prot. n. 228057 del 18/09/2023

 – Link esterno verso il sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it

La cancellazione segue il Decreto MEF – RGS – Prot. 177279 del 23 giugno 2022 con il quale è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010, di n. complessivi 2.500 revisori persone fisiche e n. 25 società di revisione, che risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per le annualità 2021 e 2022.

Di conseguenza, rilevato che, decorso il termine previsto dall’articolo 24-ter, comma 4, n. 724 revisori persone fisiche e n. 5 società di revisione risultano ancora non aver regolarizzato la propria posizione contributiva; il citato decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del Decreto MEF – RGS prot. n. 228057 del 18/09/2023, ne ha disposto la cancellazione.




Commercialista del lavoro: focus sul lavoratore sportivo

L’informativa periodica inaugura la rubrica “Quaderni operativi del commercialista del lavoro” per fornire un supporto concreto ai professionisti che dal 1° luglio si confronteranno con le nuove norme di settore

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha riattivato l’informativa periodica dei Commercialisti del lavoro per illustrare le principali attività istituzionali promosse dall’area di delega “Economia e fiscalità del lavoro” assegnata ai consiglieri nazionali Marina Andreatta e Aldo Campo.

Lo strumento raccoglierà i contributi dei commercialisti del lavoro dei diversi Ordini territoriali della categoria in relazione a tematiche di specifico interesse, fornirà una rassegna della normativa e delle prassi e offrirà approfondimenti di carattere scientifico, unitamente a pubblicazioni dal taglio più tecnico e pratico, con la collaborazione del ricercatore di area lavoro della Fondazione nazionale dei commercialisti, dei componenti del Dipartimento del Lavoro e delle apposite commissioni di studio istituite in seno al Consiglio nazionale.

L’informativa n. 1/2023, dedicata al “Lavoratore sportivo (link esterno: https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2023/07/2023_07_03_informativa-area-lavoro-def.pdf) e incentrata sulla riforma dell’ordinamento sportivo, inaugura la rubrica dei “Quaderni operativi del commercialista del lavoro” per fornire un supporto concreto a tutti quei professionisti che dal 1° luglio dovranno confrontarsi con le nuove norme di settore e con le specificità che caratterizzano il diritto del lavoro del mondo sportivo.

Il Consiglio nazionale, a partire dall’approvazione della legge delega n. 86/2019, ha costantemente monitorato le evoluzioni della riforma dell’ordinamento sportivo, cogliendone sin da subito la portata innovativa per tutte le realtà che compongono il tessuto sportivo del territorio e per tutti i professionisti impegnati in tale ambito.

Tra gli aspetti maggiormente dirompenti della riforma una menzione particolare merita la previsione di una, tanto auspicata, disciplina organica del lavoratore sportivo – e del relativo inquadramento in ambito assicurativo, previdenziale e fiscale – contenuta nel D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e successive modifiche e integrazioni che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio.

Il travagliato iter legislativo della disciplina applicabile al lavoro sportivo, quindi, se per un verso è di imminente attuazione, per altro verso non può considerarsi definitivamente concluso, stante la recente approvazione da parte del Governo di un ulteriore decreto correttivo, c.d. “correttivo bis”, che interviene anche su alcune disposizioni del D.Lgs. n. 36/2021 e di cui è attesa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La pubblicazione dei commercialisti, curata dalla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, si inserisce in tale contesto con l’intento di fornire un primo supporto concreto, di carattere operativo, a tutti quei professionisti che saranno chiamati a interfacciarsi con le nuove norme di settore e le specificità che caratterizzano il diritto del lavoro nel mondo sportivo.

Un quaderno operativo, arricchito da utili schemi illustrativi e riepilogativi, che passa in rassegna i tratti caratterizzanti della nuova disciplina del lavoratore sportivo – a partire dal superamento della tradizionale distinzione tra settore professionistico e dilettantistico – per coadiuvare i commercialisti interessati ad orientarsi, specialmente nel primo periodo di applicazione della nuova normativa, nella gestione degli adempimenti in materia di lavoro e previdenza nel settore sportivo.

Il documento, nella parte conclusiva, illustra le novità più significative del nuovo decreto “correttivo bis in corso di approvazione che, ancora una volta, andrà a modificare e integrare il D.Lgs. n. 36/2021. L’operatività delle relative disposizioni è subordinata al raggiungimento di un’intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, da pronunciarsi entro 45 giorni dalla trasmissione dell’atto.

(Così, comunicato stampa Cndcec del 4 luglio 2023)




In Gazzetta la legge sull’equo compenso delle prestazioni professionali

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023, la legge 21 aprile 2023, n. 49, in materia di equo compenso delle prestazioni rese dai professionisti, con l’intento di rafforzare la loro tutela nei confronti di specifiche imprese che, per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti, in grado di determinare uno squilibrio nei rapporti con il singolo professionista.

La legge composta da 13 articoli interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (in vigore dal 20 maggio 2023).

In particolare:

  • definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull’ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche (professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4), sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2);

 

Il comma 3 dell’articolo 2 estende, altresì, l’applicazione della disciplina dell’equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla P.A. Sono espressamente escluse dall’ambito di applicazione della disciplina le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione ed è posto nel contempo a carico di questi ultimi l’obbligo di garantire comunque, all’atto del conferimento dell’incarico, la pattuizione di compensi adeguati all’importanza dell’opera, tenendo in ogni caso conto dell’eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

 

  • disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4);

 

In particolare, l’articolo 3 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d’opera (comma 1). Si specifica che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all’articolo 1.

Il comma 2 prevede, inoltre, la nullità di qualsiasi pattuizione:

  • che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione;
  • che imponga allo stesso l’anticipazione di spese;
  • che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

La stessa disposizione prevede la nullità di qualsivoglia clausola e pattuizione che consista:

  • nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  • nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  • nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
  • nell’anticipazione delle spese a carico del professionista;
  • nella rinuncia del professionista al rimborso delle spese;
  • nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
  • con esclusivo riferimento al caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato nel caso in cui l’importo previsto in convenzione sia maggiore;
  • nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
  • nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
  • nell’obbligo per il professionista di rimborsare il cliente per l’utilizzo di servizi di assistenza tecnica la cui fruizione sia richiesta dal cliente stesso.

Il comma 3 esclude la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali.

Il comma 4 specifica che la nullità:

  • quando riguarda le clausole contrattuali, non travolge l’intero contratto;
  • opera solo a vantaggio del professionista;
  • può essere rilevata anche d’ufficio.

Il comma 5 specifica che l’azione per far valere la nullità della pattuizione (accordo di qualsiasi tipo, convenzione, contratto, esito della gara, affidamento, predisposizione di un elenco di fiduciari etc.) e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale prestata, può essere promossa dal professionista, innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio.

Per le sole professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall’ordine o dal collegio professionale.

Al riguardo si specifica: che il parere di congruità costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell’attività prestata; che il tribunale può comunque avvalersi anche della consulenza tecnica, ove indispensabile ai fini del giudizio (comma 6).

 

  • prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso (art. 5);
  • consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6);
  • prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall’ordine o dal collegio professionale acquisti l’efficacia di titolo esecutivo (art. 7);

 

In particolare, l’articolo 7 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (artt. 633 e seguenti del c.p.c.) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all’art. 14 del D.Lgs 1° settembre 2011, n. 150 acquisti l’efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 281-undecies c.p.c., entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

Il giudizio di opposizione al parere di congruità avente efficacia di titolo esecutivo si svolge davanti al tribunale del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine o il collegio professionale che lo ha emesso, nelle forme del rito semplificato di cognizione, regolato dal capo III-quater del titolo I del libro II c.p.c. (artt. 281-decies ss. c.p.c.), introdotto dalla citata “Riforma Cartabia“; le parti possono stare in giudizio personalmente; la sentenza non è appellabile.

 

  • disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8);
  • consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l’azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9);
  • istituisce, presso il Ministero della giustizia, l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso (art. 10);
  • prevede che la riforma non si applichi alle convenzioni già in corso (art. 11);
  • abroga la disciplina previgente (art. 12) ed esclude che dalla riforma possano scaturire oneri per la finanza pubblica (art. 13).

Link al testo della legge 21 aprile 2023, n. 49, recante: «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali». Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023 e in vigore dal 20 maggio 2023




Fissate le quote 2023 del Contributo annuale al CNDCEC

Con una informativa, la n. 98 del 20 Ottobre 2022, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha reso noto quanto deliberato dal Consiglio stesso nella seduta del 19 ottobre 2022, in merito alla determinazione della quota di contribuzione dovuta per l’anno 2023 da tutti gli iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale.

Nell’informativa si legge che “pur in un contesto di fervida ripresa delle attività istituzionali e nonostante le dinamiche di sensibile aumento dei prezzi di beni e servizi (…), la quota di contribuzione viene confermata in:

  • euro 30,00 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2022, non abbiano compiuto i 36 anni di età;
  • euro 130,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale.

Nella medesima seduta consiliare è stata inoltre confermata in euro 130,00 la quota del contributo annuale dovuto dalle Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013”.

Nel documento, inoltre, precisato “che gli iscritti sono tenuti al versamento della quota contributiva al Consiglio Nazionale anche nel caso in cui chiedano la cancellazione in corso d’anno”.

Le scadenze per il versamento dei contributi dovuti sono fissate in due rate di uguale importo da corrispondersi nei termini seguenti:

  • la prima rata entro il 15 maggio 2023;
  • la seconda rata entro il 15 luglio 2023.

Ricordato, infine, che nei confronti degli iscritti che si rendano morosi, è applicabile l’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 139/2005. Il citato articolo, letto in combinato disposto con gli articoli 12, comma 1, lett. p) e 29, comma 1, lettera h), dello stesso Decreto legislativo, prevede che mancato pagamento dei contributi ivi previsti può comportare la pronuncia di sospensione degli iscritti inadempienti. L’eventuale sospensione è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell’Ordine quando l’iscritto dimostra di aver pagato le somme dovute.




Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali: i nuovi codici ATECO

Con il messaggio 7 aprile 2022, n. 1560, l’Inps illustra le principali modifiche effettuate dall’ISTAT relativamente alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007, a cui è seguita l’implementazione della procedura “Iscrizione e variazione azienda”.

Le modifiche riguardano principalmente:

  • la creazione di nuovi codici ATECO a sei cifre, derivanti o meno dalla scissione di precedenti codici ATECO;
  • la modifica del titolo (ovvero della descrizione principale) di alcuni codici ATECO a sei cifre già esistenti.

Nel documento in allegato al messaggio il dettaglio completo dei cambiamenti apportati dall’ISTAT e le relative tabelle di corrispondenza.

Link al testo del messaggio Inps n. 1560 del 7 aprile 2022, con oggetto: Modifiche effettuate dall’ISTAT relativamente alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007 e contenute nell’allegato Aggiornamento ISTAT 2022. Implementazione della procedura Iscrizione e Variazione azienda




Ragionieri commercialisti. Aggiornati i codici ateco

A partire da aprile, i soggetti interessati (in particolare i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo) dovranno presentare all’Agenzia delle entrate una dichiarazione di variazione dati IVA per modificare il proprio codice Ateco 2007 nell’Archivio anagrafico. In sede di compilazione dei modelli dichiarativi dovranno poi indicare il nuovo codice attività

Con l’aggiornamento ISTAT 2022 della classificazione delle attività economiche Ateco 2007, sono state riorganizzate – anche su sollecitazione del Consiglio Nazionale dei commercialisti – le sottocategorie all’interno della categoria Ateco 69.20.1Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile. In particolare, è stato modificato il contenuto del codice Ateco 69.20.11, già riservato ai “servizi forniti da dottori commercialisti”, che ora è invece dedicato ai “servizi forniti da commercialisti”, includendovi pertanto tutti gli iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico e quindi anche i ragionieri commercialisti, ai quali era precedentemente destinato il codice Ateco 69.20.12 (già “servizi forniti da ragionieri e periti commerciali”). Il contenuto del codice Ateco 69.20.12 è stato, conseguentemente, anch’ esso modificato, per cui ora accoglie i “servizi forniti da esperti contabili”, ossia da soggetti iscritti nella sezione “B” dell’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La novità è stata comunicata con un’informativa ai presidenti degli Ordini territoriali dei commercialisti firmata dai tre Commissari straordinari del Consiglio nazionale della categoria, Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano e Maria Rachele Vigani.

La nuova classificazione delle attività economiche è stata predisposta per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022. Tuttavia, poiché essa viene utilizzata da parte delle pubbliche amministrazioni anche per finalità amministrative, per consentire la sua implementazione operativa tale nuova classificazione sarà adottata a partire dal 1° aprile 2022.

Nell’informativa si spiega che i soggetti che a seguito dell’introduzione di un nuovo codice attività, della suddivisione di un codice preesistente e della modifica della descrizione del codice risultano interessati da un nuovo codice Ateco relativo all’attività da loro esercitata dovranno, a partire dal mese di aprile 2022, presentare all’Agenzia delle entrate, ex articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, una dichiarazione di variazione dati IVA, per modificare il proprio codice Ateco 2007 nell’Archivio anagrafico. In sede di compilazione dei modelli dichiarativi (REDDITI, IVA, ISA, ecc.) da presentare a decorrere dal 1° aprile 2022 (dopo la variazione dati presentata alle Entrate), dovranno poi indicare il nuovo codice attività.

I soggetti interessati dalla nuova codifica (in particolare, i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico, le associazioni professionali, le società semplici e le società tra professionisti partecipate da ragionieri commercialisti con codice Ateco 69.20.12) potranno quindi comunicare all’Agenzia delle entrate, a decorrere dal 1° aprile, la variazione del proprio codice attività da 69.20.12 a 69.20.11, tramite il modello AA9/12 (dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA – Imprese individuali e lavoratori autonomi) o il modello AA7/10 (domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA – Soggetti diversi dalle persone fisiche), tenendo presente che i contribuenti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) devono avvalersi della Comunicazione Unica da trasmettere in via telematica al Registro delle imprese, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini IVA sia l’unico adempimento da svolgere. (Così, comunicato stampa Cndcec del 21 marzo 2022)

 

 




Cancellazione dal registro dei revisori legali di n. 1.025 revisori persone fisiche e n. 9 società di revisione già oggetto di sospensione

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 14 febbraio 2022 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 1.025 revisori persone fisiche e n. 9 società di revisione, già sospesi dal Registro, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

La cancellazione segue il provvedimento il provvedimento MEF – RGS – Prot. 175969 del 16 giugno 2021 con il quale è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010, di n. 3.538 revisori persone fisiche e di n. 23 società di revisione legale che risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per l’annualità 2021, nonché di n. 1 revisore persona fisica moroso per almeno un’annualità nel periodo 2020-2021. Di conseguenza, rilevato che, decorso il termine previsto dall’articolo 24-ter, comma 4, risultavano ancora n. 1.025 revisori persone fisiche di cui all’allegato A e n. 9 società di revisione di cui all’allegato B, che non hanno regolarizzato la propria posizione contributiva il citato decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 14 febbraio 2022, ne ha disposto la cancellazione.

Link al decreto MEF-RGS – del 14 febbraio 2022, prot. 23787 – Il decreto è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it




Disposta la cancellazione dal Registro di n. 3.424 revisori persone fisiche e n. 21 società di revisione già sospesi

 

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 22 settembre 2021, è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali ai sensi dell’articolo 24-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 39/2010, di n. 21 società di revisione e di complessivi n. 3.424 revisori persone fisiche a causa del mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

La cancellazione segue il provvedimento MEF – RGS – Prot. 47667 del 17 marzo 2021 con il quale era stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010 (di seguito riportato), di n. 26 società di revisione legale e di n. 4.026 revisori persone fisiche che alla data del 16 marzo 2021 risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per almeno un’annualità nel periodo 2019-2020, nonché di n. 1 revisore moroso per almeno un’annualità nel periodo 2016-2020. Di conseguenza, rilevato che, decorso il termine previsto dall’articolo 24-ter, comma 4, risultavano ancora n. 21 società di revisione legale e n. 3.424 revisori persone fisiche, che non avevano regolarizzato la propria posizione contributiva, il citato decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 22 settembre 2021, ne ha disposto la cancellazione.

 

Il testo integrale del Decreto MEF – RGS – Prot. 252353 del 22/09/2021è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it

 


Il testo dell’articolo 24-ter (Sospensione per morosità) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Articolo inserito dall’ art. 21, decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, che ha sostituito integralmente il Capo VIII. CAPO VIII – Sanzioni amministrative e penali

 

1. Nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, il Ministero dell’economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro.

2. Il decreto di sospensione, anche per gruppi di nominativi, è comunicato alla casella PEC indicata al Registro dal soggetto interessato o nelle altre forme previste dall’ordinamento. Qualora per l’elevato numero dei destinatari la comunicazione individuale risulti particolarmente gravosa, il provvedimento di sospensione può essere pubblicato, in forma integrale o per estratto, sul sito istituzionale contenente il portale informatico della revisione legale o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze dispone la revoca del provvedimento di sospensione quando l’iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli.

4. Decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l’iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il Ministero dell’economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei revisori con le modalità di cui al comma 2.

 


 

A tal proposito si ricorda che con la risposta n. 27 delle “Domande Frequenti” pubblicata sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it  si legge:

 

Domanda n.27

Il revisore cancellato per morosità ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010 può iscriversi nuovamente al registro?

 

Risposta

Il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione. (Data ultimo aggiornamento 12 giugno 2019)

 

 

 

 




Riforma del sistema tributario. Il Manifesto dei Commercialisti

Tra le priorità indicate dalla categoria l’istituzione del codice tributario, l’abolizione dell’Irap, il ripristino dell’equità orizzontale e verticale dell’Irpef, una riscossione più efficiente e una giustizia tributaria più specializzata

 

 

Otto priorità per una riforma complessiva che si ponga come obiettivo principale la definizione di un sistema fiscale certo ed equo. Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha presentato oggi il suo Manifesto per la riforma del sistema tributario, con la consapevolezza che il Piano nazionale di ripresa e resilienza indica proprio questa riforma tra le azioni chiave per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese.

 

“Per la prima volta dopo decenni – ha affermato il presidente nazionale della categoria, Massimo Miani – c’è la concreta possibilità di mettere mano ad una riforma organica del sistema fiscale. Pur nella consapevolezza del difficile lavoro di mediazione che andrà compiuto tra le diverse sensibilità politiche in campo, il nostro auspicio è che questa occasione storica non vada sprecata e che le analisi e le proposte che da tempo stiamo avanzando come esperti della materia vengano tenute nella giusta considerazione”.

 

 

IL MANIFESTO

 

1) ISTITUZIONE DEL “CODICE TRIBUTARIO” E STATUTO IN COSTITUZIONE

Semplificazione e razionalizzazione normativa tramite la predisposizione di un “Codice tributario”, composto da tre libri dedicati a procedimenti, imposte e processo, e costituzionalizzazione dei principi fondamentali dello Statuto del Contribuente

 

2) ABROGAZIONE DELL’IRAP

Abolizione dell’IRAP e sua sostituzione con un’addizionale IRES e (eventualmente) IRPEF

 

3) RIPRISTINO EQUITÀ ORIZZONTALE E VERTICALE DELL’IRPEF

Parità di trattamento tra lavoratori dipendenti, autonomi e imprenditori individuali e riduzione delle aliquote relative al terzo scaglione di reddito

 

4) ELIMINAZIONE “DOPPIO BINARIO” PER I REDDITI DI IMPRESA

Rilevanza del risultato economico di esercizio ai fini della determinazione del reddito di impresa ed eliminazione dei disallineamenti rispetto all’imponibile fiscale

 

5) RILANCIO DELLE AGGREGAZIONI PROFESSIONALI

Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo e determinazione opzionale per cassa dei redditi delle STP di capitali

 

6) RISCOSSIONE PIÙ EFFICIENTE E MENO COSTOSA

Riforma del sistema della riscossione sia nelle regole verso i contribuenti (unica modalità di dilazione dei pagamenti, valida anche per l’autotassazione; sistema degli aggi e degli interessi di mora meno iniquo; semplificazione delle procedure di notifica ed esecutive) sia nelle regole relative al rapporto tra l’ente impositore e l’incaricato della riscossione

 

7) RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTI PIÙ EQUILIBRATO

Salvaguardia dei principi di certezza del diritto, parità delle armi e proporzionalità delle sanzioni e miglior coordinamento dei rapporti tra processo penale e processo tributario. Generalizzazione dell’obbligo di contraddittorio preventivo e terzietà della mediazione tributaria

 

8) GIUSTIZIA TRIBUTARIA PIÙ SPECIALIZZATA

Organi di giurisdizione tributaria composti da giudici professionali, a tempo pieno e specializzati, con obbligo di formazione continua

 

Così, comunicato stampa CNDCEC del 23 giugno 2021




Cancellati dal registro dei revisori legali cinquemilacinquantanove revisori persone fisiche e quattordici società di revisione legale

 

Ministero dell’economia e delle finanze
Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – n.35 del 4 maggio 2021

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 9 aprile 2021, è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di n. 5.059 revisori persone fisiche e n. 14 società di revisione legale, ai sensi dell’art. 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Il testo integrale del Decreto MEF – RGS n. 66352 del 09/04/2021 è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo:
http://www.revisionelegale.mef.gov.it

 

  A tal proposito si ricorda che con la  risposta n. 26 delle “Domande Frequenti”  pubblicata sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it  si legge:

Domanda n.26

Il revisore cancellato per morosità ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010 può iscriversi nuovamente al registro?

Risposta

Il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione. (Data ultimo aggiornamento 12 giugno 2019)

 

 

 

 




Commercialisti, via libera a emendamento Covid

Miani: “Ha prevalso la difesa dei diritti, un successo anche dell’impegno dei commercialisti italiani”. Luchetta: “Ora lavoriamo uniti per ok a Ddl malattia”

 

“Un’ottima notizia. Dopo un iter travagliato hanno prevalso il buon senso e la difesa del fondamentale diritto alla salute. Si tratta di un successo del primo firmatario dell’emendamento, Andrea de Bertoldi, e di tutti gli altri firmatari, appartenenti ad uno fronte politico ampio e trasversale. Ma questo è un successo anche dei commercialisti italiani, che sin dal primo momento hanno sostenuto questa iniziativa con forza e determinazione”.

 

E’ il commento del presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, all’approvazione da parte delle commissioni congiunte Bilancio e Finanze del Senato dell’emendamento al DL Sostegni che prevede la sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti in capo al libero professionista che contrae il Covid-19.

 

 

“Il momentaneo stop all’emendamento, avvenuto nei giorni scorsi per mancanza di copertura, ci era sembrato paradossale perché si negava ai professionisti un diritto riconosciuto ad altri lavoratori e lo si faceva in un frangente drammatico come quello che stiamo vivendo con l’emergenza pandemica”.

“Da questo momento in poi – aggiunge il Vicepresidente del Consiglio nazionale della categoria, Giorgio Luchetta – la nostra battaglia prosegue per l’approvazione in tempi il più rapidi possibile del Disegno di Legge relativo alle garanzie da fornire ai professionisti in caso di malattia grave o infortunio, non solo quando contraggono il Covid. L’approvazione dell’emendamento de Bertoldi è importante anche perché può fare da apripista all’approvazione di un provvedimento di ben più ampia portata, promosso dallo stesso de Bertoldi con la consulta dei parlamentari commercialisti, che gode peraltro anch’esso di un sostegno trasversale e unitario”.

(Cosi, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 4 maggio 2021)




Contenzioso Tributario, tecniche di redazione degli atti ed esercitazioni pratiche. 5 incontri non consecutivi da giovedì 7 aprile




Gli immobili nel reddito di lavoro autonomo. Diffuso un nuovo studio dei Commercialisti

ll Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “Gli immobili nel reddito di lavoro autonomo”. 

Lo studio, dopo una introduzione, affronta il tema degli ammortamenti e i canoni di leasing sia per gli immobili strumentali che in quelli utilizzati in modo promiscuo. Dopo un focus sulle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione si conclude con un approfondimento della disciplina relativa alle plusvalenze e minusvalenze derivanti dal realizzo degli immobili nell’ambito del reddito di lavoro autonomo è contenuta nei commi 1-bis e 1-bis.1 dell’art. 54 del TUIR.

Link al documento  “Gli immobili nel reddito di lavoro autonomo”.

(http://press-magazine.it/gli-immobili-nel-reddito-di-lavoro-autonomo/)




I revisori legali cancellati per morosità potranno richiedere una nuova iscrizione a condizione che provvedano al versamento dei contributi dovuti

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con l’informativa n. 52/2019 del 17 giugno 2019, richiama l’attenzione sul Decreto Mef protocollo n.88426 del 03/05/2019 con il quale è stata disposta la cancellazione di 12.554 persone fisiche morosi dal Registro dei revisori legali, già sospesi ai sensi dell’articolo 24-ter del Decreto Legislativo n. 39 del 2010. Nel documento, il Consiglio Nazionale informa che, a seguito di precisa richiesta chiarimenti in merito alla possibilità di procedere alla reiscrizione nel registro a seguito del pagamento dei contributi dovuti, il Mef ha confermato che il revisore legale destinatario di un provvedimento di cancellazione, ai sensi dell’art. 24-ter, D.Lgs. 39/2010, potrà richiedere la nuova iscrizione a condizione che provveda al versamento dei contributi dovuti. Peraltro, aggiunge l’informativa CNDCEC, lo stesso Ministero “ci ha altresì informati che numerosi soggetti interessati dai recenti provvedimenti di cancellazione, una volta soddisfatta la predetta condizione, hanno già visto accogliere l’istanza di reiscrizione”.

La risposta fornita è stata poi pubblicata sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it ed inserita nella FAQ n. 26 delle “Domande Frequenti” dove si legge:

Domanda n.26

Il revisore cancellato per morosità ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010 può iscriversi nuovamente al registro?

Risposta

Il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione. (Data ultimo aggiornamento 12 giugno 2019)




Cndcec. Un’informativa ricorda agli Ordini territoriali della pubblicazione della Guida al Codice delle sanzioni disciplinari operativo dal 2017

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con l’informativa n. 61/2017 del 17 novembre 2017, richiama l’attenzione sul documento, già inviato agli Ordini territoriali con una precedente l’Informativa (la n. 23/2017), contenente un vademecum sul tema della disciplina e del Codice delle sanzioni disciplinari. L’importante strumento operativo per l’attività dei Consigli e dei Collegi di disciplina è corredato da una utile e corposa tabella che individua le sanzioni relative alla violazione di specifiche disposizioni del Codice deontologico.