Transizione 5.0: il codice tributo per la compensazione del credito d’imposta pari all’89,77% dell’importo richiesto e controlli rafforzati sui flussi GSE-Agenzia

Con la risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026 istituito il codice tributo “7079” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto nell’ambito della disciplina “Transizione 5.0”, di cui all’articolo 8 del D.L. n. 38/2026 come modificato dal decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42.

L’agevolazione, determinata in misura pari all’89,77% dell’importo richiesto, è riconosciuta alle imprese che hanno presentato le comunicazioni previste dalla disciplina di riferimento e che hanno ricevuto dal GSE l’attestazione di ammissibilità tecnica, unitamente alla comunicazione di esaurimento delle risorse disponibili.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, mediante presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, a pena di scarto dell’operazione.

Ai fini del controllo, l’Agenzia verifica la corrispondenza tra i dati indicati nel modello F24 e quelli trasmessi dal GSE, inclusi eventuali aggiornamenti, nonché il rispetto del limite massimo di credito fruibile. L’importo utilizzabile è consultabile nel cassetto fiscale del beneficiario.

 

Nel dettaglio, la risoluzione istituisce il seguente codice tributo:

·         “7079” – denominato “Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

Si precisa che, ai sensi del comma 13 dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni successivamente trasmesse dallo stesso GSE.

 

Riepilogo

VOCE DESCRIZIONE
Documento Risoluzione Agenzia Entrate n. 14/E del 16 aprile 2026
Oggetto Codice tributo e modalità utilizzo credito d’imposta art. 8 D.L. 27/03/2026, n. 38
Codice tributo 7079
Scadenza utilizzo 31 dicembre 2026
Modalità utilizzo Compensazione tramite modello F24 telematico
Coordinamento Comunicazioni GSE obbligatorie per fruizione
Percentuale credito 89,77% dell’importo richiesto
Investimenti Beni materiali, immateriali e formazione personale

 

Link al testo della risoluzione Agenzia delle Entrate – n. 14 del 16 aprile 2026, con oggetto: AGEVOLAZIONI – Credito d’imposta Transizione 5.0 – Investimenti in beni materiali e immateriali e formazione – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 – Modalità di fruizione, limiti temporali e controlli automatizzati – Coordinamento con le comunicazioni del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) – Articolo 8 del D.L. 27/03/2026, n. 38, come modificato dal D.L. 3/04/2026, n. 42.

Link al testo del Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto 24 luglio 2024, recante: «Attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.». Pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024.




Bonus per riduzione del cuneo fiscale ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. I codici tributo per la compensazione da parte dei sostituti d’imposta

I commi da 4 a 8 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 hanno introdotto disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti di cui all’art. 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di cui al comma 2, lettera a), del TUIR.

In particolare, il comma 4, ai fini della riduzione del cuneo fiscale dall’anno d’imposta 2025, ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, è riconosciuto un bonus determinato secondo il seguente schema:

 

Il comma 7 del citato articolo 1 della legge n. 207 del 2024 prevede che i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.

La somma erogata è recuperata dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ciò premesso, per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 9 del 31 gennaio 2025 sono stati istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP).

Per il modello F24:

  • “1704” denominatoCredito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1704” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento della somma già erogata e poi recuperata in capo al dipendente, nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione ovvero il recupero della somma, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):

  • “175E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

 

In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “175E è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento della somma già erogata e poi recuperata in capo al dipendente, nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione ovvero il recupero della somma, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 9 del 31 gennaio 2025, con oggetto: RISCOSSIONE – Riconoscimento per i titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro di una somma che non concorre alla formazione del reddito – Codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della L. 30/12/2024, n. 207




Registro, istituiti i codici tributo per le imposte dovute a seguito di controlli, conciliazione giudiziale, ravvedimento e riliquidazione

Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35 di oggi, istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo, di conciliazione giudiziale e della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta, in relazione alla registrazione di atti. I codici tributo istituiti con la risoluzione saranno operativi a partire dal 22 luglio 2024.

I relativi codici tributo per il versamento spontaneo oppure a seguito degli avvisi di liquidazione sono stati istituiti, rispettivamente, con le risoluzioni nn. 14/E del 24 gennaio 2014, 57/E del 18 luglio 2018, 9/E del 20 febbraio 2020 e 76/E del 2 dicembre 2020.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35 dell’11 luglio 2024, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo, di conciliazione giudiziale e della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta, in relazione alla registrazione di atti – DM 08/11/2011




In G.U. le disposizioni di attuazione dell’imposta sostitutiva sugli utili e riserve di utili esteri (testo e relazioni) | Versamento con F24 ELIDE dell’imposta sostitutiva sulle riserve di utili esteri black list: pronti i codici tributi

 

Aggiornamento al 29 giugno 2023 Si segnala che nel decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante: «Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativo.» – in vigore dal 29 giugno 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023 – non è stato inserito “l’annunciato” rinvio del termine per versare le imposte sostitutive che consentono di affrancare o rimpatriare gli utili e le riserve di utili non distribuiti derivanti da partecipazioni in Paesi black list.

Aggiornamento al 28/06/2023 – Affrancamento e utili black list, prorogato il versamento al 30 settembre 2023

Nelle more dell’adozione dei previsti provvedimenti attuativi, il Governo ha  previsto il differimento, al 30 settembre 2023, del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva relativa agli utili e alle riserve di utili distribuite da società estere a soci fiscalmente residenti in Italia, per i soggetti per i quali il termine viene a scadere tra il 30 giugno 2023 e il 31 agosto 2023.

 

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2023 il Decreto 26 giugno 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante: «Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nell’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili esteri».

Il Decreto Mef reca le disposizioni di attuazione in materia di imposta sostitutiva sugli utili e riserve di utili esteri. Si tratta di un regime facoltativo temporaneo per l’affrancamento e di eventuale rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere con l’effetto di escludere da imposizione, in capo al soggetto partecipante fiscalmente residente o localizzato in Italia, gli utili provenienti da dette partecipate estere. La disciplina consente, pertanto, di assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi gli utili e le riserve di utili esteri non ancora percepiti alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023) e presenti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 della partecipata estera, evitando la loro imposizione ordinaria al momento della percezione in Italia, secondo quanto disposto dagli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR. Tale possibilità è riconosciuta sia ai partecipanti residenti sia ai partecipanti non residenti.

Link al testo del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 26 giugno 2023, recante: «Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nell’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili esteri.». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2023

Link al testo delle Relazioni (illustrativa e tecnica) del D.M. del 26 giugno 2023, recante: «Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nell’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili esteri.»

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 34 del 26 giugno 2023, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta sostitutiva sulle riserve di utili di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

 




Cessione crediti da Superbonus. I codici tributo ad hoc relativi alle comunicazioni delle opzioni inviate dal 1° novembre 2022

L’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (in “Finanza & Fisco” n. 37-38/2022, pag. 2299), in tema di interventi rientranti nella disciplina del cd superbonus, riconosce la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d’imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce, infatti, che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

In particolare, il citato comma 4 stabilisce che per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus in deroga a quanto previsto all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 (ovvero che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso) i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti (quattro quote annuali), previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica. Tale comunicazione può essere inviata anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. In ogni caso, la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L’Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell’andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dei provvedimenti necessari a garantire l’equilibrio dei conti pubblici previsti al verificarsi di scostamenti dell’andamento degli oneri rispetto alle previsioni (ai sensi dell’articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge n. 196 del 2009). Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione del comma in esame.

Pertanto, allo scopo di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 71 del 7 dicembre 2022 (di seguito riportata) istituiti due nuovi codici tributi per distinguere i crediti con opzioni comunicate dopo il 31 ottobre 2022, al quale non si applicata la novella introdotta dall’articolo 9, comma 4, del D.L. n. 176/2022.

Con la risoluzione citata istituiti, pertanto, i codici tributo:

  • “7708” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 D.L. n. 34/2020 – art. 121 D.L. n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”;
  • “7718” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 D.L. n. 34/2020 – art. 121 D.L. n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”.

Infine, nel documento di prassi, l’Agenzia delle entrate specifica che “I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) e n. 12/E del 14 marzo 2022 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 ottobre 2022”.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 71 del 7 dicembre 2022, con oggetto: «RISCOSSIONE – SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi al Superbonus ceduto o fruito come sconto ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Comunicazioni delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 – Art. 9, comma 4, del D.L. 18/11/2022, n. 176 (D.L. Aiuti-quater) – Artt. 119 e 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77

L’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (in “Finanza & Fisco” n. 37-38/2022, pag. 2299), ha previsto che «Per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate  all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. […] Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.».

Tanto premesso, tenuto conto che la richiamata disposizione consente una diversa ripartizione in rate annuali dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, relativamente alle detrazioni di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Superbonus in “Finanza & Fisco” n. 37-38/2022, pag. 2299), è necessario distinguere i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, ossia dal 1° novembre 2022.

Pertanto, allo scopo di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “7708” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 D.L. n. 34/2020 – art. 121 D.L. n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”;
  • “7718” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 D.L. n. 34/2020 – art. 121 D.L. n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 31/2022, pag. 1732), inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti emanati in attuazione del medesimo articolo 121.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

In proposito, si evidenzia che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.

Ad esempio, per le spese sostenute nel 2022, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2024” e così via.

I codici tributo istituiti con la presente risoluzione sono utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto del Superbonus comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° novembre 2022.

I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) e n. 12/E del 14 marzo 2022 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 ottobre 2022.

 

 

 




Tax credit per lo sviluppo della formazione dei manager, per il rafforzamento del sistema delle società benefit, nonché per gli interventi conservativi su immobili storici. Tris di causali e codici tributo | Le ultime sulla disciplina CFC

Diffuse dall’Agenzia delle Entrate, la seguenti risoluzioni:

  • risoluzione n. 42/E del 27 luglio 2022, che istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit (articolo 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
  • risoluzione n. 43/E del 27 luglio 2022, che istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite F24, del credito d’imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico (art. 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)
  • risoluzione n. 44/E del 27 luglio 2022, che istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali (articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

On-line, inoltre, la circolare n. 29/E del 28 luglio 2022, che fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina sulle Società Controllate Estere (CFC) (articolo 167 del TUIR, come modificato dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 142/2018), con specifico riferimento ai seguenti profili:

  • tassazione per trasparenza e fuoriuscita dal regime CFC;
  • trasferimento di sede e operazioni straordinarie che comportano la confluenza della CFC nel soggetto residente.

I chiarimenti integrano i paragrafi 7.3 e 8 della circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021.




Credito d’imposta per l’acquisto della carta per gli anni 2020 e 2021. Pronto il codice tributo

L’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e l’articolo 67, commi 9-bis, 9-ter e 9-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, hanno previsto, per l’anno 2020 e per l’anno 2021, un credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC, parametrato alle spese sostenute, rispettivamente nell’anno 2019 e nell’anno 2020, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

Per l’attuazione della misura l’articolo 188 richiama espressamente il quadro normativo con cui è stata regolamentata l’agevolazione negli anni pregressi, ossia le disposizioni di cui all’articolo 4, commi da 182 a 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318.

La circolare del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 14 dicembre 2021 fornisce precisazioni in relazione alle modalità applicative del credito d’imposta per l’anno 2020 e 2021.

Il credito di imposta è destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici. L’agevolazione è alternativa e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, nonché con i contributi diretti di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.

A tal fine con la risoluzione n. 19/E di oggi (di seguito riportata), istituito il codice tributo “6974” denominatocredito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite – art. 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui trattasi.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19 del 22 aprile 2022, con oggetto: RISCOSSIONE – Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite – Art. 188 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77, cd. Decreto “Rilancio – Articolo 67, comma 9-bis, del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106, (cd. Decreto “Sostegni-Bis”)

L’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, riconosce, per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, alle condizioni e nei termini ivi indicati.

Successivamente, l’articolo 67, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto che il credito d’imposta disciplinato dall’articolo 188 del decreto-legge n. 77 del 2020 è riconosciuto anche per l’anno 2021, per le spese di acquisto della carta sostenute nell’anno 2020.

Con Circolare del 14 dicembre 2021, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fornito chiarimenti e indicazioni per l’attuazione dell’agevolazione in parola.

In proposito, l’articolo 8 della citata circolare prevede che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dallAgenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Contestualmente alla pubblicazione, secondo quanto previsto dall’articolo 7, della medesima circolare, il citato Dipartimento trasmette il suddetto elenco alla medesima Agenzia.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui trattasi, è istituito il seguente codice tributo:

  • “6974” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite – art. 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

Ai sensi dell’articolo 6 della circolare del 14 dicembre 2021, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dal citato Dipartimento.




Bonus energia e gas naturale: i codici tributo per fruire delle agevolazioni dei decreti “Energia”

Pubblicati i codici tributo per le aziende a forte consumo di energia elettrica e gas naturale e per le imprese diverse da quelle a forte consumo che intendono usufruire dei contributi straordinari previsti dai decreti “Energia” n. 17 e n. 21 del 2022. Con la risoluzione n. 18/E di oggi (di seguito riportata) vengono infatti istituiti i codici che possono essere utilizzati dalle aziende in possesso dei requisiti per accedere all’agevolazione, finalizzata a garantire una parziale compensazione degli extra costi sostenuti l’acquisto di energia e gas.

 

In cosa consistono i bonus energia e gas

 

In particolare, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica è previsto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Per le imprese a forte consumo di gas naturale, invece, il contributo è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. Rientrano nelle agevolazioni anche le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia e gas, per le quali il bonus è pari al 12% e al 20% rispettivamente (articoli 3 e 4 del D.L. n. 21/2022). I crediti d’imposta, in base alle condizioni indicate nelle rispettive discipline, sono utilizzati in compensazione mediante modello F24 oppure ceduti solo per intero a terzi, entro il 31 dicembre 2022.

 

I codici tributo

 

I codici tributo da indicare nell’F24, che va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, sono:

“6961” – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022);
“6962” – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);
“6963” – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022);
“6964” – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).

 

La risoluzione di oggi spiega che il termine del 31 dicembre 2022 si applica anche al credito d’imposta per le imprese energivore previsto dal decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022) per la fruizione del quale è già stato istituito il codice tributo “6960” (risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate 14 aprile 2022)

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 18 del 14 aprile 2022, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale

Con alcuni provvedimenti legislativi sono state introdotte misure agevolative al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale. In particolare:

  • l’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Tale contributo è stato rideterminato nella misura del 25 per cento dall’articolo 5 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
  • l’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite al comma 2 dello stesso articolo 5, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. Tale contributo è stato rideterminato nella misura del 20 per cento dall’articolo 5 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
  • l’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dall’anno 2022;
  • l’articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno

 

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2022, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”.

“6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”.

“6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.

“6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.

 

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

 

Si evidenzia che il termine del 31 dicembre 2022, per l’utilizzo in compensazione ovvero per la cessione dei crediti d’imposta indicati nella presente risoluzione, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 2021, n. 21, si applica anche al credito d’imposta di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, per la fruizione del quale è già stato istituito il codice tributo “6960” con la risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022.




Canone TV 2021 utenze speciali. Istituito il codice tributo per il recupero tramite compensazione

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta previsto dal D.L. sostegni a favore delle strutture ricettive, di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, esonerate dal versamento del canone tv per l’anno 2021.

I contribuenti interessati che hanno effettuato il versamento del canone speciale entro e non oltre il 22 marzo 2021 potranno recuperare tale somma in compensazione, tramite il modello F24, utilizzando il nuovo codice tributo “6958” istituito con la risoluzione n. 6/E di oggi (di seguito riportata).

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito di imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale.

Il codice tributo va inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento”, invece, deve essere sempre indicato il valore “2021”. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2022)

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 25 gennaio 2022, con oggetto: RISCOSSIONE – CANONE SPECIALE RAI – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69

L’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede che «Per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.».

Il successivo comma 6 del citato articolo 6 prevede, tra l’altro, il riconoscimento di “[…] un credito d’imposta pari al 100 per cento dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto […]”.

Tanto premesso, per consentire ai beneficiari – ovvero a coloro che hanno effettuato il versamento del canone speciale 2021 entro e non oltre il 22 marzo 2021 – l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

6958” denominato “CREDITO D’IMPOSTA CANONE SPECIALE RAI – art. 6, c. 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.

Al fine di controllare che la fruizione del credito d’imposta avvenga nei limiti dell’importo spettante, il credito stesso è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. I soggetti beneficiari del credito e i relativi importi sono stati trasmessi dalla RAI- Radiotelevisione italiana S.p.A.; pertanto, eventuali richieste di chiarimenti in proposito dovranno essere rivolte alla stessa RAI, inviando apposita comunicazione all’indirizzo PEC dell’ufficio RAI della propria regione, reperibile alla pagina web http://www.canone.rai.it/Speciali/SediSpeciali.aspx.

 




F24: tris di codici tributo dall’Agenzia delle entrate

Pubblicate dall’Agenzia delle entrate le risoluzioni:

  • 69/E del 10 dicembre 2021 che istituisce il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 81 del D.L. n. 104/2020;
  • 70/E del 10 dicembre 2021 che istituisce il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta ACE, di cui all’articolo 19 del D.L. n. 73/2021;
  • 71/E del 10 dicembre 2021 che rinomina il codice tributo per il versamento della commissione per la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta, di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 178/2020.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 69 del 10 dicembre 2021, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 70 del 10 dicembre 2021, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta ACE di cui all’articolo 19 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 71 del 10 dicembre 2021, con oggetto: RISCOSSIONE – Ridenominazione del codice tributo “2900” per il versamento, tramite modello F24, della commissione per la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta, di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 30 dicembre 2020, n. 178




Crediti d’imposta sostenuti dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0”. Identificati i codice tributo e istruzioni per la dichiarazione dei bonus maturati

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/E del 30 novembre 2021 (di seguito riportata) identifica i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta sostenuti dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0” – Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia (PNRR)

 

 

Aggiornamento al 26 luglio 2023

Credito d’imposta per investimenti 4.0. Ridenominazione del codice tributo “6936

Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 45 del 26 luglio 2023 il codice tributo “6936” per il credito di imposta in beni strumentali è stato si ridenominato in : “6936” – “Credito d’imposta investimenti in beni strumentalinuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057e 1057-bis, legge n. 178/2020”.

Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021.

 

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68 del 30 novembre 2021, con oggetto: RISCOSSIONE – Individuazione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta sostenuti dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0” – Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia (PNRR)

 

Il 13 luglio 2021 il Consiglio ECOFIN ha adottato la Decisione di esecuzione relativa all’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia (PNRR). Nell’allegato alla Decisione vengono descritte le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR, caratterizzati da puntuali obiettivi e traguardi secondo una precisa cadenza temporale, al cui conseguimento si lega l’assegnazione delle risorse su base semestrale.

In particolare, la misura Investimento 1: Transizione 4.0” (M1C2-1) prevista dal PNRR ha l’obiettivo di sostenere la trasformazione digitale delle imprese, incentivando gli investimenti a sostegno della digitalizzazione attraverso il riconoscimento di tre tipologie di crediti di imposta alle imprese che investono in: a) beni capitali; b) ricerca, sviluppo e innovazione; c) attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze.

Le misure agevolative in argomento sono attualmente disciplinate:

  • dall’articolo 1, commi 189-190, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e dall’articolo 1, commi da 1054 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, immateriali 4.0 ed immateriali standard);
  • dall’articolo 1, commi 198-209, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese);
  • dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0).

Inoltre, il richiamato allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nel descrivere il “Traguardo” della misura “Investimento 1: Transizione 4.0”, prevede, tra l’altro, che “Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate devono essere definiti codici tributo per consentire ai beneficiari di utilizzare il credito d’imposta tramite modello F24”.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta citati tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, sono utilizzati i seguenti codici tributo, secondo le istruzioni indicate nelle rispettive risoluzioni istitutive.

 

Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021

 

 

  • 6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
  • 6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”;
  • “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”. Questo codice tributo è relativo sia ai beni materiali che ai beni immateriali. In ogni caso la parte finanziata dal PNRR è solo quella relativa ai beni immateriali;

  •  “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;

  • “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

Il codice tributo “6932”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”, istituito con la citata risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021, è utilizzabile per le misure agevolative a cui si riferisce, che non sono finanziate dal PNRR.

 

Risoluzione n. 13/E del 1° marzo 2021

 

 

  • 6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”.

 

Per completezza, si conferma che rimangono validi i seguenti codici tributo istituiti con la citata risoluzione n. 13/E del 1° marzo 2021, che non sono relativi a misure finanziate nell’ambito del PNRR:

  • “6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
  • “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.

 

Risoluzione n. 6/E del 17 gennaio 2019

 

  • 6897” denominato “credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 – art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”.

 

 

Ai fini del puntuale monitoraggio delle sopra descritte misure agevolative, i dati dei crediti d’imposta maturati e fruiti sono indicati anche nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti beneficiari, secondo le relative istruzioni approvate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

In particolare nelle dichiarazioni dei redditi 2021 per l’anno d’imposta 2020:

  • il credito d’imposta di cui al codice “6933”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”, sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “2H” e nella sez. IV rigo RU120 col. 2;
  • il credito d’imposta di cui al codice “6934”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”, sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “3H” e nella sez. IV rigo RU120 col. 3;
  • il credito d’imposta di cui al codice “6935”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”, sarà monitorato nel quadro RU I codice “L3” e, al fine di rilevare gli investimenti relativi ai soli beni immateriali (gli unici finanziati dal PNRR), nella sez. IV rigo RU130 col. 2 e col. 3;
  • il credito d’imposta di cui al codice “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”, sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “2L” e nella sez. IV rigo RU130 col 5;
  • il credito d’imposta di cui al codice “6937”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”, sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “3L” e nella sez. IV rigo RU130 col 6.

Per i codici tributo qui elencati, saranno individuate modalità analoghe di monitoraggio anche nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni d’imposta successivi, nelle quali saranno inoltre monitorabili:

  • il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (codice tributo 6938), finanziato dal PNRR solo a partire dall’anno d’imposta 2021, che sarà pertanto rilevabile a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per l’anno d’imposta 2021;
  • il credito d’imposta per le spese di formazione (codice tributo 6897), finanziato dal PNRR solo a partire dall’anno d’imposta 2021, che sarà pertanto rilevabile a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per l’anno d’imposta 2021. Attualmente viene indicato nel quadro RU sez. I codice “F7”.



Bonus “Tessile e Moda”. Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 65/E del 30 novembre 2021 (di seguito riportata) ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 65 del 30 novembre 2021, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

L’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), alle condizioni e nei termini ivi previsti.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262282 dell’11 ottobre 2021 sono stati definiti le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, prevedendo, in particolare, che:

  1. i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente;
  2. per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio, risultante dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia;
  3. ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal citato articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
  4. il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente;
  5. ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 334506 del 26 novembre 2021 è stata determinata la percentuale di fruizione del credito d’imposta di cui al punto c), pari al 64,2944 per cento, riferita al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262282 dell’11 ottobre 2021, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale del 64,2944 per cento, troncando il risultato all’unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

·         “6953” denominato “CREDITO D’IMPOSTA TESSILE, MODA E ACCESSORI – articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimentoè indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.