CU 2026, benefici fiscali e precompilata: l’Inps prova a fare ordine dopo le anomalie sulle certificazioni

Dopo le segnalazioni sulle Certificazioni Uniche 2026, l’Inps interviene con un chiarimento operativo rivolto ai titolari di prestazioni a sostegno del reddito. Il punto centrale riguarda il corretto trattamento, nella CU e nella dichiarazione precompilata, delle somme che non concorrono alla formazione del reddito e che rilevano ai fini delle nuove misure di riduzione del cuneo fiscale introdotte dalla legge di bilancio 2025.

La vicenda delle anomalie nelle Certificazioni Uniche 2026 si arricchisce di un ulteriore tassello operativo. Dopo l’intervento dell’Agenzia delle Entrate sulla gestione delle CU rettificative e sul recepimento dei nuovi flussi nella dichiarazione precompilata, anche l’INPS ha pubblicato un chiarimento dedicato ai benefici fiscali collegati ai redditi di lavoro dipendente e alle prestazioni a sostegno del reddito.

L’Istituto precisa che, a seguito di specifici approfondimenti normativi e amministrativi, sono state aggiornate alcune informazioni contenute nella Certificazione Unica 2026 – redditi 2025, con particolare riguardo alla sezione “somme che non concorrono alla formazione del reddito”. Tali informazioni, secondo quanto evidenziato dall’Inps (leggi comunicato di seguito integralmente pubblicato), risultano già recepite automaticamente nella dichiarazione precompilata, consentendo al contribuente, in assenza di ulteriori elementi da modificare, di accettare la dichiarazione così come proposta.

Il chiarimento assume rilievo soprattutto per i soggetti titolari di prestazioni a sostegno del reddito – quali, ad esempio, NASpI, cassa integrazione e assegni di integrazione salariale – per i quali la corretta esposizione dei dati in CU incide sulla possibilità di fruire, in sede dichiarativa, delle misure di riduzione del cuneo fiscale previste dalla legge di bilancio 2025: la somma aggiuntiva non imponibile e l’ulteriore detrazione.

L’Inps chiarisce, in particolare, che la CU 2026 è stata aggiornata per i soli titolari di prestazioni a sostegno del reddito, al fine di consentire il riconoscimento dei benefici fiscali in dichiarazione. Per le prestazioni interessate, l’Istituto invita comunque a scaricare nuovamente la Certificazione Unica dal proprio sito istituzionale, precisando che la CU corretta e aggiornata è quella richiesta e prelevata in modalità telematica a decorrere dal 31 marzo.

Sul piano soggettivo, il chiarimento distingue con nettezza la posizione dei pensionati da quella dei percettori di prestazioni sostitutive o integrative del reddito di lavoro dipendente. Le misure di riduzione del cuneo fiscale spettano infatti ai titolari di redditi di lavoro dipendente, di prestazioni a sostegno del reddito e di trattamenti di accompagnamento alla pensione o anticipo pensionistico; non spettano, invece, ai soggetti titolari esclusivamente di redditi da pensione o di redditi assimilati al lavoro dipendente.

La distinzione è decisiva. Il pensionato che nel 2025 abbia percepito solo redditi da pensione non può beneficiare delle nuove misure. Diverso è il caso del soggetto che, oltre alla pensione, abbia percepito anche una prestazione a sostegno del reddito: in tale ipotesi, la prestazione INPS può rilevare ai fini dei benefici, ma il contribuente dovrà verificare il proprio reddito di riferimento, indicato nella CU, per accertare la spettanza effettiva dell’agevolazione.

L’Istituto segnala inoltre che, nelle CU aggiornate, la sezione relativa alle somme che non concorrono alla formazione del reddito può recare, al punto 491, il codice “1”, nonché specifiche annotazioni che informano il contribuente della possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi per fruire dei benefici eventualmente non riconosciuti, o riconosciuti solo in misura ridotta, dal sostituto d’imposta. La nuova certificazione reca altresì l’indicazione che il modello annulla e sostituisce il precedente.

Sul piano pratico, il chiarimento INPS conferma che il contribuente titolare di una sola prestazione interessata, in presenza di dati correttamente aggiornati nella CU e già confluiti nella precompilata, può accettare il modello 730 o Redditi PF così come predisposto. Diversa è la situazione dei contribuenti che abbiano percepito più redditi di lavoro dipendente o più prestazioni erogate da sostituti diversi: in questi casi, la presentazione della dichiarazione diventa necessaria per verificare l’importo effettivamente spettante delle misure di riduzione del cuneo fiscale.

Particolare attenzione è richiesta anche per chi abbia ricevuto, contestualmente, prestazioni INPS e redditi di lavoro dipendente da altri datori di lavoro. In tale ipotesi, l’eventuale riconoscimento già operato da un datore di lavoro non esclude la necessità di un controllo complessivo in dichiarazione, al fine di evitare duplicazioni, riconoscimenti non spettanti o attribuzioni solo parziali dei benefici.

Quanto alla somma aggiuntiva non imponibile, l’Inps ricorda che il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo annuo fino a 20.000 euro ed è calcolato sul reddito da lavoro dipendente rapportato all’intero anno. L’importo varia in funzione delle fasce reddituali: 7,1 per cento per redditi fino a 8.500 euro, 5,3 per cento per redditi superiori a 8.500 euro e fino a 15.000 euro, e 4,8 per cento per redditi superiori a 15.000 euro e fino a 20.000 euro.

 

 

 

Per i redditi superiori, rileva invece l’ulteriore detrazione fiscale, spettante ai dipendenti con reddito complessivo annuo compreso tra 20.001 euro e 40.000 euro.

L’importo massimo è pari a 1.000 euro per redditi tra 20.001 e 32.000 euro, mentre decresce progressivamente per i redditi da 32.001 euro a 40.000 euro, fino ad azzerarsi oltre tale soglia.

 

 

In conclusione, l’intervento dell’INPS non elimina la necessità di un controllo puntuale delle CU e della precompilata, ma fornisce una prima griglia interpretativa per distinguere le posizioni già correttamente aggiornate da quelle che richiedono un intervento dichiarativo.

La questione resta particolarmente sensibile per i contribuenti con redditi misti, più sostituti d’imposta o prestazioni INPS percepite in corso d’anno, per i quali la corretta fruizione dei nuovi benefici fiscali dipende dal coordinamento tra CU rettificata, dati precaricati nella dichiarazione e verifica del reddito complessivo.

 

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I  chiarimenti Inps dedicati ai benefici fiscali collegati ai redditi di lavoro dipendente e alle prestazioni a sostegno del reddito

 

Aggiornate le informazioni contenute nella Certificazione Unica che riguardano le somme che non concorrono alla formazione del reddito.

Per consentire ai titolari di prestazioni a sostegno del reddito di fruire, con la dichiarazione dei redditi, delle misure di riduzione del cuneo fiscale previste dalla legge di bilancio 207/2024 (la cosiddetta somma aggiuntiva non imponibile o l’ulteriore detrazione), a seguito di specifici approfondimenti normativi e amministrativi, l’INPS ha aggiornato alcune informazioni contenute nella Certificazione Unica 2026 – redditi 2025.

Queste informazioni, già in linea dallo scorso 31 marzo, riguardano alcuni dati della sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito” e sono confluite automaticamente nella dichiarazione precompilata: il contribuente può, quindi, accettarla così com’è, senza dover perciò apportare alcuna modifica per ottenere i benefici fiscali previsti.

 

Nulla cambia, invece, per i pensionati.

FAQ – Misure riduzione del cuneo fiscale: somma aggiuntiva non imponibile (art. 1, comma 4, legge 207/2024) e ulteriore detrazione (art. 1, comma 6, legge 207/2024).

 

Perché e chi è interessato all’aggiornamento della Certificazione Unica 2026?

La Certificazione Unica 2026 è stata aggiornata per i soli titolari di prestazioni a sostegno del reddito (es. NASpI, CIGO, assegni di integrazione salariale) per consentire di poter beneficiare, in sede di dichiarazione dei redditi, delle misure di riduzione del cuneo fiscale previste dalla legge di bilancio 207/2024 quali la somma aggiuntiva non imponibile ovvero l’ulteriore detrazione.

 

Sono pensionato con solo redditi da pensione nel 2025, posso beneficiare delle misure di riduzione del cuneo fiscale?

No, le misure spettano solo ai titolari di reddito di lavoro dipendente, prestazioni a sostegno del reddito e di accompagno alla pensione/anticipo pensionistico.

 

Sono pensionato con redditi da pensione e titolare di una pensione integrativa/complementare nel 2025, posso beneficiare delle misure di riduzione del cuneo fiscale?

No, le misure non spettano ai titolari di soli redditi da pensione e di redditi assimilati al lavoro dipendente.

 

Sono pensionato con redditi da pensione e percettore di una prestazione a sostegno del reddito nel 2025, posso beneficiare delle misure di riduzione del cuneo fiscale?

Sì, in quanto si percepisce prestazione a sostegno del reddito e solo per queste somme. Nella CU 2026 aggiornata, al punto 719, è presente l’importo della prestazione erogata che dà diritto ai benefici in questione. Ai fini dell’individuazione del beneficio fiscale spettante, il contribuente deve verificare il “reddito di riferimento”, di cui al punto 449 della CU 2026, che è composto dalla somma dei redditi complessivamente percepiti nell’anno.

 

Come posso verificare che la mia CU 2026 sia quella corretta e aggiornata?

La CU 2026 corretta e aggiornata è quella richiesta e prelevata, in modalità telematica sul sito istituzionale dell’INPS e nelle altre modalità previste, già dallo scorso 31 marzo. Le CU 2026 aggiornate riportano, nell’apposita sezione, “Somma che non concorre alla formazione del reddito”, al punto 718 il codice “1” e nella sezione delle annotazioni espongono le seguenti avvertenze:

“Il contribuente può presentare la dichiarazione dei redditi per fruire dei benefici fiscali – tin (trattamento integrativo DL n. 3/2020), somma aggiuntiva che non concorre alla formazione del reddito e ulteriore detrazione – eventualmente non riconosciuti ovvero riconosciuti in misura ridotta dal sostituto d’imposta”.

Il presente modello annulla e sostituisce il precedente”.

A tal fine, per le prestazioni in argomento, si consiglia in ogni caso di scaricare dal sito nuovamente la CU 2026.

 

Cosa devo fare per ottenere i benefici in questione?

In sede di dichiarazione dei redditi, il titolare potrà verificare l’importo effettivamente spettante per le misure in questione. Le informazioni presenti nella CU aggiornata sono già recepite automaticamente nella dichiarazione dei redditi precompilata (Modello 730 e Modello Redditi PF). Ciò consentirà al contribuente di poter accettare la dichiarazione dei redditi precompilata così come proposta, senza necessità di dovere apportare variazioni per i citati benefici fiscali.

 

Sono titolare di prestazioni in sostituzione del reddito di lavoro dipendente erogate dall’INPS e contemporaneamente di più contratti di lavoro dipendente. Ho ricevuto già i benefici in questione da un datore di lavoro, devo comunque presentare la dichiarazione dei redditi?

Sì. Nel caso il soggetto sia titolare di più redditi di lavoro dipendente oltre a quelli erogati dall’Istituto, è tenuto a presentare dichiarazione dei redditi, per verificare l’importo effettivamente spettante per le misure in questione.

 

Come viene calcolata la somma aggiuntiva che non concorre a formare il reddito?

La somma aggiuntiva che non concorre alla formazione del reddito imponibile spetta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo annuo fino a 20.000 euro.

L’importo del bonus è calcolato sul reddito da lavoro dipendente rapportato all’intero anno, secondo le seguenti percentuali:

  • reddito da lavoro fino a 8.500 euro, la percentuale è del 7,1% – importo massimo: 603,5 euro;
  • 8.500 euro < reddito da lavoro ≤ 15.000 euro la percentuale è del 5,3% – importo massimo: 795 euro;
  • 15.000 euro < reddito da lavoro ≤ 20.000 euro la percentuale è del 4,8% – importo massimo: 960 euro.

Per maggiori informazioni, si rinvia alle istruzioni dei modelli dichiarativi (modello 730 e modello Redditi PF).

 

Come viene calcolata l’ulteriore detrazione?

L’ulteriore detrazione fiscale spetta ai dipendenti con reddito complessivo annuo compreso tra 20.001 euro e 40.000 euro, in aggiunta alle detrazioni fiscali già previste. L’importo massimo è pari a 1.000 euro per i redditi tra 20.001 euro e 32.000 euro; tale importo è progressivamente decrescente per i redditi da 32.001 euro a 40.000 euro, fino ad azzerarsi al superamento della soglia di 40.000 euro.

 


 

Vedi anche:

 

730 precompilato, è adesso possibile visualizzare la dichiarazione. Dal pomeriggio del 14 maggio si parte con l’invio

 

Le dichiarazioni precompilate 2026 sono online. Sul sito delle Entrate sono infatti disponibili, in modalità consultazione, i modelli 730 già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia o inviati da enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. Le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso sono più di un miliardo e trecento milioni.

 

Guida alla consultazione

 

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione 730, basta accedere alla propria area riservata con SPID, CIE o CNS. È sempre possibile delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare online nel proprio interesse: per farlo, basta utilizzare l’apposita funzionalità disponibile nella propria area personale. In alternativa, si può inviare una pec o presentare la richiesta a un qualunque ufficio dell’Agenzia.

Tutte le informazioni utili sono raccolte all’interno del sito dedicato “Info e assistenza” e nella nuova guida nella sezione “L’Agenzia informa”. Pubblicato sul canale YouTube delle Entrate e sugli altri social istituzionali anche un breve video che riepiloga le principali scadenze della campagna dichiarativa 2026.

 

La tabella di marcia

 

A partire dal pomeriggio del 14 maggio sarà possibile trasmettere la dichiarazione 730 al Fisco, con o senza modifiche.

Anche quest’anno si può optare per la modalità semplificata, scelta nel 2025 da quasi il 60% dei contribuenti che hanno inviato il modello in autonomia. Calendario leggermente rimodulato per il modello Redditi Pf: si parte il 20 maggio, quando sarà possibile consultare, modificare e/o integrare le dichiarazioni, che potranno poi essere trasmesse dal 27 maggio. Le scadenze per l’invio sono fissate al 30 settembre per il 730 e al 2 novembre 2026 per il modello Redditi Pf. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 aprile 2026)

 




Legge di Bilancio 2022 e Decreto Sostegni-ter. L’Inps spiega la riforma degli ammortizzatori sociali

Con la Circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, l’INPS illustra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuto nel D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, nonché le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotti dal Decreto Sostegni-ter (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, art. 7) in favore dei datori di lavoro operanti in specifici settori di attività.

In apertura, il provvedimento chiarisce che le modifiche apportate producono effetti sulle richieste di trattamenti per i quali l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca a partire dal 1° gennaio 2022. Pertanto, la nuova norma non trova applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Di seguito, le principali novità illustrate dall’Istituto.

 

Lavoratori destinatari delle integrazioni salariali e anzianità di effettivo lavoro

 

Ampliando la platea dei destinatari delle integrazioni salariali, la Legge di Bilancio 2022 estende la CIGO, la CIGS, i Fondi di solidarietà bilaterali e il FIS anche ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti. Inoltre, viene ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere per poter beneficiare dell’integrazione.

 

Importo dei trattamenti di integrazione salariale

 

Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, si introduce un unico massimale (per l’anno 2021, pari a Euro 1.199,72), annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

 

Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni

 

La Legge di Bilancio 2022 prevede il rispetto di termini decadenziali relativi alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento dei trattamenti con pagamento diretto; decorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

Computo dei dipendenti

 

Ai fini della determinazione della dimensione aziendale, devono essere compresi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti (di tutte le tipologie) che prestano la propria attività con vincolo di subordinazione sia all’interno sia all’esterno dell’azienda.

 

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

 

A seguito delle modifiche apportate, il lavoratore beneficiario che – durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro – svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, o di lavoro autonomo, non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro svolte. Invece, qualora il lavoratore esegua attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

 

Cassa integrazione ordinaria (CIGO)

 

Quanto alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, l’Istituto precisa che la disciplina non subisce sostanziali modifiche, chiarendo che continuano ad essere applicate le previsioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015.

Il Decreto Sostegni-ter (art. 23) introduce, invece, delle novità in merito agli aspetti di tipo regolamentare, nonché la possibilità di organizzare diversamente le competenze territoriali di autorizzazione della Cassa Integrazione Ordinaria in capo all’INPS.

La Riforma riduce l’ammontare del contributo addizionale. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento, la misura del contributo addizionale viene determinata secondo aliquote differenziate in base ai periodi di trattamento concesso.

 

Cassa integrazione straordinaria (CIGS)

 

L’INPS evidenzia che la CIGS è uno degli istituti maggiormente interessati dal riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

In relazione al campo di applicazione, la Riforma prevede che, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di CIGS e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione con riferimento:

a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015;

b) alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’art. 4, comma 2, del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni in L. 21 febbraio 2014, n. 13.

Inoltre, si allarga significativamente la platea dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale in quanto vengono attratti dalla relativa disciplina, in relazione alle dimensioni occupazionali medie semestrali, oltre ai datori di lavoro del settore industriale, anche quelli operanti in tutti gli altri settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015.

Riguardo alle causali di intervento, la Legge di Bilancio 2022 amplia la causale di “riorganizzazione aziendale”, ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano “per realizzare processi di transizione” che saranno individuati e regolati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo economico.

Vengono, altresì, apportate modifiche alle disposizioni relative al programma di riorganizzazione aziendale, stabilendo che il recupero occupazionale possa essere realizzato anche mediante la riqualificazione professionale dei lavoratori e il potenziamento delle loro competenze.

In merito al contratto di solidarietà, la norma riformata innalza le percentuali di riduzione previste per ricorrere all’istituto contrattuale.

Infine, anche per la CIGS, il Decreto Sostegni-ter (art. 23) interviene su aspetti di tipo regolamentare.

 

Ulteriori disposizioni in materia di intervento straordinario di integrazione salariale

 

Al fine di fronteggiare particolari situazioni di criticità sul fronte occupazionale, la Legge di Bilancio 2022 prevede due particolari forme di intervento di integrazione salariale straordinaria (art. 1, commi 200 e 216), di seguito riportati.

  • L’accordo di transizione occupazionale: per sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dagli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili;
  • l’intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica: si prevede la possibilità di concedere un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, rivolto ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria che – avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile – non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

 

Fondi di solidarietà bilaterali

 

Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, la Riforma prevede la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO (art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015). Inoltre, i nuovi Fondi di solidarietà dovranno obbligatoriamente garantire le tutele per tutti i datori di lavoro del settore che occupano almeno 1 dipendente. La novella interessa, inoltre, anche le disposizioni concernenti l’importo dell’assegno di integrazione salariale e la durata del trattamento.

Per i Fondi già costituiti al 31 dicembre 2021, è previsto un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni, entro il 31 dicembre 2022. In caso contrario, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale (FIS), al quale vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro. Inoltre, i Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, potranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2023.

 

Fondo di integrazione salariale (FIS)

 

È estesa la platea dei soggetti tutelati poichè, dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO (art. 10) e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015).

L’Istituto illustra, altresì, le specifiche disposizioni introdotte con riguardo alle imprese del trasporto aereo, di gestione aeroportuale, alle imprese del sistema aeroportuale, ai partiti e movimenti politici.

Peraltro, la Riforma interviene anche sulla tipologia e sulla durata della prestazione assicurata dal FIS, per i cui dettagli si rimanda al provvedimento.

 

Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)

 

La legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 217) interviene anche su alcuni aspetti della Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA). In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di CISOA è esteso anche: ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, nonché in acque interne e lagunari, inclusi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca (L. 13 marzo 1958, n. 250); agli armatori e proprietari armatori, imbarcati sulla nave dagli stessi gestita.

 

Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale ai sensi del Decreto Sostegni-ter

 

Il Decreto Sostegni-ter (art. 7, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4) consente ai datori di lavoro operanti nei settori specificatamente individuati – che sospendono o riducono l’attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina ordinaria prevista dal D.Lgs. n. 148/2015, come modificata dalla Legge di Bilancio 2022 – di richiedere l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale.

 

Fonte: Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – sito www.lavoro.gov.it

 

Link al testo della circolare Inps n. 18 del 1° febbraio 2022, con oggetto: LAVORO – Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali – Linee di indirizzo e prime indicazioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale in favore di datori di lavoro operanti in determinati settori di attività




Legge di Bilancio 2022: prime istruzioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Con la Circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della formazione, ha fornito le prime indicazioni operative relative all’introduzione dei nuovi criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale da riconoscere ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro.

Con la citata circolare il Ministero del Lavoro fornisce i primi chiarimenti e le prime indicazioni operative per l’accesso al trattamento di integrazione salariale in genere e, in particolare, a quello straordinario. Nel documento interpretativo, evidenziato che le modifiche disposte con la legge di bilancio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.49/L del 31 dicembre 2021 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022 e si riferiscono operativamente ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa integrati dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1° gennaio 2022. Le suddette innovazioni non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Link al testo della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali n. 1 del 3 gennaio 2022, con oggetto: LAVORO – Prime istruzioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).