Periodo di sperimentazione dei precompilati IVA. Esteso al 2025

Estesa al 2025 la fase di sperimentazione per la predisposizione delle bozze dei registri, dei prospetti riepilogativi, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe) e della dichiarazione annuale IVA. Lo stabilisce il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2025, prot. n. 21477/2025.

In pratica, è stato prolungato il periodo sperimentatale anche al 2025 al fine di verificare l’utilizzo del nuovo servizio di scarico massivo in cooperazione applicativa dei documenti precompilati da parte dei soggetti IVA e degli intermediari. Inoltre, provvedimento al punto 2, dispone che le funzionalità previste nell’area web per la visualizzazione, modifica e integrazione dei registri IVA mensili saranno attivabili anche nel caso di un numero di operazioni mensili superiore a 1.000, ma inferiore a 2.000. Nel caso di un numero di operazioni mensili superiore a 2.000, l’utente potrà solo scaricare i dati. Confermate, infine, le modalità di accesso all’applicativo web, le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell’Agenzia delle entrate, disciplinate con i precedenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

A tal proposito si ricorda che l’articolo 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 nei primi 2 commi, prevede che «1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) liquidazione periodica dell’IVA;

1.1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l’Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell’IVA».

Di conseguenza, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 sono state individuate le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti elencati nel comma 1 del citato articolo 4, la platea dei destinatari e le modalità di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati.

Al citato provvedimento ha fatto seguito l’ampliamento della platea dei soggetti destinatari dei documenti IVA elaborati dall’Agenzia e l’estensione al 2023 del periodo di sperimentazione (cfr. provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 9652 del 12 gennaio 2023). Allo stesso modo, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 11806 del 19 gennaio 2024 è stato esteso il periodo sperimentale anche al 2024. Questo, come spiega la parte motiva del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2025, prot. n. 21477/2025, per consolidare le funzionalità dell’applicativo web dei documenti IVA precompilati, per una più corretta integrazione dei registri IVA proposti e per migliorare la determinazione della liquidazione IVA periodica e annuale. Peraltro, nel corso del 2024 per consentire una maggiore fruizione dei documenti IVA precompilati predisposti dall’Agenzia, è stata estesa ai registri IVA e alla Lipe la funzionalità di scarico dei documenti tramite i servizi in cooperazione applicativa machine to machine di cui al punto 8 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, già attiva per i file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e degli elenchi A e B del bollo. Tale funzionalità permette un colloquio automatico tra sistemi informatici, per consentire ai soggetti IVA e ai loro intermediari di acquisire nei propri sistemi gestionali i dati precompilati in via automatica, oppure utilizzarli per un confronto con le informazioni a loro disposizione. Nel corso del 2025 la stessa funzione di scarico automatico verrà estesa anche alla dichiarazione IVA precompilata.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2025, prot. n. 21477/2025, recante: «Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Ulteriore estensione del periodo sperimentale stabilito con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021». (Pubblicato il 28.01.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

 

I Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate richiamati

 

Prosegue anche per il 2024 il periodo di sperimentazione con i dati acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e con i dati dei corrispettivi telematici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2024, prot. n. 11806/2024, recante: «Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Ulteriore estensione del periodo sperimentale stabilito con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021», pubblicato il 19.01.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2023, prot. n. 9652/2023, recante: «Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento e modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021», pubblicato il 12.01.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Fatture elettroniche. Le nuove regole di memorizzazione anche al fine di utilizzarle per l’analisi del rischio e controllo a fini fiscali e per le funzioni di polizia economica e finanziaria

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 novembre 2022, prot. n. 433608/2022: «Regole tecniche  per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»

 

Documenti IVA precompilati con le operazioni dal 1° luglio 2021. Il provvedimento con regole e destinatari

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2021, prot. n. 183994/2021: «Modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, riguardante la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA», pubblicato l’8.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Online la Precompilata IVA 2024 per professionisti e imprese. Escluse talune categorie che applicano regimi speciali ai fini IVA

È ora possibile visualizzare la dichiarazione con i dati inseriti dall’Agenzia delle entrate.

Dal 15 febbraio via libera all’invio

Precompilata IVA al via per circa 2,4 milioni di professionisti e imprese. È adesso attivo il servizio che consente di visualizzare il proprio modello 2024, in parte già compilato dall’Agenzia delle Entrate, mentre da giovedì prossimo, 15 febbraio, sarà possibile modificare o integrare i dati, inviare la dichiarazione e versare l’eventuale imposta.

Prosegue quindi la sperimentazione avviata a febbraio 2023 per mettere a disposizione degli operatori la bozza della dichiarazione elaborata con i dati delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e dei corrispettivi telematici.

 

La platea interessata

 

Il servizio è disponibile da oggi (il 10 febbraio 2024, infatti, cadeva di sabato) per le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nella platea definita dai provvedimenti dell’8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023. In particolare, si tratta di soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie per le quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA (come, per esempio, le agenzie di viaggio e i soggetti che operano nel settore dell’editoria). Dentro anche i produttori agricoli e gli agriturismi.

 

Come visualizzare la propria Precompilata IVA

 

Per visualizzare la dichiarazione annuale predisposta dall’Agenzia occorre entrare con le proprie credenziali all’interno del portale Fatture e corrispettivi” e accedere alla sezione dedicata ai documenti IVA precompilati in cui è presente la sezione “Dichiarazione annuale Iva”.

Dal 15 febbraio, sarà poi possibile modificare e integrare i quadri del modello, aggiungere i quadri non precompilati, inviare la dichiarazione e versare l’imposta con addebito diretto sul proprio conto (o, in alternativa, stampare il modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie).

 

Le novità

 

Nel corso del 2023 sono state introdotte nuove funzionalità sui registri IVA precompilati per permettere l’indicazione di ulteriori dati utili a elaborare in maniera più puntuale la dichiarazione Iva precompilata. Nuovi campi consentono per esempio di indicare le percentuali di compensazione applicate alla cessione dei prodotti per le imprese che adottano il regime speciale dell’agricoltura e di specificare, nei casi di splafonamento, se l’IVA è stata versata con F24. Altre implementazioni invece interesseranno le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024: i destinatari dei documenti IVA precompilati e i loro intermediari potranno scaricare in forma massiva le bozze dei registri IVA mensili; i prospetti riepilogativi su base mensile e trimestrale; le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la bozza della dichiarazione IVA annuale. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 febbraio 2024)

 




Dichiarazione precompilata IVA sperimentale anche per il 2024

Prosegue anche per il 2024 il periodo di sperimentazione della precompilata Iva, elaborata grazie ai dati acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e con i dati dei corrispettivi telematici. Lo stabilisce un provvedimento (del 19 gennaio 2024, prot. n. 11806/2024) firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

 

Sperimentazione anche per quest’anno

 

Lo scopo dell’estensione al 2024 è di consolidare e arricchire i dati precompilati della platea dei contribuenti, imprese e professionisti, già individuata e che riguarda circa 2,4 milioni di soggetti Iva. Inoltre, recependo anche le richieste provenienti dalle associazioni di categoria, il provvedimento amplia la gamma dei servizi web a favore degli operatori economici e dei loro intermediari.

 

Si ampliano i servizi

 

A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 vengono previsti nuovi servizi per i titolari di partita Iva. In particolare, i destinatari dei documenti IVA precompilati e i loro intermediari potranno scaricare in forma massiva mediante un sistema di cooperazione applicativa su rete internet le bozze dei registri Iva mensili; i prospetti riepilogativi su base mensile e trimestrale; le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche; la bozza della dichiarazione Iva annuale. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate 19 gennaio 2024)

 

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2024, prot. n. 11806/2024, recante: «Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Ulteriore estensione del periodo sperimentale stabilito con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021», pubblicato il 19.01.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

I Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate richiamati dal provvedimento del 19 gennaio 2024, prot. n. 11806/2024:

 

Documenti IVA precompilati con le operazioni dal 1° luglio 2021. Il provvedimento con regole e destinatari

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2021, prot. n. 183994/2021: «Modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, riguardante la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA», pubblicato l’8.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Fatture elettroniche. Le nuove regole di memorizzazione anche al fine di utilizzarle per l’analisi del rischio e controllo a fini fiscali e per le funzioni di polizia economica e finanziaria

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 novembre 2022, prot. n. 433608/2022: «Regole tecniche  per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»

 

Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2023, prot. n. 9652/2023, recante: «Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento e modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021», pubblicato il 12.01.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 




Al via la Dichiarazione precompilata IVA 2023 (anno d’imposta 2022)

Dopo il 730 precompilato, già disponibile per dipendenti e pensionati, nuove semplificazioni fiscali arrivano anche per le Partite IVA. Prende infatti il via da oggi la dichiarazione IVA precompilata, che consentirà a 2,4 milioni di imprese e professionisti di visualizzare e scaricare il proprio modello con i dati relativi all’anno d’imposta 2022 inseriti direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Dal 15 febbraio sarà poi possibile modificarlo, integrarlo e procedere all’invio. La nuova funzionalità, disponibile nel portale “Fatture e corrispettivi” consente anche di calcolare e pagare l’imposta ed eventualmente di inviare una dichiarazione correttiva o integrativa. Si possono inoltre importare nei propri sistemi gestionali i dati precompilati, in modo da poterli confrontare con quelli contenuti nei propri data base. La dichiarazione annuale si aggiunge agli altri documenti precompilati per le Partite IVA e resi disponibili dal secondo semestre 2021, come i registri e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe).

Con la realizzazione della precompilata IVA l’Agenzia delle entrate contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per semplificare gli adempimenti di imprese e professionisti, la cui deadline è fissata per il mese di giugno 2023.

“L’introduzione di questo nuovo servizio – afferma il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini – è un supporto concreto che l’Agenzia mette a disposizione di una significativa platea del tessuto economico e produttivo, in un’ottica di trasparenza e collaborazione. Un sistema fiscale più semplice e che funziona meglio è un investimento non solo per il sistema-Paese ma anche per le prossime generazioni”.

 

La platea interessata

 

Il servizio è disponibile per le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nella platea definita dai provvedimenti dell’8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023. In particolare, si tratta di soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie come quelle che operano in particolari settori di attività o per i quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA (ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio). Con il provvedimento dello scorso gennaio sono stati inoltre inclusi nella platea, tra gli altri, i produttori agricoli (o coloro che svolgono attività agricole connesse) e gli agriturismi.

 

Come visualizzare la propria Precompilata Iva

 

Per visualizzare la dichiarazione annuale predisposta dall’Agenzia occorre entrare con le proprie credenziali all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e accedere alla sezione dedicata ai Documenti IVA precompilati in cui è presente la nuova sezione “Dichiarazione annuale IVA.

Dal 15 febbraio, sarà poi possibile modificare e integrare i quadri del modello, aggiungere i quadri che non sono precompilati, inviare la dichiarazione ed effettuare il pagamento dell’imposta da versare con addebito diretto sul proprio conto, o in alternativa, stampare il modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie. Per tutte le informazioni sulle nuove funzionalità è possibile consultare la sezione informativa e di assistenza dedicata ai documenti Iva precompilati disponibile sempre all’interno del portale.

 

Qual è la fonte dei dati precompilati dall’Agenzia

 

La bozza della dichiarazione IVA è stata elaborata grazie ai dati dei registri IVA precompilati, anche se non validati, ai dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente, a quelli della dichiarazione Iva dell’anno d’imposta precedente e ad altre informazioni presenti in Anagrafe tributaria (per esempio, i versamenti con F24).

 

Cosa si può fare con il nuovo servizio

 

È possibile modificare, integrare e inviare i dati riportati nei differenti quadri e righi della dichiarazione, ma anche scaricare la dichiarazione elaborata per poterla confrontare con i dati presenti nei propri applicativi. È possibile inoltre procedere al pagamento dell’IVA a debito, scegliendo la data di versamento, il numero delle rate in cui suddividere il pagamento, calcolare l’importo totale da versare (comprensivo di eventuale maggiorazione e interessi) e il dettaglio delle eventuali rate. Il nuovo servizio consente, eventualmente, di inviare una dichiarazione correttiva o una dichiarazione integrativa. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 febbraio 2023)

 

I Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate:

Documenti IVA precompilati con le operazioni dal 1° luglio 2021. Il provvedimento con regole e destinatari

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2021, prot. n. 183994/2021: «Modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, riguardante la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA», pubblicato l’8.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2023, prot. n. 9652/2023, recante: «Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento e modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021», pubblicato il 12.01.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Precompilati IVA. Estensione del periodo sperimentale e della platea dei soggetti passivi IVA interessati

Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (il n. 183994 dell’8 luglio 2021) sono state stabilite le modalità di predisposizione dei documenti IVA precompilati, le modalità di accesso e viene individuata la platea degli operatori interessati dalla novità. Il citato provvedimento disciplina, inoltre, le attività di memorizzazione dei dati e le regole di trattamento e sicurezza.

Ora con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2023, prot. n. 9652/2023, viene esteso al 2023 il periodo di sperimentazione e viene ampliata la platea dei soggetti destinatari dei documenti IVA elaborati dall’Agenzia.

In particolare, viene stabilito che a partire dalle operazioni effettuate nell’ultimo trimestre 2022, le bozze dei documenti IVA (ossia i registri IVA e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche), sono messe a disposizione, oltre che ai soggetti già individuati al punto 3 del citato provvedimento dell’8 luglio 2021, (soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1999, n. 542) anche ai soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA, ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del decreto IVA, nonché ai soggetti che applicano uno specifico metodo per la determinazione dell’IVA ammessa in detrazione (ad esempio, i produttori agricoli o coloro che svolgono attività agricole connesse o gli agriturismo) e a coloro che sono stati sottoposti a fallimento o liquidazione coatta amministrativa.

Inoltre, al fine di consentire ai soggetti IVA e ai loro intermediari di consultare le bozze dei documenti IVA elaborati, importarle nei propri sistemi e confrontarle con i dati presenti nei propri sistemi gestionali, anche nel caso in cui gli stessi non abbiano effettuato la convalida o l’integrazione dei registri dell’intero anno d’imposta, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, disposto che l’Agenzia provvede all’elaborazione della bozza della dichiarazione annuale IVA e alla messa a disposizione di una funzionalità per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione annuale inviata tramite applicativo web, per tutti i soggetti appartenenti alla platea nell’anno di riferimento. Per le stesse finalità, a partire dal 2023, le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e il servizio per il pagamento delle relative somme dovute, saranno messe a disposizione di tutti i soggetti inclusi nella platea dei destinatari delle bozze dei documenti IVA, anche nel caso in cui gli stessi non abbiano effettuato la convalida o l’integrazione di tutti i registri IVA relativi al trimestre di riferimento. Restano confermate le modalità di accesso all’applicativo web, le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell’Agenzia delle entrate, nonché le ipotesi in cui il soggetto rimane obbligato alla tenuta dei registri IVA disciplinate con il provvedimento dell’8 luglio 2021.

 

I Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate:

 

Documenti IVA precompilati con le operazioni dal 1° luglio 2021. Il provvedimento con regole e destinatari

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2021, prot. n. 183994/2021: «Modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, riguardante la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA», pubblicato l’8.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2023, prot. n. 9652/2023, recante: «Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento e modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021», pubblicato il 12.01.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Precompilata IVA. Disponibili online i registri IVA già compilati per 2 milioni di partite IVA

La digitalizzazione del Fisco compie un altro significativo passo avanti. Da oggi (13.09.2021), infatti, i registri IVA precompilati sono disponibili online per 2 milioni di contribuenti che li possono consultare all’interno del portale Fatture e corrispettivi validando o modificando i dati delle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021. Grazie a questa ulteriore semplificazione, gli operatori possono visualizzare e convalidare i dati, con o senza modifiche, e beneficiare dell’esonero dalla tenuta dei registri. Chi convaliderà i registri per tutti i trimestri del prossimo anno, dal 2023 troverà nella propria area riservata anche la dichiarazione annuale IVA già predisposta. La novità riguarda attualmente circa 2 milioni di operatori IVA, ossia i soggetti residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA (sono escluse alcune categorie di soggetti che operano in particolari settori o con regimi speciali ai fini IVA). Chi utilizzerà i registri IVA precompilati, convalidandoli direttamente oppure integrandoli prima, potrà inoltre accedere, dal 6 novembre, anche alla comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe), elaborata in bozza dall’Agenzia per il trimestre di riferimento.

 

Una platea iniziale di 2 milioni di soggetti

 

La platea di operatori coinvolti in questa prima fase comprende circa 2 milioni di contribuenti. La sperimentazione, infatti, che riguarda gli anni d’imposta 2021 e 2022, coinvolge gli operatori residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie di soggetti, come chi opera in particolari settori di attività o per cui sono previsti regimi speciali ai fini IVA, come, ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio. Il soggetto passivo IVA che in base alle informazioni disponibili non sia stato individuato come appartenente alla platea, ma che ha le caratteristiche per esserne incluso, può segnalare tale circostanza e accedere ai documenti IVA precompilati.

 

Registri che si aggiornano continuamente

 

Le bozze dei registri mensili sono alimentate in via continuativa con i dati delle fatture elettroniche e delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere. Già a partire dal primo giorno del mese in lavorazione e fino al mese successivo al trimestre di riferimento il contribuente può visualizzare le bozze ed eventualmente modificarle o integrarle. Per consentire all’Agenzia di includere i dati in modo completo e preciso è necessario che le fatture elettroniche e le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere siano compilate e trasmesse al Sistema di interscambio (SDI) secondo i criteri individuati dall’Agenzia e riportati in un’apposita Guida operativa pubblicata sul portale Fatture e corrispettivi.

 

I vantaggi della precompilazione

 

Non appena i dati sono completi o integrati rispetto alle operazioni IVA effettuate, i registri IVA possono essere convalidati. Il vantaggio è concreto e immediato: con la convalida, infatti, i registri sono memorizzati dall’Agenzia e per il trimestre di riferimento il contribuente può fruire dell’esonero dalla tenuta dei registri. Non solo: grazie alla convalida, a partire dal prossimo 6 novembre con riferimento al terzo trimestre 2021 e successivamente a regime, viene elaborata anche la bozza della liquidazione periodica IVA. Infine, se la convalida viene effettuata per tutti i trimestri dell’anno, verrà elaborata, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA. Il sistema consente anche di estrarre le bozze in formato xml e importarle nei propri applicativi oppure utilizzarle per un confronto con i dati dei propri registri.

 

Accesso dal Portale Fatture e corrispettivi

 

Dopo l’autenticazione al portale Fatture e corrispettivi, i documenti precompilati sono visualizzabili tramite un nuovo applicativo web dedicato, in cui le informazioni e i documenti disponibili saranno organizzati in 4 aree distinte. Fin da subito sono online le prime due: l’area “Profilo soggetto IVA”, in cui gli operatori troveranno i dati anagrafici, l’appartenenza o meno alla platea e la percentuale soggettiva di detraibilità, e la sezione “Registri IVA mensili”, in cui è possibile visualizzare, modificare, integrare, convalidare ed estrarre i dati delle bozze dei registri IVA precompilati. Da metà ottobre 2021 si aggiungerà la sezione delle Liquidazioni IVA periodiche precompilate (Lipe), in cui, dal 6 novembre 2021 sarà disponibile la liquidazione del terzo trimestre dell’anno in corso e che consentirà di estrarre le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, modificare e integrare i dati proposti, inviare la comunicazione ed effettuare il pagamento dell’IVA a debito. Infine, dal 2023 si attiverà il box relativo alla dichiarazione annuale IVA. In quest’ultima sezione gli operatori, oltre che visualizzare la bozza della dichiarazione annuale IVA precompilata, che potranno modificare, integrare ed inviare, troveranno e potranno modificare e inviare anche il modello F24 correlato alla dichiarazione in lavorazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 13 settembre 2021)

 

Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate

 

REGISTRI IVA, LIPE E DICHIARAZIONE IVA

Documenti IVA precompilati con le operazioni dal 1° luglio 2021. Approvato il provvedimento con regole e destinatari. Dal 13 settembre disponibili le prime bozze dei registri

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2021, prot. n. 183994/2021: «Modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, riguardante la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA»

 




Documenti IVA precompilati con le operazioni dal 1° luglio 2021. Approvato il provvedimento con regole e destinatari | Dal 13 settembre disponibili le prime bozze dei registri

Tutto pronto per l’avvio della fase sperimentale della precompilata IVA grazie ai dati delle e-fatture e dei corrispettivi. Con il provvedimento del 8 luglio 2021, prot. n. 183994/2021, firmato dal Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, sono state infatti stabilite le modalità di predisposizione dei documenti IVA precompilati, le modalità di accesso e viene individuata la platea degli operatori interessati dalla novità. Il provvedimento disciplina inoltre le attività di memorizzazione dei dati e le regole di trattamento e sicurezza.

 

Anche l’IVA diventa precompilata

 

Utilizzando i dati provenienti dalle fatture elettroniche, dalle comunicazioni transfrontaliere e dai corrispettivi giornalieri, l’Agenzia mette a disposizione degli operatori IVA, in un’area web dedicata, le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe) a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021. A far data dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, sarà disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale IVA. Per i soggetti che convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall’Agenzia delle entrate siano complete, oppure integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri IVA.

 

I destinatari dei documenti IVA precompilati

 

Per gli anni d’imposta 2021 e 2022, nella fase di avvio sperimentale, destinatari dei documenti IVA precompilati saranno i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA per opzione, con esclusione di alcune categorie di soggetti come quelli che operano in particolari settori di attività o per i quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva (ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio). Dal 2022 saranno inclusi nella platea anche i soggetti in regime di Iva per cassa. Il soggetto passivo IVA che in base alle informazioni disponibili non sia stato individuato come appartenente alla platea, ma che ha le caratteristiche per esserne incluso, può segnalare tale circostanza e accedere ai documenti Iva precompilati.

 

Registri IVA, LIPE e dichiarazione IVA

 

Le bozze dei registri mensili sono alimentate in via continuativa con i dati pervenuti, in modo da consentire al soggetto IVA, già a partire dal primo giorno del mese in lavorazione e fino al mese successivo al trimestre di riferimento, di accedere alle bozze per visualizzare ed eventualmente modificare o integrare i dati.

In fase di avvio, per il terzo trimestre 2021, l’accesso sarà consentito a partire dal 13 settembre e l’operatore avrà tempo fino alla fine di ottobre per visualizzare ed eventualmente modificare o integrare le bozze dei registri del terzo trimestre. Le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e, a partire dalle operazioni effettuate nel 2022, della dichiarazione annuale IVA sono, invece, predisposte tenendo conto, oltre che dei dati dei registri IVA convalidati o integrati dal contribuente, anche di quelli relativi alle comunicazioni telematiche dei corrispettivi, delle informazioni ricavate dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dei trimestri precedenti e della dichiarazione annuale IVA del periodo d’imposta precedente. Nell’ottica di offrire un servizio di agevolazione negli adempimenti tributari, in alternativa all’utilizzo diretto delle bozze presenti nell’applicativo web, è comunque consentito al soggetto IVA o al suo intermediario estrarre e stampare le bozze (in formato xml) e importarle nei propri applicativi oppure utilizzarle per un confronto con i dati in proprio possesso.

 

Accesso diretto o “indiretto

 

Ciascun soggetto passivo IVA, direttamente oppure tramite l’intermediario che abbia la delega all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, potrà accedere, tramite un applicativo web dedicato all’interno del portale Fatture e corrispettivi, ai documenti IVA precompilati ed effettuare una serie di operazioni, quali ad esempio visualizzare, consultare, stampare e salvare i dati, estrarre le bozze dei documenti e inviare le comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale IVA. Nell’applicativo web dedicato sarà disponibile una sezione informativa che guiderà, passo per passo, i contribuenti nell’utilizzo di tutte le funzionalità previste.

 

Memorizzazione dei registri convalidati o integrati

 

I registri IVA proposti dovranno essere convalidati o integrati nel dettaglio entro il mese successivo al trimestre di riferimento. L’operazione di convalida o integrazione comporta il venir meno dell’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti da parte del soggetto passivo IVA. I dati dei registri IVA convalidati o integrati sono memorizzati dall’Agenzia delle entrate, mediante protocollazione e acquisizione nel Sistema Documentale, a partire dal primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento e fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo a quello di riferimento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2021)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 8 luglio 2021, prot. n. 183994/2021: «Modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, riguardante la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA», pubblicato il 08.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244