SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2024

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Gli approfondimenti

 

La classificazione reddituale dei compensi arretrati erogati dalle A.S.L. in favore dei Medici di medicina generale (M.M.G.)
di Dario Festa

 

Legislazione

 

Speciale – Decreti legislativi delega fiscale: primi correttivi

Il D.Lgs. “Correttivo
D.Lgs. 05/08/2024, N. 108

 

Cooperative compliance, adempimenti, concordato, “bonari” e sintetico. La guida al D.Lgs. n. 108/2024

Le disposizioni integrative e correttive introdotte dal D.Lgs. n. 108/2024 nel regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

Il testo del Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale», coordinato con le norme richiamate o modificate

 

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Sintesi del D.Lgs. “Correttivo” su cooperative compliance, adempimenti e concordato

 È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto n. 182, il Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale».

Il decreto delegato contiene disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, attuativo dell’istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo dell’obbligazione tributaria e del decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale».

 

Le novità in sintesi:

 

Adempimento collaborativo

 

  • viene prevista una specifica disposizione di carattere sanzionatorio per le ipotesi in cui venga rilasciata una certificazione infedele del sistema integrato di rilevazione dei rischi fiscali;
  • vengono introdotti alcuni chiarimenti circa la disciplina di favore prevista per le violazioni dipendenti da rischi di natura fiscale;
  • viene esclusa la cumulabilità delle riduzioni dei termini di decadenza dell’azione accertativa, introdotte dal D.Lgs. n. 221/2023, con quella prevista dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015;
  • vengono previste alcune modifiche in materia di requisiti soggettivi di accesso al regime di adempimento collaborativo, con particolare riguardo al concetto di gruppo cui fanno parte i contribuenti.

 

Adempimenti tributari

 

  • il versamento dell’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica per il mese di dicembre va effettuato entro il 16 gennaio dell’anno successivo;
  • viene anticipato al 16 novembre il termine entro cui effettuare il versamento dell’IVA, risultante dalle liquidazioni periodiche relative ai primi tre trimestri dell’anno, qualora l’importo dovuto sia inferiore a 100 euro;
  • a decorrere dal 2025, viene ampliata la platea dei soggetti che possono accedere alla dichiarazione precompilata che sarà resa disponibile, in presenza di apposita delega, anche attraverso uno degli altri soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998;
  • viene spostato al 31 ottobre il termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche e di IRAP. Per l’IRES, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato all’ultimo giorno del decimo mese, anziché del nono mese, successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • si prevede che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti, in un’apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dalla stessa Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate.
  • l’ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni.

 

Concordato preventivo biennale

 

  • la data per la messa a disposizione dei contribuenti, da parte dell’Agenzia, dei programmi informatici per acquisire i dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale viene prorogata dal 1° aprile al 15 aprile; per il solo anno 2024 tali programmi sono resi disponibili entro il 15 giugno ovvero entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario già dall’anno 2023;
  • sono modificati i termini per l’adesione alla proposta formulata dall’Agenzia stabilendo che la stessa debba avvenire entro il 31 luglio, ovvero entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare;
  • vengono modificati i criteri di accesso al concordato preventivo: possono accedervi i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi;
  • sono previsti alcuni correttivi nella determinazione della base imponibile oggetto della proposta di concordato, allo scopo di escludere quanto non rientra nella gestione caratteristica dell’attività di impresa e di lavoro autonomo;
  • viene introdotto un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;
  • si prevede un regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario.

 

Modifiche alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche

 

Il decreto prevede modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche. In particolare, viene previsto che la determinazione sintetica del reddito complessivo sia effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento Istat.

 

Differimento rottamazione-quater

 

Si prevede il differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della definizione agevolata delle cartelle (rottamazione-quater) con scadenza 31 luglio 2024. In particolare, l’articolo 6 stabilisce che il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata in scadenza il 31 luglio 2024 non determina l’inefficacia della definizione se il debitore effettua l’integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024.

Peraltro, tenuto conto dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi (15, 21 e 22 settembre), saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 23 settembre 2024.

Fonte: sito web dell’Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri accessibile via Internet al seguente indirizzo: www.programmagoverno.gov.it

 

Link al testo del Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale». Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024




Decreto correttivo su cooperative compliance, adempimenti e concordato preventivo in Gazzetta Ufficiale. Soddisfazione dei Commercialisti

La soddisfazione dei commercialisti – De Nuccio e Regalbuto: “Accolto un nutrito pacchetto di nostre proposte per migliorare le norme e l’attività dei nostri colleghi”

Il Consiglio nazionale dei commercialisti esprime “viva soddisfazione” per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto correttivo in materia di cooperative compliance, adempimenti e concordato preventivo biennale.

“L’approdo in Gazzetta ufficiale di questo provvedimento – affermano il presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio, e il Consigliere nazionale delegato alla fiscalità, Salvatore Regalbuto – è il concreto risultato che giunge al termine di una serrata interlocuzione avuta con l’esecutivo, con il Parlamento e con l’Agenzia delle Entrate. Un provvedimento che accoglie un nutrito pacchetto di nostre proposte, avanzate con spirito costruttivo sia per migliore le norme e provare a favorirne il successo, sia, in tema di adempimenti, nell’interesse dei nostri colleghi e della qualità del loro lavoro”.

Il Consiglio nazionale ha raccolto in una scheda tutte le sue proposte accolte nel decreto.

Concordato preventivo

  • Tassa piatta opzionale sull’incremento di reddito concordato variabile tra il 10% e il 15% a seconda del punteggio ISA conseguito nel 2023. Per i forfetari, l’aliquota della flat tax sul reddito incrementale è pari al 10% ovvero al 3% per le neoattività;
  • Preclusione anche ai fini IVA degli accertamenti basati su presunzioni semplici per i soggetti che applicano gli ISA e che hanno diritto alle relative premialità;
  • Slittamento al 31 ottobre del termine per aderire alla proposta di concordato preventivo e, dal 2025, fissazione di tale termine al 31 luglio, in modo da lasciare a contribuenti e professionisti 3 mesi e mezzo per la valutazione delle proposte (dovendo i software ISA e per l’elaborazione delle proposte essere messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate entro il 15 aprile).

Adempimento collaborativo

  • Per i soggetti che non hanno i requisiti dimensionali per il regime di adempimento collaborativo e che adottano volontariamente il tax control framework viene prevista la totale disapplicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni relative ai rischi fiscali comunicati preventivamente.

Adempimenti

  • Ampliamento da 30 a 60 giorni del termine di pagamento, integrale o della prima rata, previsto per la definizione degli avvisi bonari;
  • Messa a regime del termine del 31 ottobre per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, termine valevole anche per le dichiarazioni da presentare quest’anno, relative al 2023;
  • Per il 2024, conferma della possibilità di effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP entro il 30 agosto, maggiorandole somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  • Differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della rottamazione-quater scadente il 31 luglio 2024.

 

(Così, comunicato stampa CNDCEC  del 6 Agosto 2024)




Cooperative compliance, adempimenti, concordato e differimento rata rottamazione. In Gazzetta il Decreto correttivo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024 il Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale».

Tra le tante novelle si segnala che l’articolo 6 del D.Lgs. n. 108/2024, pur non modificando le date di scadenza originariamente previste nella Comunicazione delle somme dovute della Definizione agevolata, di cui alla Legge n. 197/2022 , ha differito al 15 settembre il termine per effettuare il pagamento della quinta rata della Definizione agevolata delle cartelle con scadenza al 31 luglio 2024, senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della “Rottamazione-quater”.

Peraltro, tenuto conto dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi (15, 21 e 22 settembre), saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 23 settembre 2024.

Link al testo del Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale». Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024

 




Cooperative compliance, adempimenti e concordato, Commercialisti: bene Decreto correttivo

Il provvedimento accoglie molte proposte del Consiglio Nazionale della categoria come le modifiche in materia di concordato preventivo biennale, per cui è prevista una tassa piatta opzionale sull’incremento di reddito concordato variabile tra il 10% e il 15%. Avvisi bonari: il pagamento passa da 30 a 60 giorni

 Il Consiglio Nazionale dei commercialisti esprime apprezzamento per il Decreto correttivo in materia di cooperative compliance, adempimenti e concordato preventivo biennale licenziato oggi dal Consiglio dei ministri.

Il decreto, infatti, accoglie molte delle proposte avanzate dal Consiglio Nazionale. In particolare, di grande rilievo sono le modifiche introdotte in materia di concordato preventivo biennale per il quale viene prevista, tra l’altro, una tassa piatta opzionale sull’incremento di reddito concordato variabile tra il 10% e il 15% nonché la precisazione che la protezione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici si estende anche ai forfettari e include l’IVA per i contribuenti a cui si applicano gli ISA.

“Il decreto valorizza il costante dialogo con le Istituzioni di riferimento. Abbiamo operato nella logica di andare incontro alle esigenze quotidiane dei colleghi e, nel contempo, di rendere più efficienti gli strumenti normativi esistenti come, ad esempio, l’ampliamento del termine a 60 giorni per la definizione degli avvisi bonari e, per quanto riguarda l’adempimento collaborativo, prevedere, per coloro che adottano volontariamente il tax control framework, la totale disapplicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni relative ai rischi fiscali comunicati preventivamente – dichiara Elbano de Nuccio, Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti –. Rivolgo, inoltre, un particolare ringraziamento per il consueto ascolto ricevuto dal Governo, nella persona del Viceministro Maurizio Leo, dai Presidenti delle Commissioni parlamentari che si sono occupate del provvedimento, Massimo Garavaglia e Marco Osnato, e da tutti i membri delle stesse Commissioni e dall’Agenzia delle Entrate”.

 

“Il correttivo recepisce alcune nostre proposte che riteniamo molto importanti – commenta Salvatore Regalbuto, Consigliere Tesoriere del Consiglio nazionale dei commercialisti con delega alla Fiscalità –. In particolare, la messa a regime del termine al 31 ottobre per la presentazione del modello redditi e del 31 luglio per l’adesione al concordato preventivo biennale, ma soprattutto l’ampliamento da 30 a 60 giorni del termine per il pagamento, integrale o della prima rata, degli avvisi bonari. Quest’ultima modifica è stata tenacemente richiesta dal Consiglio Nazionale nella consapevolezza che il maggior termine consentirà una gestione più efficace e meno frenetica degli avvisi da parte dei Colleghi ma anche da parte dell’Agenzia delle Entrate, con indubbi benefici per tutti. La norma ha richiesto un tangibile sforzo per individuare le coperture finanziarie e anche per questo deve essere valorizzato l’impegno delle Commissioni Parlamentari, del Governo e della stessa Agenzia delle Entrate per introdurre una modifica quanto mai opportuna”.

Così, comunicato stampa del CNDCEC del 26 luglio 2024




Online la nuova guida che illustra le comunicazioni di irregolarità da controllo automatico e formale

Pubblicata la versione 2024 della Guida alla comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni.

Nel documento, a cura dell’Agenzia delle Entrate, illustrate le caratteristiche e novità degli “avvisi” emessi a seguito dell’attività di controllo delle dichiarazioni.

Si ricorda che l’attività di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti è finalizzata alla verifica dei dati indicati dagli stessi nelle dichiarazioni fiscali presentate.

Il controllo sulle dichiarazioni si distingue in due tipologie:

— un controllo “automatico” effettuato su tutte le dichiarazioni presentate che consiste in una procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell’Anagrafe tributaria;

— un controllo “formale” effettuato sulle dichiarazioni dei redditi selezionate a livello centrale in base a criteri fondati sull’analisi del rischio che consiste in un riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.

Il versamento delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo automatizzato (articolo 36-bis D.P.R. 600/1973 e articolo 54-bis D.P.R. 633/1972) e controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter D.P.R. 600/1973) può essere rateizzato (articolo 3-bis D.Lgs 462/1997).

Per agevolare i contribuenti nel calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un’ applicazione che consente anche la stampa dei modelli F24 per effettuare il pagamento.

 

 

Comunicazioni irregolarità

Il contribuente che riceve una comunicazione a seguito del controllo automatico (36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 per l’IVA), o a un controllo formale delle dichiarazioni dei redditi (articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973), può utilizzare direttamente il servizio “CIVIS”, accedendo all’area riservata Entratel/Fisconline.

Il contribuente, in ogni caso, può rivolgersi a un ufficio dell’Agenzia o un contact center per qualsiasi esigenza informativa.

per richiedere il servizio con modalità semplificata
Trova qui e-mail e PEC degli uffici

per accedere con modalità telematiche
Vai al servizio (area riservata)

Contact center
Trova qui i contatti

per recarsi in ufficio
Trova qui gli indirizzi

A decorrere dall’anno d’imposta 2017 il controllo automatico è effettuato anche sulle “Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA”. In questo caso, prima dell’emissione della comunicazione di irregolarità, le eventuali incoerenze riscontrate a seguito del controllo sono rese disponibili al contribuente attraverso un’apposita lettera di invito alla compliance, che viene pubblicata sia nel “Cassetto fiscale” – sezione L’Agenzia scrive, sia all’interno del servizio “Fatture e Corrispettivi” – sezione Consultazione – Dati rilevanti ai fini IVA – L’Agenzia scrive.

Fonte sito web:  https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/comunicazioni-di-irregolarita – Agenzia delle Entrate

 

 

La Guida alla comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni” – Aggiornamento gennaio 2024

 

Le versioni precedenti:

La Guida alla comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni” – Aggiornamento al 16 dicembre 2019

 

 

Documentazione:

 

Prassi

 

Il pagamento a rate o in unica soluzione di somme dovute a seguito di “avvisi bonari” e in esito all’applicazione di istituti definitori alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 159/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 29 aprile 2016: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Razionalizzazione delle norme in materia – Pagamenti dovuti a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate – Rateazione delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo e accertamento dell’Agenzia delle entrate – Rateizzazione dei debiti tributari in esito all’applicazione degli istituti definitori – Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate – Disciplina del lieve inadempimento in tema di pagamento -Art. 3-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Artt. 8 e 15, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Art. 38, del D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 – Art. 15-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – D.Lgs. 24/09/2015, n. 159»

 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 20 febbraio 2023 – Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 132 del 29 dicembre 2011 – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni e degli interessi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462

 

Legislazione

 

Il testo del Decreto Legislativo per la mini riforma del sistema della riscossione

Il testo del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante: «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23»vedi: articolo 3 (Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate)

 

La Legge di Bilancio 2023

Il testo della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» – vedi:  articolo 1, comma 159 (Modifica dell’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462/1997 sulla rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni)

 

Il Decreto legislativo per la modifica degli adempimenti tributari

Il testo del Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante: «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari» – vedi:  articolo 10 (Sospensione, nei mesi di agosto e dicembre, degli invii dell’Agenzia delle entrate riguardanti le lettere per l’adempimento spontaneo e le comunicazioni relative ai controlli e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata)




Controllo automatico e formale. Nel sito delle Entrate nuovo servizio per il calcolo delle rate

Disponibile il nuovo servizio di calcolo dei piani di rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali.

La funzionalità agevola i contribuenti che intendono avvalersi dell’estensione, fino a un massimo di 20 rate trimestrali, del piano di rateazione già in corso, prevista dalla legge di Bilancio 2023.

L’applicativo si affianca a quello già esistente “Controllo automatico e formale – calcolo delle rate

 Per saperne di più

 




Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid: accolta richiesta di proroga del Consiglio Nazionale Commercialisti

De Nuccio: “Provvedimento necessario, ma in questi casi occorre maggiore tempestività”

 

È stata accolta la richiesta di proroga dell’Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid-19 avanzata nei giorni scorsi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili a seguito delle ripetute segnalazione di impossibilità ad accedere al sito rna.gov.it nel quale sono reperibili informazioni essenziali per la corretta gestione dell’adempimento.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, appena diffuso, è stata disposta la proroga al 31 gennaio 2023 per la presentazione dell’autodichiarazione.

Per il Presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio si tratta di “un provvedimento necessario, che ha richiesto una fitta interlocuzione istituzionale con i vertici del Ministero dell’Impresa e del Made in Italy e con l’Agenzia delle Entrate, per limitare i disagi che i Commercialisti ed i loro assistiti hanno subito in questi giorni nei quali, peraltro, sono in scadenza numerosi altri adempimenti. Quando l’apparato pubblico evidenza difficoltà nel fornire i servizi necessari ai cittadini è però indispensabile una maggiore tempestività per evitare che all’adempimento si sommino difficoltà operative che non possono che creare tensioni e malumori”.

“Auspichiamo un futuro, molto prossimo”, conclude de Nuccio, “in cui non sia più necessaria la continua richiesta di proroghe, ma che sia caratterizzato da un minor numero di adempimenti di cui, sovente, non si scorge l’effettiva utilità. I Commercialisti sono pronti a contribuire in modo decisivo a quest’opera di semplificazione”.

(Così, comunicato stampa Consiglio nazionale commercialisti)




Autodichiarazione requisiti Temporary framework: la proroga al 31 gennaio 2023

Per garantire all’utenza la fruibilità dei servizi disponibili nel portale RNA, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2022, prot. n. 439400/2022, disposta la modifica dei punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022, prevedendo che l’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final debba essere presentata entro il 31 gennaio 2023 anziché entro il 30 novembre 2022. Inoltre, con il medesimo provvedimento disposta anche la proroga del termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, di cui al punto 1.5 del citato provvedimento prot. n. 143438 del 27 aprile 2022.

Si ricorda che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022 sono stati definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19” (Temporary Framework), come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 233822 del 22 giugno 2022 il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, è stato prorogato al 30 novembre 2022 (ora prorogato ulteriormente al 31 gennaio 2023).

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 398976 del 25 ottobre 2022 il modello di Autodichiarazione è stato modificato al fine di renderne più agevole la compilazione.

 

 

 

Autodichiarazioni per gli aiuti di Stato Covid-19. Due mesi in più per l’invio telematico all’Agenzia.
Termine rinviato dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023
Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 novembre 2022

 

Due mesi di tempo in più per inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva da parte delle imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19. Un provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sposta il termine per l’invio dell’autodichiarazione dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023.

Il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, era stato prorogato al 30 novembre 2022 da un precedente provvedimento. Il nuovo rinvio viene incontro alle segnalazioni pervenute da alcuni professionisti incaricati all’invio dai propri assistiti, che negli ultimi giorni hanno riscontrato difficoltà nell’accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle dichiarazioni da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

L’autodichiarazione serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. 

 

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2022, prot. n. 439400/2022, recante: «Proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022», pubblicato il 29.11.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 




Nuovo aggiornamento della raccolta delle risposte dell’Entrate alle domande più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19

Online le risposte dell’Agenzia delle entrate alle domande (aggiornamento del 29 novembre 2022) più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19 da presentare entro il 30 novembre 2022.




Webinar Commercialisti sull’autodichiarazione per gli aiuti di stato covid-19. Le slide utilizzate durante le relazioni

Entro il 30 novembre prossimo, i beneficiari degli aiuti riconosciuti nell’ambito del c.d. “regime ombrello” di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 finalQuadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19” dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione per verificare l’effettivo rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato Quadro Temporaneo (c.d. Temporary Framework).

Per accompagnare i professionisti nell’avvio di questo adempimento, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti e l’Agenzia delle Entrate, ha tenuto un webinar dal titolo “L’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19: semplificazione della modulistica e questioni applicative”. Dopo un inquadramento normativo della disciplina di fonte unionale in materia di aiuti di Stato, durante il webinar sono stati esaminati l’ambito soggettivo dell’adempimento, le fattispecie di esonero e quelle ammesse alle semplificazioni recentemente introdotte.

Fornite, inoltre, indicazioni sulla compilazione del modello, sulla riallocazione degli aiuti nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo, sulla gestione del superamento dei massimali e sul riversamento volontario degli aiuti eccedenti. Svolta, infine, un’analisi sul rapporto con il prospetto aiuti di Stato contenuto nel Modello REDDITI 2022.

Nel corso del webinar i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate hanno dato risposta ad alcuni quesiti su taluni aspetti di criticità dell’adempimento.

 

Di seguito il link alle slide utilizzate durante le relazioni (link esterni: https://www.commercialisti.it/).

Slide Relazioni Mauro Nicola – Presidente Fondazione Nazionale di Formazione dei Commercialisti

Slide Relazioni Pasquale Saggese – Coordinatore Area Fiscalità Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Webinar in differita

 

Online le risposte dell’Agenzia delle entrate alle domande più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19 da presentare entro il 30 novembre 2022.

 

 




Aiuti di Stato erogati alle imprese durante l’emergenza Covid-19. Pubblicata la versione semplificata del modello di dichiarazione

È online la versione semplificata del modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare alle Entrate entro il 30 novembre 2022.

Il provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia, infatti, approva la nuova versione del documento – condivisa con il Dipartimento delle Finanze del Mef nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea – con alcune modifiche che ne rendono più agevole la compilazione.

 

Le novità della versione semplificata

 

In particolare, se l’operatore economico si trova nella situazione più frequente, ossia se l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l’emergenza Covid-19 non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo (800 mila euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800 mila euro dal 28 gennaio 2021), compilando un’apposita casella è possibile non indicare nel modello l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.

Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU che vanno comunque indicati nel quadro A. La compilazione semplificata è facoltativa, quindi il dichiarante può comunque compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (elencando gli aiuti nel quadro A).

La presentazione dell’autodichiarazione con il modello aggiornato e con la modalità di compilazione semplificata è consentita a partire dal 27 ottobre 2022. Per i contribuenti che hanno già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello precedente non cambia nulla. Questi contribuenti non sono tenuti a ripresentare il modello nella nuova versione.

 

La finestra per l’invio si chiude il 30 novembre 2022

 

Con la dichiarazione sostituiva è possibile attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. La dichiarazione deve essere inviata entro il 30 novembre 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2022)




Monitoraggio aiuti di Stato Covid-19 e definizione agevolata degli avvisi bonari. Per l’invio dell’autodichiarazione c’è tempo fino al 30 novembre

Più tempo per consentire agli operatori economici che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 di inviare le dichiarazioni sostitutive all’Agenzia delle Entrate.

Con il provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, viene infatti prorogato al 30 novembre 2022 il termine di scadenza per l’invio del documento che serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”.

L’autodichiarazione deve essere inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

Il provvedimento di oggi tiene conto di quanto disposto dall’articolo 35 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, con il quale sono prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA).

Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del D.L. n. 41/2021) possono inviare la dichiarazione entro il 30 novembre oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 giugno 2022)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 giugno 2022, prot. n. 233822/2022, recante: «Proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022»

 

 

Per saperne di più:

 

Aiuti Covid ricevuti – Monitoraggio e restituzione

 

Monitoraggio aiuti di Stato Covid-19 e definizione agevolata degli avvisi bonari. Approvate le regole e l’autodichiarazione da inviare entro il 30 giugno 2022, anche per evidenziare le eventuali eccedenze da restituire

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022, prot. n. 143438/2022: «Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19», come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, nonché definizione delle modalità di restituzione ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021 e modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici»

 

Aiuti di stato Covid fruiti: il decreto Mef sul monitoraggio e verifica

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2021: «Modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69». Testo coordinato dalla relazione illustrativa

 

Avvisi bonari – Cancellazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive

 

Definizione avvisi bonari da controlli automatizzati delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2017 e 2018. Per l’autodichiarazione più tempo e modello “ufficiale

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2021, prot. n. 345838/2021: «Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Ulteriori disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 275852 del 18 ottobre 2021»

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16 del 2022

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Commenti

 

Perché a volte ci si dimentica che era già tutto scritto? Spunti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Adesione resa solo dalla società di persone e riflessi sul socio dissenziente
di Antonino Russo

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

 

Accertamento nei confronti dei soci che non hanno partecipato (o aderito) all’accertamento con adesione

 

Rettifica nei confronti dei soci sulla base dell’adesione della società di persone e ammissibilità dei motivi erroneamente intitolati

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 9392 del 9 aprile 2021: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per Cassazione – Forma e contenuto – Indicazione dei motivi e delle norme di diritto – Erronea intitolazione del motivo del ricorso – Inammissibilità – Condizioni – Fattispecie – Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. • SOCIETÀ DI PERSONE FISICHE – ACCERTAMENTO CON ADESIONE – IRPEF imputata per trasparenza -Accertamento in rettifica del reddito da partecipazione – Accertamento nei confronti dei soci che non hanno partecipato (o aderito) all’accertamento con adesione – Impugnazione da parte del socio – Rilevanza di quanto definito dalla società – Sussistenza – Ragioni – Art. 2, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 53 Cost.»

 

Proposizione dell’istanza di accertamento con adesione da parte della società di persone – Esclusione dell’automatica sospensione anche per il socio del termine per il ricorso

 

Termine per il ricorso. Al socio nessuna sospensione per effetto della proposizione dell’istanza di accertamento con adesione da parte della società di persone partecipata

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 879 del 13 gennaio 2022: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Ricorso – Termine – Accertamento con adesione – Sospensione di novanta giorni – IRPEF imputata per trasparenza – Accertamento in rettifica del reddito da partecipazione – Impugnazione da parte del socio – Proposizione dell’istanza di accertamento con adesione da parte della società di persone – Automatica sospensione anche per il socio del termine ex art. 21, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, per l’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti – Esclusione – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 41-bis, del D.P.R. 28/09/1973, n. 600 – Art. 21, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 6, comma 3, D.Lgs. 19/06/1997, n. 218

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Novità fiscali – D.L. “Milleproroghe 2022

 

In chiaro la sospensione dei termini che condizionano le agevolazioni per l’acquisto o riacquisto della “prima casa” e la proroga dei versamenti per gli allevatori avicunicoli e suinicoli delle aree soggette a restrizioni sanitarie

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 29 marzo 2022: «NOVITÀ FISCALI 2022 – MILLEPROROGHE 2022 -IMPOSTA DI REGISTRO, RISCOSSIONE e IRAP – Sospensione di taluni termini per la decadenza delle agevolazioni “prima casa” (articolo 3, comma 5-septies) – Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Art. 7, della L. 23/12/1998, n. 448 – Proroga dei versamenti per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana (articolo 3, comma 6-quater) – Proroga del termine per versare l’IRAP non corrisposta per errata applicazione dell’esonero previsto dal decreto Rilancio (articolo 20-bis) – Artt. 3, commi 5-septies e 6-quater, e 20-bis, del D.L. 30/12/2021, n. 228, conv., con mod., dalla L 25/02/2022, n. 15»

 

Novità fiscali – Legge di bilancio 2022

 

Bonus affitto giovani, proroghe in materia di detrazioni fiscali in edilizia e stabilizzazione a 2 milioni di euro del limite per le compensazioni. L’Agenzia delle entrate spiega le novità della legge di Bilancio 2022

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 1° aprile 2022: «NOVITÀ FISCALI 2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 – Principali novità in materia di agevolazioni ai fini della imposte su redditi, regimi sostitutivi e compensazione contenute nella L. 30/12/2021, n. 234 – Proroga dell’esenzione ai fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali (comma 25) – Proroga delle detrazioni per interventi di efficientamento energetico, di ristrutturazione edilizia e del bonus mobili (comma 37) – Proroga del bonus verde (comma 38) – Proroga del bonus facciate (comma 39) – Bonus affitto per i giovani (comma 155) – Agevolazioni per lo sviluppo dello sport (commi da 185 a 190) – Proroga delle agevolazioni fiscali per eventi sismici (comma 456) – Regime di tassazione delle Società di investimento immobiliare quotate e non (Siiq e Siinq) (comma 718) – Estensione a ricercatori e docenti della possibilità di optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il «rientro dei cervelli» (comma 763) – Enti sportivi operanti nella Provincia autonoma di Bolzano (comma 1006) – Incremento del limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (comma 72)»

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

 

Rivalutazione dei beni d’impresa – Revoca

 

Revoca delle rivalutazioni dei beni d’impresa effettuate nell’esercizio 2020: aspetti operativi
Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del mese di aprile 2022

 

 

 

Legislazione

 

Aiuti Covid ricevuti
Monitoraggio e restituzione

 

Monitoraggio aiuti di Stato Covid-19 e definizione agevolata degli avvisi bonari. Approvate le regole e l’autodichiarazione da inviare entro il 30 giugno 2022, anche per evidenziare le eventuali eccedenze da restituire

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022, prot. n. 143438/2022: «Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19», come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, nonché definizione delle modalità di restituzione ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021 e modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici»

 

 

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Monitoraggio Aiuti di Stato Covid-19 e definizione agevolata degli avvisi bonari. Approvate le regole e l’autodichiarazione da inviare entro il 30 giugno 2022

È online il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle Entrate.

Il documento serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.

L’autodichiarazione deve essere inviata fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

Con un provvedimento di oggi (del 27 aprile 2022, prot. n. 143438/2022), in attuazione del decreto Mef dell’11 dicembre 2021, è stato infatti approvato lo schema di autodichiarazione e sono state definite le regole, i termini di presentazione e le modalità di restituzione volontaria degli importi in caso di superamento dei massimali. Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del D.L. n. 41/2021 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2021, prot. n. 345838/2021) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.

 

Chi deve presentare la dichiarazione sostitutiva

 

La dichiarazione sostitutiva approvata con il provvedimento di oggi deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime “ombrello (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, “Decreto Sostegni” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69). In particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”. In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

La dichiarazione va, comunque, presentata quando:

  • il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
  • il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
  • il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.

 

Finestra per l’invio, dal 28 aprile al 30 giugno 2022

 

La dichiarazione deve essere inviata dal 28 aprile al 30 giugno 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici. Entro cinque giorni dall’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. In quest’ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di scarto dell’Agenzia. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate 27 aprile 2022)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022, prot. n. 143438: «Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, nonché definizione delle modalità di restituzione ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021 e modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici», pubblicato il 27.04.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Per saperne di più:

Aiuti di stato Covid fruiti: il decreto Mef sul monitoraggio e verifica

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2021: «Modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69». Testo coordinato dalla relazione illustrativa

Avvisi bonari – Cancellazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive

Definizione avvisi bonari da controlli automatizzati delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2017 e 2018. Per l’autodichiarazione più tempo e modello “ufficiale

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2021, prot. n. 345838/2021: «Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Ulteriori disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 275852 del 18 ottobre 2021»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 38 del 2021

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Commenti

 

Decreto-Legge “Fisco e Lavoro”. Le misure introdotte in materia di riscossione nel testo approvato dal Senato
di Enrico Molteni

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Tributarie

 

 

Accertamento induttivo – Deduzione dei costi

 

Accertamento induttivo “puro”. Tassare il profitto lordo, anziché quello netto, è in contrasto con il parametro costituzionale della capacità contributiva

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 22576 del 10 agosto 2021: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento induttivo – Redditi d’impresa – Accertamento del reddito di impresa con metodo induttivo – Accertamento induttivo, cd. puro – Presunzioni “supersemplici” – Ammissibilità – Obblighi dell’Amministrazione finanziaria – Ricostruzione della situazione reddituale complessiva – Necessaria valutazione dei costi per la determinazione dei profitti – Necessità di tenere conto delle componenti negative del reddito – Sussistenza -Art. 39, comma 2, del D.P.R 29/09/1973, n. 600 – Art. 53 Cost.»

 

 

Accertamento dell’utile extracontabile sociale
Difesa del socio

 

Soci di società di capitali a ristretta compagine sociale. La presunzione di attribuzione degli utili extracontabili vinta con la dimostrazione della estraneità alla gestione e conduzione societaria (rileva l’estraneità al giudizio penale sugli altri soggetti coinvolti nella compagine sociale)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza  n. 24870 del 15 settembre 2021: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale – Società di capitali a ristretta base partecipativa – Utili extracontabili – Distribuzione ai soci – Presunzione – Prova contraria – Ammissibilità – Dimostrazione della estraneità alla gestione societaria – Necessità – Caso di specie – Prova liberatoria – Circostanza che nel procedimento penale relativo a fatti riguardanti la gestione della società, il contribuente ricorrente non era neppure stato rinviato a giudizio, a differenza degli altri soggetti coinvolti nella compagine o nell’amministrazione della stessa – Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Società di capitali a ristretta base sociale. La lite con l’amministratore permette al socio “estraneo” di vincere la presunzione di attribuzione degli utili extracontabili

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 25806 del 23 settembre 2021: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale – Società di capitali a ristretta base partecipativa – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società – Legittimità – Prova contraria – Prove dell’estraneità alla gestione e alla conduzione societaria – Sufficienza – Caso di specie – Disaccordo nella gestione tra amministratore e socio – Comprovato dissenso con il socio amministratore – Presenza di iniziative giudiziarie volte al conseguimento della documentazione contabile al fine di svolgere il controllo/ispezione previsto dall’art. 2476 cod. civ. – Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Distribuzione ai soci degli utili extrabilancio. Il conflitto tra socio e amministratore libera dalla presunzione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 29794 del 25 ottobre 2021: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale – Società di capitali a ristretta base sociale – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società – Legittimità – Prova contraria – Prove dell’estraneità alla gestione e alla conduzione societaria – Sufficienza – Caso di specie – Rapporti socio contribuente e socio amministratore profondamente deteriorati, degenerati in liti giudiziarie civili e procedimenti penali – Art. 44, del D.P.R 22/12/1986, n. 917»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento

 

Transfer pricing. Le istruzioni definitive sulla documentazione idonea per beneficiare della disapplicazione delle sanzioni in caso di rettifica

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 26 novembre 2021: «IMPOSTE SUI REDDITI – Norme generali sulle valutazioni – SANZIONI TRIBUTARIE – Esimenti – Prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni infragruppo – Chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati (transfer pricing documentation – TP Doc) – “Masterfile” e “Documentazione Nazionale” – Artt. 1, comma 6 e 2, comma 4-ter, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 110, comma 7, del DPR 22/12/1986, n. 917 – D.M. Finanze del 14/05/2018Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23/11/2020, prot. 360494»

 

Individuazione dei codici tributo

 

Crediti d’imposta sostenuti dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0”. Identificati i codici tributo e istruzioni per la dichiarazione dei bonus maturati

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68 E del 30 novembre 2021: «RISCOSSIONE – Individuazione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta sostenuti dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0” – Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia (PNRR)»

 

 

 

SpecialeDecreto-legge “Antifrode
Attuazione e chiarimenti

 

Cessione del credito – Controlli antifrode

Antifrode” nella cessione dei crediti. Il provvedimento attuativo con le regole dei controlli preventivi

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2021, prot. n. 340450/2021: «Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione, ai sensi dell’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»

 

Agevolazioni nel settore dell’edilizia – Visto e attestazione

Superbonus e altri Bonus in edilizia. Diffusi i primi chiarimenti sulle modifiche introdotte dal decreto-legge “Antifrode”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 29 novembre 2021: «DECRETO-LEGGE “ANTIFRODE” – Superbonus – Bonus edilizi diversi dal Superbonus – Interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica – Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti – Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi – Rafforzamento dei controlli preventivi – Artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – D.L. 11/11/2021, n. 157Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021, prot. n. 312528/2021»

 

 

 

Legislazione

 

Avvisi bonari – Cancellazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive

 

Definizione avvisi bonari da controlli automatizzati delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2017 e 2018. Per l’autodichiarazione più tempo e modello “ufficiale

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2021, prot. n. 345838/2021: «Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Ulteriori disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 275852 del 18 ottobre 2021»

 

 

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Definizione agevolata degli avvisi bonari da controlli automatizzati per le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2017 e 2018. In arrivo il modello “ufficiale” di autodichiarazione del contribuente

 

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2021, prot. n. 345838, approvato ai sensi dell’articolo 5, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, cd. D.L. “Sostegni”, al fine di consentire l’accesso alla definizione anche a quei soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi, hanno un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, disposto che le dichiarazioni dei redditi da prendere a riferimento per confrontare l’ammontare dei ricavi e compensi sono quelle relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Inoltre, al fine di preservare l’omogeneità dei valori da porre a confronto, previsto di considerare l’ammontare dei ricavi e compensi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020 anche nel particolare caso in cui il contribuente risulti non tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA per uno solo dei due periodi.

Nel dettaglio, il provvedimento chiarisce che «i soggetti con partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021, non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto per uno o entrambi i periodi d’imposta 2019 e 2020, accedono alla definizione (…) a condizione che abbiano subìto una riduzione maggiore del 30 per cento dell’ammontare dei ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto all’ammontare dei ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate per i due periodi».

Nello stesso provvedimento l’Agenzia delle Entrate “per garantire la massima trasparenza”, in allegato (A) individua i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020 necessari per ricostruire l’ammontare dei ricavi e compensi relativi alle due annualità.

Infine, allo scopo di concedere ai contribuenti destinatari delle proposte di definizione agevolata un congruo lasso di tempo per compilare e inviare l’autodichiarazione prevista dall’art. 1, commi 14 e 15, del D.L. “Sostegni”, si dispone la modifica del punto 2.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 275852 del 18 ottobre 2021, prevedendo che la predetta autodichiarazione debba essere presentata entro 60 giorni dall’approvazione del relativo modello (che avverrà con successivo provvedimento direttoriale) ovvero, se il termine è più favorevole, entro 60 giorni dal pagamento dell’intero importo o della prima rata delle somme richieste con la comunicazione degli esiti oggetto di definizione agevolata.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2021, prot. n. 345838: «Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Ulteriori disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 275852 del 18 ottobre 2021», pubblicato il 03.12.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Per saperne di più:

 

Partite IVA con calo del fatturato maggiore del 30%. Le regole per la definizione agevolata degli avvisi bonari da controlli automatizzati per le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2017 e 2018

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2021, prot. n. 275852/2021: «Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69»