Decreto Lavoro 2026: bonus assunzioni e contrasto di nuove forme di sfruttamento legate all’economia digitale

Il Consiglio dei Ministri si è riunito martedì 28 aprile 2026, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale.

 

Aggiornamento

Vedi: decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026

 

Il provvedimento interviene, con risorse per circa 934 milioni di euro, per rafforzare la dignità dei lavoratori, promuovere l’occupazione stabile di giovani e donne e contrastare nuove forme di sfruttamento legate all’economia digitale.

 

Incentivi all’occupazione

 

Al fine di ridurre i divari territoriali e favorire l’inserimento nel mercato del lavoro delle categorie più esposte, il decreto prevede quattro principali misure di decontribuzione:

  • bonus assunzione donne 2026, consistente in un esonero contributivo del 100% (fino a 650 euro mensili) per 24 mesi per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate, con un incremento a 800 euro per le assunzioni effettuate nelle regioni della zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno;
  • bonus assunzione giovani 2026, che prevede l’esonero del 100% dei contributi previdenziali (fino a 500 euro mensili) per 24 mesi per le nuove assunzioni di personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni, con limite elevato a 650 euro nel Sud e nelle aree di crisi;
  • bonus stabilizzazione giovani 2026, che prevede l’esonero del 100% dei contributi fino a 500 euro per 24 mesi anche per le stabilizzazioni di contratti a termine, stipulati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026 e della durata massima di 12 mesi, effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, per personale di età inferiore ai 35 anni mai occupato stabilmente in precedenza;
  • bonus assunzioni ZES 2026, per i datori di lavoro che occupano fino a un massimo di 10 dipendenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, consistente in un esonero contributivo totale (fino a 650 euro mensili) per l’assunzione di soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.

 

Salario giusto

 

La disciplina sui trattamenti economici complessivi (TEC) tutela l’equilibrio di interessi tra lavoratori e parti sociali. Si garantisce ai lavoratori una retribuzione non inferiore ai minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionali (CCNL) stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, contrastando il dumping. La norma tutela le imprese favorendo la concorrenza leale e valorizza l’autonomia di sindacati e datori di lavoro, evitando l’imposizione di un salario minimo fissato per legge e lasciando alla contrattazione la definizione delle voci retributive.

 

Disciplina dei rinnovi contrattuali

 

Il decreto interviene sulla disciplina del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro. Nel rispetto dell’autonomia delle parti sociali, si stabilisce che siano le stesse a disciplinare, in sede di rinnovo, le decorrenze degli incrementi retributivi, gli eventuali importi una tantum e gli strumenti di copertura economica per il periodo tra la scadenza del vecchio contratto e la firma del nuovo, assumendo la data di scadenza naturale del contratto previgente come riferimento per assicurare la continuità della tutela economica. Qualora il rinnovo non avvenga entro 12 mesi dalla scadenza, le retribuzioni sono adeguate forfettariamente in misura pari al 30% della variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato (IPCA).

 

Contrasto al caporalato digitale e tutele tecnologiche

 

Il provvedimento introduce misure specifiche per prevenire l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, con particolare riferimento alle attività gestite tramite piattaforme digitali, attraverso:

  • la verifica dell’identità digitale del lavoratore. Si tratta di una misura volta a impedire il fenomeno della cessione o del “noleggio” degli account che alimenta forme di caporalato, consentendo l’accesso alle piattaforme esclusivamente tramite sistemi di identificazione certa (SPID, CIE o sistemi di autenticazione forte); vige il divieto di cedere le proprie credenziali o utilizzare account non riconducibili alla propria identità, con responsabilità dei gestori per i sistemi di controllo e sanzioni amministrative o sospensione dell’attività per omessa vigilanza;
  • il diritto alla trasparenza algoritmica, che impone l’obbligo di fornire informazioni chiare sulle modalità di funzionamento degli algoritmi che influenzano l’assegnazione dei compiti e i compensi, garantendo il diritto di conoscere i parametri del proprio “rating” e di richiedere l’intervento umano per il riesame di decisioni automatizzate che incidano significativamente sul rapporto di lavoro.

 

Conciliazione famiglia-lavoro

 

Il decreto introduce uno sgravio contributivo per le imprese che adottano la certificazione UNI/PdR 192:2026, un nuovo strumento di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro, che definisce requisiti verificabili e indicatori di performance per le organizzazioni, private e pubbliche, che scelgono di investire in modo strutturato su maternità, paternità, carichi di cura, flessibilità organizzativa, welfare aziendale, salute e continuità di carriera. La misura contenuta nel decreto prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le aziende in possesso della certificazione collegata alla valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, con una misura fino all’1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa.

 

Trattamento di fine rapporto

 

Si prevede la possibilità per i lavoratori di conferire alla previdenza complementare le quote TFR maturate nel periodo gennaio-giugno 2026.

 

 




Zes unica: approvato il modello di comunicazione relativo al credito d’imposta aggiuntivo previsto dalla Legge di bilancio 2026

Ai sensi dell’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge n. 207 del 2024, ai fini della fruizione del credito ZES unica 2025, gli operatori economici hanno trasmesso all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti realizzati nella ZES unica.

Sulla base del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 570046 del 12 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge n. 207 del 2024, è stata determinata la percentuale del credito d’imposta ZES unica effettivamente fruibile per l’anno 2025, nella misura del 60,3811 per cento.

L’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che hanno validamente presentato all’Agenzia delle entrate la predetta Comunicazione integrativa.

Il contributo aggiuntivo è pari al 14,6189 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la Comunicazione integrativa e spetta, nell’anno 2026, a condizione che l’impresa non abbia ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più dei medesimi investimenti, del credito d’imposta di cui all’articolo 38 del citato D.L. n. 19 del 2024 (“Transizione 5.0“).

 

Limite complessivo: credito ZES unica 2025 + credito aggiuntivo 2026 non possono superare l’importo richiesto con la Comunicazione integrativa.

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 449, secondo periodo, della Legge di bilancio 2026, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2026, prot. n. 56564/2026, è stato approvato l’allegato modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica”, nella quale le imprese beneficiarie dichiarano, ai sensi del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito di imposta di cui al citato articolo 38 del D.L. n. 19 del 2024 e sono definite le modalità di trasmissione telematica.

Si ricorda che le imprese beneficiarie decadono dal credito d’imposta riconosciuto ai sensi del citato comma 448 qualora, con riferimento al credito ZES unica 2025 sia accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la Comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 1, comma 449, primo periodo, della Legge di bilancio 2026, contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. In base all’articolo 1, comma 452, della Legge di bilancio 2026, per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 448 a 451 del medesimo articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto- legge e del decreto del Ministro degli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 18/2024, pag. 855), anche ai fini delle attività di controllo.

 

 

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Termini e modalità di presentazione

 

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, in via telematica direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

  • inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, tenendo presente che l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
  • annullare la comunicazione precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione. In tal caso va tenuto presente che l’annullamento riguarda esclusivamente le comunicazioni relative al credito d’imposta aggiuntivo per investimenti nella ZES unica e non la comunicazione integrativa trasmessa per il credito d’imposta ZES unica 2025.

In caso di presentazione tramite gli incaricati di cui sopra, questi ultimi sono tenuti a consegnare al beneficiario una copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta dell’Agenzia delle entrate che attesta l’avvenuta presentazione. La comunicazione si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia riceve i dati.

Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del 15 maggio 2026, e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l’intero file trasmesso (ad esempio, in caso di “Codice di autenticazione non riconosciuto”, “Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “File non elaborabile”).

 

Utilizzo del credito d’imposta

 

Il credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 448, della legge è utilizzabile a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta aggiuntivo.

 

Se la somma (credito aggiuntivo + ZES 2024/2025 spettanti) supera 150.000 euro, la compensazione è possibile solo dopo gli esiti delle verifiche antimafia.

Qualora l’ammontare complessivo del credito derivante dalla somma del credito d’imposta aggiuntivo e del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica 2024 e 2025, di cui all’articolo 16 del citato D.L. n. 124 del 2023, effettivamente spettante allo stesso beneficiario, sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, se non viene resa alcuna delle dichiarazioni di cui alla lettera h) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio della Comunicazione, il beneficiario deve compilare il Quadro C del predetto modello. L’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito di imposta qualora non sussistano motivi ostativi. In ogni caso, il credito d’imposta di cui sopra non può essere utilizzato prima del rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito ZES unica 2025.

Con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Al credito d’imposta non si applica il limite di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2026, prot. n. 56564/2026, recante: «Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica», pubblicato il 16.02.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Bonus ZES unica Mezzogiorno (esonero contributivo): le istruzioni Inps

Con la circolare Inps del 3 febbraio 2026, n. 10, l’istituto previdenziale ha illustrato la misura del bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e fornito le istruzioni per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.

Nello specifico, l’esonero contributivo spetta in favore dei datori di lavoro privati che hanno assunto, presso una sede o un’unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, personale nelle medesime regioni.

Per il legittimo riconoscimento del beneficio, la prestazione lavorativa deve essere effettivamente esercitata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

Precisato che, secondo il decreto Coesione, l’esonero contributivo spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell’assunzione, hanno compiuto 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi.

Infine, l’esonero contributivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Link al testo della Circolare INPS n. 10 del 3 febbraio 2026, oggetto: CONTRIBUTI – Esoneri contributivi – Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno – Bonus ZES Unica – Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che hanno compiuto trentacinque anni di età, a favore dei datori di lavoro privati operanti in una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, che occupano fino a 10 dipendenti per un periodo massimo di 24 mesi – Indicazioni operative e istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti – Articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, conv., con mod., dalla legge 4 luglio 2024, n. 95

 




Estensione della ZES unica a Marche e Umbria. In Gazzetta la Legge 18 novembre 2025, n. 171

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.269 del 19 novembre 2025, la Legge 18 novembre 2025, n. 171, recante: «Disposizioni per il rilancio dell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria», che estende a tali regioni il perimetro della ZES unica.

I progetti di investimento localizzati in Umbria e Marche potranno, quindi, beneficiare della semplificazione amministrativa costituita dall’autorizzazione unica, accedendo allo Sportello Unico Digitale SUD ZES.

La nuova legge, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle regioni in transizione, dispongono l’estensione della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, istituita dall’articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023, ai territori delle regioni Marche ed Umbria (comma 1, dell’art. 1).

Si rammenta che, in base all’Allegato II della Decisione di esecuzione 2021/1130 del 5 luglio 2021 (con la quale sono state individuate le aree ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali 2021-2027) le regioni in transizione dell’Italia, individuate dalla normativa europea come ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107 del TFUE, sono: Abruzzo, Umbria e Marche.

In proposito, la relazione illustrativa riferisce che l’inserimento delle regioni Marche e Umbria nell’area della ZES unica è volto ad equiparare la posizione delle due regioni all’Abruzzo, unica tra le regioni in transizione ad essere stata inclusa nella ZES unica dal decreto-legge n. 124 del 2023, garantendo dunque anche alle imprese e ai lavoratori localizzati nei territori delle regioni Marche e Umbria – caratterizzati da fragilità strutturali e dinamiche economiche sfavorevoli – la possibilità di fruire delle semplificazioni amministrative e degli strumenti incentivanti per lo sviluppo economico e occupazionale previsti dalla ZES.

 

Link al testo della Legge 18 novembre 2025, n. 171, recante: «Disposizioni per il rilancio dell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria». In vigore dal 20 novembre 2025, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2025

 

Link alla Decisione di esecuzione (Ue) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio 2021 che definisce l’elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027 – [notificata con il numero C(2021) 4894] – In Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – L 244/10 del 09.07.2021

 Con la Decisione di esecuzione 2021/1130 del 5 luglio 2021, sono state, infine, individuate le aree ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali.

 

Aggiornamenti – 5 febbraio 2026

 

Zes Unica: incentivi alle assunzioni e accesso al credito, opportunità concrete per le Marche

 

Comunicati stampa – Regione Marche

 

“Il Governo ha dato il via libera a due importanti misure nell’ambito della Zes Unica, per sostenere investimenti, occupazione e competitività dei territori.

La prima riguarda il Bonus Zes Unica per le assunzioni, che prevede un esonero contributivo fino a 650 euro al mese per i datori di lavoro che assumono lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi. La seconda misura è la firma del Protocollo d’intesa tra la Struttura di missione Zes e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), pensato per facilitare l’accesso al credito per le imprese che investono nella Zes. Il protocollo introduce un tavolo permanente di confronto tra istituzioni e banche e mira a rendere più efficiente l’uso degli strumenti di incentivazione pubblica”.

A comunicarlo è l’assessore alla Zes della Regione Marche, Giacomo Bugaro, che sottolinea come “si tratti di strumenti concreti e immediatamente operativi, capaci di incidere in modo diretto sul tessuto produttivo e occupazionale dei territori coinvolti”.

 “Per le Marche – spiega Bugaro – queste misure rappresentano un’opportunità unica sul fronte del lavoro sia su quello degli investimenti. Il bonus assunzioni consente, a tutte le imprese marchigiane che intendano beneficiarne, di ridurre il costo del lavoro e di valorizzare competenze, favorendo l’inclusione lavorativa di persone rimaste a lungo fuori dal mercato”.

Dal lato finanziario, l’assessore evidenzia come il Protocollo Zes–ABI possa incidere positivamente sulla capacità delle imprese marchigiane di programmare e realizzare nuovi investimenti. “L’accesso al credito – aggiunge – resta un fattore decisivo per la crescita delle aziende. Il dialogo tra Struttura di missione Zes, banche e territori permette di rendere più efficaci gli strumenti pubblici già disponibili e di costruire percorsi finanziari più adeguati alle esigenze delle imprese”.

 “Il nostro impegno – conclude Bugaro – è accompagnare le aziende nell’utilizzo di queste misure, rafforzando la collaborazione con il Governo e con il sistema produttivo. La Zes Unica è una leva strategica per sostenere l’occupazione, attrarre nuovi investimenti e rafforzare la competitività del territorio”.

 

Aggiornamenti – 3 febbraio 2026

 

Con la circolare Inps n. 10 del 3 febbraio 2026 illustrato l’esonero contributivo introdotto dall’articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

Relativamente alla ZES unica, si ricorda che da ultimo, l’articolo 1, comma 1, della legge 18 novembre 2025, n. 171, ha disposto che «[…] a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ricomprende anche l’intero territorio delle regioni Marche e Umbria».

Al riguardo, precisato che la citata legge n. 171/2025 è entrata in vigore il 20 novembre 2025. Conseguentemente, solo a decorrere da tale data è possibile fruire del beneficio in trattazione per le assunzioni effettuate nelle regioni Marche e Umbria.




Credito d’imposta ZES unica 2026-2028: nuove comunicazioni, scadenze e utilizzo del beneficio

L’articolo 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha modificato i commi 1, 4, primo periodo, e 6, primo periodo, dell’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, prevedendo un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

Ai sensi del successivo comma 439, primo periodo, dell’articolo 1, della citata Legge n. 199/2025 gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 124/2023 comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese sostenute e quelle che prevedono di sostenere negli anni 2026, 2027 e 2028. Il medesimo articolo 1 prevede, al comma 439, secondo periodo, che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la Comunicazione di cui al primo periodo del predetto comma inviano per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 all’Agenzia delle entrate una Comunicazione integrativa attestante l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Ciò premesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 440, della Legge n. 199/2025, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2026, prot. n. 3882/2026, sono stati approvati i modelli denominati “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica” eComunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica”, con le relative istruzioni.

I predetti modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati per le comunicazioni relative al credito d’imposta ZES unica per ciascuno dei tre anni 2026, 2027 e 2028.

Si ricorda che l’art. 1, commi 438-443, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), ha esteso il contributo sotto forma di credito d’imposta istituito dall’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124, a favore delle imprese che effettuano dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (“ZES unica”), che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Come anticipato il comma 438, ha esteso il credito d’imposta per investimenti realizzati nella ZES unica dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 nel limite di spesa di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028. Il contributo sotto forma di credito d’imposta incentiva l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

 

Procedura di accesso al credito d’imposta per il 2026

 

Per l’anno 2026, ai fini della fruizione del credito d’imposta, la Legge di bilancio per il 2026, all’art. 1, comma 439, ha previsto che «gli operatori economici comunicano all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026».

A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato tale comunicazione «inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 … all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione» preventiva.

La comunicazione integrativa, a pena del rigetto/scarto della comunicazione stessa, indica inoltre, l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 3882 del 30 gennaio 2026 sono stati approvati i modelli di comunicazione e di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, e definite le relative modalità di trasmissione telematica.

 

Soggetti beneficiari

 

Il decreto attuativo del 17 maggio 2024 recante le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica, stabilisce che possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Sono escluse dall’applicazione del beneficio anche le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento nonché le imprese in difficoltà, come definite all’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 della Commissione europea.

 

Investimenti ammissibili

 

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651 del 2014, realizzati, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 4, del decreto-legge Sud, «dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028», relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che verranno impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Nel caso di beni immobili strumentali, sono agevolabili gli investimenti anche se riguardano beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.

Sono esclusi dall’agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato (vedi anche: Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 183 dell’8 luglio 2025).

Inoltre, sono escluse le acquisizioni effettuate tra soggetti tra i quali sussistano i rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del Codice civile.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Sono agevolabili esclusivamente gli investimenti che rispettano il principio di incentivazione di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651 del 2014. La violazione del principio comporta decadenza dall’agevolazione, anche in presenza di investimenti materialmente ammissibili.

Ne consegue che non sono agevolabili investimenti integralmente realizzati prima della presentazione della Comunicazione; l’agevolazione non può riguardare investimenti “a posteriori”, già decisi e irreversibili.

 

Il credito è differenziato per regioni, dimensioni dell’impresa ed entità dell’investimento.

 

In particolare, il credito di imposta è determinato secondo la tabella che segue:

Regioni Piccole Imprese Medie Imprese Grandi Imprese
Progetti di investimento (1) Grandi progetti di investimento (2) Progetti di investimento (1) Grandi progetti di investimento (2)
Campania 60% 40% 50% 40% 40%
Puglia 60% 40% 50% 40% 40%
Basilicata 50% 30% 40% 30% 30%
Calabria 60% 40% 50% 40% 40%
Sicilia 60% 40% 50% 40% 40%
Sardegna 50% 30% 40% 30% 30%
Molise 50% 30% 40% 30% 30%
Puglia (3) 70% 50% 60% 50% 50%
Sardegna (3) 60% 40% 50% 40% 40%
Abruzzo (4) 35% 15% 25% 15% 15%
Marche (4) 35% 15% 25% 15% 15%
Umbria (4) 35% 15% 25% 15% 15%

 

1) Progetti con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro;
2) Progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro (come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale);
3) Per i territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta
4) Investimenti realizzati nei territori situati nelle “Zone c non predefinite” ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE

 

Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651 del 2014.

 

Modalità di fruizione

 

Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento GBER”), ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE.

In particolare, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

È cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo, pena la decadenza dai benefici goduti.

In base all’art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto iscritto nella sezione A del registro dei revisori dei conti di cui all’art. 8 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39.

 

 

Certificazione del prospetto ZES

 

Si ricorda che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha sviluppato uno strumento operativo utile ai revisori coinvolti nella certificazione degli investimenti, supportandoli nelle attività relative all’incarico in conformità con l’articolo 3 del Decreto del 17 maggio 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR.

Il documento contempla le fasi essenziali, che vanno dalla lettera di incarico, alla check list con i principali controlli consigliati, alla lettera di attestazione e alla relazione di certificazione del revisore.

Link esterno al sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Credito d’imposta ZES unica 2026-2028: nuove comunicazioni, scadenze e utilizzo del beneficio

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2026, prot. n. 3882/2026, sono stati approvati i nuovi modelli di comunicazione necessari per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica relativi agli anni 2026, 2027 e 2028.

La richiesta dell’agevolazione si articola, anche per il nuovo triennio, in due distinti adempimenti comunicativi, entrambi a pena di decadenza.

La Comunicazione: finestre temporali annuali

Il primo adempimento consiste nella Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta con la quale l’impresa indica:

  • le spese ammissibili già sostenute dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
  • le spese che prevede di sostenere entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Le finestre di trasmissione sono fissate, per ciascun periodo d’imposta, come segue:

dal 31 marzo – 30 maggio 2026 per gli investimenti 2026;
dal 31 marzo – 30 maggio 2027 per gli investimenti 2027;
dal 31 marzo – 30 maggio 2028 per gli investimenti 2028.

La Comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite intermediario abilitato, utilizzando il software reso disponibile dall’Agenzia delle entrate. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce integralmente le precedenti riferite allo stesso anno.

 

La Comunicazione integrativa: adempimento essenziale a pena di decadenza

 

Il secondo passaggio, imprescindibile ai fini dell’agevolazione, è rappresentato dalla Comunicazione integrativa con la quale l’impresa attesta l’avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Le relative scadenze sono concentrate nel mese di gennaio dell’anno successivo:

dal 3 – 17 gennaio 2027 per gli investimenti 2026;
dal 3 – 17 gennaio 2028 per gli investimenti 2027;
dal 3 – 17 gennaio 2029 per gli investimenti 2028.

La Comunicazione integrativa non può indicare importi superiori a quelli già dichiarati nella Comunicazione preventiva e deve essere corredata dalla certificazione del revisore attestante l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alle scritture contabili, secondo quanto previsto dal decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024).

 

Utilizzo del credito: compensazione e controlli

 

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

La fruizione è subordinata:

  • al rilascio della seconda ricevuta dell’Agenzia delle entrate, che comunica il riconoscimento del credito;
  • all’eventuale verifica antimafia obbligatoria per crediti superiori a 150.000 euro (anche per cumulo con annualità precedenti);
  • alla verifica documentale, nei casi di investimenti non supportati da fattura elettronica o realizzati tramite leasing (cfr. punto 5.3. del Provvedimento del 30 gennaio 2026, prot. n. 3882/2026).

Il modello F24 deve essere trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia pena il rifiuto dell’operazione.

 

Indicazioni operative per i professionisti

Particolare attenzione va posta alla coerenza tra Comunicazione e Comunicazione integrativa, nonché alla tempestiva acquisizione della certificazione contabile, elemento ormai strutturale dell’agevolazione ZES unica.

 

 

 




ZES unica agricoltura: percentuali “rivalutate” e credito già spendibile in F24 | Aggiornati i plafond disponibili nel cassetto fiscale e, pertanto, i contribuenti interessati potranno già utilizzare il relativo credito in compensazione

Con un intervento della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), il credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo è stato significativamente aumentato per le imprese che avevano già correttamente “prenotato” l’agevolazione con le comunicazioni previste per il 2025. La novità è diventata immediatamente operativa: dal 10 gennaio 2026 l’Agenzia delle Entrate comunica l’aggiornamento dei plafond nel cassetto fiscale e, conseguentemente, il credito può essere già utilizzato in compensazione (vedi comunicato stampa sottoriportato).

 

Cosa cambia: dalle percentuali “pro-rata” di dicembre al ricalcolo in aumento

 

Il punto centrale è la rideterminazione delle percentuali che erano state fissate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 570047/2025 del 12 dicembre 2025. In quella sede, a causa dell’elevatissimo volume di richieste rispetto alla dotazione disponibile, erano state stabilite percentuali molto contenute per l’agricoltura/forestale: 15,2538% per micro, piccole e medie imprese e 18,4805% per le grandi imprese (mentre per pesca e acquacoltura la percentuale risultava 100%).

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) con il comma 460 dell’articolo 1 interviene ora proprio su quelle percentuali e le porta a:

  • 58,7839% per micro, piccole e medie imprese (produzione primaria agricola e settore forestale);
  • 58,6102% per grandi imprese (produzione primaria agricola).

L’effetto pratico dell’intervento della legge di Bilancio 2026 è quindi un rafforzamento netto dell’intensità di aiuto per i beneficiari agricoli/forestali: il credito “spettante” viene ricalcolato applicando le nuove percentuali più alte.

Operatività immediata: plafond in cassetto fiscale e compensazione

Sul piano operativo, l’Agenzia delle entrate conferma che dal 10 gennaio 2026 i plafond nel cassetto fiscale vengono aggiornati e i contribuenti interessati possono già utilizzare il credito in compensazione. Questo in ottemperanza dell’ultimo periodo del citato comma 460 dove si precisa che la rideterminazione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale (30.12.2025).

È inoltre segnalato l’inserimento, nell’area riservata, di un messaggio per rendere più semplice la consultazione delle ricevute con il nuovo ammontare del credito.

Dal punto di vista “tecnico”, resta fermo il meccanismo di determinazione già chiarito nel provvedimento: il credito fruibile è quello risultante dall’ultima comunicazione integrativa validamente presentata, moltiplicato per la percentuale applicabile, con troncamento all’unità di euro, e visualizzabile nel cassetto fiscale; l’utilizzo è solo in compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997.

La stessa Legge di Bilancio 2026 estende la cornice dell’art. 16-bis del D.L. 124/2023 anche al 2026, prevedendo investimenti agevolabili dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026 e fissando le finestre di comunicazione (31 marzo-30 maggio 2026; e, a pena di decadenza, 20 novembre–2 dicembre 2026), con rinvio al modello già approvato per il 2025.

 

 

 

 

Il testo del comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate 10 gennaio 2026

 

 

Zes unica per il settore agricolo. Aumentato il credito d’imposta per le imprese beneficiarie

Il credito d’imposta Zes unica per il settore agricolo è stato rideterminato applicando le nuove e più alte percentuali previste dalla Legge di Bilancio 2026: 58,7839% per le micro, piccole e medie imprese e 58,6102% per le grandi imprese (articolo 1, comma 460, Legge n. 199/2025).

A partire da oggi saranno, inoltre, aggiornati i plafond disponibili nel cassetto fiscale e, pertanto, i contribuenti interessati potranno già utilizzare il relativo credito in compensazione.

Nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate è stato inserito un messaggio che rende più semplice e immediata la consultazione delle ricevute con le quali viene comunicato il nuovo ammontare del credito d’imposta.

(Così, comunicato Stampa dell’Agenzia delle entrate 10 gennaio 2026)

 

La rimodulazione  2025 e riedizione 2026 del credito d’imposta riconosciuto alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura operanti nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica)

Si ricorda che la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con i commi 460 e 461 è intervenuta in materia di credito d’imposta “ZES unica per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura” rideterminando, rispettivamente nelle percentuali del 58,7839 per cento e del 58,6102 per cento le percentuali del 15,2538% e del 18,4805 per cento che erano state individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il 12 dicembre del 2025.

Tali percentuali si riferiscono agli investimenti effettuati nel primo caso dalle micro imprese e dalle piccole medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e, nel secondo caso, dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Il comma 462 prevede l’estensione del contributo sotto forma di credito d’imposta alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali site nella ZES Unica, di cui al comma 1 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 all’anno 2026, finanziandolo.

Prevede inoltre che siano agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2026, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Il comma 463 prevede che per l’anno 2026 gli operatori economici comunichino all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre del 2026. Altresì, gli stessi dovranno comunicare, dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026, a pena di decadenza dall’agevolazione.  Tali comunicazioni avverranno attraverso un modello di comunicazione già approvato dal direttore dell’agenzia delle entrate.

Il comma 464 prevede che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario sia pari all’importo del credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che verrà resa nota con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il comma 465 stabilisce che il credito d’imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24.

Da ultimo il comma 466 precisa che il credito d’imposta di cui al comma 462 è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dai regolamenti europei che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.




Milleproroghe 2026: più tempo per garanzie PMI, incentivi per lo sviluppo occupazionale nella Zes unica e Testi Unici della riforma fiscale

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 11 dicembre 2025, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

 

Aggiornamento del 28 febbraio 2026

Testo del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 200 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 302 del 31 dicembre 2025), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.». (In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2026)

Il decreto-legge convertito in legge si compone di 17 articoli.

 

Di seguito alcune tra le principali previsioni.

Sostegno a imprese e lavoro: proroga al 31 dicembre 2026 delle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI). 

Sanità e sicurezza: prorogata al 31 dicembre 2026 la limitazione della responsabilità penale (“scudo penale”) degli esercenti professioni sanitarie ai casi di colpa grave. La validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco è estesa fino al 31 dicembre 2026.

Famiglie e territorio: il contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) a favore dei cittadini colpiti da eventi calamitosi è prorogato fino al 31 dicembre 2026. L’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) è prorogata al 31 dicembre 2026.

Misure economiche e regolatorie: sospeso anche per l’anno 2026 l’aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada. Prorogato al 30 settembre 2026 il termine per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con le modalità speciali introdotte nel 2020.

Riforma fiscale: proroga di un anno per l’entrata in vigore dei Testi unici in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali, tributi erariali minori,  versamenti e di riscossione, giustizia tributaria e imposta di registro e di altri tributi indiretti.

Normativa sanitaria e ricerca: vengono abrogati taluni divieti sull’utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d’organo e sostanze d’abuso.

 

La bozza del decreto Milleproroghe (articoli 3, 13, 14, 15 e 16)

 

 

Offerta Benvenuto 2026

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga, alla revisione o all’abrogazione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, nonché di adottare misure essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle pubbliche amministrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del dicembre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

 

EMANA
il seguente decreto-legge:

 

Art. 3
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze)

1. All’articolo 102, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
2. All’articolo 100, comma 1, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
3. All’articolo 131, comma 1, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
4. All’articolo 243, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
5. All’articolo 205, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
6. All’articolo 16-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, relativo alle riduzioni del canone mensile, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) comma 2, primo periodo, riguardante la disapplicazione nei confronti della società AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall’ISTAT, le parole: «2021, 2022, 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2021 al 2026»;
c) alla rubrica, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
7. Agli oneri derivanti dal comma 7, lettera b), pari a 500.000 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8. All’articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al termine per la presentazione all’Agenzia del demanio delle istanze di regioni, comuni, province e città metropolitane per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dei beni immobili del demanio storico artistico o del patrimonio disponibile dello Stato interessati da progetti di riqualificazione finanziati, o da finanziare, in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
9. All’articolo 36, comma 56-ter, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo alla rideterminazione delle promozioni complessive al grado di colonnello, le parole «Per gli anni dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2022 al 2027».
10. All’articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo agli importi e ai quantitativi degli strumenti di acquisto e negoziazione di servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
11. Il termine di cui all’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 30 settembre 2026.

Art.13
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. All’articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo alle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole “al 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2026”.
2. Al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’articolo 21, comma 1, relativo agli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e per la transizione digitale ed ecologica, le parole “31 dicembre 2025” sono sostitute dalle seguenti: “31 dicembre 2026” ovunque ricorrano;
b) All’articolo 22, comma 1, relativo agli incentivi per favorire l’occupazione giovanile, le parole “31 dicembre 2025” sono sostitute dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;
c) All’articolo 23, comma 1, relativo agli incentivi per favorire l’occupazione delle lavoratrici svantaggiate, le parole “31 dicembre 2025” sono sostitute dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;
d) All’articolo 24, comma 1, relativo agli incentivi per sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno, le parole “31 dicembre 2025” sono sostitute dalle seguenti: “31 dicembre 2026”

Art. 14
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

1. All’articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, relativo alle tecniche di evoluzione assistita, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.
2. Al fine di tutelare l’integrità delle prove sperimentali dai rischi derivanti da atti vandalici, l’autorizzazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n.68, non è soggetta, ove previsto, all’obbligo di pubblicazione della localizzazione geografica dei siti sperimentali autorizzati.
3. All’articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024 , n. 202, come convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura, le parole “al 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2026”.

Art. 15
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo)

1. All’articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presso strutture turistiche o termali, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
2. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui dall’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché per le imprese turistico ricettive, il termine previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese, è prorogato al 31 dicembre 2026.
3. All’articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo agli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto, le parole: «15 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2026».

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.




Credito d’imposta ZES Unica 2025: le ultime risposte AE e perché tutto ruota al 15 novembre 2025

L’Agenzia delle Entrate, con due risposte  ad interpelli ha assestato due tasselli interpretativi chiave sul credito d’imposta ZES Unica proprio in vista della comunicazione integrativa (finestra 18 novembre – 2 dicembre 2025):

 

Quando si misura la “dimensione” d’impresa ai fini dell’intensità d’aiuto;

Come calcolare il limite del 50% sulla componente immobiliare nei progetti “misti”.

 

Il tutto con un punto fermo: gli investimenti vanno realizzati entro il 15 novembre 2025 per poter confermare il credito prenotato con la comunicazione “originaria” (invio 31 marzo – 30 maggio 2025).

 

Dimensione d’impresa: il fotogramma che conta è quello della comunicazione integrativa

 

Con la Risposta n. 168/2025, l’Agenzia chiarisce che la dimensione d’impresa) si verifica al momento dell’invio della comunicazione integrativa, a prescindere da quanto indicato nella comunicazione originaria. Tradotto: se nel frattempo, con l’approvazione del bilancio 2024, l’impresa “diventa grande”, si applicano le percentuali da grande nella fase integrativa.

 

Investimenti “misti”: immobili agevolabili solo entro il 50% dell’investimento complessivo

 

La Risposta n. 183/2025 ribadisce e dettaglia il principio: nei progetti che combinano beni mobili e immobili, la componente immobiliare agevolabile è massimo pari alla metà del valore complessivo agevolato (e, in concreto, non può superare la componente non-immobiliare). Nel limite rientrano anche i costi accessori capitalizzabili (es. notaio, ampliamenti). Se l’investimento è solo immobiliare, niente credito.

 

 

 

Finestra di spesa (ZES 2025). Gli investimenti agevolabili devono essere ultimati entro il 15 novembre 2025

 

Comunicazione integrativa: da martedì 18 novembre a martedì 2 dicembre 2025, attestando l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre degli investimenti indicati nella comunicazione originaria. La mancata attestazione comporta decadenza.

 

In particolare, in forza del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’articolo 3 del Decreto del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR del 17 maggio 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 18/2024, pag. 855), l’investimento agevolabile deve essere effettuato, ai sensi dell’art. 109, comma 1 e 2, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), entro il 15 novembre 2025. Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), a prescindere dai principi contabili adottati.

A tal riguardo si ricorda che il richiamato comma 1 dell’articolo 109 del TUIR stabilisce, in linea generale, che le spese e gli altri componenti negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia, laddove nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, le spese e gli altri componenti negativi concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Il successivo comma 2 stabilisce che ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza:

«2. Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza:

a) (…) le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;

b) (…) le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;».

 

Pertanto, il costo di un bene oggetto di un investimento effettuato, secondo i criteri appena richiamati, oltre la data del 15 novembre 2025 non assume rilevanza ai fini della determinazione del credito d’imposta.

A tal riguardo va ricordato che ai fini del riconoscimento del credito, la disciplina distingue gli investimenti immobiliari da quelli non immobiliari. Nello specifico, è stabilito che, in relazione a ogni singolo progetto agevolabile, il valore della sua componente immobiliare non può essere superiore alla metà del valore complessivo del bonus richiesto. (Vedi supra).

In tale ipotesi, non rilevano agli effetti dell’ammissibilità al credito d’imposta del predetto costo neanche eventuali “ordini effettuati” e “acconti pagati” entro la predetta data del 15 novembre 2025, stante la mancanza nella disciplina agevolativa di una espressa previsione in tal senso (a differenza di quanto espressamente previsto in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063 della legge n. 178 del 2020).

 

Documentazione:

 

Credito ZES Unica 2025 e dimensione d’impresa: vale la data dell’integrativa (non della comunicazione originaria)

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 168 del 23 giungo 2025, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Credito d’imposta ZES Unica-Mezzogiorno e Credito “Transizione 5.0” – Requisito dimensionale dell’impresa: momento di individuazione ai fini della corretta misura del beneficio ZES Unica (verifica alla data di invio della comunicazione integrativa 2025, indipendentemente dalla comunicazione originaria) – Periodo agevolabile e adempimenti: investimenti da effettuare entro il 15 novembre 2025; comunicazioni “originaria” (31 marzo–30 maggio 2025) e “integrativa” (18 novembre-2 dicembre 2025) – Modelli approvati con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025 (prot. n. 25972) – Cumulo con “Transizione 5.0” e profili del cd. divieto di doppio finanziamento (competenza MEF-RGS, circ. n. 33/2021) – Rinvio sul dimensionamento ai fini di “Transizione 5.0” a MIMIT/GSE  – Art. 16, del D.L. 19/09/2023, n. 124, conv., con mod., dalla L. 13/11/2023, n. 162, come modificato dal comma 485 dell’art. 1 della L. 30/12/2024, n. 207 – D.M. 17/05/2024

 

Credito d’imposta ZES Unica: immobili agevolabili solo entro il 50% dell’investimento complessivo

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 183 dell’8 luglio 2025: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Credito di imposta ZES Unica-Mezzogiorno – Spese agevolabili – Investimento immobiliare – Chiarimenti su investimenti “misti” e limiti alla componente immobiliare – Limiti alla componente agevolata riferita all’acquisto di beni immobili strumentali (cd. componente immobiliare) – Rispetto a quella relativa all’acquisizione degli altri asset strumentali agevolati “non immobiliari” – Calcolo limite del 50% – Determinazione del valore della sua componente immobiliare (inclusi i costi accessori capitalizzabili), agevolata, che non può essere superiore alla metà (ossia, al 50%) del valore complessivo dell’investimento agevolato – Criterio – Art. 16, del D.L. 19/09/2023, n. 124, conv., con mod., dalla L. 13/11/2023, n. 162, come modificato dal comma 485 dell’art. 1 della L. 30/12/2024, n. 207 – Art. 3, comma 5, del D.M. 17/05/2024»

 

Ultimo aggiornamento: marzo 2025

AGGIORNAMENTO DELLE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

 

Ultimo aggiornamento: 7 novembre 2025

AGGIORNAMENTO DELLE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

 

Vedi anche:

 

Speciale – Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica)

 

Credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica. La proroga per il 2025 e i nuovi modelli di comunicazione

Comunicazioni ZES Unica: tutti i modelli 2025 e le modalità di utilizzo del credito e dei controlli antimafia

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025, prot. n. 25972/2025: «Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica»

 

 

 




Pronto il software di compilazione del modello di comunicazione degli investimenti nella ZES Unica 2025

Rilasciato dall’Agenzia delle entrate il software ZES_UNICA_2025. Pertanto, da oggi è possibile inviare i file contenenti le richieste di attribuzione del credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e art. 1, commi da 485 a 491, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli per gli investimenti nella ZES Unica 2025, e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle entrate.

Inoltre nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico“, sono disponibili le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, che gestiscono la predisposizione di tale documento per la trasmissione telematica.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta gli operatori economici interessati devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, nella quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 e l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 15 novembre 2025. L’invio deve essere realizzato utilizzando il software “ZES UNICA 2025”.

Si considera tempestiva anche la comunicazione trasmessa dal 26 maggio 2025 al 30 maggio 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 4 giugno 2025. In caso di scarto dell’intero file (ad esempio, per “codice di autenticazione non riconosciuto”, “codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “file non elaborabile”) non è consentito l’invio della comunicazione oltre la data del 30 maggio 2025.

A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la comunicazione, devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione. L’ammontare degli investimenti indicato sul modello di comunicazione integrativa non dovrà essere superiore all’ammontare degli investimenti riportati nella comunicazione originaria.

 

Ultimo aggiornamento: marzo 2025

AGGIORNAMENTO DELLE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

 

Ultimo aggiornamento: 7 novembre 2025

AGGIORNAMENTO DELLE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

 

Vedi anche:

 

Speciale – Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica)

 

Credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica. La proroga per il 2025 e i nuovi modelli di comunicazione

Comunicazioni ZES Unica: tutti i modelli 2025 e le modalità di utilizzo del credito e dei controlli antimafia

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025, prot. n. 25972/2025: «Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica»

 

 




ZES unica settore agricolo, pesca e acquacoltura. Istituiti i codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti

L’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, introdotto dall’articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, riconosce, alle condizioni ivi indicate, un contributo sotto forma di credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.

Con decreto 18 settembre 2024 del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state definite le modalità di attuazione del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura.

In particolare, tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura ed è stato definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.

 

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 6 del 24 gennaio 2025 è stato istituito il seguente codice tributo:

 

·  “7035” denominatocredito d’imposta investimenti ZES unica – imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura – articolo 16-bis, del decreto- legge 19 settembre 2023, n. 124”.

 

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimentoè indicato l’anno di sostenimento dei  costi, nel formato “AAAA”.

L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate e della percentuale comunicata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, pena lo scarto del modello F24.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.




ZES Unica. Le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile sono entrambe pari al 100 per cento

Con provvedimento del 12 dicembre 2024, prot. n. 446421/2024, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui ai commi 2 e 3-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, sono entrambe pari al 100 per cento.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari alla somma dei crediti di cui al comma 1, primo e terzo periodo, dell’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, risultanti dall’ultima comunicazione integrativa validamente presentata ai sensi del citato comma 1, secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 350036 del 9 settembre 2024, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 406943 del 6 novembre 2024, in assenza di rinuncia, moltiplicati per le sopra citate percentuali, troncando il risultato all’unità di euro.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Si ricorda che l’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 per l’accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1.

L’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.

Il medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024 ha, inoltre, inserito nell’articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024 il comma 3-bis con il quale viene disposto che qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge, risulti pari al limite massimo di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate è determinato l’ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati. Detta percentuale è determinata, fermo restando il limite di cui al citato comma 1 dell’articolo 16, rapportando l’importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito dell’applicazione della procedura prevista dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024, all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi del comma 1, terzo periodo, del medesimo articolo 1.

Tanto premesso, con il provvedimento del 12 dicembre 2024, prot. n. 446421/2024 reso noto che l’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui al comma 1, primo periodo, dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 113/2024, richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, è risultato pari a 2.336.465.840 euro, a fronte di 3.270 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa. L’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui al comma 1, terzo periodo, dell’articolo 1 del decreto-legge, richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente presentate nel suddetto periodo, è risultato pari a 214.824.865 euro, a fronte di 933.534.160 euro di risorse disponibili (3.270.000.000 – 2.336.465.840).

Pertanto, con il citato provvedimento del 12 dicembre 2024, prot. n. 446421/2024 stabilito che le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario, di cui ai commi 2 e 3-bis dell’articolo 1 del decreto-legge, sono entrambe pari al 100 per cento (3.270.000.000/2.336.465.840 e 933.534.160/214.824.865) dell’importo del credito richiesto.

Inoltre, ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024, sono altresì resi noti, per ciascuna regione della ZES unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

  • il numero delle comunicazioni inviate entro i termini;
  • la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;
  • l’ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

 




Il Senato approva le «Misure urgenti» che riaprono i termini del Cpb per i contribuenti ISA, ampliano la platea dei beneficiari del bonus Natale, rinviano il termine per il versamento del secondo acconto e modificano il regime del ravvedimento speciale

L’Assemblea del Senato, giovedì 28 novembre, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, con modificazioni, il Ddl di conversione del D.L. n. 155 (cd. Decreto fiscale) in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, nel testo proposto dalla V Commissione che passa all’esame della Camera. (vedi: A.C. 2150 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” – approvato dal Senato – Stampato del  28-11-2024)

Il decreto-legge prodromico alla Manovra di bilancio 2025 vera e propria (un collegato) contiene importanti interventi in materia fiscali. In particolare, Il Capo II del decreto-legge reca disposizioni fiscali.

 

Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e al decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13

 

L’articolo 7, come modificato in sede referente, interviene sulla disciplina del regime di ravvedimento speciale per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024.

Il comma 1 aggiunge, alla lettera a), i commi da 6-bis a 6-quater e modifica, alla lettera b), il comma 10.

Il nuovo comma 6-bis dell’articolo 2-quater prevede che i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 2-quater medesimo, con un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento speciale nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

  • hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell’articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell’articolo 148 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020;
  • hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017;
  • hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dagli ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi (b-bis).

Il nuovo comma 6-ter dell’articolo 2-quater dispone che, per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a) (dichiarazione di cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19), b) (dichiarazione di sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività), e b-bis) (causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa) ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

  1. la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
  2. l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera a), l’aliquota del 12,5%;
  3. la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
  4. l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera c), l’aliquota del 3,9%.

Il nuovo comma 6-quater dell’articolo 2-quater prevede che le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 6-ter, sono diminuite del 30%, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 6-bis, lettera b-bis).

La lettera a-bis) del nuovo comma 6-quater amplia la platea dei soggetti che possono effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali prevedendo che, lo stesso, possa essere effettuato dalla società o dall’associazione in luogo dei singoli soci. Nel dettaglio, la lettera a-bis) modifica il comma 8 dell’articolo 2-quater prevedendo, relativamente ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli soci o associati e, in riferimento ai redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR medesimo, che il versamento delle relative imposte sostitutive possa essere effettuato dalla società o dall’associazione in luogo dei singoli soci o associati.

Inoltre, al comma 10 dell’articolo 2-quater si specifica che nel caso di dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al comma 6-bis, il contribuente perde il beneficio di esclusione dalla rettifica del reddito d’impresa o di lavoro autonomo da parte dell’Agenzia delle entrate per i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 concesso dal comma 10 ai soggetti aderenti al regime di ravvedimento speciale.

 

Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale

 

L’articolo 7-bis consente, a talune condizioni, ai contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, pur avendone i requisiti, non hanno aderito al concordato preventivo biennale e che hanno presentato validamente la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, di aderire al concordato medesimo presentando la dichiarazione dei redditi integrativa (comma 1). Per tali soggetti si applica il regime di ravvedimento e, quindi, l’imposta sostitutiva prevista dalla legislazione vigente nei casi in cui l’adesione al concordato preventivo biennale sia avvenuta entro il 31 ottobre 2024 (comma 2). Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa, sono dunque esclusi dall’applicazione del comma 1 i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

 

Indennità una tantum in favore di lavoratori dipendenti

 

L’articolo 7-ter, inserito in sede referente, costituisce la trasposizione, in termini identici, dell’articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, di cui l’articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dispone l’abrogazione, con la salvezza degli effetti giuridici già verificatisi.

Il comma 1 dell‘articolo 7-ter modifica la disciplina di una indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti per l’anno 2024, introdotta dall’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

Le novelle di cui al presente comma 1: sopprimono (lettera a)) la condizione che il lavoratore abbia fiscalmente a carico il coniuge (in precedenza, tale condizione era posta per il beneficio in esame, fatte salve alcune ipotesi in cui essa già non trovava applicazione); introducono la norma di esclusione dall’indennità per i casi in cui il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) o il convivente di fatto del lavoratore sia beneficiario della medesima indennità (lettera b)); inseriscono il riferimento al codice fiscale del convivente di fatto nell’ambito degli elementi che devono essere indicati (ove sussistenti) nella richiesta del lavoratore (lettera c)).

Si ricorda, in via di estrema sintesi, che il beneficio in oggetto è subordinato al possesso di requisiti, inerenti al reddito complessivo del lavoratore, alla situazione familiare e all’importo minimo dei redditi da lavoro dipendente. L’importo dell’indennità – che non concorre alla formazione del reddito complessivo – è pari a 100 euro ovvero alla proporzionale misura inferiore nei casi in cui il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l’intero anno.

 

Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette

 

L’articolo 7-quater, introdotto in sede referente, al comma 1 rinvia, per il solo periodo d’imposta 2024, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro. Il versamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio del 2025. In alternativa, possono effettuare il versamento in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997 (4% annuo ai sensi del decreto del 21 maggio 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze). Sono esclusi dal beneficio i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Si specifica inoltre che per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di 170.000 euro si intende riferito al volume d’affari. Il volume di affari è definito dall’articolo 20 del D.P.R. n. 633 del 1972 quale l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare.

 

Modifica alla disciplina in materia di concordato preventivo biennale

 

L’articolo 7-quinqiues limita l’operatività della causa di esclusione dal concordato preventivo biennale di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b-quater), e della causa di cessazione del concordato prevista dall’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto-legislativo n. 13 del 2024, relativamente all’ipotesi in cui la società o l’associazione sia interessata da modifiche della compagine sociale, ai soli casi in cui tali modifiche aumentino il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato. In particolare, l’unico comma dell’articolo in esame, alla lettera a) modifica l’articolo 11, comma 1, lettera b-quater) del decreto legislativo n. 13 del 2024 recante la causa di esclusione dei contribuenti dall’accesso alla proposta di concordato che riguarda il caso in cui la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 è interessata da modifiche della compagine sociale. Per effetto della disposizione in esame, tale causa di esclusione opera soltanto nel caso di modifiche alla compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati (e non quindi nel caso di modifiche in cui tale numero diminuisce o rimane invariato), fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

Inoltre, l’unico comma dell’articolo in esame, alla lettera b), modifica l’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto legislativo n. 13 del 2024, recante la causa di cessazione dal concordato preventivo che riguarda il caso in cui la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR D.P.R. n. 917 del 1986 è interessata da modifiche della compagine sociale. Per effetto della disposizione in esame, analogamente a quanto visto per le cause di esclusione, tale causa di cessazione opera soltanto nel caso di modifiche alla compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

La relazione tecnica precisa che la modifica legislativa interviene per esigenze di chiarezza e di certezza nei rapporti tra fisco e contribuente chiarendo l’ambito di applicazione delle cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale in ipotesi di modifica della compagine sociale.

 

Modifiche al credito d’imposta ZES

 

L’articolo 8, al comma 1, modifica la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica prevedendo la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della disciplina (lettera a)); prevedendo che gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell’ ammontare massimo del credito d’imposta fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella comunicazione integrativa così come disciplinata dalla lettera precedente (lettera b)); disponendo che le eventuali risorse residue dopo il riconoscimento del credito di imposta siano destinate agli investimenti comunicati nell’ambito della comunicazione prevista dalla citata lettera a), della disposizione in esame (lettera c)).




Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura. La percentuale effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del credito richiesto

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 429889/2024 del 28 novembre 2024, recante: «Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura, di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», fissata al 100 per cento, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui al paragrafo 4.3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 387400 del 15 ottobre 2024. Pertanto, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del citato provvedimento, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale del 100 per cento, troncando il risultato all’unità di euro.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Il  codice tributo, istituito della Risoluzione n. 56/E del 26 novembre 2024, è il  “7036” denominato “Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura – Articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo va esposto nella sezione “Erario, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite dal citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2024, pena lo scarto del modello F24. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

 

Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 28 novembre 2024

 

Credito d’imposta al 100% per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nel 2023

Tax credit in misura piena per le imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura che nel 2023 hanno acquistato beni strumentali da impiegare in strutture del Mezzogiorno. Un provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, stabilisce che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo richiesto. Il provvedimento segue quello dello scorso 15 ottobre, con cui sono stati definiti i contenuti e le modalità di trasmissione della comunicazione, che doveva essere presentata entro il 18 novembre 2024.  

 

L’agevolazione 

 

II credito d’imposta (previsto dalla Legge n. 208/2015) è riservato alle imprese che hanno acquisito beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Abruzzo, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise. Come stabilito dal provvedimento di ottobre, sono considerate valide le comunicazioni trasmesse dal 17 ottobre al 18 novembre 2024; sono considerate tempestive anche quelle inviate nei quattro giorni precedenti la data di scadenza ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni solari successivi. Il credito riconosciuto potrà essere utilizzato solo in compensazione, riportando in F24 il codice tributo 7036, istituito lo scorso 26 novembre con la risoluzione n. 56/E.

 

 

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2024, prot. n. 387400/2024, recante: «Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura, con le relative istruzioni e definizione dei termini e delle modalità di trasmissione telematica. Determinazione delle modalità per il rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63»




Da oggi è possibile inviare la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica settore agricolo, pesca e acquacoltura

Da oggi (20/11/2024) è possibile inviare i file contenenti le richieste di attribuzione del credito d’imposta di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, per gli per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle Entrate.

A tal proposito sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile l’applicazione che consente la compilazione del file telematico.

Inoltre nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico”, sono disponibili le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, che gestiscono la predisposizione di tale documento per la trasmissione telematica.

Link alla sezione del sito dell’Agenzia delle entrate dove è possibile prelevare il software ZES_AGRICOLTURA che consente la compilazione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.

Vedi anche:

Tax credit Zes unica. Approvato il modello per comunicare gli investimenti effettuati nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura | Domande a partire dal 20 novembre

 




Tax credit Zes unica. Approvato il modello per comunicare gli investimenti effettuati nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura | Domande a partire dal 20 novembre

Approvato, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 418393 /2024, il modello per accedere al tax credit riconosciuto per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-Zes unica in favore delle imprese operanti nella produzione di prodotti agricoli e nel settore forestale e delle micro e PMI attive nella pesca e nell’acquacoltura. La finestra per comunicare gli investimenti agevolabili, effettuati dal 16 maggio al 15 novembre 2024, si aprirà domani, 20 novembre, per poi chiudersi il 17 gennaio 2025. Il provvedimento definisce contenuto e modalità di trasmissione della comunicazione, necessaria per accedere al contributo introdotto dall’articolo 16-bis del D.L. n. 124/2023.

 

A chi è destinato il contributo

 

II credito d’imposta è riservato alle imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli e in quello forestale e alle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura che fra il 16 maggio e il 15 novembre 2024 hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle zone assistite della regione Abruzzo.

Il provvedimento specifica che l’accesso al credito è subordinato anche alla presentazione di una certificazione che attesti la corrispondenza delle spese indicate e la relativa documentazione contabile.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile, solo in compensazione tramite F24, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui sarà resa nota la percentuale per determinare l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del relativo limite di spesa.

 

Come presentare la comunicazione

 

La comunicazione può essere inviata, anche tramite un soggetto incaricato alla presentazione delle dichiarazioni, esclusivamente attraverso il software ZESUNICAAGRICOLA” disponibile sul sito delle Entrate; nei cinque giorni successivi alla presentazione della comunicazione, sarà rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. Come specificato dal provvedimento, saranno considerate valide le comunicazioni trasmesse alla data del 17 gennaio 2025 e nei quattro giorni precedenti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. Fino al 17 gennaio 2025 sarà anche possibile inviare una comunicazione sostitutiva o rinunciare completamente al credito d’imposta richiesto con una precedente domanda. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 novembre 2024)

 

ZES Unica. In Gazzetta il decreto attuativo sul credito di imposta per gli investimenti agricoli e nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’ 11 novembre 2024 il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 18 settembre 2024, recante: «Modalità di attuazione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura» , che detta la disciplina per l’attribuzione del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica, di cui all’art. 16-bis del decreto-legge n. 124/2023.

L’agevolazione, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, è riconosciuta nel limite di spesa di 40 milioni di euro per il 2024 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

La misura è riconosciuta in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo.

Possono accedere al contributo tutte le imprese attive nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già stabilite o che si insediano nella ZES unica.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024, per le spese relative all’acquisto o al leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, per l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore ai 50.000 euro.

Per accedere al contributo, i soggetti comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025 (vedi supra), l’ammontare delle spese ammissibili.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES Unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento, a pena di decadenza dai benefici goduti.

 

Documentazione:

 

Link al testo del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 18 settembre 2024, recante: «Modalità di attuazione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’ 11 novembre 2024)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024, prot. n. 418393/2024, recante: «Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, con le relative istruzioni, e definizione del contenuto e delle modalità di trasmissione», pubblicato il 18.11.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Rilasciato il software di compilazione relativo all’aggiornamento del modello di comunicazione integrativa degli investimenti nella ZES

Da oggi (18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024) è possibile effettuare la trasmissione dei file contenenti  la comunicazione integrativa necessaria ad attestare, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024 destinati alle Zone economiche speciali e indicati nella comunicazione originaria.

A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha rilasciato il Software (Versione software: 1.0.0 del 18/11/2024) di compilazione relativo all’aggiornamento del modello di comunicazione integrativa degli investimenti nella ZES. Il Software “ZES UNICA INTEGRATIVA” consente la compilazione del modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica. E’ inoltre prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione dovrà essere effettuata anche se la “comunicazione originaria” indica investimenti agevolabili già realizzati alla data di trasmissione della stessa.

Nel dettaglio, la comunicazione va utilizzata dalle imprese che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 (“comunicazione originaria“), per attestare, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria (art. 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’art. 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155).
La comunicazione integrativa, a pena del rigetto, reca, altresì, l’indicazione dell’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dall’art. 7, comma 14, del richiamato decreto del 17 maggio 2024 (“certificazione”). Mediante la comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti ulteriori ovvero di importo superiore rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione originaria, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla relativa documentazione probatoria.

Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 113 del 2024 si applicano anche qualora la comunicazione originaria rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

 

Vedi anche:

Zes unica. Approvato il nuovo modello per l’integrazione degli investimenti

 

Certificazione del prospetto ZES

Si ricorda che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha sviluppato uno strumento operativo utile ai revisori coinvolti nella certificazione degli investimenti, supportandoli nelle attività relative all’incarico in conformità con l’articolo 3 del Decreto del 17 maggio 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR.

Il documento contempla le fasi essenziali, che vanno dalla lettera di incarico, alla check list con i principali controlli consigliati, alla lettera di attestazione e alla relazione di certificazione del revisore.

Link esterno al sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1796

 




Zes unica. Approvato il nuovo modello per l’integrazione degli investimenti

Le comunicazioni integrative devono essere presentate esclusivamente in via telematica, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024.

 

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 per l’accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del citato Decreto-legge si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

L’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.

Il medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024 ha, inoltre, inserito nell’articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 113/2024 il comma 3-bis con il quale viene disposto che qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge, risulti pari al limite massimo di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate è determinato l’ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati.

Ciò premesso, al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 novembre 2024, prot. n. 406943/2024 è stato disposto:

Le versioni aggiornate del modello di comunicazione e delle relative istruzioni sono parti integranti del citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 novembre 2024, prot. n. 406943/2024.

Come anticipato, la comunicazione integrativa deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, in via telematica, utilizzando il nuovo modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

  • inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. Importante: l’ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
  • annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 novembre 2024, prot. n. 406943/2024, recante: «Aggiornamento del modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica. Modificazioni al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 con il quale è stato approvato il modello di comunicazione integrativa», pubblicato il 6.11.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Tax credit “Zona economica speciale per il Mezzogiorno”. Approvato il modello di comunicazione integrativa prevista dal D.L. “Omnibus”

Approvato il nuovo modello per trasmettere la comunicazione integrativa relativa al tax creditZona economica speciale per il Mezzogiorno”, prevista dal D.L. n. 113/2024.

Il provvedimento, del 9 settembre 2024, prot. n. 350036/2024, dell’Agenzia delle entrate, detta nuove regole per l’invio delle comunicazioni e modifica quanto indicato dal provvedimento dell’11 giugno 2024, stabilendo che non si terrà conto delle comunicazioni integrative già inviate sulla base del precedente provvedimento.

Gli operatori economici potranno usare il modello che sarà messo a disposizione sul sito delle Entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 per attestare l’avvenuta realizzazione, entro il termine del 15 novembre, degli investimenti già comunicati all’Agenzia a partire dallo scorso 12 giugno.

 

Come trasmettere la comunicazione

Il modello della comunicazione integrativa è disponibile sul sito internet dell’Agenzia e deve essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il softwareZES UNICA INTEGRATIVA”, che sarà reso disponibile gratuitamente. Il beneficiario o il soggetto incaricato che ha inviato la comunicazione riceverà, nella sua area riservata, un riscontro dall’Agenzia sotto forma di ricevuta oppure di scarto.

Se l’invio è stato effettuato entro i termini e nei quattro giorni precedenti, ma è stato scartato dal sistema telematico, sarà considerato tempestivo purché ritrasmesso entro i cinque giorni solari successivi al termine indicato.

 

Il Contributo

 

L’articolo 16 del D.L. n. 124/2023, ha istituito un contributo sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese che investono in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che sono attivate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (c.d. “ZES unica”). Il credito, riconosciuto nella misura massima di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento, è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 mentre non sono agevolabili gli investimenti il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate 9 settembre 2024)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, prot. n. 350036/2024, recante: «Approvazione del modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica, con le relative istruzioni e definizione delle  modalità di trasmissione telematica, da presentare a pena di decadenza dal contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124», pubblicato il 9.09.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Bonus investimenti ZES Unica. La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 17,6668 per cento dell’importo richiesto

L’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262747 dell’11 giugno 2024, emanato ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del decreto, sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione da presentare per beneficiare dell’agevolazione.

Il comma 4 dell’articolo 5 del Decreto del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR del 17 maggio 2024: recante: «Modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli», ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate.

Tanto premesso, con provvedimento del 22 luglio 2024, prot. n. 305765/2024 l’Agenzia delle entrate ha reso nota la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario. Questa è pari al 17,6668 per cento (1.670.000.000 / 9.452.741.120) dell’importo del credito richiesto.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 39 del 22 luglio 2024 è stato istituito il seguente codice tributo:

  •  “7034” denominato “credito d’imposta investimenti ZES Unica – articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimentoè indicato l’anno di sostenimento dei  costi, nel formato “AAAA.

L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite dal citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’11 giugno 2024, pena lo scarto del modello F24.

 

 

 




Comunicazione per il bonus investimenti nella Zes unica. Pronta l’applicazione che consente la compilazione del file telematico

Da oggi (12 giugno 2024) è possibile effettuare la trasmissione dei file contenenti le richieste di attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124).

A tal proposito sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile l’applicazione che consente la compilazione del file telematico.

Inoltre nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico“, sono disponibili le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, che gestiscono la predisposizione di tale documento per la trasmissione telematica.

 

Il software ZES24 consente la compilazione della comunicazione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. E’ inoltre prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione contenente i dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d’imposta deve essere inviata dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

L’eventuale comunicazione integrativa va trasmessa, con le stesse modalità, tra il 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025.

Infine, in base a quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del decreto interministeriale attuativo, i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello loro riconosciuto comunicano all’Agenzia delle entrate con le stesse modalità, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato.

Si ricorda che l’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha istituito un contributo sotto forma di un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (c.d. “ZES unica”) che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.

Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento GBER – General Block Exemption Regulation), ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE, fermo restando l’esclusione prevista dall’art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 con riferimento al credito d’imposta investimenti transizione 5.0.

In base all’art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

 

Vedi anche:

Disponibile online il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica

Zes unica per il Mezzogiorno. Approvato il modello di comunicazione per beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti | Domande al via dal 12 giugno e fino al 12 luglio per le spese 2024




Disponibile online il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica

Pubblicato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (decreto-legge Sud).

Pertanto, da oggi 12 giugno al 12 luglio 2024 i soggetti interessati possono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

 

Soggetti beneficiari

 

Il Decreto del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR del 17 maggio 2024: recante: «Modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli», evidenzia che possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle zone assistite della regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo previsto all’art. 16, comma 6, del citato decreto-legge n. 124 del 2023.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Sono escluse dall’applicazione del beneficio anche le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento nonché le imprese in difficoltà, come definite all’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, di cui alla tabella ATECO 2024, da indicare nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta.

 

Investimenti ammissibili

 

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che verranno impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Nel caso di beni immobili strumentali, sono agevolabili gli investimenti anche se riguardano beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.

Sono esclusi dall’agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Inoltre, sono escluse le acquisizioni effettuate tra soggetti tra i quali sussistano i rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 cod.civ.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

Il credito è differenziato per regioni, dimensioni dell’impresa ed entità dell’investimento.

In particolare, il credito di imposta è determinato:

  • nella misura del 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
  • nella misura del 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna;
  • nella misura massima, rispettivamente del 50% e del 40%, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale, per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna;
  • nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle zone assistite della regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014.

 

Procedura di accesso al credito di imposta

 

Per accedere al contributo, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

 

Modalità di fruizione

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle entrate e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

È cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

 

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo, pena la decadenza dai benefici goduti.

Ai fini del riconoscimento del credito, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili dev’essere certificato da un revisore legale dei conti o da una società abilitata.

L’accesso al regime di semplificazione procedimentale dell’autorizzazione unica, di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023, non costituisce, in alcun modo, presupposto necessario per la fruizione del credito d’imposta.

 

Fonte: Struttura di Missione ZES UNICA – Presidenza del Consiglio dei Ministri – sito web: https://strutturazes.gov.it/it/credito-di-imposta/

 

 

Vedi anche:

Credito d’imposta per investimenti nella Zes unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura

 

 

 




Credito d’imposta per investimenti nella Zes unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura

Il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante: «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale» ha modificato il decreto-legge Sud, introducendo l’art. 16-bis, rubricato «Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura», al fine di concedere  un contributo, sotto forma di credito d’imposta alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o in quello della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella zona economica speciale (ZES) unica.

 

Per l’anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle zone assistite della regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta. Sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, sempre che il valore dei terreni e degli immobili non superi il 50 % del valore complessivo e dell’investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

Le modalità di accesso al beneficio saranno definite con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

 

 

 

 

 




Nuovo D.L. su Mezzogiorno e immigrazione. Le relazioni sull’istituzione della Zona economica speciale (Zes) Unica

Pubblicate le Relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione».

Si ricorda che al capo III (articoli 9-17) del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 è stata introdotta e disciplinata la nuova ZES unica per il Mezzogiorno, comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna.

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Zona economica speciale (Zes) – Abruzzo. Siglata l’intesa tra Agenzia Entrate e Commissario Straordinario del Governo

Informazioni mirate, chiarimenti su agevolazioni e adempimenti, consulenza e assistenza sui temi fiscali a carattere generale per i contribuenti che operano sul territorio abruzzese e che intendono avvalersi del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone economiche speciali (Zes). Sono questi i contenuti dell’Intesa siglata oggi, alla presenza del Direttore dall’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, e sottoscritta dal Direttore regionale dell’Abruzzo, Roberto Egidi, e dal Commissario straordinario del Governo per la Zona economica speciale abruzzese, Mauro Miccio.

 

I punti dell’intesa

 

L’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale dell’Abruzzo, garantirà assistenza su eventuali dubbi applicativi o operativi segnalati direttamente dal Commissario. Le tematiche oggetto di chiarimento potranno riguardare la compilazione del modello di comunicazione del credito e aspetti di carattere generale relativi alla normativa. Restano invece escluse questioni o dubbi di particolare rilevanza e complessità interpretativa o

comunque connessi alla specificità di singole fattispecie concrete. Per tali casi, infatti, resta necessario attivare gli ordinari strumenti di consulenza giuridico-tributaria previsti dall’ordinamento, tra cui istanze di interpello o richieste di consulenza giuridica.

 

La rilevanza delle Zone economiche speciali (Zes)

 

La Zona economica speciale è un’area geografica ben definita all’interno della quale sia le aziende già operative sia quelle che si insedieranno possono beneficiare di condizioni speciali per gli investimenti e per lo sviluppo (regolamento UE n. 1315/2013). Lo scopo della normativa di favore è quello di creare condizioni economiche, finanziarie e amministrative utili a consentire lo sviluppo delle imprese già operanti e l’insediamento di nuove attività. Il protocollo sottoscritto ha durata triennale e può essere rinnovato.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 21 febbraio 2022)