Presentazione dei modelli di dichiarazione IVA 2026. Pronti i software di compilazione e controllo

Dal 1° febbraio sarà possibile trasmettere i file contenenti le dichiarazioni IVA 2026.

Rilasciata la Versione 1.0.0 del 29/01/2026 del software IVA 2026 che consente la compilazione della dichiarazione modello IVA 2026 e della dichiarazione modello IVA Base 2026 da presentare in via autonoma.

L’applicazione mediante una serie di domande determina quale sia il modello IVA più adatto alle esigenze dell’utente e predispone i relativi quadri per la compilazione.

Tale scelta può comunque essere variata in qualunque momento selezionando (o deselezionando) l’apposita casella presente nel Frontespizio.

A tal riguardo, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet”, all’interno della categoria Controlli dichiarazioni dei redditi e ISA 2026, la versione 1.0.0 del 29/01/2026 relativa al modulo Controlli Dichiarazioni IVA 2026 (codice fornitura: IVA26).

 

 

Vedi anche:

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Riapertura procedura di riversamento spontaneo dei credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Domande entro il 3 giugno 2025 | Rilasciato il software dedicato alla predisposizione e all’invio telematico dello stesso modello

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 maggio 2025, prot. n. 224105/2025, (pubblicato il 19.05.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) approvato il nuovo modello di istanza, da presentare entro il 3 giugno 2025. L’approvazione del nuovo modello segue la riapertura della procedura di riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto- legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 (vedi infra).

Oggetto del riversamento spontaneo ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 sono gli importi relativi al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, indebitamente fruito a causa:

  • di attività non classificabili come ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini della disciplina agevolativa;
  • di attività non ammissibili al credito d’imposta ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, come correttamente applicabile in base alla norma di interpretazione autentica di cui articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • di spese, pur afferenti ad attività ammissibili, determinate in violazione principi di pertinenza e congruità;
  • dell’erronea determinazione della media storica di riferimento.

La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare l’importo del credito indebitamente utilizzato, maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato in compensazione fino al 22 Ottobre 2021. In altri termini, la regolarizzazione riguarda i crediti maturati negli esercizi 2015-2019 e utilizzati in compensazione a mezzo F24 fino al 22 Ottobre 2021.

La procedura di regolarizzazione non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ossia fino al 22 ottobre 2021. Inoltre, l’accesso alla procedura de qua è precluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta. È fatto salvo l’esercizio dei poteri degli uffici, di cui agli articoli 31 e ss. del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il contribuente che intende avvalersi della procedura di regolarizzazione deve presentare entro il 3 giugno 2025 il modello di domanda approvato con il provvedimento in esame, secondo le modalità qui riportate. Nel modello il contribuente indica, altresì, gli estremi degli eventuali contenziosi pendenti alla data di presentazione dello stesso ai quali ha rinunciato. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Inoltre, nel modello, il contribuente rinuncia ad impugnare gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data di presentazione dello stesso sia ancora pendente il termine di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546.

La procedura si perfeziona con il versamento, in unica soluzione o dell’ultima rata, del credito indebitamente utilizzato. Il pagamento della prima rata o dell’unica soluzione deve avvenire entro il 3 giugno 2025.

In caso di opzione per la rateazione, è previsto il versamento di tre rate di pari importo con scadenza al 3 giugno 2025, al 16 dicembre 2025 e al 16 dicembre 2026. Il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di sanzioni e interessi.

Il riversamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Nel caso in cui l’atto o il provvedimento impositivo, per i quali è stata validamente presentata l’istanza di riversamento spontaneo, è divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanza, il riversamento del credito deve essere effettuato per l’intero importo del credito utilizzato.

Le istanze presentate con il modello in vigore antecedentemente alle modifiche di cui al decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono ritenute valide.

I soggetti che avevano già aderito alla procedura di riversamento conclusasi il 31 ottobre 2024, senza procedere al versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 16 dicembre 2024, potranno effettuare il riversamento in base all’opzione effettuata nell’istanza e nelle scadenze fissate dal decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n.69.

 

Link al testo del provvedimento dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 224105/2025 del 19 maggio 2025, recante: «Riapertura dei termini della procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69», pubblicato il 19.05.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al software “RiversamentoCreditoImposta 2025” che consente la compilazione e la stampa dell’Istanza per la regolarizzazione, senza sanzioni ed interessi, degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

 

I codici tributo per il riversamento spontaneo

 

Si ricorda che con Risoluzione n. 34 del 5 luglio 2022 l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

 

I codici tributo istituiti sono i seguenti:

  • “8170” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;
  • “8171” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”;
  • “8172” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;
  • “8173” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.

 

Si precisa che, in caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati unitamente all’importo dovuto con la seconda e la terza rata.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
    • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la risoluzione 34/E del 2022 (8170, 8171, 8172 oppure 8173);
    • nel campo “anno di riferimento”, il periodo di maturazione del credito cui si riferisce il riversamento, nel formato “AAAA”;
    • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del riversamento spontaneo, eventualmente comprensivo degli interessi in base al codice tributo.

 

 

Riversamento spontaneo dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo. Il Decreto PA 2025 riapre i termini fino al 3 giugno 2025

 

L’articolo 19, commi da 5 a 9 del Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 ha prorogato dal 31 ottobre 2024 al 3 giugno 2025 il termine di adesione alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo indebitamente fruiti, con conseguente modifica dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di tale adesione.

In particolare il citato articolo 19, comma 5, dispone la riapertura del termine per l’adesione alla procedura di riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati, di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. In particolare, il nuovo termine è fissato al 3 giugno 2025 (in luogo del previgente 31 ottobre 2024).

Vengono, altresì, stabilite le modalità di versamento delle somme dovute in caso di adesione alla procedura:

  • in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2025;
  • ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 3 giugno 2025 e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.

La norma in esame prevede, inoltre, l’applicazione, a decorrere dal 4 giugno 2025 (in precedenza 17 dicembre 2024), sulle rate successive alla prima, degli interessi, calcolati al tasso legale, di cui all’articolo 5, comma 11, del menzionato decreto e fa salve le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell’articolo medesimo (come modificato dal comma 7).

Il comma 6 stabilisce che, qualora alla data di presentazione dell’istanza di riversamento, l’atto o il provvedimento impositivo, riferito a crediti oggetto dell’istanza medesima validamente presentata, sia divenuto definitivo, il riversamento deve essere effettuato per l’intero importo del credito utilizzato entro il termine del 3 giugno 2025.

Il comma 7, lettere a) e b), introduce modifiche all’articolo 5, comma 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Nello specifico, la lettera a) prevede che, laddove la procedura di riversamento concerna crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali, alla data di presentazione dell’istanza di riversamento, penda un contenzioso, l’adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso stesso, da eseguire entro il termine del 3 giugno 2025, con conseguente compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Peraltro, con riguardo agli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine di presentazione del ricorso di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992, viene disposto che la dichiarazione di adesione equivale a rinuncia al ricorso medesimo. La lettera b) stabilisce che, in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000, con riferimento ai crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017, il termine di decadenza per l’emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di due anni (e non più di un anno). Il comma 8 modifica, a fini di coordinamento normativo, l’articolo 1, comma 458, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), sostituendo il temine del 31 ottobre 2024 con quello del 3 giugno 2025.

Sul punto, si ricorda che il comma 458 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2480), riconosce un contributo in conto capitale per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, del quale hanno fruito senza averne titolo. Le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione sono stabilite, ai sensi del comma 459, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

 

Le misure previste dal c.d. “Decreto PA 2025” pubblicate in Gazzetta

Link al testo del Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni». Testo coordinato pubblicato nel Suppl. Ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 109 del 13 maggio 2025




Concordato preventivo biennale. Doppio binario per l’adesione: invio “autonomo” o insieme alla dichiarazione | On-line il software “Il tuo ISA 2025 CPB” per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (ISA)

Disponibile sul sito dell’Agenzia il software “Il tuo ISA 2025 CPB” per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (ISA) e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb) per gli anni 2025 e 2026.

Quest’anno l’adesione potrà essere formalizzata insieme alla dichiarazione o in alternativa in via “autonoma”, cioè inviando il modello Cpb insieme al solo frontespizio di Redditi 2025.

 

Concordato 2025-2026 al via

 

Possono aderire al Concordato 2025-2026 i contribuenti che lo scorso anno hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli ISA e che non hanno già un’adesione in corso per il primo biennio (2024-2025).

 

Le modalità per aderire

 

Come previsto dal provvedimento dello scorso 24 aprile, l’adesione per il biennio 2025-2026 può essere trasmessa in maniera congiunta alla dichiarazione dei redditi e ai modelli Isa, oppure in via autonoma. In quest’ultimo caso, il contribuente potrà trasmettere il modello Cpb insieme al solo frontespizio di Redditi 2025, tramite lo stesso canale della dichiarazione annuale, entro il termine fissato per l’adesione al Concordato.

A questo scopo, nel frontespizio di Redditi è stata inserita la casella “Comunicazione CPB”, da compilare solo in caso di trasmissione in via autonoma.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 maggio 2025)

 


Il prodotto Software “Il tuo ISA 2025 CPB” versione 1.0.0 del 30/04/2025 consente il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati, nonché il calcolo della proposta e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’accettazione della proposta di Concordato preventivo biennale (CPB) e dell’eventuale Revoca.

Problemi di installazione e di utilizzo del prodotto

È disponibile, a cura dell’Agenzia delle entrate, un servizio di assistenza telefonica al numero verde 800 279 107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Link alla Guida operativa all’utilizzo di “Il tuo ISA 2025 CPB” (versione 1.0.0 del 30 aprile 2025)

 




Dichiarazione IVA 2025. Rilasciato il Software di compilazione | L’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione

Rilasciato dall’Agenzia delle entrate il software IVA 2025 (Versione software: 1.0.0 del 30/01/2025) che consente la compilazione della dichiarazione modello IVA 2025 e della dichiarazione modello IVA Base 2025.

In base all’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 4, comma 4, lett. c), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225), la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025. Il citato D.P.R. 322 del 1998, non prevede un termine di consegna della dichiarazione ai soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, di cui all’art. 3, comma 3 del medesimo D.P.R, abilitati al servizio Entratel, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta. Per le sanzioni riguardanti gli adempimenti dichiarativi IVA, vedi: l’articolo 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e il Titolo II del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, Capo I dedicato ai «Delitti in materia di dichiarazione». In particolare, vedi i quattro delitti in materia di dichiarazione previsti dagli articoli da 2 a 5, che portano le rubriche seguenti: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); dichiarazione infedele (art. 4); omessa dichiarazione (art. 5). Per il Ravvedimento, vedi, l’art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, (nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 1, comma 97, lett. a), della L. 30/12/2023, n. 213), l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 1, lett. a), n. 7, dell’art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009 (nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 3, comma 2, lett. a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), subordina l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione. In alternativa, all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

 

Attenzione alle novità della casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”

Nella casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” riservata ai contribuenti esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017, chiarito che tale casella deve essere barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. n. 13 del 2024, ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017. A tal riguardo, si ricorda che l’articolo 19, comma 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, prevede tout court che per i periodi d’imposta oggetto di concordato preventivo, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, sono riconosciuti i benefici previsti al comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, «compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto». La logica dell’estensione dei benefici ai contribuenti ISA che accedono al CPB risiede nella circostanza che l’accesso al CPB e la definizione dei redditi concordati per il biennio avviene sulla base di un rapporto fiduciario che si fonda sul reciproco affidamento e trasparenza.

 

Link ai Software 2025

Dichiarazione Iva annuale 2025: software di controllo (versione 1.00)
Dichiarazione Iva annuale 2025: software di compilazione (versione 1.00)

(Link esterno verso sito dell’Agenzia delle entrate)

 

Vedi anche:

Periodo di sperimentazione dei precompilati IVA. Esteso al 2025

Gen 29, 2025 Redazione Fiscale
Estesa al 2025 la fase di sperimentazione per la predisposizione delle bozze dei registri, …

Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni IVA 2025

Gen 29, 2025 Redazione Fiscale
Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2025 relativa all’anno 2024.

Dichiarazione IVA 2025. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2024 e benefici premiali soggetti ISA e CPB

Gen 27, 2025 Redazione Fiscale
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, approvati i nuovi modelli di dichiarazione …

Passaggio al regime forfetario. Gli adempimenti in dichiarazione IVA 2025 legati alla rettifica della detrazione

Gen 27, 2025 Redazione Fiscale
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, sono stati approvati i nuovi modelli …

 

 




Da oggi è possibile inviare la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica settore agricolo, pesca e acquacoltura

Da oggi (20/11/2024) è possibile inviare i file contenenti le richieste di attribuzione del credito d’imposta di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, per gli per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle Entrate.

A tal proposito sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile l’applicazione che consente la compilazione del file telematico.

Inoltre nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico”, sono disponibili le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, che gestiscono la predisposizione di tale documento per la trasmissione telematica.

Link alla sezione del sito dell’Agenzia delle entrate dove è possibile prelevare il software ZES_AGRICOLTURA che consente la compilazione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.

Vedi anche:

Tax credit Zes unica. Approvato il modello per comunicare gli investimenti effettuati nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura | Domande a partire dal 20 novembre

 




Tax credit Zes unica. Approvato il modello per comunicare gli investimenti effettuati nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura | Domande a partire dal 20 novembre

Approvato, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 418393 /2024, il modello per accedere al tax credit riconosciuto per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-Zes unica in favore delle imprese operanti nella produzione di prodotti agricoli e nel settore forestale e delle micro e PMI attive nella pesca e nell’acquacoltura. La finestra per comunicare gli investimenti agevolabili, effettuati dal 16 maggio al 15 novembre 2024, si aprirà domani, 20 novembre, per poi chiudersi il 17 gennaio 2025. Il provvedimento definisce contenuto e modalità di trasmissione della comunicazione, necessaria per accedere al contributo introdotto dall’articolo 16-bis del D.L. n. 124/2023.

 

A chi è destinato il contributo

 

II credito d’imposta è riservato alle imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli e in quello forestale e alle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura che fra il 16 maggio e il 15 novembre 2024 hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle zone assistite della regione Abruzzo.

Il provvedimento specifica che l’accesso al credito è subordinato anche alla presentazione di una certificazione che attesti la corrispondenza delle spese indicate e la relativa documentazione contabile.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile, solo in compensazione tramite F24, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui sarà resa nota la percentuale per determinare l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del relativo limite di spesa.

 

Come presentare la comunicazione

 

La comunicazione può essere inviata, anche tramite un soggetto incaricato alla presentazione delle dichiarazioni, esclusivamente attraverso il software “ZESUNICAAGRICOLA” disponibile sul sito delle Entrate; nei cinque giorni successivi alla presentazione della comunicazione, sarà rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. Come specificato dal provvedimento, saranno considerate valide le comunicazioni trasmesse alla data del 17 gennaio 2025 e nei quattro giorni precedenti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. Fino al 17 gennaio 2025 sarà anche possibile inviare una comunicazione sostitutiva o rinunciare completamente al credito d’imposta richiesto con una precedente domanda. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 novembre 2024)

 

ZES Unica. In Gazzetta il decreto attuativo sul credito di imposta per gli investimenti agricoli e nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’ 11 novembre 2024 il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 18 settembre 2024, recante: «Modalità di attuazione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura» , che detta la disciplina per l’attribuzione del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica, di cui all’art. 16-bis del decreto-legge n. 124/2023.

L’agevolazione, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, è riconosciuta nel limite di spesa di 40 milioni di euro per il 2024 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

La misura è riconosciuta in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo.

Possono accedere al contributo tutte le imprese attive nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già stabilite o che si insediano nella ZES unica.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024, per le spese relative all’acquisto o al leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, per l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore ai 50.000 euro.

Per accedere al contributo, i soggetti comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025 (vedi supra), l’ammontare delle spese ammissibili.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES Unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento, a pena di decadenza dai benefici goduti.

 

Documentazione:

 

Link al testo del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 18 settembre 2024, recante: «Modalità di attuazione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’ 11 novembre 2024)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024, prot. n. 418393/2024, recante: «Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, con le relative istruzioni, e definizione del contenuto e delle modalità di trasmissione», pubblicato il 18.11.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Rilasciato il software di compilazione relativo all’aggiornamento del modello di comunicazione integrativa degli investimenti nella ZES

Da oggi (18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024) è possibile effettuare la trasmissione dei file contenenti  la comunicazione integrativa necessaria ad attestare, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024 destinati alle Zone economiche speciali e indicati nella comunicazione originaria.

A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha rilasciato il Software (Versione software: 1.0.0 del 18/11/2024) di compilazione relativo all’aggiornamento del modello di comunicazione integrativa degli investimenti nella ZES. Il Software “ZES UNICA INTEGRATIVA” consente la compilazione del modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica. E’ inoltre prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione dovrà essere effettuata anche se la “comunicazione originaria” indica investimenti agevolabili già realizzati alla data di trasmissione della stessa.

Nel dettaglio, la comunicazione va utilizzata dalle imprese che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 (“comunicazione originaria“), per attestare, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria (art. 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’art. 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155).
La comunicazione integrativa, a pena del rigetto, reca, altresì, l’indicazione dell’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dall’art. 7, comma 14, del richiamato decreto del 17 maggio 2024 (“certificazione”). Mediante la comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti ulteriori ovvero di importo superiore rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione originaria, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla relativa documentazione probatoria.

Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 113 del 2024 si applicano anche qualora la comunicazione originaria rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

 

Vedi anche:

Zes unica. Approvato il nuovo modello per l’integrazione degli investimenti

 

Certificazione del prospetto ZES

Si ricorda che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha sviluppato uno strumento operativo utile ai revisori coinvolti nella certificazione degli investimenti, supportandoli nelle attività relative all’incarico in conformità con l’articolo 3 del Decreto del 17 maggio 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR.

Il documento contempla le fasi essenziali, che vanno dalla lettera di incarico, alla check list con i principali controlli consigliati, alla lettera di attestazione e alla relazione di certificazione del revisore.

Link esterno al sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1796

 




Forfetari.  Possibile accedere alla proposta concordato preventivo tramite RedditiOnline o la dichiarazione precompilata

Imprenditori e professionisti forfetari possono adesso conoscere la proposta di Concordato preventivo ed eventualmente accettarla entro il termine di presentazione del modello Redditi 2024 (15 ottobre 2024). Per questi contribuenti è ora possibile, infatti, compilare il quadro LM del modello direttamente tramite il servizio “RedditiOnline” oppure tramite l’applicativo della dichiarazione precompilata per definire il proprio reddito 2024 e valutare se aderire all’istituto, introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024 al fine di favorire l’adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi. Per i contribuenti in regime forfetario, l’adesione alla proposta permette di pianificare la propria tassazione per un anno. I contribuenti ISA, invece, hanno a disposizione dallo scorso 15 giugno sul sito dell’Agenzia il software “Il tuo ISA 2024 CPB” per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (ISA) e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb).

 

Concordato al via anche per autonomi, ditte individuali e professionisti forfetari

 

Possono ora aderire alla proposta di Concordato del Fisco anche le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e applicano il regime forfetario. Condizione per l’adesione è non avere debiti tributari riferiti al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta o aver estinto, prima della scadenza del termine per aderire, quelli di importo pari o superiore a 5mila euro (compresi interessi e sanzioni). I contribuenti che optano per il nuovo istituto non possono – entro soglie definite – essere soggetti ad accertamenti sui redditi concordati.

 

Come aderire

 

I contribuenti forfetari interessati possono calcolare la propria proposta di Concordato compilando i campi presenti nel quadro LM del modello Redditi 2024 (anno d’imposta 2023) tramite il servizio RedditiOnline oppure tramite l’applicativo della dichiarazione precompilata. La proposta di concordato dovrà eventualmente essere accettata entro il termine di presentazione del modello, fissato al 15 ottobre 2024. L’adesione vincola il contribuente a dichiarare il reddito concordato – per un anno in via sperimentale per i soggetti forfetari – a prescindere dagli importi effettivamente conseguiti, mentre non ha alcun effetto ai fini IVA.

 

Il Cpb per i contribuenti ISA

 

Imprenditori e professionisti che applicano gli ISA possono aderire al concordato dallo scorso 15 giugno tramite il software “Il tuo ISA 2024 CPB” che permette di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità e di concordare il reddito di lavoro autonomo o di impresa e la base imponibile Irap per gli anni 2024 e 2025. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate 16 luglio 2024)

Normativa e prassi

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2024 (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)

Il D.M. Mef con le regole per determinare la proposta e le condizioni straordinarie per la cessazione degli effetti del concordato (o la riduzione in percentuale dei redditi)

Contribuenti ISA. La metodologia per l’elaborazione del concordato preventivo biennale

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 giugno 2024: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale»

Le disposizioni che modificano la disciplina dell’accertamento tributario e introducono il nuovo concordato preventivo biennale

Il testo del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale», coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

ISA 2024. I chiarimenti relativi all’applicazione degli indici per il periodo d’imposta 2023

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 25 giugno 2024: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) -Applicazione degli ISA per il p.i. 2023 – Novità della modulistica 2024 – Innalzamento della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità – Benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale – Eventuale applicazione degli ISA all’attività di agriturismo – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Artt. 5, 6, 7 e 14, del D.Lgs. 08/01/2024, n. 1 – Provvedimento del 22 aprile 2024, prot. n. 205127/2024 – D.M. del 18 marzo 2024 – D.M. del 29 aprile 2024»




Aggiornati i software (e Modello “Redditi Pf”) per permettere ai contribuenti che fruiscono del regime forfetario di aderire al concordato preventivo per l’anno 2024

Nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, all’interno della categoria Controlli dichiarazioni dei redditi e ISA 2024, la versione 1.3.0 del 15/07/2024 relativa al modulo Redditi Persone Fisiche 2024 (codice fornitura: RPF24).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

  • aggiornamento finalizzato a permettere ai contribuenti che fruiscono del regime forfetario di aderire al concordato preventivo per l’anno 2024, come previsto dal decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024;
  • aggiornamento per recepire tutte le modifiche riportate nel documento di rettifica delle Specifiche tecniche di recente emanazione;
    aggiornato per l’anno 2023 il controllo sul limite delle spese indicate nella colonna 8 dei righi da RP61 a RP64 nel caso di codici 4, 6 e 13 e del codice “2” nel campo percentuale di col. 6;
  • aggiornato il controllo sul rigo RL32 del quadro RL nel caso di sezione II-B e sezione III del quadro RL compilata ed assenza dei righi RL28 e RL29 e del quadro RE.

Qualora il modulo di controllo risulti già installato all’interno della piattaforma “Desktop Telematico” non sarà necessario provvedere ad alcun aggiornamento in quanto il modulo di controllo si aggiornerà automaticamente all’interno della piattaforma nel momento in cui questa verrà avviata.

Si consiglia, comunque, di verificare l’avvenuto aggiornamento utilizzando le funzionalità proprie del “Desktop Telematico”.

 

Vedi anche: aggiornamento delle istruzioni del modello REDDITI PF 2024 del 15 luglio 2024

 




Pronto il software Il tuo ISA 2024 CPB (p.i. 2023) che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e il calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb)

Dopo la pubblicazione nel Supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2024 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 giugno 2024, recante: «Metodologia per l’elaborazione del concordato preventivo biennale», per i contribuenti ai quali si applicano gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa), Agenzia dell’entrate ha messo a disposizione dei contribuenti il nuovo software di applicazione degli indici sintetici di affidabilità denominato “Il tuo ISA 2024 CPB” integrato con il Concordato Preventivo Biennale (Cpb). La versione evoluta del software è stata realizzata sulla base dei decreti ministeriali di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, introdotti dall’art. 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 e del Concordato Preventivo Biennale disciplinato con D.Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 (in“Finanza & Fisco” n. 9-10/2024, pag. 563).

L’applicazione “Il tuo ISA 2024 CPB” (versione 2.0.0 del 15/06/2024) consente il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati, nonché il calcolo della proposta e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’accettazione della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb).  Si ricorda che i forfettari dovranno ancora attendere per la pubblicazione del loro programma di calcolo.

 

Vedi anche la brochure realizzata dall’Agenzia delle entrate che illustra le modalità per aderire all’istituto del CPB e relativi vantaggi

Brochure

 

La versione 2.0.0 del 15/6/2024 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

Integrato il software con l’inserimento del quadro P – Concordato Preventivo Biennale ed altri aggiornamenti di natura grafica.
Integrato il software per consentire il calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’accettazione della proposta.

Per saperne di più:

Guida operativa all’utilizzo di “Il tuo ISA 2024 CPB” (versione 2.0.0 del 15 giugno 2024)

Guida Il tuo ISA 2024 – pdf

Assistenza all’utilizzo dell’applicazione  

L’ Agenzia dell’entrate ha attivato un servizio di assistenza telefonica, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 il sabato, al numero verde 800-279107. Il servizio prevede assistenza all’utilizzo operativo del software, dalla fase di installazione a quella di gestione del prodotto stesso.

 

 




Comunicazione per il bonus investimenti nella Zes unica. Pronta l’applicazione che consente la compilazione del file telematico

Da oggi (12 giugno 2024) è possibile effettuare la trasmissione dei file contenenti le richieste di attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124).

A tal proposito sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile l’applicazione che consente la compilazione del file telematico.

Inoltre nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico“, sono disponibili le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, che gestiscono la predisposizione di tale documento per la trasmissione telematica.

 

Il software ZES24 consente la compilazione della comunicazione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. E’ inoltre prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione contenente i dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d’imposta deve essere inviata dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

L’eventuale comunicazione integrativa va trasmessa, con le stesse modalità, tra il 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025.

Infine, in base a quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del decreto interministeriale attuativo, i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello loro riconosciuto comunicano all’Agenzia delle entrate con le stesse modalità, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato.

Si ricorda che l’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha istituito un contributo sotto forma di un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (c.d. “ZES unica”) che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.

Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento GBER – General Block Exemption Regulation), ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE, fermo restando l’esclusione prevista dall’art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 con riferimento al credito d’imposta investimenti transizione 5.0.

In base all’art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

 

Vedi anche:

Disponibile online il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica

Zes unica per il Mezzogiorno. Approvato il modello di comunicazione per beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti | Domande al via dal 12 giugno e fino al 12 luglio per le spese 2024




Pronto il software di compilazione IVA 2024. Rilasciata la versione software: 1.0.0 del 01/02/2024

Rilasciato dall’Agenzia delle entrate il software IVA 2024 che consente la compilazione della dichiarazione modello IVA 2024 e della dichiarazione modello IVA Base 2024.

In base all’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2023 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024. Il citato D.P.R. 322 del 1998, non prevede un termine di consegna della dichiarazione ai soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, di cui all’art. 3, comma 3 del medesimo D.P.R. (di seguito, intermediari), abilitati al servizio Entratel, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 1, lett. a), n. 7, dell’art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, subordina l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione. In alternativa, all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

 

Link ai software IVA 2024

Dichiarazione IVA 2024: software di compilazione (versione 1.00)

Dichiarazione IVA 2024: software di controllo (versione 1.00)

Link esterni verso sito dell’Agenzia delle entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/iva-2024/software-di-compilazione-iva-2024




Rilasciata una nuova versione del software di compilazione della fattura elettronica

Il software Compilazione Fattura Elettronica (Versione 2.1.2 del 10/10/2022) consente la compilazione della comunicazione mediante una serie di domande che determinano la struttura del file xml da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e predispone i pannelli per la compilazione.

 

Si ricorda che riguardo alla fatturazione elettronica è stata aggiornata la “Guida alla compilazione FE ed esterometro (versione 1.8)” in seguito alla definizione del nuovo tipo documento TD28 per la comunicazione esterometro nel caso di ricezione di fattura cartacea con addebito IVA da operatore sammarinese per acquisto di beni;

Inoltre sono state aggiornate le “Specifiche tecniche (versione 1.7.1)” le cui novità sono descritte nel documento “Motivi dell’aggiornamento” (link esterni al sito: https://www.agenziaentrate.gov.it/).

 

Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link Compilazione fattura elettronica.

E’ disponibile anche una guida per l’utilizzo del software.

Quando viene avviata per la prima volta, l’applicazione potrebbe visualizzare la finestra di dialogo Avviso di protezione contenente informazioni sul fornitore del software (Agenzia delle Entrate); considerare affidabile il fornitore di software e selezionare il tasto Esegui per continuare con l’installazione.

Attenzione: istruzioni in caso di messaggio “Impossibile avviare l’applicazione”

Per avviare l’applicazione successivamente alla prima volta, è sufficiente selezionare il precedente link oppure, esclusivamente sui sistemi operativi Windows, eseguire l’applicazione da Start/Tutti i programmi/Unico on line.

Indipendentemente dal metodo di avvio scelto, l’applicazione si connette al server Web per verificare l’esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all’eventuale aggiornamento. In tal modo l’utente ha la garanzia di utilizzare sempre l’ultima versione dell’applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento.

Il software Compilazione Fattura Elettronica consente la compilazione della comunicazione mediante una serie di domande che determinano la struttura del file xml da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e predispone i pannelli per la compilazione.

Il file generato con il software avrà la seguente nomenclatura: ITCodiceFiscale_12345.xml (dove il codice fiscale è quello del soggetto che trasmette la fattura)

Attenzione: se si utilizza il Software di compilazione in modalità offline per lunghi periodi di tempo e si riscontra un problema tecnico, è consigliabile chiudere l’applicazione, collegarsi momentaneamente a internet e riaprirla. In questo modo il software verrà aggiornato automaticamente all’ultima versione disponibile.

 

Le modifiche introdotte nella nuova versione (Versione 2.1.2 del 10/10/2022)

 

Fonte: Agenzia delle Entrate, https://www.agenziaentrate.gov.it




Dichiarazioni 2021, p.i. 2020. Raffica di modifiche per modelli, istruzioni e software

Disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate le versioni aggiornate (all’8 giugno 2021) dei software 2021 che permettono di compilare e verificare i modelli dichiarativi di persone fisiche, società e enti non commerciali. Le modifiche seguono i recenti aggiornamenti, introdotti con i comunicati dell’8 giugno 2021, delle istruzioni delle dichiarazioni dei redditi 2021.

Link alla pagine web del sito dell’Agenzia delle entrate:

 

Modello Consolidato nazionale e mondiale 2021

 

Modello Consolidato nazionale e mondiale 2021: aggiornamento software di compilazione (versione n. 1.0.1)

Modello Consolidato nazionale e mondiale 2021: aggiornamento software di controllo (versione n. 1.0.1)

 

Redditi Enc 2021

 

Modello Redditi Enti non commerciali 2021: aggiornamento software di compilazione (versione n. 1.0.1)

Modello Redditi Enti non commerciali 2021: aggiornamento software di controllo (versione n. 1.0.1)

Le istruzioni per la compilazione sono state aggiornate l’8 giugno 2021. Motivi dell’aggiornamento

 

 

RedditiOnLine SC 2021

 

Modello Redditi Società di capitali 2021: aggiornamento software di compilazione (versione n. 1.0.1)

Modello Redditi Società di capitali 2021: aggiornamento software di controllo (versione n. 1.0.1)

Il modello Sc e le istruzioni per la compilazione sono stati aggiornati l’8 giugno 2021. Motivi dell’aggiornamento

 

RedditiOnLine Sp 2021

 

Modello Redditi Società di persone 2021: aggiornamento software di compilazione (versione n. 1.0.1)

Modello Redditi Società di persone 2021: aggiornamento software di controllo (versione n. 1.0.1)

Il modello Redditi Sp e le istruzioni per la compilazione sono stati aggiornati il 8 giugno 2021. Motivi dell’aggiornamento

 

Modello Irap 2021

 

Modello Irap 2021: aggiornamento software di compilazione (versione n. 1.0.1)

Modello Irap 2021: aggiornamento software di controllo (versione n. 1.0.1)

Il modello Irap e le istruzioni per la compilazione sono stati aggiornati il 28 aprile 2021. Motivi dell’aggiornamento

 

RedditiOnLine Pf 2021

 

Modello Redditi Persone fisiche 2021: aggiornamento software di compilazione (versione n. 1.0.1)

Modello Redditi Persone fisiche 2021: aggiornamento software di controllo (versione n. 1.0.1)

Modelli e istruzioni aggiornati il 28 maggio 2021. Motivi dell’aggiornamento




Software per Isa e modelli Redditi 2020. Raffica di aggiornamenti

Disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate le versioni aggiornate dei software 2020 che permettono di compilare e verificare i modelli dichiarativi di persone fisiche, società e enti non commerciali. Nuovo aggiornamento anche per procedura di controllo Indici Sintetici di Affidabilità necessaria per controllare le dichiarazioni “Redditi 2020” contenenti gli allegati relativi agli Indici Sintetici di affidabilità.

Link alla pagine web del sito dell’Agenzia delle entrate:

 

Indici Sintetici di Affidabilità

 

Indici Sintetici di Affidabilità allegati ai modelli Redditi 2020: aggiornamento software di controllo (versione 1.0.2)

 

La versione 1.0.2 del 10/06/2020 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

  • adeguati i controlli REDDITI/ISA che non gestivano correttamente la causa di esclusione 14;
  • per gli ISA che lo prevedono modificato il controllo  ***C (controllo bloccante confermabile) tra il rigo H15 del modello ISA  e il  rigo RE15 col. 3 di REDDITI PF per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo che si attiverà solo  in assenza di H05;
  • per gli ISA che lo prevedono modificato il controllo  ***C (controllo bloccante confermabile) tra il rigo  H16 del modello ISA e il  rigo RE16 col. 3 di REDDITI PF per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo che si attiverà solo  in assenza di H05;
  • per gli ISA che lo prevedono degradato da ***C (controllo bloccante confermabile) a * (controllo non bloccante) il controllo tra il rigo H15 del modello ISA deve essere uguale al rigo RE15 col. 3 di REDDITI PF per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo in presenza di H05;
  • per gli ISA che lo prevedono degradato da ***C (controllo bloccante confermabile) a * (controllo non bloccante) il controllo tra il rigo H16 del modello ISA deve essere uguale al rigo RE16 col. 3 di REDDITI PF per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo in presenza di H05.

 

Redditi Società di capitali 2020

 

Dichiarazione modello Redditi Società di capitali 2020: aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.1)

 

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa

 

Dichiarazione modello Redditi Società di capitali 2020: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.1)

 

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

  • Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa

 

 

Redditi Enti non commerciali 2020

 

Dichiarazione modello Redditi Enti non commerciali 2020: aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.1)

 

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

  • Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa

 

Dichiarazione modello Redditi Enti non commerciali: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.1)

 

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

  • Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa

 

 

Redditi Società di persone 2020

 

Dichiarazione modello redditi Società di persone 2020: aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.1)

 

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

  • Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa
  • E’ stato aggiornato il controllo relativo al campo RX2, col. 1

 

 

Dichiarazione modello redditi Società di persone 2020: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.1)

 

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

  • Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa
  • E’ stato aggiornato il controllo relativo al campo RX2, col. 1

 

 

Redditi Persone fisiche 2020

 

Dichiarazione modello Redditi Persone fisiche 2020 : aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.2)

 

Versione 1.1.2 del 10/06/2020

  • Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa
  • I controlli sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche del 10/06/2020

 

Dichiarazione modello Redditi Persone fisiche 2020 : aggiornamento software di controllo (versione 1.1.2)

 

Versione 1.1.2 del 10/06/2020

Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa

I controlli sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche del 10/06/2020




“Il tuo ISA 2020”. Nuovo aggiornamento del software

Rilasciata la versione 1.0.2 del 08/06/2020 del software che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Il software di applicazione degli indici sintetici di affidabilità denominato “Il tuo ISA 2020” è realizzato sulla base dei decreti ministeriali di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA), introdotti dall’art. 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Per conoscere le funzioni di calcolo degli ISA, dei modelli di business, degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, si rimanda alle relative note tecniche e metodologiche, approvate con decreto ministeriale, vedi la sezione “Normativa, prassi e giurisprudenza” pubblicata nel sito web dell’Agenzia delle Entrate.

La nuova versione prevede le seguenti modifiche, non rilevanti ai fini della stima, rispetto alla versione precedente (si precisa che il risultato di affidabilità determinato con la precedente versione del software non subisce modifiche per effetto della versione 1.0.2):

Per BG40U, BG69U, BK23U, integrato il controllo sui Ricavi dichiarati per considerare la Variazione delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR;
Per tutti gli ISA aggiunto “,00” per i campi di tipologia importo ove mancante;
Per AD30U, AD49S, BK18U, BG69U, BK24U, AG91U, BK02U, BM20U, BG39U, BG61U corretti alcuni refusi di carattere grafico;
Per tutti gli ISA interessati, corretto un refuso nella messaggistica di dettaglio di singoli indicatori;
Per tutti gli ISA che li prevedono, modificato nel dettaglio dell’esito del calcolo il messaggio di massimizzazione del punteggio di affidabilità degli indicatori elementari di affidabilità “Ricavi per addetto”, “Reddito per addetto”, “Valore aggiunto per addetto” ;
Per tutti gli ISA, corretto un refuso nella descrizione del campo “Punteggio di affidabilità”;
Per tutti gli ISA che lo prevedono, corretto un refuso nella messaggistica del dettaglio dell’esito per gli indicatori elementari di anomalia “Incidenza degli ammortamenti” e “Copertura delle spese per dipendente”;
Per tutti gli ISA che lo prevedono, corretto un refuso nella messaggistica del dettaglio dell’esito per gli indicatori elementari di anomalia “Incidenza delle minusvalenze patrimoniali” e “Incidenza delle spese su compensi”;
Per BK01U, BK02U, BK03U, BK04U, BK05U, BK06U, BK17U, BK18U, BK23U, BK24U, BK25U, BK29U, aggiornata la messaggistica relativa ai minimi provinciali e modificato l’ordine dei messaggi degli indicatori elementari di affidabilità “Compensi per addetto” e “Valore aggiunto per addetto” ;
Per AM01U corretto il messaggio relativo alla massimizzazione del punteggio di affidabilità;
Per BM40A aggiornato il controllo di sommatoria percentuale da C01 a C20 che non prevedeva il campo C02;
Per BK02U e BK06U aggiornate le informazioni relative a “elenco condizioni” per gli indicatori “Compensi per addetto”, “Valore aggiunto per addetto” e “Reddito per addetto”;
Per tutti gli ISA con Reddito d’impresa aggiornato il messaggio del controllo sui Ricavi dichiarati;
Aggiornata la funzione di utilità “Ripristino Archivi”.

 

 

Link alla Guida operativa all’utilizzo di “il tuo ISA 2020” p.i. 2019 (versione 1.0.0 del 4 maggio 2020)

Guida Il tuo ISA 2020 – pdf

 

 

 




Software di compilazione dichiarazione IVA 2020. Aggiornato il controllo relativo alla presenza del quadro VP in caso di dichiarazioni presentate il 02/03/2020

Il software Iva 2020, aggiornato al 02/03/2020, consente la compilazione della dichiarazione modello Iva 2020 e della dichiarazione modello Iva Base 2020 da presentare in via autonoma. L’applicazione mediante una serie di domande determina quale sia il modello Iva più adatto alle esigenze dell’utente e predispone i relativi quadri per la compilazione. Tale scelta può comunque essere variata in qualunque momento selezionando (o deselezionando) l’apposita casella presente nel Frontespizio.

Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link: Modello Iva 2020 (Scarica – Versione 1.0.2 del 02/03/2020)

Aggiornata, di conseguenza, la procedura di controllo Iva 2020 relativo alla presenza del quadro VP in caso di dichiarazioni presentate il 02/03/2020 (Versione 1.0.2 del 02/03/2020)

 

 




“Redditi” Pf, Sp, Sc ed Enc. Nuovo aggiornamento dei software di compilazione e controllo

Disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate le versioni aggiornate dei software 2019 che permettono di compilare e verificare i modelli dichiarativi di persone fisiche, società e enti non commerciali.

Link alla pagine web del sito dell’Agenzia delle entrate

RedditiOnLine Pf 2019

Dichiarazione Redditi Persone fisiche (Pf): aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.3)
Dichiarazione Redditi Persone fisiche (Pf): aggiornamento software di controllo (versione 1.1.3)

Nella nuova versione (1.1.3 del 24/10/2019) del software di compilazione del modello Redditi Persone Fisiche 2019:

  • è stato aggiornato il software per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa;
  • il formato dei campi LM35, col. 1 e LM35, col. 2 è stato adeguato in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche;
  • i controlli relativi alla sezione Aiuti di Stato del quadro RS sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche;
  • i controlli relativi alla sezione I del quadro RU sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche.

RedditiOnLine Sp 2019

Dichiarazione Redditi Società di persone (Sp): aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.2)
Dichiarazione Redditi Società di persone (Sp): aggiornamento software di controllo (versione 1.1.2)

Nella nuova versione (1.1.2 del 24/10/2019) del software di compilazione del modello Redditi Società di persone 2019:

  • è stato aggiornato il software per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa;
  • i controlli relativi alla sezione Aiuti di Stato del quadro RS sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche;
  • i controlli relativi alla sezione I del quadro RU sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche.

RedditiOnLine Sc 2019

Dichiarazione Redditi Società di capitali (Sc): aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.2)
Dichiarazione Redditi Società di capitali (Sc): aggiornamento software di controllo (versione 1.1.2)

Nella nuova versione (1.1.2 del 24/10/2019) del software di compilazione del modello Redditi Società di capitali 2019:

  • è stato aggiornato il software per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa;
  • i controlli relativi alla sezione Aiuti di Stato del quadro RS sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche;
  • i controlli relativi alla sezione I del quadro RU sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche;
  • i controlli relativi al codice credito G1 sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche.

Redditi Enc 2019

Dichiarazione Redditi Enti non commerciali (Enc): aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.2)
Dichiarazione Redditi Enti non commerciali (Enc): aggiornamento software di controllo (versione 1.1.2)

Nella nuova versione (1.1.2 del 24/10/2019) del software di compilazione del modello Redditi Enti non commerciali:

  • è stato aggiornato il software per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa;
  • I valori ammessi relativi al campo RF1, col. 2 e RG1, col. 2 sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche;
  • I controlli relativi alla sezione Aiuti di Stato del quadro RS sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche;
  • I controlli relativi alla sezione I del quadro RU sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche;
  • I controlli relativi al codice credito G1 sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche.



Aggiornato il software di compilazione della Fattura Elettronica

Rilasciata una nuova versione del Software di compilazione della Fattura Elettronica (Versione: 2.0.4 del 07/10/2019).

La procedura Compilazione Fattura Elettronica (FEL18) può essere utilizzato da tutti gli operatori IVA per predisporre le fatture elettroniche nel formato (XML) da inviare – attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) – ai propri clienti.

La procedura Compilazione Fattura Elettronica è un software stand alone installabile su PC: le informazioni tecniche sul prodotto e quelle per l’installazione sono presenti nella sezione “software” dell’area “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

In particolare il  software consente di predisporre le diverse tipologie di fattura elettronica (Ordinaria, Semplificata e PA) e permette di lavorare anche in assenza di una connessione ad internet: una volta terminata la predisposizione della fattura e salvato il file sul proprio computer, l’utente potrà collegarsi alla rete e trasmettere il file della fattura elettronica effettuando l’upload del file con l’apposita funzionalità “Trasmissione” della sezione “Fatturazione elettronica” presente nel Portale “Fatture e Corrispettivi” ovvero utilizzando uno dei canali tradizionali previsti dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 (PEC o canale telematico Web Service o FTP).

A termine della predisposizione della fattura, la procedura genererà il file (XML) da inviare tramite PEC ovvero mediante il servizio di trasmissione presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” ovvero mediante canali telematici (web server o FTP) pre-accreditati al SdI.

Le modifiche introdotte nella nuova versione (2.0.4 del 07/10/2019);

  • se il “Codice Destinatario” risulta valorizzato con codice di default ‘0000000’, la PEC inserita non potrà essere una delle caselle PEC di funzionamento del SdI;
  • aggiunta la possibilità di inserimento di un “Codice Destinatario” con valore “XXXXXXX” per la comunicazione dei dati di fatture emesse esclusivamente verso soggetti non residenti;
  • aggiunta del codice “OO” alla lista dei codici nazione previsti nel campo “IdPaese” e possibilità di aggiunta del codice univoco del contratto nel campo “IdCodice”, al fine di gestire i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2005 con mancanza del codice fiscale del cliente;
  • in presenza di un formato trasmissione FPA12 non è più consentito l’utilizzo di un codice destinatario valorizzato a “999999”;
  • innalzamento (da 50 a 100) del numero massimo di linee di dettaglio ammesse dall’ applicazione.

Link per scaricare la relativa Guida

 

Per maggiore facilità di lettura, si riporta di seguito il testo del provvedimento del 30 aprile 2018 coordinato con le modifiche apportate dal provvedimento del 21 dicembre 2018 e dai provvedimenti del 29 aprile e del 30 maggio 2019
Testo coordinato – pdf

 




“Redditi” Pf, Sp, Sc ed Enc: aggiornati i software di compilazione e controllo

Disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate le versioni aggiornate dei software 2019 che permettono di compilare e verificare i modelli dichiarativi di persone fisiche, società e enti non commerciali.

I software consentono di predisporre i file e verificare la presenza di possibili errori nei dati inseriti. I nuovi pacchetti di software seguono il rilascio del software il tuo ISA 2019 versione 1.0.7 del 30/08/2019 per il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Nelle nuove versioni (1.1.1 del 16/09/2019) aggiornato:

  • il software per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.1 della procedura relativa agli Isa
  • gli avvisi relativi alla compilazione casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” nel Frontespizio
  • il controllo relativo al rigo RS401026 in presenza di quadro RU

Link alla pagine web del sito dell’Agenzia delle entrate:

RedditiOnLine Pf 2019

Dichiarazione Redditi Persone fisiche: aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.1)
Dichiarazione Redditi Persone fisiche: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.1)

Redditi Enc 2019

Dichiarazione Redditi Enti non commerciali: aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.1)
Dichiarazione Redditi Enti non commerciali: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.1)

RedditiOnLine Sc 2019

Dichiarazione Redditi Società di capitali: aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.1)
Dichiarazione Redditi Società di capitali: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.1)

RedditiOnLine Sp 2019

Dichiarazione Redditi Società di persone: aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.1)
Dichiarazione Redditi Società di persone: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.1)




Dichiarazioni dei redditi. Rilasciate le prime versioni dei software di compilazione

Pronti i software di compilazione e controllo per i modelli dichiarativi 2019.
Di seguito i link.

 

Redditi PF

“Dichiarazione Redditi Persone fisiche 2019”.

Software di compilazione Versione software: 1.0.0 del 10/06/2019

Software di controllo

 

Redditi SP

 “Dichiarazione dei redditi di società di persone 2019”.

Software di compilazione  – Versione software: 1.0.0 del 10/06/2019

Software di controllo

 

Redditi SC

 “Dichiarazione redditi società di capitali 2019”.

Software di compilazione Versione software: 1.0.0 del 10/06/2019

Software di controllo

 

CNM

“Dichiarazione Consolidato nazionale e mondiale (Cnm) 2019”.

Software di compilazione  – Versione software: 1.0.0 del 10/06/2019

Software di controllo

 

ENC
“Dichiarazione redditi Enti non commerciali 2019”.

Software di compilazione  – Versione software: 1.0.0 del 10/06/2019

Software di controllo

 




Certificazione Unica “CU 2019”. Disponibili le prime versioni dei software di compilazione e controllo

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2019, approvati i nuovi modelli per la Certificazione Unica “CU 2019” 

Per il periodo d’imposta 2018, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 31 marzo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2019.

Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:

  • Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
  • Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
  • Certificazione Unica 2019 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

Obbligati alla trasmissione della certificazione sono tutti i sostituti d’imposta che nell’anno 2018 hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente o assimilato, compresi quelli che hanno corrisposto redditi di lavoro autonomo, redditi diversi, provvigioni e prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari. Stesso obbligo, anche per invio dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, alle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi nonché per l’invio dei dati relativi alle locazioni brevi.

Sanzioni per l’omesso/errato invio

Rispetto all’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle nuove certificazioni, in caso di errore/omissione nell’invio della certificazione unica, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 19 febbraio 2015 (par. 2.6 in “Finanza & Fisco” n. n. 43/2014, pag. 3016), non è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione (100 euro) di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 175 del 2014 non si applica se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo.

Pronti i software di compilazione e controllo

Disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate le prime versioni dei software che permettono di compilare e verificare le Certificazioni uniche 2019.

 Link al software di compilazione della Certificazione Unica 2019

(Versione: 1.0.0 del 07/02/2019)

Il software Certificazione Unica 2019 consente la compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Link al software di controllo

(Versione: 1.0.0 del 07/02/2019)

La procedura di controllo consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.




Aggiornato il software di compilazione della Fattura Elettronica

Rilasciata una nuova versione di compilazione della Fattura Elettronica (Software: 2.0.1 del 01/02/2019).

E’ disponibile anche una guida – pdf per l’utilizzo del software.

Il software Compilazione Fattura Elettronica consente la compilazione della comunicazione mediante una serie di domande che determinano la struttura del file xml da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e predispone i pannelli per la compilazione.

Il file generato con il presente software avrà la seguente nomenclatura: ITCodiceFiscale_12345.xml (dove il codice fiscale è quello del soggetto che trasmette la fattura)

Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link Compilazione fattura elettronica.

Quando viene avviata per la prima volta, l’applicazione potrebbe visualizzare la finestra di dialogo Avviso di protezione contenente informazioni sul fornitore del software (Agenzia delle Entrate); considerare affidabile il fornitore di software e selezionare il tasto Esegui per continuare con l’installazione.

La procedura Compilazione Fattura Elettronica (FEL18) può essere utilizzato da tutti gli operatori IVA che per predisporre le fatture elettroniche nel formato (XML) da inviare – attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) – ai propri clienti.

La procedura Compilazione Fattura Elettronica è un software stand alone installabile su PC: le informazioni tecniche sul prodotto e quelle per l’installazione sono presenti nella sezione “software” dell’area “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Una volta installata, la procedura presenta due parti principali.

La prima (detta Wizard) consente all’utente di riportare i propri dati identificativi (numero di partita IVA, nome e cognome ovvero denominazione ecc.): tale parte va compilata una sola volta poiché la procedura, poi, terrà in memoria i dati dell’utente oppure ogni qual volta si intende modificare i dati dell’utente stesso o inserire un nuovo utente.

La seconda parte della procedura consente di compilare le ulteriori informazioni della fattura (dati del cliente, numero e data della fattura, natura, quantità e qualità del bene o del servizio ceduto, nonché eventuali ulteriori dati a seconda delle caratteristiche dell’operatore).

A termine della predisposizione della fattura, la procedura genererà il file (XML) da inviare tramite PEC ovvero mediante il servizio di trasmissione presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” ovvero mediante canali telematici (web server o FTP) pre-accreditati al SdI.




Dall’Agenzia delle entrate nuovo software per compilazione della E-Fattura

Rilasciata una nuova versione di compilazione della Fattura Elettronica (Software: 2.0.0 del 21/12/2018)

Aggiornamento – Link alla Versione Software: 2.0.7 del 05/01/2021  (aggiornamento all’11 maggio 2023 – Versione Software: 2.1.3 del 01/03/2023)

E’ disponibile anche una guida – pdf per l’utilizzo del software.

La nuova release consente la compilazione delle tre tipologie di fattura elettronica: fattura Ordinaria, fattura PA e fattura Semplificata

La procedura Compilazione Fattura Elettronica (FEL18) può essere utilizzato da tutti gli operatori IVA per predisporre le fatture elettroniche nel formato (XML) da inviare – attraverso il Sistema di Interscambio1 (SdI) – ai propri clienti.

A termine della predisposizione della fattura, la procedura genererà il file (XML) da inviare tramite PEC ovvero mediante il servizio di trasmissione presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” ovvero mediante canali telematici (web server o FTP) pre-accreditati al SdI.

 




Rilasciato il software di compilazione della comunicazione dei dati delle deleghe per i servizi di Fatturazione elettronica

Per predisporre la comunicazione contenente le richieste di conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di “Fatturazione elettronica” è disponibile l’apposito pacchetto di compilazione Comunicazione Deleghe.

Per eseguire tale software è necessario utilizzare la Java Virtual Machine versione 1.7 e successive.

I file creati con tale applicazione (estensione “.dfe”), prima di essere inviati telematicamente tramite il canale Entratel, devono essere predisposti per la trasmissione utilizzando la funzionalità di “autenticazione” presente all’interno dell’applicazione Entratel – Desktop Telematico. (cfr. comunicato web pubblicato il 7.11.2018 su: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/)

Presentazione della Comunicazione Deleghe per i servizi di Fatturazione elettronica

Si ricorda che dal 6 novembre 2018, è possibile trasmettere, mediante il canale Entratel, la Comunicazione relativa alle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica secondo quanto predisposto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 5 novembre 2018.

Nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, all’interno della categoria Controlli Comunicazioni Istanze la versione 1.0.0 del 05/11/2018 relativa al modulo Controllo deleghe per i servizi di fatturazione elettronica (codice fornitura: DFE18).

Il controllo di conformità dei file contenenti tali comunicazioni è obbligatorio: gli utenti possono effettuare tale adempimento mediante la funzione Controlla del menù Documenti, a seguito della quale viene sempre prodotto il file controllato (con estensione .dcm) predisposto per la successiva fase di autenticazione.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018, recante: «Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica», pubblicato il 05.11.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Studi di settore annualità 2014, 2015 e 2016. Rilasciato il software di compilazione anomalie 2018

Il software (Versione 1.0.0 del 21 giugno 2018) è destinato ai soggetti destinatari nel 2018 di una comunicazione di cui al provvedimento prot. n. 121001/2018 relativa ad anomalie riscontrate sulla base dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore afferenti il triennio di imposta 2014-2016.

Il software consente di predisporre, per il successivo invio telematico, una comunicazione finalizzata a:

  • segnalare imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di anomalia;
  • indicare le motivazioni che hanno determinato l’anomalia riscontrata e quanto altro si ritiene rilevante rappresentare all’Amministrazione finanziaria.

Per l’invio telematico della comunicazione è sufficiente possedere il Pincode (codice personale), indispensabile per utilizzare i servizi Internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure aver ottenuto l’autorizzazione per accedere al servizio Entratel.

Chi non è in possesso del Pincode può richiederlo registrandosi ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.




Ex frontalieri o ex Aire: rilasciato il software di compilazione dell’istanza di regolarizzazione attività depositate e somme detenute all’estero

Per eseguire il software segui il link:

Versione software: 1.0.0 del 04/06/2018

(Link esterno al sito web dell’Agenzia http://www.agenziaentrate.gov.it/)




“Redditi” Sp, Sc ed Enc e modello Irap: disponibili online i software di compilazione e controllo

Disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate le prime versioni dei software che permettono di compilare e verificare i modelli dichiarativi per le società e enti non commerciali. Rilasciato anche l’applicativo per la compilazione e il controllo del modello Irap 2018. I software consentono di predisporre i file e verificare la presenza di possibili errori nei dati inseriti. Il nuovo pacchetto di software segue il rilascio dell’applicativo per il modello Redditi Persone fisiche 2018 del 10 maggio 2018.

Link alla pagine web del sito dell’Agenzia delle entrate:

Dichiarazione Redditi Società di capitali 2018: software di compilazione (versione 1.0.0) e software di controllo (versione 1.0.0)

Dichiarazione Redditi Società di persone 2018: software di compilazione (versione 1.0.0) e software di controllo (versione 1.0.0)

Dichiarazione Redditi Enti non commerciali 2018: software di compilazione (versione 1.0.0) e software di controllo (versione 1.0.0)

Dichiarazione Irap 2018: software di compilazione (versione 1.0.0) e software di controllo (versione 1.0.0)

Aggiornato il software GERICO 2018

Primo aggiornamento del prodotto software GERICO 2018 che consente il calcolo della congruità, tenuto conto della normalità economica, della coerenza economica e dell’effetto dei correttivi “crisi”, per i 193 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2017. Il software è aggiornato sia con i correttivi cassa (approvati con D.M. 23 marzo 2018) sia con quelli crisi (approvati con D.M. 23 aprile 2018). Nella nuova versione (1.0.1 del 24/05/2018), oltre ad una serie di modifiche relative a specifici studi, per tutti gli studi, con reddito d’impresa, è stata modificata la scheda “analisi normalità economica”: la dicitura “maggiori ricavi da normalità economica” è stata sostituita in “maggiori ricavi da normalità economica determinati applicando i correttivi di cassa”. Di conseguenza modificata anche la Guida operativa all’utilizzo di GERICO 2018 (versione 1.0.1 del 24 maggio 2018).

Link alla pagine web del sito dell’Agenzia delle entrate:

Studi di settore e parametri 2018: aggiornamento software di controllo

Parametri 2018: aggiornamento del software di compilazione (versione 1.0.1)

Studi di settore 2018: aggiornamento software di compilazione Gerico (versione 1.0.1)




Richiesta per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno. Nuova release del software di compilazione

Disponibile una nuova versione (versione 1.1.1) del software CIM17. Applicativo consente la compilazione delle richieste di attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall’art. 7-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18) e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle Entrate.

 

Le novità della versione 1.1.1:

  • corretto il controllo per l’ammissibilità dei comuni della Sardegna;
  • modificato il controllo di corrispondenza tra periodo di investimento e anni per i quali viene richiesto il credito.

 

Link alla versione software Versione 1.1.1 del 15/05/2018

Per saperne di più:

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017», pubblicato il 29 dicembre 2017su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017: con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d’imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all’agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili -Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»

Decreto-legge Sud. Le misure in materia di credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi

Il testo del Decreto-Legge 29 dicembre 2016, n. 243, conv., con mod., dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante: «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»




IVA TR. Aggiornati i software – Bonus gasolio. Tutto pronto per la richiesta – Depositi IVA. Le novità in vigore dal 1° aprile 2017 – IVA all’importazione: esecutività delle sentenze pro-contribuente con limiti

Modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale

Aggiornati i software di compilazione e controllo. L’aggiornamento segue, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 marzo 2017, prot. n. 59279/2017, recante: «Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati approvate con provvedimento del 21 marzo 2016»

 

Per l’ultima versione del Software di compilazione modello Iva Tr clicca sul link sotto riportato:

Versione 1.2.2 del 05/10/2017

Gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Diffuse le istruzioni per il rimborso sui quantitativi consumati nel 1° trimestre 2017

Con riferimento ai benefici per il gasolio da autotrazione, si fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata dal 1° aprile al 2 maggio 2017

Per saperne di più:

(Link sito dell’Agenzia delle Dogane)

Nota n.38666 del 30 marzo 2017 – Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel primo trimestre dell’anno 2017 – pdf

Modello di dichiarazione (formato xls) – xls

Modello di dichiarazione (formato ods) – ods

Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2017

Il quadro riepilogativo delle modifiche alla disciplina dei depositi IVA in vigore dal 1° aprile 2017

L’articolo 4, del D.L. n. 193/2016 ha ampliato le fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell’imposta; inoltre ha modificato le modalità di assolvimento dell’IVA all’atto dell’estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria. A completamento delle disposizioni suddette è intervenuto il D.M. 23 febbraio 2017, recante disposizioni in materia di “Estrazione dei beni introdotti in deposito IVA ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall’articolo 4, comma 7, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193”. Sulle modifiche citate l’Agenzia delle Dogane ha fornito con la nota prot. n. 38945 del 30 marzo 2017 una sintesi delle principali novità applicabili dal 1° aprile 2017.

Link alla nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 38945 del 30 marzo 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – DEPOSITI FISCALI – Depositi fiscali ai fini IVA – Modifiche operanti dal 1° aprile 2017 -Art. 50-bis, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427 – D.M. Mef del 23 febbraio 2017 – Provvedimento del 24 marzo 2017, prot. n. 57215/2017 – Provvedimento del 28 marzo 2017, prot. n. 59277/2017

IVA all’importazione: le sentenze pro-contribuente non sono immediatamente esecutive

Le sentenze tributarie a favore del contribuente in ambito doganale non sono immediatamente esecutive ex art. 69, del D.Lgs n. 546/1992. A tal proposito, per quanto riguarda le risorse unionali e l’IVA all’importazione, l’Agenzia delle dogane con nota 24 marzo 2017, n. 31568, nel richiamare precedenti documenti interpretativi, sottolinea che relativamente alle sentenze di condanna al rimborso di somme costituite da risorse proprie tradizionali e da IVA riscossa all’importazione, la materia resta integralmente disciplinata dalle norme di matrice unionale, sicché il rimborso di tali somme, indipendentemente dal relativo importo, può avvenire soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza favorevole al contribuente, oppure previa costituzione di apposita garanzia che potrà essere svincolata solo all’esito definitivo del giudizio, come previsto dall’art. 98, paragrafo 1, del Reg. UE n. 952/2013.

Per saperne di più:

Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario: applicazione (con limiti) in ambito doganale

CIR-Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 21 D del 23 dicembre 2015, con oggetto: TRIBUTI DOGANALI – Revisione della disciplina degli interpelli – Contenzioso tributario – Revisione del processo tributario – Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario introdotte dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546

RIS-Nota dell’Agenzia delle Dogane (RIS) prot. n. n. 31568/RU del 24 marzo 2017, con oggetto: TRIBUTI DOGANALI – Contenzioso tributario – Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario introdotte dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 – Garanzie per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente – Limiti all’applicazione in ambito doganale del D.M. Mef del 6 febbraio 2017, n. 22