Ultima chiamata per la dichiarazione IVA 2025 tardiva: termine entro il 29 luglio

Scade domani, 29 luglio 2025, il termine per la presentazione tardiva della dichiarazione IVA 2025 (relativa al periodo d’imposta 2024), non trasmessa entro la scadenza ordinaria del 30 aprile.

In base all’art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472/1997, il contribuente può ravvedersi entro 90 giorni, presentando la dichiarazione e versando una sanzione ridotta a 25 euro (pari a 1/10 del minimo edittale di 250 euro), tramite modello F24 con codice tributo 8911.

 

Oltre i 90 giorni: dichiarazione omessa

 

Decorso il termine dei 90 giorni (dunque dal 30 luglio 2025 in poi), la dichiarazione si considera omessa ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997 e si applicano sanzioni più gravi:

  • 120% dell’IVA dovuta, con un minimo di 250 euro;

 

Presentazione oltre 90 giorni ma prima di controlli: sanzione ridotta

 

Tuttavia, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 471/1997, se la dichiarazione omessa viene trasmessa oltre 90 giorni, ma prima che il contribuente riceva comunicazioni formali di accessi, ispezioni, verifiche o altri atti istruttori, e entro i termini di accertamento previsti dall’art. 57 del DPR 633/1972, allora si applica una sanzione ridotta pari al 75% dell’IVA dovuta (ossia il triplo del 25% previsto dall’art. 13 citato).

Se non è dovuta IVA, resta applicabile la sanzione minima di 250 euro.

Per i soggetti che effettuano solo operazioni esenti o non imponibili, la sanzione, in tali casi, è compresa tra 150 e 1.000 euro (art. 5, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. 471/1997).

 

Profili penali

 

L’omessa presentazione della dichiarazione IVA può configurare anche un reato tributario, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 74/2000, se l’imposta evasa è superiore a 50.000 euro per periodo d’imposta. In questi casi, è prevista la reclusione da 2 anno a 5 anni.

La non punibilità è ammessa solo se il contribuente regolarizza spontaneamente la violazione prima dell’avvio di controlli e provvede al versamento integrale di imposte, sanzioni e interessi (art. 13 del D.Lgs. 74/2000). In particolare, il citato articolo al comma 2, prevede che «I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.».




Dichiarazione IVA 2025. Rilasciato il Software di compilazione | L’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione

Rilasciato dall’Agenzia delle entrate il software IVA 2025 (Versione software: 1.0.0 del 30/01/2025) che consente la compilazione della dichiarazione modello IVA 2025 e della dichiarazione modello IVA Base 2025.

In base all’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 4, comma 4, lett. c), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225), la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025. Il citato D.P.R. 322 del 1998, non prevede un termine di consegna della dichiarazione ai soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, di cui all’art. 3, comma 3 del medesimo D.P.R, abilitati al servizio Entratel, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta. Per le sanzioni riguardanti gli adempimenti dichiarativi IVA, vedi: l’articolo 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e il Titolo II del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, Capo I dedicato ai «Delitti in materia di dichiarazione». In particolare, vedi i quattro delitti in materia di dichiarazione previsti dagli articoli da 2 a 5, che portano le rubriche seguenti: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); dichiarazione infedele (art. 4); omessa dichiarazione (art. 5). Per il Ravvedimento, vedi, lart. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, (nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 1, comma 97, lett. a), della L. 30/12/2023, n. 213), l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 1, lett. a), n. 7, dell’art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009 (nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 3, comma 2, lett. a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), subordina l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione. In alternativa, all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

 

Attenzione alle novità della casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità

Nella casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” riservata ai contribuenti esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017, chiarito che tale casella deve essere barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. n. 13 del 2024, ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017. A tal riguardo, si ricorda che l’articolo 19, comma 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, prevede tout court che per i periodi d’imposta oggetto di concordato preventivo, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, sono riconosciuti i benefici previsti al comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, «compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto». La logica dell’estensione dei benefici ai contribuenti ISA che accedono al CPB risiede nella circostanza che l’accesso al CPB e la definizione dei redditi concordati per il biennio avviene sulla base di un rapporto fiduciario che si fonda sul reciproco affidamento e trasparenza.

 

Link ai Software 2025

Dichiarazione Iva annuale 2025: software di controllo (versione 1.00)
Dichiarazione Iva annuale 2025: software di compilazione (versione 1.00)

(Link esterno verso sito dell’Agenzia delle entrate)

 

Vedi anche:

Periodo di sperimentazione dei precompilati IVA. Esteso al 2025

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Estesa al 2025 la fase di sperimentazione per la predisposizione delle bozze dei registri, …

Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni IVA 2025

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Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2025 relativa all’anno 2024.

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Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, sono stati approvati i nuovi modelli …

 

 




Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni IVA 2025

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, sono stati approvati il modello di dichiarazione annuale IVA 2025 e il modello di dichiarazione annuale IVA BASE 2025, concernenti l’anno 2024. Il punto 4.1 di tale provvedimento ha fatto rinvio ad un successivo atto per la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nei predetti modelli per via telematica.

Per questo motivo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2025, prot. n. 21479/2025 sono state approvate le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione per via telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2024 da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento dichiarativo, che provvedono direttamente all’invio, nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione. (Allegato A).

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2025, prot. n. 21479/2025, recante: «Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2025 relativa all’anno 2024». (Pubblicato il 28.01.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)




Dichiarazione IVA 2025. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2024 e benefici premiali soggetti ISA e CPB

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l’anno di imposta 2024, con le relative istruzioni, da presentare nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Si può inviare il modello entro il 28 febbraio 2025, qualora si intenda avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione IVA/2025 (Quadro VP) i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2024. A tal proposito le istruzioni 2025 ricordano che “il Quadro VP – liquidazioni periodiche IVA è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dallarticolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.

Si evidenzia che, in tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Il quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine. Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  • il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.

In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

Per quanto riguarda, invece, la compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1 si precisa che:

  • la casella del campo 4 deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell’IVA per l’intero gruppo di cui all’articolo 73;
  • il campo 5 deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno indicando la partita IVA del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo svolta”

La compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VP non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.

 

Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione IVA annuale tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, titolari di partita IVA (per gli esoneri vedi infra).

 

I termini di presentazione

 

In base all’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.

Il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, non prevede un termine di consegna della dichiarazione ai soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, di cui all’art. 3, comma 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, abilitati al servizio Entratel, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Per le sanzioni riguardanti gli adempimenti dichiarativi IVA, vedi: l’articolo 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e il Titolo II del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, Capo I dedicato ai «Delitti in materia di dichiarazione». In particolare, vedi i quattro delitti in materia di dichiarazione previsti dagli articoli da 2 a 5, che portano le rubriche seguenti: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); dichiarazione infedele (art. 4); omessa dichiarazione (art. 5). Per il Ravvedimento, vedi, lart. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

 

Versamenti e rateizzazione

 

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno (nella specie: termine prorogato al 17 marzo 2025, in quanto il 16 marzo 2025 cade di domenica) nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.

 Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 542 del 1999). Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001).

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

Riepilogando, il soggetto IVA può:

  • versare in un’unica soluzione entro il 17 marzo 2025 oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. Risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

Per le sanzioni civili tributarie riguardanti i ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione, vedi, l’art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per i reati riscossivi o legati alla indebita compensazione di crediti non spettanti, vedi, l’art. 10-ter (Omesso versamento di IVA) e l’articolo 10-quater (Indebita compensazione) del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

 

Contribuenti esonerati dalla dichiarazione IVA

 

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, i seguenti soggetti d’imposta:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’ 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
  • i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (vedi: circolare n. 32 del 5 dicembre 2023, par. 3. Modifiche al regime forfetario: superamento del limite di 100.000 euro – tale chiarimento è collegato alla “nuova” speciale causa di fuoriuscita “immediata” dal regime forfetario, consistente nel superamento della soglia di 100mila euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno);
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’ 34, comma 6;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. circolari 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986);

Con le circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986, è stato precisato che nel caso in cui l’imprenditore individuale conceda in affitto l’unica azienda di cui è titolare viene sospesa la partita IVA. Ciò è stato consentito al fine di evitare l’osservanza di tutti gli adempimenti previsti nel titolo II del DPR n. 633 del 1972 per il periodo di durata dell’affitto. Pertanto, ove nel periodo di affitto il titolare dell’azienda ponga in essere cessioni di beni facenti parte della azienda stessa, l’operazione deve essere assoggettata ad IVA e devono essere osservati i conseguenti adempimenti di fatturazione, registrazione, liquidazione e versamento dell’imposta e presentazione della relativa dichiarazione annuale.

  • i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter);
  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale di cui all’ art. 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Utilizzo del credito IVA 2024

 

Nel Rigo VX5 è indicata la parte di credito che si intende portare in detrazione dall’IVA dovuta nell’anno successivo (compensazione “verticale” nel 2025), ovvero che si intende compensare nel Modello F24 (compensazione “orizzontale” nel 2025 con tributi/contributi).

Nelle istruzioni al Rigo VX5 chiarito che va indicato “l’importo che si intende riportare in detrazione nell’anno successivo o che si intende compensare nel modello F24”. Nella medesime istruzioni chiarito che i sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, “l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 1, lett. a), n. 7, dell’art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, subordina l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile. Il limite è elevato a 50.000 euro per le start up innovative dall’art. 4, comma 11-novies, del decreto-legge n. 3 del 2015”. La compensazione “verticale” non è, invece, soggetta ad alcuna limitazione.

Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall’art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, vedi provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010.

Il credito indicato nel rigo VX5, per la parte eventualmente derivante dal rigo VL11, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 8, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322 del 1998).

Si ricorda che ai sensi dell’art. 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per le società e gli enti di comodo il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Si evidenzia, inoltre, che, come precisato con la circolare n. 25 del 4 maggio 2007, l’ultimo periodo del citato comma 4, dell’art. 30, della legge n. 724 del 1994, prevede la perdita definitiva del credito IVA annuale per i soggetti che riscontrano la presenza congiunta delle seguenti condizioni:

  • società di comodo, oltre che nel presente esercizio, anche nel 2022 e nel 2023;
  • società che nel triennio 2022-2024 non ha effettuato operazioni rilevanti ai fini dell’IVA non inferiori all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui all’art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994.

In caso di Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti, il credito d’imposta annuale maturato dallo stesso non può essere utilizzato in compensazione ai sensi del citato art. 17 con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti (art. 4, comma 4, del D.M. 6 aprile 2018).

 

Benefici premiali soggetti ISA – Esonero dal visto di conformità o dalla garanzia per il rimborso IVA (§ 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 aprile 2024, prot. n. 205127/2024)

 

Per quanto concerne il beneficio di cui alla lettera b) del comma 11 dell’ articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono state previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente (per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, vedi infra).

Nella prima ipotesi è statuito che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale (2025) per l’anno di imposta 2024, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

Nella seconda ipotesi è statuito che, all’attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2024, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5 calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

Si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro annui, considerato quanto disposto dall’articolo 38-bis, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

In questo caso l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di rimborso effettuate nell’anno è pari a 70.000 euro nella prima ipotesi e 50.000 euro nella seconda.

Sul punto, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 9 settembre 2019 (§ 7.4 — in “Finanza & Fisco” n. 25/2019, pag. 1297) ha chiarito che la “soglia complessiva dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, pari a 50.000 euro, si riferisce alle richieste di compensazione o di rimborso effettuate nell’anno, sebbene la disciplina di riferimento in tema di compensazione o rimborso dei crediti IVA, fissi i limiti per l’apposizione del visto di conformità ovvero la prestazione della garanzia con riferimento a ciascun periodo d’imposta. … a nulla rilevando che gli stessi si riferiscono a due periodi d’imposta diversi”.

 

Le principali modifiche ai modelli

 

Si illustrano di seguito le principali modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2025.

 

Frontespizio – Firma della dichiarazione – La casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità

 

Nella casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” riservata ai contribuenti esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017, chiarito che tale casella deve essere barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. n. 13 del 2024, ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017. A tal riguardo, si ricorda che l’articolo 19, comma 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, prevede tout court che per i periodi d’imposta oggetto di concordato preventivo, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, sono riconosciuti i benefici previsti al comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, «compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto». La logica dell’estensione dei benefici ai contribuenti ISA che accedono al CPB risiede nella circostanza che l’accesso al CPB e la definizione dei redditi concordati per il biennio avviene sulla base di un rapporto fiduciario che si fonda sul reciproco affidamento e trasparenza.

 

Quadro VM – Versamenti auto F24 elementi identificativi

 

Il quadro è stato rinominato in “Versamenti auto F24 elementi identificativi” per dare seguito a quanto previsto dall’ art. 1, comma 93, della legge n. 213 del 2023.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 93, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024 – in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2485), ha estenso alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell’Unione europea. In particolare, il citato comma 93 ha introdotto il comma 9-ter all’articolo 1 decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In tale nuovo comma si prevede che, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, di cui all’articolo 71 del D.P.R. n. 633 del 1972, si applicano gli obblighi di: trasmissione, a corredo della richiesta di immatricolazione, di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna; verifica da parte dell’Agenzia delle entrate della sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA mediante modello F24-elementi identificativi. Inoltre, per dare attuazione ai citati obblighi con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 luglio 2024, prot. n. 296689/2024, sono stati definiti i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter dell’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all’articolo 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con il citato provvedimento sono, inoltre, stabilite le modalità e i termini delle verifiche, propedeutiche all’immatricolazione, che gli uffici dell’Agenzia delle entrate devono effettuare nelle ipotesi in cui non sia previsto il versamento dell’IVA con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” in occasione dell’introduzione del territorio dello Stato di veicoli provenienti dai territori degli Stati di cui all’articolo 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Quadro VO – Comunicazione delle opzioni e revoche

 

Regime speciale IVA organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps)

 

Nella sezione 1 (opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto), è stato previsto il rigo VO18 riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno scelto di optare, nell’ anno oggetto della presente dichiarazione, per l’applicazione del regime previsto dall’art. 1, commi da 54 a 63, della legge n. 190 del 2014.

Si ricorda che il comma 15-quinquies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con mod. dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, prevede che «In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all’articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». Qualora al 1° gennaio 2024 le disposizioni del codice del Terzo settore (CTS) riguardanti il trattamento fiscale di organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS) non abbiano ancora trovato applicazione, a partire da tale data le OdV e le APS che nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 65.000 usufruiranno, ai soli fini dell’IVA, della disciplina prevista per i contribuenti del regime c.d. “forfetario” previsto dalla legge n. 190 del 2014. Tali enti, quindi:

  • emetteranno fattura senza addebitare l’IVA in via di rivalsa e non potranno detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto;
  • saranno esonerati dagli obblighi di versamento dell’IVA, di presentazione della dichiarazione IVA e delle relative comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
  • saranno tenuti ad integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Resta fermo, per gli stessi, l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, nonché di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Infine, il successivo comma 15-sexies, prevedendo che: «Le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies rilevano ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto», circoscrive all’IVA l’ambito applicativo delle disposizioni in argomento.

Si ricorda ancora, che ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA. Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine è prevista nel frontespizio del modello REDDITI 2025 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti. Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si rende necessario esclusivamente nell’ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come precisato dalla circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, qualora l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.

Il quadro deve essere compilato per comunicare, mediante la barratura della casella corrispondente, l’opzione o la revoca delle modalità di determinazione dell’imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio.

 

Regime agevolato per primo insediamento di imprese giovanili in agricoltura – Art. 4, comma 1, legge 15 marzo 2024, n. 36

 

Nella sezione 2 (opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi), è stato introdotto il rigo VO27, riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 36 del 2024. Nel dettaglio, la casella 1 del citato Rigo VO27, deve essere barrata dalle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato, nell’anno 2024, per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, comma 1, della Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo». L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi. Il regime agevolativo è riconosciuto nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

Prospetto riepilogativo IVA 26 PR/2025 – Quadro VW – Liquidazione dell’imposta annuale di gruppo

 

Nel rigo VW 26 è stato introdotto il campo 2, che deve essere compilato per indicare i crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative, non più rientranti nella disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994.

 

Vedi anche: Passaggio al regime forfetario. Gli adempimenti in dichiarazione IVA 2025 legati alla rettifica della detrazione

 




Passaggio al regime forfetario. Gli adempimenti in dichiarazione IVA 2025 legati alla rettifica della detrazione

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, sono stati approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l’anno di imposta 2024.

L’art. 19-bis2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che la detrazione dell’IVA relativa agli acquisti di beni e servizi deve essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione dei beni e servizi.

In particolare, prevede che

  • se «mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione» (comma 3);
  • ai fini della rettifica, «i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione» (comma 8);
  • le rettifiche delle detrazioni «sono effettuate nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie» (comma 9).

Ad esempio, per un bene ammortizzabile entrato in funzione nel 2021, il cui quinquennio scade nel 2025, è necessario restituire un quinto dell’IVA detratta (per gli immobili, la rettifica deve essere effettuata per decimi, tenendo conto non dell’entrata in funzione, ma della data di acquisto o ultimazione del fabbricato).

Inoltre, l’articolo 1, comma 61, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), prescrive che: «Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un’analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie».

A tal fine, nelle istruzioni sono stati indicati gli adempimenti che i contribuenti che fino al 31 dicembre 2024 hanno operato in regime IVA ordinario e che dal 1° gennaio 2025, passano al regime forfetario, devono porre in essere. Queste le istruzioni: “I soggetti che a partire dall’anno d’imposta 2025 si avvalgono del regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, devono indicare nel rigo VF70 l’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all’art. 1, comma 61, della legge n. 190 del 2014.
Lo stesso rigo deve essere compilato nella dichiarazione relativa all’anno in cui è avvenuto il passaggio al regime ordinario indicando l’eventuale imposta a credito per effetto della rettifica della detrazione di cui all’art. 1, comma 61, della legge n. 190 del 2014”.

Per semplificare il calcolo delle rettifiche da indicare nel quadro VF della dichiarazione IVA, le istruzioni alla compilazione del modello riportano in appendice l’apposito prospetto D. È previsto un apposito rigo per ogni tipologia di rettifica disciplinata dall’art. 19-bis2. I relativi importi devono essere indicati con il segno (+) o (–) a seconda che si tratti di un aumento o di una diminuzione della detrazione. In particolare, in relazione al “Rigo 3, rettifica per mutamenti di regime fiscale”, chiarito che qualora mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportino la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, deve essere effettuata una rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione

In tale ipotesi rientrano i seguenti casi: (omissis)

  • passaggio dal regime ordinario IVA al regime forfetario disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • passaggio dal regime forfetario disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al regime ordinario”.

 

Al riguardo, si richiama, la circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007 – recante chiarimenti sul regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria per il 2008 – in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2022, pag. 2543) – dove, al paragrafo 3.1.4 (in “Finanza & Fisco” n. 47/2007, pag. 4041), è stato precisato che l’“applicazione del regime dei contribuenti minimi comporta la rettifica dell’IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, ai sensi dell’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633 del 1972.”. Ai fini della rettifica in rassegna si rimanda ai chiarimenti della circolare n. 10/E del 2016, paragrafo 4.1.3 (in “Finanza & Fisco” n. 1/2016, pag. 55). Sull’argomento, vedi anche: “La rettifica della detrazione IVA per l’ingresso al regime forfetario” di Marco Peirolo (in “Finanza & Fisco” n. 37/2018, pag. 2580).

Inoltre, i contribuenti in parola dovranno barrare la casella del Rigo VA14. Tale rigo deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione intendono avvalersi del regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, deve essere barrata la casella 1 per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente all’applicazione del regime.

 

Vedi anche: Dichiarazione IVA 2025. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2024 e benefici premiali soggetti ISA e CPB

 




Approvata la versione definitiva della dichiarazione IVA 2025

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l’anno di imposta 2024, con le relative istruzioni, da presentare nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

 

Principali modifiche ai modelli

Si illustrano di seguito le principali modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2025.

 

QUADRO VM – VERSAMENTI AUTO F24 ELEMENTI IDENTIFICATIVI

 

Il quadro è stato rinominato in “Versamenti auto F24 elementi identificativi” per dare seguito a quanto previsto dall’ art. 1, comma 93, della legge n. 213 del 2023.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 93, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024 in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2485), ha estenso alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell’Unione europea. In particolare, il citato comma 93 ha introdotto il comma 9-ter all’articolo 1 decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In tale nuovo comma si prevede che, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, di cui all’articolo 71 del D.P.R. n. 633 del 1972, si applicano gli obblighi di: trasmissione, a corredo della richiesta di immatricolazione, di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna; verifica da parte dell’Agenzia delle entrate della sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA mediante modello F24-elementi identificativi. Inoltre, per dare attuazione ai citati obblighi con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 luglio 2024, prot. n. 296689/2024, sono stati definiti i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter dell’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all’articolo 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con il citato provvedimento sono, inoltre, stabilite le modalità e i termini delle verifiche, propedeutiche all’immatricolazione, che gli uffici dell’Agenzia delle entrate devono effettuare nelle ipotesi in cui non sia previsto il versamento dell’IVA con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” in occasione dell’introduzione del territorio dello Stato di veicoli provenienti dai territori degli Stati di cui all’articolo 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

QUADRO VO – COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI E REVOCHE

 

Regime speciale IVA organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps)

Nella sezione 1 (opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto), è stato previsto il rigo VO18 riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno scelto di optare, nell’ anno oggetto della presente dichiarazione, per l’applicazione del regime previsto dall’art. 1, commi da 54 a 63, della legge n. 190 del 2014.

Si ricorda che il comma 15-quinquies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con mod. dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, prevede che «In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all’articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». Qualora al 1° gennaio 2024 le disposizioni del codice del Terzo settore (CTS) riguardanti il trattamento fiscale di organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS) non abbiano ancora trovato applicazione, a partire da tale data le OdV e le APS che nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 65.000 usufruiranno, ai soli fini dell’IVA, della disciplina prevista per i contribuenti del regime c.d. “forfetario” previsto dalla legge n. 190 del 2014. Tali enti, quindi:

  • emetteranno fattura senza addebitare l’IVA in via di rivalsa e non potranno detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto;
  • saranno esonerati dagli obblighi di versamento dell’IVA, di presentazione della dichiarazione IVA e delle relative comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
  • saranno tenuti ad integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Resta fermo, per gli stessi, l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, nonché di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Infine, il successivo comma 15-sexies, prevedendo che: «Le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies rilevano ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto», circoscrive all’IVA l’ambito applicativo delle disposizioni in argomento.

Si ricorda ancora, che ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA. Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine è prevista nel frontespizio del modello REDDITI 2025 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti. Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si rende necessario esclusivamente nell’ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come precisato dalla circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, qualora l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.

Il quadro deve essere compilato per comunicare, mediante la barratura della casella corrispondente, l’opzione o la revoca delle modalità di determinazione dell’imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio.

Regime agevolato per primo insediamento di imprese giovanili in agricoltura – Art. 4, comma 1, legge 15 marzo 2024, n. 36

Nella sezione 2 (opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi), è stato introdotto il rigo VO27, riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 36 del 2024. Nel dettaglio, la casella 1 del citato Rigo VO27, deve essere barrata dalle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato, nell’anno 2024, per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, comma 1, della Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo». L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi. Il regime agevolativo è riconosciuto nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO IVA 26 PR/2025 – QUADRO VW – LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA ANNUALE DI GRUPPO

 

Nel rigo VW 26 è stato introdotto il campo 2, che deve essere compilato per indicare i crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative, non più rientranti nella disciplina delle società di comodo di cui all’art 30 della legge n. 724 del 1994.