Aiuti di Stato. Diffuse le FAQ dell’Entrate sulla compilazione dichiarazioni 2021 (Irap e Redditi Pf. Sp, Sc ed Enc 2021)  

I contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate, l’indennità pari a 600 euro erogate da INPS agli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti e i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato.

Sono solo alcune della risposte pubblicate dall’Agenzia delle entrate sugli obblighi dichiarativi dei contributi e delle indennità erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito si pubblica la raccolta aggiornata al 27 agosto 2021.

 

Dichiarazione Irap 2021: faq sulla compilazione degli aiuti di Stato

 

Con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020 ad opera dell’art. 1-bis del D.L. n. 73 del 2021, introdotto in sede di conversione (legge n. 106 del 23 luglio 2021), la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei contributi e delle indennità erogati a seguito dell’emergenza da COVID-19 non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti in materia di aiuti di Stato. Con un’avvertenza pubblicata il 27 luglio 2021 sul sito dell’Agenzia delle entrate, nelle pagine relative a ciascun modello REDDITI e IRAP 2021, è stato chiarito che i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità, non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo (REDDITI), e nei quadri di determinazione del valore della produzione (IRAP). Con la medesima avvertenza, l’Agenzia delle entrate ha precisato che i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli. Al riguardo, si chiede quali siano le conseguenze per un contribuente che abbia presentato la dichiarazione dei redditi e/o IRAP in data successiva alla pubblicazione della predetta avvertenza, esponendo i contributi e le indennità in questione secondo le modalità previste nelle relative istruzioni, senza tenere conto delle indicazioni fornite con la stessa avvertenza.

Nel caso prospettato non ci sono conseguenze per il contribuente. Ovviamente, i dati indicati nel prospetto degli aiuti di Stato con riferimento ai codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP) non saranno inviati dall’Agenzia delle entrate al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), ai fini della relativa registrazione.

 

I contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate vanno indicati anche nel prospetto aiuti di Stato del modello IRAP con il codice 8 in quanto sono detassati? Si ritiene che la risposta sia negativa in quanto si duplicherebbe l’importo.

Si conferma che i dati dei contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia non vanno indicati anche nel prospetto aiuti di Stato del modello IRAP.

 

Si chiede conferma che le somme erogate da altre amministrazioni (ad esempio, l’indennità pari a 600 euro erogata da INPS agli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti) non vadano indicate nel prospetto aiuti di Stato.

Si conferma che tali somme non vanno indicate nel prospetto aiuti di Stato in quanto non siamo in presenza di aiuti fiscali automatici ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115.

 

Per i soggetti che determinano il valore della produzione da bilancio i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate vanno indicati nel modello IRAP fra le variazioni in diminuzione IQ37 con codice generico 99?

I contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia vanno indicati tra le variazioni in diminuzione con codice 99 qualora nel conto economico siano stati indicati in una voce rilevante ai fini IRAP.

 

Per coloro che determinano il valore della produzione con il metodo fiscale (sez. I art. 5-bis, modello IRAP) i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate vanno indicati nel quadro IQ?

I contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia non vanno indicati nel quadro IQ da parte dei soggetti che applicano l’art. 5-bis del D.Lgs. n. 446 del 1997.

 

Si chiede se il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 D.L. n. 34/2020 e il credito d’imposta locazioni di cui all’art. 28 D.L. n. 34/2020 debbano essere indicati nel quadro RE e se debbano essere riportati nel quadro RS e nel mod. IRAP, nonché nel quadro RU.

I predetti crediti d’imposta non vanno indicati nel quadro RE e neppure nel modello IRAP ma unicamente nel quadro RU e nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS.

 

Si chiede conferma che i finanziamenti garantiti MISE 100% o 80% (e i relativi interessi) non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato, né deve essere indicato il risparmio d’imposta derivante dagli stessi.

Si conferma che i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato.

 

Dichiarazione Redditi Pf. Sp, Sc ed Enc 2021: faq sulla compilazione degli aiuti di Stato

 

Con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020 ad opera dell’art. 1-bis del D.L. n. 73 del 2021, introdotto in sede di conversione (legge n. 106 del 23 luglio 2021), la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei contributi e delle indennità erogati a seguito dell’emergenza da COVID-19 non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti in materia di aiuti di Stato. Con un’avvertenza pubblicata il 27 luglio 2021 sul sito dell’Agenzia delle entrate, nelle pagine relative a ciascun modello REDDITI e IRAP 2021, è stato chiarito che i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità, non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo (REDDITI), e nei quadri di determinazione del valore della produzione (IRAP). Con la medesima avvertenza, l’Agenzia delle entrate ha precisato che i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli. Al riguardo, si chiede quali siano le conseguenze per un contribuente che abbia presentato la dichiarazione dei redditi e/o IRAP in data successiva alla pubblicazione della predetta avvertenza, esponendo i contributi e le indennità in questione secondo le modalità previste nelle relative istruzioni, senza tenere conto delle indicazioni fornite con la stessa avvertenza.

Nel caso prospettato non ci sono conseguenze per il contribuente. Ovviamente, i dati indicati nel prospetto degli aiuti di Stato con riferimento ai codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP) non saranno inviati dall’Agenzia delle entrate al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), ai fini della relativa registrazione.

 

In presenza dei codici aiuto 20, 22, 23, 27, 28 (contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate), indicati nella “Tabella codici aiuti di Stato” posta in calce alle istruzioni dei modelli Redditi, nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS non deve essere riportato l’importo accreditato al contribuente in quanto tale dato è conosciuto dall’Agenzia e quindi recuperabile per la sua registrazione nel RNA. Corretto?

Esatto. Infatti, il software di compilazione messo a disposizione dall’Agenzia non consente l’indicazione nel prospetto aiuti di Stato dell’importo dei contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia in quanto il dato non è necessario perché recuperabile.

 

In presenza di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate, al fine di stabilire in quale periodo effettuare l’annotazione nel prospetto aiuti di Stato, si può fare riferimento alla data dell’accreditamento?

Si conferma che per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia al fine di stabilire il momento da cui decorre l’obbligo di compilazione del prospetto aiuti occorre aver riguardo alla data di erogazione del contributo.

 

Per i crediti d’imposta da indicare nel prospetto aiuti di Stato, l’importo dell’aiuto è pari al dato del credito maturato indicato nel quadro RU?

Esatto. Infatti, il software di compilazione messo a disposizione dall’Agenzia “ribalta” in automatico l’importo dei crediti d’imposta considerati aiuti di Stato, per quanto maturato, nel prospetto aiuti di Stato.

 

Si chiede conferma che le somme erogate da altre amministrazioni (ad esempio, l’indennità pari a 600 euro erogata da INPS agli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti) non vadano indicate nel prospetto aiuti di Stato.

Si conferma che tali somme non vanno indicate nel prospetto aiuti di Stato in quanto non siamo in presenza di aiuti fiscali automatici ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115.

 

Per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate occorre indicare anche il risparmio d’imposta?

Per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia non va riportato alcun importo nel prospetto aiuti di Stato, neppure il risparmio d’imposta conseguente alla loro detassazione.

 

Si chiede se il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 D.L. n. 34/2020 e il credito d’imposta locazioni di cui all’art. 28 D.L. n. 34/2020 debbano essere indicati nel quadro RE e se debbano essere riportati nel quadro RS e nel mod. IRAP, nonché nel quadro RU.

I predetti crediti d’imposta non vanno indicati nel quadro RE e neppure nel modello IRAP ma unicamente nel quadro RU e nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS.

 

Si chiede conferma che i finanziamenti garantiti MISE 100% o 80% (e i relativi interessi) non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato, né deve essere indicato il risparmio d’imposta derivante dagli stessi.

Si conferma che i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato.

 

Dalla lettura delle istruzioni del quadro RU sembra emergere un diverso trattamento, dal punto di vista della nozione di “aiuto di Stato”, del credito d’imposta botteghe e negozi e del credito d’imposta locazioni. Per il primo, infatti, nel modello Redditi PF non vi è alcun cenno alla compilazione del prospetto aiuti di Stato del quadro RS. Viceversa, per il credito d’imposta locazioni di cui all’art. 28 D.L. 34/2020, nelle istruzioni si legge che “il credito d’imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401”. In base a quanto sopra riportato è pertanto corretto concludere che il credito d’imposta botteghe e negozi non deve essere incluso nel prospetto aiuti di Stato (in cui non è peraltro prevista alcuna codifica dedicata a tale credito), contrariamente al credito d’imposta locazioni? Medesime questioni si pongono per altri crediti d’imposta. Ad esempio, per il credito d’imposta per le spese di sanificazione ex art. 125 D.L. n. 34/2020 le istruzioni al quadro RU non rimandano alla compilazione del prospetto aiuti di Stato, mentre tale rinvio è presente per il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 D.L. n. 34/2020.

Il credito d’imposta botteghe e negozi (art. 65 del D.L. n. 18 del 2020) e il credito d’imposta spese di sanificazione (art. 125 del D.L. n. 34 del 2020) non sono stati qualificati aiuti di Stato dalla norma istitutiva, non ravvisandosene gli estremi, e, pertanto, non vanno riportati nel relativo prospetto presente nel quadro RS.

 

Vedi anche:

Contributi e indennità Covid – Detassazione e collocazione nella dichiarazione dei redditi

 

Aiuti Covid-19: ulteriori precisazioni sugli obblighi dichiarativi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 618 del 20 settembre 2021: «AIUTI COVID-19 – Aiuti di Stato – Dichiarazioni 2021 e compilazione del quadro RS – Aiuti, a livello statale e regionale, erogati durante e/o a causa dell’emergenza pandemica – Detassazione dei contributi e delle indennità COVID-19 – Art. 10-bis, del D.L. 28/10/2020, n. 137, conv., con mod., dalla L. 18/12/2020, n. 176 (cd. Decreto Ristori) – Art. 1-bis, del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106»

 

 




Dichiarazioni 2021 Irap, Redditi Pf, Sp, Sc ed Enc. Non va compilato il prospetto degli aiuti di Stato se i codici aiuto sono 24 (REDDITI) e 8 (IRAP)

 

Modelli dichiarativi Irap, Redditi Pf, Sp, Sc ed Enc: avvertenza

 

 

L’art. 1-bis del D.L. n. 73 del 2021, introdotto in sede di conversione (legge n. 106 del 2021), ha abrogato il comma 2 dell’art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020. Pertanto, l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 del citato art. 10-bis, che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».
I soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono, quindi, indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli REDDITI, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16). Inoltre, i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP).
Resta fermo che i contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI e IRAP seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto della presente avvertenza.




Dichiarazioni 2021, p.i. 2020. Raffica di modifiche per modelli, istruzioni e software

Disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate le versioni aggiornate (all’8 giugno 2021) dei software 2021 che permettono di compilare e verificare i modelli dichiarativi di persone fisiche, società e enti non commerciali. Le modifiche seguono i recenti aggiornamenti, introdotti con i comunicati dell’8 giugno 2021, delle istruzioni delle dichiarazioni dei redditi 2021.

Link alla pagine web del sito dell’Agenzia delle entrate:

 

Modello Consolidato nazionale e mondiale 2021

 

Modello Consolidato nazionale e mondiale 2021: aggiornamento software di compilazione (versione n. 1.0.1)

Modello Consolidato nazionale e mondiale 2021: aggiornamento software di controllo (versione n. 1.0.1)

 

Redditi Enc 2021

 

Modello Redditi Enti non commerciali 2021: aggiornamento software di compilazione (versione n. 1.0.1)

Modello Redditi Enti non commerciali 2021: aggiornamento software di controllo (versione n. 1.0.1)

Le istruzioni per la compilazione sono state aggiornate l’8 giugno 2021. Motivi dell’aggiornamento

 

 

RedditiOnLine SC 2021

 

Modello Redditi Società di capitali 2021: aggiornamento software di compilazione (versione n. 1.0.1)

Modello Redditi Società di capitali 2021: aggiornamento software di controllo (versione n. 1.0.1)

Il modello Sc e le istruzioni per la compilazione sono stati aggiornati l’8 giugno 2021. Motivi dell’aggiornamento

 

RedditiOnLine Sp 2021

 

Modello Redditi Società di persone 2021: aggiornamento software di compilazione (versione n. 1.0.1)

Modello Redditi Società di persone 2021: aggiornamento software di controllo (versione n. 1.0.1)

Il modello Redditi Sp e le istruzioni per la compilazione sono stati aggiornati il 8 giugno 2021. Motivi dell’aggiornamento

 

Modello Irap 2021

 

Modello Irap 2021: aggiornamento software di compilazione (versione n. 1.0.1)

Modello Irap 2021: aggiornamento software di controllo (versione n. 1.0.1)

Il modello Irap e le istruzioni per la compilazione sono stati aggiornati il 28 aprile 2021. Motivi dell’aggiornamento

 

RedditiOnLine Pf 2021

 

Modello Redditi Persone fisiche 2021: aggiornamento software di compilazione (versione n. 1.0.1)

Modello Redditi Persone fisiche 2021: aggiornamento software di controllo (versione n. 1.0.1)

Modelli e istruzioni aggiornati il 28 maggio 2021. Motivi dell’aggiornamento




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16/17 del 2021

 

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Speciale Modulistica 2021

Modelli dichiarativi dei redditi p.i. 2020
Modelli e istruzioni

 

Modello “REDDITI SP” 2021 per società di persone ed equiparate. Le principali novità

Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi delle società di persone ed equiparate, da presentare in via telematica entro il 30 novembre (cfr. art. 2, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), tiene conto delle nuove disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2020.

Continua a leggere →

 

Redditi 2021-SP per le società di persone ed equiparate

 

Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2021, prot. n. 28970/2021, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2021-SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi».

 

Il modello e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 06.05.2021 e tengono conto delle modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 29 aprile 2021.

 

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Modello “REDDITI SP” 2021 per società di persone ed equiparate. Le principali novità

Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi delle società di persone ed equiparate, da presentare in via telematica entro il 30 novembre (cfr. art. 2, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), tiene conto delle nuove disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2020.

 

 Si ricorda che devono utilizzare il modello “Redditi Sp 2021”:

  • le società semplici;
  • le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
  • le società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza);
  • le società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
  • le associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (cointestatari della licenza o entrambi imprenditori);
  • gruppi europei di interesse economico (Geie).

 

 

 Non devono, invece, presentare il modello “Redditi Sp 2021”:

  • le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il modello Redditi Persone fisiche);
  • le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il modello Redditi Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il modello Redditi enti non commerciali ed equiparati);
  • i condomini che devono, invece, presentare la dichiarazione modello 770 se, in qualità di sostituti d’imposta, hanno effettuato ritenute.

 

In sintesi, le principali novità contenute nel modello “Redditi Sp 2021”, periodo d’imposta 2020:

 

Errori contabili

 

Nel frontespizio è stata prevista la nuova casella “Dichiarazione integrativa errori contabili” (art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/98). Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

 

 

Contributi a fondo perduto e indennità Covid

 

Nei quadri RF, RG e RE è stata prevista l’indicazione dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito.

 

Reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria

 

Quadro RF rigo RF55 “altre variazioni in diminuzione”, codice 83. Va indicato con il codice 83, l’ammontare dei contributi a fondo perduto indicati a conto economico che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020:

  • art. 25 del D.L. n. 34/2020 – Contributo a fondo perduto previsto dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, conv., con mod., dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. “Decreto Rilancio”) – Disposizioni attuative: provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2020, pag. 779) – Prassi: circolari n. 15/E del 13 giugno 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 17/2020, pag. 847), n. 22/E del 21 luglio 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 21/2020, pag. 1229), n. 25/E del 20 agosto 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 22/2020, pag. 1310);
  • art. 59 del D.L. n. 104/2020 – Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici di comuni ad alta vocazione turistica previsto dall’art. 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conv., con mod., dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, cd. “Decreto Agosto” – Disposizioni attuative: Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2020, prot. n. 352471/2020 (in “Finanza & Fisco” n. 29/2020, pag. 1862);
  • art. 1 del D.L. n. 137/2020 – Contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Ristori” (Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2020, pag. 2409), a favore dei titolari di partita IVA che, sulla base della codifica ATECO, esercitano l’attività prevalente in uno dei settori economici individuati dallo stesso decreto legge “Ristori” con una specifica tabella contenuta nell’allegato 1;
  • art. 2 del D.L. n. 149/2020 (cd. D.L. “Ristori bis”) poi trasfuso nel articolo 1-bis del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2020, pag. 2412) – Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
  • art. 2 del D.L. n. 172/2020 (cd. D.L. “Natale”) – Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione previsto dall’art. 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, conv., con mod., dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6.

I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e, pertanto, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS).

 

Quadro RF rigo RF55 “altre variazioni in diminuzione”, codice 84. Va indicato con il codice 84, l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. Le disposizioni si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe (art. 10-bis del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2020, pag. 2432, rubricato: Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all’emergenza COVID-19).

 

 

Reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata

 

Quadro RG rigo RG10 “altri componenti positivi”, codici 27 e 28. Va indicato con il codice 27, l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 59 del D.L. n. 104, art. 1 del D.L. n. 137 e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172 (vedi sopra); al codice 28, l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione (art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) (vedi sopra).

 

 

Naturalmente, la sopra citate variazioni in aumento indicate nel rigo RG10 con i codici 27 e 28 devono essere poi “sterilizzate” con le variazioni in diminuzione di cui al rigo RG22 con il codici 47 e 48.

In particolare, nel rigo RG22, va indicato con il codice:

47, l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, già indicati nel rigo RG10 con il codice 27. I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle con- dizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e, pertanto, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS;

48, l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, già indicati nel rigo RG10 con il codice 28, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. Le disposizioni si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe (art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).

 

 

Redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni

(Per le società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni).

 

Nella colonna 1 del rigo RE3, va indicato l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (da non riportare nella colonna 2), previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 1 del D.L. n. 137 e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172 (vedi sopra). I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e, pertanto, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS.

 

 

Commercializzazione di piante vive, floricoltura e oleoturismo

 

Nel quadro RD (Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole) è stata modificata la sezione III per tenere conto dei redditi derivanti dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, di cui all’art. 2135 del codice civile (art. 1, comma 225, della legge n. 160 del 2019), nonché delle novità riguardanti i redditi derivanti dallo svolgimento delle attività di oleoturismo (art. 1, commi 513 e 514, della legge n. 160 del 2019).

 

Si ricorda che il quadro RD va compilato dalle società di persone e dai soggetti equiparati, ad esclusione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice. In particolare, le sezioni I e II sono utilizzate per la dichiarazione del reddito derivante dall’attività di allevamento di animali e da quella diretta alla produzione di vegetali eccedenti il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR, qualora detti redditi siano determinati ai sensi del comma 5 dell’art. 56 (sez. I) del TUIR e del comma 1 dell’art. 56-bis (sez. II) del TUIR. La sezione III va utilizzata per la dichiarazione del reddito derivante dalle altre attività agricole ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 56-bis del TUIR, nonché del reddito derivante dall’attività di agriturismo di cui alla legge n. 96 del 2006 determinato secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991.

 

Nella colonna 4, va indicato l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all’art. 56-bis, comma 3-bis del TUIR, (comma introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, dall’art. 1, comma 225, della legge n. 160 del 2019). Pertanto, sezione III vanno, dichiarati anche i redditi derivanti dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’art. 2135 del c.c., nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici.

Nella colonna 6, va indicato l’ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell’attività di enoturismo, di cui ai commi da 502 a 505, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di oleoturismo, di cui ai commi 513 e 514, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

Si ricorda che i commi 513 e 514, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2156), hanno esteso, dal 1° gennaio 2020, alle attività di “oleoturismo” – che vengono contestualmente definite – le disposizioni della legge di bilancio 2018 relative all’attività di enoturismo. Nello specifico, il comma 513 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 502 a 505 della legge n. 205 del 2017 (di bilancio 2018) – relative all’attività di enoturismo – alle attività di “oleoturismo”. La disciplina richiamata prevede, in particolare, l’estensione a coloro che svolgono attività di enoturismo della determinazione forfetaria del reddito imponibile, ai fini IRPEF, con un coefficiente di redditività del 25 per cento e, a talune condizioni, di un regime forfettario dell’IVA. Le attività di “oleoturismo”, in base al comma 514, sono tutte quelle di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

 

 

Si evidenzia che l’impresa può scegliere di determinare il reddito in modo ordinario, anziché secondo il criterio forfetario, compilando il quadro RF o RG.

 

Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020 e rivalutazione gratuita dei beni e con efficacia immediata per alberghi e terme

 

Nel quadro RQ sono state previste la sezione XXIV per i soggetti che intendono avvalersi della “Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni” (art. 110 del D.L. n. 104 del 2020) e la sezione XXV, per gestire la “Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale” (art. 6-bis del D.L. n. 23 del 2020).

 

Superbonus e bonus facciate

 

Il quadro RN (rigo RN17) è stato aggiornato al fine di consentire l’indicazione delle spese di riqualificazione energetica per il calcolo della detrazione nella misura del 110 per cento (art. 119 del D.L. n. 34 del 2020), nonché per il calcolo della detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (art. 1, commi da 219 a 223, della legge n. 160 del 2019).

 

Il Superbonus per le società

Si ricorda che con circolare n. 30 del 22 dicembre 2020 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini. La detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa. In tal caso in applicazione dei principi generali, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data dei pagamenti. Si ritengono assimilabili a tali soggetti, altresì, le imprese minori di cui all’articolo 66 del TUIR che, come chiarito con la circolare 13 aprile 2017, n. 11/E (in “Finanza & Fisco” n. 5/2017, pag. 577), sono sottoposte ad un regime “improntato alla cassa”. Il costo fiscale degli interventi, cui parametrare il Superbonus, deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’articolo 110, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie) di determinazione del reddito da parte del contribuente. In particolare, ai sensi del citato articolo 110, comma 1, lettera b) del TUIR nel valore dei beni e servizi dell’impresa sono compresi «anche gli oneri accessori di diretta imputazione». Ne consegue che, ai fini del calcolo della predetta detrazione costituisce una componente del costo l’eventuale IVA totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972. Diversamente, considerato che l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata “non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto ma è una massa globale (…) che si qualifica come costo generale”, non è possibile computare nel valore ai fini del Superbonus l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi del predetto articolo 19, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

Il Bonus facciate

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Non sono previsti limiti massimi di spesa, a differenza delle agevolazioni già presenti in materia. Con riferimento all’ applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E cui si rinvia per i necessari approfondimenti. Come chiarito nella citata circolare, sotto il profilo soggettivo la detrazione in esame riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari e dalla natura pubblica o privatistica del soggetto. Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. In particolare, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della disposizione, le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali). La detrazione si riferisce alle spese sostenute nel 2020 e, ai fini dell’imputazione delle spese stesse, per quanto di interesse, occorre fare riferimento per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. Ai fini della detrazione, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Sotto il profilo oggettivo, la richiamata circolare n. 2/E del 2020, precisa che la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. La detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

In particolare, l’assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Ai fini del riconoscimento del “bonus facciate“, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi“.

 

Versamenti sospesi COVID-19

 

Nel quadro RS (rigo RS480) è stato previsto il prospetto riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato alle scadenze previste, i versamenti dovuti, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

 

Campione d’Italia

 

Nel quadro RS è stato previsto il rigo RS411 per le imprese che fruiscono, per dieci periodi d’imposta, della riduzione del 50 per cento dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nel comune di Campione d’Italia (art. 1, comma 574, della legge n. 160 del 2019).

 

Crediti d’imposta

 

Nel quadro RU sono stati previsti:

nonché i crediti d’imposta istituiti nel 2020 per fronteggiare l’emergenza COVID-19 tra cui:

 

Rimborso IVA e versamenti periodici IVA omessi

 

Nel quadro RX sono state inserite due nuove sezioni (Sezioni III e IV) per l’indicazione delle informazioni richieste ai fini della richiesta del rimborso IVA (sezione III) e per la ricostituzione del credito a seguito di versamenti periodi IVA omessi (sezione IV), riservata ai soggetti non più tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA.

 

La Sezione III (rimborso IVA) è riservato ai soggetti IVA, non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma e che intendano chiedere il rimborso del credito d’imposta emergente da una dichiarazione annuale IVA relativa a periodi d’imposta precedenti in cui sussisteva l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA (è il caso, ad esempio, di un contribuente che ha aderito a un Gruppo IVA e non può presentare una dichiarazione integrativa per l’anno di origine del credito IVA).

Tali soggetti possono chiedere il rimborso compilando la presente sezione, dopo aver compilato la sezione II con l’indicazione del credito IVA da chiedere a rimborso.

La sezione IV (versamenti periodici omessi) è riservata ai soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA che, a fronte di omessi versamenti IVA periodici relativi ad annualità precedenti, hanno effettuato tali versamenti (ad esempio, a seguito di avvisi di irregolarità) nel presente periodo d’imposta, che consentono di ricostituire il credito IVA non emerso nella dichiarazione IVA relativa all’anno cui si riferiscono i versamenti stessi. Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni del quadro VQ del modello IVA. La somma degli importi di colonna 8 va riportata nella sezione II del presente quadro con il codice tributo 6099.




Approvati i modelli 2021 “Redditi”, Irap e Consolidato

On-line i modelli Redditi 2021 per le persone fisiche, gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima stagione dichiarativa, per il periodo d’imposta 2020.

Da oggi sono disponibili infatti, sul sito delle Entrate, nella sezione ad hoc dedicata ai modelli, sia la nuova versione Redditi 2021 per le persone fisiche, sia quelle aggiornate per gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale con le relative istruzioni, da utilizzare per il periodo d’imposta 2020. I nuovi modelli sono stati approvati con i provvedimenti firmati oggi dal direttore dell’Agenzia delle entrate. Tra le novità di quest’anno, nel modello Redditi per le persone fisiche oltre al Superbonus al 110% ed alle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, sono presenti anche il bonus facciate e il bonus vacanze. Nei modelli per Enti non commerciali, Società di persone e Società di capitali entra la rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni nonché quella per il settore alberghiero e termale. Trova spazio, nel modello Irap, il credito d’imposta riconosciuto al locatore in caso di esercizio del diritto di riscatto degli alloggi di edilizia sociale da parte del conduttore.

 

Dal Superbonus al bonus vacanze, le novità del modello Redditi

Il nuovo modello per le persone fisiche, da presentare in via telematica entro il 30 novembre, tiene conto delle nuove disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2020. Si va dalla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente al Superbonus, dalla detrazione delle spese per il rifacimento delle facciate degli edifici al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica. Confermata per l’anno 2020 anche la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni e dei beni d’impresa. Nella “Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell’IRPEF” inserito un apposito riquadro per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali.

 

Spazio alla rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni nonché quella per il settore alberghiero e termale

Nei modelli Enti non commerciali, Società di persone e Società di capitali trovano spazio, nel quadro RQ, la sezione XXIV per i soggetti che intendono avvalersi della “Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni” (art. 110 del D.L. n. 104 del 2020) e la sezione XXV, per gestire la “Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale” (art. 6-bis del D.L. n. 23 del 2020).

 

I versamenti sospesi COVID-19 e l’agevolazione per Campione d’Italia

All’interno dei modelli Irap, Enti non commerciali, Società di persone, Società di capitali e Consolidato nazionale e mondiale è inserito il prospetto riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato alle scadenze previste i versamenti dovuti, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID–19. Viene gestita, inoltre, la riduzione del 50 per cento dell’imposta sul reddito e dell’Irap per le imprese che svolgono l’attività nel comune di Campione d’Italia (art. 1, comma 574, della legge n. 160 del 2019).

 

Nuovi crediti d’imposta per le imprese

Nei modelli Redditi trovano collocazione il credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione e quello per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato nonché i crediti d’imposta istituiti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 tra cui: il credito per botteghe e negozi, il credito per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda e il credito per le spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2021)

 

Link ai Modelli dichiarativi 2021, Redditi (PF, SP, SC e ENC), CNM e IRAP

Redditi 2021–PF

Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2021–PF”, con le relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2021, per il periodo d’imposta 2020, ai fini delle imposte sui redditi (provvedimento del 29/01/2021)

Redditi 2021–SP

Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2021–SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi (provvedimento del 29/01/2021)

Redditi 2021–SC

Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2021–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi (provvedimento del 29/01/2021)

Redditi 2021–ENC

Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2021–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi (provvedimento del 29/01/2021)

Irap 2021

Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2021”, con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2020 (provvedimento del 29/01/2021)

Consolidato nazionale e mondiale 2021

Approvazione del modello “Consolidato nazionale e mondiale 2021”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2021 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti (provvedimento del 29/01/2021)