“Collegato” lavoro. Pubblicato in Gazzetta

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303 del 28 dicembre 2024, la Legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante: «Disposizioni in materia di lavoro».

La legge composta da 34 articoli, entra in vigore dal 12 gennaio 2025. Il provvedimento è finalizzato ad introdurre norme che incidono in materia di lavoro e politiche sociali, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti di lavoro, dell’adempimento degli obblighi contributivi, nonché degli ammortizzatori sociali.

 

Aggiornamento del 2 gennaio 2025

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con  la nota n. 9740 del 30 dicembre 2024, ha fornito le prime indicazioni sui contenuti del cd. “Collegato Lavoro” 

In particolare, la nota dell’Inl si sofferma sui seguenti articoli della L. n. 203/2024, recante: «Disposizioni in materia di lavoro»:

  • Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);
  • Art. 6 (Sospensione della prestazione di cassa integrazione);
  • Art. 10 (Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro);
  • Art. 11 (Norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali);
  • Art. 13 (Durata del periodo di prova)
  • Art. 14 (Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile);
  • Art. 17 (Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti);
  • Art. 18 (Unico contratto di apprendistato duale);
  • Art. 19 (Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro);
  • Art. 20 (Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro).

 

Disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

 

Formazione continua dei medici competenti. Utilizzando i dati dell’anagrafe nazionale dei crediti formativi, il Ministero della salute verificherà periodicamente il mantenimento del requisito della partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti istituito presso il medesimo Dicastero

Visite mediche. In un’ottica di semplificazione, si prevede che il medico competente possa tener conto, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione. Con riferimento all’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro per i casi di assenza del lavoratore, per motivi di salute, di durata superiore a 60 giorni continuativi previsto dalla normativa vigente, l’obbligo permane solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente che, altrimenti, è tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

 

Disposizioni in materia di contratti a tempo determinato e di somministrazione

 

Esclusi dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori (che non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei medesimi contratti) i casi in cui la somministrazione a termine riguardi lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni). Eliminata la previsione secondo cui, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore (e attualmente pari a 24 mesi).

Interpretazione autentica della disposizione che definisce le caratteristiche delle attività stagionali escluse dall’ambito di applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore se richiamate nei contratti collettivi. In particolare, si intendono attività stagionali (oltre quelle previste dal D.P.R. n. 1525/1963) le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.

 

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro

 

Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, non può essere inferiore a 2 né superiore a 15 giorni per i contratti con durata massima di 6 mesi, e non può essere inferiore a 2 e superiore a 30 giorni per quelli con durata da 6 a 12 mesi (articolo 13).

Comunicazioni telematiche delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile. I nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni in smart working vanno comunicati entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo. L’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile deve essere comunicato entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica (articolo 14).

In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla competente sede dell’INL, che può verificarne la veridicità. Ne consegue la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore e a tale fattispecie non si applica la disciplina vigente in materia di dimissioni telematiche. Tale previsione non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza (articolo 19).

Disciplina dei contratti misti. Potranno accedere alla tassazione agevolata (c.d. regime forfettario) i professionisti iscritti in albi o registri professionali che svolgono la propria prestazione nei confronti di datori di lavoro con più di 250 dipendenti, anche se risultano già assunti dagli stessi con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato. L’applicazione del regime agevolato necessita che il contratto subordinato preveda un orario pari a un minimo del 40% e a un massimo del 50% del tempo pieno e soltanto se il contratto di lavoro autonomo è certificato dagli organi competenti e qualora non si configuri (rispetto al contratto di lavoro subordinato) alcuna forma di sovrapposizione riguardo all’oggetto e alle modalità della prestazione, nonché all’orario e alle giornate di lavoro (articolo 17).

Unico contratto di apprendistato duale. È introdotta la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, anche nella terza tipologia di apprendistato, ossia quella concernente l’apprendistato di alta formazione e di ricerca.  Procedimenti di conciliazione in materia di lavoro. È previsto che i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412 ter c.p.c. possano svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi. Con decreto di questo Dicastero, di concerto con il Ministero della Giustizia (da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge), sentiti l’Agid e il Garante per la Protezione dei dati personali, siano stabilite le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Fino all’entrata in vigore del decreto indicato, i suddetti procedimenti continueranno a svolgersi secondo le modalità vigenti (articolo 18).

 

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di politiche formative

 

Sospensione della prestazione di cassa integrazione per le giornate di lavoro subordinato o di lavoro autonomo svolte durante il periodo di integrazione salariale. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’INPS dello svolgimento dell’attività lavorativa. Le comunicazioni telematiche previste dalla legge assolvono l’obbligo del lavoratore (articolo 6).

Incremento di 5 milioni di euro per il 2024 delle risorse destinate alla copertura delle spese di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative.

Dal 2024, estensione a tutte le tipologie di apprendistato delle risorse destinate annualmente per la formazione del solo apprendistato professionalizzante.

Istituzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Albo delle buone pratiche dei PCTO, al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza e dell’Osservatorio nazionale per i PCTO, con compiti di sostegno delle attività di monitoraggio e di valutazione dei medesimi percorsi.

 

Disposizioni in materia previdenziale e contributiva

 

Dal primo gennaio 2025 sarà possibile rateizzare fino ad un massimo di 60 rate mensili i debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti all’INPS e all’INAIL e non affidati agli agenti della riscossione, nei casi da definirsi con decreto ministeriale e secondo i requisiti, i criteri e le modalità successivamente stabiliti da un atto emanato dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei due enti (articolo 23).

Uniformati i tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape Sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, prevedendo che tali domande siano presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno (articolo 29).

 

Ulteriori disposizioni

 

Estensione del c.d. legittimo impedimento per i liberi professionisti iscritti in albi anche ai casi di parto della libera professionista e ai casi di ricovero ospedaliero del figlio minorenne che necessita di assistenza da parte del genitore libero professionista (articolo 7).

Il riconoscimento della possibilità per le parti dell’atto di cessione di un bene immobile di dichiarare, in alternativa all’ammontare della spesa sostenuta, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta, dovendo, in ogni caso, indicare le analitiche modalità di pagamento della stessa (articolo 22).

 

Link al testo della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante: «Disposizioni in materia di lavoro». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 e in vigore dal 12 gennaio 2025.




Imprese che assumono beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e titolari del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Al via gli incentivi

L’Inps annuncia importanti novità per le imprese che intendono assumere beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e titolari del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). A partire da oggi, le aziende potranno usufruire di un incentivo legato alle assunzioni, valido sia per contratti a tempo determinato che indeterminato, inclusi i casi di trasformazione contrattuale.

Con il messaggio 3888/2024 l’INPS specifica che, al ricevimento della richiesta, l’Istituto previdenziale procederà a una serie di verifiche per garantire il diritto dell’azienda all’agevolazione. Una volta completati i controlli, le imprese riceveranno una comunicazione con gli estremi dell’importo massimo spettante, calcolato anche in base al grado di part-time.

Si ricorda che il datore di lavoro, in caso di assunzione di un soggetto percettore di ADI o SFL, può fruire di uno sgravio contributivo per un massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, nel limite massimo di 8mila euro su base annua. L’importo del beneficio si dimezza in caso di assunzione a tempo determinato.

Nel rinviare alla circolare n. 111 del 29 dicembre 2023 per la disciplina di dettaglio della misura agevolativa,  il citato messaggio  comunica che, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line denominato “Esonero SFL-ADI”, per la richiesta del beneficio in trattazione.

Per quanto riguarda il conguaglio degli arretrati, le aziende dovranno utilizzare esclusivamente i flussi UNIEMENS relativi al mese di dicembre 2024 e ai mesi di gennaio e febbraio del 2025.

Link al testo del messaggio INPS n. 3888/2024.




Bonus Natale 2024. I Codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti del credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità

L’Agenzia, con la risoluzione odierna, n. 54 del 13 novembre 2024 (di seguito riportata), ha istituito i codici tributo per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il  credito scaturente dall’erogazione dell’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle particolari condizioni, unitamente alla tredicesima mensilità, ai lavoratori che ne facciano richiesta, cd. Bonus Natale. Le somme possono essere recuperate dai sostituti a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità. Di seguito il testo della risoluzione.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 54 del 13 novembre 2024, con oggetto: RISCOSSIONE – REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE – Bonus Natale – Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell’anno d’imposta 2024 – Codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus di cui all’articolo 2-bis D.L. 09/08/2024, n. 113, conv. con mod., dalla L. 7/10/2024, n. 143.

 

L’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, riconosce per l’anno 2024 un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle particolari condizioni economiche e familiari ivi indicate.

Il comma 4 del citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 113 del 2024 prevede che i sostituti d’imposta riconoscono l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità ai lavoratori che ne facciano richiesta.

Le somme erogate sono recuperate dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.

Ciò premesso, per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, sono istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP).

Per il modello F24:

  • 1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto- legge 9 agosto 2024, n. 113”.

 

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1703” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimentoè indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA.

 

Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):

  • 174E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto- legge 9 agosto 2024, n. 113”.

 

In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “174E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “riferimento Bè indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

 

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19 del 10 ottobre 2024, con oggetto: REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE – Bonus Natale – Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell’anno d’imposta 2024 – Indennità di importo pari a 100 euro per i lavoratori dipendenti in presenza di talune condizioni – Art. 2-bis del D.L. 9/08/2024, n. 113, conv., con mod., dalla L. 7/10/2024, n. 143, cd. Decreto Omnibus




Procedura “VeRA/Simulazione DURC”. Operativa la procedura Inps per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva

Nell’ambito della Piattaforma unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva, è disponibile la procedura “VeRA/Simulazione DURC”.

L’utilizzo della procedura favorirà una diversa modalità di gestione della posizione contributiva, sia da parte degli intermediari che da parte delle strutture territoriali dell’Istituto.

La procedura è stata realizzata per rendere possibile al titolare o al legale rappresentante dell’azienda e al suo intermediario, in possesso della specifica profilazione “Delega master”, la consultazione di tutte le evidenze che richiedono un intervento di normalizzazione o di regolarizzazione.

È composta da due sezioni, Verifica regolarità (VeRA) e Simulazione DURC, che propongono, rispettivamente, le esposizioni debitorie del contribuente e ogni altra evidenza, con il dettaglio della natura del credito contributivo e del suo stato, e la contestuale simulazione dell’esito automatico della regolarità.

I dettagli sulla procedura nel Messaggio Inps n. 3662 del 5 novembre 2024,  che di seguito si riporta:

 

La procedura VE.R.A. e Simulazione DURC è illustrata nel manuale prelevabile per mezzo del link:

Istruzioni operative per l’utilizzo della Piattaforma Unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva

 

 

Il testo integrale del messaggio numero 3662 del 05 novembre 2024, con oggetto: DURC E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA – Piattaforma Unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva. Rilascio procedura in ambiente internet e in ambiente intranet

 

 

Con il messaggio n. 4693 del 28 dicembre 2023 è stato illustrato il progetto “Servizio per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva”, sviluppato nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica e trasformazione dei processi e di miglioramento della User Experience, previste dai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La progettualità assolve alla finalità di consentire la gestione anticipata delle situazioni di irregolarità riconducibili al soggetto contribuente, identificato con il codice fiscale, rilevate in ciascuna delle Gestioni amministrate dall’Istituto e destinate a incidere potenzialmente anche sugli esiti delle verifiche di regolarità contributiva rilevate dal sistema Durc On Line.

Pertanto, la procedura “Ve.R.A./Simulazione Durc” è stata realizzata per rendere disponibile al titolare e/o legale rappresentante dell’azienda e al suo intermediario in possesso della specifica profilazione “Delega Master” di nuova istituzione, la possibilità di consultare tutte le evidenze che richiedono un intervento di normalizzazione o di regolarizzazione.

A conclusione delle attività informative rivolte agli intermediari e alle Strutture territoriali, con il presente messaggio si illustra la Piattaforma Unica per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva, disponibile in ambiente internet e in ambiente intranet, il cui utilizzo favorirà una diversa modalità di gestione della posizione contributiva, sia da parte degli intermediari che da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.

 

1. La procedura “Ve.R.A./Simulazione Durc

 

La procedura Ve.R.A., come precisato nel citato messaggio n. 4693/2023, è composta da due sezioni – Verifica regolarità (Ve.R.A.) e Simulazione DURC – che propongono rispettivamente le esposizioni debitorie del contribuente e ogni altra evidenza, con il dettaglio della natura del credito contributivo e del suo stato, e la contestuale simulazione dell’esito automatico della regolarità, determinato secondo i criteri stabiliti nel D.M. 30 gennaio 2015.

La struttura della procedura indirizza le attività dell’operatore di Sede, del soggetto contribuente e dei loro intermediari verso due direttrici: la prima è funzionale alla gestione di tutte le evidenze e informazioni esposte nella sezione Ve.R.A., che possono richiedere l’attivazione di procedimenti di regolarizzazione indipendentemente dalla loro rilevanza ai fini del rilascio del DURC.

La seconda agevola il soggetto contribuente e il suo intermediario nell’individuare, ponendo a raffronto la sezione Ve.R.A. con la sezione Simulazione DURC, le evidenze ostative al rilascio della regolarità contributiva automatica che, se non gestite anticipatamente, determineranno l’emissione dell’invito a regolarizzare in fase di gestione del procedimento di verifica della regolarità contributiva nell’ambito della procedura Durc On Line.

La procedura espone i dati rilevati dagli archivi gestionali proponendo una vista che, con la finalità di realizzare la piena specularità con quelli a disposizione degli operatori, favorisce l’attivazione di comportamenti connotati da dinamiche di collaborazione proattiva e responsabile con i soggetti contribuenti e i loro intermediari che, per effetto della normalizzazione delle evidenze, sono destinati a incidere in modo sostanziale sull’incremento del numero dei DURC rilasciati regolari in automatico.

Tutto quanto, attraverso un approccio consulenziale nella gestione del contraddittorio con i soggetti contribuenti e i loro intermediari nell’ambito di tempistiche più ampie di quelle previste per la definizione delle irregolarità segnalate all’interessato con l’invito a regolarizzare, consentirà di ridurre i solleciti e le contestazioni realizzando il miglioramento della qualità del servizio avuto riguardo alla circostanza che il possesso della regolarità contributiva è un elemento di centralità nel posizionamento di un’azienda sul mercato di riferimento.

 

2. Ve.R.A./Simulazione DURC internet

 

La Piattaforma in ambiente internet, come già specificato, è stata strutturata per consentire ai soggetti contribuenti e ai loro intermediari, in possesso della specifica profilazione “Delega Master”, la consultazione delle evidenze – con o senza rilevanza contributiva – riferite alla posizione contributiva, trasversalmente a tutte le gestioni contributive, per la sistemazione delle eventuali anomalie mediante l’attivazione dei processi di regolarizzazione previsti per ciascuna tipologia di debiti contributivi.

Al momento dell’interrogazione la procedura genera un ticket che identifica con un numero la richiesta di consultazione.

Una volta conclusa l’elaborazione della richiesta, che avviene in modalità asincrona, la procedura restituisce il numero ticket la cui disponibilità sarà segnalata nella sezione “notifiche“, con pallino rosso. La sezione “archivio”, invece, consente di consultare, tramite chiavi di ricerca, le interrogazioni compiute.

L’utente potrà consultare l’esito della situazione rilevata da ciascun archivio gestionale, determinato alla data dell’interrogazione, in un’unica pagina di sintesi che riporta tutte le Gestioni nelle quali risulta operare il codice fiscale.

Per rappresentare in modo immediato le risultanze della verifica, la procedura, tramite l’utilizzo di “pallini” di diversa colorazione, segnala:

  • verde in corrispondenza delle Gestioni per le quali non risultano presenti evidenze;
  • rosso in corrispondenza delle Gestioni in cui sono presenti le evidenze, anche senza rilevanza contributiva, che devono essere oggetto di procedimenti di normalizzazione;
  • giallo in corrispondenza di anomalie nella estrazione delle evidenze.

Ogni Gestione è presente simultaneamente nelle due sezioni (Ve.R.A./Simulazione DURC) che sono navigabili distintamente.

Selezionando la singola Gestione è possibile visualizzare il dettaglio delle evidenze che sono segnalate con il medesimo sistema dei “palliniverde/rosso/giallo.

In particolare, la sezione Ve.R.A. per ogni Gestione espone in modo puntuale, in sottosezioni, la natura dei debiti del contribuente e il relativo stato, per consentire la verifica delle situazioni di irregolarità in funzione di una generale esigenza di regolarizzazione.

La Piattaforma è stata integrata altresì con l’inserimento dei tooltip: posizionandosi con il cursore del mouse sul simbolo del “punto interrogativo” è possibile visualizzare la descrizione della specifica tipologia di inadempienza.

Ad esempio, nella Gestione lavoratori dipendenti privati, sotto la colonna “tipologia inadempienza”, presente nella sezione “inadempienze”, il tooltip fornirà, in corrispondenza del tipo segnalazione 27, la descrizione “denunce insolute”.

Come già specificato, con l’obiettivo di rendere disponibile un sempre maggiore numero di informazioni rilevate dagli archivi gestionali, sono stati resi disponibili, al momento per la sola Gestione lavoratori dipendenti privati, i dati relativi ai crediti a favore dell’azienda, nonché le evidenze non ancora consolidate (note di rettifica non definite, proposte vig, accertamenti di vigilanza documentale, etc.). Sono in corso le attività che consentiranno progressivamente analoghe implementazioni per le altre Gestioni.

Nella sezione Simulazione DURC le evidenze sono esposte con le medesime modalità descritte nella sezione Ve.R.A., ma sono valutate secondo i criteri che disciplinano il rilascio del DURC ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015.

 

3. Ve.R.A./Simulazione DURC intranet

 

Al fine di consentire agli operatori di Sede di poter avviare, secondo le nuove modalità di relazione con i soggetti contribuenti e i loro intermediari, le attività che concorreranno a realizzare più efficacemente gli obiettivi posti alla base del progetto, è stata sviluppata, in modo speculare alla versione internet, la procedura Ve.R.A./Simulazione DURC intranet.

Gli operatori di Sede pertanto disporranno dei medesimi dati e informazioni, nonché della medesima modalità di visualizzazione.

In tale modo, oltre a utilizzare la procedura in funzione della gestione complessiva della posizione contributiva (ad esempio, nella fase istruttoria di una domanda di rateazione), l’operatore avrà la possibilità di accedere, inserendo il numero di ticket in possesso del contribuente/intermediario e da questo fornito, ai dati che la stessa procedura ha proposto ai medesimi per la consultazione.

L’accesso alla Piattaforma è consentito a tutti gli operatori già abilitati alla procedura Ve.R.A., senza alcuna necessità di integrare il profilo attivo, utilizzando il medesimo percorso già in uso.

 

4. Piattaforma Unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva – Delega Master

 

La trasversalità della gestione del processo di regolarizzazione contributiva ha determinato la necessità di istituire una nuova tipologia di delega, denominata “Delega Master”, attraverso la quale il titolare di posizioni contributive in più Gestioni previdenziali può individuare un unico intermediario abilitato a consultare le evidenze presenti in ciascuna di esse.

In particolare, tramite la Delega Master è attribuita al delegato la possibilità di:

– consultare le evidenze dell’intera posizione identificata dal codice fiscale per la sistemazione delle eventuali anomalie presenti in ogni Gestione;

– procedere all’attivazione dei processi di regolarizzazione dei debiti contributivi;

– ricevere la notifica di “Pre-durc” per tutte le aziende per le quali si è richiesto un DURC (o ci si è accodati), con esito regolare, 30 o 15 giorni prima della fine di validità del Documento.

Si precisa che la Delega Master non incide sul sistema delle deleghe operative già attribuite sulle singole posizioni contributive agli intermediari eventualmente diversi dal titolare della Delega Master che continueranno, in tale modo, a svolgere le attività gestionali rientranti nell’ambito delle competenze correlate alla titolarità della delega attiva nella stessa o in altre Gestioni.

In merito all’attribuzione della Delega Master, al fine di agevolare l’immediato accesso alla procedura da parte degli intermediari, l’Istituto ha proceduto a effettuare un caricamento centralizzato che ha interessato le posizioni contributive per le quali, alla data della registrazione, è stata rilevata l’unicità di intermediario, individuato ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, nell’ambito della Gestione lavoratori dipendenti privati che risulti eventualmente titolare di deleghe operative in altra/e Gestione/i.

Pertanto, ferma la possibilità da parte del titolare/legale rappresentante delle aziende, nonché dei lavoratori autonomi, di accedere alla Piattaforma Unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva, il delegato master è, in attesa di successive implementazioni, l’unico soggetto abilitato all’utilizzo della medesima Piattaforma.

 

5. Creazione e attivazione della Delega Master

 

Conclusa la fase di precaricamento centralizzato, sopra descritta, la creazione e l’attivazione della Delega Master potrà essere effettuata accedendo alla piattaforma di Gestione Deleghe disponibile sul portale dell’Istituto nella sezione “Servizi per Aziende e Consulenti”.

I titolari/rappresentanti legali del soggetto contribuente potranno creare, attivare e rendere disponibile la Delega Master nei confronti di un intermediario abilitato ai sensi della citata legge n. 12/1979 o di una persona di fiducia utilizzando il nuovo servizio “Delega Master”.

La procedura, dopo la selezione del codice fiscale della posizione contributiva per la quale deve essere attribuita la “Delega Master”, richiede l’inserimento del codice fiscale del soggetto da delegare e la compilazione del modulo proposto. Dopo la creazione della delega l’attivazione sarà effettuata utilizzando il servizio “Dettagli Delega/Subdelega”.

Si evidenzia che la delega Master a persona di fiducia o altro intermediario da parte del titolare/rappresentante legale non può essere attribuita in presenza di Gestione Uniemens Poscontributiva. Pertanto, qualora successivamente all’attribuzione della Delega Master venga attivata una posizione nella predetta Gestione, la procedura opererà la modifica dello stato Delega Master in “revocata”. Ciò consentirà al titolare/rappresentante legale del soggetto contribuente di creare, attivare e rendere disponibile la nuova Delega Master nei confronti di un intermediario abilitato ai sensi della legge n. 12/1979. La revoca della delega sarà comunicata automaticamente agli interessati tramite canali PEC/e-mail.

Gli intermediari abilitati ai sensi della legge n. 12/1979 potranno acquisire direttamente la delega utilizzando il nuovo servizio “Delega Master”. La procedura richiede l’inserimento del codice fiscale del soggetto contribuente che ha conferito all’intermediario la delega e la compilazione del modulo proposto.

Nella fase di creazione, la procedura consentirà la stampa della Delega Master che, previa sottoscrizione del delegante e del delegato, dovrà essere conservata dai medesimi.

Dopo la creazione della delega, l’attivazione sarà effettuata utilizzando il servizio “Dettagli Delega/Subdelega”.

In fase di attivazione della delega il sistema, con apposita funzionalità, provvederà a inviare al soggetto delegante e al delegato la comunicazione dell’intervenuta attivazione.

Resta sempre possibile, da parte di ciascuno dei soggetti interessati, procedere alla revoca della Delega Master attivata.

 

6. Piattaforma Unica per la Verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva – Funzionalità Pre-durc

 

Al fine di pervenire alla normalizzazione delle evidenze, che consentirà di incidere in modo sostanziale sull’incremento del numero dei DURC rilasciati regolari in automatico, è stato sviluppato, nell’ambito della Piattaforma, il componente “Pre-durc” che favorisce, attraverso la generazione automatica di un ticket, per i soli DURC rilasciati con esito regolare in corso di validità, la gestione interattiva della verifica della regolarità con l’intermediario, titolare di specifica Delega Master.

L’architettura del “Pre-durc”, 30/15 giorni prima rispetto alla data di scadenza di validità del DURC, come specificato nel paragrafo 4, effettua la notifica al delegato master della seguente comunicazione:

Per anticipare la gestione delle eventuali irregolarità che si sono prodotte nel corso del periodo della sua validità, la invitiamo ad interrogare la procedura Ve.R.A. inserendo il ticket YYYYY in archivio. In caso di presenza di situazioni a debito la preghiamo di contattare la sede Inps di riferimento o di operare con le specifiche funzionalità disponibili sul portale dell’Istituto, al fine della loro sistemazione”.

L’intermediario, accedendo alla sezione “profilo” della Piattaforma, ha facoltà di scegliere le modalità – PEC, e-mail o SMS – e le tempistiche – 30/15 giorni prima della data di scadenza di validità del DURC – di ricezione della notifica del numero di ticket generato automaticamente dal sistema.

Tenuto conto che il Pre-durc è attivato esclusivamente nei confronti del delegato Master, quest’ultimo dovrà risultare quale richiedente la verifica di regolarità contributiva del soggetto contribuente nell’ambito della procedura Durc On Line, con il profilo specifico di “delegato Master”.

Il procedimento di notifica sopra descritto è stato previsto anche nei confronti del delegato Master che effettui la richiesta di verifica della regolarità contributiva (c.d. accodamento), nel corso della validità del Durc On Line (regolare). In quest’ultimo caso, tenuto conto che l’attivazione del Pre-durc è prevista operi di default 30 giorni prima della scadenza del Documento, in assenza della riduzione a 15 giorni di tale termine tramite la sezione “profilo” sopra indicata, l’accodamento potrà avvenire non oltre i primi tre mesi di validità del Durc On Line.

Il delegato Master dovrà inserire in procedura il numero di ticket comunicato e la Piattaforma restituirà l’esito della verifica proponendo, nelle due sezioni Ve.R.A. e Simulazione DURC, le eventuali evidenze riferite al codice fiscale il cui DURC regolare è prossimo alla scadenza.

Si precisa che, sempre in relazione alla finalità di consentire la definizione anticipata delle evidenze segnalate dalla procedura descritta, che è funzionale a garantire il perdurare nel tempo della condizione di regolarità attestata con il DURC, gli ordinari canali di comunicazione bidirezionale (Fascicolo Elettronico del Contribuente e Cassetti previdenziali) sono stati appositamente integrati con il nuovo oggetto “VERA-SIMULA DURC”, destinato esclusivamente alla gestione delle attività correlate alla procedura VE.R.A. e Simulazione DURC.

La procedura VE.R.A. e Simulazione DURC è illustrata nel manuale allegato (Allegato n. 1).




Patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili. Dopo la circolare Inl, on-line le risposte ai quesiti (Faq)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato le risposte ai quesiti (Faq) relative “Patente a crediti” nei cantieri temporanei o mobili.

Di seguito il testo FAQ (aggiornate al 15 ottobre 2024).

 

Patente a Crediti: FAQ
Aggiornamento al 15 ottobre

 

1) La circ. n. 4/2024 stabilisce la possibilità di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che “la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data”. Fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?

L’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC.

L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.

 

2) La norma non indica la categoria di SOA di cui dev’essere in possesso l’azienda per essere esclusa dall’obbligo di possedere la patente a crediti. Si chiede di conoscere se la categoria della SOA resta irrilevante, avendo la norma precisato esclusivamente la classificazione.

Come indicato nella circolare 4/2024 dell’INL, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.

 

3) La norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la disposizione?

Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.

 

4) Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all’oggetto della autocertificazione.

La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.

 

5) Ho inviato l’autocertificazione via PEC per la patente a crediti. Volevo sapere se mi deve arrivare qualcosa o basta che presenti il modulo in cantiere? Poi dal primo di novembre devo fare richiesta di quella definitiva sul portale?

L’invio della PEC esenta dalla richiesta della patente tramite portale sino al 31 ottobre 2024 e tale invio non prevede il rilascio di una ricevuta, ferma restando l’ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all’invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce prova dell’avvenuto invio della richiesta. Dal 1° novembre sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell’INL. Dunque, se l’impresa o il lavoratore autonomo è attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, entro il 31 ottobre dovrà rinnovare la richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuità. Difatti, a partire dal 1° novembre 2024 l’autocertificazione/autodichiarazione inviata via PEC non avrà più efficacia. In ogni caso, si raccomanda di non attendere il 31 ottobre ma di effettuare la richiesta di rilascio della patente il prima possibile.

 

6) Nella circ. n. 4/2024 viene precisato che l’accesso al portale avviene attraverso SPID personale o CIE. Nel caso di delega chi deve effettuare l’accesso? È necessario che si acceda con lo SPID personale del legale rappresentante della società?

Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto (qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato.

 

7) L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata tramite PEC prevede il rilascio in modo temporaneo della patente a crediti o il mero invio della PEC abilita all’entrata dei cantieri, senza il rilascio di alcun documento?

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC abilita di per sé ad operare nei cantieri e non prevede il rilascio di alcun documento. Entro il 1° novembre 2024, per operare nei cantieri, sarà invece necessario aver effettuato richiesta della patente tramite il portale INL. Si raccomanda pertanto di richiedere il prima possibile la patente tramite il portale INL senza attendere necessariamente la data ultima del 31 ottobre.

 

8) Dal 1° ottobre le imprese possono richiedere la patente a crediti sulla piattaforma dell’INL ma si tratta di un click day o la richiesta può essere effettuata entro il 31 ottobre 2024? Le aziende sono tenute ad inviare l’autocertificazione tramite PEC e poi a fare la richiesta sulla piattaforma o possono fare solo la richiesta sulla piattaforma?

Dal 1° ottobre è operativo il portale INL per richiedere la patente e la richiesta può essere fatta in qualunque momento.

L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da trasmettere via PEC è un adempimento sostitutivo alla richiesta della patente ed ha validità sino al 31 ottobre 2024. Ciò vuol dire che, a partire dal 1° novembre, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL poiché l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avrà più efficacia. Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, l’importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente. Se quindi, ad esempio, l’impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL. In ogni caso, si raccomanda di effettuare tale adempimento in tempi congrui.

 

9) Quale intermediario chiedo se, ad oggi, esiste uno specifico modulo di delega da far sottoscrivere alla clientela di studio interessata alla richiesta della patente a crediti.

La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell’INL, può essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Dunque, è sufficiente dotarsi di una delega scritta.

 

10) Le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni ecc. sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Se oltre alle citate attività si effettuano lavori quali posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, si rientra nel regime della patente a crediti?

Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile «qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X». Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti.

 

11) I codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00) configurano il lavoro di archeologo come intellettuale sebbene sia una figura operativa in cantiere, soprattutto in casi di rinvenimenti. Lo scavo archeologico è infatti classificato come lavoro ed è regolamentato dall’Allegato II.18 del D.Lgs. n. 36/2023. Si chiede pertanto se la loro attività possa essere considerata come «prestazioni di natura intellettuale» ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e quindi esonerata dal possesso della patente a crediti. Qualora, invece, vi sia l’obbligo della patente a crediti, dal momento che per ottenere la patente è necessaria l’iscrizione alla CCIA e dal momento che gli archeologi non hanno l’obbligo di iscrizione alla CCIA, come possono ottenere la patente a crediti per accedere al cantiere?

Gli archeologi “operano” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l’attività di archeologo è un’attività libero professionale che prevede l’iscrizione al relativo Albo, l’interessato dichiarerà di essere in possesso dell’iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell’Amministrazione, come iscrizione all’Albo.

 

12) Il committente, nell’ambito degli appalti, è tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell’elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?

Secondo quanto disciplinato dall’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell’attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.

 

13) I Cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni) sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti?

Il cantiere navale è uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. Inoltre, il D.Lgs. n. 272/1999 disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori «nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485». Pertanto, in generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso D.Lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.

 

14) Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet (fibra ottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti?

L’art. 88, comma 2, lett. g-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’esclusione del Titolo IV «ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ALLEGATO X». Pertanto, in generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso D.Lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.

 

15) Il comma 1 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 esclude il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. Si chiede se le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, etc.) rientri nel concetto di “mera fornitura”

Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.

 

16) Si chiede di chiarire se è tenuta al possesso della patente a crediti la società, anche consortile, di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, laddove costituita da imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del predetto D.Lgs. n. 36/2023.

Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n.36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.

 

Documentazione:

Link al testo della circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 23 settembre 2024, con oggetto: SICUREZZA SUL LAVORO – Opere e cantieri – Patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili – DM 18/09/2024, n. 132, recante: «Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili»Art. 29, comma 19 del D.L. n. 19 del 02/03/2024, conv., con mod., dalla L. n. 56 del 29/04/2024 (Decreto PNRR 2024) – Art. 27 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, rubricato: «Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti» – Autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 – Prime indicazioni.

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132, recante: «Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 221 del 20 settembre 2024

Vedi anche: Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi – Adunanza di Sezione del 27 agosto 2024 – Parere n. 1154 del 29 agosto 2024, con oggetto: Schema di Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante: “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, dei suoi contenuti informativi, dei presupposti e del procedimento per la sua sospensione nonché dei criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale e delle modalità di recupero dei crediti decurtati, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n., 81, come modificato dallarticolo 29, comma 19, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante Ulteriori disposizioni urgenti per, l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56” – Numero affare 01090/2024

 

 




Bonus Natale per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 28mila euro. Le istruzioni ai sostituti d’imposta che erogano l’indennità prevista per il 2024 dal D.L. Omnibus

Pronte le indicazioni dell’Agenzia sul “Bonus Natale”, l’indennità prevista per quest’anno dal D.L. Omnibus (D.L. n. 113/2024) a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti di reddito e familiari. Con la Circolare n. 19 del 10 ottobre 2024, le Entrate spiegano a chi spetta il beneficio di importo fino a 100 euro e le regole per ottenerlo in busta paga insieme alla tredicesima mensilità, che viene in genere corrisposta nel mese di dicembre.

Il documento di prassi fornisce anche istruzioni ai sostituti d’imposta che erogano il bonus: l’importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto (es. a tempo determinato o indeterminato) o all’articolazione dell’orario di lavoro (es. part-time).

 

A chi spetta il bonus Natale

 

Tre i requisiti necessari per i dipendenti che intendono richiedere il bonus: avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro; avere sia il coniuge sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico e avere “capienza fiscale”, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente (art. 13 comma 1 del Tuir).

Con riguardo al limite dei 28mila euro, la circolare chiarisce che non concorre al calcolo il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Quanto invece al secondo requisito, il documento precisa che occorre avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico. In presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, il bonus è riconosciuto al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico.

 

Come richiedere il contributo

 

Per ottenere il bonus, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale). In particolare, il dipendente è tenuto a comunicare – tramite autocertificazione – di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma. Il sostituto d’imposta riconoscerà l’indennità insieme alla tredicesima mensilità e potrà recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 ottobre 2024)

  

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19 del 10 ottobre 2024, con oggetto: REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE – Bonus Natale – Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell’anno d’imposta 2024 – Indennità di importo pari a 100 euro per i lavoratori dipendenti in presenza di talune condizioni – Art. 2-bis del D.L. 9/08/2024, n. 113, conv., con mod., dalla L. 7/10/2024, n. 143, cd. Decreto Omnibus




Patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili. On-line circolare Inl e autocertificazione

Al via dal 1°ottobre 2024 il “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

In attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali – n. 132 del 18 settembre 2024 – che introduce il nuovo regolamento per il conseguimento della patente a crediti, l’Ispettorato Nazionale del lavoro pubblica la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.

A decorrere dal prossimo 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/

In fase di prima applicazione, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it secondo il modello allegato alla circolare e reperibile al seguente link.

Eventuali quesiti inerenti ai contenuti della circolare potranno essere inviati all’indirizzo e-mail: mailto:PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it.

(Così, comunicato pubblicato nella sezione news del sito web dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”) accessibile all’indirizzo: www.ispettorato.gov.it)

Link al testo della circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 23 settembre 2024, con oggetto: SICUREZZA SUL LAVORO – Opere e cantieri – Patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili – DM 18/09/2024, n. 132, recante: «Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili» – Art. 29, comma 19 del D.L. n. 19 del 02/03/2024, conv., con mod., dalla L. n. 56 del 29/04/2024 (Decreto PNRR 2024) – Art. 27 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, rubricato: «Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti» – Autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 – Prime indicazioni.

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132, recante: «Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 221 del 20 settembre 2024

Vedi anche: Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi – Adunanza di Sezione del 27 agosto 2024 – Parere n. 1154 del 29 agosto 2024, con oggetto: Schema di Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante: “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, dei suoi contenuti informativi, dei presupposti e del procedimento per la sua sospensione nonché dei criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale e delle modalità di recupero dei crediti decurtati, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n., 81, come modificato dall’articolo 29, comma 19, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante Ulteriori disposizioni urgenti per, l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56” – Numero affare 01090/2024




Dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’elenco delle violazioni assoggettabili alla nuova diffida amministrativa

Facendo seguito alla nota n. 1357 del 31 luglio 2024, con la quale sono state fornite prime indicazioni operative sull’applicazione del D.Lgs. n. 103/2024, con nota 6774 del 17 settembre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito un l’elenco delle violazioni che, sulla base del dettato normativo, si ritengono assoggettabili alla nuova diffida amministrativa disciplinata dagli artt. 1 e 6 del medesimo provvedimento.

Dall’elenco sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, ivi comprese le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale ai lavoratori, in applicazione dell’art. 38, comma 2, della Costituzione.

Nel documento di prassi evidenziato in relazione alle violazioni indicate nell’elenco, la nuova diffida non potrà trovare applicazione qualora, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004; ciò vale anche quando la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della c.d. diffida “ora per allora”, sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione. Inoltre, come già chiarito con la nota prot. n. 1357 sopra citata, va ricordato che la disposizione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024 ha natura procedurale e che, pertanto, la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.

 

Link alla nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 6774 del 17 settembre 2024: LAVORO – Controlli ispettivi – Diffida amministrativa – Elenco delle violazioni oggetto di diffida amministrativa – Artt. 1 e 6 del D.Lgs. 12/07/2024 n. 103




In Gazzetta il D.M. MinLavoro con le regole della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 221 del 20 settembre 2024 il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132, recante: «Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili».

Ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come modificato dall’articolo 29, del decreto legge n. 19 del 2024, che al comma 19, ha introdotto modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la disciplina sul «Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti», il decreto entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024.

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132, recante: «Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 221 del 20 settembre 2024

Vedi anche: Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi – Adunanza di Sezione del 27 agosto 2024 – Parere n. 1154 del 29 agosto 2024, con oggetto: Schema di Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante: “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, dei suoi contenuti informativi, dei presupposti e del procedimento per la sua sospensione nonché dei criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale e delle modalità di recupero dei crediti decurtati, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n., 81, come modificato dall’articolo 29, comma 19, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante Ulteriori disposizioni urgenti per, l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56” – Numero affare 01090/2024




Controlli ispettivi nel lavoro. Prime indicazioni operative INL in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche previste dal D.Lgs. n. 103 del 2024

Con nota n. 1357 del 2024, Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto sulle disposizioni di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, di cui al sul decreto legislativo n. 103 del 2024, che impattano sullo svolgimento delle attività di vigilanza in materia di lavoro.

Link alla nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) n. 1357 del 31 luglio 2024: LAVORO – Controlli ispettivi – Semplificazione dei controlli sulle attività economiche – Introduzione della nuova diffida amministrativa – Individuazione della non sanzionabilità degli errori meno gravi o involontari – D.Lgs. 12/07/2024 n. 103

 

 

Controlli sulle attività economiche. In Gazzetta il D.Lgs che li semplifica

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024, il decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103 che, in attuazione della legge annuale per la concorrenza (L. n. 118/2022) semplifica i controlli sulle imprese.

Il decreto legislativo, che entrerà in vigore il prossimo 2 agosto 2024, attraverso una serie di principi e strumenti comuni, a cui si dovranno ispirare le attività dei controllori e le imprese, coniuga la necessità di verifiche efficaci con il bisogno di dare continuità alle attività economiche, liberandole da una serie di obblighi sproporzionati ed eccessivi.

 




Decreto-legge Coesione: le novità in materia di lavoro introdotte dalla legge di conversione

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2024, la Legge 4 luglio 2024, n. 95, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione».

Di seguito le modifiche delle previsioni in materia di lavoro intervenute in sede di conversione:

Con riferimento alla disciplina dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), si prevede che l’erogazione dell’indennità sia accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. All’atto della domanda, il soggetto beneficiario autorizzerà l’INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell’ambito del SIISL, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma.

Quanto al Bonus per le assunzioni di donne, in fase di conversione è stato precisato che si rivolge (oltre che a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, residenti nella ZES unica per il mezzogiorno, e a donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti) anche a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, ovunque residenti, operanti nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno del 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con decreto di questo Dicastero, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze

Sono introdotte disposizioni urgenti per i lavoratori portuali, che prorogano dagli 81 mesi attualmente previsti a 90 mesi l’istituzione dell’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che eseguono operazioni portuali ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessioni di aree e banchine. Prevedono, altresì, il finanziamento per ulteriori 6,6 milioni di euro per l’anno 2024, per il riconoscimento degli specifici strumenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa vigente in favore di alcune categorie di lavoratori del sistema portuale, per le giornate di mancato avviamento al lavoro

Proroga al 31 dicembre 2024 (in luogo dell’attuale data del 30 giugno) delle convenzioni tra MLPS e le regioni per l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Portale: www.lavoro.gov.it 

 

Link al testo del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, conv. con mod. dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione». Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 157 del 6 luglio 2024

 




Arriva il “pre-Durc”. Al via le nuove funzionalità della piattaforma Ve.R.A. sulla regolarità contributiva

Le nuove funzionalità della piattaforma Ve.R.A di INPS, rilasciate il 24 giugno, consentono alle aziende e agli intermediari una gestione anticipata delle situazioni di irregolarità e delle evidenze che possono incidere sugli esiti delle verifiche di regolarità contributiva. L’attivazione degli interventi finalizzati alla normalizzazione delle posizioni contributive con particolare riguardo a quelle che presentano maggiore complessità è demandata alle sedi territoriali dell’Istituto.

Il Durc, come forma di controllo finalizzato alla repressione di fenomeni di evasione ed elusione, ha determinato, finora, una gestione connotata da procedimenti di tipo sanzionatorio.

Con queste nuove funzionalità garantite dal servizio ma soprattutto grazie alle relazioni tra Istituto, aziende e intermediari attraverso più puntuali dinamiche di collaborazione proattiva, si potrà incidere in modo sostanziale su tale procedimento, all’insegna di una maggiore trasparenza e condivisione delle responsabilità. Ciò consentirà di fornire un più elevato livello di servizio in grado di dare adeguate risposte agli attori del sistema, in particolare nell’ambito della contrattualistica pubblica e privata nonché per le erogazioni di contributi, benefici e agevolazioni.

Per il Presidente dell’INPS, Gabriele Fava, l’introduzione di queste nuove funzionalità “Segna una svolta nel rapporto con le imprese e gli intermediari, nel rispetto dei ruoli ma all’insegna della piena collaborazione. Grazie alle nuove funzionalità della piattaforma puntiamo ad una maggiore semplificazione, ma soprattutto a prevenire eventuali criticità. Questo per evitare che le aziende si trovino con un Durc negativo che possa compromettere la continuità delle loro attività”.  In questo gli intermediari sono, per Fava, di grande aiuto per garantire servizi più efficienti ai cittadini. 

La piattaforma Ve.R.A. e il suo funzionamento sono simili a “Un grande armadio proattivo con tanti cassetti che corrispondono a gestioni diverse”, spiega Antonio Pone, Direttore centrale Entrate e vicedirettore generale INPS.  “Lo strumento, proprio perché proattivo, permette in buona sostanza di aprire i cassetti in cui si annida l’irregolarità e di sanarla tempestivamente attraverso l’intervento di un soggetto delegato. Altra funzionalità, che fa parte della piattaforma, è il Simula Durc, che mostra alcuni aspetti rilevanti per conoscere eventuali anomalie per il Documento unico di regolarità contributiva”.

Ricordiamo che questa Piattaforma è un progetto che consente appunto la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva e si inserisce nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica e trasformazione dei processi e di miglioramento della User Experience, previste dai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In questo senso la parola chiave è interazione: tra le aziende, i loro intermediari e l’Istituto che, attraverso dinamiche di collaborazione proattiva, potranno assicurare al contribuente il possesso del Durc senza soluzione di continuità.

L’attivazione del processo di gestione interattiva dell’eventuale situazione di irregolarità, gestita attraverso la funzionalità “pre-Durc, prevede, l’invio all’intermediario, titolare di specifica delega master, della notifica via PEC, e-mail o SMS, 30 o 15 giorni prima della scadenza del Durc regolare, di un ticket collegato alla verifica Ve.R.A. generata in automatico dal sistema.   

Tutto ciò realizzerà un significativo cambiamento nei rapporti tra l’Istituto e gli intermediari, ridefiniti secondo logiche spiccatamente consulenziali, per orientare il contribuente nel processo di regolarizzazione che favorirà l’operatività delle imprese e lo sblocco delle erogazioni subordinate al possesso del Durc.

(Così, comunicato stampa Inps del 28 giugno 2024)




La riforma del lavoro sportivo. I punti cardine delle nuove norme tra tutele e adempimenti

Definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste, adempimenti obbligatori: i punti cardine della riforma del lavoro sportivo sono stati riassunti in un documento realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per lo Sport e i Giovani per accompagnare l’applicazione delle nuove norme alla luce del correttivo al decreto legislativo n. 36/2021. (Link esterno sito: https://www.lavoro.gov.it/documenti/lavoro-sportivo)

Il documento è correlato da una serie di risposte alle domande più frequenti, con un rimando alle pagine dedicate dell’urp online del Ministero del Lavoro e delle Politiche per un costante aggiornamento.

Dal primo luglio 2023 la revisione disciplina dei rapporti di lavoro in ambito sportivo è infatti entrata definitivamente in vigore, raggruppando in un quadro unitario le regole applicabili, in modo organico e sistematico.

 




INL riassume le misure del decreto PNRR in materia di sicurezza e violazioni in ambito contributivo

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL ha pubblicato la nota 521 del 13 marzo 2024, con la quale illustra le novità introdotte agli articoli 29, 30 e 31 decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Decreto PNRR 2024), in materia di sicurezza e contrasto al sommerso e alle violazioni in ambito contributivo, in vigore dal 2 marzo 2024.

 

Link al testo della nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 521 del 13 marzo 2024, con oggetto: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO – D.L. 02/03/2024, n. 19 (Decreto PNRR 2024) – DURC e dalla regolarità contributiva (art. 29, comma 1) – Appalto e distacco (art. 29, comma 2) – Disciplina sanzionatoria in materia di appalti e somministrazione illecita (art. 29, commi 4 e 5) – Maxi-sanzione per lavoro nero (art. 29, comma 3) – Lista di conformità INL (art. 29, commi 7-9) – Patente a crediti (art. 29, comma 19) – Sanzioni civili per omissione o evasione contributiva (art. 30)

 




Co.Co.Co., lavoratori autonomi e lavoratori nel settore dello sport: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2024 per gli iscritti alla Gestione separata

Con la circolare 29 gennaio 2024, n. 24, l’Inps ha comunicato le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2024 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. 

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da parasubordinati e committenti (collaboratori e figure assimilate, magistrati onorari a esaurimento, lavoratori nel settore dello sport dilettantistico) e liberi professionisti (compresi i professionisti del settore sportivo dilettantistico).

La circolare, inoltre, specifica le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.

Link al testo della circolare n. 24 del 29 gennaio 2024, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2024 per gli iscritti alla Gestione separata – Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – Collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate del lavoro sportivo – Professionisti del settore sportivo dilettantistico – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2024 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, comma 398, della L. 30/12/2020, n. 178 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234 – D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 29/08/2023, n. 120




Legge di bilancio 2024. Le indicazioni Inps sull’esonero dei contributi a carico dei lavoratori per il 2024

La legge di bilancio 2024 ha previsto per i lavoratori dipendenti, con esclusione del lavoro domestico, un esonero dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, relativamente ai periodi di paga che vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.

L’esonero è riconosciuto:

  • di sei punti percentuali, se la retribuzione imponibile, calcolata su base mensile per 13 mensilità, non supera i 2.692 euro al mese;
  • di sette punti percentuali, se la retribuzione imponibile, calcolata su base mensile per 13 mensilità, non supera i 1.923 euro al mese.

Con la circolare 16 gennaio 2024, n. 11, l’Inps fornisce le indicazioni sugli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo. Descrive, in particolare, l’assetto, la misura e la durata dell’esonero e specifica chi può accedervi; fornisce, poi, indicazioni per individuare correttamente il massimale retributivo imponibile, relativamente alla tredicesima mensilità e in presenza di più denunce mensili.

L’INPS fornisce, inoltre, le informazioni sulle condizioni necessarie per ottenere l’esonero, sulla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e sulla modalità di esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS

Fonte: www.inps.gov.it  – Sito web dell’ Istituto Nazionale Previdenza Sociale

 

Link al testo della circolare Inps n. 11 del 16 gennaio 2024, con oggetto: LAVORO – LEGGE DI BILANCIO 2024 – Esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti – Articolo 1, comma 15, della L. 30/12/2023, n. 213




Legge di Bilancio 2024: le misure per lavoratori e famiglie pubblicate in Gazzetta Ufficiale

Pubblicata nel supplemento ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2023».

Di seguito, le principali misure in favore di lavoratori e famiglie.

Vedi anche: Legge di Bilancio 2024. La sintesi degli interventi sulla fiscalità

 

Conferma del taglio del cuneo fiscale

 

Confermato anche per il 2024, il taglio del cuneo contributivo per la quota a carico dei lavoratori dipendenti. La quota di esonero rimane al 6% per le retribuzioni mensili imponibili fino a 2.692 euro (parametrate su 13 mensilità) ed al 7% per quelle fino a 1.923 euro (sempre parametrate su 13 mensilità). Si segnala, peraltro, che la misura non riguarda la tredicesima mensilità. Pertanto, quella relativa al 2023 avrà una quota di esonero pari al 2%, mentre quella relativa al 2024 sarà sottoposta ad imposizione ordinaria.

 

Detassazione dei Fringe Benefits

 

Anche per il 2024, i fringe benefits non concorreranno a formare reddito da lavoro dipendente: fino a 2.000 per i lavoratori con figli a carico (ai sensi del T.U.I.R), fino a 1.000 per la generalità dei lavoratori dipendenti (soglia innalzata dagli euro 258 previsti dalla normativa fiscale “ordinaria” per i dipendenti senza figli).

 

Tassazione agevolata dei premi di risultato

 

Confermata anche per il 2024 l’imposizione al 5% – con un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi – sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), che abbiano percepito nell’anno di imposta precedente, redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a euro 80.000.

Come già previsto dal cosiddetto “Decreto Lavoro 2023” (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85), anche per il 2024, sono confermate le agevolazioni per i lavoratori del settore turistico, ricettivo alberghiero e termale. In particolare, per il periodo gennaio-giugno 2024, per i lavoratori dipendenti del comparto – che abbiano conseguito nel 2023 un reddito da lavoro dipendente fino a 40.000 euro – e per i lavoratori della ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti, è previsto un trattamento integrativo speciale pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario svolte nei giorni festivi. I benefici non concorrono alla formazione del reddito.

 

Personale in servizio presso la Croce Rossa Italiana

 

Al personale ex militare della Croce Rossa viene garantito l’assegno ad personam. Continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento – limitatamente a quello fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa – e il trattamento del corrispondente personale civile della stessa, come assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Al personale della Croce Rossa assunto da altre amministrazioni continua ad essere corrisposta – come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti – la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente al trattamento fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale dell’amministrazione ricevente.

 

Rinnovi dei contratti collettivi delle pubbliche amministrazioni

 

Stanziati 3 miliardi di euro per l’anno 2024 e 5 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2025, per il rinnovo contrattuale del CCNL degli impiegati dello Stato per il triennio 2022-2024 con aumento di 6.7 volte dell’importo relativo all’indennità per vacanza contrattuale, scomputato per l’anno 2024 per i lavoratori che lo hanno percepito in unica soluzione a dicembre 2023. Gli oneri relativi alla medesima finalità per gli enti diversi dall’amministrazione statale sono incrementati della stessa misura e posti a carico dei relativi bilanci.

 

Efficientamento degli uffici del RUNTS

 

Per efficientare l’esercizio delle funzioni degli uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore, le province autonome di Trento e di Bolzano possono assumere personale da destinare al potenziamento dei predetti uffici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sui fondi già stanziati per il funzionamento del registro medesimo.

 

Contrasto dell’evasione contributiva nel settore del lavoro domestico

 

L’Agenzia delle entrate e l’INPS realizzeranno la piena interoperabilità delle rispettive banche dati, anche utilizzando nuove tecnologie, mettendo a disposizione dei contribuenti i relativi dati analizzati ed acquisiti. S’intende favorire l’adempimento spontaneo tramite dichiarazione precompilata e la segnalazione di eventuali anomalie. Infine, è previsto che i due enti svolgano analisi e controlli su dati retributivi e contributivi, con interventi finalizzati alla corretta ricostruzione delle posizioni reddituali e contributive.

 

Compensazione telematica dei crediti INPS e INAIL

 

A decorrere dal 1° luglio 2024, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della stessa.

 

Nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia

 

Il diritto alla pensione di vecchiaia (ove sussistano i requisiti anagrafici previsti dalla legislazione vigente), in presenza di un’anzianità contributiva minima pari almeno a 20 anni, potrà essere conseguito a condizione che l’importo lordo mensile della pensione sia almeno pari all’importo dell’assegno sociale (precedentemente, era previsto che l’importo fosse pari almeno a 1.5 volte tale assegno). Inoltre, il diritto alla pensione anticipata (ferma l’anzianità contributiva minima di almeno 20 anni) potrà essere conseguito qualora l’importo lordo mensile della pensione sia pari almeno a:

3 volte l’importo dell’assegno sociale (precedentemente, 2,8 volte);

2,8 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con un figlio;

2,6 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con due o più figli.

Fino al conseguimento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, l’importo lordo mensile relativo al trattamento di pensione anticipata non potrà essere riconosciuto in misura superiore a 5 volte il trattamento mensile minimo previsto a legislazione vigente. Viene inserita una finestra di 3 mesi dalla data di maturazione delle condizioni complessive previste per l’accesso alla pensione anticipata. I requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata dovranno essere adeguati alla speranza di vita.

 

Riscatto previdenziale dei periodi non coperti da versamenti contributivi

 

In via sperimentale per il biennio 2024-2025, per i soggetti che siano già titolari di pensione e che abbiano versato il primo contributo in data successiva al 31 dicembre 1995, è prevista la facoltà di riscattare – in tutto o in parte – periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria (anche non consecutivi) non coperti da contribuzione, ricadenti tra l’anno del versamento del primo contributo e quello dell’ultimo accreditato fino ad un massimo di 5 anni totali. L’onere per il riscatto, relativamente ai lavoratori del settore privato, potrà essere sostenuto dal datore di lavoro, destinando a tal fine i premi di produzione del lavoratore. In tal caso, il contributo è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non concorre alla determinazione del reddito da lavoro dipendente. L’onere è frazionabile, senza applicazione di interessi, fino ad un massimo 120 rate mensili di importo non inferiore a 30 euro. In caso di eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996, il riscatto verrà annullato d’ufficio con conseguente restituzione dei contributi. La rateizzazione non potrà essere concessa qualora i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione della pensione o qualora gli stessi contributi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. Qualora la situazione si verifichi nel corso della rateizzazione già concessa, è previsto che la somma ancora dovuta sia versata in una unica soluzione.

 

Obblighi contributivi delle Pubbliche Amministrazioni

 

Sono ritenuti assolti, da parte delle PA, gli obblighi contributivi relativi ai propri dipendenti (con riferimento ai periodi di paga antecedenti il 1° gennaio 2005) attraverso la semplice trasmissione all’INPS delle denunce retributive e contributive mensili. È, altresì, previsto che i risparmi di spesa costituiscano economie di bilancio. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato all’entrata in vigore della presente legge.

 

Rivalutazione automatica delle pensioni

 

È previsto che, per l’anno 2024, la rivalutazione automatica rispetto all’inflazione dei trattamenti pensionistici sia riconosciuta nella misura del:

– 100%, per i trattamenti pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS;

– 85%, per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS;

– 53%, per i trattamenti complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e fino a 6 volte lo stesso;

– 47%, per i trattamenti complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e fino a 8 volte lo stesso;

– 37%, per i trattamenti complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e fino a 10 volte lo stesso;

– 22%, per i trattamenti complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS.

Per i trattamenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), l’aumento conseguente alla rivalutazione non può comunque determinare un trattamento superiore alla rispettiva fascia di trattamento INPS, ed è riconosciuto fino a concorrenza dello stesso.

 

Modifiche all’APE Sociale

 

Per il 2024, il requisito anagrafico per l’accesso all’APE sociale è innalzato a 63 anni e 5 mesi, a fronte del precedente requisito di 63 anni.

 

Nuove condizioni per “Opzione Donna”

 

Per il 2024, è innalzato il requisito anagrafico per l’accesso ad Opzione Donna. Dal 1° gennaio 2024, saranno necessari 61 anni di età, a fronte del precedente requisito di 60 anni, confermando quando previsto dalla precedente versione del beneficio circa i requisiti di anzianità contributiva e la riduzione dell’età anagrafica per l’accesso allo strumento, parametrato sulla presenza di figli. Il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM potrà presentare la relativa domanda è spostato dal 28 febbraio 2023 al 28 febbraio 2024.

 

Quota 103

 

Confermata per il 2024 la misura “Quota 103” con modifiche per chi matura i requisiti nell’anno 2024:

– calcolo interamente contributivo dell’assegno;

– importo dell’assegno erogabile in misura pari a massimo 4 volte il trattamento minimo INPS (fino al conseguimento della pensione di vecchiaia);

– finestra di 7 mesi per i lavoratori privati e di 9 mesi per i lavoratori del settore pubblico;

– termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2023 al 28 febbraio 2024.

 

Cosiddetto “Bonus Maroni”

 

Anche per il lavoratore che maturi i requisiti per accedere a Quota 103 nell’anno 2024, sarà possibile richiedere l’esonero dal versamento della quota contributiva a proprio carico, per averla così accreditata in busta paga (c.d. Bonus Maroni).

 

Proroga agevolazioni contributive per i c.d. stampatori

 

Oltre alla spesa già prevista a legislazione vigente, è autorizzata l’ulteriore spesa massima di 10,4 milioni per il 2024, 10,5 milioni per il 2025 e 2026 e 2,4 milioni per il 2027, per l’accesso, in deroga ai requisiti ordinari, con anzianità contributiva di almeno 35 anni per i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di quotidiani e periodici, e di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale che abbiano presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi entro il 31 dicembre 2023.

 

Stabilizzazione e modifiche alla ISCRO

 

A decorrere dal 2024, è confermata l’istituzione della Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa come misura strutturale con le modificazioni, di seguito, indicate. Il richiedente:

– non deve beneficiare dell’Assegno di Inclusione;

– deve aver conseguito, nell’anno precedente alla richiesta, un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70% rispetto alla media dei due anni precedenti (prima 50%);

– deve aver dichiarato, nell’anno precedente alla richiesta, un reddito da lavoro autonomo non superiore a 12.000 euro (prima 10.000 euro).

L’indennità non potrà superare gli euro 800, né essere inferiore agli euro 250 euro mensili, concorrerà alla formazione del reddito da lavoro autonomo e non potrà essere riconosciuta nel biennio successivo all’apertura della partita IVA. Gli importi previsti dalla normativa si intendono annualmente rivalutati in base all’inflazione.

 

Modifiche delle indennità di malattia per i lavoratori marittimi

 

Modificata la misura dell’indennità di malattia fondamentale e complementare per i lavoratori marittimi, prevedendo, per gli eventi insorti a partire dal 1° gennaio 2024, che:

– l’indennità giornaliera sia commisurata al 60% della retribuzione, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro;

– l’indennità giornaliera sia calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall’assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l’evento di malattia;

– in caso di evento occorso nei primi 30 giorni del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera sia calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

 

Nuove disposizioni per i pensionamenti anticipati nel settore pubblico

 

Previsto un adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali per alcune categorie di lavoratori:

– dipendenti enti locali iscritti alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali – CPDEL;

– sanitari iscritti alla Cassa Pensioni Sanitari – CPS;

– insegnanti di asili e scuole elementari parificate iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti – CPI;

– ufficiali giudiziari, aiutanti degli stessi, e coadiutori, iscritti alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari – CPUG.

Il suddetto adeguamento non potrà comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello previsto dalla normativa precedente. Le disposizioni si applicano solo in caso di pensionamento anticipato e non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio, prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione. Inoltre, per gli iscritti alla CPS ed alla CPDEL (che cessano l’ultimo rapporto di lavoro come infermieri), la riduzione del trattamento pensionistico è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell’accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile. Per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, sono state previste finestre di accesso al trattamento previdenziale alla pensione anticipata “ordinaria Fornero”, con decorrenza ordinaria (3 mesi) se i requisiti vengono maturati entro il 31 dicembre 2024, prevedendo l’allungamento progressivo delle finestre per chi matura i requisiti per il pensionamento per ciascuno degli anni successivi, fermi restando i requisiti di anzianità contributiva previsti a legislazione vigente per la richiesta. Simile meccanismo si applica anche ai lavoratori precoci iscritti alle medesime casse.

 

Nuove disposizioni per i pensionamenti anticipati dei medici del settore pubblico.

 

I dirigenti medici, sanitari e infermieri del SSN possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del 40esimo anno di servizio effettivo, comunque, non oltre i 70 anni d’età. La stessa statuizione si applica per i medici nei ruoli di INPS ed INAIL.

 

Sostegni ai lavoratori dei settori “deboli

 

Per il 2024, sono previste, a valere sul “Fondo sociale occupazione e formazione”, la proroga ed il finanziamento di:

– misure a sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dei call center;

– misure a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti nel settore della pesca marittima (compresi i soci di cooperative della piccola pesca);

– trattamenti di CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa;

– trattamenti straordinari di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti (sospesi o con orario ridotto) di aziende sequestrate e confiscate;

– interventi a sostegno del reddito per i lavoratori per specifiche situazioni di crisi aziendali, dopo la crisi economica derivante da pandemia e crisi energetica;

– interventi a sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del gruppo ILVA.

 

Rifinanziamento della CIGS.

 

Per il 2024, a valere sul “Fondo sociale occupazione e formazione”, è previsto l’incremento di 50 milioni di euro (con un incremento da 50 a 100 milioni) dell’autorizzazione di spesa prevista dalla normativa vigente per la cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.

 

Imprese di interesse strategico nazionale che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale

 

Per le imprese con almeno 1000 lavoratori dipendenti afferenti a questa categoria è stabilito che, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015 (in continuità con le tutele già autorizzate) un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024 (con alcune deroghe relativamente alla procedura di attivazione della cassa), al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda medesima. È stabilito che i trattamenti di cui sopra siano riconosciuti nel limite di spesa di euro 63.300.000 per l’anno 2024 e che l’INPS provveda al monitoraggio del limite stesso (non considerando ulteriori domande), qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa.

 

Nuovo Bonus Asili Nido

 

Innalzato a 3.600 euro, con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2024, il bonus riconosciuto alle famiglie con ISEE fino a 40.000 euro (che abbiano già un figlio di età inferiore a 10 anni) per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido.

 

Maggiori tutele per maternità e paternità

 

Aumentata al 60% della retribuzione (rispetto al 30% attuale), l’indennità corrisposta per il secondo mese di congedo parentale fino al sesto anno di vita del bambino. Per il solo 2024, invece, è stabilito che anche l’indennità relativa al secondo mese sarà riconosciuta nella misura dell’80% della retribuzione (così come previsto attualmente soltanto per il primo mese).

 

Decontribuzioni per lavoratrici con figli

 

Per il periodo 2024-2026, con riferimento alle donne lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli, è prevista la riduzione del 100% dei contributi IVS a carico fino al compimento del 18° anno di età del figlio minore (entro il limite annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile). Per il 2024, è esteso, in via sperimentale, alle lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del 10° anno di età del figlio minore. Gli esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico.

 

Esclusione dei titoli di stato dal computo dell’ISEE.

 

Esclusi i titoli di stato dal computo del valore ISEE, fino all’importo di euro 50.000.

 

Fondi per le pari opportunità e il contrasto alla violenza contro le donne

 

Incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e di 6 milioni a decorrere dal 2027, il Fondo per le Politiche relative ai diritti alle pari opportunità, al fine di accrescere la misura del reddito di libertà per garantire l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. È stabilito che le risorse siano ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti adottati anche di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Aumentato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di dare concreta realizzazione ai centri per il recupero degli uomini autori di violenza. Al fine di assicurare un’adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stato incrementato di 5 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, con destinazione delle predette risorse alla realizzazione di centri antiviolenza. Aumentato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Inoltre, sono stati stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per l’acquisto e la realizzazione di case rifugio.

 

Esonero previdenziale per le assunzioni di donne vittime di violenza

 

Stanziati 1,5 milioni di euro per il 2024, 4 milioni per il 2025, 3,8 milioni per il 2026, 2,5 milioni per il 2027 e 0,7 milioni per il 2028, per i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumeranno donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie della misura del reddito di libertà (anche donne che abbiano beneficiato della misura nell’anno 2023). È previsto il riconoscimento dell’esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali. In caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, è stabilito il prolungamento dell’esonero fino al 18esimo mese dalla data di assunzione a tempo determinato.

 

Fondo per le Politiche della Famiglia

 

Stanziati 1,25 milioni di euro all’anno, a partire dal 2024, per finanziare il supporto tecnico-scientifico per le funzioni del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relative a attuazione, monitoraggio e analisi degli interventi del Fondo per le Politiche della Famiglia. Tra gli utilizzi delle risorse del Fondo vi sono, tra gli altri, progetti volti alla protezione e presa in carico dei minori vittime di violenza, interventi per il sostegno, iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del welfare familiare aziendale.

 

Attuazione dei LEPS

 

È stabilito che le Regioni monitorino e rendicontino al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gli interventi programmati e realizzati a valere sulle risorse ad esse trasferite, utilizzando l’ambito territoriale sociale come unità di rilevazione. L’erogazione delle risorse è condizionata all’esito del monitoraggio. Le risorse assegnate e non spese dagli ambiti territoriali sociali sono riassegnate ai Fondi per l’assistenza alle persone con disabilità grave e per le non autosufficienze. Le somme dovute agli enti del Terzo Settore per l’attività ispettiva a carico delle imprese sociali non aderenti ad enti associativi riconosciuti sono riassegnate al bilancio dello Stato per essere trasferite all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e ad altri enti eventualmente legittimati.

 

Percorsi formativi

 

Incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato (per la qualifica e il diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore) e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola-lavoro.

 

Fondo per le vittime dell’amianto

 

Finanziato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2026 il Fondo per le vittime dell’amianto, con possibile aggiornamento del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali contenente le tabelle di liquidazione degli indennizzi e modalità e procedure di erogazione delle somme.

 

Esclusione dalla CIG dei lavoratori dell’Agenzia del Demanio

 

Statuita per interpretazione autentica della norma, l’esclusione dell’Agenzia del Demanio dalle norme sull’integrazione salariale dei lavoratori dell’industria, mediante esclusione dalle norme relative alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.

 

Politiche a favore della disabilità

 

Istituito il Fondo Unico per l’Inclusione delle Persone con Disabilità (con abrogazione delle disposizioni istitutive dei precedenti fondi istituiti per analoghe finalità) destinato a finanziare iniziative in materia di:

– potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado;

– promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per l’inclusione delle persone con disabilità; – inclusione lavorativa e sportiva;

– turismo accessibile;

– iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;

– interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare;

– promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia;

– promozione di iniziative e di progetti per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo Settore con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà. Incrementato di 85 milioni, a decorrere dal 2026, il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.

 

Misure per la sanità dei lavoratori transfrontalieri

 

Stabilito che, sia i residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il SSN italiano, sia i frontalieri di cui all’art. 9, paragrafo 1, dell’Accordo tra Italia e Svizzera (relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri che hanno esercitato il diritto di opzione per l’assicurazione malattie, sia i loro familiari a carico), siano tenuti a versare alla Regione di residenza una quota di compartecipazione al SSN attuando la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato. Il ricavato di tali versamenti è destinato a sostenere il SSN delle aree di confine e il trattamento di medici ed infermieri.

 

Sviluppo della professionalità dei lavoratori INAPP e INAIL

 

A decorrere dal 2024, è istituito un fondo presso il MEF (con dotazione di circa 35 milioni all’anno) al fine di promuovere lo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello, da ripartire tra alcuni istituti ed enti (tra cui anche INAPP ed INAIL).

 

Fondo per le crisi occupazionale nel settore dell’editoria

 

Istituito il “Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria” destinato, tra l’altro, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a finanziare misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell’informazione e dell’editoria.

 

Previsioni previdenziali speciali per le forze dell’ordine e i VV.FF

 

Incrementato di euro 5 milioni per l’anno 2024 e di 10 milioni per il 2025, il Fondo – già istituito presso il MEF in relazione alla specificità del personale delle forze armate di polizia e VV.FF. destinato all’adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale attraverso, tra le altre misure, l’introduzione di misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale che cessa dal servizio (mentre la disciplina precedente, a decorrere dal 1° gennaio 2022, prevedeva ciò per il solo personale in servizio il giorno antecedente la data di entrata in vigore dei provvedimenti perequativi).

 

Misure a favore dei migranti e assistenza alle persone in condizioni di vulnerabilità

 

Rifinanziato il Fondo per l’accoglienza dei migranti di cui all’art. 21, comma 1, del D.L. n. 145/2023 per circa 172 milioni di euro nell’anno 2024, circa 269 milioni di euro per l’anno 2025 e 185 milioni di euro per l’anno 2026. Aumentata di un milione di euro annui la dotazione dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), al fine di potenziare l’attività di prevenzione ed assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica.

 

Magistratura onoraria (anche misure previdenziali).

 

Istituito un Fondo con una dotazione di circa euro 177 milioni per l’anno 2024, euro 158 milioni per l’anno 2025, euro 157 milioni per l’anno 2026, euro 152 milioni per l’anno 2027, euro 151 milioni per l’anno 2028, euro 146 milioni per l’anno 2029, euro 145 milioni per l’anno 2030, euro 138 milioni per l’anno 2031, euro 136 milioni per l’anno 2032 e di euro 124 milioni annui a decorrere dall’anno 2033, destinato all’attuazione di interventi di riforma della Magistratura Onoraria, anche con riferimento al trattamento economico e previdenziale, per garantire la continuità delle funzioni ed accrescere l’efficienza della giustizia onoraria.

 

Assistenza ai profughi ucraini sotto protezione internazionale

 

Stanziati 274 milioni di euro per l’anno 2024 in favore del Fondo per la protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Prorogato al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza relativo all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in corso. Autorizzata l’assegnazione, fino al 31 dicembre 2024, nel limite di 40 milioni di euro, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell’offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea.

 

Fondo per le aziende agricole in crisi

 

Istituito il Fondo per la gestione delle emergenze, al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, generate da eventi non prevedibili. Il fondo è destinato, tra l’altro, a finanziare esoneri contributivi in favore delle aziende in crisi, previo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Interventi a favore delle imprese di acquacultura e per l’invasione del Granchio Blu

 

Estesi anche alle imprese di pesca e di acquacultura gli interventi del Fondo di Solidarietà Nazionale già previsti in favore delle imprese agricole a causa di calamità naturali, eventi eccezionali, avversità atmosferiche.

 

Fondo speciale per l’equità dei livelli dei servizi

 

In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, è istituito presso il Ministero dell’Interno il “Fondo speciale equità livello dei servizi”, con una dotazione pari a euro 858.923.000 per il 2025, a euro 1.069.923.000 per il 2026, a euro 1.808.923.000 per il 2027, a euro 1.876.923.000 per il 2028, a euro 725.923.000 per il 2029 e a euro 763.923.000 per l’anno 2030. Tra le destinazioni del fondo si segnalano quote destinate al finanziamento e sviluppo di servizi sociali comunali, all’incremento del numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia (asili nido) e del numero di studenti disabili, privi di autonomia, cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.

 

Revisione delle spese previdenziali

 

Istituita presso il MEF una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro dell’Economia e Finanze dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali per valutare parametri e criteri da utilizzare, a decorrere dal primo gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale per i quali è prevista, a legislazione vigente, la suddetta rivalutazione sulla base dell’indice del costo della vita.

 

Lavoratori precoci

 

È statuito che l’indicizzazione all’aspettativa di vita dei requisiti di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione anticipata, bloccata dal primo gennaio 2019, riprenda a decorrere dal primo gennaio 2025 (attualmente, è sospesa sino al 1° gennaio 2027). Ridotta, inoltre, di 10 milioni, la dotazione del fondo destinato a coprire la spesa previdenziale per le pensioni dei lavoratori precoci.

 

Fondo di solidarietà per il trasporto aereo

 

 Incrementato di quasi 2 milioni il fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

 

Riassegnazione delle risorse economiche dell’ANPAL al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

A seguito della soppressione della Agenzia, è prevista la riassegnazione delle risorse finanziarie dell’ANPAL ai pertinenti capitoli dello Stato di Previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Fonte: portale www.lavoro.gov.it – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Link al testo della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2023». In vigore dall’1° gennaio 2024 e pubblicata nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023




Lavoro, i bonus e gli incentivi per le assunzioni

Pubblicata la guida “Gli incentivi all’assunzione. Realizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali illustra il quadro aggiornato agevolazioni attualmente accessibili per l’assunzione di lavoratori.

Per ciascun incentivo sono specificati i requisiti e condizionalità oltre alla tipologia di contratto incentivato alla luce della norma di legge.

In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni di seguito indicate:

  •  incentivo occupazione giovani under 36;
  • incentivo occupazione giovani under 30;
  • incentivo occupazione donne svantaggiate;
  • decontribuzione Sud;
  • incentivi percettori misura di inclusione;
  • incentivo per il lavoro delle persone con disabilità;
  • incentivo occupazione over 50;
  • incentivo occupazione giovanile (Neet).

 

Link alla Guida MinLavoro agli incentivi per le assunzioni




Mance e indennità “speciale” in busta paga per il lavoro notturno e/o festivo nel turismo. In una circolare i chiarimenti sulle nuove agevolazioni fiscali

I commi da 58 a 62 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), hanno introdotto, in luogo della tassazione ordinaria, una nuova modalità di tassazione per particolari somme percepite dai lavoratori dipendenti. Nello specifico, i commi in questione prevedono, a determinate condizioni, una tassazione sostitutiva in relazione alle somme elargite dai clienti – a titolo di liberalità (c.d. mance) e corrisposte sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici – ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Inoltre, per i dipendenti del settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, l’articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. “Decreto Lavoro”), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi. Per affinità di tipologia e obiettivi, l’Agenzia delle entrate in un’unica circolare (la n. 26 E del 29 agosto 2023) ha fornito i chiarimenti sia sull’imposta sostitutiva sulle mance sia sull’indennità per lavoro notturno e festivo nel turismo.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26 E del 29 agosto 2023, con oggetto: REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE – Regimi di tassazione sostitutiva o agevolati – Aliquote agevolate rispetto alla tassazione ordinaria IRPEF – Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande – Trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale – Trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzione lorda – corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno – riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 – Chiarimenti – Art. 1, commi da 58 a 62, della L. 29/12/2022, n. 197Art. 39-bis del D.L. 04/05/2023, n. 48, conv., con mod., dalla L. 03/07/2023, n. 85 (cd. “Decreto Lavoro”)




Mancata iscrizione alla Gestione separata: invio comunicazioni tramite “MyINPS” per autonomi cd. “Senza cassa” e lavoratori parasubordinati | Per eventuali dubbi pronte FAQ

Con messaggio n. 2535 del 6 luglio 2023 (di seguito riportato), l’Inps ha fornito importanti chiarimenti in merito all’iscrizione nelle gestioni separate per autonomi cd. “Senza cassa” e lavoratori parasubordinati. Oltre alla pubblicazione delle risposte alle domandi più comuni (FAQ), nel messaggio chiarito che la data effettiva di inizio attività e quella dell’accredito contributivo potrebbero non coincidere con conseguenze negative sulla posizione previdenziale dell’assicurato, quali, ad esempio, un minore numero di mesi di contribuzione.

Per questo motivo, spiega l’Inps, è stato previsto l’invio di una comunicazione informativa ai soggetti interessati nella quale è evidenziata l’assenza dell’iscrizione, così come prevista dall’articolo 2, comma 27, della legge n. 335/1995; tale comunicazione è resa nota mediante l’applicazione “MyINPS” e tramite posta elettronica con l’invio di un messaggio “di invito” all’iscrizione stessa.

 

Il testo integrale del messaggio Inps n. 2535 del 6 luglio 2023, con oggetto: Lavoratori parasubordinati – Lavoratori autonomi professionisti cd. “Senza cassa” – Iscrizione dei lavoratori alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – Invio di una comunicazione informativa ai soggetti interessati nella quale è evidenziata l’assenza dell’iscrizione – Invio comunicazioni “MyINPS”.

 

L’iscrizione alla Gestione separata è un adempimento disciplinato dall’articolo 2, commi 26 e 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che grava sia sui lavoratori per i quali l’obbligo contributivo alla medesima gestione è in capo al committente, c.d. lavoratori parasubordinati, sia per i soggetti che producono reddito da esercizio di attività di arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ovvero i lavoratori autonomi professionisti.

In assenza di specifica istanza di iscrizione, la procedura informatica che gestisce i relativi dati registra in automatico i seguenti elementi: la data di inizio attività più remota presente nel flusso delle denunce Uniemens per i lavoratori parasubordinati o la data più remota inserita nella colonna “periodo di riferimento” sul modello F24 del versamento effettuato dal libero professionista.

Tuttavia, le suddette date potrebbero non coincidere con la data effettiva di inizio attività, cui è legata l’iscrizione alla Gestione separata e il relativo accredito contributivo, con conseguenze negative sulla posizione previdenziale dell’assicurato, quali, ad esempio, un minore numero di mesi di contribuzione.

Pertanto, è stato previsto l’invio di una comunicazione informativa ai soggetti interessati nella quale è evidenziata l’assenza dell’iscrizione, così come prevista dall’articolo 2, comma 27, della legge n. 335/1995; tale comunicazione è resa nota mediante l’applicazione “MyINPS” e tramite posta elettronica con l’invio di un messaggio “di invito” all’iscrizione stessa. 

Nella medesima viene specificato che non è presente la domanda di iscrizione alla Gestione separata e che, nel caso in cui il contribuente non proceda alla regolarizzazione, l’Istituto provvederà a valorizzare il dato della data di iscrizione con “la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi” per i liberi professionisti e “la prima data di inizio attività indicata dal committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati ”per i parasubordinati.

Si segnala che il lavoratore che abbia contribuzione presso la Gestione separata sia quale “parasubordinato” (ad esempio, come collaboratore coordinato e continuativo, amministratore di società, revisore o sindaco, o componente di commissione o collegio oppure lavoratore autonomo occasionale) sia quale “lavoratore autonomo professionista”, deve effettuare l’adempimento dell’iscrizione per entrambe le due tipologie, cui corrispondono due distinte posizioni anagrafiche per tipologia, funzionali a consentire al contribuente e all’Istituto di accreditare correttamente la contribuzione previdenziale in relazione alle distinte date di inizio attività (nel caso di parasubordinato, la data di inizio della prestazione lavorativa; nel caso di lavoratore autonomo professionista, la data di inizio dell’obbligo contributivo presso la Gestione separata INPS). In particolare, per i lavoratori autonomi professionisti l’iscrizione prevede in automatico l’apertura del “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” attraverso il quale è possibile verificare, tra gli altri, la propria posizione contributiva, la presenza di eventuali anomalie relative alla compilazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi o la presenza di posizioni debitorie.

L’iscrizione può essere effettuata anche tramite un intermediario.

Per facilitare la risoluzione di eventuali dubbi o problemi riscontrati, nell’Allegato n. 1 sono riportate le risposte alle domandi più comuni (FAQ).

 




Il Decreto Lavoro 2023. In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione e il testo del decreto-legge “coordinato”

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.153 del 3 luglio 2023 la legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge n. 48 del 2023.

Di seguito, le principali misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie:

Introduzione dell’Assegno di inclusione, dal primo gennaio 2024, quale misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli mediante percorsi di inserimento sociale, formazione, lavoro e politica attiva del lavoro. La misura è condizionata alla prova dei redditi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa. 

Introduzione del Supporto per la formazione e il lavoro, dal primo settembre 2023, utilizzabile dai componenti fra i 18 e i 59 anni di nuclei familiari con ISEE non superiore a 6000 euro, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione e partecipano a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. 

Semplificazione delle informazioni dovute da datore di lavoro al momento dell’assunzione, consentendo il rinvio alla normativa di riferimento e alla contrattazione collettiva applicata

Semplificazione dell’utilizzo dei contratti a termine, con razionalizzazione delle causali necessarie per la stipula di contratti fra i 12 ed i 24 mesi e per proroga e rinnovo dei contratti che estendono la durata oltre i 12 mesi

Incentivazione dell’utilizzo dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dai limiti quantitativi dei lavoratori somministrati assunti con contratto di apprendistato ed esenzione dai limiti quantitativi della somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori in “ex mobilità”, soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati

Proroga al 2024 dei contratti di espansione al fine di incentivare la staffetta generazionale

Prepensionamento di giornalisti dipendenti da imprese del settore dell’editoria

Stralcio dei debiti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro

Incentivi per l’assunzione di percettori di Assegno di Inclusione, per l’occupazione giovanile, in particolare, per under 30, neet e giovani registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e per il lavoro dei disabili. 

Incentivazione dell’uso delle Prestazioni Occasionali del settore turistico e termale. Il limite per ciascun utilizzatore sale da 10.000 a 15.000 euro annui e possono essere utilizzate da datori di lavoro che impieghino fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (e non 10, come per gli altri settori)

Incremento del Fondo nuovo competenze grazie a fondi nazionali (Programma nazionale giovani, donne e lavoro) e comunitari (FSE+ e POC SPAO), per finanziare accordi sindacali sottoscritti a decorrere dal 2023 e favorire l’aggiornamento della professionalità dei lavoratori in relazione alla transizione digitale ed ecologica

Esonero parziale dei contributi a carico dei lavoratori (c.d. taglio del cuneo fiscale), per i periodi di paga da luglio a dicembre 2023, con riduzione della aliquota contributiva a carico dei lavoratori subordinati che guadagnano fino a 35.000 euro lordi annui del 6% (mentre la legge di Bilancio 2023 prevede il 2%) senza incidenza sulla tredicesima. Resta applicabile l’ulteriore punto di riduzione per chi guadagna fino a 25.000 euro (che passa, quindi, al 7%)

Detassazione del lavoro straordinario e notturno svolto nei festivi per il settore turismo e termali, nella misura del 15% della retribuzione lorda dovuta, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, per i lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a euro 40.000

Detassazione delle misure di welfare, limitatamente al 2023, con elevazione sino a 3.000 euro (salendo rispetto agli attuali 258,23 euro annui) della soglia dei fringe benefits per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico

Incremento, per l’anno 2023, di 5 milioni di euro del Fondo per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

Estesa la tutela assicurativa INAIL a studenti e personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore in tutti gli ambienti scolastici

Introduzione di nuove disposizioni in materia di formazione, nomina del medico competente e poteri di vigilanza volte a rafforzare la sicurezza sui luoghi di lavoro

Obbligo dell’applicazione della clausola sociale per il personale impiegato nei contact center

Previsione di una forma di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga fino al 31 dicembre 2023 per le imprese che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Sito web: www.lavoro.gov.it

Link al testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, conv., con mod., dalla legge di 3 luglio 2023, n. 85, recante: «Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.». In Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n.153 del 3 luglio 2023.

 

Vedi anche, Decreto Lavoro: tutte le novità

 

Link al testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge (A.S. 685), recante: «Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro».
(Le relazioni si riferiscono alla versione ante conversione del decreto-legge).

 




Il Decreto lavoro 2023 . Il Senato approva. Il provvedimento passa alla Camera dei Deputati

Con 96 voti favorevoli, 55 contrari e 10 astensioni l’Assemblea ha approvato con modificazioni il ddl n. 685 di conversione in legge del D.L. n. 48/2023, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, incardinato nella seduta del 21 giugno con relazione della senatrice Mancini, nel testo proposto dalla Commissione Sanità e Lavoro.

Il Testo approvato dal Senato il 22 giugno 2023

 

Link al testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, conv., con mod., dalla legge di 3 luglio 2023, n. 85, recante: «Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.». In Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n.153 del 3 luglio 2023

 

In sintesi, il contenuto del Provvedimento urgente in tema di lavoro, nel testo proposto dalla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza e Sociale).

Gli articoli da 1 a 11 del decreto-legge prevedono nuove misure di inclusione sociale e lavorativa. Si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione, spettante in favore dei nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto minorenne o avente almeno sessanta anni di età o disabile o – come aggiunto dal Senato, ampliando la platea – almeno un componente in condizione di svantaggio inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali. Riguardo ai disabili, si fa riferimento alle categorie di disabilità poste dalla disciplina regolamentata in materia di ISEE. Dal Senato sono stati inoltre attenzionati i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alle violenze di genere, specificando che costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini ISEE.

In merito agli ulteriori requisiti soggettivi o inerenti al nucleo familiare, di cui all’articolo 2, si rileva in primo luogo che quelli inerenti alla cittadinanza, alla residenza o al soggiorno del richiedente il beneficio in oggetto sono analoghi a quelli già previsti per il reddito di cittadinanza. Si segnala che viene operata una riduzione da dieci a cinque anni del requisito di durata minima della residenza in Italia nel periodo di vita precedente alla domanda del beneficio, ferma restando la condizione della residenza continuativa in Italia negli ultimi due anni precedenti alla domanda. A quest’ultimo riguardo, il comma 10 introduce una definizione specifica di continuità di residenza.

I requisiti inerenti alle condizioni economiche del nucleo familiare, concernenti sia i valori massimi dell’ISEE, del reddito familiare, del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, sia l’assenza di godimento di alcuni beni durevoli particolari, sono analoghi a quelli previsti per il reddito di cittadinanza. Tra le differenze si segnala che il limite relativo al reddito familiare è parametrato in base a una scala di equivalenza.

La misura del beneficio economico in oggetto è determinata nell’articolo 3, modificando quelli previsti per il reddito di cittadinanza. Una prima differenza consiste nell’applicazione di un nuovo parametro moltiplicativo in ragione della diversa scala di equivalenza summenzionata. Una sostanziale differenza deriva dal diverso regime di durata e di rinnovo, in quanto per l’assegno di inclusione, dopo i primi diciotto mesi, il rinnovo è ammesso per dodici mesi (anziché diciotto), ferma restando la sospensione di un mese dell’erogazione del beneficio prima di ogni rinnovo.

L’articolo 4 del decreto-legge concerne in primo luogo la procedura per la domanda e per il riconoscimento del beneficio economico in oggetto. La domanda è presentata all’INPS, anche tramite gli istituti di patronato e di assistenza sociale e – come aggiunto in 10a Commissione – tramite i centri di assistenza fiscale conosciuti come CAF.

Il riconoscimento della misura presuppone la sottoscrizione da parte del richiedente di un patto di attivazione digitale. Quest’ultimo deve essere sottoscritto in una piattaforma digitale del sistema informativo per l’inclusione sociale lavorativa (SIISL). Alla sottoscrizione del suddetto patto conseguono, da un lato, il riconoscimento dell’assegno di inclusione nel mese successivo, dall’altro lato, l’applicazione di ulteriori procedure e obblighi. L’inadempimento di tali obblighi determina la decadenza del beneficio ai sensi dell’articolo 8.

In particolare, si prevede che i servizi sociali effettuino una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare intesa alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione. Nell’ambito di tale valutazione i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni, attivabili al lavoro, vengono avviati ai centri per l’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.

Anche il patto per l’inclusione sopramenzionato deve prevedere la partecipazione in via obbligatoria ad attività formative o di lavoro o altre misure di politiche attive da parte dei componenti del nucleo familiare maggiorenni o di età inferiore ai sessanta anni, che esercitino la responsabilità genitoriale, non occupati, non frequentanti un regolare corso di studi, né titolari di una pensione diretta e che non abbiano determinate cariche di cura relative a figli o familiari disabili. Sono esclusi da tali obblighi le persone affette da patologia oncologica, i soggetti con disabilità rientranti nell’ambito di applicazione del cosiddetto collocamento obbligatorio nonché, come aggiunto dal Senato, i soggetti inseriti nei percorsi di protezione e di fuoriuscita dalle violenze di genere. In ogni caso i soggetti esclusi dai suddetti obblighi possono richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento al servizio personalizzato.

Riguardo il sopramenzionato patto di servizio personalizzato le Regioni possono prevedere che la sottoscrizione e la relativa presa in carico siano effettuate anche presso i soggetti accreditati per i servizi per il lavoro. Seguirà un decreto ministeriale proprio per individuare le misure per il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e la formazione.

I commi dal 9 all’11 dell’articolo 6, parzialmente riformulati dal Senato, disciplinano l’utilizzo per il potenziamento degli interventi dei servizi sociali di risorse finanziarie già stanziate.

Riguardo alla modalità di erogazione l’articolo 4, al comma 8, prevede che l’assegno di inclusione sia corrisposto mediante uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato carta di inclusione, utilizzabile per acquisto o, entro i limiti previsti dal medesimo comma, per prelievi di contante. Si esclude che la carta possa essere utilizzata per giochi che prevedono vincite di denaro o altre utilità. Inoltre, la carta non può essere utilizzata per l’acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici o di prodotti alcolici.

L‘articolo 7, nel quale, ad opera del Senato, sono state inserite alcune modifiche tecniche, individua le amministrazioni e le autorità competenti per i controlli dell’assegno di inclusione. Ad esso occorre aggiungere i Comuni che sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici. L’articolo 7 interessa anche i criteri e le modalità di acquisizione dei dati e delle informazioni relative ai controlli e prevede l’adozione di un piano nazionale triennale di contrasto all’irregolare percezione dei benefici in oggetto.

Riguardo alle altre disposizioni di cui l’articolo 8, si segnala in primo luogo che esso reca sanzioni penali per illeciti di falso o di omissioni relativi ai benefici in esame e prevede la decadenza del nucleo familiare degli stessi o la sospensione per le condanne e i procedimenti penali individuati dal medesimo articolo.

Si prevede, inoltre, la medesima decadenza dell’assegno per l’inadempimento degli obblighi summenzionati posti a carico dei beneficiari nonché per alcune fattispecie di falso o di omissione nelle comunicazioni o dichiarazioni e per il rifiuto di un’offerta di lavoro subordinato rientrante nell’ambito della fattispecie di cui al successivo articolo 9.

Quest’ultimo, nel testo parzialmente riformulato dal Senato, distingue a seconda che l’offerta di lavoro sia a tempo indeterminato o a termine e, nell’ambito della prima tipologia contrattuale, disciplina distintamente l’ipotesi in cui nel nucleo familiare vi siano figli di età inferiore a quattordici anni. 

È stata inserita al lato degli 80 km, la percorrenza in massimo centoventi minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Inoltre, il comma 2 dell’articolo 9 prevede che l’assegno sia sospeso in caso di rapporto di lavoro a termine di durata compresa tra uno e sei mesi. L’erogazione del beneficio riprende al termine del rapporto. Il periodo di durata di quest’ultimo e il reddito da esso derivante non rilevano ai fini dell’applicazione dell’assegno.

L’articolo 10 prevede una serie di incentivi per l’assunzione di soggetti beneficiari dell’assegno per l’inclusione nonché una prestazione aggiuntiva per i beneficiari dell’assegno di inclusione, che avviino un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio. Tali norme riconoscono, in primo luogo, un incentivo in favore dei datori di lavoro privato in caso di assunzione dei soggetti in esame.

L’incentivo è della durata massima di dodici mesi e l’importo dello stesso varia a seconda che il contratto stipulato sia a tempo indeterminato o a termine. Si prevedono, inoltre: un incentivo per le agenzie per il lavoro, con riferimento alle assunzioni in oggetto effettuate a seguito di loro specifica attività di mediazione; un incentivo per alcuni enti e imprese, con riferimento alle assunzioni in oggetto relative a persone con disabilità ed effettuate a seguito di attività di mediazione da parte dei medesimi enti o imprese. La summenzionata prestazione aggiuntiva per i beneficiari dell’Assegno di inclusione è riconosciuta in un’unica soluzione ed è pari a sei mensilità dell’Assegno di inclusione (calcolate nel rispetto di un limite pari a 500 euro mensili).

L’articolo 11 prevede un’attività di monitoraggio e di valutazione relativi all’attuazione dell’Assegno di inclusione nonché l’istituzione di un Osservatorio sulle povertà.

L’articolo 12 istituisce, a decorrere dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro. Tale istituto interessa, in primo luogo, i soggetti, di età compresa tra diciotto e cinquantanove anni, non aventi i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione e appartenenti ad un nucleo familiare con un valore dell’ISEE non superiore a 6.000 euro annui; un ulteriore possibile ambito di applicazione è previsto con riferimento ad alcuni soggetti appartenenti a nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro è definito come una misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro; in tali ambiti rientrano anche il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività. In caso di partecipazione ai suddetti progetti, per la durata della stessa e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, l’interessato riceve un’indennità pari a 350 euro mensili.

L’articolo 12-bis – inserito dal Senato – reca, con riferimento all’intero decreto-legge, una clausola di salvaguardia relativa alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano; lo stesso articolo reca, con riferimento alle suddette Province autonome, clausole specifiche, relative all’Assegno di inclusione o a misure analoghe.

L’articolo 13 reca disposizioni transitorie, di coordinamento e finanziarie. Si rileva, in primo luogo, che il comma 3 reca un intervento di coordinamento al fine di assicurare l’inclusione nel regime sanzionatorio previsto per il Reddito di cittadinanza anche degli illeciti in materia commessi nella fase finale di applicazione dell’istituto. La novella di cui al successivo comma 6 conferma che alle categorie di soggetti rientranti, dal 1° gennaio 2024, nell’ambito dell’Assegno di inclusione continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2023 il Reddito di cittadinanza senza l’applicazione del limite di sette mensilità introdotto dalla legge di bilancio per il 2023. Il comma 5 inserisce un’ulteriore fattispecie per la quale si esclude tale limite; questa nuova norma, come parzialmente riformulata dal Senato, fa riferimento ai soggetti che, entro il 31 ottobre 2023, siano stati presi in carico – in quanto non attivabili al lavoro – dai servizi sociali.

 

Passando al secondo Capo del provvedimento, l’articolo 14 – il cui testo è stato integrato dal Senato – reca un complesso di modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le modifiche concernono, tra gli altri, profili attinenti al medico competente, alle attrezzature di lavoro, agli edifici scolastici.

L’articolo 15 prevede che, per le finalità ivi indicate, gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongano con l’Ispettorato nazionale del lavoro, con conseguente messa a disposizione delle stesse anche in favore del Corpo della Guardia di finanza.

L’articolo 16 prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro destini un contingente di proprio personale ispettivo, adeguatamente qualificato, allo svolgimento di attività di polizia giudiziaria nel territorio della Regione siciliana.

I commi 1 e 2 dell’articolo 17 istituiscono un Fondo per il riconoscimento di una misura di sostegno economico in favore dei familiari degli studenti, ivi compresi quelli universitari o dei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative. La definizione dei requisiti e dei criteri di determinazione della misura di sostegno, nonché delle modalità di accesso al Fondo, è demandata a un decreto ministeriale.

I successivi commi 4 e 5 – parzialmente modificati dal Senato – recano alcune integrazioni alla disciplina sui percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Le novelle riguardano, tra l’altro, il principio della coerenza dei suddetti percorsi con il piano triennale dell’offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio.

L’articolo 18 prevede, con riferimento all’anno scolastico e accademico 2023-24, un’estensione dell’ambito di applicazione dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro nei settori dell’istruzione e della formazione aziendale. In base a tale estensione, le categorie di soggetti analiticamente individuati dal comma 2 – operanti nei suddetti settori come docenti o con altre funzioni o ivi attivi come studenti o allievi – sono comprese nel regime assicurativo.

L’articolo 19 prevede un incremento della dotazione del Fondo nuove competenze, mediante l’impiego di risorse relative al periodo 2021-2027. Con le risorse del fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate ai percorsi formativi.

L’articolo 20 prevede la possibilità di accoglimento di alcune domande relative alla misura di sostegno economico in favore degli utenti dei servizi di trasporto cosiddetto bonus trasporti.

L’articolo 21 consente che alcune risorse previste per la formazione professionale ed eventualmente non utilizzate siano destinate a progetti rientranti in programmi gestiti dall’ANPAL.

L’articolo 22 modifica la disciplina dell’assegno unico e universale per i figli a carico. La novella concerne la maggiorazione specifica dell’assegno attribuita per i casi in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro e il valore dell’ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari ad un determinato limite. Al riguardo giova evidenziare che la finalità della misura è incentivare l’occupazione dei genitori che fanno parte del medesimo nucleo famigliare.

L’articolo 23 modifica la disciplina delle sanzioni penali o amministrative pecuniarie per l’omissione del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte dei datori di lavoro, nonché da parte dei committenti dei contratti di co.co.co. rientranti nella cosiddetta gestione separata dell’INPS.

 

 

 

 

L’articolo 23-bis – inserito dal Senato – introduce la possibilità di versamento della contribuzione pensionistica in relazione ad alcune fattispecie di avvenuto annullamento automatico – in seguito a norme speciali – dei debiti contributivi.

 

L’articolo 24 – ampiamente riformulato e integrato dal Senato – modifica, in primo luogo, la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato. Vengono ridefiniti i presupposti di ammissibilità (cosiddette causali) di una durata dei contratti superiore a dodici mesi e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi. La nuova disciplina, oltre a confermare che la causale può consistere in esigenze di sostituzione di altri lavoratori, reinserisce la causale costituita da fattispecie previste dai contratti collettivi, riproponendo a regime una norma transitoria, operante fino al 30 settembre 2022; sopprime sia la causale di esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, sia la causale di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria; introduce la causale – applicabile solo con atti stipulati entro il 30 aprile 2024 e solo in assenza delle suddette previsioni da parte dei contratti collettivi applicati in azienda. Viene inoltre modificata la disciplina dell’applicazione delle causali – come ora ridefinite – relativamente alle proroghe e ai rinnovi dei contratti di lavoro a termine. Tali modifiche escludono anche per i rinnovi – in termini identici a quanto già previsto per le proroghe – l’esigenza delle causali, qualora la durata complessiva del rapporto non superi i dodici mesi. L’articolo 24, inoltre, modifica la disciplina – operante in assenza di diverse previsioni dei contratti collettivi – del limite quantitativo del ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.

L‘articolo 25 modifica la disciplina dell’istituto transitorio dei contratti di espansione, la cui finalità è di consentire un ricambio generazionale nell’ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese.

L’articolo 26 reca semplificazioni in merito agli obblighi di informazione e di pubblicazione, relativi al rapporto di lavoro, che devono essere adempiuti dal datore di lavoro o dal committente in favore dei lavoratori.

L’articolo 27 riconosce un incentivo ai datori di lavoro privati per le nuove assunzioni, effettuate nel periodo 1° giugno 2023-31 dicembre 2023, a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, di giovani al di sotto dei trenta anni di età. Tale incentivo è concesso per un periodo di dodici mesi e nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

L’articolo 28 prevede un incentivo all’assunzione, da parte di enti del terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni.

L’articolo 29 modifica la disciplina del trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti dagli enti del terzo settore.

L’articolo 30 prevede una possibile fattispecie di prolungamento – non oltre il 31 dicembre 2023 – del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga esplicita ai limiti di durata stabiliti dalla disciplina relativa al suddetto trattamento.

L’articolo 31 reca alcune disposizioni per il completamento dell’attività di liquidazione della compagnia aerea Alitalia.

L’articolo 32 prevede, per il 2023, un incremento delle risorse per il finanziamento statale delle convenzioni tra l’INPS e i CAF.

L’articolo 33 dispone un finanziamento straordinario in favore dell’Agenzia industrie difesa.

Gli articoli da 34 a 36 recano varie norme nel settore dei trasporti e  in materia di formazione iniziale del personale impiegato sulle navi.

L’articolo 36-bis – inserito dal Senato – reca una norma interpretativa in materia di orario di lavoro nel settore del trasporto a fune.

L’articolo 37 modifica la disciplina dei contratti di prestazione occasionale. Le novelle concernono, in primo luogo, le fattispecie di utilizzo di tali prestazioni nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi. Altre novelle – inserite dal Senato – integrano la disciplina delle modalità di acquisto e di utilizzo del “Libretto Famiglia“, previsto per le prestazioni occasionali rese in alcuni ambiti.

L’articolo 38 reca disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua straniera.

L’articolo 39, per il periodo 1° luglio 2023-31 dicembre 2023, incrementa di quattro punti percentuali la misura della riduzione temporanea, già prevista per il 2023, dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate fasce di retribuzione imponibile.

L’articolo 39-bis, inserito dal Senato, riconosce, al fine di garantire a stabilità occupazionale e di sopperire alla eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale in via transitoria, ovvero dal 1° giugno al 21 settembre, un trattamento integrativo riconosciuto dal sostituto d’imposta.

L’articolo 40 prevede, limitatamente al periodo d’imposta 2023 e in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, a determinate condizioni, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefit). Tale regime transitorio più favorevole è riconosciuto ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

L’articolo 41 incrementa il Fondo per la riduzione della pressione fiscale nella misura di 4.064 milioni di euro per il 2024.

L’articolo 42 istituisce un fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro per il 2023, per le attività socio-educative in favore dei minori; il fondo è destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, intese al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri svolgenti attività educative e ricreative. Dal Senato, è stata poi inserita una proroga fino al 31 dicembre 2023 di alcune disposizioni in materia di lavoro agile (smart working), per il settore del lavoro privato, relative in particolare a genitori con figli di età inferiore a quattordici anni e a soggetti fragili.

L’articolo 43 dispone che anche i gettoni di presenza, erogati dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dell’apposito elenco ISTAT, siano considerati nel calcolo del reddito assoggettato al limite massimo retributivo per i lavoratori pubblici. Introduce alcuni obiettivi da perseguire in materia di politica di remunerazione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’esercizio dei suoi diritti di azionista di società.

L’articolo 44 concerne la quantificazione e la copertura degli oneri di cui al decreto-legge in esame e reca alcune clausole contabili, rimodula la misura dell’aliquota dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio delle imprese assicurative, ed infine, incrementa il Fondo rotativo del Mediocredito centrale per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese nella misura di 545 milioni di euro per il 2023.




Alluvioni, dal 15 giugno 2023 le domande per la cassa integrazione emergenziale e l’indennità una tantum autonomi. Pubblicate le circolari

Dal prossimo 15 giugno 2023 sarà possibile presentare le domande all’Inps per la cassa integrazione emergenziale dei dipendenti delle zone colpite dalle recenti alluvioni nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Stesso termine anche per gli autonomi e i professionisti che intendono richiedere l’indennità una tantum.

In attesa del termine iniziale per le richieste, l’Inps ha pubblicato due circolari operative n. 53 e 54 dell’8 giugno 2023, con cui si forniscono le istruzioni per la presentazione delle istanze per subordinati, lavoratori agricoli, autonomi e professionisti, anche iscritti a forme di previdenza non Inps. Sarà direttamente l’Inps ad erogare l’indennità, in modo da evitare ulteriori oneri alle imprese danneggiate.

 

Le misure: 

 

Il nuovo “ammortizzatore unico”  per lavoratori dipendenti e agricoli (circolare 53/2023)

 

Fra i destinatari si segnalano:

  • i lavoratori del settore privato, residenti o domiciliati in zone alluvionate e quelli operanti in aziende costrette a sospendere l’attività lavorativa per l’emergenza meteorologica;
  • I dipendenti del settore privato che risiedono o sono domiciliati in uno dei comuni alluvionati e non possono recarsi al lavoro a causa dei gravi eventi atmosferici.
  • i lavoratori agricoli, residenti, domiciliati o operanti in uno dei Comuni colpiti;
  • i lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, pur non avendo ancora un rapporto di lavoro attivo, risultano assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a svolgere l’attività; per questa categoria, il sostegno sarà riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

 

La misura è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale. I datori di lavoro che, avendo già inoltrato domanda per tali prestazioni, volessero optare per il sostegno legato all’emergenza alluvionale, potranno richiedere alla Struttura INPS territorialmente competente l’annullamento dell’originaria istanza e presentare domanda per l’accesso al nuovo sostegno.

Le domande, che dovranno essere sempre presentate sempre dai datori di lavoro anche nei casi di impossibilità a recarsi al lavoro da parte del dipendente, vanno trasmesse tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce “CIGO – CIGS – Solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.

 

L’indennità una tantum per i lavoratori autonomi (circolare n. 54/2023)

 

È prevista un’indennità una tantum pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione dell’attività lavorativa non superiore a 15 giorni, entro un importo massimo erogabile di 3.000 euro.

Fra i beneficiari:

  • collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;
  • i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  • i lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre 2023.

Potranno essere trasmesse dal portale INPS, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e individuando, tra i sostegni e i sussidi, la voce “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

In alternativa, sarà possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato o tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164.164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

 

Link al testo della circolare INPS n. 53 dell’8 giugno 2023, con oggetto: Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 – Nuovo “ammortizzatore unico” introdotto dal decreto-legge n. 61/2023 a sostegno di imprese e lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 – Indicazioni per accedere alla nuova misura di sostegno al reddito – Art. 7 del D.L. 01/06/2023, n. 61

La circolare illustra i contenuti del nuovo “ammortizzatore unico” introdotto dal decreto-legge n. 61/2023 a sostegno di imprese e lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e si forniscono indicazioni per accedere alla nuova misura di sostegno al reddito. La misura prevista dall’articolo 7 del menzionato decreto-legge introduce un nuovo strumento di sostegno al reddito, sotto forma di ammortizzatore sociale “unico”, a tutela sia dei datori di lavoro – costretti a sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali – sia dei lavoratori dipendenti del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa, ovvero a recarsi al lavoro, in conseguenza del medesimo evento alluvionale.

 

Link al testo della circolare INPS n. 54 dell’8 giugno 2023, con oggetto: Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 – Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi – Indennità una tantum prevista dall’art. 8 del D.L. 01/06/2023, n. 61, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023

La circolare fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum prevista dall’articolo 8 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023.

 

Link al testo del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante: «Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023. Il decreto-legge è in vigore dal 2 giugno 2023




Il Decreto lavoro 2023 in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante: «Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro».

 

Link al testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante: «Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 e in vigore dal 5 maggio 2023

Link al testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge (A.S. 685), recante: «Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro».

 

Attraverso il decreto-legge, in vigore dal 5 maggio 2023, si istituisce dal primo gennaio 2024 “l’assegno di inclusione” riservato alle famiglie con minori o disabili oppure con un componente di oltre i 60 anni di età e il “supporto per la formazione e il lavoro” per le persone in età da lavoro (18-59 anni) mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive, già dal primo settembre 2023.

Previsto un taglio del cuneo fiscale per i lavoratori subordinati a basso reddito per il periodo di paga luglio–novembre 2023: fino a 6 punti per i redditi tra i 25mila e i 35 mila euro (tre volte di più di quanto previsto fino ad oggi) e 7 punti per i redditi sotto i 25mila euro (dagli attuali 3).

Il provvedimento fra le diverse misure racchiude poi norme per aumentare tutele e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche in riferimento agli ambienti scolastici e ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Il decreto-legge consente l’accesso alla maggiorazione dell’Assegno Unico Universale per i genitori vedovi, introduce semplificazioni amministrative e incrementa il Fondo Nuove Competenze a sostegno dei percorsi di aggiornamento dei lavoratori.

Per contrastare il fenomeno dei NEET è previsto un incentivo per la loro assunzione a tempo indeterminato con contratti siglati tra il primo giugno e la fine del 2023, cumulabile con altri incentivi. Parimenti si è disposta l’istituzione di un Fondo per riconoscere un contributo a enti del Terzo Settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus che assumano o abbiano assunto, con contratto a tempo indeterminato, under 35 con disabilità tra il primo agosto 2022 e il 31 dicembre 2023.

 

Tra le varie misure introdotte dal cd. Decreto Lavoro 2023, si segnala quanto disposto:

 

  • all’articolo 23 (Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali), che mitiga la sanzione amministrativa da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a euro 10.000 annui, decorsi tre mesi dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Il (previgente) regime sanzionatorio per l’omesso versamento delle ritenute di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, prevede:

– per importi superiori a 10.000 euro la reclusione fino a 3 anni e una multa fino a 1.032;
– per importi fino a 10.000 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

La questione è stata di recente portata all’attenzione della Corte Costituzionale da parte del giudice del lavoro di Verbania che ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrarietà all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 2016, che ha modificato l’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge 638 del 1983, nella parte in cui punisce l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

In particolare, al comma 1, si modifica l’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 1° novembre 1983, n. 638, in base al quale – se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui – si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, sostituendo a tale ultima previsione la sanzione amministrativa da una volta e mezzo dell’importo omesso fino a quattro volte il medesimo importo.

La natura punitiva della sanzione amministrativa permette l’equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in bonam partem (articolo 2, comma 2, c.p.).

Per effetto dell’introduzione della norma, sotto il profilo sanzionatorio, più mite, si potrà pertanto procedere direttamente all’irrogazione della sanzione così come rimodulata dalla novella legislativa (iura novit curia), restando valido il procedimento di notifica delle diffide già operata dall’Istituto.

Nell’ipotesi di avvenuto pagamento, nella misura ridotta e con le modalità contemplate dall’articolo 16 della legge n. 689 del 1981, antecedentemente all’entrata in vigore della norma sanzionatoria amministrativa più favorevole, il rapporto deve ritenersi esaurito, con conseguente impossibilità di applicare la novella legislativa.

Inoltre, al comma 2, «per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023», si prevede che l’accertamento della violazione possa essere notificato al responsabile entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto della violazione, in deroga all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.689 (secondo il quale «Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dal!’ accertamento»).

 

  • all’articolo 24 (Disciplina del contratto di lavoro a termine), che modifica l’articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, mantenendo la possibilità di stipulare un contratto a tempo determinato senza il bisogno di giustificarne le ragioni in caso di durata non superiore a 12 mesi, inserendo tuttavia, modifiche alle causali che giustificano l’apposizione di un termine superiore, comunque non eccedente i 24 mesi. In particolare, l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi, e non eccedente i 24 mesi, è giustificata dalle ragioni tecniche, organizzative e produttive, che potranno essere riconosciute dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.

In assenza di disposizioni della contrattazione collettiva, e comunque entro il limite temporale massimo del 30 aprile 2024, la proroga potrà avvenire per sole ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Infine, si prevede quale ultima condizione che può giustificare l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi, e comunque non eccedente i 24 mesi, l’esigenza di sostituire altri lavoratori.

La disposizione conferma, nell’eventualità di una durata ulteriore, nel limite massimo complessivo di 36 mesi, l’attuale previsione del passaggio innanzi ai competenti servizi ispettivi del lavoro o, in alternativa, ad una delle sedi delle commissioni di certificazione, per accertare la sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative, produttive, che richiedono la necessità dell’ulteriore periodo o la previsione iniziale di un contratto a tempo determinato oltre i 24 mesi, ed entro il limite massimo di 36.

Infine, si esclude l’applicazione delle norme del nuovo comma 1 dell’ articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 ai contratti stipulati dalle PP.AA, nonché ai contratti di lavoro stipulati dalle università private, anche straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96).

 

  • all’articolo 40 (Misure fiscali per il welfare aziendale), che dispone per i soli lavoratori dipendenti con figli, l’innalzamento per il 2023 ad euro 3.000 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR. Prevede, al comma 1, un limite massimo di esenzione pari ad euro 3.000 esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli per i quali ricorrono le condizioni reddituali di cui all’art. 12, comma 2, del TUIR. A tal riguardo si rileva che l’articolo 12, comma 2, del TUIR prevede, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, una soglia reddituale di 4.000 euro.

Nello stesso comma 1, al secondo periodo, si stabilisce, comunque, che l’applicazione del limite più elevato di 3.000 euro è subordinata alla previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Al comma 2 si precisa che, per i beni ceduti e i servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti che non si trovano nelle condizioni per poter fruire del limite più elevato di cui al comma 1, resta ferma l’applicazione dell’art. 51, comma 3, del TUIR, che prevede l’esclusione dalla tassazione dei beni ceduti e dei servizi prestati entro il limite di 258,23 euro.

Inoltre, ai fini dell’applicazione del limite più elevato di euro 3.000, il comma 3 prevede che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto comunicando il codice fiscale dei figli. Infine, si segnala che la norma allegata, in coerenza con la disposizione prevista a regime di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR, produce un effetto di detassazione non solo ai fini dell’imposizione ordinaria IRPEF, ma anche in relazione all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell’ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi. Inoltre, torna utile evidenziare che, qualora il valore dei beni ceduti, dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate ecceda il limite complessivo di 3.000 euro previsto dal comma 1, resta ferma l’applicazione dell’art. 51, comma 3, seconda parte del terzo periodo, del TUIR, per cui, secondo quanto previsto da quest’ultima disposizione, detto valore complessivo concorre interamente a formare il reddito.

 

 




Pacchetto lavoro. Il Cdm approva un disegno di legge assunzioni di persone con disabilità, periodi di prova e attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 1° maggio 2023, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge in materia di lavoro.

Di seguito alcune tra le principali previsioni.

 

Contributo per le assunzioni di persone con disabilità

 

La disposizione prevede il riconoscimento per enti e organizzazioni di un contributo per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023.

 

Modifiche in materia di somministrazione di lavoro

 

Si eliminano i limiti percentuali relativi alle assunzioni con il contratto di apprendistato in regime di somministrazione e quelli quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori (lavoratori in mobilità, soggetti disoccupati non del settore agricolo).

L’esenzione dal rispetto dei limiti quantitativi nell’utilizzo di personale in somministrazione, già prevista per altre fattispecie, si estende al caso in cui tale personale sia assunto dal somministratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

Sospensione della prestazione di cassa integrazione

 

Si estende ai rapporti di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi la disciplina già prevista per quelli di durata superiore, che prevede che il lavoratore non abbia diritto all’integrazione soltanto per le giornate di lavoro effettuate.

 

Durata del periodo di prova

 

Si puntualizza la tempistica della durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato, fissandola in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, e si precisa che in ogni caso tale periodo non può essere inferiore a due giorni.

 

Rafforzamento degli ambiti territoriali sociali per l’attuazione del LEPS e degli interventi del PNRR

 

Si rafforzano gli Ambiti territoriali sociali (ATS) mediante il finanziamento dell’incremento delle capacità operative dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario per le funzioni di programmazione, coordinamento, realizzazione e gestione degli interventi, dei servizi e delle attività anche utili al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS). Si consentono le assunzioni a tempo indeterminato di personale, anche amministrativo, per le funzioni utili al raggiungimento dei LEPS, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale.

 

Potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi omessi e promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi

 

Si potenzia la capacità di controllo e verifica dell’INPS, consentendo all’ente accertamenti d’ufficio mediante la consultazione di banche dati non solo dell’Istituto, ma anche di altre pubbliche amministrazioni. Si prevede, inoltre, che gli uffici dell’Ente possano invitare i contribuenti a comparire di persona o mediante rappresentanti per fornire dati ed elementi informativi. Qualora il contribuente effettui il pagamento integrale entro quaranta giorni dal ricevimento dell’accertamento, le sanzioni civili sono ridotte nella misura del 50%. Entro tale termine il contribuente può inoltrare domanda di dilazione.

L’INPS può trasmettere al contribuente la comunicazione di eventuali anomalie affinché quest’ultimo provveda alla correzione. Il contribuente ha un termine di novanta giorni dalla notifica della comunicazione per segnalare eventuali elementi, fatti o circostanze per confutare quanto comunicato. Il contribuente che provveda alla regolarizzazione delle anomalie ed effettui entro trenta giorni il versamento dei contributi è ammesso al pagamento della sanzione civile in misura annua pari al 2,75% dell’importo della contribuzione dovuta ed in caso di pagamento in forma dilazionata, la riduzione della sanzione è subordinata al versamento della prima rata. Sono previste specifiche disposizioni per l’omesso o tardivo versamento di una delle successive rate e per i casi di assenza di segnalazioni o di regolarizzazione da parte del contribuente.

 

Pagamento dilazionato dei debiti contributivi

 

Si aumenta il numero di rate, previste per il pagamento dei premi, passando dagli attuali 24 a 60 mesi.

 

Ricostituzione del Fondo nazionale per le Politiche Migratorie

 

Si prevede l’incremento, per l’anno 2023, di un importo pari a euro 2.427.740 per il Fondo nazionale per le politiche migratorie, istituito presso la Presidenza del Consiglio.

 

Ricongiunzione, ai fini previdenziali, dei periodi assicurativi per i lavoratori dipendenti, autonomi e per i liberi professionisti

 

Si modifica la disciplina della ricongiunzione ai fini previdenziali dei periodi assicurativi, allineando il rendimento previsto a quello offerto dal sistema contributivo, pari alla media quinquennale del tasso di crescita del PIL.

Il testo prevede, infine, norme relative all’istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura; l’uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto; modifiche al Codice del terzo settore per consentire la partecipazione a distanza alle assemblee; modifiche relative ai fondi di solidarietà bilaterali.




Pacchetto lavoro. Il Cdm dà il via libera alle «Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro»

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 1° maggio 2023, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

Il testo interviene con misure volte a ridurre il cuneo fiscale, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui; a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, con particolare attenzione per le famiglie al cui interno siano presenti soggetti fragili, minori o anziani; a promuovere politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di assicurare un’adeguata formazione a chi non ha un’occupazione ed è in grado di svolgere un’attività lavorativa e di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Si introducono poi interventi urgenti volti a rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni e si modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine.

 

Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale

 

Si innalza, dal 2 al 6 per cento, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità).
L’esenzione è innalzata al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

Si conferma l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Si prevede una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.

 

Misure di inclusione sociale e lavorativa, di accompagnamento al lavoro e di incentivazione dell’occupazione giovanile

 

Dal 1° gennaio 2024, si introduce una misura nazionale di contrasto alla povertà, che consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche. Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all’anno esenti dall’IRPEF, sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.

Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

  • a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
  • a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Per evitare il godimento irregolare del beneficio, sono previsti un adeguato regime sanzionatorio e una specifica attività di vigilanza da parte del personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dell’INPS, della Guardia di finanza e dei Carabinieri.

I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale. Ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e agli altri enti di mediazione sarà riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività da loro svolta, un contributo compreso tra il 60 e l’80 per cento di quello riconosciuto ai datori di lavori.

Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive. Tra tali misure rientra anche il servizio civile universale, per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi. Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, rispondere a determinati requisiti e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione. Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili.

Inoltre, per favorire l’occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60 per cento della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.

 

Misure sui contratti a termine

 

Si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (cosiddetto “tempo determinato”), variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.

 

Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi;
  • per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
  • per sostituire altri lavoratori.

 

Rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e dei controlli ispettivi

 

Si istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.

Si prevedono, tra l’altro: l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

Si introducono, inoltre, disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.




Prime istruzioni Inps sulle novità in materia di prestazioni occasionali

L’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha fornito una compiuta disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale (cfr. le circolari n. 107/2017 e n. 103/2018). La norma citata attribuisce all’INPS la gestione delle operazioni di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori del lavoro occasionale, nonché delle relative comunicazioni dei rapporti di lavoro, da effettuarsi tramite un’apposita piattaforma informatica. Con l’articolo 1, commi 342 e 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di Bilancio 2023) in vigore dal 1° gennaio 2023, sono state introdotte alcune significative modificazioni alla disciplina di cui al citato articolo 54-bis. In merito all’applicazione delle nuove norme, l’Inps con circolare n. 6 del 19 gennaio 2023 ha fornito le prime indicazioni.

Link al testo della Circolare INPS n. 6 del 19 gennaio 2023, con oggetto: LAVORO – Lavoro occasionale – Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale – Limiti economici per l’accesso al Libretto Famiglia e al Contratto di prestazione occasionale – Nuovo limite dimensionale degli utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale – Modifiche al regime per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo – Limiti utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per l’agricoltura – Articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Nuove disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 342 e 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), in materia di Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale – Prime istruzioni applicative




Legge di bilancio 2023. Le misure che investono INPS

La XIX Legislatura si è aperta il 13 ottobre e il primo punto in agenda, conclusi gli adempimenti istituzionali, è stato l’approvazione della legge di bilancio. Il testo definitivo, licenziato con la legge n. 197 del 29 dicembre 2022, consta di 21 articoli, alcuni dei quali investono l’attività realizzata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Con un dossier, l’Inps illustra le novità previste dal Legislatore nelle materie di sua competenza.

 Link al Dossier sulla Legge di Bilancio 2023

 

Ammortizzatori sociali: riepilogo delle principali disposizioni 2023

A seguito dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) e del decreto Milleproroghe (decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198), con la circolare 16 gennaio 2023, n. 4, l’INPS riepiloga il quadro normativo e dettaglia le principali disposizioni destinate a produrre effetti, nel corso dell’anno, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie.

Link al testo della circolare INPS n. 4 del 16 gennaio 2023, con oggetto: «Anno 2023. Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie»




Libretto di famiglia e contratto di prestazione occasionale. Inps al lavoro per recepire le novità della legge di bilancio 2023

La legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 342 a 354) introduce importanti novità per quanto riguarda il Libretto famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.

In particolare, dall’ 1° gennaio 2023, è previsto:

  • l’aumento a 10.000 euro per anno civile del limite di compenso erogabile dall’utilizzatore nei confronti dei prestatori di lavoro;
  • l’accesso al Contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che hanno fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • il superamento dei precedenti limiti che imponevano alle imprese del turismo di occupare solo particolari categorie di lavoratori.

Per le imprese agricole sono introdotte forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato.

Il nuovo regime specifico prevede, tra l’altro, l’inoltro della Comunicazione Obbligatoria di assunzione al competente Centro per l’impiego.

“L’INPS sta lavorando per adeguare i sistemi informativi alle novità normative, con progressivi aggiornamenti a decorrere dal 1° gennaio 2023 e per completare le modifiche della sezione dedicata alle imprese del turismo entro questo mese” ha annunciato Vincenzo Caridi – Direttore generale dell’INPS.

Così, comunicato stampa del 2 gennaio 2023




Esonero parziale contributivo del 2% per i lavoratori dipendenti: ulteriori indicazioni per la corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile e istruzioni per i datori di lavoro

La legge di bilancio 2022 ha previsto per i lavoratori dipendenti, con esclusione del lavoro domestico, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali di 0,8 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. La condizione per poter usufruire dell’esonero è che la retribuzione imponibile nel suo complesso non superi il limite mensile di 2.692 euro.

L’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali con la circolare INPS 22 marzo 2022, n. 43. Con il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), la riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori è stata innalzata a 2 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022.

Con messaggio INPS 26 settembre 2022, n. 3499, l’Istituto fornisce ulteriori indicazioni per la corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile e le istruzioni operative per i datori di lavoro.

 

Link al testo del messaggio INPS del 26 settembre 2022, n. 3499, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti – Sgravi di oneri contributivi derivanti dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (2%), per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 – Ulteriori indicazioni per la corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile e le istruzioni operative per i datori di lavoro – Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, conv., con mod., dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 – Articolo 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021

Link al testo della circolare INPS 22 marzo 2022, n. 43, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti – Sgravio di oneri contributivi, derivanti dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (0,8%), per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 – Articolo 1, comma 121 della legge 30 dicembre 2021, n. 234