“Collegato” lavoro. Pubblicato in Gazzetta

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303 del 28 dicembre 2024, la Legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante: «Disposizioni in materia di lavoro».

La legge composta da 34 articoli, entra in vigore dal 12 gennaio 2025. Il provvedimento è finalizzato ad introdurre norme che incidono in materia di lavoro e politiche sociali, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti di lavoro, dell’adempimento degli obblighi contributivi, nonché degli ammortizzatori sociali.

 

Aggiornamento del 2 gennaio 2025

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con  la nota n. 9740 del 30 dicembre 2024, ha fornito le prime indicazioni sui contenuti del cd. “Collegato Lavoro” 

In particolare, la nota dell’Inl si sofferma sui seguenti articoli della L. n. 203/2024, recante: «Disposizioni in materia di lavoro»:

  • Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);
  • Art. 6 (Sospensione della prestazione di cassa integrazione);
  • Art. 10 (Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro);
  • Art. 11 (Norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali);
  • Art. 13 (Durata del periodo di prova)
  • Art. 14 (Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile);
  • Art. 17 (Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti);
  • Art. 18 (Unico contratto di apprendistato duale);
  • Art. 19 (Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro);
  • Art. 20 (Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro).

 

Disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

 

Formazione continua dei medici competenti. Utilizzando i dati dell’anagrafe nazionale dei crediti formativi, il Ministero della salute verificherà periodicamente il mantenimento del requisito della partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti istituito presso il medesimo Dicastero

Visite mediche. In un’ottica di semplificazione, si prevede che il medico competente possa tener conto, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione. Con riferimento all’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro per i casi di assenza del lavoratore, per motivi di salute, di durata superiore a 60 giorni continuativi previsto dalla normativa vigente, l’obbligo permane solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente che, altrimenti, è tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

 

Disposizioni in materia di contratti a tempo determinato e di somministrazione

 

Esclusi dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori (che non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei medesimi contratti) i casi in cui la somministrazione a termine riguardi lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni). Eliminata la previsione secondo cui, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore (e attualmente pari a 24 mesi).

Interpretazione autentica della disposizione che definisce le caratteristiche delle attività stagionali escluse dall’ambito di applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore se richiamate nei contratti collettivi. In particolare, si intendono attività stagionali (oltre quelle previste dal D.P.R. n. 1525/1963) le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.

 

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro

 

Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, non può essere inferiore a 2 né superiore a 15 giorni per i contratti con durata massima di 6 mesi, e non può essere inferiore a 2 e superiore a 30 giorni per quelli con durata da 6 a 12 mesi (articolo 13).

Comunicazioni telematiche delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile. I nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni in smart working vanno comunicati entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo. L’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile deve essere comunicato entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica (articolo 14).

In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla competente sede dell’INL, che può verificarne la veridicità. Ne consegue la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore e a tale fattispecie non si applica la disciplina vigente in materia di dimissioni telematiche. Tale previsione non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza (articolo 19).

Disciplina dei contratti misti. Potranno accedere alla tassazione agevolata (c.d. regime forfettario) i professionisti iscritti in albi o registri professionali che svolgono la propria prestazione nei confronti di datori di lavoro con più di 250 dipendenti, anche se risultano già assunti dagli stessi con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato. L’applicazione del regime agevolato necessita che il contratto subordinato preveda un orario pari a un minimo del 40% e a un massimo del 50% del tempo pieno e soltanto se il contratto di lavoro autonomo è certificato dagli organi competenti e qualora non si configuri (rispetto al contratto di lavoro subordinato) alcuna forma di sovrapposizione riguardo all’oggetto e alle modalità della prestazione, nonché all’orario e alle giornate di lavoro (articolo 17).

Unico contratto di apprendistato duale. È introdotta la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, anche nella terza tipologia di apprendistato, ossia quella concernente l’apprendistato di alta formazione e di ricerca.  Procedimenti di conciliazione in materia di lavoro. È previsto che i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412 ter c.p.c. possano svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi. Con decreto di questo Dicastero, di concerto con il Ministero della Giustizia (da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge), sentiti l’Agid e il Garante per la Protezione dei dati personali, siano stabilite le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Fino all’entrata in vigore del decreto indicato, i suddetti procedimenti continueranno a svolgersi secondo le modalità vigenti (articolo 18).

 

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di politiche formative

 

Sospensione della prestazione di cassa integrazione per le giornate di lavoro subordinato o di lavoro autonomo svolte durante il periodo di integrazione salariale. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’INPS dello svolgimento dell’attività lavorativa. Le comunicazioni telematiche previste dalla legge assolvono l’obbligo del lavoratore (articolo 6).

Incremento di 5 milioni di euro per il 2024 delle risorse destinate alla copertura delle spese di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative.

Dal 2024, estensione a tutte le tipologie di apprendistato delle risorse destinate annualmente per la formazione del solo apprendistato professionalizzante.

Istituzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Albo delle buone pratiche dei PCTO, al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza e dell’Osservatorio nazionale per i PCTO, con compiti di sostegno delle attività di monitoraggio e di valutazione dei medesimi percorsi.

 

Disposizioni in materia previdenziale e contributiva

 

Dal primo gennaio 2025 sarà possibile rateizzare fino ad un massimo di 60 rate mensili i debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti all’INPS e all’INAIL e non affidati agli agenti della riscossione, nei casi da definirsi con decreto ministeriale e secondo i requisiti, i criteri e le modalità successivamente stabiliti da un atto emanato dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei due enti (articolo 23).

Uniformati i tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape Sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, prevedendo che tali domande siano presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno (articolo 29).

 

Ulteriori disposizioni

 

Estensione del c.d. legittimo impedimento per i liberi professionisti iscritti in albi anche ai casi di parto della libera professionista e ai casi di ricovero ospedaliero del figlio minorenne che necessita di assistenza da parte del genitore libero professionista (articolo 7).

Il riconoscimento della possibilità per le parti dell’atto di cessione di un bene immobile di dichiarare, in alternativa all’ammontare della spesa sostenuta, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta, dovendo, in ogni caso, indicare le analitiche modalità di pagamento della stessa (articolo 22).

 

Link al testo della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante: «Disposizioni in materia di lavoro». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 e in vigore dal 12 gennaio 2025.




Settore Moda, al via la misura di sostegno al reddito per i datori di lavoro appartenenti ai settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario

A partire dal 3 dicembre, le aziende operanti nei settori della moda (che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente e che non avrebbero potuto ricorrere agli ordinari strumenti di integrazione salariale per esaurimento dei periodi autorizzabili) possono richiedere la nuova misura di sostegno al reddito introdotta dall’articolo 2 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 per fronteggiare e superare la situazione di crisi che sta attraversando il comparto della moda.

La misura consente ai datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti, appartenenti ai settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC) e conciario, di accedere a un trattamento di sostegno al reddito, comprensivo di contribuzione figurativa, per un periodo massimo di 9 settimane tra il 29 ottobre e il 31 dicembre 2024.

Le domande devono essere trasmesse all’Inps entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; per presentare la domanda, è necessario accedere alla pagina di Accesso ai servizi per aziende e consulenti.

La circolare Inps 26 novembre 2024, n. 99 illustra, nel dettaglio, i requisiti necessari ad accedere alla nuova misura di sostegno al reddito.

La circolare descrive le modalità di presentazione della domanda e le caratteristiche del trattamento di sostegno al reddito. Specifica, inoltre:

  • la misura del trattamento di sostegno al reddito;
  • le modalità di pagamento;
  • l’accreditamento della contribuzione figurativa;
  • le istruzioni per la compilazione del flusso UNIEMENS;
  • le indicazioni in caso di pagamento diretto.

Alla domanda deve essere altresì allegata la relazione tecnica, redatta secondo il format reso disponibile nell’Allegato n. 2 della circolare, che illustri le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostri la capacità dell’impresa di continuare a operare sul mercato al termine del periodo di sostegno al reddito richiesto.

Link al sito Inps “Circolari, Messaggi e Normativa” :

 




Imprese che assumono beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e titolari del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Al via gli incentivi

L’Inps annuncia importanti novità per le imprese che intendono assumere beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e titolari del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). A partire da oggi, le aziende potranno usufruire di un incentivo legato alle assunzioni, valido sia per contratti a tempo determinato che indeterminato, inclusi i casi di trasformazione contrattuale.

Con il messaggio 3888/2024 l’INPS specifica che, al ricevimento della richiesta, l’Istituto previdenziale procederà a una serie di verifiche per garantire il diritto dell’azienda all’agevolazione. Una volta completati i controlli, le imprese riceveranno una comunicazione con gli estremi dell’importo massimo spettante, calcolato anche in base al grado di part-time.

Si ricorda che il datore di lavoro, in caso di assunzione di un soggetto percettore di ADI o SFL, può fruire di uno sgravio contributivo per un massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, nel limite massimo di 8mila euro su base annua. L’importo del beneficio si dimezza in caso di assunzione a tempo determinato.

Nel rinviare alla circolare n. 111 del 29 dicembre 2023 per la disciplina di dettaglio della misura agevolativa,  il citato messaggio  comunica che, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line denominato “Esonero SFL-ADI”, per la richiesta del beneficio in trattazione.

Per quanto riguarda il conguaglio degli arretrati, le aziende dovranno utilizzare esclusivamente i flussi UNIEMENS relativi al mese di dicembre 2024 e ai mesi di gennaio e febbraio del 2025.

Link al testo del messaggio INPS n. 3888/2024.




Assegno di Inclusione (ADI): nel sito Inps il tutorial e istruzioni per domanda

In occasione della prima pubblicazione dell’Osservatorio ADI (Assegno di Inclusione), INPS pubblica sul proprio portale, nella sezione Documenti della scheda servizio dell’Assegno di Inclusione, il Tutorial che guida gli utenti nell’uso delle funzionalità del servizio ADI per la Gestione della domanda.

Il tutorial, scaricabile in pdf, mostra i diversi stati nei quali è possibile trovare la domanda ADI e fornisce istruzioni puntuali per orientare gli utenti nell’uso del servizio.

Inoltre, per ogni stato della domanda, nell’Allegato da scaricare e utilizzare assieme al tutorial, sono riepilogate le azioni da compiere sia nel servizio “ADI: Gestione domanda” sia nel “Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa” (SIISL).

Di seguito si riportano i link per accedere a questi nuovi supporti per gli utenti:

(Cosi, comunicato stampa Inps del 9 luglio 2024)




Legge di Bilancio 2024. La sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie

Nel Supplemento ordinario n. 40/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», cd. Legge di Bilancio 2024.

La Legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, racchiude varie disposizioni a contenuto lavoristico, tra cui una serie di norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di misure a sostegno del reddito e in favore delle famiglie, destinate a produrre effetti nel corso dell’anno 2024.

Con circolare n. 4 del 5 gennaio 2024, l’Inps ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie nel corso dell’anno 2024.

 

Sono questi i temi affrontati dalla circolare:

  • Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)
  • Modifica della misura dell’indennità giornaliera di malattia per la gente di mare
  • Misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
    • Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center
    • Trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa
    • Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria
    • Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in favore delle imprese che cessano l’attività produttiva
    • Proroga dell’integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per i dipendenti del gruppo ILVA
    • Incremento della dotazione finanziaria per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-bis del D.lgs n. 148/2015
    • Ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica
    • Intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale
    • Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica
  • Congedo parentale
  • Misure in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. e norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti in piani di sviluppo strategico

 

Link al testo della circolare Inps n. 4 del 5 gennaio 2024, con oggetto: LAVORO – Legge 30 dicembre 2023, n. 213, cd. Legge di Bilancio 2024 – Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie




Al via le richieste dell’Assegno di Inclusione (ADI)

Da oggi (18 dicembre 2023) è possibile presentare domanda per l’Assegno di Inclusione (ADI), la nuova misura prevista dal decreto-legge n. 48/2023, che offre alle persone fragili o in condizione di grave disagio un sostegno economico e soprattutto un percorso verso l’inclusione sociale e lavorativa.

La domanda di ADI si può presentare nella sezione dedicata del sito Inps (www.inps.it) utilizzando SPID, CNS e CIE oppure rivolgendosi a un Patronato.

A partire dal 1° gennaio 2024 le domande potranno essere inoltrate anche attraverso i CAF.

Direttamente dal portale INPS oppure con il supporto degli intermediari, il richiedente, dopo aver presentato la domanda, deve accedere al Sistema di Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale del nucleo familiare (PAD).

La natura di misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale e lavorativa rivolta ai nuclei familiari con persone fragili comporta infatti la necessità di iscriversi alla piattaforma SIISL e di sottoscrivere il PAD del nucleo familiare.

In presenza di esito positivo dell’istruttoria della domanda, il beneficio economico dell’ADI decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare da parte del richiedente.

In fase di prima applicazione, per le sole domande complete della sottoscrizione del PAD e presentate entro gennaio 2024, la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese di gennaio, ferma restando la necessità dell’esito positivo del controllo dei requisiti.

I requisiti di accesso, le modalità di presentazione della domanda, la descrizione del percorso di attivazione e gli ulteriori dettagli sulla prestazione sono riportati nella Circolare Inps n. 105 del 16.12.2023 a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti. (Così, comunicato stampa Inps del 18 dicembre 2023)

 

Link al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 154 del 13 dicembre 2023, recante: «Assegno di inclusione», adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, cono il quale, sono state definite le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale (PAD), del patto di inclusione (PaIS) e del patto di servizio personalizzato (PSP), nonché le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023.




Lavoratori dello spettacolo. Le tempistiche per presentare la domanda per l’indennità di discontinuità per i periodi di competenza del 2022 e del 2023

Con il messaggio 4 dicembre 2023, n. 4332 l’INPS ha fornito le prime indicazioni in merito all’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2024, di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Con il messaggio 6 dicembre 2023, n. 4382, l’Istituto ha precisato che i potenziali beneficiari possono presentare la domanda per accedere all’indennità di discontinuità:

  • per i periodi di competenza del 2022: entro il 15 dicembre 2023;
  • per i periodi di competenza del 2023: dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024.

Fonte: Portale Inps – https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie.html




Il Decreto Lavoro 2023. In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione e il testo del decreto-legge “coordinato”

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.153 del 3 luglio 2023 la legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge n. 48 del 2023.

Di seguito, le principali misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie:

Introduzione dell’Assegno di inclusione, dal primo gennaio 2024, quale misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli mediante percorsi di inserimento sociale, formazione, lavoro e politica attiva del lavoro. La misura è condizionata alla prova dei redditi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa. 

Introduzione del Supporto per la formazione e il lavoro, dal primo settembre 2023, utilizzabile dai componenti fra i 18 e i 59 anni di nuclei familiari con ISEE non superiore a 6000 euro, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione e partecipano a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. 

Semplificazione delle informazioni dovute da datore di lavoro al momento dell’assunzione, consentendo il rinvio alla normativa di riferimento e alla contrattazione collettiva applicata

Semplificazione dell’utilizzo dei contratti a termine, con razionalizzazione delle causali necessarie per la stipula di contratti fra i 12 ed i 24 mesi e per proroga e rinnovo dei contratti che estendono la durata oltre i 12 mesi

Incentivazione dell’utilizzo dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dai limiti quantitativi dei lavoratori somministrati assunti con contratto di apprendistato ed esenzione dai limiti quantitativi della somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori in “ex mobilità”, soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati

Proroga al 2024 dei contratti di espansione al fine di incentivare la staffetta generazionale

Prepensionamento di giornalisti dipendenti da imprese del settore dell’editoria

Stralcio dei debiti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro

Incentivi per l’assunzione di percettori di Assegno di Inclusione, per l’occupazione giovanile, in particolare, per under 30, neet e giovani registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e per il lavoro dei disabili. 

Incentivazione dell’uso delle Prestazioni Occasionali del settore turistico e termale. Il limite per ciascun utilizzatore sale da 10.000 a 15.000 euro annui e possono essere utilizzate da datori di lavoro che impieghino fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (e non 10, come per gli altri settori)

Incremento del Fondo nuovo competenze grazie a fondi nazionali (Programma nazionale giovani, donne e lavoro) e comunitari (FSE+ e POC SPAO), per finanziare accordi sindacali sottoscritti a decorrere dal 2023 e favorire l’aggiornamento della professionalità dei lavoratori in relazione alla transizione digitale ed ecologica

Esonero parziale dei contributi a carico dei lavoratori (c.d. taglio del cuneo fiscale), per i periodi di paga da luglio a dicembre 2023, con riduzione della aliquota contributiva a carico dei lavoratori subordinati che guadagnano fino a 35.000 euro lordi annui del 6% (mentre la legge di Bilancio 2023 prevede il 2%) senza incidenza sulla tredicesima. Resta applicabile l’ulteriore punto di riduzione per chi guadagna fino a 25.000 euro (che passa, quindi, al 7%)

Detassazione del lavoro straordinario e notturno svolto nei festivi per il settore turismo e termali, nella misura del 15% della retribuzione lorda dovuta, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, per i lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a euro 40.000

Detassazione delle misure di welfare, limitatamente al 2023, con elevazione sino a 3.000 euro (salendo rispetto agli attuali 258,23 euro annui) della soglia dei fringe benefits per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico

Incremento, per l’anno 2023, di 5 milioni di euro del Fondo per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

Estesa la tutela assicurativa INAIL a studenti e personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore in tutti gli ambienti scolastici

Introduzione di nuove disposizioni in materia di formazione, nomina del medico competente e poteri di vigilanza volte a rafforzare la sicurezza sui luoghi di lavoro

Obbligo dell’applicazione della clausola sociale per il personale impiegato nei contact center

Previsione di una forma di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga fino al 31 dicembre 2023 per le imprese che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Sito web: www.lavoro.gov.it

Link al testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, conv., con mod., dalla legge di 3 luglio 2023, n. 85, recante: «Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.». In Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n.153 del 3 luglio 2023.

 

Vedi anche, Decreto Lavoro: tutte le novità

 

Link al testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge (A.S. 685), recante: «Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro».
(Le relazioni si riferiscono alla versione ante conversione del decreto-legge).

 




Alluvioni, dal 15 giugno 2023 le domande per la cassa integrazione emergenziale e l’indennità una tantum autonomi. Pubblicate le circolari

Dal prossimo 15 giugno 2023 sarà possibile presentare le domande all’Inps per la cassa integrazione emergenziale dei dipendenti delle zone colpite dalle recenti alluvioni nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Stesso termine anche per gli autonomi e i professionisti che intendono richiedere l’indennità una tantum.

In attesa del termine iniziale per le richieste, l’Inps ha pubblicato due circolari operative n. 53 e 54 dell’8 giugno 2023, con cui si forniscono le istruzioni per la presentazione delle istanze per subordinati, lavoratori agricoli, autonomi e professionisti, anche iscritti a forme di previdenza non Inps. Sarà direttamente l’Inps ad erogare l’indennità, in modo da evitare ulteriori oneri alle imprese danneggiate.

 

Le misure: 

 

Il nuovo “ammortizzatore unico”  per lavoratori dipendenti e agricoli (circolare 53/2023)

 

Fra i destinatari si segnalano:

  • i lavoratori del settore privato, residenti o domiciliati in zone alluvionate e quelli operanti in aziende costrette a sospendere l’attività lavorativa per l’emergenza meteorologica;
  • I dipendenti del settore privato che risiedono o sono domiciliati in uno dei comuni alluvionati e non possono recarsi al lavoro a causa dei gravi eventi atmosferici.
  • i lavoratori agricoli, residenti, domiciliati o operanti in uno dei Comuni colpiti;
  • i lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, pur non avendo ancora un rapporto di lavoro attivo, risultano assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a svolgere l’attività; per questa categoria, il sostegno sarà riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

 

La misura è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale. I datori di lavoro che, avendo già inoltrato domanda per tali prestazioni, volessero optare per il sostegno legato all’emergenza alluvionale, potranno richiedere alla Struttura INPS territorialmente competente l’annullamento dell’originaria istanza e presentare domanda per l’accesso al nuovo sostegno.

Le domande, che dovranno essere sempre presentate sempre dai datori di lavoro anche nei casi di impossibilità a recarsi al lavoro da parte del dipendente, vanno trasmesse tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce “CIGO – CIGS – Solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.

 

L’indennità una tantum per i lavoratori autonomi (circolare n. 54/2023)

 

È prevista un’indennità una tantum pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione dell’attività lavorativa non superiore a 15 giorni, entro un importo massimo erogabile di 3.000 euro.

Fra i beneficiari:

  • collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;
  • i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  • i lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre 2023.

Potranno essere trasmesse dal portale INPS, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e individuando, tra i sostegni e i sussidi, la voce “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

In alternativa, sarà possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato o tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164.164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

 

Link al testo della circolare INPS n. 53 dell’8 giugno 2023, con oggetto: Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 – Nuovo “ammortizzatore unico” introdotto dal decreto-legge n. 61/2023 a sostegno di imprese e lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 – Indicazioni per accedere alla nuova misura di sostegno al reddito – Art. 7 del D.L. 01/06/2023, n. 61

La circolare illustra i contenuti del nuovo “ammortizzatore unico” introdotto dal decreto-legge n. 61/2023 a sostegno di imprese e lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e si forniscono indicazioni per accedere alla nuova misura di sostegno al reddito. La misura prevista dall’articolo 7 del menzionato decreto-legge introduce un nuovo strumento di sostegno al reddito, sotto forma di ammortizzatore sociale “unico”, a tutela sia dei datori di lavoro – costretti a sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali – sia dei lavoratori dipendenti del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa, ovvero a recarsi al lavoro, in conseguenza del medesimo evento alluvionale.

 

Link al testo della circolare INPS n. 54 dell’8 giugno 2023, con oggetto: Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 – Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi – Indennità una tantum prevista dall’art. 8 del D.L. 01/06/2023, n. 61, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023

La circolare fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum prevista dall’articolo 8 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023.

 

Link al testo del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante: «Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023. Il decreto-legge è in vigore dal 2 giugno 2023




Legge di Bilancio 2022 e Decreto Sostegni-ter. L’Inps spiega la riforma degli ammortizzatori sociali

Con la Circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, l’INPS illustra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuto nel D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, nonché le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotti dal Decreto Sostegni-ter (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, art. 7) in favore dei datori di lavoro operanti in specifici settori di attività.

In apertura, il provvedimento chiarisce che le modifiche apportate producono effetti sulle richieste di trattamenti per i quali l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca a partire dal 1° gennaio 2022. Pertanto, la nuova norma non trova applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Di seguito, le principali novità illustrate dall’Istituto.

 

Lavoratori destinatari delle integrazioni salariali e anzianità di effettivo lavoro

 

Ampliando la platea dei destinatari delle integrazioni salariali, la Legge di Bilancio 2022 estende la CIGO, la CIGS, i Fondi di solidarietà bilaterali e il FIS anche ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti. Inoltre, viene ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere per poter beneficiare dell’integrazione.

 

Importo dei trattamenti di integrazione salariale

 

Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, si introduce un unico massimale (per l’anno 2021, pari a Euro 1.199,72), annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

 

Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni

 

La Legge di Bilancio 2022 prevede il rispetto di termini decadenziali relativi alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento dei trattamenti con pagamento diretto; decorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

Computo dei dipendenti

 

Ai fini della determinazione della dimensione aziendale, devono essere compresi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti (di tutte le tipologie) che prestano la propria attività con vincolo di subordinazione sia all’interno sia all’esterno dell’azienda.

 

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

 

A seguito delle modifiche apportate, il lavoratore beneficiario che – durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro – svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, o di lavoro autonomo, non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro svolte. Invece, qualora il lavoratore esegua attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

 

Cassa integrazione ordinaria (CIGO)

 

Quanto alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, l’Istituto precisa che la disciplina non subisce sostanziali modifiche, chiarendo che continuano ad essere applicate le previsioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015.

Il Decreto Sostegni-ter (art. 23) introduce, invece, delle novità in merito agli aspetti di tipo regolamentare, nonché la possibilità di organizzare diversamente le competenze territoriali di autorizzazione della Cassa Integrazione Ordinaria in capo all’INPS.

La Riforma riduce l’ammontare del contributo addizionale. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento, la misura del contributo addizionale viene determinata secondo aliquote differenziate in base ai periodi di trattamento concesso.

 

Cassa integrazione straordinaria (CIGS)

 

L’INPS evidenzia che la CIGS è uno degli istituti maggiormente interessati dal riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

In relazione al campo di applicazione, la Riforma prevede che, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di CIGS e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione con riferimento:

a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015;

b) alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’art. 4, comma 2, del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni in L. 21 febbraio 2014, n. 13.

Inoltre, si allarga significativamente la platea dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale in quanto vengono attratti dalla relativa disciplina, in relazione alle dimensioni occupazionali medie semestrali, oltre ai datori di lavoro del settore industriale, anche quelli operanti in tutti gli altri settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015.

Riguardo alle causali di intervento, la Legge di Bilancio 2022 amplia la causale di “riorganizzazione aziendale”, ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano “per realizzare processi di transizione” che saranno individuati e regolati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo economico.

Vengono, altresì, apportate modifiche alle disposizioni relative al programma di riorganizzazione aziendale, stabilendo che il recupero occupazionale possa essere realizzato anche mediante la riqualificazione professionale dei lavoratori e il potenziamento delle loro competenze.

In merito al contratto di solidarietà, la norma riformata innalza le percentuali di riduzione previste per ricorrere all’istituto contrattuale.

Infine, anche per la CIGS, il Decreto Sostegni-ter (art. 23) interviene su aspetti di tipo regolamentare.

 

Ulteriori disposizioni in materia di intervento straordinario di integrazione salariale

 

Al fine di fronteggiare particolari situazioni di criticità sul fronte occupazionale, la Legge di Bilancio 2022 prevede due particolari forme di intervento di integrazione salariale straordinaria (art. 1, commi 200 e 216), di seguito riportati.

  • L’accordo di transizione occupazionale: per sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dagli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili;
  • l’intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica: si prevede la possibilità di concedere un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, rivolto ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria che – avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile – non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

 

Fondi di solidarietà bilaterali

 

Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, la Riforma prevede la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO (art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015). Inoltre, i nuovi Fondi di solidarietà dovranno obbligatoriamente garantire le tutele per tutti i datori di lavoro del settore che occupano almeno 1 dipendente. La novella interessa, inoltre, anche le disposizioni concernenti l’importo dell’assegno di integrazione salariale e la durata del trattamento.

Per i Fondi già costituiti al 31 dicembre 2021, è previsto un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni, entro il 31 dicembre 2022. In caso contrario, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale (FIS), al quale vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro. Inoltre, i Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, potranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2023.

 

Fondo di integrazione salariale (FIS)

 

È estesa la platea dei soggetti tutelati poichè, dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO (art. 10) e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015).

L’Istituto illustra, altresì, le specifiche disposizioni introdotte con riguardo alle imprese del trasporto aereo, di gestione aeroportuale, alle imprese del sistema aeroportuale, ai partiti e movimenti politici.

Peraltro, la Riforma interviene anche sulla tipologia e sulla durata della prestazione assicurata dal FIS, per i cui dettagli si rimanda al provvedimento.

 

Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)

 

La legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 217) interviene anche su alcuni aspetti della Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA). In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di CISOA è esteso anche: ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, nonché in acque interne e lagunari, inclusi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca (L. 13 marzo 1958, n. 250); agli armatori e proprietari armatori, imbarcati sulla nave dagli stessi gestita.

 

Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale ai sensi del Decreto Sostegni-ter

 

Il Decreto Sostegni-ter (art. 7, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4) consente ai datori di lavoro operanti nei settori specificatamente individuati – che sospendono o riducono l’attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina ordinaria prevista dal D.Lgs. n. 148/2015, come modificata dalla Legge di Bilancio 2022 – di richiedere l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale.

 

Fonte: Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – sito www.lavoro.gov.it

 

Link al testo della circolare Inps n. 18 del 1° febbraio 2022, con oggetto: LAVORO – Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali – Linee di indirizzo e prime indicazioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale in favore di datori di lavoro operanti in determinati settori di attività




Indennità di disoccupazione DIS-COLL: istruzioni in ordine alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022

Il comma 223 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (bilancio 2022) ha modificato la disciplina dell’indennità di disoccupazione cosiddetta DIS-COLL in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, introducendo una diversa decorrenza del meccanismo di riduzione (cd. décalage) della prestazione, un ampliamento della durata e una diversa modalità di calcolo della stessa, il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione e l’obbligo del versamento, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla Gestione Separata, di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la NASpI .

L’inps con circolare 4 gennaio 2022, n. 3 illustra le novità legislative per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022. Per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.

Per le cessazioni involontarie dal lavoro avvenute a partire da gennaio 2022, le nuove disposizioni normative fissano la durata della DIS-COLL ad un periodo massimo di 12 mesi. La circolare fornisce, inoltre, le indicazioni per la presentazione della domanda e il riconoscimento della contribuzione figurativa.

Fonte: https://www.lavoro.gov.it

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali – n. 3 del 4 gennaio 2022, con oggetto: LAVORO – Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa–Dis-Coll – Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali – Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22 – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) –




Legge di Bilancio 2022: prime istruzioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Con la Circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della formazione, ha fornito le prime indicazioni operative relative all’introduzione dei nuovi criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale da riconoscere ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro.

Con la citata circolare il Ministero del Lavoro fornisce i primi chiarimenti e le prime indicazioni operative per l’accesso al trattamento di integrazione salariale in genere e, in particolare, a quello straordinario. Nel documento interpretativo, evidenziato che le modifiche disposte con la legge di bilancio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.49/L del 31 dicembre 2021 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022 e si riferiscono operativamente ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa integrati dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1° gennaio 2022. Le suddette innovazioni non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Link al testo della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali n. 1 del 3 gennaio 2022, con oggetto: LAVORO – Prime istruzioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).




Conversione Decreto Sostegni-bis. Le modifiche nel settore lavoro

È stata pubblicata la Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali». In sede di conversione del Decreto Sostegni-Bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), sono state apportate modifiche anche nel settore lavoro che hanno assorbito le misure introdotte dal Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99, che è stato contestualmente abrogato.

Di seguito, le principali novità.

 

Trattamenti di integrazione salariale:

 

– ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19 di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Sostegni, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015, è consentito di usufruire di ulteriori 13 settimane di cassa integrazione guadagni straordinaria fino al 31 dicembre 2021, con la preclusione per la durata del trattamento, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo;

– ai datori di lavoro del settore delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili è consentita la fruizione di ulteriori 17 settimane di cassa integrazione senza versamento del contributo addizionale da utilizzare dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, con la preclusione, anche in questo caso, per la durata del trattamento ordinario di integrazione salariale, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo;

– a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi dei trattamenti di CIGS di cui all’art. 44 del Decreto-legge n. 109/2018 è consentita previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione degli altri Ministeri competenti e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, con incremento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale

 

Contratti a tempo determinato:

 

– con l’introduzione dell’art. 41-bis è stato modificato l’art. 19 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato nel senso che la durata del contratto potrà essere superiore a dodici mesi e non eccedente i ventiquattro in presenza di specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.lgs. n. 81 del 2015 e ciò fino al 30 settembre 2022 (art. 41-bis).

 

Aree di crisi industriale complessa:

 

– stanziamento di euro 500.000 per l’anno 2021 per garantire ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa e con riferimento al periodo dal 1° febbraio al dicembre 2021, la non applicazione delle riduzioni degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga (di cui all’art. 2, comma 66 della legge n. 92/2012).

Nel testo, sono inoltre state inserite altre misure di sostegno alle imprese:

– contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l’anno 2021 da riconoscersi sulla base dei criteri previsti di un Decreto congiunto del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze tenendo anche conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019;

– incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo Settore, nella misura di 20 milioni per il 2021;

– agevolazioni per il settore del lavoro agricolo e del settore creativo e culturale e dello spettacolo.

 

Fonte: MinLavoro – https://www.lavoro.gov.it/




Periodi di copertura CIG settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021. Nessun vuoto di copertura di cassa

Sarà a breve chiarito in una circolare Inps, su conforme parere del Ministero del Lavoro, che non vi sono “vuoti” di copertura di cassa integrazione per la settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021.

Infatti, la Legge di Bilancio riconosce 12 settimane di “Cig Covid” per il periodo 1 gennaio – 31 marzo 2021 e il successivo DL Sostegni riconosce ulteriori 13 settimane nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021.

Il primo giorno lavorativo dell’anno 2021 è stato il 4 gennaio e le 12 settimane decorrenti dal 4 gennaio terminano il 28 marzo 2021.

Dunque, nella prossima circolare in corso di emanazione da parte di Inps verrà chiarito, con parere conforme del Ministero del lavoro, che le 13 settimane del DL sostegni comprendono i periodi decorrenti dalla settimana in cui è collocato il 1° aprile.

Ciò significa che sono coperti dalla “Cig Covid” del DL Sostegni anche i giorni lavorativi del 29, 30 e 31 marzo 2021.

Non risultano pertanto periodi di scopertura per i lavoratori, salvo per coloro che hanno fatto ricorso alla CIG sabato 2 gennaio 2021 per i quali le settimane di “Cig Covid” terminavano il 27 marzo 2021 per tornare a decorrere dal 29 marzo 2021. (Così, comunicato stampa Inps del 16 aprile 2021)




Trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO: Inps pubblica la circolare con modalità, caratteristiche e vantaggi del nuovo flusso “UniEmens-Cig”

 

L’Inps ha pubblicato la circolare n. 62 del 14 aprile 2021 con le indicazioni operative relative alla nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19, tramite l’utilizzo del flusso “UniEmens-Cig”, introdotta dall’articolo 8, comma 5, del decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41.

L’utilizzo del nuovo flusso “UniEmens-Cig”, studiato e realizzato da Inps negli scorsi mesi, implica una serie di vantaggi rispetto all’attuale modalità di trasmissione dei dati tramite il modulo “SR41”, che da una parte migliorano e semplificano le modalità di trasmissione dei complessi flussi dei dati sui lavoratori in CIG da parte di aziende e intermediari, dall’altra permettono a Inps di tracciare e recepire più rapidamente gli elementi che portano ai pagamenti. Tra i vantaggi evidenziamo che:

  1. per inviare il nuovo flusso UniEmens-Cig non si deve aspettare l’autorizzazione, che può arrivare successivamente;
  2. i tempi di gestione che passano da 7 gg in media di pagamento con SR41 alla gestione in tempo reale con UniEmens-Cig, se ovviamente è già stata concessa l’autorizzazione;
  3. gli intermediari possono effettuare un unico invio Uniemens-Cig per tutte le aziende in delega, mentre oggi effettuano un invio SR41 per ciascuna azienda in delega, con evidente riduzione dei tempi operativi nella trasmissione dei dati;
  4. le nuove modalità di pagamento possono ridurre di qualche settimana l’attuale processo che dura circa 8-9 settimane.

“Innovare e semplificare sono da oltre un anno le direttrici di numerosi progetti dell’Inps, di cui le implementazioni sul flusso di autorizzazione e trasmissione dei dati per la procedura Cig, su cui l’Istituto lavora dallo scorso settembre, sono un chiaro esempio” commenta il Presidente dell’Inps Pasquale Tridico. “L’Inps ha sino ad oggi pagato il 99,4% delle richieste di pagamento di CIG, aumentate vertiginosamente a causa dell’emergenza Covid, e dal prossimo mese il nuovo flusso UniEmens-Cig permetterà di snellire le incombenze delle imprese e migliorare i tempi di erogazione, rendendo a regime più trasparente il processo e le verifiche”.

In dettaglio, il nuovo flusso si caratterizza attraverso:

 

Omogeneizzazione dei flussi e utilizzo di un unico linguaggio

 

Il tracciato “UniEmens-Cig” a pagamento diretto coincide sostanzialmente con il formato dell’UniEmens standard utilizzato per la CIG a conguaglio, mantenendo, quindi, la stessa struttura di esposizione dei dati. In tal modo viene standardizzata in un unico formato (UniEmens) e in unico processo la gestione delle prestazioni di integrazione salariale indipendentemente dalla modalità di erogazione (a conguaglio e a pagamento diretto).

 

Efficientamento dei tempi di erogazione della prestazione

 

Le modalità previste per l’aggregazione delle denunce individuali UniEmens con i dati per il pagamento diretto consentono l’immediato instradamento sui sistemi gestionali, senza dover attendere i tempi propri dei flussi standard UniEmens.

I flussi per il pagamento diretto, infatti, possono essere trasmessi senza la necessità di attendere l’autorizzazione, indicando il Ticket associato alla domanda. Pertanto, la richiesta di pagamento può essere trasmessa dal datore di lavoro anche prima del rilascio dell’autorizzazione stessa. In ogni caso, il pagamento verrà comunque effettuato successivamente al rilascio dell’autorizzazione.

Alle denunce “UniEmens-Cig” a pagamento diretto viene applicato il medesimo processo previsto per le prestazioni a conguaglio, con conseguente uniformità dei controlli e maggiore facilità nell’incrocio dei dati tra “UniEmens-Cig” a pagamento diretto e UniEmens ordinari, laddove sussista la necessità per il datore di lavoro, con riferimento alla stessa prestazione, di inviare entrambi i flussi, come accade in caso di riduzioni dell’attività lavorativa non a zero ore.

 

Ulteriori vantaggi per i datori di lavoro e gli intermediari

 

L’utilizzo di un unico formato per la trasmissione dei dati consente di poter utilizzare, anche per il pagamento diretto, le informazioni del calendario giornaliero, con l’esposizione del Dato orario, del Codice evento e del Ticket. Risulta, dunque, più flessibile la rappresentazione dell’articolazione dell’attività lavorativa ed è più semplice e automatizzabile la gestione delle richieste di prestazioni a pagamento diretto.

Per i dati anagrafici dei lavoratori beneficiari è sufficiente inviare i soli codici fiscali, mentre le restanti informazioni sono prelevate automaticamente dagli archivi dell’Inps.

Inoltre, mentre nel caso di invio dei dati relativi al pagamento diretto tramite il modello “SR41” è necessario inviare un singolo modello per ogni azienda interessata dalla richiesta di integrazione salariale, con l’invio del flusso “UniEmens-Cig” è possibile trasmettere un unico flusso che contiene al suo interno i dati riferiti ai lavoratori di più aziende, con evidente semplificazione degli oneri di compilazione e trasmissione a cura delle aziende stesse degli intermediari.

Grazie alla trasmissione delle informazioni connesse alle richieste di pagamento diretto tramite l’invio di un flusso strutturato su canale UniEmens, si assicura la consegna ai sistemi gestionali per il pagamento della prestazione in tempi anticipati. (Così, comunicato stampa Inps del 15 aprile 2021)

 

 

 

 

 




Decreto Sostegni: nuove istruzioni sui trattamenti CIGO, CIGD, ASO, CISOA legati all’emergenza pandemica

Con il messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021, l’INPS ha fornito indicazioni sulle domande di Cassa integrazione ordinaria (CIGO), Cassa integrazione in deroga (CIGD), Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) connessi all’emergenza pandemica, alla luce del Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).

In particolare, il messaggio chiarisce che:

  • la CIGO potrà essere richiesta, senza versamento di contributo addizionale, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. Le suddette 13 settimane si aggiungono alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021, per un totale complessivo di 25 settimane. Peraltro, anche le imprese che, alla data del 23 marzo 2021, hanno in corso un trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), sospeso a causa dell’emergenza epidemiologica, possono accedere alle 13 settimane di CIGO di cui al Decreto Sostegni, per periodi dal 1° aprile al 30 giugno 2021, se appartenenti ai settori che ne hanno diritto;
  • la CIGD e l’ASO potranno essere richiesti, senza versamento di contributo addizionale, per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Anche tali misure si aggiungono a quelle già disposte dalla Legge di Bilancio 2021, per un totale complessivo di 40 settimane.

Quanto ai destinatari delle nuove misure, l’Istituto evidenzia che: i trattamenti di CIGO, CIGD e ASO potranno essere fruiti anche dai datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza; i nuovi trattamenti trovano applicazione ai lavoratori in forza al 23 marzo 2021.

Il Decreto Sostegni prevede anche l’accesso alla CISOA per una durata massima di 120 giorni, nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda (previsti dall’art. 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457). Anche il nuovo periodo di trattamenti CISOA deve ritenersi aggiuntivo rispetto a quello precedentemente disposto dalla Legge di Bilancio 2021.

L’INPS comunica che le istanze di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGS, ASO e CISOA di cui al Decreto Sostegni possono essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.

Da ultimo, il documento fornisce indicazioni sui trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti dalle imprese del settore aereo e aeroportuale. Al riguardo, l’Istituto precisa che, ai sensi del Decreto Sostegni, potranno essere integrati i trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 e per una durata massima di 28 settimane.

Fonte: MinLavoro – http://www.lavoro.gov.it/




Integrazioni salariali previste da decreto legge “Sostegni”: le prime istruzioni Inps

In attesa della pubblicazione delle apposite circolari, che illustreranno la disciplina di dettaglio, l’INPS con il messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021, l’INPS fornisce le prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga.

Il documento interpretativo, interviene riguardo l’articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 che ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 e, proseguendo sulla logica della selettività già tracciata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, anche legge di bilancio 2021), differenzia sia l’arco temporale in cui è possibile collocare i trattamenti sia il numero delle settimane richiedibili.

Il comma 1 dell’articolo 8 prevede, infatti, che i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce invece che, per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso alle citate misure per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Per tali misure di sostegno al reddito, non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai citati trattamenti.

 

Link al testo del messaggio Inps n. 1297 del 26 marzo 2021, con oggetto: TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – Prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga – Modalità di richiesta delle integrazioni salariali (CIGO, CIGD e ASO) – Nuova causale “COVID 19 – DL 41/21”.




Milleproroghe: istruzioni Inps sul differimento dei termini decadenziali degli ammortizzatori sociali Covid-19

 

Con il messaggio n. 1008 del 9 marzo 2021, l’INPS fornisce indicazioni in merito al differimento al 31 marzo 2021 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, come previsto dall’art. 11, commi 10-bis e 10-ter, del Decreto Milleproroghe (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183), convertito con modificazioni in Legge 26 febbraio 2021, n. 21.

In particolare, rientrano nel differimento al 31 marzo 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO), dei Fondi di solidarietà bilaterali, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione erano scaduti il 31 dicembre 2020.

L’Istituto previdenziale, precisa che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali:

  • le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso;
  • le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Fonte: MinLavoro – www.lavoro.gov.it

Link al messaggio Inps n. 1008 del 9 marzo 2021, con oggetto: TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – Cassa integrazione (ordinaria e in deroga), Assegno ordinario (ASO), Fondi di solidarietà bilaterali, Fondo di integrazione salariale (FIS), Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) – Domende – Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modalità operative – Articolo 11, commi-10-bis e 10-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, cd. Decreto Milleproroghe 2021




Legge di bilancio 2021: i principali interventi in materia di ammortizzatori sociali e sostegno del reddito

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), entrata in vigore il 1° gennaio 2021, racchiude una serie di norme in materia di ammortizzatori sociali e misure a sostegno del reddito destinate a produrre effetti nel corso dell’anno.

Con circolare n. 28 del 17 febbraio 2021, l’INPS fornisce la sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previste dalla Legge di Bilancio 2021, illustrando le novità apportate all’impianto regolatorio nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, l’INPS richiama nel dettaglio le condizioni, i termini e le modalità di accesso con riferimento alle seguenti fattispecie:

 – proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività;

 – proroga delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center;

 – proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria;

 – proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica;

 – Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, con la precisazione delle prestazioni integrative della Cassa integrazione in deroga (CIGD);

 – modifiche in materia di trattamenti di Cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario con causale “COVID-19“, con l’indicazione dei destinatari, dei lavoratori beneficiari e delle modalità di presentazione della richiesta;

 – trattamenti di integrazione salariale ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’art. 20 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020;

 – domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS);

 – trattamenti di Cassa integrazione in deroga (CIGD);

 – Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA);

 

Link al testo della Circolare Inps n. 28 del 17 febbraio 2021, con oggetto: AMMORTIZZATORI SOCIALI E MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO – Sintesi dei principali interventi in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previsti per l’anno 2021. Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti – Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)




Ammortizzatori sociali: in una circolare indicati gli importi massimi dal 1° gennaio 2021

Con la circolare n. 7 del 21 gennaio 2021, l’INPS ha indicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativamente all’anno 2021.

In particolare, l’Istituto ha individuato dettagliatamente gli importi massimi in vigore dal 1° gennaio 2021 in base a quanto disposto dall’art. 3, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, secondo cui dal 1° gennaio di ogni anno gli importi dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da considerare quale soglia per l’applicazione del massimale più alto, sono aumentati del 100% in virtù della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Nella circolare, sono inserite le tabelle con il dettaglio di tutti gli importi stabiliti per i trattamenti di integrazione salariale, gli assegni e le indennità.

Fonte: https://www.lavoro.gov.it

Link al testo delle circolare INPS 21 gennaio 2021, n. 7, con oggetto: AMMORTIZZATORI SOCIALI – Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2021