Pubblicato Gazzetta il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi: applicazione dal 1° gennaio 2027

È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 26/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 del 3 luglio 2026, il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi». Il decreto approva l’allegato Testo unico e ne fissa l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027, secondo quanto previsto dall’art. 377.

Il testo pubblicato presenta alcune modifiche rispetto allo Schema AG 398, trasmesso alla Presidenza alle  Camere per l’espressione dei pareri parlamentari.

In larga parte si tratta di interventi di coordinamento e riordino, ma due profili meritano particolare attenzione: la separazione tra disciplina permanente e disciplina temporanea dei bonus edilizi e il coordinamento del nuovo Testo unico con il ripristino del regime di esclusione dei dividendi e della PEX, già operato dall’art. 11 del D.L. n. 38/2026, convertito dalla L. n. 88/2026.

 

Bonus edilizi: disciplina permanente e disciplina temporanea vengono separate

 

Nello Schema AG 398, l’art. 17 era costruito come norma “mista”: nella rubrica e nei riferimenti normativi ricomprendeva sia l’art. 16-bis del TUIR, relativo alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, sia il riferimento all’art. 16, comma 1, del D.L. n. 63/2013. Inoltre, nello stesso articolo erano collocate anche le misure temporanee per le spese 2025, 2026 e 2027.

Nel testo definitivo, invece, l’art. 17 resta centrato sulla disciplina ordinaria della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, mentre la disciplina temporanea viene collocata separatamente nell’area finale del Testo unico. In particolare, il nuovo articolo sulle misure temporanee prevede, per gli interventi indicati nell’art. 17, una detrazione pari al 36 per cento per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento per quelle sostenute nel 2027, con elevazione al 50 per cento per il 2025-2026 e al 36 per cento per il 2027 in caso di interventi sull’abitazione principale.

La scelta ne migliora la leggibilità: da un lato resta la disciplina “a regime”, dall’altro vengono isolate le disposizioni temporanee, evitando che l’articolo sulla detrazione ordinaria diventi un contenitore indistinto di regole permanenti e proroghe.

 

Dividendi, utili e PEX: non una novità autonoma, ma recepimento del D.L. fiscale 2026

 

Sul fronte di dividendi, utili e participation exemption, il testo definitivo va letto in coordinamento con l’art. 11 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2026, n. 88. Tale disposizione ha ripristinato, dal 1° gennaio 2026, il regime anteriore alle modifiche della legge di bilancio 2026, intervenendo sugli artt. 58, 59, 87 e 89 del vecchio TUIR.

La conseguenza, nel nuovo Testo unico, è evidente soprattutto nell’art. 70, relativo ai dividendi: nello Schema AG 398 gli utili concorrevano per l’intero ammontare, salvo l’eccezione degli utili qualificati dal comma 2, collegata a soglie di partecipazione o valore fiscale minimo; nel testo definitivo, invece, gli utili concorrono direttamente alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento.

Il medesimo coordinamento si ritrova nella disciplina della PEX e degli utili percepiti dai soggetti IRES: l’art. 96 del nuovo Testo unico conferma l’esenzione delle plusvalenze nella misura del 95 per cento, mentre l’art. 98 prevede l’esclusione dal reddito, sempre per il 95 per cento, degli utili distribuiti da società ed enti soggetti a IRES.

 

Schema AG 398 Testo definitivo D.Lgs. n. 117/2026 Note
Pubblicazione e decorrenza Schema trasmesso il 9 aprile 2026 per il parere parlamentare. Pubblicazione nel S.O. n. 26/L alla G.U. n. 152 del 3 luglio 2026; applicazione dal 1° gennaio 2027 ex art. 377. Il testo entra nel sistema come nuovo corpus unico delle imposte sui redditi, con efficacia differita.
Bonus edilizi – art. 17 Art. 17 costruito come norma ampia su recupero edilizio e riqualificazione energetica, con richiamo anche all’art. 16 D.L. n. 63/2013. Art. 17 centrato sulla disciplina ordinaria della detrazione per recupero edilizio. Separazione più pulita tra regime ordinario e misure temporanee.
Bonus edilizi – misure temporanee Le aliquote 2025-2027 erano collocate nello stesso art. 17, comma 13. La disciplina temporanea è collocata autonomamente nell’area finale: 36% per 2025-2026, 30% per 2027; maggiorazione per abitazione principale. Il testo definitivo migliora la tecnica normativa: “a regime” da una parte, “temporaneo” dall’altra.
Dividendi – art. 70 Utili imponibili per intero, salvo eccezione con concorso al 58,14% subordinata a requisiti/soglie. Utili imponibili direttamente nella misura del 58,14%. Coordinamento con l’art. 11 del D.L. n. 38/2026, che ha ripristinato il regime precedente alla legge di bilancio 2026.
PEX – art. 96 Disciplina da coordinare con il quadro transitorio e con le modifiche intervenute sul vecchio TUIR. Plusvalenze esenti nella misura del 95%, in presenza dei requisiti ordinari. Il nuovo Testo unico recepisce il regime PEX ripristinato dal D.L. fiscale 2026.
Utili soggetti IRES – art. 98 Schema da riallineare alla disciplina sopravvenuta del D.L. n. 38/2026. Utili esclusi dalla formazione del reddito della società o ente ricevente per il 95% del loro ammontare. Non vi è innovazione autonoma del Testo unico, ma recepimento del regime ripristinato.
Fonte del coordinamento dividendi/PEX Lo schema non rifletteva compiutamente il ripristino poi consolidato in sede di conversione del D.L. fiscale. Il testo definitivo è coordinato con l’art. 11 del D.L. n. 38/2026, conv. dalla L. n. 88/2026.  La vera fonte innovativa è il D.L. fiscale 2026, non il Testo unico.

 

Pertanto, il D.Lgs. n. 117/2026 non si limita a “fotografare” il vecchio TUIR: riorganizza la materia, migliora la collocazione sistematica di alcune discipline e recepisce le modifiche normative intervenute nelle more del procedimento. Tra queste, assumono particolare rilievo la separazione delle regole temporanee sui bonus edilizi e il coordinamento con il ripristino del regime di esclusione dei dividendi e della PEX disposto dal D.L. fiscale 2026.

 

 




Agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e Bonus mobili: aggiornate le Guide dell’Agenzia delle entrate con le novità 2026

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato l’aggiornamento della Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” (edizione febbraio 2026), che fa seguito alla recente pubblicazione della Guida “Bonus mobili ed elettrodomestici” (edizione gennaio 2026).

Il pregevole intervento editoriale dell’Agenzia fornisce chiarimenti sulle ultime novità normative e, in particolare, la proroga al 2026 disposta dalla legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) delle detrazioni “rafforzate” già previste fino al 2025 dalla legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025).

 

Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (febbraio 2026): cosa chiarisce e cosa cambia nel 2026

 

La Guida riepiloga, con taglio operativo, l’intero perimetro delle misure agevolative sotto forma di detrazione “edilizie.”

Aliquote e limiti: conferma della “doppia aliquota” anche per il 2026.

Per le spese 2025-2026:

  • 50 per cento (limite 96.000 euro) se l’intervento riguarda l’abitazione principale ed è sostenuto dal proprietario o da chi è titolare di un diritto reale di godimento;
  • 36 per cento (limite 96.000 euro) negli altri casi in cui la detrazione è ammessa.

La Guida dettaglia anche le modifiche alla disciplina in arrivo (salvo ulteriori proroghe): nel 2027 le aliquote scendono al 36%/30% (sempre con limite 96.000 euro), mentre dal 2028 al 2033 la detrazione è al 30% con limite 48.000 euro (e dal 2034 al 36% con limite 48.000 euro).

 

Quando spetta davvero l’aliquota più alta (50% nel 2025-2026)

 

Per ottenere le percentuali maggiorate, la Guida ribadisce due condizioni chiave:

  • titolarità (proprietà/diritto reale) già al momento di avvio lavori (o della spesa, se precedente);
  • immobile adibito ad abitazione principale (dimora abituale del titolare o dei suoi familiari, secondo i criteri indicati).

 

Stop alle caldaie a combustibili fossili (dal 2025)

 

La Guida recepisce l’esclusione dalla detrazione, dal 1° gennaio 2025, degli interventi di sostituzione o nuova installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

 

Il “plafond” per redditi elevati: l’effetto dell’art. 16-ter TUIR

 

Nella Guida viene evidenziata la disciplina che ha introdotto un tetto massimo di oneri detraibili per contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, calcolato su importi base e coefficienti legati ai figli a carico.

 

Guida ai “Bonus mobili ed elettrodomestici” (gennaio 2026): proroga al 2026 e le regole “per non sbagliare”

 

La Guida conferma che la detrazione è pari al 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La legge n. 199/2025 (lett. b), n. 3 del comma 22, art. 1,) ha prorogato l’agevolazione alle spese sostenute anche nel 2026.

 

Importo massimo: 5.000 euro anche per il 2026

 

Il 50 per cento si calcola su un tetto che, per gli anni 2024, 2025 e 2026, è pari a 5.000 euro (complessivi per mobili + grandi elettrodomestici), con ripartizione in 10 quote annuali.

Attenzione all’effetto “scomputo” se i lavori sono iniziati l’anno prima e si è già fruito della detrazione su acquisti dell’anno precedente: il limite va considerato al netto delle spese già agevolate.

 

Pagamenti e documenti: regole operative

 

Pagamenti ammessi: bonifico o carta di debito/credito; esclusi contanti, assegni e altri mezzi. Se si paga con bonifico non è necessario usare quello “speciale” per ristrutturazioni (soggetto a ritenuta). Sono ammesse anche spese di trasporto e montaggio e l’acquisto con finanziamento, a condizioni puntuali.

Documentazione: ricevute del bonifico o transazioni con carta, addebito su conto, fatture con natura/qualità/quantità, e documenti sulla classe energetica quando richiesti.

 

Casi esclusi e “attenzione caldaie”

 

La Guida ribadisce che:

  • gli interventi agevolati con Ecobonus non consentono il bonus mobili;
  • la realizzazione/acquisto di box pertinenziali non dà diritto al bonus mobili.

Inoltre, nella Guida chiarito che “non sono più detraibili, ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, le spese per gli interventi di sostituzione (o di nuova installazione) degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili e, dunque, da tale data non è possibile fruire del bonus per l’acquisto di mobili collegati ai predetti interventi”.




Cessione della clientela in vista della cessazione dell’attività professionale di Commercialista. Regime IVA, Registro, imposte dirette e ISA alla luce del D.Lgs. n. 192/2024

Con risposta ad interpello n. 311 del 12 dicembre 2025 l’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti sul trattamento fiscale, ai fini IVA, imposta di registro, imposte dirette e ISA, della cessione della clientela effettuata da un professionista che si appresta a chiudere lo studio.

La risposta n. 311/2025 in sintesi: la mera cessione della clientela tra professionisti è imponibile IVA (non è “complesso unitario” fuori campo), mentre ai fini delle imposte dirette i corrispettivi rientrano nel reddito professionale per cassa in applicazione del onnicomprensività di cui al nuovo art. 54 TUIR; registro in misura fissa sull’atto; ISA con cause di esclusione “4” (periodo di non normale svolgimento dell’attività) e poi “2” (cessazione dell’attività).

 

 

 

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 311 del 12 dicembre 2025, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Determinazione del reddito di lavoro autonomo – Cessione da parte di un professionista della propria clientela in vista della cessazione della propria attività professionale – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo – Nuovo art. 54 TUIR – Introduzione del principio di onnicomprensività – Conseguenze – Inclusione implicita dei corrispettivi da cessione di clientela – Art. 54, del DPR 22/12/1986, n. 917 così come modificato dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – REGIMI CONTABILI E FISCALI – REGIME FORFETARIO – Regimi di determinazione d’imposta o i regimi contabili – Possibilità di essere cambiati solo a inizio dell’anno o dell’attività – Esclusa la possibilità passare dal regime ordinario al regime forfettario in corso d’anno – Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190 – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – -Esclusione dal campo IVA per trasferimenti di complessi unitari destinati all’attività professionale – Condizioni – Cessione di complesso organizzato (non basta la sola lista clienti) – Art. 2, comma 3, lett. b) del DPR 26/10/1972, n. 633 come modificato dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Periodo di imposta della cessione della clientela e quello successivo – Indicazione del codice “4” (periodo di non normale svolgimento dell’attività) alla colonna 2 del rigo RE1 – Indicazione del codice “2” (cessazione dell’attività) nell’anno di chiusura della Partita IVA




Rimborso della corsa in taxi in Italia al dipendente. Imponibile IRPEF con pagamento non tracciato

Con risposta ad interpello n. 302 del 4 dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i rimborsi di spese sostenute in Italia dai lavoratori dipendenti – in particolare per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati tramite taxi o NCC – la non imponibilità IRPEF è subordinata alla tracciabilità del pagamento (bonifico, carta o altri strumenti ex art. 23, D.Lgs. n. 241/1997). In mancanza di tracciabilità, il rimborso rientra nel reddito di lavoro dipendente ed è assoggettato a ritenuta.

Il caso nasce dal quesito di un datore di lavoro chiamato a rimborsare una dipendente per corse taxi effettuate durante missioni; per le tratte svolte sul territorio nazionale l’esborso è avvenuto in contanti. L’Agenzia richiama il principio di onnicomprensività del reddito (art. 51, comma 1, TUIR) e la disciplina delle trasferte (comma 5), sottolineando che l’ultimo periodo del comma 5 introduce una condizione specifica: i rimborsi delle spese sostenute nel territorio dello Stato per vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea (taxi/NCC) non concorrono al reddito solo se i pagamenti sono stati eseguiti con strumenti tracciabili. 

Applicando la regola al caso concreto, poiché il pagamento delle corse in taxi in Italia è avvenuto in contanti, il rimborso concorre al reddito della dipendente e il sostituto d’imposta deve operare la ritenuta all’aliquota IRPEF marginale (ex art. 29, D.P.R. n. 600/1973).

La Risposta lo afferma espressamente, ribadendo l’operatività della condizione di tracciabilità come presupposto di esclusione da imponibile.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 302 del 4 dicembre 2025, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di lavoro dipendente – Determinazione del reddito di lavoro dipendente – Rimborsi di spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), sostenute nel territorio nazionale – Rimborso di corse taxi pagate in contanti dal dipendente – Obbligo di tracciabilità – Imponibilità con pagamento non tracciato con assoggettamento a ritenuta con l’aliquota IRPEF marginale ex art. 29, D.P.R. n, 600/1973 – Non imponibilità IRPEF subordinata al pagamento con strumenti tracciabili – Affermazione – Art. 51 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917




Contributi in conto impianti ai professionisti e principio di onnicomprensività: riduzione del costo fiscalmente riconosciuto se contestuali; sopravvenienza attiva e rideterminazione delle quote di ammortamento se il contributo arriva in periodi d’imposta successivi

Con la risposta ad interpello n. 277 del 3 novembre 2025, l’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sull’applicazione del principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. In estrema sintesi, la risposta allinea la gestione dei contributi in conto impianti dei professionisti al predetto principio: riduzione del costo se c’è contestualità; sopravvenienza attiva e rimodulazione degli ammortamenti se il contributo arriva in periodi d’imposta successivi.

Secondo i tecnici di via Giorgione, i contributi in conto impianti percepiti dai professionisti rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni a cui afferiscono, con la conseguente rideterminazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini IRPEF. Diversamente, se il contributo in conto impianti è stato percepito dal professionista in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato acquistato il bene strumentale e se, nelle more della percezione di tali contributi, il professionista ha anche dedotto le quote di ammortamento calcolate, sul costo di acquisto del bene strumentale, sarà necessario rilevare, nel periodo di imposta in cui sono incassati i contributi, una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte e quelle che invece sarebbero state deducibili se, sin dall’inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto del bene strumentale fosse stato assunto al netto dei predetti contributi. Dal periodo d’imposta in cui sono percepiti i contributi, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate assumendo il costo di acquisto del bene strumentale al netto dei predetti contributi.

Ad esempio se il contributo è stato incassato nel 2025 e che lo stesso si riferisce all’acquisto di attrezzature, il cui costo è stato sostenuto nel 2022, al fine di riprendere a tassazione, a titolo di sopravvenienza attiva, le maggiori quote di ammortamento già dedotte sulla base del costo di acquisto di tali beni strumentali, si dovrà rilevare nel 2025 una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte negli anni dal 2022 al 2024 e quelle che invece sarebbero state deducibili assumendo, sin dall’inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto delle attrezzature al netto dei predetti contributi. Dal periodo d’imposta 2025, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate applicando i coefficienti di ammortamento al costo di acquisto delle attrezzature al netto dei contributi in conto impianti percepiti.

 

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 277 del 3 novembre 2025, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Determinazione del reddito di lavoro autonomo – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo – Introduzione dal 2024 il principio di onnicomprensività – Spese relative ai beni mobili e immobili – Contributo in conto impianti incassato da un professionista – Rilevanza in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni a cui afferiscono, con la conseguente rideterminazione delle quote di ammortamento – Se il contributo è stato percepito in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato acquistato il bene strumentale necessità di rilevare, nel periodo di imposta in cui sono incassati i contributi, una sopravvenienza attiva – Caso di specie – Tassazione come sopravvenienza attiva nel 2025 della parte di contributo riferita agli ammortamenti già effettuati negli anni 2022-­2024 – Riduzione del valore residuo delle attrezzature per la parte residua del contributo, con conseguente calcolo di minori quote di ammortamento per gli anni residui – Art. 54 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 54-quinquies, del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 5 del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192




Ristrutturazioni edilizie: online la nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate

È online la nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie. Il vademecum illustra nel dettaglio quali sono gli interventi agevolabili, chi può fruire della detrazione, come richiedere il bonus, in che modo effettuare il pagamento dei lavori e quali documenti conservare. Il documento (aggiornamento ottobre 2025) offre capitoli dedicati a: detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, aliquota IVA agevolata, bonus 75 per cento barriere architettoniche, acquisto/costruzione di box pertinenziali, acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati, interessi passivi sui mutui per ristrutturare l’abitazione principale, oltre a norme e prassi di riferimento.

 

Le novità principali 2025

 

Aliquote e limiti rimodulati: per le spese sostenute nel 2025 la detrazione è del 50 per cento (con tetto di 96.000 euro) se l’intervento riguarda l’abitazione principale del proprietario o titolare di diritto reale; 36 per cento negli altri casi.

Quando spetta l’aliquota più alta: serve titolarità (proprietà/diritto reale) già all’avvio lavori e l’uso come abitazione principale al termine. Regole applicabili anche a parti comuni e a box/posti auto pertinenziali; l’aliquota maggiorata resta anche se in seguito l’immobile non è più abitazione principale.

Stop alle caldaie a combustibili fossili: dal 2025 non sono più detraibili gli interventi di sostituzione o nuova installazione di caldaie uniche a combustibili fossili (inclusa la condensazione). Restano agevolabili microcogeneratori, generatori a biomassa, pompe di calore ad assorbimento a gas e sistemi ibridi.

Tetto alle detrazioni per redditi elevati: introdotto dall’art. 16-ter del TUIR con un plafond massimo di oneri detraibili per chi ha reddito complessivo > 75.000 euro, calcolato su importo base (14.000 euro o 8.000 euro a seconda dello scaglione) moltiplicato per un coefficiente legato ai figli a carico (cfr. anche la circolare n. 6/E del 29 maggio 2025 con cui l’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni e le modalità applicative del nuovo articolo 16-ter del Tuir).

Chi può beneficiarne: la detrazione spetta non solo ai proprietari/nudi proprietari ma anche a titolari di diritti reali, locatari e comodatari (con consenso del proprietario), familiari conviventi e conviventi di fatto che sostengono la spesa e risultano in fatture e bonifici. Per condomini la detrazione si calcola pro-quota; prevista anche la fruizione in condominio minimo e per l’unico proprietario di edificio con più unità e parti comuni.

 

Interventi ammessi:

Sono agevolate le spese su unità abitative e parti comuni per:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; per le parti comuni anche manutenzione ordinaria.
  • altri lavori: eliminazione barriere architettoniche, prevenzione atti illeciti (antintrusione), cablatura e acustica, risparmio energetico (inclusi impianti fotovoltaici al servizio dell’abitazione), interventi antisismici, bonifica amianto e sicurezza domestica, messa a norma impianti, sostituzione gruppi elettrogeni d’emergenza con generatori a gas (detrazione 50 per cento).

 

Link alla la Guida dell’Agenzia delle entrate alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie – Aggiornamento ottobre 2025

 

Vedi anche:

 

Novità 2025 in tema di detrazioni

Limiti per la fruizione delle detrazioni, l’Agenzia fa il punto sulle novità della Legge di Bilancio 2025. Tetto più alto per spese per la frequenza scolastica e per cani guida per i non vedenti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 29 maggio 2025: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) -Novità in tema di detrazioni – Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Novità in tema di detrazioni – Detrazioni dall’imposta sul reddito – Riordino delle detrazioni – Limiti per la fruizione parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare – Art. 1, comma 10, della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Art. 12, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 16-ter, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica – Art. 1, comma 13, della L. 30/12/2024, n. 207 – Art. 15, comma 1, lett. e-bis), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Agevolazioni fiscali per non vedenti per il mantenimento dei cani guida – Art. 1, comma 229, L. 30/12/2024, n. 207 – Art. 15, comma 1-quater, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Detrazioni fiscali per interventi edilizi ed energetici

Le istruzioni dell’Agenzia sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in tema di bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus e Superbonus

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 19 giugno 2025: «SUPERBONUS – BONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS – Novità 2025 – Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici – Articolo 16-bis, comma 3-ter, del D.P.R 22/12/1986, n. 917 TUIR – Articoli 14 (interventi di efficienza energetica) e 16, commi 1 (recupero del patrimonio edilizio), 1-septies.1 (Sismabonus) e comma 2 (bonus mobili) del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Rimodulazione delle aliquote – Esclusione degli interventi con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili – Direttiva (UE) 2024/1275 – Riduzione al 30 per cento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici – Maggiorazioni per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale – Condizioni soggettive e temporali per il riconoscimento dell’agevolazione – Superbonus – Sismabonus e Bonus mobili – Proroga delle detrazioni – Estensione temporale e nuova modulazione percentuale – Invariati i limiti di spesa – Ripartizione in 10 quote annuali delle spese sostenute nel 2023 – Modalità – Articolo 119, comma 8-bis.2 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Commi 54, 55 e 56 dell’articolo 1 della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025)»

 




Inps. Dal 15 ottobre 2025 via alle opzioni per maggiore aliquota e/o rinunciare, in tutto o in parte, alle detrazioni

L’Inps, con il messaggio 3 ottobre 2025, n. 2916, comunica che, dal 15 ottobre 2025, sarà possibile presentare la dichiarazione per il periodo d’imposta 2026 relativa alle aliquote fiscali e alle detrazioni d’imposta.

 

La dichiarazione riguarda tutti i beneficiari di prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati:

  • all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito;
  • al non riconoscimento totale o parziale delle detrazioni d’imposta per reddito.

Come presentare la richiesta

La dichiarazione può essere inoltrata online tramite il servizio dedicato “Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia” disponibile sul sito dell’INPS

In mancanza di esplicita comunicazione, l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, applicherà:

  • le aliquote per scaglioni di reddito previste dalla normativa vigente;
  • le detrazioni d’imposta sulla base del reddito erogato.

Famiglia e AUU

 

Anche se si percepisce l’Assegno unico e universale (AUU), è importante comunicare all’INPS i dati relativi ai figli a carico.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, i figli rilevano ai fini dei benefici fiscali anche quando:

  • il contribuente percepisce già l’AUU;
  • il figlio ha superato i requisiti anagrafici previsti dall’art. 12 del TUIR.

Si ricorda che i beneficiari delle prestazioni interessati al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni in questione e/o all’applicazione della maggiore aliquota, sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno. In assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto applica le aliquote per scaglioni di reddito e riconosce le detrazioni d’imposta in relazione all’ammontare del reddito erogato e al numero dei giorni di godimento della prestazione.

 

Link al testo del messaggio Inps del 3 ottobre 2025, n. 2916, con oggetto: IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di lavoro dipendente – Redditi da pensione – Richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta. Indicazioni operative. Comunicazione dei dati dei familiari a carico ai fini della certificazione fiscale (CU/2026) – Art. 49 del DPR 22/12/1986, n. 917




Trasferimento agli eredi delle detrazioni per interventi di recupero edilizio: requisito della detenzione materiale e diretta anche se acquisita dopo l’apertura della successione

Con il Principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, in caso di successione, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (e, in quanto compatibili, anche il Bonus verde, l’Ecobonus e il Superbonus) si trasferisce all’erede che, anche in un momento successivo all’apertura della successione, acquisisca e mantenga la detenzione materiale e diretta dell’immobile per l’intero periodo d’imposta. Non è quindi necessario detenere l’immobile già nell’anno del decesso per subentrare nel diritto; tuttavia, la quota relativa all’anno del decesso non è detraibile se, alla data di apertura della successione, nessun erede detiene direttamente il bene. Le rate residue potranno essere fruite solo nei successivi periodi d’imposta in cui la detenzione sia ininterrotta dal 1° gennaio al 31 dicembre; se cambia nel tempo il numero degli eredi che detengono direttamente l’immobile, il diritto alla detrazione si ripartisce conseguentemente tra loro anno per anno.

Più nel dettaglio, poiché il diritto alla detrazione spetta al solo erede (o ai soli eredi) che mantenga(no) ininterrottamente la detenzione materiale e diretta del bene per l’intero periodo d’imposta – se il numero di eredi che detengono materialmente e direttamente l’immobile varia da un anno all’altro, anche il diritto alla detrazione deve essere ripartito in maniera consequenziale tra loro in ciascun anno.

Le considerazioni sopra esposte trovano applicazione anche con riferimento:

  • alla detrazione del 36% delle spese sostenute dal 2018 al 2024 per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. Bonus verde) di cui all’articolo 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 15, secondo periodo, della medesima L. n. 205 del 2017;
  • all’agevolazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) di cui all’articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), considerato che l’articolo 9, comma 1, secondo periodo, del decreto interministeriale 6 agosto 2020 (Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici) reca una disposizione del tutto analoga a quella di cui all’articolo 16-bis, comma 8, secondo periodo, del TUIR;
  • alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi di efficienza energetica, antisismici e di installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. Superbonus) di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio) poiché, come già indicato nella circolare n. 17/E/2023, i chiarimenti di prassi resi in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici devono intendersi riferiti, in quanto compatibili, anche al Superbonus.

 

Link al principio di principio di diritto dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 2 ottobre 2025, con oggetto: Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio – Trasferimento mortis causa dell’immobile all’erede che non ne ha la detenzione materiale e diretta al momento di apertura della successione – Articolo 16-bis, comma 8, secondo periodo, del D.P.R. n. 917 del 1986.




Associazioni professionali: gli interessi attivi di conto corrente restano redditi di capitale con ritenuta a titolo d’imposta; il premio di assicurazione professionale riaddebitato ai coassicurati è fiscalmente neutro salvo la quota rimasta a carico; il differenziale tra valore nominale e costo di acquisto dei bonus edilizi entra nel reddito di lavoro autonomo 2024 per effetto del principio di onnicomprensività, con costo rilevante per cassa all’acquisto e valore nominale imponibile all’atto dell’utilizzo in compensazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 171 del 26 giugno 2025 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Determinazione del reddito di lavoro autonomo – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo – Introduzione dal 2024 il principio di onnicomprensività – Associazioni Professionali – Articolo 54 Del TUIR – Interessi attivi di conto corrente – Redditi di capitale – Premio di assicurazione professionale riaddebitato – Deducibilità limitata alla quota rimasta a carico – Differenziale da acquisto di crediti d’imposta da bonus edilizi – Rilevanza nel reddito di lavoro autonomo – Imputazione temporale del costo e del valore nominale utilizzato in compensazione – Art. 54 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 5 del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192

 

La Risposta ad interpello n. 171 del 2025 affronta tre profili distinti, ma accomunati dall’impatto della riforma del reddito di lavoro autonomo introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024: la qualificazione fiscale degli interessi attivi su conto corrente dell’associazione, il trattamento del premio di assicurazione professionale pagato unitariamente e poi riaddebitato pro quota ai singoli assicurati, nonché la rilevanza del differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti d’imposta da bonus edilizi a un prezzo inferiore al valore nominale. L’Agenzia delle entrate muove dall’equiparazione delle associazioni professionali alle società semplici ex articolo 5, comma 3, lettera c), TUIR e ricorda che il relativo reddito complessivo è dato dalla sommatoria delle diverse categorie reddituali individuate in base alla rispettiva fonte di produzione.

Sul primo punto, l’Agenzia delle entrate richiama la modifica introdotta dal D.L. n. 84/2025 all’articolo 54 del TUIR, che ha inserito il comma 3-bis stabilendo che gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono comunque redditi di capitale. Ne consegue che gli interessi accreditati nel 2024 sul conto corrente intestato all’associazione professionale non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ma rientrano nell’articolo 44, comma 1, lettera a), TUIR e restano assoggettati alla ritenuta bancaria a titolo d’imposta ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n. 600/1973. La risposta ad interpello, quindi, conferma che, nonostante il principio di onnicomprensività, gli interessi attivi bancari non “migrano” nell’alveo del reddito professionale.

Quanto al premio di assicurazione professionale, pagato dall’associazione quale contraente unico e successivamente riaddebitato ai singoli professionisti e società coassicurati, l’Agenzia delle entrate adotta una soluzione di sostanziale neutralità fiscale del riaddebito. In coerenza con il principio di inerenza e con il nuovo assetto del reddito di lavoro autonomo, l’associazione può dedurre nel 2024 solo la quota di premio effettivamente rimasta a proprio carico, mentre la parte destinata a essere ribaltata agli altri assicurati non è deducibile. Simmetricamente, le somme incassate nel 2025 a titolo di riaddebito pro quota non costituiscono proventi percepiti “in relazione all’attività artistica o professionale” e, pertanto, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. In altri termini, il riaddebito al puro costo non genera un componente positivo imponibile, ma serve solo a sterilizzare la quota di costo non inerente all’attività propria dell’associazione.

La parte di maggiore interesse riguarda, però, il differenziale da acquisto di crediti d’imposta da bonus edilizi. Sul punto l’Agenzia delle entrate prende atto che, in base alla precedente disciplina e alla risposta n. 472/2023, tale differenziale positivo non era stato ricondotto ai redditi di lavoro autonomo. Con l’introduzione, dal 2024, del principio di onnicomprensività dell’articolo 54 TUIR, la conclusione cambia radicalmente: sia il costo di acquisto del credito sia il valore nominale del credito stesso, al momento del suo utilizzo in compensazione, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo dello studio associato. La risposta chiarisce così che il differenziale positivo non resta fiscalmente “irrilevante”, ma emerge per effetto della rilevanza speculare del costo e del provento nel nuovo modello di determinazione del reddito professionale.

Sul piano dell’imputazione temporale, l’Agenzia applica il principio di cassa che governa il reddito di lavoro autonomo: il costo sostenuto per acquistare il credito rileva nell’anno del pagamento (nel caso di specie, il 2024), mentre il valore nominale del credito assume rilevanza nei periodi d’imposta in cui le singole rate del credito sono effettivamente utilizzate in compensazione (nel caso prospettato, dal 2025 in avanti).

La risposta offre quindi un importante chiarimento per gli studi professionali che abbiano acquistato crediti edilizi non come corrispettivo di prestazioni rese, ma come vero e proprio investimento di liquidità: il differenziale non è tassato “in blocco” al momento dell’acquisto, bensì si costruisce fiscalmente attraverso la deduzione del costo all’atto del pagamento e l’emersione del valore nominale al momento dell’utilizzo in F24.




Riordino delle detrazioni. L’Agenzia delle entrate fa il punto sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Tetto più alto per spese scolastiche e per cani guida

L’Agenzia delle entrate ha diffuso la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 29 maggio 2025 che contiene chiarimenti sulle novità fiscali in materia di detrazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. In particolare, come previsto nel nuovo articolo 16-ter del Testo unico delle imposte sui redditi, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro l’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione si riduce progressivamente, con un sistema di maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità. Il documento contiene inoltre indicazioni sul nuovo tetto di spesa, innalzato a mille euro, su cui applicare lo sconto fiscale per le spese scolastiche e sulla detrazione forfetaria per il mantenimento dei cani guida.

 

Riordino delle detrazioni

 

Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro la fruizione delle detrazioni dipende da un meccanismo di calcolo fondato su due parametri: reddito complessivo del contribuente e numero di figli fiscalmente a carico. La norma prevede quindi una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata. Con riferimento a questa platea di soggetti, la circolare precisa che il reddito è calcolato al netto di quello dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Ai fini del calcolo del massimale, inoltre, sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up e nelle piccole e medie imprese innovative, gli oneri sostenuti, per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, per mutui, per premi di assicurazione sulla vita o infortuni e per il rischio di eventi calamitosi, le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR o di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024, e gli oneri che danno diritto a detrazioni forfetarie.

 

Le altre novità

 

Le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente. Fino al 2024 il tetto di spesa su cui applicare la detrazione era pari a 800 euro. Sale, inoltre, da 1.000 a 1.100 euro l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 29 maggio 2025)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 29 maggio 2025, con oggetto: IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Novità in tema di detrazioni – Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) – Novità in tema di detrazioni – Detrazioni dall’imposta sul reddito – Riordino delle detrazioni – Limiti per la fruizione parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare – Art. 1, comma 10, L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Art. 12 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 16-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica – Art. 1, comma 13, L. 30/12/2024, n. 207 – Art. 15 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Agevolazioni fiscali per non vedenti per il mantenimento dei cani guida – Art. 1, comma 229, L. 30/12/2024, n. 207

 

 




In Gazzetta il decreto-legge sull’acconto IRPEF 2025

Il Decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025» (di seguito riportato), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2025 ed è entrato in vigore il giorno successivo, il 24 aprile 2025  La misura “urgente” introduce importanti novità in materia di acconti IRPEF, prevedendo che i lavoratori dipendenti e i pensionati privi di redditi aggiuntivi non siano tenuti al versamento di alcun acconto IRPEF per l’anno 2025.

Nel dettaglio, il  decreto-legge modifica la disciplina applicabile per la determinazione degli acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025, riducendo al periodo d’imposta 2024 l’ambito temporale di applicazione dell’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 216/2023. Di conseguenza, l’acconto per l’anno 2025 potrà essere determinato applicando il metodo storico sul saldo 2024, che già riflette la riduzione delle aliquote IRPEF e l’incremento della detrazione per lavoro dipendente. In questo modo, i contribuenti possono beneficiare delle suddette modifiche già in sede di acconto.

 

 

Decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55

Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2025). In vigore dal 24 aprile 2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi e, in particolare, l’articolo 1 recante revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025 – 2027 e in particolare l’articolo 1, comma 2, che ha modificato gli articoli 11, comma 1, e 13, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, riguardanti, rispettivamente, la determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e la detrazione per i redditi di lavoro dipendente;

Ritenuta la necessità e l’urgenza di dettare disposizioni in tema determinazione degli acconti sul reddito delle persone fisiche dovuti per l’anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1
Modifica della disciplina sugli acconti dovuti per l’anno 2025

  1. All’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, le parole: «i periodi d’imposta 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «il periodo d’imposta 2024».
  2. Il fondo di parte corrente di cui all’articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è  incrementato di 245,5 milioni di euro per l’anno 2026.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 245,5 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento, pari a 245,5 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 245,5 milioni per l’anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 2
Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

      Giorgetti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio




Dal Cdm via libera al decreto-legge sull’acconto IRPEF 2025

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) dovuti per l’anno 2025.

Il provvedimento introduce norme di coordinamento tra il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, attuativo della delega sulla riforma fiscale, e la legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207). In seguito all’intervento, si conferma che i lavoratori dipendenti e i pensionati senza redditi aggiuntivi non dovranno versare alcun acconto IRPEF per il 2025.

Il provvedimento “urgente” è in linea con quanto già anticipato nel comunicato stampa del Mef n. 32 del 25 marzo 2025, di seguito riportato.

 

 

Acconto IRPEF: Governo interviene per consentire applicazione aliquote 2025
Comunicato Stampa Mef  n. 32 del 25/03/2025

 

Relativamente all’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, sono pervenute segnalazioni da parte di alcuni CAF, riportate anche dagli organi di stampa, in merito a un maggior carico fiscale per i lavoratori dipendenti che verrebbero gravati dell’onere di versare l’acconto IRPEF per l’anno 2025 anche in mancanza di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d’acconto.

In particolare, il predetto maggior onere fiscale deriverebbe, secondo l’interpretazione riportata dai CAF, dall’applicazione della disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, che, prevedendo la riduzione dal 25 al 23 per cento dell’aliquota IRPEF per i redditi da 15.000 a 28.000 euro e l’innalzamento della detrazione di lavoro dipendente da 1.880 euro a 1.955 euro, ha stabilito che tali interventi non si applicano per la determinazione degli acconti dovuti per gli anni 2024 e 2025 per i quali si deve considerare la disciplina in vigore per l’anno 2023.

Al riguardo, si premette che l’incongruenza evidenziata dai CAF deriva dal fatto che le aliquote, gli scaglioni e le detrazioni Irpef sono stati in una prima fase modificati in via temporanea, per un solo periodo d’imposta (2024), e successivamente stabilizzate a regime dal 2025.

Inoltre, si fa presente che con la disposizione in questione si intendeva sterilizzare gli effetti delle modifiche alla disciplina IRPEF soltanto in relazione agli acconti dovuti dai soggetti la cui dichiarazione dei redditi evidenziava una differenza a debito di IRPEF, in quanto percettori di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d’acconto.

L’intenzione del legislatore non era, quindi, volta a intervenire nei confronti di soggetti, come la maggioranza dei lavoratori dipendenti e pensionati, che, in mancanza di altri redditi, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Pertanto, la disposizione di cui all’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 216/2023 va interpretata nel senso che l’acconto per l’anno 2025 è dovuto, con applicazione delle aliquote 2023, solo nei casi in cui risulti di ammontare superiore a euro 51,65 la differenza tra l’imposta relativa all’anno 2024 e le detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto, il tutto però calcolato secondo la normativa applicabile al periodo d’imposta 2024.

 

In ogni caso, in considerazione dei dubbi interpretativi posti, e al fine di salvaguardare tutti i contribuenti interessati, il Governo interverrà anche in via normativa per consentire l’applicazione delle nuove aliquote del 2025 per la determinazione dell’acconto.

L’intervento sarà realizzato in tempo utile per evitare ai contribuenti aggravi in termini di dichiarazione e di versamento.

Roma 25/03/2025

 

 




Gli interessi versati nell’ambito del ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 56 del 3 marzo 2025 (di seguito riportata), ha chiarito che gli interessi da ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del Tuir. Con riferimento al trattamento fiscale degli interessi passivi sostenuti nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, l’Agenzia delle entrate evidenzia che si può far riferimento alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (rigo RE 13 del Modello Redditi Persone Fisiche 2024) che considera deducibili dal reddito di lavoro autonomo (in quanto inerenti) i soli «interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per finanziamenti relativi all’attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l’acquisto dell’immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio dell’arte o professione».

Diversamente, gli interessi moratori versati avvalendosi del ravvedimento speciale non possono essere considerati inerenti in quanto derivano dal ritardato pagamento di imposte che, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

 

Di seguito il testo integrale della risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 56 del 3 marzo 2025, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di lavoro autonomo – Determinazione – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie riguardanti le dichiarazioni fiscali – Non deducibilità degli interessi da ravvedimento “speciale” versati da un professionista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo – Affermazione – Ragioni – Art. 54 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, commi da 174 a 178, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)

  

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

L’Istante è un professionista che ­ avvalendosi dell’istituto del cd. Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (di seguito, ravvedimento speciale) disciplinato dall’articolo 1, commi da 174 a 178, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)  ­  ha  presentato  nel  2024  delle  dichiarazioni  integrative  relative a periodi d’imposta precedenti che hanno determinato l’indicazione di un maggiore debito d’imposta (IRPEF, addizionali all’IRPEF e IRAP). Conseguentemente, l’Istante ha versato, in un’unica soluzione nel 2024, le maggiori imposte dovute, l’importo della sanzione ridotta disposta dal ravvedimento speciale e gli interessi.

Ciò posto, l’Istante chiede se i predetti interessi da ravvedimento speciale siano deducibili dal reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L’Istante ritiene che gli importi versati nel 2024 a titolo di interessi per il ritardato pagamento delle imposte siano deducibili dal reddito di lavoro autonomo in quanto:

  • il principio espresso in materia di reddito di impresa, con le risposte 31 ottobre 2022 n. 541 e 20 agosto 2024 n. 172, secondo cui sono integralmente deducibili gli interessi passivi versati in un’unica soluzione per il ritardato pagamento di imposte dirette, «vada applicato, oltre che ai ”Soggetti IRES”, anche ai ”Soggetti IRPEF»;
  • «la mancanza nel TUIR, tanto di una specifica disciplina in ordine alla deducibilità degli interessi per ritardato pagamento quanto di una loro espressa esclusione dai componenti negativi del reddito da lavoro autonomo, legittimi il contribuente a dedurre questi ultimi dal reddito, secondo i principi generali».

 

Parere dell’Agenzia delle entrate

 

L’articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, come sostituito dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, con effetto dai redditi prodotti a partire dal 2024, prevede che: «Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V […]». In relazione al quesito posto dall’Istante, inerente al trattamento fiscale degli interessi passivi versati da un professionista in occasione del ravvedimento speciale, appare opportuno preliminarmente considerare la natura del costo sostenuto.

Il ravvedimento speciale è una peculiare forma di ravvedimento operoso che consentiva di regolarizzare talune violazioni sostanziali concernenti le dichiarazioni validamente presentate relativamente ai periodi d’imposta in corso fino al 31 dicembre 2022, procedendo, entro il 31 maggio 2024, alla rimozione delle irregolarità/omissioni e al versamento del quantum dovuto in termini di imposte, sanzioni e interessi (salvo pagamento rateale, articolo 1, commi da 174 a 178, L. n. 197/2022, cfr. da ultimo circolare 15 maggio 2024, n. 11/E).

Riguardo ai menzionati interessi, in mancanza di una previsione specifica e trattandosi, pur sempre, di una forma speciale di ravvedimento operoso, si rinvia alla disciplina ordinaria prevista dall’articolo 13, comma 2, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui sono dovuti gli «interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno». Gli interessi di mora, come riportato nel preambolo della circolare 10 luglio 1998, n. 180/E emanata in occasione del citato decreto n. 472 del 1997, rappresentano «una forma generalizzata di risarcimento del danno derivante da ritardo nell’adempimento degli obblighi tributari».

 

La qualificazione di ”interessi moratori” attribuibile agli interessi da ravvedimento operoso, in quanto originati da un inadempimento del contribuente derivante dal ritardato pagamento di imposte, pone detti interessi in termini di accessorietà rispetto all’obbligazione principale (i.e. il pagamento del tributo), con la conseguenza di condividerne il medesimo trattamento fiscale.

Pertanto, nel caso di specie, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, l’indeducibilità delle imposte ravvedute (IRPEF, addizionali all’IRPEF e IRAP), fa sì che anche gli interessi moratori versati, quali oneri accessori alle predette imposte, debbano ritenersi indeducibili.

Sotto altro profilo, l’assenza di previsioni specifiche circa il regime di deducibilità degli interessi passivi nelle disposizioni del Tuir in materia di reddito di lavoro autonomo (articoli da 53 a 54-­octies del Tuir) implica che la loro rilevanza fiscale sia subordinata ai principi generali contenuti nel citato articolo 54, comma 1, del Tuir, secondo cui sono deducibili le «spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività», e quindi all’effettivo sostenimento delle spese nel periodo d’imposta, debitamente documentato, nonché all’inerenza delle stesse rispetto all’esercizio dell’attività artistica o professionale svolta.

In via interpretativa, è stato affermato che:

  • «Un costo può essere considerato deducibile dal reddito solo ed in quanto risulti funzionale alla produzione del reddito stesso» (circolare 20 giugno 2002 n. 55/E, paragrafo 5);
  • «Le spese devono […] essere correlate all’attività nel suo complesso a prescindere dall’economicità della singola operazione e non deve quindi rinvenirsi, per la loro deducibilità, un rigoroso nesso con i singoli compensi» (risoluzione 16 febbraio 2006, n. 30).

Sulla base dei principi sopra esposti, quindi, le spese afferenti all’attività professionale sono quelle sostenute per lo svolgimento di attività o per l’acquisizione di beni da cui derivano compensi che concorrono alla formazione del reddito professionale. È necessario, pertanto che sussista una connessione funzionale, anche indiretta, dei costi ed oneri sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.

In tal senso, con riferimento al trattamento fiscale degli interessi passivi sostenuti nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, si può far riferimento alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (rigo RE 13 del Modello Redditi Persone Fisiche 2024) che considera deducibili dal reddito di lavoro autonomo (in quanto inerenti) i soli «interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per finanziamenti relativi all’attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l’acquisto dell’immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio dell’arte o professione».

Diversamente, gli interessi moratori versati avvalendosi del ravvedimento speciale non possono essere considerati inerenti nel senso indicato dalla normativa e dalla prassi sopra citata in quanto derivano dal ritardato pagamento di imposte che, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

Si osserva, infine, che non si ritengono estensibili alla fattispecie prospettata dall’Istante i chiarimenti forniti con le risposte 31 ottobre 2022 n. 541 e 20 agosto 2024 n. 172, in quanto, oltreché attenere alla diversa categoria del reddito d’impresa, hanno ad oggetto una tipologia di interessi (i.e. gli interessi passivi versati in esecuzione di atti di conciliazione e di accertamento con adesione) aventi una funzione ”compensativa” del ritardo nell’esazione dei tributi differente rispetto a quella ”risarcitoria” che contraddistingue gli interessi da ravvedimento.

Ciò posto, in applicazione della normativa sopra citata e in linea con i principi su esposti, gli interessi versati nel 2024 dall’Istante per la fruizione del ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi rappresentati, assunti acriticamente come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, restando impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

 

Il Direttore centrale ad interim
(firmato digitalmente)




Revisione IRPEF E IRES, il Decreto Legislativo in Gazzetta

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, l’atteso Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante: «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)».

Il decreto legislativo, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES). Il testo ha ottenuto l’intesa in sede di Conferenza unificata e tiene conto dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

 

 

Link al testo del Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante: «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)». In Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024

Vedi anche: Riforma Fiscale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari lo schema di D.Lgs. per la revisione del regime impositivo dei redditi




Cdm. Approvato il decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES) | Commercialisti: “grande soddisfazione per via libera a norma su aggregazioni”

Il Consiglio dei Ministri di martedì 3 dicembre 2024 su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES). Il testo ha ottenuto l’intesa in sede di Conferenza unificata e tiene conto dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Vedi anche: Riforma Fiscale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari lo schema di D.Lgs. per la revisione del regime impositivo dei redditi

 

Prime reazioni

 

Commercialisti: “grande Soddisfazione per via libera a norma su aggregazioni”

De Nuccio sul Decreto IRPEF-IRES: “Approvata la nostra proposta sulla neutralità fiscale”. Regalbuto: “Una grande spinta al rafforzamento del sistema professionale”

“Il Consiglio nazionale dei commercialisti esprime grande soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto Irpef-Ires che introduce la possibilità per gli studi professionali di aggregarsi in regime di neutralità fiscale. Si tratta di una nostra proposta per la cui approvazione ci battiamo da anni e per il cui accoglimento ringraziamo il Viceministro Maurizio Leo, come sempre disponibile a confrontarsi con noi sulle istanze dei commercialisti italiani”.

È quanto afferma il presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio.

“La misura che rende neutrali i processi di riorganizzazione degli studi professionali è un traguardo storico da accogliere con estrema soddisfazione in quanto viene rimosso un ostacolo che non aveva ragion d’essere”, spiega il numero uno dei commercialisti.

“D’ora in avanti – aggiunge il tesoriere e consigliere nazionale delegato alla fiscalità, Salvatore Regalbuto – saranno facilitati i percorsi aggregativi, anche multidisciplinari, indispensabili per creare strutture che sappiano meglio intercettare le esigenze del mercato. Una norma utile non solo alla nostra categoria, ma all’intero settore della consulenza professionale determinante per il sistema economico, che necessita di strutture dimensionalmente più significative e meglio organizzate”.

(Così, comunicato stampa Cndcec del 3 dicembre 2024)




Bonus Natale 2024. I Codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti del credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità

L’Agenzia, con la risoluzione odierna, n. 54 del 13 novembre 2024 (di seguito riportata), ha istituito i codici tributo per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il  credito scaturente dall’erogazione dell’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle particolari condizioni, unitamente alla tredicesima mensilità, ai lavoratori che ne facciano richiesta, cd. Bonus Natale. Le somme possono essere recuperate dai sostituti a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità. Di seguito il testo della risoluzione.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 54 del 13 novembre 2024, con oggetto: RISCOSSIONE – REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE – Bonus Natale – Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell’anno d’imposta 2024 – Codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus di cui all’articolo 2-bis D.L. 09/08/2024, n. 113, conv. con mod., dalla L. 7/10/2024, n. 143.

 

L’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, riconosce per l’anno 2024 un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle particolari condizioni economiche e familiari ivi indicate.

Il comma 4 del citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 113 del 2024 prevede che i sostituti d’imposta riconoscono l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità ai lavoratori che ne facciano richiesta.

Le somme erogate sono recuperate dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.

Ciò premesso, per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, sono istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP).

Per il modello F24:

  • “1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto- legge 9 agosto 2024, n. 113”.

 

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1703” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

 

Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):

  • “174E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto- legge 9 agosto 2024, n. 113”.

 

In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “174E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “riferimento B” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

 

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19 del 10 ottobre 2024, con oggetto: REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE – Bonus Natale – Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell’anno d’imposta 2024 – Indennità di importo pari a 100 euro per i lavoratori dipendenti in presenza di talune condizioni – Art. 2-bis del D.L. 9/08/2024, n. 113, conv., con mod., dalla L. 7/10/2024, n. 143, cd. Decreto Omnibus




Cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus. Le istruzioni sulla nuova disciplina delle plusvalenze | Fuori dal perimetro di applicazione la vendita dell’immobile adibito ad abitazione principale

L’articolo 1, comma 64, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2470), ha aggiunto tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus; plusvalenza configurabile come reddito diverso solo se non realizzata nell’esercizio di arti e professioni e di imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice.

 

Possono essere titolari del predetto reddito diverso:

  • le persone fisiche residenti, purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni;
  • le società semplici e i soggetti a esse equiparati ai sensi dell’articolo 5 del TUIR;
  • gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio d’impresa commerciale;
  • le persone fisiche, le società e gli enti di ogni tipo, non residenti, senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio ai sensi dell’articolo 23 del TUIR;
  • le persone fisiche, le società e gli enti di ogni tipo, non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, se il reddito è prodotto nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 23 del TUIR al di fuori dalla stabile organizzazione.

 

 

Quindi, con le novelle introdotte dalla legge di bilancio 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2470), il legislatore si è limitato a individuare una nuova fattispecie di reddito diverso, senza modificare l’ambito soggettivo dell’articolo 67 del TUIR.

Il successivo comma 65 del citato articolo 1 ha previsto che alle plusvalenze suddette si può applicare l’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 26 per cento.

Il comma 66 dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

In estrema sintesi, le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2024 hanno novellato:

  • l’articolo 67 del TUIR al fine di prevede una nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare che riguarda la cessione “infradecennale” d’immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus, indipendentemente dal soggetto che ha eseguito gli interventi (cedente o altri aventi diritto), dalla percentuale di detrazione spettante e dalla modalità di fruizione di quest’ultima;
  • l’articolo 68 del TUIR, per definire le modalità di calcolo della predetta plusvalenza per il cedente, prevedendo l’irrilevanza (totale o parziale) delle spese relative agli interventi agevolati solo qualora si sia fruito del Superbonus nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta.

Più nel dettaglio, il comma 64, modifica l’articolo 67, comma 1, del TUIR mediante l’aggiunta della lettera b-bis), la quale ora include tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati dal c.d. Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, conv., con mod., dalla legge n. 77 del 2020, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo; la plusvalenza disciplinata dalla nuova lettera b-bis), del TUIR riguarda la prima cessione d’immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus, a prescindere dal soggetto che ha eseguito gli interventi (cedente o altri aventi diritto), dalla percentuale di detrazione spettante, dalla modalità di fruizione di quest’ultima e dalla tipologia d’intervento effettuato.

Sono, quindi,  imponibili le plusvalenze risultanti dalla cessione d’immobili oggetto d’interventi agevolati, ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, che si siano conclusi da non più di dieci anni, indipendentemente dalla data di acquisto (o di costruzione) del bene. Diversamente, nell’ipotesi in cui tra la conclusione dei suddetti interventi e la cessione dell’immobile trascorrano più di dieci anni, la plusvalenza non rientrerà nell’ambito di applicazione della lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR e, quindi, non risulterà imponibile ai sensi della nuova disciplina.

Di conseguenza, viene disposto che, quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, secondo cui costituiscono plusvalenze imponibili quelle derivanti dalle cessioni di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, si applica solo alle ipotesi diverse da quelle riconducibili alla lettera b-bis) del menzionato articolo 67.

Modificato inoltre, l’articolo 68, comma 1, del TUIR prevedendo che la plusvalenza di cui sopra è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo e, in presenza di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

Si prevede, tuttavia, che, per gli immobili in esame, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura praticato dal fornitore, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegat

Il comma 65 prevede che alle plusvalenze introdotte dal comma 64 può applicarsi l’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 26 per cento, come previsto dall’articolo 1, comma 496, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005) Il comma 66 stabilisce che le disposizioni (commi 64 e 65) sopra illustrate si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Ciò premesso, con circolare n. 13 del 13 giugno 2024, l’Agenzia delle entrate ha dettato le prime istruzioni agli uffici sulle novità in materia di plusvalenze introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2024.

Queste le più rilevanti:

  • niente imposte sulla plusvalenza generata dalla cessione di un immobile oggetto di interventi agevolati con Superbonus se lo stesso immobile è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo che intercorre tra l’acquisto e la vendita.

 Il documento di prassi ricorda che sono fuori dall’ambito di applicazione della norma le plusvalenze relative agli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o a quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione, se al momento della cessione sono stati acquistati (o costruiti) da meno di dieci anni.

  •  a partire dal 1° gennaio 2024 entra in vigore una nuova ipotesi di plusvalenza che si realizza a seguito della cessione a titolo oneroso di immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus che, all’atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 13 giugno 2024, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (articolo 1, commi da 64 a 67, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024) – Modifiche agli articoli 67 e 68 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – Unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio, al fine di adeguare la rendita catastale delle unità immobiliari ai miglioramenti conseguiti per effetto degli interventi ammessi al Superbonus – Misure in materia di variazione dello stato dei beni (articolo 1, commi 86 e 87, della legge Bilancio 2024)

 




Novità in tema lavoro dipendente. Welfare aziendale, fino a 2mila euro senza imposte per i dipendenti con figli a carico | Nei fringe benefit anche l’affitto e gli interessi sul mutuo “prima casa”

Arrivano le indicazioni dell’Agenzia sulle novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e dal Decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023). Con la circolare n. 5/E di oggi, le Entrate illustrano le nuove misure per il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e gli effetti fiscali relativi alle norme sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione. Tra le novità, entrano tra i “bonus” esentasse non solo le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche, ma anche quelle per l’affitto e per gli interessi sul mutuo della prima casa. Il limite entro il quale è possibile riconoscere beni e servizi esenti da imposte, ordinariamente fissato a 258,23 euro, è stabilito a mille euro, con ulteriore innalzamento a 2mila euro per i dipendenti con figli a carico.

 

Le novità sul welfare aziendale

 

La circolare passa in rassegna alcune delle novità in materia di welfare aziendale. La legge di Bilancio 2024 (in deroga all’art. 51 del Tuir) stabilisce infatti che non concorrono al reddito di lavoro dipendente, entro il limite di mille euro, i beni e i servizi prestati e le somme erogate o rimborsate ai lavoratori. Questo tetto sale a 2mila euro se il dipendente ha figli a carico. Tra i fringe benefit possono rientrare non solo le somme per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua e gas), ma anche quelle per l’affitto o gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale del lavoratore, anche se il contratto di affitto o il mutuo sono intestati al coniuge o a un altro familiare del dipendente. L’Agenzia fornisce chiarimenti anche sulle modalità per determinare il compenso in natura in caso di prestiti concessi al lavoratore, con particolare riguardo al tasso ufficiale di riferimento (Tur) e sulla riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato dal 10 al 5%.

 

Nuovo trattamento integrativo per alcune categorie di lavoratori

 

Al fine di sostenere il settore turistico, ricettivo e termale, l’ultima legge di Bilancio riconosce inoltre a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15%. La misura si riferisce alle prestazioni rese tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024 dai lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 40mila euro per il periodo di imposta 2023. L’agevolazione è calcolata sulla retribuzione lorda corrisposta per lavoro straordinario in giorni festivi o in periodo notturno. Il datore di lavoro, a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, eroga come sostituto d’imposta il trattamento integrativo speciale, indicando poi l’importo nella certificazione unica del dipendente relativa al periodo di imposta 2024.

 

Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione

 

La circolare fa infine il punto sugli effetti fiscali delle nuove misure in materia di riscatto ai fini pensionistici di periodi non coperti da retribuzione. In via sperimentale per il biennio 2024-2025 gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps, non titolari di pensione e privi al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva, possono riscattare i periodi antecedenti all’entrata in vigore della legge di Bilancio compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato. Sono previste specifiche condizioni per l’applicazione e i periodi riscattabili non possono superare i 5 anni anche non continuativi. Il dipendente può chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere del riscatto utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 marzo 2024)




Primo modulo di riforma IRPEF e abrogazione dell’ACE. Pronta le circolare dell’Entrate

Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi», ha realizzato, per mezzo degli articoli da 1 a 3, una parziale la revisione del sistema d’imposizione del reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevedendo la graduale riduzione, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote d’imposta, delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta. Mentre, gli articoli 4 e 5 del medesimo decreto legislativo, in attesa della completa attuazione della revisione e razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese, dispongono, rispettivamente, una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti, ai fini della determinazione del reddito d’impresa per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, e l’abrogazione della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE).

L’Agenzia delle entrate, con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 del 6 febbraio 2024 forniscono, ora, relativamente ad alcune delle predette disposizioni, le prime istruzioni operative. Con la circolare 2/E diffuse le indicazioni per applicare correttamente le norme contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. Chiarimenti, inoltre, su detrazione da lavoro dipendente con un aumento di 75 euro, riduzione dell’ammontare delle detrazioni spettanti per alcuni oneri per i redditi sopra i 50 mila euro e l’abrogazione dell’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE).

 

Al via il primo modulo della Riforma fiscale. Pronte le istruzioni per l’Irpef 2024 con sole 3 aliquote

 

 Pubblicate le istruzioni operative sulla prima parte della riforma fiscale che si applicherà nel 2024 e prevede la riduzione delle aliquote da 4 a 3: la prima del 23 per cento per i redditi fino a 28mila euro; poi del 35 per cento per i redditi superiori a 28 e fino a 50mila ed infine del 43% sopra questa ultima soglia. Scompare quindi la vecchia aliquota del 25% che si applicava da 15 mila a 28mila euro di reddito. La circolare 2/E di oggi fornisce così agli uffici dell’amministrazione finanziaria le indicazioni per applicare correttamente le norme contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. Ulteriori novità del 2024 riguardano, inoltre, la detrazione da lavoro dipendente con un aumento di 75 euro, la riduzione dell’ammontare delle detrazioni spettanti per alcuni oneri per i redditi sopra i 50 mila euro e l’abrogazione dell’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE).

 

Scaglioni e aliquote ridotte da 4 a 3 e innalzate di 75 euro le detrazioni per redditi da lavoro dipendente

 

In pratica, spiega il documento di prassi, limitatamente al periodo d’imposta 2024, sono ridotti da quattro a tre gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote (23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro; 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro; 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro).

Al contempo, è inoltre innalzata di 75 euro, da 1.880 a 1.955 euro, la detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati a condizione che il reddito complessivo non superi 15.000 euro. In altri termini, per il 2024, la no-tax area sale a 8.500 euro per i lavoratori dipendenti.

 

Addizionali regionale e comunale

 

I Comuni, le Regioni e le Province autonome hanno tempo fino al 15 aprile 2024 per adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell’IRPEF.

 

Sopra i 50mila euro taglio delle detrazioni di 260 euro

 

Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento è ridotto di un importo pari a 260 euro. Il taglio interessa anche le erogazioni liberali a favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, sono invece escluse le spese sanitarie. Per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione di 260 euro sarà applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto della riduzione progressiva delle detrazioni del 19% introdotta dalla manovra per il 2020 e regolata dall’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.

 

Addio all’Ace

 

Il decreto legislativo sul primo modulo di riforma dell’Irpef ha inoltre disposto l’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, dell’agevolazione alla capitalizzazione delle imprese (Ace), un aiuto finalizzato a favorire la crescita economica delle aziende riequilibrando il trattamento fiscale tra le società che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio. Al riguardo, precisa la Circolare, il decreto stabilisce la cancellazione dell’Ace fino ad esaurimento dei relativi effetti, quindi sono da intendersi salve le deduzioni pregresse non utilizzate per carenza di imponibile e che quindi potranno comunque essere utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi successive.

(Così, comunicato Stampa dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2024)

 

 




Schema “preliminare” di decreto legislativo per la riforma dell’Irpef e di altre misure in tema di imposte sui redditi. Trasmesso alle Commissioni parlamentari

Trasmesso, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 ottobre 2023, recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

Atti del Governo
Link al testo dell’atto del Governo 88 – «Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi». In allegato, le relazioni illustrativa, tecnica, sull’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e sull’analisi tecnico-normativa (ATN).

 

 




I chiarimenti “definitivi” sulla tassazione delle cripto-attività introdotta dalla legge di Bilancio 2023

Pronti i chiarimenti del Fisco sulla tassazione delle cripto-attività introdotta dall’ultima legge di Bilancio: dopo essere stata aperta ai contributi degli operatori nel corso della consultazione pubblica dello scorso giugno, la circolare del Agenzia delle entrate n. 30 del 27 ottobre 2023 arriva ora in veste definitiva. Il documento di prassi ripercorre il quadro normativo europeo e fissa il perimetro della norma (Legge n. 197/2022 (commi da 126 a 147) che ha introdotto una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%. Si tratta dei redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt).

 

La nuova disciplina

 

Sono definite cripto-attività tutte quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non rientrano tra gli strumenti finanziari. Per le persone fisiche le plusvalenze da cripto-attività sono imponibili con la stessa aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%) a patto che il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente. Le stesse plusvalenze sono soggette a tassazione anche in capo agli enti non commerciali (se l’operazione non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate e ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione quando il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato.

 

La territorialità

 

La circolare ricorda che si considerano prodotti in Italia i «redditi diversi» (art. 67 Tuir) derivanti da “attività svolte” nel territorio dello Stato e da “beni” che si trovano nello stesso territorio. Rientrano dunque nella nuova disciplina anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a cripto-attività detenute nel nostro Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residenti. Nei casi in cui le cripto-attività (ovvero le chiavi che danno accesso alle stesse) siano detenute “direttamente” dal soggetto tramite supporti di archiviazione (come, ad esempio, chiavette Usb) senza l’intervento degli intermediari o prestatori di servizi citati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato. A tal fine, si presume che il reddito sia prodotto in Italia se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è ivi residente nel periodo di imposta di produzione del reddito. Resta ferma la facoltà per il contribuente di provare l’effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione.

 

Rideterminazione del valore delle cripto-attività

 

Prevista la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che lo stesso valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva pari al 14%. Per beneficiare di questo regime agevolato è necessario che il contribuente versi l’imposta sostitutiva per intero, o la prima delle tre rate annuali di pari importo, entro il 15 novembre 2023. Il documento di prassi ricorda infine le regole per la regolarizzazione da parte dei contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale per le cripto-valute detenute entro il 31 dicembre 2021 e/o non hanno indicato in dichiarazione i redditi derivanti dalle cripto-attività realizzati entro lo stesso termine. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2023)




Il Consiglio dei Ministri approva lo schema “preliminare” di decreto legislativo per la riforma dell’Irpef e di altre misure in tema di imposte sui redditi

Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (decreto legislativo – esame preliminare)

 

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 16 ottobre 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Il decreto introduce norme finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF) in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:

  • garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un’unica aliquota d’imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall’imposta lorda;
  • conseguire il graduale perseguimento dell’equità orizzontale prevedendo, nell’ambito dell’IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

 

a. Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

 

Si interviene con disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche volte a rimodulare, per il solo anno 2024, le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda.

In particolare, si prevede una riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, così come segue:

  • 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
  • 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

 

Sempre per il 2024, si innalza da 1.880 a 1.955 euro la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro. In tal modo, si amplia fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.

In conseguenza di tali interventi, si modificano le norme relative al requisito per la corresponsione ai lavoratori dipendenti del trattamento integrativo, in modo da assicurare il mantenimento delle condizioni oggi previste.

Inoltre, si introducono norme volte a garantire la coerenza della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova articolazione degli scaglioni.

 

b. Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

 

Si prevede, per l’anno 2024, una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione a particolari spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

Sono fatte salve le detrazioni spettanti per spese sanitarie.

 

c. Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

 

In attesa della completa attuazione della revisione delle agevolazioni fiscali alle imprese, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), si introducono incentivi per le nuove assunzioni.

Le agevolazioni sono realizzate attraverso una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito e spettano: ai titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR); alle imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali; alle società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR; agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.

L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta 2023 per almeno 365 giorni e presuppone che l’impresa si trovi in condizioni di normale operatività. Sono escluse dall’ambito soggettivo le imprese in liquidazione ordinaria, liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria.

Nell’ambito delle nuove assunzioni è prevista una maggiore incentivazione per particolari categorie di dipendenti che si ritiene necessitino di ulteriore tutela, quali, tra le altre: lavoratori “molto svantaggiati” ai sensi della normativa europea; persone con disabilità; minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; donne di qualsiasi età con almeno due figli minori; giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile; ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.

 

Gli altri provvedimenti approvati:

Il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB).

Le misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (decreto-legge);

In esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

 




Spese sanitarie. Online un nuovo aggiornamento alla Guida per ottenere detrazioni e deduzioni fiscali

Online la Guida aggiornata che scioglie i dubbi dei contribuenti detrazioni e deduzioni per spese sanitarie. Il vademecum pubblicato dalle Entrate fornisce tutte le informazioni necessarie sulle diverse tipologie di spesa “medica” che i contribuenti possono riportare nella propria dichiarazione dei redditi 730 o Redditi Pf.

Nella Guida evidenziato che dal 1° gennaio 2020 la detrazione del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir, tra i quali rientrano le spese sanitarie, è fruibile soltanto se il pagamento è effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Tuttavia, il versamento in contanti continua a essere ammesso, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per pagare tutte le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (sia in convenzione con il SSN che in regime privato).
Gli elenchi delle strutture sanitarie private accreditate sono pubblicati (e annualmente aggiornati) sui siti delle Regioni.

Link alla Guida delle Entrate alle agevolazioni fiscali per le spese sanitarie – Aggiornamento ottobre 2023

Link alla Guida delle Entrate alle agevolazioni fiscali per le spese sanitarie – Aggiornamento maggio 2021

 

Per maggiori dettagli sulle spese sanitarie e i mezzi di ausilio delle persone con disabilità si consiglia la consultazione della “Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità” :

 

L’Agenzia delle entrate aggiorna la guida sulle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità

 

 

 




Welfare aziendale 2023. Bonus ai dipendenti con figli a carico, fino a 3mila euro senza Irpef

Pronte le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti con figli a carico somme o rimborsi a titolo di benefit. La circolare n. 23/E dell’1° agosto 2023 fornisce i chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale, a seguito delle novità introdotte dal “Decreto lavoro” che ha innalzato per il 2023 fino a 3mila euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte. Lo stesso decreto (D.L. n. 48/2023) ha inoltre incluso tra i “bonus” che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas.

 

La platea dei beneficiari

 

Per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, dunque, sono esenti dall’IRPEF, così come dall’imposta sostitutiva sui premi di produttività, i benefit fino a 3mila euro ricevuti dal datore di lavoro. Rientrano nell’agevolazione anche le somme corrisposte o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. La circolare precisa che l’agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi, e ricorda che, per il Fisco, sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili). Poiché il beneficio spetta per il 2023, questo limite di reddito – che sale a 4mila euro per i figli fino a 24 anni – deve essere verificato al 31 dicembre di quest’anno. Il documento chiarisce inoltre che la nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato.

 

Le regole per l’agevolazione

 

Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti. Naturalmente, al venir meno dei presupposti per l’agevolazione – per esempio nel caso in cui, nel corso dell’anno, un figlio non sia più fiscalmente a carico – il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro. Quest’ultimo recupererà quindi il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’1° agosto 2023)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 dell’1° agosto 2023, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico – Agevolazioni fiscali per il Welfare aziendale – Nuova disciplina temporanea (ambito applicativo) – Periodo d’imposta 2023 – Innalzamento a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit – Art. 51, comma 3, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 40, comma 1, del D.L. 04/05/2023, n. 48, conv., con mod., dalla L. 03/07/2023, n. 85

 

 

Il punto INPS sul trattamento contributivo dei premi di risultato trasformati in misure di welfare

 

Nel corso degli ultimi anni il legislatore è più volte intervenuto per ampliare le misure volte a favorire l’erogazione di interventi di welfare aziendale a favore dei lavoratori subordinati, in particolare con le leggi n. 208/2015, n. 232/2016, n. 205/2017 e, da ultimo, con il decreto-legge n. 48/2023.

A tal riguardo, con circolare 31 maggio 2023, n. 49, l’Inps ripercorre i più recenti sviluppi della normativa e della prassi in materia di premi di risultato trasformati in misure di welfare.

La circolare ricorda che l’art. 40, del cosiddetto Decreto Lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48) ha previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2023 e solo per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste, l’elevazione da 258,23 a 3mila euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente. (Vedi per un approfondimento la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 dell’1° agosto 2023).

Alla restante platea di lavoratori dipendenti continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione ex art. 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede, da un lato, una soglia di esenzione fino a 258,23 euro e, dall’altro, non si estende ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente.

Link al testo della circolare Inps n. 49 del 31 maggio 2023, con oggetto: WELFARE AZIENDALE – Lavoratori subordinati – Regime previdenziale di cui in relazione ai benefit – Ricognizione del relativo quadro normativo e delle interazioni con il trattamento contributivo dei premi di risultato trasformati in misure di welfare




730 o Redditi Pf. Pubblicata la guida alle dichiarazioni precompilate 2023

Pubblicata dall’Agenzia della entrate la Guida 2023 alla dichiarazione dei redditi precompilata 2023. A tal proposito si ricorda che a partire dal 2 maggio 2023, nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate è disponibile la dichiarazione precompilata 2023 (730 e Redditi) e il relativo foglio riepilogativo.

Dall’11 maggio 2023 è possibile accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle entrate, direttamente tramite l’applicazione web. Dalla stessa data dell’11 maggio 2023 è possibile utilizzare la compilazione assistita per gli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E del modello 730. Sempre dall’11 maggio 2023 è possibile modificare e inviare anche il modello Redditi precompilato. I contribuenti interessati a questo modello possono solo modificarlo, integrarlo e inviarlo all’Agenzia delle entrate. Nell’applicazione web sarà poi possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione.

Potrà essere inviata, se si sceglie il modello 730, fino al 2 ottobre 2023 (poiché il 30 settembre e il 1° ottobre sono sabato e domenica). Il 30 novembre 2023 è invece la scadenza per l’invio del modello Redditi.

A partire dal 17 maggio 2023 il contribuente che ha già trasmesso il 730 o il modello Redditi e riscontra un errore, o si accorge di non aver indicato tutti gli elementi, può annullare la dichiarazione precedente e inviarne una nuova, tramite l’applicazione web.

Tutti i dati inseriti dal contribuente saranno cancellati e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle entrate. In tal caso, è necessario tener presente che quando si annulla il modello 730 o il modello Redditi, all’Agenzia delle entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione e, pertanto, occorre trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa. L’invio della nuova dichiarazione può essere fatto dopo che sono trascorse 24/48 ore dall’annullamento della precedente.

L’annullamento del modello 730 inviato può essere effettuato una sola volta, tramite le funzionalità dell’applicativo web, entro il 20 giugno 2023. Entro la stessa data è possibile annullare (sempre una sola volta) il modello 730 + Redditi correttivi già inviato con o senza F24.

Il 26 giugno 2023, invece, è l’ultimo giorno per annullare, tramite l’applicativo web, il modello Redditi (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi, ad esso collegati) già inviato, se è stato predisposto un modello F24.

Entro il 27 settembre 2023, infine, è possibile annullare il modello Redditi (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi, ad esso collegati) già inviato, se non è stato predisposto un modello F24.

Per annullare la dichiarazione è necessario che lo stato della ricevuta dell’invio risulti con la dicitura “Elaborato” e occorre accedere all’applicazione con le stesse credenziali utilizzate per l’invio.

Se è stato compilato anche Redditi aggiuntivo o correttivo del 730, bisogna prima cancellare i dati inseriti, cliccando su “Ripristina” nella sezione “Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo”.

Quando si annulla la dichiarazione inviata, automaticamente viene rimosso anche il modello F24 eventualmente predisposto e nella sezione “Ricevute” è possibile controllare e stampare le ricevute dell’annullamento.

Nel caso di dichiarazione congiunta, l’operazione di annullamento può essere richiesta solo dal dichiarante.

Per maggiori informazioni consulta il sito di assistenza www.infoprecompilata.it.




Modello 730 del 2023. Le novità

Pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate il comunicato 26 aprile 2023 per l’aggiornamento delle istruzioni al modello 730/2023. L’aggiornamento si è reso necessario per la correzioni alcuni errori materiali di non particolare rilevanza. (link il testo integrale del comunicato correttivo).

Ciò detto, vediamo ora quali sono le novità del nuovo 730/2023 per l’anno d’imposta 2022, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2023, prot. n. 34545/2023.

Nel nuovo modello trovano spazio diverse novità, tra cui la rimodulazione degli scaglioni di reddito e la ridefinizione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, pensione e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Al debutto il bonus riconosciuto per le spese relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili e quello per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata (Afa), ossia di programmi di esercizi fisici destinati alle persone che hanno patologie croniche o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista, per migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione. Nel nuovo modello è inserito anche il credito d’imposta per le erogazioni liberali alle fondazioni ITS Academy. Il bonus spetta nella misura del 30 per cento delle somme erogate ed è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono dirette alle fondazioni ITS Academy che operano in territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale. Di seguito, le principali modifiche introdotte nel modello 730/2023.

 

Le principali novità contenute nel modello 730/2023

 

Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF

 

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022 — in “Finanza & Fisco” n. 40/2021, pag. 2773) all’articolo 11, comma 1, del TUIR, sono state modificate le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 43%. (Vedi. Tabella n. 1 in appendice istruzioni modello 730/2023).

 

Rispetto alla previgente disciplina:

  • la seconda aliquota è ridotta dal 27 al 25 per cento;
  • la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35 per cento e si applica ai redditi fino a 50.000 euro;
  • è soppressa l’aliquota del 41 per cento;
  • i redditi sopra i 50.000 euro sono tassati al 43 per cento.

 

Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente

 

È stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro (v. Tabella n. 6 in appendice istruzioni modello 730/2023, sotto riportata).

 

 

Rimodulazione delle detrazioni per redditi di pensione

 

È stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro (v. Tabella n. 7 in appendice istruzioni modello 730/2023 sotto riportata).

 

 

Rimodulazione delle detrazioni per redditi assimilati e altri redditi

 

È stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro (v. Tabella n. 8 in appendice istruzioni modello 730/2023 sotto riportata).

 

Modifica alla disciplina del trattamento integrativo

 

Il trattamento integrativo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l’ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda.

Si ricorda che il comma 3 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022 – in “Finanza & Fisco” n. 40/2021, pag. 2774) ha modificato l’art. 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente», rimodulando l’istituto del “Trattamento integrativo” e abrogando l’art. 2 del suddetto decreto legge che aveva introdotto l’ulteriore detrazione fiscale.

Il citato comma 3 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha sostituito il previgente limite di reddito di euro 28.000, con riferimento al quale è spettante il trattamento integrativo, con il nuovo limite di euro 15.000 disponendo inoltre che:

«Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda».

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 18 febbraio 2022 (in “Finanza & Fisco” n. 7/2022, pag. 418) ha fornito puntuali indicazioni circa le nuove modalità di applicazione dell’istituto in oggetto, di cui di seguito si riportano gli aspetti principali.

In sintesi, in materia di trattamento integrativo, la legge di bilancio 2022 ha riconosciuto la possibilità di beneficiare dello stesso:

  • nell’ipotesi in cui il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, qualora vi sia “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari a 1.200 euro, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno;
  • nell’ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, qualora vi sia, oltre al requisito di cui al precedente punto, anche “incapienza” dell’imposta lorda: determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni citate nel comma 3 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare:
    • pari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d’imposta e l’imposta lorda;
    • comunque non superiore a 1.200 euro annui.

Il trattamento integrativo così determinato va comunque rapportato al periodo di lavoro dell’anno.

Per espressa previsione normativa, ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo, il reddito complessivo è assunto:

  • considerando per intero i redditi agevolati dei docenti e ricercatori e dei soggetti impatriati;
  • al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
  • considerando anche i redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti.

Come chiarito nelle istruzioni al modello 730/2023, chi presta “l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del trattamento integrativo tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e le indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’ammontare spettante nella presente dichiarazione. Le agevolazioni spettanti sono riconosciute nella presente dichiarazione anche se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta”.

Se dal calcolo effettuato da chi presta l’assistenza fiscale l’agevolazione risulta, in tutto o in parte, non spettante, l’ammontare riconosciuto dal sostituto d’imposta in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo risulta superiore al limite previsto), viene recuperato nel mod. 730.

Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il trattamento integrativo, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14 del modello 730/2023.

Peraltro, come chiarito nelle istruzioni al modello di Certificazione Unica 2023, il sostituto d’imposta deve obbligatoriamente indicare se ha o meno erogato il Trattamento Integrativo al percipiente (Punto 390 della C.U.) e riportare l’ammontare del trattamento Integrativo eventualmente erogato (Punto 391 della C.U.). Le indicazioni presenti nei suddetti punti della C.U. devono essere obbligatoriamente riportate nel rigo C14 del modello 730/2023.

Sulla base anche di tali informazioni, si procede al riconoscimento ovvero al recupero del Trattamento Integrativo in sede di dichiarazione.

Gli importi delle agevolazioni da erogare o da recuperare in sede di dichiarazione costituiscono una componente positiva o negativa che rileva ai fini della determinazione dell’IRPEF e che trovano una loro collocazione nel modello 730-3, in particolare:

  • Rigo 68 del 730-3 – Trattamento integrativo spettante
  • Rigo 69 del 730-3 – Trattamento integrativo Riconosciuto in dichiarazione
  • Rigo 70 del 730-3 – Restituzione trattamento integrativo non spettante

 

 

Individuazione dei dati presenti in dichiarazione e relativi alla riduzione del Cuneo Fiscale

Al fine della definizione dei criteri di liquidazione e di controllo per la determinazione del Trattamento integrativo, di seguito, si riportano le informazioni presenti nel modello 730/2023 relative al cuneo fiscale.

 

 

 

Eliminazione delle barriere architettoniche

 

Dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio;

Come specifica un’avvertenza contenuta nelle istruzioni alla compilazione “per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda, da ripartire in 5 rate, nella misura del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto. Per usufruire dell’agevolazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989. La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito. Qualora le spese sostenute nel 2022, rappresentino una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti per le quali spetta la detrazione al 110%, fermi restando tutti i requisiti richiesti per l’applicazione di tale agevolazione, il contribuente può scegliere se continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di 96.000 euro, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento, oppure fruire della nuova detrazione nella misura del 75 per cento delle spese sostenute e comunque nei limiti di spesa previsti dalla norma”.

Per saperne di più vedi: risposte a interpello nn. 455 e 456 del 16 settembre 2023, risposta n. 293 del 23 maggio 2022 e circolare n. 23 del 23 giugno 2022 in “Finanza & Fisco” n. 24/2022, pag. 1137).

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche – righi da E41 a E43: nuovi codici 21 e 22, colonna 2 (Tipologia):

 

 

Detrazione per canoni di locazione ai giovani (nuovo comma 1-ter art 16 del TUIR)

 

Ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione. L’importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro. Questa detrazione è riconosciuta ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, che hanno stipulato un contratto di locazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare o per una porzione di essa da destinare a propria residenza purché il contratto sia stipulato prima del compimento del trentunesimo anno d’età. In tal caso la detrazione spetta solo fino all’anno d’imposta in cui si sono compiuti i 31 anni (Rigo E71 codice 4); Se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2022, per il 2022 la detrazione non spetta. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell’anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi quattro anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2022 la detrazione può essere fruita fino al 2025. La detrazione spetta nella misura del 20% del canone di locazione fino ad un massimo di 2.000 euro. Essa non può essere inferiore a 991,60 euro. Tale detrazione spetta per i primi quattro anni e deve essere calcolata in funzione di quanto dichiarato dal contribuente nel rigo E71 nel quale in colonna 1 è presente il codice “4” qualora il Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (rigo 137 mod. 730-3) non sia superiore ad euro 15.494,00. (Cfr.: circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 1° aprile 2022 (par. 5, in “Finanza & Fisco” n. 16/2022, pag. 735) che ha illustrato le novità per i giovani che prendono in affitto un appartamento. In particolare, in seguito alle modifiche introdotte dalla L. n. 234/2021 viene innalzato da 30 a 31 anni non compiuti il limite di età per beneficiare del bonus. Lo sconto fiscale può coprire fino al 20% dell’ammontare del canone, fino a un importo massimo di 2mila euro, viene esteso da tre a quattro anni e spetta anche nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare adibita a residenza (ad esempio una sola stanza).

 

 

Credito d’imposta social bonus

 

Per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione. Per le persone fisiche il credito d’imposta è fruibile a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta successivi, fino ad esaurimento del credito. (Rigo G15, codice 11). (Cfr.: il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2022, n. 89, recante: «Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus».

 

 

Credito d’imposta per attività fisica adattata (Afa)

 

È riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne hanno fatto richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (Rigo G15, codice 12).

Si ricorda che comma 737 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate per fruire di attività fisica adattata di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 maggio 2022 sono state definite le modalità per l’accesso al credito d’imposta. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 382131 dell’11 ottobre 2022, sono state definite le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 1,5 milioni di euro. Infine, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2023, prot. n. 94779/2023 reso noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 97,5838 per cento (dell’importo del credito richiesto). Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi (cfr. art. 4 del DM).

 

Credito d’imposta per installazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili

 

È riconosciuto un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (Rigo G15 codice 13).

 

Si ricorda che la legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 maggio 2022 sono definite le modalità per l’accesso al credito d’imposta. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 382045 dell’11 ottobre 2022, sono state definite le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro.  Infine, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 5 aprile 2023, prot. n. 120748/2023, reso noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 9,1514 per cento dell’importo del credito richiesto. Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi (cfr. art. 4 del DM).

 

Credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy

 

Per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30 per cento dell’importo delle erogazioni stesse (Rigo G15 codice 14). L’importo del credito d’imposta è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali (Rigo G15 codice 15).

Si ricorda che i bonus pari al 30% o al 60% sono riconosciuto a coloro che effettuano erogazioni liberali a favore delle fondazioni Its Academy, gli Istituti tecnologici superiori previsti dalla legge di riforma n. 99/2022 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati). Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2022, prot. n. 414366/2022, sono state definite le modalità di fruizione del credito d’imposta. La citata legge 15 luglio 2022, n. 99 di riforma degli Istituti tecnici superiori ha previsto un credito d’imposta pari al 30% per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di fondazioni Its Academy, cui è affidato il compito di potenziare e ampliare, tramite gli Istituti tecnologici superiori, la formazione professionalizzante nel nostro Paese. Sono ammesse al beneficio le elargizioni effettuate con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento così come donazioni, lasciti e altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche. Il credito d’imposta sale al 60% se la fondazione beneficiaria opera in province con un tasso di disoccupazione superiore a quello medio nazionale.

 

Credito d’imposta per bonifica ambientale

 

Se in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici. Come chiarito nelle istruzioni al modello 730/2023, per le erogazioni liberali in denaro per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d’imposta spetta nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e va ripartito in tre quote annuali di pari importo. (Cfr.: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2021, recante: «Attuazione del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, ai fini della bonifica ambientale, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2022.

Come chiarito nelle istruzioni al modello 730/2023, l’importo dell’erogazione per la quale si richiede di fruire del credito d’imposta va indicata nella colonna 2 del rigo G15 del quadro G indicando il codice “4” nella relativa casella “Codice” di col. 1.

 

Per saperne di più, vedi:

 

Il provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche dei modelli 730/2023 e delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52627/2023, recante: «Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2023, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati», pubblicato il 27.02.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Si ricorda che per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati devono essere seguite le istruzioni contenute nell’Allegato C al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52627/2023

 

La circolare di Liquidazione del Modello 730/2023 aggiornata il 26 aprile 2023

Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2023 contenente le “istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale prestata” (Doc. prelevato il giorno 28/04/2023) – Allegato C al Provv. 24 febbraio 2023, Prot. n. 52627/2023, aggiornamento al 26 aprile 2023

 

Vedi anche: Precompilata 2023 online dal 2 maggio, invio dall’11 maggio. Approvato un nuovo modello per la richiesta di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi online | Da quest’anno si potrà delegare una persona di fiducia online o in videocall




Detrazioni fiscali su pensioni e prestazioni Inps: aperto il canale online per la richiesta di aliquota maggiore o rinuncia detrazioni

L’Inps, con il messaggio 19 ottobre 2022, n. 3783 (di seguito riportato), comunica che i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento delle detrazioni d’imposta per reddito possono presentare domanda dal 15 ottobre 2022, anche per il periodo d’imposta 2023.

Le richieste possono essere inoltrate all’Istituto compilando la dichiarazione tramite il servizio online Detrazioni fiscali – domanda e gestione.

 

Il testo del messaggio Inps n. 3783 del 19 ottobre 2022, con oggetto: PENSIONI E PRESTAZIONI INPS – DETRAZIONI FISCALI – Richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta. Indicazioni operative»

Come già illustrato nel messaggio n. 3404/2021, i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito, di cui all’articolo 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno.

Al riguardo, si rende noto che le relative richieste possono essere inoltrate all’Istituto compilando l’apposita dichiarazione on line accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – Domanda e gestione” disponibile sul sito www.inps.it.

Si comunica inoltre che, a partire dal 15 ottobre 2022, è possibile acquisire le suddette richieste anche per il periodo d’imposta 2023.

Resta fermo che, in assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto in qualità di sostituto d’imposta procederà, ai sensi della normativa vigente, ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta, di cui al citato articolo 13 del TUIR, sulla base del reddito erogato.




Pronta la guida agli sconti della dichiarazione. In una raccolta aggiornata tutte le agevolazioni per i cittadini

Online la guida agli sconti fiscali da utilizzare nella dichiarazione 730 o Redditi 2022. La pubblicazione illustra le regole da seguire per compilare la dichiarazione e ricorda quali sono i documenti che il contribuente deve presentare al Centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato. Trattandosi della raccolta completa e aggiornata di tutte le norme e delle indicazioni di prassi su ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, per una più agevole consultazione i contenuti sono stati suddivisi per aree tematiche autonome.

 

La guida completa

 

Il documento è aggiornato con le recenti novità: dalle regole sulle detrazioni delle spese sostenute per l’esecuzione di tamponi e test per il Sars-Cov-2 al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica. Spazio anche alle misure per i più giovani, con le istruzioni sulle agevolazioni previste per gli under 36 che acquistano la prima casa e sulle spese detraibili per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica e a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

Il tavolo tecnico Entrate-Caf

 

La raccolta è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra Agenzia delle Entrate e Consulta nazionale dei Caf, e si propone di essere, in un’ottica di reciproca collaborazione e trasparenza, uno strumento condiviso utile per gli operatori dei Centri di assistenza fiscale, per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità e per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 luglio 2022)

 

Link alla raccolta 2022 completa e aggiornata di tutte le norme e delle indicazioni di prassi su ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta




La circolare-vademecum 2022 (p.i. 2021) sulle spese detraibili/deducibili e crediti d’imposta – Parte prima

Pubblicato il “vademecum” 2022 delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Una guida per i contribuenti, con la trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

La circolare, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E, e del 25 giugno 2021, n. 7/E, tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2021.

 

Tutte le guide pubblicate dall’Agenzia delle entrate

 

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 4 aprile 2017 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 27 aprile 2018 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 13 E del 31 maggio 2019 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 19 E dell’8 luglio 2020 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 E del 25 giugno 2021 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità – Raccolta dei principali documenti di prassi

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 24 E del 7 luglio 2022 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità – Raccolta dei principali documenti di prassi – Parte prima – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 25 luglio 2022, con oggetto: Detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus – Obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria – Raccolta dei principali documenti di prassi utili per la compilazione della Dichiarazione 730 o Redditi 2022 – Parte seconda




Nuova curva IRPEF e esclusione dall’Irap delle persone fisiche: primi chiarimenti sulla revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni e sul perimetro “no Irap” per i professionisti

I sostituti d’imposta che non sono riusciti per motivi tecnici ad applicare in tempo le nuove regole sulla tassazione dell’Irpef potranno adeguarsi entro aprile, effettuando un conguaglio per i primi tre mesi del 2022. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 4/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata oggi, che fornisce indicazioni sulle novità relative alla tassazione dell’Irpef e all’esclusione dall’Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, così come previsto dall’ultima Legge di Bilancio (L. n. 234/2021). Il documento di prassi si sofferma sulle modifiche alle aliquote e agli scaglioni d’imposta, sulla rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi, oltre a riportare alcuni esempi e simulazioni di casi pratici.

 

Come cambia l’IRPEF

 

La nuova Irpef, come modificata dalla Legge di Bilancio 2022, viene rimodulata su 4 aliquote invece che 5 (23%, 25%, 35%, 43%). Si passa, quindi, dal 27% al 25% per la seconda aliquota relativa ai redditi da 15.001 fino a 28.000 euro, dal 38% al 35% per i quelli fino a 50mila euro, mentre i redditi superiori vengono tassati al 43%, con la soppressione della vecchia aliquota del 41%. La circolare fornisce utili indicazioni sugli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta e dei contribuenti, anche senza sostituto. Chi non è riuscito ad adeguare per tempo i software per la lavorazione delle buste paga, per esempio, potrà applicare le modifiche normative entro il mese di aprile 2022, con un conguaglio per i primi tre mesi dell’anno.

 

I soggetti esclusi dall’applicazione dell’Irap

 

Il documento di prassi precisa che tra i soggetti esclusi dall’applicazione dell’Irap rientrano le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa (art. 55 Tuir) residenti nel territorio dello Stato. Fuori dal perimetro dell’imposta anche le persone fisiche esercenti arti e professioni (art. 53, comma 1 Tuir). Restano, invece, assoggettate a Irap le persone fisiche esercenti arti e professioni in forma associata. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 18 febbraio 2022, oggetto: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Aliquote e scaglioni – Detrazioni di imposta – Addizionali all’IRPEF – Obblighi dei sostituti – Modifiche alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – Esclusione dall’ambito soggettivo IRAP per professionisti e imprenditori individuali –  Artt. 11, 12 e 13 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 1 e 2 del D.L. 05/02/2020, n. 3, conv., con mod., dalla L. 02/04/2020, n. 21 – Art. 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 1, comma da 2 a 8 del L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022)»