Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO): il 31 ottobre è la scadenza per inviare le domande

La richiesta deve essere presentata tramite il servizio “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Scade il 31 ottobre il termine per inviare la domanda per ottenere l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) tramite il servizio online.

L’ISCRO è un’indennità istituita in via sperimentale nel triennio 2021-2023 e riconosciuta a regime dal 1° gennaio 2024, a beneficio degli iscritti alla Gestione Separata, che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale (art. 2, comma 26, legge 335/1995). È stata introdotta per indennizzare eventuali riduzioni della capacità reddituale, dovute a diminuzione dell’attività lavorativa.

L’importo è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo, dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda.

Puoi fruire dell’indennità erogata per sei mesi, a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda; non puoi richiederla nel biennio successivo all’anno di inizio della fruizione.

L’indennità non prevede accredito di contribuzione figurativa.

È incompatibile con trattamenti pensionistici, NASpI, DIS-COLL, Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo, Assegno di Inclusione e cariche politiche.

Nel 2026 l’Istituto darà comunicazione con atti ufficiali della nuova apertura dei termini per l’invio delle domande.

 

Vedi anche il  Messaggio Inps n. 1858 del 12 giugno 2025.

Per le ulteriori istruzioni amministrative sull’indennità ISCRO, si rinvia alla Circolare Inps n. 84/2024.

Link al testo del Messaggio Inps n. 1858 del 12 giugno 2025, con oggetto: ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del T.U. delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Domanda di accesso all’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) dell’INPS – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Articolo 1, commi da 142 a 155 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Modifiche alla disciplina – Articolo 17-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, conv. con mod., dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, cd. “D.L. Coesione”

 

 




Ristrutturazioni edilizie: online la nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate

È online la nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie. Il vademecum illustra nel dettaglio quali sono gli interventi agevolabili, chi può fruire della detrazione, come richiedere il bonus, in che modo effettuare il pagamento dei lavori e quali documenti conservare. Il documento (aggiornamento ottobre 2025) offre capitoli dedicati a: detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, aliquota IVA agevolata, bonus 75 per cento barriere architettoniche, acquisto/costruzione di box pertinenziali, acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati, interessi passivi sui mutui per ristrutturare l’abitazione principale, oltre a norme e prassi di riferimento.

 

Le novità principali 2025

 

Aliquote e limiti rimodulati: per le spese sostenute nel 2025 la detrazione è del 50 per cento (con tetto di 96.000 euro) se l’intervento riguarda l’abitazione principale del proprietario o titolare di diritto reale; 36 per cento negli altri casi.

Quando spetta l’aliquota più alta: serve titolarità (proprietà/diritto reale) già all’avvio lavori e l’uso come abitazione principale al termine. Regole applicabili anche a parti comuni e a box/posti auto pertinenziali; l’aliquota maggiorata resta anche se in seguito l’immobile non è più abitazione principale.

Stop alle caldaie a combustibili fossili: dal 2025 non sono più detraibili gli interventi di sostituzione o nuova installazione di caldaie uniche a combustibili fossili (inclusa la condensazione). Restano agevolabili microcogeneratori, generatori a biomassa, pompe di calore ad assorbimento a gas e sistemi ibridi.

Tetto alle detrazioni per redditi elevati: introdotto dall’art. 16-ter del TUIR con un plafond massimo di oneri detraibili per chi ha reddito complessivo > 75.000 euro, calcolato su importo base (14.000 euro o 8.000 euro a seconda dello scaglione) moltiplicato per un coefficiente legato ai figli a carico (cfr. anche la circolare n. 6/E del 29 maggio 2025 con cui l’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni e le modalità applicative del nuovo articolo 16-ter del Tuir).

Chi può beneficiarne: la detrazione spetta non solo ai proprietari/nudi proprietari ma anche a titolari di diritti reali, locatari e comodatari (con consenso del proprietario), familiari conviventi e conviventi di fatto che sostengono la spesa e risultano in fatture e bonifici. Per condomini la detrazione si calcola pro-quota; prevista anche la fruizione in condominio minimo e per l’unico proprietario di edificio con più unità e parti comuni.

 

Interventi ammessi:

Sono agevolate le spese su unità abitative e parti comuni per:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; per le parti comuni anche manutenzione ordinaria.
  • altri lavori: eliminazione barriere architettoniche, prevenzione atti illeciti (antintrusione), cablatura e acustica, risparmio energetico (inclusi impianti fotovoltaici al servizio dell’abitazione), interventi antisismici, bonifica amianto e sicurezza domestica, messa a norma impianti, sostituzione gruppi elettrogeni d’emergenza con generatori a gas (detrazione 50 per cento).

 

Link alla la Guida dell’Agenzia delle entrate alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie – Aggiornamento ottobre 2025

 

Vedi anche:

 

Novità 2025 in tema di detrazioni

Limiti per la fruizione delle detrazioni, l’Agenzia fa il punto sulle novità della Legge di Bilancio 2025. Tetto più alto per spese per la frequenza scolastica e per cani guida per i non vedenti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 29 maggio 2025: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) -Novità in tema di detrazioni – Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Novità in tema di detrazioni – Detrazioni dall’imposta sul reddito – Riordino delle detrazioni – Limiti per la fruizione parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare – Art. 1, comma 10, della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Art. 12, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 16-ter, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica – Art. 1, comma 13, della L. 30/12/2024, n. 207 – Art. 15, comma 1, lett. e-bis), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Agevolazioni fiscali per non vedenti per il mantenimento dei cani guida – Art. 1, comma 229, L. 30/12/2024, n. 207 – Art. 15, comma 1-quater, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Detrazioni fiscali per interventi edilizi ed energetici

Le istruzioni dell’Agenzia sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in tema di bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus e Superbonus

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 19 giugno 2025: «SUPERBONUS – BONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS – Novità 2025 – Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici – Articolo 16-bis, comma 3-ter, del D.P.R 22/12/1986, n. 917 TUIR – Articoli 14 (interventi di efficienza energetica) e 16, commi 1 (recupero del patrimonio edilizio), 1-septies.1 (Sismabonus) e comma 2 (bonus mobili) del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Rimodulazione delle aliquote – Esclusione degli interventi con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili – Direttiva (UE) 2024/1275 – Riduzione al 30 per cento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici – Maggiorazioni per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale – Condizioni soggettive e temporali per il riconoscimento dell’agevolazione – Superbonus – Sismabonus e Bonus mobili – Proroga delle detrazioni – Estensione temporale e nuova modulazione percentuale – Invariati i limiti di spesa – Ripartizione in 10 quote annuali delle spese sostenute nel 2023 – Modalità – Articolo 119, comma 8-bis.2 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Commi 54, 55 e 56 dell’articolo 1 della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025)»

 




Formazione commercialisti, pubblicato il nuovo regolamento. Esonero completo per gli over 65 e sostegno a conciliazione vita-lavoro e genitorialità

Le novità sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia

 

De Nuccio: “Una risposta concreta alle esigenze dei nostri iscritti”

 

Il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dal Ministro della Giustizia lo scorso 25 settembre, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero n.19 del 15 ottobre 2025.

Lo comunica il Consiglio nazionale dei commercialisti con l’informativa n. 142/2025.

Il Regolamento, che sostituisce integralmente il testo precedente, entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, ad eccezione delle disposizioni contenute negli articoli 11 («Autorizzazioni ad Associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti») e 16 («Attribuzione dei crediti alle attività formative particolari»), che si applicano già a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

In particolare, l’articolo 16 introduce disposizioni di maggior favore per gli iscritti, consentendo l’acquisizione dei crediti formativi derivanti dallo svolgimento di attività formative particolari con limitazioni su base triennale anziché annuale. Tale previsione, immediatamente operativa, consente di applicare fin da subito le nuove modalità di computo dei crediti nell’ambito del triennio formativo in corso.

Le restanti disposizioni del Regolamento, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2026, introducono una serie di novità volte a rendere la formazione professionale continua più coerente con l’evoluzione normativa, a rafforzare le tutele in materia di pari opportunità e a prevedere, tra le cause di esonero, quella per anzianità, riservata agli iscritti che abbiano o compiano 65 anni nel triennio formativo, quale riconoscimento della lunga esperienza professionale acquisita.

Tra le principali modifiche si segnalano:

 – articolo 2 – precisazione che i soggetti autorizzati sono tenuti al versamento degli importi di cui all’articolo 13, comma 3, anche in caso di eventi formativi realizzati in cooperazione/ convenzione/collaborazione con gli Ordini territoriali, al fine di scoraggiare comportamenti elusivi;

– articolo 5 – inserimento dei crediti formativi obbligatori nella materia delle “pari opportunità”, in coerenza con i principi di uguaglianza e inclusione promossi dall’ordinamento;

– articolo 6 – esclusione dell’obbligo formativo per gli iscritti che abbiano o compiano 65 anni nel triennio formativo;

– articolo 7 – aggiornamento della disciplina dell’equipollenza, per adeguarla alle più recenti novità normative;

– articolo 8 – introduzione di una nuova causa di esonero per favorire la conciliazione vita-lavoro e il sostegno alla genitorialità, con la previsione di una riduzione complessiva di 45 crediti formativi da fruire tra il compimento del primo e il sesto anno di età del figlio, da parte di uno o entrambi i genitori;

– articolo 9 – rafforzamento del potere di vigilanza del Consiglio Nazionale, con la possibilità di richiedere copia degli attestati e della documentazione attestante l’effettiva partecipazione agli eventi formativi;

– Allegato 1 – aggiornamento e riformulazione dell’elenco delle materie che dovranno essere trattate nello svolgimento delle attività formative.

Il nuovo testo del Regolamento è consultabile sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale e sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Per il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, il nuovo regolamento “fornisce un segnale concreto di attenzione alle diverse stagioni della vita professionale e semplifica, alleggerisce e avvicina le regole alle reali esigenze degli iscritti”. Tra le novità più significative, de Nuccio sottolinea “l’importanza dell’esonero totale dall’obbligo formativo per i professionisti che abbiano compiuto 65 anni e le novità a sostegno alla conciliazione vita-lavoro e alla genitorialità. Scelte frutto della volontà del nostro Consiglio nazionale di rispondere alle esigenze dei nostri colleghi”.

Concetti ribaditi anche da Liliana Smargiassi, consigliera nazionale delegata alla materia, che spiega come le novità contenute nel regolamento “rispondano a bisogni reali, spesso trascurati: da un lato il giusto riconoscimento a chi ha speso una vita nella professione, dall’altro il sostegno a chi si trova a bilanciare lavoro e genitorialità.” (Così, comunicato stampa CNDCEC del 15 ottobre 2025)

 

Link al testo del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 30 luglio 2025 e Pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 19 del 15 ottobre 2025

 




No al DURC “regolare” con soli accessori oltre soglia

Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 3 del 13 ottobre 2025, ha chiarito quando può considerarsi “regolare” la posizione ai fini DURC se residuano soli accessori di legge (sanzioni civili/interessi) dopo che l’omissione contributiva è stata sanata. Il principio guida è netto: le sanzioni civili sono accessorie alle omissioni contributive e ne restano funzionalmente connesse; di conseguenza, anche se l’omissione è stata poi pagata, il DURC può risultare regolare solo se l’eventuale residuo (contributi, sanzioni e interessi complessivamente) non supera 150 euro.

 

Soglia dei 150 euro, inclusi accessori

 

Il D.M. 30 gennaio 2015, art. 3, (Requisiti di regolarità) al comma 3, qualifica come «scostamento non grave» quello pari o inferiore a 150 euro «comprensivi degli eventuali accessori di legge», riferito a ciascun Istituto/Cassa e alla singola Gestione in cui si è determinata l’omissione. È l’unico margine che consente l’attestazione di regolarità in presenza di pendenze minime.

 

Automatismi del Durc On Line

 

La procedura informatica di rilascio del DURC è calibrata su tale soglia; pertanto, se il residuo (contributi + accessori) supera 150 euro per l’ente/gestione considerata, l’esito è irregolare fino a regolarizzazione.

 

Momento della verifica (“cristallizzazione”)

 

La soglia si valuta al momento della verifica automatizzata; la Circolare MLPS n. 19/2015 ha chiarito che il limite di 150 euro è “cristallizzato” al momento della verifica per ciascuna gestione.

 

Invito a regolarizzare (15 giorni)

 

Se non è possibile attestare subito la regolarità, l’ente invia PEC di invito a regolarizzare con 15 giorni per mettersi in regola.

 

Quadrante “benefici contributivi”

 

A latere, l’INL ha ricordato (Nota n. 521/2024) l’aggancio fra regolarità e benefici normativi/contributivi (art. 1, c. 1175, L. 296/2006), con possibilità di mantenimento dei benefici in caso di successiva regolarizzazione entro i termini indicati dagli organi di vigilanza.

 

Conclusioni

 

Gli accessori seguono l’omissione e contano ai fini DURC. Solo quando il complessivo debito (contributi + sanzioni + interessi) non supera 150 euro per ente/gestione, si configura lo «scostamento non grave» che consente l’attestazione di regolarità; in caso contrario, serve regolarizzare (o rateizzare) per ottenere o mantenere il DURC.

 




Campagna RED 2025 (reddito richiesto 2024): le istruzioni Inps

Le indicazioni e le scadenze per i titolari di pensione soggetti al divieto di cumulo.

 

Scadenza:

31 ottobre 2025: termine per dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2024, per i pensionati soggetti al divieto (totale o parziale) di cumulo con la pensione.

 

Con il messaggio 13 ottobre 2025, n. 3036, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito ai pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2024.

In particolare, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2024, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, devono dichiarare entro il 31 ottobre 2025 (data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024) i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2024.

Il messaggio specifica quali sono i pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, e fornisce informazioni su:

  • pensioni di inabilità/invalidità per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici;
  • dichiarazione per gli iscritti all’INPGI;
  • dichiarazione per i pensionati che svolgono lavoro sportivo;
  • magistrati onorari confermati che non esercitano l’opzione per il regime di esclusività;
  • redditi da dichiarare;
  • modalità di presentazione della dichiarazione.

Link al messaggio Inps 3036 del 13 ottobre 2025, con oggetto: LAVORO – Pensioni – Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo – Dichiarazione reddituale – Dichiarazione della situazione reddituale (RED)

 

 




Locazioni pluriennali: pubblicata la Risoluzione n. 56/E (13 ottobre 2025). Chiarimenti sulla sanzione per tardiva registrazione

Pubblicata la Risoluzione n. 56/E del 13 ottobre 2025 con cui vengono forniti chiarimenti su come determinare la sanzione nelle ipotesi di tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale soggetti a imposta di registro, ai sensi dell’ art. 69 TUR.

Il punto chiave

Se l’imposta di registro è assolta annualmente, la sanzione per tardiva registrazione va commisurata all’imposta dovuta sulla prima annualità; per le annualità successive opera la sanzione da tardivo versamento (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997). Resta possibile il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997). In caso di cedolare secca, si applica la sanzione fissa prevista dal novellato art. 69. Gli Uffici sono invitati a riesaminare i procedimenti pendenti alla luce dei nuovi indirizzi, che superano in parte la circolare n. 26/E del 2011.

In linea con la giurisprudenza

L’impostazione recepisce l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (tra cui sent. n. 10504 del 18 aprile 2024), secondo cui la base sanzionatoria, nei contratti pluriennali con pagamento annuale, va riferita alla prima annualità.

Vedi anche:
– Cass., Sez. V, n. 1981 del 18/01/2024
– Cass., Sez. V, n. 2606 del 29/01/2024
– Cass, Sez. V, n. 717 del 12/01/2022
– Cass., Sez. V, n. 1543 del 19/01/2022
– Cass., Sez. V, n. 28403 del 15/10/2021

Il principio guida:

In tema di imposta di registro, la tardiva registrazione del contratto di locazione di un immobile con durata pluriennale determina l’irrogazione della sanzione da computarsi sul corrispettivo relativo alla prima annualità del canone qualora il contribuente si sia avvalso della facoltà di pagamento rateizzato dell’imposta.

 




Rottamazione-quater. Online il servizio per richiedere i moduli di pagamento per il 2026

Nuovo servizio web di Agenzia delle entrate-Riscossione per i contribuenti che hanno un piano di pagamento della Rottamazione-quater con più di dieci rate.

Il servizio è disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e consente di richiedere o di ottenere direttamente online i moduli per il pagamento dall’undicesima rata in poi, da utilizzare a partire dal 2026. Nella comunicazione delle somme dovute che era stata inviata dopo l’adesione alla Rottamazione-quater, infatti, erano allegati solo i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate.

I nuovi moduli, spediti anche tramite posta elettronica certificata o nella tradizionale forma cartacea a seconda del domicilio indicato dal contribuente, sono stati appositamente elaborati per i piani di pagamento ripartiti in più di dieci rate e in regola con tutti i versamenti precedenti, mentre non riguardano i contribuenti che tramite il servizio “ContiTu” hanno già ottenuto i moduli per tutte le rate previste.

Per il versamento della decima rata in scadenza il 30 novembre 2025 si deve utilizzare l’apposito modulo che era già allegato all’originaria comunicazione delle somme dovute, sempre disponibile in copia tramite il servizio online sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

Come funziona il servizio.

 

Il servizio “Copia comunicazione” prevede due modalità. Si può accedere all’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione (con Spid, Cie, Cns e per gli intermediari fiscali Entratel) e, nella sezione Definizione agevolata, scaricare direttamente i moduli di pagamento.

In alternativa, senza necessità di credenziali di accesso, è possibile inviare la richiesta e ricevere la copia via e-mail compilando il form presente nell’area pubblica del sito e allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 10 ottobre 2025)




Classificazione previdenziale. Il “Manuale” è stato profondamente rinnovato e sarà messo a disposizione on-line

Aggiornamento del 27 ottobre 20255

Con il messaggio 27 ottobre 2025, n. 3206, l’Inps ha comunicato la pubblicazione del nuovo Manuale di classificazione previdenziale aggiornato ad ATECO 2025 e il rilascio della funzionalità online per consultare le regole di compatibilità ATECO-CSC-CA.

Il Manuale sostituisce quello riferito ad ATECO 2007 e contiene, per ciascun codice ATECO a 6 cifre, descrizione, attività/prodotti, inclusioni/esclusioni e il/i CSC associato/i, con eventuali codici di autorizzazione (CA) necessari per la corretta definizione del carico contributivo.

 

 

La classificazione previdenziale è una delle potestà attribuite dall’ordinamento all’Istituto in via esclusiva (art. 49 L. n. 88/1989); la sua corretta implementazione ed il costante aggiornamento costituiscono presupposti indispensabili per la corretta individuazione dell’obbligo contributivo per tutti i datori di lavoro.

Nel corso degli anni, il sistema di classificazione e inquadramento previdenziale è andato sempre più affinando il proprio livello di dettaglio, sia nella codificazione di tutte le caratteristiche rilevanti ai fini previdenziali sia nella progressiva automazione operativa, a partire dall’innesco del processo, evolvendosi in parallelo ai sistemi di classificazione statistica delle attività produttive (dall’Istat 91 fino al recente ATECO 2025, alla cui definizione l’Istituto ha partecipato come componente del tavolo interistituzionale).

La decisione dell’Istituto di incorporare nei propri sistemi fin da subito l’ATECO 2025 ha comportato uno sforzo elaborativo e di trascodifica per tutte le posizioni contributive dei datori di lavoro, avviando nel contempo una profonda rivisitazione delle regole e delle coerenze interne che nel corso degli anni si sono stratificate nel sistema di inquadramento, eliminando regole e codifiche non più attuali e ricreando categorie, corrispondenze e incompatibilità. Il processo è stato raffinato dagli approfondimenti e dalle interazioni instaurate con intermediari e professionisti a valle del massivo processo di trascodifica.

Il documento tradizionalmente pubblicato in occasione della nascita del sistema, il “Manuale di classificazione previdenziale” è stato profondamente rinnovato, e sarà messo a disposizione on-line per gli utenti interni ed esterni ed aggiornato costantemente con revisioni ad ogni modifica delle regole, unitamente ad un tool, fino ad oggi riservato all’interno per guidare gli operatori nell’attività di iscrizione, che consente la verifica delle compatibilità tra ATECO, Codice Statistico Contributivo (CSC) e Codici di Autorizzazione (CA) e la scelta tra le possibili alternative.

I due strumenti, rinnovati e per la prima volta messi congiuntamente a disposizione di intermediari ed operatori esterni, potranno realizzare una considerevole semplificazione nei rapporti tra Istituto, mondo produttivo e professionisti, ottenendo il massimo livello di trasparenza nelle interazioni e nelle decisioni.

La funzione del manuale

Spiega il sistema di classificazione, abbina ATECO, settore di classificazione e CSC, stratifica e attualizza tutte le decisioni e gli orientamenti che hanno portato alle scelte di classificazione previdenziale.

Perché il nuovo manuale è importante ed è atteso da tutti

Il manuale non è stato più aggiornato da molti anni, la nuova versione riprende quanto fatto in materia di iscrizioni e classificazione da allora, aggiungendo quanto realizzato in occasione del passaggio all’ATECO 2025, le eventuali correzioni ed attualizzazioni degli orientamenti in materia di classificazione.

Con che periodicità sarà aggiornato il manuale

Il manuale avrà una gestione dinamica, ad ogni modifica significativa sarà ripubblicata la versione aggiornata e rinumerata.

Il solo manuale sarà sufficiente per consentire agli operatori di effettuare in autonomia simulazioni e verifiche?

Questo sarà possibile utilizzando, unitamente al manuale, il tool informatico che sarà messo in linea, attualmente in uso solo per gli operatori interni.

Quali funzioni prevede il tool e perché è una novità così rilevante per gli intermediari e le associazioni

Si tratta della traduzione informatica di quanto esposto in maniera concettuale dal manuale e delle regole di compatibilità stabilite in materia di inquadramento previdenziale. Fornisce, a fronte di un input (ad es. ATECO), tutte le combinazioni di CSC e CA ammesse, ricostruendo l’albero logico delle opzioni su cui si basano le decisioni alla base del processo di inquadramento, automatico e manuale. (Così, comunicato stampa Inps del 9 ottobre 2025)

 

In attesa dell’aggiornamento del Manuale di classificazione previdenziale

Link al Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all’articolo 49 della legge 88/1989 – Aggiornato alla codifica delle attività economiche ATECO 2007




Uso dell’Intelligenza Artificiale: I Commercialisti pubblicano la clausola contrattuale tipo per l’informativa ai clienti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) della categoria ha predisposto uno schema operativo in attuazione della Legge 132/2025

In seguito all’entrata in vigore dell’articolo 13 della Legge 132 del 23 settembre 2025, che introduce l’obbligo per i professionisti di informare i clienti circa l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nello svolgimento delle attività intellettuali, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) mette a disposizione della categoria un esempio di clausola contrattuale da inserire nei mandati professionali. La clausola contrattuale è inserita nella terza guida della collana dedicata all’intelligenza artificiale, dal titolo “L’Aiuto Intelligente al Commercialista“, che sarà presentata nel corso del Congresso Nazionale della categoria, in programma a Genova dal 22 al 24 ottobre. Il documento rappresenta un ulteriore tassello del percorso intrapreso dal CNDCEC per accompagnare la categoria nella transizione digitale, coniugando innovazione tecnologica, tutela della qualità professionale e rispetto dei principi deontologici.

La clausola, elaborata dalla Commissione Intelligenza Artificiale e Bilanci del CNDCEC con la collaborazione della Commissione Deontologia e della Commissione Compensi Professionali, rappresenta uno strumento operativo concreto per consentire ai professionisti di adempiere agli obblighi normativi in modo chiaro e trasparente, nel pieno rispetto del rapporto fiduciario con i clienti. L’articolo 13, comma 2, della Legge 132/2025 stabilisce infatti che «per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo».

La clausola tipo predisposta dal CNDCEC affronta in modo organico tutti gli aspetti rilevanti dell’utilizzo dell’IA nell’attività professionale:

  • Finalità ausiliarie: l’utilizzo dell’IA è consentito esclusivamente per attività di supporto, quali ricerca documentale, redazione di bozze e predisposizione di contenuti non decisionali;
  • Responsabilità professionale: viene ribadito che le valutazioni critiche, le decisioni e la responsabilità rimangono esclusivamente in capo al professionista, che mantiene il controllo umano effettivo su tutte le attività;
  • Tutela dei dati personali: il trattamento dei dati avviene nel rispetto del GDPR, dell’AI Act europeo e della normativa nazionale, con esclusione di decisioni automatizzate;
  • Trasparenza: il professionista si impegna a fornire, su richiesta, informazioni dettagliate sugli strumenti utilizzati e sulle misure di sicurezza adottate;
  • Diritto di opposizione: il cliente può chiedere l’esclusione dell’utilizzo di strumenti di IA nell’ambito dell’incarico.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 9 ottobre 2025)

Link ad un esempio di clausola contrattuale da indicare nel mandato professionale

(da Guida operativa di intelligenza artificiale)

Vedi anche il modulo informativo realizzato da ANF (Associazione Nazionale Forense) e Confprofessioni destinato ai professionisti, in conformità con quanto previsto dall’articolo 13 della Legge 132/2025.




Redazione del rendiconto condominiale di cui all’art. 1130-bis codice civile. La sintesi tra rendiconto economico e rendiconto finanziario rappresenta il bilancio, che deve contenere (tra l’altro) il registro cronologico dei movimenti di cassa, risolvendosi, dunque, in un sistema misto cassa-competenza

Il rendiconto condominiale ex art. 1130-bis c.c. è unitario e si compone di tre documenti inscindibili; vige un sistema misto cassa-competenza e il controllo di validità è guidato dal principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Questi i principi espressi dalla sentenza n. 25446 del 16 settembre 2025, della Suprema Corte di Cassazione, Sezione II civile. Più nel dettaglio, nel recente arresto dei Giudici di legittimità statuito che, alla luce della Legge 220/2012 “Riforma del condominio”, il rendiconto non può più essere redatto per sola cassa (ossia con la sola indicazione delle entrate e degli esborsi effettuati nell’anno), ma deve essere redatto anche per competenza, in quanto quest’ultima modalità contabile prevede che ci sia l’indicazione specifica degli impegni di spesa: sia quelli realizzati nell’anno, pagati nello stesso anno e di competenza del medesimo anno; sia quelli non pagati ma di competenza dello stesso anno (che pertanto rappresentano debiti); sia l’indicazione specifica delle quote ordinarie e straordinarie previste e deliberate e incassate nell’anno; sia quelle previste e deliberate nell’anno, pertanto di competenza dello stesso, ma non incassate nell’anno (quindi rappresentanti i crediti nella situazione patrimoniale).

La sintesi tra rendiconto economico e rendiconto finanziario rappresenta il bilancio, che, dunque, deve contenere (tra l’altro) il registro cronologico dei movimenti di cassa, risolvendosi, dunque, in un sistema misto cassa-competenza.

Il rendiconto annuale deve consistere in un’unica rendicontazione articolata in tre elaborati inscindibili: (i) registro di contabilità con annotazioni cronologiche degli incassi e pagamenti per cassa; (ii) riepilogo finanziario/stato patrimoniale che rappresenti, per competenza, crediti e debiti (anche di gestioni pregresse); (iii) nota sintetica esplicativa che illustri i profili salienti della gestione, rapporti in corso e pendenze.

Opera, in ogni caso, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che costituisce una specificazione del principio della correttezza e veridicità dell’informazione contabile e del principio di chiarezza, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci va effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione.

Ciò significa che per la validità della deliberazione di approvazione del rendiconto condominiale non è necessaria la presentazione all’assemblea di una contabilità redatta con rigorose forme, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società. È, piuttosto, sufficiente che essa sia idonea a rendere intelligibile ai condòmini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione. Non occorre nemmeno che entrate e spese siano trascritte nel verbale assembleare, o che siano oggetto di analitico dibattito ed esame, potendo l’assemblea procedere sinteticamente all’approvazione alla stregua della documentazione giustificativa fornita dall’amministratore. La documentazione allegata deve dare prova delle somme incassate, nonché dell’entità e della causale degli esborsi fatti, e di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l’incarico di amministrazione è stato eseguito. (Vedi: Cass. Sez. VI – 2, Ordinanza n. 1370 del 18/01/2023).

Link al testo della sentenza n. 25446 del 16 settembre 2025 della Corte Suprema di Cassazione – Sezione II Civile – con oggetto: CONDOMINIO – Amministratore – Attribuzioni – Rendiconto ex art. 1130-bis c.c. (bilancio) – Approvazione del rendiconto consuntivo – Contenuto e criteri di redazione del rendiconto – Unicità della rendicontazione e tre elaborati inscindibili (registro di contabilità per cassa; riepilogo finanziario/stato patrimoniale per competenza; nota sintetica esplicativa) – Sistema misto cassa/competenza – Il rendiconto non può più essere redatto per sola cassa (ossia con la sola indicazione delle entrate e degli esborsi effettuati nell’anno), ma deve essere redatto anche per competenza – Applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma – Indicazione intellegibile delle singole voci di spesa ed entrata – Necessità.




Riduzione contributiva artigiani e commercianti: possibile presentare la domanda anche con il profilo “associazioni”, oltre che con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista”

Con il messaggio 7 agosto 2025, n. 2449, l’Inps ha comunicato la possibilità di presentare domanda di riduzione contributiva del 50%, prevista dalla legge di bilancio 2025, per coloro che nel 2025 si sono iscritti per la prima volta alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Ad integrazione, con il messaggio 6 ottobre 2025, n. 2954 (di seguito riportata), l’Istituto previdenziale informa che è possibile presentare la domanda anche con il profilo “associazioni”, oltre che con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista”.

Per accedere al beneficio, è necessario compilare il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025” presente sul Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).

 

Di seguito il testo integrale del messaggio Inps 6 ottobre 2025, n. 2954:

 

Oggetto: Riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui all’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Integrazione al messaggio n. 2449/2025.

Con il messaggio n. 2449 del 7 agosto 2025 è stata comunicata la possibilità, per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, di presentare la domanda di riduzione contributiva del 50% prevista dall’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025).

Nello specifico, con il citato messaggio è stato precisato che, in fase di prima applicazione, la presentazione della domanda è consentita con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista”.

Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che è possibile presentare la domanda compilando il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025” presente sul “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), oltre che con con i profili “cittadino”, “consulente/commercialista”, anche con il nuovo profilo “associazioni”.

Si chiarisce altresì che l’accesso con il profilo “cittadino” consente di inserire la domanda al solo titolare della posizione aziendale per sé stesso o per i componenti del proprio nucleo familiare.

Si ricorda che l’accesso può essere effettuato al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.

 




Agenzia delle entrate: tre risoluzioni, nuovi codici per il trattamento integrativo (recupero), reverse charge logistica e credito formazione agricola

Con un tris di risoluzioni (51/E, 53/E e 54/E) l’Agenzia delle Entrate aggiorna codici e modalità di versamento: la 51/E istituisce i codici 7909 e 7910 (e 700E, 701E per F24 EP) per il recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito da trattamento integrativo indebitamente compensato, da versare senza ulteriore compensazione ai sensi dell’art. 38-bis DPR 600/1973; la 53/E introduce il codice identificativo “66” per indicare nel modello F24 il soggetto solidalmente responsabile nell’inversione contabile IVA per il settore logistica; la 54/E istituisce il codice tributo “7040” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per la partecipazione a corsi di formazione sulla gestione dell’azienda agricola.

 

Link al testo delle risoluzioni:

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 54 E del 7 ottobre 2025 – oggetto: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda …

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 53 E del 7 ottobre 2025 – oggetto: Inversione contabile settore logistica – Versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore …

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 51 E del 6 ottobre 2025 – oggetto: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e “F24 enti pubblici” (F24 EP), delle somme dovute dal sostituto di imposta a seguito del recupero del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, indebitamente utilizzato in compensazione …

 




Riforma della professione di commercialista. Brevi note introduttive 

Stato: DdL delega “annunciato” alla Camera (A.C. 2628) – stato: testo “bollinato” non ancora stampato.

 

Stato e tempi della delega – Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, un decreto legislativo di riforma dell’ordinamento dei dottori commercialisti e degli esperti contabili “anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, nonché di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente”.

Entro i 12 mesi successivi potrà adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto. Lo schema di decreto legislativo è proposto dal Ministro della giustizia, sentito il CNDCEC; per i profili accademici e previdenziali sono coinvolti rispettivamente il MUR e il MLPS. Parere parlamentare: 30 giorni. Se il parere è reso a ridosso della scadenza della delega, il termine si proroga di 30 giorni. Il decreto legislativo di riforma dispone abrogazioni espresse delle norme oggetto di riordino e reca le necessarie disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.

 

Compensi professionali ed equo compenso – Libertà di pattuizione nel rispetto dell’equo compenso (ex lege  49/2023): il compenso deve essere proporzionato alla quantità, qualità, contenuto e caratteristiche della prestazione.

Aggiornamento dei parametri di riferimento con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNDCEC, applicabili anche alle prestazioni rese in forma associata o societaria.

Chiarezza del rapporto contrattuale: si promuove la formalizzazione scritta dell’incarico, con indicazione puntuale delle attività, dei criteri di calcolo del compenso e delle condizioni di revisione.

 

Governance degli Ordini e processo elettorale – Accesso alle cariche: riduzione dell’anzianità di iscrizione richiesta; misure per equilibrio generazionale e parità di genere (es. doppia preferenza/alternanza o strumenti equivalenti).

Voto ed elezioni: introduzione del voto a distanza con modalità telematiche, in linea con l’obiettivo della transizione digitale e con garanzie di personale, libertà e segretezza del voto.

Struttura degli Ordini: revisione delle classi dimensionali e della composizione degli organi; soglia minima di preferenze per la rappresentanza delle minoranze.

Mandati: durata quadriennale; limite di due mandati consecutivi (coerente con il nuovo sistema elettorale).

Disciplina e funzionamento: riordino di competenze, incompatibilità, decadenze; procedimento disciplinare e regole dei consigli/collegi di disciplina; previsione espressa delle ipotesi di cancellazione dall’albo.

Entrata in vigore delle nuove norme elettorali: dalla consiliatura successiva all’adozione del decreto legislativo.

 

Specializzazioni, tirocinio e assicurazione – Specializzazioni: disciplina organica per gli iscritti delle Sezioni A e B dell’Albo; definizione e aggiornamento su proposta del CNDCEC.

Tirocinio: riforma per consentirne lo svolgimento anche durante il percorso di laurea, riducendo i tempi di accesso alla professione e favorendo l’attrattività per i giovani.

Assicurazione professionale: possibile forma collettiva di RC per tutti gli iscritti, a oneri del Consiglio nazionale, a tutela dei clienti; resta l’eventuale obbligo individuale per fattispecie non coperte o per adeguare i massimali alla specifica attività svolta.

 

Chiarezza su attività riservate e forme di esercizio – Perimetro delle attività: ricognizione e riordino con indicazione delle attività riservate per legge e distinzione dalle attività tipiche (tributario, economico-aziendale, finanziario, societario, crisi d’impresa, ecc.).

Forme di esercizio: disciplina organica dell’esercizio in forma associata e societaria (costituzione, governance, limiti e controlli) nel rispetto della normativa vigente (art. 10 L. 183/2011, L. 247/2012, disposizioni cod. civ.).

Incompatibilità: riordino del regime con eventuali deroghe temporanee per specifiche ipotesi, nel rispetto dei principi di indipendenza e tutela dell’utenza.

 

Coordinamento con altre professioni (L. 4/2013 e professioni regolamentate) – Coordinamento espresso con le competenze attribuite ad altre professioni regolamentate e alle professioni non organizzate ai sensi della L. 4/2013, al fine di evitare sovrapposizioni e contenziosi.

 

Questa nota riassume principi e criteri direttivi del testo “bollinato” della delega. Trattasi di Ddl “annunciato” (A.C. 2628) non ancora “Stampato” in versione ufficiale.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 22 del 2025

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Gli approfondimenti

 

Il riporto delle perdite fiscali in caso di operazioni straordinarie
di Marco Orlandi

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Tassazione dei redditi dei terreni

 

Riordino dei redditi dei terreni: allineamento fiscale-civilistico (rinvio rafforzato all’art. 2135 c.c.), coltivazioni in fabbricato, beni ambientali e limiti di agrarietà in chiaro

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E dell’8 agosto 2025: «RIFORMA IRPEF – Revisione della disciplina dei redditi dei terreni e aggiornamento delle banche dati catastali – D.P.R. 22/12/1986, n. 917: art. 28 (Determinazione del reddito dominicale); art. 32 (Reddito agrario); art. 34 (Determinazione del reddito agrario); art. 36 (Reddito dei fabbricati); art. 56-bis (Altre attività agricole); art. 81 (Reddito complessivo) – Art. 1, comma 1093, della L. 27/12/2006, n. 296 – Artt. 1 e 2, del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – Art. 2135 c.c. (Imprenditore agricolo) – Allineamento fiscale-civilistico (rinvio rafforzato all’art. 2135 c.c.) – Tipizzazione fiscale delle coltivazioni in fabbricati – Agrarietà delle produzioni in fabbricato – Attività “green” – Esempi numerici: calcolo dominicale/agrario nel regime transitorio; Cessioni crediti di carbonio; Criterio del limite di agrarietà calcolato nell’anno della cessione – Decorrenza – Disciplina transitoria -Disciplina a regime – Adempimenti dichiarativi – Attività agrituristica – Aggiornamento banche dati catastali e ruolo AGEA»

 

 

Lavoro sportivo – Trattamento tributario

 

Lavoro sportivo: le risposte su soglia di euro 15.000, forfetari, ritenute sui premi e profili IRAP

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 14 del 30 settembre 2025: «IMPOSTE SUI REDDITI – Lavoratori sportivi – Soglia di esenzione di euro 15.000 ex comma 6, dell’art. 36, D.Lgs. n. 36/2021 come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 29, D.Lgs. 29/08/2023, n. 120 – Ritenuta ex art. 25 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Regime forfetario (art. 1, commi 54-89, L. 23/12/2014, n. 190) – Applicazione del coefficiente di redditività sulla sola eccedenza e verifica delle cause ostative – Premi di cui al comma 6-quater, dell’art. 36, D.Lgs. n. 36/2021, così come inserito dall’art. 24, comma 1, lett. c), D.Lgs. 05/10/2022, n. 163 – Assoggettamento alla ritenuta ex art. 30, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 – Esclusione dei premi di risultato “contrattuali” – Premi corrisposti all’ente – Adempimenti dichiarativi – Esclusione da CU e indicazione nel Modello 770 (Quadro SH – Prospetto G; ritenute in ST) – IRAP per CO.CO.CO. nell’area del dilettantismo – Irrilevanza dei singoli compensi inferiori all’importo annuo di 85.000 euro e rilevanza integrale se pari o superiore agli 85.000 euro – Risposte ai quesiti – Art. 36, del D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 – Artt. 25 e 30, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

 

Legislazione

 

Smobilizzo delle riserve in sospensione d’imposta

 

L’affrancamento straordinario delle riserve alla luce delle disposizioni attuative

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2025: «Regime di affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta»

Il testo della Relazione illustrativa

 

Enti del terzo settore – Vigilanza e controlli

 

Vigilanza e controllo degli ETS e relativi poteri degli uffici RUNTS: il quadro delineato dal D.M. MinLavoro 7 agosto 2025

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 2025: «Definizione di forme, contenuti, termini e modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del terzo settore»

 

 

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Chiarimenti Inps in materia di pignorabilità e trattenute sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche in corso di pagamento

Indicazioni e approfondimenti sul quadro normativo vigente, riguardante il sostegno al reddito dei lavoratori e prestazioni previdenziali.

L’Inps, con la circolare 30 settembre 2025, n. 130, illustra il quadro normativo vigente in materia e fornisce le relative disposizioni operative in uso per la gestione dei casi in cui il pignoramento è disposto sulle somme erogate dall’Istituto previdenziale a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e indennità a sostegno al reddito dei lavoratori in conseguenza di cessazione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Punti chiave della disciplina:

  • impignorabilità assoluta per prestazioni assistenziali vitali (maternità, malattia, sussidi funerari), salvo recupero di debiti verso l’INPS stesso, entro il limite di un quinto;
  • impignorabilità parziale per prestazioni sostitutive della retribuzione (NASpI, cassa integrazione, mobilità), pignorabili fino a un quinto per crediti ordinari e nella misura autorizzata dal giudice per crediti alimentari;
  • piena pignorabilità dell’anticipazione NASpI, che perde la natura di prestazione a sostegno del reddito per assumere quella di incentivo all’autoimprenditorialità;
  • limiti ridotti per pignoramenti dell’agente della riscossione: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo fino a 5.000 euro, un quinto oltre tale soglia.

La circolare impartisce istruzioni sulla quota complessivamente pignorabile che non può superare la metà dell’importo in caso di simultaneo concorso tra diverse cause di credito.

Particolare attenzione è dedicata al pagamento diretto degli assegni di mantenimento e agli obblighi fiscali del sostituto d’imposta sulle somme riversate ai creditori.

Link al testo della Circolare INPS 30 settembre 2025, n. 130, con oggetto: INPS – Pignorabilità e trattenute sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche e sulle indennità a sostegno del reddito conseguenti a cessazione/sospensione/riduzione dell’attività lavorativa – Pignoramenti su somme erogate dall’INPS con particolare attenzione alle prestazioni non pensionistiche, come indennità di disoccupazione, cassa integrazione e altre forme di sostegno al reddito – Quadro normativo e istruzioni operative – Impignorabilità assoluta di sussidi per maternità, malattia e funerali, con recuperi INPS – Applicazione dell’art. 69 L 30/04/1969, n. 153 – Impignorabilità parziale delle prestazioni sostitutive della retribuzione (es. NASpI, integrazioni salariali, mobilità) nei limiti dell’art. 545 c.p.c. (un quinto per crediti ordinari; misura autorizzata dal giudice per crediti alimentari) – Pignorabilità integrale dell’anticipazione NASpI quale incentivo all’autoimprenditorialità – Pignoramenti dell’Agente della riscossione ex art. 72-ter del DPR 29/09/1973, n. 602: un decimo fino a euro 2.500, un settimo fino a euro 5.000, un quinto oltre – Verifiche ex art. 48-bis del DPR 29/09/1973, n. 602 – concorso di gravami – Obblighi fiscali del sostituto d’imposta – Art. 2740 c.c. – Art. 473-bis.37 c.p.c.

 

 




Inps. Dal 15 ottobre 2025 via alle opzioni per maggiore aliquota e/o rinunciare, in tutto o in parte, alle detrazioni

L’Inps, con il messaggio 3 ottobre 2025, n. 2916, comunica che, dal 15 ottobre 2025, sarà possibile presentare la dichiarazione per il periodo d’imposta 2026 relativa alle aliquote fiscali e alle detrazioni d’imposta.

 

La dichiarazione riguarda tutti i beneficiari di prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati:

  • all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito;
  • al non riconoscimento totale o parziale delle detrazioni d’imposta per reddito.

Come presentare la richiesta

La dichiarazione può essere inoltrata online tramite il servizio dedicato “Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia” disponibile sul sito dell’INPS

In mancanza di esplicita comunicazione, l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, applicherà:

  • le aliquote per scaglioni di reddito previste dalla normativa vigente;
  • le detrazioni d’imposta sulla base del reddito erogato.

Famiglia e AUU

 

Anche se si percepisce l’Assegno unico e universale (AUU), è importante comunicare all’INPS i dati relativi ai figli a carico.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, i figli rilevano ai fini dei benefici fiscali anche quando:

  • il contribuente percepisce già l’AUU;
  • il figlio ha superato i requisiti anagrafici previsti dall’art. 12 del TUIR.

Si ricorda che i beneficiari delle prestazioni interessati al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni in questione e/o all’applicazione della maggiore aliquota, sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno. In assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto applica le aliquote per scaglioni di reddito e riconosce le detrazioni d’imposta in relazione all’ammontare del reddito erogato e al numero dei giorni di godimento della prestazione.

 

Link al testo del messaggio Inps del 3 ottobre 2025, n. 2916, con oggetto: IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di lavoro dipendente – Redditi da pensione – Richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta. Indicazioni operative. Comunicazione dei dati dei familiari a carico ai fini della certificazione fiscale (CU/2026) – Art. 49 del DPR 22/12/1986, n. 917




Restituzione dell’IVA non dovuta: l’Agenzia dell’entrate chiarisce termini, presupposti e limiti applicativi

Con la Risoluzione n. 50 del 3 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate interviene sulla restituzione dell’IVA non dovuta ai sensi dell’articolo 30-ter del D.P.R. 633/1972, fornendo la sua versione su chi può chiedere il rimborso, quando e a quali condizioni, nonché i casi ostativi.

 

Il principio di neutralità e il ruolo della “rivalsa”

 

La risoluzione riafferma che il meccanismo di rimborso salvaguarda la neutralità dell’IVA: il cedente/prestatore può ottenere il rimborso solo dopo aver restituito al cessionario l’IVA indebitamente addebitata, a condizione che il cessionario abbia riversato all’Erario l’IVA indebitamente detratta a seguito di accertamento definitivo.

Tuttavia, va osservato che proprio, alla luce di ragionevolezza e neutralità, l’opzione che vincola il rimborso al solo cedente può produrre esiti iniqui nei casi limite in cui il cessionario resta definitivamente inciso dall’IVA non dovuta e la via civilistica è impraticabile (es. fornitore in procedura concorsuale, come nella vicenda della Risposta n. 66/2024 richiamata della risoluzione). In tali ipotesi, un approccio sostanzialistico e garantista suggerirebbe di riconoscere – con adeguate prove di impossibilità di recupero e assenza di frodi – un canale di rimborso diretto al cessionario, per rendere effettivi i principi di neutralità ed effettività.

Infine, nella risoluzione sottolineato che i principi sopra indicati sono da leggersi in combinato disposto con il successivo comma 3 del medesimo articolo 30-ter, a mente del quale «[l]a restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale». Pertanto, nel caso – frequente in prassi – di riqualificazione del rapporto da appalto di servizi a somministrazione di lavoro, con esclusione del diritto alla detrazione dell’IVA collegata alle prestazioni (per invalidità del titolo e assenza di operazione imponibile in capo all’appaltatore), non si dà luogo alla restituzione dell’imposta. È quindi precluso l’accesso al rimborso in assenza dei presupposti sostanziali dell’art. 30-ter.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 50 del 3 ottobre 2025, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Restituzione dell’IVA non dovuta – Soggetti legittimati: cedente/prestatore; rimborso subordinato alla preventiva restituzione al cessionario/committente e al riversamento all’Erario a seguito di accertamento definitivo – Termine decadenziale biennale – Esclusione in caso di frode fiscale – Richiamo a Risposta n. 66/2024 (allegata alla risoluzione) su neutralità/effettività e inammissibilità del rimborso diretto del cessionario – Caso della riqualificazione del rapporto da appalto di servizi a somministrazione di lavoro: esclusa la restituzione per assenza di operazione imponibile in capo all’appaltatore – Art. 30-ter del DPR 26/10/1972, n. 633




Trasferimento agli eredi delle detrazioni per interventi di recupero edilizio: requisito della detenzione materiale e diretta anche se acquisita dopo l’apertura della successione

Con il Principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, in caso di successione, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (e, in quanto compatibili, anche il Bonus verde, l’Ecobonus e il Superbonus) si trasferisce all’erede che, anche in un momento successivo all’apertura della successione, acquisisca e mantenga la detenzione materiale e diretta dell’immobile per l’intero periodo d’imposta. Non è quindi necessario detenere l’immobile già nell’anno del decesso per subentrare nel diritto; tuttavia, la quota relativa all’anno del decesso non è detraibile se, alla data di apertura della successione, nessun erede detiene direttamente il bene. Le rate residue potranno essere fruite solo nei successivi periodi d’imposta in cui la detenzione sia ininterrotta dal 1° gennaio al 31 dicembre; se cambia nel tempo il numero degli eredi che detengono direttamente l’immobile, il diritto alla detrazione si ripartisce conseguentemente tra loro anno per anno.

Più nel dettaglio, poiché il diritto alla detrazione spetta al solo erede (o ai soli eredi) che mantenga(no) ininterrottamente la detenzione materiale e diretta del bene per l’intero periodo d’imposta – se il numero di eredi che detengono materialmente e direttamente l’immobile varia da un anno all’altro, anche il diritto alla detrazione deve essere ripartito in maniera consequenziale tra loro in ciascun anno.

Le considerazioni sopra esposte trovano applicazione anche con riferimento:

  • alla detrazione del 36% delle spese sostenute dal 2018 al 2024 per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. Bonus verde) di cui all’articolo 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 15, secondo periodo, della medesima L. n. 205 del 2017;
  • all’agevolazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) di cui all’articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), considerato che l’articolo 9, comma 1, secondo periodo, del decreto interministeriale 6 agosto 2020 (Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici) reca una disposizione del tutto analoga a quella di cui all’articolo 16-bis, comma 8, secondo periodo, del TUIR;
  • alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi di efficienza energetica, antisismici e di installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. Superbonus) di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio) poiché, come già indicato nella circolare n. 17/E/2023, i chiarimenti di prassi resi in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici devono intendersi riferiti, in quanto compatibili, anche al Superbonus.

 

Link al principio di principio di diritto dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 2 ottobre 2025, con oggetto: Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio – Trasferimento mortis causa dell’immobile all’erede che non ne ha la detenzione materiale e diretta al momento di apertura della successione – Articolo 16-bis, comma 8, secondo periodo, del D.P.R. n. 917 del 1986.




Cartella di pagamento, avviso di presa in carico e avviso di accertamento esecutivo: la nuova guida operativa a cura di AdE e AdeR

Come leggere la cartella e cosa fare dopo la notifica: un vademecum aggiornato a ottobre 2025

È online la nuova “Guida alla cartella di pagamento”: uno strumento che spiega, cos’è la cartella, come si legge e quali sono le opzioni a disposizione dopo la notifica (pagamento, rateizzazione, sospensione legale, ricorso).  La guida illustra la struttura della cartella, dalle informazioni di AdeR alle pagine dell’Ente creditore, fino ai moduli di pagamento

Informazioni anche su “Avviso di presa in carico” e “Avviso di accertamento esecutivo”: quando e come vengono emessi, che cosa contengono e quali attività può avviare l’AdeR.

Link alla “Guida alla cartella di pagamento” – Un supporto per comprendere le informazioni contenute nella cartella di pagamento. Aggiornata al 1° ottobre 2025 – La guida è frutto della sinergia tra Agenzia delle entrate-Riscossione e Agenzia delle entrate.

 




Online il nuovo portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria

Dal 1° ottobre è disponibile online il nuovo portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria.

L’aggiornamento allinea il portale agli standard di qualità, sicurezza, accessibilità e coerenza visiva previsti per i siti della PA, in conformità alle Linee guida AgID e all’identità visiva del MEF.

Si ricorda che dal citato portale è possibile accedere alla banca dati delle sentenze tributarie.

Il servizio della Banca dati è gratuito e liberamente accessibile per la consultazione in forma pseudonimizzata di:

  • sentenze native digitali fino al 31 luglio 2025;
  • ordinanze di rinvio alle Corti superiori (Corte Costituzionale, Corte di Cassazione e Corte di Giustizia dell’Unione Europea).
  • sentenze in formato analogico per le quali è stato possibile avviare il processo di digitalizzazione (in corso).

 

Tutti i documenti disponibili sono stati emessi a partire dal 2021.




Riforma dello sport e fiscalità (D.Lgs. n. 36/2021): le risposte dell’Agenzia delle entrate contenute nella “consulenza giuridica” n. 14/2025

Con la risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre 2025, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione di talune disposizioni introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, al fine di fornire indicazioni al riguardo agli enti sportivi.

Di seguito, la sintesi delle risposte fornite.

 

1) Ritenuta ex art. 25 D.P.R. n. 600/1973 e non imponibilità per i lavoratori sportivi del dilettantismo dei compensi fino a 15.000 euro

 

Nessuna ritenuta fino a 15.000 euro annui se, al momento del pagamento, l’atleta/tecnico rilascia l’autocertificazione ex art. 36, comma 6-bis D.Lgs. n. 36/2021; la ritenuta si applica solo sulla parte che fa superare la soglia.

Esempio operativo, in caso di pagamenti da più Asd, tratto dalla risposta:

Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso di lavoratore sportivo autonomo che presta la propria attività nei riguardi di due diverse Asd. Egli deve rilasciare a ciascuna di esse, in occasione di ogni singolo pagamento che riceve, un’autocertificazione sui compensi complessivamente percepiti, fino a quel momento, nell’anno solare. L’Asd erogante può non applicare la ritenuta quando rileva, sulla base dell’autocertificazione ricevuta, che l’importo che deve erogare non supera l’importo complessivo di 15.000 euro fino a quel momento percepito dal lavoratore nell’anno solare. Qualora, di contro, l’importo erogato comporta il superamento dell’importo di 15.000 euro complessivi percepiti fino a quel momento dal lavoratore, l’Asd erogante è tenuta all’effettuazione della ritenuta di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, per l’importo che eccede i 15.000 euro.

 

2) Soglia 15.000, in caso di lavoratori sportivi del dilettantismo che conseguono redditi di lavoro autonomo e per coloro che accedono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

 

Autonomi: concorrono al reddito soltanto i compensi che eccedono 15.000 euro, cui si sommano gli altri componenti positivi e da cui si deducono i costi ammessi. Pertanto, ai fini del reddito di lavoro autonomo del lavoratore sportivo autonomo (che rientra tra i redditi di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir, da determinarsi secondo le regole di cui agli articoli 54 e seguenti) viene assunto, tra gli elementi positivi di reddito, l’importo dei compensi che eccede i 15.000 euro, al quale devono essere sommati gli importi relativi agli altri componenti positivi di reddito, procedendo, successivamente, con la deduzione delle spese ammissibili.

Forfetari: il coefficiente di redditività si applica solo ai compensi che eccedono 15.000 euro; la soglia dei 15.000 euro rileva comunque per verificare il limite di accesso/ permanenza al regime (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). Più nel dettaglio, riguardo ai lavoratori autonomi sportivi dell’area del dilettantismo in possesso dei requisiti per l’accesso al regime forfetario, i componenti positivi cui applicare il coefficiente di redditività, sono unicamente i compensi che eccedono l’importo di 15.000 euro. In altri termini, detto coefficiente va applicato a detti compensi, al netto dell’importo di 15.000 euro. Il predetto importo concorre, invece, ai fini della verifica della soglia massima dei compensi percepiti nell’anno precedente di cui all’articolo 1, comma 54 della legge n. 190 del 2014 che consente l’applicazione di detto regime.

 

3) Cause ostative al forfetario (decorrenze 2023–2024)

 

Ai fini dell’accesso al forfetario dal 2024, si considerano solo i rapporti di lavoro sportivo sorti dal 1° luglio 2023 sotto la nuova riforma: i compensi 2023 inquadrati come “redditi diversi” ex art. 67, comma 1, lett. m) TUIR non rilevano. Se invece nel 2023 vi era già un rapporto di lavoro sportivo, questo può integrare causa ostativa.

In particolare, chiarito che ai fini della verifica delle cause ostative per l’accesso al citato regime forfetario nel periodo di imposta 2024, rilevino unicamente i rapporti di lavoro sportivo, così come disciplinato dal decreto legislativo, attivati nel 2023. Pertanto, a detti fini, non rilevano i compensi rientranti tra i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir anche qualora i citati compensi siano stati erogati dal medesimo soggetto con il quale, nel 2024, viene attivato un rapporto di lavoro sportivo autonomo. Resta inteso, di contro, che qualora i compensi del 2023 originino da un rapporto di lavoro sportivo secondo la nuova disciplina, detto rapporto rileva quale causa ostativa ai medesimi fini.

 

4) Premi (art. 36, comma 6-quater) e ritenuta ex art. 30 D.P.R. n. 600/1973

 

i) I “premi di risultato” pattuiti nel contratto (parte variabile della retribuzione) non rientrano nella ritenuta-premi: si assoggettano ad imposizione secondo le regole della categoria reddituale del rapporto (subordinato/autonomo). In pratica, restano esclusi dal campo di applicazione della ritenuta a titolo di imposta le somme che atleti e tecnici del dilettantismo conseguono in dipendenza dei contratti di lavoro sportivo di cui sono titolari, anche qualora dette somme siano qualificate nei contratti come ”premi” correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi. Ciò in quanto tali somme costituiscono parti variabili della retribuzione fissata nel contratto e devono essere assoggettate ad imposizione unitamente alla parte fissa della retribuzione stessa, secondo le regole proprie della categoria reddituale in cui esse ricadono, in funzione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (ad esempio, lavoro subordinato o autonomo).

ii) Premi corrisposti alla società/ente sportivo, non al singolo, non sono reddito per l’atleta/tecnico: sono, esclusi dall’ambito di applicazione della ritenuta di cui all’articolo 36, comma 6­quater i premi corrisposti non al singolo atleta o tecnico, ma direttamente all’ente sportivo di cui questi ultimi fanno

iii) La ritenuta-premi si applica anche a somme pagate dalle Federazioni a sportivi professionisti convocati in nazionale, poiché in quel contesto operano nel settore dilettantistico federale. Questo perché, in base a quanto rappresentato nell’istanza di consulenza giuridica, l’attività delle squadre nazionali rientra in ogni caso nell’ambito del settore del dilettantismo delle varie Federazioni, anche di quelle che hanno istituito il settore del professionismo sportivo. Pertanto, la disciplina di cui all’articolo 36, comma 6­quater, risulta applicabile anche alle somme corrisposte direttamente dalle Federazioni nazionali (a titolo di premio, ovvero per la partecipazione a raduni, come componenti delle squadre nazionali di disciplina, connessi alla preparazione delle predette manifestazioni nazionali e internazionali) ad atleti e tecnici che ordinariamente lavorano nel settore del professionismo (eventualmente istituito dalle medesime Federazioni), i quali vengono convocati a far parte delle squadre nazionali. Ciò in quanto, l’attività sportiva svolta da atleti e tecnici nell’ambito delle squadre nazionali si configura in ogni caso come attività di tesserato federale che opera nell’ambito del dilettantismo. Resta inteso che nella diversa ipotesi in cui le suddette somme siano individuabili come compensi (ancorché non certi e di importo variabile) di un’attività di lavoro prestata dallo sportivo del professionismo, nell’ambito di un eventuale rapporto contrattuale con la Federazione, tali compensi devono essere qualificati come componenti del reddito di lavoro dello sportivo, che, in base al contratto, può essere qualificato come reddito di lavoro dipendente ovvero di lavoro autonomo.

iv) Tali premi non sono oggetto di CU; vanno indicati nel Modello 770 (Quadro SH – Prospetto G; ritenute nel quadro ST). Con maggiore precisione, le somme di cui all’articolo 36, comma 6­-quater, che fa esplicito rinvio all’articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, non sono soggette all’obbligo di certificazione da parte del soggetto erogatore. Per i premi di cui al citato articolo 30, infatti, non sussiste l’obbligo di certificazione di cui al combinato disposto dell’articolo 4 commi 3­-bis e 6-­ter del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, 322 (cfr. al riguardo anche il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 9454/2025, di approvazione della Certificazione Unica ”CU 2025‘‘, relativa all’anno 2024). Le somme di cui all’articolo 36, comma 6-­quater, devono essere riportate nel modello dichiarativo 770 (all’interno del Quadro SH, Prospetto G ­- cfr. istruzioni per la compilazione del modello 770/2025), avendo cura di indicare la ritenuta operata, ai sensi dell’articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 1973, nella terza sezione del quadro ST.

 

5) IRAP – CO.CO.CO. dilettantismo (soglia 85.000 euro per singolo compenso)

 

Non rilevano ai fini IRAP i singoli compensi inferiori a 85.000 euro; se il singolo compenso è pari o superiore a 85.000 euro, rileva per intero. Non è una franchigia. Ancora più nello specifico, chiarito che la disposizione agevolativa in materia di IRAP, di cui al secondo periodo del comma 6 dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 36 del 2021, prevedendo che non concorrono alla determinazione della base imponibile i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo «inferiori all’importo annuo di 85.000 euro», non introduce una ”franchigia” da applicare ai singoli compensi di importo pari o superiore agli 85.000 euro. Di conseguenza qualora uno (o più) dei singoli compensi superi l’importo di 85.000 euro, detto compenso rileverà per intero ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dell’ente erogatore.




Adempimento collaborativo: patti chiari, per imprese forti  | Si chiude a Milano il roadshow di Confindustria, Mef e Agenzia Entrate. In Lombardia più di 4.300 aziende potenzialmente interessate

Si è tenuto oggi a Milano, presso l’auditorium Assolombarda, l’evento finale di “Patti chiari, per imprese forti”, il roadshow promosso da Confindustria, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate per far conoscere l’istituto dell’adempimento collaborativo alle imprese italiane. In Lombardia dal prossimo anno saranno circa 1.500 le aziende che potranno accedere al regime (volume d’affari di almeno 500 milioni di euro), che diventeranno oltre 4.300 a partire dal 2028, quando la soglia di accesso scenderà a 100 milioni. Il ciclo di eventi si è chiuso oggi a Milano dopo aver fatto tappa nei mesi scorsi in 6 grandi città italiane (Bologna e Venezia a maggio; Napoli, Roma e Firenze a giugno; Torino lo scorso 23 settembre) con l’obiettivo di offrire una panoramica su vantaggi, modalità di adesione e modelli di successo in vista del progressivo ampliamento della platea potenziale nei prossimi anni.

La giornata di oggi è stata aperta dal Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, dal Vicepresidente di Confindustria, Angelo Camilli e dal Presidente di Confindustria Lombardia, Giuseppe Pasini. Hanno partecipato anche Luigi Vinciguerra, Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza; Marcella Caradonna, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e Vittorio Minervini, Coordinatore della Commissione Diritto Tributario del Consiglio Nazionale Forense.

 

Adempimento collaborativo: patti chiari, per imprese forti

 

Il titolo dell’iniziativa esprime il principio fondante dell’adempimento collaborativo: promuovere una relazione trasparente e strutturata tra imprese e Amministrazione finanziaria, basata sul confronto preventivo, sulla fiducia reciproca e sulla certezza del diritto. Il format degli incontri prevede una prima sessione di presentazione dell’istituto, seguita da una tavola rotonda sugli aspetti più operativi.

Al panel di oggi, moderato dalla caporedattrice di “Norme e Tributi” del Sole 24 Ore, Maria Carla De Cesari, hanno preso parte, tra gli altri, Paola Monica Giachetto, Tax Director Finecobank; Giuseppe Nicosia, Tax Director Snam; Massimo Ferrari, Group Tax Director Pirelli e Sergio Dompé President & CEO di Dompé farmaceutici.

 

L’adempimento collaborativo in breve

 

L’istituto dell’adempimento collaborativo, noto anche come cooperative compliance, è stato introdotto in Italia (D.Lgs n. 128/2015) con l’obiettivo di promuovere un nuovo modello di cooperazione trasparente e preventiva tra fisco e contribuenti. Rivolto alle imprese dotate di un sistema strutturato di gestione e controllo del rischio fiscale, prevede un dialogo costante finalizzato a individuare e risolvere in anticipo le potenziali situazioni di rischio, contribuendo così a rafforzare la certezza del diritto e l’affidabilità del sistema tributario. La soglia dimensionale per l’accesso è stata negli anni progressivamente ridotta fino a includere, dal 2024, i soggetti con volume d’affari di almeno 750 milioni di euro, 500 milioni dal 2026 e di almeno 100 milioni di euro a partire dal 2028, quando la platea potenziale sarà di oltre 11mila aziende a livello nazionale.

 

Tutte le tappe del roadshow

 

Il ciclo di eventi, organizzato in collaborazione con le Associazioni territoriali di Confindustria, ha toccato Bologna (9 maggio), Venezia (20 maggio), Napoli (9 giugno), Roma (12 giugno), Firenze (27 giugno) e Torino (23 settembre), prima di chiudersi oggi a Milano.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 settembre 2025)




In Gazzetta il Decreto MASE per l’incentivazione d’interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025, il decreto Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) 7 agosto 2025 che disciplina l’ «Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.»

Il nuovo decreto aggiorna e potenzia il meccanismo di incentivazione, amplia la platea dei beneficiari, aggiorna le tipologie di interventi agevolabili e le spese ammissibili, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e dei prezzi di mercato.

Sono potenziati anche gli interventi ammissibili in ambito terziario.

Tra le principali novità introdotte vi è l’estensione dei beneficiari, con gli enti del Terzo Settore equiparati alle amministrazioni pubbliche. Sono aggiornati inoltre i massimali di spesa, specifici e assoluti, per adeguarli ai nuovi costi di mercato.

Il perimetro degli edifici coinvolti per gli interventi di efficienza energetica, finora riservati alla PA, è ampliato anche agli edifici non residenziali privati.

In aggiunta agli interventi già previsti, quali l’isolamento termico, l’installazione di pompe di calore o di collettori solari, sono incentivabili nuove tipologie di intervento quali ad esempio gli impianti solari fotovoltaici con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, purché installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore elettriche.

Viene introdotta la possibilità, per soggetti pubblici e privati, di accedere agli incentivi anche attraverso Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) o configurazioni di autoconsumo collettivo.

Si evidenzia che il decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 26 settembre 2025, quindi il 25 dicembre 2025. Da lì il MASE ha 60 giorni per approvare le regole applicative e entro altri 60 giorni il GSE deve aggiornare la Piattaforma; inoltre entro 60 giorni dall’entrata in vigore ARERA aggiorna il contratto-tipo. (cfr. artt. 20, 29 e 31 DM.)

Link al testo del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) 7 agosto 2025, recante: «Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025

 




Legge n. 132/2025. Intelligenza artificiale nelle professioni solo di supporto | Cenni sulle regole per avvocati, commercialisti e consulenti (art. 13)

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 la Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante: «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» La L. 132/2025 entra in vigore il  10 ottobre 2025  e si applica “in coerenza” con l’AI Act Regolamento UE 2024/1689: quindi l’“AI Act” resta il quadro di riferimento e la legge appena varata, quale fonte nazionale, si affianca al Regolamento (Ue) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Giugno 2024.

 

La legge n. 132/2025 tra riferimenti all’AI Act e deleghe al Governo

 

Secondo i principi stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dalla stessa Corte costituzionale italiana (a partire, riguardo a quest’ultima, dalla sentenza cosiddetta Granital, n. 170 del 1984), il Regolamento ha preminenza sulla legge italiana. La L. n. 132/2025, pertanto, si intende rivolta agli aspetti tipici della realtà socio-economica nostrana e ai profili non espressamente coperti dalla normativa unionale e a quelli che quest’ultima rimette proprio alla disciplina dei singoli Stati membri. Si ricorda, l’AI Act mira a promuovere lo sviluppo e l’adozione di sistemi di intelligenza artificiale sicuri e affidabili nel mercato unico dell’UE da parte di soggetti pubblici e privati, attraverso un modello di governance armonizzato basato sulla classificazione dei rischi di questi sistemi. Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 24, commi 1 e 2, contiene una delega al Governo per l’adozione, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi che adeguino la normativa nazionale al citato regolamento (UE) 2024/1689.

 

Professioni intellettuali. Uso dell’Ai limitata solo alle attività strumentali e di supporto

 

Del contenuto della “legge italiana” sulla intelligenza artificiale, si evidenza che con l’articolo 13 (Disposizioni in materia di professioni intellettuali), con l’inserimento della locuzione «è finalizzato al solo esercizio» si è inteso esplicitare i limiti all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali. La disposizione è diretta a rendere più chiari i limiti all’uso dei sistemi di IA in materia di professioni intellettuali, precisando che l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale.

L’articolo 13, limita alle attività strumentali e di supporto l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e richiede che l’eventuale utilizzo dei medesimi sistemi sia oggetto di informativa ai clienti da parte dei professionisti in esame.

Più nel dettaglio, l’articolo 13 concerne l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale – come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera a) – nelle professioni intellettuali. Peraltro, le definizioni di “sistema di IA” e “modelli di IA” rinviano direttamente all’AI Act.

 

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

Legge 23 settembre 2025, n. 132

 Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) sistema di intelligenza artificiale: il sistema definito dall’articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689;

b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

c) modelli di intelligenza artificiale: i modelli definiti dall’articolo 3, punto 63), del regolamento (UE) 2024/1689.

2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle definizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1689.

 

Il comma 1, dell’articolo 13, (testo di seguito riportato) come anticipato, limita alle attività strumentali e di supporto la possibile finalità di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e specifica che, nell’ambito di queste ultime, l’attività professionale deve restare contraddistinta dalla prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. Nella relazione illustrativa osservato che, in base al comma in esame, il pensiero critico umano deve sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale. Il requisito di prevalenza appare, dunque, posto con riferimento al profilo della qualità della prestazione (e non implica una prevalenza anche di tipo quantitativo). Il successivo comma 2 dispone che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista siano comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo (nel rispetto del rapporto fiduciario tra professionista e cliente). Riguardo all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale da parte dei professionisti, cfr. anche la disciplina di delega di cui all’articolo 24, comma 2, lettera f), della legge in esame.

 

 

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

Legge 23 settembre 2025, n. 132

Art. 13
Disposizioni in materia di professioni intellettuali

1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.

2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

 

Si sottolinea che la disciplina di cui al presente articolo 13 è inerente ai contratti di prestazione d’opera intellettuale e non anche a contratti (quali, per esempio, i contratti di edizione) di cessione o utilizzo di opere intellettuali precedentemente realizzate senza un incarico sottostante – opere che restano quindi al di fuori della disciplina limitativa in oggetto.

 

 

 

 




Invio spese sanitarie al Sistema Ts. Superato il termine del 30 settembre 2025 per l’invio delle spese sanitarie riferite al primo semestre 2025 |I calendari per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie per l’anno 2025 e 2026

Con una FAQ del 24 settembre 2025 (di seguito riportata), l’Agenzia delle entrate ha ricordato che, per le spese sanitarie riferite all’anno 2025, la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) avrà cadenza annuale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, come sostituito dall’art. 5 del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81. È quindi superata la scadenza del 30 settembre 2025 prevista dal D.M. 8 febbraio 2024 per il primo semestre 2025. Il nuovo termine unico sarà individuato con apposito decreto del MEF e comunicato sul portale STS.

Si ricorda che l’articolo 5 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 è intervenuto sul termine per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, a partire da quelli concernenti l’anno 2025. In particolare, il citato art. 5 del D.Lgs. “Correttivo-bis” ora dispone che la trasmissione avvenga a cadenza annuale e che il Ministero dell’economia e delle finanze individui precisamente il termine con decreto. La nuova data, pertanto, sarà fissata da un decreto del Mef. A tal riguardo si evidenza che nel portale del Sistema Tessera Sanitaria si legge: “25/09/2025 – La Nota esplicativa del Calendario, che recepisce la nuova scadenza annuale per l’invio dei dati relativi all’anno 2025, è in corso di pubblicazione sulla base del relativo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in emanazione”.

Peraltro, la relazione illustrativa del citato art. 5 D.Lgs. 81/2025 precisa che “La disposizione non ha impatti sulla dichiarazione dei redditi precompilata in quanto, una volta che tutti i dati relativi all’anno precedente sono stati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, quest’ultimo provvede, tramite sistemi informatici, a rendere disponibili all’accesso esclusivo dell’Agenzia delle entrate i dati aggregati per tipologia di spesa, che sono utilizzati ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata, la quale viene messa a disposizione dei cittadini a partire dal 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.”

Di seguito il testo della risposta:

Risposte alle domande più frequenti

Faq dell’Agenzia delle entrate del 24 settembre 2025

Qual è la scadenza per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie riferite all’anno 2025?

A partire dalle spese sanitarie riferite all’anno 2025, l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ha cadenza annuale, come previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, sostituto dall’articolo 5 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.

È da ritenersi, quindi, superato il termine del 30 settembre 2025 per l’invio delle spese sanitarie riferite al primo semestre 2025, previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’8 febbraio 2024.

La nuova scadenza per l’invio dei dati relativi all’anno 2025 sarà fissata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e ne sarà data evidenza sul portale del Sistema Tessera Sanitaria.

 

Aggiornamenti: (Link esterni verso: https://sistemats1.sanita.finanze.it)

Anno 2025

– 29/10/2025 – Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2025 di modifica al DM 19/10/2020 (G.U. n. 261 del 10 novembre 2025), inerente alle funzionalità per la consultazione dei dati di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie rese disponibili ai dipendenti dell’Agenzia delle entrate e alla scadenza annuale per la trasmissione al Sistema TS delle spese sanitarie, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.

– 29/10/2025 – Nota esplicativa del Calendario, che recepisce la nuova scadenza annuale per l’invio dei dati relativi all’anno 2025, alla luce del Decreto RGS del 29/10/2025.

Si veda anche: Spese sanitarie

Anno 2026

–  07/01/2026 – Nota esplicativa del Calendario per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2026.

 

 




Concordato preventivo biennale: nuove Faq sulle cause di esclusione e cessazione

IX aggiornamento delle FAQ sul Concordato Preventivo Biennale – 25 settembre 2025

In data 25 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nono aggiornamento delle FAQ relative al Concordato Preventivo Biennale (CPB), disciplinato dal Titolo II del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

In particolare, con tre Faq l’Agenzia delle Entrate ha definito meglio chi può aderire e quando l’accordo cessa alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 81/2025 al citato D.Lgs. 13/2024)

  • Studi associati/STP: la presenza, tra gli associati, di un soggetto con causa di esclusione dagli ISA (es. forfettario) non preclude l’adesione al CPB dello studio e degli altri associati per i quali gli ISA si applicano.
  • Imprese individuali: la cessione di ramo d’azienda non integra la causa di cessazione ex art. 21, lett. b-ter (la norma fa “riferimento a società o enti“).
  • Biennio 2025-2026 e la situazione in cui associati e associazione/STP non hanno aderito al CPB nello stesso biennio (es. studio aderito 2024-2025, ma un associato solo dal 2025-2026, o viceversa): con le nuove clausole b-quinquies e b-sexies dell’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024 (introdotte dall’articolo 9, comma 1, lettera a del D.Lgs. n. 81/2025):
    • associazione/STP aderito nel 2024-2025, associato non aderente  è l’associato può entrare nel 2025-2026; nel 2026 gli effetti continuano se lo studio rinnova. In mancanza, cessazione.
    • associati aderiscono nel 2024-2025, associazione/STP no  è  lo studio può aderire nel 2025-2026; nel 2026 gli effetti continuano se gli altri associati rinnovano. In mancanza, cessazione.

 

 

Di seguito il testo:

Condizioni di accesso e cause di esclusione (Rif. Artt. 10 E 11 del Decreto CPB)

 

Faq del 25 settembre 2025

In merito alle nuove cause di esclusione dal CPB di cui alle lettere b-quinquies) e b-sexies) dell’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024 (introdotte dall’articolo 9, comma 1, lettera a del D.Lgs. n. 81/2025) si chiede se possono aderire al CPB per il biennio d’imposta 2025-2026 uno studio associato e gli associati dotati di partita IVA autonoma laddove per uno dei partecipanti ricorra una causa di esclusione dalla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) nel 2024 quale, ad esempio, l’applicazione del regime forfettario.

 

Nel caso in esame è possibile richiamare i chiarimenti forniti con la circolare n. 9/E del 24 giugno 2025. In tale documento di prassi si rispondeva al quesito se una società tra professionisti, in quanto titolare di reddito di impresa, potesse accedere al CPB chiarendo che “L’articolo 10 del decreto CPB stabilisce che possono accedere al CPB .[omissis] Nel fornire risposta al quesito è stato affermato il seguente principio ”. Analogamente, nel caso oggetto del presente quesito la presenza per uno degli associati di una causa che impedisce l’applicazione degli ISA quale l’applicazione del regime forfettario, non preclude l’adesione al CPB da parte dell’associazione e degli altri associati per i quali, invece, trovano applicazione gli ISA.

 

Faq del 25 settembre 2025

Si chiede di sapere se, per una ditta individuale che ha aderito al CPB per il biennio 2024/2025 e che a fine 2024 ha ceduto un ramo d’azienda, opera la causa di cessazione di cui all’art. 21, lett. b-ter del decreto CPB

L’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, prevede, tra le cause di cessazione dal concordato, le ipotesi in cui “la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento”. Con specifico riferimento all’operazione di cessione di ramo d’azienda, la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 ha chiarito che “anche nel caso in cui sia effettuata una cessione di ramo d’azienda ricorra una causa di esclusione dal CPB, attesi i molteplici punti in comune tra la cessione di ramo d’azienda e il conferimento”. Tuttavia, considerando che le società e l’impresa individuale sono soggetti giuridici distinti e che il legislatore ha espressamente fatto riferimento a “società ed enti” e non, in generale, all’imprenditore o al “soggetto giuridico” che ha aderito al concordato, si ritiene che l’ambito soggettivo di applicazione della norma non contempli le imprese individuali e pertanto, stando al tenore letterale della stessa, la causa di cessazione ivi richiamata non sia applicabile al caso in esame.

 

Faq del 25 settembre 2025 – Nuove clausole di esclusione

(Quesito a))

In merito alle nuove cause di esclusione dal CPB di cui alle lettere b-quinquies) e b-sexies) dell’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024 (introdotte dall’articolo 9, comma 1, lettera a del D.Lgs. n. 81/2025) si chiede se gli associati di uno studio professionale dotati di partita IVA individuale, che non hanno aderito al CPB per il biennio d’imposta 2024-2025 possano farlo per il biennio d’imposta 2025-2026 nel caso in cui lo studio abbia già aderito al CPB per il biennio 2024-2025.

 

(Quesito b))

Si chiede, altresì, di sapere se può aderire al CPB per il biennio 2025-2026 lo studio professionale nel caso in cui gli associati (con partita IVA autonoma) abbiano aderito per la propria posizione individuale al CPB per il biennio 2024-2025.

 

L’articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, così come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, prevede che «Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

… (omissis) …

b-quinquies) con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, contemporaneamente, partecipato a un’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico o a una società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La predetta causa di esclusione non opera se l’associazione o la società partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato;

b-sexies) l’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero la società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la società di cui all’articolo 4-bis della legge 31dicembre 2012, n. 247, nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi».

Tanto premesso si ritiene che:

  • nell’ipotesi di cui al quesito a), gli associati dotati di partita IVA individuale che non hanno aderito al CPB per il biennio d’imposta 2024-2025, potranno aderirvi per il biennio d’imposta 2025-2026. Per il p.i. 2026 gli effetti del CPB continueranno a prodursi al rinnovo dell’adesione da parte dell’associazione professionale;
  • nell’ipotesi di cui al quesito b), in modo analogo, anche lo studio può aderire al CPB per il biennio 2025-2026. Per il p.i. 2026 gli effetti del CPB continueranno a prodursi al rinnovo dell’adesione da parte degli altri associati.

Resta fermo che, per i casi oggetto di risposta, nell’ipotesi di mancato rinnovo del CPB si verifica una causa di cessazione tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1 lettere b-quinquies) e b-sexies) del D.Lgs. n. 13 del 2024




730 precompilato. Mancano solo 5 giorni alla scadenza, c’è tempo fino al 30 settembre

Volata finale per il 730 precompilato. Mancano infatti solo 5 giorni alla scadenza, fissata a martedì 30 settembre. Dai primi dati, tra i cittadini che hanno già inviato la dichiarazione in autonomia circa 6 su 10 hanno scelto la “modalità semplificata”, che offre un percorso guidato senza campi né codici. Nei giorni scorsi l’Agenzia ha inviato un memo tramite l’App “IO” per ricordare l’imminente scadenza ai contribuenti che – pur essendo già entrati nell’applicativo – non hanno ancora cliccato sul tasto “invia”.

 

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Cresce il gradimento per la “semplificata”

 

Anche quest’anno, chi presenta il 730 con l’applicativo dell’Agenzia può scegliere, in alternativa alla modalità tradizionale, la compilazione semplificata per visualizzare le informazioni all’interno di un’interfaccia che guida con parole di uso comune fino al click finale. In questo caso, non è necessario conoscere i campi della dichiarazione né i codici da indicare: è infatti il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello, come validati o integrati/modificati dal contribuente. Da un primo bilancio sui 730 già trasmessi in autonomia dai cittadini, circa 6 modelli su 10 sono stati inviati in modalità semplificata: lo scorso anno, a una settimana dal termine, erano il 52%. Inoltre, sempre considerando i 730 semplificati, il 41% è stato accettato così come predisposto dal Fisco.

 

Come inviare il 730

 

Per consultare e inviare il proprio modello basta entrare nell’applicativo, disponibile sul sito dell’Agenzia, tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). È possibile delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare online nel proprio interesse: per farlo, è disponibile un’apposita funzionalità nella propria area riservata. In alternativa, si può inviare una pec o presentare la richiesta a un qualunque ufficio dell’Agenzia. Un mese in più per il modello Redditi, che va inviato entro il 31 ottobre 2025.

 

Guide, video e assistenza a disposizione dei cittadini

 

Oltre alla guida dedicata e al sito “Info e assistenza”, che raccoglie tutti i contenuti utili, sul canale YouTube “Entrate in video” e sugli altri social istituzionali è disponibile un breve video che riepiloga i passi principali fino all’invio.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 25 settembre 2025)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 20/21 del 2025

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Speciale – Decreto-legge “Fiscale” 2025 convertito in legge 

 

  Il decreto legge “Fiscale” 2025
convertito in legge

L. 17/06/2025, n. 84, conv., con mod., dalla L. 30/07/2025, N. 108

 

L’analisi normativa del “D.L. Fiscale” 2025
Articolo per articolo, tutte le novità introdotte

 

Il testo del Decreto-Legge 17 giugno 2025, n. 84, conv., con mod., dalla Legge 30 luglio 2025, n. 108, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale», coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Ravvedimento ex art. 12-ter del D.L. n. 84 del 2025

 

Ravvedimento “speciale” legato all’adesione dei soggetti ISA al concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026. Modalità e termini di comunicazione dell’adesione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025: «Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale»

 

 

Cosa contiene il n. 20-21/2025 di Finanza & Fisco:

Decreto “Fiscale” 2025 convertito (D.L. 17/06/2025 n. 84 – L. 30/07/2025 n. 108).
Doppio contenuto: guida articolo per articolo alle novità e testo coordinato del decreto con la legge di conversione. Tra i temi: spese per dipendenti/autonomi, addizionale IRPEF su stock options, riporto perdite, maggiorazione costo deducibile per assunzioni, CFC, ibridi, IMU (proroga/sanatoria, esenzioni per attività sportive), biodiesel, Terzo settore, reverse charge logistica, split payment, accise, termini dichiarazioni 2024, interpretazione estinzione giudizi, motivazione nei verbali di accesso e versamenti 2025 differiti per soggetti ISA (e alcuni altri, inclusi i forfetari).

Ravvedimento “speciale” collegato al CPB 2025–2026 (art. 12-ter D.L. 84/2025). Accesso per chi applica gli ISA 2024 e aderisce al CPB entro il 30 settembre 2025. Opzione per singole annualità 2019–2023, con versamento 1° gennaio – 15 marzo 2026 (unica soluzione o prima rata);

Entrata in vigore  – Il D.L. 84/2025 è entrato in vigore il 18 giugno 2025; la legge di conversione il 2 agosto 2025.

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Schema di D.Lgs. su Terzo Settore, Sport, IVA e crisi d’impresa. Testo, relazione e sintesi delle novità in arrivo

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto. (Atto n. 295).

Si allega, di seguito, il testo, accompagnato da una breve sintesi e dalle Relazioni (illustrativa e tecnica con ATN e AIR).

 

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione ad alcuni dei princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 1, comma 6, e degli artt. 3, 7 e 9 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), volti, in particolare, ad adeguare il diritto tributario nazionale ai princìpi dell’ordinamento dell’Unione europea e a semplificare e razionalizzare i regimi agevolativi e la disciplina IVA previsti per gli enti del Terzo settore, nonché i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore di questi ultimi.

Lo schema composto di 11 articoli contiene:

  • interventi di coordinamento del Codice del Terzo settore con il TUIR e l’IVA; misure su passaggi di beni tra attività commerciali e non commerciali; semplificazioni per ODV/APS in regimi agevolati.
  • l’aggiornamento della disciplina fiscale delle riduzioni di debito e dei principali strumenti del CCII, in chiave di neutralità e coerenza sistematica.
  • l’allineamento del perimetro soggettivo e dei regimi fiscali agevolati con la riforma dello sport;
  • interventi di semplificazione IVA (rettifiche/detrazione) e coordinamento con il diritto UE, inclusi i servizi connessi agli scambi internazionali e gli obblighi informativi dei prestatori di servizi di pagamento.

 

 

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Di seguito, articolo per articolo, una breve sintesi delle disposizioni all’esame delle commissioni parlamentari.

 

TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE E DI SPORT

 

Capo I – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Articolo 1 (Inserimento dell’articolo 79-bis – “Passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata” nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

L’articolo 1 interviene sul decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, introducendovi l’articolo 79-bis, rubricato «Passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata”. Si riconosce agli enti del Terzo settore la possibilità di optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza derivante dal passaggio dall’attività commerciale a quella non commerciale dei beni relativi all’impresa. Affinché tale opzione possa operare è necessario il realizzarsi di una duplice condizione. Si richiede, anzitutto, che il suddetto passaggio al mutamento della qualificazione fiscale di tali attività sulla base dei nuovi criteri qualificatori delle attività di interesse generale introdotti dall’articolo 79 del codice del Terzo settore. Inoltre, occorre che i beni relativi all’attività di impresa siano utilizzati dall’ente per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le plusvalenze, “sospese” secondo la disciplina illustrata, concorrono invece a formare il reddito imponibile dell’ente, oltre che in caso di destinazione dei beni dell’ente a finalità diverse da quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche in caso di cessione a titolo oneroso di tali beni ovvero di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la loro perdita o danneggiamento.

Capo II – Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

Articolo 2 (Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale)

L’articolo 2 innalza da 65.000 a 85.000 euro la soglia massima dei ricavi entro la quale è consentito alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale di accedere, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, al regime forfetario. La norma, inoltre, prevede che tali enti possano applicare il regime forfetario anche per le attività commerciali svolte, se nel periodo d’imposta precedente abbiano percepito ricavi non superiori alla soglia di 85.000 euro (anziché di 130.000 euro) o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea. In particolare, il comma 1, modifica l’articolo 5, comma 15-quinquies, del decreto-legge n. 146 del 2021 – il quale prevede in favore delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) l’applicazione, ai soli fini IVA, del regime forfettario di cui all’articolo 1, comma 54 della legge n. 190 del 2014 – al fine di innalzare, da 65.000 euro a 85.000, la soglia di ricavi utili per l’accesso al predetto regime. In questo modo, si è allineata la soglia di ricavi applicabile alle ODV e alle APS per l’accesso al regime forfettario a quella applicabile alle persone fisiche che intendono accedere al regime speciale, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014. Il successivo comma 2 modifica l’articolo 86, comma 1, del CTS – che prevede l’applicazione del regime forfettario, ai fini della tassazione del reddito e dell’IVA, per le ODV e APS con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea – al fine di ridurre, da 130.000 a 85.000, la soglia di ricavi per l’accesso al predetto regime forfettario. Tale modifica viene adottata in vista della piena operatività delle norme del Titolo X del CTS e in modo da allineare la soglia di ricavi contenuta nell’articolo 86 a quella prevista per l’accesso al regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014.

Articolo 3 (Modifiche al regime speciale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale)

L‘articolo 3 prevede che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale aderenti al regime forfetario siano esonerate sia dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, sia – a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 – dall’obbligo di certificazione fiscale delle cessioni e delle prestazioni effettuate. Il comma 1, interviene sull’articolo 86, comma 8, del CTS, al fine di prevedere una ulteriore semplificazione a favore delle ODV e delle APS, rispetto a quelle già previste dal regime forfettario, eliminando anche l’obbligo di certificazione dei corrispettivi. In tal modo si allinea, altresì, il regime degli adempimenti IVA riservato a ODV e APS a quello già previsto per le associazioni sportive dilettantistiche che adottano il regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991. Il successivo comma 2 modifica, conseguentemente, l’articolo 2, comma 1, lettera hh), del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, estendendo l’esonero dall’obbligo di certificazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale che si avvalgono del regime forfettario di cui all’articolo 86 del Codice del Terzo settore

Capo III – Disposizioni in materia di sport

Articolo 4 (Disposizioni fiscali in tema di enti sportivi dilettantistici)

L’articolo 4, in materia di associazioni sportive dilettantistiche, ridefinisce, con una norma di coordinamento, l’ambito soggettivo di applicazione del regime forfetario, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, prevedendo che tale regime sia applicabile alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche diverse dagli enti del Terzo settore, a condizione che abbiano conseguito proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali non superiori alla soglia di 400 mila euro. Più nel dettaglio, l’articolo 4 modifica l’articolo 1 della legge n. 398 del 1991, al fine di coordinare l’ambito soggettivo di applicabilità del regime agevolativo ivi previsto con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 28 febbraio 2021, n. 36, che ha disposto il riordino e la riforma della disciplina in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e in materia di lavoro sportivo, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86. In particolare, la lettera a) della norma conferma espressamente l’estensione del regime agevolativo previsto in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, anche per le società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recependo il principio già previsto a legislazione vigente per mezzo del rinvio normativo di cui all’art. 90, comma 1, della legge n. 289/2002 e di quanto disposto dal citato D.Lgs. n. 36 del 2021, in materia di sport. La lettera b), inoltre, provvede all’aggiornamento della misura del plafond dei proventi commerciali pari attualmente ad euro 400.000 per effetto dell’art. 90, comma 2, della stessa legge n. 289 del 2002.

 

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA

 

Capo I – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Articolo 5 (Modifiche all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

L’articolo 5 reca delle modifiche alla disciplina delle sopravvenienze attive, al fine di aggiornare, nell’ambito delle procedure volte alla risoluzione dello stato di crisi o di insolvenza dell’impresa, le fattispecie di riduzione dei debiti non imponibili ai fini IRES. L’intervento nel sostituire l’articolo 88, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ne adegua, integrandolo, il dettato normativo con il riferimento ai nuovi strumenti di regolazione della crisi, così come individuati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Tale adeguamento si rende necessario, poiché l’attuale disciplina fiscale, in particolare, in materia di tassazione delle sopravvenienze attive conseguenti alle riduzioni dei debiti dell’impresa derivanti dall’accesso alle procedure di gestione della crisi, nell’escludere, totalmente o parzialmente, l’imponibilità, fa riferimento unicamente agli istituti preesistenti al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e non a quelli successivamente introdotti dal Codice. La modifica normativa ha tuttavia mantenuto i richiami agli istituti della legge fallimentare, in considerazione della sua ultrattività per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Inoltre, mediante l’intervento di cui all’articolo 5 si è al contempo proceduto a un adeguamento terminologico e all’aggiornamento di un riferimento normativo.

 

TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

 

Capo I – Revisione della disciplina della detrazione

Articolo 6 (Modifiche alla disciplina della rettifica della detrazione)

L’articolo 6 abroga una disposizione in materia di rettifica della detrazione dell’IVA. Ciò – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – al fine di eliminare una previsione ridondante rispetto al contenuto complessivo dell’articolo, che già regola in modo compiuto il meccanismo della rettifica della detrazione. La novella modifica l’articolo 19-bis.2 del DPR n. 633 del 1972, che riguarda la disciplina della rettifica della detrazione dell’IVA, abrogando il comma 3. L’intervento mira a semplificare il testo normativo, eliminando una disposizione che di fatto riproduce quanto già compiutamente previsto nei commi 1 e 2 del medesimo articolo, in relazione alla disciplina del meccanismo della rettifica della detrazione per i beni e servizi utilizzati, in tutto o in parte, per operazioni che danno diritto a una detrazione diversa da quella inizialmente operata. L’abrogazione del comma consente quindi di razionalizzare il testo legislativo senza modificare il trattamento fiscale, ma eliminando un elemento di possibile confusione.

Articolo 7 (Modifiche alla disciplina della detrazione per gli Enti non commerciali)

L’articolo 7 stabilisce che per i soggetti che svolgono attività economica in via non esclusiva l’IVA sugli acquisti, anche intracomunitari, e le importazioni di beni e servizi in parte destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività economica, è detraibile esclusivamente per la quota imputabile a tale attività economica. La disposizione sostituisce integralmente l’articolo 19-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, con l’obiettivo di rendere la disciplina del diritto alla detrazione IVA per i soggetti che svolgono sia attività economiche che attività non rilevanti ai fini IVA (enti non commerciali, pubblici e privati) più aderente, dal punto di vista formale, ai principi stabiliti dalla normativa nazionale e dalla giurisprudenza unionale. Anche in questo caso, non vi è modifica sostanziale alla normativa vigente, ma un miglioramento formale e sistematico della chiarezza normativa.

Capo II – Disposizioni di armonizzazione della disciplina nazionale alla normativa unionale e ai principi fissati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea

Articolo 8 (Modifiche alle definizioni di prestatore di servizi di pagamento, servizio di pagamento e operazione di pagamento di cui all’articolo 40-bis del Testo unico IVA)

L’articolo 8 interviene sulle norme del Testo unico IVA relative alla conservazione e trasmissione dei dati sugli acquisti transfrontalieri da parte dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, esclude dalla definizione di prestatore di servizi di pagamento la BCE, le banche centrali e i soggetti pubblici, mentre vi include gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, nonché banche e Poste italiane S.p.a., quando prestano servizi di pagamento. Inoltre, l’articolo in esame ridefinisce anche il servizio di pagamento e le operazioni di pagamento. Più nel dettaglio la novella proposta apporta modifiche all’articolo 40-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di ridefinire in modo più puntale il perimetro di alcune definizioni ivi contenute, nell’ottica di una piena attuazione all’articolo 243-bis della direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA).

In particolare, interviene sulle definizioni di:

  • «prestatore di servizi di pagamento», contenuta nella lettera a), comma 1, dell’articolo 40-bis, da un lato, escludendo dalla definizione la BCE e le banche centrali nonché le pp.aa., a cui la formulazione previgente sembrava potersi estendere e, dall’altro, ricomprendendo nella stessa definizione i soggetti esenti di cui all’articolo 114-sexiesdecies, del D.Lgs. n. 385 del 1993, che ha di fatto recepito l’articolo 32 della direttiva (UE) 2015/2366;
  • «servizio di pagamento», prevista dalla lettera b), comma 1, dell’articolo 40-bis, in quanto nella versione originaria, tale definizione risultava più ampia di quella fornita dalla direttiva (UE) 2020/284, ricomprendendo anche le operazioni deposito e prelievo di contanti nonché i servizi di disposizione del pagamento e i servizi di informazione sui conti. È stato, inoltre, aggiornato il riferimento normativo contenuto nella citata lettera b) a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 218 del 2017;
  • «operazione di pagamento», di cui alla lettera c), comma 1, del citato articolo 40-bis, sostituendo la definizione ivi contenuta con una nuova che tiene conto delle esclusioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, 11, e vi ricomprende anche la rimessa di denaro come definita dall’articolo 1, comma 1, lett. n), dello stesso decreto legislativo n. 11 del 2010.

Articolo 9 (Non imponibilità IVA dei servizi di trasporto resi a intermediari dell’esportatore, del titolare del regime di transito, dell’importatore, del destinatario dei beni o dello spedizioniere)

L’articolo 9 estende il regime della non imponibilità IVA ai servizi di trasporto internazionale resi all’esportatore, al titolare del regime di transito, all’importatore, al destinatario dei beni o al prestatore dei servizi di spedizione, ivi inclusi i servizi doganali, anche se svolti da intermediari. L’articolo apporta modifiche all’articolo 9, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di superare dubbi interpretativi e adeguare la normativa nazionale alla sentenza della CGUE sentenza 8 novembre 2018, C-495/17, (Cartrans Spedition SRL), la quale stabilisce che l‘esenzione per il trasporto di merci esportate dovrebbe applicarsi lungo l’intera catena di fornitura. In particolare, estende il regime di non imponibilità previsto per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali alle operazioni rese da intermediari, che, a legislazione vigente, secondo l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle entrate, sono invece soggette all’IVA.

Capo III – Abrogazioni

Articolo 10 (Abrogazione comma 151 della legge di bilancio 2023)

L’articolo 10 abroga l’articolo 1, comma 151, della legge n. 197 del 2022, il quale dispone che: «Il soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.». L’abrogazione è prevista in considerazione dell’evoluzione del quadro normativo e, in particolare, della emanazione del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, di recepimento della Direttiva UE 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (c.d. DAC 7), in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che prevede l’obbligo per i gestori di piattaforme di trasmettere all’Agenzia delle entrate dati e informazioni relativi, tra gli altri, alle vendite di beni effettuate da venditori, che siano persone fisiche o entità, nei confronti di soggetti passivi IVA e non. Poiché gli obblighi comunicativi previsti dalla Direttiva DAC 7 includono anche quelli previsti dell’articolo 1, comma 151, della legge di Bilancio 2023, l’abrogazione di quest’ultima disposizione appare opportuna anche al fine di evitare ulteriori adempimenti comunicativi a carico delle imprese in considerazione della pubblicazione sulla GUUE Serie L del 25 marzo 2025 del pacchetto “VIDA” (VAT in the Digital Age), che intende modernizzare il sistema IVA europeo mediante regole comuni in ambito digitale e per consentire la verifica incrociata dei dati e accrescere la capacità di controllo delle amministrazioni fiscali.

Articolo 11 (Entrata in vigore)

L’articolo 11 disciplina l’entrata in vigore. In particolare, si prevede che il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Link al Testo dell’atto trasmesso (Atto n. 295) alle commissioni parlamentati, della Relazione illustrativa, della relazione tecnica, dell’analisi tecnico-normativa (ATN) e dell’analisi di impatto della regolazione (AIR)

 




Redditi da co.co.co. sportive. In una circolare Inps chiarito l’impatto le regole sul “cumulo” (divieto) delle prestazioni (su pensioni, APE, indennizzo)

Con la circolare n. 127 del 22 settembre 2025, l’Inps ha fornito indicazioni in merito alle misure previdenziali previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, emanato in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, come modificato e integrato dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, che ha riordinato e riformato le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Nella circolare in chiaro l’impatto le regole di cumulo delle prestazioni (su pensioni, APE, indennizzo) per i redditi da co.co.co. sportive.

La circolare riepiloga le principali regole per determinare il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici a carico del FPSP.

In particolare:

  • fissa l’annualità minima di contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) utile per il diritto alla pensione in 260 contributi giornalieri;
  • descrive i rapporti tra la contribuzione FPSP e la contribuzione versata presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e la Gestione autonoma coltivatori diretti mezzadri e coloni;
  • definisce la contribuzione utile ai fini della pensione di vecchiaia anticipata;
  • illustra le disposizioni in materia di pensioni in regime internazionale, applicabili ai lavoratori iscritti al FPSP;
  • definisce il massimale giornaliero di retribuzione pensionabile e il massimale imponibile;
  • specifica i riferimenti normativi per i diversi trattamenti pensionistici erogati dal Fondo (pensione di vecchiaia anticipata per lavoratori già iscritti al FPSP al 31 dicembre 1995, pensione di vecchiaia, pensione anticipata, assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità, pensione ai superstiti, pensione supplementare, supplemento di pensione).

Negli allegati, inoltre, riepilogate le categorie di lavoratori iscritti al FPSP e i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per gli iscritti al Fondo ante e post 31 dicembre 1995 (allegato n. 1). Gli allegati n. 2 e n. 3 illustrano, rispettivamente, gli schemi riepilogativi della contribuzione utile a pensione nel Fondo per gli iscritti ante e post 1° gennaio 1996, e alcuni esempi relativi all’applicazione della normativa di riferimento.

 

 

Riforma previdenziale per i lavoratori sportivi: operative le nuove disposizioni

Comunicato stampa Inps del 23 settembre 2025

 

A seguito della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 36/2021, e dalle successive modifiche del decreto legislativo n. 163/2022, l’INPS ha pubblicato nella giornata di ieri la circolare 127/2025, che definisce le modalità di applicazione delle nuove norme previdenziali per il settore dello sport.

Il provvedimento stabilisce che tutti i lavoratori sportivi subordinati, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, siano iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), già Fondo Pensione Sportivi Professionisti.

Nei casi previsti dal Legislatore, puntualmente indicati nella circolare, possono accedervi inoltre i lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi.

Tra le novità più interessanti vi è il riconoscimento di alcune categorie professionali, quali:

  • atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici, direttori di gara;
  • altri tesserati che svolgono, a titolo oneroso, mansioni indispensabili allo svolgimento dell’attività sportiva, secondo i regolamenti delle singole discipline

Le nuove disposizioni introdotte dal Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi mirano a creare criteri uniformi per la maturazione dei diritti pensionistici. In particolare, l’annualità contributiva viene calcolata sulla base di 260 giornate lavorative. Inoltre, è prevista la possibilità di valorizzare i periodi contributivi maturati in altre gestioni previdenziali o all’estero, grazie agli strumenti di cumulo e totalizzazione. INPS precisa altresì che, per i soggetti già iscritti al Fondo prima del 1996, restano confermate le norme di raccordo con i regimi preesistenti.

Per quanto riguarda il calcolo della pensione e le prestazioni correlate, le regole variano in base all’anzianità contributiva.

Per i lavoratori con contributi maturati entro il 31 dicembre 1995 non vi sono modifiche: il calcolo delle pensioni resta conforme alle disposizioni già vigenti, come indicato nella circolare n. 17/2019.

Diversamente, per chi ha iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre 1995 o si è iscritto al Fondo a partire dal 1° luglio 2023, il diritto alla pensione e il relativo importo vengono determinati secondo il sistema contributivo previsto dalla legge n. 335/1995.

Il FPSP assicura un ampio ventaglio di prestazioni pensionistiche, tra cui la pensione di vecchiaia e anticipata, l’assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità, la pensione ai superstiti, la pensione supplementare e il supplemento di pensione.

“La riforma previdenziale per i lavoratori sportivi – afferma il Presidente dell’INPS, Gabriele Fava – segna un cambio di passo che va oltre il perimetro delle regole. Con la circolare 127/2025, infatti, l’Istituto rende operativo un sistema capace di garantire parità di trattamento e tutele uniformi, restituendo dignità e riconoscimento a chi vive di sport. Lo sport non è solo competizione o spettacolo: è salute, disciplina, educazione, crescita sociale. È un motore di benessere collettivo, ed è per questo che meritava finalmente un impianto previdenziale all’altezza del suo valore”.

“Con questa riforma – conclude Fava – lo Stato dice con chiarezza che chi lavora nello sport ha finalmente tutele solide e un futuro previdenziale certo. L’INPS è al servizio di questa visione: un Paese che cresce quando mette al centro il lavoro, la tutela delle persone e la forza generativa dello sport come bene comune”.