Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2025. Brevi sui provvedimenti approvati in tema di Fisco, incentivi alle imprese e Terzo settore

Il Consiglio dei Ministri riunitosi giovedì 20 novembre 2025 ha licenziato una serie misure con impatto diretto su investimenti, transizione energetica e disciplina fiscale. Di seguito il quadro dei provvedimenti adottati.

 

Decreto-legge “Investimenti ed Energia da Fonti Rinnovabili”

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di investimenti e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le norme introdotte intervengono in materia di crediti d’imposta del Piano Transizione 5.0. al fine di incentivare le imprese che investono in beni strumentali che permettano una riduzione dei consumi energetici.

Inoltre, si apportano modifiche alle norme relative alle modalità di individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

 

Terzo settore, crisi d’impresa, Sport e IVA – Decreto legislativo (esame definitivo)

 

Su proposta del Ministro Giancarlo Giorgetti, il Governo ha approvato in via definitiva il decreto legislativo attuativo della delega fiscale (legge 111/2023). Tra gli interventi più rilevanti figura la proroga al 2036 dell’entrata in vigore degli obblighi IVA relativi agli enti del Terzo settore. La proroga garantisce continuità gestionale agli enti del Terzo Settore non commerciali, preservando il regime agevolato e la non imposizione fino all’entrata in vigore piena delle nuove regole.

 

Decreto Correttivo-Ter della Riforma Fiscale

 

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo contenente interventi su:

  • IRPEF e IRES – armonizzazioni, adeguamenti tecnici e modifiche puntuali;
  • FISCALITÀ INTERNAZIONALE – aggiornamenti alle norme anti-abuso e ai meccanismi di tassazione estera;
  • IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – adeguamenti sistematici;
  • IMPOSTA DI REGISTRO – razionalizzazione delle disposizioni applicative;
  • STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – modifiche conseguenti alla revisione della disciplina tributaria;
  • SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI – aggiornamento dei testi unici;
  • TRIBUTI ERARIALI MINORI E GIUSTIZIA TRIBUTARIA – misure di coordinamento e ottimizzazione;
  • VERSAMENTI E RISCOSSIONE – interventi sulla funzionalità dei processi e sui flussi procedurali.

Si tratta di un blocco normativo di natura prevalentemente correttiva e sistematica, destinato ad allineare la disciplina ai principi della delega fiscale.

 

Approvazione del “Codice degli incentivi”

 

In attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b) della legge 160/2023, è stato approvato in via definitiva il decreto legislativo recante il nuovo Codice degli incentivi.

Il decreto legislativo si fonda su tre pilastri – digitalizzazione, semplificazione e trasparenza – e disciplina in modo organico tutte le fasi delle misure di sostegno: dalla programmazione alla progettazione, dall’attuazione alla pubblicità, fino alla valutazione dei risultati.

Elemento centrale della riforma è il potenziamento degli strumenti digitali già incardinati presso il Mimit, a partire dalla piattaforma “Incentivi.gov.it” e dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, che costituiranno il nucleo del nuovo “Sistema incentivi Italia”.

Il Codice introduce inoltre il bando-tipo, per uniformare i principali contenuti dei procedimenti, e istituisce il Tavolo permanente degli incentivi, quale sede stabile di coordinamento tra Stato e Regioni.

Il testo è stato definito dopo un ampio confronto istituzionale con le amministrazioni centrali, la Conferenza Stato-Regioni, il Consiglio di Stato e il Parlamento, i cui contributi sono stati recepiti nella versione finale. Il Codice entrerà in vigore il primo gennaio 2026.

Il Codice:

  • razionalizza il quadro degli incentivi statali,
  • introduce criteri uniformi di accesso, monitoraggio e valutazione,
  • mira a ridurre la frammentazione normativa,
  • supporta la trasparenza degli strumenti di sostegno alle imprese.

 

Inoltre, il decreto introduce, all’articolo 10, il principio di parità tra lavoratori autonomi e imprese nelle richieste di incentivi. Nei bandi compatibili, i lavoratori autonomi potranno partecipare alle stesse condizioni previste per le piccole e medie imprese, escludendo i requisiti non pertinenti alla loro attività. I bandi definiranno disposizioni specifiche per garantire un accesso effettivo e non discriminatorio.

 

 

 

 

 




Proroga al 2036 delle norme sull’IVA per il Terzo Settore. Le dichiarazioni del Sottosegretario Mantovano

La proroga al 2036 delle norme sull’IVA per il Terzo Settore, approvata oggi (giovedì 20 novembre 2025), dal Consiglio dei ministri, è un risultato positivo e concreto. Il confronto con la Commissione europea ha permesso di riconoscere la specificità delle prestazioni che gli enti benefici svolgono nei confronti dei propri associati.

Questo rinvio assicura la necessaria continuità operativa e la semplificazione degli adempimenti burocratici per una vasta platea di associazioni, tutelando efficacemente la loro missione sociale.

Si è raggiunta una soluzione che garantisce stabilità al Terzo Settore, preservando il suo ruolo essenziale nel tessuto sociale della Nazione.

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 25 del 2025

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Gli approfondimenti

 

Ancora qualche ultimo tassello e la “narrazione” della nuova L. n. 212/2000 è quasi pronta: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

L’abuso del diritto tra legge, prassi ministeriale e giurisprudenza
di Marco Orlandi

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

 

Sopravvenienze attive – Esercizio di competenza

 

Sopravvenienze attive da sentenza: l’anno di tassazione è quello del deposito, non quello del passaggio in giudicato (a condizione che l’efficacia esecutiva della sentenza non sia sospesa)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 13361 del 20 maggio 2025: «IMPOSTA SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Sopravvenienze attive – Riconoscimento di credito (o disconoscimento di un debito preesistente) in sede giudiziale – Esercizio di competenza – Individuazione – Art. 109, D.P.R.  n. 917 del 1986 – Anno d’imposta di deposito della sentenza – Limiti – Rilevanza della sospensione dell’efficacia esecutiva (artt. 283 e 373 c.p.c.) ai fini del differimento della tassazione – Art. 88, comma 1, D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Motivazione del provvedimento di riclassamento

 

Riclassamento per microzona: la Cassazione alza l’asticella sulla motivazione degli avvisi

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 17352 del 27 giugno 2025: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – ACCERTAMENTO CATASTALE – Riclassamento catastale per microzona – Revisione parziale del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. 30/12/2004, n. 311 – Motivazione del provvedimento di riclassamento attributivo della classe e della rendita catastale – Microzone comunali “anomale” – Significativo scostamento del rapporto tra valori medi di mercato e valori medi catastali rispetto all’insieme delle microzone comunali – Natura perequativa e di massa della procedura – Distinzione rispetto alla revisione puntuale per mancato aggiornamento o palese incongruità ex art. 3, comma 58, L. n. 662/1996 e rispetto al riclassamento d’ufficio ex art. 1, comma 336, L. n. 311/2004 – Avviso di riclassamento catastale – Onere di motivazione “bifasica” – Necessità di giustificare sia il presupposto generale di incremento dei valori nella microzona sia la concreta ricaduta sul singolo immobile – Obbligo di tener conto, oltre al fattore posizionale, delle caratteristiche edilizie del fabbricato e della specifica unità immobiliare ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 23/03/1998, n. 138 – Insufficienza dei soli richiami allo scostamento medio della microzona o a formule generiche di rivalutazione del contesto – Nullità dell’avviso carente di indicazione degli elementi concreti della microzona e delle ragioni specifiche del nuovo classamento – Art. 1, comma 335, L. 30/12/2004, n. 311 – Artt. 2, 8 e 9, D.P.R. 23/03/1998, n. 138 – Art. 7, L. 27/07/2000, n. 212»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Errore che incide sull’obbligazione tributaria – Emendabilità in giudizio

 

Emendabilità, CU/770 contestabili, 730 integrabile e F24 rettificabile: tre Corti di giustizia e un’ordinanza della Cassazione che rafforzano la centralità del rapporto d’imposta

 

Emendabilità della dichiarazione e doppia imposizione: il contribuente può correggere in giudizio gli errori dichiarativi e ottenere il rimborso delle imposte versate due volte

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia – Sezione I – Sentenza n. 1621 del 3 luglio 2025: «DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Principio di generale emendabilità – Integrativa ex art. 2 D.P.R. n. 322/1998 e istanza di rimborso ex art. 38 D.P.R. n. 602/1973 – Tutela giurisdizionale più ampia – Opposizione alla maggiore pretesa anche solo in sede contenziosa • DICHIARAZIONI FISCALI -ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Controlli formali – Errore “dichiarativo” che determina doppia imposizione – Versamento in sede di controllo su somme già assoggettate a ritenuta – Somme ripetibili in giudizio – Restituzione dell’indebito»

 

Emendabilità del 730: il quadro RT non è autonomo. Correzioni ammesse anche in giudizio

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia – Sezione XIX – Sentenza n. 1953 del 29 agosto 2025: «DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Imposte sui redditi – Modello 730 -Natura – Quadro RT non “dichiarazione autonoma” – Emendabilità/integrazione – Possibile recupero di plus/minusvalenze con integrativa o in giudizio – Art. 2, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Emendabilità in sede contenziosa – Opposizione alla maggiore pretesa per errori di fatto o di diritto – Indipendenza dalle decadenze amministrative – Art. 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 22/07/1998, n. 322 • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Dichiarazione integrativa -Presupposto della tempestiva presentazione della dichiarazione originaria – Ammissibilità anche se incompleta o inesatta – Art. 2, comma 8, D.P.R. 22/07/1998, n. 322 • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Integrativa per correzione di errori parziali – Valorizzazione della buona fede del contribuente – Principio di leale collaborazione – Art. 10, della L. 27/07/2000, n. 212 • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Doppio canale di tutela: (i) dichiarazione integrativa; (ii) deduzione dell’errore direttamente in giudizio se incide sull’obbligazione tributaria – Opposizione giudiziale alla maggiore pretesa – Deducibilità sempre degli errori dichiarativi (fatto/diritto) – Il diritto alla giusta tassazione nasce dalla legge e non dalla dichiarazione • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Quadri omessi (RT/RW) – Integrazione ammessa se l’originaria è tempestiva – Non integra omessa dichiarazione • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Prevalenza della sostanza sulla forma – Minusvalenze 2015-2016 riportate al 2017 -Irrilevanza dell’uso non corretto del modello (730 e non Unico Pf) – Rigetto dell’appello dell’Ufficio»

 

Emendabilità in giudizio dei dati CU/770: il contribuente/sostituito può correggere gli errori e contestare le risultanze del sostituto per ottenere l’annullamento o la riduzione della cartella

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Campobasso – Sezione II – Sentenza n. 301 dell’8 agosto 2025: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Dichiarazioni fiscali – Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d’imposta – Principio di generale emendabilità – Correzione degli errori di fatto o di diritto anche in sede contenziosa – Sostituto e sostituito d’imposta – Certificazione Unica e modello 770 – Valore probatorio non vincolante nei confronti del sostituito – Possibilità per il contribuente di contestare e modificare in giudizio i dati indicati dal sostituto, anche in sede di opposizione alla cartella di pagamento – Sostituto e sostituito d’imposta – Certificazione unica (CU) e modello 770 – Valore probatorio – Facoltà del sostituito di contestare i dati in sede di opposizione alla cartella – Rilevanza probatoria del verbale di conciliazione da dove si desume l’importo percepito contribuente – Art. 4, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Riforma della disciplina di determinazione dei redditi di lavoro autonomo

 

Contributi in conto impianti ai professionisti e principio di onnicomprensività: riduzione del costo fiscalmente riconosciuto se contestuali; sopravvenienza attiva e rideterminazione delle quote di ammortamento se il contributo arriva in periodi d’imposta successivi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 277 del 3 novembre 2025: «IMPOSTE SUI REDDITI – Determinazione del reddito di lavoro autonomo – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo – Introduzione dal 2024 del principio di onnicomprensività – Spese relative ai beni mobili e immobili – Contributo in conto impianti incassato da un professionista – Rilevanza in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni a cui afferiscono, con la conseguente rideterminazione delle quote di ammortamento – Se il contributo è stato percepito in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato acquistato il bene strumentale necessità di rilevare, nel periodo di imposta in cui sono incassati i contributi, una sopravvenienza attiva – Caso di specie – Tassazione come sopravvenienza attiva nel 2025 della parte di contributo riferita agli ammortamenti già effettuati negli anni 2022-2024 – Art. 54, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 54-quinquies, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 5, del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192»

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Verifiche fiscali e principi Cedu

 

Le verifiche fiscali all’indomani della sentenza “Italgomme”: il nuovo articolo 12 dello Statuto del Contribuente

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 12 novembre 2025

 

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PEC degli amministratori: cosa cambia dopo il D.L. n. 159/2025 e la nota Unioncamere | Per le società di persone nessun nuovo adempimento

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante: «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile», in vigore dal 31 ottobre 2025, è intervenuto sul discusso obbligo di domicilio digitale degli amministratori introdotto dalla legge di Bilancio 2025, restringendo la possibilità di utilizzare la PEC dell’impresa come “domicilio digitale” dell’amministratore.

Ora con nota del 10 novembre, Unioncamere fornisce i primi chiarimenti sulle novità introdotte. Con il citato documento interpretativo l’Unione Italiana delle Camere di Commercio evidenzia che l’obbligo di comunicazione al Registro delle imprese, a decorrere dal 31 ottobre 2025, non grava più indistintamente su tutti i componenti dell’organo amministrativo, ma si concentra solo su amministratore unico, amministratore delegato o – in assenza di quest’ultimo – Presidente del Consiglio di amministrazione; si tratta quindi di un perimetro soggettivo circoscritto alle società di capitali, società consortili e cooperative, con esclusione degli amministratori di società di persone e di chi riveste cariche diverse (ad es. consiglieri o presidenti di comitati) . Unioncamere chiarisce, inoltre, che il domicilio digitale dell’amministratore deve essere univoco e non può coincidere con quello dell’impresa presso cui la carica è esercitata.

Sul piano operativo, per nuove nomine o conferme la PEC va indicata contestualmente al deposito della relativa pratica: in mancanza, l’ufficio sospende l’istanza fino all’integrazione con il domicilio digitale; per le cariche già in essere al 31 ottobre 2025, la comunicazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2025. L’obbligo di comunicazione è formalmente in capo all’impresa e si assolve per uno solo dei tre soggetti individuati dalla norma (A.U., A.D. o Presidente del CDA in assenza dell’A.D.).

 

 

Quanto alle conseguenze sanzionatorie, il mancato adempimento comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 16, comma 6-bis, D.L. n. 185/2008 (conv. con mod. dalla L. n. 2/2009) ovvero della sanzione ex art. 2630 c.c. raddoppiata, con forbice da 206 a 2.064 euro.

Sul fronte dei costi amministrativi, è prevista l’esenzione da diritti di segreteria e imposta di bollo quando si presenta la sola comunicazione del domicilio digitale per uno dei soggetti obbligati; restano invece dovuti diritti e bollo nelle pratiche di nuove nomine/rinnovi (secondo la disciplina dell’adempimento principale) e per le comunicazioni facoltative riferite ad altri soggetti con cariche societarie.

In chiusura, la nota richiama un’avvertenza: nel caso in cui pervenga una domanda di iscrizione di nuova società o una domanda di iscrizione della nomina/conferma alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione e non venga contestualmente presentata la domanda di iscrizione del domicilio digitale per uno degli amministratori, l’ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione.

 

Società di persone: ci sono obblighi aggiuntivi?

 

Secondo la nota Unioncamere, non sussiste l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il domicilio digitale (PEC) dell’amministratore per le società di persone (S.n.c., S.a.s., società semplice). La misura modificata dall’articolo 13 del D.L. n. 159/2025 riguarda infatti solo gli amministratori che, nelle società di capitali, società consortili e cooperative, ricoprono la carica di amministratore unico, amministratore delegato o – in assenza dell’A.D. – Presidente del CdA; gli amministratori di società di persone sono esclusi dall’obbligo.

Resta ferma, invece, la regola generale per cui il domicilio digitale dell’impresa (cioè la PEC della società come soggetto iscritto) deve essere iscritto e mantenuto attivo: la novità Unioncamere non incide su questo piano, ma si limita a chiarire che la PEC personale dell’amministratore va comunicata solo nei casi e per le cariche sopra elencate, non nelle società di persone.

In sintesi: per le società di persone nessun nuovo adempimento sulla PEC degli amministratori; rimane solo la corretta gestione del domicilio digitale dell’impresa già iscritto al Registro.

 

La novella introdotta:

 

Si riporta il testo dell’art. 13 del Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, ai commi 3 e 4 così dispone: «3. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «nonché agli amministratori» sono sostituite dalle parole «nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione»;

b) dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: «Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico.»

4. In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale di cui al comma 5 si applica l’articolo 16 comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

 

Link alla nota di Unioncamere sulle nuove regole per la comunicazione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società

(Link esterno: https://www.unioncamere.gov.it/sites/default/files/articoli/2025-11/Comunicato_pec_amministratori_7112025_0.pdf)




Bonus elettrodomestici, pubblicato il decreto: domande al via dal 18 novembre alle 7:00

Online il Decreto direttoriale del 12 novembre 2025 che apre ufficialmente la fase per le istanze dei consumatori relative al contributo “Bonus elettrodomestici”.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 7:00 di martedì 18 novembre 2025.

I consumatori potranno presentare l’istanza di concessione del contributo elettrodomestici ed accedere alla Piattaforma informatica mediante l’app IO oppure tramite l’interfaccia applicativa resa disponibile attraverso il link: https://bonuselettrodomestici.it/utente.

 

Attenzione: il contributo non può essere cumulato con altre agevolazioni, nonché con altri benefici, anche di tipo fiscale, riferiti agli stessi costi ammissibili. L’agevolazione sarà fruibile da ciascun nucleo familiare «rispettando l’ordine temporale di presentazione delle istanze e il suo riconoscimento è subordinato all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie» (“Click day” di fatto).

 

 

Cos’è

 

Un voucher pensato per incentivare la sostituzione di un elettrodomestico con un modello ad alta efficienza energetica, favorendo sostenibilità e transizione energetica. Il contributo copre fino al 30% del prezzo di acquisto con tetti massimi di:

  • 100 euro per nucleo familiare;
  • 200 euro per nuclei con ISEE < 25.000 euro annui.

È previsto un solo bonus per famiglia anagrafica.

 

Requisiti principali

 

Un solo elettrodomestico agevolabile per famiglia anagrafica (beneficiario maggiorenne), tramite voucher da spendere presso il venditore.

Ammessi solo prodotti ad elevata efficienza di cui all’art. 3 del DM 3 settembre 2025 (es. lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni, piani cottura), distinti per categoria.

Obbligo di consegna al venditore di un elettrodomestico usato della stessa tipologia e di classe energetica inferiore, che sarà avviato a corretto smaltimento/riciclo.

 

Come presentare domanda (dal 18/11, ore 7:00)

 

  • Accedere con SPID/CIE all’app IO oppure al sito https://bonuselettrodomestici.it
  • Seguire la procedura guidata per la richiesta del voucher e scegliere il venditore aderente.
  • Utilizzare il voucher in fase di acquisto presso il punto vendita/portale aderente.

 

Contesto

 

La fase per i produttori e i venditori si è aperta a ottobre; con il decreto odierno arriva il via libera ai consumatori per la presentazione delle istanze.

 

Per maggiori informazioni (link al sito internet istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – MIMIT)

 

Link al testo del Decreto direttoriale 12 novembre 2025 – Contributo elettrodomestici. Termini di apertura
Il decreto direttoriale 12 novembre 2025 indica i termini di apertura dei termini per le istanze, da parte degli utenti finali, relative al contributo (“bonus”) elettrodomestici.

Link al testo del Decreto direttoriale 22 ottobre 2025 – Bonus elettrodomestici. Modalità di richiesta, concessione ed erogazione – Allegato 1 – Linee guida – Allegato 2 – Informativa privacy

Contributo (“bonus“) elettrodomestici

FAQ – Risposte alle domande frequenti sul Bonus Elettrodomestici

 




Credito d’imposta ZES Unica 2025: le ultime risposte AE e perché tutto ruota al 15 novembre 2025

L’Agenzia delle Entrate, con due risposte  ad interpelli ha assestato due tasselli interpretativi chiave sul credito d’imposta ZES Unica proprio in vista della comunicazione integrativa (finestra 18 novembre – 2 dicembre 2025):

 

Quando si misura la “dimensione” d’impresa ai fini dell’intensità d’aiuto;

Come calcolare il limite del 50% sulla componente immobiliare nei progetti “misti”.

 

Il tutto con un punto fermo: gli investimenti vanno realizzati entro il 15 novembre 2025 per poter confermare il credito prenotato con la comunicazione “originaria” (invio 31 marzo – 30 maggio 2025).

 

Dimensione d’impresa: il fotogramma che conta è quello della comunicazione integrativa

 

Con la Risposta n. 168/2025, l’Agenzia chiarisce che la dimensione d’impresa) si verifica al momento dell’invio della comunicazione integrativa, a prescindere da quanto indicato nella comunicazione originaria. Tradotto: se nel frattempo, con l’approvazione del bilancio 2024, l’impresa “diventa grande”, si applicano le percentuali da grande nella fase integrativa.

 

Investimenti “misti”: immobili agevolabili solo entro il 50% dell’investimento complessivo

 

La Risposta n. 183/2025 ribadisce e dettaglia il principio: nei progetti che combinano beni mobili e immobili, la componente immobiliare agevolabile è massimo pari alla metà del valore complessivo agevolato (e, in concreto, non può superare la componente non-immobiliare). Nel limite rientrano anche i costi accessori capitalizzabili (es. notaio, ampliamenti). Se l’investimento è solo immobiliare, niente credito.

 

 

 

Finestra di spesa (ZES 2025). Gli investimenti agevolabili devono essere ultimati entro il 15 novembre 2025

 

Comunicazione integrativa: da martedì 18 novembre a martedì 2 dicembre 2025, attestando l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre degli investimenti indicati nella comunicazione originaria. La mancata attestazione comporta decadenza.

 

In particolare, in forza del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’articolo 3 del Decreto del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR del 17 maggio 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 18/2024, pag. 855), l’investimento agevolabile deve essere effettuato, ai sensi dell’art. 109, comma 1 e 2, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), entro il 15 novembre 2025. Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), a prescindere dai principi contabili adottati.

A tal riguardo si ricorda che il richiamato comma 1 dell’articolo 109 del TUIR stabilisce, in linea generale, che le spese e gli altri componenti negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia, laddove nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, le spese e gli altri componenti negativi concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Il successivo comma 2 stabilisce che ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza:

«2. Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza:

a) (…) le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;

b) (…) le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;».

 

Pertanto, il costo di un bene oggetto di un investimento effettuato, secondo i criteri appena richiamati, oltre la data del 15 novembre 2025 non assume rilevanza ai fini della determinazione del credito d’imposta.

A tal riguardo va ricordato che ai fini del riconoscimento del credito, la disciplina distingue gli investimenti immobiliari da quelli non immobiliari. Nello specifico, è stabilito che, in relazione a ogni singolo progetto agevolabile, il valore della sua componente immobiliare non può essere superiore alla metà del valore complessivo del bonus richiesto. (Vedi supra).

In tale ipotesi, non rilevano agli effetti dell’ammissibilità al credito d’imposta del predetto costo neanche eventuali “ordini effettuati” e “acconti pagati” entro la predetta data del 15 novembre 2025, stante la mancanza nella disciplina agevolativa di una espressa previsione in tal senso (a differenza di quanto espressamente previsto in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063 della legge n. 178 del 2020).

 

Documentazione:

 

Credito ZES Unica 2025 e dimensione d’impresa: vale la data dell’integrativa (non della comunicazione originaria)

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 168 del 23 giungo 2025, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Credito d’imposta ZES Unica-Mezzogiorno e Credito “Transizione 5.0” – Requisito dimensionale dell’impresa: momento di individuazione ai fini della corretta misura del beneficio ZES Unica (verifica alla data di invio della comunicazione integrativa 2025, indipendentemente dalla comunicazione originaria) – Periodo agevolabile e adempimenti: investimenti da effettuare entro il 15 novembre 2025; comunicazioni “originaria” (31 marzo–30 maggio 2025) e “integrativa” (18 novembre-2 dicembre 2025) – Modelli approvati con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025 (prot. n. 25972) – Cumulo con “Transizione 5.0” e profili del cd. divieto di doppio finanziamento (competenza MEF-RGS, circ. n. 33/2021) – Rinvio sul dimensionamento ai fini di “Transizione 5.0” a MIMIT/GSE  – Art. 16, del D.L. 19/09/2023, n. 124, conv., con mod., dalla L. 13/11/2023, n. 162, come modificato dal comma 485 dell’art. 1 della L. 30/12/2024, n. 207 – D.M. 17/05/2024

 

Credito d’imposta ZES Unica: immobili agevolabili solo entro il 50% dell’investimento complessivo

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 183 dell’8 luglio 2025: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Credito di imposta ZES Unica-Mezzogiorno – Spese agevolabili – Investimento immobiliare – Chiarimenti su investimenti “misti” e limiti alla componente immobiliare – Limiti alla componente agevolata riferita all’acquisto di beni immobili strumentali (cd. componente immobiliare) – Rispetto a quella relativa all’acquisizione degli altri asset strumentali agevolati “non immobiliari” – Calcolo limite del 50% – Determinazione del valore della sua componente immobiliare (inclusi i costi accessori capitalizzabili), agevolata, che non può essere superiore alla metà (ossia, al 50%) del valore complessivo dell’investimento agevolato – Criterio – Art. 16, del D.L. 19/09/2023, n. 124, conv., con mod., dalla L. 13/11/2023, n. 162, come modificato dal comma 485 dell’art. 1 della L. 30/12/2024, n. 207 – Art. 3, comma 5, del D.M. 17/05/2024»

 

Ultimo aggiornamento: marzo 2025

AGGIORNAMENTO DELLE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

 

Ultimo aggiornamento: 7 novembre 2025

AGGIORNAMENTO DELLE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

 

Vedi anche:

 

Speciale – Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica)

 

Credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica. La proroga per il 2025 e i nuovi modelli di comunicazione

Comunicazioni ZES Unica: tutti i modelli 2025 e le modalità di utilizzo del credito e dei controlli antimafia

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025, prot. n. 25972/2025: «Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica»

 

 

 




Transizione 5.0: Domande fino al 31 dicembre. Nuovo Piano operativo dal 1° gennaio, in piena continuità con l’attuale misura

Prosegue la presentazione dei progetti relativi a Transizione 5.0. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, nel fine settimana e nella giornata di ieri, risultano caricati sulla piattaforma GSE ulteriori 742 progetti, per un valore complessivo di 231.084.152,50 euro. Tali progetti si aggiungono ai 12.461 già conteggiati allo scorso 7 novembre, prima dell’annuncio dell’esaurimento delle risorse, per un ammontare complessivo di circa 2,9 miliardi di euro.

Per questi nuovi progetti, come già precisato dal Mimit nel comunicato stampa dello scorso 7 novembre, il Governo sta operando per reperire le risorse aggiuntive necessarie al soddisfacimento delle domande.

La presentazione dei progetti proseguirà fino al 31 dicembre e le richieste saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Dal 1° gennaio sarà invece operativo il nuovo Piano Transizione 5.0, in piena continuità operativa con l’attuale misura.

 

 

Il Mimit segnala infine che, dopo l’annuncio dell’esaurimento delle risorse di Transizione 5.0 dovuto all’elevata adesione delle imprese, si è registrata una forte accelerazione nella presentazione dei progetti relativi a Industria 4.0, con la prospettiva di un prossimo esaurimento anche delle risorse destinate a tale misura.

Transizione 4.0, pubblicato il contatore delle risorse residue

Su indicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), il GSE procederà a pubblicare il contatore delle risorse residue disponibili per il Piano Transizione 4.0.

Il contatore sarà consultabile al seguente link e verrà aggiornato quotidianamente in base alle comunicazioni pervenute.

 

Fonte sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) – https://www.mimit.gov.it 

 




Spese sanitarie e Sistema TS: pubblicato in Gazzetta il D.M. Mef per la cadenza di invio annuale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2025 il D.M. Mef 29 ottobre 2025 che modifica il D.M. 19 ottobre 2020 sulla trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (TS) e sostituisce il relativo Allegato B – Disciplinare tecnico.

 

 

Cosa cambia: 

 

La scadenza dell’invio diventa annuale

 

A decorrere dai dati 2025, i soggetti tenuti all’invio trasmettono al Sistema TS entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

 

Controlli formali (art. 36-ter D.P.R. n. 600/73)

 

Per le sole dichiarazioni selezionate centralmente dall’Agenzia delle Entrate, il Sistema TS rende consultabili ai dipendenti AE autorizzati i dati di dettaglio delle spese sanitarie/veterinarie quando il contribuente (o sostituto/intermediario) ha effettuato integrazioni o rettifiche in compilazione semplificata. Restano esclusi i dati per cui è stata esercitata opposizione.

 

 

Nuovo disciplinare tecnico

 

 

Il decreto ridefinisce modalità di accesso, tracciamento (log conservati per 5 anni), sicurezza e canali di cooperazione applicativa.

 

Per approfondire:

Link testo del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2025, recante: «Modifiche al decreto 19 ottobre 2020 e al relativo disciplinare tecnico allegato B, in materia di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2025 




IMU 2026: dal 12 novembre attiva “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale. Pubblicati il decreto 6 novembre 2025 e le Linee guida aggiornate

Il Mef comunica ai Comuni dell’apertura, a decorrere dal 12 novembre 2025, dell’applicazione informatica “Gestione IMU” per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU per l’anno d’imposta 2026. Contestualmente on-line il decreto 6 novembre 2025 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze e le Linee guida aggiornate.

 

 

 

Di seguito in testo del comunicato:

 

Link ai documenti:

Decreto Vice Ministro del 6 novembre 2025 e Allegato A

Il decreto del 6 novembre 2025 approva l’Allegato A (che sostituisce quello del 6 settembre 2024) aggiornando e integrando le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre differenziazioni delle aliquote all’interno delle fattispecie già individuate dal decreto 7 luglio 2023; le nuove condizioni si applicano dal 2026.  Resta esclusa la possibilità di differenziare le aliquote per abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del prospetto delle aliquote IMU

Le Linee guida illustrano l’uso dell’applicazione “Gestione IMU” per redigere la delibera con il Prospetto, che forma parte integrante della delibera stessa.

 

Comunicato Mef del 10 novembre 2025

 

Apertura ai comuni dell’applicazione informatica per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU per l’anno d’imposta 2026. Pubblicazione del decreto 6 novembre 2025 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze e delle linee guida aggiornate.

 

In considerazione delle esigenze emerse nel corso del primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, vale a dire l’anno d’imposta 2025, è stato adottato il decreto 6 novembre 2025 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – integrativo del decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze avente ad oggetto ”Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l’individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160” – con il quale è stato riapprovato l’Allegato A.

In particolare, tale Allegato A, che sostituisce il precedente, modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 6 settembre 2024.

L’applicazione informatica attraverso la quale elaborare e trasmettere il Prospetto per l’anno d’imposta 2026 sarà resa disponibile ai comuni, all’interno dell’apposita sezione denominata “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale, a decorrere dal giorno 12 novembre 2025.

Sono, altresì, pubblicate le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”, aggiornate con le modifiche apportate dal citato decreto 6 novembre 2025.

Si evidenzia che, in virtù dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in caso di mancata approvazione e pubblicazione nei termini di legge del Prospetto, si applicano le aliquote vigenti nell’anno precedente. Si ricorda, infine, che con riferimento ai comuni che, per l’anno d’imposta 2025, non hanno approvato e pubblicato un Prospetto secondo le modalità previste dalla legge, continueranno ad applicarsi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 767, ultimo periodo, della legge n. 160 del 2019, le aliquote di base sino a quando non approvino e pubblichino un primo Prospetto secondo dette modalità.




Mimit: esaurite le risorse Transizione 5.0 | Nuove prenotazioni ancora possibili fino al 31 dicembre: verranno gestite in ordine cronologico in caso di disponibilità di nuove risorse

Con decreto direttoriale pubblicato sul proprio portale in data 7 novembre 2025, il Mimit ha comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili per la misura Transizione 5.0.

Le risorse REPowerEU destinate alla misura, anche alla luce della revisione del PNRR attualmente in fase di approvazione a livello europeo, risultano infatti interamente assorbite dalle comunicazioni presentate dalle imprese.

Resta comunque garantita la possibilità di presentare nuove domande fino al 31 dicembre: le comunicazioni di prenotazione trasmesse a partire dal 7 novembre 2025 saranno considerate validamente depositate e daranno luogo al rilascio di una ricevuta.

 

Tali comunicazioni rimangono efficaci, previa verifica della correttezza dei dati e della completezza della documentazione.

In caso di nuova disponibilità finanziaria – derivante dallo scorrimento delle domande o dall’attivazione di ulteriori risorse – il gestore della piattaforma informerà le imprese secondo l’ordine cronologico di invio.

Link al testo del Decreto del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy, del Ministero delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2025 – “Transizione 5.0. Esaurimento risorse” 




Aiuti “de minimis” alle imprese. L’Inps aggiornati i moduli | Le indicazioni sui Regolamenti UE e sui nuovi massimali di aiuto alle imprese

Con il messaggio 6 novembre 2025, n. 3339, l’Inps fornisce le indicazioni sulle regole e i moduli aggiornati per gli aiuti di Stato di piccola entità (il regime “de minimis“), a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti comunitari che innalzano i massimali di aiuto concedibili.

 

Di seguito i massimali:

 

Norma de minimis: dispensa dalla notifica degli aiuti di Stato di modesto importo (dal 2024)

Regolamento (UE) 2023/2831 (settore generale): 300.000 euro (dal 1° gennaio 2024);

Il massimale di aiuto previsto è di 300.000 euro nell’arco di tre anni per impresa (o per impresa unica), in luogo dei 200.000 consentiti ai sensi della disciplina previgente. Il massimale si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’UE.

Quanto all’ambito di applicazione, il nuovo regolamento opera in tutti i settori, tranne specifiche eccezioni, tra le quali il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.

Il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura è incluso nell’ambito di applicazione del regolamento, a meno che l’importo degli aiuti in questione sia fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati, o a meno che – in caso di trasformazione dei prodotti agricoli – l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. (Cfr. art. 1 del nuovo Regolamento).

 

Aiuti de minimis per servizi di interesse economico generale (dal 2024)

Regolamento (UE) 2023/2832 (SIEG): 750.000 euro (dal 1° gennaio 2024);

 

Regolamento per settore della pesca e acquacoltura

Regolamento (UE) 717/2014 (pesca e acquacoltura): 40.000 euro (dal 25 ottobre 2023); (link Consolidated text)

 

Aiuti de minimis all’agricoltura

Regolamento (UE) 1408/2013 (settore agricolo): 50.000 euro (dal 16 dicembre 2024).

 

Per quanto riguarda gli aiuti concessi nel settore del trasporto merci su strada, è stato abrogato il massimale di 100.000 euro e si applica ora il massimale generale di 300.000 euro.

L’aiuto massimo è calcolato su un periodo di tre anni per la singola “impresa unica“.

 

Gli aiuti possono essere richiesti attraverso:

  • moduli telematici: per le agevolazioni gestite online, i moduli sul Portale delle Agevolazioni sono già stati aggiornati automaticamente;
  • moduli cartacei: per le agevolazioni che non hanno un modulo online (es. alcuni incentivi per chi assume percettori NASpI), bisogna usare il nuovo modulo di dichiarazione.

Il modulo di dichiarazione sugli aiuti “de minimis” è disponibile sul portale (modulo SC105).

 

 

Si ricorda che il Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, successivamente abrogato e rifuso nel Regolamento (UE) n. 2015/1588, ha consentito alla Commissione di adottare i regolamenti “de minimis”, con i quali la Commissione decide che taluni aiuti ivi indicati non soddisfano tutti i criteri di cui all’art. 107, par. 1, TFUE e li dispensa quindi dalla procedura di notifica ex ante, a condizione che tali aiuti, in un determinato arco di tempo, non superino un importo prestabilito per singola impresa.

I regolamenti “de minimis” vigenti sono il:

  • Regolamento 2831/2023/UE del 13 dicembre 2023, della Commissione, applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione primaria di prodotti agricoli della pesca e dell’acquacoltura, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030 (sono consentiti ulteriori sei mesi di ultrattività). Il nuovo regolamento si applica, comunque, anche agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2024) purché soddisfino tutte le condizioni ivi previste;
  • Regolamento(UE) 1408/2013, della Commissione, per le imprese del settore agricolo, modificato dal Regolamento (UE) 2023/2391 del 4 ottobre 2023;
  • Regolamento (UE) 717/2014, della Commissione, per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, modificato dal Regolamento (UE) 2023/2391 del 4 ottobre 2023;
  • Regolamento (UE) 2832/2023 del 13 dicembre 2023, della Commissione, per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) in qualsiasi settore, con talune eccezioni (tra le quali quello della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura)

 

Link al testo del Messaggio Inps del 6 novembre 2025, n. 3339, con oggetto: AIUTI DI STATO – Di piccola entità (il regime “de minimis”) – Nuovi Regolamenti (UE) “de minimis” che innalzano i massimali di aiuto concedibili – Aggiornamento dichiarazione “de minimis” per la richiesta di incentivi subordinati a tale regime – Modifiche in materia di massimale concedibile e triennio di riferimento




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 24 del 2025

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Gli approfondimenti

 

La rottamazione-quinquies: prima lettura dell’art. 23 DdL Bilancio 2026
di Enrico Molteni

Il testo dell’articolo 23, rubricato: «Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione» del Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689)

 

La nuova L. n. 212 del 2000 è un autentico capolavoro di inestimabile ed infungibile valore culturale: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Principio del contraddittorio – Schema d’atto

 

L’obbligo dello schema d’atto tradotto in giurisprudenza

 

Schema d’atto obbligatorio e supporto tecnico MiSE nei recuperi R&S: fuori dall’eccezione del 6-bis i crediti non “oggettivamente inesistenti”

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Gorizia – Sezione II – Sentenza n. 26 dell’11 marzo 2025: «ATTO DI RECUPERO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Principio del contraddittorio – Atti recanti una pretesa impositiva notificati dopo il 30 aprile 2024 – Interpretazione autentica ex art. 7-bis, D.L. 29/03/2024, n. 39 – Qualificazione del caso concreto come credito “inesistente” – Esclusione – Ragioni – Le contestazioni si fondano su interpretazioni delle disposizioni o valutazioni tecnico-contabili – Conseguenze – Applicabilità dell’obbligo di schema d’atto – Omissione -Conseguenze – Annullabilità dell’atto – Riflessi sui termini di accertamento – Raddoppio escluso se manca l’oggettiva inesistenza – Art. 6-bis, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 7-bis, comma 1, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67 • AGEVOLAZIONI FISCALI – Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo (crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo maturati nel 2015 e nel 2016) – Disconoscimento, da parte dell’Ufficio, del credito d’imposta da ricerca e sviluppo di cui al D.L. n. 145 del 2013 – “Manuale di Frascati” – Non applicabile “ante 2020” – Attività ammissibili anche se di “miglioramento”, purché non “ordinarie o periodiche” (art. 3, commi 4 e 5, D.L. n. 145/2013) – Valutazioni tecnico-scientifiche – Necessità di un adeguato supporto tecnico (parere MiSE, oggi MIMIT, ex art. 8, comma 2, D.M. 27/05/2015) in presenza di questioni complesse – Difetto di istruttoria e motivazione dell’Ufficio – Illegittimità dell’atto»

 

Nuovo contraddittorio preventivo. Solo se l’invito ex D.Lgs. n. 218/97, è stato notificato (non solo emesso) prima del 30 aprile 2024 l’obbligo dello schema di atto non si applica

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa – Sezione III – Sentenza n. 1326 del 24 giugno 2025: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Principio del contraddittorio – Atti recanti una pretesa impositiva – Avviso di accertamento fondato su processo verbale di constatazione (PVC) a cui ha fatto seguito ex D.Lgs. 218/97 un invito al contraddittorio per l’attivazione del procedimento con adesione spedito il 29.04.2024, è notificato (però) il 02.05.2024 – Applicabilità del nuovo principio del contraddittorio ex art. 6-bis della L. 212/2000 ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67, secondo cui le nuove disposizioni non si applicano agli atti preceduti da un invito ai sensi del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218, emesso prima del 30.04.2024 – Ragioni – L’invito al contraddittorio va classificato come atto “recettizio” – Indispensabilità dell’espletamento di una fase preliminare, pre-accertativa ovvero pre-decisionale, mediante l’emissione, da parte dell’ente impositore, dello schema d’atto – Affermazione – Omissione – Conseguenze – Annullabilità dell’atto -Equipollenza invito/schema d’atto – Esclusione – Prova di resistenza – Necessità – Esclusione – Art. 6-bis, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Obbligo di motivazione “rafforzata” in caso di presentazione di osservazioni da parte del contribuente a seguito della comunicazione dello schema d’atto ex art. 6-bis L. n. 212/2000

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Foggia – Sezione I – Sentenza n. 1484 del 30 giugno 2025: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Principio del contraddittorio – Atti recanti una pretesa impositiva – Schema d’atto ex art. 6-bis L. 212/2000 – Avviso notificato il 04.10.2024 – Presentazione di osservazioni da parte del contribuente – Obbligo di motivazione “rafforzata” dell’atto impositivi impugnabile con specifico riferimento alle osservazioni del contribuente – Sussistenza – Omissione – Conseguenze – Annullabilità dell’atto – Art. 6-bis, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Motivazione rafforzata da 6-bis: sul diritto bastano le ragioni essenziali; i fatti prevalgono ex art. 7, comma 1-bis dello Statuto

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Padova – Sezione I – Sentenza n. 402 del 31 luglio 2025: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Principio del contraddittorio – Atti recanti una pretesa impositiva notificati dopo il 30.04.2024 – Art. 6-bis L. n. 212/2000 – Schema d’atto e controdeduzioni – Obbligo di motivazione “rafforzata” dell’atto impositivo finale – Osservazioni del contribuente limitate a profili giuridici – Confutazione da parte dell’Ufficio – Sufficienza dell’indicazione delle ragioni giuridiche essenziali (anche per relationem a principi e precedenti) – Confutazione analitica – Non necessità – Condizioni – Diversamente, la motivazione “rafforzata” deve prioritariamente presidiare i fatti posti a base della pretesa – La motivazione deve confrontarsi specificamente con essi, anche alla luce del nuovo art. 7, comma 1-bis, L n. 212/2000, che cristallizza fatti e mezzi di prova e ne impedisce modifiche postume – Legittimità dell’avviso – Art. 7, comma 1-bis, L 27/07/2000, n. 212 – Art. 6-bis, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Schema d’atto. L’obbligo si estende anche ai tributi locali, inclusa la TARI, ogni qualvolta l’atto impositivo non presenti natura automatizzata o di pronta liquidazione

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Chieti – Sezione I – Sentenza n. 393 dell’11 agosto 2025: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – TRIBUTI LOCALI – Principio del contraddittorio – Atti recanti una pretesa impositiva – Atti impositivi emessi dopo il 30 aprile 2024 – Applicabilità – Art. 6-bis della L. 27/07/2000, n. 212 – Ambito di applicazione del contraddittorio preventivo ex art. 6-bis, dello Statuto del contribuente – Avviso di accertamento relativo alla TARI concernente l’anno d’imposta 2019 – Natura automatizzata e di pronta liquidazione e, come tale, non soggetto a contraddittorio obbligatorio – Esclusione – Avviso di accertamento con cui è stato determinato l’an debeatur dell’imposizione – Avviso di accertamento non preceduto dallo schema d’atto dall’art. 6-bis L n. 212/2000 – Indispensabilità dell’espletamento di una fase preliminare, pre-accertativa ovvero pre-decisionale, mediante l’emissione, da parte dell’ente impositore, dello schema d’atto – Omissione – Conseguenze – Illegittimità dell’atto gravato – Prova di resistenza – Necessità – Esclusione»

 

 

Prassi

 

 

Principio del contraddittorio

 

 

Il contraddittorio anticipato nell’accertamento tributario

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 20 ottobre 2025

 

 

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D.L. n. 159/2025 (“Decreto Sicurezza-lavoro”): cosa cambia per il domicilio digitale degli amministratori

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante: «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile», in vigore dal 31 ottobre 2025, interviene sul discusso obbligo di domicilio digitale degli amministratori introdotto dalla legge di Bilancio 2025, restringendo la possibilità di utilizzare la PEC dell’impresa come “domicilio digitale” dell’amministratore.

La nuova disciplina recepisce di fatto l’indirizzo già anticipato dalla nota MIMIT prot. n. 43836 del 12 marzo 2025.

In particolare, l’articolo 13 del decreto-legge, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria – attraverso modifiche all’art. 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012 –  dispone che l’obbligo di indicare il domicilio digitale non grava su tutti gli amministratori dell’impresa, come previsto finora, ma sull’amministratore unico o sull’amministratore delegato o, in mancanza, sul Presidente del consiglio di amministrazione. Per le imprese già iscritte nel registro delle imprese si prevede che esse comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico.

Viene altresì specificato che il domicilio digitale dei suddetti amministratori non può coincidere con quello dell’impresa (comma 3). In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale si dispone che l’ufficio del registro delle imprese sospende la domanda di iscrizione ricevuta in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale (comma 4).

 

Si riporta il testo dell’art. 13 del Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, ai commi 3 e 4 così dispone: «3. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «nonché agli amministratori» sono sostituite dalle parole «nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione»;

b) dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: «Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico.»

4. In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale di cui al comma 5 si applica l’articolo 16 comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

 

 

 

 

 




Contributi in conto impianti ai professionisti e principio di onnicomprensività: riduzione del costo fiscalmente riconosciuto se contestuali; sopravvenienza attiva e rideterminazione delle quote di ammortamento se il contributo arriva in periodi d’imposta successivi

Con la risposta ad interpello n. 277 del 3 novembre 2025, l’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sull’applicazione del principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. In estrema sintesi, la risposta allinea la gestione dei contributi in conto impianti dei professionisti al predetto principio: riduzione del costo se c’è contestualità; sopravvenienza attiva e rimodulazione degli ammortamenti se il contributo arriva in periodi d’imposta successivi.

Secondo i tecnici di via Giorgione, i contributi in conto impianti percepiti dai professionisti rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni a cui afferiscono, con la conseguente rideterminazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini IRPEF. Diversamente, se il contributo in conto impianti è stato percepito dal professionista in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato acquistato il bene strumentale e se, nelle more della percezione di tali contributi, il professionista ha anche dedotto le quote di ammortamento calcolate, sul costo di acquisto del bene strumentale, sarà necessario rilevare, nel periodo di imposta in cui sono incassati i contributi, una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte e quelle che invece sarebbero state deducibili se, sin dall’inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto del bene strumentale fosse stato assunto al netto dei predetti contributi. Dal periodo d’imposta in cui sono percepiti i contributi, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate assumendo il costo di acquisto del bene strumentale al netto dei predetti contributi.

Ad esempio se il contributo è stato incassato nel 2025 e che lo stesso si riferisce all’acquisto di attrezzature, il cui costo è stato sostenuto nel 2022, al fine di riprendere a tassazione, a titolo di sopravvenienza attiva, le maggiori quote di ammortamento già dedotte sulla base del costo di acquisto di tali beni strumentali, si dovrà rilevare nel 2025 una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte negli anni dal 2022 al 2024 e quelle che invece sarebbero state deducibili assumendo, sin dall’inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto delle attrezzature al netto dei predetti contributi. Dal periodo d’imposta 2025, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate applicando i coefficienti di ammortamento al costo di acquisto delle attrezzature al netto dei contributi in conto impianti percepiti.

 

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 277 del 3 novembre 2025, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Determinazione del reddito di lavoro autonomo – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo – Introduzione dal 2024 il principio di onnicomprensività – Spese relative ai beni mobili e immobili – Contributo in conto impianti incassato da un professionista – Rilevanza in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni a cui afferiscono, con la conseguente rideterminazione delle quote di ammortamento – Se il contributo è stato percepito in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato acquistato il bene strumentale necessità di rilevare, nel periodo di imposta in cui sono incassati i contributi, una sopravvenienza attiva – Caso di specie – Tassazione come sopravvenienza attiva nel 2025 della parte di contributo riferita agli ammortamenti già effettuati negli anni 2022-­2024 – Riduzione del valore residuo delle attrezzature per la parte residua del contributo, con conseguente calcolo di minori quote di ammortamento per gli anni residui – Art. 54 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 54-quinquies, del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 5 del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192




Pagamenti elettronici dal 1° gennaio 2026. Approvate le regole per collegare Pos e registratori telematici

Pronte le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate in vista dell’obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026.

 

Con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2025, prot. n. 424470, firmato dal direttore, vengono infatti definite le regole che gli esercenti dovranno seguire per abbinare terminali Pos o altri strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici. La soluzione adottata, frutto del confronto con le associazioni di categoria, non prevede un collegamento fisico ma l’utilizzo di un servizio online ad hoc che sarà messo a disposizione in area riservata sul sito dell’Agenzia.

 

Le nuove modalità operative

 

Per effettuare il collegamento tra Pos e registratori telematici, l’esercente, anche tramite intermediario, dovrà accedere alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia e associare la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe Tributaria ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. Per agevolare l’inserimento, la procedura esporrà all’esercente l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico, di cui risulta titolare, che gli operatori finanziari hanno preventivamente comunicato all’Agenzia. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate non tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia, il collegamento potrà essere realizzato all’interno della stessa procedura. Le nuove funzionalità saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo, a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso sul sito internet istituzionale.

 

Termini graduali di registrazione

 

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’ 1° e il 31 gennaio 2026 è previsto un termine di 45 giorni decorrenti dalla messa a disposizione del servizio online per completare la registrazione. Una volta a regime, per la prima associazione o per eventuali variazioni, la registrazione dovrà essere sempre effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2025)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2025, prot. n. 424470, recante: «Attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – definizione delle modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi; definizione delle modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici». Pubblicato il 31.10.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Le misure pro-impresa (Titolo VI, Capo I, artt. 94–98) del disegno di legge di Bilancio 2026

Questo IV capitolo chiude la rassegna sulla Manovra 2026 dal lato imprese e investimenti.

Dalla maggiorazione dell’ammortamento per beni 4.0 e “green” (art. 94) ai crediti d’imposta per ZES/ZLS (art. 95) e per il primario (agricoltura, pesca, acquacoltura – art. 96), fino al rifinanziamento della Nuova Sabatini (art. 97) e agli interventi per le filiere del turismo e delle imprese (art. 98).

 

Vedi anche:

I – Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689). Una prima analisi delle norme fiscali del Titolo II e Capo I del Titolo VI

II – Assegnazioni/estromissioni, rateazione plusvalenze, affrancamento riserve, dividendi e interventi su IRAP e DTA/IFRS 9. Le misure contenute negli articoli da 14 a 22 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

 

 

Le brevi per ogni articolo (da 94 a 98)

 

 

 

TITOLO VI

MISURE IN MATERIA DI CRESCITA E INVESTIMENTI

CAPO I

MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE

 

 

Art. 94 – Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali

 

Contenuto: Iper-ammortamento “rafforzato”: maggiorazione del costo ai soli fini delle quote di ammortamento/lease per investimenti effettuati 1.1.2026–31.12.2026 (o entro 30.6.2027 con ordine accettato e acconti ≥20 per cento entro 31.12.2026). Aliquote base: +180 per cento (fino 2,5 mln), +100 per cento (2,5–10 mln), +50 per cento (10–20 mln). Versione “green”: +220 per cento / +140 per cento / +90 per cento se si riducono i consumi ≥3 per cento a livello di sito o ≥5 per cento sui processi interessati. Beni ammissibili: Allegati A/B L. n. 232/2016 (beni 4.0 interconnessi) e beni per autoproduzione da rinnovabili destinata all’autoconsumo, inclusi sistemi di accumulo; per il fotovoltaico valgono i moduli individuati dal D.L. n. 181/2023, art. 12, comma 1, lett. da a) a c).

Soggetti esclusi/condizioni: fuori le imprese in procedure concorsuali o con sanzioni interdittive 231; necessario rispetto sicurezza lavoro e regolarità contributiva.

Accesso e controlli: comunicazione telematica su piattaforma GSE; monitoraggio MEF degli oneri; decreto attuativo MIMIT-MEF (sentito MASE) entro 30 giorni dall’entrata in vigore. Regola acconti 2026: calcolo come se la misura non esistesse.

Cumulo/limiti: cumulabile con altri aiuti senza superare il costo; esclusi gli investimenti già coperti da altre specifiche disposizioni (richiamata la L. n. 207/2024, art. 1, comma 446). Investimenti sostitutivi ammessi con mantenimento del beneficio.

La disposizione prevede l’introduzione di un incentivo fiscale mediante maggiorazione del costo di acquisizione beni, specificati al comma 3, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (c.d. “iper ammortamento”), già previsto dall’articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 232 del 2016 e prorogato dall’articolo 1, commi 30 e 31, della legge n. 205 del 2017 e dall’articolo 1, commi da 60 a 65, della legge n. 145 del 2018, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

In particolare, al comma 1 si prevede la maggiorazione del relativo costo di acquisizione dei beni specificati al comma 3, per gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, prevedendo che l’intensità del beneficio si differenzi, in maniera decrescente, in funzione di predeterminati volumi di investimenti.

Il comma 2 esclude dall’agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942) e dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (decreto legislativo n. 231 del 2001). Infine, il comma 2 dispone che la concessione del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La disposizione di cui al comma 3 individua i seguenti investimenti agevolabili:

a) gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

b) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo n. 199 del 2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, il medesimo comma precisa che sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge n. 181 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2024.

Il comma 4 reca la maggiorazione base da applicare al costo degli investimenti con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, pari a:

  • 180 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 50 per cento per investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni di euro.

Nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l’investimento, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento, il comma 5 prevede l’innalzamento della misura della maggiorazione a:

  • 220 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 140 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 90 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Il comma 6 specifica, inoltre, i casi in cui la riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita.

Il comma 7 prevede che, per accedere al beneficio le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), apposita documentazione.

Il comma 8 contiene le disposizioni relative alla cumulabilità del beneficio e il comma 9 prevede che, nel caso in cui nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Il comma 9, altresì, disciplina che nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Il comma 10 demanda le disposizioni attuative dell’incentivo a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Nel comma 11 si stabilisce che la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.

Ai sensi del comma 12, il GSE provvede, sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell’agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 7, anche per le esigenze di monitoraggio di cui al comma 13.

Il comma 13, infine, prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente articolo per scongiurare il verificarsi di scostamenti dell’andamento degli oneri dallo stesso derivanti.

 

Art. 95 – Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate

 

Contenuto: ZES unica (Mezzogiorno), proroga 2026–2028 dell’agevolazione ex D.L. n.124/2023, art. 16 con nuovi plafond (2,3 mld 2026, 1,0 mld 2027, 0,75 mld 2028) e finestre comunicative:

  • 31.3 -30.5 per comunicare spese sostenute e da sostenere;
  • 3-17 gennaio dell’anno successivo per la comunicazione integrativa sugli investimenti effettivi (decadenza se omessa).

Riparto tramite percentuale fissata dall’AE in base ai limiti di spesa. Report regionale per ZES per dimensione d’impresa e tipologia di investimento.

ZLS: esteso al 2026-2028 il credito d’imposta (limite 100 mln/anno) con procedure e riparto analoghi (comunicazione e percentuale).

La disposizione modifica la disciplina del contributo in forma di credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, al fine di prorogare il beneficio ivi previsto anche per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

La disposizione proroga, al comma 1, per il triennio 2026-2028 la disciplina del contributo, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti nella Zona Economica Speciale – ZES unica di cui all’articolo 16, del decreto-legge n. 124 del 2023, autorizzando la spesa di 2,3 miliardi di euro per l’anno 2026, 1 miliardo di euro per l’anno 2027 e di 750 milioni per l’anno 2028.

Il comma 2 prescrive, per il triennio, un meccanismo di monitoraggio degli investimenti ammessi, imponendo agli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d’imposta, di comunicare all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. Inoltre, si prevede – a pena di decadenza dall’agevolazione – che gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata. Tale comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l’indicazione dell’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024. Infine, si prevede che la comunicazione integrativa debba indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata agli uffici fiscali.

Il comma 3 regola il profilo attuativo della disposizione, demandando a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’approvazione dei modelli di comunicazione e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.

Ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti per gli anni 2026, 2027 e 2028, il comma 4 dispone che l’ammontare massimo del credito d’imposta, fruibile da ciascun beneficiario, sia pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla rispettiva comunicazione integrativa moltiplicato per una percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative, da rendere nota mediante apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il comma 5 dispone che mediante il medesimo provvedimento previsto per il calcolo della percentuale di cui al comma 4 siano resi noti, per ciascuna regione della ZES Unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti per quelle integrative;

b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 31 dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 31 dicembre 2028;

c) l’ammontare complessivo del credito d’imposta richiesto.

Il comma 6 prevede che resta ferma l’applicazione, per tutto quanto non diversamente disposto dai precedenti commi del presente articolo, delle vigenti disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024.

Il comma 7 proroga sino al 2028 il credito d’imposta, istituito dall’articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024, attribuibile in ragione degli investimenti effettuati nelle zone logistiche semplificate, istituite in zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Si rammenta che, per effetto della previsione di cui all’articolo 3, comma 14-octies, del decreto-legge n. 202 del 2024, l’agevolazione in parola trova applicazione anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Ora, con la modifica qui in rassegna, l’agevolazione viene temporalmente estesa agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 sino al 31 dicembre 2028.

L’estensione del credito d’imposta è finalizzata ad implementare l’applicazione di uno strumento strategico per il rilancio dei territori interessati e un importante volano per le imprese che operano al loro interno, al fine di assicurare ricadute positive sullo sviluppo economico locale e sull’occupazione. Il credito d’imposta, del resto, è diretto a finanziare l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

In termini soggettivi, è previsto l’accesso al beneficio per tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottati, già insediate o di prossimo insediamento in Zone logistiche semplificate già istituite o di futura istituzione a norma dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205 del 2017. In termini oggettivi, invece, è previsto che gli operatori economici predetti effettuino investimenti nei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone, ubicate in Zone logistiche semplificate, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. In considerazione dell’estensione dell’agevolazione, il comma 8 disciplina la procedura di accesso al credito di imposta, gravando i soggetti interessati di un duplice onere comunicativo all’Agenzia delle entrate:

  • dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028;
  • a pena di decadenza dall’agevolazione, comunicano, dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute rispettivamente, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 e dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028.

Il comma 9 chiarisce che il direttore dell’Agenzia delle entrate approva il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e definisce il contenuto e le modalità di trasmissione della medesima.

Il comma 10 prevede che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite annuale di spesa, la percentuale è pari al cento per cento.

 

Art. 96 – Contributo, sotto forma di credito d’imposta, per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura

 

Contenuto: Credito 40 per cento per investimenti in beni Allegati A/B L. n. 232/2016 effettuati 1.1–31.12.2026 (o entro 30.6.2027 con ordine accettato e acconti ≥20 per cento entro 31.12.2026), fino a 1 milione di euro per impresa; plafond complessivo euro 2,1 milioni (2026). Utilizzo solo in compensazione senza i consueti limiti generali.

Leasing/recapture: base su costo del locatore; in caso di cessione/destino estraneo o mancato riscatto entro 5 anni, rideterminazione e riversamento del maggior credito. Investimenti sostitutivi ammessi (regole L. n. 205/2017).

Documentazione: fatture/DT con riferimento all’articolo; certificazione di revisore legale (per non obbligati, costi certificazione aggiuntivi fino a euro 5.000 inclusi nel credito). DM MASAF (di concerto) entro 60 giorni per criteri/procedure. Cumulo/alternative: non applicabile se l’investimento beneficia della misura ex L. n. 207/2024, art. 1, comma 446 o dell’altra misura del Capo I sulla maggiorazione del costo (indicata in Relazione come non cumulabile con la maggiorazione dell’ammortamento).

La disposizione, al comma 1, prevede l’introduzione a decorrere dal 1° gennaio 2026 di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. In particolare, il predetto contributo spetta in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026, ovvero al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, ed è concesso nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro.

Il comma 2 stabilisce che ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo spettante nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Inoltre, nel medesimo comma si riproduce il contenuto delle disposizioni previste in materia di recapture dell’agevolazione, prevedendo altresì l’applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi di cui all’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il comma 3 dispone l’alternatività e la non cumulabilità del contributo in relazione agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e della maggiorazione dell’ammortamento di cui all’articolo 95 della presente legge.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il successivo comma 4 fissa il limite massimo di spesa dell’agevolazione pari a 2.100.000 euro per l’anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precisando che l’utilizzo del credito d’imposta mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai fini dei successivi controlli, il comma 5 prevede, pena la revoca del beneficio, delle disposizioni riguardanti la documentazione e certificazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Il comma 6 demanda a un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di concessione del contributo finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa, individuando altresì il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità responsabile agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato.

 

Art. 97 – Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese

 

Contenuto: incremento dell’autorizzazione di spesa: +euro 200 mln (2026) e +euro 450 mln (2027) per la misura “Nuova Sabatini” a sostegno degli investimenti delle micro, piccole e medie imprese.

La disposizione incrementa l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (relativa alla misura c.d. Nuova Sabatini) di 200 milioni di euro per l’anno 2026 e di 450 milioni per l’anno 2027 al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.

 

Art. 98 – Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese

 

Contenuto: Decreto MITUR-MEF (d’intesa in Conferenza Stato-Regioni) per fissare criteri/condizioni/modalità di agevolazioni finanziarie a investimenti turistici (destagionalizzazione, digitalizzazione ecosistema, ESG, turismo sostenibile). Contributi al turismo: euro 50 mln/anno per 2026–2028 (anche fondo perduto). Fino all’1 per cento destinabile a finalità di promozione ex L. n. 207/2024, art. 1, comma 505. Contratti di sviluppo (art. 43 D.L. n. 112/2008): euro 250 mln (2027), euro 50 mln (2028), euro 250 mln (2029).

L’articolo reca misure per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese. In particolare, il comma 1, nel novellare l’articolo 1, comma 502, della legge n. 207 del 2024, prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi complementari e funzionali, finalizzati a sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica nazionale, favorendo la destagionalizzazione dei flussi, la digitalizzazione dell’ecosistema turistico, il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e la promozione del turismo sostenibile. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle suddette agevolazioni sono demandati ad apposito decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 2 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto destinati agli investimenti privati nel settore turistico. Le modalità di concessione dei contributi sono definite con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 3 autorizza la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2027, 50 milioni di euro per l’anno 2028 e 250 milioni di euro per l’anno 2029 per il finanziamento dei contratti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno e gestiti dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di cui all’articolo 43, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

 

Vedi anche:

I – Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689). Una prima analisi delle norme fiscali del Titolo II e Capo I del Titolo VI

II – Assegnazioni/estromissioni, rateazione plusvalenze, affrancamento riserve, dividendi e interventi su IRAP e DTA/IFRS 9. Le misure contenute negli articoli da 14 a 22 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

 

 

Il testo del disegno di legge di Bilancio 2026 presentato al Senato

Il testo del DDL-Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 (TOMO II)

Le relazioni del Ddl bilancio 2026

Le relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 – Testo correlato 1689 (TOMO I) – Relazione illustrativa – Relazione tecnica

 

 

 

 




Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

Tutto ciò che cambia su definizioni agevolate, controlli, compensazioni, riscossione, IVA e IRES

Arriva una nuova definizione agevolata dei carichi 2000-2023 (Rottamazione-quinquies): si estinguono capitali e spese (senza sanzioni, interessi e aggio) con istanza entro il 30 aprile 2026 e pagamento in unica soluzione al 31 luglio 2026 oppure fino a 54 rate bimestrali (interessi 4% dal 1° agosto 2026 ). Previste sospensioni dei procedimenti. Sul fronte IVA , debutta la liquidazione automatizzata delle omesse (o “monche”) dichiarazioni: l’Agenzia incrocia fatture elettroniche, corrispettivi e LIPE e invia un esito; il contribuente ha 60 giorni per chiarire o pagare (sanzione ridotta). Le compensazioni si restringono: dal 1° luglio 2026 divieto più ampio sull’uso dei crediti agevolativi verso INPS/INAIL e riduzione della soglia “blocca-F24” da 100.000 a 50.000 euro in presenza di ruoli/accertamenti esecutivi scaduti. La riscossione si fa più mirata: AdER potrà usare la somma dei corrispettivi delle e-fatture per attivare pignoramenti presso terzi con maggior efficacia

Infine, gli innesti su IRES completano il quadro: per gli intermediari finanziari, differimenti e limite transitorio all’uso di perdite/ACE sul maggior reddito e regole ad hoc sugli acconti.

Vedi anche:

I – Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689). Una prima analisi delle norme fiscali del Titolo II e Capo I del Titolo VI

II – Assegnazioni/estromissioni, rateazione plusvalenze, affrancamento riserve, dividendi e interventi su IRAP e DTA/IFRS 9. Le misure contenute negli articoli da 14 a 22 del disegno di legge di Bilancio 2026

IV – Le Misure pro-impresa (Titolo VI, Capo I, artt. 94-98)

 

 

Le brevi per ogni articolo (da 23 a 36)

 

 

 

 

Art. 23 – Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione

 

Contenuto: definizione carichi 2000-2023 (omessi versamenti da dichiarazioni/controlli automatizzati e INPS; esclusi accertamenti). Si paga solo capitale+spese, senza sanzioni/interessi/aggio. Istanza entro 30/04/2026; pagamento 31/07/2026 o fino a 54 rate bimestrali (4 per cento annuo dal 01/08/2026). Sospensione procedimenti/fermi/ipoteche, regole su decadenza

L’articolo in esame prevede una definizione agevolata per i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articolo 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Si prevede, al comma 1, che tali debiti possano essere estinti con il pagamento del solo capitale, senza versare gli interessi iscritti e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il comma 2 dispone che il pagamento delle somme dovute sia effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 ovvero in forma dilazionata, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare, scadenti:

  • la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;
  • dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2027;
  • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

In caso di pagamento rateale, il comma 3 stabilisce che, a decorrere dal 1° agosto 2026, siano dovuti gli interessi al tasso del 4 per cento annuo. Viene precisato che non si applica l’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Il comma 4 pone a carico dell’agente della riscossione l’onere di fornire ai debitori nell’area riservata del suo sito internet, i dati necessari ad individuare i carichi definibili. Ai sensi del comma 5, il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare, entro il 30 aprile 2026, una dichiarazione all’agente della riscossione, con le modalità, esclusivamente telematiche, pubblicate dallo stesso agente sul proprio sito internet entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento; nella dichiarazione dovrà essere indicato anche il numero di rate prescelto per l’eventuale pagamento dilazionato.

Il comma 6 precisa che, nella predetta dichiarazione, il debitore dovrà inoltre indicare se sono pendenti giudizi relativi ai carichi che intende definire e, in caso affermativo, assumere l’impegno a rinunciarvi. In attesa del pagamento della prima o unica rata di quanto dovuto, tali giudizi verranno sospesi dal giudice dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estinguerà a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Successivamente, ai soli fini dell’estinzione dei predetti giudizi, l’effettivo perfezionamento della definizione avverrà a seguito del versamento della prima o unica rata e l’estinzione sarà dichiarata dal giudice d’ufficio, su presentazione, a cura del debitore o dell’agente della riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, dell’ente creditore, della dichiarazione di adesione e della comunicazione (recante l’indicazione delle somme da versare) prevista dal comma 11, nonché della documentazione attestante il pagamento della prima o unica rata. L’estinzione del giudizio comporterà l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. In tal modo, la disposizione recepisce, con riferimento alla nuova definizione, la soluzione adottata relativamente ai debiti ricompresi nella “rottamazione-quater” in fase di riammissione ex articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025, come interpretato dall’articolo 12-bis del decreto-legge n. 84 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2025. Il comma 7 dispone che la dichiarazione già presentata ai sensi del comma 5 possa essere integrata entro il 30 aprile 2026.

Il comma 8 stabilisce che, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare per la definizione – e, quindi, a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento – si considerano unicamente gli importi già pagati allo stesso titolo e che il debitore, se ha già interamente versato le medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve comunque dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest’ultima.

In base al comma 9 restano, comunque, definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a qualunque titolo, relativamente ai debiti definibili, anche anteriormente alla definizione.

Il comma 10 disciplina gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, che determinerà, oltre alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (lettera a) e degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione (lettera b):

  • l’inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data (lettera c);
  • il divieto di avviare nuove procedure esecutive (lettera d), nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo (lettera e);
  • la condizione di “non inadempienza” (e, perciò, di “regolarità”) del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex articolo 28-ter del decreto del D.P.R. n. 602 del 1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008) (lettera f). In tal modo, l’agente della riscossione, a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica abbia già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli articoli 48-bis e 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008;
  • l’applicazione della disposizione recata dall’articolo 54 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 (lettera g).

Nel comma 11 si dispone che l’agente della riscossione, entro il 30 giugno 2026, debba comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione l’ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata, il cui importo, in ogni caso, non può essere inferiore a cento euro. A coloro che avranno presentato la dichiarazione di adesione nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione la comunicazione in parola sarà resa disponibile soltanto sulla stessa area riservata.

Il comma 12 individua le modalità di pagamento delle somme dovute.

Il comma 13 prevede, alla lettera a), che, limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 luglio 2026, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione siano automaticamente revocate e non possono, inoltre, essere accordate nuove dilazioni i sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973. La successiva lettera b) del comma 13 permette al debitore che ha aderito alla definizione di ottenere, sempre limitatamente ai debiti definibili e a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme in parola, l’estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Il comma 14 precisa che la definizione è inefficace, i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo e l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero coattivo del debito residuo nell’ipotesi di mancato ovvero di insufficiente versamento:

a) dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;

b) di due rate, anche non consecutive;

c) dell’ultima rata.

Il comma 15 ricomprende nella definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge n. 3 del 2012 (avente ad oggetto l’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore) o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del decreto legislativo n. 14 del 2019 (riguardanti la ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari), che potranno provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Il comma 16 estende la definizione agevolata ai debiti relativi a carichi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada irrogate dalle Prefetture, sebbene limitatamente agli interessi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999. Il comma 17, afferente ai soggetti in procedura concorsuale, riconosce la prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione.

Il comma 18, alla lettera a), consente la definizione agevolata dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione, anche se ricompresi in precedenti dichiarazioni di adesione alle prime tre rottamazioni o al “saldo e stralcio” di cui all’articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, anche se, con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione.

Ai sensi della successiva lettera b), sono definibili anche i debiti relativi ai relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l’inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell’articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2002;

b) dell’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025.

Il comma 19 stabilisce che i debiti inclusi nella “rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultino regolarmente versate tutte le rate scadute alla medesima data non possano essere estinti secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16.

Il comma 20 stabilisce che, per effetto del pagamento delle somme dovute per la definizione, l’agente della riscossione sia automaticamente discaricato dell’importo residuo contenuto nei carichi definiti e disciplina le modalità operative da seguire per l’eliminazione di tali carichi dalle scritture contabili degli enti creditori.

 

Art. 24 – Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali

 

Contenuto: regioni/EE.LL. possono deliberare proprie definizioni (riduzioni/esclusioni di sanzioni/interessi), anche su accertamenti/pendenze; efficacia con pubblicazione sul sito; invio a MEF-DF entro 60 gg (fini statistici). Abrogata la facoltà generale ex art. 13 L. 289/2002.

L’articolo in esame prevede la facoltà per le Regioni e gli enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata, volte a escludere interessi o sanzioni nelle ipotesi in cui i contribuenti adempiano a precedenti obblighi tributari, cui non si erano conformati totalmente o parzialmente. L’adempimento deve avvenire entro un termine stabilito da ciascun ente nell’ambito della propria autonomia, ma non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale. Viene, inoltre, precisato, al comma 2, che la facoltà in esame può riguardare anche i casi in cui siano attivate procedure di accertamento o vi siano contenziosi in corso. Inoltre, il comma 3 prevede, in via generale, che, nei casi in cui sia la legge statale a prevedere forme di definizione agevolata, le Regioni e gli enti locali possano introdurre forme analoghe di definizione, anche nei casi di affidamento dell’attività di riscossione ai soggetti privati iscritti all’albo. Il comma 4, prevede che possano essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

Il comma 5 prevede che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l’utilizzo di tecnologie digitali per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione delle relative disposizioni.

Il comma 6 stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

Il comma 7 prevede che i regolamenti degli enti locali acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Il comma 8 dispone che le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale. Infine, il comma 9 prevede l’abrogazione dell’articolo 13 della legge n. 289 del 2002, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

 

Art. 25 – Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto

 

Contenuto: nuovo art. 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972: AE può liquidare (anche automatizzato) usando FE, corrispettivi telematici, LIPE; 60 gg per chiarimenti/pagamento (sanzione 1/3 se si paga). Coordinamento sanzioni. La disposizione è volta a introdurre un presidio utile per contrastare l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento in relazione all’Imposta sul valore aggiunto.

La disposizione interviene sul D.P.R. n. 633 del 1972, inserendo l’articolo 54-bis.1, che prevede una nuova procedura di liquidazione automatizzata riferita ai casi di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto. Si precisa che le dichiarazioni presentate senza i quadri necessari a liquidare le imposte dovute sono equiparate alle omesse dichiarazioni.

In particolare, il nuovo articolo 54-bis.1, al comma 1, stabilisce che, ferma restando la possibilità di avviare l’azione di accertamento fiscale, in caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA, ovvero nei casi di presentazione di una dichiarazione priva dei quadri dichiarativi necessari a liquidare l’imposta, l’Agenzia delle entrate, anche avvalendosi di procedure automatizzate, possa liquidare l’imposta dovuta in base alla documentazione elettronica rilevante ai fini IVA, entro il termine decadenziale previsto per l’emanazione degli avvisi di accertamento riferiti ai casi di omessa presentazione della dichiarazione IVA. Segnatamente, mettendo a confronto l’IVA a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute con l’IVA a debito emergente dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi, nonché dagli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche, con una comunicazione sostanzialmente automatizzata viene quantificato il debito fiscale. Tenuto conto dell’omissione degli adempimenti dichiarativi, la liquidazione si basa su alcune ipotesi semplificatorie. Nello specifico, non si tiene conto del credito eventualmente indicato dal contribuente in relazione a un periodo temporale antecedente a quello oggetto di liquidazione. Tale ultimo aspetto può essere oggetto di valutazione congiunta con il contribuente durante il contraddittorio di cui al successivo comma 2.

Il comma 2 del nuovo articolo 54-bis.1 prevede che l’esito della liquidazione sia comunicato al contribuente il quale, entro i successivi sessanta giorni, può fornire elementi e chiarimenti, oppure provvedere al versamento degli importi dovuti. Unitamente all’imposta dovuta e non versata, nella comunicazione vengono indicati gli interessi e le sanzioni, come declinate al successivo comma 3. Qualora gli elementi forniti dal contribuente portino ad una modifica del quantum dell’imposta dovuta, viene inviata una nuova comunicazione e il termine di sessanta giorni decorre ex novo. Se il destinatario della comunicazione non fornisce elementi utili a giustificare l’anomalia e non versa le somme dovute, le stesse sono iscritte a ruolo a titolo definitivo. Da ultimo, viene precisato che per il pagamento delle somme dovute in esito alla liquidazione, ivi inclusa l’ipotesi di avvenuta iscrizione a ruolo, non è possibile avvalersi della compensazione orizzontale.

Inoltre, sempre in base al nuovo articolo 54-bis.1 le sanzioni applicabili in sede di liquidazione sono le medesime previste per i casi di accertamento dell’omessa presentazione della dichiarazione IVA, con possibilità di avvalersi della riduzione a un terzo se il pagamento delle somme dovute avviene entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione (comma 3) e, dopo la ricezione della comunicazione, il destinatario non può più avvalersi degli istituti che, a fronte di una condotta resipiscente, offrono dei benefici in termini di riduzione delle sanzioni dovute (comma 4). Infine, si demandano ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate le disposizioni attuative che dovessero rendersi necessarie e che potranno, ad esempio, riguardare l’utilizzo di informazioni ulteriori rispetto a quelle tipicamente relative all’IVA (es. dati delle transazioni elettroniche), oppure l’individuazione di specifiche modalità di invio della comunicazione (comma 5).

Il comma 1, lettere b) e c) recano disposizioni di coordinamento finalizzate a esplicitare che, se in riferimento allo stesso arco temporale intervengono sia la liquidazione ai sensi dell’articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633 del 1972, sia l’accertamento, l’imposta omessa su cui applicare la sanzione in sede di accertamento è quantificata in misura pari all’imposta accertata ridotta dell’imposta liquidata. Non viene contemplata l’ipotesi inversa poiché, intervenuto l’accertamento, non è più possibile effettuare la liquidazione.

Tenuto conto del loro carattere procedurale, le nuove disposizioni si rendono applicabili alle annualità per le quali, alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, non sia ancora decorso il termine di cui all’articolo 57, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

Art. 26 – Misure di contrasto alle indebite compensazioni

 

Contenuto: divieto mirato di compensare determinati debiti con crediti d’imposta diversi da quelli da liquidazione; soglia controlli e limitazioni preventivi 50.000 euro. Limiti all’uso dei bonus fiscali per Inps e Inail.

Al fine di arginare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti inesistenti, nonché il ricorso alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, le disposizioni dell’articolo in esame intervengono al fine di porre nuovi limiti.

Il comma 1, lettera a), sostituendo l’attuale comma 1 dell’articolo 4-bis del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024, estende l’ambito soggettivo e oggettivo del divieto di compensazione dei crediti agevolativi con i debiti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL, ad oggi limitato alle banche e agli altri intermediari finanziari e ai cd. bonus edilizi. La lettera b), invece, si limita ad aggiornare la rubrica del suddetto articolo 4-bis per renderla coerente con le modifiche recate dalla lettera a).

Entrambe le modifiche decorrono dal 1° luglio 2026.

Il comma 2 modifica la soglia prevista dall’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto- legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, riducendola da 100.000 euro a 50.000 euro. Per l’effetto, il divieto di compensazione, con la sola eccezione dei crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17, opera in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 50.000 euro. Per le finalità di raccordo con i testi unici emanati in sede di codificazione, analoghe modifiche sono apportate all’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 33 del 2025, nel quale è stato trasposto il contenuto dell’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

 

Art. 27 – Estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate – Riscossione

 

Contenuto: estensione dati per rafforzare recupero per mezzo dell’avvio di procedure esecutive; possibilità di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo consente di migliorare l’efficacia dei pignoramenti presso terzi.

La disposizione di carattere procedurale, è finalizzata a rendere più efficace la riscossione coattiva., al comma 1, inserisce all’articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015, una nuova lettera b-ter), in base alla quale sono messi a disposizione dell’agente della riscossione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi, i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo – tra i quali sono compresi i debitori di somme derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati in riscossione ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, dell’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge n. 16 del 2012, e dell’articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 – nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente. In tal modo, i corrispettivi delle fatture elettroniche presenti nei relativi file potranno essere utilizzati anche dall’Agenzia delle entrate-Riscossione allo scopo di reperire le informazioni utili all’avvio, in modo mirato, di procedure esecutive presso terzi efficaci nel contrasto alla c.d. “evasione da riscossione”. La definizione delle modalità di attuazione della previsione contenuta nella nuova lettera b-ter) è demandata ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi, ai sensi del comma 2, entro 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (ora Ddl) in esame.

 

Art. 28 – Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo

 

Contenuto: generale variazione (principalmente in aumento) della tassazione indiretta sui tabacchi lavorati, sottoposti al regime dell’accisa armonizzato in ambito unionale, e sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, sottoposti ad una imposta di consumo nel territorio dello Stato italiano; disposizioni in materia di etichettatura, confezionamento, vendita ai minori e smaltimento dei prodotti di cui all’articolo 62-quater.1 del TUA.

 

Art. 29 – Differimento dell’efficacia dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate

 

L’articolo 1, comma 634 e successivi, della legge n. 160 del 2019, ha istituito un’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI).

L’efficacia delle disposizioni in argomento, più volte differita, è stata da ultimo fissata al 1° luglio 2026 dall’articolo 9-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024.

La disposizione di cui alla lettera a) è volta a differire, dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027, la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni introduttive dell’imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all’articolo 1, commi 634-652, della legge 30 dicembre 2019 n. 160.

L’articolo 1, comma 661 e successivi, della medesima legge n. 160 del 2019, ha invece istituito un’imposta sul consumo delle bevande analcoliche contenenti edulcoranti aggiunti, denominate “bevande edulcorate”. L’efficacia delle disposizioni in questione, anch’essa più volte differita, è stata da ultimo fissata al 1° gennaio 2026 dall’articolo 8 del decreto-legge n. 95 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 2025.

La lettera b) differisce l’efficacia delle disposizioni relative all’imposta sul consumo delle bevande edulcorate al 1° gennaio 2027.

 

Art. 30 – Misure in materia di accisa sui carburanti

 

Contenuto: rimodulazioni/differimenti di entrate indirette e misure carburanti. La disposizione prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’aliquota di accisa sulla benzina sia ridotta di 4,05 cent euro/litro e l’aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante sia aumentata di 4,05 cent euro/litro. Le aliquote rideterminate risultano pari a 67,29 cent euro/litro (672,9 euro/mille litri) sia per la benzina sia per il gasolio uso carburazione.

 

Art. 31 – Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie

 

Contenuto: eliminazione delle disposizioni speciali per i soggetti IAS/IFRS prevedendo un floor unico per tutte le imprese determinato sulla base dell’andamento del MOT negli ultimi 6 mesi antecedenti al termine del periodo d’imposta con riferimento alle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Rivalutazioni o tassate per un ammontare massimo pari alla ripresa di valore rispetto alle eventuali rettifiche negative rilevate (e dedotte) nei periodi d’imposta precedenti. Conferma rilevanza delle rettifiche di valore (sia positive sia negative) iscritte in bilancio relativamente alle obbligazioni detenute con finalità di trading, in ragione dell’indice di rigiro di tali titoli.

Nel dettaglio, con le modifiche di cui al comma 1 sono soppresse le disposizioni speciali per i soggetti IAS/IFRS contenute nell’articolo 110, comma 1-bis, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), prevedendo un floor unico per tutte le imprese, indipendentemente dai principi contabili adottati, determinato sulla base dell’andamento del MOT negli ultimi sei mesi antecedenti al termine del periodo d’imposta con riferimento alle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Coerentemente, le rivalutazioni sono tassate per un ammontare massimo pari alla ripresa di valore rispetto alle eventuali rettifiche negative rilevate (e dedotte) nei periodi d’imposta precedenti (articolo 101 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), già vigente per OIC adopter). Resta ferma, invece, la rilevanza delle rettifiche di valore (sia positive sia negative) iscritte in bilancio relativamente alle obbligazioni detenute con finalità di trading, in ragione dell’indice di rigiro di tali titoli.

 

Art. 32 – Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d’impresa

 

 

Contenuto: regime fiscale della rivendita delle azioni proprie; deduzione oneri connessi a piani di stock option; deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita.

In via sperimentale, istituendo un apposito monitoraggio per valutare gli effetti sul gettito erariale, sono introdotte le disposizioni del presente articolo.

Il comma 1, lettera a), è finalizzato ad equiparare, ai fini IRES, il trattamento fiscale delle operazioni sulle azioni proprie (o proprie quote) a quello degli acquisti/cessioni di partecipazioni di terzi, poiché il valore generato dall’acquisto e rivendita di azioni proprie, non presenta, nella sostanza, tratti differenti da quello di un’attività di trading; ciò è particolarmente evidente per le operazioni su titoli quotati che consentono alle imprese di poter operare agevolmente sul mercato (c.d. capitale flottante).

La rappresentazione delle operazioni sulle azioni proprie ha assunto, in applicazione dello IAS 39 o IFRS 9 (ma anche in base all’OIC 28, a partire dal 2016), natura meramente patrimoniale e, stante l’applicazione del principio di derivazione rafforzata (articolo 83 del TUIR), la rilevanza fiscale della qualificazione contabile dell’operazione, nonché la mancata iscrizione nel conto economico del margine (positivo o negativo) sulle operazioni di cessione, fanno sì che lo stesso non concorra alla formazione del reddito di periodo per le imprese cui si applica il principio di derivazione rafforzata.

Più precisamente, le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto tramite l’iscrizione di una riserva negativa (c.d. “Riserva negativa azioni proprie in portafoglio”) per un valore corrispondente al loro costo di acquisto.

Successivamente all’acquisto delle azioni proprie, i casi che, in sintesi, possono verificarsi sono due:

a) nel caso di annullamento delle azioni proprie la riserva negativa deve essere interamente cancellata e a tale cancellazione corrisponderà una riduzione di eguale importo del capitale sociale (caso in cui le azioni proprie sono state acquistate a un prezzo uguale al loro valore nominale);

b) nel caso in cui l’assemblea deliberi di vendere le azioni proprie, l’eventuale differenza tra lo storno della riserva (al costo di acquisto dei titoli alienati) e il prezzo di realizzo è imputata ad incremento o decremento di un’altra voce del patrimonio netto, se, rispettivamente, il realizzo avviene ad un prezzo superiore o inferiore al costo di acquisto.

Con il medesimo comma 1, lettera a), si include espressamente tra i ricavi (di cui all’articolo 85 del TUIR) il margine realizzato dalle imprese a seguito di operazioni di cessione delle azioni proprie o quote proprie.

In particolare, la disposizione in esame considera quali ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote e il relativo costo di acquisto. Va da sé che il costo delle azioni proprie deve essere determinato avendo riguardo a quanto disposto dall’articolo 110 del TUIR.

Non viene fatta alcuna differenza in relazione alla finalità dell’acquisto delle azioni proprie; pertanto, concorrono alla formazione del reddito di periodo, a titolo di ricavi, ai fini IRES, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate anche sui titoli detenuti in modo durevole. Peraltro, la disciplina trova applicazione anche alle cessioni di azioni proprie effettuate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter, del Codice civile, nonché secondo quanto disposto dall’articolo 121 del decreto legislativo n. 58 del 1998.

Da ultimo, il comma 1, lettera a), introduce una presunzione ai fini della determinazione del costo delle azioni proprie o quote proprie, in considerazione dell’assenza in bilancio della rilevazione con la tecnica del magazzino delle stesse. L’ultimo periodo della norma citata, infatti, dispone che “si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente.», presumendo, dunque, ai fini della disciplina in esame, l’adozione di cui al criterio c.d. “First-In, First-Out” (o FIFO).

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), sono finalizzate ad estendere il trattamento fiscale delle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, anche in presenza di assegnazione a titolo gratuito (cc.dd. stock option o stock grant equity settled), così come previsto dal vigente articolo 95, comma 6-bis, del TUIR, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 207 del 2024, (legge di bilancio per il 2025), anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (cc.dd. stock option o stock grant cash settled).

Come noto, l’IFRS 2 definisce l’operazione con pagamento basato su azioni come un’operazione mediante la quale l’impresa acquista o riceve beni e/o servizi e quale corrispettivo attribuisce al cedente: propri strumenti rappresentativi di capitale (azioni o opzioni su azioni); si obbliga a pagargli un importo definito in relazione al valore delle proprie azioni o di altri strumenti rappresentativi di capitale.

In particolare, nell’ipotesi di operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale (cc.dd. equity settled), in cui l’impresa riceve beni o servizi come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni e le opzioni su azioni su propri titoli), i beni e/o servizi acquisiti o ricevuti dall’impresa sono rilevati in bilancio come costo relativo ai servizi lavorativi prestati dal dipendente, nel periodo di maturazione (c.d. vesting period) con contropartita un corrispondente incremento del patrimonio netto.

Al riguardo, giova ricordare che un pagamento basato su azioni è classificato come “cash-settled”, ai sensi dell’IFRS 2, quando l’impresa, in cambio dell’apporto di lavoro da parte dei beneficiari del piano, si impegna a erogare “denaro” o altri asset, per un ammontare stabilito in funzione del valore di strumenti rappresentativi di capitale (come azioni o opzioni su azioni). In tale ipotesi, dunque, la contropartita degli oneri rilevati al conto economico è rappresentata da una passività finanziaria.

Sul punto, occorre considerare che, con le disposizioni di coordinamento contenute nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 2011, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 28, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, è stato chiarito che l’onere connesso ai piani di stock option risulta deducibile, per i soggetti IAS/IFRS adopter, in applicazione del principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del TUIR.

Il medesimo comma 1, lettera b), sulla base delle modifiche operate al TUIR con l’articolo 1, commi 862 e 863, della legge di bilancio per il 2025 è stato stabilito che detta deduzione – quantificata in base alla rilevazione in bilancio degli oneri in esame – è limitata alla quota proporzionale corrispondente al numero dei destinatari dei piani che hanno esercitato le opzioni e deve essere operata nel periodo d’imposta in cui è effettuata l’assegnazione. In altri termini, il vigente comma 6-bis dell’articolo 95 del TUIR disciplina il regime fiscale dei piani di stock option (e stock grant) equity settled a favore di dipendenti, collaboratori e dirigenti prevedendo che le componenti negative sono deducibili solo al momento, e nella misura, in cui le opzioni siano effettivamente assegnate.

La lettera b) del comma in esame, infine, alla stregua di quanto appena descritto, definisce il regime fiscale dei piani di stock option cash settled a favore di dipendenti, collaboratori e dirigenti prevedendo che i relativi oneri sono deducibili solo al momento dell’effettivo pagamento del costo in esame.

Le regole sperimentali si applicano ai piani deliberati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Resta fermo, per i piani deliberati precedentemente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, l’applicazione dell’articolo 6 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 giugno 2011.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) razionalizzano le regole di deduzione dell’avviamento e delle altre attività immateriali tenendo conto del peculiare trattamento contabile dei soggetti IAS/IFRS. In particolare, i nuovi limiti posti alla deduzione evitano che, nei periodi d’imposta in cui nessuna svalutazione transita a conto economico, sia consentito, ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, di operare deduzioni extracontabili, seppure nei limiti imposti dal TUIR (articolo 103). La contabilizzazione degli avviamenti secondo le regole contabili degli IAS/IFRS, come noto, non consente l’ammortamento dell’avviamento, a differenza di quanto avviene per i soggetti OIC adopter sulla base dell’OIC 24. Per i principi contabili internazionali, infatti, il valore dell’avviamento può essere sottoposto esclusivamente a svalutazioni periodiche sussistendone gli elementi costitutivi (in seguito al processo del c.d. “impairment test”).

L’impairment test consiste, infatti, nel rilevare la perdita di valore di un’attività se il suo valore contabile risulta superiore al suo valore “recuperabile” che è determinato come il maggiore tra il fair value e il valore d’uso del bene. La riduzione di valore dell’attività immateriale costituisce, sotto il profilo contabile, una perdita per riduzione di valore che deve essere immediatamente rilevata nel conto economico (cfr. IAS 38).

La disciplina fiscale vigente, contenuta nel comma 3-bis dell’articolo 103 del TUIR, per i soggetti che adottano in bilancio gli IAS/IFRS, consente di dedurre “a prescindere dalle imputazioni contabili” quote costanti di ammortamento fiscale dei marchi di impresa e dell’avviamento, nella misura di un diciottesimo del costo di acquisizione dell’intangible. Tale disposizione, tuttavia, non tiene in alcun modo conto dei riflessi contabili derivanti dalla mancata rilevazione al conto economico di oneri di periodo che rappresentano, in ogni caso, la presenza di elementi che giustificano la perdita di valore dell’avviamento originariamente iscritto.

In particolare, le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) derogano all’articolo 103, comma 3-bis, del TUIR ridefinendo la regola speciale prevista per i soggetti IAS/IFRS, con la conseguenza che la deduzione fiscale del costo degli intangibles in esame si avvia a partire dal periodo d’imposta in cui è rilevata per la prima volta la svalutazione dell’avviamento, nei limiti del relativo ammontare e per una durata sempre pari a 18 anni.

Con l’intervento di cui al comma 1, lettera c), inoltre, si modifica la formulazione del comma 3-bis dell’articolo 103 del TUIR menzionando espressamente le attività immateriali a vita utile indefinita (il cui ammortamento segue le regole previste per marchi e avviamento, come chiarito nell’articolo 10 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 giugno 2011, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 28, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011).

In considerazione di tale regola sperimentale, il costo sostenuto per l’acquisto delle attività immateriali a vita utile indefinita, tra cui anche l’avviamento (calcolato sulla base del diciottesimo del valore del costo al lordo della svalutazione fiscalmente non rilevante), potrà essere dedotto mediante una variazione in diminuzione, ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera a), del TUIR, nei limiti della quota annuale indicata nel comma 1, ultimo periodo, per i marchi, e nel comma 3, per avviamento e altre attività immateriali a vita utile indefinita, nel presupposto che il costo è transitato a conto economico a titolo di svalutazione in un esercizio precedente (e/o in quello in cui è rilevata la rettifica). Le quote non dedotte nei periodi d’imposta precedenti alla svalutazione, dunque, saranno recuperate – nei limiti dell’ammortamento fiscale massimo deducibile per ciascun periodo d’imposta – in quelli successivi fino all’assorbimento del suo ammontare complessivo.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), trovano applicazione in relazione alle attività immateriali rilevate in bilancio a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Parimenti, le nuove regole di deduzione valgono per i maggior valori riconosciuti ai fini fiscali, a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 176, comma 2-ter, del TUIR e da 10 a 13 del decreto legislativo n. 192 del 2024.

 

Art. 33 – Limiti alla deducibilità degli interessi passivi

 

Contenuto: razionalizzazioni del reddito d’impresa e limiti alla deducibilità degli interessi. La disposizione prevede a partire dall’anno di imposta 2026, la riduzione della deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari dal 100% vigente al 96% per il 2026, al 97% per il 2027, al 98% per il 2028 e al 99% per il 2029 e al comma 2 conferma, anche in tal caso, le regole di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti partecipanti al consolidato di cui all’articolo 96, comma 13, secondo periodo del TUIR.

Il successivo comma 3 dispone che le suddette riduzioni producono effetti limitatamente nella determinazione del saldo, senza agire sugli acconti.

Nel dettaglio, la disposizione, al comma 1, introduce una deduzione forfetaria “a scalare” dal 96 per cento al 99 per cento degli interessi passivi per gli intermediari finanziari – come individuati dall’articolo 162-bis del TUIR, ad eccezione di quelli per i quali permane la disciplina disposta dal comma 13 dell’articolo 96 del TUIR (96% di deducibilità) – per i periodi d’imposta dal 2026 al 2029 (per semplicità si fa riferimento ai soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile). Dal periodo d’imposta “2030” tali soggetti riprendono a dedurre integralmente gli interessi passivi.

Il comma 2 conferma le regole di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti partecipanti al consolidato. Il comma 3 dispone sugli acconti in modo da generare per ciascun periodo d’imposta effetti solo sui versamenti a saldo.

 

Art. 34 – Soppressione dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti

 

Contenuto: abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2028, dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti.

 

Art. 35 – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

 

Contenuto: aggiornamento criterio di determinazione del valore nelle operazioni tra parti collegate (da “valore normale” a valore/costi complessivi). La disposizione modifica i criteri di determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, prevedendo che il valore di tali cessioni o prestazioni sia costituito non più dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione.

Nel dettaglio, la disposizione interviene sul D.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, il comma 1 del apporta modifiche all’articolo 13, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 633 del 1972, il quale, nella versione precedente alla presente novella, individuava il corrispettivo da assumere come base imponibile delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento, di cui all’articolo 11 del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, nel valore normale dei beni o dei servizi scambiati. Secondo quanto rilevato dai servizi della Commissione europea nel EU Pilot (2022) 10314 inviato all’Italia, il riferimento al “valore normale” non risulta del tutto aderente ai criteri elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare nelle cause c-33/93 (Empire Stores) del 2 giugno 1994 e c-380/99 (Bertelsmann AG) del 3 luglio 2001.

Nella causa c-33/93, al punto 19, la Corte afferma, infatti, che il controvalore che funge da base imponibile per una fornitura di beni effettuata a fronte di un servizio ricevuto è un valore soggettivo, poiché l’imponibile IVA è il corrispettivo realmente ricevuto e non un valore stimato secondo criteri obiettivi. Non consistendo il corrispettivo in una somma di denaro stabilita fra le parti, detto valore, per essere soggettivo, deve essere quello che il beneficiario della prestazione di servizi, la quale (nel caso della sentenza) costituisce il corrispettivo della fornitura dei beni, attribuisce ai servizi che esso intende procurarsi e deve corrispondere alla somma che esso è disposto a pagare a tal fine. Trattandosi della fornitura di un bene, tale valore può essere soltanto il prezzo d’acquisto che il fornitore ha versato per l’articolo che egli dà a titolo gratuito come corrispettivo dei servizi di cui trattasi.

Nella successiva causa c-380/99, ai punti 24 e 25, la Corte ribadisce che il valore della cessione, per essere soggettivo, deve essere quello che il beneficiario della prestazione di servizi attribuisce ai servizi che intende procurarsi e deve corrispondere alla somma che esso è disposto a pagare a tal fine. Precisa poi che, in base al principio così enunciato nella citata sentenza Empire Stores, fanno parte del valore della prestazione di servizi tutte le spese sostenute dal beneficiario per l’ottenimento della prestazione di cui trattasi, ivi comprese le spese per le prestazioni accessorie, individuate nel caso di specie nelle spese di spedizione, connesse alla fornitura dei beni che vanno quindi incluse nella base imponibile.

La Corte di giustizia dell’Unione europea, inoltre, ha più volte ribadito, ad esempio nella causa c- 549/11 (Orfey Balgaria EOOD) del 19 dicembre 2012, che il valore normale costituisce la base imponibile IVA solo se sussistono le condizioni indicate dall’articolo 80 della direttiva 2006/112/CE, ovvero quando tra le parti dell’operazione vi sono legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici.

Il presente articolo, tenendo conto delle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, ridefinisce i criteri di determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, le quali, ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. n. 633 del 1972, sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate. Il comma 1 stabilisce, pertanto, che il valore di tali cessioni o prestazioni è costituito non più dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione, poiché tali costi, secondo il criterio soggettivo enunciato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, rappresentano la somma che il cedente o prestatore è disposto a pagare per procurarsi la controprestazione. A tal fine, debbono considerarsi tutti gli elementi di costo e gli oneri direttamente o indirettamente riferibili al bene o servizio oggetto di permuta, incluse, ad esempio, le spese accessorie relative alla cessione del bene (come le spese di spedizione) e il tempo impiegato dal prestatore per la realizzazione del servizio. Il comma 2 disciplina la decorrenza dell’efficacia del nuovo criterio di determinazione della base imponibile delle operazioni permutative, stabilendo che esso si applica alle operazioni effettuate successivamente all’entrata in vigore della norma.

 

Art. 36 – Operazioni sui mercati effettuate dal Ministero dell’economia e delle finanze

 

Contenuto: chiarito il trattamento fiscale dei proventi su operazioni/strumenti del debito pubblico; fatti salvi i comportamenti pregressi. La disposizione intende escludere da ogni forma di imposizione i redditi di capitale e diversi derivanti dalle operazioni effettuate dal MEF-DT per la gestione del debito pubblico.

 

Continua …

I – Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689). Una prima analisi delle norme fiscali del Titolo II e Capo I del Titolo VI

II – Assegnazioni/estromissioni, rateazione plusvalenze, affrancamento riserve, dividendi e interventi su IRAP e DTA/IFRS 9. Le misure contenute negli articoli da 14 a 22 del disegno di legge di Bilancio 2026

IV – Le Misure pro-impresa (Titolo VI, Capo I, artt. 94-98)

 

 

Il testo del disegno di legge di Bilancio 2026 presentato al Senato

Il testo del DDL-Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 (TOMO II)

Le relazioni del Ddl bilancio 2026

Le relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 – Testo correlato 1689 (TOMO I) – Relazione illustrativa – Relazione tecnica

 

 

 

 




Assegnazioni/estromissioni, rateazione plusvalenze, affrancamento riserve, dividendi e interventi su IRAP e DTA/IFRS 9. Le misure contenute negli articoli da 14 a 22 del disegno di legge di Bilancio 2026

Si riapre la finestra per assegnazioni agevolate ai soci ed estromissione dei beni dalle imprese individuali, con imposta sostitutiva all’8% (10,5% per non operative) e 13% sulle riserve in sospensione; opzione per l’estromissione dal 1° gennaio al 31 maggio 2026 e versamenti tra settembre e novembre 2026. Sul fronte plusvalenze, il nuovo art. 86 TUIR razionalizza la rateazione: tre esercizi per beni posseduti ≥5 anni e cinque per cessioni d’azienda possedute ≥3 anni, con decorrenza dal periodo successivo al 31.12.2025. È riaperto anche l’affrancamento straordinario di saldi attivi e riserve in sospensione (aliquota 10%, pagamento in quattro rate), riferito alle poste che residuano al 31.12.2025. Sui dividendi, doppio intervento: IRAP allinea il trattamento dei flussi intra-UE (recuperi via rimborso per annualità pregresse) e, separatamente, il regime di esclusione viene subordinato a una partecipazione diretta almeno del 10% con prime ricadute già sugli acconti 2026. Per il comparto bancario-assicurativo, arrivano: deducibilità “spalmata” in cinque anni per le svalutazioni stage 1-2 IFRS 9, incremento temporaneo delle aliquote IRAP al 6,65% e 7,90% nel triennio 2026–2028, e differimenti al 2028–2029 di varie quote collegate a DTA, avviamento e first time adoption IFRS 9.

 

Vedi anche:

I – Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689). Una prima analisi delle norme fiscali del Titolo II e Capo I del Titolo VI

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

IV – Le Misure pro-impresa (Titolo VI, Capo I, artt. 94–98) 

 

 

Le brevi per ogni articolo (da 14 a 22) 

 

Art. 14 – Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali

 

Contenuto: finestra fino al 30/09/2026; sostitutiva 8 per cento (ordinarie)/10,5 per cento (non operative); 13 per cento su riserve in sospensione; versamenti 60 per cento 30/09/2026, saldo 30/11/2026. Estromissione imprese individuali 1/1/2026-31/5/2026.

La disposizione ripropone la disciplina dell’assegnazione agevolata di beni ai soci già prevista dall’articolo 29 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive proroghe, precisandone la disciplina specifica ai commi da 2 a 6.

In particolare, il comma 2 individua il perimetro dell’agevolazione e stabilisce il valore dell’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati – o, in caso di trasformazione in società semplice, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione – e il costo fiscalmente riconosciuto. Detta aliquota è prevista nella misura dell’8%, oppure del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione, mentre è dovuta un’imposta sostitutiva del 13% per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano. I commi 3 e 4 precisano le modalità di calcolo del valore normale dei beni oggetto di assegnazione e dell’imposta sostitutiva, nonché l’effetto sui titoli di partecipazione. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro. Si fa riferimento in particolare ai criteri e alle modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’articolo 52 del TUR, di cui al D.P.R. n. 131 del 1986. Si dispone, inoltre, che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate vada aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Viene disposto che, nei confronti dei soci assegnatari, non si applichino le disposizioni sul trattamento fiscale degli utili di cui al comma 1 e ai commi da 5 ad 8 dell’articolo 47 del TUIR, relativi alla presunzione di distribuzione degli utili di esercizio, nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e trattamento fiscale di dette assegnazioni. Si chiarisce, inoltre, che il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. Il comma 5 prevede che per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 1 a 3, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In pratica, sono ridotte alla metà (in via generale dal 9 per cento al 4,5 per cento) e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (in luogo dell’aliquota del 2 per cento per le imposte ipotecarie e dell’1 per cento per quelle catastali).

Il comma 6 precisa che il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire in due rate: il 60 per cento entro il 30 settembre 2026 e la restante parte entro il 30 novembre 2026.

Il comma 7 ripropone l’applicazione delle previsioni contenute nell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disponeva l’applicazione opzionale, per gli imprenditori individuali, di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8 per cento, sugli immobili strumentali posseduti alla data del 30 settembre 2025. Il pagamento dell’imposta consente di escludere tali beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal primo periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2026. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva in parola sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 (60%) e la restante parte entro il 30 giugno 2027 (40%). Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026. Più in dettaglio, si dispone che l’imprenditore individuale che, alla data del 30 settembre 2025, possieda beni immobili strumentali possa, entro il 31 maggio 2026, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2026. L’esclusione implica il pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8 per cento, applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. La disposizione di cui al citato comma 121 prevede, inoltre, l’applicazione, in quanto compatibili, delle norme dei commi da 115 a 120 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015. La citata disposizione di cui al comma 7 disciplina, inoltre, i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva che deve essere fatto in due rate, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027.

 

Art. 15 – Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali

 

Contenuto: nuovo comma 4 dell’art. 86 TUIR: se possesso ≥5 anni, rate in 2 esercizi successivi (beni strumentali); regole ad hoc immobilizzazioni finanziarie (ultimi 5 bilanci, FIFO) e cessioni d’azienda (possesso ≥3 anni, fino a 4 esercizi). Applicazione dal periodo successivo al 31.12.2025.

La previsione di cui al comma 1, sostituendo il comma 4 dell’articolo 86 del TUIR, modifica la tassazione delle plusvalenze nell’ambito della disciplina del reddito di impresa. In conseguenza delle modifiche, l’opzione per la tassazione frazionata in cinque esercizi resta possibile solo per le plusvalenze derivanti da cessione di aziende o rami di azienda detenuti da almeno tre anni (due anni per le società sportive professionistiche). Le plusvalenze relative a beni diversi da quelli al cui commercio è diretta l’attività d’impresa detenuti da almeno cinque anni e ai beni iscritti come immobilizzazioni finanziarie iscritti negli ultimi cinque esercizi saranno tassate in tre quote, mentre tutte le altre saranno tassate nell’anno di realizzazione. Le relative opzioni devono essere esercitate nella dichiarazione dei redditi, e, in mancanza, la plusvalenza si intende imputata interamente all’annualità di realizzo Il comma 2 specifica che la disciplina prevista al comma 1 si applica alle plusvalenze realizzate a partire dall’anno imposta 2026, e che nella determinazione dell’acconto dovuto per l’esercizio successivo a quello in corso al 31.12. 2025 si tiene conto dell’imposta che si sarebbe determinata considerando la vigenza delle nuove disposizioni.

In altri termini, fermo restando il principio generale per cui le plusvalenze concorrono a formare il reddito nel periodo d’imposta in cui sono realizzate, in base alle modifiche apportate

  • le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni (diversi da quelli a cui si applica l’articolo 87 del TUIR) possono essere assoggettate a tassazione, su opzione del contribuente, in quote costanti per la durata di tre esercizi, qualora i predetti beni siano posseduti per un periodo non inferiore a cinque anni;
  • le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o rami d’azienda possono essere assoggettate a tassazione, su opzione del contribuente, in quote costanti per la durata di cinque esercizi, qualora le predette aziende (o rami di azienda) siano possedute per un periodo non inferiore a tre anni;
  • le plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, per la quota parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro, possono essere assoggettate a tassazione, su opzione del contribuente, in quote costanti per la durata di cinque esercizi, qualora i predetti diritti siano posseduti per un periodo non inferiore a due.

 

Art. 16 – Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta

 

Contenuto: imposta sostitutiva 10 per cento su saldi attivi/riserve/fondi in sospensione residui al 31.12.2025; 4 rate annuali dal saldo imposte 2025; rinvio a D.M. 27/06/2025.

La disposizione, “riapre” i termini per l’affrancamento straordinario delle riserve per il 2025, previo il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali o maggiorazioni, con aliquota del 10 per cento, da versare in quattro rate annuali. In particolare, prevede la riapertura, in via straordinaria, dei termini per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione non affrancati e delle riserve in sospensione di imposta ancora sussistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025. Il comma 2 richiama l’applicabilità delle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 giugno 2025, di attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.

 

Art. 17 – Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso

 

Contenuto: esclusione 95 per cento dei dividendi UE dalla base IRAP (banche/assicurazioni); rimborsi per annualità pregresse via istanza art. 38 D.P.R. n. 602/1973, con possibilità di compensazione con l’imposta sostitutiva dell’art. 20.

La disposizione modifica gli articoli 6 e 7 del decreto IRAP al fine di adeguare la normativa interna alla decisione dalla CGUE del 1° agosto 2025, riguardante le cause riunite C-92/24, C-93/24 e C-94/24, che ha giudicato l’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997, in contrasto con la direttiva n. 2011/96/UE, laddove questo assoggetta ad imposizione IRAP il 50 per cento dei dividendi distribuiti, nell’ambito di gruppi composti da intermediari finanziari, alle società madri residenti in Italia dalle loro società controllate residenti in altro Stato membro.

Ne consegue che gli enti creditizi e le imprese assicurative potranno escludere dal concorso al valore della produzione netta il 95 per cento dei dividendi provenienti dalle controllate che rispettano i requisiti per essere inclusi nella disciplina di cui alla direttiva n. 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (c.d. direttiva madri-figlie). In linea con la normativa comunitaria, inoltre, richiamando l’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), è ammessa l’esclusione da imposizione IRAP del 95 per cento solo per i dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi ai titoli e agli strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l’indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito.

Disciplinate, inoltre, le modalità di recupero della maggiore IRAP relativa ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2025, riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in misura eccedente.

In particolare, disposto che l’eccedenza possa essere esclusivamente chiesta a rimborso, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, che ammette il recupero dell’imposta non dovuta entro il termine di quarantotto mesi dalla data in cui il versamento è stato eseguito.

Per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della (ora disegno di legge) legge, non abbiano presentato istanza, qualora alla medesima data sia ancora pendente il termine di cui all’articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, il rimborso è subordinato alla presentazione all’Agenzia delle entrate di un’istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Detto obbligo non è contemplato per coloro che, alla data di entrata in vigore, hanno già chiesto il rimborso ai sensi del citato articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.

 

Art. 18 – Modifiche alla disciplina dei dividendi

 

Contenuto: regime di esclusione subordinato a partecipazione diretta ≥10 per cento (con look-through per l’indiretta). La stretta vale per le distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026; pertanto, deliberare entro il 31 dicembre 2025 consente di mantenere l’attuale, più favorevole, tassazione anche se il pagamento avverrà nel 2026.Tempistiche da ricordare. Entro 31 dicembre 2025: deliberare per conservare l’attuale regime. Dal 1° gennaio 2026: nuova disciplina sulle delibere di distribuzione. Acconti 2026: le nuove regole rilevano già nel calcolo. Previsti decreti MEF di coordinamento. Alternative (complementari) alla delibera anticipata. Incremento della partecipazione fino alla soglia del 10% (acquisti da altri soci) per rientrare anche in futuro nell’esclusione.

La disposizione modifica il trattamento fiscale dei dividendi percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti – disciplinato negli articoli 59 e 89 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) – limitando l’accesso al regime della c.d. esclusione, previsto come strumento di contrasto ai fenomeni di doppia imposizione economica in presenza di flussi di dividendi provenienti da società o enti i cui utili sono stati già assoggettati ad imposizione fiscale.

In particolare, modifica la disciplina nel caso in cui il percettore dei dividendi sia un imprenditore individuale. L’articolo 59 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), nella nuova formulazione, prevede che gli stessi concorrono alla base imponibile per il 58,14 per cento del loro ammontare solo se provengono da società nella quali l’imprenditore detiene una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento. Per determinare tale percentuale si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del c.c. (tenendo conto dell’effetto demoltiplicazione).

La disposizione interviene, anche, sul comma 2 dell’articolo 89 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), prevedendo che gli utili distribuiti dalle società e dagli enti residenti in Italia non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi per il 95 per cento del loro ammontare, solo nell’ipotesi in cui il percettore detenga una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento. Viene, dunque, introdotto nell’ordinamento nazionale un principio desunto dalla direttiva n. 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi che richiede agli Stati membri di porre rimedio alla doppia imposizione economica, ma esclusivamente nelle ipotesi in cui sussistano precipui requisiti sia del soggetto erogante che del soggetto percettore. Con le modifiche sopra descritte, infatti, si valorizza uno di tali elementi consistente nella “partecipazione nel capitale non inferiore al 10 per cento”.

Al fine di valorizzare anche le partecipazioni detenute indirettamente dal percettore dei dividendi, si stabilisce, inoltre, che ai fini della determinazione della percentuale rilevano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo. La ratio della disposizione è da ricercare nella possibilità da parte del soggetto controllante di incidere sulla distribuzione dei dividendi delle proprie controllate, che detengono ulteriori partecipazioni, rispetto a quelle possedute direttamente, dalle quali provengono parimenti dividendi.

Stante il rinvio all’esclusione di cui al comma 2 dell’articolo 89 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), non è stato operato alcun intervento sulla disciplina dei dividendi provenienti da società o enti localizzati in territori diversi da Paesi a fiscalità privilegiata (individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).

Con le disposizioni contenute al comma 1, lettera b), n. 2) è stata allineata al nuovo principio generale anche la disciplina fiscale degli utili provenienti da società o enti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata che, sono, in linea di principio, tassati integralmente (per fruire della esclusione dal reddito il percettore, con riferimento alle partecipate di cui detiene una quota non inferiore al 10 per cento, deve dimostrare il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata al comma 2, lettera b), del suddetto articolo 47-bis ovvero che «dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato»).

In considerazione delle modifiche apportate al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 89 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), inoltre, il percettore di dividendi provenienti da società o enti localizzati in territori diversi da Paesi a fiscalità privilegiata può dimostrare la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 47-bis, ovvero lo svolgimento di un’attività economica effettiva, solo con riferimento ai soggetti nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento. In tal caso i dividendi concorrono solo per il 50 per cento del loro ammontare e al percettore spetta un credito “indiretto” per le imposte assolte dal soggetto estero in proporzione alla quota imponibile del dividendo stesso.

Le modifiche sopra descritte, infine, si riflettono anche sulla specifica disciplina relativa agli utili distribuiti da una controllata residente che abbia i requisiti CFC è contenuta nell’articolo 167 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR). Nell’ipotesi in cui la controllante si sia avvalsa del meccanismo opzionale di determinazione della tassazione effettiva previsto nel comma 4-ter del citato articolo 167 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), gli utili distribuiti dalla società controllata estera sono esclusi dal reddito del soggetto percettore nella misura del 95 per cento, non risultando per il socio controllante provenienti da Paesi a regimi fiscali privilegiati, solo se provenienti da soggetti nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento.

In ragione delle modifiche sopra descritte, apportate agli articoli 59 e 89 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), qualora i dividendi provengano da partecipazioni nel capitale delle partecipate inferiori al 10 per cento, gli stessi concorrono integralmente al reddito imponibile al momento della relativa percezione (resta, dunque, ferma la tassazione di cassa con il credito in luogo della competenza economica).

Il comma 2 specifica che la nuova disciplina si applica alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Ai sensi del comma 3, dette disposizioni operano già ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

 

Art. 19 – Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese

 

Contenuto: Per crediti stage 1-2: deducibilità quinquennale (esercizio + 4); coordinamento su DTA.

La disposizioni interviene sulle regole di deducibilità delle svalutazioni dei crediti verso la clientela delle imprese del comparto bancario, al fine di ripartire la deduzione degli oneri relativi alle rettifiche sui crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito.

Al riguardo, giova ricordare come, con l’introduzione del principio contabile internazionale IFRS 9 (“Strumenti finanziari”), nella valutazione del merito creditizio, si è passati da un approccio retrospettivo basato sulle evidenze delle perdite incorse “incurred loss approach”, ad uno prospettico “forward looking approach” finalizzato ad intercettare in anticipo eventuali possibili perdite di valore, con lo scopo di rilevarne gli effetti nel conto economico senza dover attendere che le perdite stesse si realizzino.

Secondo l’IFRS 9 per la rilevazione delle rettifiche di valore non si deve, quindi, attendere che l’evento di perdita si manifesti, quanto, piuttosto, anticiparlo attraverso una stima della perdita attesa di valore (expected credit loss – ECL).

Come chiarito nella circolare n. 262 del 2005 di Banca d’Italia (agg.to al 17/11/2022), con il termine “stadio di rischio di credito si intende la classificazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva, delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate soggetti alle regole di svalutazione dell’IFRS 9 in funzione delle variazioni del loro rischio di credito (cfr. sezione 5.5 dell’IFRS 9)”.

Nel bilancio bancario, ai fini della svalutazione, dunque, sono distinti i seguenti stadi di rischio:

  • primo stadio: assenza di aumento significativo del rischio di credito dell’esposizione rispetto all’iscrizione iniziale, la banca valuta le perdite attese su un orizzonte temporale di 12 mesi;
  • secondo stadio: aumento significativo del rischio di credito dell’esposizione rispetto all’iscrizione iniziale, la valutazione si estende per l’intera durata (residua) del credito, anche in considerazione degli scenari macroeconomici e settoriali previsti;
  • terzo stadio: esposizioni deteriorate (c.d. attività finanziarie impaired), la valutazione del rischio di credito si opera avendo riguardo all’intera durata del credito, sulla base di scenari analitici.

L’intervento prevede per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, in luogo della deducibilità integrale delle rettifiche di valore relative ai crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, come sopra descritti, che dette svalutazioni iscritte in bilancio da parte degli intermediari finanziari sono deducibili ai fini IRES nell’esercizio in cui sono imputate in bilancio e nei quattro successivi (cinque periodi d’imposta).

Si stabilisce, inoltre, la non applicabilità alle attività per imposte anticipate, iscritte a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, della disciplina della trasformazione delle imposte anticipate in credito d’imposta (di cui ai commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10). In pratica, al fine di annullare i riflessi sulla disciplina della conversione in crediti d’imposta delle DTA si prevede il divieto di conversione di quelle iscritte.

Il comma 3 detta la disposizione relativa all’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

 

Art. 20 – Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva

 

Contenuto: revisione del contributo e affrancamento riserve con modalità dedicate.

Con l’articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2023 è stata introdotta nell’ordinamento nazionale un’imposta straordinaria, per l’anno 2023, calcolata sull’incremento del margine d’interesse rispetto all’esercizio precedente, gravante sui soggetti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB).

Il citato articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023 prescrive che il contributo straordinario sia determinato applicando un’aliquota pari al 40 per cento sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

In sede di conversione del citato decreto-legge n. 104 del 2023, la disciplina dell’imposta straordinaria in esame è stata integrata introducendo, ai sensi del comma 5-bis, del citato articolo 26, una facoltà per le banche colpite dal prelievo straordinario. In sintesi, in luogo del versamento, le banche possono destinare un importo non inferiore a due volte e mezza l’imposta dovuta ad una riserva “non distribuibile”, istituita in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024.

È, inoltre, previsto che, qualora la riserva sia utilizzata per distribuire utili ai soci, entro 30 giorni dall’approvazione della delibera sia necessario versare l’imposta straordinaria aumentata di un importo pari in ragione d’anno al tasso di interesse sui depositi presso la Banca Centrale Europea, a partire dalla scadenza del termine di versamento dell’imposta straordinaria stessa (c.d. recapture rule).

Con il comma 1 dell’articolo in esame si modifica l’articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023 prevedendo l’inserimento del comma 5-bis.1. Nello specifico, a partire dall’esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, si stabilisce che la distribuzione degli utili, tra cui anche gli acconti sui dividendi, o delle riserve, di qualunque tipologia, attuata dai soggetti indicati al comma 1 dell’articolo 26 del citato decreto-legge n. 104 del 2023 debba riferirsi in via prioritaria alla riserva costituita ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo 26, indipendentemente da quanto disposto con la delibera assembleare.

Il comma 2 introduce un regime di affrancamento della riserva del citato articolo 26, comma 5-bis del decreto-legge n. 104 del 2023, che opera in relazione all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e al successivo, ma con aliquote differenziate al fine di incentivare la “liberazione” degli utili che costituiscono la riserva.

Il comma 3, infatti, stabilisce che l’aliquota dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2 è pari al 27,5 per cento per l’affrancamento delle riserve esistenti al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 33 per cento per l’affrancamento delle riserve esistenti al termine dell’esercizio successivo.

Con il comma 4 si conferma la disattivazione della c.d. recapture rule in caso di distribuzione delle riserve che sono state oggetto di affrancamento mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2. Diversamente, qualora i soggetti in esame non esercitino l’opzione per l’affrancamento, a partire dall’esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, le distribuzioni di utili o riserve sono presuntivamente attribuite alla riserva costituita, ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo 26 del citato decreto-legge n. 104 del 2023, determinando l’attivazione della suddetta recapture rule.

L’imposta, indeducibile, è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d’imposta nel quale è effettuato l’affrancamento e deve essere corrisposta entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta.

Le riserve di cui al comma 5-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, esistenti al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancate al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, previo pagamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2, con aliquota 27,5 per cento, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta (quindi, entro il 30 giugno 2026). La relativa opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile). L’affrancamento è operabile anche nel periodo d’imposta 2026, previo pagamento dell’imposta sostitutiva con aliquota 33 per cento ed esercizio dell’opzione nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2026. A partire dal periodo d’imposta 2027 non può essere operato alcun affrancamento.

Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell’imposta sostitutiva nonché del contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

 

Art. 21 – Incremento dell’aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione

 

Contenuto: limitatamente ai periodi d’imposta 2026, 2027 e 2028, dispone l’aumento di due punti percentuali delle aliquote Irap per i soggetti:

  • di cui al comma 1-bis, lett. b) – banche e altri enti e società finanziarie (da 4,65% a 6,65%)
  • di cui al comma 1-bis, lett. e) – imprese di assicurazione (da 5,90% a 7,90%).

Nel dettaglio, l’articolo prevede, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (e per i due successivi), un incremento dell’aliquota base IRAP di due punti percentuali, per i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Di conseguenza, le aliquote richiamate all’articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), vengono rideterminate, rispettivamente, al 6,65 per cento per le banche e gli altri enti e società finanziarie e al 7,90 per cento per le imprese di assicurazione. Il comma 2 precisa che ai fini della determinazione dell’acconto IRAP su base storica per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, occorre tenere conto dell’imposta relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2025 che si sarebbe determinata applicando le nuove aliquote.

 

Art. 22 – Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA

 

Contenuto: sospensione/differimento di quote di deduzione (tra cui 3,80 per cento/12,36 per cento) al 2028–2029; sospensione parziale della quota deducibile 2027 (dal 15,83% al 6,33%) dei componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell’IFRS 9, disposte dalla legge n. 145 del 2018; coordinamento con norme 2015/2018.

La disposizione prevede il differimento di una quota di deduzione pari al 3,80 per cento, riferibile al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, dello stock delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e scaglionate secondo un “piano di ammortamento” dettato dall’articolo 16, commi 4 (ai fini IRES) e 9 (ai fini IRAP), del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015. Il differimento avviene in quote costanti ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

Con un intervento analogo differisce una quota di deduzione pari al 12,36 per cento, riferibile al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, dello stock di quote di ammortamento del valore di avviamento e delle altre attività immateriali non ancora dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e scaglionate secondo un “piano di ammortamento” dettato dall’articolo 1, comma 1079, della legge n. 145 del 2018. Il differimento avviene in quote costanti ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

Differisce, inoltre, una quota deducibile pari al 9,50 per cento, riferibile al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, relativa ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell’IFRS 9, disposte dalla legge n. 145 del 2018. Il differimento avviene in quote costanti ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

L’eventuale maggior reddito imponibile derivante dall’applicazione delle novello sopra citate, in linea di principio, potrebbe essere oggetto di compensazione con le perdite pregresse, ai sensi dell’articolo 84 del TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, fino all’80 per cento del relativo ammontare e, per la parte residua, con le eccedenze relative all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2023. Ciò comporterebbe effetti finanziari nulli delle disposizioni in esame. Con il comma 4, lettera b), dunque, con esclusivo riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, si introduce una limitazione temporanea all’uso delle predette posizioni soggettive determinata applicando una percentuale forfetaria pari al 54 per cento del maggior reddito imponibile, relativo sempre al medesimo periodo d’imposta, che emerge per effetto delle nuove disposizioni. Resta ferma l’applicazione delle regole ordinarie all’utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE sulla parte residua del reddito imponibile. Analogo intervento è effettuato per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 (cfr. comma 4, lettera a) per il quale già la legge di bilancio per il 2025 aveva disposto il differimento delle deduzioni delle menzionate quote, con un limite fissato, tuttavia, al 45 per cento del suddetto maggior reddito imponibile relativo al medesimo periodo d’imposta.

Con riferimento ai soggetti aderenti al consolidato, le disposizioni di cui al comma 5 estendono le limitazioni anche in sede di determinazione del reddito della fiscal unit. Pertanto, le società determineranno i propri singoli redditi computando in diminuzione dal maggior reddito, e limitatamente ad esso, le eccedenze ACE e le perdite pregresse nella misura ivi prevista del 54 per cento del reddito stesso, mentre la consolidante computa in diminuzione del reddito complessivo globale le perdite pregresse del consolidato nella misura del 54 per cento del maggior reddito imponibile che si considera per espressa previsione normativa formato prioritariamente dal maggior reddito imponibile determinato come somma dei maggiori redditi imponibili delle singole società. Sulla parte residua del reddito complessivo globale restano ferme le ordinarie modalità di utilizzo delle perdite. Stabiliti, infine, i criteri di determinazione degli acconti per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e per i tre successivi.

 

Continua …

I – Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689). Una prima analisi delle norme fiscali del Titolo II e Capo I del Titolo VI

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

IV – Le Misure pro-impresa (Titolo VI, Capo I, artt. 94–98) 

 

Il testo del disegno di legge di Bilancio 2026 presentato al Senato

Il testo del DDL-Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 (TOMO II)

Le relazioni del Ddl bilancio 2026

Le relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 – Testo correlato 1689 (TOMO I) – Relazione illustrativa – Relazione tecnica

 

 

 




Inps. Pubblicato il nuovo Manuale di classificazione previdenziale aggiornato ad ATECO 2025

Con il messaggio 27 ottobre 2025, n. 3206 (riportato di seguito), l’Inps comunica la pubblicazione del nuovo Manuale di classificazione previdenziale aggiornato ad ATECO 2025 e il rilascio della funzionalità online per consultare le regole di compatibilità ATECO-CSC-CA.

Il Manuale sostituisce quello riferito ad ATECO 2007 e contiene, per ciascun codice ATECO a 6 cifre, descrizione, attività/prodotti, inclusioni/esclusioni e il/i CSC associato/i, con eventuali codici di autorizzazione (CA) necessari per la corretta definizione del carico contributivo.

 

 

La nuova funzione consente ricerche per ATECO, CSC (Codice Statistico Contributivo) e CA (Codici di Autorizzazione), mostra periodi di validità, segnala con pallino verde/rosso le compatibilità/incompatibilità e permette l’export in Excel delle liste e dei risultati. Particolare attenzione va posta al progressivo del CA (PRG 0,1,2,…) e alle date di validità (la data fine 31/12/9999 indica una situazione corrente).

In altri termini, la nuova funzione permette ricerche incrociate partendo da qualsiasi codice con la visualizzazione delle combinazioni ammesse (pallino verde) o vietate (pallino rosso), con indicazione dei periodi di validità.

Il quadro si inserisce nel percorso avviato con la Circolare n. 71 del 31 marzo 2025, che ha adottato ATECO 2025 nei sistemi INPS dal 1° aprile 2025, aggiornando la procedura “Iscrizione e Variazione azienda” e istituendo, in particolare, il nuovo CSC 70713 per le attività di consulenza (con caratteristiche analoghe al CSC 70708).

Con il Messaggio n. 1471 del 13 maggio 2025 l’Inps ha poi avviato l’attribuzione progressiva del codice ATECO 2025 alle matricole già iscritte e attive al 1° aprile 2025, con notifica tramite PEC del provvedimento riportante ATECO 2025 e CSC. In caso di non corrispondenza con l’attività prevalente, il datore di lavoro (o l’intermediario) deve utilizzare nel Cassetto previdenziale il servizio “Attribuzione codice ATECO 2025”, allegando la documentazione a supporto. Per le matricole sospese, il passaggio ad ATECO 2025 avviene al momento della riattivazione secondo le istruzioni operative di sede.

 

Cosa fare subito (imprese e consulenti)

 

Verificare la classificazione in Manuale e, se necessario, usare la nuova consultazione compatibilità ATECO–CSC–CA per controllare CSC/CA e periodi di validità, anche ai fini delle segnalazioni su UNIEMENS.

Controllare eventuali PEC di attribuzione ATECO 2025 e, se la classificazione non è allineata all’attività prevalente, inoltrare istanza tramite il servizio dedicato nel Cassetto.

Per nuove iscrizioni (attività con dipendenti dal 1° aprile 2025), utilizzare ATECO 2025; in mancanza, indicare temporaneamente ATECO 2007: la procedura propone il corrispondente ATECO 2025.

 

Di seguito, il testo integrale del Messaggio n. 3206 del 27 /10/2025

Messaggio Inps n. 3206 del 27 ottobre 2025 con oggetto: LAVORO – Classificazione dei datori di lavoro ATECO 2025 predisposta dall’ISTAT. Pubblicazione del Manuale di classificazione e rilascio della funzionalità di consultazione delle regole di compatibilità

 

Premessa

 

Con la circolare n. 71 del 31 marzo 2025 l’Istituto ha comunicato l’adozione, a partire dal 1° aprile 2025, della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 predisposta dall’ISTAT sulla base della classificazione europea NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) rev.2.1, entrata in vigore il 1° gennaio 2025.

Conseguentemente, dal 1° aprile 2025 è stata aggiornata la “Procedura Iscrizione e Variazione azienda” per permettere ai datori di lavoro di iscrivere le nuove matricole indicando il codice ATECO 2025, con l’attribuzione del codice statistico contributivo (CSC) per la loro classificazione in un determinato settore di attività, ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Successivamente, l’Istituto, utilizzando una tabella di corrispondenza elaborata in base alle nuove codifiche, ha provveduto ad assegnare a tutte le matricole già iscritte e attive in data antecedente al 1° aprile 2025 il codice ATECO 2025 corrispondente all’attività economica già esercitata e descritta dal codice ATECO 2007 presente negli archivi anagrafici (cfr. il messaggio n. 1471 del 13 maggio 2025).

Tanto premesso, a seguito della conclusione delle suddette attività, con il presente messaggio si comunica la pubblicazione del Manuale di classificazione previdenziale che definisce la classificazione dei datori di lavoro in base al codice ATECO 2025 e che sostituisce il procedente Manuale riferito al codice ATECO 2007.

Nel Manuale, per ogni singola sezione, divisione, gruppo e classe, vengono individuati i codici ATECO a sei cifre con la corrispondente descrizione e il dettaglio delle relative attività e/o prodotti, così come indicato nel manuale dell’ISTAT di riferimento con, laddove presenti, le correlate inclusioni ed esclusioni. Inoltre, accanto al singolo codice ATECO viene indicato il/o i CSC che l’Istituto, ai sensi dell’articolo 49 della legge n. 88/1989, ha individuato in corrispondenza della specifica attività descritta.

All’interno del Manuale sono presenti delle sezioni definite “Particolari criteri di inquadramento” che, per specifiche attività e classificazioni, contengono indicazioni utili ai fini dell’attribuzione del corretto CSC che potrebbe variare in virtù delle caratteristiche aziendali o delle modalità di esercizio dell’attività.

Inoltre, laddove necessario ai fini della classificazione, accanto al CSC sono stati indicati anche i codici di autorizzazione (CA) che devono essere assegnati necessariamente insieme al CSC per la corretta definizione del carico contributivo.

 

1. Nuove modalità di consultazione del Manuale. Rilascio della funzionalità di consultazione di compatibilità ATECO-CSC-CA

 

Al fine di soddisfare le esigenze derivanti dalla costante evoluzione delle modalità di comunicazione, di accesso alle informazioni e interazione con l’utenza, nonché dello scambio di informazioni e delle modalità di lavoro, in un’ottica di trasparenza e collaborazione, il Manuale  è messo a disposizione on-line, sia per gli utenti interni che esterni, costantemente aggiornato con le novità conseguenti all’entrata in vigore di disposizioni normative o di nuovi orientamenti amministrativi adottati dall’Istituto.

Ferma restando l’attività di informazione, infatti, attraverso la consultazione on-line è possibile verificare puntualmente le regole di classificazione che al momento dell’accesso/consultazione i datori di lavoro devono seguire ai fini dell’iscrizione; infatti, ogni variazione procedurale registrata nei sistemi e legata all’associazione tra il singolo codice ATECO 2025 e i relativi CSC viene automaticamente riportata nel Manuale on-line.

In particolare, per supportare gli operatori di Sede nell’inquadramento delle aziende e fornire ai datori di lavoro e agli intermediari uno strumento utile per gestire la posizione aziendale e le eventuali segnalazioni di errore in ordine alle denunce mensili, viene rilasciata una nuova funzionalità che consente la consultazione delle compatibilità tra i codici ATECO, i CSC e i CA.

La consultazione dell’archivio delle regole di compatibilità, a fronte dei CSC attribuiti in relazione all’attività economica esercitata (codice ATECO), permette, infatti, di individuare più agevolmente le caratteristiche contributive che possono essere attribuite a quel determinato binomio (ATECO-CSC), nonché i periodi di validità degli stessi.

La consultazione delle regole di compatibilità comprende:

  • lista codici ATECO 2025: selezionando il singolo codice ATECO 2025 è possibile visualizzare i CSC compatibili;
  • lista CSC: selezionando il singolo CSC è possibile visualizzare tutti i codici ATECO 2025 o 2007 compatibili;
  • lista CA: selezionando il singolo CA, oltre alla descrizione e alla data inizio e fine, è possibile visualizzare le compatibilità del CA con i singoli codici CSC, nonché le compatibilità del CA con gli altri CA.

Poiché nel corso del tempo il singolo CA potrebbe avere assunto diversi significati, è importante fare attenzione al progressivo (PRG 0,1,2 …) e al periodo di validità del codice che si sta consultando, anche rispetto alle eventuali compatibilità/incompatibilità con gli altri CA o CSC.

Si evidenzia che la data fine validità 31/12/9999 identifica una situazione attualmente in essere.

A tale proposito, si precisa che la procedura contrassegna le combinazioni CA-CSC o CA-CA con un pallino verde se si tratta di compatibilità e con un pallino rosso se si tratta di incompatibilità.

Il servizio permette, infine, di scaricare in formato excel la consultazione effettuata; è possibile altresì scaricare l’intero elenco dei codici ATECO 2025, dei CSC e dei CA accedendo alla lista di interesse e selezionando la funzione “Scarica Excel”, senza inserire alcun carattere nella barra di ricerca.

 

2. Modalità di accesso al Manuale e al servizio di consultazione delle regole di compatibilità

 

I datori di lavoro e gli intermediari abilitati possono accedere al Manuale e al servizio di consultazione delle regole di compatibilità tramite il servizio “Compatibilità ATECO-CSC-CA”, raggiungibile dal sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Imprese e liberi professionisti” > “Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività” > “Manuale di classificazione previdenziale e compatibilità ATECO-CSC-CA”.

Al servizio è anche possibile accedere dalla sezione UNIEMENS all’interno dei servizi per aziende e consulenti, raggiungibile dal sito istituzionale www.inps.it tramite > “Tutti i servizi” > “Servizi per le aziende ed i consulenti”.

 

Accesso ai servizi per aziende e consulenti

https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-aree-tematiche.accesso-ai-servizi-per-aziende-e-consulenti-50594.accesso-ai-servizi-per-aziende-e-consulenti.html

 


Vedi anche: 

Le Nuova classificazione ATECO 2025. I documenti Istat (struttura, codici e titoli, note esplicative e tabelle di corrispondenza)

               




DdL A.C. 2628: con lo “stampato del 23/10/2025” disponibile il testo “ufficiale” del Disegno di legge per la riforma dell’ordinamento dei Commercialisti coordinato dalle relazioni

È disponibile il testo del Disegno di legge A.C. 2628 («Delega al Governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile»), presentato dal Ministro della Giustizia di concerto con i Ministri del Lavoro e dell’Università. 

ll DdL consta di tre articoli, con delega al Governo entro 12 mesi per l’adozione del decreto legislativo e possibilità di correttivi entro ulteriori 12 mesi.

 

Cosa prevede la delega (principi e criteri direttivi)

 

  • Riordino dell’oggetto della professione con indicazione delle attività (incluse quelle riservate) e coordinamento con riforme recenti (Crisi d’impresa, “Cartabia”, Riforma fiscale)

 

 

Le recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali con impatto sulla professione

 

Negli ultimi anni, diversi interventi normativi in vari ambiti hanno inciso significativamente sulle competenze e responsabilità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rendendo necessario un adeguamento dell’ordinamento professionale.

In particolare, tra le più importanti si segnalano:

  • Riforma della disciplina della crisi d’impresa (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modifiche): ha introdotto nuove figure professionali (esperto nella composizione negoziata, componente dell’OCRI, attestatore, gestore della crisi, curatore, commissario giudiziale) e nuove responsabilità nell’ambito delle procedure di allerta e di gestione della crisi, in cui i commercialisti svolgono un ruolo centrale;
  • Riforma della giustizia civile (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n .149, c.d. “riforma Cartabia”): ha modificato significativamente le norme processuali civili, le procedure di nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti, ampliando il ruolo dei commercialisti nell’ambito del processo civile e nelle ADR (Alternative Dispute Resolution);
  • Riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111): ha introdotto nuovi istituti e procedure (concordato preventivo biennale, cooperative compliance, adempimento collaborativo) che coinvolgono direttamente i commercialisti come intermediari qualificati tra contribuenti e amministrazione finanziaria;
  • Riforma del terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117): ha creato un nuovo ambito specialistico di consulenza per gli enti non profit, con specifiche competenze in materia di fiscalità, contabilità e governance;
  • Trasformazione digitale della PA (decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82): l’introduzione di strumenti come il Sistema di Interscambio (SDI), il processo tributario telematico, la fatturazione elettronica e l’ANPR ha trasformato il ruolo del commercialista in interfaccia tra imprese/cittadini e pubblica amministrazione digitale;
  • Ambiente e ESG: il decreto legislativo 6 settembre 2024, n.125, che ha recepito la direttiva 2022/2464/UE- Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), ha introdotto importanti modifiche alla rendicontazione societaria di sostenibilità, obbligando le imprese a includere nel bilancio di esercizio non solo dati finanziari, ma anche informazioni sulla loro sostenibilità e ai fattori ESG (Environmental, Social, Governance).

A questi interventi normativi settoriali si aggiunge la giurisprudenza che, nel corso degli anni, ha contribuito a definire i contorni delle attività professionali in esame. Di particolare rilievo sono le sentenze della Corte di cassazione del 7 febbraio 2024, n. 3495, che ha delineato i confini tra le attività riservate ai Commercialisti e quelle proprie di altre professioni e della Corte costituzionale del 19 giugno 2024, n. 144, in relazione al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).

 

  • Esercizio in forma associata e societaria (STP): disciplina organica di costituzione, gestione, limiti; spinta all’aggregazione per efficienza/competenza;
  • Incompatibilità: riordino e possibili deroghe temporanee in casi specifici;
  • Conferimento dell’incarico ed equo compenso: pattuizione libera ma proporzionata; aggiornamento dei parametri ministeriali su proposta CNDCEC;
  • Governance ordinistica: riduzione dell’anzianità per le cariche, equilibrio di genere (quote/doppia preferenza/alternanza), voto telematico, revisione dimensioni degli Ordini, durata 4 anni e massimo due mandati;
  • Disciplina disciplinare: razionalizzazione di organi e procedimenti, principi di imparzialità, buon andamento e contraddittorio;
  • Cancellazione dall’albo: definizione puntuale dei casi;
  • Specializzazioni: titolo per gli iscritti alle sezioni A e B, con provvedimenti su proposta del CNDCEC (attuazione dell’art. 2, comma 2, D.P.R. n. 137/2012).
  • Tirocinio: possibilità di svolgerlo interamente durante il corso di studi per ridurre i tempi di accesso;
  • Assicurazione RC professionale: possibile polizza collettiva uniforme a carico del CNDCEC, ferma la copertura individuale ove necessario;
  • Transitorio elettorale: nuove regole applicabili dalla consiliatura successiva.

 

Perché contano gli allegati: la chiave per leggere la ratio del DdL

 

Relazione illustrativa – Spiega il perché della riforma: a 20 anni dalla legge delega 2005 e 16 dall’attuazione (D.Lgs. 139/2005) l’assetto è obsoleto; calano giovani e candidati all’esame, cresce l’età media; il mercato e la giurisprudenza sono cambiati.

Dal 2008 ad oggi, i Commercialisti under 40 iscritti all’albo sono diminuiti del 32,3%, mentre gli over 60 sono aumentati, anche per via dell’innalzamento dell’età pensionabile, del 64,3%. L’età media è passata da 47,4 a 52,5 anni. Inoltre, al di là del calo demografico, mentre i dati registrano un sensibile incremento del numero di laureati in economia nell’ultimo decennio (+31,5%), quelli che scelgono di svolgere il tirocinio professionale e successivamente di sostenere l’Esame di Stato per l’accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile sono diminuiti in maniera drastica: -63,5%

Relazione tecnica – Chiarisce procedura e neutralità finanziaria: D.Lgs. entro 12 mesi su proposta del Ministro della giustizia (concerti con Università/Lavoro, sentito CNDCEC), parere parlamentare entro 30 giorni; nessun nuovo onere per la PA; verifica positiva della Ragioneria Generale.

Analisi tecnico-normativa (ATN) – Inquadra fonti, compatibilità e coordinamento: mappa la normativa (D.L. 203/2005; D.Lgs. 59/2010; L. 183/2011 art. 10 sulle STP; DPR 137/2012; D.L. 137/2020; L. 49/2023 sull’equo compenso), segnala assenza di conflitti con UE e obblighi internazionali, e richiama giurisprudenza recente (Cass. 3495/2024 su esercizio abusivo; Corte cost. 144/2024 su visto di conformità).

 

 

Il quadro di riferimento normativo nel quale si inserisce l’intervento

 

– Legge 24 febbraio 2005, n. 34 (Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili);

– Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34);

– Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria convertito nella legge) convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di attribuzione della competenza all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie;

– Articolo 55, decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), che ha apportato modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 recante costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

– Articoli 31, 31-bis e 31-terdecies, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia;

– Articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) in materia di riforma degli ordini professionali e società tra professionisti;

– Articoli 4 e 4-bis, legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) in materia di associazioni tra avvocati e multidisciplinari e di esercizio della professione forense in forma societaria;

– Legge 21 aprile 2023, n. 49 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali) in materia di liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali;

– Capo I e, in particolare, articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) con riferimento ai principi generali inerenti agli ordinamenti professionali e, in particolare, alla formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell’attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori.

 

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) – Illustra obiettivi, alternative e impatti attesi: modernizzazione dell’esercizio (associato/societario), voto telematico, equilibrio di genere e ricambio, specializzazioni e assicurazione collettiva, con benefici su qualità dei servizi e attrattività della professione; evidenzia criticità empiriche (disomogeneità dimensionali degli Ordini, divari di genere/età) e indica soggetti attuatori (Ministero Giustizia e CNDCEC).

 

 




Sport e Inps: aggiornamento codici qualifica del gruppo lavoratori sportivi

Gli enti professionistici e dilettantistici, i consulenti del lavoro e gli intermediari abilitati dovranno fare riferimento alla nuova classificazione.

L’Inps, con la circolare del 22 settembre 2025, n. 127, ha fornito indicazioni sul riordino degli enti sportivi e sulla riforma della tutela previdenziale dei lavoratori dello sport, come disciplinati dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni.

 

 

Con il messaggio 24 ottobre 2025, n. 3185, l’Inps comunica che ha proceduto all’allineamento delle descrizioni relative ai codici qualifica n. 785 e n. 788, presenti nell’Allegato n. 1 della circolare, armonizzandole con le definizioni già contenute nella circolare Inps 31 ottobre 2023, n. 88.

Il nuovo Allegato n. 1 aggiornato sostituisce integralmente quello precedentemente pubblicato con la circolare 127/2025.

Gli enti sportivi professionistici e dilettantistici, così come i consulenti del lavoro e gli intermediari abilitati, dovranno fare riferimento esclusivamente alle nuove descrizioni per la corretta classificazione dei lavoratori sportivi.

Link al testo del Messaggio Inps n. 3185 del 24 ottobre 2025, con oggetto: Integrazione circolare n. 127 del 22 settembre 2025, con oggetto: Misure previdenziali di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come integrate e modificate dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, in merito al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, ai fini della tutela previdenziale. Trattamento pensionistico a carico del Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP) – Decodifica dei codici qualifica n. 785 e n. 788, di cui all’Allegato n. 1 della citata circolare n. 127/2025 – Allineamento con le medesime descrizioni di cui alla circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 – Aggiornamento/sostituzione Allegato n. 1 alla citata circolare n. 127/2025.

 




Bonus elettrodomestici, aperti i termini per la registrazione. Dal 23 (produttori) e dal 27 ottobre (venditori)

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto che rende operativo il contributo economico (“bonus”) per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

Sono ammessi esclusivamente elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, conformi alle classi previste dal decreto interministeriale del 3 settembre 2025.

Per accedere al contributo è infatti necessario consegnare al venditore un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore a quello agevolato che sarà correttamente smaltito in un’ottica di riciclo dei materiali.

Il bonus copre fino al 30% del costo di acquisto, con un massimale di:

  • 100 euro per famiglia anagrafica;
  • 200 euro per famiglia anagrafica con ISEE inferiore a 25 mila euro annui.

 

 

 

La misura è articolata in due fasi:

  • la prima riguarderà i produttori e i venditori, che potranno registrarsi sulla piattaforma dedicata a partire dal 23 (produttori) e dal 27 ottobre (venditori).
  • la seconda sarà rivolta agli utenti finali che potranno presentare domanda di adesione tramite l’app IO o il sito web dedicato. I tempi di apertura di questa seconda fase saranno comunicati prossimamente.

 

Per maggiori informazioni (link al sito internet istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – MIMIT)

Link al testo del Decreto direttoriale 22 ottobre 2025 – Bonus elettrodomestici. Modalità di richiesta, concessione ed erogazione – Allegato 1 – Linee guida – Allegato 2 – Informativa privacy

Contributo (“bonus“) elettrodomestici

FAQ – Risposte alle domande frequenti sul Bonus Elettrodomestici

 




Il Disegno di legge di Bilancio 2026 è stato firmato in serata dal Capo dello Stato | Il testo sarà trasmesso al Senato nei prossimi giorni

Aggiornamento del 28 ottobre 2026

Il disegno di legge di Bilancio 2026 presentato al Senato

Il testo del DDL-Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 (TOMO II)

Le relazioni del Ddl bilancio 2026

Le relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 – Testo correlato 1689 (TOMO I) – Relazione illustrativa – Relazione tecnica

Vedi anche:

I – Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689). Una prima analisi delle norme fiscali del Titolo II e Capo I del Titolo VI

II – Assegnazioni/estromissioni, rateazione plusvalenze, affrancamento riserve, dividendi e interventi su IRAP e DTA/IFRS 9. Le misure contenute negli articoli da 14 a 22 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

 

 

Il Disegno di legge di Bilancio 2026 è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e firmato in serata dal Capo dello Stato; il testo sarà trasmesso al Senato nei prossimi giorni. La versione bollinata porta il totale a 154 articoli (la prima bozza si fermava a 137).  

 

Affitti brevi: cosa cambia nell’art. 7

 

Nel testo bollinato l’intervento sulle locazioni brevi non alza in generale la cedolare al 26% sul “primo immobile”, ma condiziona l’aliquota ridotta al 21% a un requisito ben preciso: vale solo per una unità immobiliare indicata in dichiarazione a condizione che, nel periodo d’imposta, su quell’unità non siano stati conclusi contratti tramite intermediari immobiliari o portali telematici. In pratica:

  • 21% se il contribuente non usa intermediari/portali per l’unità prescelta;
  • 26% negli altri casi.

La nuova formulazione non cambia la sostanza del precedente, considerato che i contratti di locazione breve sono per la maggior parte conclusi tra proprietari e conduttori per il tramite di portali e intermediari online.

 

 

 

 

Preleva il testo del Disegno di legge di Bilancio 2026  bollinato dalla Ragioneria di Stato e firmato in serata dal Capo dello Stato

 

 




Online la Guida per l’acquisto della casa (aggiornamento ottobre 2025). Le imposte e le agevolazioni

Online la Guida dell’Agenzia delle entrate (aggiornata ottobre 2025) che fornisce un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa, in modo da poter “sfruttare” tutti i benefici previsti dalla legge (imposte ridotte, limitazione del potere di accertamento di valore).

La Guida è rivolta agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra “privati” sia a quelle tra imprese e privati.

Questa edizione mette in fila – con taglio operativo – cosa cambia e cosa resta fondamentale sapere prima del rogito: quando si paga l’imposta di registro e quando l’IVA, quali requisiti servono per le agevolazioni “prima casa” e come ci si comporta se si possiede già un immobile.

Il vademecum aggiornato spiega la disciplina del c.d. “prezzo-valore”: per gli acquisti non soggetti a IVA, su richiesta dell’acquirente il calcolo delle imposte avviene sul valore catastale.

Con il citato sistema agevolativo:

  • la tassazione dell’atto avviene sul valore calcolato in base alla rendita catastale dell’immobile e non sul corrispettivo effettivamente pagato;
  • viene limitato il potere di accertamento di valore dell’Agenzia delle entrate;
  • spetta per legge una riduzione degli onorari.

È un passaggio che tutela chi compra, a patto di dichiarare il corrispettivo effettivo in atto.

L’aggiornamento di ottobre 2025 recepisce inoltre:

– la riduzione dell’imposta di registro su caparre e acconti dei preliminari stipulati dal 1° gennaio 2025 (0,5 per cento, imputata poi sull’imposta del definitivo); prima era 3 per cento sugli acconti e 0,5 per cento sulle caparre; restano ferme le regole per i preliminari soggetti a IVA. 

Cfr. il nuovo articolo 10, della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).

Il testo novellato dispone, infatti, l’applicazione dell’aliquota dello 0,5 per cento, ovvero «la minore imposta applicabile per il contratto definitivo», per la registrazione dei contratti preliminari che prevedono la dazione di somme, in luogo di quella differenziata a seconda che si tratti di caparra confirmatoria o di acconto di prezzo non soggetto all’imposta sul valore aggiunto, così superando i problemi di qualificazione delle somme corrisposte. In ogni caso, l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo. (Vedi: Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 14 marzo 2025).

 

 

– l’estensione a due anni del termine per vendere la precedente abitazione se si compra una nuova “prima casa” (per atti dal 1° gennaio 2025 e anche se, al 31 dicembre 2024, il precedente anno non era decorso), con obbligo di impegno in atto e sanzione del 30 per cento in caso di inadempimento (cfr. l’articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, c.d. Legge di Bilancio 2025 – in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2452),

– la disciplina transitoria per l’under 36: estensione agli atti 2024 con preliminare registrato entro il 31 dicembre 2023 e credito d’imposta utilizzabile nel 2025 per gli atti stipulati fra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024. 

La Guida accompagna passo-passo prima dell’acquisto (verifica catastale/ipotecaria, utilità di trascrivere il preliminare) e al rogito (dichiarazioni obbligatorie in atto, compresa quella sui pagamenti e sull’eventuale mediatore). Chiude con le risposte ai quesiti e con l’elenco delle norme e della prassi  per chi vuole approfondire.

 

Link alla Guida per l’acquisto della casa (aggiornamento ottobre 2025) – Le imposte e le agevolazioni

 

Le versioni precedenti:

Link alla Guida per l’acquisto della casa (aggiornamento marzo 2024) – Le imposte e le agevolazioni

Link alla Guida per l’acquisto della casa (aggiornamento gennaio 2023) – Le imposte e le agevolazioni




Aumento cedolare affitti brevi al 26%. Rischio calo dell’offerta, prezzi più alti e spinta al sommerso

L’Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi (AIGAB) esprime forte preoccupazione per l’innalzamento al 26% della cedolare sugli affitti brevi contenuto nella bozza del Ddl di Bilancio 2026. Il provvedimento colpisce un comparto costituito per il 96% da proprietari singoli e rischia di generare diminuzione dell’offerta e aumento dei prezzi, riducendo la possibilità per molte famiglie italiane di andare in vacanza e favorendo una fuga verso il sommerso.

Di seguito il testo del Comunicato stampa AIGAB – Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi – del 20 ottobre 2026.

 

Comunicato stampa AIGAB del 20 ottobre 2026

 

“Se approvata, questa misura produrrà diminuzione dell’offerta e aumento dei prezzi con meno possibilità per le famiglie italiane di fare vacanze, oltre al rischio concreto di una fuga verso il sommerso. Inoltre, nel lungo periodo – spiega il Presidente dei gestori professionali Marco Celani – registreremo la diminuzione del valore complessivo delle nostre case: in Italia ci sono 9,6 milioni di abitazioni vuote e la ricchezza delle famiglie è in gran parte concentrata negli asset immobiliari. Se il valore delle case cala, il problema diventa strutturale per l’intera economia del Paese”.

 

Milano, 20 ottobre 2025

Una vera e propria stangata sulle famiglie italiane, perché colpisce le oltre 500.000 case oggi presenti online, il 96% delle quali appartiene a proprietari singoli; un provvedimento che va a penalizzare tutte le famiglie che mettono a reddito un immobile per integrare il proprio tenore di vita; una doppia batosta perché arriva in un anno in cui abbiamo registrato una stagnazione del turismo straniero e, soprattutto, una diminuzione drastica del turismo italiano, con molti connazionali che hanno utilizzato la seconda casa, negli anni precedenti affittata per brevi periodi per sostenersi economicamente, per fare le vacanze. Il commento dell’Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi contro l’innalzamento al 26% per gli affitti brevi, contenuta nella bozza della Finanziaria è tranchant.

“Un incremento del 24% dell’imposta avrà un effetto drammatico, perché nel lungo periodo rischia di avere un impatto enorme sui redditi delle famiglie, sulla loro capacità di muoversi, di viaggiare e di affittare case nelle destinazioni italiane – sia di mare che di montagna o città d’arte” spiega il Presidente AIGAB Marco Celani che aggiunge: “Aspettiamoci anche una ricaduta negativa sull’indotto, perché, come abbiamo misurato, nei primi otto mesi dell’anno il settore ha generato circa 8,2 miliardi di euro di canoni di locazione, tra affitti brevi e transitori.
 Con una manovra di questo tipo ci si aspetta una contrazione di questo valore, con conseguenze dirette sull’economia: se gli italiani non viaggiano e non vanno in vacanza, spendono di meno, e questo colpisce anche i settori di trasporti, ristorazione, shopping, cultura e manutenzione delle case.

Già due anni fa, quando era stato introdotto l’aumento dell’aliquota al 26% per le seconde case online, si era vista una forte diminuzione del numero di case acquistate per investimento.
 In passato, chi possedeva una seconda o terza casa la ristrutturava per metterla a reddito; l’aumento dell’imposta ha disincentivato questo comportamento. Il rischio, nel lungo periodo, è una diminuzione del valore complessivo delle case degli italiani.
Ricordiamo che in Italia ci sono 9,6 milioni di abitazioni vuote e che la ricchezza delle famiglie italiane è in gran parte concentrata negli asset immobiliari.
 Se il valore delle case cala, il problema diventa strutturale per l’intera economia del Paese”.

L’esecutivo, è la richiesta di AIGAB, retroceda da quello che viene definito un autogol clamoroso soprattutto per un Governo che ha sempre dichiarato di non voler aumentare le tasse e, soprattutto, di voler tutelare il patrimonio immobiliare delle famiglie italiane.

“È infatti paradossale – spiega Celani – che, mentre si pensa di escludere la prima casa dall’ISEE, si vada invece a tassare pesantemente la seconda casa, che nell’oltre 30% dei casi è frutto di un’eredità situata in località dove i proprietari non hanno interesse a investire, ma che cercano comunque di mantenere e valorizzare.

Questa misura rappresenta dunque un vero e proprio paradosso e una nuova batosta per le famiglie italiane, che si troverebbero ancora una volta penalizzate, e di tutti gli attori di una filiera virtuosa che, ricordiamolo, nei primi otto mesi del 2025, nonostante il peso negativo delle restrizioni e di continui ulteriori adempimenti introdotti, ha contribuito con 41,7MLD sul PIL nazionale tra prenotazioni dirette (8,2MLD), indotto (33MLD) e ristrutturazioni, arredi e manutenzioni (0,6MLD)”.

  

DATI SCENARIO A CURA DEL CENTRO STUDI AIGAB

 

  • In Italia ci sono 35,2 milioni di case
  • 9,6 milioni seconde case non utilizzate
  • Soltanto l’1,4% del totale delle abitazioni esistenti in Italia è promosso online con finalità di affitti brevi (502k, dato ad agosto 2025)
  • 25% seconde case promosse online sono gestite da aziende (operatori professionali)
  • 96% delle case promosse online appartiene a proprietari singoli

 

Quanto valgono gli Affitti Brevi in Italia (gennaio-agosto 2025)

  • 8,2 MLD Prenotazioni dirette
  • 32,9 MLD Indotto
  • 0,6 MLD Ristrutturazioni, arredi e manutenzioni
  • TOT 41,7 MLD

 

Chi beneficia direttamente degli Affitti Brevi

  • circa 30.000 gli operatori, professionali e non, coinvolti
  • circa 150.000 le persone impiegate in modo diretto
  • 000 famiglie proprietarie

 

Provenienza delle case messe a reddito con gli Affitti Brevi

  • Eredità: 30,4%
  • Sfitta da tempo: 26,1%
  • Abitata in precedenza dai proprietari (necessità affitto temporaneo): 28,7%
  • Acquistata per investimento: 12,6%
  • Spostata da affitto lungo termine: 2,2%

 


Il testo del bozza del disegno di legge di Bilancio 2026, che sarà trasmessa nei prossimi giorni al Parlamento.

 

 

ART. 7.
(Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi)

 

1.  All’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 5, le parole «una ritenuta, a titolo d’acconto del 21 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta del 26 per cento» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

«Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2026. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2026.

 

 




Il testo della bozza del disegno di legge di Bilancio 2026 e focus sulla novità fiscali

Aggiornamento del 28 ottobre 2026

Il disegno di legge di Bilancio 2026 presentato al Senato

Il testo del DDL-Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 (TOMO II)

Le relazioni del Ddl bilancio 2026

Le relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» – (Sezione I del disegno di legge A.S. n. 1689) – DDL n. 1689 – Testo correlato 1689 (TOMO I) – Relazione illustrativa – Relazione tecnica

 

Vedi anche:

I – Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689). Una prima analisi delle norme fiscali del Titolo II e Capo I del Titolo VI

II – Assegnazioni/estromissioni, rateazione plusvalenze, affrancamento riserve, dividendi e interventi su IRAP e DTA/IFRS 9. Le misure contenute negli articoli da 14 a 22 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

III – Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

 

 

 

 

 

Si pubblica una bozza del disegno di legge di Bilancio 2026, che sarà trasmessa nei prossimi giorni al Parlamento.

La bozza è strutturata in più Titoli: dai risultati differenziali del bilancio dello Stato alle misure fiscali, del lavoro e previdenza, fino a sanità, crescita e investimenti, istruzione e cultura, calamità ed emergenze, enti territoriali, livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e revisione della spesa.

Il testo pubblicato ha natura meramente ricognitiva e potrà essere oggetto di modifiche prima della trasmissione al parlamento.

 

Sul versante fiscale, il Ddl tra l’altro, prevede:

Art. 9 – Detrazioni edilizie/energetiche: rimodulazione delle aliquote: 36 per cento per spese 2025-2026 e 30 per cento per il 2027; per le tipologie al 50 per cento conferma del 50 per cento per 2025–2026 e 36 per cento nel 2027. Estesa al 2026 la finestra prevista da commi correlati dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013.

Art. 11 – “Flat tax” nuovi residenti (art. 24-bis TUIR): imposta sostitutiva annuale da 200.000 a 300.000 euro; per ciascun familiare da 25.000 a 50.000 euro. Applicazione ai trasferimenti di residenza dalla data di entrata in vigore delle legge

Art. 12 – Regime forfetario: prorogate al 2026 le condizioni straordinarie di accesso previste dalla L. 207/2024.

Art. 13 – Criptovalute: per i token di moneta elettronica denominati in euro aliquota al 26 per cento (non 33 per cento);

Art. 14 – Assegnazione agevolata beni ai soci/Estromissione: finestra fino al 30 settembre 2026.

Art. 15 – Rateazione plusvalenze beni strumentali: nuovo art. 86 (comma 4) TUIR: se possesso ≥5 anni, rate in quote costanti nell’esercizio e nei successivi, non oltre il secondo; regole ad hoc per immobilizzazioni finanziarie (ultimi 5 bilanci, FIFO) e per cessione d’azienda (possesso ≥3 anni, rate fino a 4 esercizi). Decorrenza dal periodo successivo al 31 dicembre 2025.

Art. 16 – Affrancamento riserve in sospensione: facoltà di affrancare saldi attivi/riserve/fondi in sospensione con imposta sostitutiva del 10 per cento; pagamento in 4 rate annue a partire dal saldo imposte del periodo 2025; rinvio al DM 27 giugno 2025.

Art. 17 – Dividendi infra-UE e rimborsi IRAP: esclusione al 95 per cento dei dividendi UE dalla base IRAP (valore produzione/margine di intermediazione).

Art. 18 – Dividendi (TUIR): introduzione di soglia di partecipazione diretta ≥10 per cento (con look-through per partecipazioni indirette) per il regime di esclusione su dividendi ex artt. 59 e 89 TUIR; applicazione alle distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026; decreti MEF di coordinamento.

Art. 21 – IRAP intermediari finanziari/assicurazioni: aumento di 2 punti percentuali delle aliquote IRAP per tre periodi d’imposta a partire da quello successivo al 31/12/2025; regole sugli acconti.

Art. 22 – DTA: sospensione deduzioni: differita al 2028–2029 la deduzione delle quote 3,80 per cento e 12,36 per cento previste per il 2027 (coord. con norme 2015 e 2018).

 

Art. 23 – Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (“rottamazione-quinquies”)

 

Che cosa si può definire

Carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 per omessi versamenti da dichiarazioni e controlli automatizzati (artt. 36-bis/36-ter DPR n. 600/1973 e 54-bis/54-ter DPR n. 633/1972) e per omessi versamenti contributivi INPS; esclusi i carichi da accertamento. Si paga solo capitale + spese di notifica/esecutive, senza sanzioni, interessi (compresi quelli di mora) e aggio.

Come si aderisce

Dichiarazione telematica all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2026 (modulo e canale indicati sul sito dell’agente entro 20 giorni dall’entrata in vigore). Nella domanda si sceglie il numero di rate e si dichiarano gli eventuali giudizi pendenti, impegnandosi a rinunciarvi; il giudice sospende e poi estingue il processo dopo il pagamento della prima/ unica rata. Possibile integrazione della dichiarazione fino al 30 aprile 2026. 

Pagamento e interessi

Unica soluzione entro 31 luglio 2026 oppure fino a 54 rate bimestrali: 1ª-3ª il 31/07/2026, 30/09/2026, 30/11/2026; dalla 4ª alla 51ª ogni 31/01, 31/03, 31/05, 31/07, 30/09, 30/11 dal 2027; 52ª-54ª il 31/01/2035, 31/03/2035, 31/05/2035. In caso di rate, interessi 4 per cento annuo dal 1° agosto 2026 (non si applica l’art. 19 DPR n. 602/1973). 

Effetti immediati dell’adesione (dalla presentazione)

Sospesi termini di prescrizione/decadenza e gli obblighi delle dilazioni in essere; stop a nuovi fermi/ipoteche (salvi quelli già iscritti) e a nuove o proseguite esecuzioni (se non c’è stato primo incanto positivo). Il debitore non è inadempiente ai fini degli artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/1973 e vale la regola sul DURC regolare ex art. 54 D.L. n. 50/2017.

Decadenza

La definizione non produce effetti (riparte la riscossione e i versamenti restano acconti) se non si paga: l’unica rata, due rate (anche non consecutive), o l’ultima rata.

Comunicazioni e discarico

L’agente comunica entro 30 giugno 2026 l’importo complessivo/rate (minimo rata 100 euro) e rende disponibili i pagamenti (domiciliazione, moduli precompilati, sportelli). A definizione pagata, discarico automatico del residuo e trasmissione agli enti dell’elenco debitori entro 31 dicembre 2036. 

Rapporti con precedenti “rottamazioni”

Regole specifiche per i carichi 2000-30 giugno 2022 già oggetto di definizioni inefficaci o regolari al 30 settembre 2025 (quali rientrano e quali no).

 

Art. 24 – Definizione agevolata di tributi regionali e locali

 

Facoltà degli enti

Regioni ed enti locali possono introdurre proprie definizioni (riduzione/esclusione interessi e/o sanzioni), anche con accertamenti in corso o contenziosi pendenti..

Ambito oggettivo

Tributi disciplinati e gestiti dagli enti; esclusi IRAP, compartecipazioni e addizionali erariali. Ammessa anche l’estensione alle entrate patrimoniali. 

Efficacia e adempimenti

I regolamenti degli enti diventano efficaci con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente; entro 60 giorni vanno trasmessi al MEF-DF (solo fini statistici). Devono considerare la situazione finanziaria e l’impatto sulla riscossione, favorendo strumenti digitali.

Abrogazioni

Abrogata, per regioni/province/comuni, la facoltà generale di definizione ex art. 13 L. n. 289/2002.

 

Art. 25 – Contrasto agli inadempimenti IVA (nuovo art. 54-bis.1 DPR n. 633/1972)

 

Liquidazione “da omessa dichiarazione”

In caso di omessa dichiarazione annuale IVA (o presentata priva dei quadri necessari), l’Agenzia può liquidare l’imposta (anche in modo automatizzato) usando fatture elettroniche, corrispettivi telematici e LIPE; non si considera il credito dell’anno precedente e si scomputano solo i versamenti effettuati.

Contraddittorio e pagamento

Esito comunicato al contribuente, che ha 60 giorni per fornire dati/chiarimenti oppure pagare imposta + interessi + sanzioni; se paga entro 60 giorni, sanzione ridotta a 1/3. Provvedimento del Direttore AE per modalità attuative.

Coordinamenti sanzionatori

L’avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione esclude l’art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 471/1997; definita la nozione di «imposta dovuta» (differenza tra tributo accertato e quello già liquidato ex articolo 54-bis.1) ai fini dell’art. 5 D.Lgs. n. 471/1997 e dell’art. 30 del TUSAP (D.Lgs. n. 173/2024). 

 

Art. 26 – Misure di contrasto alle indebite compensazioni

 

Divieto di compensazione “mirata” (dal 1° luglio 2026)

I crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non possono essere usati in compensazione (art. 17 D.Lgs. n. 241/1997) per pagare i debiti di cui all’art. 17, comma 2, lett. e), f), g); il divieto vale anche per crediti trasferiti.

Soglie per controlli/limitazioni

La soglia che abilita i controlli preventivi/limitazioni passa da 100.000 a 50.000 euro, con modifiche al D.L. n. 223/2006, art. 37, comma 49-quinquies, e al T.U. versamenti e riscossione (D.Lgs. n. 33/2025), art. 5, comma 7.

 

 




Autoimpiego Centro-Nord e Resto al Sud 2.0. Al via le richieste | Aperta la piattaforma per richiedere gli incentivi

A partire da oggi (15 ottobre 2025) è possibile presentare, accedendo alla pagina dedicata del sito di Invitalia, la richiesta di agevolazioni per l’avvio di nuove imprese, nuovi studi professionali o società tra professionisti, come indicato dagli articoli 17 e 18 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024 n. 95) e dal relativo decreto attuativo (D.M. Lavoro e Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione e il Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 luglio 2025, pubblicato sulla G.U del 21 agosto 2025 n. 193).

Gli incentivi sono disponibili per giovani tra i 18 e i 35 anni di età che siano:

  • inoccupati, inattivi o disoccupati;
  • disoccupati destinatari delle misure del programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori)
  • lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale (working poor)

Le iniziative economiche devono essere finalizzate ad avviare attività:

  1. di lavoro autonomo;
  2. di ditta individuale;
  3. di impresa in forma societaria
  4. libero-professionali, anche nella forma delle società tra professionisti.

Per il finanziamento di tali iniziative sono state stanziate risorse per 800 milioni di euro, di cui 700 milioni a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e 100 milioni di euro sul PNRR, nell’ambito del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità di Lavoratori). Gli interventi sono gestiti su due direttrici che determinano anche l’intensità del contributo, denominate “Autoimpiego Centro-Nord” (art. 17 D.L. Coesione) e “Resto al Sud 2.0” (art.18 D.L. Coesione).

 

L’incentivo Autoimpiego Centro-Nord promuove la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, libero-professionali e di lavoro autonomo in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche.

Lo sportello per la compilazione e presentazione delle domande sarà aperto dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2025. Nei giorni precedenti l’apertura dello sportello è fortemente consigliato procedere con la registrazione dell’iniziativa richiedente le agevolazioni e indicare un eventuale delegato, accedendo alla sezione “Anagrafica e deleghe”.

Resto al Sud 2.0 promuove la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, libero-professionali e di lavoro autonomo nei territori del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Lo sportello per la compilazione e presentazione delle domande sarà aperto dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2025. Nei giorni precedenti l’apertura dello sportello è fortemente consigliato procedere con la registrazione dell’iniziativa richiedente le agevolazioni e indicare un eventuale delegato, accedendo alla sezione “Anagrafica e deleghe”.

 

Previa valutazione del piano di impresa presentato, si prevede l’accesso a due forme di finanziamento:

  • Voucher a fondo perduto di 30mila euro nelle regioni del Centro Nord, che aumentano a 40mila euro nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno. È anche prevista una maggiorazione di 10mila euro per le iniziative a maggior contenuto di innovazione/sostenibilità ambientale;

oppure

  • Contributo calcolato percentualmente in relazione all’investimento previsto: il 65% per investimenti fino a 120mila euro, aumentati al 75% in area ZES; il 60% per investimenti tra 120mila e 200mila euro, aumentati al 70% in caso di richieste relative alle regioni del Mezzogiorno.

Accanto al sostegno economico sono previste azioni formative tese a rendere più efficace ed efficiente l’accesso alle misure di agevolazione gestite da Invitalia mirando anche ad un’azione di promozione della cultura d’impresa, coordinate dall’Ente Nazionale Microcredito. Inoltre, tutte le iniziative economiche ammesse alle agevolazioni sono destinatarie obbligatoriamente di servizi di Tutoraggio. Tali servizi sono finalizzati ad assicurare alle imprese un accompagnamento qualificato volto a garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e la piena riuscita dei progetti finanziati.

Queste agevolazioni sono inserite in un più ampio intervento dedicato alla promozione dell’autoimpiego all’interno del decreto Coesione: un pacchetto di misure che includono anche il sostegno all’autoimpiego in settori strategici per la transizione digitale e tecnologica, come meglio definiti dall’articolo 21 del decreto Coesione e dal relativo decreto attuativo (D.M. 3 aprile 2025).

Per maggiori informazioni sulla misura, vai alla pagina dedicata sul sito del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro.

 

Vedi anche:

 

Incentivi all’autoimpiego.  Il decreto attuativo per un importo di 800 milioni di euro

 

Il decreto, in attuazione degli articoli 17 e 19 del decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 4 luglio 2024 (decreto Coesione), promuove l’inclusione attiva e l’inserimento al lavoro, mediante specifiche azioni a sostegno dell’avvio di iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali dei giovani under 35, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • essere in una condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione;
  • essere inoccupati, inattivi o disoccupati;
  • essere disoccupati destinatari delle misure del programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori).

Le iniziative economiche devono essere finalizzate all’avvio delle seguenti attività:

  • di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA;
  • di impresa individuale regolarmente iscritta al Registro delle imprese;
  • di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al Registro delle imprese, nelle seguenti forme giuridiche: società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società a responsabilità limitata; società cooperativa; libero-professionali anche nella forma di società tra professionisti.

Sono previsti, inoltre, finanziamenti per servizi di formazione e accompagnamento alla progettazione preliminare, tutoraggio per l’incremento delle competenze per la realizzazione delle iniziative finanziate.

Le risorse finanziarie stanziate ammontano a 800 milioni di euro, di cui 700 milioni di euro provengono dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), mentre 100 milioni di euro sono risorse del PNRR, nell’ambito del programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – parte della Missione 5 del Piano).

In base al decreto Coesione sono previsti due interventi:

Autoimpiego Centro Nord Italia;
Resto al Sud 2.0.

Link al testo del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 luglio 2025, recante: «Criteri e modalità attuative degli esoneri introdotte dagli articoli 17 e 18 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Autoimpiego e Resto al SUD)». Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 193 del 21 agosto 2025 n. 193

 

Incentivi per startup green e digital.  Il decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2025 il decreto che attua gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (art. 21 del Decreto Legge Coesione, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 2024 n. 95). 

Al suo interno si definiscono i criteri di qualificazione necessari alla richiesta del beneficio da parte dell’impresa che opera nei settori strategici individuati e le modalità di accesso. Più nel dettaglio, per ottenere il beneficio sono rilevanti i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale delle risorse investite dall’impresa, la media della domanda di lavoro e i valori medi di competitività delle imprese per ogni singolo dipendente rispetto a ricavi totali, salario medio, investimento totale e in tecnologie digitali e green.

Il decreto riconosce 2 tipologie di contributi. Il primo specifico sull’attività imprenditoriale dedicato alle persone disoccupate con meno di 35 anni, che tra il primo luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 avviino un’impresa in Italia nei settori individuati come strategici dal decreto attuativo. Per loro è previsto un contributo di 500 euro mensili, liquidati annualmente in forma anticipata dall’Inps, per massimo 3 anni e comunque non oltre la fine del 2028.

Il secondo è dedicato alle assunzioni di under 35, con contratti a tempo indeterminato, in queste nuove realtà: fino a 800 euro mensili per ciascun dipendente a titolo di esonero contributivo totale per i contratti siglati tra il primo luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, sempre per 3 anni e al massimo fino al 31 dicembre 2028. Restano a carico del datore di lavoro premi e contributi dovuti all’Inail. L’incentivo è riservato alle piccole imprese e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato. L’esonero inoltre non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento ma compatibile, senza riduzioni, con la maxi-deduzione per nuove assunzioni introdotta dalla riforma dell’Irpef (art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023) e prorogata fino al 2027. Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica all’Inps che ne verificherà l’ammissibilità e in caso di esito positivo quantificherà gli importi fruibili per ogni anno dal datore di lavoro.

Link al testo del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 3 aprile 2025, recante: «Criteri e modalità attuative dell’esonero introdotte dell’art. 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Settori strategici)». Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 111 del 15 maggio 2025




Il CdM ha approvato il disegno di legge di Bilancio 2026

Preleva la bozza del disegno di legge di Bilancio 2026, che sarà trasmessa nei prossimi giorni al Parlamento.

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 17 ottobre 2025 su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

Il disegno di legge prevede un intervento di circa 18 miliardi medi annui. La manovra, che non comporta un aumento del disavanzo pubblico, è responsabile e sostenibile, conferma il percorso di risanamento dei conti dello Stato con la priorità verso i redditi più bassi, il lavoro dipendente, il ceto medio, la famiglia, le imprese attraverso misure mirate. Sostiene il potere d’acquisto delle famiglie, rafforza il sistema sanitario e favorisce la competitività delle imprese.

 

Misure fiscali e sostegno al reddito

 

Riduzione della seconda aliquota dell’IRPEF – scaglione tra 28 e 50mila euro – che passa dal 35% al 33%. La riduzione sarà sterilizzata per i redditi superiori a 200.000 euro.

Regime fiscale agevolato sui rinnovi contrattuali, premi di produttività e trattamento accessorio.

Confermata per il 2026 la disciplina in merito al bonus ristrutturazione sulla prima casa al 50%.

Confermata la cosiddetta flat tax al 15 per cento per i redditi da lavoro dipendente o da pensione fino a 35mila euro.

 

Famiglie, lavoro e politiche sociali

 

Stanziati nel triennio circa 3,5 miliardi per la famiglia, il contrasto alla povertà e revisione ISEE.

Al fine di favorire l’accesso a determinate prestazioni agevolate si introduce infatti una revisione della disciplina per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che interviene sul valore della casa e sulle scale di equivalenza con effetti complessivi annui di quasi 500 milioni di euro.

Finanziati in via permanente per 60 milioni di euro annui i cosiddetti “centri estivi”.

Rifinanziata per gli anni 2026 e 2027 la “Carta dedicata a te”, un contributo di 500 euro per le famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Sterilizzato l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile, a partire dal 2027, per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose. Per le restanti categorie di lavoratori l’aumento sarà di un solo mese nel 2027 e di due mesi nel 2028.

Previsto l’incremento di 260 euro all’anno per le pensioni dei soggetti in condizioni disagiate.

Per il 2026 rispetto al 2025 è rafforzato il bonus mamme, che passa da 40 a 60 euro mensili a favore delle lavoratrici con almeno due figli e reddito fino a 40.000 euro. Potenziati anche il congedo parentale e il congedo per malattia dei figli minori.

 

Sanità

 

Ai rifinanziamenti previsti l’anno scorso dalla legge di bilancio, pari a oltre 5 miliardi per il 2026, a 5,7 miliardi per il 2027 e a quasi 7 miliardi per il 2028, si aggiungono 2,4 miliardi di euro per il 2026 e 2,65 miliardi a decorrere dal 2027. Una parte di tali risorse sarà destinata a nuove assunzioni e al miglioramento dei trattamenti in favore del personale sanitario. Al fine di garantire la riduzione delle liste di attesa e il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie e per far fronte alla carenza di personale sanitario, nel 2026 si autorizza quindi l’assunzione di personale sanitario.

 

Imprese

 

Ai fini delle imposte sui redditi, le imprese che acquistano beni strumentali nuovi potranno beneficiare della maggiorazione del costo di acquisizione per calcolare ammortamenti e canoni di leasing nella misura del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Nel caso di investimenti green si applica nella misura del 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

La soglia esentasse dei buoni pasto elettronici per i dipendenti passa da 8 euro a 10 euro.

Saranno presenti nel triennio il credito d’imposta per le imprese ubicate nelle zone economiche speciali (ZES) e, nella misura di 100 milioni di euro nel triennio 2026-2028, per le zone logistiche semplificate (ZLS).

È prorogata al 31 dicembre 2026 la sterilizzazione della plastic e sugar tax.

Viene rifinanziata anche la misura agevolativa “Nuova Sabatini”.

 

Banche

 

Confermato il contributo del settore finanziario con il coinvolgimento di banche e assicurazioni. Tra le misure è prevista la proroga del rinvio delle deduzioni relative alle svalutazioni e perdite su crediti, nonché del costo dell’avviamento, connesse alla rilevazione delle imposte differite attive (DTA). Sugli utili accantonati a patrimonio che vengono liberati e distribuiti prevista una imposta agevolata. Modificata aliquota IRAP e confermata parziale deducibilità di perdite ed eccedenze ACE.)

 

Pace fiscale

 

Vengono introdotti interventi di pacificazione fiscale rivolti ai contribuenti per i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023. Questi ultimi potranno essere definiti in una unica soluzione oppure pagati in 9 anni, in 54 rate bimestrali uguali. La misura è rivolta ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ma hanno omesso il pagamento. Vi è la possibilità di aderire alla misura anche per gli enti locali.




IRES premiale 2025. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con le regole per fruire dell’agevolazione

Il Decreto 8 agosto 2025 Mef delinea i requisiti per accedere alla cd. “IRES premiale”, le modalità di calcolo delle soglie, i requisiti di interconnessione e di efficienza energetica, nonché le condizioni occupazionali e il divieto di ricorso alla CIG (Cassa Integrazione Guadagni).

L’agevolazione, introdotta dalla Legge di bilancio del 2025 (art.1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2472), rappresenta una misura di fiscalità premiale e consiste in una riduzione del 4% dell’aliquota dell’imposta sulle imprese, in via transitoria per il 2025, finalizzata a ridurre l’aliquota ordinaria dal 24% al 20%, a favore delle imprese che investono e assumono.

L’IRES premiale è subordinata a vincoli patrimoniali, di investimento e occupazionali, per garantire che il beneficio vada a chi contribuisce alla crescita, sostenibilità e valorizzazione del capitale umano.

Possono accedere al beneficio:

  • le società di capitali e gli enti commerciali residenti;
  • le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
  • gli enti non commerciali (solo per redditi da attività economiche).

Sono escluse:

  • le imprese in liquidazione o in procedure concorsuali;
  • i soggetti in regime forfetario;
  • le imprese in contabilità semplificata.

Tra le condizioni di accesso rilevano:

  • l’accantonamento in “un’apposita riserva” di una quota non inferiore all’80 per cento dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;

Dunque, tenuto conto anche dell’espresso richiamo delle norme alla necessità di accantonare l’utile conseguito nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, i soggetti che non hanno realizzato un utile in tale esercizio non potranno accedere all’agevolazione.

  • gli investimenti rilevanti: almeno il 30% dell’utile accantonato, o il 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, o comunque almeno 20.000 euro, devono essere destinati a investimenti in beni strumentali nuovi, inclusi quelli funzionali alla digitalizzazione e alla riduzione dei consumi energetici, secondo le specifiche della normativa “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”;
  • l’incremento occupazionale: deve essere mantenuto un numero medio di lavoratori non inferiore al triennio precedente e garantito un incremento di almeno l’1% dei lavoratori a tempo indeterminato rispetto al 2024, con almeno una nuova assunzione stabile;
  • l’assenza di cassa integrazione: l’impresa non deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione ordinaria/straordinaria, salvo i casi previsti dalla legge.

 

Link al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 agosto 2025, recante: «Riduzione dell’aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti». (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 190 del 18 agosto 2025) – Con Relazione Illustrativa

 

Vedi anche:

 

IRES ridotta: istituiti i codici tributo per il versamento con F24 e F24 EP

Con la risoluzione n. 57 del 17 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo necessari per il versamento dell’IRES con aliquota ridotta prevista dalla Legge di bilancio 2025.

 

In particolare, per i versamenti tramite modello F24 sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “2048” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione”;
  • “2049” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

Per il codice tributo “2049”, in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, i suddetti campi sono valorizzati con “0101”.

 

Per i soggetti tenuti all’utilizzo del modello F24 EP, sono invece istituiti i seguenti codici tributo:

  • “204E” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione”;
  • “205E” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo”.

In sede di compilazione del modello “F24EP”, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo:

– “riferimento A”, per il codice tributo “205E”, le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”. Per il codice tributo “204E”, nessun valore”;

– nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”:

– i campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrare n. 57 del 17 ottobre 2025, con oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Riduzione aliquota IRES – Istituzione codici tributo per il versamento tramite modello F24 e F24 EP – Articolo 1, commi da 436 a 444, della Legge 30/12/2024, n. 207 – DM 8 agosto 2025




Collegio sindacale, dai Commercialisti un nuovo documento di studio su vigilanza e sostenibilità

Pubblicato dal Consiglio e della Fondazione nazionali della categoria, completa e integra le indicazioni di prassi fornite lo scorso anno nella norma Q.3.8 – bis delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “Vigilanza del collegio sindacale e tematiche sostenibilità”, realizzato dalla commissione di studio Aggiornamento e revisione dei principi di comportamento del collegio sindacale e dell’organo di controllo di società quotate, operante nell’area Sistemi di controllo e revisione legale, alla quale sono delegati i consiglieri nazionali Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini.

 

I testo è consultabile sul sito del CNDCEC al seguente link:

Vigilanza del collegio sindacale e tematiche sostenibilità

 

Il documento completa e integra le indicazioni di prassi fornite lo scorso anno nella norma Q.3.8 – bis delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate (pubblicate nel mese di dicembre 2024).

 

I testi sono consultabili sul sito del CNDCEC al seguente link:

Norme di comportamento del Collegio Sindacale, verbali e procedure | Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Il documento, in stretta aderenza alla normativa, ai Principi e ai criteri applicativi declinati nella Norma Q.3.8-bis, si sofferma sull’attività esercitata dall’organo di controllo sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e, più specificamente, sui rapporti e gli scambi informativi tra l’organo di controllo e i comitati endoconsiliari preposti all’attuazione delle politiche in tema ESG. Particolar attenzione è prestata, poi, all’interazione e alla doverosa collaborazione con il revisore della sostenibilità e alla necessità di acquisire specifiche competenze in tema di sostenibilità correlate al settore di attività della società che saranno evidenziate nel processo di autovalutazione condotto in occasione dell’insediamento e poi periodicamente, per verificare l’idoneità di componenti e l’adeguata composizione dell’organo nel suo complesso.

Nel modello tradizionale di governance al collegio sindacale sono attribuite le funzioni di controllo e vigilanza – tra l’altro – sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema di controllo e di gestione dei rischi (SCIGR) e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

In quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, negli ultimi anni, con l’aumento dell’attenzione sui temi ESG, il collegio sindacale ha visto rafforzare il proprio ruolo, soprattutto in relazione agli obblighi normativi e alle aspettative degli stakeholder riguardo alle pratiche di sostenibilità e di responsabilità sociale delle imprese, essendogli attribuita/o anche la funzione (compito) della supervisione della conformità delle politiche di sostenibilità e della loro integrazione nei processi aziendali.

La vigilanza del collegio sindacale sui temi di sostenibilità può essere articolata con riferimento ad alcuni ambiti principali, individuati nel documento, vale a dire:

– supervisione degli obblighi normativi;

– valutazione del sistema di controllo interno;

– monitoraggio della gestione dei rischi ESG;

– valutazione della governance aziendale sui temi di sostenibilità;

– trasparenza e comunicazione agli stakeholder.

Il corretto e diligente espletamento di questi compiti comporta la necessità che i sindaci siano adeguatamente formati su tematiche di sostenibilità e consapevoli delle proprie responsabilità in merito. Con l’aumento delle aspettative degli stakeholder e delle normative sui temi ESG, infatti, si renderà opportuno che il collegio sindacale non solo supervisioni la società su questi temi, ma che valuti al suo interno anche la propria capacità di farlo in modo efficace.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 16 ottobre 2025)