Global Minimum Tax: approvato il modello della dichiarazione annuale “unificata” (imposta minima integrativa, suppletiva e nazionale)

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 6 febbraio 2026, prot. n. 46523/2026, è stato approvato il modello di dichiarazione annuale relativa all’“imposizione integrativa” dovuta a titolo di imposta minima integrativa, imposta minima suppletiva e imposta minima nazionale (art. 53 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209), con istruzioni e regole di trasmissione telematica.

Il provvedimento si inserisce nell’architettura italiana di recepimento del Secondo Pilastro OCSE e della direttiva (UE) 2022/2523 del 15 dicembre 2022, richiamate espressamente nella parte motiva del provvedimento.

Un solo adempimento dichiarativo per tre imposte “GMT”

Il modello approvato riguarda la dichiarazione annuale dell’imposizione integrativa istituita dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. n.  209/2023, che si articola in:
a) imposta minima integrativa (in capo a controllanti localizzate in Italia, per le entità del gruppo soggette a bassa imposizione);
b) imposta minima suppletiva (in capo a imprese italiane del gruppo multinazionale, quando l’imposta minima integrativa equivalente non sia stata applicata all’estero in tutto o in parte);
c) imposta minima nazionale (relativa alle imprese/entità localizzate in Italia soggette a bassa imposizione).

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2026, prot. n. 46523/2026, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione annuale relativa all’imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale, di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209», pubblicato il 06.02.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Vedi anche:

Il Decreto, firmato dal Vice Ministro dell’economia e delle finanze, che definisce gli elementi e le modalità di presentazione del modello dichiarativo e del versamento della relativa imposta dovuta e la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di inadempimento.

 

Lavori preparatori e schemi di decreti delegati

Schema “preliminare” di decreto legislativo per la riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari

Mef. Fino al 1° ottobre 2023 la consultazione pubblica su “Global minimum tax”

 




Libia, il Liechtenstein e Cina. Il Governo approva tre disegni di legge di ratifica ed esecuzione di convenzioni e accordi internazionali in materia di imposte sul reddito e per la prevenzione delle evasioni fiscali

Il Consiglio dei ministri di lunedì 15 aprile 2024, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato tre disegni di legge di ratifica ed esecuzione di convenzioni e accordi internazionali in materia di imposte sul reddito e per la prevenzione delle evasioni fiscali, rispettivamente con la Libia, il Liechtenstein e la Cina.

 

1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014 (disegno di legge)

 

La Convenzione si applica ai residenti di entrambi gli Stati e riguarda le imposte dirette specificamente elencate e, per quanto riguarda il principio di non-discriminazione e gli aspetti di cooperazione amministrativa, le imposte di ogni ordine e tipo gravanti sui redditi prodotti da persone fisiche e/o giuridiche.

Il testo definisce il concetto di stabile organizzazione, che legittima la potestà impositiva sui redditi dell’impresa non residente da parte dello Stato sul cui territorio vengono svolte le attività di quest’ultima. Le disposizioni sono in linea con gli attuali standard dell’OCSE, con l’eccezione del limite temporale di tre mesi convenuto circa la durata necessaria a configurare un cantiere di costruzione quale stabile organizzazione. Le regole di attribuzione degli utili alla stabile organizzazione sono in linea con i principi OCSE, inoltre si limita l’applicabilità delle disposizioni domestiche libiche in materia di forza attrattiva della stabile organizzazione.

Per quanto riguarda gli utili realizzati da persone fisiche per lo svolgimento di attività di carattere indipendente, si farà riferimento sia al concetto di base fissa, sia a quello della presenza temporale dei 183 giorni, secondo le regole del modello di Convenzione fiscale elaborato dalle Nazioni Unite.

Si prevede anche una ‘source rule’ di carattere generale che fa salvo il potere impositivo dello Stato della fonte nei casi in cui non vi sia una chiara caratterizzazione del tipo di reddito.

Per quel che concerne i redditi di capitale, si definisce il principio generale della tassazione concorrente su dividendi e interessi, con aliquote del 5% e del 10% sui dividendi – la prima applicata sui dividendi intercompany nel caso di società che controllano direttamente almeno il 25% del capitale della società erogatrice – e un’aliquota del 5% sugli interessi. In merito alle royalties, è stata invece stabilita l’imposizione esclusiva nello Stato di residenza.

Quanto alla cooperazione amministrativa, si stabilisce di una base giuridica che garantisce lo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente all’obiettivo prioritario della lotta all’evasione, nonché agli standard dell’OCSE, compreso il superamento del segreto bancario.

 

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione e l’elusione fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo sull’arbitrato, fatta a Roma e Vaduz il 12 luglio 2023 (disegno di legge)

 

La Convenzione ha lo scopo di creare buone condizioni di concorrenzialità per le imprese italiane che intendono investire in Liechtenstein e per gli investimenti del Principato nel nostro Paese e rafforza le basi per una cooperazione fra amministrazioni fiscali, in conformità ai più recenti standard internazionali.

 

3. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019 (disegno di legge)

 

Il testo aggiorna l’Accordo già esistente, firmato il 31 ottobre 1986, in modo da adeguare la normativa alle raccomandazioni del progetto OCSE/G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shfting), in materia di contrasto ai fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili. In tal modo, si consentirà alle imprese italiane di operare in Cina con migliori condizioni e in posizione concorrenziale e si darà maggiore certezza a gli investitori cinesi in Italia.

L’Accordo si applica ai residenti degli Stati contraenti e riguarda, per l’Italia, in particolare, IRPEF, IRES e IRAP. Le norme stabiliscono i criteri generali e sussidiari in base ai quali è possibile definire una persona “residente di uno Stato contraente” e i casi in cui si configura una stabile organizzazione.

Inoltre, il testo:

  • disciplina l’imponibilità dei redditi immobiliari, stabilendo il criterio per cui essi debbano essere tassati nello Stato in cui sono situati i beni immobili fonte di tali redditi, ancorché in maniera non esclusiva, seguendo il principio previsto nel Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni;
  • disciplina il trattamento degli utili d’impresa, nonché degli utili derivanti dall’esercizio – in traffico internazionale – di navi o aeromobili. Si prevede, inoltre, la disciplina degli utili delle imprese associate;
  • prevede le regole di tassazione per i redditi di capitale: dividendi, interessi, royalties e capital gain;
  • definisce la distribuzione dell’imposizione nei due Stati contraenti in relazione a: professioni indipendenti, lavoro subordinato, membri dei consigli di amministrazione e supervisione, remunerazioni da attività artistiche e sportive, nonché alle somme percepite a titolo di pensioni, alle funzioni pubbliche svolte o ad altri redditi comunque percepiti;
  • prevede il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza per ogni altra tipologia residuale di reddito non trattata;
  • stabilisce le modalità di eliminazione della doppia imposizione, in raccordo con la legislazione domestica di ciascuno Stato contraente (in particolare, per quanto concerne l’Italia, è previsto il metodo di imputazione ordinaria, che limita l’ammontare del credito relativo all’imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Cina, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo);
  • prevede le disposizioni anti-abuso, il principio di non discriminazione, il meccanismo della procedura amichevole per la risoluzione di controversie, lo scambio di informazioni ed il rapporto con le altre fonti del diritto a tutela dello speciale trattamento previsto per i membri delle missioni diplomatiche e consolari.

 




Schema “preliminare” di decreto legislativo per la riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari

Trasmesso il 7 novembre 2023, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 ottobre 2023, recante: «Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (90)».

 

Atti del Governo

Link al testo dell’atto del Governo n. 90 recante: «Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale»

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate allo schema di decreto legislativo trasmesso il 7 novembre 2023 alla Camera dei Deputati

La ratio dello schema “preliminare” di decreto legislativo per la riforma della fiscalità internazionale

Link al testo della relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo per la riforma della fiscalità internazionale

La relazione tecnica

Link al testo della relazione tecnica dello schema di decreto legislativo per la riforma della fiscalità internazionale

ATN e AIR

Link al testo dell’’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN)




Il Consiglio dei Ministri approva lo schema “preliminare” di decreto legislativo per la riforma della fiscalità internazionale

Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 16 ottobre 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

Il testo introduce norme volte:

  • alla revisione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società quale criterio di collegamento all’imposizione, in coerenza con le prassi internazionali e con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni;
  • a conformare il sistema d’imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, anche attraverso specifiche norme di vantaggio per i lavoratori impatriati e per le imprese o attività produttive che ritornano a investire in Italia (reshoring);
  • al recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello d’imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali d’imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (global minimum tax);
  • alla semplificazione e razionalizzazione del regime delle società estere controllate.

 

Residenza fiscale

 

In particolare, per le persone fisiche si sostituisce il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, in cui il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e si aggiunge quello della presenza fisica nel territorio dello Stato. Resta fermo il criterio civilistico della residenza. Tali criteri devono essere verificati per la maggior parte del periodo d’imposta, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi. Ai fini del computo dei giorni si considerano anche le frazioni di giorno.

In merito alla residenza delle persone giuridiche, si eliminano i riferimenti al criterio dell’”oggetto principale”, che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell’amministrazione. La residenza di società ed enti viene quindi ricondotta a tre criteri alternativi tra loro e quindi in grado di fondare, anche singolarmente, il collegamento personale all’imposizione delle persone giuridiche:

  • il criterio della “sede legale”, con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma;
  • il criterio della “sede di direzione effettiva” e quello della “gestione ordinaria in via principale”, che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.

 

Lavoratori impatriati e reshoring di aziende

 

Ai lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia sarà riconosciuto, dal 2024, un nuovo regime agevolato per un massimo di 5 anni. Potranno beneficiare di una riduzione della tassazione del 50 per cento, entro un limite di reddito agevolabile pari a 600.000 euro, i lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione che non risultano essere già stati residenti nel nostro Paese nei tre periodi d’imposta precedenti al conseguimento della residenza. I lavoratori impatriati dovranno restituire le agevolazioni, pagando gli interessi, se non mantengono la residenza fiscale nei cinque anni successivi.

Invariate le disposizioni per i ricercatori, professori universitari e lavoratori dello sport già previste.

Inoltre, si promuove lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche, attraverso un incentivo fiscale che consiste nella non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP del 50 per cento del reddito imponibile derivante dalle attività d’impresa e dall’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata trasferite in Italia e precedentemente svolte in un Paese estero, diverso da uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo.

L’agevolazione si applica nel periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e per i cinque periodi di imposta successivi alla scadenza del regime di agevolazione. Si prevede il recupero del beneficio qualora l’attività economica trasferita, per la quale si è goduto dell’agevolazione, venga successivamente trasferita in uno Stato non appartenente all’Unione Europea e allo Spazio economico europeo durante il periodo in cui si beneficia dell’agevolazione o entro dieci periodi di imposta dal termine del regime di agevolazione. Non sono incluse tra le attività agevolabili quelle esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento. Tale limitazione è volta ad evitare che siano agevolate attività già in precedenza esercitate in Italia e trasferite all’estero per poi essere nuovamente trasferite nel territorio dello Stato al solo fine di beneficiare del vantaggio fiscale.

 

Global minimum tax

 

Si recepisce la direttiva (UE) 2022/2523, seguendo l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell’OCSE sull’imposizione minima globale, con l’introduzione, tra l’altro, di:

  • un’imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;
  • un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l’imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi.

La direttiva recepisce nel mercato unico il nucleo principale dell’accordo globale sul cosiddetto “secondo pilastro” o “Pillar 2” raggiunto in sede OCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (“global minimum tax”). L’obiettivo della global minimum tax consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d’impresa. È stato quindi definito un sistema coordinato di regole, in grado di assicurare che i grandi gruppi d’imprese siano soggetti a un livello impositivo minimo pari almeno al 15 per cento in relazione a ciascuno dei Paesi in cui tali gruppi operano e producono reddito, attraverso l’introduzione di una “aliquota di imposizione integrativa” che, in ciascun Paese e in relazione a ciascun esercizio, è data dalla differenza tra l’aliquota minima d’imposta del 15 per cento e l’aliquota d’imposizione effettiva.

 

Aiuti di Stato

 

Le norme introdotte mirano a creare un nuovo quadro giuridico di riferimento per una politica di incentivi fiscali compatibile con la disciplina europea, in particolare con le norme in materia di aiuti di Stato, nell’ottica di assicurare alle imprese la certezza del regime di favore accordato e di semplificare il sistema di agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno allo scopo di favorirne lo sviluppo economico.

 

Gli altri provvedimenti approvati:

Il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB).

Le misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (decreto-legge);

In esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (legge 9 agosto 2023, n. 111).

I




Mef. Fino al 1° ottobre 2023 la consultazione pubblica su “Global minimum tax”

È stata avviata dall’11 settembre 2023 fino al 1° ottobre 2023 la consultazione pubblica dello schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2022/2523 riguardante l’attivazione di un livello di imposizione fiscale minimo per i grandi gruppi di imprese multinazionali e nazionali (Global minimum tax)

Al fine di dare attuazione alla direttiva, è stato predisposto uno schema di decreto legislativo recante la normativa nazionale volta al recepimento di tale disciplina entro il 31 dicembre 2023.

La direttiva (UE) 2022/2523, che si inserisce nell’ambito delle misure adottate negli ultimi anni per potenziare la lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva nel mercato interno, recepisce nel diritto dell’Unione le regole fiscali approvate il 14 dicembre 2021 dal Quadro Inclusivo dell’OCSE/G20 sul BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Tale riforma mira ad introdurre una soglia minima alla concorrenza in materia di aliquote delle imposte sulle società attraverso l’individuazione di un livello d’imposizione effettivo minimo a livello globale.

In ragione della complessità della materia e del suo impatto sull’ordinamento tributario, si è ritenuto opportuno sottoporre a consultazione pubblica il predetto schema di decreto legislativo.

Gli operatori economici, le associazioni di categoria, gli ordini professionali e gli esperti della materia sono invitati ad inviare osservazioni e commenti entro il 1° ottobre 2023.

Di seguito si fornisce lo schema da seguire al fine di facilitare l’esame dei diversi contributi pervenuti, garantendone un efficiente processo di consolidamento:

  • Tematica
  • Capo, articolo, comma, periodo dello schema di decreto legislativo
  • Osservazioni
  • Contributo
  • Finalità.

La consultazione pubblica non genera alcun obbligo o impegno per l’Amministrazione.

Vai all’inserimento del contributo

(Link esterni verso il sito del MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze: http://www.finanze.gov.it/

 

Si ricorda che nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 328/2022 del 22 dicembre 2022 è stata pubblicata la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo a livello globale per i grandi gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali di rilevanti dimensioni.

Link al testo della Direttiva UE 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione

 

 




Tax credit per lo sviluppo della formazione dei manager, per il rafforzamento del sistema delle società benefit, nonché per gli interventi conservativi su immobili storici. Tris di causali e codici tributo | Le ultime sulla disciplina CFC

Diffuse dall’Agenzia delle Entrate, la seguenti risoluzioni:

  • risoluzione n. 42/E del 27 luglio 2022, che istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit (articolo 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
  • risoluzione n. 43/E del 27 luglio 2022, che istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite F24, del credito d’imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico (art. 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)
  • risoluzione n. 44/E del 27 luglio 2022, che istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali (articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

On-line, inoltre, la circolare n. 29/E del 28 luglio 2022, che fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina sulle Società Controllate Estere (CFC) (articolo 167 del TUIR, come modificato dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 142/2018), con specifico riferimento ai seguenti profili:

  • tassazione per trasparenza e fuoriuscita dal regime CFC;
  • trasferimento di sede e operazioni straordinarie che comportano la confluenza della CFC nel soggetto residente.

I chiarimenti integrano i paragrafi 7.3 e 8 della circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021.




Precisazione Mef sulla lista nera Ue dei paradisi fiscali

In merito alle inesattezze riportate circa il ruolo giocato dall’Italia nella decisione unanime, presa dall’Ecofin martedì a Bruxelles, di includere gli Emirati Arabi nella nuova lista nera Ue dei paradisi fiscali, il Mef intende fare chiarezza precisando che:

1)  Gli EA hanno già predisposto la normativa necessaria per uscire dalla Lista nera ma non hanno ancora concluso il lungo iter per la sua adozione formale previsto dalla loro Costituzione federale.
2) Richiamando le decisioni del Gruppo Codice di condotta sulla tassazione delle imprese circa la flessibilità da riconoscere per vincoli di natura costituzionale, l’Italia ha chiesto e ottenuto in sede Ecofin di modificarne le conclusioni. Queste ora prevedono che, una volta ratificata la modifica della rispettiva normativa, qualunque paese debba essere tempestivamente rivalutato e uscire dalla lista nera.
3)  Per questa ragione l’Italia ha ritirato la sua riserva e approvato la nuova lista nera Ue. (Così, comunicato Stampa Mef n. 50 del 13 marzo 2019)


Fiscalità: il Consiglio rivede la lista UE delle giurisdizioni non cooperative

Il Consiglio ha adottato una lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

Oltre alle cinque giurisdizioni già presenti, la lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative ora include anche le 10 giurisdizioni seguenti:

Aruba;

Barbados;

Belize;

Bermuda;

Dominica;

Figi;

Isole Marshall;

Oman;

Emirati arabi uniti;

Vanuatu.

Tali giurisdizioni non hanno attuato, entro il termine stabilito, gli impegni assunti nei confronti dell’UE.

L’allegato II delle conclusioni, che contempla le giurisdizioni con impegni in sospeso, riporta inoltre le proroghe concesse ad alcune giurisdizioni per poter varare le riforme necessarie e rispettare gli impegni assunti.

In data odierna abbiamo completato il primo riesame complessivo della lista UE delle giurisdizioni non cooperative. Sin dalla prima adozione verso la fine del 2017, la lista ha dimostrato la sua efficacia per far progredire in maniera cooperativa il programma dell’UE volto a migliorare le pratiche fiscali globali, combattere l’elusione fiscale e migliorare la buona governance e la trasparenza: più di 30 giurisdizioni hanno già mantenuto il loro impegno di varare riforme fiscali.

Eugen Teodorovici, ministro delle finanze della Romania

La lista, che fa parte della strategia esterna dell’UE in materia di imposizione definita dal Consiglio, è destinata a contribuire agli sforzi messi in atto per impedire l’elusione fiscale da parte delle società e promuovere la buona governance in materia fiscale a livello mondiale.

I lavori sulla lista sono iniziati alla metà del 2016 in seno al gruppo del Consiglio responsabile dell’attuazione di un codice di condotta UE in materia di tassazione delle imprese. Nel novembre 2016 il Consiglio ha raggiunto un accordo sul processo da seguire e ha stabilito i criteri per il vaglio delle giurisdizioni di paesi terzi, in particolare:

  • i criteri a cui dovrebbe rispondere una giurisdizione per essere considerata adempiente sul piano della trasparenza fiscale
  • i criteri a cui dovrebbe rispondere una giurisdizione per essere considerata adempiente ai fini dell’equa imposizione
  • il fatto che le norme minime dell’OCSE contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (“tax base erosion and profit shifting“, BEPS) siano in fase di attuazione

Su tale base il Consiglio ha approvato e pubblicato nel dicembre 2017 conclusioni contenenti una lista UE delle giurisdizioni non cooperative in materia fiscale. Ha inoltre convenuto di proseguire il processo e raccomandato misure “di difesa” per quanto riguarda le giurisdizioni inserite nella lista.

La prima lista è stata redatta a seguito di un vaglio delle 92 giurisdizioni di paesi terzi interessati effettuato nel corso del 2017 e comprendeva le giurisdizioni che non avevano assunto impegni significativi per ovviare alle carenze riscontrate dall’UE.

La maggior parte degli impegni assunti dalle giurisdizioni di paesi terzi aveva come termine la fine del 2018 e la loro attuazione nell’ordinamento nazionale è stata attentamente monitorata a livello tecnico dal Gruppo “Codice di condotta” (Tassazione delle imprese) fino all’inizio di quest’anno. Il Consiglio ha adottato la lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative risultante da questo esercizio e ha approvato uno stato di avanzamento aggiornato in relazione agli impegni in sospeso.

I lavori sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative sono un processo dinamico. Il Consiglio continuerà, nei prossimi anni, a riesaminare e ad aggiornare periodicamente la lista, tenendo conto dell’evoluzione dei termini per le giurisdizioni che rispettano gli impegni e dei criteri di inserimento utilizzati dall’UE per redigere la lista.  (Così, comunicato stampa Council of the EU n.182/19 del 12 marzo 2019) – www.consilium.europa.eu/press

 

 




Rendicontazione country by country reporting: tutto pronto per lo scambio automatico di informazioni

L’Agenzia detta le regole per i gruppi multinazionali con ricavi sopra 750 milioni di euro

 

L’Agenzia delle Entrate pubblica le istruzioni per le multinazionali con sede in Italia tenute alla comunicazione dei dati delle società controllate, nell’ambito dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale o country by country reporting. Nel caso di gruppi di imprese multinazionali con un bilancio consolidato che riporta ricavi complessivi per almeno 750 milioni di euro, le società controllanti residenti nel nostro Paese dovranno comunicare alle Entrate i dati relativi al 2016 entro il 31 dicembre 2017. Con provvedimento del 28 novembre 2017, l’Agenzia delle Entrate, in attuazione della legge di stabilità 2016 e della direttiva 2016/881 dell’Unione europea, fornisce le indicazioni e le scadenze per la trasmissione dei dati, come previsto dal decreto Mef del 23 febbraio 2017 che ha disciplinato nel dettaglio l’applicazione e le condizioni dello scambio automatico di informazioni.

Quali sono i soggetti tenuti alla rendicontazione Paese per Paese

La rendicontazione deve essere presentata dalla controllante capogruppo, residente nel territorio dello Stato, di un gruppo di imprese multinazionali i cui ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato sono pari o superiori a 750 milioni di euro o a un importo in valuta locale approssimativamente equivalente a 750 milioni di euro alla data del 1° gennaio 2015. In alcuni casi particolari definiti dal decreto del Mef del 23 febbraio 2017 (articolo 2, comma 2, lettera b), in cui la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non è residente in Italia, la rendicontazione dovrà essere presentata dall’entità residente nel territorio dello Stato, appartenente al gruppo multinazionale, tenuta all’obbligo di rendicontazione oppure dall’entità residente nel territorio dello Stato designata dal gruppo multinazionale. Questo è il caso, ad esempio, in cui la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non residente in Italia non è obbligata a presentare la rendicontazione Paese per Paese nella giurisdizione dove ha la residenza fiscale.

Primo invio entro il 31 dicembre 2017

Per i gruppi multinazionali con un periodo di imposta di rendicontazione che inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e termina prima del 31 dicembre 2016, la comunicazione va effettuata entro il 31 dicembre 2017. A regime la scadenza sarà, per ciascun anno oggetto di comunicazione, entro i dodici mesi successivi all’ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale. Le informazioni vanno trasmesse attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Quali dati vanno comunicati

Le società multinazionali devono comunicare le informazioni relative a:

  • le giurisdizioni fiscali in cui le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali sono residenti a fini fiscali o, nel caso di stabili organizzazioni, in cui queste ultime sono situate;
  • i ricavi (costituiti dalla somma dei ricavi di tutte le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali);
  • gli utili (o le perdite) al lordo delle imposte sul reddito (costituiti dal “Risultato prima delle imposte”) di tutte le entità appartenenti al gruppo;
  • le imposte sul reddito effettivamente versate durante il periodo d’imposta da tutte le entità appartenenti al gruppo;
  • le imposte correnti maturate sull’utile imponibile o alla perdita fiscale dell’anno a cui si riferisce la rendicontazione di tutte le entità appartenenti al gruppo;
  • il capitale dichiarato, dato dalla somma del capitale sociale e delle riserve di capitale di tutte le entità appartenenti al gruppo;
  • gli utili non distribuiti;
  • il numero di addetti;
  • le immobilizzazioni

Le informazioni viaggiano in due lingue

In base al provvedimento del 28 novembre 2017, le multinazionali operanti in Italia dovranno inoltrare la documentazione in lingua italiana e in lingua inglese per il successivo scambio delle informazioni con le altre giurisdizioni, in linea con quanto previsto dal regolamento 2016/1963 della Commissione europea.

Dall’Ocse al tavolo di confronto

Il contenuto della rendicontazione Paese per Paese è stato definito in conformità alle direttive dell’OCSE, in particolare alla “Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting”, pubblicata sul sito istituzionale dell’OCSE nel mese di settembre 2017, (link sito www.oecd.org) e alla normativa comunitaria. Il Provvedimento recepisce, inoltre, alcune delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria durante la consultazione che ha preceduto la redazione della versione definitiva del documento. (Cfr.  comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 novembre 2017)

 

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 novembre 2017, prot. n. 275956, recante: «Disposizioni attuative del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 febbraio 2017 di attuazione dell’articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Modalità di presentazione della rendicontazione paese per paese»




I giudici “tributari” di uno Stato Ue possono controllare la legittimità delle richieste di informazioni fiscali rivolte da un altro Stato UE

Tale controllo è limitato a verificare se le informazioni richieste non risultino manifestamente prive di qualsiasi prevedibile pertinenza con l’indagine tributaria in oggetto

Il giudice nazionale, cui sia stato sottoposto un ricorso avverso un’ammenda inflitta ad un contribuente per inottemperanza ad una decisione di ingiunzione, ossia la decisione di un autorità (nella specie lussemburghese su richiesta dell’amministrazione tributaria francese) che ingiungeva di fornire le informazioni societarie, deve poter esaminare la legittimità di quest’ultima affinché sia rispettato il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Questo è quanto deciso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-682/15, Berlioz Investment Fund SA. Infatti, spiega la Corte Ue, l’ingiunzione ha fornire informazioni societarie può essere legittima solo se queste sono “prevedibilmente pertinenti” ai fini dell’indagine tributaria condotta dallo Stato membro che le richiede. Questo perchè, sebbene agli Stati membri spetti il compito di individuare le informazioni di cui ritengano di avere bisogno, essi non possono richiedere informazioni che non presentino alcuna pertinenza con l’indagine tributaria, e il destinatario di una decisione di ingiunzione deve poter eccepire in giudizio la non conformità alla Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE della richiesta di informazioni e, di riflesso, l’illegittimità della decisione di ingiunzione che ne deriva. Peraltro, aggiunge la Corte Ue le autorità dello Stato membro interpellato (nel caso di specie le autorità tributarie lussemburghesi) non devono limitarsi a un controllo sommario e formale della regolarità della richiesta di informazioni, bensì devono anche assicurarsi che le informazioni richieste non siano sprovviste di qualsiasi prevedibile pertinenza ai fini dell’indagine tributaria, tenuto conto dell’identità del contribuente coinvolto nell’indagine e della finalità di quest’ultima. Parimenti, il giudice dello Stato nell’esercitare il controllo sulla legittimità della richiesta, deve verificare che la decisione di ingiunzione si fondi su una richiesta di informazioni sufficientemente motivata e vertente su informazioni che non appaiano manifestamente prive di qualsiasi pertinenza prevedibile nei confronti dell’indagine tributaria. Riguardo ai poteri cognitivi del giudice “tributario”, la Corte reputa che, affinché il giudice possa esercitare il suo sindacato giurisdizionale, esso deve avere accesso alla richiesta di informazioni e a qualsiasi altro elemento di informazione complementare che le autorità dello Stato interpellato abbiano eventualmente ricevuto dalle autorità dello Stato richiedente. Mentre, il segreto della richiesta di informazioni può invece essere opposto all’amministrato. Quest’ultimo, infatti, non dispone di un diritto di accesso a tale richiesta nella sua interezza. Tuttavia, per poter fare esaminare equamente la sua causa, l’amministrato deve avere accesso alle informazioni fondamentali della richiesta di informazioni (ossia l’identità del contribuente coinvolto e il fine fiscale delle informazioni richieste).

 

Per saperne di più:

La tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell’Unione

L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», sancisce quanto segue:

«Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

(…)».

L’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, nella causa C-682/15, Berlioz Investment Fund SA

“1) L’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro attua il diritto dell’Unione, nell’accezione di tale disposizione, – e che, di conseguenza, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea risulta applicabile – quando attraverso la propria normativa commina una sanzione pecuniaria a carico di un amministrato che si rifiuti di fornire informazioni nel contesto di uno scambio tra autorità tributarie, fondato, segnatamente, sulle disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

2) L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che un amministrato, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria per inottemperanza ad una decisione amministrativa che gli ingiunge di fornire informazioni nel contesto di uno scambio tra amministrazioni tributarie nazionali in forza della direttiva 2011/16, è legittimato a contestare la legittimità di tale decisione.

3) L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 5 della direttiva 2011/16 devono essere interpretati nel senso che la «prevedibile pertinenza» delle informazioni richieste da uno Stato membro a un altro Stato membro costituisce una condizione che la richiesta di informazioni deve soddisfare per essere idonea a innescare in capo allo Stato membro interpellato l’obbligo di rispondervi e, di riflesso, rappresenta una condizione di legittimità della decisione di ingiunzione rivolta da tale Stato membro a un amministrato e della misura sanzionatoria inflitta a quest’ultimo per inosservanza di tale decisione.

4) L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 5 della direttiva 2011/16 devono essere interpretati nel senso che la verifica dell’autorità interpellata, adita con una richiesta di informazioni proveniente dall’autorità richiedente in forza di tale direttiva, non si limita alla regolarità formale di detta richiesta, ma deve consentire a tale autorità interpellata di assicurarsi che le informazioni domandate non siano prive di qualsiasi prevedibile pertinenza alla luce dell’identità del contribuente coinvolto e di quella del terzo eventualmente informato, nonché delle esigenze dell’indagine tributaria in questione. Le medesime disposizioni della direttiva 2011/16 e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un ricorso proposto da un amministrato avverso una misura sanzionatoria inflittagli dall’autorità interpellata per inottemperanza ad una decisione di ingiunzione adottata da quest’ultima in seguito a una richiesta di informazioni rivolta dall’autorità richiedente in forza della direttiva 2011/16, il giudice nazionale dispone, oltre che di una competenza a modificare la sanzione inflitta, di una competenza a verificare la legittimità di tale decisione di ingiunzione. Per quanto riguarda la condizione di legittimità di detta decisione consistente nella prevedibile pertinenza delle informazioni richieste, il sindacato giurisdizionale si limita alla verifica dell’assenza manifesta di siffatta pertinenza.

5) L’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro interpellato, nell’ambito dell’esercizio del proprio sindacato giurisdizionale, deve avere accesso alla richiesta di informazioni rivolta dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato. Per contro, l’amministrato interessato non dispone di un diritto di accesso alla richiesta di informazioni nella sua interezza, richiesta che rimane un documento segreto, conformemente all’articolo 16 della direttiva 2011/16. Allo scopo di far esaminare pienamente la sua causa quanto all’assenza di prevedibile pertinenza delle informazioni richieste è sufficiente, in linea di principio, che egli disponga delle informazioni contemplate all’articolo 20, paragrafo 2, di tale direttiva.”

Link al testo della sentenza della Corte di Giustizia CE (CGC) – Grande Sezione – del 16 maggio 2017, Causa C-682/15Presidente: K. Lenaerts, Relatore: C.G. Fernlund, con oggetto: COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NEL SETTORE FISCALE – Direttiva 2011/16/UE – Interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 5 della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011 – Richiesta di informazioni rivolta ad un terzo – Diniego di risposta – Sanzione – Nozione di “prevedibile pertinenza” delle informazioni richieste – Controllo dell’autorità interpellata – Sindacato giurisdizionale – Portata – Articoli 47 e 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Attuazione del diritto dell’Unione – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Accesso del giudice e del terzo alla richiesta di informazioni rivolta dall’autorità richiedente

Documentazione sulla Reciproca assistenza (link ai siti web Mef , Eur-lex.europa.eu e Gazzetta Ufficiale )

Regolamento di esecuzione n.1156/2012 della Commissione del 6 dicembre 2012 recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014, recante: modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (“Common Reporting Standard- CRS“).

Direttiva 2015/2376/UE del Consiglio dell’8 dicembre 2015, recante: modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (“ruling“).

Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 32, recante: attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.  (in G.U. Serie Generale n.69 del 23 marzo 2017)

 




Fatca. Un provvedimento delle Entrate definisce la scadenza per l’invio dei dati 2016

E’ il 31 maggio 2017 il termine entro cui gli operatori finanziari interessati dall’accordo Fatca dovranno inviare le informazioni sui conti finanziari statunitensi concernenti l’anno 2016. Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di oggi definisce la nuova scadenza di trasmissione delle informazioni e integra i precedenti provvedimenti del 7 agosto 2015 e del 26 luglio 2016 in conseguenza della modifica del tracciato da utilizzare per l’invio delle informazioni pubblicata dall’Internal Revenue Service statunitense a partire dall’1 gennaio 2017.

Gli istituti finanziari potranno trasmettere al SID (Sistema di interscambio dati) i dati del Fatca 2.0 a partire dal 3 maggio 2017, con termine al 31/05/2017; da quest’ultima data si calcoleranno poi gli ulteriori 15 giorni (quindi, sino al 15/06/2017) entro cui si potranno ancora inviare messaggi di tipo “primo invio” col meccanismo della sostituzione previsto dalle regole di recepimento della normativa Fatca.

Cos’è il Fatca

L’accordo intergovernativo Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act), ratificato con la legge n. 95 del 18 giugno 2015 e operativo a partire dal 1° luglio 2014, ha l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale di cittadini e residenti statunitensi realizzata attraverso conti correnti detenuti presso le istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani tramite conti correnti presso le istituzioni finanziarie statunitensi, utilizzando lo scambio automatico di informazioni finanziarie.

Aggiornamento degli allegati tecnici

Gli allegati del provvedimento di oggi sostituiscono gli allegati n. 1 e n. 2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 7 agosto 2015. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2017)




Accordo con la Svizzera sullo scambio di informazioni. La Voluntary importante opportunità per la regolarizzazione

L’Autorità competente italiana (il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze) e l’Autorità competente svizzera (l’Amministrazione Federale delle Contribuzioni) hanno concluso un Accordo per rendere operativo lo scambio di informazioni a fini fiscali attraverso “richieste di gruppo” in base all’articolo 27 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Svizzera. L’Accordo è in vigore dal 2 Marzo 2017 e definisce le modalità operative per una specifica categoria di “richieste di gruppo” ammissibili. Esso rappresenta un ulteriore importante elemento di collaborazione tra i due paesi verso l’obiettivo di una maggiore trasparenza fiscale, a seguito dell’entrata in vigore (il 13 luglio 2016) del Protocollo di modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, che ha allineato lo scambio di informazioni tra i due paesi al più recente standard dell’OCSE.

Le richieste di gruppo potranno riferirsi a fatti e/o circostanze esistenti o realizzate a partire dal 23 febbraio 2015 (data di firma del Protocollo) e – in linea con lo standard OCSE – riguarderanno gruppi di contribuenti identificabili in base a determinati schemi di comportamento, senza necessità di elencazione nominativa nella richiesta. L’Accordo riguarda i “contribuenti recalcitranti”, cioè i clienti italiani a cui è stato richiesto dai propri istituti finanziari ma hanno rifiutato di fornire adeguate rassicurazioni sulla regolarità dei fondi depositati presso le istituzioni finanziarie svizzere interessate. Le richieste di gruppo generano elenchi nominativi in risposta, che potranno dare origine ad ulteriori richieste di informazioni più dettagliate. Le Autorità competenti dei due paesi intendono continuare la proficua collaborazione per rendere operative le richieste di gruppo anche sui conti chiusi e quelli “sostanzialmente chiusi” di pertinenza di clienti italiani.

L’iniziativa è in linea con l’evoluzione del quadro di cooperazione internazionale per la trasparenza fiscale, che include lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali. Lo scambio automatico consentirà all’Italia di ricevere in via continuativa, a partire da settembre 2017, le informazioni nominative su italiani con disponibilità finanziarie presso un ampio numero di paesi, compresi i maggiori centri finanziari. In tale rinnovato contesto, la recente riapertura dei termini della Voluntary Disclosure rappresenta un’importante opportunità per i contribuenti italiani che intendono regolarizzare la propria posizione fiscale con riguardo alle attività detenute all’estero in violazione delle norme fiscali. (Così, comunicato stampa Mef n. 39 del 14 marzo 2017)

Link al testo dell’accordo con la Svizzera – in inglese




Scambio di informazioni in materia fiscale Italia-Principato di Monaco: dal 4 febbraio 2017 in vigore l’accordo

Entrata in vigore dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l’entrata in vigore dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015. La ratifica è stata autorizzata con legge n. 231 del 1° dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016. In conformità al suo art. 13, comma 1, l’Accordo è entrato in vigore il 4 febbraio 2017. (Così, comunicato del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2017).




Redditi e patrimoni detenuti all’estero e non dichiarati: per i controlli saranno usati anche i dati provenienti dallo scambio internazionale di informazioni

Fari puntati sui capitali e i redditi detenuti all’estero e non dichiarati da parte dei contribuenti italiani che hanno trasferito la residenza fuori dal territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2010. Il provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che le attività di controllo verranno effettuate sulla base di apposite liste selettive, in cui confluiranno prioritariamente le situazioni più anomale di trasferimento della residenza.

L’identikit dei soggetti viene stilato dall’Agenzia utilizzando un applicativo informatico denominato So.No.Re. (Soggetti Non Residenti) e incrociando le informazioni disponibili nella banca dati delle Entrate con quelle derivanti dallo Spesometro e dallo scambio di informazioni attivato sulla base di direttive europee (Direttive DAC1 e DAC2) e accordi internazionali con le amministrazioni fiscali estere (FATCA e Common Reporting Standard) che saranno progressivamente disponibili.

I criteri che verranno utilizzati dall’Agenzia si basano in sostanza sulla presenza di più elementi che fanno ipotizzare l’effettiva permanenza dei cittadini in Italia. Un caso tipico può essere rappresentato da un soggetto che ha trasferito la residenza in un Paese a fiscalità privilegiata per il quale risultano la mancata partecipazione alla voluntary disclosure, l’esistenza di movimenti di capitali da e per l’estero e altri elementi che lascino supporre l’effettiva permanenza in Italia.

In attuazione dell’art. 7, comma 3, del D.L. n. 193/2016, che ha introdotto nell’ordinamento italiano la formazione delle liste selettive in esame, il provvedimento detta anche le modalità di acquisizione da parte dell’Agenzia dei dati dei cittadini italiani che hanno trasferito la propria residenza all’estero. Entro sei mesi dalla richiesta di iscrizione all’AIRE, l’Agenzia riceverà i dati anagrafici dei richiedenti, sulla base delle convenzioni stipulate con il Ministero dell’Interno.

Come verranno formate le liste

I criteri che saranno utilizzati per la formazione delle liste selettive si basano su elementi che fanno ipotizzare la permanenza dei cittadini in Italia nonostante il trasferimento all’estero, quali, ad esempio, l’intestazione di contratti di utenze attive, la disponibilità di veicoli, la titolarità di partita Iva e la residenza degli altri membri del nucleo familiare. Un altro aspetto che verrà preso in considerazione è l’eventuale mancata adesione alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure), i cui termini sono stati riaperti con il D.L. n. 193/2016. Nell’ordine verranno valutati:

a) residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata

b) movimenti di capitale da e verso l’estero

c) informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni

d) residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente

e) atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente

f) utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive

g) disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto

h) titolarità di partita IVA attiva

i) rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria

j) titolarità di cariche sociali

k) versamento di contributi per collaboratori domestici

l) informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770

m) informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini IVA comunicate all’Agenzia delle Entrate (spesometro)

La normativa europea sullo scambio di informazioni

Con la Direttiva del Consiglio Ue n. 2014/107/UE (cosiddetta DAC2), è stato introdotto lo scambio obbligatorio delle informazioni finanziarie sui conti detenuti all’estero. La stessa tipologia di informazioni è scambiata, a livello extra-UE, nell’ambito degli Accordi internazionali basati sul Common Reporting Standard.

Le giurisdizioni che si sono impegnate a scambiare le informazioni secondo lo standard globale a partire dal 2017 (cosiddetti early adopters) sono 53 (inclusi gli stati UE) e, ad oggi, altre 47 giurisdizioni si sono impegnate allo scambio con decorrenza 2018. Relativamente ai conti detenuti negli Stati Uniti, lo scambio di informazioni avviene sulla base dell’accordo FATCA.

Infine, la Direttiva del Consiglio 2011/16/UE (cosiddetta DAC1) prevede lo scambio, tra le altre, delle informazioni relative alle proprietà immobiliari estere detenute dai soggetti residenti. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 marzo 2017)

Link al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2017, prot. 43999/2017, recante: «Modalità di acquisizione dei dati dei richiedenti l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero e definizione dei criteri per la formazione delle liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati».




Convenzione Italia-Svizzera sulle doppie imposizioni: entrato in vigore il Protocollo di modifica

Entrata in vigore del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2016, informa che «Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l’entrata in vigore del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015. La ratifica è stata autorizzata con legge n. 69 del 4 maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2016In conformità al suo art. III, comma 1, il Protocollo è entrato in vigore in data 13 luglio 2016».

Convenzione tra la Repubblica italiana e la confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 12/02/1979)

Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera

La ratifica ed esecuzione dell’Accordo è stata autorizzata dall’Italia con Legge 4 maggio 2016, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2016




Firmati i decreti di modifica delle black list “indeducibilità dei costi” e “CFC”

1° aprile 2015

“Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha firmato (il 1° aprile 2015) due decreti ministeriali che modificano le black list sulla “indeducibilità dei costi” e sulle “Controlled Foreign Companies (CFC)”, già emanate in attuazione rispettivamente degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi.

I due decreti danno tempestiva attuazione alle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015, che hanno modificato i criteri previsti per l’elaborazione di tali liste con l’obiettivo di favorire l’attività economica e commerciale transfrontaliera delle nostre imprese.

La legge di stabilità (articolo 1, comma 678) ha previsto che l’unico criterio rilevante ai fini della black list sulla “indeducibilità dei costi” relativi a transazioni effettuate con giurisdizioni estere sia la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. È stato eliminato il criterio relativo al livello adeguato di tassazione.

In base a questo nuovo criterio il decreto firmato oggi (1° aprile 2015) riscrive la black list sulla “indeducibilità dei costi” mantenendo nell’elenco 46 Paesi e giurisdizioni. Sono stati cancellati dalla black list 21 Paesi e giurisdizioni con i quali è in vigore un accordo bilaterale (Convenzione contro le doppie imposizioni oppure TIEA – Tax Information Exchange Agreement) o multilaterale (Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale OCSE/Consiglio d’Europa) che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale”.

In materia di Controlled Foreign Companies (CFC) l’elaborazione della black list delle giurisdizioni estere è basata sui due criteri dello scambio di informazioni e dell’adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere (articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi). La legge di stabilità (articolo 1, comma 680) ha previsto che un livello di tassazione nel Paese estero inferiore al 50 per cento di quello italiano è considerato sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.

Con il decreto firmato sono quindi stati eliminati dalla “black list CFC” quei Paesi che, oltre ad avere un accordo con l’Italia sullo scambio di informazioni, applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia: Filippine, Malesia e Singapore”. (Così, comunicato Mef del 4 aprile 2015)

Pubblichiamo le due black list come modificate in base ai decreti:

Black list “indeducibilità dei costi Black List “CFC
Andorra
Angola
Antigua
Bahamas
Bahrein
Barbados
Barbuda
Brunei
Dominica
Ecuador
Giamaica
Gibuti (ex Afar e Issas)
Grenada
Guatemala
Isole Marshall
Isole Cook
Isole Vergini statunitensi
Kenia
Kiribati (ex Isole Gilbert)
Libano
Liberia
Liechtenstein
Macao
Maldive
Monaco
Nauru
Niue
Nuova Caledonia
Oman
Panama
Polinesia francese
Portorico
Saint Kitts e Nevis
Samoa
Salomone
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Sant’Elena
Sark (Isole del Canale)
Seychelles
Svizzera
Tonga
Tuvalu (ex Isole Ellice)
Uruguay
Vanuatu
Alderney (Isole del Canale)
Andorra
Anguilla
Antille Olandesi
Aruba
Bahamas
Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero
Barbados
Barbuda
Belize
Bermuda
Brunei
Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta
Gibilterra
Gibuti (ex Afar e Issas)
Grenada
Guatemala
Guernsey (Isole del Canale)
Herm (Isole del Canale)
Isola di Man
Isole Cayman
Isole Cook
Isole Marshall
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini britanniche
Isole Vergini statunitensi
Jersey (Isole del Canale)
Kiribati (ex Isole Gilbert)
Libano
Liberia
Liechtenstein
Macao
Maldive
Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato
Montserrat
Nauru
Niue
Nuova Caledonia
Oman
Polinesia francese
Saint Kitts e Nevis
Salomone
Samoa
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Sant’Elena
Sark (Isole del Canale)
Seychelles
Tonga
Tuvalu (ex Isole Ellice)
Vanuatu

In merito all’efficacia di tali modifiche, si fa presente che la disciplina di cui all’articolo 110, comma 10, del TUIR continua a trovare applicazione in relazione alle operazioni commerciali con gli Stati espunti dalla black list intercorse entro il giorno precedente l’entrata in vigore del relativo decreto modificativo. Più precisamente, i costi derivanti da operazioni con soggetti localizzati nei seguenti Stati:

i)             Alderney (Isole del Canale), Anguilla, ex Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costarica, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Mauritius, Montserrat, Singapore, rientrano nell’ambito applicativo della disciplina in esame se sostenuti entro il 10 maggio 2015;

ii)           Hong Kong, sono considerati costi black list se sostenuti fino al 29 novembre 2015.

Link ai i testi ai decreti del Ministero dell’economia e delle finanze pubblicati in Gazzetta Ufficiale:

DECRETO 30 marzo 2015, recante: «Modifica del decreto 21 novembre 2001, recante individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’articolo127-bis, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi (cd.“black list”).». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 11.05.2015)

DECRETO 27 aprile 2015, recante: «Modifica del decreto 23 gennaio 2002, recante indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato.» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 11.05.2015)

DECRETO 18 novembre 2015, recante: «Modifica del decreto 23 gennaio 2002 relativo alla individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30.11.2015)

Il decreto ha espunto dalla black list anche Hong Kong

DECRETO 18 novembre 2015, recante: «Modifica del decreto 21 novembre 2001 relativo alla individuazionedegli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30.11.2015)

Il decreto ha espunto dalla black list anche Hong Kong




Nuove regole di deducibilità dei costi black list. Decorrenze e irretroattività delle norme più favorevoli

A partire dal 2016 la deducibilità dei costi dice addio al concetto di black list e le operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata seguono i principi ordinari. In dettaglio, non esistono più l’obbligo della separata indicazione dei costi in dichiarazione e la relativa sanzione. Per gli anni d’imposta fino al 2014 e per il 2015 valgono discipline diverse in quanto il regime di deducibilità dei costi black list è stato riformato da diversi interventi normativi tra il 2015 e il 2016. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 39/E del 26 settembre 2016 fa un’analisi a 360 gradi della disciplina e fornisce tutti i chiarimenti utili per gestire ogni anno d’imposta senza dubbi.

Le regole dal 2016

Dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2015 (quindi dall’anno d’imposta 2016 per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare), colpo di spugna tout court sul regime speciale dei costi black list, che d’ora in poi vengono assoggettati agli ordinari requisiti di deducibilità previsti i componenti negativi di reddito.

La Legge di Stabilità 2016, infatti, ha abrogato la disciplina speciale dettata dall’articolo 110 commi 10 e 12-bis del Tuir, cancellando quindi l’obbligo della separata indicazione in dichiarazione, la conseguente sanzione in caso di inadempienza e gli elenchi tassativi degli Stati o territori a fiscalità privilegiata. Per quanto riguarda questi ultimi, in particolare, la circolare chiarisce che la lista contenuta nel decreto ministeriale del 23 gennaio 2002, pur non formalmente abrogata dalla legge di Stabilità, perde ogni valenza in quanto ormai superata dal principio generale di deducibilità ordinaria per i costi black list.

Il regime fiscale per il 2015

Tra le principali novità, spicca il passaggio da un regime di totale indeducibilità dei costi black list (salvo prova contraria) a un nuovo regime che prevede la deducibilità dei costi nei limiti del loro valore normale. Questa novità introdotta dal decreto internazionalizzazioni viaggia di pari passo, come per il passato, con il requisito di “concreta esecuzione delle operazioni”. La nuova norma prevede, inoltre, che le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo possono definire preventivamente insieme all’Agenzia delle Entrate i metodi di calcolo del valore normale delle operazioni. Per poter dedurre, invece, i costi eccedenti il valore normale al contribuente spetta l’onere della prova. Nel caso in cui il contribuente dimostri che le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico la deduzione spetta in misura piena. Resta anche per l’anno d’imposta 2015 l’obbligo di indicare separatamente in dichiarazione i costi black list, a prescindere che questi superino o meno il valore normale. La circolare fornisce inoltre indicazioni sulle modalità d’interpello e chiarimenti sui rapporti che intercorrono tra la disciplina black list e la Cfc rule. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2016)




Operazioni intercorse con Paesi black list nel periodo d’imposta 2015. Le Entrate specificano per quali Paesi vige l’obbligo di comunicazione

Per l’individuazione dei Paesi per i quali è obbligatorio comunicare le operazioni effettuate durante il periodo d’imposta 2015 occorre fare riferimento agli Stati e territori, che godono di un regime fiscale privilegiato, indicati dai Decreti Ministeriali del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001.

 È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate in una Faq, disponibile sul proprio sito internet nella sezione Cosa devi fare > Comunicare Dati > Comunicazioni da parte di soggetti Iva per operazioni con paesi Black list.

 La legge di stabilità 2016 ha modificato, infatti, la disciplina in materia di deducibilità dei costi per le operazioni intercorse con Paesi black list. In vista dell’approssimarsi della scadenza del 20 settembre, così come prorogata dal provvedimento del 25 marzo 2016, i soggetti IVA potranno fare riferimento alle liste presenti in questi decreti per l’individuazione dei Paesi per i quali vige l’obbligo di comunicazione, all’Agenzia delle Entrate, degli scambi commerciali effettuati nei confronti di operatori con sede, residenza o domicilio in uno di questi Paesi. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 settembre 2016)

 Faq – Comunicazioni da parte di soggetti IVA per operazioni con Paesi Black list

 1. Faq del 14 settembre 2016

La legge di stabilità 2016 (art. 1, commi da 142 a 147 delle legge n. 208 del 2015) ha modificato la disciplina in materia di deducibilità dei costi per le operazioni intercorse con Paesi Black list. In vista dell’approssimarsi del termine fissato al 20 settembre 2016 per l’invio della comunicazione annuale prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 40 del 2010, tenuto conto delle predette modifiche come vanno individuati i Paesi per i quali vige l’obbligo di comunicazione?

 Per l’individuazione dei Paesi per i quali vige l’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate durante il periodo d’imposta 2015, considerato che la modifica introdotta con la legge di stabilità decorre dal 1° gennaio 2016, occorre far riferimento alle operazioni intercorse con i Paesi individuati dai Decreti Ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001.

Per saperne di più:

Istruzioni sul nuovo obbligo di comunicazione telematica delle operazioni intercorse con soggetti ubicati in Paesi a fiscalità privilegiata

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53 E del 21 ottobre 2010: «CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI E FINANZIARIE – Comunicazione telematica da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (Paesi black list)»

Le risposte ai quesiti sulla comunicazione telematica delle informazioni sugli scambi con Paesi cosiddetti black list

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 28 gennaio 2011: «CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI E FINANZIARIE – Informazioni sugli scambi con Paesi cosiddetti black list – Comunicazione telematica da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (Paesi black list) – Risposte a quesiti – Art. 1 del D.L. 25/03/2010, n. 40, conv., con mod., dalla L. 22/05/2010, n. 73 – D.M. 30/03/2010 – D.M. 05/08/2010 – Provvedimento 28/05/2010»

Sul nuovo limite di 10.000 euro per la comunicazione Black list introdotto dal decreto Semplificazioni (D.Lgs. n. 175/2014 — in “Finanza & Fisco” n. 32/2014, pag. 2469)

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 19 febbraio 2015: «RISPOSTE AI QUESITI – Legge di stabilità – cd. Decreto semplificazioni – Comunicazioni Black list, certificazione unica, 730 precompilato, dichiarazioni d’intento, enti non profit, reverse charge, IRAP, rimborsi IVA, nuovo regime forfetario, split payment, ravvedimento operoso, società estinte, società in perdita sistemica, redditometro e voluntary disclosure – Profili interpretativi sull’applicazione delle più recenti novità normative emersi nel corso di incontri con la stampa specializzata e ordini professionali – Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro – L. 23/12/2014, n. 190 – D.Lgs. 21/11/2014, n. 175»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31 E del 30 dicembre 2014: «SEMPLIFICAZIONE FISCALE – D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 – Attuazione della delega prevista dalla L. 11/03/2014, n. 23, recante delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita – Primi chiarimenti»

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2016, Prot. 45144/2016, recante: «Modifiche al provvedimento del 2 agosto 2013 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto»




Operazioni economiche intercorse con Paesi black list: comunicazioni prorogate al 20 settembre 2016

Il termine per la comunicazione dei dati relativi al 2015 delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 relativi al 2015, è differito al 20 settembre 2016. Questo è quanto stabilito dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2016, Prot. n. Prot. 45144/2016, recante: «Modifiche al provvedimento del 2 agosto 2013 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto».

La proroga viene giustificata dalla necessità di adeguare le modalità di comunicazione delle informazioni, all’evoluzione del quadro giuridico conseguente le modifiche introdotte sia dall’art. 1, comma 142, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha abrogato la disciplina di cui ai commi 10, 11, 12 e 12-bis dell’articolo 110 del TUIR che dettava specifiche regole per la deducibilità dei componenti negativi relativi alle operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, sia dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 21 novembre 2014, n. 175che ha sostituto la comunicazione mensile o trimestrale con una comunicazione annuale soggetta peraltro alla soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare di euro 10.000.

Per saperne di più:

Istruzioni sul nuovo obbligo di comunicazione telematica delle operazioni intercorse con soggetti ubicati in Paesi a fiscalità privilegiata

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53 E del 21 ottobre 2010:«CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI E FINANZIARIE – Comunicazione telematica da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (Paesi black list)»

Le risposte ai quesiti sulla comunicazione telematica delle informazioni sugli scambi con Paesi cosiddetti black list

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 28 gennaio 2011:«CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI E FINANZIARIE – Informazioni sugli scambi con Paesi cosiddetti black list – Comunicazione telematica da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (Paesi black list) – Risposte a quesiti – Art. 1 del D.L. 25/03/2010, n. 40, conv., con mod., dalla L. 22/05/2010, n. 73 – D.M. 30/03/2010 – D.M. 05/08/2010 – Provvedimento 28/05/2010»

Sul nuovo limite di 10.000 euro per la comunicazione Black list introdotto dal decreto Semplificazioni (D.Lgs. n. 175/2014 — in “Finanza & Fisco” n. 32/2014, pag. 2469)

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 19 febbraio 2015:«RISPOSTE AI QUESITI – Legge di stabilità – cd. Decreto semplificazioni – Comunicazioni Black list, certificazione unica, 730 precompilato, dichiarazioni d’intento, enti non profit, reverse charge, IRAP, rimborsi IVA, nuovo regime forfetario, split payment, ravvedimento operoso, società estinte, società in perdita sistemica, redditometro e voluntary disclosure – Profili interpretativi sull’applicazione delle più recenti novità normative emersi nel corso di incontri con la stampa specializzata e ordini professionali – Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro – L. 23/12/2014, n. 190 – D.Lgs. 21/11/2014, n. 175»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31 E del 30 dicembre 2014:«SEMPLIFICAZIONE FISCALE – D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 – Attuazione della delega prevista dalla L. 11/03/2014, n. 23, recante delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita – Primi chiarimenti»

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2016, Prot. n. Prot. 45144/2016, recante: «Modifiche al provvedimento del 2 agosto 2013 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto»




Al 20 settembre il termine per l’invio della comunicazione annuale black list relativa al 2015

Con un provvedimento in corso di pubblicazione, le Entrate spostano al 20 settembre il termine per l’invio della comunicazione annuale black list relativa al 2015, assicurando a tutti gli operatori la possibilità di preparare per tempo l’invio dei dati.

La proroga ha lo scopo di permettere agli operatori di adeguare i software necessari per l’invio delle comunicazioni sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016)

Per saperne di più:

Istruzioni sul nuovo obbligo di comunicazione telematica delle operazioni intercorse con soggetti ubicati in Paesi a fiscalità privilegiata

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53 E del 21 ottobre 2010:«CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI E FINANZIARIE – Comunicazione telematica da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (Paesi black list)»

Le risposte ai quesiti sulla comunicazione telematica delle informazioni sugli scambi con Paesi cosiddetti black list

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 28 gennaio 2011:«CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI E FINANZIARIE – Informazioni sugli scambi con Paesi cosiddetti black list – Comunicazione telematica da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (Paesi black list) – Risposte a quesiti – Art. 1 del D.L. 25/03/2010, n. 40, conv., con mod., dalla L. 22/05/2010, n. 73 – D.M. 30/03/2010 – D.M. 05/08/2010 – Provvedimento 28/05/2010»

Sul nuovo limite di 10.000 euro per la comunicazione Black list introdotto dal decreto Semplificazioni (D.Lgs. n. 175/2014 — in “Finanza & Fisco” n. 32/2014, pag. 2469)

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 19 febbraio 2015:«RISPOSTE AI QUESITI – Legge di stabilità – cd. Decreto semplificazioni – Comunicazioni Black list, certificazione unica, 730 precompilato, dichiarazioni d’intento, enti non profit, reverse charge, IRAP, rimborsi IVA, nuovo regime forfetario, split payment, ravvedimento operoso, società estinte, società in perdita sistemica, redditometro e voluntary disclosure – Profili interpretativi sull’applicazione delle più recenti novità normative emersi nel corso di incontri con la stampa specializzata e ordini professionali – Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro – L. 23/12/2014, n. 190 – D.Lgs. 21/11/2014, n. 175»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31 E del 30 dicembre 2014:«SEMPLIFICAZIONE FISCALE – D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 – Attuazione della delega prevista dalla L. 11/03/2014, n. 23, recante delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita – Primi chiarimenti»

 




Scambio di informazioni tra gli Stati. Le modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate delle informazioni relative ai conti finanziari, nonché le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica

In attesa della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si rende disponibile il testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015, recante attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Il testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015

(in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale)

La Relazione illustrativa